Le diverse forme della violenza di genere e credibilità del racconto: due decreti del Tribunale di Bologna riconoscono lo status di rifugiataDue pronunce del Tribunale di Bologna riconoscono, in riforma delle decisioni
della Commissione territoriale, lo status di rifugiata a due richiedenti in fuga
da violenze di genere: una cittadina della Sierra Leone sottoposta a mutilazione
genitale femminile e destinata a succedere alla madre nella società segreta
Bondo (decreto del 12 giugno 2026), e una cittadina della Costa d’Avorio fuggita
da un matrimonio forzato e poi vittima di tratta in Tunisia (decreto del 27
febbraio 2026). Entrambe ribadiscono un punto centrale: le COI non possono
essere usate per negare credibilità a fenomeni esistenti e strutturali.
COSTA D’AVORIO – VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE E DI MATRIMONIO FORZATO NONCHÉ
VITTIMA DI TRATTA AI FINI DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN TUNISIA:
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATA
Il Tribunale di Bologna, relatore Dott. M. Gattuso, in riforma della decisione
della Commissione territoriale, riconosce lo status di rifugiata a una
richiedente ivoriana fuggita dal Paese di origine per sottrarsi alla violenza di
genere e al matrimonio forzato, nonché successivamente – nell’ambito del proprio
percorso migratorio – vittima di tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo in
Tunisia.
La Commissione territoriale di Bologna aveva ritenuto non credibile il racconto
in quanto, sulla base delle informazioni disponibili dalle COI, vi sarebbe da un
lato una presunta “bassa incidenza” del fenomeno dei matrimoni forzati in Costa
d’Avorio e, dall’altro, una asserita incongruenza con il profilo personale della
richiedente, qualificata come donna adulta e istruita, negando di conseguenza
qualsiasi forma di protezione.
Il Tribunale, al contrario, censura in modo netto tale impostazione,
evidenziando come non possa configurarsi alcuna contraddizione logica tra il
racconto individuale e le COI, osservando che “va evidenziato, in vero, come
possa parlarsi di contraddizione se un fenomeno è escluso dalle COI, o è,
quantomeno, riferito come altamente improbabile, non potendosi invece, già da un
punto di vista logico, parlare di una “incoerenza” o “contraddizione” se un
fenomeno nel paese d’origine effettivamente sussista, seppure – secondo le
informazioni reperite dalla Commissione territoriale – in modo infrequente“.
Parimenti, viene ritenuta infondata l’argomentazione relativa al profilo
personale della richiedente, in quanto le stesse fonti confermano che i
matrimoni combinati e le pratiche coercitive non sono affatto limitati alle
minorenni né esclusi in presenza di un minimo livello di istruzione, specie in
contesti rurali e di grave povertà.
Sulla base delle COI acquisite, il Collegio ricostruisce un quadro
caratterizzato da una persistente diffusione della violenza di genere in Costa
d’Avorio, da pratiche di matrimonio forzato radicate soprattutto nei contesti
rurali e da gravi carenze nella protezione statale, evidenziando come il rifiuto
del matrimonio imposto possa comportare conseguenze estremamente gravi, fino
alla diseredazione, all’espulsione dal nucleo familiare o a violenze anche
estreme.
In tale contesto, il Tribunale ribadisce il corretto metodo di valutazione della
credibilità alla luce dell’art. 3, co. 5, d.lgs. 251/2007 e della giurisprudenza
di legittimità, richiamando il principio della “procedimentalizzazione legale
della decisione” e affermando che le dichiarazioni del richiedente, ove coerenti
e plausibili, “possono anche – di per sé sole – costituire prova dei fatti“,
imponendo il riconoscimento del beneficio del dubbio.
Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dalla qualificazione della vicenda
migratoria della ricorrente anche in termini di tratta di esseri umani a fini di
sfruttamento lavorativo in Tunisia, profilo del tutto ignorato dall’organo
amministrativo. Il Tribunale valorizza, infatti, una serie di indicatori tipici
della tratta di persone dalla Costa d’Avorio alla Tunisia: il reclutamento
mediante promessa di lavoro, la contrazione di un debito, la sottrazione dei
documenti, la reclusione in ambiente domestico, l’assenza totale di
retribuzione, il controllo continuo e la limitazione della libertà personale.
Tali elementi, corroborati anche dalla relazione dell’ente anti-tratta,
consentono di ricondurre la vicenda a una “vera e propria riduzione in servitù“.
Le COI richiamate confermano, inoltre, la diffusione di reti di traffico che
reclutano donne ivoriane con promesse fraudolente di lavoro all’estero,
esponendole a sfruttamento domestico e lavorativo nei paesi di transito, tra cui
la Tunisia e la Libia, nonché l’elevata vulnerabilità delle donne lungo le rotte
migratorie, con frequenti situazioni riconducibili alla tratta.
Ciò posto, il Tribunale di Bologna riconosce lo status di rifugiata alla
richiedente sulla base della sua appartenenza sia al gruppo sociale delle donne
vittime di violenza di genere (a causa del matrimonio forzato dal quale è
fuggita) sia a quello delle donne vittime di tratta ai fini dello sfruttamento
lavorativo, correggendo l’approccio riduttivo della Commissione territoriale.
La decisione si segnala, dunque, per l’importante chiarimento metodologico in
ordine all’uso delle COI – che non possono essere impiegate per negare
credibilità in presenza di fenomeni comunque esistenti – nonché per il
riconoscimento della centralità degli indicatori di tratta anche nei casi di
sfruttamento lavorativo domestico, spesso sottovalutati in sede amministrativa.
Tribunale di Bologna, decreto del 27 febbraio 2026
SIERRA LEONE. MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI E RIFIUTO DI SUCCEDERE ALLA MADRE
NELLA SOCIETÀ BONDO: RICONOSCIUTO LO STATUS DI RIFUGIATA
Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina
della Sierra Leone, sottoposta a mutilazione genitale femminile all’età di otto
anni e destinata a succedere alla madre nell’esercizio della pratica di MGF
all’interno della società segreta Bondo.
La ricorrente aveva riferito di essere fuggita dopo essersi rifiutata di
assumere il ruolo attribuitole dalla tradizione familiare. La Commissione
territoriale aveva giudicato poco credibile questa parte del racconto,
ritenendola generica e stereotipata e contestando, in particolare, l’assenza di
una specifica prova della mutilazione subita.
Il Tribunale riforma tale valutazione richiamando il criterio elaborato dalla
Corte di cassazione per l’esame delle dichiarazioni del richiedente: “In tema di
protezione internazionale, la valutazione del racconto del richiedente asilo
deve avvenire dapprima secondo il modello cd. “atomistico-analitico”, che
comporta un iniziale, rigoroso esame di ciascun singolo “fatto indiziante”
emergente dalla narrazione del ricorrente, per poi procedere a una valutazione
complessiva e globale di tutti quei fatti che, alla luce dei principi di
coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza
prevalente, possa condurre all’approdo della prova presuntiva del “factum
probandum”. Ne consegue che, alla luce di tale ragionamento probatorio, il
giudice ben potrà ritenere credibili solo parte delle dichiarazioni del
ricorrente, non potendosi ritenere che un giudizio negativo di credibilità su
alcune parti del racconto possa travolgere tutte le singole circostanze oggetto
di dichiarazione” (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2022, n. 19045).
Ogni circostanza deve essere esaminata autonomamente e poi ricondotta al più
ampio quadro probatorio, verificandone la coerenza con gli altri elementi
acquisiti e con le informazioni sul Paese d’origine.
Nel caso esaminato, la ricorrente aveva descritto in modo costante e lineare la
mutilazione subita, il ruolo della madre nella società segreta e le pressioni
ricevute affinché ne proseguisse l’attività. La narrazione trova riscontro nelle
fonti internazionali relative alle società Bondo e Sande, nelle quali la
mutilazione costituisce un rito di iniziazione e il rifiuto della successione
espone la donna all’emarginazione familiare e comunitaria.
La certificazione ginecologica prodotta in giudizio ha inoltre attestato la
mutilazione genitale di II grado. Su tali basi, il Tribunale ha formulato una
“prognosi di assoluta attendibilità della versione dei fatti fornita dalla
ricorrente“.
Accertata la credibilità, il decreto distingue gli elementi costitutivi dello
status: “L’art. 7 individua gli atti – e quindi la forma che devono assumere –
di persecuzione, mentre è il successivo art. 8 che qualifica le ragioni che
consentono di ritenere quegli atti idonei all’accoglimento dello status di
rifugiato“.
La mutilazione genitale integra un atto persecutorio per la gravità della
lesione fisica e psichica e per la sua natura di violenza fondata sul genere. Il
riconoscimento dello status richiede, inoltre, la riconducibilità della
persecuzione a uno dei motivi convenzionali e la sussistenza di un fondato
timore, da accertare mediante una prognosi concreta sul rischio in caso di
rimpatrio: “Ai fini del riconoscimento della protezione maggiore occorre il
fondato timore di persecuzione basato su un giudizio di prognosi futura circa il
rischio di subire atti di persecuzione“.
In questa valutazione assume rilievo l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251/2007.
Il fatto che la ricorrente sia già stata sottoposta a mutilazione genitale non
esclude l’attualità del rischio persecutorio. Nel caso di specie, la prognosi
richiesta dall’art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 non riguarda, infatti, la sola
ripetizione dell’identico atto già subito: le fonti richiamate dal Tribunale
documentano anche il pericolo di successive reinfibulazioni, in particolare dopo
il parto.
La nascita in Italia della secondogenita della ricorrente ha introdotto inoltre
un ulteriore e decisivo elemento nella valutazione del rischio futuro. Il
decreto afferma: “Deve certamente ritenersi assai elevato, con un grado di
probabilità rilevante, che in caso di rientro in Sierra Leone, la piccolina […]
possa trovarsi esposta al pericolo di subire il medesimo trattamento senza che
la odierna ricorrente possa evitarlo“.
Il pericolo cui sarebbe esposta la minore non rimane estraneo alla posizione
giuridica della madre. Esso concorre direttamente alla prognosi persecutoria
relativa alla ricorrente, la quale, in caso di rimpatrio, sarebbe nuovamente
assoggettata al sistema familiare e comunitario dal quale era fuggita e posta
nell’impossibilità concreta di proteggere la figlia dalla medesima pratica
subita durante l’infanzia.
Il rischio assume così una dimensione intergenerazionale, in quanto la
tradizione che aveva imposto la mutilazione alla ricorrente è la stessa che,
attraverso la linea familiare, minaccia ora la figlia. Nel caso in esame, tale
conclusione è rafforzata dal ruolo rivestito dalla madre della ricorrente nella
società segreta. Secondo il Tribunale, quest’ultima “non avrebbe difficoltà a
rintracciare la figlia e la nipotina e quindi esercitare la pressione
sufficiente e necessaria per proseguire nella pratica di famiglia”.
Tribunale di Bologna, decreto del 12 giugno 2026
Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento.
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