Source - Progetto Melting Pot Europa

Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Medici indagati a Ravenna, chiesta la sospensione
Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria e nella propaganda mediatica che coinvolge alcuni medici di Ravenna finiti sotto indagine per non aver certificato l’idoneità sanitaria al trattenimento di alcune persone straniere destinate ai Centri di Permanenza per il rimpatrio (CPR). Secondo quanto emerso negli ultimi giorni dalla stampa, oltre alle indagini e alle perquisizioni già rese note, la procura avrebbe chiesto anche la sospensione cautelare dall’esercizio della professione per un anno nei confronti dei sanitari coinvolti. La misura interdittiva, che si aggiungerebbe agli accertamenti investigativi già in corso – comprese intercettazioni ambientali date in pasto ai media – riguarda l’attività di quei medici che avevano certificato l’incompatibilità delle persone di essere trattenute nei CPR. La vicenda, fin dal primo momento, ha suscitato la reazione di associazioni e realtà che si occupano di diritti delle persone migranti e di salute nei contesti di frontiera, con una raccolta firme online tuttora in corso (“La cura non è reato”) e con un partecipato presidio-flash mob che si era svolto il 16 febbraio davanti all’ospedale Santa Maria delle Croci. Notizie/CPR, Hotspot, CPA MEDICI SOTTO INDAGINE A RAVENNA PER LE NON IDONEITÀ AI CPR. L’APPELLO: «LA CURA NON È UN REATO» In corso un attacco all'autonomia medica, la risposta degli Ordini dei Medici e della Fnomceo Redazione 14 Febbraio 2026 In un comunicato diffuso giovedì, la Rete Mai più lager – No ai CPR evidenzia come questa nuova “caccia alle streghe” rischia nella realtà di incidere sull’autonomia professionale dei medici. Secondo la Rete, i provvedimenti richiesti dalla magistratura rischiano di avere effetti che vanno oltre la singola indagine. «Se la libera valutazione clinica della compatibilità con la detenzione amministrativa diventa oggetto non solo di indagini, ma anche di pesanti provvedimenti cautelari interdittivi», si legge nel comunicato, «ciò determina inevitabilmente un fortissimo condizionamento che rischia di compromettere l’indipendenza di chi opera in quei contesti». L’allarme riguarda soprattutto il clima che potrebbe crearsi tra i professionisti chiamati a valutare le condizioni di salute delle persone destinate alla detenzione amministrativa. «Il rischio è che il timore di ingiuste conseguenze personali e professionali finisca per condizionare l’autonomia diagnostica», scrive la rete, sottolineando che «il medico risponde solo alla coscienza e alla salute del paziente». Nel testo si richiama anche la campagna per fare luce sulle condizioni della detenzione amministrativa nei CPR, promossa negli ultimi anni da associazioni e operatori sanitari che lavorano nei contesti migratori. Il punto centrale, spiegano, è che certificare l’incompatibilità con la detenzione amministrativa è un atto clinico e non politico. Del resto, è lo stesso governo che con la circolare del 20 gennaio 2026 del Ministero dell’Interno spinge affinché la visita medica di idoneità venga effettuata solo dopo l’ingresso della persona nel CPR. Comunicati stampa e appelli/CPR, Hotspot, CPA LA SALUTE NON È UNA VARIABILE DELL’ORDINE PUBBLICO Appello dei professionisti della salute per la tutela delle persone migranti, in risposta alla Circolare del Ministero dell’Interno del 20/01/2026 28 Gennaio 2026 «Sospendere un medico dalla professione perché ha rilevato l’incompatibilità di una persona con la detenzione amministrativa è un paradosso pericoloso quanto illegittimo», afferma la Rete. «Non si può “sospendere” la tutela della salute in nome di una gestione securitaria delle frontiere». Secondo gli attivisti e i professionisti coinvolti nella campagna, provvedimenti di questo tipo rischiano di produrre un effetto di medicina difensiva nei luoghi più delicati del sistema migratorio. «Questi provvedimenti finiscono per creare un clima di paura, spingendo i clinici verso una medicina difensiva che ignora la sofferenza e la cura della persona». La presa di posizione collega inoltre la vicenda di Ravenna a una critica più ampia del sistema dei CPR. «La detenzione amministrativa è intrinsecamente patogena», afferma il comunicato, in quanto l’isolamento, l’incertezza e la privazione della libertà senza reato «producono attivamente malattia mentale e fisica». Un giudizio che trova riscontro anche in studi e posizioni istituzionali. Viene citato anche il recente materiale informativo diffuso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e alcune pronunce del Consiglio di Stato che hanno messo in discussione l’adeguatezza delle condizioni sanitarie nei centri. Per questo, sostiene la Rete, quando un medico certifica l’incompatibilità con la detenzione «non sta compiendo un atto ideologico», ma «una diagnosi basata su evidenze scientifiche». «La tutela della vita e della dignità umana non può essere messa sotto inchiesta», conclude la Rete Mai più lager – No ai CPR, avvertendo che la posta in gioco va oltre il singolo procedimento giudiziario: «Se certificare la verità clinica diventa un rischio professionale, è l’intera tenuta democratica del nostro sistema sanitario a essere in pericolo».
Status di rifugiato a richiedente pakistano perseguitato per motivi politici: insufficienti le tutele di polizia e magistratura
Il tribunale di Lecce, con motivazione molto puntuale e approfondita ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato politico per la persecuzione ordita da esponenti del partito PDM nei suoi confronti e verso la sua famiglia, per la militanza politica nel partito PTI. Il Collegio ha ritenuto il racconto intrinsecamente credibile, coerente e sufficientemente circostanziato nei profili essenziali (contesto familiare, appartenenza territoriale a Mandi Bahauddin, militanza politica del padre e dello zio nel PTI, dinamica dell’omicidio dello zio, riconoscimento di alcuni autori, denuncia nominativa alla polizia, successiva carcerazione e scarcerazione anticipata dei responsabili, minacce dirette e aggressione con cane a pochi giorni dalla liberazione, decisione di fuga). La narrazione è lineare nel suo sviluppo cronologico, non presenta contraddizioni interne rilevanti, reca dettagli non stereotipati (luoghi specifici, sequenza delle condotte degli aggressori, riferimento alla matricola dell’arma) ed è corroborata dall’allegazione documentale (copia della sentenza di condanna, fotografia degli arrestati rilasciata dalla polizia e pubblicata dalla stampa locale), elementi che rafforzano l’attendibilità estrinseca della versione offerta. La giustificazione della mancata protezione effettiva da parte delle autorità risulta plausibile: il primo rifiuto di verbalizzare, l’intervento risolutivo di un “mediatore” politico per ottenere la denuncia e l’asserita scarcerazione anticipata per influenza di esponenti locali delineano un quadro di protezione statale solo formale, facilmente condizionabile da poteri para-mafiosi e reti partitiche radicate sul territorio. Il nesso causale con il motivo convenzionale è diretto: le minacce e l’aggressione sono riconducibili all’attività politica del nucleo familiare nel PTI e, soprattutto, all’“opinione politica” imputata al ricorrente quale testimone- accusatore dei rivali; la persecuzione è quindi motivata da ragioni politiche ai sensi dell’art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra (opinione politica effettiva o percepita). Tale ricostruzione trova riscontro nella situazione attuale del Pakistan, caratterizzata da un persistente giro di vite contro il PTI e i suoi simpatizzanti: fonti qualificate attestano, nel 2024–2025, arresti di massa di quadri e attivisti, procedimenti penali in serie, compressione delle libertà di riunione ed espressione (anche mediante blackout delle comunicazioni proprio in occasione del voto dell’8 febbraio 2024), nonché un contesto di forte ingerenza dei poteri di sicurezza nel processo politico; questi elementi descrivono un ambiente nel quale gli oppositori o presunti tali sono facilmente individuati e vulnerabili a ritorsioni, con scarse garanzie effettive di tutela da parte delle forze dell’ordine e della magistratura. Tribunale di Lecce, decreto del 10 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Carla Alessandra Laghezza per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Condannata la prassi discriminatoria di Adecco di limitare i contratti alla scadenza del permesso di soggiorno
Con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2026, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, in una causa promossa da CGIL Lombardia, ha accertato il carattere discriminatorio della politica aziendale di Adecco Italia S.p.A. consistente nell’escludere dalle selezioni, o nel limitare la durata del contratto offerto, ai lavoratori extra UE il cui permesso di soggiorno avesse validità residua inferiore alla durata della missione richiesta dall’utilizzatore. Adecco, nelle proprie attività di selezione, sistematicamente o escludeva dalla selezione il candidato extra UE o offriva loro un contratto di durata non superiore alla validità residua del permesso, indipendentemente dalla valutazione professionale. La giustificazione addotta era di natura penalistica: evitare la responsabilità ex art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione. Per poter stipulare un contratto con scadenza successiva a quella del permesso, Adecco pretendeva che il lavoratore producesse già in sede di selezione – anche mesi prima della scadenza – la ricevuta della domanda di rinnovo. Il Giudice dott. Mariani ha accolto il ricorso chiarendo che la responsabilità penale del datore di lavoro può sorgere soltanto dopo la scadenza del permesso – se il rinnovo non è stato tempestivamente richiesto – e non certo in sede assuntiva: la ricevuta della domanda di rinnovo va resa disponibile nel corso del rapporto di lavoro, non prima della sua instaurazione. Sul piano antidiscriminatorio, il Giudice ha richiamato la sentenza Chez Razpredelenie Bulgaria (C. Giust. 16 luglio 2015, C-83/14) e la giurisprudenza CGUE sul concetto di disadvantage, affermando che anche una misura apparentemente neutra capace di produrre effetti sfavorevoli minimi ma sistematici verso un gruppo protetto integra una discriminazione indiretta, salvo giustificazione obiettiva e proporzionata. L’obiettivo di evitare la responsabilità penale – pur legittimo – non giustificava la misura adottata, poiché l’ordinamento mette già a disposizione strumenti meno restrittivi e ugualmente idonei. Il Tribunale ha pertanto ordinato ad Adecco di cessare il comportamento e di adottare una direttiva interna che prescriva ai selezionatori di non tener conto della scadenza del permesso di soggiorno, procedendo all’assunzione anche quando la scadenza del contratto sia posteriore a quella del permesso. Ha inoltre ordinato la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito aziendale. Tribunale di Milano, sentenza n. 144 del 15 gennaio 2026
Il diritto UE oltre i confini: analisi delle implicazioni extraterritoriali del Protocollo Italia-Albania
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Utrecht University Faculty of law economics and governance LL.M. European law EU LAW BEYOND BORDERS: EXPLORING THE EXTRATERRITORIAL. IMPLICATIONS OF THE ITALY-ALBANIA PROTOCOL Tesi di Isabella Orsi (2024/2025) Scarica l’elaborato (ENG) INTRODUZIONE Le questioni giuridiche più controverse connesse al Protocollo Italia-Albania sono emerse in modo particolarmente evidente a seguito della sentenza “CV vs Ministerstvo vnitra”(C-406/22) della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). In tale pronuncia, la Corte ha chiarito che la qualificazione di un Paese come “Paese di origine sicuro” richiede una valutazione complessiva della situazione generale, e non può essere limitata a specifiche categorie di persone o circostanze particolari. L’impatto della decisione si è riflesso immediatamente nella fase iniziale di attuazione del Protocollo. Tra ottobre e novembre 2024, diversi tribunali italiani hanno rifiutato di convalidare gli ordini di trattenimento disposti nei centri situati in Albania, ritenendo che Egitto e Bangladesh, inclusi dal governo italiano nell’elenco dei Paesi di origine sicuri, non soddisfacessero gli standard delineati dalla CGUE, anche alla luce delle pratiche repressive documentate nei confronti di minoranze e oppositori politici. Da tali decisioni sono scaturiti vari rinvii pregiudiziali alla CGUE da parte dei tribunali di Roma, Firenze, Bologna e Palermo, confluiti nei procedimenti riuniti “Alace” (C-758/24) e “Canpelli” (C-759/24). Al di là del profilo relativo al concetto di “Paese di origine sicuro”, i casi sollevano una questione di carattere sistemico: l’applicabilità del diritto dell’Unione europea a procedure svolte nel territorio di un Paese terzo. La legge italiana di ratifica del Protocollo non chiarisce in modo espresso secondo quali modalità le direttive europee, concepite per operare entro l’ambito territoriale dell’Unione, possano disciplinare procedure condotte in Albania. Il generico riferimento alla loro applicazione “in quanto compatibili” non appare sufficiente a risolvere i dubbi interpretativi. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA/Papers CENTRI IN ALBANIA, BRUSCA ACCELERATA DEL GOVERNO. È IL MOMENTO DI UNA RISPOSTA ALL’ALTEZZA 90 presenze e intensificazione dei trasferimenti: il “modello Albania” cambia scala. La finestra per fermare la normalizzazione è ora Francesco Ferri 26 Febbraio 2026 Finora, i giudici italiani non hanno affrontato in modo diretto la questione dell’estensione territoriale dell’applicabilità diritto dell’Unione. Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sui primi trattenimenti, ha disapplicato la normativa nazionale di recepimento della Direttiva Procedure (2013/32/UE) e ha sollevato rinvio pregiudiziale, concentrando tuttavia l’analisi sul solo tema del Paese di origine sicuro. Tale impostazione presuppone implicitamente l’applicabilità del diritto UE alle procedure svolte in Albania, senza interrogarsi in modo esplicito sul fondamento giuridico di tale estensione. Ne deriva il rischio di lasciare irrisolta una questione preliminare che incide non solo sulla legittimità del Protocollo, ma più in generale sul rapporto tra ordinamenti e sulla struttura del sistema europeo comune di asilo. In questa prospettiva, assume rilievo anche la scelta del legislatore italiano di attribuire rango primario alla lista dei Paesi di origine sicuri. Tale opzione sembra orientata a ridurre gli spazi di contestazione fondati sul diritto dell’Unione, pur senza sottrarre formalmente la normativa al principio del primato del diritto dell’Unione. L’esito dei rinvii pregiudiziali potrà incidere in modo significativo non solo sul futuro del Protocollo, ma anche sull’evoluzione delle politiche migratorie europee, specie alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2024/1348, che introduce eccezioni non previste dalla Direttiva Procedure, ancora applicabile ai procedimenti pendenti. Nel tentativo di superare lo stallo determinato dal contenzioso, il governo italiano ha adottato il Decreto-Legge n. 37/2025 1, trasformando i centri albanesi in Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Tuttavia, il 29 maggio 2025 la Corte di cassazione ha sollevato ulteriori rinvii pregiudiziali, in apparente discontinuità rispetto a una precedente decisione dell’8 maggio che qualificava tali centri come estensioni del territorio italiano. Tale evoluzione conferma il persistente grado di incertezza giuridica che caratterizza la vicenda. Alla luce delle interazioni tra diritto nazionale, diritto dell’Unione e forme di cooperazione bilaterale con Paesi terzi come quella oggetto di analisi, la ricerca di questa tesi si propone di rispondere alla seguente domanda: “In che misura il diritto di asilo dell’Unione Europea può applicarsi a procedure svolte in un Paese terzo e quali sono le implicazioni giuridiche derivanti dal suo utilizzo quale quadro normativo per modelli di asilo extraterritoriale, con particolare riferimento al Protocollo Italia – Albania?” L’analisi si articola in tre capitoli. Il primo ricostruisce le condizioni in cui il diritto dell’Unione può trovare applicazione in contesti extraterritoriali, esaminando i presupposti teorici e i limiti sistemici. Il secondo valuta la compatibilità della procedura accelerata di frontiera, fondata sul concetto di Paese di origine sicuro, con il diritto UE e con l’ordinamento italiano. Il terzo esamina le implicazioni giuridiche e istituzionali dell’utilizzo del diritto dell’Unione quale base per procedure extraterritoriali, con particolare attenzione ai rinvii pregiudiziali pendenti fino a giugno 2024 e ai possibili sviluppi della giurisprudenza della CGUE successivi a tale periodo. La ricerca, pertanto, si concentra sui procedimenti noti entro quella data e non considera le pronunce emesse successivamente. In tal modo, la tesi intende contribuire al dibattito sul ruolo del diritto dell’Unione nella progressiva esternalizzazione delle politiche migratorie e sulla compatibilità di tali modelli con l’architettura del sistema europeo comune di asilo. 1. Decreto legge 37/2025: un laboratorio autoritario delle politiche migratorie – Asgi (aprile 2025) ↩︎
Protezione speciale: radicamento sociale, integrazione e condizioni del Paese di origine nella recente giurisprudenza
Una raccolta di sei decisioni, ottenute dall’Avv. Alessandra Ballerini, in materia di protezione speciale, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare prevista dall’art. 19 del T.U.I. e dall’art. 8 della CEDU. Le pronunce evidenziano come, nella valutazione del rischio di rimpatrio, i giudici tengano conto di diversi elementi: il grado di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia, il radicamento nel territorio, la durata della permanenza e le condizioni del Paese di origine. In molti casi emerge l’importanza di una valutazione individuale e concreta della situazione della persona, volta a verificare se il rimpatrio possa comportare una compromissione significativa dei diritti fondamentali. La rassegna propone alcuni estratti delle motivazioni delle decisioni, utili a evidenziare gli orientamenti giurisprudenziali (nota di Redazione). -------------------------------------------------------------------------------- 1) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino peruviano valorizzando il suo radicamento sociale e lavorativo in Italia e il rischio di compromissione del diritto alla vita privata in caso di rimpatrio. La decisione considera anche la situazione del Perù, caratterizzata da diffusa criminalità organizzata e da un fenomeno estorsivo in forte crescita. Estratto “Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sotto il profilo della tutela del diritto alla vita privata e familiare, emergendo dagli atti il radicamento sociale e lavorativo del ricorrente sul territorio nazionale. Occorre tenere conto della situazione del Perù, dove intere zone della città di Lima e dei distretti limitrofi sono di fatto in mano alle bande criminali e non sottoposte al controllo effettivo delle forze di polizia. Dalle informazioni raccolte emerge come quello dell’estorsione sia un problema dilagante: nel corso del 2022 sono state presentate più di 8000 denunce, con un aumento del 62% rispetto al 2021”. 1) Tribunale di Genova, decreto del 19 dicembre 2025 2) Il Tribunale di Ancona ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino nigeriano valorizzando il percorso di integrazione in Italia e la condizione di vulnerabilità che deriverebbe da un rimpatrio nel Paese di origine, caratterizzato da diffusa povertà e difficoltà nell’esercizio dei diritti fondamentali. Estratto “La situazione del paese di provenienza induce a considerare le ragioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare la Nigeria, dove appare evidente una generale condizione di povertà e difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona. Tali elementi consentono di valorizzare il positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano e di ritenere sussistente una condizione di vulnerabilità in caso di rimpatrio che inciderebbe sulla qualità della sua vita”. 2) Tribunale di Ancona, decreto del 19 gennaio 2026 3) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a una cittadina georgiana valorizzando il suo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, svolto anche al di fuori del circuito dell’accoglienza. La decisione evidenzia l’importanza del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. Estratto “La ricorrente, in Italia da poco meno di quattro anni, ha dimostrato impegno e determinazione nel raggiungimento di una propria integrazione sociale e lavorativa. Ha lavorato praticamente ininterrottamente come badante a partire dal novembre 2022 e ha saputo cogliere le diverse opportunità lavorative che le si sono presentate. Il patrimonio della personalità della ricorrente può dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendola portatrice di una vita privata diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Tali circostanze concretizzano una situazione che dà diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale”. 3) Tribunale di Genova, decreto del 3 febbraio 2026 4) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino gambiano valorizzando il percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa sviluppato in Italia. Il giudice ha ritenuto che il rimpatrio forzato comporterebbe una brusca interruzione di tale percorso e costituirebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. La decisione richiama inoltre l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, nella valutazione della protezione complementare, devono essere considerate anche le condizioni oggettive del Paese di origine. Estratto “Si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, considerato il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, avviato fin dal suo arrivo e che il Collegio ritiene di poter valutare come effettivo. Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel Paese d’origine, con la conseguenza che il rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. L’inserimento lavorativo è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che si accompagna a una serie di esperienze quotidiane – relazioni sociali, apprendimento della lingua, adattamento al contesto lavorativo – che contribuiscono a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata. Alla luce di tali elementi, l’eventuale rimpatrio comporterebbe una brusca interruzione del percorso di integrazione svolto e costituirebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 TUI”. 4) Tribunale di Genova, decreto del 3 febbraio 2026 5) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino ivoriano che in pochi anni ha costruito un solido percorso di integrazione linguistica, sociale e lavorativa in Italia. Il giudice ha ritenuto che il rimpatrio forzato comprometterebbe il diritto alla vita privata garantito dall’art. 8 CEDU. Estratto “Il ricorrente, in Italia da poco più di tre anni, ha portato avanti un serio percorso di integrazione, dedicandosi all’apprendimento della lingua italiana e conseguendo il diploma di licenza del primo ciclo di istruzione. Ha inoltre svolto servizio civile e ha sottoscritto diversi contratti di lavoro, raggiungendo un’autonomia economica che gli ha consentito di uscire dal circuito dell’accoglienza. Il suo rimpatrio costituirebbe pertanto una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione”. 5) Tribunale di Genova, decreto del 10 febbraio 2026 6) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino nigeriano presente in Italia da oltre ventisei anni, valorizzando il lungo radicamento sociale e lavorativo. Il giudice ha ritenuto non ostativi alcuni precedenti penali di modesta entità e risalenti nel tempo, affermando la necessità di una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Estratto “Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del lunghissimo periodo di permanenza in Italia (26 anni, oltre metà della sua vita) e del positivo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente. Non portano a diversa conclusione i reati commessi, di modesta entità e ormai risalenti nel tempo. Il Collegio si allinea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale è necessaria la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della personalità della persona straniera (…) senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali”. 6) Tribunale di Genova, decreto del 10 febbraio 2025 * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Smisurata preghiera
Questo contributo assume la forma di una lettera aperta rivolta a chi opera, studia e attraversa le frontiere contemporanee. A partire dall’incontro con una giovane donna migrante, il testo ricostruisce una traiettoria migratoria segnata da violenze strutturali, detenzione arbitraria, pratiche di riscatto e forme di schiavitù contemporanea in Libia. La storia mette in luce il nesso tra controllo dei confini, sistemi detentivi informali, attori criminali e logiche di profitto che trasformano le persone migranti in “oro nero”, merce scambiabile lungo una filiera che va dalla cattura allo sfruttamento lavorativo e sessuale. Il testo interroga anche la posizione di chi fa ricerca sul campo nelle aree di frontiera, problematizzando la distanza tra osservazione e coinvolgimento, tra denuncia e protezione effettiva. La frontiera emerge così non solo come linea geopolitica o dispositivo di esclusione, ma come spazio politico e morale in cui si ridefiniscono valore, dignità e libertà delle vite in movimento. La storia di Victoire rende tangibile la permanenza di forme di schiavitù ancora presenti nel nostro mondo  e tenta, in questo modo, di interrogare profondamente la responsabilità etica e politica di ogni singolo essere umano. Questa è una lettera aperta. Un invito a tutti gli operatori di frontiera che agiscono con il corpo, l’anima e il sudore ogni giorno in quel contesto senza pace e senza limite che è un confine. A tutte le ricercatrici e ricercatori: per questioni legate ai loro studi, finiscono per ficcare il naso in temi che non sono oggetti di studio, ma vite, spogliate di dignità e di valore. Anche loro oltrepassano un confine, che li porta fuori dall’accademia. Si spostano nel campo fino a trovarsi invischiati nel terreno melmoso di vite che ancora respirano ma non hanno spazio di esistere, anche quando vorrebbero ancora. È una lettera alle persone che lavorano nel sociale. A chi si ritrova legato a uomini e donne che vivono tra le frontiere, le attraversano, le subiscono, le bruciano, le incarnano. Persone che troppo spesso si incastrano nella loro carne, come spine che penetrano e ci si incistano dentro. A chi sceglie di starci ed esserci, senza sapere che agisce nelle frontiere che stanno “fuori” per capire le proprie, che stanno “dentro”. I confini configurano il mondo, delimitano territori, eppure sono costantemente soggetti a cambiamenti apparendo e scomparendo, qualche volta cristallizzandosi nella forma di muri che rompono e riordinano spazi politici un tempo unificati, attraversano la vita di milioni di uomini e donne che se li portano addosso. In luoghi come il Mediterraneo centrale, sono liquidi, fluidi, intersezione tra pratiche di attraversamento e di chiusura; non luoghi in cui si scontrano tensioni politiche e sociali, sito di esclusione, ma anche spazio di resistenza e di contestazione.  Il limine è uno spazio politico, un modo di vivere.  È una lettera aperta, questa, che chiama a raccolta il dolore e la rabbia. Nomina la fatica che si incastra nell’anima, nell’eterna ricerca della giusta distanza con chi si incontra, in un movimento talvolta estenuante perché come un pendolo si agita tra un troppo vicino che brucia e un troppo lontano che non è abbastanza. So che tutte queste persone che agiscono nelle frontiere combattendo per affermare il sacrosanto diritto di ogni singolo essere vivente, capiranno la storia che segue.  Parla di una donna di 21 anni, madre di un bambino di appena due mesi. La chiamerò Victoire qui. Ovviamente non è il suo vero nome. Le attribuisco questo, perché sa di lotta e di gloria. Sa di storia che ha un lieto fine.  Victoire è giovane; nei pochi anni che ha dietro di sé, c’è già troppa violenza.  Nata in un paese dell’Africa dell’est, è rimasta orfana molto presto. L’ha crescita una zia che l’ha obbligata a sposarsi quando aveva diciassette anni con un uomo che aveva più del doppio della sua età. “Era un modo per liberarsi di me”, mi ha detto. Victoire non voleva. Ha implorato, ma questo le era destinato. Allora ha scelto di andarsene, sola. Ha avuto il coraggio della lotta e dell’avventura.  Del suo percorso attraverso l’Africa non so molto, non ne abbiamo parlato oggi. La ascolterò se avrà voglia di raccontarmelo un’altra volta. Deciderà lei. Oggi mi ha raccontato che è finita in Libia e che qui viveva con un uomo incontrato durante l’avventura. Lo definisce così, il suo percorso, come fanno le persone migranti.  È in Libia che ha dato alla luce il figlio di questo uomo e compagno. Non l’ha fatto in ospedale, ma da sola, nella casa che condivideva con altre venti persone. Per andare in una clinica ci vogliono soldi e poi, è pur sempre vero che troppo spesso le persone migranti dell’Africa sub sahariana si fanno respingere come cose sgradite. Certe volte, le cacciano proprio anche lì. Ha partorito da sola all’inizio di dicembre 2025. Una sera, nella casa in cui viveva, in una città sulla costa, un gruppo di sette persone armate e incappucciate è entrato con la forza. Li chiamano Asma boys o Isma Boys. Gruppi criminali attivi in Libia, composti prevalentemente da giovani uomini e spesso collegati, in modo diretto o indiretto, a milizie locali o a reti informali di controllo del territorio. Non si tratta di un’organizzazione formalmente strutturata. Sono banditi che intervengono nella gestione informale delle strutture, nei trasferimenti dei detenuti e in pratiche connesse allo sfruttamento lavorativo o sessuale, in attività riconducibili al traffico di esseri umani. Sono criminali armati e violenti che operano all’interno di un sistema frammentato e caratterizzato da un forte legame tra poteri ufficiali e attori informali. Non hanno scrupoli: non vedono persone davanti a loro, ma merce di scambio, da sfruttare, da vendere. Le chiamano or noir, oro nero, sottolineandone il valore economico. E in questa prospettiva, le persone diventano una fonte di profitto paragonabile a una risorsa preziosa: ogni passaggio – dalla detenzione al trasporto, fino allo sfruttamento lavorativo o sessuale – genera guadagni per chi controlla il sistema. L’aspetto paradossale e drammatico è proprio questo: i migranti vengono considerati “preziosi” in quanto merce redditizia, non in quanto esseri umani. Il loro valore è calcolato esclusivamente in termini monetari, mentre sul piano umano sono privati di diritti, dignità e tutela. Così, pur essendo trattati come una risorsa economica di grande pregio, nella pratica quotidiana subiscono violenze, abusi e condizioni di totale spersonalizzazione e reificazione. La loro vita non ha valore in sé, in quanto vita. Ha valore in quanto merce. È un bene scambiabile, stimata per il profitto che può generare. Victoire è oro nero. E poi è giovane e donna: vale di più sul mercato. Gli asma boys, in dicembre, l’hanno arrestata insieme agli altri con cui viveva, l’hanno caricata su un camion chiuso insieme agli altri compagni, stipati come animali, scaricati in una prigione che lei non sa identificare.  Chissà dov’è quel luogo, dalle stanze ampie, in cui le donne, sole e con figli sono detenute insieme, senza materassi per terra, senza teli, con una sola finestra che non si può raggiungere, perché troppo in alto. Dove sarà questo centro di detenzione nel cui cortile ci sono altalene per far giocare i bambini, ma in cui lei e nessun altro detenuto ha avuto diritto di andare, messe li, ad ingannare gli osservatori dei diritti umani o le organizzazioni che ogni tanto hanno l’autorizzazione di entrare? È in Libia certo, questo inferno recintato dove lei, come tutte le persone che ci sono arrivate insieme, prima di entrare nella stanza, sono state denudate davanti a tutti e perquisite, che si sono viste infilare le dita in ogni pertugio, perché -si sa- il corpo è un nascondiglio, la cachette più efficace. Perquisiscono anche i bambini, ché non si sa mai che nel pannolino ci siano beni preziosi nascosti, sfuggiti alle infinite precedenti perquisizioni. Suo figlio aveva due settimane quando è entrata lì dentro.  Victoire ha provato a descrivermi il luogo e si è soffermata negli angoli dello stanzone, in cui, ad ondate, nuove donne sono arrivate e altre sono riuscite ad uscire perché qualcuno ne ha pagato il riscatto. Si è soffermata su quelli, perché è lì che le donne sono violentate. Generalmente ne prendono due o tre e le portano in quegli angoli. E le obbligano ad avere rapporti orali, davanti alle altre detenute. Poi c’è un bagnetto. Uno solo. Piccolo, con escrementi e poca acqua. E spesso, se manca, devono bere quella dello scarico. Allora se una donna viene portata lì dietro, sarà sodomizzata.  È stata cruda, nel suo racconto Victoire: mi ha fatto entrare in quel luogo, mi ha fatto guardare gli angoli di quella stanza e ha usato le parole sporche della violenza, taglienti, rudi, ruvide.  In un attimo, le ho sentite insinuarsi dentro, mi hanno investita, travolta, sopraffatta le grida di quelle donne, le suppliche di smettere e di lasciarle andare, i pianti dei figli che vedono. Lei, è stata risparmiata dal subirle, non dall’obbligo di esserne spettatrice. Ha visto donne entrare e uscire, fino a quando un uomo in contatto con le guardie, un “fratello nero”, un intermediario tra la prigione e il mondo, le ha proposto di acquistare per lei la sua liberazione. Ha comprato la sua libertà, insieme a quella di altre otto persone. Perché funziona così: da una prigione in Libia si esce perché qualcuno paga il riscatto o perché si muore.  Quell’uomo le ha promesso che l’avrebbe liberata. L’ha pagata 7000 dinari. Quasi mille euro. In cambio, Victoire doveva lavorare per lui o per chi lui avrebbe deciso. Lei ha accettato.  Due settimane fa, è arrivata in una nuova prigione che assomiglia ad una casa. Ci sono le finestre con sbarre, c’è un bagno. Ogni sera va a lavorare da una ricca donna libica che parla solo arabo e la tratta male, come mi dice. Esce alle sei e finisce a mezzanotte. Sempre rigorosamente scortata. Talvolta è la stessa padrona libica che la riaccompagna nella sua “casa”.  Lavoro a parte, Victoire non può uscire quando vuole e se lo fa, qualcuno, che lavora per l’uomo che se l’è comprata, la accompagna e la sorveglia.  Il venerdì non lavora: in fondo è gentile questo suo proprietario che domanda a tutta la sua merce umana cosa vogliano fare del giorno libero che lui benevolmente accorda.  Io oggi, prima di parlarle, non lo sapevo che fosse una schiava. Io provo a fare una ricerca che tenta di comprendere come vivano le persone migranti  prima di attraversare il mare per arrivare in Europa e quali siano le dinamiche di solidarietà che che si sviluppano lungo il percorso migratorio. Ho ascoltato persone che vivono nei campi di insediamento informale alle periferie di Zawiya e Zuwara, quelle che lavorano nelle case in costruzione a Tripoli. Alcune che vivono negli Zitounes in Tunisia. Io, oggi, non mi aspettavo di parlare con una schiava. Perché questo è Victoire: una persona di fatto privata della libertà, controllata, sfruttata come oggetto per trarne profitto, attraverso coercizione, violenza, abuso di vulnerabilità o inganno. Questo pensiero non mi dà pace, mi tormenta. Ho avuto a che fare con donne che erano state sfruttate, ma libere quando le ho incontrate o ancora coatte, ma con reali ed effettive possibilità di protezione, di liberazione, di riacquisizione della libertà. Victoire è schiava. Ora.  Il suo valore ammonta a 7000 dinari. Quasi 1000 euro. In Europa, molti potrebbero comprarla. Non riesco a smettere di pensare che oggi nel mondo in cui vivo, c’è chi tira a campare, chi si compra una macchina e chi acquista un essere umano e lo rivende.  Oggi ho ascoltato Victoire. Mi ha detto cose che non avevo previsto di sentire: mi ha parlato della sua sorte di schiava.  Non mi ha chiesto i soldi per ridurre i tempi della sua detenzione, ma di raccontare la sua storia, proprio la sua.  Allora tengo fede alla promessa. Oggi, ascoltando la sua storia, mi chiedo che valore abbia denunciare che tutto questo accade ancora. Perché la mia denuncia non la protegge e non le restituisce la libertà che lei, come tutte le altre persone vendute devono avere di diritto.  Per questo lascio che la sua storia sia una lettera aperta. Destinata a chi, come me, opera in frontiera, a chi l’ha attraversata, ci lavora, la difende, la calpesta. A tutti quelli che la immaginano come una linea, come un corpo che incarna, come un muro da erigere o abbattere. A chi pensa che vada difesa o a chi ne dichiara l’assoluta e ingiusta esistenza. A chi vorrà consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Ad ogni essere umano che si fermerà, anche solo un istante per incontrare Victoire, proprio quella di questa storia. Che la immaginerà fragile e forte, sola e spaventata. Isolata, stanca, persa. Ancora viva. E schiava, come l’ho incontrata io. 
“La cittadinanza italiana”, ciclo di webinar sulle recenti modifiche
“La cittadinanza italiana – Novità normative, profili costituzionali e ricadute operative” è un percorso di aggiornamento in 6 incontri online, promosso dal Comune di Ravenna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e l’Università di Bologna, rivolto agli operatori e alle operatrici dei servizi pubblici per approfondire le recenti riforme in materia di cittadinanza italiana, con particolare attenzione ai procedimenti di naturalizzazione, ai minori conviventi, alla discrezionalità amministrativa e agli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti. La partecipazione è gratuita e al termine di ciascun webinar verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, tutti gli incontri sono registrati e disponibili al sito web: https://parolapertamagazine.it/ Di seguito il calendario completo degli incontri (modalità online – ore 14:30-16:00): Martedì 10 marzo La disciplina della cittadinanza italiana Relatori: Avv.ta Federica Remiddi – Avv. Salvatore Fachile Martedì 24 marzo Minori, naturalizzazione e cittadinanza iure sanguinis: profili applicativi e tutela Relatrice: Avv.ta Federica Remiddi Martedì 14 aprile Inammissibilità della domanda e cittadinanza iure soli: prassi e giurisprudenza Relatore: Avv. Salvatore Fachile Martedì 21 aprile Procedimenti di stato civile in materia di cittadinanza: minori conviventi e adempimenti conseguenti al riconoscimento giudiziale Relatore: Dott. Thomas Stigari – esperto ANUSCA Martedì 28 aprile Incontro conclusivo – Analisi dei casi pratici e quesiti operativi Relatori: Avv.ta Federica Remiddi – Avv. Salvatore Fachile Iscrizioni aperte – clicca qui * Per informazioni: casadelleculture@comune.ra.it Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto SMART-ER, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.
Immagina, puoi! Un mondo senza polizia, utopia ma non troppo
NICOLA STUFANO (tratto da Globalproject.info) Ci sono assiomi educativi radicati sin dall’infanzia nelle nostre esistenze, così in profondità da rendere di primo acchito folle e delirante la sola idea di poterli mettere in discussione. Uno di questi assiomi prevede che una società civile non può reggere senza la presenza della polizia, o comunque senza un corpo di forze dell’ordine direttamente sotto il controllo dello Stato attraverso il suo ministero dell’Interno. Possiamo anche detestarne i modi e stigmatizzarne le azioni, ma nel momento del bisogno, il cittadino civile non potrà che rivolgersi alle forze dell’ordine, per essere difeso e tutelato. Geo Maher, accademico e attivista statunitense, si è lanciato anni fa nel complicato tentativo di scardinare questo assioma, cercando la corretta chiave per descrivere la necessità di un sistema diverso. A World Without Police, uscito nel 2021, è presto diventato uno dei più importanti testi contemporanei di contenuto abolizionista, e attraverso D Editore, libreria indipendente romana che attraverso la collana Nextopie sta dando ampio spazio alla saggistica dai contenuti più radicali, il suo libro è da pochi mesi arrivato al pubblico italiano come Immagina un Mondo Senza Polizia (traduzione di Andrea Puglisi).  Maher in persona si è presentato, nel corso della seconda giornata di Sherbooks, in collegamento sugli schermi del CSO Pedro, quando dalle sue parti erano le 8 e mezza di mattina. Guidato nelle domande e coadiuvato dalla traduzione dall’editore Emanuele Jonathan Pilia e dalla giornalista Dalia Ismail, Maher sorseggia la sua tazza calda, scruta il pubblico e con voce profonda e ferma illustra in modo conciso le sue tesi. Il discorso di Maher, così come il libro, ha un punto di partenza ben preciso, ed è il 28 maggio 2020, quando a Minneapolis, nel culmine delle proteste per l’uccisione di George Floyd, una stazione di polizia viene presa d’assalto e data alle fiamme, costringendo i poliziotti alla fuga. Maher individua in quel momento il punto di tracimazione di un’insofferenza verso la polizia, con l’episodio di George Floyd solo ultimo di una interminabile serie di soprusi rispetto alla fascia più umile e indigente della popolazione locale. Le ragioni di Maher partono dal dibattito più comune, quello col vicino di casa: nella discussione emerge con chiarezza la concezione monolitica di assoluta necessità della presenza di forze dell’ordine. Ma quando poi si arriva a porre la domanda: “Ma la polizia, esattamente, cosa ha fatto per noi?” ecco, qui di solito cominciano a formarsi le prime crepe. La polizia, soprattutto negli Stati Uniti (ma anche in Europa) è forte di una narrazione mediatica e giornalistica quasi sempre positiva: innumerevoli le serie TV crime che insistono sugli atti di eroismo delle forze dell’ordine.  Meno chiacchierati sono gli aspetti metodologici e istituzionali, ed è su questo che Maher si concentra per portare il concetto di polizia nella direzione dell’obsolescenza. Punto-chiave è stabilire la reale funzione della polizia: Maher dimostra che, essendo sotto il controllo diretto delle istituzioni, e quindi del governo, non può che esserne che la mano armata di un’espressione politica, che da sempre negli Stati Uniti si propone di mantenere un ordine gerarchico di segregazione tra cittadini.  Maher osa ancora di più, lanciando un’interessante analisi sulle modalità d’azione dell’esercito degli Stati Uniti del mondo, assimilandole a gigantesche operazioni di polizia: cosa sono state d’altronde la caccia ai Vietcong, o la guerra dichiarata al terrorismo islamico in Afghanistan e oltre, se non tentativi di ripristinare l’ordine a livello mondiale? > L’autore insiste dunque su un ritorno alle origini della società civile per > superare il concetto di polizia.  Che, per inciso, è attualmente accettato a livello globale: e sebbene la polizia statunitense non possa minimamente essere paragonata a quella cinese, o a quella venezuelana (paese al quale Maher ha dedicato principalmente il suo impegno accademico nell’analisi della rivoluzione bolivariana e del suo riflesso verso la società), hanno tutte in comune la stessa criticità di fondo che la rendono un’istituzione poco propensa a garantire giustizia sociale.  Le soluzioni proposte da Maher non sono particolarmente elaborate o complesse: l’autore ci invita a guardare al modo in cui ordinariamente risolviamo i nostri problemi all’interno delle comunità: ossia ragionando sempre come facciamo all’interno delle nostre famiglie e delle nostre associazioni, dove non abbiamo bisogno di forze di controllo o di sorveglianza. Se ci fermiamo un attimo a riflettere su questo, è più comune di quanto noi pensiamo l’uso della trattativa e del dialogo per la risoluzione di problemi complessi.  > Dove, dunque, attecchisce e si rende necessaria la polizia? Dove viene meno il > senso di comunità.  Questo è uno dei gravi problemi della modernità, in Europa forse più che altrove, dove i processi migratori hanno spesso portato alla formazione di ghetti piuttosto che di comunità trasversali. In questo contesto, la polizia assume un ruolo sempre più centrale nel mantenere separati i ceti più abbienti dalla nuova classe meno privilegiata, composta da immigrati di prima e seconda generazione, alimentando e al tempo stesso gestendo la percezione dell’immigrato come figura che “fa paura”. É più una conseguenza che una coincidenza se Immagina un mondo senza polizia arriva in Italia proprio nel momento in cui Minneapolis torna a essere centro nevralgico di una violenta lotta tra il governo americano e le comunità locali, e il braccio armato di questo stato più imperialista che mai diventa l’ICE, ovvero una forza di polizia concentrata sul contrasto all’immigrazione e l’espulsione forzata degli stranieri, in mancata osservanza delle più elementari regole costituzionali. Anche attraverso la brutalità dell’ICE, stanno recentemente cadendo alcuni assiomi apparentemente inattaccabili e mettere in discussione l’utilità della polizia non è più un tabù. L’abolizione della polizia comincia a seguire i passi del percorso di un fenomeno molto simile, quello dell’abolizionismo carcerario, che già riscuote un interesse un consenso assai più ampio rispetto a pochi anni fa.
Black: nero non è solo un colore
Sono 42 le voci del “Contro Dizionario del Confine. Parole alla deriva nel Mediterraneo Centrale”. Il volume è edito da Tamu. È il risultato di una ricerca collettiva avviata dal 2021 nel Mediterraneo centrale e firmata da un autore plurale: l’equipaggio di ricerca della Tanimar.  Ogni giovedì, una voce accompagna lettrici e lettori dentro uno spazio di confine dove le frontiere non sono linee, ma pratiche che attraversano corpi, lingue e relazioni.  Perché in un viaggio segnato da rotte, pattugliamenti, respingimenti e attese, il linguaggio diventa strumento di sopravvivenza e un possibile modo di resistere alla narrazione dominante sulla mobilità. Notizie/Arti e cultura CONTRO DIZIONARIO DEL CONFINE. PAROLE ALLA DERIVA NEL MEDITERRANEO CENTRALE Ogni giovedì, per quarantadue settimane, una parola. A partire dal 19 febbraio 2026 Roberta Derosas 12 Febbraio 2026 La terza parola del Contro Dizionario del Confine esprime molto di più di una sfumatura cromatica: è una presa di posizione, è l’incarnazione di una soggettività. «Nous les blacks» è l’espressione con cui molti soggetti razzializzati si autodefiniscono lungo la rotta tunisina e nel Maghreb, trasformando uno stigma in emblema di orgoglio e fratellanza. Nello sguardo dominante, “nero” è marchio di inferiorizzazione, ma gli aventuriers gli attribuiscono solidarietà, appartenenza, riconoscimento reciproco che va oltre l’appartenenza allo stesso Paese o l’uso comune di una lingua. “Noi neri” è un soggetto plurale non privo di tensioni: dentro le violenze delle frontiere, le gerarchie di classe e le eredità della tratta transahariana, Black attraversa tanto la migrazione quanto lo spazio della cittadinanza, affrontando le sfide di essere riconosciuti come cittadini in una società che esclude e discrimina. Black è allora una parola che racconta insieme oppressione, resistenza e ambivalenze delle relazioni di potere lungo le rotte degli aventuriers. BLACK Questa parola è stata curata da Filippo Torre, Luca Queirolo Palmas e Franck Yotedjie dell’Università di Genova. Filippo Torre ha, inoltre, curato l’edizione del Contro Dizionario del confine. Ogni identità collettiva si costruisce come posizionamento dentro uno spazio di relazioni. Nous les blacks è un’espressione ricorrente attraverso cui soggetti razzializzati si autodefiniscono lungo le diverse tappe dell’avventura migratoria dentro lo spazio tunisino e del Maghreb più in generale. Se per la società ospitante l’etichetta di «nero» è un segno di inferiorizzazione (si veda Jebri) che può operare fra i soggetti razzializzati in chiave di autocensura, delimitando ciò che si può dire, fare o rivendicare, nous les black si articola dentro una dimensione di orgoglio, di trasformazione di uno stigma in emblema. In qualità di autodefinizione si contrappone a or noir, che incarna lo sguardo espresso dai locali – les chefs arabes – che nei blacks vedono una risorsa da sfruttare (si veda Or noir). Eppure colore, oppressione, migrazione e solidarietà si depositano in contesti sociali e politici che sono attraversati essi stessi da dibattiti, presenze, lotte per il riconoscimento agite dai maghrebini neri; cittadini la cui presenza porta il segno di un passato legato alla schiavitù domestica, a secoli di tratta transahariana. La linea del colore nella migrazione si sovrascrive ed entra in frizione con la linea del colore dentro lo spazio della cittadinanza nel Maghreb. In particolare il processo attraverso cui si «diventa neri» lungo la rotta tunisina è stato alimentato dall’eredità storica della tratta di schiavi transahariana, dalla crescente delega del controllo delle frontiere europee al regime tunisino, dalla circolazione di discorsi e legittimazioni di tipo etno-nazionalista e sovranista che hanno raggiunto la loro massima espressione nel discorso del presidente Kaïs Saïed del febbraio 2023, con cui evocava «un piano criminale ordito all’alba di questo secolo per modificare la composizione demografica della Tunisia, al fine di trasformarla in un paese solo africano e offuscare il suo carattere arabo e musulmano». Il noi nero degli aventurier se da un lato agisce come denominatore di una fratellanza possibile, da attivare, dall’altro occulta lo spazio soggiacente delle disuguaglianze, di classe e di potere. Arnaqueur, kidnappeur, falsi cokseur, guardiani di prigioni e torturatori sono spesso predatori neri che agiscono contro altri neri; inoltre chi fa il viaggio attraverso il deserto è in termini di classe distinto da quanti arrivano con visti e aerei per iscriversi nelle università del Maghreb. Quanti sono in solidarietà durante il viaggio afferiscono allora a cerchie più ristrette, di frères e soeurs (si veda Frères/soeurs), di amici e parenti, di boys e uncles, di relazioni dettate spesso dall’anzianità e dalla protezione. Infine, questa dimensione binaria – nous les blacks, loro les arabes – nasconde gli incontri solidali e di interesse che spesso mettono insieme locali e aventurier. Per fare la traversata c’è sempre bisogno di un arab che procura il materiale necessario e che provi a corrompere le guardie; e ancora, durante le marce per attraversare le frontiere e il deserto ed evitare le deportazioni, sono spesso gli abitanti locali che, mossi da una solidarietà fondata sulla religione, offrono cibo e riparo ai viaggiatori nonostante i rischi della repressione a opera delle autorità. ESEMPI DAL CAMPO Noi parliamo di noi con il colore. Noi siamo gli africani neri, loro, gli arabi, sono gli africani bianchi. È un termine che usiamo fra noi. Non ci stanno designando altri, non è razzismo. Lo usiamo noi per chiamare noi che siamo qui. È la solidarietà fra noi neri, anche un sudanese è un nero, non c’entra la lingua. È la fratellanza, fratellanza di pelle, di colore. Non conta la nazionalità. I sudanesi, i senegalesi, sono black come noi, anche se parliamo lingue diverse. Black per noi è una parola universale, vuol dire fratello. Gli arabi invece li chiamiamo in diversi modi, suraka, mukala, mbozo, mkassa. Intervista con William, Corrispondente del Giornale delle rotte Quando diciamo nous les blacks è un modo per elevare il nostro colore, perché qui in Tunisia, e ovunque nel Maghreb, noi neri siamo discriminati, visti come meno di niente, noi soffriamo il loro razzismo. Intervista con Popina, Corrispondente del Giornale delle rotte Sono storie di fughe, di caccia, di torture, di violenze e anche di piccoli incontri solidali in cui devi decidere se fidarti o meno di chi hai di fronte. Perché nel viaggio c’è sempre chi conosce la strada e chi non la conosce; e i primi dipendono dai secondi, o attraverso la solidarietà o attraverso la compra-vendita di servizi. Quando chiedo a Buba se usava l’espressione we the blacks, quando stava in viaggio o negli accampamenti in Tunisia, ride. Sono i neri che mi hanno sequestrato, sono i neri che mi hanno torturato. Lui parla invece come leader di un gruppo in viaggio, usando spesso l’espressione my boys o attraverso il titolo attraverso cui veniva chiamato dai suoi boys: uncle. Il suo racconto è la storia di come il gruppo in viaggio sia l’unità di base della solidarietà, quasi l’unica, di come i boys si perdano e si reincontrino lungo le diverse stazioni che dal Gambia conducono alle coste del Mediterraneo. Estratto dei diari di campo, marzo 2025
Grecia: salvarsi da un naufragio è sempre più spesso un crimine
In Grecia, il secondo gruppo più numeroso della popolazione detenuta è costituito da individui accusati di smuggling (traffico di esseri umani): un detenuto su cinque si trova in carcere per tale imputazione. Un dato che non si limita a restituire una mera statistica penitenziaria, ma rivela una precisa tattica giuridico-politica, funzionale a classificare tanto la società civile impegnata nelle attività di search-and-rescue quanto le stesse persone in movimento non solo quali nemici dello Stato, ma anche delle stesse persone in movimento, quindi di sé stesse. In questa prospettiva, le dichiarazioni del Ministro greco dell’Immigrazione e dell’Asilo, Thanos Plevris, rilasciate dopo il naufragio del 3 febbraio al largo di Chios 1, assumono una rilevanza ancora più inquietante 2: un esplicito appello alla “guerra contro i migranti assassini, unici responsabili di quanto sta accadendo”, nel contesto di un Mar Egeo che, nel 2025, ha registrato circa 40 naufragi documentati e più di 600 morti dall’inizio del 2026 3. PH: Aegean Boat Report Inoltre, secondo PICUM 4, l’84% delle persone perseguite per attraversamento irregolare delle frontiere è accusato di aver guidato un’imbarcazione o un veicolo al momento dell’ingresso nel Paese, o di aver assistito, anche solo offrendo dell’acqua, i passeggeri a bordo. I processi durano in media dieci minuti, con avvocati nominati pochi minuti prima dell’udienza. Nella maggior parte dei casi gli imputati sono uomini soli, per lo più sudanesi 5. Una procedura che comprime in modo evidente le garanzie procedurali e sostanziali previste dallo stato di diritto, vanificando di fatto il diritto di difesa. Da gennaio 2026 si sono tenuti sette processi per smuggling nella sola Creta, affermano gli attivisti di De:criminalize 6. E, come se non bastasse, gli avvocati che assumono la difesa delle persone in movimento accusate di smuggling sono esposti a vere e proprie intimidazioni pubbliche. È il caso della ONG Human Rights Legal Project (HRLP) di Samos, che ha scelto di difendere la persona alla guida della barca coinvolta nel naufragio di Chios di febbraio 2026. Il Ministro greco della Migrazione non si è limitato a criticare: ha addirittura paragonato il lavoro di difesa dei diritti fondamentali svolto dall’ONG a quello di un’associazione a tutela dei diritti delle donne che difende lo stupratore 7. Tuttavia, il 21 febbraio, il quotidiano greco Ριζοσπάστης ha pubblicato la testimonianza di un ex comandante di un’unità navale della Guardia Costiera Ellenica (HCG), che fornisce un quadro dettagliato sull’operato della HCG, contrapponendosi alla narrazione del Ministro Plevris. “L’ordine è di ‘fermarli a ogni costo’. […] Soprattutto gli ufficiali di orientamento fascista trattano i migranti come nullità, come se fossero sotto-uomini, quasi animali. Non provano alcun rimorso. […] Sono convinti che questo sia il modo giusto per servire il loro Paese. […] In situazioni particolarmente critiche, cinque o sei membri delle unità speciali (KEA) intervengono: arrivano armate e con i cappucci neri, e picchiano i migranti” 8. Due elementi rendono il ricorso sistematico a procedimenti penali per smuggling particolarmente allarmante. Il primo è la severità della pena prevista dalla Legge 5038/2023: fino a dieci anni di reclusione per ciascuna persona trasportata, estendibili fino a quindici anni se sussiste pericolo per la vita delle persone a bordo. Il secondo elemento riguarda il requisito soggettivo del profitto economico, spesso ignorato nella prassi giudiziaria: la mera fuga o l’aver condotto un’imbarcazione al fine di salvare la propria vita viene qualificata come illecito penale, nonostante manchi il necessario intento di lucro o vantaggio economico. È il caso del signor Z., cittadino palestinese, il quale rischiava venticinque anni di detenzione per smuggling, dopo diciassette mesi di custodia cautelare ad Atene. Finalmente assolto il 21 gennaio sull’isola di Rodi, egli ha dichiarato: “Dal momento in cui sono arrivato in Europa, invece di trovare giustizia, sono stato vittima della più grande ingiustizia. Sono stato accusato di un crimine che non ho commesso e imprigionato. Ogni giorno in carcere sembra durare un anno e vivo nella paura e nell’angoscia costante per la mia famiglia, che ho lasciato sotto i bombardamenti a Gaza” 9. Oltre a trasformare la fuga in reato, l’uso abusivo del procedimento penale per smuggling e della detenzione preventiva genera un vero e proprio cortocircuito giuridico: impedisce l’accesso effettivo alla procedura di asilo e contravviene al principio di non-penalizzazione sancito dall’art. 31 della Convenzione di Ginevra, nonché dai Protocolli delle Nazioni Unite di Palermo. Esemplare è il caso Pylos 9: nove cittadini egiziani sopravvissuti al naufragio al largo di Pylos, in cui persero la vita oltre 650 persone nel giugno 2023, furono inizialmente accusati di smuggling e associazione a delinquere, prima di essere assolti per mancanza di giurisdizione. Pur avendo presentato domanda di asilo durante la detenzione, la loro istanza non fu mai trasmessa al Servizio di Asilo; conseguentemente, non poterono invocare la clausola di esenzione prevista dall’art. 3, comma 3, della Legge 5038/2023, che, recependo la Convenzione di Ginevra, esclude la responsabilità penale per smuggling dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale. Come opporsi quindi a questo dispositivo giuridico sistematico, totalmente illegittimo? Un mese fa si è concluso a Lesbo il processo – o forse sarebbe più corretto definirlo una vera e propria molestia giudiziaria – contro i 24 operatori umanitari della ERCI, accusati, tra l’altro, di smuggling. Dopo sette anni di limbo giuridico, durante i quali ogni attività di search-and-rescue nel Mar Egeo è stata di fatto paralizzata, gli imputati sono stati finalmente assolti. Notizie GRECIA. ASSOLTI A LESVOS 24 OPERATORI UMANITARI IMPEGNATI NEL SOCCORSO IN MARE Una sentenza contro la criminalizzazione della solidarietà Ludovica Mancini 19 Gennaio 2026 Tuttavia, il rispetto dei diritti degli accusati è stato garantito solo grazie alla presenza di osservatori internazionali. Senza un monitoraggio esterno, il sistema giudiziario probabilmente non avrebbe assicurato né la piena tutela dei diritti fondamentali né il rispetto delle garanzie procedurali. Bisogna quindi agire: moltiplicare gli sforzi per difendere chi è ingiustamente accusato di smuggling; monitorare ogni processo, garantire la presenza di osservatori indipendenti, rendere pubbliche le pratiche delle corti; ricorrere al contenzioso strategico, costruire reti transnazionali di tutela, coordinare difese legali e iniziative di advocacy. Solo così si può trasformare l’eccezione abusiva in un’occasione di pressione legale e di responsabilizzazione dello Stato. Azioni come il CoSaH Database – un registro dei crimini contro la solidarietà e l’azione umanitaria a livello globale, pensato per individuare strategie legali di difesa e promuovere una advocacy internazionale – rappresentano un esempio concreto di questa strategia. Ma non è sufficiente: occorre estendere questo lavoro anche alle persone in movimento. Se la criminalizzazione è sistemica, anche la risposta deve esserlo: non episodica, non emergenziale, ma strutturata, coordinata, pubblica. Solo così sarà possibile sottrarre la solidarietà all’arbitrio e riportare il diritto alla sua funzione primaria: garantire libertà e diritti, non reprimerli. 1. Chios, Greece: Deadly tragedy following collision between Coast Guard vessel and boat carrying refugees – RSA (4 febbraio 2026) ↩︎ 2. Chios, 3 February 2026: A Collision, Fifteen Deaths, and a Growing Web of Contradictions, Aegean Boat Report ↩︎ 3. Ekathimerini-com (2025). Minister attributes Chios boat tragedy to ‘killer smugglers’ opposition demands full probe. ↩︎ 4. At least 142 people criminalised for helping migrants in Europe in 2024 – Picum (aprile 2025) ↩︎ 5. From War to Prison: The Criminalization of Sudanese Refugees in Greece – de criminalize (14 novembre 2025); PICUM (2025). At least 142 people criminalised for helping migrants in Europe in 2024 ↩︎ 6. Per ulteriori informazioni: De:criminalize ↩︎ 7. Per ulteriori informazioni: Public statement on the targeting and intimidation of HRLP and our staff ↩︎ 8. Ριζοσπάστης (2025). Μια αποκαλυπτική μαρτυρία που ρίχνει φως στα σκοτεινά γεγονότα στη Χίο [A revaling testimony that sheds light on the dark events in Chios] ↩︎ 9. De:criminalize (2025). Ziad is free – he has been acquitted. ↩︎
Violazione del divieto di reingresso e non punibilità: la centralità della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Le due sentenze affrontano, in contesti differenti, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998, valorizzando una lettura concreta e non meramente astratta della condotta, anche in presenza di violazioni formali dei provvedimenti espulsivi. Nel primo caso, un cittadino albanese, entrato regolarmente in Italia con visto per motivi di studio e successivamente titolare di permesso di soggiorno quale studente universitario a Milano, si vedeva rigettare la richiesta di conversione del titolo di soggiorno, con contestuale revoca del nulla osta e conseguente espulsione disposta dal Prefetto di Milano mediante accompagnamento alla frontiera e divieto di reingresso per cinque anni. A seguito dell’interruzione del percorso universitario e lasciando in Italia il coniuge regolarmente soggiornante, il medesimo rientrava anticipatamente nel territorio nazionale e presentava istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare presso il Commissariato di Rho. Nel corso di un controllo di routine a Bergamo veniva tuttavia fermato e tratto in arresto per la violazione dell’art. 13, comma 13, T.U. immigrazione, con giudizio direttissimo innanzi al Tribunale di Bergamo. Nel corso del procedimento veniva prodotta documentazione attestante il vincolo coniugale, il certificato di matrimonio e la pendenza della pratica di coesione familiare. Il Giudice monocratico, pur ritenendo integrata la fattispecie penale contestata, ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, evidenziando come la condotta si fosse concretizzata nel mero rientro nel territorio dello Stato in violazione del divieto, in assenza di qualsivoglia profilo di violenza, pericolo per la collettività o ulteriori condotte illecite. L’offesa è stata qualificata come di grado obiettivamente contenuto, priva di ricadute sul piano della sicurezza pubblica e tale da determinare unicamente la violazione formale dell’ordine impartito. Quanto alla personalità dell’imputato, la giovane età e l’assenza di precedenti penali sono state ritenute indicative della non abitualità del comportamento, non emergendo elementi idonei a far ritenere una propensione alla reiterazione. Anche la motivazione del rientro, inserita in un contesto familiare privo di profili di allarme, ha contribuito alla valutazione complessiva di minima offensività. Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione ex artt. 530 c.p.p. e 131-bis c.p. Tribunale di Bergamo, sentenza n. 127 del 4 febbraio 2026 Nel secondo caso, parimenti relativo a un cittadino albanese, l’imputato veniva tratto in arresto per il medesimo reato, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo il 5 ottobre 2022, con divieto di reingresso per sette anni, e sorpreso nel territorio nazionale dopo essersi allontanato in data 23 dicembre 2024. In particolare, lo stesso si presentava spontaneamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari per definire una pratica di permesso di soggiorno per coesione familiare con il fratello cittadino italiano. Dagli accertamenti emergeva la pregressa sottoposizione alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, nonché l’avvenuta uscita dal territorio nazionale documentata da controllo alla frontiera del porto di Bari. L’imputato dichiarava di essere rientrato senza transitare dai varchi di frontiera. Veniva quindi arrestato in flagranza e sottoposto a giudizio direttissimo, previa applicazione della misura degli arresti domiciliari. Il Giudice, pur in presenza di precedenti e di una contestazione di recidiva reiterata, ha ritenuto applicabile l’art. 131-bis c.p., muovendo da un inquadramento sistematico dell’istituto alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia). In particolare, è stato richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione che ammette in astratto la compatibilità della causa di non punibilità anche con i reati di disobbedienza, caratterizzati da una logica politico-criminale di “tutto o nulla”, in cui rileva il mero evento della violazione più che il grado della lesione. In tale prospettiva, il Giudice ha ribadito la necessità di un giudizio ancorato al fatto storico concreto e non alla fattispecie astratta, fondato sulla valutazione congiunta delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p. e tenendo conto anche della condotta successiva al reato. Con riferimento alla non abitualità, è stato chiarito che la presenza di precedenti penali non costituisce di per sé elemento ostativo, dovendo la valutazione essere effettuata alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, che nel caso di specie evidenziavano una scarsa offensività della condotta. Il Tribunale ha quindi pronunciato sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. per particolare tenuità del fatto. La sentenza è molto interessante in quanto applica i principi di diritto anche a soggetti che risultano gravati da precedenti penali operando un giudizio concreto sulla applicabilità dell’art. 131 c.p. prevedendo criteri applicativi “c.d. indici requisiti” e “indici criterio” inserendo dette questioni nel più ampio dibattito circa la compatibilità fra particolare tenuità e condotte tipiche dei c.d. “reati di disobbedienza”, puniti dal legislatore secondo una logica politico – criminale di “tutto o nulla” poiché ritenuto rilevante non il quantum della lesione, bensì il mero evento della stessa. Tribunale di Bari, sentenza n. 959 del 24 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Condannata la Questura di Roma per aver rifiutato il rinnovo del PdS per motivi di salute
Il Tribunale di Roma conferma un orientamento che tende a riportare al centro la tutela effettiva del diritto alla salute, soprattutto nei casi in cui le prassi amministrative finiscono per restringere l’ambito applicativo delle norme. Il caso riguarda un cittadino albanese affetto da una grave patologia renale, sottoposto a trapianto e a una terapia immunosoppressiva permanente, cui la Questura aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche. Il punto più significativo della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis del T.U.I: il giudice, infatti, chiarisce che la norma va letta in modo sostanziale, guardando alla condizione concreta della persona. In questo senso, è decisivo il passaggio in cui si afferma che il ricorrente ha dimostrato di versare in un quadro clinico grave e stabile nel tempo, tale per cui “la cui interruzione determinerebbe una grave lesione del fondamentale [diritto] alla salute”. È su questo rischio concreto, e non su elementi formali, che deve fondarsi la decisione amministrativa. Proprio in questa prospettiva, il Tribunale respinge l’argomento – spesso utilizzato – secondo cui il permesso per cure mediche non sarebbe compatibile con patologie croniche o terapie a tempo indeterminato. La sentenza afferma in modo esplicito che “la natura temporalmente determinata del permesso di soggiorno per cure mediche non esclude affatto la possibilità di un rinnovo reiterato”, chiarendo così che la durata potenzialmente illimitata delle cure non è un ostacolo al riconoscimento del diritto. Anzi, aggiunge che introdurre un limite rigido sarebbe “manifestamente irragionevole e in contrasto con la ratio dell’istituto”, perché finirebbe per negare la tutela proprio nei casi in cui è più necessaria. Un altro passaggio rilevante riguarda la questione dei viaggi nel paese d’origine, valorizzata dalla Questura per sostenere il rigetto. Anche qui il giudice prende una posizione netta, osservando che “l’art. 19, comma 2, lett. d-bis (…) non contiene alcuna previsione che esclude o limita la possibilità di temporanea uscita dal territorio nazionale”. Si tratta di un chiarimento importante, perché impedisce che elementi non previsti dalla legge vengano utilizzati per comprimere un diritto fondamentale. In assenza di un divieto espresso, sottolinea il Tribunale, non è possibile introdurre limitazioni in via interpretativa. La motivazione si muove costantemente su un piano costituzionale, richiamando implicitamente il diritto alla salute come diritto fondamentale e ponendo al centro la continuità terapeutica e l’adeguatezza delle cure. È significativo, ad esempio, il rilievo dato alla documentazione medica, da cui emerge che il paziente necessita di competenze altamente specialistiche “che il paziente non potrebbe effettuare nel proprio paese di origine”, elemento che rafforza il giudizio sull’impossibilità di un rimpatrio. Diverso è invece l’esito sulla domanda risarcitoria, che viene respinta. Il Tribunale ribadisce che “è da escludere l’ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa”, richiedendo una prova concreta del danno subito. Nel caso di specie, tale prova non è stata ritenuta sufficiente, né sotto il profilo del danno non patrimoniale né sotto quello patrimoniale. Spiace constatare questa impostazione rigorosa sul piano probatorio, che può risultare difficile da soddisfare in contesti di vulnerabilità. Nel complesso, la decisione rappresenta un intervento significativo rispetto alle prassi del Ministero dell’Interno e delle Questure, riaffermando che la protezione per cure mediche non può essere svuotata attraverso criteri non previsti dalla legge. La continuità delle cure viene posta al centro e la vulnerabilità sanitaria è letta in termini concreti, offrendo un riferimento utile per contrastare dinieghi analoghi, soprattutto nei casi di patologie croniche o di lunga durata. Tribunale di Roma, sentenza n. 1478 del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Margherita Salerno per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-bis)