Patto Migrazione e Asilo 2026, a che punto siamo?

Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, December 23, 2025

Il Patto Migrazione e Asilo entrerà in vigore nel giugno 2026, diventando legalmente vincolante per tutti i 27 stati membri dell’UE.

Costituirà un grosso passo verso la riduzione ed eliminazione dei diritti delle persone in movimento che vorrebbero stabilirsi nel territorio europeo.

Facciamo un passo indietro. Cos’è il Patto Asilo e Migrazione 1?

Qui di seguito un breve riassunto dei punti principali di questo pacchetto di norme, costituita da 9 regolamenti e una direttiva.

Questo ultimo aspetto costituisce già di per sé un primo snodo importante.

La principale differenza tra regolamenti e direttive riguarda l’applicabilità in concreto: i primi sono integralmente e immediatamente efficaci in tutti gli Stati UE, mentre le seconde richiedono ulteriori passaggi per la loro ricezione nei vari paesi membri dell’Unione.

Pertanto risulta lampante la direzione politica che vuole dare l’Unione Europea sulla questione migratoria. E allora quale scelta migliore in vista delle elezioni europee 2026 di ridurre lo spettro dei diritti, già precari, delle persone migranti?

Come già accennato, il Patto avrà ripercussioni molto importanti.
Tra le principali vi sono:

  1. Registrazione automatica e raccolta obbligatoria di dati biometrici. Il sistema degli “hotspot” nell’UE: tutte le persone che arrivano alle frontiere esterne dell’Unione europea – via terra, aria o mare, comprese quelle soccorse in mare – saranno ora sottoposte a una procedura di screening obbligatoria, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato domanda di asilo.
    La procedura deve essere completata entro un massimo di 7 giorni. 

    Questo processo di screening stabilisce un meccanismo di selezione simile all’approccio hotspot, che determinerà cosa succede agli individui dopo che sono stati sottoposti a screening.

    Esistono tre possibili percorsi:
  1. Domanda di protezione internazionale (asilo)
  2. Trasferimento in un altro Stato membro dell’UE dove è presente un familiare (limitatamente ai parenti diretti o al coniuge)
  3. Una procedura di rimpatrio (espulsione)
  1. La nuova procedura di asilo alla frontiera: una volta completato il processo di screening, le persone saranno trattenute ed espulse o potranno richiedere la protezione internazionale nel Paese in cui sono arrivate. Tuttavia, la procedura di asilo può svolgersi alla frontiera anziché all’interno del Paese. La procedura di asilo di frontiera non deve superare le 12 settimane dalla registrazione alla decisione (estendibili a 16 settimane in situazioni di crisi). Durante questo processo, i richiedenti asilo devono essere trattenuti e non possono entrare legalmente nel Paese finché non ricevono una decisione positiva in materia di asilo. 
  2. Solidarietà tra i paesi membri UE: il Patto sostiene di introdurre un meccanismo di solidarietà obbligatorio tra gli Stati dell’UE e di riformare il sistema di Dublino. 

In base alle nuove regole, il paese responsabile di una domanda d’asilo è il Paese in cui risiedono i membri della famiglia (limitatamente ai parenti diretti o ai coniugi, non ai fratelli) oppure il primo Paese di ingresso. In pratica, ciò significa che i Paesi di frontiera come Spagna, Italia e Grecia continueranno a essere responsabili dell’esame della maggior parte delle domande di asilo, proprio come accadeva con il sistema di Dublino. 

Inoltre, con il Patto, più denaro pubblico sarà utilizzato per finanziare muri, filo spinato, forze di polizia, Frontex, centri di detenzione e tecnologie di sorveglianza e controllo.

  1. La detenzione diventa la norma: da un punto di vista formale il Patto prevede che il trattenimento dei migranti dovrebbe essere utilizzato come pratica di ultima istanza e sotto controllo dell’autorità giudiziaria.
    In pratica, all’arrivo nell’UE, le persone migranti possono trovarsi private della libertà di movimento o in condizioni simili alla detenzione, che evidentemente non sono considerate tali dal Patto: 
  1. durante il processo di screening (durata massima: 7 giorni) alle frontiere, dove saranno costretti a fornire le loro impronte digitali e altri dati biometrici;
  2. quando devono essere trasferiti in un altro Stato membro competente per la loro richiesta di asilo; 
  3. durante la procedura di asilo alla frontiera (che può durare fino a 12 settimane) e che è accompagnata da un divieto di ingresso nel territorio;
  4. durante la procedura di rimpatrio, se la loro domanda di asilo viene respinta e sono in attesa di espulsione. I tempi precedenti all’espulsione possono durare mesi o addirittura anni, a seconda della disponibilità del Paese d’origine a riammettere i propri cittadini.
  1. Maggiore esternalizzazione delle frontiere: adesso uno dei criteri per qualificare un Paese come “sicuro” è il “legame” tra il richiedente asilo e il Paese terzo in questione. L’eliminazione di questo criterio darà agli Stati membri un notevole margine di manovra per inviare i richiedenti asilo in Paesi terzi senza alcun legame precedente con essi.

Per quanto riguarda i rimpatri, le procedure comuni per l’emissione di decisioni di rimpatrio saranno disponibili in una banca dati europea (Sistema d’informazione Schengen). Se una persona soggetta a una decisione di rimpatrio si trasferisce in un secondo Stato membro, questo potrà eseguire la decisione di rimpatrio emessa dal primo Stato membro.

A lungo termine, l’UE intende rendere obbligatorio il riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Ciò costringerebbe uno Stato membro a riconoscere ed eseguire una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro senza avviare una nuova procedura. 

Infine la creazione di centri di rimpatrio al di fuori dell’UE introduce un quadro normativo che consente di inviare i richiedenti asilo respinti che hanno ricevuto una decisione finale di rimpatrio in un Paese terzo sulla base di un accordo bilaterale o a livello di UE. Secondo l’attuale proposta, le famiglie con minori e i minori non accompagnati non sarebbero inclusi in questo meccanismo. 

L’atteggiamento del governo italiano sul Patto

L’accordo Italia-Albania è stato considerato dal governo italiano come precursore dei futuri effetti del Patto.

Questo memorandum, presieduto dalla presidente italiana Meloni e da quello albanese Edi Rama, ha subito diverse modifiche, dovute alle continue bocciature che i vari organi giudiziari hanno afflitto a questa procedura di “metaesternalizzazione” delle frontiere, in un continuum di riforme prone a questo tipo di scelta che ha trovato sia nell’estrema destra italiana, ma anche in governi che dovevano essere, almeno teoricamente, afferenti al centro-sinistra, sponde favorevoli.

Come è noto, tutte le persone portate in Albania fino ad ora sono state poco dopo trasferite in Italia poiché non si è potuta applicare la proceduta accelerata: in alcuni casi si è capito che si trattava di persone vulnerabili, in altri i giudici romani hanno valutato che i paesi di provenienza non potessero essere ritenuti sicuri 2

Con il Nuovo Patto europeo su Migrazione e Asilo, che sarà applicato da giugno 2026, questa questione potrebbe diventare secondaria. In primo luogo, il nuovo Regolamento sulle procedure di asilo, all’art. 61, par. 2, dice che “la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro (…) può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili”.

Inoltre, il Regolamento non solo concede, ma obbliga gli Stati Membri ad applicare la procedura accelerata di frontiera tutte le volte in cui i richiedenti asilo provengono da un paese per il quale il tasso di riconoscimento della protezione è inferiore al 20%.

Non sarà più necessario applicare il concetto di paese di origine sicuro, bensì basterà valutare il tasso di accoglimento delle domande, sottoprodotto delle decisioni delle Commissioni che esaminano le domande di asilo, le quali risultano molto diverse nei vari paesi europei.

«Quando entrerà in vigore» il nuovo Patto Ue su migrazione e asilo «i centri» in Albania «funzioneranno come dovevano funzionare dall’inizio: avremo perso due anni per finire esattamente com’era all’inizio. La responsabilità non è la mia, arriveremo due anni dopo a fare esattamente quello che potevamo fare due anni prima. Penso che ciascuno si assumerà le sue responsabilità». Parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro albanese Edi Rama al termine del vertice intergovernativo Italia-Albania.

Inoltre, a due anni dal quel Protocollo, i due paesi hanno siglato un’altra intesa: un accordo per sviluppare la cooperazione bilaterale e strategica in diversi settori nevralgici 3.

Il Protocollo Italia-Albania non è solo uno strumento di gestione migratoria: è un dispositivo politico che interviene ridefinendo le coordinate stesse della legalità e della funzione dello Stato.

In questo senso, il modello Albania si configura come un laboratorio politico permanente, in cui si sperimentano pratiche di sospensione dei diritti e di concentrazione del potere esecutivo.

L’accordo con l’Albania radicalizza le logiche del Patto europeo su migrazione e asilo, costruendo un’infrastruttura legale e logistica per trasferire i migranti in uno spazio sospeso, fisicamente esterno ma giuridicamente controllato.

Questa scelta precisa è diventata ancora più evidente con la notizia di qualche giorno fa, ovvero l’approvazione del Consiglio Europeo rispetto al nuovo Regolamento che introduce un primo elenco comune dei “Paesi di origine sicuri”, insieme alla possibilità di designare “Paesi terzi sicuri” dove le persone migranti potrebbero essere deportate e dove le loro domande di asilo potrebbero essere esaminate.

Tra le novità principali, che attaccano ulteriormente il diritto di asilo, spiccano le procedure di esame accelerate (come già avviene in Italia con la cd. procedura accelerata), la possibilità di respingere le domande ritenute “inammissibili” e la creazione di centri di rimpatrio fuori dall’Ue, i cosiddetti “return hub”, di fatto in continuità con il “modello Italia- Albania” prima della bocciatura imposta dalla sentenza della CGUE 4.

Come afferma Matteo Villa, analista di Ispi, “l’accordo sulle nuove norme su asilo e migrazione, è simbolo di una coalizione di centro (popolari, socialisti e liberali) alla disperata ricerca di consenso. Anche quando questo significa inasprire regole sull’accoglienza all’interno dell’Europa e, probabilmente, rimandare più migranti in Italia (tra quelli che hanno raggiunto altri paesi UE). Niente sui rimpatri, niente su nuovi canali di migrazione regolari. D’altronde, nell’era della diffidenza e dei muri, non potrebbe che essere così” 5

E noi cosa dobbiamo fare?

Nei media mainstream la tematica non viene trattata in maniera organica, e quando viene analizzata, lo si fa in maniera sommaria e speculatoria.

Spetta alla società civile evidenziare ancora una volta le politiche marginalizzanti dell’UE.
Asgi, insieme ad altre associazioni, ha avviato una Road Map per il Diritto d’Asilo e la Libertà di Movimento e il Tavolo Asilo e Immigrazione, con lo scopo di costituire un percorso di monitoraggio del Piano di Implementazione del Patto Europeo per le Migrazioni e l’Asilo.

A noi gruppi autorganizzate, realtà sociali, persone singole attente spetta il compito di innalzare il livello di sensibilizzazione e di lotta sul tema in maniera drastica, visto che l’intenzione esplicita dell’UE e dei paesi membri (in primis l’Italia) è quella di una vera e propria cancellazione del sistema d’asilo.

  1. Patto europeo: una guida rapida per orientarsi, Video-formazione a cura di Asgi (video 2 dicembre 2025) ↩︎
  2. Rapporto TAI: “Ferite di confine. La nuova fase del modello Albania”, Amnesty International (luglio 2025) ↩︎
  3. Meloni: con il nuovo nuovo Patto Ue i centri in Albania funzioneranno, Il Sole 24 ore (13 novembre 2025) ↩︎
  4. Migranti spediti nei paesi terzi: Ok dal Consiglio dell’Unione, Il Manifesto (dicembre 2025) ↩︎
  5. Migranti: il Parlamento Ue approva il nuovo patto, ISPI (10 aprile 2024) ↩︎