Che fine ha fatto il monitoraggio indipendente sugli accertamenti e sulle procedure di frontiera?Da domani si scatenerà l’inferno: sarà applicato il nuovo Patto UE sulla
migrazione con modalità “flessibili”, dunque a discrezione della polizia
L’articolo 10 del Regolamento sugli accertamenti (Regolamento (UE) 2024/1356) e
l’articolo 43, paragrafo 4, del Regolamento sulle procedure di
asilo (Regolamento (UE) 2024/1348) impongono agli Stati membri di prevedere
un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti
fondamentali durante gli accertamenti dei nuovi arrivi e nella valutazione delle
domande di asilo alle frontiere esterne.
Il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
maggio 2024, regola lo screening dei cittadini di paesi terzi alle frontiere
esterne. Per il Considerando 10, È opportuno che gli accertamenti siano
effettuati in un luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato membro,
generalmente ubicato presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze o, in
alternativa, in altri luoghi all’interno del territorio, tenendo conto della
geografia e delle infrastrutture esistenti, garantendo che gli accertamenti
possano essere effettuati senza indugio. Gli accertamenti nei confronti dei
cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati
membri, che vi sono entrati in modo non autorizzato attraverso una frontiera
esterna e che non sono già stati sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro
dovrebbero essere effettuati in luoghi adeguati e opportuni designati da
ciascuno Stato membro nel suo territorio.
Per il Considerando 11, Durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi
sottoposti agli stessi dovrebbero rimanere a disposizione delle autorità
preposte agli accertamenti. È opportuno che gli Stati membri stabiliscano nel
loro diritto nazionale disposizioni volte a garantire la presenza dei cittadini
di paesi terzi interessati durante gli accertamenti, al fine di impedirne la
fuga. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati
membri possono trattenere una persona sottoposta agli accertamenti, salvo se non
siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.
Il trattenimento dovrebbe essere applicato solo come misura di ultima
istanza conformemente ai principi di necessità e proporzionalità e dovrebbe
essere soggetto a un ricorso effettivo, in linea con il diritto nazionale,
dell’Unione e internazionale. Durante gli accertamenti dovrebbero applicarsi le
pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e
del Consiglio, per i richiedenti protezione internazionale, e le pertinenti
norme sul trattenimento di cui alla direttiva 2008/115/CE, per i cittadini di
paesi terzi che non hanno fatto domanda di protezione internazionale.
Per il Considerando 22, È opportuno che gli accertamenti al confine esterno
siano completati il prima possibile e che non durino più di sette giorni. È
opportuno che gli accertamenti dopo il “rintraccio” nel territorio siano
completati il prima possibile e che non durino più di tre giorni.
In base all’art.6 del Regolamento screening, Durante gli accertamenti, le
persone di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate ad entrare
nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono nelle
rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che le persone
di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, rimangano a disposizione delle autorità
competenti a svolgere gli accertamenti nei luoghi di cui all’articolo 8 per la
durata degli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché
le minacce potenziali alla sicurezza interna derivanti da tale fuga, o i rischi
potenziali per la salute pubblica che potrebbero derivare da tale fuga”.
E’ questa la norma che configura la cd. finzione di non ingresso, anche se nella
successiva disposizione si fa riferimento al territorio nazionale, dato testuale
che comunque preclude l’applicazione della normativa in esame al di fuori dei
confini dello Stato membro, e dunque dell’Unione europea. Di solito questo
concetto viene applicato nelle zone di transito negli aeroporti internazionali
tra i gate di arrivo e il controllo dei passaporti, a significare che le persone
che sono arrivate non sono ancora entrate nel territorio del paese di
destinazione. Sebbene fisicamente presenti, non sono considerati legalmente
entrati nel territorio ufficiale del paese fino a quando non hanno ricevuto
l’autorizzazione necessaria.
Si tratta di una previsione che, a seconda della sua attuazione nel diritto
nazionale, potrebbe risultare in contrasto con la Convenzione di Ginevra del
1951 sui rifugiati che prevede comunque, in favore dei richiedenti asilo, il
diritto di accedere al territorio al fine di presentare una istanza di
protezione ed afferma il divieto di respingimento (art.33), verso luoghi dove
vita o libertà sono minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità,
gruppo sociale o opinioni politiche. La finzione di non ingresso non si applica,
comunque, ai cittadini di Paesi terzi richiamati nell’art. 7 del regolamento,
ossia quelli sottoposti ad accertamenti dopo il “rintraccio” all’interno del
territorio.
In base all’art.8 del Regolamento screening, gli accertamenti sono effettuati in
qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato membro,
generalmente ubicato presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze o, in
alternativa, in altri luoghi all’interno del suo territorio. Secondo la stessa
norma, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni
caso entro sette giorni dal rintraccio nella zona di frontiera esterna, dallo
sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al
valico di frontiera. Nel caso di accertamenti su persone rintracciate
all’interno del territorio nazionale, Gli accertamenti sono effettuati senza
indugio e sono completati entro tre giorni dal rintraccio del cittadino del
paese terzo.
Le persone che si trovano sottoposte alla procedura di accertamento (screening)
si trovano dunque nel territorio nazionale, ma vengono considerate come se si
trovassero al di fuori di un immaginario limite di frontiera. Previsione che
andrà considerata anche alla luce dell’art.10 della Costituzione italiana, e
dunque le procedure di accertamento in frontiera si dovranno svolgere “secondo
le condizioni stabilite dalla legge” ma “in conformità con i trattati
internazionali”.
Un impegno che il ministero dell’interno ha già tradito con la circolare del 9
giugno (Protocollo n. 0022024) che detta i “protocolli operativi” per
l’attuazione del Regolamento screening (UE) 2024/1356, prevedendo ad esempio in
materia di controlli preliminari di salute che questi si svolgano
“preferibilmente presso le strutture di polizia”. Strutture che evidentemente
non sono dotate delle attrezzature e dei sistemi di prima assistenza e
accertamento delle vulnerabilità, basti pensare all’accertamento dell’età o
dello stato di gravidanza, per non parlare delle vittime di tortura, richiesti
per attività che devono essere svolte da personale medico specializzato, in
luoghi idonei per questo tipo di accertamenti e non certo in un ufficio di
questura.
Le autorità amministrative sono tenute a rispettare una tempistica precisa ed
hanno anche oneri di informazione e documentazione, che risultano determinanti,
se correttamente assolti, nelle fasi successive delle procedure in
frontiera. Per l’art.17 del Regolamento screening deve essere compilato un
modulo consuntivo.
Dunque, “le autorità preposte agli accertamenti compilano, per quanto riguarda
le persone di cui agli articoli 5 e 7, un modulo contenente le informazioni
seguenti: a) nome, data e luogo di nascita e genere; b) indicazione delle
cittadinanze o dell’apolidia, paesi di residenza prima dell’arrivo e lingue
parlate; c) motivo per cui sono stati effettuati gli accertamenti; d)
informazioni sul controllo preliminare dello stato di salute effettuato a norma
dell’articolo 12, paragrafo 1, anche qualora, sulla base delle circostanze
relative allo stato generale di ciascun cittadino di paese terzo, non sia stato
necessario un ulteriore controllo dello stato di salute; e) informazioni
pertinenti sul controllo preliminare delle vulnerabilità effettuato in
conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, in particolare le vulnerabilità o le
esigenze di accoglienza o procedurali particolari individuate; f) informazioni
indicanti se il cittadino di paese terzo interessato abbia fatto una domanda di
protezione internazionale; g) informazioni fornite dal cittadino di paese terzo
interessato sull’eventuale presenza di familiari sul territorio di uno degli
Stati membri; h) se la consultazione delle banche dati pertinenti a norma
dell’articolo 15 abbia dato luogo a un riscontro positivo; i) se il cittadino di
paese terzo interessato abbia ottemperato all’obbligo di cooperare a norma
dell’articolo 9”.
Il Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
maggio 2024, istituisce una procedura di rimpatrio alle frontiere e modifica il
regolamento (UE) 2021/1148. In base al nuovo Regolamento UE 2024/1349 sulle
procedure di rimpatrio alla frontiera, da non confondere con il più
ampio Regolamento sui rimpatri ancora oggetto di discussione a Bruxelles, che
dovrebbe sostituire la vigente Direttiva “Rimpatri” 2008/115/CE, il cittadino di
paese terzo o l’apolide la cui domanda è stata respinta nell’ambito della
procedura di asilo alla frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio
dello Stato membro interessato.
Gli Stati membri possono quindi imporre al richiedente asilo denegato il
trattenimento per un periodo non superiore a 12 settimane in un luogo sito alla
frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito.
Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo
Stato membro può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio. Se una
decisione di rimpatrio non può essere eseguita entro questo termine massimo, gli
Stati membri continuano le procedure di rimpatrio a norma della vigente
direttiva rimpatri 2008/115/CE, dunque con tempi più lunghi e con il
trattenimento amministrativo in un centro per i rimpatri (CPR), che è stato
recentemente prolungato fino a 24 mesi.
Il diritto eurounitario in materia d’asilo esige comunque che sia dimostrata
la necessità e la proporzionalità del trattenimento rispetto a tutte le diverse
finalità/motivazioni previste dalla normativa interna o sovranazionale. Gli
articoli 6, 52, paragrafo 3, e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE
impongono agli Stati membri di applicare i principi di necessità e
proporzionalità e pertanto di garantire alternative effettive alle misure di
trattenimento. Un indirizzo che il legislatore italiano non ha ancora accolto
malgrado la crisi sistemica dei centri per i rimpatri (Cpr).
La Corte di giustizia UE, con sentenza del 14 maggio 2020, cause riunite
C-924/19 e C-925/19, ha affermato che la privazione della libertà personale nel
corso delle procedure in frontiera, come ad esempio nelle cd. zone di
transito, deve ritenersi sussistente non soltanto nei centri di detenzione come
i CPR (centri per i rimpatri), bensì anche in ogni altro luogo dal quale il
richiedente asilo non è libero di allontanarsi, e dunque si deve ritenere anche
nei centri Hotspot in frontiera e negli altri luoghi assimilati.
Le procedure di screening in frontiera, e nelle aree assimilate, non possono
essere piegate ad una generica funzione di trattenimento o di fermo
amministrativo, in quanto in un termine molto breve (7 giorni alla frontiera o 3
giorni per i rintracci sul territorio) devono permettere di indirizzare la
persona migrante verso la procedura di protezione, verso la ricollocazione o il
trasferimento “Dublino” in un altro paese membro, o verso la procedura di
rimpatrio in frontiera, che prevede un ulteriore termine di trattenimento fino a
tre mesi.
Se questi canali “in uscita” si inceppano, perchè non funzionano i trasferimenti
“Dublino” o si restringono le maglie per il riconoscimento della protezione
internazionale o complementare, anche attraverso il ricorso automatico alla
categoria dei “paesi di origine sicuri”, o non si riesce anche in questi casi ad
eseguire le operazioni di rimpatrio con accompagnamento forzato ovvero mancano
posti nei CPR, come è facilmente prevedibile, l’intero sistema di
accoglienza/detenzione prefigurato dai Regolamenti europei si inceppa, e si
produrrà una crescita esponenziale di persone straniere irregolari, censite,
inserite in tutti i sistemi di controllo informatico, ma ormai prive di
qualsiasi prospettiva di regolarizzazione successiva, con un ulteriore aumento
dei cd. movimenti secondari verso altri Stati membri. Con la fine scontata dei
già timidi tentativi di avvio dei meccanismi di solidarietà.
E’ il fallimento definitivo di una politica europea che da anni tende allo
svuotamento del diritto di asilo ed alla chiusura delle frontiere per i migranti
economici, altrimenti bene accetti se lavoratori “clandestini” ed esposti alle
forme più bieche di sfruttamento.
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Fulvio Vassallo Paleologo