Source - Progetto Melting Pot Europa

Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Diritti all’ascolto: il podcast del progetto europeo SCUDI
Diritti all’ascolto è un podcast che nasce all’interno del progetto SCUDI – Scuola di diritti umani 1, dedicato al contenzioso strategico per la tutela dei diritti delle persone migranti. Diritti all’ascolto trasforma la formazione specialistica di SCUDI in un racconto accessibile e coinvolgente, per spiegare come il diritto possa diventare uno strumento concreto di tutela contro le discriminazioni. Attraverso le voci di avvocatə, attivistə, operatorə, ogni episodio intreccia contesto giuridico e casi pratici, affrontando quattro temi: cittadinanza, asilo e protezione internazionale, accesso alla giustizia e discriminazioni di genere. Diritti all’ascolto è diretto da Valentina Muglia, i contenuti sono curati da Elisa Leoni e Sara Gherardi, il montaggio è di Alessandro Antonelli e la voce narrante di Sara Gherardi. Gli ospiti sono: Laura Liberto, Valentina Ceccarelli, Giulia Crescini, Gennaro Santoro, Salvatore Fachile, Rachele Giorgi, Valentina Muglia, Paolo Oddi, Anna Brambilla e Sarah Lupi. PUNTATA 0 – CHE COS’È SCUDI E PERCHÉ NASCE DIRITTI ALL’ASCOLTO In questo episodio introduttivo, il progetto SCUDI si racconta attraverso le voci di chi lo vive ogni giorno. Con Laura Liberto e Valentina Ceccarelli di Cittadinanzattiva. *  Trascrizione ep. 0_Diritti all’ascolto_Podcast EPISODIO 1 – CITTADINANZA E APPARTENENZA In questo episodio si parla di cittadinanza: cosa prevedono oggi le norme in Italia, dove il sistema si inceppa e di come questo incida sulla vita di chi nasce o cresce in Italia senza vedere riconosciuta la propria appartenenza. Insieme a Giulia Crescini e Gennaro Santoro, sono analizzati gli ostacoli giuridici e amministrativi, il divario tra diritto scritto e pratica quotidiana e gli strumenti – legali e collettivi – che possono essere attivati per rivendicare i propri diritti.  * Trascrizione ep. 1_Diritti all’ascolto_Podcast EPISODIO 2 – ASILO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE Questa puntata è dedicata al diritto d’asilo e alla protezione internazionale, un pilastro della tutela dei diritti umani sempre più messo in discussione da politiche restrittive e prassi amministrative illegittime. Con Salvatore Fachile e Rachele Giorgi si parla di procedure, nuove normative europee, violazioni sistematiche e del ruolo fondamentale del lavoro legale e del contenzioso strategico per difendere i diritti delle persone migranti in cerca di protezione. * Trascrizione ep. 2_Diritti all’ascolto_Podcast EPISODIO 3 – ACCESSO ALLA GIUSTIZIA: UN PERCORSO A OSTACOLI In questo episodio si affronta il tema dell’accesso alla giustizia per le persone migranti. Barriere linguistiche, mancanza di informazioni, criminalizzazione dell’irregolarità e  detenzione amministrativa rendono il godimento dei diritti un percorso a ostacoli. Con Valentina Muglia e Paolo Oddi, per capire dove il sistema fallisce e quali strumenti giuridici e politici possono essere messi in campo per smontare pratiche ingiuste e restituire effettività ai diritti. * Trascrizione ep. 3_Diritti all’ascolto_Podcast EPISODIO 4 – DONNE MIGRANTI E DISCRIMINAZIONI MULTIPLE L’ultima puntata è dedicata alle donne migranti e alle discriminazioni multiple e intersezionali che attraversano le loro vite: genere, origine, status giuridico, condizioni economiche. Un intreccio di disuguaglianze che incide sull’accesso alla protezione, ai servizi, alla salute e alla giustizia. Con Anna Brambilla e Sarah Lupi si esplora l’approccio intersezionale, il ruolo del contenzioso strategico e le pratiche capaci di rendere visibili queste discriminazioni e contrastarle concretamente. * Trascrizione ep. 4_Diritti all’ascolto_Podcast 1. Il podcast è realizzato da CILD nell’ambito di un progetto promosso da Cittadinanzattiva in collaborazione con CILD e finanziato dall’Unione europea attraverso il Programma CERV (Grant Agreement n. 101143178). ↩︎
Illegittimo il diniego della Questura al titolo di viaggio per il titolare di protezione sussidiaria afghano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del titolo di viaggio presentata da un cittadino afghano contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, riconosciutagli dalla Commissione territoriale. Il rifiuto è stato ritenuto ingiustificato alla luce della dichiarazione dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Afghanistan (non riconosciuta dall’Emirato Islamico dell’Afghanistan), la quale attestava l’impossibilità di rilasciare il passaporto ordinario in considerazione della situazione socio-politica del Paese. La Questura di Udine aveva ritenuto tale documento, pur comprovante un motivo ostativo oggettivo al rilascio del passaporto, insufficiente a giustificare il rilascio del titolo di viaggio, per asserita carenza di motivi soggettivi. Il TAR, ricondotto il caso nell’alveo della normativa nazionale ed eurounitaria, ha invece affermato che il motivo oggettivo fosse di per sé sufficiente a legittimare la domanda di rilascio del titolo di viaggio, annullando conseguentemente il provvedimento amministrativo. Restano ferme le ulteriori valutazioni demandate alla Pubblica Amministrazione, che non è stata condannata al rilascio del titolo, seppur nell’ambito di una discrezionalità tecnica limitata dalla portata del provvedimento giurisdizionale. T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 13 del 16 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Martino Benzoni per la segnalazione e il commento.
Illegittimo il diniego automatico in materia di nulla osta legato al decreto flussi se la volontà di assunzione è confermata via PEC
Una decisione del T.A.R. Bari in materia di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri, ha chiarito che il rifiuto automatico generato dal sistema informatico per mancata conferma della volontà di assunzione da parte del datore di lavoro entro il termine di sette giorni, previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 286/1998, deve considerarsi illegittimo qualora il datore di lavoro, pur riscontrando difficoltà tecniche di accesso al portale telematico, abbia manifestato in modo inequivocabile e tempestivo la persistenza del proprio interesse attraverso un canale di comunicazione ufficiale alternativo, quale la Posta Elettronica Certificata (PEC). L’automatismo procedurale, sebbene funzionale alla gestione di flussi massivi, non può prevalere sui principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento, leale collaborazione e soccorso istruttorio, i quali impongono all’Amministrazione di valutare le circostanze reali del caso di specie. Di conseguenza, ricevuta una comunicazione formale che attesti la volontà di procedere all’assunzione prima dell’adozione formale del diniego, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di intervenire sulla procedura informatica per considerare valida la conferma, superando la rigidità della c.d. “decisione algoritmica” che non può sostituire la necessaria valutazione umana “riserva di umanità”. La finalità della norma, volta a contrastare fenomeni elusivi e a verificare l’attualità dell’interesse, è infatti pienamente soddisfatta quando la conferma, seppur con modalità diverse da quelle previste dal sistema, perviene all’Amministrazione entro il termine stabilito. BREVE DESCRIZIONE DEL FATTO Il caso trae origine dal ricorso presentato da una società avverso il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari aveva rifiutato una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero. La vicenda si sviluppa come segue: 1. La società ricorrente aveva presentato domanda di nulla osta, la cui istruttoria si era conclusa con esito positivo in data 31 ottobre 2025, avendo l’Amministrazione accertato la sussistenza dei requisiti richiesti. 2. In data 10 novembre 2025, il sistema informatico ministeriale inviava alla società la richiesta di confermare, entro sette giorni, la propria volontà di procedere all’assunzione, come previsto dalla normativa di settore (art. 22, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 286/98). 3. Nell’ultimo giorno utile per la conferma (17 novembre 2025), la società riscontrava difficoltà tecniche che le impedivano di accedere al portale telematico per completare la procedura. 4. Per ovviare al problema e manifestare la propria intenzione, nella stessa data del 17 novembre 2025, la società inviava una comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) sia alla Prefettura che all’Ambasciata, confermando in modo esplicito e inequivocabile la volontà di assumere il lavoratore. 5. Nonostante tale comunicazione, il giorno successivo (18 novembre 2025), il sistema informatico, non avendo registrato la conferma tramite il portale, generava in automatico un provvedimento di rifiuto della richiesta di nulla osta. 6. La società ha quindi impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo l’illegittimità per violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, sostenendo che la propria volontà era stata chiaramente e tempestivamente manifestata, sebbene con un mezzo diverso da quello telematico a causa di un impedimento tecnico. T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 1466 del 20 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Kristina Blushi per la segnalazione e il commento.
Reprimere e punire: un nuovo «diritto della paura»?
Si profila all’orizzonte l’ennesima stretta securitaria, l’ennesimo intervento legislativo volto a dare risposta, nell’intenzione del governo italiano, alle emergenze sempre più pressanti della società italiana. Un intervento normativo preceduto e accompagnato da una narrazione ben precisa della realtà che viene veicolata in maniera ossessiva dai media e ripetuta a sostegno e giustificazione dell’ennesima risposta repressiva e punitiva rispetto a fenomeni sociali complessi che meriterebbero ben altro approccio e maggiore attenzione. Gli interventi normativi, soprattutto in campo penale, che stanno caratterizzando le politiche dell’attuale governo, sono state ampiamente analizzate e classificate in maniere diverse. Alcuni commentatori hanno parlato di un “diritto penale della perenne emergenza 1” proprio per sottolineare come gli interventi normativi di questi anni rispondano alla necessità di reprimere condotte illecite e punire colpevoli creati dagli allarmi lanciati dalla cronaca nera e dalle ansie ingenerate nella popolazione da media troppo spesso a caccia di sensazionalismo. Altri autori hanno anche parlato di “diritto penale massimo”, ovvero di un diritto penale che si caratterizza per la proliferazione delle fattispecie, delle aggravanti, degli aumenti incontrollati delle pene. Ma non solo. Si è anche parlato di un “diritto penale erratico, asistematico, imprevedibile” in quanto rappresenta più che altro una reazione impulsiva del legislatore che non tiene in alcun conto i principi di coerenza, razionalità e ragionevolezza giuridica che dovrebbero garantire l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Ma anche di “diritto penale di segno neocorporativo” utilizzato per compiacere particolari settori della popolazione o categorie professionali, ma anche segmenti delle stesse istituzioni, a danno del nemico di turno individuato alternativamente e cumulativamente nel migrante, nel disobbediente, nell’irregolare, sempre e comunque però in chi si trova ai margini della società. Ma tutti questi interventi legislativi, presentati come la risposta delle istituzioni al malessere crescente in alcuni strati sociali della nostra società, hanno mostrato i loro limiti e la loro incapacità di dare concreta risposta a fenomeni sociali complessi che richiederebbero ben altro tipo di attenzione. Così, non solo ci troviamo a dover commentare l’ennesimo pacchetto di misure repressive e punitive, ma dobbiamo fare i conti con l’ulteriore spostamento in avanti dell’asticella di quel securitarismo che nel privilegiare la sicurezza, l’ordine pubblico e la stabilità, comprime sempre di più diritti individuali e sociali, non cercando un equilibrio tra le contrapposte esigenze ma facendo pendere la bilancia sempre di più a favore delle prime. In questo contesto si inserisce la bozza del nuovo pacchetto sicurezza predisposto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi 2. Si tratterebbe di un insieme di nuove norme indirizzate a rafforzare strumenti e organizzazione di Viminale e delle forze di polizia, ma anche dirette ad intervenire nel campo della sicurezza pubblica, della gestione dell’ordine, dell’immigrazione e della protezione internazionale. Le indiscrezioni giornalistiche e le bozze che circolano in queste ore si concentrano su alcune misure che, come già evidenziato, rappresentano quella risposta impulsiva di cui si è detto in precedenza. Ecco allora la previsione di: * una pena ad hoc per chi non si ferma all’alt delle forze polizia, con una pena della reclusione da sei mesi a cinque anni accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita; * fermo di prevenzione durante le manifestazioni, ovvero la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifiche operazioni di prevenzione svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di accompagnare nei propri uffici e di trattenerle lì per non oltre 12 ore, per gli accertamenti di polizia, persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, al possesso di armi, strumenti atti ad offendere, o all’uso di caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona; * l’arresto facoltativo in flagranza nei confronti di imputati minorenni per il porto illecito di coltelli e di altri particolari strumenti atti ad offendere; * una nuova aggravante per reati contro giornalisti e direttori di testata durante lo svolgimento delle loro funzioni o a causa di esse; * un ampliamento del catalogo dei reati per i quali si può applicare l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, inserendo anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo; * una sanzione amministrativa a carico di chi è tenuto alla sorveglianza del minore sopra i 14 anni, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto, impostazione che verrebbe estesa anche a casi collegati ad ammonimenti per atti persecutori o cyberbullismo. Uno specifico blocco di norme riguarderebbe, poi, immigrazione e asilo con misure per limitare ulteriormente i ricongiungimenti familiari, rendere più efficaci le espulsioni e introdurre norme che incidono anche sulle ONG con ipotesi di interdizione temporanea delle acque territoriali per ragioni di sicurezza nazionale e, in casi estremi, trasferimenti verso Paesi terzi. La bozza prevede che per lo straniero rintracciato dopo la violazione di un secondo ordine del questore non si proceda all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, ma all’esecuzione del provvedimento in precedenza emesso. È anche prevista l’abrogazione della disposizione che prevede, senza alcuna verifica reddituale, il gratuito patrocinio nella fase giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione del cittadino extra Ue e l’autorizzazione di una spesa complessiva pari a oltre 8 mln a favore del Viminale, per dare esecuzione ai rimpatri e far fronte all’attuazione del Patto europeo della migrazione ed asilo. Inoltre, i soggetti ‘pericolosi‘ per la sicurezza dello Stato potranno essere riconsegnati allo Stato di appartenenza dal Ministero dell’Interno. A chiudere il quadro, infine, vi sarebbe la previsione generalizzata della possibilità per i prefetti di creare zone rosse nelle aree caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità. Una possibilità che oggi è invece prevista solo in casi eccezionali ed urgenti. Quello che sembra emergere da questo nuovo intervento emergenziale e securitario predisposto dal governo, è l’idea che si sta facendo sempre più strada un diritto della paura, ovvero un ordinamento giuridico basato sull’idea dell’esistenza di un costante pericolo per la nostra società e per la convivenza civile che richiede pertanto interventi sempre più repressivi e anche dimostrativi per attestare la forza dello Stato e la presenza di un potere pronto ad intervenire prontamente per reprimere e punire. Quanto poco efficace sia questo diritto della paura rispetto a fenomeni sociali che hanno radici profonde e che sono frutto di processi carsici di trasformazione della nostra società, credo che sia abbastanza evidente. Ma altrettanto evidente è che, per altro verso, i fenomeni che si intendono combattere con la sola repressione, sono espressione spesso del fallimento più evidente di quelle istituzioni che non sono in grado di dare risposte adeguate a disagi reali delle nostre comunità. 1. Il diritto penale della destra. Ovvero il diritto penale dell’insicurezza, giuridica e sociale, Questione giustizia ↩︎ 2. «Pacchetto sicurezza in Cdm a gennaio. Avanti con operazione Strade sicure», Intervista del ministro Piantedosi all’Adnkronos ↩︎
Grecia. Assolti a Lesvos 24 volontari impegnati nel soccorso in mare
Dopo sette anni di limbo legale, il 15 gennaio 2025 la Corte di appello di Lesbo (Grecia) ha finalmente assolto i 24 operatori umanitari legati all’organizzazione Emergency Response Centre International (ERCI), ponendo fine ad un procedimento che li vedeva accusati di favoreggiamento all’immigrazione irregolare, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere. Notizie GRECIA. A LESBO, IL SEARCH AND RESCUE SOTTO PROCESSO La minaccia per 24 operatori umanitari: 20 anni di prigione Ludovica Mancini 19 Dicembre 2025 In caso di condanna, avrebbero rischiato pene detentive fino a venti anni per la loro attività di salvataggio di vite umane svolte nell’ambito delle operazioni di ricerca e soccorso (SAR). Al termine dell’udienza, durata ben più di undici ore e contrassegnata da frequenti e prolungate pause, il pubblico ministero ha riconosciuto l’inconsistenza delle imputazioni e ha richiesto l’assoluzione degli imputati. I giudici hanno quindi pronunciato la loro sentenza: sollevati da ogni accusa. IL CASO ERCI IN BREVE Chi: 24 operatrici e operatori umanitari (ERCI) Dove: Lesbo, Grecia Quando: fatti dal 2018 – assoluzione 15 gennaio 2025 Accuse: favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, riciclaggio, associazione a delinquere Esito: assoluzione piena in appello La decisione ha chiarito in modo inequivocabile che il procedimento non rappresentava altro se non una ‘perversa distorsione dell’attività umanitaria di salvataggio di vite umane’ e una vera e propria azione punitiva nei confronti delle operazioni di soccorso in mare, rendendo l’assoluzione l’unico esito possibile di un processo che, come sottolinea l’organizzazione Human Rights Watch, non sarebbe mai dovuto cominciare 1. A partire dagli arresti del 2018 e dalla conseguente custodia cautelare, protrattasi per ben più di 100 giorni nei confronti di alcuni degli operatori umanitari coinvolti, il caso è stato caratterizzato da una lunga serie di gravi irregolarità procedurali. Tra queste: la mancata traduzione di atti fondamentali in una lingua comprensibile agli imputati, l’assenza di interpreti durante le udienze, capi d’imputazione vaghi, privi di una chiara attribuzione di responsabilità individuali, errori cronologici nelle accuse, nonché anni di rinvii reiterati. Solo dopo sette anni gli imputati hanno potuto finalmente prendere la parola in aula e rispondere alle accuse infondate. Questo momento ha messo in luce non soltanto le profonde ripercussioni personali di un simile limbo giuridico, ma anche le sue conseguenze sistemiche: la sospensione delle operazioni di ricerca e soccorso nel Mar Egeo, dove, nel solo 2025, hanno perso la vita 280 persone. È quasi paradossale immaginare che, in un mondo giusto, le organizzazioni non governative (ONG) impegnate nelle operazioni di soccorso non dovrebbero nemmeno esistere. Tuttavia, poiché la realtà continua a smentire tale aspirazione, occorre ribadire come il dovere di salvare vite in mare grava primariamente sugli Stati in quanto obbligo positivo discendente dal diritto internazionale, come sancito, inter alia, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (SAR) e dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS). Inoltre, a livello europeo, l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela il diritto alla vita, anche in mare, imponendo obblighi positivi agli Stati membri, come ribadito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Safi e altri c. Grecia 2. PH: Ludovica Mancini Il diritto dell’Unione europea promuove inoltre il coordinamento e lo scambio di informazioni nelle operazioni SAR, anche con navi di proprietà privata (Raccomandazione (UE) 2020/1365 della Commissione europea). Invece di ricorrere a forme di accanimento giudiziario finalizzate a ostacolare gli atti di solidarietà, gli Stati dovrebbero adempiere ai propri obblighi, astenendosi sia dalla prassi illegale, crescente e sistematica, dei pushbacks, in violazione del principio di non-refoulement, sia dalla repressione dei difensori dei diritti umani. «Sono quasi morta in mare: è per questo che sono qui, per aiutare le persone. Non accetto di essere definita una trafficante», ha testimoniato Sara Mardini 3. Del resto, sin dall’inizio, le prove a sostegno di tali accuse erano del tutto inesistenti. Questa strumentalizzazione dell’apparato giudiziario si inscrive in un più ampio disegno politico perseguito dal Ministero greco della Migrazione e dell’Asilo sotto la guida di Thanos Plevris, caratterizzato da un ricorso sempre più marcato a strumenti giuridici per limitare i diritti fondamentali delle persone in movimento e per criminalizzare la solidarietà. Se la Legge n. 5226/2025, adottata nel settembre 2025, ha istituzionalizzato, tra l’altro, la criminalizzazione del soggiorno irregolare, un disegno di legge attualmente all’esame del Parlamento si spinge oltre, proponendo: 1) un inasprimento delle pene per il favoreggiamento dell’ingresso o del soggiorno irregolare, con aggravanti specifiche per i membri delle ONG e una pena minima di dieci anni di reclusione; e 2) la facoltà per il Ministero di cancellare un’ONG dal registro ufficiale qualora uno dei suoi membri sia sottoposto a procedimento penale, anche in assenza di condanna definitiva, consentendo di fatto la sospensione o lo scioglimento delle attività dell’organizzazione. Approfondimenti IN GRECIA VIENE PREVISTO IL CARCERE PER I RICHIEDENTI ASILO IN RIGETTO Analisi della nuova legge che penalizza e criminalizza l'ingresso e il soggiorno nel Paese Giulia Stella Ingallina 22 Ottobre 2025 «Questa assoluzione deve costituire un precedente», ha sottolineato Séan Binder 4 dopo la sentenza. «Prestare assistenza umanitaria in mare è un obbligo, non un reato; utilizzare WhatsApp è normale, non una prova di criminalità; acquistare lavatrici per un campo profughi non trasforma una persona in un riciclatore di denaro» 5. Il verdetto nel caso ERCI rappresenta dunque un segnale chiaro e inequivocabile: la solidarietà e l’azione umanitaria non possono – e non devono – essere trattate come condotte criminali. 1. Humanitarians Cleared of Bogus Charges in Greece – Human Rights Watch (15 gennaio 2026) ↩︎ 2. Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), (2022). Safi e Altri c. Greece, ricorso no. 5418/15 ↩︎ 3. Nata a Damasco, Sara Mardini è una rifugiata siriana arrivata in Europa nel 2015 dopo aver attraversato il Mar Egeo insieme alla sorella Yusra. Durante la traversata, le due si gettarono in acqua per spingere a nuoto l’imbarcazione in avaria, salvando le persone a bordo. Dopo il suo arrivo in Europa, Sara è tornata a Lesvos come volontaria per prestare assistenza nelle operazioni di ricerca e soccorso. Nel 2018 è stata arrestata e accusata di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare per la sua attività. Dopo sette anni di procedimento penale, è stata assolta da tutte le accuse ↩︎ 4. Grecia: Seán Binder assolto da tutte le accuse, Amnesty International (15 gennaio 2026); Front Line Defenders – case page ↩︎ 5. Helena Smith, (2025). Rights groups hail acquittal after seven years of aid workers prosecuted during Greece refugee Crisis –The Guardian (gennaio 2026) ↩︎
L’Egitto non è un Paese sicuro: applicata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
Il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata – accerta l’effetto sospensivo automatico del ricorso presentato da un cittadino egiziano all’esito di decisione negativa adottata nei suoi confronti con procedura accelerata, in quanto proveniente a un paese inserito nella lista dei cd paesi di origine sicuri. Uniformandosi alla decisione 01.08.2025 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – cause riunite nn. C-758/24 e C-759/24, il Tribunale di Venezia conferma che, a legislazione vigente, gli artt. 36, 37 e 46 paragrafo 3 della Direttiva 2013/32 non consentono la designazione di paese sicuro di uno stato terzo che non rispetti le condizioni sostanziali di sicurezza anche solo per determinate categorie di persone. Semplicemente impressionante è l’elenco delle categorie di persone che in Egitto, secondo il Tribunale di Venezia, e all’esito dell’esame di plurime fonti COI, sono invece vittime di persecuzione: attivisti e membri di partiti di opposizione o di movimenti politici contrari al governo; giornalisti; minoranze religiose come Baha’i, Testimoni di Geova e Cristiani Copti; appartenenti alla minoranza LQBTQI e finanche le donne nel loro insieme, in quanto vittime di discriminazione economica e sociale. Il Tribunale denuncia inoltre la pratica sistematica della tortura e di trattamenti inumani e degradanti come metodi di coercizione per ottenere informazioni, o anche solo per reprimere il dissenso politico; la pratica di arresti e detenzioni arbitrari, l’esistenza di tribunali speciali avanti ai quali i diritti difensivi degli indagati non sono garantiti, e poi ancora la sottoposizione dei detenuti ad abusi fisici, il sovraffollamento carcerario, il mancato rispetto di standard igienici minimi nei luoghi di detenzione, il rifiuto di cure mediche e la pratica della tortura sui detenuti. Da ultimo il Tribunale denunci anche la detenzione arbitraria ed il respingimento dei richiedenti asilo, in particolare di quelli di origine sudanese. Concludendo la sua disamina della situazione interna del paese il Tribunale afferma di ritenere che in Egitto siano tutt’ora presenti persecuzioni quali definite dall’art. 9 della Direttiva 2011/95/UE ovvero tortura e altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, secondo i criteri indicati nell’allegato 1 Dir. 2013/32/UE. Si tratta di una decisione che, quantomeno sino all’entrata in vigore del Nuovo patto Europeo sull’Immigrazione e l’Asilo, prevista per giugno 2026, consente di escludere la legittimità dell’applicazione delle procedure accelerate ai cittadini egiziani, e nel contempo conferma tutte le perplessità sui criteri per l’individuazione dei Paesi Sicuri adottati dal Consiglio Europeo lo scorso 8 dicembre, e che ribadiscono la presunzione di sicurezza del paese nordafricano. Tribunale di Venezia, decreto dell’8 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesco Tartini per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
Diritto all’accoglienza anche se la richiesta è avanzata dopo 90 giorni dall’ingresso
Una importante ordinanza del Tar Veneto che ordina l’immediata collocazione in accoglienza del richiedente asilo che aveva richiesto l’ingresso nel sistema di accoglienza dopo 90 giorni dall’ingresso. In particolare, il Tribunale “Considerato che secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato: – il ricorrente ha presentato la domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 2 bis, d.lgs. n. 142/2015; – la Prefettura di Rovigo ha rigettato la domanda di concessione delle misure di accoglienza presentata il 18 luglio 2025 perché tardiva“, decide, tenuto conto: A) del prospettato obbligo di disapplicare la norma interna (art. 1, comma 2bis, d.lgs. n. 142/2015), per contrasto con la direttiva UE n. 33/2013, in quanto l’art. 20, par. 2, della direttiva stessa non ricollega al ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale l’impossibilità di fruire delle misure di accoglienza, ma soltanto la facoltà dell’Amministrazione procedente di ridurre le misure stesse; B) della prospettata violazione del principio di proporzionalità che, ai sensi del par. 5 della direttiva UE n. 33/20, deve ispirare l’azione amministrativa; C) della dubbia non tempestività dell’istanza avuto riguardo al dies a quo del termine per la presentazione della domanda di protezione internazionale. Su quest’ultimo punto segnalo che la Prefettura sostiene che si conterebbe come primo ingresso anche il mero transito anni prima dello straniero che abbia attraversato l’Italia per poi andare in altri Paesi salvo poi fare reingresso in Italia e fare domanda di asilo. T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 21 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
Labirinto Schengen: il diniego dei diritti al confine triestino
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università degli Studi di Torino Corso di Laurea in Scienze Internazionali, dello Sviluppo e della Cooperazione LABIRINTO SCHENGEN: IL DINIEGO DEI DIRITTI AL CONFINE TRIESTINO Tesi di Laurea di Giorgia Malavenda (2024/2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE > To all the “illegals” in the world L’idea di ricerca nasce da una riflessione personale scaturita da un periodo di volontariato umanitario presso l’isola greca di Kos, tra i “punti di crisi” europei, la cui emergenza umanitaria e generale situazione di disagio, dovuta all’abbandono da parte delle istituzioni, mi era prima sconosciuta. Le storie raccolte e le esperienze vissute in questa stazione di sosta, in cui le persone si fermano anche mesi e l’unico aiuto concreto deriva dalle poche ONG presenti, mi ha spinta a riflettere su che cosa accada lungo le tappe successive della cosiddetta “Rotta Balcanica”, fino a giungere alla mia città, Trieste. L’importanza del tema è chiara in quanto fortemente divisorio e presente sulla bocca di qualsiasi politico grazie alla persistente connessione tra immigrazione e sicurezza. Ai confini estremi dell’Italia mitteleuropea, Trieste è da sempre abituata a un mix etnico-religioso ma negli anni caldi della “crisi” dei rifugiati la situazione dei migranti in città non era mai parsa nel dibattito pubblico né nelle conversazioni tra conoscenti. Ciò che invece è sempre stato presente alla tv e sui giornali sono liste e tabelle di numeri spesso decontestualizzati. Si è voluto quindi dare un ordine e una ragione a questi “numeri”, contestualizzarli prima nel territorio europeo e poi in quello triestino e raccontarne le vicende e le dinamiche che hanno luogo lungo i confini interni dell’Unione Europea, chiusi per qualcuno e aperti per altri. La “Rotta Balcanica”, pur essendo tra le rotte cardine del fenomeno migratorio che interessa l’Europa attuale, è assente nell’immaginario pubblico che associa la persona migrante a chi è stato soccorso nel mare Mediterraneo. Eppure, è la rotta con radici storiche più solide, che ha portato in salvo nel corso del Novecento popoli diversi che ora rappresentano parte integrante della società triestina. Con il fenomeno odierno però l’accoglienza scende in secondo piano per dare spazio alla necessità di “difendere la cultura e i valori europei”: chiara espressione del processo di othering che caratterizza il nostro secolo, per cui si definiscono linee nette tra gruppi distinti, e che tali devono rimanere, per etnia, religione, fenotipo e così via. Funzionale alla definizione dell’in-group europeo e infatti la definizione di un out group, in questa fase storica identificato nella presenza immigrata per paura di un presunto piano di sostituzione etnica. È necessario quindi riflettere sulle conseguenze che questa prevalenza della dimensione ideologia su quella giuridica nei dibattiti politici ha sulla vita di migliaia di persone sul suolo europeo, che neanche 40 anni fa si proponeva come emblema della libertà di circolazione. La presente tesi si pone l’obiettivo di approfondire lo stato dell’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti di protezione internazionale presenti sul suolo triestino, partendo da un’analisi prima dei principi normativi da rispettare e poi di una serie di meccanismi (leciti e illeciti) che sono messi in atto lungo la Rotta dei Balcani per gestire i flussi. Con il primo capitolo si vuole dare un quadro generale delle norme che tutelano lo ius migrandi nella loro dimensione internazionale, comunitaria e nazionale e, partendo dai principi che hanno fatto nascere la figura del “rifugiato”, ci si focalizza sui diritti intrinsechi a tale status e sui limiti normativi all’operato degli Stati nelle politiche di frontiera nello spazio Schengen. Nel secondo capitolo si crea una mappa delle molteplici rotte balcaniche partendo dall’evoluzione storica della crisi iniziata nel 2011, per poi focalizzarsi sulle dinamiche lungo i due confini più emblematici, quello turco-greco e quello nascente croato-bosniaco, fino a giungere al confine triestino. In un ultimo capitolo si analizza l’evoluzione storica del sistema d’accoglienza italiano, specialmente quello triestino; infine, si vuole esplorare il fenomeno che prende sempre più piede della criminalizzazione della solidarietà, per riflettere in ultimo sull’esistenza o meno di un dovere di accoglienza intrinseco al diritto di asilo. Il consistente ricorso ad articoli e atti normativi è voluto per sottolineare che, indipendentemente dall’ideologia da cui nasca una policy, essa dev’essere conforme alla struttura normativa che è stata costruita negli anni. Nel corso dell’elaborato si analizzano una molteplicità di teorie sociologiche che sfidano la percezione diffusa che si ha sul fenomeno. L’analisi qualitativa degli atti normativi è stata condotta in maniera principalmente autonoma, appoggiandosi talvolta a sentenze pronunciate per sostenere tesi personali; le dinamiche di confine e di accoglienza raccontate si basano sull’analisi di numerosi report stilati dalle principali ONG e ONLUS operanti sui territori. Infine, la narrazione delle vicende riportate riguardanti gli avvenimenti recenti in territorio triestino si fonda in parte su articoli di giornali della zona. I temi dei minori stranieri non accompagnati e dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio sono stati toccati in minima parte in quanto fenomeni complessi e che richiederebbero un’analisi più approfondita e sostenuta da dati quantitativi delle categorie vulnerabili e di come sono condotte le pratiche di rimpatrio.
«Libertà di movimento»
Ogni anno migliaia di persone muoiono nel Mediterraneo, nell’oceano Atlantico, nel deserto, nel tentativo di emigrare verso l’Europa. E chi non muore troppo spesso incontra sofferenze e violenze. Tutto ciò è evitabile. Come? Riconoscendo il fallimento generale della politica migratoria europea. Ammettendo il tracollo etico e culturale delle nostre società. E introducendo una discontinuità radicale, che richiede di affrontare il tema della libertà di movimento e circolazione delle persone. Il testo si presenta come un’assemblea, con cinque interviste che dialogano tra loro, i cui protagonisti sono Nawal Soufi, Soumaila Diawara, Nancy Porsia, Yasmine Accardo e Gianluca Vitale. La prefazione di Jason W. Moore, noto storico dell’ambiente di fama internazionale, completa un volume di urgente importanza. * La scheda del libro
Parole in movimento: un vocabolario per capire le frontiere e chi le attraversa
Controdizionario del confine. Parole alla deriva del Mediterraneo centrale (Tamu Edizioni, Novembre 2025) 1 raccoglie 42 parole dalla A alla Zeta, derivate dalle lingue coloniali e dall’arabo e innovate, manipolate, ibridate nel contesto dell’esperienza delle persone provenienti dall’Africa subsahariana o originarie della Tunisia verso l’Europa. Notizie/Arti e cultura «CONTRODIZIONARIO DEL CONFINE. PAROLE ALLA DERIVA NEL MEDITERRANEO CENTRALE» Equipaggio della Tanimar, a cura di Filippo Torre (Tamu Edizioni, Novembre 2025) 21 Novembre 2025 L’Equipaggio della Tanimar 2, l’autore collettivo che prende il nome dalla barca a vela su cui hanno viaggiato nel cuore del Mediterraneo le ricercatrici e i ricercatori delle Università di Genova e Parma, ha raccolto queste parole da incontri, canzoni, diari di campo, testimonianze o post sui social network e le ha selezionate attraverso l’interlocuzione diretta con le persone in transito, in particolare, sul confine italo-tunisino. Parole di mare e di terra, fuori dalla storia ufficiale, recuperate e restituite in queste pagine con l’intento di esplorarne l’etimologia e il significato, ma soprattutto l’uso sociale e il potenziale sovversivo: parole di una lingua viva, in costante mutamento e movimento, parlata da chi, nel limbo determinato dalle politiche securitarie della fortezza Europa, si trova a muoversi sulla soglia tra il visibile e l’invisibile, subendo, resistendo e sfidando il razzismo, la violenza e l’emarginazione che da esse derivano, sia a livello istituzionale che sociale. Un contro-dizionario per una contro-narrazione in cui ogni parola è accompagnata da una o più testimonianze: esempi di campo che permettono di comprendere il loro significato o ri-significato pratico e profondo nella vita quotidiana delle persone in movimento. Una contro-narrazione dell’esperienza migratoria che, smarcandola dalla rappresentazione e narrazione dominante di massa indistinta di vittime o criminali, riesce a restituire la dimensione individuale, il protagonismo e la prospettiva di chi la vive, a partire dalle auto-definizioni di: adventurier, soldats, harraga, bozayeurz. PH: Roberta Derosas In questo contro-dizionario, che si fa innanzitutto luogo in cui si attraversano spazi geografici, marini e terrestri, spazi relazionali e sociali, spazi di auto-organizzazione, emarginazione o costrizione, si incontrano termini come: boutille (la parola “segreta” per indicare l’imbarcazione del viaggio in partenza), skadra (che indica la motovedetta militare tunisina che pattuglia le coste e riporta indietro), zitounes (che indica tutti i territori fatti di ripari di fortuna in cui vivono ammassate le persone in movimento) o centro (parola generica con cui vengono indicate tutte le tipologie di centro in cui si può finire una volta attraversato il Canale di Sicilia). Tra le pagine di Controdizionario di Confine trovano luogo anche le parole degli spazi virtuali, dei post di promozione dei viaggi, di “recensioni” su intermediari (cokseur), avvertenze su truffatori (arnaqueur) e le parole utilizzate da pescatori, abitanti, soccorritori. In un gioco di specchi, c’è spazio anche per un’espressione come or noir, oro nero: il termine con cui le persone in transito sanno di essere chiamate dai trafficanti e dagli sfruttatori autoctoni che traggono profitto dal traffico o dallo sfruttamento dei loro corpi. In questo archivio di parole di un Mediterraneo alla deriva, in cui si trovano parole segrete, alternative, armate, sacre, di solidarietà, speranza, resistenza, rabbia, sfida e rassegnazione non ci sono parole neutre perchè nella violenza e contraddizioni del confine marittimo che tradisce la sua stessa etimologia di “fine comune”, anche la parola “meteo” si carica di un significato di presagio, di opportunità o minaccia e di manifestazione della volontà divina. Mentre, il termine che, in assoluto, primeggia e ricorre come riferimento di tante altre parole è Boza, la parola della riuscita, del grido di vittoria sulla frontiera. Un contro-dizionario frutto di tanti viaggi che dovrebbe, a sua volta, viaggiare non solo tra gli esperti di migrazioni ma nelle scuole e tra i pubblici più vari, affinché nella narrazione dominante trovi spazio una rappresentazione dell’esperienza migratoria nella sua complessità che, travalicando vittimizzazione e criminalizzazione riesce a rendere conto non solo dell’ingiustizia prodotta dalle politiche europee e dagli accordi tra l’Unione europea e i Paesi del Nord Africa, ma anche della consapevolezza, della capacità di resistenza, di difesa, di auto-organizzazione collettiva e di autodeterminazione delle persone in movimento. L’avvertenza per fare buon uso e comprendere il senso profondo del lavoro che ha portato a questo prezioso dizionario si trova nella prefazione di Georges Kpuangang: “Chi legge è invitato a entrare in queste pagine con attenzione e rispetto. Non si tratta solo di parole: si tratta di vite che continuano a parlare anche quando il mondo sembra non volerle ascoltare”. PH: Roberta Derosas 1. A cura di Filippo Torre; Prefazione di Georges Kouagang. Consulta la scheda del volume ↩︎ 2. L’Equipaggio della Tanimar è composto da un gruppo di ricercatrici e ricercatori delle Università di Genova e di Parma che studia le forme di mobilità e l’abitare migrante nel regime di frontiera mediterraneo. Formato da sociologi, antropologi e giuristi, si occupa di migrazioni, immaginari e confini usando metodi etnografici, visuali e partecipativi. Dopo anni di ricerca sul confine mediterraneo, nel 2022 l’equipaggio ha navigato tra Pantelleria, Malta e le Isole Pelagie, esperienza da cui è nato il libro Crocevia mediterraneo (Elèuthera, 2023). Un secondo viaggio etnografico ha interessato, nel 2023, l’area dei porti tunisini di Kerkennah, Sfax, Mahdia e Monastir e un terzo, nel 2025, le isole dell’Egeo, tra Grecia e Turchia. Nel settembre 2025 l’equipaggio ha partecipato all’iniziativa politica f.Lotta, un’occupazione massiccia del Mediterraneo. ↩︎
Ordinato il rilascio dei visti ai familiari del rifugiato afghano, richiamata l’esortazione di UNHCR a facilitare il ricongiungimento
Il Tribunale di Roma, ancora una volta, ha ordinato al MAECI e per esso all’Ambasciata a Teheran di fissare immediatamente ai familiari del ricorrente, rifugiato politico in Italia, tutti residenti in Afghanistan, un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare. Nel caso di specie, il ricorrente aveva già ottenuto nel novembre 2024 i nulla osta per il ricongiungimento familiare, senza però riuscire successivamente a fissare un appuntamento presso l’Ambasciata competente, nonostante, i diversi solleciti e la diffida del legale di giugno 2025. Il Tribunale di Roma accoglie la domanda cautelare richiamando anche l’esortazione dell’UNHCR ai singoli Stati di facilitare il ricongiungimento tra i rifugiati e le loro famiglie per la gravità della condizione dei diritti umani in Afghanistan.  Nel provvedimento tra l’altro si legge: “L’UNHCR continua a esortare gli Stati a facilitare e accelerare le procedure di ricongiungimento familiare per gli afgani le cui famiglie sono rimaste in Afghanistan o che sono stati sfollati nella regione. Il ricongiungimento familiare è spesso l’unico modo per garantire che venga rispettato il diritto alla vita familiare e all’unità familiare dei rifugiati. L’UNHCR propone di adottare un approccio pragmatico e flessibile, anche attraverso l’uso di metodi di elaborazione innovativi e interviste a distanza. L’UNHCR incoraggia gli Stati ad applicare criteri liberali e umani nell’identificare i membri della famiglia idonei a questi programmi, tenendo conto delle diverse composizioni e strutture familiari.” Tribunale di Roma, decreto del 19 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento. 
Dal linguaggio alle relazioni
L’articolo nasce dall’incontro di rete “Ridurre le distanze fra mercato del lavoro e cittadini”, svoltosi il 4 novembre 2025 alla sede di Coges Don Milani a Mestre nell’ambito del progetto PASSI PLUS, finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021–2027. L’iniziativa ha riunito enti del terzo settore, istituzioni, sindacati e rappresentanti della società civile per riflettere sull’accesso alle politiche attive del lavoro da parte delle persone più fragili, con un focus sulla comunità bengalese veneziana. Nonostante il divario occupazionale tra cittadini italiani e stranieri sia ormai minimo, persistono forti criticità legate al genere e all’accessibilità dei servizi 1. Barriere linguistiche, culturali e informative, insieme a una rete pubblico-privata frammentata, rendono complesso l’orientamento tra sigle, enti e procedure. I destinatari delle politiche attive del lavoro (PAL) – e quindi dei programmi come PASSI PLUS, GOL2 e altri – sono spesso persone con bassi livelli di alfabetizzazione o fragilità sociali, che necessitano non solo di formazione, ma di un accompagnamento relazionale. L’incontro ha posto al centro proprio questa dimensione: ripensare le politiche attive come strumenti di tutela attiva e di valorizzazione delle risorse individuali, capaci di ridurre la distanza tra servizi e cittadini e di rendere il mercato del lavoro più accessibile e inclusivo. Di seguito l’articolo di Camilla Zampini. PPA, DID, SPID, PAL, CPI, CPIA 3. Le sigle non sono solo un linguaggio tecnico: sono il primo filtro dell’accesso. Chi non le capisce resta fuori. E non succede soltanto alle persone meno alfabetizzate o non italofone: spesso inciampano anche gli operatori, perché acronimi e procedure cambiano più velocemente della vita delle persone. Quando il mercato del lavoro diventa una traduzione continua, l’inclusione non dipende dalle competenze, ma dalla capacità di decifrare i servizi. Il tema non riguarda solo l’utenza, ma il sistema. L’accesso ai servizi spesso dipende dalla fortuna di incontrare qualcuno che “traduce”. Qui la rete fa la differenza (quando c’è, e quando funziona davvero). A Venezia, il Centro per l’Impiego ha scelto una posizione rara: non essere il punto finale della presa in carico, ma un alleato dei cittadini nel superare gli ostacoli. Non tutti i nodi si sciolgono, ma molti sì, perché l’orientamento non viene trattato come un adempimento, bensì come una relazione. È un esempio concreto di come il pubblico possa agire non solo come erogatore, ma come infrastruttura di accessibilità. Il confronto tra gli enti ha mostrato che le criticità più ricorrenti non sono nuove – informazioni frammentate, passaggi poco leggibili, accesso affidato al passaparola – ma ha evidenziato una direzione condivisa: l’inclusione non dipende dall’introduzione di nuovi strumenti, bensì dalla capacità di fare funzionare quelli esistenti attraverso legami stabili. Collaborazioni tra pubblico e privato sociale che non si attivano solo a progetto, il riconoscimento del ruolo dei mediatori culturali e dei peer educator, spazi di prossimità che non siano eccezioni ma dispositivi ordinari. È qui che il welfare territoriale smette di essere un concetto astratto e diventa una pratica quotidiana. PASSI PLUS non sostituisce le politiche attive: le rende praticabili. Lavora prima del lavoro, ma non fuori dal lavoro. Non riduce il tempo dell’attesa, ma trasforma l’attesa in capacità. L’inclusione non coincide con l’attivazione di una misura, ma con il momento in cui una persona riesce a entrarci senza sentirsi smarrita. Forse la vera innovazione sta tutta qui: non produrre nuove sigle, ma restituire significato a ciò che precede le sigle. Le politiche attive iniziano molto prima dei corsi e molto prima dei tirocini — iniziano quando qualcuno, finalmente, capisce dove può andare e sente di avere il diritto di farlo. È da qui che nasce l’idea di una pre-politica attiva: tutto ciò che serve prima di essere pronti a entrare in una misura. Non è un passaggio in più, ma il livello che mancava. PASSI PLUS lavora in questo spazio: non promette occupazione immediata, ma costruisce condizioni reali di accesso – lingua, orientamento, fiducia, prossimità – senza le quali le politiche attive restano teoriche. Lo si è visto durante l’incontro di rete “Ridurre le distanze fra mercato del lavoro e cittadini”, svoltosi a Mestre lo scorso novembre. Non un appuntamento celebrativo, ma un momento di confronto tra enti del terzo settore, associazioni, istituzioni e operatori. Il punto non era raccontare un progetto, ma osservare cosa succede quando le politiche incontrano le persone e non solo le procedure. La comunità bengalese è numerosa a Venezia, ma spesso invisibile nei servizi. In sala c’era un solo rappresentante diretto, e tuttavia il segnale più interessante arriva dai percorsi di lingua e autonomia attivati dal Progetto Guarda Avanti, inscritto nella DGR 1143/2024 – PASSI PLUS. Si nota infatti come sempre più donne partecipino alle attività, non per avvicinarsi subito al lavoro, ma per iniziare a far parte del territorio. In un welfare in transizione, questi spazi non producono risultati immediati, ma generano competenze trasversali: comprensione, orientamento, il coraggio di interfacciarsi con il territorio senza timore. Ma anche ascolto, prossimità e rispetto. Ridurre le distanze fra cittadini e mercato del lavoro significa innanzitutto tradurre linguaggi, bisogni e aspettative. Significa fare rete e gettare le basi per una partecipazione futura, in cui la rete diventi reale, tangibile, quotidiana. Dove ogni parola imparata, ogni conversazione, ogni incontro contribuisce a costruire fiducia e consapevolezza, che sono le vere premesse per un’inclusione duratura. 1. I dati: il divario occupazionale tra italiani e stranieri è ormai molto contenuto: 0,8 punti percentuali. Resta critica la questione di genere con una tasso di occupazione delle donne stranieri che passa dal 34,59% del 2020 al 32,61% del 2024 ↩︎ 2. Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, programma nazionale di politiche attive del lavoro finalizzato a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo attraverso percorsi personalizzati di orientamento, formazione, riqualificazione e accompagnamento al lavoro ↩︎ 3. PPA: Proposta di Politica Attiva, un patto individuale che delinea le azioni concordate per favorire l’occupazione; DID: Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, necessaria per l’accesso ai servizi per l’impiego; SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale, credenziale unica per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione; PAL: Politiche Attive del Lavoro, insieme di interventi volti a favorire l’occupabilità e l’inserimento lavorativo; CPI: Centro per l’Impiego, struttura pubblica che eroga servizi per il lavoro; CPIA: Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, istituzione scolastica dedicata all’istruzione e alla formazione degli adulti ↩︎