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Tratta: ripensare il principio di non punibilità
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze giuridiche Corso di laurea magistrale in giurisprudenza LA NON CRIMINALIZZAZIONE DELLA VITTIMA DI TRATTA: COME RIPENSARE IL RAPPORTO AUTORE-VITTIMA ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI NON PUNIBILITÀ Tesi di laurea magistrale in immigrazione: profili di diritto penale sostanziale e processuale Tesi di laurea di Caterina Mazzullo (2024-2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE È quando il mondo dorme che si generano i mostri. Di mostri ne abbiamo già parecchi, tra noi. Prima di tutto, la nostra indifferenza. Quando sono in gioco vite umane, l’imparzialità diventa un dovere che ci costringe a metterci dalla parte del diritto, della giustizia e delle vittime. Francesca Albanese Nel corso degli ultimi decenni, la disciplina dell’immigrazione è stata progressivamente riorientata alla luce di esigenze di controllo dei confini, sicurezza pubblica e contrasto dell’irregolarità. Tale evoluzione ha favorito una sempre più stretta integrazione tra politiche migratorie e diritto penale, con l’effetto di attribuire rilevanza sanzionatoria a condotte che, in origine, erano perlopiù ricondotte a mere violazioni amministrative. In questa prospettiva, l’ordinamento italiano mostra un orientamento sempre più marcato verso la criminalizzazione della condizione di straniero irregolare, con particolare riguardo alle fattispecie che prescindono dalla commissione di ulteriori reati e che assumono quale elemento centrale la sola irregolarità della presenza sul territorio. All’interno di questo quadro si collocano alcune disposizioni del Testo unico sull’immigrazione che, nel tempo, hanno contribuito a delineare un impianto repressivo particolarmente incisivo. L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale, l’inasprimento delle sanzioni per l’inosservanza dell’ordine di allontanamento, la disciplina relativa all’uso di documenti falsi, alla mancata esibizione dei titoli di soggiorno, alla cessione di immobili a stranieri irregolari e alle ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina compongono un sistema nel quale la dimensione penale assume un ruolo centrale nella gestione del fenomeno migratorio. Ne deriva una tensione costante tra l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, tensione che impone di interrogarsi sulla compatibilità di tali scelte normative con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, colpevolezza e proporzionalità della pena. In quale modo, dunque, può essere collocato lo straniero all’interno di questo sistema e in quale chiave va interpretata la sua posizione? Lo straniero viene spesso ricondotto alla sola figura dell’autore di un illecito, secondo una logica che attribuisce alla sua irregolarità un autonomo criterio di rilevanza penale. Tuttavia, l’esperienza dei fenomeni migratori evidenzia come la medesima persona possa trovarsi, in numerose circostanze, in una condizione di marcata vulnerabilità, esposta a forme di sfruttamento, coercizione e abuso. Da ciò deriva l’esigenza di affiancare alla prospettiva repressiva una lettura attenta alla dimensione vittimologica, capace di mettere in evidenza il duplice ruolo che lo straniero può assumere nel contesto delle migrazioni irregolari: da un lato, soggetto destinatario dell’intervento sanzionatorio penale; dall’altro, persona in condizione di vulnerabilità e, in quanto tale, meritevole di adeguata protezione. In tale quadro si collocano le questioni relative alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti e alle forme di sfruttamento connesse ai flussi irregolari. La distinzione tra trafficking e smuggling, pur nella frequente sovrapposizione pratica, resta essenziale per comprendere la diversa natura delle condotte, il ruolo dei soggetti coinvolti e le modalità attraverso cui l’ordinamento tenta di rispondere a fenomeni che, oltre al profilo criminale, implicano condizioni di particolare esposizione al rischio e allo sfruttamento. Lo status di straniero diviene il fulcro delle dinamiche di crimmigration ed espone il soggetto a una condizione di vulnerabilità giuridica. L’analisi di tali profili consente di porre in luce il delicato intreccio tra crimmigration e victimmigration, evidenziando il passaggio da una logica centrata quasi esclusivamente sulla repressione a un approccio che dovrebbe valorizzare maggiormente la protezione della vittima e la tutela effettiva dei diritti inviolabili. In questo senso, lo straniero può trovarsi al tempo stesso oggetto di incriminazione e vittima di sfruttamento, coercizione o tratta, rendendo necessario interrogarsi sulla tenuta di un modello che, nel perseguire finalità di controllo e deterrenza, rischia di comprimere le garanzie sostanziali e di oscurare la dimensione umana dei fenomeni migratori.
Catania e Ortona: due nuove sentenze smontano le accuse contro le navi di soccorso
Prima le accuse e la gogna mediatica, i fermi delle navi, le sanzioni pecuniarie, gli anni di procedimenti. Poi, quando si è costretti a difendersi e ricorrere ai giudici, l’assoluzione senza che le istituzioni ne prendano atto e perlomeno chiedano scusa, dicano “ci siamo sbagliati“. È un copione ormai rituale quello che si è ripetuto questa settimana, quando due tribunali italiani hanno smontato modalità diverse per ostacolare e criminalizzare le organizzazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. A Catania è stato assolto il team di SOS Méditerranée dall’accusa di traffico illecito di rifiuti; a Ortona un giudice ha dichiarato illegittimo il fermo della nave Humanity 1. Due vicende che sono distinte ma che hanno la stessa logica di fondo: usare strumenti repressivi e accuse pretestuose come arma contro chi soccorre vite in mare. CATANIA: NOVE ANNI DI ACCUSE INVENTATE A distanza di nove anni dall’avvio del procedimento, il Tribunale penale di Catania ha assolto un membro di SOS Méditerranée e gli altri ex componenti dell’equipaggio della nave Aquarius dalle accuse di presunte attività illegali e traffico illecito di rifiuti. Il caso nasce da un’indagine della Procura di Catania sullo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo durante le operazioni dell’Aquarius nel 2017 e nel 2018: gli indumenti delle persone soccorse e i materiali generati dalle attività mediche. La Procura aveva scelto di classificare quegli oggetti come rifiuti sanitari infettivi, da trattare con procedure speciali e costi più elevati, una qualificazione che l’organizzazione ha sempre contestato. Al Viminale sedeva Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio nel governo Conte I, e la sua politica dei porti chiusi, dei decreti sicurezza e di criminalizzazione della solidarietà era nel pieno della sua propaganda mediatica. Il 5 novembre 2018 quella lettura giudiziaria si era già tradotta nella richiesta di sequestro dell’Aquarius, all’epoca gestita da SOS Méditerranée insieme a Medici Senza Frontiere, con l’accusa – rivolta all’allora Coordinatore delle attività SAR – di aver organizzato un traffico illecito di rifiuti per risparmiare denaro, generando un presunto rischio sanitario sul territorio italiano. Una ricostruzione che l’assoluzione ribalta. Per la gestione dei rifiuti, ricorda l’organizzazione, i team hanno sempre seguito procedure standard basate sulle normative vigenti e su regolari contratti con agenti portuali e aziende autorizzate: tutti i materiali sono stati consegnati agli operatori abilitati e destinati allo smaltimento ordinario, senza che a bordo si sia mai verificato alcun rischio per la salute pubblica. L’ONG francese, che ha da poco celebrato 10 anni di attività, ha accolto la decisione con sollievo, pur rivendicando il peso che questi anni hanno scaricato sull’organizzazione e sul suo personale. E ha giustamente letto la vicenda per quello che è: l’ennesimo esempio di come i governi italiani manipolino la legge e strumentalizzino le norme amministrative per ostacolare, intralciare e criminalizzare le attività di salvataggio nel Mediterraneo centrale. ANCORA UNA VOLTA: LA LIBIA NON È UN PORTO SICURO Ph: Sofia Bifulco – SOS Humanity Il tribunale di Ortona – in perfetta continuità con tutte le precedenti decisioni che riguardano il cosiddetto “Decreto Piantedosi” – ha consegnato all’alleanza Justice Fleet un’altra vittoria giudiziaria, stabilendo che il fermo della nave di soccorso Humanity 1 – disposto nel dicembre 2025 – era illegittimo. La sentenza ribadisce quanto già affermato dalle precedenti pronunce dei tribunali: detenere le navi di soccorso per non aver coordinato le operazioni con il centro di coordinamento libico viola il diritto marittimo internazionale, perché è «assolutamente impossibile» considerare la Libia un luogo sicuro, dal momento che le violazioni dei diritti umani nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti proseguono impunemente. Il fermo colpiva la Humanity 1 dopo il soccorso di 160 persone in pericolo: le autorità italiane avevano bloccato la nave perché l’equipaggio non aveva comunicato con il centro di coordinamento dei soccorsi libico. SOS Humanity e Justice Fleet non riconoscono la cosiddetta Guardia Costiera libica come attore legittimo, poiché sono accertati i suoi gravi crimini contro le persone in fuga. «In un’ennesima sentenza, un giudice italiano ha affermato che è illegale imporre a un comandante di comunicare con il centro di coordinamento libico per il soccorso, poiché la Libia non può essere considerata un luogo sicuro per le persone soccorse in mare», spiega Cristina Laura Cecchini, avvocata di SOS Humanity. LE ASSOLUZIONI NON FERMANO PERÒ LA STRATEGIA REPRESSIVA Che le vittorie in tribunale non si traducano automaticamente in un cambio di rotta lo dimostra la cronaca degli stessi giorni. Il 9 luglio è stato emesso un provvedimento di fermo di 45 giorni nei confronti della Trotamar III, gestita da CompassCollective, il cui equipaggio si era rifiutato – anche qui – di comunicare con il centro di coordinamento libico dopo aver soccorso 25 persone. «Il fermo della Trotamar III e la nostra vittoria in tribunale, ottenuta quasi contemporaneamente in un caso analogo, mettono a nudo la posizione giuridica altamente discutibile del governo italiano, che insiste affinché le navi delle ONG comunichino con questi attori libici illegittimi», ha osservato Wasil Schauseil, portavoce di SOS Humanity. «Mentre i tribunali sottolineano le condizioni disumane a cui sono sottoposti migranti e rifugiati in Libia, i governi europei stanno intensificando i propri sforzi per impedire a queste persone di fuggire dal Paese». È qui che la vicenda giudiziaria si salda a quella politica. I documenti pubblicati da Statewatch mostrano che l’UE e i suoi Stati membri continuano ad ampliare la cooperazione in materia migratoria con le autorità libiche pur essendo consapevoli delle condizioni disumane e delle torture nei centri detentivi, dell’ostilità diffusa verso le persone migranti e della repressione delle ONG. Un rapporto del 2025 l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha, infine, documentato la responsabilità europea nelle violazioni sistematiche dei diritti umani in Libia. Catania e Ortona, insomma, raccontano la stessa storia da due angolazioni diverse: da un lato l’accusa costruita a tavolino che si sgretola davanti a un giudice, dall’altro il riconoscimento che il modello di esternalizzazione delle frontiere si regge su un attore criminale che i tribunali stessi giudicano illegittimo. Le assoluzioni alla fine arrivano, ma dopo anni di fango e di costi enormi, con un Paese incattivito che parla di “remigrazione” e uno spostamento verso l’estrema destra di tutta la politica europea. Nel contempo, la macchina spietata della criminalizzazione e dell’esternalizzazione dei confini continua a produrre un mix letale di violenza e morte.
UE: l’accordo con la Tunisia sulla migrazione peggiora le violazioni dei diritti umani
«L’Unione Europea (UE) e i suoi Stati membri dovrebbero denunciare pubblicamente le violazioni dei diritti umani in Tunisia e smettere di finanziare le attività abusive di controllo dell’immigrazione», hanno affermato 46 organizzazioni di tutela dei diritti umani in una dichiarazione congiunta che è stata diffusa ieri. L’appello giunge a tre anni dalla firma, il 16 luglio 2023, del protocollo d’intesa (MoU) tra l’UE e la Tunisia, motivato in gran parte dalla ricerca della cooperazione tunisina per impedire le partenze irregolari di imbarcazioni che trasportano migranti e richiedenti asilo verso l’Europa. Il MoU ha alimentato e normalizzato gravi violazioni dei diritti umani in Tunisia. In alcuni casi, questi abusi hanno persino portato alla morte di persone migranti. Il proseguimento della cooperazione in materia di migrazione con la Tunisia rende l’UE complice delle violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza tunisine. Nell’ambito della componente migratoria dell’accordo, l’UE e i suoi Stati membri hanno stanziato 105 milioni di euro per le intercettazioni in mare e le attività di controllo delle frontiere in Tunisia. Almeno 65 milioni di euro sono già stati stanziati per addestrare ed equipaggiare entità responsabili di abusi, in particolare la Guardia Costiera tunisina e il Centro di coordinamento tunisino per il soccorso in mare. «Le persone che abbiamo soccorso da situazioni di pericolo in mare hanno raccontato al nostro equipaggio storie strazianti di torture, violenze sessuali e abusi razzisti subiti in Tunisia», ha affermato Marie Michel, esperta di politiche presso SOS Humanity. «La Guardia Costiera tunisina, sostenuta dall’UE, agisce con violenza contro le persone in pericolo in mare e le riporta con la forza in un sistema di abusi che comporta un alto rischio di essere deportate nel deserto o trafficate verso la Libia. Con ogni euro versato alle forze di sicurezza responsabili, l’UE sta consolidando un sistema di abusi contro persone in cerca di protezione». Da quando l’accordo è stato firmato, gli organismi delle Nazioni Unite e le organizzazioni della società civile hanno documentato gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza tunisine nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, tra cui comportamenti pericolosi e violenti durante le intercettazioni in mare; detenzioni arbitrarie; torture e altri maltrattamenti, compresa la violenza sessuale; ed espulsioni collettive verso i paesi confinanti. Rapporti e dossier WOMEN STATE TRAFFICKING: GENERE, RAZZIALIZZAZIONE E VIOLENZA DI STATO TRA TUNISIA E LIBIA Il nuovo report di RR[X] documenta la catena di detenzione, vendita e abuso che colpisce le donne migranti nel silenzio complice dell'UE Roberta Derosas 16 Aprile 2026 La retorica razzista e le pratiche discriminatorie dei funzionari tunisini nei confronti degli africani neri, compresi i cittadini tunisini, hanno alimentato la violenza razzista e il profiling razziale. Le autorità tunisine hanno preso di mira le organizzazioni della società civile che forniscono assistenza indispensabile a rifugiati e richiedenti asilo, ricorrendo anche ad arresti e procedimenti penali. A partire da giugno 2024 hanno sospeso le attività relative all’asilo e le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato da parte dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), eliminando di fatto l’accesso all’asilo nel Paese. «Da quando il presidente ha definito la migrazione un “piano criminale volto a modificare la composizione demografica della Tunisia” – discorso che ha preceduto la firma del protocollo d’intesa – i nostri meccanismi di assistenza legale hanno registrato un forte aumento delle richieste da parte di migranti e richiedenti asilo», ha affermato Emma Cabrol, direttrice regionale Euro-Mediterranea di Avocats Sans Frontières. «Queste richieste – ha sottolineato – provengono generalmente da persone arrestate nel corso di operazioni di sicurezza su larga scala in cui i loro diritti non sono stati rispettati, da persone sfrattate con la forza dalle loro abitazioni o sottoposte ad abusi da parte di privati, nonché da richiedenti asilo che incontrano gravi ostacoli nell’accedere alla protezione». «Le testimonianze che raccogliamo attraverso la nostra assistenza legale rivelano livelli senza precedenti di violenza e vulnerabilità subiti dai migranti in Tunisia, sia da parte di attori statali che non statali. Con l’aggravarsi degli ostacoli nell’accesso all’alloggio, al lavoro e a percorsi sicuri per lasciare il Paese, molti migranti descrivono la loro situazione come una prigione a cielo aperto», ha infine concluso la direttrice di ASF. Nonostante le gravi preoccupazioni e le raccomandazioni sollevate dal Mediatore europeo e dalla Corte dei conti europea nel 2024, la Commissione europea non è riuscita a dimostrare che il proseguimento dei finanziamenti, della formazione, della fornitura di attrezzature e del sostegno operativo alle autorità tunisine sia conforme agli obblighi giuridici dell’UE e alle garanzie contenute nei suoi strumenti di finanziamento, hanno affermato le organizzazioni. La cooperazione in materia di migrazione non dovrebbe essere considerata separatamente dal contesto dei diritti umani in Tunisia, hanno affermato le organizzazioni. Le stesse istituzioni statali tunisine, sostenute da finanziamenti dell’UE e responsabili del controllo delle frontiere e dell’applicazione delle norme sull’immigrazione – in particolare la Guardia Nazionale tunisina e la polizia – sono anche implicate nella repressione in corso contro il dissenso, l’indipendenza giudiziaria e la criminalizzazione delle organizzazioni non governative, in atto dal 2021, quando il presidente Kais Saied ha preso il potere. Le autorità tunisine hanno intensificato gli abusi contro gli oppositori politici,i giornalisti, gli avvocati e le organizzazioni della società civile, ricorrendo anche ad arresti arbitrari, detenzioni, indagini penali, restrizioni amministrative e altre forme di repressione. Nel febbraio 2026, l’UE ha aggiunto la Tunisia a un elenco dei cosiddetti «paesi di origine sicuri», nonostante le conclusioni di esperti delle Nazioni Unite, di Amnesty International, di Human Rights Watch, dell’Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT) e di giornalisti d’inchiesta secondo cui la Tunisia non è un «luogo sicuro» ai sensi del diritto marittimo. La cooperazione dell’UE in materia di migrazione senza garanzie efficaci, se proseguita, si inserisce in un sistema più ampio di governance autoritaria – e rischia di rafforzarlo e perpetuarlo -, hanno dichiarato le organizzazioni firmatarie. «L’UE non può fingere di difendere i diritti umani mentre rafforza la cooperazione con le autorità tunisine responsabili della repressione del dissenso e degli abusi nei confronti dei migranti», ha concluso Friederike Mager, coordinatrice senior per le attività di advocacy presso l’UE di Human Rights Watch. «A tre anni dal suo accordo illegittimo con la Tunisia, l’UE dovrebbe prendere posizione contro le violazioni e porre i diritti umani – non il controllo dell’immigrazione – al centro del proprio impegno, con parametri chiari e conseguenze concrete qualora gli abusi dovessero continuare». ”A Blueprint For Complicity”. Joint Statement by 46 human rights and humanitarian organizations
Grecia: incentivi economici agli avvocati per aumentare le deportazioni
TATIANA SVOROU Con l’entrata in vigore del Patto su Migrazione e Asilo dell’Unione Europea 1, una nuova Decisione Ministeriale Congiunta 2 ha introdotto incentivi economici per gli avvocati che forniscono orientamento giuridico gratuito alle persone che richiedono protezione internazionale nell’ambito delle procedure di frontiera 3. Secondo la Decisione, oltre al compenso ordinario di 160 € (più IVA) per ciascuna sessione di informazione legale, gli avvocati riceveranno un ulteriore importo di 250 € (più IVA) nel caso in cui, entro due mesi dall’incontro, la persona assistita rinunci alla domanda d’asilo, optando per il “rimpatrio volontario”, e il rientro venga effettivamente portato a termine. Gli avvocati devono fornire soltanto informazioni generali sulla procedura d’asilo, su diritti e doveri dei richiedenti e sui rimedi disponibili. Sono esplicitamente esclusi dal fornire consulenza giuridica specifica sul caso, dal preparare i richiedenti per le interviste sostanziali 4 o dall’accedere al fascicolo dell’interessato. Le sessioni informative possono anche essere svolte collettivamente, con gruppi fino a 15 partecipanti, o, in circostanze eccezionali, fino a 50 persone, sollevando ulteriori interrogativi sulla possibilità di garantire un effettivo accesso all’assistenza legale nella pratica. Sebbene il percorso procedurale venga determinato anche sulla base del tasso di riconoscimento attribuito al Paese di origine della persona richiedente, il diritto internazionale ed europeo dei rifugiati 5 impone che ogni domanda sia esaminata individualmente, alla luce delle circostanze specifiche del caso. Anche il termine di due mesi collegato all’incentivo economico ha destato attenzione 6. Persino nelle procedure accelerate di frontiera introdotte dal Patto, l’esame delle domande d’asilo può richiedere fino a dodici settimane 7. In pratica, ciò significa che, affinché l’avvocato riceva il pagamento aggiuntivo, il richiedente dovrebbe rinunciare alla procedura d’asilo prima che la sua domanda sia stata valutata integralmente. Le associazioni forensi greche hanno fortemente contestato la misura 8, sostenendo che rischia di compromettere l’autonomia della professione legale e di trasformare la consulenza giuridica in uno strumento di attuazione dei rimpatri inseriti nelle politiche di ritorno 9. Esse affermano che l’accesso all’assistenza legale costituisce una garanzia essenziale che non dovrebbe essere condizionata da premi legati a un determinato esito amministrativo. La Grecia non è l’unico Stato membro ad aver preso in considerazione incentivi di questo tipo. Anche l’Italia aveva inizialmente previsto 10 nell’ambito delle recenti misure in materia di migrazione promosse dal governo Meloni un compenso aggiuntivo 11 di circa 615 € per i professionisti coinvolti nelle procedure di rimpatrio volontario assistito, subordinato all’effettiva conclusione del rimpatrio. La proposta è stata criticata dal Consiglio Nazionale Forense, che ha sostenuto che gli avvocati sono eticamente e professionalmente tenuti a perseguire esclusivamente gli interessi dei propri assistiti e non possono essere remunerati per ottenere risultati allineati agli obiettivi governativi in materia migratoria. Presentato dalla Commissione Europea 12 come un quadro volto a combinare “solidarietà” ed “equa ripartizione delle responsabilità” il Patto estende le ipotesi di inammissibilità 13 delle domande e rafforza una governance dell’asilo che attribuisce maggiore rilievo all’esternalizzazione 14 e alla deterrenza. Organizzazioni per i diritti umani e operatori legali hanno ripetutamente avvertito che queste riforme rischiano di spostare l’attenzione dei sistemi d’asilo dall’accesso alla protezione verso il controllo migratorio, in particolare alle frontiere esterne dell’UE. 1. Le interviste di Francesco Ferri su Patto ↩︎ 2. Qui la decisione ↩︎ 3. Forti reazioni da parte degli avvocati: Decisione di “vergogna” il “bonus” di 250 euro nei casi di asilo, In Newspaper (3 luglio 2026) ↩︎ 4. The International Protection Interview – Sito governo greco ↩︎ 5. Il diritto d’asilo nel diritto internazionale ed europeo – UNHCR ↩︎ 6. Greek law incentivizes lawyers to talk migrants out of submitting asylum claims – Infomigrants (3 luglio 2026) ↩︎ 7. NGOs removed from migrant legal guidance as lawyers to receive €250 bonus for each applicant who chooses to leave Greece – Proto Thema English (2 luglio 2026) ↩︎ 8. La dichiarazione congiunta delle organizzazioni della società civile ↩︎ 9. Approvato il nuovo regolamento UE sui rimpatri, Parlamento UE (17 giugno 2026) ↩︎ 10. Two Sides of Better EU Migration Policy: Returns and Real Legal Pathways – Center for Global Development (2025) ↩︎ 11. La norma del decreto sicurezza che “ricompensa” i legali che favoriscono il rimpatrio dei loro assistiti viola la deontologia degli avvocati e lo stato di diritto – UNIPD ↩︎ 12. Pact on Migration and Asylum ↩︎ 13. Questions and Answers: The EU Pact on Migration and Asylum – HRW (giugno 2026) ↩︎ 14. Europe’s New Asylum Rules: What They Mean for Rights – Aljazeera (10 giugno 2026) ↩︎
Ai margini dell’Europa: salute mentale, abuso di sostanze e autolesionismo tra i minori non accompagnati a Ceuta
AUDREY BENSON, ATTIVISTA DI NO NAME KITCHEN 1 Questo articolo accompagna la pubblicazione del report “Sobrevivir al Limbo: una investigación sobre (ab)uso de sustancias y conductas autolesivas en menores no acompañados en Ceuta” 2, che approfondisce le condizioni di vita, la salute mentale e l’accesso ai diritti dei minori non accompagnati a Ceuta (enclave-confine tra Spagna e Marocco). Attraverso testimonianze dirette, osservazione sul campo e analisi del contesto istituzionale, il report documenta l’impatto dell’abbandono sistemico e delle politiche di frontiera sul benessere di questi ragazzi. Rayan (15 anni, Tetouan) era accasciato sulla spalla di Ana nella sala d’attesa dell’Ospedale Universitario di Ceuta. Aveva il viso contuso e gonfio a causa di una caduta. Ana ed io, entrambe volontarie di No Name Kitchen (NNK), lo avevamo accompagnato all’ospedale perché potessero visitarlo. Siamo rimaste sedute lì per ore, pensando che si fosse semplicemente addormentato. Ma quando finalmente hanno chiamato il suo nome e lui non ha risposto, ci siamo rese conto che qualcosa non andava: non stava dormendo. Era svenuto. Alla fine siamo riuscite a farlo alzare e a portarlo nella sala visite. Aveva fatto uso di hashish, Klonopin e Lyrica per tutto il giorno. Quell’episodio è diventato il simbolo di una realtà che ho osservato durante un periodo di volontariato con No Name Kitchen (NNK), organizzazione che sostiene le persone in movimento in diverse frontiere d’Europa. Come referente sanitaria, ho fornito primo soccorso e supporto all’accesso ai servizi sanitari di emergenza. Ciò che mi colpiva non erano solo le lesioni fisiche, ma la diffusione di abuso di sostanze e autolesionismo tra i minori non accompagnati, segnali evidenti di un profondo disagio psicologico. Il consumo di sostanze e l’autolesionismo a Ceuta non devono essere interpretati come ribellione adolescenziale, patologia individuale o devianza culturale. Si tratta di strategie di adattamento plasmate dalle condizioni in cui questi ragazzi sono costretti a vivere. Questo è importante perché il modo in cui definiamo un problema determina il modo in cui vi rispondiamo. Se definiamo questi ragazzi «pericolosi», giustifichiamo la sorveglianza. Se li definiamo «disobbedienti», giustifichiamo la punizione. Se li definiamo «spezzati», corriamo il rischio di ridurli alle loro ferite. Ma se comprendiamo il consumo di sostanze e l’autolesionismo come risposte all’abbandono, la domanda cambia. Non è più «Cosa c’è che non va in questi minori?», ma «Cosa abbiamo permesso che accadesse intorno a loro e cosa servirebbe affinché la sopravvivenza non fosse solo meno dolorosa, ma un atto di gioia e dignità?». In questo contesto, i cosiddetti “comportamenti dannosi” rappresentano strategie di sopravvivenza sviluppate in risposta a stress estremo, esclusione e abbandono istituzionale. Tra questi rientrano l’uso di sostanze (hashish, Lyrica, Roche, colla) e l’autolesionismo non suicidario, come tagli e ustioni. A livello europeo, la letteratura documenta un elevato carico di sofferenza mentale tra i minori non accompagnati. Le ricerche riportano alti tassi di disturbo post-traumatico da stress, depressione e ansia, oltre a una maggiore incidenza di autolesionismo e consumo di sostanze rispetto ai coetanei accompagnati. Detenzione, discriminazione e isolamento sono indicati come fattori di rischio rilevanti. Nelle enclavi spagnole di Ceuta e Melilla, invece, mancano quasi del tutto ricerche e sistemi di monitoraggio sulla salute mentale dei minori migranti. La maggior parte delle informazioni proviene dal lavoro sul campo delle organizzazioni e da sporadiche segnalazioni sui diritti umani. Questa invisibilità contribuisce al sottofinanziamento dei servizi e alla mancanza di controllo sulle pratiche dannose. Ceuta, enclave spagnola al confine con il Marocco, rappresenta uno dei pochi punti di accesso terrestri tra Africa ed Europa. Ogni anno molti minori, soprattutto marocchini, rischiano la vita attraversando il mare a nuoto. La città ospita centinaia di minori non accompagnati in un sistema di accoglienza da tempo sotto pressione e incapace di rispondere adeguatamente ai bisogni esistenti. Una volta arrivati, molti restano bloccati per anni. Non possono raggiungere legalmente la Spagna continentale senza un trasferimento ufficiale e spesso vivono in strutture sovraffollate o per strada. I respingimenti continuano a essere segnalati nonostante le condanne internazionali, mentre razzismo e discriminazione permeano sia le istituzioni sia la vita quotidiana. La maggior parte dei sette centri per minori è gestita da soggetti privati. I ragazzi descrivono condizioni dure e punitive, soprattutto per chi viene considerato “problematico”. Un ex dipendente, intervistato da NNK, ha confermato episodi di violenza, insulti e negligenza. Anche l’assistenza sanitaria appare insufficiente: non vi sono medici a tempo pieno e la somministrazione dei farmaci ricade spesso su personale non qualificato. Resoconti locali hanno inoltre evidenziato gravi carenze nell’accesso ai servizi di salute mentale e tempi di attesa incompatibili con bisogni spesso urgenti. Questi ragazzi vivono molteplici forme di marginalizzazione: sono migranti, minori, musulmani e spesso vittime di discriminazione razziale. Il razzismo anti-marocchino, alimentato da narrazioni politiche ostili, contribuisce a rafforzare esclusione e vulnerabilità. Ahmed, 15 anni, reclutato come spacciatore quando era bambino, cerca di costruirsi un’immagine di forza per sopravvivere alla vita di strada. Racconta di aver smesso di assumere pillole perché aumentavano il desiderio di autolesionarsi. «Ora fumo solo erba», dice, percependola come un’alternativa meno pericolosa. Opportunità educative, sportive e culturali sono limitate. Molti ragazzi vengono allontanati dagli spazi pubblici o guardati con sospetto. Anche le attività organizzate da NNK – sport, nuoto, tagli di capelli e momenti di socialità – sono spesso oggetto di controlli e sorveglianza. In tutta la Spagna, i minori migranti che vivono per strada incontrano ostacoli nell’accesso a scuole, centri giovanili e servizi comunitari, perdendo così importanti fattori di protezione. Abbiamo osservato un fenomeno significativo. Quando i ragazzi disponevano di maggior libertà di movimento e di spazi di socializzazione, si registravano meno episodi di autolesionismo, meno consumo problematico di sostanze e meno accessi al pronto soccorso. Questo suggerisce che il contesto sociale può influenzare direttamente il livello di sofferenza e il rischio di comportamenti dannosi. Per questo sono necessari un monitoraggio sistematico della salute mentale a Ceuta, servizi accessibili e informati sul trauma, percorsi rapidi di presa in carico e accesso garantito a fattori stabilizzanti come sonno, alimentazione, attività ricreative e spazi pubblici sicuri. Occorrono inoltre tutele effettive contro i respingimenti e investimenti pubblici stabili nell’assistenza sanitaria, educativa e sociale. Come osserva lo psichiatra Bessel van der Kolk in The Body Keeps the Score, la rabbia che non trova uno sbocco può trasformarsi in depressione, odio verso se stessi e comportamenti autodistruttivi. Questo è il costo dell’abbandono cronico: frontiere che feriscono e istituzioni che voltano le spalle. È una realtà che dovrebbe spingere decisori politici, società civile e comunità locali a creare spazi sicuri in cui il dolore possa essere accolto prima di trasformarsi in ulteriore sofferenza. 1. L’adattamento dell’articolo è a cura di Francesca Fusaro e Alessia Albano di No Name Kitchen ↩︎ 2. Il report completo è disponibile in spagnolo e inglese ↩︎
I gouerra siamo noi
Sono 42 le voci del “Contro Dizionario del Confine. Parole alla deriva nel Mediterraneo Centrale”. Il volume è edito da Tamu. È il risultato di una ricerca collettiva avviata dal 2021 nel Mediterraneo centrale e firmata da un autore plurale: l’equipaggio di ricerca della Tanimar.  Ogni giovedì, una voce accompagna lettrici e lettori dentro uno spazio di confine dove le frontiere non sono linee, ma pratiche che attraversano corpi, lingue e relazioni.  Perché in un viaggio segnato da rotte, pattugliamenti, respingimenti e attese, il linguaggio diventa strumento di sopravvivenza e un possibile modo di resistere alla narrazione dominante sulla mobilità. In Tunisia, è il nome che si dà a chi arriva dal nord del mare. E’ il bianco, l’europeo, il non musulmano. Mette a distanza, come una linea di frontiera, invisibile eppure presente. Separa tra chi appartiene a quel luogo e chi lo attraversa. Oggi il gaouri è colui che può scegliere di arrivare, restare o partire. Ha denaro, passaporto, possibilità di movimento. La sua presenza sostiene l’economia e, al contempo, mette alla luce un contrasto, sempre lo stesso: alcuni attraversano le frontiere con facilità, altri vi restano impigliati. La parola è uno specchio e ricorda che chi osserva è sempre, a sua volta, osservato e lo invita a non dimenticare  che il privilegio più invisibile è quello di poter viaggiare senza dover spiegare perché. Notizie CONTRO DIZIONARIO DEL CONFINE. PAROLE ALLA DERIVA NEL MEDITERRANEO CENTRALE Ogni giovedì, per quarantadue settimane, una parola. A partire dal 19 febbraio 2026 Roberta Derosas 12 Febbraio 2026 GAOURI parola a cura di Filippo Torre, università di Genova A differenza di chi viene da sud (si veda Jebri), chi arriva in Tunisia da nord è genericamente identificato come un gaouri, una parola che definisce una persona bianca, automaticamente associata a un europeo, occidentale, cristiano, e idealmente sovrapposta alla figura del turista con il portafoglio gonfio e il passaporto di uno stato ricco e potente. La parola gaouri viene fatta risalire alla parola turco-ottomana gâvur, storicamente usata nell’Impero ottomano per identificare i cristiani, che a sua volta deriverebbe dalla parola araba kafir, che significa «miscredente», «infedele». Ancora oggi, nei dialetti dei paesi del Maghreb, gaouri è rimasto di gran lunga più popolare di orobi («europeo») o gharbi («occidentale») per riferirsi a una persona straniera, bianca e non musulmana. In una sorta di riflesso al contrario della parola turcu, utilizzata dai pescatori siciliani per identificare le persone nere e musulmane (si veda Turcu), implica un senso di alterità o differenza, anche senza necessariamente comportare un disprezzo o una connotazione negativa. La presenza dei gouerra (plurale di gaouri) rappresenta una delle fonti principali di entrate di valuta straniera in Tunisia. In un quadro di recessione economica e crescente rischio di default, il turismo contribuisce in modo significativo al Pil e all’occupazione della Tunisia, e nel 2024 questo settore ha raggiunto il suo record storico con oltre dieci milioni di visitatori, di cui un numero significativo provenienti dall’Europa occidentale. Oltre ai turisti, un crescente numero di pensionati europei, in stragrande maggioranza italiani, ha deciso di spostare la propria residenza in Tunisia, attratti dal regime fiscale agevolato e dal basso costo della vita, concentrandosi in gran parte nella città di Hammamet: in pratica negli ultimi anni la Tunisia è diventata il nuovo paradiso fiscale mediterraneo per i pensionati italiani. La libertà e i privilegi dei gouerra di decidere dove, quando e come spostarsi – per piacere o per sfruttare le differenze transnazionali – alimentano i desideri migratori e fanno da specchio alle mobilità ostruite dei migranti poveri, razzializzati e indesiderati, che non hanno potere d’acquisto e – dopo la svolta xenofoba del presidente Kaïs Saïed – sono percepiti come una minaccia per la comunità nazionale e l’identità arabo-islamica del paese. I gouerra siamo noi che facciamo ricerca in Tunisia, che siamo abituati a vedere e osservare gli altri ma dimentichiamo spesso di chiederci come gli altri guardano noi, di interrogare il nostro lavoro e i nostri privilegi.  ESEMPI DAL CAMPO Un giorno Mohamed mi invita a passare a trovarlo sulla spiaggia in cui lavora. Siamo nella zone touristique, il lato di riviera colonizzata dagli hotel di lusso, ben diversa dal tratto di spiaggia che corre verso Chebba ancora libera per pescatori e harraga. Mohamed gestisce l’offerta di sport acquatici per i turisti degli hotel; lo trovo mentre sta organizzando un’attività di parasailing per una numerosa famiglia inglese. Siamo a fine ottobre e sono gli ultimi scampoli della stagione estiva. «Io lavoro per il Mahdia Beach, il Mouradi e il Thalassa… La prossima settimana, se cambia il meteo finisce la stagione». Al caffè mi aveva fatto vedere un video mentre portava una turista sul paracadute trainato dalla barca. Appena arrivo mi prende in disparte per dirmi: «È meglio se non parli di harga e di queste cose qui». Tutti vorrebbero sposare una gaouria per fare i documenti e venire in Europa.  Intervista con Ismail, ragazzo di Chebba
Coesione familiare, il reddito va valutato sull’intero nucleo: annullato il diniego della Questura
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/98 avverso il diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione familiare), fondato sull’insufficienza del requisito reddituale, annullando il provvedimento impugnato. La decisione evidenzia due aspetti: il primo riguarda l’obbligo di valutazione discrezionale imposto dall’art. 5, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 286/98, attuativo della direttiva 2003/86/CE. Nell’adottare un diniego che incida su chi ha legami familiari nel territorio, l’Amministrazione è tenuta a considerare la natura e l’effettività dei vincoli familiari, l’esistenza di legami con il Paese d’origine e la durata del soggiorno: una valutazione che, come rileva il Tribunale, trasforma il diniego da atto vincolato ad atto discrezionale, imponendo un bilanciamento motivato tra tutela della vita familiare e ordine pubblico, “rifuggendo da valutazioni automatiche e vincolate“. Il richiamo è alla sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, che ha esteso tale tutela allo straniero titolare di legami familiari in Italia e non al solo familiare ricongiunto (v. anche Cons. Stato n. 326/2017).  Il secondo attiene al requisito reddituale, che il Tribunale associa al reddito complessivo del nucleo familiare e non alla sola posizione del richiedente. Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice ribadisce che la capacità reddituale non deve sussistere “in modo assoluto ed ininterrotto“, potendo darsi periodi di carenza purché limitati e compensati dai redditi degli altri componenti del nucleo. Ne discende l’accertamento del diritto alla coesione familiare, in ossequio alla “tutela rafforzata” dei legami familiari radicati sul territorio (artt. 2, 3, 29 Cost. e art. 8 CEDU). Tribunale di Milano, sentenza del 27 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Emanuele De Mitri per la segnalazione.
Quel Lager moderno che sorge nella periferia di Roma
LINDA PEZZANO 1 Esiste una profonda frattura etica e geografica nel cuore di Roma, dove il 4 novembre 1950 fu firmata la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), il testo cardine posto a presidio definitivo delle libertà fondamentali, dove spiccano perentori l’articolo 2, a tutela intrinseca della vita, e l’articolo 3, che sancisce il divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti. Quella città “centro della cristianità, punto d’incontro tra culture, religioni ed etnie diverse” (art. 1, co. 4, Statuto di Roma Capitale del 2013 2) ospita oggi nella sua periferia “spiazzi di cemento, gabbie alte otto metri, locali di pernotto sporchi e sforniti e con i materassi messi per terra. Questo è il CPR di Ponte Galeria 3”, struttura che capovolge radicalmente questa vocazione universale, configurandosi come un moderno avamposto di totale sospensione dei diritti civili. La parabola storica di questi centri rivela una precisa e progressiva mutazione geopolitica delle politiche migratorie. Nati alla fine degli anni Novanta come strutture temporanee teoricamente destinate all’accoglienza e al primo soccorso dei flussi migratori, tali luoghi hanno subito una metamorfosi semantica e funzionale, trasformandosi prima in Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) e, infine, negli attuali Centri Permanenti per il Rimpatrio (CPR). Pur mostrando un’architettura e un regime di controllo del tutto sovrapponibili a quelli della detenzione penitenziaria, queste strutture rimangono formalmente escluse dalla disciplina e dalle garanzie costituzionali del sistema carcerario. Esse galleggiano in una sorta di limbo ordinamentale, sprovviste di una normativa organica che ne definisca chiaramente i limiti e le modalità di gestione. Questa indeterminatezza non è casuale: “i CPR sono luoghi utili alla polizia per gestire, spostare, immobilizzare anche solo temporaneamente una popolazione migrante irregolarizzata ma pur sempre presente, utilizzando uno strumento – il diritto amministrativo – molto più maneggevole rispetto a quello penale 4“. La descrizione più lucida ed empirica della realtà interna al CPR di Ponte Galeria giunge dalle parole clandestine di chi quell’inferno lo ha attraversato due volte. Nel suo volume “Diario di un invisibile. Nell’inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano”, edito da Sensibili alle foglie nel 2026, ma riguardante eventi verificatisi nel corso del 2014 e 2015, Sunjay Gookooluk descrive la propria reclusione coatta – prima per novanta giorni, poi per sessanta – restituendo la cronaca dettagliata di un Lager Moderno, isolato dal mondo, dove centinaia di invisibili vivono giorni che si susseguono tutti uguali, carichi di disperazione. Sunjay scriveva di nascosto, utilizzando una penna procuratagli da una mano solidale rimasta anonima e consumando fogli di fortuna: la carta coprente che avvolgeva un vitto quotidiano scadente e insufficiente alla sopravvivenza. La quotidianità all’interno del centro si palesa come una metodica violenza istituzionale e una demolizione dei bisogni umani elementari, oltre che dei diritti fondamentali della persona umana: “Sono entrati che ancora era buio nel camerone e l’hanno preso mentre dormiva. Un ragazzo tunisino di vent’anni, era tossicodipendente, in terapia con il metadone. L’hanno bloccato al letto e gli hanno legato le mani. Non l’abbiamo più visto, ma poco dopo polizia, carabinieri e militari sono rientrati in venti, con guanti e manganelli. […] Un ragazzo, per non essere portato via, si era messo delle lamette attorno al collo. […] Qui non possiamo avere nulla: un pettine, uno specchio, cinture e lacci delle scarpe…”. All’interno dei cameroni, dove coabitano ammassate fino a otto persone, l’unico surrogato è un tavolino di ferro dove poggiare i pochi indumenti concessi; i letti sono privi di lenzuola idonee, sostituite da fragili fogli di carta monouso, e gli asciugamani forniti ricalcano la consistenza della comune carta igienica, i wc sono alla turca e i bagni privi di luce naturale oltre che sprovvisti di interruttore per accendere la luce artificiale 5. In questo contesto di totale privazione, l’orizzonte psicofisico dei trattenuti viene sistematicamente annullato dalla mancanza di qualsivoglia attività ricreativa, culturale o intellettuale: non vi sono libri, biblioteche, scacchiere o passatempi che possano sottrarre il tempo alla sua funzione puramente punitiva. I telefoni cellulari dotati di fotocamere o registratori vengono immediatamente sequestrati all’ingresso e trattenuti in magazzino; una misura di sicurezza che, dietro lo schermo dell’ordine interno, cela il preciso intento di impedire la raccolta di prove visive e testimonianze dirette sui sistematici abusi e sul degrado strutturale delle docce e dei servizi igienici, perennemente guasti e abbandonati all’incuria. Sunjay esprime con il cuore in mano come il carcere sia mille volte meglio organizzato per quanto riguarda i diritti e i doveri dei reclusi, poiché nel CPR si viene formalmente definiti “ospiti” ma trattati peggio dei criminali, erodendo giorno dopo giorno la possibilità stessa di sopravvivenza. La violenza del CPR di Ponte Galeria – uno dei primi centri di detenzione aperti in Italia dopo l’entrata in vigore della Legge 40/1998 6 – non si esaurisce nella fatiscenza dei luoghi, ma si insinua profondamente nelle pieghe della prassi medica e burocratica. Sunjay, affetto da diabete alimentare e grave insonnia, denuncia nel suo diario il totale disprezzo della direzione sanitaria per le sue patologie croniche: le terapie psichiatriche precedentemente stabilite nel carcere di Rebibbia vengono ridotte arbitrariamente a poche gocce inefficaci da medici che si sentono come “Dio sceso in terra”, mentre l’ente gestore privato, la cooperativa GEPSA subentrata all’epoca nella gestione al ribasso della struttura, si rivela incapace di garantire persino la dieta specifica prescritta per il diabete. L’assurdo burocratico tocca il culmine quando l’Ufficio Immigrazione della Questura registra il cognome di Sunjay alterandone la grafia, inserendo una “o” al posto della “u“. Da quel momento, nonostante il possesso di un regolare codice fiscale e di un conto corrente postale che ne blindavano l’identità oggettiva, l’individuo cessa giuridicamente di esistere, trasformandosi, nel caso del sig. Gookooluk, nel numero 8703, in un’identità errata da sottoporre a infinite e reiterate procedure di identificazione, costringendo l’uomo a ricorrere allo sciopero della fame e al rifiuto della terapia insulinica come unica e disperata forma di protesta pacifica per rivendicare i propri diritti elementari. Il meccanismo del trattenimento si nutre infine dell’inganno istituzionale, prassi ormai abituale nel labirinto della detenzione amministrativa: la seconda detenzione di Sunjay prende avvio quando l’uomo viene formalmente attirato in Questura con il pretesto del ritiro di una notifica burocratica, per poi ritrovarsi improvvisamente rinchiuso a Ponte Galeria, vittima di una privazione della libertà personale convalidata ex post e successivamente censurata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22932/2017. Dal 2015 a oggi si è assistito a una costante espansione delle politiche di repressione e contenimento delle migrazioni. Invero, le risultanze delle ispezioni politiche e i documenti ufficiali delle Commissioni Comunali gettano una luce altrettanto sinistra sulle condizioni attuali della struttura 7. Dal Verbale n. 8 del 12 marzo 2025 della V Commissione Capitolina Permanente – Politiche sociali e della salute -, emerge una profonda e angosciante sensazione di mortificazione dinnanzi alla visione di decine di uomini che vagano negli spazi di cemento del centro, palesemente e massicciamente sedati attraverso l’uso sistematico di psicofarmaci, ridotti all’incapacità di esprimersi, di comunicare o di formulare un pensiero coerente. È la materializzazione clinica di quello che gli operatori definiscono il nesso perverso tra controllo coatto e abbandono esistenziale: si priva l’individuo del suo tempo, del suo passato, delle sue relazioni e del suo mondo, per poi contenerne la legittima disperazione attraverso la chimica medica. Il medesimo verbale ricorda come la barriera linguistica sia un dato strutturale oggettivo e drammatico mai riscontrato in questi termini critici dalle relazioni dei Garanti, e come l’assenza cronica di mediatori culturali impedisca l’esecuzione di uno screening psichiatrico e clinico degno di questo nome durante le sbrigative visite di idoneità al trattenimento, che durano mediamente meno di venti minuti. La testimonianza di Sunjay Gookooluk ha quindi anticipato uno schema che ha continuato a ripresentarsi attraverso decessi, suicidi e tentativi di suicidio, autolesionismo e ricorrenti episodi di protesta collettiva (i c.d. eventi critici) contro condizioni percepite come insopportabili all’interno dei CPR italiani. Gli atti di resistenza – tra cui labbra cucite8, ingestione di lamette da barba e materassi incendiati all’interno delle celle di detenzione – appaiono come disperati tentativi di riappropriarsi della propria autonomia all’interno di un sistema progettato per privare i detenuti di individualità e libertà. Gli eventi accaduti nel CPR di Ponte Galeria negli ultimi anni illustrano la persistenza di queste carenze strutturali. Tra i casi più emblematici c’è quello di Wissem Ben Abdellatif 9, un ragazzo tunisino di 26 anni originario di Kebili, morto per arresto cardiaco dopo essere rimasto legato al letto e sedato, per cinque giorni, nel reparto psichiatrico dell’Ospedale San Camillo di Roma, in seguito al trasferimento dal CPR di Ponte Galeria. Ancora più eclatante è la morte di Ousmane Sylla10, ragazzo ventiduenne guineano che si è suicidato mentre era detenuto nel medesimo CPR nel febbraio 2024. Ousmane aveva manifestato un grave disagio psicologico e aveva ripetutamente cercato aiuto prima di togliersi la vita. La sua morte ha suscitato un’ampia condanna da parte di numerose organizzazioni per i diritti umani, avvocati e professionisti del settore medico, i quali hanno fermamente sostenuto che la tragedia non fosse un evento imprevedibile, bensì la diretta conseguenza di un sistema di detenzione che genera sistematicamente disperazione. I Centri Permanenti per il Rimpatrio si configurano pertanto come dei non-luoghi antropologici e giuridici, spazi in cui l’identità dell’individuo viene azzerata, il suo passato ignorato e il suo futuro congelato in un tempo sospeso e non predeterminabile10. Alla scadenza del termine massimo di reclusione, la stragrande maggioranza dei trattenuti non viene rimpatriata (nel solo anno 2023, su 6.620 persone entrate nei centri, meno del 50% è stato effettivamente rimpatriato, a causa della mancanza cronica di accordi bilaterali di riammissione con i paesi di provenienza, circoscritti quasi esclusivamente a Tunisia, Egitto, Albania e Marocco 11); l’apertura dei cancelli coincide semplicemente con la consegna di un ulteriore ordine di espulsione differita, un invito formale a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Per chi non ha incontrato la morte o scelto il suicidio come via d’uscita, c’è il ritorno forzato alla condizione di fantasmi metropolitani, spinti ai margini della microcriminalità dalla medesima macchina statale che ne preclude la regolarizzazione onesta. Resta, nel silenzio di Ponte Galeria, il disperato anelito alla dignità umana racchiuso nelle ultime righe del diario di Sunjay, la volontà incrollabile di raccogliere i frammenti della propria esistenza, per veder finalmente soddisfatto il proprio diritto alla libertà in un cielo pieno di stelle: “di notte spesso guardo il cielo immenso con le stelle che brillano lassù, osservo i volatili, i gabbiani lassù e nel cuore desidero di poter volare anche io nel cielo stellato e libero. Stasera c’è la luna piena ed è estremamente bello osservare questa immensità e bellezza” (Diario di un invisibile, Sunjay Gookooluk, p. 31). 1. Socia di Attiva Diritti. Giurista esperta in Diritti Umani, Migrazioni e Protezione Internazionale ↩︎ 2. Statuto di Roma Capitale ↩︎ 3. Così l’On. Rachele Scarpa, in seguito a una sua visita al CPR di Ponte Galeria in data 18 giugno 2024 ↩︎ 4. Così Giulia Fabini in Controfuoco N. 0 di Melting Pot Europa ↩︎ 5. Come riportato ancora oggi dalla Relazione del Garante delle Persone Private della Libertà del 2025 ↩︎ 6. Dal progetto Trattenuti realizzato da ActionAid e UniBa ↩︎ 7. Report della visita del 27 maggio 2025 dell’ On. Rachele Scarpa e dell’ Avv. Martina Ciardullo; Libertà e dignità: le osservazioni di Amnesty International sulla detenzione amministrativa di persone migranti e richiedenti asilo in Italia, 2024 ↩︎ 8. «Mentre qui qualcuno s’era cucito la bocca, nel reparto donne c’era una delegazione con il sindaco in visita. Ecco perché oggi hanno pulito tutto per bene anche nei nostri reparti… vogliono coprire la vergogna mostrando che qui tutto funziona nella norma… che schifo questa sceneggiatura. [Più tardi lo stesso giorno] Scusatemi… da ieri non c’è solo uno con la bocca cucita… sono due tunisini che da ieri e tutt’ora sono con la bocca cucita…» (da Diario di un invisibile di Sunjay Gookooluk, p. 77) ↩︎ 9. Annalisa Camilli, La battaglia per la verità sulla morte di Wissem Abdel Latif – Internazionale ↩︎ 10. Benedetta Cerea – Melting Pot Europa; Bianca Maurizi – L’Unità; Angela Stella – L’Unità ↩︎ 11. Francesca Esposito, Emilio Caja, Arianna Grasso, Note di curatella in Diario di un invisibile. Nell’inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano di Sunjay Gookooluk ↩︎
L’obbligo di garantire l’accoglienza ai richiedenti asilo ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni organizzative
Il TAR Lazio ha ribadito il carattere immediato e non suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative del diritto all’accoglienza. La sentenza è stata adottata su un caso di inerzia, in cui la Prefettura non aveva mai fornito alcun riscontro alla richiesta di accoglienza sebbene fossero trascorsi circa due mesi, ed è ottima perché diversamente da altri precedenti non fa discendere il silenzio dallo spirare di un termine di 30 giorni, ma anzi ribadisce il carattere immediato dell’obbligo di assicurare l’accoglienza ai richiedenti asilo. La sentenza ribadisce poi alcuni principi ormai consolidati, ma non sempre applicati dai TAR, affermando che: “– la temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza; – l’inserimento in una lista di attesa costituisce un atto meramente interlocutorio non idoneo a soddisfare l’obbligo di legge né a definire il procedimento; – le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza, ma non giustificarne la mancata attivazione”. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 11640 del 25 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Ginevra Maccarrone per la segnalazione e il commento.
Il sistema Mayotte e il diritto dell’eccezione
La sospensione sistematica e violenta del diritto – con il pretesto di costituire eccezione – si istituzionalizza fino a diventare norma ordinaria, facendo di Mayotte il laboratorio delle necropolitiche europee o forse lo specchio d’Europa più sincero che ci sia.  Dipartimento francese dal 2011, negli anni Mayotte è diventata un vero e proprio regime derogatorio del diritto francese che, come sempre in questi casi, finisce per nuocere a tutta la società dell’isola. Le politiche securitarie e razziste rivolte contro i cittadini di Paesi terzi che vi arrivano producono effetti che si irradiano a cascata su tutta la popolazione: interi quartieri in lamiera, ospedali al collasso, scuole sovraffollate, un’amministrazione inaccessibile. E poi la violenza giovanile, fenomeno che i media e le istituzioni descrivono come emergenza criminale, ma che rappresenta invece una delle risposte di una generazione a cui il sistema ha negato ogni altra forma di esistenza. IL REGIME DEROGATORIO DI MAYOTTE In continuità storica con i regimi di eccezione che Mayotte ha conosciuto nel periodo coloniale, le deroghe oggi basate sull’articolo 73 della Costituzione francese – la cui ratio degli adattamenti legislativi nei dipartimenti d’oltremare dovrebbe essere quella di appianare le disuguaglianze tra i vari territori francesi – hanno introdotto sull’isola limitazioni che non hanno equivalenti altrove.  Tra queste, la più eclatante e di dubbia costituzionalità 1, è la sospensione del droit du sol. Dal 2018, infatti, Mayotte è l’unico dipartimento di Francia in cui un bambino nato da genitori stranieri non acquisisce automaticamente la nazionalità francese alla maggiore età. Peraltro, se fino al 2025 – per l’ottenimento della cittadinanza – solo uno dei genitori doveva essere in regola con il soggiorno al momento della nascita del figlio, dal 6 maggio 2026 sono entrate in vigore condizioni ulteriori: la necessità di soggiorno regolare di almeno un anno viene estesa a entrambi i genitori e a questi ultimi viene richiesta la presentazione di un passaporto biometrico. A fronte dello scopo dichiarato di rendere Mayotte una meta “meno attrattiva per i flussi migratori” 2, l’effetto concreto è quello di istituzionalizzare la precarietà esistenziale di più della metà della popolazione totale residente sull’isola 3. Nasci e cresci a Mayotte, sei madrelingua francese, studi nelle scuole dell’isola e alla maggiore età divieni espellibile dall’unico posto che conosci. Dopo, il vuoto: “stranieri” nella loro isola, invisibili all’amministrazione, esistenti solo come problema di ordine pubblico.  La loi de programmation pour la refondation de Mayotte, entrata in vigore l’11 agosto 2025 con il pretesto di favorire la ricostruzione dell’isola a seguito degli effetti devastanti del ciclone Chido, contribuisce a erodere ulteriormente i diritti dei cittadini stranieri. La legge ostacola infatti l’accesso alla regolarizzazione e impedisce il rinnovo di un permesso di soggiorno già ottenuto, imponendo l’obbligo di presentare un visa de long séjour 4 non solo per chi richiede per la prima volta un permesso per motivi familiari e per i genitori di bambini francesi, ma anche per chi è già in regola al momento del rinnovo.  Le misure restrittive non si limitano a questo. Il rilascio della carta di soggiorno per motivi familiari viene subordinato a una residenza sull’isola di sette anni, purché in luoghi ritenuti idonei secondo gli standard della Prefettura. Tuttavia, una larga parte della popolazione soprattutto comoriana abita in quartieri in lamiera, cosiddetti “banga”, ciclicamente sgomberati e distrutti su disposizione prefettizia. La riforma di cui sopra introduce inoltre la possibilità di revocare il permesso di soggiorno al genitore di un minore ritenuto una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica: misura che, inevitabilmente, si presta a strumentalizzazioni arbitrarie da parte dell’autorità. Infine, per lasciare l’isola e raggiungere gli altri territori francesi non è sufficiente essere in possesso di un permesso di soggiorno, ma viene richiesto un apposito titolo di viaggio, complicando ulteriormente l’esercizio del diritto di circolazione sullo stesso territorio nazionale. DALLA CONDIZIONE DI IRREGOLARITÀ ALLA MACCHINA DELLE DEPORTAZIONI  Vivere in condizioni di irregolarità si presenta dunque come l’unica opzione per gran parte della popolazione dell’isola, relegata a un’eterna lotta contro la Police aux Frontières e la sopravvivenza in una società apertamente ostile verso i cosiddetti étrangers.  Ulteriore questione è poi l’accesso al diritto alla salute. Mayotte è l’unico dipartimento francese in cui non trova applicazione l’Aide Médicale d’État, l’istituto francese che garantisce una copertura sanitaria di base alle persone straniere in condizioni di irregolarità. I controlli della PAF sono stati inaspriti e resi più capillari dalla stessa legge che nel 2018 introdusse le limitazioni al droit du sol. La legge del 10 settembre 2018 “per un’immigrazione controllata, un diritto d’asilo effettivo e un’integrazione riuscita” 5, definendo “zona di frontiera” l’intero territorio di Mayotte, consente controlli d’identità senza ragione individuale sospetta in ogni zona dell’isola. Nonostante la dubbia costituzionalità di tale misura, il Conseil constitutionnel è intervenuto con una sola riserva, confermando la disposizione ma con delle avvertenze 6. Quartieri altamente militarizzati e arresti arbitrari costituiscono dunque scene di vita quotidiana.  Queste politiche securitarie culminano nel dispositivo della detenzione amministrativa. Secondo i dati raccolti nell’ultimo rapporto della Cimade 7, nel 2025 le persone detenute in un CRA 8 in Francia continentale sono state 16.467, a fronte delle 26.520 a Mayotte. Tra queste, 3.074 erano minori – nonostante le reiterate condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo 9. Delle 26.520 persone detenute, 21.624 sono state rimpatriate: numeri senza equivalenti nel resto di Francia e d’Europa, che delineano una macchina della deportazione dall’attività incessante e difficile da fermare, a volte anche per chi soggiorna regolarmente. Il rapporto denuncia, infatti, la detenzione di 187 persone in regola con il soggiorno, alle quali era stata notificata un’OQTF prima del collocamento in CRA, con la successiva deportazione verso le Comore per alcune di esse. Non mancano poi casi di minori registrati come maggiorenni, oppure minori comoriani abbinati amministrativamente a cittadini comoriani adulti presenti al momento del fermo – spesso perfetti estranei – così da simulare un nucleo familiare lecitamente detenibile e deportabile. Pratica per la quale la Francia è stata condannata dalla CEDU 10. Inoltre, soprattutto a causa dell’irregolarità prodotta dalla citata legge del 2025, vengono espulsi anche genitori di minori francesi. A giudizio dell’autorità giudiziaria il mantenimento dell’unità familiare potrà avvenire nel Paese di origine del genitore allontanato.  La deportazione diventa così un’esperienza comune a molti residenti dell’isola, una sorta di incidente di percorso che li costringe a rientrare a Mayotte dai propri legami familiari e alla propria vita attraverso vie illegali. Un meccanismo circolare: le persone fermate per strada sono spesso gli stessi giovani nati qui, lasciati soli – spesso i genitori sono già stati deportati – a sopravvivere in un’isola ostile sotto lo spettro permanente dell’espulsione.  Le vie di ricorso avverso l’espulsione esistono, ma sono spesso inefficaci. A Mayotte, la sospensione di una misura di allontanamento disposta dalla Prefettura è possibile solo attraverso il deposito di un référé liberté presso il tribunale amministrativo, l’unico strumento con effetto sospensivo sui decreti di espulsione. Eppure, il rapporto della Cimade documenta diversi casi in cui l’allontanamento è stato eseguito in pendenza del ricorso. E per chi riesce a contestare l’espulsione, l’udienza si rivela spesso una farsa: giudici collegati in videochiamata dalla Réunion, avvocati assenti, persone chiamate a difendersi da sole in una lingua che non sempre padroneggiano. IL “SISTEMA” ASILO Per chi proviene dall’Africa continentale si apre invece un altro labirinto: quello del diritto d’asilo. L’accesso alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale negli uffici della Prefettura è condizionato all’ottenimento di un appuntamento presso l’associazione Solidarité Mayotte, lo sportello SPADA 11 dell’isola, rilasciato solo dopo un lungo tempo di attesa. Di fatto, dalla manifestazione della volontà di richiedere protezione alla formalizzazione della stessa presso gli uffici della Prefettura passa circa un anno. In questo limbo le persone non hanno accesso ad alcun diritto fondamentale, non essendo ancora riconosciute formalmente come richiedenti asilo. In ogni caso, anche una volta ottenuto il permesso provvisorio, le criticità non si arrestano. Le norme nazionali esonerano esplicitamente Mayotte dal prevedere un sistema di Allocation pour demandeur d’asile (ADA), ovvero l’erogazione di assegni alimentari a richiedenti asilo con o privi di accoglienza.  Il rilascio di buoni alimentari è formalmente previsto per coloro che risultano registrati presso l’Ofpra 12 – sebbene i suoi uffici non siano più stati riaperti dopo Chido 13 – e quindi siano riconosciuti richiedenti asilo. Tuttavia, stando alle testimonianze raccolte durante i nostri due mesi di campo, la distribuzione di questi buoni, gestita da associazioni finanziate dallo Stato, risulta nella pratica ben più che sporadica. Il nuovo decreto n° 2026-463 del 9 giugno 2026, modificando il CESEDA 14, crea specificatamente per Mayotte un dispositivo di aiuti materiali sotto forma di buoni alimentari gestiti dall’OFII 15. Interessante notare come il decreto istituzionalizzi un ulteriore regime differenziato in un rapporto uno a sette: mentre in Francia continentale l’ADA ammonta a circa 204 euro mensili per un adulto solo, a Mayotte i buoni alimentari previsti si fermano a 30 euro al mese. In termini di alloggio, non esistono strutture integrate nel dispositivo nazionale di accoglienza, ma solo, talvolta, sporadici posti in accoglienza d’urgenza gestiti dalle associazioni finanziate dalla Prefettura. Le persone, quindi, vivono in larga parte in un campo informale, periodicamente sgomberato e reinsediato altrove. Ad oggi, il campo si trova nei pressi del villaggio di Tsountsou I, dove più di 1200 persone vivono ammassate tra le mangrovie, con l’alta marea che periodicamente inonda le abitazioni. Tra loro, più di un centinaio di bambini che non hanno accesso ad alcuna forma di scolarizzazione. Al nostro arrivo Mayotte ci era stata presentata come un laboratorio, un caso limite confinato ai margini della cartina. Tuttavia, quello che osserviamo è un luogo dove le politiche europee si possono mostrare senza gli addolcimenti retorici che altrove ne dissimulano la violenza. Le ore passate davanti alla Prefettura, in Tribunale, al campo di Tsountsou I e nei banga non raccontano un esperimento isolato, bensì la stessa logica securitaria che il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo ufficialmente consacra. Mayotte è l’Europa, l’Europa è Mayotte. Reportage e inchieste MAYOTTE, FRANCIA, OCEANO INDIANO, FORTEZZA EUROPA L'introduzione al reportage 7 Luglio 2026 1. La questione di legittimità costituzionale è stata respinta dal Conseil constitutionnel che, nella sua decisione del maggio 2025, ha riconosciuto che “La popolazione di Mayotte comprende un’elevata proporzione di persone di nazionalità straniera, molte delle quali in situazione irregolare, nonché un numero consistente di bambini nati da genitori stranieri”, concludendo che queste “caratteristiche e costrizioni particolari” giustificano un adattamento delle regole sulla nazionalità. Cfr. Mayotte : entrée en vigueur du durcissement de l’acquisition de la nationalité française pour les enfants nés dans l’archipel – InfoMigrants ↩︎ 2. Loi du 12 mai 2025 visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte ↩︎ 3. La popolazione residente straniera rappresenta infatti più della metà della popolazione totale. Cfr. Mayotte : le recensement exceptionnel débute ↩︎ 4. Si tratta di un documento notoriamente difficile da ottenere, in particolare per i cittadini comoriani, la cui immigrazione circolare è stata ostacolata nel 1995 dal visto Balladur ↩︎ 5. Loi n° 2018-778 ↩︎ 6. Nella Décision n° 2022-1025 QPC del 25 novembre 2022, il Conseil constitutionnel specifica che la misura in questione “non potrebbe attuarsi se non fondandosi su criteri che escludano, nel pieno rispetto dei principi e delle norme di valore costituzionale, qualsiasi discriminazione di qualsiasi natura” ↩︎ 7. Rapport commun sur les centres de rétention administrative : Chiffres clés, bilan et analyse de la situation des personnes enfermées dans les centres et locaux de rétention administrative (CRA et LRA) ↩︎ 8. Centre de Rétention Administrative ↩︎ 9. La loi del 26 gennaio 2024 ha formalmente vietato la detenzione amministrativa per i minori, tuttavia prevedendo un’entrata in vigore differita a gennaio 2027 per il solo territorio di Mayotte ↩︎ 10. Cfr. Corte EDU, Moustahi c. Francia, 25 giugno 2020 ↩︎ 11. In Francia, le SPADA – Structures de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile – sono strutture di primo accesso dedicate ai richiedenti asilo, istituite con lo scopo dichiarato di fornire informazione, orientamento e accompagnamento sociale e amministrativo nelle fasi iniziali della procedura di protezione internazionale ↩︎ 12. Office français de protection des réfugiés et apatrides ↩︎ 13. Suite au passage du cyclone Chido à Mayotte, l’antenne de l’Ofpra à Mamoudzou est temporairement fermée ↩︎ 14. Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ↩︎ 15. Office français de l’immigration et de l’intégration ↩︎
Trieste è non un’emergenza, ma una violazione strutturale dei diritti
KHANDWALARM 1 Negli ultimi anni la situazione davanti alla Questura di Trieste e negli spazi informali sorti attorno a Porto Vecchio è stata spesso raccontata come un problema di pressione migratoria, di emergenza urbana o di ordine pubblico. Ma ciò che accade a Trieste non può essere iscritto in un quadro di eccezionalità; dietro agli sgomberi ripetuti, alle persone costrette a dormire all’aperto per settimane o mesi, esiste una precisa responsabilità istituzionale. Da oltre dieci anni, tribunali ordinari e TAR di tutta Italia ribadiscono gli stessi principi: il diritto di chiedere asilo deve essere garantito immediatamente; le questure non possono introdurre ostacoli arbitrari o pratiche dilatorie; la mancanza di organizzazione amministrativa non può ricadere sulle persone richiedenti asilo. Attraverso una rassegna 2– necessariamente parziale rispetto all’enorme quantità di contenzioso esistente – l’articolo richiama sentenze e ordinanze emesse negli ultimi anni, le quali mostrano un quadro coerente e consolidato, evidente anche a Trieste. Cambiano le città, cambiano gli uffici coinvolti, ma il meccanismo resta identico: file interminabili, appuntamenti rinviati per mesi, persone lasciate senza documenti, senza accoglienza e senza alcun riconoscimento giuridico. LA QUESTURA DEVE ATTENERSI ALLA LEGGE: RICEVERE LE DOMANDE E FORMALIZZARE NEI TEMPI Il ruolo della Questura nella procedura di protezione internazionale è definito in modo preciso dalla normativa nazionale ed europea. La normativa sancisce infatti che; la Questura riceve 3 la domanda, procede alla verbalizzazione 4, rilascia il permesso provvisorio 5 e trasmette gli atti alla Commissione territoriale 6, unico organo competente a decidere nel merito della richiesta di protezione internazionale. La registrazione della domanda deve avvenire rapidamente dopo la manifestazione della volontà: entro tre giorni lavorativi, sei in caso di città di frontiera o entro dieci giorni in caso di elevato numero di domande 7. La rapidità della registrazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale è fondamentale in quanto passaggio fondamentale affinché le persona richiedenti asilo possano avere accesso alle tutele fondamentali di cui hanno diritto (diritto all’accoglienza alle cure sanitarie). I ritardi e i comportamenti discrezionali posti in essere dalla questure ostano pertanto gravemente la tutela dei diritti fondamentali degli interessati stessi. Nonostante la normativa sia estremamente chiara, in molte città italiane continuano ad essere adottate pratiche discrezionali e illegittime come documentato attraverso un anno di monitoraggi da parte delle associazioni e di liberi cittadini 8. Le persone si radunano nelle prime ore del mattino senza che esista una fila formalizzata, poiché è ormai evidente che l’ordine di arrivo non costituisce un criterio reale di accesso. La “selezione” dei futuri richiedenti asilo appare del tutto discrezionale, sprovvista di criteri trasparenti e di una logica organizzativa chiaramente identificabile. Queste modalità di filtraggio risultano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Il Tribunale di Roma già nel 2018 affermava chiaramente che la Questura: “non ha alcun potere di filtro decisionale sulle istanze di protezione internazionale” 9 ricordando come il diritto d’asilo garantito dall’articolo 10 della Costituzione imponga all’amministrazione un obbligo di ricezione della domanda per tutti coloro che la pongono 10. Dopo solo un anno, nuovamente il Tribunale di Roma – con l’ordinanza del 27 febbraio 2019 – dichiarava illegittima la prassi di consentire la formalizzazione della domanda solo ad alcune categorie di persone selezionate arbitrariamente, ribadendo che l’accesso alla procedura d’asilo non può dipendere da criteri discrezionali fissati dagli uffici di polizia 11. “La decisione “verbale” della Questura di non accettare la formalizzazione della domanda di Asilo […] è illegittima ed immotivata.” Molte delle persone in fila davanti alla Questura di Trieste hanno con sé la copia della PEC con la quale hanno già manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale. Ai sensi della normativa vigente, esse sono già considerate richiedenti asilo, in attesa della formalizzazione della domanda. Nonostante ciò, vengono costrette a presentarsi quotidianamente presso la Questura, talvolta per settimane consecutive, senza essere mai convocate. «Siamo a Trieste da un mese quasi, veniamo davanti alla Questura tutti i giorni da tre settimane, ma non veniamo mai selezionati. Dopo le prime volte che ci hanno mandato via, siamo andati ad uno sportello per farci aiutare e loro hanno inviato la richiesta asilo per nostro conto via e-mail. Pensavamo cambiasse qualcosa, ma nelle due settimane successive, ancora tutti i giorni davanti alla questura, sventolando questo foglio, ma niente». Testimonianza da tre richiedenti asilo, Trieste. Il Tribunale di Torino in due sentenze (06.04.2020 12 e 03.12.2021 13) ha ribadito come la manifestazione di volontà non sia soggetta a particolari vincoli di forma. I termini previsti dalla legge risultano sistematicamente violati, lasciando le persone in una condizione di sospensione giuridica e privandole concretamente dei diritti connessi alla richiesta di protezione internazionale. A Trieste la difficoltà di poter registrare le propria domanda di protezione internazionale in tempi utili ha portato, come in altre città, l’attivazione di varie realtà del terzo settore le quali hanno per mesi segnalato via pec le persone che dichiaravano la volontà di richiedete protezione internazionali senza riuscirci. Nonostante ciò anche le segnalazioni via pec, aventi chiara rilevanza giuridica come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità (c. Cass 21910/2020 e 20070/2023) non hanno spesso portato a una presa in carico della domanda. A fronte di un numero tra le cinquanta e cento persone presenti ogni giorno davanti alla Questura, generalmente solo una quindicina viene ammessa all’interno. I selezionatori chiamano diverse nazionalità – o presunte tali, come quando viene genericamente usata la categoria “arabi” – e, all’interno di ciascun gruppo, scelgono alcune persone. Talvolta una o due, talvolta nessuna. Per lunghi periodi, ad esempio, le persone nepalesi venivano sistematicamente escluse dalla selezione. Nel 2025 il Tribunale di Torino, a fronte di una simile situazione di ritardi nell’accesso alla procedura, ha condannato la Questura della città per discriminazione diretta, individuale e collettiva nei confronti delle persone richiedenti asilo, riconoscendo come le prassi adottate producessero un trattamento differenziato e lesivo dei diritti fondamentali 14. “le procedure adottate dalla Questura di Torino Ufficio immigrazione sono illegittime […] in quanto ostacolano, ritardano e rendono eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico […] dette prassi costituiscono una discriminazione, ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 286/1998”. Più in generale, i ritardi nella formalizzazione delle domande di protezione internazionale, le lungaggini amministrative e le conseguenze lesive che ne derivano sono stati oggetto di numerose pronunce da parte dei tribunali italiani negli ultimi anni. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 29 aprile 2019, ha accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., accertando il comportamento contra legem della questura e ordinando il rispetto della direttiva n. 2013/32/UE che impone alle autorità nazionali di ricevere la domanda di protezione internazionale nel più breve tempo possibile e comunque entro un termine massimo di sei giorni 15. Poco dopo, con ordinanza del 26 luglio 2019 16, il Giudice riconosce i disservizi della questura di Napoli e ordina in via d’urgenza di ricevere la domanda di protezione internazionale del cittadino straniero: “la presentazione della domanda di protezione internazionale, rientra tra i diritti fondamentali tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost , art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU, per cui, non vi è spazio in questa materia per una discrezionalità dell’amministrazione.Pertanto, la domanda va registrata nei tempi congrui previsti dall’art. 6 della direttiva 2013/32 UE, riconosciuto in via piena anche dalla normativa nazionale […]con il d.lgs 25/2008.” 17 Anche il Tribunale di Roma con la sentenza del 28 maggio 2024, accerta l’illegittimità del comportamento della Questura, e ordina di procedere all’effettiva formalizzazione della domanda di protezione internazionale; vale a dire foto segnalamento dattiloscopico, compilazione e registrazione del modello c3 nel sistema Vestanet e rilascio del permesso temporaneo di soggiorno. Riferimenti più recenti si ritrovano in due ricorsi collettivi depositati il 7 marzo 2025 al TAR del Veneto contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate di ostacolare con ritardi sistematici la registrazione delle domande d’asilo proprio a causa dei tempi di attesa inaccettabili 18. Con le sentenze nn. 616 e 617 del 18 marzo 2026, il TAR Veneto ha accolto la prima class action pubblica promossa esclusivamente da soggetti associativi contro le Questure di Venezia e Vicenza, riconoscendo l’esistenza di un’inefficienza organizzativa strutturale nell’accesso alla procedura di protezione internazionale e condannando l’amministrazione a ripristinare tempi di gestione conformi al dettato normativo 19. La giurisprudenza si è pronunciata anche in riferimento ad altri percorsi di regolarizzazione e altre fasi del processo di protezione. Particolarmente significativa è la class action sulla protezione speciale, presentata al TAR Marche 20 nel 2025, che ha condannato i gravi ritardi della Questura e della Commissione territoriale, riconoscendo come il protrarsi ingiustificato delle procedure amministrative producesse effetti gravemente lesivi sui diritti delle persone straniere e violasse i principi di buon andamento ed effettività della tutela giuridica. Ancora una volta, i giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato: le inefficienze delle amministrazioni non possono ricadere sulle persone migranti né violare diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento nazionale ed europeo. L’INCAPACITÀ LOGISTICA NON PUÒ GIUSTIFICARE UNA LESIONE DEI DIRITTI A Trieste le persone richiedenti asilo restano bloccate per settimane o mesi in attesa di accedere alla procedura, continuando nel frattempo a vivere in strada, senza documenti, senza accoglienza e senza alcuna garanzia effettiva di tutela. Le amministrazioni pubbliche cittadine hanno più volte giustificato le criticità nell’accesso alla procedura d’asilo con carenze di personale, difficoltà organizzative degli uffici e l’elevato numero di arrivi lungo la rotta balcanica. La gestione della procedura viene così rappresentata come una situazione emergenziale, rispetto alla quale la Questura non disporrebbe di risorse sufficienti per garantire un accesso rapido alla formalizzazione delle domande. Dopo la pubblicazione del report Accesso Negato, il 18 dicembre 2025 si è svolto un incontro tra le associazioni del territorio e la Questura di Trieste. Nel corso dell’incontro la Questura ha più volte ricondotto la discussione alle difficoltà organizzative degli uffici e ai tentativi di riorganizzare l’accesso alla procedura, facendo riferimento anche a un progetto – non ancora condiviso pubblicamente – per l’implementazione di un sistema informatizzato su modello di quello sperimentato a Milano. Queste giustificazioni, oltre ad alimentare una narrazione emergenziale legata ai cosiddetti “grandi numeri” – spesso smentita dagli stessi dati ufficiali sugli arrivi e sulle presenze – non hanno alcuna validità dal punto di vista giuridico. In più occasioni i giudici hanno infatti affermato che la pubblica amministrazione non può giustificare l’inerzia invocando suddetti motivi. Il Tribunale di Roma, con decreto del 30 gennaio 2020, ha stabilito che l’incapacità logistica della Questura non può impedire la formalizzazione della domanda d’asilo, chiarendo che le inefficienze organizzative dell’amministrazione non possono ricadere sulla persona richiedente protezione internazionale 21 . Nonostante la normativa nazionale ed europea preveda che la richiesta di protezione internazionale debba essere registrata rapidamente, in molte città italiane le Questure hanno costruito nel tempo sistemi paralleli che trasformano questo passaggio in una lunga attesa priva di garanzie effettive. Emblematico è il caso di Milano, dove il sistema “Prenota Facile” – richiamato anche dalla Questura di Trieste come possibile modello organizzativo – è stato più volte contestato sul piano giuridico. Con ordinanza del 9 maggio 2023 22, il Tribunale di Milano ha infatti ordinato alla Questura di formalizzare immediatamente la domanda di asilo del ricorrente, ritenendo inadeguato un sistema che, nei fatti, impediva l’accesso tempestivo alla procedura. In un ulteriore ricorso collettivo depositato il 10 ottobre 2025 al TAR Lombardia contro la Questura di Milano 23 si documentano ritardi sistematici e incompatibili con i termini previsti dalla normativa europea e nazionale: complessivamente, oltre cinque mesi di attesa per poter semplicemente accedere alla procedura di protezione internazionale. È evidente come, in un contesto come quello triestino, il possibile inserimento di un sistema “Prenota Facile” – presentato come strumento per migliorare l’organizzazione degli accessi – sollevi forti perplessità. Esperienze già documentate altrove dimostrano come questi sistemi rischino di trasformarsi in un ulteriore ostacolo burocratico, aggiungendo nuovi passaggi amministrativi e aumentando i tempi di attesa invece di garantire un accesso immediato alla procedura d’asilo. Resta quindi da vedere se tale modello verrà effettivamente introdotto anche a Trieste, con quali modalità sarà gestito e soprattutto quali effetti concreti produrrà sul rispetto dei diritti delle persone richiedenti protezione internazionale. LE RICHIESTE E LE PRASSI INFORMALI SONO ILLEGITTIME A Trieste le testimonianze raccontano continui rinvii nella presa in carico delle persone richiedenti asilo, appuntamenti informali, accessi rimandati di settimana in settimana e persone costrette a presentarsi quotidianamente davanti alla Questura senza alcuna certezza sui tempi della formalizzazione. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 14 gennaio 2023 24, ha dichiarato illegittimi i rinvii reiterati della formalizzazione della domanda e dell’accesso all’accoglienza, riconoscendo come tali condotte ledano concretamente dei diritti fondamentali della persona richiedente asilo. Nello stesso senso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso del gennaio 2026 25, che ha ordinato alla Questura di procedere immediatamente alla formalizzazione della domanda di asilo di una persona in attesa da oltre un anno per effetto di continui “appuntamenti verbali”, privi di qualsiasi garanzia formale. La direttiva 2013/33/UE – recepita in Italia dal D.lgs. 142/2015 – stabilisce in modo chiaro che l’accesso alla procedura di protezione internazionale non può essere ostacolato da requisiti amministrativi arbitrari o sproporzionati. L’articolo 6, paragrafo 6 prevede infatti che gli Stati membri «Non possano imporre documenti inutili, requisiti amministrativi ulteriori o ostacoli burocratici ai richiedenti asilo per il solo fatto di aver chiesto protezione internazionale». La Questura di Trieste sembra però muoversi in direzione opposta rispetto a questi principi. Diverse persone riferiscono di essere state respinte o di aver subito ritardi nella presa in carico a causa della mancanza di documenti, del passaporto o di ulteriori requisiti informali richiesti. Questo nonostante la normativa sia estremamente chiara nel prevedere che: “la volontà di chiedere asilo può essere espressa oralmente e indipendentemente dalla disponibilità di documenti di identità” (art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE).” Si tratta di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza italiana, che ha ripetutamente dichiarato illegittimi i comportamenti delle amministrazioni diretti a ritardare o ostacolare l’accesso alla procedura di protezione internazionale mediante la richiesta di documentazione o requisiti privi di fondamento normativo: “Non è dunque legittimo l’operato della Questura di Alessandria che non ha proceduto alla registrazione della domanda sulla base dell’omessa produzione di documentazione non prevista da alcuna normativa.” (Trib. Torino 06.05.2020). “È illegittimo ogni comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione diretto a ritardare/impedire la formalizzazione dell’istanza di protezione sull’assunto dell’insussistenza di requisiti, invero neppure rilevanti.” (Trib. Bologna 18.01.2023). Il Tribunale di Palermo (ordinanza del 21 dicembre 2017 26) ha precisato inoltre che la Questura non può pretendere il passaporto ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, ribadendo che l’assenza del documento non può impedire il riconoscimento dei diritti dello straniero. Anche il Tribunale di Milano, nella causa civile iscritta al n.r.g. 36446/2019, si espresso in merito con estrema chiarezza: “Non trova invece riscontro, nella normativa vigente, l’obbligo del ricorrente, a pena di irricevibilità della domanda di protezione, di corredarla con un documento che ne dimostri la residenza del luogo dove ha sede la Questura, ovvero la disponibilità di un domicilio. L’art. 6 D.lgs. n.25/2008 prevede che “la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal ricorrente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio della questura competente in base al luogo del dimora del ricorrente”. […] Solo l’art. 11 comma 2, stabilisce tra gli obblighi del richiedente, quello di informare l’autorità competente “in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio”, obbligo che sorge una volta avviata la procedura di protezione, il che implica che una domanda sia stata in precedenza ricevuta dalla PA e tale obbligo si concreta nel dovere di indicare alla PA un luogo di reperibilità dove ricevere tutte le comunicazioni del procedimento, ma che non è invece previsto come presupposto indefettibile per la ricevibilità della domanda.” Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 21 dicembre 2020, si è invece pronunciato sulla prassi di subordinare la presentazione della domanda di protezione internazionale alla produzione di una dichiarazione di ospitalità, al fine di accertare la competenza territoriale della Questura, affermando che tale requisito è privo di qualsiasi fondamento normativo. “quand’anche la Questura a cui il richiedente asilo sirivolge ritenga di non avere gli elementi sufficienti per verificare la sua competenza a ricevere l’istanza di registrazione […]non e legittimata ad opporre un rifiuto protratto a ricevere tale domandama deve comunque rispettare la norma europea e la norma interna laddove prevede che “la registrazione sia effettuata.” (Trib. Firenze 21.12.2020). Analogamente il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 21 luglio 2021 27. Tra le altre prassi documentate a Trieste figurano inoltre controlli informali dei telefoni cellulari e dei loro contenuti, suscettibili di incidere sul diritto alla privacy e alla corrispondenza digitale, rispetto ai quali la Corte di Cassazione ha già affermato la necessità di specifiche garanzie procedurali. È stato inoltre osservato un utilizzo del Regolamento Dublino III come motivo per ritardare ed eludere la formalizzazione della domanda di asilo mantenendo le persone in una situazione di sospensione giuridica. In molti casi vengono fornite indicazioni informali sulla competenza di altri Stati o di altre città italiane, senza però attivare alcuna procedura prevista dalla normativa. La legge stabilisce invece che la Questura deve ricevere la domanda di protezione internazionale e, solo successivamente, avviare l’eventuale procedura Dublino per determinare lo Stato competente (art. 26, co. 3, D.lgs. 25/2008; Regolamento UE 604/2013). Rispetto all’obbligo della Questura di ricevere la domanda anche laddove si ritenga incompetente, si è espresso ad esempio il Tribunale di Roma, 30.01.2023: “Deve, comunque, essere evidenziata la modifica apportata con la direttiva 2013/32/UE che all’art. 6 §3 prevede: “Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda”. Dunque, è possibile desumere come, anche se la Questura di Roma si fosse ritenuta incompetente, sarebbe stata comunque tenuta a provvedere alla ricezione della domanda di protezione avanzata dal ricorrente entro i sei giorni lavorativi successivi, in osservanza di quanto disposto dalla suddetta direttiva […] In caso contrario si priverebbe completamente lo straniero del diritto di presentare domanda di protezione internazionale” 28. La mancata presa in carico della domanda viene talvolta giustificata dalla presunta competenza di un’altra Questura, sulla base di elementi che suggerirebbero un precedente transito o soggiorno del richiedente altrove. In alcuni casi, persino un biglietto ferroviario, uno scontrino o una fotografia vengono ritenuti sufficienti per rinviare o negare la formalizzazione della domanda a Trieste. Questo nonostante la giurisprudenza abbia chiarito che né il transito né la precedente dimora in un altro comune possano giustificare il rifiuto della ricezione della domanda di protezione internazionale. Il Tribunale di Milano, con le decisioni del 21.08.2019 e del 28.03.2023, ha affermato che la Questura è comunque tenuta a ricevere e formalizzare la domanda, rinviando a una fase successiva ogni valutazione relativa alla competenza territoriale. Tutte queste modalità informali e opache di applicazione – o, più propriamente, di disapplicazione – del diritto comportano il grave rischio di esposizione a provvedimenti di espulsione prima ancora che la domanda di protezione internazionale venga formalizzata, registrata e presa in carico dalle autorità competenti. Si realizza così il paradosso di un’amministrazione che, anziché garantire l’effettività del diritto d’asilo, finisce per comprometterne l’esercizio. Anche a Trieste, diverse persone riferiscono di aver ricevuto provvedimenti di espulsione o di essere rimaste prive di qualsiasi tutela pur avendo già manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale. Si tratta di una situazione particolarmente grave, poiché inefficienze e ritardi amministrativi non possono tradursi nella concreta negazione del diritto d’asilo né esporre le persone al rischio di allontanamento dal territorio dello Stato. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del maggio 2024 29, ha accolto un ricorso d’urgenza contro la Questura affermando che l’amministrazione non può ostacolare la formalizzazione della domanda di asilo fino al punto da consentire l’avvio di procedure espulsive nei confronti di una persona che aveva già manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale. E’ stato anche affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 11309 del 26/04/2019) il principio secondo cui la proposizione della domanda di protezione internazionale legittima lo straniero richiedente a permanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale sulla stessa, […] con l’ulteriore conseguenza che l’autorità di pubblica sicurezza – avanti alla quale lo straniero si presenti per proporre la domanda – non è autorizzata a valutarla nel merito ed in ipotesi di delibazione di infondatezza ad attivare il procedimento di espulsione del cittadino straniero. LA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ PRODUCE EFFETTI GIURIDICI: STATUS DI RICHIEDENTE ASILO E DIRITTO ALL’ACCOGLIENZA Le persone in arrivo dalla rotta balcanica spesso restano bloccate per mesi in una condizione di sospensione: hanno espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, ma non riescono ad accedere alla formalizzazione. Nel frattempo, non ricevono documenti, non accedono all’accoglienza, non possono lavorare regolarmente, non possono iscriversi pienamente ai servizi e rimangono esposte a continui controlli e sgomberi. Si crea così una zona grigia prodotta dai ritardi amministrativi, e dalle inadempienze delle istituzioni. Molte Questure continuano a trattare le persone come “irregolari” fino alla formalizzazione completa della domanda, anche quando la volontà di chiedere protezione è stata chiaramente espressa. La persona è “richiedente asilo” già dal momento in cui manifesta la volontà di chiedere protezione. D.lgs. 142/2015art. 2, comma 1, lett. a. La Cassazione, nella sentenza del 21910/2020, si esprime sull’assenza di requisito di formalità per la manifestazione di volontà e lo status di richiedente asilo: “lo straniero […] richiedente la protezione internazionale è, per definizione, da considerarsi soggetto debole al quale le convenzioni internazionali, le Direttive dell’U.E. (da ultimo la Dir. 2004/83/CE recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007) e la sopra richiamata legislazione nazionale riconoscono incontestabilmente il diritto a presentare la domanda di protezione ed a ottenerne una celere e corretta valutazione […]. L’assenza di alcuna formalità nella proposizione della istanza e di alcun obbligo della allegazione di documentazione a sostegno, determinano nell’autorità esaminante l’obbligo di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda […] Con pronuncia del gennaio 2024 30, il Giudice di Pace di Napoli, ha affermato che la volontà di chiedere asilo produce effetti giuridici immediati e che l’inerzia amministrativa non può tradursi in una compressione dei diritti della persona straniera. Il ritardo nella formalizzazione imputabile alla Questura non può quindi determinare una condizione di irregolarità. Si tratta di un principio fondamentale, poiché smonta uno degli effetti principali delle prassi dilatorie: la creazione artificiale di una condizione di invisibilità giuridica. A Trieste, come in altre città, il ritardo tra la manifestazione della volontà e la formalizzazione della domanda ha prodotto situazioni analoghe. Persone che, per legge, hanno già acquisito lo status di richiedenti asilo vengono di fatto trattate come soggetti privi di diritti. L’accesso alla procedura frequentemente è stato condizionato da appuntamenti fissati a distanza di molti mesi, da ostacoli organizzativi interni all’amministrazione o dalla carenza di posti nel sistema d’accoglienza. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 14.01.2023, afferma come la formalizzazione della domanda di protezione internazionale non può essere negata per assenza di posti in accoglienza. “Risulta provato […] il comportamento omissivo della Questura di Ancona che, una volta ricevuta la dichiarazione del sig.XXXXXXX di voler presentare la domanda di protezione internazionale, avrebbe dovuto, […] provvedere a formalizzare la domanda. L’autorità di pubblica sicurezza, invece, ha ripetutamente invitato, per un arco temporale di circa cinque mesi, il sig. a presentarsi presso i propri uffici in ragione dell’asserita indisponibilità di posti. […] L’inserimento nel sistema di accoglienza non è discrezionale, ma costituisce un obbligo imposto dalla normativa europea in capo agli Stati membri (cfr. art. 17 della già citata Direttiva 2013/33/UE). […] a seguito di tale dichiarazione di volontà, il soggetto acquisisce la qualità di “richiedente” e, qualora non abbia la possibilità di provvedere in autonomia alle proprie esigenze, viene immesso nel sistema di accoglienza, puntualmente delineato dal D.lgs. n. 142/2015. In altri termini, […] non può mai venirsi a creare l’opzione tra accoglienza e abbandono, […] L’obbligo di consentire allo straniero l’accesso alle condizioni materiali di assistenza, peraltro, non può dirsi neppure vincolato alla formalizzazione della domanda da parte della Questura. […]la sostanziale impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale […] ha, pertanto, determinato la lesione del diritto assoluto riconosciuto dall’art. 10, comma terzo, della Costituzione oltre che dalla normativa che disciplina l’accesso alla protezione internazionale.” (Trib. Ancona 14.01.2023). Il Tribunale di Torino (Trib. Torino 01.03.2023, Trib. Torino 05.05.2022) e il Tribunale di Roma (Trib. Roma 21.11.2018, Trib. Roma 31.03.2023) hanno ribadito che la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, dopo la manifestazione della volontà (art. 2 d.lgs. 142/2015), deve avvenire nel termine indicato dalla legge (artt. 3 e 26 d.lgs. 25/2008), con l’obbligo dell’amministrazione di rilasciare una ricevuta che costituisce permesso provvisorio. La giurisprudenza più recente converge dunque su un principio chiaro: tra manifestazione della volontà e formalizzazione della domanda non può esistere alcun “limbo” giuridico. La persona è richiedente asilo fin dal momento in cui esprime la volontà di chiedere protezione internazionale. Da quel momento, deve poter accedere senza ritardi all’accoglienza, alla documentazione provvisoria e alle garanzie previste dall’ordinamento. LA LESIONE DEI DIRITTI PRODUCE IL PERICULUM IN MORA NELL’ESSERE IRREGOLARE SUL TERRITORIO A Trieste il mancato accesso alla procedura di asilo non si traduce in una semplice irregolarità amministrativa, ma produce conseguenze immediate e concrete sulla vita delle persone. Chi non riesce a formalizzare la domanda di protezione internazionale resta infatti privo dello status di richiedente asilo e dei diritti ad esso connessi. Ne consegue l’esclusione dal sistema di accoglienza, dal Servizio sanitario nazionale, di accedere al lavoro, all’iscrizione anagrafica e alle altre misure di assistenza previste dall’ordinamento. In molti casi questa situazione costringe le persone a vivere per settimane o mesi in condizioni di grave marginalità, negli spazi del Porto Vecchio e senza adeguate tutele. L’assenza di accoglienza si traduce così nell’esposizione al freddo, a malattie e a condizioni di estrema vulnerabilità. Non si tratta di rischi meramente ipotetici: solo nell’ultimo anno tre persone hanno perso la vita mentre vivevano in condizioni di grave esclusione sul territorio triestino. La mancata formalizzazione della domanda impedisce inoltre l’accesso a una procedura destinata ad accertare l’esistenza di un diritto fondamentale quale il diritto d’asilo, lasciando il richiedente in una situazione di invisibilità giuridica. Proprio tali conseguenze sono state individuate dalla giurisprudenza come elementi idonei a integrare il periculum in mora. Sebbene le pronunce non siano del tutto uniformi nell’individuazione del pregiudizio rilevante, appare ormai consolidato il principio secondo cui il mancato accesso alla procedura determina un grave danno che giustifica la tutela cautelare. In particolare, diversi tribunali (Torino 06.05.2020 e 01.03.2023 31, Ancona 14.01.2023, Bologna 18.01.2023 32) hanno riconosciuto che il periculum deriva dalla privazione dei diritti connessi alla condizione di richiedente asilo. Il Tribunale di Ancona ha evidenziato come tale situazione esponga il cittadino straniero, costretto a vivere in una condizione di irregolarità: «al rischio potenzialmente irreparabile di un rinvio nel Paese di provenienza, oltre a impedire l’accesso a forme minime di assistenza e a qualsiasi opportunità di integrazione sul territorio» Trib. Ancona, 14 gennaio 2023 Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Venezia (21 febbraio 2024), precisando che la mancata formalizzazione della domanda impedisce il rilascio del permesso provvisorio e preclude l’accesso a una pluralità di servizi pubblici e diritti connessi alla vita familiare e lavorativa. Il Tribunale di Napoli (29 luglio 2019) ha invece individuato il pregiudizio nel rischio di espulsione e nelle conseguenze che il richiedente potrebbe subire in caso di rimpatrio. Particolarmente significativa è infine la pronuncia del Tribunale di Roma (31 marzo 2023), che ha riconosciuto la sussistenza del periculum in mora anche nel caso in cui la Questura avesse già fissato un appuntamento per formalizzare la domanda, in quanto la temporanea protezione dall’espulsione non è sufficiente a escludere il danno, poiché il richiedente continua a essere privato dei diritti fondamentali connessi al proprio status, a partire dall’accesso al sistema di accoglienza. Alla luce di questo orientamento, le conseguenze prodotte a Trieste dal mancato accesso alla procedura di asilo coincidono con quelle che la giurisprudenza ha già ripetutamente ritenuto sufficienti a integrare il periculum in mora. La situazione triestina si presenta quindi non come un fenomeno eccezionale o diverso da quelli esaminati dai tribunali, ma come una delle manifestazioni più evidenti e gravi dei pregiudizi che la tutela cautelare è chiamata a prevenire.  È stato inoltre chiarito come, nei casi di mancato accesso alla procedura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’interesse del richiedente alla formalizzazione della domanda rientra direttamente nell’ambito del diritto alla protezione internazionale. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 8236/2020), il rapporto che si instaura tra la persona che manifesta la volontà di chiedere asilo e la Questura costituisce un “contatto sociale qualificato”, indispensabile per l’esercizio del diritto di asilo. Per questa ragione il Tribunale di Bologna (26.01.2023 33) ha riconosciuto che, nell’ambito del giudizio cautelare volto a ottenere l’accesso alla procedura, il giudice può pronunciarsi anche sulle misure di accoglienza, trattandosi di una conseguenza strettamente connessa al diritto alla formalizzazione della domanda. Anche sotto questo profilo, dunque, la situazione triestina non rappresenta una zona grigia del diritto né una questione ancora priva di risposta giurisprudenziale: i tribunali hanno già chiarito, in numerose occasioni, che ostacolare l’accesso alla procedura di asilo e lasciare le persone prive di accoglienza integra una lesione attuale e grave di diritti fondamentali. CONCLUSIONE: TRIESTE COME SPECCHIO DI UNA CRISI STRUTTURALE, LA PRODUZIONE ISTITUZIONALE DELL’IRREGOLARITÀ L’esperienza di Trieste può essere meglio compresa se collocata all’interno del più ampio contesto nazionale. Dal 2016 ad oggi, le numerose denunce provenienti da associazioni, sportelli legali e organizzazioni della società civile in città come Roma 34, Milano 35, Verona 36, Padova 37, Torino 38, Bologna 39, Firenze 40e Napoli 41, insieme alle molte pronunce emesse dai tribunali italiani, consentono infatti di leggere quanto accade oggi sul confine orientale come un’evidente manifestazione di dinamiche amministrative illecite già documentate e condannate in altri contesti. Emerge così una continuità nelle modalità con cui l’accesso ai diritti viene ostacolato. Trieste, infatti, rappresenta uno dei luoghi in cui tali dinamiche si manifestano con forza e sistematicità. Le associazioni del territorio da anni denunciano la situazione cittadina: la precarietà che caratterizza la vita delle persone in movimento sul territorio triestino, non è il semplice effetto della migrazione, ma il risultato concreto di procedure amministrative che impediscono o ritardano l’effettivo esercizio delle tutele previste dalla legge. Come riconosciuto da numerosi tribunali italiani, la formazione di code notturne, l’assenza di sistemi di prenotazione accessibili, la mancanza di informazioni chiare e il rinvio indefinito degli appuntamenti non costituiscono semplici disfunzioni burocratiche, ma veri e propri ostacoli all’esercizio di un diritto fondamentale. La giurisprudenza ha chiarito che tali omissioni sono imputabili all’amministrazione e riguardano il rispetto di obblighi giuridici precisi, non scelte discrezionali o valutazioni politiche. In questa prospettiva, l’organizzazione amministrativa rappresenta il luogo concreto in cui i diritti vengono resi effettivi oppure svuotati di contenuto. Quando una Questura rinvia per mesi la formalizzazione della domanda, non rilascia alcuna attestazione della volontà manifestata o quando una Prefettura non garantisce l’accesso all’accoglienza, l’irregolarità non precede l’intervento delle istituzioni, ma ne diventa una conseguenza. In altre parole, l’amministrazione contribuisce direttamente alla produzione di quella marginalità che successivamente viene rappresentata come un problema di ordine pubblico. La gravità della situazione osservata a Trieste emerge proprio alla luce di questo consolidato orientamento giurisprudenziale. Non siamo di fronte a un vuoto normativo o a una questione ancora controversa. Le immagini delle tende nel Silos prima e successivamente nell’area del Porto Vecchio, gli sgomberi ripetuti, le persone costrette a dormire all’aperto e l’aumento della tensione sociale vengono spesso presentati come conseguenze inevitabili della presenza di migranti sul territorio. La giurisprudenza degli ultimi anni suggerisce però una lettura differente: il problema non è l’esistenza del diritto d’asilo, il problema è la sua sistematica disapplicazione, in una organizzazione regionale e statale in cui la politica ha la meglio sul diritto. Le tensioni degli ultimi mesi hanno riportato al centro del dibattito pubblico la gestione degli arrivi lungo la rotta balcanica a Trieste. Ridurre tale fenomeno a una mera questione emergenziale significa trascurare il ruolo svolto dalle amministrazioni e dalle prassi che incidono concretamente sull’accesso ai diritti. Risulta evidente che è la distanza tra il diritto formalmente garantito e la sua concreta attuazione a produrre il limbo vissuto da molte persone a Trieste: un limbo in cui la domanda d’asilo non viene formalizzata tempestivamente, il riconoscimento giuridico del richiedente viene ritardato, l’accesso all’accoglienza è rinviato o negato e la sopravvivenza in strada sostituisce la tutela prevista dall’ordinamento. In tale contesto assumono particolare rilievo alcune pronunce che hanno ribadito gli obblighi delle amministrazioni. Il TAR Puglia, con la sentenza n. 1536 del 31 dicembre 2020, ha affermato che la Questura deve collaborare con il cittadino straniero e non ostacolare l’ottenimento del titolo di soggiorno, richiamando il principio di leale cooperazione amministrativa e il dovere di garantire l’effettività dei diritti fondamentali. Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 3041 del 2024, ha ribadito che «senza dubbio è obbligo dello Stato porre lo straniero in condizione di formalizzare la domanda quanto prima». Ancora più chiaramente, l’ordinanza n. 5059 del 28 febbraio 2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricorda che: «la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo». La necessità di continuare a denunciare tali pratiche dimostra l’assenza di cambiamenti strutturali. In questo contesto, il lavoro di monitoraggio e denuncia svolto dalla società civile rappresenta un fondamentale presidio democratico contro la normalizzazione dell’illegalità amministrativa. Per questo motivo, ogni tentativo di occultare tali prassi deve essere contrastato riaffermando un principio essenziale: il diritto d’asilo non può essere limitato o sospeso attraverso procedure arbitrarie, informali o discriminatorie. 1. KhandwAlarm prende il nome dal termine pashto khandwala – «casa rotta» – con cui vengono comunemente indicati i magazzini del Porto Vecchio di Trieste, strutture adiacenti alla stazione da anni abitate da persone in movimento e richiedenti asilo in attesa di un’accoglienza dignitosa. Nato come risposta alle falle strutturali del sistema di accoglienza italiano e alle lungaggini burocratiche per l’ottenimento del permesso di soggiorno, KhandwAlarm vuole lanciare un allarme sulla sistematica violazione dei diritti umani e sulla quotidiana disumanizzazione delle persone in movimento. Contatto email: silos@riseup.net ↩︎ 2. Rassegna che riprende decisioni e vicende già ampiamente discusse pubblicamente negli anni da associazioni giuridiche, sportelli legali e realtà di monitoraggio indipendente. Gran parte delle sentenze e delle pratiche richiamate in questo articolo sono infatti già state analizzate e documentate attraverso articoli e approfondimenti, in particolare dal lavoro di Melting Pot Europa, utilizzato come una delle principali fonti per la stesura di questo testo, avendo seguito e pubblicato negli anni gran parte delle decisioni giudiziarie qui richiamate ↩︎ 3. D.lgs. 25/2008, art. 3, comma 2 e art. 26, comma 1 ↩︎ 4. D.lgs. 25/2008, art. 26, comma 2 ↩︎ 5. D.lgs. 142/2015, art. 4, comma 1 ↩︎ 6. D.lgs. 25/2008, art. 3, comma 1; art. 4; art. 26 ↩︎ 7. D.lgs. 25/2008, art. 26, comma 2-bis. ↩︎ 8. ACCESSO NEGATO – Rapporto sugli ostacoli nell’accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e alle misure di accoglienza a Trieste, IRC (dicembre 2025) ↩︎ 9. Consulta la sentenza ↩︎ 10. La Questura non ha alcun potere di filtro o decisionale per le istanze di protezione internazionale: è chiamata semplicemente a ricevere la richiesta di protezione – Tribunale di Roma, decreto del 21 novembre 2018 ↩︎ 11. La Questura non può consentire la formalizzazione della domanda di asilo solo ad alcune categorie di persone scelte del tutto arbitrariamente – Tribunale di Roma, ordinanza del 27 febbraio 2019 ↩︎ 12. Consulta la sentenza ↩︎ 13. Consulta la sentenza ↩︎ 14. Richiedenti asilo: condannata la Questura di Torino per discriminazione diretta, individuale e collettiva. ASGI: «Un’importante vittoria, la Questura dovrà anche strutturare un nuovo modello organizzativo» ↩︎ 15. La questura di Napoli ha di fatto reso impossibile richiedere asilo: il Tribunale ordina di ricevere e formalizzare l’istanza di protezione internazionale entro 6 giorni – Tribunale di Napoli, ordinanza del 29 aprile 2019 ↩︎ 16. Disservizi della Questura di Napoli: Il Giudice ordina in via d’urgenza di ricevere la domanda di protezione internazionale del cittadino straniero – Tribunale di Napoli, ordinanza del 26 luglio 2019 ↩︎ 17. Consulta la sentenza ↩︎ 18. Asilo impossibile: due class action contro le Questure di Venezia e Vicenza per ritardi sistematici – Progetto Melting Pot Europa ↩︎ 19. Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia – ASGI (marzo 2026) ↩︎ 20. Class action sulla protezione speciale: il Tar Marche condanna i gravi ritardi di Questura e Commissione – T.A.R. per le Marche, sentenza n. 932 del 21 novembre 2025 ↩︎ 21. Tribunale di Roma, decreto del 30 gennaio 2020, La Questura di Roma non può impedire per incapacità logistiche la formalizzazione della domanda di asilo. Nella motivazione del ricorso viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare la sentenza Evelyn Danqua (C-429/15), secondo cui, in assenza di una disciplina procedurale uniforme prevista dal diritto dell’Unione per la presentazione e l’esame delle domande di protezione internazionale, spetta agli Stati membri regolamentare tali procedure. Tali modalità, tuttavia, non possono ostacolare l’esercizio dei diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione europea. ↩︎ 22. Tribunale di Milano, ordinanza del 9 maggio 2023: ordina alla Questura di formalizzare la richiesta di asilo del richiedente ↩︎ 23. Asilo impossibile a Milano. Una class action contro la Questura ↩︎ 24. Rinnovare tante volte l’appuntamento: Tribunale di Ancona, ordinanza del 14 gennaio 2023 – Formalizzazione della richiesta di protezione e accoglienza del richiedente: illegittime le prassi dilatorie di Questura e Prefettura ↩︎ 25. Il Tribunale ordina alla Questura di Campobasso di procedere immediatamente con la formalizzazione della domanda di asilo – APPUNTAMENTO VERBALE PRASSI ILLECITA ↩︎ 26. Tribunale di Palermo, ordinanza del 21 dicembre 2017, La Questura non può chiedere il passaporto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ↩︎ 27. Tribunale di Venezia, ordinanza del 21 luglio 2021, E’ illegittima la prassi della Questura di richiedere la dichiarazione di ospitalità: ↩︎ 28. Contrastare le prassi illegittime di Questura e Prefettura: giurisprudenza e formazioni – ASGI ↩︎ 29. Ricorso 700 accolto dal tribunale di Milano – ESPULSIONE SENZA FARLO FORMALIZZARE: ↩︎ 30. Pronuncia del Giudice di Pace di Napoli: Il ritardo nella formalizzazione della domanda d’asilo ascrivibile alla Questura non può determinare l’irregolarità del richiedente ↩︎ 31. Trib. Torino 01.03.2023 ↩︎ 32. Trib. Bologna 18.01.2023 ↩︎ 33. Trib. Bologna 26.01.2023 ↩︎ 34. A Roma, ASGI, A Buon Diritto e altre associazioni hanno documentato negli anni file di giorni davanti alla Questura, accampamenti notturni, liste informali, appuntamenti rinviati per mesi e pratiche arbitrarie che impedivano la formalizzazione della domanda d’asilo; sono stati promossi appelli pubblici, diffide legali e ricorsi contro la mancata ricezione immediata delle domande e contro disposizioni interne ritenute in contrasto con la normativa nazionale ed europea. Melting Pot Europa – CodE: ritardi e prassi illegittime in Questura a Roma; Melting Pot Europa – La Questura deve ricevere la domanda di protezione internazionale; Melting Pot Europa – Roma: appello per l’accesso alla domanda di asilo; Melting Pot Europa – Accesso immediato alla procedura di asilo; Melting Pot Europa – Questura di Roma e accesso alla procedura di asilo; Melting Pot Europa – La Questura di Roma viola il diritto d’asilo ↩︎ 35. A Milano, una delle situazioni più gravi e documentate, ASGI e NAGA hanno denunciato per anni il fenomeno dei “richiedenti asilo fantasma”, esclusi dall’accesso alla procedura per ostacoli burocratici, code interminabili e selezioni arbitrarie; nel 2023 la polizia ha utilizzato lacrimogeni per disperdere centinaia di persone in fila davanti alla Questura di via Cagni, mentre già negli anni precedenti erano stati contestati sistemi di contingentamento informale, multe alle persone in coda e prassi assimilate a un “hotspot” amministrativo illegittimo. Melting Pot Europa – Lacrimogeni davanti alla Questura di Milano; Melting Pot Europa – Diritto di asilo ostacolato a Milano; Melting Pot Europa – Richiedenti asilo fantasma a Milano; Melting Pot Europa – La Questura deve ricevere la richiesta di asilo; Melting Pot Europa – Nuove prassi a Milano: la Questura diventa un hotspot. ↩︎ 36. A Verona, il progetto “Limite Invalicabile” e diverse realtà territoriali hanno accusato la Questura di rendere di fatto impossibile l’accesso alla procedura, denunciando esclusioni arbitrarie, ritardi e assenza di informazioni chiare; nel 2021 si sono svolti presìdi davanti a Questura e Prefettura per contestare la gestione delle pratiche migratorie e dell’accoglienza. Melting Pot Europa – Limite invalicabile mette sotto accusa la Questura di Verona; Melting Pot Europa – Presidio davanti a Questura e Prefettura di Verona. ↩︎ 37. A Padova sono state denunciate prassi vessatorie e umilianti nell’Ufficio immigrazione, con persone costrette ad attese prolungate, appuntamenti irraggiungibili e continui rinvii, in una situazione descritta come ordinaria amministrazione. Melting Pot Europa – L’Ufficio immigrazione della Questura di Padova ↩︎ 38. A Torino, associazioni e collettivi hanno organizzato un presidio contro “usi e abusi” della Questura, denunciando pratiche illegittime nella gestione delle domande di asilo e ostacoli sistematici all’accesso ai diritti. Melting Pot Europa – Presidio contro le pratiche illegittime della Questura di Torino ↩︎ 39. A Bologna, ASGI ha formalmente diffidato la Questura a interrompere pratiche considerate illegittime, in particolare la mancata immediata ricezione delle domande di protezione internazionale e i rinvii incompatibili con il diritto d’asilo. Melting Pot Europa – ASGI contro le prassi illegittime della Questura di Bologna ↩︎ 40. A Firenze, associazioni e operatori legali hanno chiesto a Prefettura e Questura di assicurare concretamente l’accesso all’asilo e all’accoglienza, denunciando ritardi e mancate verbalizzazioni delle domande. Melting Pot Europa – Firenze: accesso all’asilo e all’accoglienza ↩︎ 41. A Napoli, dopo le denunce delle associazioni, è stato aperto un tavolo di confronto istituzionale per superare le prassi illegittime della Questura e garantire un accesso effettivo alla procedura d’asilo. Melting Pot Europa – Tavolo di confronto sulle prassi della Questura di Napoli ↩︎
I diritti non si classificano
SILVA MASO Quando, anni fa, ho deciso di aprire le porte di casa e iniziare ad accogliere persone, pensavo che significasse semplicemente offrire un posto dove dormire. Ho scoperto che, a volte, significa lasciarsi cambiare dalla storia che quella persona porta con sé. A. è rimasta a casa mia per circa sei mesi. Il tempo necessario per trovare un lavoro, sistemare i documenti e provare a ricostruire una vita che le era stata spezzata. La sera raccontava. L’infanzia. La scuola. Il parco. Le amicizie. Le risate. I sogni. Una vita normale. La stessa che potrebbe raccontare mia figlia. Poi, un giorno, tutto si è fermato. Con l’arrivo dei talebani non c’erano più il lavoro, la scuola, la libertà, il futuro. C’era solo la fuga. Sola. Senza lingua. Senza soldi. Senza più il riconoscimento di ciò che era stata. Con una sola possibilità: sopravvivere. Ha ricominciato dalle pulizie. Non perché fosse il suo destino. Ma perché quando ti portano via tutto, ricominciare è l’unico modo per non sparire. Una sera non sono riuscita a trattenere le lacrime. Non per il dolore dei suoi racconti. Ma per il silenzio che arrivava dopo. Le ho detto: «Mettiamoci nei panni dell’altra». Ci siamo scambiate i vestiti. Io ho indossato ciò che era riuscita a portare con sé nella fuga. Un regalo di suo fratello. Un frammento di casa cucito nella stoffa. Lei ha indossato i miei. L’empatia non è capire. È attraversare. È accettare il peso di una vita che non è la tua. Quel vestito non era un vestito. Era una madre lasciata indietro. Una lingua che non puoi più parlare. Una libertà strappata senza colpa. La paura di non avere più un posto nel mondo. Per questo, quando oggi sento parlare di Afghanistan, non riesco a separare il dibattito politico dal volto di A. L’Afghanistan dei talebani non è diventato un Paese sicuro 1. Le donne continuano a essere private dell’istruzione, del lavoro e della libertà di movimento. Il dissenso viene represso. I diritti fondamentali continuano a essere negati. Eppure l’Unione Europea ha ripreso i contatti con il regime talebano, ricevendone una delegazione a Bruxelles, con l’obiettivo di costruire accordi che possano facilitare anche il rimpatrio di cittadini afghani. La chiamano gestione dei flussi migratori. Ma quando la convenienza politica rischia di prevalere sulla tutela dei diritti umani, la domanda da porsi è un’altra: che valore hanno davvero quei diritti, se possono diventare negoziabili? Le politiche migratorie non riguardano numeri. Riguardano persone. Riguardano donne come A., che hanno perso tutto per poter continuare a vivere. Quando una scelta politica finisce per ignorare la realtà vissuta da chi fugge, il rischio è che una definizione amministrativa pesi più di una vita umana. A. ha diritto di vivere. Come ogni persona che fugge da guerra, persecuzione o violenza. Nessun accordo politico, nessuna categoria burocratica e nessuna ragione di opportunità potranno mai cambiare questo principio. I diritti non si classificano. Si garantiscono. 1. Per approfondire la situazione in Afghanistan consigliamo di seguire il lavoro del Coordinamento italiano in sostegno alle donne afghane (CISDA) e la lettura di questo articolo (NdR.) ↩︎