Source - Progetto Melting Pot Europa

Protezione sussidiaria per il richiedente pakistano proveniente da Parachinar, zona di violenza indiscriminata e diffusa
Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda di protezione sussidiaria avanzata da un cittadino pakistano originario di Parachinar, nel distretto di Kurram (provincia di Khyber Pakhtunkhwa), riconoscendo la sussistenza del danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007. In punto di diritto, il provvedimento si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in materia di protezione sussidiaria: “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia (Cass., ord. n. 18130/2017)“. LA SITUAZIONE NEL PAESE D’ORIGINE A supporto del riconoscimento della protezione, il Tribunale ha attinto in modo approfondito alle più recenti Country of Origin Information (COI), dalle quali emerge un quadro di violenza indiscriminata e diffusa tale da comportare, per i civili, un concreto rischio per la vita per la sola presenza nell’area. Secondo i dati ACLED aggiornati ad aprile 2026, la provincia di Khyber Pakhtunkhwa si conferma tra le aree del Pakistan maggiormente colpite da violenza politica e militante. Le rilevazioni mostrano un incremento significativo degli eventi violenti, degli attacchi a distanza e delle azioni deliberate contro civili, in un contesto segnato dalla persistente attività di gruppi armati – tra cui il Tehrik-i-Taliban Pakistan – e da dinamiche di conflitto transfrontaliero con l’Afghanistan che contribuiscono a destabilizzare ulteriormente la regione. I dati più recenti relativi al 2026 confermano la continuità di tali fenomeni: attentati, attacchi esplosivi e azioni armate hanno causato vittime anche tra la popolazione non combattente, con episodi registrati già nei primi mesi dell’anno. Nel complesso, il controllo statale risulta parziale e la capacità di prevenire gli attacchi appare significativamente compromessa. LA VIOLENZA SETTARIA NEL DISTRETTO DI KURRAM Il caso in esame riguarda specificamente il distretto di Kurram, teatro di una grave escalation di violenza settaria tra comunità sunnite e sciite. Sebbene tale conflittualità non costituisca un fenomeno nuovo per l’area, le rinnovate schermaglie avviate il 21 novembre 2024 hanno assunto proporzioni particolarmente drammatiche. In quella data, uomini armati hanno ucciso almeno 38 viaggiatori sciiti in transito da Parachinar verso Peshawar, nell’area di Ochat (Lower Kurram). Nei giorni immediatamente successivi si sono susseguiti attacchi incrociati tra bande tribali, con incendi di mercati e aree residenziali. Il bilancio degli scontri del 21, 22 e 23 novembre ha raggiunto 82 morti e 156 feriti, di cui 66 sciiti e 16 sunniti. Al momento del cessate il fuoco, imposto il 1° dicembre, il totale delle vittime era salito a 130 morti e 186 feriti – con la precisazione che il numero effettivo dei decessi potrebbe essere sensibilmente superiore, stante la severa limitazione ai movimenti dei media imposta dal coprifuoco governativo. Di fronte a tale situazione, la Commissione per i Diritti Umani del Pakistan (HRCP) ha definito quella in corso nella regione una “crisi umanitaria”, che ha costretto numerose famiglie a fuggire verso altre zone del Khyber Pakhtunkhwa. Nonostante la conclusione di un accordo di pace, gli attacchi non sono cessati. Il 16 gennaio 2025, un convoglio di aiuti diretto verso Kurram è stato assalito nei pressi di Bagan: 10 persone sono rimaste uccise, tra cui sei autisti, due passeggeri e due militari. Il 17 febbraio 2025, un convoglio di 64 veicoli in viaggio verso Parachinar è stato attaccato in più punti – nelle aree di Char Khail, Uchit Baghan e Mandori – causando 9 morti, tra cui cinque membri delle forze di sicurezza, e 15 feriti. Oltre 35 veicoli sono rimasti intrappolati nella zona. Pur avendo le autorità pakistane ricondotto la violenza agli scontri settari su base territoriale, il quadro presenta una chiara componente terroristica. Il giornalista Mushtaq Yousufzai, citando fonti locali in data 30 dicembre 2024, ha sottolineato che gli attacchi non prendono di mira un gruppo religioso specifico, ma colpiscono indiscriminatamente i residenti locali. In questo senso risulta particolarmente significativo quanto pubblicato il 14 dicembre 2024 da Voice of Khorasan, organo di Al-Azaim Media affiliato allo Stato Islamico della Provincia di Khorasan (ISKP): il suo 35° editoriale ha esortato i giovani sunniti a colpire la comunità sciita, incitando ad azioni di lupi solitari nella regione e oltre, e criticando duramente TTP e talebani per non aver difeso i sunniti a Kurram. La pronuncia del Tribunale di Lecce, per la ricchezza delle COI richiamate e per il rigore nell’applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, costituisce un utile punto di riferimento per situazione analoghe di richiedenti asilo proveniente da tale zona. Tribunale di Lecce, decreto del 13 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Protezione speciale per comprovata integrazione: il rientro temporaneo in Pakistan per assistere i genitori malati non è ostativo
Una decisione importante arriva dal Tribunale di Bologna in materia di protezione speciale. Con decreto del 27 febbraio 2026, la Sezione specializzata in materia di immigrazione ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale a un cittadino pakistano che, durante il giudizio di impugnazione contro il rigetto della Commissione Territoriale, aveva temporaneamente lasciato l’Italia per fare rientro nel proprio Paese a causa di una grave emergenza medica che aveva colpito i suoi genitori. Il caso presentava un profilo particolarmente delicato. Dopo il rientro in Pakistan, durato circa un mese, il giovane era tornato regolarmente in Italia. La Questura di Ferrara aveva segnalato tale circostanza all’autorità giudiziaria, affinché fosse valutata nell’ambito del procedimento. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che questo elemento non fosse sufficiente a escludere la tutela, anche perché il rimpatrio temporaneo era stato determinato da una documentata emergenza familiare. Nella decisione, il Collegio ha attribuito rilievo soprattutto al percorso di integrazione costruito dal ricorrente in Italia nel corso degli anni. Il giudice ha valorizzato la conoscenza della lingua italiana, attestata dal superamento dell’esame di livello A2, la disponibilità di un’abitazione in locazione con contratto intestato, la proprietà di un’autovettura e, soprattutto, la continuità lavorativa. Dalla documentazione acquisita risultava infatti che il ricorrente aveva lavorato regolarmente dal 2022 e che, al momento della decisione, era titolare di un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato di 30 ore settimanali. Il Tribunale ha inoltre evidenziato la progressiva stabilizzazione della vita privata e sociale del ricorrente in Italia e, parallelamente, il fisiologico affievolimento dei legami con il Paese di origine. Proprio questo radicamento, secondo i giudici, rendeva il suo allontanamento forzato idoneo a determinare una compromissione seria del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Per questa ragione è stata riconosciuta la protezione speciale, con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro. La decisione assume particolare rilievo perché conferma un principio fondamentale: la valutazione del percorso migratorio e personale di una persona non può essere ridotta a una lettura automatica o meramente formalistica. Anche un temporaneo rientro nel Paese di origine, se adeguatamente spiegato e documentato, non impedisce di per sé il riconoscimento della protezione, quando emergano in modo chiaro il radicamento in Italia, la regolarità del percorso di integrazione e il rischio di un grave pregiudizio ai diritti fondamentali in caso di allontanamento. Tribunale di Bologna, decreto del 27 febbraio 2026 Il ricorrente è stato difeso dall’Avv. Nicola Montefiori con la collaborazione della Dott.ssa Antonella Nediani, avvocata argentina specializzata in diritto internazionale, che ringraziamo per la segnalazione e il commento.
Avvocati e rimpatri: un incentivo contro diritti e deontologia
«Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l’avvocato no! L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie». (Piero Calamandrei) Oggi più che mai è necessario ricordare queste parole, scritte da una delle figure più influenti del Novecento nello studio e nella pratica del diritto, di fronte a progetti ispirati dall’idea che l’avvocato sia invece un “soldato di ventura” pronto a vendersi al miglior offerente. La norma introdotta con un emendamento nell’ultimo decreto sicurezza che prevede un incentivo agli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari è infatti una offesa all’intera categoria, è una offesa ad una professione nobile, è una offesa alla dignità di chi ancora crede nella giustizia. Infatti, con un emendamento proposto dalla maggioranza di governo in sede di approvazione al Senato del DDL n. 1818 1, è stato modificato l’art. 14-ter d.lgs. 286/98 prevedendo sia la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense (organismo nazionale di rappresentanza dell’avvocatura) nel procedimento di rimpatrio assistito della persona straniera, sia l’attribuzione di un compenso di € 615,00 all’avvocato che contribuisca effettivamente al rimpatrio della persona straniera. Insomma, si è introdotta una previsione che consente agli avvocati di ricevere dallo Stato un contributo di 615,00 euro qualora favoriscano con la loro intermediazione il rimpatrio dei cittadini stranieri assistiti. L’emendamento in questione rientra in un quadro normativo più generale di riforme che l’attuale maggioranza sta attuando allo scopo di smantellare un sistema di garanzie previste per rendere effettivo il diritto di difesa di tutti, ricchi o poveri, italiani o stranieri. Così, dopo aver smantellato il sistema del patrocinio per i meno abbienti rendendo la difesa non più appannaggio di tutti e non più un diritto inviolabile per tutti, ora l’attenzione è diretta a scardinare il principio costituzionalmente garantito della inviolabilità della difesa. Il contributo di 650,00 euro in favore degli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari, rappresenta così un grave attacco alla funzione stessa svolta dal difensore nel nostro ordinamento giuridico. L’idea che un difensore di un migrante possa ricevere un compenso dallo Stato non per la difesa del migrante ma per perseguire uno scopo politico dello stesso Stato, crea infatti un gravissimo cortocircuito del sistema anche con pesanti ricadute di carattere etico e deontologico. L’avvocato, infatti, in base all’articolo 24 del codice deontologico «nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale». È evidente che la previsione di un compenso come quello promesso dallo Stato, mina l’indipendenza e la libertà del difensore, costituendo il contributo previsto una indebita pressione e un illecito condizionamento da parte dello Stato. La previsione contenuta nell’emendamento al DDL 1818 ha suscitato immediate reazioni 2. Guida legislativa DL “SICUREZZA”, AVVOCATI E MAGISTRATI CONTRO GLI INCENTIVI SUI RIMPATRI E L’ABROGAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO Il difensore sarebbe trasformato in uno strumento delle politiche di remigrazione Redazione 20 Aprile 2026 Tra queste, proprio l’Organismo Congressuale Forense, chiamato direttamente in causa dal testo normativo, ha evidenziato che «il testo licenziato, nella logica che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e le funzioni dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento. La persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell’assistito». Parole chiare che riportano l’attenzione sul ruolo dell’avvocato e sulla sua importanza rispetto al funzionamento delle istituzioni democratiche, ma anche sul problema della effettività del diritto di difesa accordato alle persone migranti in posizione di irregolarità. Le ragioni politiche dei singoli governi non posso giustificare riforme che minano il nostro ordinamento andando a colpire principi fondamentali posti a tutela dei soggetti più deboli. Quei soggetti che con più difficoltà riescono ad ottenere giustizia e che con più fatica riescono a far sentire la loro voce. Il diritto ad una difesa effettiva e completa diventa sempre di più un’utopia a causa di questi interventi legislativi che dimostrano quanto sia facile cancellare i diritti e indebolire le garanzie. Oggi delle persone migranti e domani di chi altro ancora? 1. Atto Senato n. 1818 ↩︎ 2. Inaccettabile proposta del Governo che mina l’indipendenza dell’avvocatura e lede il diritto di difesa delle persone straniere, Asgi (20 aprile 2026) ↩︎
DL “sicurezza”, avvocati e magistrati contro gli incentivi sui rimpatri e l’abrogazione del gratuito patrocinio
L’ennesimo decreto-legge n. 23/2026 in materia di “sicurezza e immigrazione” del governo Meloni, nel testo emendato dal Senato e ora all’esame della Camera, ha introdotto due disposizioni che hanno avuto una reazione unanime da parte del mondo forense e della magistratura.  L’art. 30 bis prevede un compenso per l’avvocato che assiste uno straniero nella richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, ma solo “ad esito della partenza dello straniero“. L’art. 29, co. 3, dal canto suo, abroga la norma che garantisce il gratuito patrocinio automatico – indipendentemente dai limiti reddituali ordinari – nei processi contro i provvedimenti di espulsione, rendendo di fatto molto più difficile per le persone straniere accedere al diritto di difesa. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha preso le distanze anche dal proprio coinvolgimento istituzionale previsto dalla norma, precisando di non essere “mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione“, e chiedendo al Parlamento di “eliminarne ogni coinvolgimento, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali“. La Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati ha voluto esprime con una nota tutto il suo disappunto: “Esprimiamo il nostro sconcerto, condividendo le preoccupazioni espresse in queste ore dal mondo dell’avvocatura in merito alle novità introdotte dal decreto Sicurezza durante l’esame parlamentare. Il riconoscimento di incentivi economici connessi all’esito della procedura di rimpatrio volontario dei migranti e le limitazioni all’accesso al patrocinio a spese dello Stato in caso di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero pongono questioni che mettono a rischio l’effettività della tutela giurisdizionale. Questo contrasta con l’idea stessa di difesa, perché collega il premio all’insuccesso della strategia difensiva, in contrasto con la logica, prima che con il diritto. In ogni ambito, il diritto di difesa deve rimanere pieno, libero e concretamente accessibile. Senza essere piegato a logiche diverse. La salvaguardia di tale diritto costituisce un presidio essenziale dello Stato di diritto e un elemento imprescindibile per la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia“.  Durissima anche la reazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), che nel testo intitolato “L’apologia dell’infedele patrocinio” ha scritto: “L’emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato soltanto se il cittadino straniero assistito presenta domanda di ‘rimpatrio volontario’ e viene effettivamente rimpatriato, trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione. È una previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza“. L’Organismo Congressuale Forense (OCF) ha deliberato lo stato di agitazione dell’intera avvocatura, affermando che “il testo licenziato, nella logica che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento“, e auspicando che “in sede di successivo passaggio alla Camera dei Deputati, si modifichi integralmente il testo a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e dello Stato di diritto“. Magistratura Democratica (MD), infine, parlando di “Lesione di un diritto e di una funzione“, ha denunciato “la palese contrarietà all’articolo 24 della Costituzione dell’introduzione dell’incentivo e dell’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato“, sottolineando che “una difesa adeguata è il primo presidio dei diritti e un diritto che deve essere riconosciuto a tutti e a tutte e non può essere aggirato attraverso la previsione di incentivi che di fatto sviliscono il ruolo del difensore favorendo una condotta collaborativa che si pone in aperto e palese contrasto con gli interessi dei propri assistiti“.
Bloccati in Marocco
Dall’aprile 2023 il Sudan brucia. Il conflitto tra le Forze Armate Sudanesi (SAF) del generale al-Burhan e i paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (RSF) di Mohammed Hamdan Dagalo 1, detto “Hemetti“, ha prodotto quella che l’ONU definisce la peggiore crisi di sfollamento al mondo: circa 15 milioni di persone costrette a lasciare le proprie case, oltre 4 milioni dei quali hanno cercato rifugio in paesi vicini 2. > “Il Sudan è oggi teatro della più grave crisi di sfollamento al mondo”. > (fonte: UNHCR) Il 70% degli ospedali è fuori servizio, intere regioni come il Darfur e il Kordofan sono devastate dalla carestia, da esecuzioni sommarie, da violenze sessuali sistematiche e da massacri che presentano, secondo organizzazioni come Human Rights Watch e Amnesty International, i tratti distintivi di una campagna di pulizia etnica e possibili crimini contro l’umanità 3. In questo contesto, il Marocco è diventato una tappa obbligata per migliaia di sudanesi in fuga. Non una meta scelta, ma un approdo imposto dalla chiusura di altre vie: la Libia con le sue milizie, l’Egitto con le sue condizioni durissime 4. Secondo le stime delle organizzazioni della società civile locale, le persone sudanesi registrate presso l’UNHCR a Rabat sono tra 2.700 e 3.000, ma il numero reale è considerato molto più alto, data la bassa propensione a presentare domanda di asilo presso l’agenzia onusiana. Si tratta di una comunità eterogenea, persone di ogni genere e età, spesso con titoli universitari e carriere interrotte dalla guerra, che non ha scelto il Marocco come destinazione finale ma vi si trova bloccata, in attesa di un reinsediamento che non arriva. UNA PROTEZIONE CHE NON PROTEGGE La situazione sul campo è quella che descrivono le organizzazioni di difesa dei diritti umani che operano a Rabat. I rappresentanti di GADEM (Groupe Antiraciste de Défense et d’Accompagnement des Étrangers et des Migrants) e AMDH (Association Marocaine des Droits Humains), nella persona del suo presidente Hakim Sikouk, hanno risposto a dei quesiti sulla condizione specifica dei rifugiati sudanesi in Marocco. Le loro risposte convergono sulla gravità della situazione, pur rivelando approcci e sensibilità diverse. Il primo nodo critico riguarda l’accesso alla procedura di asilo. Le pratiche UNHCR richiedono dai sei mesi a un anno e mezzo, e molti sudanesi rinunciano a presentare domanda perché, come spiega il referente di GADEM, lo status di rifugiato non garantisce un miglioramento concreto: il reinsediamento in un paese terzo è di fatto bloccato. Sikouk è più diretto: l’attesa per un colloquio può durare un anno intero, lasciando le persone in una condizione di totale insicurezza giuridica e materiale. Anche quando il riconoscimento arriva, la protezione rimane formale. Lo Stato marocchino non riconosce ufficialmente il documento rilasciato dall’UNHCR come titolo di soggiorno: i rifugiati registrati restano esposti ad arresti arbitrari. > «Lo status non garantisce alcuna protezione reale contro le azioni della > polizia», afferma Sikouk. GADEM conferma: la protezione è arbitraria nei fatti, indipendentemente da quanto previsto sulla carta. DORMIRE PER STRADA DAVANTI ALL’UNHCR Le condizioni di vita sono di estrema vulnerabilità. Molti rifugiati sudanesi sono senza alloggio e dormono per strada, emblematicamente davanti alla sede stessa dell’UNHCR a Rabat, circondata dal filo spinato. Sul fronte degli aiuti economici, il quadro è tanto frammentato quanto allarmante. Secondo i dati AMDH di gennaio 2026, i rifugiati sudanesi presenti in Marocco sono circa 4.300, ma solo il 20% beneficia di un qualsiasi sostegno economico 5. L’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) è una delle principali organizzazioni non governative del Marocco dedicate alla promozione e alla difesa dei diritti umani. Fondata nel 1979 a Rabat, gioca un ruolo di rilievo nel denunciare violazioni, sostenere le libertà civili e promuovere la cultura dei diritti umani nel paese. L’UNHCR ha dichiarato di aver fornito assistenza finanziaria a circa 1.945 persone considerate tra le più vulnerabili, in un contesto in cui il budget del programma è coperto solo al 38%. A partire da marzo 2025, i programmi in Marocco sono stati ridotti del 30% a causa di una crisi finanziaria globale, limitando i servizi alle sole situazioni di estrema vulnerabilità. Chi riesce ad accedere agli aiuti riceve al massimo 500 dirham al mese, circa 46 euro: una cifra già di per sé insufficiente, ulteriormente ridotta rispetto agli 800 dirham precedentemente erogati. Sikouk la definisce semplicemente “nulla” rispetto al costo della vita a Rabat. L’accesso al lavoro formale è praticamente impossibile: chi riesce a lavorare lo fa nell’edilizia o nei mercati informali, per 8-10 euro al giorno in turni di 12 ore. L’accesso alle cure sanitarie è critico, in particolare per le malattie croniche, con strutture partner che spesso non rispondono alle richieste di assistenza. A questa precarietà strutturale si aggiungono pratiche sistematiche di allontanamento forzato. GADEM documenta costantemente quello che definisce “spostamento forzato interno“: i rifugiati vengono arrestati nelle grandi città come Rabat e Casablanca e abbandonati in zone remote del paese, nel sud, lontano dalle reti di supporto e dalle sedi delle organizzazioni internazionali. Il GADEM (Groupe Antiraciste de Défense et d’accompagnement des Etrangers et Migrants) è un’organizzazione antirazzista con sede in Marocco, fondata nel 2006. Si dedica alla difesa, all’accompagnamento e alla tutela dei diritti di stranieri e migranti, combattendo discriminazioni e razzismo. Sikouk riporta casi di persone abbandonate ad Agadir senza telefono né denaro, mentre il rappresentante di GADEM riferisce come le forze dell’ordine istruiscano i conducenti degli autobus diretti verso le città di non farli salire per evitare che vi facciano ritorno. IL MAROCCO COME GENDARME. MA NON SOLO Sul piano politico, le due organizzazioni offrono letture complementari. Sikouk descrive un Marocco che agisce come gendarme delle frontiere europee in cambio di finanziamenti: i fondi ricevuti dall’UE vanno quasi esclusivamente al rafforzamento del controllo dei confini e delle procedure repressive, non all’assistenza reale alle persone. GADEM aggiunge una dimensione strategica: il Marocco non è un esecutore passivo, ma un attore consapevole che usa la gestione dei flussi migratori come leva politica nelle negoziazioni con Bruxelles, avendo capito e sfruttato la frammentazione interna all’Europa. La crisi di Ceuta del 2021, ricordano, non fu solo un’emergenza: fu uno strumento diplomatico 6. Il razzismo e il negazionismo istituzionale La questione razziale in Marocco è caratterizzata da un profondo divario tra la realtà vissuta dai migranti e il quadro normativo e discorsivo ufficiale dello Stato. Sul piano legale, il Codice Penale marocchino contiene solo due articoli che menzionano il razzismo e la discriminazione razziale, formulati con termini generici e privi di sviluppo specifico. La vaghezza della norma lascia a giudici e avvocati un ampio margine interpretativo, svuotando di fatto la legge di qualsiasi efficacia punitiva. Sikouk è esplicito: nel sistema attuale, insultare una persona in base alla razza non è considerato un reato grave. Il principale ostacolo alla costruzione di un quadro normativo adeguato è il rifiuto istituzionale di riconoscere il problema. Nel 2023, durante l’esame periodico delle Nazioni Unite a Ginevra, l’attuale Ministro della Giustizia marocchino ha dichiarato che il dibattito sul razzismo è proprio degli Stati Uniti e dell’Europa, ma non riguarda il Marocco. La posizione ufficiale dello Stato si appoggia su uno scudo religioso: essendo il Marocco un paese musulmano, l’argomento è che nessun musulmano oserebbe mai discriminare un altro essere umano. Questa logica classifica il razzismo come un non-problema, ignorando al contempo la storia coloniale e quella della schiavitù che hanno strutturalmente condizionato la società marocchina. Il paradosso è che, mentre mancano leggi contro il razzismo, ne esistono altre che istituzionalizzano la discriminazione su base nazionale. L’articolo 416 del Codice del Lavoro vieta agli stranieri di ricoprire cariche sindacali; l’articolo 439 impedisce loro di candidarsi come delegati dei lavoratori. Le procedure per l’assunzione di stranieri sono talmente complesse da lasciare alle autorità un potere discrezionale totale, esercitabile in qualsiasi momento. Sul piano sociale, l’assenza di sanzioni ha prodotto una normalizzazione di comportamenti discriminatori. I rifugiati sudanesi, in quanto musulmani, godono nei quartieri popolari di una parziale protezione informale: la partecipazione alla vita delle moschee permette loro di essere percepiti come “fratelli”, attenuando alcune forme di aggressione rispetto ai migranti subsahariani cristiani. Questo però non li mette al riparo dal razzismo delle forze dell’ordine. Sikouk riporta casi in cui la polizia ha arrestato cittadini marocchini del sud solo per il colore della pelle, ignorando le loro proteste in darija (arabo colloquiale marocchino) e scambiandoli per migranti irregolari. IL RAPPORTO CON L’UNHCR: TRA CRISI FINANZIARIA E CONFLITTO APERTO In Marocco, in assenza di un sistema nazionale di asilo, è l’UNHCR a svolgere le funzioni di registrazione delle persone e determinazione dello status di rifugiato. Al termine del 2025, i sudanesi rappresentavano il gruppo più numeroso tra i registrati, con circa 5.290 persone. Attraverso organizzazioni partner come l’Associazione Marocchina per la Pianificazione Familiare e la Fondazione Orient-Occident, l’agenzia dovrebbe garantire cure mediche, supporto psicosociale e sussidi economici. La procedura di reinsediamento verso paesi terzi, Canada, Stati Uniti ed Europa, è formalmente tra le funzioni dell’UNHCR ed è quella più attesa dai rifugiati sudanesi. Nella pratica, è quasi del tutto bloccata. A partire da marzo 2025, una crisi finanziaria globale ha costretto l’ufficio marocchino dell’UNHCR a tagliare i propri programmi e il personale di un terzo. I servizi sono ora garantiti solo alle persone in condizione di “estrema vulnerabilità“. Sul piano procedurale, ottenere il documento di richiedente asilo può richiedere fino a otto mesi, mentre l’attesa per la determinazione dello status supera spesso l’anno e mezzo. Poiché il Marocco non riconosce formalmente il documento UNHCR come titolo di soggiorno, i rifugiati in possesso di certificati ONU restano comunque esposti ad arresti e spostamenti forzati verso il sud del paese. Sikouk definisce l’UNHCR un “collaboratore” delle autorità marocchine, accusandolo di passività di fronte alle violazioni dei diritti umani e di non esercitare alcuna pressione sullo Stato affinché rispetti gli obblighi internazionali. L’AMDH denuncia inoltre che l’agenzia si rifiuta sistematicamente di incontrare i propri rappresentanti, pur continuando a ricevere altre organizzazioni. GADEM critica invece il modello di lavoro: i donatori impongono le proprie agende e le associazioni locali vengono ridotte a mere esecutrici, senza reale potere decisionale. Dall’inizio del 2026, i rifugiati sudanesi organizzano sit-in ogni lunedì davanti alla sede di Rabat per denunciare i ritardi e il senso di abbandono. MEDIA, VISIBILITÀ E IL RISCHIO DELLO SCIACALLAGGIO ETICO Sul ruolo dei media, le due organizzazioni esprimono posizioni complementari ma con accenti diversi. Per Sikouk, la pressione mediatica internazionale è “la nostra forza” principale: rendere visibile una comunità che soffre nell’ombra è una forma diretta di pressione sullo Stato marocchino, costringendolo a confrontarsi pubblicamente con le proprie mancanze nel garantire diritti basilari come la salute e il sostegno economico. GADEM introduce però una cautela necessaria. Il referente mette in guardia contro quello che definisce “sciacallaggio etico“: operatori dell’informazione che filmano rifugiati in condizioni di estrema miseria per fini personali o di visibilità, approfittando del fatto che persone in condizione di vulnerabilità non sono realmente in grado di negoziare il proprio consenso o la propria immagine. Denuncia inoltre come certi media contribuiscano a costruire lo stereotipo del rifugiato sudanese “violento“, semplicemente perché organizza manifestazioni per rivendicare diritti fondamentali. Una narrazione che viene a volte ripresa anche all’interno delle stesse strutture umanitarie. Sul fronte del conflitto in Sudan, la distanza e la difficoltà di accesso al terreno hanno spinto media e ricercatori a ricorrere a strumenti di rilevazione satellitare: immagini di Google Earth e sensori termici per individuare fosse comuni o concentrazioni di cadaveri laddove l’accesso umano è negato 7. Una documentazione che sopperisce all’impossibilità di inviare reporter, ma che non sostituisce la presenza diretta e il rapporto con le comunità colpite. Il Marocco, nel frattempo, usa i propri canali ufficiali per costruire un’immagine pubblica controllata sul tema della migrazione, cercando appoggio diplomatico nel continente africano. La narrazione statale e quella dei media indipendenti si muovono su binari opposti: da una parte il tentativo di normalizzare e invisibilizzare, dall’altra la denuncia di ciò che avviene davanti alle sedi delle istituzioni internazionali. 1. Segui Sudan su HRW ↩︎ 2. United Nations High Commissioner for Refugees, Sudan Emergency – Operational Data Portal, aggiornamenti 2025-2026 ↩︎ 3. Vedi anche il quadro generale su UNHCR Global Focus ↩︎ 4. Le dinamiche di queste rotte sono documentate anche dall’International Organization for Migration, che monitora gli spostamenti forzati nella regione ↩︎ 5. Trapped between borders and bureaucracy, Al Jazeera (18 aprile 2026) ↩︎ 6. Studi del Migration Policy Institute evidenziano come l’Unione Europea deleghi sempre più il controllo migratorio a paesi terzi ↩︎ 7. Sul fronte del conflitto in Sudan, la difficoltà di accesso al terreno ha spinto media e ricercatori a ricorrere a strumenti alternativi, tra cui database indipendenti come ACLED, che monitora in tempo reale violenze e attacchi ↩︎
Processo Cutro, le ONG parti civili: «Fare piena luce sulla catena di responsabilità»
Si è svolta ieri la seconda udienza del processo per la strage di Cutro davanti al Tribunale di Crotone sui ritardi nei soccorsi al caicco Summer Love, affondato il 26 febbraio 2023 causando 94 vittime accertate e un numero ancora imprecisato di dispersi. L’udienza si è concentrata sulle testimonianze oculari di chi per primo tentò di salvare le persone naufragate e sulle perizie tecniche legate al funzionamento dei radar e alle cause dei decessi. Nel procedimento sono imputati per omicidio e naufragio colposi quattro militari della Guardia di Finanza e due della Capitaneria di porto. «Non abbiamo mai visto arrivare soccorsi dal mare, in mare non c’era nessuno. Solo le persone morte». Sono le parole di Paolo Cefaly, uno dei pescatori presenti sulla spiaggia di Steccato di Cutro nella notte del naufragio, come riporta la stampa locale. Rispondendo agli avvocati delle ONG costituitesi parti civili, Cefaly ha ricostruito quei momenti con parole cariche di dolore: «Ho sentito un boato quando la nave si è schiantata. Ho provato vero panico sentendo le urla, ma poi ho pensato che bisognava salvare le persone. Non ricordo gli orari, né quanto tempo ci hanno messo i soccorsi. Non me lo posso ricordare, cerco di dimenticare tutta quella storia. Abbiamo tirato fuori tanta gente morta. Tanta. Non ci siamo mai fermati». Gli ha fatto eco l’altro pescatore presente, Ivan Paone: «Non so dire quanto tempo è trascorso. Eravamo presi dalla foga di soccorrere. Le condizioni di visibilità erano pessime, c’era salsedine e mare forte. I primi ad arrivare sono stati i carabinieri, ma non so dire quanto tempo dopo il naufragio». È stato inoltre ascoltato il medico legale nominato consulente dal pubblico ministero, che ha ricostruito le cause del decesso delle 94 vittime, illustrato le modalità degli interventi medici e psicologici e confermato l’esistenza di ulteriori dispersi mai ritrovati. Non hanno invece potuto partecipare tre donne afgane, una superstite e due familiari di vittime, che figuravano nell’elenco dei testimoni: secondo quanto riferito dall’avvocato Enrico Calabrese, il loro volo dalla Germania è stato cancellato a causa della carenza di carburante provocata dalla guerra degli Stati Uniti e Israele. In aula erano rappresentate le sei organizzazioni di ricerca e soccorso in mare costituitesi parti civili: Emergency, Louise Michel, Mediterranea Saving Humans, Sea-Watch, SOS Humanity e SOS Mediterranee. Il processo è seguito come osservatore internazionale da Amnesty International Italia. Le ONG ribadiscono la loro posizione in una nota stampa tornando a chiedere piena luce su una vicenda che non può essere liquidata come una tragica fatalità: «Scrivere pagine di verità è forse il solo modo rimasto per restituire dignità e giustizia a tutte le persone morte e disperse nel naufragio, nonché per aiutare i sopravvissuti e le famiglie delle vittime a ritrovare una parvenza di serenità». Le ONG sottolineano che tra il 25 e il 26 febbraio 2023 non venne attivato alcun piano di ricerca e soccorso perché il caso della Summer Love fu trattato come una operazione di contrasto all’immigrazione irregolare. Le autorità avrebbero dato priorità all’intervento di polizia, attivando i soccorsi solo in un secondo momento, con grave ritardo e scarso coordinamento tra i corpi coinvolti. Elementi potenzialmente decisivi emergono anche da documenti acquisiti dopo la chiusura delle indagini: atti di Frontex, incluso il video che ritrae il caicco, e una circolare della Guardia di Finanza, la cui acquisizione agli atti è stata ottenuta dal Collegio su richiesta delle parti civili. Il processo, avviato lo scorso 30 gennaio, si svolge peraltro con accesso limitato ai media. A febbraio il Tribunale di Crotone ha adottato un’ordinanza particolarmente restrittiva: le riprese televisive devono essere mute e della durata massima di dieci minuti, mentre le registrazioni audio possono essere pubblicate solo dopo il deposito delle motivazioni della sentenza. Secondo i giudici, la decisione mira a impedire che i testimoni ancora da ascoltare possano «preconfezionare» le proprie dichiarazioni sulla base di quelle già rese, e a evitare pressioni mediatiche sui deponenti. Un’ordinanza fortemente criticata perché non tiene adeguatamente conto dell’interesse pubblico attorno a una vicenda di tale rilevanza sociale, tanto più che il governo Meloni aveva scelto di strumentalizzare politicamente quella strage, al punto da dare il nome di Cutro al decreto fortemente restrittivo nei confronti delle persone migranti. Le ONG parti civili, tramite i loro legali, avevano chiesto che, «per garantire il diritto di informare e quello di essere informati, come impongono l’articolo 21 della Costituzione e l’articolo 6 della CEDU sul diritto di cronaca e il diritto al giusto processo», venisse consentita la registrazione delle udienze da parte dei media. Le ONG ricordano infine che la strage di Cutro non è un caso isolato: dall’inizio del 2026 al 9 aprile, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha censito oltre 770 persone morte o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale, cifra già considerata sottostimata. «Il diritto internazionale è prevalente e la tutela della vita, insieme al dovere di soccorrere chi è in pericolo in mare, sono prioritari», ribadiscono le organizzazioni parti civili, in attesa di conoscere la data in cui verranno ascoltati i loro consulenti tecnici.
Illegittimo il diniego di cittadinanza adottato senza contraddittorio e senza adeguata istruttoria sull’identità del richiedente
Il TAR Lazio accoglie il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di cittadinanza, ravvisando un duplice vizio: uno di natura procedimentale e uno di carenza istruttoria. Sul piano procedimentale, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta notifica del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della L. 241/1990. L’omissione non è priva di conseguenze sostanziali: la mancata instaurazione del contraddittorio ha impedito al ricorrente di produrre in sede procedimentale il verbale dei Carabinieri di Asti, documento che si rivelerà invece decisivo nel giudizio. Da tale verbale emerge inequivocabilmente, attraverso una consultazione della banca dati, l’esistenza di due persone recanti il medesimo nominativo: una titolare di regolare permesso di soggiorno e l’altra, provvista di alias, in posizione irregolare. È proprio su questo punto che si innesta il secondo e più sostanziale vizio censurato dal TAR. Il provvedimento impugnato risulta del tutto laconico nel chiarire sulla base di quali elementi istruttori la sentenza del Tribunale di Cremona – assunta a fondamento del diniego – sia stata ricondotta al ricorrente piuttosto che all’altro soggetto omonimo. Una corretta istruttoria, stimolata anche dal contraddittorio procedimentale, avrebbe imposto all’Amministrazione di sciogliere questo nodo in modo esplicito e motivato. Il TAR annulla pertanto il provvedimento, assorbendo le censure residue, e impone un preciso vincolo conformativo: nella riedizione del potere l’Amministrazione dovrà condurre un’istruttoria puntuale sulla questione identitaria, garantire il contraddittorio con il ricorrente e adottare un provvedimento conclusivo la cui motivazione renda trasparenti gli esiti dell’accertamento svolto. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 16780 del 29 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione
Assolto dal reato ex art. 6 co. 3, TUI: il controllo dei documenti è reiterato e discriminatorio
Il caso riguarda un cittadino straniero residente a Parma: durante il dibattimento emergeva che era stato controllato già in diverse occasioni ed era noto alle forze dell’ordine, che in quel momento lo sottoponevano a un nuovo controllo. L’interessato esibiva la denuncia di smarrimento della carta d’identità, mentre il permesso di soggiorno lo aveva lasciato a casa proprio per non rischiare di perderlo. Il giudice lo assolveva “perché il fatto non sussiste“. “A parere di questo giudice, l’ordine di esibizione rivolto a soggetto notorio abitualmente controllato, di cui sono già acquisite agli atti le generalità e status di soggiorno, come nel caso del sig. […] è sproporzionato e privo di funzione concreta. In tali condizioni, il rifiuto non reca offesa all’interesse protetto (principio di offensività) e va ritenuto scriminato o comunque non tipico, integrandosi altresì un giustificato motivo a non sottostare a un controllo meramente reiterativo o discriminatorio“. Tribunale di Parma, sentenza n. 349 del 23 marzo 2026 Si ringraziano per la segnalazione gli Avv.ti Massimo Cipolla e Marcello Montagnana.
Women State Trafficking: genere, razzializzazione e violenza di stato tra Tunisia e Libia
Frontiere, linee. Spezzate. Interrotte. Contigue. Luoghi come sequenza di passaggi: arresto, trasporto, attesa, compravendita, e poi di nuovo detenzione, minacce, riscatti, vendite, prostituzione. Percorsi che hanno tempi talvolta lunghissimi. Che segnano perdite. Delle persone care, di familiari, di figli, di se stessi. Fasi diverse della tratta di Stato, già documentate dal primo rapporto State Trafficking nel 2025 e ora riattualizzate dallo stesso collettivo di ricercatrici e ricercatori.  Il report Women State Trafficking mette insieme trentatré testimonianze ascoltate tra dicembre 2024 e febbraio 2026, raccoglie le voci delle persone vittime della tratta di stato. Women. Donne.  Basta osservare la copertina per capire di cosa si tratti. La m di women non è una lettera: è un passaggio. Sta lì, sulla linea gialla che rappresenta il confine, come un ponte sottile che tenta di unire. Si appoggia sopra come qualcosa che è stato spinto fin troppo lontano, fino al punto in cui non si può più tornare indietro. Ponte e cicatrice insieme. Tiene unita la parola e mostra esattamente il punto in cui si spezza. Perché di questo si tratta: di vite interrotte. Sulla superficie della lettera restano graffi. Solchi. Ogni segno è una memoria che non si lascia levigare, una traccia che resta anche quando la parola prova a stare composta. Sono incisioni sottili, ma insistenti, come le pratiche delle violenze ripetute che attraversano i corpi. Il colore di questa copertina, che attraversa tutto il rapporto, è un viola che non è un equilibrio: è una ferita, tra il rosso del sangue che non scompare e il blu che tenta di contenerlo. Il risultato è un viola che trattiene entrambi senza pacificarli. È un colore che anche nel suono ricorda la violenza, le viol in francese.  Ancora una volta: “tratta di Stato”. Le persone passano da un controllo all’altro, da un’autorità all’altra, tramite l’azione di agenti di Stato in Tunisia e milizie armate in Libia. La loro condizione giuridica di cittadini e quella umana di persone è annientata. DUE SONO LE DOMANDE SU CUI LA NUOVA RICERCA SI BASA La prima riguarda l’attualità del traffico di Stato documentata nel precedente report: le testimonianze sono coerenti, agghiaccianti, capaci di provare la violenza che parte spesso dal mare, ma può cominciare anche nelle città, negli zitounes, raggiunge la terra e le coste della Tunisia, Sfax, per poi proseguire via terra per luoghi difficili da identificare per le persone che hanno testimoniato.  Perché, quando vengono arrestate, sono ammanettate, perquisite, private di ogni oggetto in loro possesso e dei documenti, quindi derubate anche del loro status giuridico. Un sistema che produce invisibilità giuridica, spaziale, temporale.  Uomini, donne e bambini vengono caricati su autobus o camion, trasportati dalla Tunisia alla frontiera con la Libia. Durante il tragitto non ricevono informazioni. Non sanno dove andranno: sono picchiati, spesso bendati o incappucciati per evitare che guardino all’esterno e possano avere un qualunque riferimento geografico. E poi, il deserto cancella i riferimenti. Le distanze non sono misurabili. Le direzioni non sono riconoscibili. Ma le persone sanno che se saranno destinate alla Libia saranno vendute.  A un certo punto, il percorso si restringe. I luoghi diventano ricorrenti, uno in particolare ritorna con insistenza nei racconti: la base della Guardia Nazionale tunisina di El Meguissem, il nodo da cui si si passa, si attende, si viene smistati. Poi la compravendita delle persone arrestate in Tunisia: a questo punto, la merce umana diventa proprietà degli attori libici, di stato e non. La detenzione comincia nuovamente, la liberazione solo previo pagamento del riscatto. Un debito che viene saldato in modi diversi.  Ph: Rapporto Women State Trafficking La seconda domanda del report interroga le violenze di genere: Quali sono le forme specifiche di violenza e di violenza di genere nei confronti di donne, famiglie e minori, accompagnati e non, nel corso delle operazioni di espulsione e vendita condotte al confine tra la Tunisia e la Libia? Qual è il ruolo degli apparati di Stato nella tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale dalla Tunisia alla Libia? Women State trafficking, che parla della condizione delle donne in questa catena di mercificazione degli esseri umani,  identifica tre fasi. 1. Deumanizzare: la prima soglia La prima fase riguarda la trasformazione. In questa prima parte del rapporto si rende conto delle «pratiche di degradazione, i rituali di umiliazione e le mancanze di cure che contribuiscono all’assoggettamento fisico e psicologico delle persone migranti razzializzate». Le testimonianze descrivono pratiche ripetute: perquisizioni pubbliche, distruzione dei documenti, sottrazione di oggetti personali. Non sono episodi isolati. Servono a generare l’annullamento della volontà individuale e la perdita di identità giuridica. Le persone vengono cancellate dal punto di vista amministrativo. Poi ci si occupa dei corpi, trattati come cosa da neutralizzare. Durante i trasferimenti, sono immobilizzati, privati di acqua e cibo, costretti in spazi chiusi. Alcuni raccontano di trasporti in camion usati per il trasporto di animali, stipati, impediti nei movimenti. Coi corpi incastrati gli uni sugli altri. Non si tratta di episodi isolati, ma segmenti che, sommati, generano la reificazione e la mercificazione. 2. Violentare: la continuità del gesto La violenza fisica e sessuale attraversa tutte le fasi del percorso. Non aumenta o diminuisce: cambia forma. In Tunisia, durante gli arresti e nei centri di detenzione, si manifesta con percosse, umiliazioni, uso di taser, minacce. Le donne raccontano perquisizioni invasive, spesso condotte da uomini, in spazi aperti. I corpi sono denudati. Pasto nudo. Molte donne raccontano di essere state stuprate sia al momento della cattura a Sfax che negli uliveti. Il passaggio in Libia non interrompe questa sequenza. La rende più stabile. Nei centri di detenzione libici – ufficiali e non – la violenza diventa sistematica. Gli stupri sono descritti come frequenti. Non episodici. Non eccezionali.  «La violenza sessuale assume carattere generalizzato, manifestandosi sotto forma di ispezioni corporali invasive effettuate esclusivamente da uomini (in divisa), spesso in spazi esposti alla vista di tutti. Anche i minori subiscono tali abusi, finalizzati alla sottrazione di denaro e telefoni eventualmente occultati».  La violenza sessuale non è nascosta. Viene messa in scena. «Avviene in spazi aperti, davanti ad altri detenuti. Non è solo un atto, ma una disposizione: chi subisce e chi guarda. Mariti, padri, figli sono costretti ad assistere. Non possono intervenire, non possono sottrarsi. Lo sguardo diventa parte del dispositivo. Chi osserva è coinvolto. Non perché agisca, ma perché è lì, trattenuto nella scena. La violenza si estende così oltre il corpo colpito, si distribuisce tra i presenti, si moltiplica senza cambiare forma. L’età non introduce una soglia. I bambini restano dentro lo stesso campo visivo». Un dato è certo: tutti i testimoni, indipendentemente dal genere di appartenenza dichiarano che a nessuna donna è risparmiata la violenza, che arriva fino allo stupro nel caso di molte. Solo le puerpere e i neonati ne sono risparmiati. L’uscita dalle carceri libiche è possibile solo se un riscatto viene pagato. Poco importa da chi. Che si tratti della famiglia o della rete amicale o di chiunque desideri acquistare un essere umano per sfruttarlo. 3. Prostituire: l’uscita che non è un’uscita Per molte donne, l’uscita dalla detenzione non coincide con la libertà. Quando non è possibile pagare un riscatto, si apre un’altra possibilità: il lavoro forzato, spesso sessuale. Le testimonianze descrivono il trasferimento verso case o strutture in cui il debito deve essere estinto attraverso lo sfruttamento. Le donne parlano di bordelli. La parola è chiara. Solo le dimensioni variano. In alcuni casi molto grandi ed estremamente organizzati, altri prevedono la presenza di poche donne. Anche i tempi di permanenza mutano: tutto dipende dalla somma da restituire.  Merce. Le donne sono cose. Si usano, si appoggiano da qualche parte, si controllano, si scambiano, si rivendono. Come vestiti di lusso, che sono comprati e poi venduti: prima mano, seconda, terza, infinita. Merce pregiata che nel corso della compravendita a poco a poco perde valore e da seta si trasforma in stracci.  LA RESPONSABILITÀ EUROPEA Il sistema non si esaurisce nei confini della Tunisia o della Libia. Il rapporto sottolinea il ruolo dei finanziamenti europei nel rafforzamento delle operazioni di controllo e intercettazione. Non si tratta di un legame indiretto o astratto: alcune delle strutture coinvolte nelle espulsioni sono sostenute, almeno in parte, da fondi destinati alla gestione delle frontiere. Questo accade in un’epoca in cui la Tunisia continua a essere considerata un “paese di origine e transito sicuro” in diversi contesti istituzionali europei. Questa classificazione non entra nei dettagli. Non guarda ai percorsi. Non ascolta le testimonianze delle persone. Dopo il racconto Le parole che si leggono in questo report descrivono fedelmente il mondo delle donne migranti vittime della tratta di stato. Ne restituisce l’assoluta mancanza di senso. Descrive un mondo che sanguina, che vomita violenza. È sporco, indecente. Perché ognuna delle persone ascoltate dovrebbe trovarsi al sicuro, invece, molte di loro sono ancora in Libia. Una è ancora schiava. Alcune sono scomparse.  Altre hanno raggiunto l’Europa, nelle imbarcazioni finte che tre volte su quattro sono ingoiate dal mare.  E’ un rapporto che paralizza e spezza il fiato più volte: perché la violenza invade chi la racconta e  chi la ascolta, perché parla del mondo in cui viviamo ora, perché ricorda che questo accade con l’accordo e la volontà dell’Unione europea. Scarica il rapporto in italiano EN FR Il rapporto, realizzato dal collettivo RR[X] in partnership con ASGI, Border Forensics, The Routes Journal, On Borders e Melting Pot Europa, sarà presentato in un evento pubblico a Bruxelles al Parlamento europeo il 22 aprile dalle 18.00 alle 20.00 nella sala SPAAK 7C50. Incontri informativi e formativi WOMEN STATE TRAFFICKING: PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO AL PARLAMENTO EUROPEO Giovedì 22 aprile 2026 ore 18 a Bruxelles 16 Aprile 2026
«C’è di mezzo il mare»
Il 1° ottobre 2021 la polizia libica conduce violente retate a Gargaresh, quartiere di Tripoli, arrestando oltre 5.000 persone migranti poi rinchiuse nei centri di detenzione, luoghi di violazione sistematica dei diritti umani. Dai 100 giorni di protesta che seguono, nasce il movimento di Refugees in Libya. Nel loro manifesto due richieste spiccano dal punto di vista italiano ed europeo: abolire i finanziamenti alla Guardia costiera libica e chiudere i centri di detenzione, entrambi sostenuti da Italia e Unione Europea. La prefazione del libro di Eva Castelletti, di Temperatura Edizioni, ci immerge immediatamente nella drammatica realtà delle persone migranti in Libia, un paese dove la violenza e l’ingiustizia sembrano non avere fine. Attraverso la narrazione delle retate di Gargaresh e il nascere del movimento di Refugees in Libya, l’autrice ci invita a riflettere su un sistema che perpetua violazioni sistematiche dei diritti umani, sostenuto da accordi tra Italia e Unione Europea che ignorano le grida di aiuto di migliaia di persone. Con uno sguardo critico e appassionato, Eva Castelletti ci guida attraverso le contraddizioni di un’Europa che, pur di esternalizzare le proprie frontiere, calpesta i principi fondamentali della dignità umana. “C’è di mezzo il mare” non è solo un libro, ma un manifesto di denuncia e resistenza, un appello a non voltarsi dall’altra parte. “Non possiamo permettere che i diritti inviolabili dell’uomo, come sancito dalla nostra Costituzione, vengano dimenticati. È tempo di ascoltare e agire“, ci sprona l’autrice.
Women State Trafficking: presentazione del rapporto al Parlamento europeo
È disponibile online il nuovo rapporto “Women State Trafficking. Violenze di genere, espulsioni e tratta delle donne nere migranti tra Tunisia e Libia” che denuncia – attraverso testimonianze dirette e un lavoro di ricerca dettagliato – il brutale e rodato sistema di tratta di esseri umani ed espulsioni forzate tra Tunisia e Libia. Il rapporto, realizzato dal collettivo RR[X] in partnership con ASGI, Border Forensics, The Routes Journal, On Borders e Melting Pot Europa, sarà presentato a Bruxelles al Parlamento europeo il 22 aprile dalle 18.00 alle 20.00 nella sala SPAAK 7C50. Le oltre 30 testimonianze dirette di 19 donne e 14 uomini, tutte raccolte in forma anonima sul campo a partire dal dicembre del 2024, fotografano le sistematiche violazioni dei diritti umani tra Tunisia e Libia di fronte al silenzio complice di un’Europa che considera sicuro un Paese in cui il traffico di esseri umani è pane quotidiano per sempre più persone. Il rapporto in italiano, inglese e francese è disponibile al sito web: statetrafficking.net . L’evento è organizzato da: Ilaria Salis, eurodeputata Alleanza Verdi e Sinistra (gruppo The Left) Leoluca Orlando, eurodeputato Alleanza Verdi Sinistra (gruppo Greens/EFA) Cecilia Strada, eurodeputata PD (gruppo Socialists & Democrats) Per partecipare in presenza è necessario registrarsi, entro il 21 aprile. Iscrizione all’evento – clicca qui L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming, il link verrà pubblicato nei prossimi giorni. Interverranno: * RR[X]: Gruppo di ricerca internazionale che ha deciso di anonimizzarsi per tutelare la propria incolumità nel fare ricerca in un Paese, la Tunisia, oggi oggetto di una radicale repressione. RRX ha realizzato il disegno dell’indagine, la raccolta, l’analisi dei materiali, la supervisione scientifica. * Filippo Furri, Border Forensics * Testimoni del rapporto * Wahid Ferchichi, Membro del Tribunale Popolare Permanente sui Diritti Umani sulle violazioni contro i migranti negli Stati del Maghreb * Siobhán Mullally, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini * Ulrich Stege, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) * Olivia Sundberg, Amnesty International UE  *
La nave Aurora sequestrata illegalmente a Lampedusa
La piattaforma Didon Nessuna autorità europea aveva raccolto il segnale di soccorso delle 44 persone rimaste bloccate sulla piattaforma petrolifera abbandonata Didon, nel Mediterraneo centrale. Avevano messo in conto altre morti, oppure erano rimaste in attesa che il “lavoro sporco” fosse compiuto dalle autorità libiche. I naufraghi partiti dalla Libia attendevano da giorni, ma la nave Aurora di Sea-Watch il 3 aprile è arrivata in tempo: prima della morte e prima della cattura illegale e dell’inesorabile ritorno nei centri di detenzione libici. Ma nel tempo in cui viviamo – quello della propaganda del governo Meloni – ciò che dovrebbe essere considerato obbligatorio perché sancito dal diritto internazionale si trasforma in affronto. Ad aspettare l’Aurora a Lampedusa non c’era nessun riconoscimento: c’erano le autorità italiane, pronte a sequestrare la nave nel porto. 45 giorni di fermo e una multa da 7.500 euro motivati dalla violazione della cosiddetta legge Piantedosi e il rifiuto dell’organizzazione di comunicare con le autorità marittime libiche. Un rifiuto tutt’altro che arbitrario. Un recente rapporto delle Nazioni Unite 1 , sottolinea la Justice Fleet, ha confermato che la guardia costiera libica fa parte di un sistema strutturato di sparizioni forzate, violenze sessuali e torture ai danni di chi cerca protezione, inclusi i minori. Un sistema reso possibile anche dalla complicità di attori europei come Frontex. Nelle scorse settimane, Sea-Watch ha presentato una denuncia penale contro la stessa guardia costiera libica, dopo che lo scorso anno la propria nave Sea-Watch 5 era stata presa a colpi di arma da fuoco. Nel frattempo, nel Mediterraneo centrale le politiche europee continuano a mietere vittime. Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, dall’inizio del 2026 oltre 770 persone hanno perso la vita solo su questa rotta. E’ il dato più alto degli ultimi dieci anni e solo dal 27 marzo si presume che più di 180 persone siano morte o disperse, proprio mentre alcune delle navi più attrezzate della flotta civile erano, e restano, bloccate nei porti italiani. Quello dell’Aurora è il quinto sequestro inflitto a una nave dell’alleanza dal dicembre 2025, per un totale di 150 giorni di operatività sottratta al soccorso in mare. La Humanity 1 era rimasta ferma 60 giorni a partire dal 13 febbraio; la Sea-Watch 5 è stata bloccata a fine marzo. E questo avviene nonostante le numerose sentenze dei tribunali italiani che definisco illegali i sequestri e le multe. Guida legislativa/In mare GEO BARENTS E SEA-EYE 5: ALTRE DUE VITTORIE CONTRO IL DECRETO PIANTEDOSI E L’ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI I tribunali di Salerno e Ragusa mettono in luce l'ostruzionismo sistematico delle autorità italiane Redazione 31 Marzo 2026 «Denunciamo con forza la strategia di escalation sconsiderata e letale del governo italiano contro le organizzazioni non governative di ricerca e soccorso», ha dichiarato Wasil Schauseil, portavoce dell’alleanza. «Con la Sea-Watch 5 e ora l’Aurora, due navi ben equipaggiate sono state illegittimamente bloccate in Italia, mentre le persone muoiono a causa delle politiche europee di deliberata negligenza». La Justice Fleet, che è composta da 13 tredici organizzazioni di ricerca e soccorso, non si fa intimidire e proseguirà a non collaborare con nessuna autorità libica. Una posizione che ha già trovato diverse volte riscontro in sede giudiziaria: la magistratura ha più volte ribadito il ruolo salvavita del soccorso civile in mare, chiarendo che la guardia costiera libica e il relativo Centro di coordinamento marittimo non possono essere considerati attori legittimi e che seguire le loro istruzioni costituisce una violazione del diritto internazionale. 1. UNSMIL and OHCHR joint report on human rights violations and abuses against migrants, asylum-seekers and refugees in Libya ↩︎