Richieste d’asilo e pretestuosi rifiutiNessuna competenza sulla domanda di asilo da parte di chi sbarca in Italia, in
capo allo Stato di bandiera della nave che ha effettuato il salvataggio
1. Le più recenti dichiarazioni del ministro dell’interno Piantedosi e del
ministro degli esteri Taiani oscillano tra una proposta di scambio in base alla
quale in Germania dovrebbero rimanere tanti dublinati, e non “dublinanti”,
quanti sono gli “irregolari” sbarcati in Italia con le Ong tedesche, che in
realtà hanno lo status giuridico di naufraghi, e non possono essere assimilati
ai cd. clandestini, e la richiesta alla stessa Germania di prendere in carico
per l’esame delle domande di asilo quanti sono stati soccorsi in acque
internazionali, a nord delle coste libiche, dalle navi umanitarie battenti
bandiera tedesca (flag state).
Sui canali della propaganda più vicina al governo si arriva a sostenere che le
navi con bandiera straniera potrebbero costituire addirittura “territorio” del
paese di primo ingresso dei migranti entrati nell’area Schengen, ovviamente se
questa bandiera è di Stati membri dell’Unione europea, e dunque la competenza ad
esaminare le domande di protezione internazionale spetterebbe a questi Stati,
oppure, nelle posizioni più estreme si arriva a sollecitare il ritiro della
bandiera di navi che si continua ad asserire svolgerebbero una attività
illegale, “trasportando” migranti dalle coste africane in Europa.
Si riprende insomma la vecchia teoria dei “taxi del mare” lanciata dal grillino
Di Maio nel 2017, magari aggiornata con qualche isolata iniziativa della
magistratura penale, che rilancia l’accusa di contatti tra i trafficanti e le
organizzazioni del soccorso civile nel Mediterraneo centrale. Accuse che sono
state destituite di ogni fondamento in oltre venti procedimenti penali avviati
su sollecitazione delle forze di polizia, e dunque del Viminale, e tutti
conclusi prima ancora di arrivare a dibattimento. Esemplari i casi Iuventa nel
2017 e Rackete nel 2019. Ma la stessa sorte, con un nulla di fatto, è toccata a
tutti gli altri procedimenti penali aperti successivamente.
2. In assenza di una sanzione penale, il Ministero dell’interno, soprattutto
dopo il decreto legge 1/2023, poi convertito con legge 15/2023, ha adottato una
serie infinita di provvedimenti di fermo amministrativo nei confronti delle navi
umanitarie delle odiate ONG, sempre tenute al centro di una vergognosa campagna
di stampa, che ha comportato un rallentamento delle attività di soccorso in
acque internazionali, mentre gli Stati competenti, in particolare l’Italia, su
indicazione ministeriale, e Malta, con poche eccezioni, limitavano i propri
interventi di ricerca e salvataggio alle acque territoriali ed alla zona
contigua (24 miglia dalla costa). Anche su questo versante “amministrativo” la
linea del Viminale è stata sconfitta, con decine
di annullamenti o sospensioni delle misure di fermo da parte dei giudici, ed in
qualche caso anche con pronunce di risarcimento danni.
Secondo quanto comunicato dalle ONG che hanno costituito una flotta civile di
soccorso, dall’entrata in vigore del decreto-legge Piantedosi il 2 gennaio 2023,
le autorità italiane hanno emesso ordini di fermo nei confronti di 41 navi di
soccorso umanitario, per un totale di 1.075 giorni – quasi tre anni. Dal 2
gennaio 2023, secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM),
più di 6.490 persone sono annegate o sono scomparse su una delle rotte
migratorie più letali al mondo.
Purtroppo una decisione della Corte costituzionale nel 2025 (sentenza
n.96/2025) con riferimento all’obbligo in capo alle ONG di sottostare in acque
internazionali alle indicazioni dell’autorità competente, dunque anche di quella
“libica”, ha salvato il Decreto Piantedosi, limitandosi ad affermare il potere
dello Stato di infliggere i fermi amministrativi alle navi delle ONG che
infrangessero le norme di legge, e legittimando persino la indicazione di porti
di sbarco evidentemente “vessatori”, per la loro enorme distanza dal luogo dei
soccorsi.
Successive decisioni dei giudici hanno tuttavia confermato la correttezza del
comportamento dei comandanti delle navi umanitarie, la impossibilità di
individuare in Libia porti di sbarco sicuri, la legittimità del passaggio
inoffensivo a fini di soccorso attraverso le acque territoriali italiane, e la
indisponibilità delle autorità maltesi ad interventi di ricerca e salvataggio in
tutta la immensa zona SAR (ricerca e salvataggio) che dalla Seconda guerra
mondiale si riconosce a Malta. Sulla base di queste considerazioni è stata
affermata la illegittimità dei successivi provvedimenti di fermo
amministrativo adottati nei confronti delle ONG.
3. Secondo la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva annullato
un fermo della Humanity 1, gli ordini della Guardia Costiera libica, che
vorrebbero imporre alle imbarcazioni civili di soccorso di abbandonare la scena
del naufragio e i naufraghi, non possono essere ritenuti legittimi in quanto non
rientrano nel coordinamento da parte dell’autorità competente dell’evento di
soccorso, bensì in richieste che contrastano “con il carattere assoluto che
connota, a livello internazionale, il dovere di soccorso a carico di tutti i
comandanti delle navi che trova un limite unicamente nella circostanza che tale
attività sia possibile senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i
passeggeri e si possa ragionevolmente aspettare una tale iniziativa”.
In tutti questi casi, ed anche alla luce del Decreto Piantedosi del 2023, i
Tribunali hanno riconosciuto l’obbligo di sbarco in capo allo Stato italiano, e
la competenza delle autorità italiane a ricevere le domande di asilo, senza
alcuna discriminazione sulla base del mezzo che procedeva ai soccorsi (navi
militari o navi civili) e senza alcun riferimento alla presunta competenza dello
Stato di bandiera.
Le minacce del Viminale di impugnare queste decisioni sfavorevoli non hanno
avuto esito.Tutte queste sentenze, come le decisioni di archiviazione dei
giudici penali, negli anni precedenti, hanno qualificato le attività di
salvataggio operate dalle ONG in acque internazionali come doverose attività di
ricerca e soccorso (SAR), escludendo qualunque definizione di “trasporto di
irregolari” o di “clandestini”, su cui la destra ha continuato a pompare la
propria propaganda, arrivando a modificare il senso comune diffuso tra la
popolazione, bersagliata da messaggi falsificanti rilanciati in diverse
occasioni da esponenti di governo.
4. Già a novembre del 2022, nel porto di Catania, il ministro Piantedosi aveva
dovuto registrare una cocente sconfitta quando aveva dichiarato che “Le persone
che hanno i requisiti possono sbarcare, ci facciamo carico di ciò che presenta
problemi di ordine assistenziale e umanitario senza derogare al fatto che gli
obblighi di presa in carico competono allo Stato di bandiera”. Già in sede
cautelare la decisione di Piantedosi veniva bocciata. Una successiva ordinanza
del Tribunale di Catania, del 6 febbraio 2023, confermava l’obbligo del Viminale
ad operare lo sbarco di tutti i naufraghi, ai quali veniva consentito di fare
richiesta di protezione internazionale in Italia.
Il Tribunale richiamava in particolare l’art. 10 ter del Testo Unico
immigrazione 286/98, tuttora vigente, secondo cui “Lo straniero rintracciato in
occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna
ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in
mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso
appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142″.
La norma distingue chiaramente “l’attraversamento irregolare della
frontiera” dalle “operazioni di salvataggio in mare” e obbliga lo Stato italiano
a dare accesso alle procedure di protezione internazionale subito dopo lo
sbarco. Oggi queste fasi sono disciplinate in dettaglio dai nuovi Regolamenti
europei sullo screening in frontiera e sulle procedure di asilo, attuati in
Italia con il Decreto legge n.100/2026, recentemente convertito in legge. La più
recente giurisprudenza (Cassazione, ordinanza n. 14851/2026), ha inoltre
ribadito che deve essere considerato come richiedente asilo chiunque abbia
manifestato la volontà di chiedere protezione, anche prima che questa sia stata
registrata o formalizzata. Dunque la cd. finzione di non ingresso, introdotta
dai più recenti Regolamenti europei, non può operare con effetto preclusivo
rispetto alla possibilità di accesso alla procedura, ed alla determinazione
dello Stato di primo ingresso come quello competente ad esaminare la domanda.
5. Il legislatore italiano non può operare distinzioni in merito alle condizioni
di navigazione delle navi che operano attività di soccorso occasionali e quelle
che se ne occupano sistematicamente senza violare le norme in materia di
giurisdizione dello Stato di bandiera previste dalle Convenzioni di diritto del
mare UNCLOS, SAR e SOLAS. Lo Stato di bandiera rileva solo ai fini del rilascio
delle certificazioni di sicurezza ma non assume responsabilità, immediata o
successiva, per lo sbarco dei naufraghi a terra.
Con la sentenza emanata il 1° agosto 2022 in merito alle cause riunite C-14/21 e
C 15/21, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato come, al fine
della qualificazione della nave, non rilevino eventuali discrepanze tra
l’attività per cui la nave è certificata e quella effettivamente svolta,
respingendo dunque una disciplina specifica per le navi che prestano attività di
soccorso in modo continuativo, anche sotto il profilo delle competenze dello
Stato di bandiera, limitate ai fini del rilascio delle certificazioni di
sicurezza ed in via ipotetica al coordinamento delle attività di primo soccorso,
ma senza richiamare alcuna responsabilità, immediata o successiva, per lo sbarco
dei naufraghi a terra o per la successiva fase procedimentale della valutazione
delle richieste di asilo.
Dopo aver richiamato l’art. IV della Convenzione SOLAS, la Corte di Lussemburgo
conclude che “nel caso in cui il comandante di una nave battente bandiera di uno
Stato contraente della convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare
abbia dato attuazione all’obbligo di soccorso marittimo di cui al punto 105
della presente sentenza, né lo Stato costiero che sia anch’esso contraente di
tale convenzione né, del resto, lo Stato di bandiera possono esercitare i loro
rispettivi poteri di controllo del rispetto delle norme di sicurezza in mare […]
al fine di verificare se la presenza a bordo di dette persone comporti per la
nave in questione una violazione di una qualsiasi disposizione di detta
convenzione”.
In altri termini, secondo i giudici europei, le operazioni di ricerca e
salvataggio, seppure svolte in modo continuativo, non permettono di valutare
come “passeggeri” le persone soccorse, che dunque non sono “irregolari”, e si
concludono soltanto con lo sbarco in un porto sicuro. Non ha dunque base legale
la distizione surrettizia tra “eventi migratori” e “attività di ricerca e
salvataggio”, quando le persone si trovano in alto mare, su mezzi inadeguati e
senza dotazioni di sicurezza. La tragedia di Cutro, malgrado il procedimento
penale in corso, nel quale da parte delle autorità sotto inchiesta si ripropone
questa distinzione, evidentemente, non ha insegnato nulla a chi dal governo
ritiene ancora oggi che i barconi soccorsi dalle ONG non versino tutti in
condizioni di distress, e vadano dunque soccorse con la massima rapidità.
Non può avere alcun fondamento neppure la richiesta agli Stati di bandiera di
“ritirare” la loro bandiera perché le navi umanitarie svolgono continuativamente
attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Le ONG non violano
alcuna norma di legge, anzi applicano rigorosamente quanto previsto dal Manuale
IMO sui soccorsi in mare (IAMSAR) e dal Piano nazionale SAR approvato
dall’Italia, Nessuna norma dei Regolamenti attuativi del Patto UE sulla
migrazione e l’asilo prevede un trattamento differenziato per i richiedenti
asilo soccorsi da navi delle ONG, meno del 20 per cento del totale delle persone
soccorse in alto mare, rispetto agli altri richiedenti asilo soccorsi dalla
Guardia costiera, dalla Guardia di finanza o da altre navi militari.
Nessuna previsione del Regolamento Frontex (UE) 2014/656 sul controllo delle
“frontiere marittime esterne” prevede un trattamento discriminatorio come quello
sistematicamente applicato nei confronti delle navi del soccorso civile. A
trovarsi fuori legge sono i governi che bloccano con provvedimenti illegittimi
le navi umanitarie, non i comandanti e gli equipaggi che salvano vite umane
abbandonate in alto mare dagli Stati costieri.
6. Si apprende oggi che la nave Humanity I della ong tedesca Sos Humanity è
stata indirizzata verso Ravenna dopo aver soccorso 73 naufraghi, non migranti,
nelle acque internazionali tra Malta e Lampedusa, l’arrivo sarebbe previsto per
il 18 agosto. Dal ministero dell’interno è stato assegnato un porto lontanissimo
dal luogo dei soccorsi, con un trattamento inumano nei confronti delle persone a
bordo della nave, già provate da lunghi giorni di abbandono in mare al largo
della Libia.
Si verifica soprattutto, ancora una volta, una effettiva riduzione delle
capacità di salvare vite umane da parte delle ONG, diventate adesso pretesto per
l’ennesimo scontro diplomatico con la Germania sull’applicazione delle nuove
norme dei Regolamenti attuativi del Patto UE sulla migrazione e l’asilo. Lo
sbarco dei naufraghi soccorsi dalle ONG in acque internazionali, ai quali il
governo italiano vorrebbe riservare un trattamento differenziato, rispetto a
tutte le altre persone sbarcate in autonomia, o soccorse da mezzi militari
italiani, la maggior parte, non può impattare in alcun modo sull’applicazione
delle norme euro-unionali che stabiliscono la competenza degli Stati membri
nella valutazione delle domande di protezione internazionale.
7. Il Regolamento Dublino III (Ue) 2013/604, sostituito adesso dal Regolamento
gestione frontiere (Ue) 2024/1351, si applica solo a richiedenti asilo sbarcati
in territorio europeo nel paese di primo ingresso, che non può essere
considerato quello della bandiera delle navi soccorritrici. Il Regolamento non
prevede deroghe in base alla nazionalità delle navi che hanno soccorso naufraghi
in mare. Nessuna norma, sotto questo profilo, permette di discriminare le navi
delle Ong rispetto a tutte le altre navi civili battenti bandiera straniera.
Taiani afferma “Non credo ci sia un problema perché c’è tutta la questione delle
navi Ong battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare in Italia, quindi
credo che da questo punto di vista si trovi un equilibrio – ha spiegato Tajani –
non credo ci siano problemi per far rientrare i dublinanti nella Germania”,
proponendo di conteggiare i naufraghi sbarcati dalle navi delle ONG nella
“compensazione” con i dublinati (da non definire dublinanti) presenti in
Germania che Merz vorrebbe inviare in Italia. Di fronte alla ferma reazione
tedesca, tuttavia, i toni sembrano smorzarsi.
Nella redistribuzione dei “dublinanti” da considerare come “coloro che hanno
lasciato il Paese di primo approdo per chiedere asilo in un altro”, ma sarebbe
meglio definirli dublinati, perchè soggetto passivo di una procedura di
allontanamento forzato, Taiani e Piantedosi chiedono di tenere conto di questa
“componente”, invocando una soluzione di “equilibrio”.
La posizione del governo italiano, malgrado sembri diventare più morbida nei
confronti della Germania di Merz, rispetto allo scontro frontale con la Spagna
di Sanchez, dopo i fatti di Ceuta, risulta però, ancora una volta, priva di basi
legali, e non potrà che portare ad un ulteriore isolamento dell’Italia in ambito
internazionale, se non all’apertura di una procedura di infrazione da parte
della Corte di giustizia dell’Unione europea. Soprattutto se si volesse
insistere ancora su una linea di chiusura verso i soccorsi umanitari (ed il
rispetto dei Regolamenti europei), con un ennesimo rifiuto di accettare in
riammissione richiedenti asilo denegati da altri paesi membri, già transitati
dall’Italia, che andrebbero “compensati” con i naufraghi soccorsi in acque
internazionali da navi delle ONG battenti bandiera di questi paesi.
Fulvio Vassallo Paleologo