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Nei CPR le violazioni non vanno in vacanza, anzi aumentano
Nel periodo natalizio, mentre l’attenzione pubblica si abbassa e anche l’intervento di monitoraggio è reso più difficile, nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio non ci sono feste e regali. Anzi, è proprio quando cala lo sguardo esterno che diventa più facile che avvengano le violazioni più gravi e che queste restino nascoste. I fatti dimostrano, effettivamente, quanto sia dura la realtà della detenzione ammnistrativa tra abusi, fragilità ignorate e nuove odiose strette sull’uso dei telefoni personali delle persone trattenute. Chi sicuramente non è andato in vacanza è la Rete “Mai più lager – NO ai CPR” che ha proseguito il suo lavoro incessante di monitoraggio e denuncia. In particolare, la Rete ha tenuto i riflettori accesi sul CPR di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), dove è in atto una sistematica sottrazione degli smartphone alle persone trattenute. «Un fatto gravissimo che rischia di cancellare ogni possibilità di testimonianza dall’interno del centro», ha scritto la rete, parlando di «una finestra sull’abisso che viene deliberatamente chiusa». La misura impedisce di inviare a legali e familiari documenti, immagini e video, cioè «gli unici strumenti che in passato hanno permesso di far emergere ciò che accade davvero nei CPR». Una versione respinta dalla Questura di Gorizia attraverso una dichiarazione alla stampa locale, secondo cui «la comunicazione con legali e famiglie è garantita tramite telefoni speciali» e le restrizioni sarebbero motivate da esigenze di sicurezza. Ma per la Rete si tratta di «un ulteriore arretramento delle garanzie» in uno dei pochi centri da cui finora sono filtrate testimonianze dirette. «Senza immagini, senza documenti, senza possibilità di comunicare liberamente», osservano, «la detenzione amministrativa diventa totalmente invisibile». E il tema della detenzione invisibile è tornato anche in Parlamento con il caso di Assan, giovane senegalese con problemi psichiatrici, trattenuto per circa otto mesi nel CPR di via Corelli, poi trasferito in Albania e poi sparito nel nulla.  In un intervento pubblicato su l’Unità, la Rete ha definito «incresciosa» la replica del ministro dell’Interno Piantedosi alle precise domande dell’on. Ilaria Cucchi durante l’ultimo question time, accusandolo di aver eluso i nodi centrali della vicenda. «Le parole del Ministro sono state un saggio dell’antica arte del rigiro di frittata», scrive, sottolineando le contraddizioni tra l’idoneità al trattenimento certificata a Milano e l’inidoneità per vulnerabilità psichica riconosciuta pochi giorni dopo nel CPR albanese di Gjadër. «Se Assan è entrato sano nel CPR di via Corelli», osservano, «allora questa è la prova della patogenicità di questi luoghi». > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Mai più lager – NO ai CPR (@noaicpr) Secondo la Rete, Piantedosi non ha spiegato come sia stato possibile trattenere per circa otto mesi una persona con disturbi psichici, in violazione dell’articolo 3 del Regolamento nazionale CPR, né ha chiarito «perché il ragazzo sia stato trasferito in Albania poche ore dopo che la sua presenza era stata denunciata pubblicamente». Resta soprattutto senza risposta la domanda su quanto accaduto dopo il rientro in Italia: «Cosa significa che Assan si è reso irreperibile?», chiedono. «Cosa ci si aspetta da una persona riconosciuta vulnerabile e incapace di provvedere a se stessa?». Per Mai più lager – NO ai CPR, «lo Stato oggi non sa dove si trovi perché, una volta dichiarata l’inidoneità, lo ha semplicemente scaricato come un rifiuto ingombrante». L’ultimo post di denuncia della Rete è di ieri e riguarda sempre il CPR di via Corelli (ente gestore Ekene), dove in poche settimane si sono moltiplicate le testimonianze su persone trattenute in condizioni di grave vulnerabilità psichica. «Sono trascorsi pochissimi giorni da quando abbiamo ricevuto quel video sconcertante che riprendeva uno dei detenuti urlare agitato lungo il corridoio del proprio settore, ed è arrivata un’ulteriore testimonianza di un caso di estrema fragilità». La persona, scrive la Rete, «con un sorriso fisso in volto, di una tenerezza disarmante, non risponde facilmente neppure alla richiesta del suo nome e non sembra in grado di badare a se stessa, avendo bisogno di aiuto anche per vestirsi». Una persona che, aggiunge, «sarebbe stata trovata così per strada». Per Mai più lager – NO ai CPR, uno degli aspetti più inquietanti e brutali riguarda la funzione assunta dai CPR, ossia «quella di rinchiudere persone con problemi di fragilità psichica delle quali non ci si vuole prendere cura». Persone che, sottolinea la Rete, «andrebbero curate, accudite e seguite per ottenere un permesso per cure mediche», ma che invece «vengono detenute per mesi in totale abbandono» e poi «messe su un aereo, sedate e legate», oppure «rilasciate improvvisamente sul territorio, spesso in città diverse da quelle in cui sono state fermate, senza alcuna presa in carico». Nel mirino finiscono anche le responsabilità sanitarie. «Non faremo un passo indietro sulla denuncia della connivenza delle varie figure coinvolte nel funzionamento dei CPR», afferma la Rete, chiamando in causa chi «attesta l’idoneità al trattenimento anche di soggetti in queste condizioni», i pronto soccorso che «li ricevono e fingono di non vedere» e le strutture ospedaliere convenzionate che «avallano con il proprio operato luoghi di tortura, fornendo una garanzia di presidio medico che in realtà è solo fittizia». Un sistema che, aggiunge, «sta assumendo sempre più i contorni di una deriva manicomiale». Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA CPR E SALUTE: UN DIALOGO MULTIDISCIPLINARE Confronto sugli effetti patogeni della detenzione amministrativa e sulle forme di resistenza 10 Maggio 2024 Sul piano politico e sociale, intanto, prosegue la mobilitazione contro l’apertura di nuovi CPR. A Trento, dopo la manifestazione che ha portato in piazza oltre 1.700 persone, il Coordinamento regionale No CPR rilancia il percorso di opposizione con una nuova assemblea promossa giovedì 15 gennaio. «I CPR non hanno nulla a che vedere con la sicurezza», afferma, «ma servono a privare della libertà persone che spesso non verranno mai rimpatriate». Una posizione condivisa anche dal vescovo di Trento, Lauro Tisi, che ha definito il CPR «una nuova barbarie che apre all’abisso della disumanità». A rafforzare il fronte critico è arrivata anche la presa di posizione del Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali, che parla di «interrogativi profondi rispetto alla tutela della dignità umana» e mette in guardia dalle «ripercussioni disgreganti sul lavoro quotidiano di costruzione di legami e coesione sociale». In un contesto segnato dall’imminente entrata in vigore del Patto europeo su migrazione e asilo, la detenzione amministrativa nei Paesi dell’Ue e in alcuni Stati “prescelti” extra Ue, come l’Albania e altri Paesi dei Balcani, rischia di diventare il modello europeo di gestione delle migrazioni. Ed è proprio per questo che quando cala l’attenzione, quando è Natale o estate, diventa ancora più urgente continuare a guardare dentro questi luoghi e mobilitarsi.
Il ruolo dei Centri di permanenza per i rimpatri nella gestione dei migranti successivamente agli accordi tra Italia e Albania
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Corso di laurea triennale in Scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani IL RUOLO DEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI NELLA GESTIONE DEI MIGRANTI SUCCESSIVAMENTE AGLI ACCORDI TRA ITALIA E ALBANIA Tesi di Elena Regonesi (2024/2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE L’Italia, da diversi decenni, è al centro di intensi e costanti flussi migratori, che hanno reso necessario lo sviluppo di politiche volte a gestire i processi di ingresso, permanenza e rimpatrio dei cittadini stranieri. La regolamentazione dei migranti in Italia si è scontrata con questioni della sicurezza interna e del controllo delle frontiere. Tra i vari strumenti giuridici e amministrativi rilevanti per il contesto ci sono i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), istituiti originariamente con la legge Turco-Napolitano del 1998 sotto la denominazione di Centri di Permanenza Temporanea (CPT). La nascita di queste strutture ha segnato l’introduzione della detenzione amministrativa destinata ai cittadini stranieri irregolari, privandoli della libertà personale. Fin dalle origini ha suscitato un dibattito politico e giuridico, suscitando ambiguità legale verso i CPR, spazi nei quali la privazione della libertà viene utilizzata come strumento di controllo migratorio, ma senza le garanzie proprie della detenzione penale. La questione dei CPR ha assunto un rilievo centrale nelle politiche migratorie italiane, rappresentando una preoccupazione nell’equilibrio tra sicurezza, gestione dei flussi e tutela dei diritti. Negli anni le scelte dei governi sono cambiate verso un ampliamento e una restrizione della detenzione amministrativa, ma sempre vincolata dalle normative UE, che attraverso regolamenti ha determinato dei limiti da rispettare. Negli ultimi anni, la gestione dei flussi migratori ha assunto un carattere sempre più emergenziale. Un passo significativo è stato compiuto con il Decreto-Legge n. 37 del 28 marzo 2025, introdotto dall’attuale governo Meloni, con l’istituzione di un nuovo CPR al di fuori del territorio italiano, in Albania. L’accordo tra Italia e Albania è volto ad alleggerire il sistema d’accoglienza e rimpatri con l’esternalizzazione dei flussi migratori in uno Stato terzo. Questa politica, in linea con le tendenze europee di esternalizzazione delle politiche migratorie, ha suscitato un ampio dibattito pubblico da parte delle opposizioni politiche e delle associazioni italiane e internazionali per i diritti umani, sui rischi di violazioni di diritti umani e fondamentali, nonché sull’incertezza dei risultati e sui costi elevati per lo Stato. Partendo da queste premesse, in questo elaborato analizzerò il ruolo e la funzione dei CPR nella gestione dei migranti, con particolare attenzione all’accordo stipulato nella forma di un Protocollo tra Italia e Albania con valenza per gli anni 2023–2025 e alle sue implicazioni sul piano costituzionale e dei diritti umani. L’obiettivo principale è quello di approfondire la compatibilità della detenzione amministrativa, ovvero il trattenimento dei migranti, con i principi fondamentali dello Stato di diritto. Nel primo capitolo verrà ricostruito il percorso storico e normativo della detenzione amministrativa in Italia, analizzando lo sviluppo delle politiche nazionali e i vincoli dettati dall’Unione Europea. Il secondo capitolo sarà dedicato all’analisi del funzionamento dei CPR, alla loro distribuzione sul territorio nazionale, alla gestione e alle problematiche, e al rispetto dei diritti fondamentali dei trattenuti, analizzando il tema dei Paesi terzi sicuri. Infine, il terzo capitolo si concentrerà sull’accordo Italia-Albania, vale a dire sul contenuto, sulla normativa che questo Protocollo incrocia e sulle conseguenze che esso sta determinando nella gestione di alcune tipologie di migranti.
Il turbolento 2026 delle politiche migratorie
Il 2026 si profila come un anno di svolta nelle politiche migratorie. Eppure, veniamo da un decennio denso di trasformazioni radicali. L’introduzione dell’approccio hotspot nel 2015, che ha istituzionalizzato pratiche di trattenimento informale e selezione alla frontiera, la conflittualità sistematica contro le ONG impegnate nel soccorso in mare portata avanti da governi di diverso orientamento politico, i decreti sicurezza del 2017, 2018 e 2019, la vorticosa produzione normativa del governo in carica hanno ridisegnato – in una dimensione complessivamente negativa – la condizione giuridica e politica delle persone migranti. Tuttavia, nessuno di questi passaggi ha avuto la portata sistemica delle riforme che saranno operative nel 2026. IL PATTO EUROPEO: L’ELEFANTE NELLA STANZA Il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, approvato definitivamente dal Parlamento europeo nell’aprile 2024 e destinato a produrre effetti a partire da giugno 2026, costituisce la riforma più organica mai prodotta in relazione al sistema comune d’asilo. I nove regolamenti che lo compongono, insieme alla direttiva sull’accoglienza, delineano un impianto coerente e profondamente inquietante. A fronte di questa portata, il Patto continua tuttavia a rimanere ai margini del dibattito pubblico. Lo scarto tra l’impatto prefigurato e la scarna discussione che lo accompagna non è un semplice effetto collaterale. Le ragioni di questa rimozione sono molteplici. In Italia, a differenza di altri Stati membri, il piano nazionale di implementazione non è mai stato reso pubblico, collocando la riforma in un limbo che ne rende opaca la portata e ostacola i processi di mobilitazione informata. Più in generale, l’estensione e la radicalità del Patto hanno finora prodotto smarrimento più che attivazione. Sul piano sostanziale, tra i molti altri profili, il Patto definisce la frontiera come dispositivo centrale nel governo della mobilità: non più soltanto un luogo geografico, ma una condizione giuridica nella quale concentrare procedure e poteri. Le procedure accelerate per l’esame delle domande di protezione si applicheranno alle persone provenienti da Paesi con tassi di riconoscimento, in prima istanza, inferiori al 20%. Un insieme eterogeneo che in Italia comprende una quota molto rilevante delle persone in arrivo. Ne deriverà una massiccia concentrazione delle procedure in frontiera, accompagnata da forme estese di limitazione della libertà personale e da una compressione effettiva delle garanzie. Rispetto all’approccio hotspot, il nuovo modello segna un salto di qualità. Durante la stagione degli hotspot hanno preso forma spazi di contatto – spesso informali e precari – tra il dentro e il fuori dei centri. Il Patto punta a un contenimento sistemico e all’applicazione di procedure condensate, orientate a costruire una continuità funzionale tra arrivo e rimpatrio per un numero molto elevato di persone. Questa architettura, per quanto presentata come organica e razionale, appare destinata a produrre effetti instabili e di non facile lettura. È un meccanismo di disciplinamento da analizzare collettivamente a fondo attivando saperi e posture molteplici. L’OMBRA LUNGA DELLA DETENZIONE DELOCALIZZATA Sul terreno dei rimpatri, il 2026 potrebbe segnare un ulteriore salto di qualità. Il nuovo Regolamento Rimpatri, ancora formalmente in negoziazione ma già in uno stadio avanzato, consolida una traiettoria orientata all’esternalizzazione e alle espulsioni più rapide. In questo quadro si colloca la proposta dei return hubs: strutture situate in Paesi terzi nelle quali trasferire persone prive di legami con quegli Stati, spostando all’esterno dell’Unione l’intera gestione della procedura. La recente posizione del Consiglio dell’UE ha rafforzato questa impostazione, legittimando un modello di esternalizzazione che tende a delocalizzare responsabilità giuridica e controllo materiale. Non si tratta di un’ipotesi accessoria, ma di un passaggio che incide sulla stessa esigibilità del diritto d’asilo, sollevando profondi interrogativi giuridici, etici e politici. Il 2026 sarà decisivo anche per comprendere il destino dei centri italiani in Albania. Finora il progetto non ha raggiunto gli obiettivi numerici annunciati e si regge su un’infrastruttura fragile, capace tuttavia di produrre effetti politici che vanno oltre le evidenti difficoltà operative. Approfondimenti IL “FALLIMENTO PRODUTTIVO” DEL MODELLO ALBANIA, UN ANNO DOPO L’AVVIO Il confinamento delocalizzato segna una svolta nello spazio europeo - ora va disattivato Francesco Ferri 16 Ottobre 2025 Il governo italiano continua a deportare i migranti dai CPR al centro di Gjader, nonostante pesino sul progetto due rinvii alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che interrogano nel profondo la legittimità dell’impianto ideato dal governo italiano. I due piani – la negoziazione intorno al nuovo regolamento rimpatri e il futuro dei centri in Albania – nel 2026 potrebbero intrecciarsi. Un’eventuale approvazione del nuovo Regolamento potrebbe ridefinire radicalmente il profilo giuridico delle strutture in Albania, trasformandole in un perno di ulteriori processi di delocalizzazione; al contrario, un rallentamento o un arresto della riforma potrebbe favorire l’auspicabile collasso dell’intero progetto – a quel punto senza vie d’uscita. ATTRAVERSARE LE CREPE La convergenza di trasformazioni di questa portata genera una fase di disorientamento tra chi analizza, con strumenti critici, il diritto e le politiche che regolano le migrazioni. È un effetto comprensibile, ma non privo di alternative. Il Patto, pur nella sua ambizione disciplinare, non configura un sistema chiuso né perfettamente coerente. L’isolamento in frontiera difficilmente sarà totale: è in queste discontinuità che si apre uno spazio di intervento. Si tratta di lavorare sulle imperfezioni del dispositivo: monitorare in modo indipendente le prassi, costruire canali di relazione con le persone trattenute, documentare sistematicamente le violazioni, sperimentare forme rinnovate di intervento giuridico e politico, anche attraverso reti transnazionali tra attivismo e ricerca. Considerazioni analoghe valgono per la potenziale riforma europea sui rimpatri. I negoziati restano aperti e lasciano margini di intervento politico; in loro assenza, il rischio è la cristallizzazione di un impianto destinato a strutturare le politiche europee per un lungo periodo. Anche la partita intorno ai centri in Albania è tutt’altro che chiusa: la pressione esercitata da attivistǝ, società civile e il contenzioso giudiziario ha finora impedito la normalizzazione. Nel 2026 sarà indispensabile sviluppare ogni sforzo utile per impedire che quelle strutture siano stabilizzate. UN ANNO DI CONFLITTO Il 2026 sarà segnato da una profonda metamorfosi delle politiche migratorie europee. Le trasformazioni normative in atto incideranno sulle condizioni materiali e giuridiche delle persone in movimento e sulle forme di governo delle migrazioni. La traiettoria istituzionale è orientata al contenimento e all’esternalizzazione: è dentro e contro questo processo che si apre lo spazio dell’intervento politico. Ricerca critica, presenza continuativa nei contesti di frontiera, produzione e circolazione di saperi indipendenti, costruzione di mobilitazioni ad ampio spettro e non unicamente difensive: su questo terreno sarà determinato il significato politico del 2026.
Patto Migrazione e Asilo 2026, a che punto siamo?
Il Patto Migrazione e Asilo entrerà in vigore nel giugno 2026, diventando legalmente vincolante per tutti i 27 stati membri dell’UE. Costituirà un grosso passo verso la riduzione ed eliminazione dei diritti delle persone in movimento che vorrebbero stabilirsi nel territorio europeo. Facciamo un passo indietro. Cos’è il Patto Asilo e Migrazione 1? Qui di seguito un breve riassunto dei punti principali di questo pacchetto di norme, costituita da 9 regolamenti e una direttiva. Questo ultimo aspetto costituisce già di per sé un primo snodo importante. La principale differenza tra regolamenti e direttive riguarda l’applicabilità in concreto: i primi sono integralmente e immediatamente efficaci in tutti gli Stati UE, mentre le seconde richiedono ulteriori passaggi per la loro ricezione nei vari paesi membri dell’Unione. Pertanto risulta lampante la direzione politica che vuole dare l’Unione Europea sulla questione migratoria. E allora quale scelta migliore in vista delle elezioni europee 2026 di ridurre lo spettro dei diritti, già precari, delle persone migranti? Come già accennato, il Patto avrà ripercussioni molto importanti. Tra le principali vi sono: 1. Registrazione automatica e raccolta obbligatoria di dati biometrici. Il sistema degli “hotspot” nell’UE: tutte le persone che arrivano alle frontiere esterne dell’Unione europea – via terra, aria o mare, comprese quelle soccorse in mare – saranno ora sottoposte a una procedura di screening obbligatoria, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato domanda di asilo. La procedura deve essere completata entro un massimo di 7 giorni.  Questo processo di screening stabilisce un meccanismo di selezione simile all’approccio hotspot, che determinerà cosa succede agli individui dopo che sono stati sottoposti a screening. Esistono tre possibili percorsi: 1. Domanda di protezione internazionale (asilo) 2. Trasferimento in un altro Stato membro dell’UE dove è presente un familiare (limitatamente ai parenti diretti o al coniuge) 3. Una procedura di rimpatrio (espulsione) 2. La nuova procedura di asilo alla frontiera: una volta completato il processo di screening, le persone saranno trattenute ed espulse o potranno richiedere la protezione internazionale nel Paese in cui sono arrivate. Tuttavia, la procedura di asilo può svolgersi alla frontiera anziché all’interno del Paese. La procedura di asilo di frontiera non deve superare le 12 settimane dalla registrazione alla decisione (estendibili a 16 settimane in situazioni di crisi). Durante questo processo, i richiedenti asilo devono essere trattenuti e non possono entrare legalmente nel Paese finché non ricevono una decisione positiva in materia di asilo.  3. Solidarietà tra i paesi membri UE: il Patto sostiene di introdurre un meccanismo di solidarietà obbligatorio tra gli Stati dell’UE e di riformare il sistema di Dublino.  In base alle nuove regole, il paese responsabile di una domanda d’asilo è il Paese in cui risiedono i membri della famiglia (limitatamente ai parenti diretti o ai coniugi, non ai fratelli) oppure il primo Paese di ingresso. In pratica, ciò significa che i Paesi di frontiera come Spagna, Italia e Grecia continueranno a essere responsabili dell’esame della maggior parte delle domande di asilo, proprio come accadeva con il sistema di Dublino.  Inoltre, con il Patto, più denaro pubblico sarà utilizzato per finanziare muri, filo spinato, forze di polizia, Frontex, centri di detenzione e tecnologie di sorveglianza e controllo. 4. La detenzione diventa la norma: da un punto di vista formale il Patto prevede che il trattenimento dei migranti dovrebbe essere utilizzato come pratica di ultima istanza e sotto controllo dell’autorità giudiziaria. In pratica, all’arrivo nell’UE, le persone migranti possono trovarsi private della libertà di movimento o in condizioni simili alla detenzione, che evidentemente non sono considerate tali dal Patto:  1. durante il processo di screening (durata massima: 7 giorni) alle frontiere, dove saranno costretti a fornire le loro impronte digitali e altri dati biometrici; 2. quando devono essere trasferiti in un altro Stato membro competente per la loro richiesta di asilo;  3. durante la procedura di asilo alla frontiera (che può durare fino a 12 settimane) e che è accompagnata da un divieto di ingresso nel territorio; 4. durante la procedura di rimpatrio, se la loro domanda di asilo viene respinta e sono in attesa di espulsione. I tempi precedenti all’espulsione possono durare mesi o addirittura anni, a seconda della disponibilità del Paese d’origine a riammettere i propri cittadini. 5. Maggiore esternalizzazione delle frontiere: adesso uno dei criteri per qualificare un Paese come “sicuro” è il “legame” tra il richiedente asilo e il Paese terzo in questione. L’eliminazione di questo criterio darà agli Stati membri un notevole margine di manovra per inviare i richiedenti asilo in Paesi terzi senza alcun legame precedente con essi. Per quanto riguarda i rimpatri, le procedure comuni per l’emissione di decisioni di rimpatrio saranno disponibili in una banca dati europea (Sistema d’informazione Schengen). Se una persona soggetta a una decisione di rimpatrio si trasferisce in un secondo Stato membro, questo potrà eseguire la decisione di rimpatrio emessa dal primo Stato membro. A lungo termine, l’UE intende rendere obbligatorio il riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Ciò costringerebbe uno Stato membro a riconoscere ed eseguire una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro senza avviare una nuova procedura.  Infine la creazione di centri di rimpatrio al di fuori dell’UE introduce un quadro normativo che consente di inviare i richiedenti asilo respinti che hanno ricevuto una decisione finale di rimpatrio in un Paese terzo sulla base di un accordo bilaterale o a livello di UE. Secondo l’attuale proposta, le famiglie con minori e i minori non accompagnati non sarebbero inclusi in questo meccanismo.  L’ATTEGGIAMENTO DEL GOVERNO ITALIANO SUL PATTO L’accordo Italia-Albania è stato considerato dal governo italiano come precursore dei futuri effetti del Patto. Questo memorandum, presieduto dalla presidente italiana Meloni e da quello albanese Edi Rama, ha subito diverse modifiche, dovute alle continue bocciature che i vari organi giudiziari hanno afflitto a questa procedura di “metaesternalizzazione” delle frontiere, in un continuum di riforme prone a questo tipo di scelta che ha trovato sia nell’estrema destra italiana, ma anche in governi che dovevano essere, almeno teoricamente, afferenti al centro-sinistra, sponde favorevoli. Come è noto, tutte le persone portate in Albania fino ad ora sono state poco dopo trasferite in Italia poiché non si è potuta applicare la proceduta accelerata: in alcuni casi si è capito che si trattava di persone vulnerabili, in altri i giudici romani hanno valutato che i paesi di provenienza non potessero essere ritenuti sicuri 2 Con il Nuovo Patto europeo su Migrazione e Asilo, che sarà applicato da giugno 2026, questa questione potrebbe diventare secondaria. In primo luogo, il nuovo Regolamento sulle procedure di asilo, all’art. 61, par. 2, dice che “la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro (…) può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili”. Inoltre, il Regolamento non solo concede, ma obbliga gli Stati Membri ad applicare la procedura accelerata di frontiera tutte le volte in cui i richiedenti asilo provengono da un paese per il quale il tasso di riconoscimento della protezione è inferiore al 20%. Non sarà più necessario applicare il concetto di paese di origine sicuro, bensì basterà valutare il tasso di accoglimento delle domande, sottoprodotto delle decisioni delle Commissioni che esaminano le domande di asilo, le quali risultano molto diverse nei vari paesi europei. «Quando entrerà in vigore» il nuovo Patto Ue su migrazione e asilo «i centri» in Albania «funzioneranno come dovevano funzionare dall’inizio: avremo perso due anni per finire esattamente com’era all’inizio. La responsabilità non è la mia, arriveremo due anni dopo a fare esattamente quello che potevamo fare due anni prima. Penso che ciascuno si assumerà le sue responsabilità». Parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro albanese Edi Rama al termine del vertice intergovernativo Italia-Albania. Inoltre, a due anni dal quel Protocollo, i due paesi hanno siglato un’altra intesa: un accordo per sviluppare la cooperazione bilaterale e strategica in diversi settori nevralgici 3. Il Protocollo Italia-Albania non è solo uno strumento di gestione migratoria: è un dispositivo politico che interviene ridefinendo le coordinate stesse della legalità e della funzione dello Stato. In questo senso, il modello Albania si configura come un laboratorio politico permanente, in cui si sperimentano pratiche di sospensione dei diritti e di concentrazione del potere esecutivo. L’accordo con l’Albania radicalizza le logiche del Patto europeo su migrazione e asilo, costruendo un’infrastruttura legale e logistica per trasferire i migranti in uno spazio sospeso, fisicamente esterno ma giuridicamente controllato. Questa scelta precisa è diventata ancora più evidente con la notizia di qualche giorno fa, ovvero l’approvazione del Consiglio Europeo rispetto al nuovo Regolamento che introduce un primo elenco comune dei “Paesi di origine sicuri”, insieme alla possibilità di designare “Paesi terzi sicuri” dove le persone migranti potrebbero essere deportate e dove le loro domande di asilo potrebbero essere esaminate. Tra le novità principali, che attaccano ulteriormente il diritto di asilo, spiccano le procedure di esame accelerate (come già avviene in Italia con la cd. procedura accelerata), la possibilità di respingere le domande ritenute “inammissibili” e la creazione di centri di rimpatrio fuori dall’Ue, i cosiddetti “return hub”, di fatto in continuità con il “modello Italia- Albania” prima della bocciatura imposta dalla sentenza della CGUE 4. Come afferma Matteo Villa, analista di Ispi, “l’accordo sulle nuove norme su asilo e migrazione, è simbolo di una coalizione di centro (popolari, socialisti e liberali) alla disperata ricerca di consenso. Anche quando questo significa inasprire regole sull’accoglienza all’interno dell’Europa e, probabilmente, rimandare più migranti in Italia (tra quelli che hanno raggiunto altri paesi UE). Niente sui rimpatri, niente su nuovi canali di migrazione regolari. D’altronde, nell’era della diffidenza e dei muri, non potrebbe che essere così” 5 E NOI COSA DOBBIAMO FARE? Nei media mainstream la tematica non viene trattata in maniera organica, e quando viene analizzata, lo si fa in maniera sommaria e speculatoria. Spetta alla società civile evidenziare ancora una volta le politiche marginalizzanti dell’UE. Asgi, insieme ad altre associazioni, ha avviato una Road Map per il Diritto d’Asilo e la Libertà di Movimento e il Tavolo Asilo e Immigrazione, con lo scopo di costituire un percorso di monitoraggio del Piano di Implementazione del Patto Europeo per le Migrazioni e l’Asilo. A noi gruppi autorganizzate, realtà sociali, persone singole attente spetta il compito di innalzare il livello di sensibilizzazione e di lotta sul tema in maniera drastica, visto che l’intenzione esplicita dell’UE e dei paesi membri (in primis l’Italia) è quella di una vera e propria cancellazione del sistema d’asilo. 1. Patto europeo: una guida rapida per orientarsi, Video-formazione a cura di Asgi (video 2 dicembre 2025) ↩︎ 2. Rapporto TAI: “Ferite di confine. La nuova fase del modello Albania”, Amnesty International (luglio 2025) ↩︎ 3. Meloni: con il nuovo nuovo Patto Ue i centri in Albania funzioneranno, Il Sole 24 ore (13 novembre 2025) ↩︎ 4. Migranti spediti nei paesi terzi: Ok dal Consiglio dell’Unione, Il Manifesto (dicembre 2025) ↩︎ 5. Migranti: il Parlamento Ue approva il nuovo patto, ISPI (10 aprile 2024) ↩︎
Espulsioni e CPR: due casi che smascherano automatismi, vizi formali e violazioni dei diritti fondamentali
Due casi emblematici di espulsione con trattenimento presso il CPR di Bari-Palese che mettono in luce gravi criticità nell’adozione e nel controllo dei provvedimenti espulsivi, sia sotto il profilo dei vizi formali, sia sotto quello della tutela dei diritti fondamentali, in particolare della vita privata e familiare. Entrambi i casi dimostrano come l’applicazione delle misure espulsive e del successivo trattenimento avvenga spesso in modo automatico e sproporzionato, con conseguenze gravissime sulla libertà personale, e come solo un controllo giurisdizionale effettivo e rigoroso – anche sui profili formali – possa ristabilire il corretto bilanciamento tra interesse pubblico e diritti fondamentali della persona. Nel primo caso, un cittadino albanese veniva espulso dal Prefetto di Roma con trattenimento presso il CPR, pur convivendo da oltre due anni con una cittadina italiana ed essendo in procinto di convolare a giuste nozze. I provvedimenti venivano impugnati dinanzi ai Giudici di Pace di Roma e Bari, eccependo l’illegittimità dell’espulsione per la grave lesione del diritto all’unità familiare. Il Giudice di Pace di Bari, competente per il riesame del trattenimento, accoglieva la domanda e disponeva la liberazione, mentre il Giudice di Pace di Roma, all’esito dell’istruttoria e sentita la convivente, annullava il decreto di espulsione richiamando l’art. 8 CEDU, gli artt. 2, 29 e 30 Cost., la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché il principio per cui l’allontanamento non può tradursi in una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, specie in presenza di legami affettivi stabili, inserimento sociale e precedenti penali di modesta entità. Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 8886 del 12 settembre 2025 Nel secondo caso, un cittadino nato a Taranto nel 1996 da genitori macedoni, vissuto in Italia sino alla maggiore età, veniva espulso dal Prefetto di Taranto e successivamente nuovamente destinatario di decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 14, d.lgs. 286/98, con conseguente trattenimento finalizzato all’accompagnamento alla frontiera. Il decreto si fondava esclusivamente sulla presunta violazione di un precedente divieto di reingresso, applicato nella misura massima di cinque anni senza alcuna motivazione specifica, nonostante la normativa preveda una forbice tra tre e cinque anni da determinarsi tenendo conto delle circostanze del singolo caso. Il Giudice di Pace di Taranto, all’esito di un’accurata istruttoria, accoglieva il ricorso rilevando vizi formali gravi, in particolare la carenza dei requisiti prescritti dall’art. 18 DPR 445/2000 in tema di copie autentiche, annullando il decreto di espulsione e ritenendo non espellibile il ricorrente. Resta il dato particolarmente grave che il cittadino ha dovuto patire oltre due mesi di trattenimento, poiché il Giudice di Pace di Bari aveva convalidato la misura senza sospenderla in via cautelare, nonostante le censure poi accolte dal Giudice di Pace di Taranto. Giudice di Pace di Taranto, sentenza n. 2039 dell’1 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
La Grecia sta esplorando piani per stabilire centri di rimpatrio in Africa
Il 19 novembre il ministro greco dell’Immigrazione e dell’Asilo Thanos Plevris dichiara all’emittente pubblica Ert che Atene sta valutando l’istituzione di centri di rimpatrio per migranti in Africa 1. In questa iniziativa la Grecia non è sola: un progetto analogo è portato avanti anche dalla Germania. Atene sta lavorando per aprire un dialogo con alcuni stati africani, considerati sicuri che potrebbero ospitare nuovi centri per il rimpatrio. Come affermato dallo stesso ministro, gli arrivi delle persone migranti nella penisola sono in calo (32 mila persone nel 2024, contro 12mila nel 2025) ma questa nuova procedura dovrebbe funzionare da deterrente efficace contro l’immigrazione “illegale” verso l’Europa. «Abbiamo avviato un’iniziativa, in stretta collaborazione con la Germania, per creare un centro di ritorno (un “return hub”) per migranti irregolari fuori dai confini dell’Unione Europea, in Africa.» Thanos Plevris, Reuters 2. Infatti, seguendo le dichiarazioni di Plevris, il fatto stesso che gli hub di rimpatrio siano situati fuori dell’Unione Europea dovrebbe disincentivare le partenze. Inoltre, si tratterebbe di un progetto ideato dai singoli stati membri dell’Unione, che non fa parte di una linea politica comune. Tuttavia, l’8 dicembre durante il Consiglio “Giustizia e affari interni” i paesi membri dell’Ue hanno finalizzato la loro posizione su un regolamento volto a rendere maggiormente uniformi le procedure per i rimpatri 3. Notizie/Regolamenti UE “PAESI SICURI” E RIMPATRI: LA NUOVA STRETTA DELL’UE  Un altro passo verso un sistema che si baserà su detenzione, deportazioni e sorveglianza Redazione 10 Dicembre 2025 Il provvedimento impone obblighi a chi non ha il diritto di rimanere, introducendo strumenti di cooperazione tra stati membri. Nel pratico, si procederà a elaborare una lista comune di paesi di origine sicure e verranno individuati paesi terzi sicuri, in cui istituire dei return hub (centri per il rimpatrio). In sostanza, la Grecia punta a operare in alcuni stati africani con una modalità analoga a quella adottata dall’Italia in Albania. Sebbene l’accordo debba essere negoziato con il Parlamento europeo, esso conferma la volontà di proseguire lungo una direzione ormai consolidata, incentrata su sorveglianza, detenzione e militarizzazione più che su politiche di inclusione delle soggettività in movimento. Si tratta, in definitiva, dell’ennesima tappa di una strategia adottata da tempo, che continua a rafforzarsi. Sul tema della mobilità globale e in particolare delle migrazioni verso l’Europa, è necessaria una premessa: molti dei flussi attuali sono il risultato di processi storici e politici di lunga durata, di profonde disuguaglianze sociali e di persistenti rapporti di dipendenza neocoloniale. A ciò si somma la quasi totale assenza di vie legali per raggiungere l’Europa. Questo restringimento delle possibilità ha di fatto schiacciato le procedure giuridiche sulla richiesta di protezione internazionale. L’aumento degli arrivi in Europa, a partire dal 2015, ha accelerato un processo politico mirato a limitare l’accesso ai paesi UE. Negli anni l’Unione ha infatti stanziato fondi sempre più ingenti per esternalizzare le frontiere, mediante accordi con i paesi terzi e per militarizzare i confini. Tratta dall’inchiesta “Greece a testing ground for smart surveillance technologies” pubblicata su Solomon Un esempio di ciò è rappresentato dall’aumento del budget di Frontex, agenzia che controlla le frontiere esterne dello spazio Schengen e dell’Unione Europea: il suo bilancio è passato da 98 milioni nel 2014 a 750 milioni nel 2015 (Nicolosi, 2023). Tuttavia, i flussi migratori non si sono fermati e la Grecia, per la sua posizione Geografica è uno dei paesi maggiormente coinvolti. I paesi di frontiera rappresentano spesso il banco di prova delle politiche europee in materia di migrazione, da cui traggono beneficio anche gli stati membri che non sono destinazioni di primo approdo, come la Germania. Nel dibattito pubblico, il tema migratorio è stato progressivamente riformulato come una minaccia alla sicurezza dell’intera Unione; si conseguenza, assistiamo a una crescente militarizzazione dei confini. Nella pratica, ciò si traduce in ingenti investimenti per l’acquisto di nuove misure si sorveglianza, da recinzioni e sensori, fino a droni e sistemi di controllo basati sull’intelligenza artificiale, per monitorare e impedire i passaggi di persone attraverso le frontiere europee. In particolare, il confine di terra tra Grecia e Turchia, lungo il fiume Evros, è conosciuto per essere fornito di un importante sistema di recinzioni e sensori ad alta tecnologia per individuare e fermare l’immigrazione irregolare attraverso telecamere ad ampio raggio, sensori termici e droni. Il “modello Evros” inaugura un modello definito “frontiera intelligente” che riflette una crescente dipendenza dalle tecnologie avanzate, soprattutto AI, per gestire e scoraggiare le migrazioni. Questo tipo di cambiamento solleva importanti questioni etiche legate alla tutela dei diritti. La scelta di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi ritenuti “sicuri” e di ricorrere a tecnologie avanzate per il controllo delle frontiere è pienamente coerente con la logica dell’esternalizzazione, che sposta le attività di contro oltre i confini dell’Unione. Questo processo comporta il diretto coinvolgimento di stati terzi, ai quali l’Ue fornisce attrezzature e formazione affinché possano intercettare e bloccare i migranti prima che raggiungano il territorio europeo. Secondo quanto mostrato da un’inchiesta di Salomon 4 a Evros questo genere di controllo delle frontiere si è dimostrato efficace, per tanto la Grecia sta espandendo questo progetto ai suoi confini settentrionali, nell’ambito del progetto “E-Surveillance” dell’Unione Europea (per 35,4 milioni di euro). Tratta dall’inchiesta “Greece a testing ground for smart surveillance technologies” pubblicata su Solomon In particolare le attrezzature utilizzate sarebbero: veicoli 4×4 con telecamere termiche, droni e sistemi in grado di comunicare in tempo reale con i centri di comando fissi regionali e nazionali. La regione di Evros, inoltre, rappresenta più di un banco di prova: questi dispositivi di controllo verranno utilizzati anche per trattenere le persone all’interno del territorio greco, limitando gli spostamenti verso i Balcani e oltre. Questo sistema diventerà pienamente operativo nel 2027 e agisce automatizzando ciò che dipendeva dall’osservazione umana: l’attraversamento della frontiera verrà rilevato da una telecamera, tracciato con un drone e trasmesso in tempo reale a un centro di comando. La frontiera settentrionale della Grecia è da anni un punto di transito per chi tenta di raggiungere l’Europa occidentale attraverso la rotta balcanica. In quest’area Atene ha spesso tollerato i passaggi, considerandoli un modo per alleggerire la pressione degli arrivi sul proprio territorio. Tuttavia, le pressioni politiche, in particolare da parte della Germania, sono cresciute: Berlino chiede una riduzione dell’immigrazione secondaria dalla Grecia, sostenendo che i rimpatri debbano aumentare. Ad esempio, nel 2024 la Germani ha ricevuto 25.000 domande di asilo sa persone già riconosciute come rifugiate in Grecia. In questo contesto, la creazione di hub di rimpatrio in paesi tersi appare come una soluzione vantaggiosa per entrambi i governi, capace di ridurre le tensioni politiche. Quello che desta preoccupazione è il costo umano che hanno questo tipo di provvedimenti. Lungo la rotta balcanica si registrano in modo sistematico episodi di violenza denunciati dalle persone in movimento, mentre nel Mediterraneo sono molteplici i naufragi e i respingimenti che avvengono sotto lo sguardo dei sistemi di sorveglianza europei e in molti casi con il coinvolgimento dell’agenzia europea per il controllo delle frontiere. Le organizzazioni che si occupano di tutela dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti dei migranti, come ad esempio Amnesty International 5, avvertono che la tecnologia contribuisce pienamente alle violazioni dei diritti umani sulle frontiere, poiché si tratta di strumenti privi di compassione e guidati da politiche la cui logica di base è quella della deterrenza, non della protezione. I centri di rimpatrio hanno una funzione analoga: che siano collocati in suolo europeo, oppure in paesi terzi si tratta di misure di confinamento e controllo dei corpi migranti. Sono numerosi i report delle ONG che lavorano in territorio greco e si occupano di documentare le condizioni di detenzione amministrativa all’interno dei Pre-Removal Detention Centers (PRDCs) e di confinamento forzato nei Controlled Access Centers (CCACs). Approfondimenti GRECIA. IL CLOSED CONTROLLED ACCESS CENTRE (CCAC) DI VASTRIA Un modello della politica migratoria europea Maria Giuliana Lo Piccolo 2 Settembre 2025 In generale, quello che emerge è una particolare reticenza nel permettere l’ingresso degli operatori umanitari all’interno di queste strutture, in molti casi le informazioni sulle condizioni di vita all’interno dei centri vengono ricavate dalle interviste svolte direttamente con i detenuti. Inoltre, molto spesso le organizzazioni richiedono l’accesso ai dati delle autorità e del ministero riguardanti il numero dei rimpatri e i dati demografici della popolazione rimpatriata, ma le risposte risultano incomplete e arrivano in ritardo. Nella maggior parte dei casi, i monitoraggi mostrano che le detenzioni si protraggono oltre i limiti previsti, anche per persone particolarmente vulnerabili; l’assistenza legale è insufficiente e le informazioni sui diritti sono scarse; il supporto psicologico e sanitario risulta inadeguato; le condizioni materiali di esistenza sono precarie, senza alcuna attenzione ai bisogni fondamentali e i maltrattamenti sono all’ordine del giorno. L’utilizzo degli hotspot è stato introdotto al livello europeo nel 2015, anno dell’inizio della crisi migratoria, che oggi sembra aver assunto i connotati di una crisi dell’accoglienza. In questo modello gli hub fungono contemporaneamente da strutture di accoglienza e di detenzione, normalizzando delle condizioni di esistenza caratterizzati dalla totale assenza di salute, intesa come benessere generale degli individui. Inoltre, la pratica consolidata dei respingimenti alla frontiera favoreggia la detenzione illegale dei migranti in strutture del tutto informali e spesso nascoste, in cui le violenze sono continue. Nonostante il lavoro di advocacy e sensibilizzazione delle organizzazioni della società civile, dall’estate 2024 sono aumentati gli episodi di violenza alle frontiere, che hanno causato morti e feriti gravi. In generale, l’utilizzo degli hotspot, della detenzione amministrativa e l’uso strumentale delle forze di polizia svela la presenza di un modello basato sulla sistemica violazione dei diritti delle persone, operata per ragioni di deterrenza. Alla luce di ciò è necessario porsi un interrogativo fondamentale: in che modo le nuove procedure sui rimpatri e l’istituzione dei return hub in paesi terzi dovrebbe inaugurare un modello maggiormente rispettoso dei diritti umani e del diritto di asilo delle soggettività in movimento? Il CCAC di Samos (Refugee Support Aegean) 1. Greece and Germany plan migrant return centers in Africa, eKathimerini (19 novembre 2025) ↩︎ 2. Qui l’articolo ↩︎ 3. Council clinches deal on EU law about returns of illegally staying third-country nationals, Council of the EU (8 dicembre 2025) ↩︎ 4. Greece a testing ground for smart surveillance technologies, Solomon (29 novembre 2025) ↩︎ 5. Global: New technology and AI used at borders increases inequalities and undermines human rights of migrants, Amnesty International (maggio 2024) ↩︎
La Cassazione dichiara illegittimo l’accertamento dell’età praticato a Pantelleria
Nell’ambito del progetto InLimine è stata accolta dalla Corte di Cassazione la richiesta da parte di un cittadino tunisino rappresentato dagli avv. Vittoria Garosci e Salvatore Fachile di annullare il provvedimento con cui il giudice di pace di Caltanissetta aveva dapprima disposto autonomamente e senza interpellare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni esami socio-sanitari sul ricorrente che più volte si era dichiarato minorenne, e poi aveva illegittimamente convalidato il suo trattenimento sulla base del solo referto rx-anagrafico. In particolare, pur essendoci un fondato dubbio sulla sua età anagrafica, la Questura di Trapani, notificava al ricorrente un provvedimento di respingimento e, sulla base del medesimo, veniva disposto il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. All’udienza di convalida, sebbene il giovane tunisino avesse ribadito di essere minorenne, il giudice di pace, senza neppure chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di disporre esami socio sanitari secondo la procedura delineata dall’art. 19-bis d.lgs 241/2015, ordinava che lo stesso venisse sottoposto (unicamente) all’“accertamento rx-anagrafico”.           Sulla base poi del solo referto medico redatto dall’ASP 2 Caltanissetta, secondo cui, senza indicare il margine di errore, l’età ossea del ricorrente sarebbe stata “compatibile con età anagrafica superiore ad anni 18”, il giudice di pace decideva di convalidare il trattenimento del ricorrente che, pertanto, il giorno successivo veniva rimpatriato in Tunisia.   Il suddetto provvedimento oltretutto non veniva neppure trasmesso all’Autorità giudiziaria e dunque il ricorrente non veniva neppure messo nella condizione di presentare appello. La sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe ribadisce dunque un principio fondamentale: quando sussistono dubbi sull’età di un cittadino straniero, il Giudice di Pace non ha competenza a disporre direttamente consulenze radiologiche o altri accertamenti per la determinazione dell’età anagrafica. In questi casi infatti deve essere rigorosamente applicata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 19-bis del D.Lgs. 142/2015, che costituisce normativa specifica e prevalente rispetto a qualsiasi altra disposizione di rango inferiore. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha dunque censurato il comportamento del Giudice di Pace che aveva autonomamente disposto uno “sbrigativo esame radiologico“, violando così le garanzie procedurali stabilite dall’articolo 19 bis del D.Lgs. 142/2015 a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato invalida la convalida del trattenimento, in quanto fondata su accertamenti disposti in violazione delle norme procedurali imperative previste per la determinazione dell’età dei soggetti che si dichiarino minorenni. Questa sentenza riveste un’importanza fondamentale poiché mette in evidenza come presso l’hotspot di Pantelleria venga sistematicamente applicata una procedura illegittima per l’accertamento dell’età dei cittadini stranieri che si dichiarano minorenni, in totale violazione del quadro normativo di riferimento. Il caso di Pantelleria evidenzia quindi una prassi amministrativa e giudiziaria sistematicamente contraria alla legge, che bypassa le garanzie procedurali previste per i minori stranieri non accompagnati e si fonda su accertamenti sommari privi delle necessarie tutele. Il minore è stato trattenuto nell’hotspot di Pantelleria, senza alcuna base giuridica o garanzia di tutela. Al momento dello sbarco, il suo telefono cellulare è stato immediatamente confiscato dalle Forze dell’Ordine, non gli è stata offerta alcuna possibilità di comunicazione se non una brevissima chiamata con la madre alla presenza di un mediatore. Quindi, nonostante si fosse dichiarato minorenne e avesse documenti sul suo telefono per provarlo, la sua dichiarazione è stata del tutto ignorata. Non gli è stato permesso di accedere al suo telefono né di contattare i familiari che avrebbero potuto inviare la documentazione necessaria. Di conseguenza, è stato registrato come adulto, escluso dalle tutele che la legge riserva ai minori stranieri non accompagnati. Tale approccio viola non solo la normativa nazionale ma anche i principi sovranazionali di tutela dell’interesse superiore del minore, compromettendo gravemente i diritti fondamentali di soggetti particolarmente vulnerabili. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30999 del 26 novembre 2025
Libero dal CPR di Gjadër per sproporzione della misura: trasferito dal CPR di Palazzo S. Gervasio era al quarto trattenimento
La Corte di Appello di Roma rigetta la richiesta di convalida del trattenimento di un cittadino togolese presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Gjadër, in Albania. Si precisa che, per il cittadino togolese, quello a Gjadër era il quarto trattenimento in CPR. La Corte d’Appello, pur non sospendendo il procedimento in attesa della risoluzione della questione pregiudiziale alla CGUE (sollevata dalla Cassazione) a causa del termine perentorio di 48 ore per i provvedimenti de libertate, ha accolto sostanzialmente i motivi di opposizione della difesa relativi alla sproporzione della misura detentiva, disponendo la liberazione del ricorrente. S. era stato trasferito dal CPR di Palazzo San Gervasio (PZ) al CPR di Gjadër (Albania), in applicazione del D.L. n. 37/2025. Mentre si trovava in Albania, ha reiterato la domanda di protezione internazionale ma, quando questa è stata dichiarata inammissibile, il Questore di Roma ha disposto il trattenimento, la cui convalida è stata rigettata. La difesa si è opposta alla convalida eccependo, tra l’altro, l’insussistenza dei requisiti di necessità e proporzionalità del trattenimento (Art. 14 TUI). Il punto focale del rigetto della richiesta di convalida del trattenimento risiede nella valutazione di sproporzionalità della misura detentiva in relazione alla finalità espulsiva. La Corte d’Appello ha esplicitamente rigettato la convalida, stabilendo che: “Il trattenimento a fini di espulsione viola palesemente l’Art. 14 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI)……Il trattenimento era una misura palesemente sproporzionata rispetto alla finalità espulsiva”. Inoltre, il ricorrente era già stato trattenuto in precedenza presso il CPR di Palazzo San Gervasio e il Giudice di Pace, in sede di proroga, aveva già disposto la sua liberazione perché l’Amministrazione non era riuscita ad eseguire il rimpatrio. La Corte ha rilevato che, nel periodo tra le detenzioni, l’Amministrazione non aveva svolto attività (o almeno non ne era stata fornita prova) per poter eseguire il rimpatrio. La Corte ha quindi concluso che la procedura di trattenimento era “viziata” a causa della “assoluta e macroscopica sproporzionalità” tra la misura adottata e le finalità perseguite. Questo accoglimento giurisdizionale convalida i motivi già sollevati in altri atti difensivi (come il ricorso al Tribunale Ordinario di Roma), nei quali si sosteneva che il protrarsi e il reiterarsi dei trattenimenti, sempre interrotti dall’impossibilità oggettiva di rimpatrio (dovuta alla mancata cooperazione del Paese di provenienza, il Togo), aveva fatto perdere alla misura la sua finalità istituzionale, trasformandola in una restrizione della libertà personale sproporzionata e illegittima, configurandosi quasi come una misura punitiva. La Corte ha anche preso atto dell’esistenza di un “insanabile dubbio di compatibilità“ tra la normativa nazionale che permetteva il trattenimento a Gjadër (DL 37/2025) e il diritto europeo vincolante nel nostro ordinamento, questione sollevata dalla Corte di Cassazione. Sebbene la decisione di non convalida sia stata motivata primariamente dalla sproporzione legata al fallimento del rimpatrio, il riferimento esplicito a tale dubbio convenzionale rafforza l’opposizione della difesa relativa alla legittimità del trattenimento in un centro extraterritoriale. In conclusione, la decisione della Corte d’Appello di Roma ha liberato il ricorrente, accogliendo il principio fondamentale per cui un trattenimento reiterato in un contesto di acclarata ineseguibilità del rimpatrio per ostacoli non superabili (come la mancata cooperazione del Paese d’origine) è da considerarsi sproporzionato e illegittimo. Questo rende il provvedimento un chiaro esempio di come la cronica inefficacia delle procedure di espulsione debba portare alla tutela della libertà personale. Si potrebbe dire che, di fronte a un’espulsione impossibile, il trattenimento amministrativo si scontra con la sua stessa ragion d’essere; l’inefficacia dimostrata fa sì che la restrizione della libertà diventi solo un costo senza beneficio. Corte d’Appello di Roma, sentenza del 10 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.
Mohamed Shahin libero: smontata la tesi del Viminale sulla “pericolosità sociale”
Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin, l’imam di Torino, è libero. Ieri mattina la Corte d’Appello di Torino ha disposto il rilascio immediato dal CPR di Caltanissetta, dove era trattenuto in attesa di espulsione. Shahin potrà finalmente tornare a casa e riabbracciare i suoi familiari nella città in cui vive da oltre vent’anni. Attorno a lui si è mossa un’ampia e forte campagna di solidarietà, che nel contempo ha contribuito a rendere visibile la violenza del sistema di detenzione amministrativa italiano. La decisione arriva al termine del procedimento di riesame del trattenimento e rappresenta una netta smentita delle motivazioni su cui si fondava il decreto firmato dal ministro Piantedosi di espulsione con la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Nell’ordinanza, il giudice afferma con chiarezza che non sussiste alcuna concreta e attuale pericolosità sociale a carico di Shahin, disponendo così la cessazione immediata della misura. Al centro del provvedimento vi sono le nuove informazioni emerse in sede processuale, a partire dall’esito dei procedimenti penali richiamati dalle autorità. In particolare, il procedimento relativo alle frasi pronunciate da Shahin durante una manifestazione del 9 ottobre 2025 – elemento chiave nella costruzione del presunto profilo di pericolosità – è stato archiviato dalla Procura di Torino. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, si tratta di dichiarazioni che costituiscono una “espressione di pensiero che non integra gli estremi di reato”, pienamente lecite perché rientranti nell’ambito di tutela dell’articolo 21 della Costituzione e dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il Tribunale chiarisce inoltre che ogni valutazione sul contenuto politico, etico o morale di quelle parole “non compete in alcun modo a questa Corte e non può incidere di per sé solo sul giudizio di pericolosità in uno Stato di diritto”, smontando così uno degli assunti centrali sostenuti dalla Questura nelle fasi precedenti. Analoghe conclusioni vengono tratte anche in relazione a un altro episodio citato, il non meglio precisato blocco stradale del maggio 2025. Anche in questo caso, il giudice rileva che la condotta di Shahin non è mai stata connotata da violenza, limitandosi a una presenza sul posto insieme ad altre persone, senza elementi idonei a dimostrare una minaccia concreta. A pesare nella decisione è poi il radicamento sociale di Mohamed Shahin: oltre vent’anni di vita in Italia, i la presenza di familiari, l’assenza di precedenti penali e un impegno documentato in attività sociali, culturali e di dialogo religioso. La sentenza richiama espressamente la documentazione prodotta dalla difesa, che dimostra un “concreto e attivo impegno nella salvaguardia dei valori sociali e costituzionali”, anche attraverso iniziative di divulgazione della Costituzione italiana all’interno della comunità islamica. «Questa ordinanza ristabilisce un principio fondamentale: la libertà di espressione non può essere trasformata in un indice di pericolosità», commenta l’avvocato Gianluca Vitale, che ha assistito Shahin insieme all’avvocato Jama Fairus. «Il Tribunale ha riconosciuto che, in assenza di fatti concreti, non è possibile privare una persona della libertà sulla base di valutazioni ideologiche o suggestioni securitarie. È una decisione che parla non solo del caso di Mohamed, ma dello stato di diritto nel nostro Paese». Soddisfazione anche dalla campagna Free Mohamed Shahin, che in una nota parla di una vittoria collettiva: «Oggi ha vinto la solidarietà. Ha vinto la lotta dal basso. Ha vinto la verità». Il ringraziamento va «agli avvocati, alle associazioni, alle comunità religiose, alle personalità pubbliche e a tutte le persone che hanno scelto di metterci la faccia per difendere la libertà di espressione e i diritti fondamentali di un uomo ingiustamente recluso, tanto più in un CPR che è ingiusto per sua natura». La vicenda, tuttavia, non è ancora del tutto conclusa. Il procedimento di espulsione resta formalmente in vigore ed è oggetto di ulteriori ricorsi. «Festeggiamo questa prima vittoria – avverte la campagna – ma non abbassiamo la guardia. L’attenzione su questo caso deve restare alta». Corte d’Appello di Torino, ordinanza del 15 dicembre 2025 > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da @free.mohamed.shahin
Harraga: sparizioni e detenzioni tra Marocco, Mediterraneo e zone di frontiera
FEDERICO MASSARO 1 L’11 ottobre, negli spazi della confederazione democratica del lavoro di Béni Mellal, si è tenuto, grazie all’organizzazione della Rete Marocchina dei Giornalisti delle Migrazioni (RMJM), all’Association Marocaine d’Aide aux Migrants en Situation Vulnerable (AMSV), e alla Fondazione Heinrich Böll di Rabat, l’evento “Casi di scomparsa di migranti marocchini in mare o alle frontiere: mobilitazione mediatica e cittadina per la verità”. Béni Mellal (in arabo بني ملال‎, Banī Mallāl; in berbero ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⴰⵍ, Aït Mellal) è una città del Marocco situata al centro del Paese, capoluogo dell’omonima provincia e della regione del Béni Mellal-Khénifra. Sorge a 625 m s.l.m. in un’oasi ai piedi del Jbel Tassemit, fra i rilievi del Medio Atlante e la pianura. Dalle città vicine di Souk Sebt, Khouribga, Attaouia e Kelâat Sraghna si sono raccolte le famiglie delle persone scomparse e insieme hanno potuto condividere, in un “rituale” collettivo 2, le proprie testimonianze sulla scomparsa delle loro figlie e dei loro figli, fratelli/sorelle, mariti e parenti. Le loro voci, accomunate da una lacerante ferita causata dalla perdita di una persona a loro cara, reclamano giustizia e verità. «Non smetteremo di mobilitarci finché non avremo risposte sulla sorte dei nostri figli» 3. PH: Federico Massaro (Beni Mellal – 11.11.25) La sofferenza e la rabbia che le famiglie provano da anni trovano nell’Association Marocaine d’Aide aux Migrants en Situation Vulnerable un canale di supporto giuridico, amministrativo ed organizzativo. Eventi come questo, uniti alle attività 4 svolte dall’associazione di Oujda 5, gettano le basi di una denuncia organica all’intero edificio coloniale europeo 6. Le rivendicazioni di giustizia e verità mosse dai famigliari delle persone scomparse e dall’AMSV si muovono in questo senso a favore di una completa rottura del silenzio delle istituzioni nazionali e internazionali. A favore di una piena e approfondita conoscenza delle sorti e del destino delle persone a loro care. SCOMPARSE E INCARCERAZIONI Il presidente dell’associazione, Hassan Ammari, ha presentato diversi casi di persone scomparse, detenute, bloccate o trattenute sulle rotte migratorie. «Ogni giorno riceviamo tra tre e quattro segnalazioni di sparizioni durante i tentativi di migrazione. Ad oggi, l’associazione ha registrato più di 560 dossier riguardanti marocchini presumibilmente detenuti in Algeria, dei quali 260 sono attualmente in corso di deportazione, oltre a decine di altri in Libia e in Tunisia» 7. Come riportato dalla testata giornalistica ENASS 8 in caso di arresto su suolo algerino 9 le persone migranti marocchine si trovano ad essere condannate per pene lievi per un periodo che va da 6 a 12 mesi. Se il loro rilascio avviene rimangono bloccate in Algeria per mancanza di mezzi e documenti di viaggio o, nella peggiore delle ipotesi, in caso questo non avvenga si trovano costrette ad abitare il limbo dei centri di detenzione in attesa di un rimpatrio per il Marocco. SPARIBILITÀ E PRECARIETÀ Stando al report di Caminando Fronteras 10, nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 maggio 2025, al confine euro-africano occidentale 1.865 persone sono morte/disperse e 38 imbarcazioni sono scomparse. I dati dell’anno precedente 11 riflettono lo stesso andamento: 10.457 persone sono cadute vittime del regime di frontiera, con cifre che toccano le 30 morti giornaliere. Le partenze registrate dall’Algeria nel Mediterraneo fanno della rotta algerina, con le sue 517 vittime complessive, la seconda in termini di mortalità. Il concetto di “sparibilità” (disappearability), così come definito da Laakkonen in quanto “potenzialità” e “condizione che si riferisce alle sparizioni, ai destini ignoti e ai corpi non identificati, o al pericolo di incontrare tale sorte”, ci viene in aiuto per mostrare quei meccanismi di violenza e precarietà che designano le diverse “forme e strategie di sparizione” 12. In continuità con tale visione, vediamo come la violenza coloniale e razziale caratteristica dell’impianto securitario rappresenti il filo rosso che unisce, tra passato e presente, relazioni diseguali Nord-Sud e dinamiche di classe 13. Storicizzare la seguente definizione ed analizzarla in quanto inserita all’interno di una struttura di potere, che si è costruita e continua a costruirsi su dinamiche di classe e razza, è essenziale per mostrare nella sua interezza l’intero apparato dei regimi frontalieri europei. Tutto ciò ci dà la possibilità di guardare alle sparizioni in quanto somma di “costellazioni cumulative di precarietà” 14 a cui lɜ migranti devono giornalmente far fronte. Forme di pericolo, controllo, ed eliminazione che si materializzano e gettano le basi di un sistema in grado di creare soggettività precarie e vulnerabili alle sparizioni 15. Prendono importanza in questo contesto gli harraga. Il termine, che “deriva dal verbo arabo harraqa (bruciare), nel doppio significato di ‘bruciare le frontiere’ e di ‘bruciare i documenti di identità’”, viene qui utilizzato per descrivere “i migranti maghrebini che sfidano le leggi proibizioniste per entrare in Europa” 16. Gli harraga si trovano a dover confrontare, da una parte, una costante de-soggettivazione e sfigurazione delle menti e dei corpi 17 mentre, dall’altra, una continua sovra-mediatizzazione degli sbarchi (sulle coste del Mediterraneo) e invisibilizzazione delle scomparse. «Per chi è in attesa dei propri cari, una persona scomparsa lascia una situazione irrisolta, un dolore senza una fine: non c’è un corpo da seppellire né un luogo della memoria da visitare – solo incertezza e dubbio» 18. La mancanza di informazione relativamente i propri cari trasporta le famiglie in una condizione di liminalità 19 tra la vita e la morte. Ciò le espone ulteriormente al pericolo di estorsione e false informazioni da parte di gruppi, organizzazioni e persone che professano di avere notizie relativamente la persona a loro cara 20. L’AMSV rappresenta pertanto, ad oggi, una delle poche ONG marocchine a riuscire a fornire un sostegno concreto ai famigliari nella ricerca delle loro persone care scomparse o detenute nei paesi della costa sud del mediterraneo. PH: Enass BENI MELLAL-KHÉNIFRA: TRA MIGRAZIONI E DEPORTAZIONI Non è un caso che si sia scelta la città di Beni Mellal come sede dell’evento. La zona attorno alla città mostra una storia importante in termini di migrazioni e ritorno da e verso i paesi europei 21. La regione ai piedi dell’Atlante centrale, comprendente al proprio interno le province di Beni Mellal, Khouribga e Fkih Ben Saleh, viene da tempo ribattezzata, a causa dei numerosi decessi nelle rotte migratorie verso l’Europa, il “triangolo della morte” 22. Il termine, riflesso delle dinamiche politiche e migratorie dell’area, dimostra come dal 2019 in poi l’ampio fenomeno migratorio si sia intersecato sempre più con le sparizioni in mare di migranti marocchinɜ. Emblematica in questo senso la giornata del 27 marzo 2022 dove, in un naufragio al largo delle coste di Laâyoune, persero la vita una decina di giovani originarɜ delle città di Beni Mellal, Kelaa Seraghna e Fkih Ben Saleh 23. A queste dinamiche vanno ad aggiungersi le “deportazioni interne” 24 o “spostamenti interni forzati” 25: pratiche adottate dalle autorità marocchine “volte ad allontanare i presunti candidati all’emigrazione irregolare dalle zone di frontiera” 26. Secondo il report “Expulsions gratuites” di GADEM 27, la violenza delle politiche di controllo dei corpi e dello spazio obbliga la persona migrante a far fronte ad arresti, reclusioni e spostamenti forzati. Le città nella zona centro-sud del Marocco, lontane rispetto ai luoghi di frontiera, vengono così coinvolte e inserite in una costellazione di spostamenti con cui la persona in movimento deve orientarsi. In questa cornice le città di Beni Mellal e Khouribga si fanno testimoni di vere e proprie operazioni di pratiche di confine 28. Le deportazioni e sparizioni, sia all’interno di dinamiche di frontiera che in territorio nazionale marocchino, si intersecano e intrecciano, mutuando – seppur con pratiche di polizia differenti – la stessa matrice di controllo dei corpi e della mobilità. È in questo contesto che la necropolitica 29 attuata nei confronti delle persone deportate internamente, se osservata da una visione che guarda alle sue pratiche come intrinsecamente coloniali e razzializzanti, è in grado di svelare l’attuale “razionalità moderna di governo” 30. Quella stessa matrice che in Italia deporta e crea, materialmente ed epistemicamente, l’illegalità 31 e la “deportabilità” 32 si trova così strettamente connessa alle pratiche che sull’altra sponda del Mediterraneo producono incertezza, vulnerabilità e sparizione. Riconoscere queste connessioni ci dà la possibilità di guardare alle strette relazioni tra l’apparato frontaliero, la mobilità delle persone e il sistema securitario europeo. In questo modo, si può vedere come le differenti modalità di potere e controllo dialogano e si autoalimentano tra loro all’interno di dinamiche nazionali e transnazionali. In tal senso acquisiscono importanza le parole di Wael Garnoui che, citando direttamente “I dannati della terra” di Frantz Fanon, mostrano come l’immobilità dell’harrag assomigli sempre più a quella del colonizzato descritto dallo psichiatra e militante martinicano. «La prima cosa che l’indigeno impara è a stare al suo posto, a non oltrepassare i limiti. Perciò i sogni dell’indigeno sono muscolari, sogni di azione, sogni aggressivi. Sogno di saltare, di nuotare, di correre, di arrampicarsi» 33. È il razzismo sistemico e la “colonialità del potere” 34, così definita da Anibal Quijano, cheagendo simultaneamente estromettono dallo spazio e dal tempo il corpo della persona in movimento. Riportare e leggere gli spostamenti degli harraga e le relazioni che questi hanno con la memoria, lo spazio e i legami famigliari ci aiuta a osservare le modalità di stare al mondo ed esistere di una moltitudine di soggettività in grado di scardinare la struttura securitaria europea 35. MEMORIA E COLLETTIVITÀ È necessario allontanarsi, dunque, da una visione umanitaria o da etichette giuridiche che riconducono la persona in movimento unicamente ad una condizione di necessità e/o mancanza: in quanto priva di agency, risorse, cultura, legami sociali etc 36. Notiamo come la mobilità degli harraga e la memoria delle famiglie di quest’ultimi vadano a scontrarsi direttamente con l’attuale sistema di obliterazione ed eliminazione della soggettività migrante. L’atto migratorio e le voci delle famiglie delle persone scomparse si fanno, pertanto, atto di rottura nei confronti “di quella sorta di ‘delirio securitario’” 37 caratteristico del sistema istituzionale europeo. La memoria, le rivendicazioni politiche delle famiglie delle persone scomparse e le attività dell’associazione AMSV vanno a dar forma, plasmare ed aggiungersi ad una cosmologia di pratiche capaci di mettere in crisi il regime di frontiera europeo 38. I famigliari in cerca delle persone care ritrovano così nell’associazione, megafono delle loro voci, una modalità di condivisione, confronto e ripoliticizzazione del costante dolore (hasra) provocato dalla scomparsa. In darija (dialetto marocchino), la parola “hasra” (حسرة) significa rimpianto, dispiacere o “nostalgia dolorosa” per qualcosa che non si ha più o che non si è realizzato. Il termine viene spesso utilizzato per esprimere un sentimento di perdita o di tristezza interiore. In questo caso riflette la condizione di profondo dolore delle famiglie nella scomparsa delle persone care. UNA MOBILITAZIONE TRANSNAZIONALE In occasione della giornata del 6 febbraio 2026, “Giornata mondiale in solidarietà alle vittime delle frontiere e ai dispersi nelle rotte migratorie”, l’Association Marocaine d’aide aux Migrants en Situation Vulnérable terrà 3 giornate di incontro e confronto – 5, 6 e 7 febbraio – a Oujda 39. L’evento, parte della mobilitazione transnazionale «Commémor’Action», riunirà, sotto lo slogan “Per una revisione totale della legge 02/03 che garantisca tutti i diritti dei migranti e delle famiglie dei dispersi, dei prigionieri e dei detenuti sulle rotte migratorie”, le famiglie marocchine delle persone scomparse o detenute, attiviste e reti/collettivi nazionali e internazionali. La giornata di CommemorAzione nasce in memoria della strage di Tarajal a Ceuta (enclave spagnola in Marocco), contro la militarizzazione delle frontiere e la libertà di circolazione. Il 6 febbraio del 2014 14 persone migranti morirono annegate nel tentativo di entrare a nuoto in Europa dal Marocco attraverso la spiaggia di Tarajal. Da allora, andando ad unirsi alla “Marcha por la Dignitad” di Ceuta, la mobilitazione ha preso adesioni in tutto il mondo acquisendo un respiro sempre più transnazionale. Queste giornate uniranno in unico grido la memoria e la richiesta di giustizia e verità dei famigliari delle persone inghiottite dal sistema securitario delle frontiere. Un modo in più per costruire una solidarietà collettiva multi-paese in grado di incrinare le dinamiche dei dispositivi di controllo transnazionali. Saidia, 2020 (PH: CommemorAction) 1. Mi sono laureato in Scienze Internazionali all’Università di Torino, con una tesi che indaga l’intreccio tra lavoro, settore delle costruzioni e colonialismo d’insediamento in Palestina. Oggi frequento il Master GEMPRAI dell’Università Federico II e mi interrogo sulle relazioni tra migrazioni, forme di violenza, colonialità ed agentività delle persone in movimento ↩︎ 2. Il seguente termine viene adottato in contrapposizione a quei “rituali di confine” (border rituals) così definiti da Khosravi. Per un approfondimento vedasi: Khosravi, S. (2007), The ‘illegal’ traveller : An auto-ethnography of borders, “Social Anthropology”, 15(3), 321–334 ↩︎ 3. Migrant·e·s disparu·e·s en mer : le cri des familles face à un drame silencieux, Enass (ottobre 2025) ↩︎ 4. Accompagnare e assistere le famiglie dellɜ migranti mortɜ, detenutɜo scomparsɜ alle frontiere e in mare; Lottare per la libertà di circolazione di ogni persona migrante e contro la chiusura e l’esternalizzazione delle frontiere; Contrastare la criminalizzazione della migrazione e della solidarietà; Favorire l’autonomia giuridica di individui e comunità vulnerabili (legal empowerment ), spesso collocati in situazioni di esclusione temporanea o permanente, per accompagnarli nelle difficoltà incontrate e aiutarli a far valere i propri diritti; Combattere l’esclusione, la discriminazione e gli stereotipi nei confronti delle persone migranti vulnerabili. Fonte: AMSV (2024), brochure informativa. ↩︎ 5. L’associazione, nata a Oujda nel 2017, a partire dal luglio 2023 è entrata a far parte della rete euro-africana Migreurop ↩︎ 6. Per uno sguardo sulla “colonialità” dell’Unione Europea in quanto “progetto politico ed economico” vedasi: Mellino, M. (2019), Governare la crisi dei rifugiati. Sovranismo, neoliberalismo, razzismo e accoglienza in Europa, DeriveApprodi, p.15 ↩︎ 7. Migrant·e·s disparu·e·s en mer : le cri des familles face à un drame silencieux, Enass (ottobre 2025) ↩︎ 8. Migration : Les Haraga optent pour l’Algérie, Enass (maggio 2024) ↩︎ 9. Loi algérienne 08-11 du 25 juin 2008 « relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie ». Nel primo decennio del 2000 si è registrato, in conformità alle politiche di securitizzazione europee, un allineamento giuridico dei paesi del Maghreb. Vedasi anche: loi marocaine 02/03 de 2003 « relative à l’entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières » ; République tunisienne, loi n° 2004-6 du 3 février 2004, modifiant la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage ↩︎ 10. Consulta il rapporto ↩︎ 11. Consulta il rapporto ↩︎ 12. Laakkonen, V. (2022), Deaths, disappearances, borders: Migrant disappearability as a technology of deterrence, “Political Geography”, 99 (102767): 1–9 ↩︎ 13. Ibid., p.2 ↩︎ 14. Tali forme comprendono al proprio interno: “navi non idonee alla navigazione, sanzioni imposte alle compagnie di trasporto, regimi di violenza e sorveglianza delle frontiere, operazioni di intercettazione e respingimento, minacce di deportazione e detenzione, passaggio attraverso terreni accidentati o in veicoli non sicuri, tratta di esseri umani e condizione di irregolarità, costretti a muoversi clandestinamente”.Ibid ↩︎ 15. Irrintracciabili Pratiche di frontiera e scomparse forzate in Marocco, ASGI (marzo 2025), p. 10 ↩︎ 16. Garnoui, W. (2024), Harraga bruciare per l’Europa. Indagine e psicanalisi dei migranti nel Mediterraneo. Per un pensiero decolonizzato delle frontiere, Poiesis, p. 259 ↩︎ 17. Ibid., p.93 ↩︎ 18. Laakkonen, V. (2022), Op. Cit., p. 3 ↩︎ 19. Huttunen, L. (2016), Liminality and missing persons: Encountering the missing in postwar Bosnia-Herzegovina,“Conflict and Society”, 2(1): 201–218 ↩︎ 20. Guía para Familias Víctimas de la Frontera, Caminando Fronteras (maggio 2021) ↩︎ 21. Mghari M., Fassi Fihri M. (2010), Cartographie des flux migratoires des Marocains en Italie, Organisation Internationale pour les Migrations ↩︎ 22. Migration irrégulière des Marocains: au royaume des enfants disparus en mer, En toutes lettres Mag (ottobre 2025) ↩︎ 23. À Beni Mellal, les familles de migrants exigent la vérité, Enass (marzo 2023) ↩︎ 24. ASGI (marzo 2025), Op. Cit. ↩︎ 25. Situation des personnes non ressortissantes marocaines à Rabat. Note d’analyse des données recueillies à Rabat entre janvier 2021 et décembre 2022, GADEM (marzo 2023) ↩︎ 26. Ibid. ↩︎ 27. Consulta il report ↩︎ 28. Le destinazioni delle pratiche di deportazione interne sono diverse. Spaziano dalle città di Beni Mellal, Casablanca, Errachidia, Safi, Fès, Kenitra, Oujda, Marrakech, Rabat e Settat fino ad arrivare a Tiznit, Agadir e Dakhla. Coûts et blessures Rapport sur les opérations des forces de l’ordre menées dans le nord du Maroc entre juillet et septembre 2018 – Éléments factuels et analyse, GADEM (2018) ↩︎ 29. Il termine indica l’uso del potere politico e sociale per determinare chi può vivere e chi deve morire. “La sovranità in questi luoghi equivale alla capacità di definire chi conta e chi non conta, chi è eliminabile e chi non lo è”. Per una definizione completa di “necropolitica” vedasi: Mbembe, A. (2003). Necropolitics, “Public Culture”, Duke University Press, Durham, 15 (1), 11–40. Tr. it. Necropolitica (2016), Ombre Corte ↩︎ 30. Mellino, M. (2019), Op. Cit., p.26 ↩︎ 31. Per uno sguardo sulla “costruzione dell’illegalità all’interno dei regimi di frontiera” vedasi: Bachelet S., Hagan M. (2023), Migration, race, and gender: the policing of subversive solidarity actors in Morocco, “L’Année du Maghreb”, 30 ↩︎ 32. De Genova, N. (2002),Migrant “illegality” and deportability in everyday life, “Annual Review of Anthropology”, 31: 419–447 ↩︎ 33. Fanon, F. (2007), I dannati della terra, Einaudi In Garnoui, W. (2024), Op. Cit., p. 233 ↩︎ 34. Quijano, A. (2000), Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America, “Nepantla: Views from South”, 1 (3): 533 –580 ↩︎ 35. Gilroy, P. (1984), There Ain’t No Black in the Union Jack, Routledge, London in Mellino, M. (2019), Op. Cit., p. 85 ↩︎ 36. Sorgoni, B. (2022), Antropologia delle migrazioni. L’età dei rifugiati, Carocci, Roma, p. 25 ↩︎ 37. Mellino, M. (2019), Op. Cit., p. 36 ↩︎ 38. Ibid., p. 47 ↩︎ 39. Per ulteriori informazioni vedasi la pagina dell’associazione ↩︎