Source - Progetto Melting Pot Europa

Il nuovo patto UE su asilo e migrazioni: la trasformazione della condizione giuridica dei minori stranieri non accompagnati
Venerdì 26 giugno 2026, dalle ore 10.00 alle 13.30, a Napoli presso il Centro Interculturale Nanà, Vico Tutti i Santi 65, e in diretta YouTube sul canale Dedalus Cooperativa Sociale. Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il Nuovo Patto europeo su Migrazione e Asilo, insieme alle norme italiane di attuazione. Le nuove disposizioni modificano profondamente la condizione giuridica dei Minori Stranieri Non Accompagnati, aprendo interrogativi sulla reale efficacia delle tutele previste. Procedure di frontiera accelerate, screening, trattenimento dei richiedenti asilo e nuovi modelli di accoglienza rischiano di incidere sull’interesse superiore del minore. Di fronte a questi cambiamenti, si rende necessaria una riflessione socio-giuridica capace di valorizzare i principi costituzionali e gli obblighi internazionali dell’Italia, per garantire un sistema di protezione coerente con i diritti e le garanzie che hanno finora orientato la tutela dei minori stranieri non accompagnati. PROGRAMMA 10.00: I meccanismi fondanti il nuovo Patto UE 10.20: Lo screening alla frontiera: criticità di accesso per i MSNA. La condizione di detenzione di fatto, l’identificazione della vulnerabilità e l’accertamento dell’età 10.50: Le parziali garanzie nelle procedure accelerate e di frontiera. I rischi delle procedure di inammissibilità: l’ipotesi del Paese terzo sicuro 11.30: L’accoglienza dei MSNA: obbligo di soggiorno e di segnalazione. Le sanzioni e il ritiro implicito della domanda di asilo. I casi di detenzione amministrativa 12.00: Come tutelare il MSNA dalle procedure di frontiera, accelerate e di inammissibilità: la fuoriuscita dalle procedure e il ricorso contro il rigetto o l’inammissibilità 12.30: Le tutele ulteriori proprie dell’ordinamento italiano: la protezione speciale, l’art. 18 T.U. Immigrazione, il permesso per minore età e affidamento, il prosieguo amministrativo 13.00: Discussione e conclusione dei lavori Docenti: Salvatore Fachile, Giulia Bruno e Anna Pellegrino (Studio Legale Antartide) Coordina: Glauco Iermano (Dedalus Cooperativa Sociale) La formazione è gratuita ed è un’opportunità di aggiornamento e conoscenza destinata ad assistenti sociali, tutori volontari, magistrati, SAI, servizi sociali territoriali, CPIA, operatori legali e delle comunità di accoglienza che accolgono MSNA, all’attivismo civico e a tutta la cittadinanza interessata. Info: minori@coopdedalus.it
Gjadër, ispezione del TAI a due giorni dal Patto UE: «Un laboratorio di violazione dei diritti, non un modello»
Il 10 giugno 2026, il Tavolo Asilo e Immigrazione 1 e l’On. Rachele Scarpa hanno effettuato un’ispezione presso il centro di Gjadër, in Albania, a due giorni dall’entrata in vigore del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Quello che emerge smentisce punto per punto la narrativa governativa sul cosiddetto «modello Albania». «Il tutto in un clima di sistematica opacità amministrativa, che sembra essere l’ingrediente fondamentale di ogni presunzione di “efficacia”», denunciano le organizzazioni che compongono il TAI. Nonostante la Presidente del Consiglio Meloni continui a rivendicare i risultati del progetto, dalla delegazione arriva una valutazione di estrema criticità: grande incertezza sul futuro delle strutture, forti dubbi di incompatibilità con il nuovo quadro normativo europeo e violazioni dei diritti fondamentali già certificate. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Rachele Scarpa (@rachelescarpa) Da aprile 2025 il centro ha iniziato a operare come un CPR italiano in territorio estero. «I numeri sono autoevidenti», scrive il TAI e la parlamentare. «Attraverso numerose ispezioni abbiamo monitorato il funzionamento e i flussi all’interno dei centri: da aprile 2025 a marzo 2026 sono stati effettuati trasferimenti periodici di circa 10 persone ogni 7-10 giorni, per poter mantenere un numero medio di circa 20 persone nel centro. Solo a marzo 2026, probabilmente per esigenze legate alla campagna elettorale del referendum costituzionale, il governo ha cercato di aumentare il numero di presenze con un trasferimento più massiccio». Alla data dell’ispezione, le persone trattenute sono circa 70, incluse le 10 di cui la delegazione ha osservato direttamente l’ingresso in struttura. Dall’avvio di questa fase del progetto, circa 620 persone sono state trasferite coattivamente in Albania. Di queste, solo 90 sono state effettivamente rimpatriate: una percentuale intorno al 15%, ben al di sotto della media del 40% registrata nei CPR presenti sul territorio italiano. Un dato tanto più significativo se si considera che i rimpatri, per norma, possono essere eseguiti esclusivamente dall’Italia: le persone trattenute a Gjadër vengono prima ritrasferite sul territorio nazionale, con costi aggiuntivi a carico della collettività. «Queste evidenze dimostrano l’assenza di una reale utilità operativa dei centri albanesi anche come CPR esternalizzato – prosegue il TAI – a maggior ragione a fronte della disponibilità di posti nei CPR presenti sul territorio italiano, che risultano occupati in misura largamente inferiore alla loro capienza». Per le organizzazioni, i centri in Albania «lungi dal rappresentare un modello funzionale nella gestione e nel governo del fenomeno migratorio, sono stati in questi due anni un laboratorio di sperimentazione di procedure delocalizzate, trasferimenti illegittimi, interpretazioni arbitrarie delle norme e progressiva sottrazione delle pratiche migratorie agli ordinari meccanismi di controllo democratico». La situazione appare oggi ancora più critica alla luce dell’entrata in vigore del Patto europeo su Migrazione e Asilo. A poche ore da una scadenza che ridisegna l’architettura europea delle politiche migratorie, non esiste alcuna informazione ufficiale sul futuro del centro di Gjadër né sul ruolo che il governo italiano intende attribuirgli nel nuovo quadro normativo. Nel frattempo, il parere reso oggi dall’Avvocato Generale della Corte di giustizia dell’Unione europea afferma che il Protocollo Italia-Albania può verosimilmente inficiare le garanzie procedurali minime previste dal diritto UE – in particolare il diritto di difesa, il rispetto della vita privata e familiare e l’immediata liberazione al termine del trattenimento – in assenza di garanzie sufficientemente chiare e precise. Un parere che «conferma le profonde fragilità giuridiche che continuano a caratterizzare il progetto». «A quattordici mesi dall’avvio di questa fase del progetto, il quadro che emerge è quello di una sperimentazione permanente segnata da incertezza normativa, opacità amministrativa e compressione dei diritti, il cui impatto ricade non soltanto sulle persone direttamente coinvolte ma sull’intero sistema delle garanzie democratiche», denuncia il TAI. Le organizzazioni firmatarie e l’on. Rachele Scarpa chiedono piena trasparenza sulle attività svolte nei centri, accesso alle informazioni, pubblicazione dei dati aggiornati e la chiusura dei centri nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento italiano ed europeo. 1. ACLI, ActionAid Italia, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CGIL, CNCA, Commissione Migrantes Missionari Comboniani Provincia italiana, EMERGENCY, Europasilo, Fondazione Migrantes, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, International Rescue Committee Italia, Italiani Senza Cittadinanza, Medici Senza Frontiere, Oxfam Italia, Recosol – Rete delle Comunità Solidali, SIMM, UNIRE. ↩︎
Class action contro i ritardi nel rilascio del visto per motivi familiari
In vista della prossima udienza del 7 luglio vi raccontiamo la Class Action dedicata alla memoria di Annick contro i ritardi delle Ambasciate. COS’È QUESTA AZIONE E PERCHÉ È STATA AVVIATA Nell’ambito del Progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare”, promosso da Melting Pot Odv, insieme a decine di persone migranti con background migratorio e alle associazioni ARCI, ASGI, Attiva Diritti, Cittadinanzattiva, Le Carbet, NAGA, Nonna Roma e Spazi Circolari, è stata depositata una class action davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio contro il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). L’azione è stata promossa per denunciare tre precise violazioni sistemiche:  * il mancato accesso materiale alla procedura, dovuto al blocco degli appuntamenti gestiti dalle agenzie private esterne;  * la mancata conclusione nei termini di legge (30 giorni) dei procedimenti di rilascio dei visti da parte delle Ambasciate;  * il mancato esercizio del potere sostitutivo del Ministero per gli Affari Esteri per porre rimedio all’inerzia delle sedi estere. IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Il ricongiungimento familiare è un diritto soggettivo perfetto tutelato dalla Costituzione italiana (art. 29) e dalle principali convenzioni internazionali (come l’art. 8 della CEDU). La procedura si divide in due fasi: 1. Fase – Prefettura/Sportello Unico – verifica dei requisiti (reddito e alloggio) – deve concludersi entro (prima 90, ora) 150 giorni con il rilascio del nullaosta. 2. Fase – Ambasciate/Consolati- ricevuta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti relativi al legame familiare, l’autorità consolare ha l’obbligo di rilasciare il visto d’ingresso entro 30 giorni (ai sensi dell’art. 6, comma 5, DPR 394/99). La realtà dei fatti: Nella prassi, questi tempi vengono sistematicamente violati. Le attese medie complessive superano spesso i 12 mesi a fronte dei complessivi 5 previsti dalla legge, tenendo separate le famiglie per periodi intollerabili. I DISSERVIZI SPECIFICI CHE STIAMO DENUNCIANDO Il ricorso si concentra sulle inefficienze imputabili direttamente alla rete diplomatica del MAECI, riassumibili in tre macro-aree: * Quasi tutte le Ambasciate (es. Islamabad, Teheran, Casablanca, Dakar, Accra) delegano la raccolta dei documenti ad agenzie private (come VFS Global, Almaviva, BLS, Visametric). I loro sistemi di prenotazione online risultano costantemente saturi, privi di slot o del tutto inutilizzabili. Questo impedisce alle persone anche solo di presentare la domanda di visto, rischiando la scadenza dei sei mesi di validità del nullaosta prefettizio. * Anche quando i familiari riescono a consegnare i documenti, il visto non viene rilasciato nei 30 giorni di legge, ma dopo molti mesi o anni di silenzio ingiustificato. * Se un’Ambasciata non risponde, la legge (Art. 2, co. 9-bis, L. 241/90) prevede che il cittadino possa rivolgersi ai vertici del Ministero affinché un funzionario centrale si sostituisca all’ufficio inerte per sbloccare la pratica. Il MAECI, tuttavia, rifiuta sistematicamente di esercitare questo potere sostitutivo, sostenendo che la responsabilità sia unicamente dei singoli capi delle sedi estere e lasciando gli utenti senza alcuna tutela amministrativa interna. LA CLASS ACTION La class action rappresenta una battaglia legale collettiva mirata a ripristinare il corretto funzionamento dei servizi consolari e consiste in un ricorso collettivo volto ad assicurare i corretti standard di trasparenza, tempestività e continuità nell’erogazione dei servizi pubblici. Non si tratta di una causa civile per ottenere un risarcimento economico in denaro (azione esclusa da questo tipo di ricorso), ma di un’azione collettiva per l’efficienza della pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 198/2009. Prima di depositare il ricorso, le associazioni hanno inviato formali e ripetute diffide collettive al Ministero tra il 2024 e il 2025, intimando di risolvere l’inerzia strutturale. Poiché il MAECI non ha fornito alcun riscontro né adottato piani organizzativi per risolvere i problemi sistemici denunciati entro i 90 giorni previsti, l’azione al TAR è diventata l’unica strada percorribile. Nel ricorso introduttivo i promotori hanno chiarito che l’amministrazione non può nascondersi dietro le disfunzioni informatiche dei partner privati (le agenzie private incaricate). Come stabilito anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2819/2025), gli strumenti informatici e le esternalizzazioni devono servire a migliorare l’efficienza, e non possono trasformarsi in un ostacolo insormontabile o in una giustificazione per paralizzare la funzione pubblica. COSA STIAMO CHIEDENDO AL GIUDICE Con questo ricorso si chiede un piano di azione strutturale per porre fine ai sistematici ritardi nel rilascio dei visti per motivi familiari. Più nel dettaglio, si chiede al Tar Lazio di: 1. Accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta del MAECI per la violazione sistematica e generalizzata dei termini di conclusione dei procedimenti di visto per motivi familiari → ciò vuol dire accertare formalmente il mal funzionamento dell’amministrazione  2. Condannare il Ministero ad adottare, in tempi brevi, tutte le misure organizzative idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio→ quindi ordinare all’amministrazione il ripristino della corretta funzione amministrativa 3. Imporre misure per garantire che i familiari dei richiedenti possano depositare le domande di visto senza i blocchi creati dalle agenzie private → sbloccare i canali di accesso alla procedura di rilascio del visto 4. Obbligare il Ministero a esercitare i poteri ispettivi e il potere sostitutivo ogniqualvolta le ambasciate periferiche rimangano inerti → attivare dei controlli effettivi sul funzionamento dell’amministrazione  5. Imporre la pubblicazione sui siti istituzionali dello stato di avanzamento delle domande pendenti, indicando i procedimenti conclusi e le fasi istruttorie → garantire trasparenza pubblica  L’ORDINANZA ISTRUTTORIA DEL TAR LAZIO: UN PRIMO SUCCESSO E LA MANCATA RISPOSTA DEL MAECI Un fondamentale giro di boa in questa battaglia legale è rappresentato dall’ordinanza istruttoria n. 02884/2026, pubblicata il 13 febbraio 2026 dal TAR del Lazio-Sezione Quinta Quater1. Con questa decisione, il TAR ha accolto in pieno la richiesta dei ricorrenti di fare chiarezza, costringendo il Ministero a rendere conto dei propri disservizi. Ritenendo infatti meritevole di approfondimento la denuncia sulla “violazione sistematica dei termini”, il Tribunale ha imposto al MAECI un severo e dettagliato obbligo di trasparenza, imponendogli di depositare una relazione analitica entro 90 giorni. L’ordinanza pretende risposte chiare su nodi cruciali: l’entità delle risorse umane e finanziarie dei consolati, il funzionamento del potere sostitutivo in caso di inerzia e, soprattutto, i tempi medi reali che intercorrono tra la richiesta di appuntamento presso le agenzie private esternalizzate, l’effettivo avvio del procedimento e, infine, l’effettivo rilascio del visto. Si tratta di un elenco di dati mirato proprio a scardinare l’opacità del sistema e a smascherare i ritardi cronici causati dai blocchi delle agenzie esterne. Di fronte a questa precisa richiesta della magistratura, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha scelto di non rispondere nei termini stabiliti. Questo silenzio istituzionale non è solo un atto di grave chiusura verso l’autorità giudiziaria, ma riflette una totale mancanza di attenzione sull’urgenza rappresentata dal dramma di migliaia di famiglie forzatamente divise.  Al contrario, sul fronte dei ricorrenti, l’impegno non si è fermato: per l’udienza di merito fissata al 7 luglio 2026, sono stati documentati nuovi ritardi riscontrati nel 2026 unitamente ad una analisi comparativa che dimostra come, in altri Paesi europei, le medesime procedure vengano gestite con efficienza dalla Pubblica Amministrazione (e non solo da soggetti privati) e nel rispetto dei tempi di legge. Mentre l’Italia ha di fatto abdicato alla propria sovranità digitale e amministrativa, intrappolando gli utenti nei sistemi saturi di agenzie private a pagamento, altri paesi europei mantengono il controllo totale e pubblico della procedura, azzerando le intermediazioni private o prevedendo l’alternatività tra canale pubblico e privato. Ad esempio, nei Paesi Bassi si applica un sistema di istruttoria interna preventiva denominato MVV (Machtiging tot voorlopig verblijf), in forza del quale il cittadino extra UE che si trova in Olanda – entro tre mesi dal ricevimento del permesso di soggiorno per richiedenti asilo – presenta la domanda di ricongiungimento familiare direttamente all’IND (Immigratie-en Naturalisatiedienst), ovvero il servizio statale di immigrazione olandese. Quest’ultimo – in caso di decisione positiva – indica esplicitamente l’Ambasciata o il Consolato in cui il familiare del richiedente dovrà recarsi per l’applicazione del visto sul passaporto, con prenotazioni e controlli che avvengono esclusivamente sui canali del Ministero degli Esteri (Netherlands Worldwide), senza alcuna intermediazione o tariffa di servizio da pagare a società esterne. In modo analogo, la Germania adotta un modello basato sulla sovranità consolare e sul controllo pubblico diretto, in cui il Ministero degli Esteri tedesco (Auswärtiges Amt) ha centralizzato le domande di visto per ricongiungimento familiare sul portale di Stato denominato Consular Services Portal (Auslandsportal). Una volta pre-verificati i documenti, l’appuntamento per il controllo del passaporto e l’intervista avviene tassativamente all’interno dell’Ambasciata o del Consolato tedesco, davanti a funzionari pubblici, a conferma del fatto che la Germania considera la verifica dei requisiti un atto di sovranità statale non delegabile a società private commerciali, provvedendo poi a inviare digitalmente la documentazione raccolta all’Ufficio Immigrazione (Ausländerbehörde) della città in cui risiede lo “sponsor”. Anche in Svezia la gestione dei ricongiungimenti familiari è interamente centralizzata sotto l’autorità pubblica di un’unica agenzia governativa indipendente (Migrationsverket, l’Agenzia svedese per l’immigrazione). La procedura avviene tramite canali statali blindati che escludono uffici privati, imponendo che la domanda sia presentata ed esaminata esclusivamente sui propri sistemi informatici protetti, mentre l’interazione con l’Ambasciata all’estero avviene solo su esplicita richiesta dello Stato a istruttoria avanzata. Il principio di assoluta esclusione di operatori privati trova conferma diretta nelle istruzioni fornite dal Ministero degli Affari Esteri svedese tramite la rete consolare di Sweden Abroad, dove la Svezia ammonisce formalmente i richiedenti sul fatto che tutti gli appuntamenti per il ricongiungimento familiare sono organizzati direttamente dall’Ambasciata, sono interamente gratuiti, non vedono la rappresentanza diplomatica collegata in alcun modo a soggetti che offrono tali servizi a pagamento e precludono a qualsiasi agenzia esterna la facoltà di influenzare i tempi di attesa. Questi modelli dimostrano chiaramente come l’efficienza e il rispetto dei diritti fondamentali non siano traguardi utopici, ma il risultato di precise scelte organizzative. La comparazione mette a nudo il paradosso italiano: mentre altrove la verifica dei requisiti migratori è difesa come una prerogativa statale non delegabile, il nostro Paese ha preferito privatizzare il servizio, trasformando la tutela dell’unità familiare in un business commerciale a spese dei più vulnerabili. È proprio alla luce di questo ingiustificabile divario che il silenzio del MAECI appare ancor più inaccettabile, confermando l’urgenza di un intervento giudiziario che imponga finalmente il ripristino della legalità nelle nostre sedi diplomatiche. VERSO L’UDIENZA DEL 7 LUGLIO Non resta che attendere l’esito dell’udienza del 7 luglio, confortati da un percorso legale che ha già visto i Tribunali amministrativi intervenire duramente per smascherare l’inerzia e le inefficienze della Pubblica Amministrazione. Non è la prima volta, infatti, che lo strumento della class action si dimostra decisivo per scardinare i blocchi burocratici che calpestano i diritti fondamentali delle persone. I precedenti storici promossi dal mondo associativo lo dimostrano con chiarezza: dalla definitiva condanna del Consiglio di Stato per i sistematici e intollerabili ritardi del Ministero dell’Interno e delle Prefetture (Roma – Milano) nella definizione delle procedure di sanatoria, alle sentenze dei TAR territoriali che hanno sanzionato l’illegittima lentezza delle Questure nella formalizzazione delle domande di protezione internazionale, fino all’ordinanza istruttoria del TAR Lazio sui cronici ritardi della Questura di Roma nel rilascio dei permessi di soggiorno. In tutte queste occasioni, i giudici non si sono limitati a esaminare i singoli casi, ma hanno censurato l’intera macchina organizzativa dello Stato, imponendo il ripristino della legalità e dell’efficienza. È sulla scia di queste importanti vittorie che guardiamo all’appuntamento del 7 luglio: siamo certi che anche la rete consolare del MAECI non potrà continuare a nascondersi dietro il paravento delle agenzie private e delle disfunzioni informatiche, e che il Tribunale tornerà a tutelare, con forza, l’inviolabile diritto all’unità familiare. -------------------------------------------------------------------------------- Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è sostenuto con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese. 1. Scarica l’ordinanza – clicca qui ↩︎
Acqua blu, acqua benedetta
Sono 42 le voci del “Contro Dizionario del Confine. Parole alla deriva nel Mediterraneo Centrale”. Il volume è edito da Tamu. È il risultato di una ricerca collettiva avviata dal 2021 nel Mediterraneo centrale e firmata da un autore plurale: l’equipaggio di ricerca della Tanimar.  Ogni giovedì, una voce accompagna lettrici e lettori dentro uno spazio di confine dove le frontiere non sono linee, ma pratiche che attraversano corpi, lingue e relazioni.  Perché in un viaggio segnato da rotte, pattugliamenti, respingimenti e attese, il linguaggio diventa strumento di sopravvivenza e un possibile modo di resistere alla narrazione dominante sulla mobilità. Notizie CONTRO DIZIONARIO DEL CONFINE. PAROLE ALLA DERIVA NEL MEDITERRANEO CENTRALE Ogni giovedì, per quarantadue settimane, una parola. A partire dal 19 febbraio 2026 Roberta Derosas 12 Febbraio 2026 ACQUA BLU Esiste, al largo, una linea che non appare, ben conosciuta dagli avventurieri: è il confine tra l’acqua nera e l’acqua blu. L’acqua nera è fangosa, bassa, pesante. Vicina alle coste della Tunisia, non è ancora la linea di salvezza. L’acqua blu, invece, è leggera, profonda, piena di vita; allontana dalle frontiere più a sud della fortezza e avvicina a Lampedusa. Per i viaggiatori dell’avventura la geografia fatta di carte, linee, frontiere è solo una parte della storia del movimento. L’altra metà è scritta nel colore dell’acqua, nell’apparizione dei delfini, nel cambiamento della luce. Quel blu, che ha tutto il pericolo delle acque profonde,  apre al soccorso nell’immaginario degli aventuriers. Eppure, le acque blu sono diventate il nuovo teatro della caccia. Dal giugno 2024, anno in cui é stata istituita la SAR tunisina, anche l’acqua blu può tradire. Nonostante tutto, da Tripoli a Nouakchott, da Sfax a Tangeri, eau-bleue continua a significare una cosa sola: la speranza è ancora possibile e l’Europa é vicina. EAU BLEU Parola a cura di Roberta Derosas e Luca Queirolo Palmas, Università di Genova Per i viaggiatori dell’Africa occidentale che provano a raggiungere Lampedusa l’espressione eau-bleue («acqua blu») indica una linea di demarcazione e un orizzonte di speranza: l’ingresso nelle acque internazionali e l’abbandono di quelle territoriali tunisine. È il segnale della prossimità dell’Europa e di una possibile salvezza imminente. E il luogo dove sfuma la presa delle autorità tunisine sulla vita degli aventurier. Anche se il viaggio può essere ancora lungo e pericoloso, raggiungere l’acqua-blu rappresenta la libertà per tutti i passeggeri del toba, come quando si grida, giocando a nascondino: «Tana, liberi tutti».  Se il cromatismo associato all’acqua riflette una specifica idrografia dello spazio marittimo tunisino, nel contempo richiama una dimensione simbolica più vasta, estesa ad altri contesti dell’avventura. Le acque territoriali, lungo le coste a nord di Sfax e attorno alle isole Kerkennah, sono caratterizzate da fondali bassi e fangosi, dove i toba vengono spesso intercettati e respinti dalla guardia costiera e dalla marina militare tunisina. Superate di poche miglia le isole Kerkennah, il colore dell’acqua muta e compaiono i delfini, che accompagnano la prua delle imbarcazioni e sono considerati di buon auspicio. In tal senso l’eau-bleue si contrappone all’eau-sale («acqua-sporca») o all’eau-noire («acqua-nera»), incarnando la speranza e la libertà in opposizione all’orizzonte di partenza, fatto di violenza e dolore. L’acqua-blu è anche descritta come leggera e navigabile, a differenza di quella fangosa, pesante e di difficile attraversamento: l’una spinge in avanti, l’altra trattiene. Paradossalmente le acque basse, fangose, rendono la prima parte del viaggio più sicura dal punto di vista nautico. Come se ci fosse un’inversione  dei fattori di rischio: nelle acque sporche il rischio nautico è basso ma è alto quello di intercettazione; nelle acque blu quello di intercettazione diminuisce ma aumenta quello nautico.  Nell’immaginario collettivo degli aventurier l’acqua-blu rappresenta lo spazio in cui valgono il diritto al soccorso e il principio di non-respingimento. Tuttavia l’istituzione della zona di Search and Rescue (Sar) tunisina nel giugno 2024 – ovvero la zona di acque internazionali sulla quale uno stato dichiara la propria responsabilità nel coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio di persone o imbarcazioni in difficoltà – cambia radicalmente il paesaggio giuridico, perché anche le acque internazionali diventano teatro delle operazioni di intercettazione da parte del regime di Kaïs Saïed, sostenute da fondi europei e italiani. In questo tratto di mare, una volta simbolo di salvezza, si combatte oggi una nuova battaglia navale: la flotta civile agisce per soccorrere mentre le autorità europee, coadiuvate dai voli e dai droni di Frontex, supportano gli assetti militari tunisini per evitare l’arrivo a Lampedusa. Nonostante sia mutato il contesto, raggiungere l’eau-bleue continua a significare una concreta possibilità di salvezza (espressa dal grido boza free!) al punto che, quando la traversata fallisce e la fortuna non ha accompagnato i naviganti, si usa dire con rammarico: «Eravamo quasi arrivati all’acqua-blu».  Eau-bleue, come codice, è diffuso anche in Libia, Marocco, Mauritania e in altri contesti di partenza come sinonimo di acque internazionali e, per estensione, di «fine pericolo respingimento».  ESEMPI DAL CAMPO I migranti che parlano dell’acqua-blu vuole dire che hanno fatto tanta strada, vuol dire che la Tunisia è quasi finita e si è quasi raggiunta l’Italia. I militari stazionano sulla linea internazionale. Ci aspettano lì. Dopo l’acqua sporca, c’è la zona tampone con l’acqua un po’ verde. E poi c’è l’acqua blu tunisina, ma l’acqua blu italiana è più blu di quella tunisina. Io stesso sono stato bloccato più volte a livello dell’acqua blu tunisina.  Intervista con Tala, corrispondente del giornale delle rotte L’acqua-blu è un codice. In Tunisia ci sono due tipi di acque. Quando lasci le spiagge, per due o tre ore devi attraversare l’acqua-nera. Quando esci dalla Tunisia, inizi a vedere il cambiamento del colore e i delfini che viaggiano con te. L’acqua dell’Europa e l’acqua dell’Africa sono separate. L’acqua dell’Europa è blu, quella della Tunisia è nera. L’acqua-blu vuol dire che sei proprio alla frontiera. E lì sull’acqua-blu internazionale prima non potevamo essere respinti. Ma adesso con il potere che Meloni ha dato al dittatore tunisino, si permettono di catturarti anche nelle acque internazionali. Anche in Libia molti convoi sono stati respinti con la forza nelle acque internazionali. Quando prendi il mare, bisogna fare ogni sforzo per raggiungere l’acqua-blu. Lì hai molte più speranze di passare. Acqua-blu è un codice internazionale fra tutti i bozayeur, fra tutti i neri, non è solo un codice per chi è in Tunisia. Intervista con William, corrispondente giornale delle rotte.
La libertà di stampa bussa (ed entra) nei luoghi di confinamento dei cittadini stranieri
La sentenza del TAR per la Puglia – ottenuta in un caso seguito dall’Avv. Martina Stefanile con il progetto InLimine di ASGI – è un precedente molto utile anche alla luce dell’imminente entrata in vigore del Patto dove la società civile giocherà un ruolo fondamentale nella contro narrazione dei luoghi di frontiera e confinamento dei cittadini stranieri. Si tratta della richiesta di accesso all’ex CARA di Bari – Palese trasmessa da un giornalista insieme a videoreporter. La Prefettura rigettava ritenendo “allo stato” non accoglibile l’istanza. Il TAR con la sentenza di merito ha confermato l’accoglimento cautelare e ha argomentato in maniera estremamente interessante sulla libertà di stampa riferendosi ai giornalisti come a “cani da guardia” (watch dog) della democrazia e delle istituzioni e ricordando che la funzione svolta dalla stampa di diffondere informazioni su questioni di interesse generale corrisponde al diritto del pubblico di riceverle.  In questo senso, secondo il TAR frapporre ostacoli ingiustificati all’accesso dei giornalisti alle informazioni rischia di scoraggiarli o impedire loro di fornire informazioni accurate, compromettendo così il loro fondamentale ruolo di garanti pubblici. Il Collegio infatti, evidenziando “l’enorme interesse della comunità nazionale per la corretta e puntuale esplicazione di ogni attività pubblica” motiva nel senso che “critica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre le pubbliche istituzioni nell’alveo loro proprio vanno non solo giustificate, ma anche propiziate“. Oltre a ciò, il TAR afferma il pieno diritto di accesso alle strutture di accoglienza alle sole condizioni che chi ne faccia richiesta la trasmetta con congruo anticipo e sia debitamente identificato.  Lacosa interessante è che la pronuncia fa un passo avanti rispetto alle precedenti e cioè evidenzia chiaramente che anche il rifiuto “allo stato” (molto frequente su queste istanze) è illegittimo quando non motivi e non differisca specificamente la richiesta ad altro momento. Secondo il TAR infatti, “la mancanza di un limite temporale – priva, tra l’altro, di esplicite motivazioni al riguardo – lede i principi in ordine alla libertà di stampa, invocati dal ricorrente“. Pertanto, un diniego formulato senza una scadenza o una motivazione che giustifichi un rinvio, si trasforma di fatto in un ostacolo alla libertà di stampa insormontabile e sproporzionato la quale, invece, è intrinsecamente legata all’attualità e alla tempestività dell’informazione. T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 715 del 9 giugno 2026
Illegittimità del decreto di espulsione per mancata considerazione della situazione personale e familiare
L’Ufficio del Giudice di Pace di Varese si è occupato del rapporto tra potere amministrativo di espulsione e diritto all’unità familiare. Il giudicante ha ribadito l’orientamento di legittimità secondo il quale l’art. 13, comma 2-bis, del D.lgs. n. 286/1998 si applica, con valutazione caso per caso e in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel territorio nazionale, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1432 del 22 gennaio 2026). L’effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio, pertanto, può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all’espulsione, dal giudice dell’opposizione. A tal fine si rileva che si deve attribuire la nozione di ‘famiglia’ non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri legami familiari di fatto (Cass. 22604/2024). Nel caso di specie, il decreto di espulsione impugnato è stato dichiarato illegittimo in quanto non ha tenuto in adeguata considerazione la situazione personale e familiare del/della ricorrente e risulta non adeguatamente motivato in merito alla mancata considerazione dei detti legami familiari. Si precisa che il diritto vivente ha individuato nei legami familiari un elemento ostativo all’espulsione, che consente allo straniero privo di permesso di soggiorno il rilascio del titolo previsto all’art. 28, lett. b), d.p.r. 394/99 : la Corte di cassazione pone la sussistenza dei legami familiari in termini di centralità, relegando gli altri criteri previsti dalla disposizione (durata del soggiorno in Italia, esistenza di legami familiari, sociali o culturali con il Paese di origine) in posizione subalterna, non rilevanti autonomamente ma meramente integrativi. Giudice di Pace di Varese, sentenza del 14 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.
Chaka Konaté è scomparso a Tunisi da giovedì 4 giugno
Tunisi, 10 giugno – Gli amici lanciano un appello per ritrovare Chaka Konaté, scomparso a Tunisi nella giornata di giovedì 4 giugno. Chi è la persona scomparsa: * Nome e cognome: Chaka Konaté * Nazionalità: Ivoriana – rifugiato politico in Tunisia dal 2011 * Luogo di residenza: Tunisi, Tunisia * Professione: artista, sarto e commerciante * Altezza: circa 185 cm – corporatura robusta * Capelli scuri, occhi marroni – segno particolare: strabismo * Ultimo abbigliamento noto: maglietta rossa, jeans blu, espadrillas bianche CIRCOSTANZE DELLA SCOMPARSA L’ultima volta che Chaka è stato avvistato risale a giovedì 4 giugno alle ore 10:00 del mattino nel negozio di abiti usati (friperie) dove lavorava a Lafayette, Tunisi. Secondo le informazioni raccolte finora, in quel momento è stato avvicinato da una volante della polizia tunisina, che l’ha chiamato a sé e portato via. Da allora è irreperibile: il telefono è staccato e non si hanno notizie né conferme ufficiali sulla sua posizione. In assenza di qualsiasi comunicazione da parte delle autorità, la sua situazione potrebbe configurare una detenzione non riconosciuta: per questo chiediamo trasparenza immediata. CHI È CHAKA KONATÉ? Chaka Konaté è un artista, un sarto e un commerciante. È un amico di tante persone, attivisti e ricercatori, giovani e studenti a Tunisi. È un rifugiato politico ivoriano che vive in Tunisia dal 2011, dopo essere fuggito dalla guerra civile in Costa d’Avorio. In una lettera indirizzata alle Nazioni Unite aveva raccontato il suo percorso, segnato dall’esilio, dalla perdita del padre e del fratello, assassinati a causa del loro impegno politico, dalle difficili condizioni vissute nel campo di Choucha e da quattordici anni di discriminazioni e precarietà. Nonostante tutto, aveva continuato a rivendicare con forza la propria dignità e la propria resilienza. Nella lettera scriveva: «Oggi non sono più soltanto un uomo sopravvissuto alla guerra e all’esilio. Sono un testimone della resilienza umana. Nonostante le cicatrici dell’ingiustizia e le lacrime del passato, resto in piedi, forte del mio percorso e pronto a costruire un futuro in cui la mia dignità non sarà mai più messa in discussione.» Oggi è proprio questa dignità che ci impone di agire. Chiediamo: * Alle autorità tunisine di comunicare immediatamente qualsiasi informazione riguardante un’eventuale detenzione o trasferimento di Chaka Konaté. * Alle organizzazioni per la difesa dei diritti umani di intervenire e monitorare con urgenza la situazione. * Ai media di dare la massima diffusione a questo appello. * A chiunque disponga di informazioni attendibili su Chaka Konaté di contattare Melting Pot Europa all’indirizzo email: collaborazioni@meltingpot.org Rifiutiamo che un essere umano scompaia nel silenzio. Chiunque abbia informazioni, fotografie, video o ricordi di Chaka nel giorno di giovedì 4 giugno o in quelli successivi è invitato a mettersi in contatto con la redazione. Chiediamo la massima diffusione di questo appello. Anche un dettaglio apparentemente insignificante potrebbe essere utile per ricostruire gli spostamenti di Chaka e contribuire al suo ritrovamento.
La Rotta Balcanica: l’istituzionalizzazione della violenza nella governance europea delle frontiere
CAMILLA DELLA VIDA Ogni giorno, la gestione delle migrazioni lungo la Rotta Balcanica continua a produrre violenze sistemiche che colpiscono le persone in movimento ben oltre il momento dell’attraversamento della frontiera. Migliaia di persone attraversano confini, boschi e campi informali nel tentativo di raggiungere un luogo sicuro, scontrandosi però con un sistema di controllo sempre più violento e militarizzato. In seguito agli arrivi su larga scala del 2015, i Balcani occidentali hanno progressivamente iniziato a funzionare come una zona cuscinetto, finalizzata a contenere e regolare i movimenti migratori prima che raggiungessero gli Stati membri dell’Unione Europea. Più che rimanere un corridoio umanitario temporaneo, la Rotta Balcanica è stata progressivamente incorporata all’interno del più ampio sistema europeo di governance delle frontiere esterne. Personalmente, ho lavorato due mesi in Serbia con l’organizzazione No Name Kitchen e ho avuto la possibilità di raccogliere testimonianze su come la violenza non si limiti al confine fisico, ma continui attraverso procedure arbitrarie, sospensione dei diritti, detenzioni illegali e produzione di irregolarità. Nel mio periodo a Sjenica, dove ho lavorato in un centro diurno che tutti i giorni accoglie i richiedenti asilo del campo, ho avuto la fortuna di conoscere K., un uomo siriano di 33 anni, che ha lasciato la Siria dopo che lui e la sua famiglia sono stati presi di mira dalle autorità locali. Ph: Camilla Della Vida – reception center di Bujanovac La sua storia mostra come la violenza di frontiera assuma l’aspetto di procedure opache, detenzione, precarietà giuridica e continua incertezza. Dopo essere passato dalla Turchia, dove racconta di aver subito discriminazioni a causa delle sue origini armene, è arrivato in Bulgaria attraversando il confine con un parapendio, ferendosi gravemente durante l’atterraggio. Dopo essere stato fermato dalla polizia bulgara, racconta di essere stato picchiato e detenuto per un mese in un centro dove, nonostante avesse chiesto asilo, veniva costantemente interrogato e scoraggiato dal proseguire la procedura. Una volta uscito dal centro, ha camminato fino in Serbia dove poi ha dovuto chiedere assistenza medica a causa di un forte dolore alle ginocchia. Oggi si trova ancora in attesa di una decisione sulla sua domanda d’asilo, lontano dalla sua famiglia e senza sapere quale direzione prenderà la sua vita nei prossimi mesi. Anche R., cittadino pakistano ed ex medico patologo, arrivato in Turchia legalmente con il visto, racconta di anni di detenzione amministrativa e criminalizzazione nel Paese. Dopo aver tentato di raggiungere la Grecia con la moglie incinta, è stato accusato più volte di essere uno smuggler – un trafficante di esseri umani – detenuto per mesi e sottoposto a continui obblighi di firma, pur non essendo mai stato condannato. La sua famiglia è stata progressivamente separata a causa delle politiche migratorie: la moglie e i figli vivono oggi a Cipro in condizioni precarie, mentre lui si trova in Serbia dopo aver attraversato Turchia e Bulgaria a piedi insieme ad altre persone in movimento. «Don’t trust smugglers, come legally, so you will not suffer like me», racconta. Eppure, per molte persone, le vie legali rimangono inaccessibili. Durante la cosiddetta “lunga estate delle migrazioni” del 2015, la Rotta Balcanica operava come un corridoio relativamente aperto che permetteva a un gran numero di migranti e rifugiati di muoversi verso l’Europa occidentale e settentrionale. Questa temporanea apertura è stata rapidamente sostituita da politiche di transito sempre più restrittive. Dopo la Dichiarazione UE-Turchia del 2016, la costruzione di barriere, la chiusura delle frontiere e l’intensificazione delle misure securitarie hanno contribuito al consolidamento di strategie di contenimento lungo la Rotta. Questi sviluppi hanno avuto un ruolo importante nella graduale normalizzazione dei pushback, in quanto l’UE ha iniziato ad affidarsi sempre più ai Paesi dei Balcani occidentali per svolgere funzioni di controllo delle frontiere e gestione delle procedure d’asilo, spostando di fatto parte della governance migratoria al di fuori dei propri confini territoriali formali. Ph: Camilla Della Vida – distribuzione di acqua e cibo Il termine pushback si riferisce generalmente al respingimento informale e illegale di persone oltre frontiera, senza accesso alle procedure d’asilo o alle garanzie legali previste. Tali pratiche rappresentano violazioni del diritto nazionale, europeo e internazionale, inclusi il divieto di espulsioni collettive, il principio di non-refoulement e il diritto di chiedere asilo. Ulteriori pratiche frequentemente documentate, come la detenzione arbitraria, la violenza fisica e le umiliazioni, configurano trattamenti inumani o degradanti e lasciano conseguenze fisiche e psicologiche durature. Quella che inizialmente veniva presentata come una risposta eccezionale si è gradualmente trasformata in una pratica ordinaria, portata avanti dalle autorità di frontiera lungo la Rotta Balcanica, creando un effetto a catena in cui le persone vengono respinte ripetutamente attraverso diversi confini. Piuttosto che impedire efficacemente le migrazioni, queste pratiche costringono spesso le persone a cercare percorsi alternativi e più pericolosi, aumentando il rischio di ferite, traumi e morte. Allo stesso tempo, questi meccanismi contribuiscono alla produzione dell’irregolarità, rendendo le persone migranti più vulnerabili all’esclusione e all’espulsione nel più ampio quadro della governance migratoria. Numerosi report prodotti da organizzazioni internazionali, ONG e reti di monitoraggio hanno documentato il carattere sistematico di queste pratiche. Le testimonianze raccolte dai migranti descrivono frequentemente schemi ricorrenti di espulsioni e violenze, suggerendo che tali pratiche non possano essere comprese come eventi isolati, ma piuttosto come elementi di un più ampio sistema di gestione delle frontiere. La progressiva fortificazione e securitizzazione delle frontiere europee è stata accompagnata da un aumento dei respingimenti violenti nei confronti delle persone in transito, soprattutto dopo il luglio 2016 1. La cosiddetta “Regola degli 8 km”, introdotta dall’Ungheria, autorizzava la polizia a ricondurre oltre il confine chiunque venisse intercettato entro 8 km dalla frontiera. Inoltre, a queste persone veniva impedito di presentare domanda d’asilo, aggirando di fatto le garanzie legali previste 2. Nel 2020 questa pratica è stata duramente condannata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, poiché viola il principio di non-respingimento. Dopo anni di mancato rispetto della sentenza del 2020, nel giugno 2024 la CGUE ha imposto all’Ungheria una multa di 200 milioni di euro e una penalità giornaliera di 1 milione di euro. Nell’aprile 2026, l’importo complessivo dovuto dall’Ungheria è stimato intorno a 800 milioni di euro. Dopo le elezioni dell’aprile 2026, Péter Magyar ha espresso la volontà di fermare le sanzioni quotidiane, senza però manifestare l’intenzione di rispettare maggiormente i diritti umani; al contrario, il nuovo governo sembra intenzionato a mantenere una linea rigida sulle migrazioni e a conservare la barriera di confine. L’esperienza delle persone in movimento lungo la Rotta Balcanica mostra inoltre come la violenza non si manifesti soltanto attraverso i pushback o le violenze fisiche dirette, ma finisca spesso per essere incorporata negli stessi sistemi di asilo e accoglienza. Molte persone, dopo essere state fermate dalla polizia, raccontano di essere state trattenute illegalmente per giorni in garage o strutture informali prima di essere trasferite nei campi, spesso senza accesso ad acqua o cibo. Altre si trovano invece intrappolate nella lentezza delle procedure istituzionali e nell’incertezza costante legata alla propria situazione giuridica. Nel frattempo, la Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo ha raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione relativa alle nuove regole sui rimpatri, conosciuta come Return Regulation. Approfondimenti/Regolamenti UE/Confini e frontiere PER LA DESTRA EUROPEA, LA REMIGRAZIONE È INIZIATA Il voto in plenaria conferma l’approvazione del Regolamento Deportazioni del Parlamento UE 14 Aprile 2026 Si tratta di una riforma che contribuisce a delineare una nuova politica europea delle deportazioni, destinata con ogni probabilità a produrre una maggiore criminalizzazione delle persone migranti, raid nelle comunità e la creazione di centri detentivi in paesi extra-UE, definiti dall’UE come “return hubs”. In queste strutture, le persone deportate dal territorio europeo rischiano di essere esposte ad abusi e violazioni dei diritti umani. Le modifiche più recenti riguardanti i cosiddetti “Paesi sicuri” si inseriscono nel più ampio Patto Europeo su Asilo e Migrazione, adottato nel 2024 e che entrerà in vigore a giugno 2026. Uno degli elementi centrali del Patto, l’Asylum Procedure Regulation (APR), punta ad accelerare l’esame delle domande di asilo all’interno dell’UE. Il regolamento introduce una lista comune dei cosiddetti “Paesi di origine sicuri” (Safe Countries of Origin, SCO) e modifica il funzionamento dei “paesi terzi sicuri” (Safe Third Countries, STC) 3. Questi cambiamenti rischiano però di avere conseguenze molto concrete sulla vita delle persone richiedenti asilo. Procedure accelerate e criteri sempre più restrittivi aumentano il rischio di decisioni superficiali o arbitrarie, soprattutto nei confronti di persone che hanno già vissuto esperienze traumatiche. Persone in condizioni di vulnerabilità o appartenenti a gruppi marginalizzati potrebbero essere rimandate in paesi dove la loro sicurezza non è garantita o finire in luoghi in cui diritti e dignità non vengono realmente tutelati. Si tratta di misure che incidono direttamente sulla vita di adulti e bambini già costretti a lasciare le proprie case a causa dell’aumento delle disuguaglianze globali, dei conflitti e delle violenze che popolano il mondo di oggi. Lungo la Rotta Balcanica, la violenza non appare più come un’eccezione, ma come una componente strutturale della governance migratoria europea. Dai pushback alle deportazioni accelerate, fino agli ostacoli nell’accesso all’asilo, emerge un sistema sempre più orientato alla deterrenza e alla criminalizzazione delle persone migranti piuttosto che alla tutela dei loro diritti. 1. “Introduction to Context”, Border Violence Monitoring Network, n.d. ↩︎ 2. “Access to the territory and pushbacks, Asylum Information Database”, 19 Maggio 2026 ↩︎ 3. “What do the latest decisions on “safe countries” and returns mean for people on the move?” – International Rescue Committee (IRC), 9 Marzo 2026 ↩︎
La protezione speciale tra radicamento sociale e divieto di respingimento
Due riconoscimenti che si inseriscono nel solco dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di protezione speciale, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, e dei successivi interventi del D.L. n. 20/2023 (cd. “Decreto Cutro”). In ordine di udienza, nel primo caso, il Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione specializzata in materia di immigrazione, ha deciso su un ricorso avverso il diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale. Il ricorrente aveva richiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente, altre forme di tutela previste dall’ordinamento. Il Tribunale ha rigettato le domande di protezione internazionale, ritenendo non credibile e comunque non rilevante ai fini giuridici la vicenda personale narrata e non sussistendo, sulla base delle fonti aggiornate, una situazione nel Paese di origine tale da integrare i presupposti della protezione sussidiaria, anche con riferimento all’assenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata. Tuttavia, il Collegio ha rilevato un significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, documentato da attività lavorativa regolare, formazione e inserimento nel contesto socio-lavorativo. In ragione di ciò, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio della protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, evidenziando che il rimpatrio determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata e un grave sradicamento dal percorso di integrazione raggiunto. È stata quindi disposta la trasmissione degli atti alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tribunale di Potenza, decreto del 22 aprile 2026 La seconda decisione valorizza la portata innovativa del D.L. n. 130/2020, evidenziando come le modifiche apportate agli artt. 5, comma 6, e 19 del D.lgs. n. 286/1998 abbiano determinato una sostanziale “reviviscenza” della protezione umanitaria, attraverso il rafforzamento del principio di non refoulement e il richiamo espresso agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. In tale prospettiva, viene ribadita la centralità della tutela dei diritti fondamentali della persona, inclusa la vita privata e familiare, quale parametro rilevante nella valutazione del rischio connesso al rimpatrio. La decisione si confronta altresì con le modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023, rilevando come, nonostante la soppressione del riferimento espresso alla vita privata e familiare nell’art. 19, comma 1.1, T.U.I., tale profilo continui a rilevare in via indiretta attraverso il rinvio agli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare agli artt. 2 e 117 Cost. e all’art. 8 CEDU. Nel caso concreto, il giudicante procede a una valutazione individuale e comparativa della situazione del richiedente, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Viene dato rilievo alla giovane età al momento della partenza dal Paese di origine, al percorso migratorio e, soprattutto, al significativo livello di integrazione raggiunto in Italia, comprovato dallo svolgimento di attività lavorativa regolare e dalla contribuzione previdenziale. La decisione sottolinea come il richiedente abbia intrapreso un serio percorso di inserimento socio-lavorativo, idoneo a dimostrare un effettivo radicamento nel territorio nazionale, meritevole di tutela anche alla luce dei principi costituzionali, in particolare dell’art. 35 Cost. All’esito del giudizio comparativo tra la condizione attuale del richiedente in Italia e quella nel Paese di origine, nonché in assenza di elementi ostativi legati alla sicurezza pubblica, il giudice ritiene sussistenti gravi motivi di carattere umanitario ostativi al rimpatrio. Viene pertanto riconosciuto il diritto del richiedente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con trasmissione degli atti al Questore competente ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, del D.lgs. n. 286/1998. Tribunale di Lecce, decreto del 23 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Andrea Fabbricatti per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Frontiere-Filtro: L’Accoglienza nei Centri d’Italia (2026)
GIORGIA MALAVENDA È disponibile dal 28 aprile il nono rapporto sui centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia basato su dati relativi al 2024, realizzato da ActionAid e Openpolis nell’ambito del progetto Centri d’Italia, ad oggi l’unica piattaforma di monitoraggio indipendente presente nel paese. Scarica il rapporto completo Intitolato “La frontiera, ovunque”, il documento mira a smascherare le problematiche intrinseche del sistema di accoglienza odierno, ed è già dal titolo che si intuiscono le conclusioni a cui i dati registrati portano: il processo di selezione del migrante non si limita, infatti, alle sole frontiere fisiche lungo i confini nazionali ma si protrae lungo tutta la filiera dell’accoglienza, sottoforma di ostacoli legislativi, amministrativi e linguistici. Tale prospettiva è oggi essenziale per spostare il focus del dibattito pubblico e politico sul tema dell’immigrazione dalle logiche di espulsione a ciò che avviene lungo il percorso di accoglienza e integrazione del migrante. > Siamo di fronte a una scelta di Governo che ha progressivamente spostato > l’accoglienza da infrastruttura di tutela in un dispositivo di filtro, > smistamento e contenimento. L’EMERGENZA PRODOTTA La narrativa emergenziale proposta nell’ultimo decennio ha portato a una proliferazione di decreti emergenziali sotto il governo attuale in nome di uno stato di emergenza (dichiarato dall’aprile 2023 all’aprile 2025), ma la chiave di lettura proposta dal rapporto dimostra come la persistenza di questo stato di precarietà non sia dovuto all’eccezionale incremento dei flussi migratori segnalato, ma sia piuttosto esito di una emergenza appositamente costruita, grazie allo smantellamento delle politiche di accoglienza. È a partire dalla limitazione dell’operatività delle navi ONG di soccorso marittimo, imposto dal Decreto Piantedosi, che l’emergenza nasce. Con l’assegnazione dei porti lontani del Centro-Nord Italia per salvataggi avvenuti principalmente lungo la rotta del Mediterraneo centrale non solo si sottopongono persone a una situazione di precarietà per più tempo del necessario ma si tolgono risorse monetarie e temporali alle ONG dispiegate nelle missioni Search and Rescue 1. Pur essendo l’obiettivo dichiarato di questa politica alleviare le pressioni sulle strutture di prima accoglienza nel Sud Italia, il rapporto mostra come proprio in questi centri rimangano costantemente disponibili più di 2.000 posti inutilizzati presso gli hotspot e CPA di Sicilia, Calabria e Puglia. Questa prassi viene quindi smascherata come mero tentativo di ostacolare le missioni SAR e di criminalizzare la solidarietà e, non a caso, sono varie le sanzioni contro le navi umanitarie che sono state annullate sulla base dell’illegittimità di questa prassi, quali le sentenze dei tribunali di Salerno e Ragusa. > Ancora una volta, l’emergenza da eccezione si trasforma in una tecnica > ordinaria di organizzazione dell’accoglienza. Le frontiere interne La centralità dei processi di filtro è resa ancora nota dalla crescente prevalenza delle strutture di prima accoglienza, quali hotspot, CPA e CAS, su quelle facenti parte del SAI per l’accoglienza secondaria. Il report sottolinea due tendenze visibili dal 2023: la proliferazione di strutture hotspot, che passano da 4 a 11 nel 2024 con il triplicarsi dei posti disponibili, e il forte sbilanciamento del sistema verso i Centri di Accoglienza Straordinaria, che accolgono nel 2024 il 71,9% delle persone totali, dimostrando che il perno dell’intero sistema è ancora una volta rappresentato dall’accoglienza straordinaria. Delle 6.024 strutture governative attive al 31 dicembre 2024, 520 registrano presenze che superano il 120% della capienza, con 12.904 persone coinvolte specialmente nei CAS di Lombardia, Lazio, Puglia e Veneto. Nel Mezzogiorno prevalgono CAS di grandi dimensioni con una capienza media di 38 posti mentre nel Nord-Est, specialmente nel FVG, la capienza media si riduce a 11 posti grazie al peculiare modello di micro-accoglienza diffusa 2. Passando all’analisi dello stato dell’accoglienza del SAI si osserva un tasso di turnover degli ospiti che diminuisce dal 35,5% registrato nel 2023 al 21,3% nel 2025, indicando un ricambio sempre più lento che contrasta l’entrata di nuovi beneficiari nel circolo, dunque pressando nuovamente sui centri dediti alla prima accoglienza. A snaturare l’essenza dell’accoglienza è il peso di operatori for profit nella gestione dei centri governativi, che dal 2022 al 2024 si duplica arrivando a gestire più di 14mila posti, più di un decimo dei complessivi. Ancora, lo schema di capitolato d’appalto vigente dal 2024 ostacola la fruizione dei servizi di mediazione linguistico-culturale e dei colloqui psicologici: insieme al ritiro implicito della domanda di protezione per assenza al colloquio e alla procedura accelerata di valutazione della domanda “tardiva” previste dal d.l. 145/2024, si compromettono non solo le tutele e i diritti degli ospitati, ma anche la capacità del sistema di rilevare e valutare adeguatamente le vulnerabilità personali che possono essere dietro a queste decisioni. Oltre a queste fragilità il documento evidenzia anche le responsabilità di un’amministrazione precaria, lenta e intermittente che pone in essere ostacoli amministrativi nell’accesso alle questure e nella formalizzazione della domanda. Forme di accoglienza non dignitose non risparmiano neanche i minori non accompagnati, portando a un allarmante numero di uscite per abbandono. L’introduzione da parte del d.l. 133/2023 della possibilità di collocare MSNA ultrasedicenni in centri di accoglienza per adulti, in sezioni specifiche, per un tempo massimo di 90 giorni, prorogabile di altri 60, ha legittimato ancora di più la prassi già esistente di inserimento di MSNA in centri per adulti. Nonostante fosse stata intesa come misura eccezionale da applicare solo nei casi di indisponibilità temporanea di strutture dedicate, i casi critici sono diversi. Torino si dimostra prima per numero di MSNA transitati in centri per adulti e almeno 13 delle prefetture incluse nel rapporto dichiarano superamenti 3della soglia massima dei 150 giorni, dimostrando come il superamento dei limiti di legge non sia episodico e avvenga anche in territori con posti liberi nel circolo dedicato. Ancora una volta il rapporto smaschera la riluttanza del Governo di porre l’accoglienza sul primo piano: l’incapacità della gestione del sistema è evidente dalla carenza di meccanismi di monitoraggio delle politiche sviluppate e dalla disomogeneità territoriale delle ispezioni presso i centri governativi, che lasciano nel 2024 l’80,9% delle strutture prive di alcun controllo. Spesso i dati dichiarati dalle Prefetture e dalle autorità centrali non combaciano. Il Viminale afferma, infatti, di non registrare dati relativi ai centri di accoglienza provvisori né quelli relativi al tempo di accoglienza e alla sezione separata istituita per i MSNA nei centri adulti: una superficialità che ostacola il lavoro di reporting su una realtà altrimenti invisibile al comune cittadino. LO SCENARIO 2026 L’ennesima stretta sull’immigrazione è ora rappresentata dal disegno di legge7 approvato il febbraio scorso dal CdM per l’attuazione del Patto UE sulla migrazione e asilo, nel quadro della riforma del CEAS adottata nel 2024 e ora in procinto di essere attuata. Dei dieci testi introdotti, quello che desta più preoccupazioni è il Regolamento (UE) 2024/1348 (Regolamento Procedure) poiché amplia i casi di ricorso obbligatorio alla procedura accelerata di esame della domanda alla frontiera, con annesso allontanamento immediato e un massimo di dieci giorni per fare ricorso. L’infondatezza di una domanda si baserà quindi su meri criteri statistici, quali la provenienza da un paese d’origine sicuro e il possesso di una cittadinanza facente parte delle low-recognition-rate citizenships 4, tra le quali la venezuelana, la colombiana e ora quella siriana, nonostante le violenze etniche e confessionali ancora in corso. La mancata valutazione delle specificità di una domanda di protezione in nome di queste logiche puramente statistiche smaschera nuovamente la superficialità del sistema che, pur di accelerare le procedure di frontiera, rinuncia a investigare su possibili profili di intersezionalità e vulnerabilità personale del migrante. Con l’ennesimo atto emergenziale 5 in materia migratoria il discorso politico torna ancora una volta a focalizzarsi sulle procedure di rimpatrio, ricorrendo a prassi illecite e problematiche 6 che alimentano una politica carente e superficiale che pone lo sguardo alle frontiere esterne e non a quelle interne, facendo dell’accoglienza un sistema esclusivo. 1. La politica dei porti lontani non arretra neanche di fronte alla morte, Sos Mediterranee (19 maggio 2026) ↩︎ 2. 3 Che cos’è l’accoglienza diffusa? ICS (25 maggio 2018) ↩︎ 3. Minore trattenuto in struttura per adulti: La Corte Europea dei Diritti Umani condanna l’Italia, ASGI (29 Aprile 2026) ↩︎ 4. Latest Asylum Trends: Recognition Rates, EUAA ↩︎ 5. Convertito in legge il DL 23/2026 su sicurezza e migrazione, IntegrazioneMigranti (24 aprile 2026) ↩︎ 6. I rimpatri volontari assistiti non siano strumenti di “remigrazione”. Un commento al decreto-legge 55/2026, UniPd Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” (22 maggio 2026) ↩︎
CPR di Trento: negato l’accesso agli atti alle organizzazioni della società civile
Ministero dell’Interno, Commissariato del Governo e Provincia autonoma di Trento hanno risposto con un rigetto alla richiesta di accesso civico generalizzato (FOIA) presentata il 23 aprile 2026 da Cittadinanzattiva APS e dall’Assemblea Antirazzista Trento, con il supporto legale degli avvocati Antonello Ciervo, Salvatore Fachile, Laura Liberto, coordinatrice nazionale di Giustizia per i diritti-Cittadinanzattiva e Gennaro Santoro. La richiesta mirava a ottenere tutti i documenti relativi alla progettazione e realizzazione del CPR previsto a Maso Visintainer, a Trento. Ne denunciano l’ostracismo le stesse organizzazioni con una nota stampa. La motivazione del diniego è identica in tutte le risposte istituzionali, un copia-incolla: i CPR, in base al decreto-legge 124/2023, sono stati classificati come “opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale“. Una definizione che, in materia di accesso civico generalizzato, equivale a un segreto di Stato: nessun progetto, nessuna relazione tecnica, nessun documento urbanistico o ambientale, nessuna informazione sui costi e tempistiche di realizzazione. «Classificare un centro di detenzione amministrativa alla stregua di un’installazione militare non è una scelta tecnica neutrale, bensì una scelta politica che sottrae deliberatamente al controllo pubblico un’opera che incide profondamente sul territorio, sull’uso del suolo, sulle risorse provinciali e sui diritti delle persone – compreso quello alla salute – che vi saranno recluse», affermano le organizzazioni civiche. Il Coordinamento Trentino-Alto Adige/Südtirol NO CPR, composto da oltre 50 realtà sociali e politiche che sostengono la campagna contro l’apertura del CPR, e Cittadinanzattiva considerano questa mancata trasparenza gravissima. I CPR sono luoghi strutturalmente opachi: l’accesso al loro interno è negato ai giornalisti e alla società civile, e numerosi report, inchieste giornalistiche e pronunce giurisdizionali hanno documentato come in queste strutture i diritti fondamentali vengano sistematicamente violati. Ora si aggiunge un nuovo tassello: la società civile non può essere messa a conoscenza di quali valutazioni siano in corso sull’impatto territoriale e ambientale, su come verrà costruito il centro, con quali costi e secondo quali criteri. Le organizzazioni ricordano che l’area individuata per la costruzione del CPR è stretta tra la tangenziale di Trento e l’autostrada del Brennero e in particolare il lato est è percorso per tutta la sua lunghezza da un metanodotto ad alta pressione. «Quel che è emerso – la sola documentazione che la Provincia ha ritenuto di non poter nascondere perché già pubblica e facilmente reperibile online – è la delibera di Giunta n. 1626 del 24 ottobre 2025 e il testo dell’accordo Piantedosi-Fugatti. Un accordo che prevede la costruzione del CPR interamente a carico delle casse provinciali, e in cambio impegna il Ministero a dimezzare i posti di accoglienza sul territorio trentino da 700 a 350.  Quello che rimane nell’ombra – i progetti tecnici, le valutazioni ambientali, i costi, le procedure di affidamento – è esattamente ciò che ogni cittadina e ogni cittadino di questo territorio, e non solo, hanno il diritto di conoscere. Continueremo a chiedere trasparenza e a opporci con ogni strumento disponibile. I CPR non sono basi militari: sono luoghi in cui si detengono esseri umani, e per questo, pur ribadendo la nostra netta contrarietà, ci aspettiamo che siano perlomeno aperti al controllo pubblico, non schermati dietro una norma che li equipara a infrastrutture di guerra», concludono le organizzazioni.
La seconda volta. Ajoké, il mare e la ville morte
31 maggio 2026. È quasi mezzanotte quando Ajoké 1, una testimone del rapporto Women State Trafficking mi scrive per dirmi che l’hanno arrestata. È la seconda volta da quando ha iniziato l’aventure, qualche anno fa. Era partita dalla sua terra d’origine, nell’Africa subsahariana, in fuga da violenze e abusi. Anche in questa occasione, Ajoké è stata intercettata in mare.  La prima volta, ad arrestarla, era stata la Guardia Nazionale Tunisina (GNT), una forza di sicurezza interna, militare, dipendente dal Ministero dell’Interno. Picchiata selvaggiamente, incarcerata nella caserma di El Meguissem. Violentata. Poi trasportata alla frontiera, venduta ai libici, detenuta di nuovo. Violentata ancora. Infine, liberata previo pagamento del riscatto. Approfondimenti LA TRATTA DI STATO DELLE DONNE NERE E MIGRANTI TRA TUNISIA E LIBIA La voce delle sopravvissute e testimoni nella presentazione del rapporto Women State Trafficking al Parlamento Europeo  Nicoletta Alessio 23 Aprile 2026 La seconda volta la storia comincia in modo diverso, perché il porto di partenza non è Sfax, in Tunisia, ma Zuwarah, in Libia. Ajoké è salita su un gommone insieme ad altre persone, ma le hanno bloccate ugualmente. Pare che i prestanti e abili militari della so called Guardia Costiera libica siano usciti subito a prenderli in mare. Sono esperti e veloci, formati ed equipaggiati dai loro colleghi italiani. I militari hanno portato a riva le persone intercettate in mare, poi detenute in un primo hub e trasferite in un carcere libico ben noto, e non solo agli autori del rapporto State Trafficking e Women State Trafficking.  Ajoké è di nuovo detenuta. Conosciamo il seguito di questa seconda detenzione, anche se lei non l’ha ancora vissuto. E anche lei sa già come andrà a finire. Ora che è in prigione, uscirà con il barnamiche, come viene chiamata la negoziazione per l’uscita di un detenuto da un carcere libico. Una trattativa economica. Uscirà perché la sua rete familiare o amicale pagherà il suo riscatto. Oppure sarà venduta a qualcuno che guadagnerà facendole usare il suo corpo. La porterà in qualche bordello, per recuperare i soldi anticipati per il suo acquisto e moltiplicherà i propri guadagni, mettendosi in tasca molto di più di quanto abbia speso per comprarla, obbligandola alla prostituzione. Qualche giorno fa ho saputo che è stata arrestata e avrei preferito non esserne a conoscenza. Confesso di averlo pensato quando ho ricevuto il suo primo messaggio con il video che mi mostrava dove era detenuta insieme agli altri. Me l’ha mandato lei stessa, domenica 31 maggio. In un audio concitato mi racconta che ha nascosto il cellulare e che, per una fortuita casualità, non l’hanno trovato durante la perquisizione. È quasi mezzanotte e il suo audio dice: «La polizia ci ha arrestato di nuovo». Poi, un altro vocale, registrato a voce bassa. Tanto bassa che faccio fatica a sentire. I suoni sono distinti, capisco cosa succede: un pick-up in movimento, col portello posteriore di lamiera che sbatte a ogni sobbalzo sulla strada dissestata. Si sente il rumore dei sassi sotto le ruote, il cemento irregolare. In sottofondo, voci, parole incomprensibili. Un chiacchiericcio. Persone. Li stanno trasportando. Poi, ancora la sua voce: «Ci hanno arrestati mentre stavamo attraversando il mare. Siamo nella macchina. E ora ci stanno portando in prigione».  Un’ora di pausa: poi, di nuovo un video. Questa volta è lei che descrive, mentre filma: «Guarda come siamo» dice la sua voce. Filma due stanze: è l’interno di una casa, vuota, fatta di due piccoli spazi comunicanti. Pareti bianche, il pavimento di mattonelle beige. Non ci sono porte, ma gli infissi sono in legno e la forma è arcuata. Le persone sono ammassate. Alcune sono distese: è lo stesso principio di quando sono in barca, la tobà, con i corpi serrati, incastrati, in un’assurda perfetta armonia di forme concave e convesse. Altre possono solo restare sedute perché non hanno lo spazio di allungare le gambe. C’è qualche bambino. I corpi sono docili. Restano lì, immobili. Si sente la voce di Ajoké mentre filma per qualche secondo: si sente la stanchezza, la disperazione, ma non c’è nessun atto di ribellione. Ancora qualche minuto e ricevo la localizzazione: Zuwarah, accanto al mare. Se ingrandisco la mappa, vedo una specie di costruzione rettangolare, che è proprio sulla costa, quasi sulla spiaggia. LUNEDÌ 1 GIUGNO 2026 Silenzio. Non ho notizie per tutto il giorno. Alle otto di sera, ricevo una foto di un hangar dall’interno. Cemento battuto a terra. Pavimento bagnato in alcuni punti, luce artificiale potente, neon. Materassi di gommapiuma sparsi, di colore verde pallido. La struttura ha la forma di un tunnel. Il tetto curvo che lo richiude è di lamiera ondulata. Il caldo dev’essere soffocante lì dentro. Un’unica porta in metallo e al di sopra una finestra protetta da una griglia. L’unica. Non si esce di lì. Non c’è audio che accompagna, né parole per spiegare. Ma immagino che l’abbiano trasferita in prigione. MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026 ORE 15.54 Una foto, sfuocata.  Poi un video. Diciotto secondi. «Siamo molti qui, tanti tanti». Corpi ammassati. Tutte donne, alcune sedute, altre in piedi. Un vociare indistinto di sottofondo. Rimbomba. C’è un unico uomo nella stanza. Hanno separato gli uomini dalle donne. Poi un audio che segue. Concitato, mormorato: «Questa è la prigione. Questa è la prigione». Nell’inquadratura, una ventina di donne visibili, sedute sui materassini, qualche sacco addossato alle pareti. Lo spazio aperto intorno è un vuoto che non dà riparo. La foto è scattata da una soglia, come chi guarda da dietro una porta socchiusa. Forse quella di un unico bagno. Di solito le donne vengono violentate lì.  Prima e ora, ancora Ajoké è una delle testimoni del rapporto Women State Trafficking, quello che documenta come Tunisia e Libia, attraverso i loro apparati di controllo delle frontiere, i loro accordi bilaterali, i finanziamenti ricevuti grazie all’esternalizzazione, siano direttamente implicati nel traffico di esseri umani e in particolare delle donne che tentano di attraversare il corridoio Tunisia-Libia verso il Mediterraneo centrale. I meccanismi che il rapporto descrive sono ancora in funzione e Ajoké, insieme a moltissimi altri, è di nuovo dentro quegli ingranaggi ben oliati. La volta passata, qualche mese fa, aveva ottenuto il suo rilascio in cambio di servizi sessuali in prigione. Uscita, era rimasta bloccata in Libia. A Zawiya si era stabilita in un insediamento informale, un “campo”. Con lei, il figlio di poco più di un anno. Per mantenersi raccoglieva bottiglie di plastica per rivenderle. Non era assistita. Non era protetta. Semplicemente presente, in uno spazio sospeso, che non è né accoglienza né libertà. La sua condizione – visibile, precaria, documentata – non ha attivato nessuna forma di protezione da parte degli Stati che pure finanziano la presenza di organizzazioni umanitarie in Libia e che siedono ai tavoli diplomatici, contribuendo a disegnare le politiche migratorie nel Mediterraneo centrale. INTANTO, FUORI: LA VILLE MORTE Mentre Ajoké è detenuta, gli altri testimoni di Women State Trafficking che si trovano ancora in Libia sono bloccati nei “campi”. Non perché siano stati arrestati – non ancora – ma perché in questi giorni Tripoli – e molte altre città- sono in stato di blocco. I testimoni di Women State Trafficking, con cui siamo ancora in contatto, ne danno l’allerta. Da Tripoli arriva un’espressione sola: la ville morte. La città morta. Significa che le persone nere si nascondono – più del solito, per quanto sia possibile. La popolazione libica è a caccia. Linciaggi liberi. Operati da cittadini, imposti dalla violenza, dalle milizie, dalla paralisi istituzionale. Chi è nei campi non esce, non si muove. Le comunicazioni sono intermittenti. Il monitoraggio diventa impossibile o quasi. La stessa dinamica si sta replicando, in questi stessi giorni, in Tunisia. Anche lì, le possibilità di movimento per le persone black sono ulteriormente ridotte, che siano amministrativamente regolari oppure no. Le reti di supporto sul territorio riferiscono una situazione di pressione crescente: blitz della polizia nelle case abitate da persone migranti, arresti arbitrari. Violenza documentata che circola nelle reti sociali, sotto gli occhi di tutti, tra l’impotenza di chi vorrebbe agire ma non può intervenire e la totale indifferenza di chi ha il potere di farlo. E, come sempre, il silenzio complice dell’Unione europea. Comunicati stampa e appelli WOMEN STATE TRAFFICKING: L’APPELLO DI RR[X] Un appello per trasformare il rapporto di ricerca presentato a Bruxelles il 22 aprile 2026 in un'azione diffusa e collettiva per fermare la tratta di stato 29 Aprile 2026 > La storia di Ajoké mostra diverse cose insieme. Innanzitutto, che la doppia intercettazione – da parte di due diversi apparati statali, in due momenti diversi – non è un’eccezione ma una possibilità strutturale per chi vive in Libia o in Tunisia senza protezione. Chi è stato già fermato, rilasciato e rimasto sul territorio, torna ad essere soggetto agli stessi meccanismi, senza che nulla nel frattempo sia cambiato nella sua condizione di vulnerabilità. Mostra che essere testimone non offre protezione sul campo. Mostra che la povertà estrema non attiva nessun meccanismo di risposta da parte degli Stati che pure finanziano la presenza umanitaria in quei territori e che la visibilità della condizione delle persone razzializzate nere è invisibile anche quando è sotto lo sguardo di tutti.  Rende chiaro, infine, che l’esternalizzazione delle frontiere produce catene di responsabilità che gli Stati finanziatori si rifiutano sistematicamente di riconoscere. La Guardia Nazionale Tunisina e la Guardia Costiera Libica operano con risorse, formazione e copertura politica fornite dall’Unione Europea. L’Italia è in prima linea. Ogni intercettazione, ogni respingimento, ogni trasferimento in detenzione avviene all’interno di un quadro che l’Europa ha contribuito a costruire e che continua a sostenere e a rafforzare. Ajoké è detenuta di nuovo. Gli ultimi messaggi che mi ha mandato risalgono a martedì, due giugno. Una foto mostra due uomini nello spazio all’esterno dell’hangar: un nero e un libico. L’audio racconta che stanno iniziando il barnamiche, l’operazione di negoziazione: il mediatore, nero e della stessa comunità a cui la persona appartiene, con l’accordo delle guardie libiche, fa da intermediario tra il detenuto e il suo mondo esterno, per ottenere il pagamento del riscatto. La seconda foto, scattata dal cortile, mostra uomini in lontananza. L’audio di Ajoké racconta che li stanno picchiando. Da martedì 2 giugno non ho più sue notizie.  Gli altri testimoni di Women State Trafficking sono nei campi in Libia. Altri con cui siamo in contatto sono in Tunisia.  La politica del confine continua a funzionare. La città è morta e insieme a lei la dignità, la vergogna, il rispetto, il diritto. 1. Il nome é ovviamente di fantasia. La prigione in cui è attualmente detenuta è stata resa anonima per questioni di protezione ↩︎