L’Autonomia differenziata va avanti ed è tornato il silenzio (noi abbiamo fatto un videoclip)
In piena estate, a luglio, sono state approvate dal Senato e dalla Camera gli
schemi di intese preliminari con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e
Veneto che riguardano “forme e condizioni particolari di autonomia” [1] per le
materie: “Protezione civile”, “Professioni”, “Previdenza complementare e
integrativa”, “Tutela della salute”, “Coordinamento della finanza pubblica”.
Alla conclusione dell’iter avviato potranno diventare materie di esclusiva
potestà legislativa regionale delle 4 regioni del Nord [2].
4 Regioni che cominciano da 5 materie
Si tratta della prima tappa verso l’Autonomia Regionale differenziata fortemente
voluta dalla Lega Nord e dalle regioni del Nord a guida centrodestra, ma
scaturita dalla Riforma costituzionale del Titolo V del 2001 varata dall’allora
centro sinistra [3] che prevede che venti materie a legislazione concorrente
stato/regioni e tre materie di esclusiva legislazione statale [4] possano
diventare, in seguito alla richiesta delle regioni interessate, di esclusiva
legislazione regionale, aprendo a differenze normative anche profonde tra le
regioni italiane, insieme a divari di servizi e risorse [5] .
Le 5 materie oggetto delle preintese con le 4 regioni del Nord erano finora
sottoposte alla legislazione “concorrente”, cioè regolate dalle leggi dello
Stato per i princìpi generali e i criteri direttivi, e dalle leggi regionali che
riguardano norme specifiche adatte al proprio territorio. In passato erano già
state siglate delle “pre intese” con alcune Regioni, altre avevano avanzato
richieste[6], ma è con il Ministro leghista Calderoli del Governo Meloni e con
l’approvazione della Legge indicata con il suo nome, Legge 86 del 26 giugno
2024, in vigore dal 13 luglio 2024, [7] che il processo ha subìto
un’accelerazione [8], cominciando da quelle materie che sono state definite “No
LEP”.
Le materie “LEP” e “NO-LEP”
Per arginare la possibilità di – o meglio, l’ulteriore – incremento delle
disuguaglianze tra i territori, con la riforma del Titolo V stati introdotti i
LEP “Livelli Essenziali delle Prestazioni“, intesi come “i servizi e le
prestazioni sociali che lo Stato italiano deve garantire in modo uniforme a
tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale“[9], a oggi non ancora
definiti, e condizione non negoziabile per concedere l’autonomia regionale
differenziata per le materie riguardanti diritti civili e sociali che devono
essere garantiti equamente sin tutto il Paese [10].
La Legge Calderoli distingue, in modo del tutto arbitrario, all’interno delle 23
materie potenzialmente trasferibili alla potestà legislativa delle regioni, tra
materie “LEP” e “No- LEP” [11], dando seguito ai lavori della Commissione “CLEP”
costituita da 61 tecnici capeggiati dal giurista e giudice emerito della Corte
Costituzionale Sabino Cassese, incaricati dallo stesso Ministro di “fornire
supporto alla Cabinadi regia, con particolare riferimento alle esigenze di
studio e approfondimento tecnico delle complesse questioni rilevanti ai fini
delle funzioni attribuite alla stessa nell’ambito della determinazione dei
LEP“(nel corso dei lavori, che si concluderanno con il rapporto finale il 30
ottobre 2023, si sono dimessi complessivamente 11 componenti) [12]
Per le materie “No -Lep” è previsto un percorso più rapido, che è stato subito
avviato dalle 4 regioni, ignorando completamente la sentenza della Corte
Costituzionale che si è espressa il 12 novembre 2024 smontando molti capisaldi
della Legge Calderoli [13].
Per ciascuna Regione sono predisposti due distinti schemi di intesa. Il primo
riguarda tre materie – protezione civile, professioni e previdenza complementare
e integrativa – che la L. 86/2024, recante disposizioni per l’attuazione
dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, annovera tra
quelle per le quali non è richiesta la preventiva determinazione dei LEP. Il
secondo schema riguarda, invece, la materia tutela della salute, congiuntamente
a quella relativa al coordinamento della finanza pubblica, sulla base
dell’assunto che i LEP relativi alla prima materia coincidano con i Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA), le prestazioni e i servizi che il Servizio
sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente
o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket)[14]. Tuttavia, come
emerge dagli stessi Rapporti e Relazioni ufficiali – dalla Corte dei Conti ai
documenti finanziari dello stesso Governo – i LEA non hanno fin qui garantito la
fruizione in maniera ugualitaria dei servizi sanitari sull’intero territorio
nazionale. Basta richiamare la mobilità sanitaria, la spesa sanitaria privata o
le liste d’attesa: i LEA non sono i LEP, non garantiscono il diritto alla salute
di tutti/e, sono decisi da organismi burocratici, mentre né il Parlamento né le
istituzioni territoriali né le associazioni professionali o di ricerca come
GIMBE [15] hanno mai avuto la possibilità di far ascoltare la loro voce nella
definizione dei livelli necessari dei servizi sanitari.
Le preintese non rispettano la sentenza della Corte Costituzionale
Il 12 novembre 2024 la Corte Costituzionale si era espressa sulla questione di
costituzionalità riguardante la legge dell’Autonomia regionale differenziata
posta da Puglia, Toscana, Sardegna e Campania con al sentenza 192/2024 [16]
mettendo all’applicazione della Legge Calderoli dei limiti molto chiari e
stringenti tra i quali, come sottolineano i Comitati per il ritiro di ogni
autonomia differenziata per l’Unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti
[17], l’impossibilità di devolvere intere ‘materie’ alle Regioni, e posto come
condizione necessaria la determinazione di singole funzioni, motivate in virtù
delle differenti esigenze territoriali. Le Intese preliminari sono una fotocopia
una dell’altra: quattro Regioni, diverse per popolazione, strutture produttive,
conformazione territoriale presentano le stesse istanze di devoluzione delle
stesse materie, quasi con le stesse parole. Inoltre, la sentenza 192/2024 aveva
sottolineato la necessità che il Parlamento avesse un ruolo centrale nella
determinazione delle Intese, dato che ad essere devolute sono le sue competenze
legislative. Anche rispetto al ruolo del Parlamento non è stata rispettata la
sentenza della Consulta: nel voto sulle Risoluzioni delle Intese preliminari in
Senato alle opposizioni sono state concesse solo poche ore per presentare le
loro Risoluzioni e in Aula la discussione e il voto si sono svolti in 24 ore.
Infine, la Corte costituzionale aveva richiamato con forza la questione delle
risorse finanziarie e degli squilibri tra le diverse Regioni.
In proposito, tra i tanti interessanti interventi di costituzionalisti che sono
stati auditi dalla Commissione Affari Costituzionali sulle 4 pre intese (in
calce i link ad alcune memorie [18]), proponiamo l’audizione di Francesco
Pallante, di cui inseriamo in calce una sintesi dei punti che riguardano la
sentenza 192/2024 della Corte costituzionale, rimandando alla lettura integrale
dell’audizione anche per quanto riguarda le conseguenze della devoluzione di
alcune delle materie NO – LEP [19] , su cui abbiamo già pubblicato anche
l’argomentato intervento in Commissione Affari Costituzionali di Pietro Spirito
[20]
Nonostante la costante mobilitazione dei comitati No AD dei cittadini e anche di
Sindaci e di alcuni Presidenti di Regione [21], l’autonomia differenziata è
ancora una volta sparita dai radar del dibattito nazionale e dai media, e
continua ad avanzare silenziosamente, nell’ inquietante prospettiva di una
virtuale ricostruzione della Padania, dato che alle 4 regioni capofila delle
richieste delle preintese si potrebbero aggiungere le regioni già autonome di
Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallé
d’Aoste.
Noi non abbassiamo la guardia di fronte al più sciagurato tentativo di
distruzione dell’unità nazionale, di separazione tra nord e sud e tra cittadini
ricchi e poveri. Abbiamo fermato la riforma della magistratura, ora la difesa
della Costituzione passa dall’opposizione all’autonomia differenziata, ai
decreti sicurezza e alla riforma elettorale.
gruppo di lavoro di Carteinregola L’Italia non si taglia
Memoria per l’audizione presso la I Commissione permanente Affari costituzionali
del Senato della Repubblica
sugli schemi di intese preliminari tra il Governo della Repubblica italiana e le
Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione di Francesco Pallante (Professore ordinario di Diritto
costituzionale – Università di Torino)
Sintesi prima parte Scarica la Memoria completa
Quattro intese preliminari tra di loro identiche (e con forti consonanze con le
preintese del 2018).
Le quattro intese preliminari stipulate tra lo Stato e le Regioni Liguria,
Lombardia, Piemonte e Veneto sono, tra loro, perfettamente identiche.
Corrispondono l’una all’altra parola per parola, fatta eccezione per il nome
delle singole regioni interessate. La stessa documentazione istruttoria è, in
rilevante misura, coincidente, e vi è una singolare vicinanza alle preintese tra
lo Stato e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto risalenti al 2018. A
parte i numerosi eventi che in questi 8 anni hanno modificato lo scenario
mondiale e nazionale, non ha avuto effetti sulle posizioni negoziali dello Stato
e delle Regioni nemmeno la sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale che
ha riletto l’intero Titolo V della Parte II della Costituzione, fornendo
l’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 116, comma 3, Cost,
quello da cui scaturisce la cosiddetta autonomia regionale differenziata.
La mancanza dell’istruttoria richiesta dalla Corte costituzionale.
La sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale aveva prescritto una
istruttoria approfondita e scientificamente validata a sostegno delle singole
richieste regionali in modo inequivocabile: quando una Regione chiede di
derogare all’ordinaria ripartizione delle materie, attivando l’art. 116, co. 3,
Cost., tale richiesta «va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle
caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo,
geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui
avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi – in termini di
effcacia e di effcienza, di equità e di responsabilità – della soluzione
prescelta»[i] Con la conseguenza che «l’iniziativa della regione e l’intesa
previste dalla suddetta disposizione costituzionale devono, pertanto, essere
precedute da un’istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su
metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista
scientifico».[ii]
L’ampia e ripetitiva mole documentale[iii] – non contiene il documento che più
di ogni altro sarebbe stato necessario: l’istruttoria approfondita e
scientificamente validata a sostegno delle singole richieste regionali, con la
dimostrazione che le regioni richiedenti hanno un’esigenza peculiare, non
affrontabile attraverso le ordinarie competenze, ma solo grazie alla particolare
funzione richiesta. Si trova un’unica frase in cui si afferma apoditticamente
che «il Governo e la regione [Liguria/ Lombardia/Piemonte/Veneto] convengono che
l’attribuzione [delle ulteriori competenze previste nell’intesa] corrisponde a
specificità proprie della regione richiedente e immediatamente funzionali alla
sua crescita e sviluppo».
La devoluzione non può riguardare materie o ambiti di materie
Secondo la citata sentenza n. 192/2024, la devoluzione prevista dall’art. 116,
co. 3, Cost. non può riguardare materie o ambiti di materie, ma deve riferirsi a
specifiche funzioni[iv], inoltre, è necessario che la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni (Lep) preceda la devoluzione differenziata di nuove
funzioni alle Regioni[v], con la precisazione che ciò vale anche nelle materie
individuate come non-Lep, qualora la devoluzione riguardi funzioni «incidenti su
un diritto civile o sociale»[vi]. Infine nessuna funzione è devolvibile senza
che sia stato previamente definito il criterio efficiente di finanziamento. Le
intese preliminari raggiunte tra lo Stato e le Regioni Liguria, Lombardia,
Piemonte e Veneto prevedono invece che siano devolute intere materie e non
singole funzioni (come nel caso della previdenza e delle professioni); che
siano devolute materie autoqualificate dal Governo come “non Lep”, ma
suscettibili, invece, di coinvolgere diritti costituzionali (ancora la
previdenza e le professioni, oltre alla protezione civile); che siano devolute
materie – in ambito sanitario – senza che siano stati previamente definiti i
criteri del loro efficiente finanziamento (e ciò, nonostante si tratti di
materie suscettibili di esplicare effetti rilevanti proprio sul piano della
spesa sanitaria).
--------------------------------------------------------------------------------
[i] Sentenza n. 192/2024 punto 4.3 del Considerato in diritto
[ii] ibidem
[iii] Anche i dossier portati dal Governo all’attenzione del Parlamento, sono i
gran parte – 450 pagine sulle quasi 550 di ciascun documento – costituiti dalla
documentazione relativa a tutte e quattro le Regioni, riportata in ciascun
dossier regionale, dimostrando che le iniziative delle quattro Regioni
rappresentano, in realtà, un’iniziativa unica, dato che le differenze che
ricorrono nelle schede dei singoli dossier convergono verso la stessa,
identica, soluzione delle problematiche regionali
Vedi Autonomia Regionale Differenziata cronologia e materiali
vedi anche Autonomia Differenziata: l’audizione di Pietro Spirito in Commissione
Affari Costituzionali sulle materie “Non LEP”
25 settembre 2026
Per osservazioni e precisazioni scrivere a labortoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
[1] Il 16 luglio 2026 il Senato ha approvato le Risoluzioni della maggioranza di
destra che consentono al Governo Meloni-Calderoli di proseguire l’iter della
devoluzione delle competenze legislative alle Regioni Veneto, Lombardia,
Piemonte e Liguria; il 21 luglio 2026 anche la Camera La Camera dei Deputati
approva con 161 voti favorevoli e 109 contrari, in via definitiva le
risoluzioni di maggioranza sugli schemi di intesa preliminare (pre-intese) per
l’autonomia differenziata delle materie NON LEP di Liguria, Lombardia, Piemonte
e Veneto.
[2] Tutte le regioni italiane a statuto ordinario possono chiedere particolari
forme di autonomia, anche se, come appare dall’impostazione della Legge
Calderoli, le Regioni più povere, in particolare del Sud, non avranno vantaggi
dall’Autonomia, e saranno fortemente penalizzate dall’Autonomia concessa alle
ricche regioni del Nord. Sono escluse le regioni che già godono di uno statuto
autonomo individuate dall’art.116, primo comma, della Costituzione: Friuli
Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle
d’Aosta/Vallé d’Aoste (vedi Dossier Legislatura 17ª – Dossier n. 565 regioni ad
autonomia differenziata ex art.116, terzo comma, e regioni a statuto speciale)
[3] La riforma che ha introdotto la possibilità dell’Autonomia regionale
differenziata nasce con la Riforma del Titolo V della Costituzione* promossa da
governi di centro sinistra ( inizia nel 1997 con il governo Prodi, continua nel
1999 con il governo D’Alema e si conclude nel 2001 con il governo Amato) ed è
stata confermata con un referendum (7 ottobre 2001), seppure con una
partecipazione al voto di solo il 34 per cento dei votanti, in tempi in cui
l’astensionismo non era un fenomeno con la rilevanza odierna). Nel febbraio 2018
anche l’Emilia Romagna a guida centro sinistra aveva firmato con l’allora
governo Gentiloni degli Accordi preliminari in merito all’Intesa prevista
dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ma nel febbraio 2025 il
nuovo Presidente della Regione ha annunciato il il ritiro formale della proposta
di autonomia differenziata
(*) L’Art. 116 prima del 2001
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino – Alto Adige, al Friuli – Venezia
Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati
con leggi costituzionali.
L’art. 116 dopo la riforma del Titolo V (Legge costituzionale cost. 18 ottobre
2001, n. 3 (g.u.
24 ottobre 2001, n. 248)
Il Friuli Venezia Giulia [cfr. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di
cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata.
[4] Vedi Articolo 117 Cost. Italiana
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e
integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
(…)
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
[5] Vedi la sezione Autonomia differenziata cronologia e materiali
Vedi il Libro di Carteinregola: Autonomia regionale differenziata, perchè NO –
il 29 aprile 2024 in concomitanza con l’approdo alla Camera del Disegno di Legge
Calderoli sull’autonomia differenziata, Carteinregola ha lanciato un libro
scaricabile gratuitamente Autonomia differenziata Perchè NO – le 23 materie che
possono cambiare i connotati al nostro Paese e ai diritti dei cittadini con
decine di interventi che spiegano cosa succederà al Paese e alle Regioni – e
alle persone – più povere se l’ autonomia differenziata diventasse operativa. (>
vai alla pagina con l’indice e il libro scaricabile)
[6] il 28 febbraio 2018, erano stati firmati gli Accordi preliminari in merito
all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il
Governo ´Gentiloni (PD) e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. I
percorsi dell’autonomia era poi continuati “sotto traccia” nei governi
successivi, fino all’attuale Governo Meloni con il Ministro della Lega Calderoli
che si è impegnato per accelerare. e concludere l’iter delle Regioni
interessate, con esclusione dell’Emilia Romagna, che ha ritirato la richiesta
nel febbraio 2025, mentre si sono aggiunte Piemonte e Liguria, le cui richieste
sono pervenute al governo alla fine del 2018.
[7] vedi LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 Disposizioni per l’attuazione
dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi
dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (24G00104) (GU Serie
Generale n.150 del 28-06-2024) note: Entrata in vigore del provvedimento:
13/07/2024
[8] vedi Doc. CCXLVII- Schemi di intese tra Governo e Regioni in materia di
autonomia differenziataMartedì 12 maggio, avvio dell’esame degli Affari
assegnati Doc. CCXLVII, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8,
sugli schemi di intese in materia di autonomia differenziata tra il Governo
della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
Gli schemi di intesa preliminare, “atti di indirizzo” per l’attribuzione di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia tra il Governo e le
quattro Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria sono stati approvati dal
Consiglio dei ministri il 18 febbraio scorso e il 17 aprile 2026 sono stati
presentati al Parlamento, per essere approvati nel luglio scorso. L’iter prevede
ulteriori passaggi: i Consigli regionali interessati devono recepire e votare i
provvedimenti per arrivare alla firma definitiva dell’intesa con il Governo, a
cui segue un ulteriore passaggio in Parlamento Vedi 8 settembre 2026 ANSA
Calderoli, ci vorrà un anno per concludere iter pre-intese con regioni – il
ministro leghista ricorda che la legislatura termina nell’autunno 2027
[9] Cit. Articolo 117 Cost. Italiana . comma 2 lett. m)
[10] dal Dossier Ufficio studi della Camera del 22 luglio 2026 Le Regioni e
l’autonomia differenziata Scarica Dossier
“… si stabilisce in principio che l’attribuzione di funzioni relative alle
ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie
riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su
tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, primo comma,
lettera m), della Costituzione (LEP), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni
fondamentali degli enti locali, e nel rispetto dei principi sanciti
dall’articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia
costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere
effettivi i predetti diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le
prestazioni sociali di natura fondamentale”.
[11] LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia
differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116,
terzo comma, della Costituzione. (24G00104) note:Entrata in vigore del
provvedimento: 13/07/2024 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il
04/12/2024)
Art.3 comma 3
3. Nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i LEP
sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti:
a) norme generali sull’istruzione;
b) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
c) tutela e sicurezza del lavoro;
d) istruzione;
e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi;
f) tutela della salute;
g) alimentazione;
h) ordinamento sportivo;
i) governo del territorio;
l) porti e aeroporti civili;
m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
n) ordinamento della comunicazione;
o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali.
[12] il 9 maggio 2023 si insedia il Clep, il Comitato per l’individuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Un
gruppo di 61 esperti che supporta il lavoro della cabina di regia, con
l’obiettivo di individuare diritti civili e sociali che il cittadino italiano
può pretendere dai vari soggetti costituenti la Repubblica italiana. (> leggi il
Comunicato del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie) nel corso
dei lavori, che si concluderanno con il rapporto finale il 30 ottobre 2023, si
sono dimessi complessivamente 11 componenti, tra i quali Giuliano Amato
(Presidente emerito della Corte Costituzionale), Franco Bassanini (Ex ministro
per la Funzione Pubblica), Franco Gallo (Presidente emerito della Corte
Costituzionale ed ex ministro delle Finanze), Alessandro Pajno (Già presidente
del Consiglio di Stato) Vai al rapporto finale del Clep (trovato on line a
questo link
https://www.affariregionali.it/media/509321/1-rapporto-finale-clep-30102023-editing.pdf
[13] il 3 dicembre 2024 è pubblicata la sentenza n. 192 del 2024 della Corte
Costituzionale sulla Legge 26/06/2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione
dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi
dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione).che ha dichiarato la
incostituzionalità di alcune disposizioni della legge.vedi La Corte
Costituzionale smonta l’autonomia differenziata 14 novembre 2026
[14]Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento
ordinario n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del
12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza. Il Decreto
sostituisce infatti integralmente il DPCM 29 novembre 2001, con cui i LEA erano
stati definiti per la prima volta. Il provvedimento, che rappresenta il
risultato di un lavoro condiviso tra Stato, Regioni, Province autonome e Società
scientifiche, è stato predisposto in attuazione della Legge di stabilità 2016,
che ha vincolato 800 milioni di euro per l’aggiornamento dei LEA. Il DPCM 12
gennaio 2017 e gli allegati che ne sono parte integrante: – innova i
nomenclatori della assistenza specialistica ambulatoriale e dell’assistenza
protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo
prestazioni obsolete. – definisce le attività, i servizi e le prestazioni
garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del
Servizio sanitario nazionale – descrive con maggiore dettaglio e precisione
prestazioni e attività oggi già incluse nei livelli essenziali di assistenza –
ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche
e invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket(leggi tutto sul sito
del Ministero della Salute)
[15] L’acronimo GIMBE significa Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle
Evidenze. Oggi è una nota fondazione scientifica indipendente e senza scopo di
lucro (la Fondazione GIMBE), nata inizialmente come associazione nel 1996 su
iniziativa del medico Nino Cartabellotta. https://www.gimbe.org/ vedi Trend
Sanità 22 settembre 2026 GIMBE su LEA 2024: 18 Regioni adempienti ma aumentano
le rinunce alle cure
[16] (> vai al comunicato della Consulta del 14 novembre 2024) Il 7 febbraio
2025 sono state pubblicate le motivazioni della sentenza con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum per l’abrogazione della
Legge Calderoli “legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione
dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi
dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione). vedi Le motivazioni della
Corte Costituzionale per la non ammissibilità del referendum sull’autonomia
[17]https://perilritirodiqualunqueautonomiadifferenziata.home.blog/2026/08/26/comunicato-stampa-3-agosto-2026-un-colpo-di-mano-in-pieno-luglio/
[18]
Massimo Villone (106.06)
Roberta CALVANO (564.9)
Maria Agostina Cabiddu (316.73)
Onorevole Franco Russo (108.41)
SVIMEZ (201.06)
CGIL (368.19)
Prof. Enrico GROSSO (209.1)
[19] Memoria per l’audizione presso la I Commissione permanente Affari
costituzionali del Senato della Repubblica
sugli schemi di intese preliminari tra il Governo della Repubblica italiana e le
Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione di Francesco Pallante (Professore ordinario di Diritto
costituzionale – Università di Torino)
[20] Autonomia Differenziata: l’audizione di Pietro Spirito in Commissione
Affari Costituzionali sulle materie “Non LEP”
[21] 21 luglio 2026 è diffuso l’appello promosso dal sindaco di Bari, Vito
Leccese: APPELLO DEI SINDACI E DELLE SINDACHE D’ITALIA – l’approvazione delle
Risoluzioni rappresenta un passo verso la disgregazione dell’unità della
Repubblica e dunque dell’esigibilità di diritti uguali per tutti e tutte,
ovunque risiedano.
Il comitato Difendiamo la Costituzione di Lamezia Terme, promuove una petizione
online per la sospensione dell’iter delle pre-intese sull’autonomia
differenziata e per un’attuazione equa e costituzionalmente corretta
dell’autonomia prevista dalla legge 26 giugno 2024, n. 86 (Vai alla petizione)
NOTE ALLA SINTESI DELLA PRIMA PARTE DELL’AUDIZIONE DI FRANCESCO PALLANTE
* [iv] punto 4.1 del Considerato in diritto
* [v] come richiede il combinato disposto degli artt. 2, 3, comma 2, 5, 116,
comma 3, e 117, comma 2, lett. m, Cost. (punto 14.1 del Considerato in
diritto);
* [vi] punto 15.2 del Considerato in diritto