Tag - Italia

Medici indagati a Ravenna, chiesta la sospensione
Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria e nella propaganda mediatica che coinvolge alcuni medici di Ravenna finiti sotto indagine per non aver certificato l’idoneità sanitaria al trattenimento di alcune persone straniere destinate ai Centri di Permanenza per il rimpatrio (CPR). Secondo quanto emerso negli ultimi giorni dalla stampa, oltre alle indagini e alle perquisizioni già rese note, la procura avrebbe chiesto anche la sospensione cautelare dall’esercizio della professione per un anno nei confronti dei sanitari coinvolti. La misura interdittiva, che si aggiungerebbe agli accertamenti investigativi già in corso – comprese intercettazioni ambientali date in pasto ai media – riguarda l’attività di quei medici che avevano certificato l’incompatibilità delle persone di essere trattenute nei CPR. La vicenda, fin dal primo momento, ha suscitato la reazione di associazioni e realtà che si occupano di diritti delle persone migranti e di salute nei contesti di frontiera, con una raccolta firme online tuttora in corso (“La cura non è reato”) e con un partecipato presidio-flash mob che si era svolto il 16 febbraio davanti all’ospedale Santa Maria delle Croci. Notizie/CPR, Hotspot, CPA MEDICI SOTTO INDAGINE A RAVENNA PER LE NON IDONEITÀ AI CPR. L’APPELLO: «LA CURA NON È UN REATO» In corso un attacco all'autonomia medica, la risposta degli Ordini dei Medici e della Fnomceo Redazione 14 Febbraio 2026 In un comunicato diffuso giovedì, la Rete Mai più lager – No ai CPR evidenzia come questa nuova “caccia alle streghe” rischia nella realtà di incidere sull’autonomia professionale dei medici. Secondo la Rete, i provvedimenti richiesti dalla magistratura rischiano di avere effetti che vanno oltre la singola indagine. «Se la libera valutazione clinica della compatibilità con la detenzione amministrativa diventa oggetto non solo di indagini, ma anche di pesanti provvedimenti cautelari interdittivi», si legge nel comunicato, «ciò determina inevitabilmente un fortissimo condizionamento che rischia di compromettere l’indipendenza di chi opera in quei contesti». L’allarme riguarda soprattutto il clima che potrebbe crearsi tra i professionisti chiamati a valutare le condizioni di salute delle persone destinate alla detenzione amministrativa. «Il rischio è che il timore di ingiuste conseguenze personali e professionali finisca per condizionare l’autonomia diagnostica», scrive la rete, sottolineando che «il medico risponde solo alla coscienza e alla salute del paziente». Nel testo si richiama anche la campagna per fare luce sulle condizioni della detenzione amministrativa nei CPR, promossa negli ultimi anni da associazioni e operatori sanitari che lavorano nei contesti migratori. Il punto centrale, spiegano, è che certificare l’incompatibilità con la detenzione amministrativa è un atto clinico e non politico. Del resto, è lo stesso governo che con la circolare del 20 gennaio 2026 del Ministero dell’Interno spinge affinché la visita medica di idoneità venga effettuata solo dopo l’ingresso della persona nel CPR. Comunicati stampa e appelli/CPR, Hotspot, CPA LA SALUTE NON È UNA VARIABILE DELL’ORDINE PUBBLICO Appello dei professionisti della salute per la tutela delle persone migranti, in risposta alla Circolare del Ministero dell’Interno del 20/01/2026 28 Gennaio 2026 «Sospendere un medico dalla professione perché ha rilevato l’incompatibilità di una persona con la detenzione amministrativa è un paradosso pericoloso quanto illegittimo», afferma la Rete. «Non si può “sospendere” la tutela della salute in nome di una gestione securitaria delle frontiere». Secondo gli attivisti e i professionisti coinvolti nella campagna, provvedimenti di questo tipo rischiano di produrre un effetto di medicina difensiva nei luoghi più delicati del sistema migratorio. «Questi provvedimenti finiscono per creare un clima di paura, spingendo i clinici verso una medicina difensiva che ignora la sofferenza e la cura della persona». La presa di posizione collega inoltre la vicenda di Ravenna a una critica più ampia del sistema dei CPR. «La detenzione amministrativa è intrinsecamente patogena», afferma il comunicato, in quanto l’isolamento, l’incertezza e la privazione della libertà senza reato «producono attivamente malattia mentale e fisica». Un giudizio che trova riscontro anche in studi e posizioni istituzionali. Viene citato anche il recente materiale informativo diffuso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e alcune pronunce del Consiglio di Stato che hanno messo in discussione l’adeguatezza delle condizioni sanitarie nei centri. Per questo, sostiene la Rete, quando un medico certifica l’incompatibilità con la detenzione «non sta compiendo un atto ideologico», ma «una diagnosi basata su evidenze scientifiche». «La tutela della vita e della dignità umana non può essere messa sotto inchiesta», conclude la Rete Mai più lager – No ai CPR, avvertendo che la posta in gioco va oltre il singolo procedimento giudiziario: «Se certificare la verità clinica diventa un rischio professionale, è l’intera tenuta democratica del nostro sistema sanitario a essere in pericolo».
Condannata la prassi discriminatoria di Adecco di limitare i contratti alla scadenza del permesso di soggiorno
Con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2026, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, in una causa promossa da CGIL Lombardia, ha accertato il carattere discriminatorio della politica aziendale di Adecco Italia S.p.A. consistente nell’escludere dalle selezioni, o nel limitare la durata del contratto offerto, ai lavoratori extra UE il cui permesso di soggiorno avesse validità residua inferiore alla durata della missione richiesta dall’utilizzatore. Adecco, nelle proprie attività di selezione, sistematicamente o escludeva dalla selezione il candidato extra UE o offriva loro un contratto di durata non superiore alla validità residua del permesso, indipendentemente dalla valutazione professionale. La giustificazione addotta era di natura penalistica: evitare la responsabilità ex art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione. Per poter stipulare un contratto con scadenza successiva a quella del permesso, Adecco pretendeva che il lavoratore producesse già in sede di selezione – anche mesi prima della scadenza – la ricevuta della domanda di rinnovo. Il Giudice dott. Mariani ha accolto il ricorso chiarendo che la responsabilità penale del datore di lavoro può sorgere soltanto dopo la scadenza del permesso – se il rinnovo non è stato tempestivamente richiesto – e non certo in sede assuntiva: la ricevuta della domanda di rinnovo va resa disponibile nel corso del rapporto di lavoro, non prima della sua instaurazione. Sul piano antidiscriminatorio, il Giudice ha richiamato la sentenza Chez Razpredelenie Bulgaria (C. Giust. 16 luglio 2015, C-83/14) e la giurisprudenza CGUE sul concetto di disadvantage, affermando che anche una misura apparentemente neutra capace di produrre effetti sfavorevoli minimi ma sistematici verso un gruppo protetto integra una discriminazione indiretta, salvo giustificazione obiettiva e proporzionata. L’obiettivo di evitare la responsabilità penale – pur legittimo – non giustificava la misura adottata, poiché l’ordinamento mette già a disposizione strumenti meno restrittivi e ugualmente idonei. Il Tribunale ha pertanto ordinato ad Adecco di cessare il comportamento e di adottare una direttiva interna che prescriva ai selezionatori di non tener conto della scadenza del permesso di soggiorno, procedendo all’assunzione anche quando la scadenza del contratto sia posteriore a quella del permesso. Ha inoltre ordinato la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito aziendale. Tribunale di Milano, sentenza n. 144 del 15 gennaio 2026
Il diritto UE oltre i confini: analisi delle implicazioni extraterritoriali del Protocollo Italia-Albania
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Utrecht University Faculty of law economics and governance LL.M. European law EU LAW BEYOND BORDERS: EXPLORING THE EXTRATERRITORIAL. IMPLICATIONS OF THE ITALY-ALBANIA PROTOCOL Tesi di Isabella Orsi (2024/2025) Scarica l’elaborato (ENG) INTRODUZIONE Le questioni giuridiche più controverse connesse al Protocollo Italia-Albania sono emerse in modo particolarmente evidente a seguito della sentenza “CV vs Ministerstvo vnitra”(C-406/22) della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). In tale pronuncia, la Corte ha chiarito che la qualificazione di un Paese come “Paese di origine sicuro” richiede una valutazione complessiva della situazione generale, e non può essere limitata a specifiche categorie di persone o circostanze particolari. L’impatto della decisione si è riflesso immediatamente nella fase iniziale di attuazione del Protocollo. Tra ottobre e novembre 2024, diversi tribunali italiani hanno rifiutato di convalidare gli ordini di trattenimento disposti nei centri situati in Albania, ritenendo che Egitto e Bangladesh, inclusi dal governo italiano nell’elenco dei Paesi di origine sicuri, non soddisfacessero gli standard delineati dalla CGUE, anche alla luce delle pratiche repressive documentate nei confronti di minoranze e oppositori politici. Da tali decisioni sono scaturiti vari rinvii pregiudiziali alla CGUE da parte dei tribunali di Roma, Firenze, Bologna e Palermo, confluiti nei procedimenti riuniti “Alace” (C-758/24) e “Canpelli” (C-759/24). Al di là del profilo relativo al concetto di “Paese di origine sicuro”, i casi sollevano una questione di carattere sistemico: l’applicabilità del diritto dell’Unione europea a procedure svolte nel territorio di un Paese terzo. La legge italiana di ratifica del Protocollo non chiarisce in modo espresso secondo quali modalità le direttive europee, concepite per operare entro l’ambito territoriale dell’Unione, possano disciplinare procedure condotte in Albania. Il generico riferimento alla loro applicazione “in quanto compatibili” non appare sufficiente a risolvere i dubbi interpretativi. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA/Papers CENTRI IN ALBANIA, BRUSCA ACCELERATA DEL GOVERNO. È IL MOMENTO DI UNA RISPOSTA ALL’ALTEZZA 90 presenze e intensificazione dei trasferimenti: il “modello Albania” cambia scala. La finestra per fermare la normalizzazione è ora Francesco Ferri 26 Febbraio 2026 Finora, i giudici italiani non hanno affrontato in modo diretto la questione dell’estensione territoriale dell’applicabilità diritto dell’Unione. Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sui primi trattenimenti, ha disapplicato la normativa nazionale di recepimento della Direttiva Procedure (2013/32/UE) e ha sollevato rinvio pregiudiziale, concentrando tuttavia l’analisi sul solo tema del Paese di origine sicuro. Tale impostazione presuppone implicitamente l’applicabilità del diritto UE alle procedure svolte in Albania, senza interrogarsi in modo esplicito sul fondamento giuridico di tale estensione. Ne deriva il rischio di lasciare irrisolta una questione preliminare che incide non solo sulla legittimità del Protocollo, ma più in generale sul rapporto tra ordinamenti e sulla struttura del sistema europeo comune di asilo. In questa prospettiva, assume rilievo anche la scelta del legislatore italiano di attribuire rango primario alla lista dei Paesi di origine sicuri. Tale opzione sembra orientata a ridurre gli spazi di contestazione fondati sul diritto dell’Unione, pur senza sottrarre formalmente la normativa al principio del primato del diritto dell’Unione. L’esito dei rinvii pregiudiziali potrà incidere in modo significativo non solo sul futuro del Protocollo, ma anche sull’evoluzione delle politiche migratorie europee, specie alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2024/1348, che introduce eccezioni non previste dalla Direttiva Procedure, ancora applicabile ai procedimenti pendenti. Nel tentativo di superare lo stallo determinato dal contenzioso, il governo italiano ha adottato il Decreto-Legge n. 37/2025 1, trasformando i centri albanesi in Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Tuttavia, il 29 maggio 2025 la Corte di cassazione ha sollevato ulteriori rinvii pregiudiziali, in apparente discontinuità rispetto a una precedente decisione dell’8 maggio che qualificava tali centri come estensioni del territorio italiano. Tale evoluzione conferma il persistente grado di incertezza giuridica che caratterizza la vicenda. Alla luce delle interazioni tra diritto nazionale, diritto dell’Unione e forme di cooperazione bilaterale con Paesi terzi come quella oggetto di analisi, la ricerca di questa tesi si propone di rispondere alla seguente domanda: “In che misura il diritto di asilo dell’Unione Europea può applicarsi a procedure svolte in un Paese terzo e quali sono le implicazioni giuridiche derivanti dal suo utilizzo quale quadro normativo per modelli di asilo extraterritoriale, con particolare riferimento al Protocollo Italia – Albania?” L’analisi si articola in tre capitoli. Il primo ricostruisce le condizioni in cui il diritto dell’Unione può trovare applicazione in contesti extraterritoriali, esaminando i presupposti teorici e i limiti sistemici. Il secondo valuta la compatibilità della procedura accelerata di frontiera, fondata sul concetto di Paese di origine sicuro, con il diritto UE e con l’ordinamento italiano. Il terzo esamina le implicazioni giuridiche e istituzionali dell’utilizzo del diritto dell’Unione quale base per procedure extraterritoriali, con particolare attenzione ai rinvii pregiudiziali pendenti fino a giugno 2024 e ai possibili sviluppi della giurisprudenza della CGUE successivi a tale periodo. La ricerca, pertanto, si concentra sui procedimenti noti entro quella data e non considera le pronunce emesse successivamente. In tal modo, la tesi intende contribuire al dibattito sul ruolo del diritto dell’Unione nella progressiva esternalizzazione delle politiche migratorie e sulla compatibilità di tali modelli con l’architettura del sistema europeo comune di asilo. 1. Decreto legge 37/2025: un laboratorio autoritario delle politiche migratorie – Asgi (aprile 2025) ↩︎
Protezione speciale: radicamento sociale, integrazione e condizioni del Paese di origine nella recente giurisprudenza
Una raccolta di sei decisioni, ottenute dall’Avv. Alessandra Ballerini, in materia di protezione speciale, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare prevista dall’art. 19 del T.U.I. e dall’art. 8 della CEDU. Le pronunce evidenziano come, nella valutazione del rischio di rimpatrio, i giudici tengano conto di diversi elementi: il grado di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia, il radicamento nel territorio, la durata della permanenza e le condizioni del Paese di origine. In molti casi emerge l’importanza di una valutazione individuale e concreta della situazione della persona, volta a verificare se il rimpatrio possa comportare una compromissione significativa dei diritti fondamentali. La rassegna propone alcuni estratti delle motivazioni delle decisioni, utili a evidenziare gli orientamenti giurisprudenziali (nota di Redazione). -------------------------------------------------------------------------------- 1) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino peruviano valorizzando il suo radicamento sociale e lavorativo in Italia e il rischio di compromissione del diritto alla vita privata in caso di rimpatrio. La decisione considera anche la situazione del Perù, caratterizzata da diffusa criminalità organizzata e da un fenomeno estorsivo in forte crescita. Estratto “Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sotto il profilo della tutela del diritto alla vita privata e familiare, emergendo dagli atti il radicamento sociale e lavorativo del ricorrente sul territorio nazionale. Occorre tenere conto della situazione del Perù, dove intere zone della città di Lima e dei distretti limitrofi sono di fatto in mano alle bande criminali e non sottoposte al controllo effettivo delle forze di polizia. Dalle informazioni raccolte emerge come quello dell’estorsione sia un problema dilagante: nel corso del 2022 sono state presentate più di 8000 denunce, con un aumento del 62% rispetto al 2021”. 1) Tribunale di Genova, decreto del 19 dicembre 2025 2) Il Tribunale di Ancona ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino nigeriano valorizzando il percorso di integrazione in Italia e la condizione di vulnerabilità che deriverebbe da un rimpatrio nel Paese di origine, caratterizzato da diffusa povertà e difficoltà nell’esercizio dei diritti fondamentali. Estratto “La situazione del paese di provenienza induce a considerare le ragioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare la Nigeria, dove appare evidente una generale condizione di povertà e difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona. Tali elementi consentono di valorizzare il positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano e di ritenere sussistente una condizione di vulnerabilità in caso di rimpatrio che inciderebbe sulla qualità della sua vita”. 2) Tribunale di Ancona, decreto del 19 gennaio 2026 3) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a una cittadina georgiana valorizzando il suo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, svolto anche al di fuori del circuito dell’accoglienza. La decisione evidenzia l’importanza del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. Estratto “La ricorrente, in Italia da poco meno di quattro anni, ha dimostrato impegno e determinazione nel raggiungimento di una propria integrazione sociale e lavorativa. Ha lavorato praticamente ininterrottamente come badante a partire dal novembre 2022 e ha saputo cogliere le diverse opportunità lavorative che le si sono presentate. Il patrimonio della personalità della ricorrente può dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendola portatrice di una vita privata diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Tali circostanze concretizzano una situazione che dà diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale”. 3) Tribunale di Genova, decreto del 3 febbraio 2026 4) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino gambiano valorizzando il percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa sviluppato in Italia. Il giudice ha ritenuto che il rimpatrio forzato comporterebbe una brusca interruzione di tale percorso e costituirebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. La decisione richiama inoltre l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, nella valutazione della protezione complementare, devono essere considerate anche le condizioni oggettive del Paese di origine. Estratto “Si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, considerato il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, avviato fin dal suo arrivo e che il Collegio ritiene di poter valutare come effettivo. Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel Paese d’origine, con la conseguenza che il rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. L’inserimento lavorativo è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che si accompagna a una serie di esperienze quotidiane – relazioni sociali, apprendimento della lingua, adattamento al contesto lavorativo – che contribuiscono a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata. Alla luce di tali elementi, l’eventuale rimpatrio comporterebbe una brusca interruzione del percorso di integrazione svolto e costituirebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 TUI”. 4) Tribunale di Genova, decreto del 3 febbraio 2026 5) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino ivoriano che in pochi anni ha costruito un solido percorso di integrazione linguistica, sociale e lavorativa in Italia. Il giudice ha ritenuto che il rimpatrio forzato comprometterebbe il diritto alla vita privata garantito dall’art. 8 CEDU. Estratto “Il ricorrente, in Italia da poco più di tre anni, ha portato avanti un serio percorso di integrazione, dedicandosi all’apprendimento della lingua italiana e conseguendo il diploma di licenza del primo ciclo di istruzione. Ha inoltre svolto servizio civile e ha sottoscritto diversi contratti di lavoro, raggiungendo un’autonomia economica che gli ha consentito di uscire dal circuito dell’accoglienza. Il suo rimpatrio costituirebbe pertanto una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione”. 5) Tribunale di Genova, decreto del 10 febbraio 2026 6) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino nigeriano presente in Italia da oltre ventisei anni, valorizzando il lungo radicamento sociale e lavorativo. Il giudice ha ritenuto non ostativi alcuni precedenti penali di modesta entità e risalenti nel tempo, affermando la necessità di una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Estratto “Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del lunghissimo periodo di permanenza in Italia (26 anni, oltre metà della sua vita) e del positivo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente. Non portano a diversa conclusione i reati commessi, di modesta entità e ormai risalenti nel tempo. Il Collegio si allinea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale è necessaria la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della personalità della persona straniera (…) senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali”. 6) Tribunale di Genova, decreto del 10 febbraio 2025 * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
“La cittadinanza italiana”, ciclo di webinar sulle recenti modifiche
“La cittadinanza italiana – Novità normative, profili costituzionali e ricadute operative” è un percorso di aggiornamento in 6 incontri online, promosso dal Comune di Ravenna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e l’Università di Bologna, rivolto agli operatori e alle operatrici dei servizi pubblici per approfondire le recenti riforme in materia di cittadinanza italiana, con particolare attenzione ai procedimenti di naturalizzazione, ai minori conviventi, alla discrezionalità amministrativa e agli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti. La partecipazione è gratuita e al termine di ciascun webinar verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, tutti gli incontri sono registrati e disponibili al sito web: https://parolapertamagazine.it/ Di seguito il calendario completo degli incontri (modalità online – ore 14:30-16:00): Martedì 10 marzo La disciplina della cittadinanza italiana Relatori: Avv.ta Federica Remiddi – Avv. Salvatore Fachile Martedì 24 marzo Minori, naturalizzazione e cittadinanza iure sanguinis: profili applicativi e tutela Relatrice: Avv.ta Federica Remiddi Martedì 14 aprile Inammissibilità della domanda e cittadinanza iure soli: prassi e giurisprudenza Relatore: Avv. Salvatore Fachile Martedì 21 aprile Procedimenti di stato civile in materia di cittadinanza: minori conviventi e adempimenti conseguenti al riconoscimento giudiziale Relatore: Dott. Thomas Stigari – esperto ANUSCA Martedì 28 aprile Incontro conclusivo – Analisi dei casi pratici e quesiti operativi Relatori: Avv.ta Federica Remiddi – Avv. Salvatore Fachile Iscrizioni aperte – clicca qui * Per informazioni: casadelleculture@comune.ra.it Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto SMART-ER, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.
Immagina, puoi! Un mondo senza polizia, utopia ma non troppo
NICOLA STUFANO (tratto da Globalproject.info) Ci sono assiomi educativi radicati sin dall’infanzia nelle nostre esistenze, così in profondità da rendere di primo acchito folle e delirante la sola idea di poterli mettere in discussione. Uno di questi assiomi prevede che una società civile non può reggere senza la presenza della polizia, o comunque senza un corpo di forze dell’ordine direttamente sotto il controllo dello Stato attraverso il suo ministero dell’Interno. Possiamo anche detestarne i modi e stigmatizzarne le azioni, ma nel momento del bisogno, il cittadino civile non potrà che rivolgersi alle forze dell’ordine, per essere difeso e tutelato. Geo Maher, accademico e attivista statunitense, si è lanciato anni fa nel complicato tentativo di scardinare questo assioma, cercando la corretta chiave per descrivere la necessità di un sistema diverso. A World Without Police, uscito nel 2021, è presto diventato uno dei più importanti testi contemporanei di contenuto abolizionista, e attraverso D Editore, libreria indipendente romana che attraverso la collana Nextopie sta dando ampio spazio alla saggistica dai contenuti più radicali, il suo libro è da pochi mesi arrivato al pubblico italiano come Immagina un Mondo Senza Polizia (traduzione di Andrea Puglisi).  Maher in persona si è presentato, nel corso della seconda giornata di Sherbooks, in collegamento sugli schermi del CSO Pedro, quando dalle sue parti erano le 8 e mezza di mattina. Guidato nelle domande e coadiuvato dalla traduzione dall’editore Emanuele Jonathan Pilia e dalla giornalista Dalia Ismail, Maher sorseggia la sua tazza calda, scruta il pubblico e con voce profonda e ferma illustra in modo conciso le sue tesi. Il discorso di Maher, così come il libro, ha un punto di partenza ben preciso, ed è il 28 maggio 2020, quando a Minneapolis, nel culmine delle proteste per l’uccisione di George Floyd, una stazione di polizia viene presa d’assalto e data alle fiamme, costringendo i poliziotti alla fuga. Maher individua in quel momento il punto di tracimazione di un’insofferenza verso la polizia, con l’episodio di George Floyd solo ultimo di una interminabile serie di soprusi rispetto alla fascia più umile e indigente della popolazione locale. Le ragioni di Maher partono dal dibattito più comune, quello col vicino di casa: nella discussione emerge con chiarezza la concezione monolitica di assoluta necessità della presenza di forze dell’ordine. Ma quando poi si arriva a porre la domanda: “Ma la polizia, esattamente, cosa ha fatto per noi?” ecco, qui di solito cominciano a formarsi le prime crepe. La polizia, soprattutto negli Stati Uniti (ma anche in Europa) è forte di una narrazione mediatica e giornalistica quasi sempre positiva: innumerevoli le serie TV crime che insistono sugli atti di eroismo delle forze dell’ordine.  Meno chiacchierati sono gli aspetti metodologici e istituzionali, ed è su questo che Maher si concentra per portare il concetto di polizia nella direzione dell’obsolescenza. Punto-chiave è stabilire la reale funzione della polizia: Maher dimostra che, essendo sotto il controllo diretto delle istituzioni, e quindi del governo, non può che esserne che la mano armata di un’espressione politica, che da sempre negli Stati Uniti si propone di mantenere un ordine gerarchico di segregazione tra cittadini.  Maher osa ancora di più, lanciando un’interessante analisi sulle modalità d’azione dell’esercito degli Stati Uniti del mondo, assimilandole a gigantesche operazioni di polizia: cosa sono state d’altronde la caccia ai Vietcong, o la guerra dichiarata al terrorismo islamico in Afghanistan e oltre, se non tentativi di ripristinare l’ordine a livello mondiale? > L’autore insiste dunque su un ritorno alle origini della società civile per > superare il concetto di polizia.  Che, per inciso, è attualmente accettato a livello globale: e sebbene la polizia statunitense non possa minimamente essere paragonata a quella cinese, o a quella venezuelana (paese al quale Maher ha dedicato principalmente il suo impegno accademico nell’analisi della rivoluzione bolivariana e del suo riflesso verso la società), hanno tutte in comune la stessa criticità di fondo che la rendono un’istituzione poco propensa a garantire giustizia sociale.  Le soluzioni proposte da Maher non sono particolarmente elaborate o complesse: l’autore ci invita a guardare al modo in cui ordinariamente risolviamo i nostri problemi all’interno delle comunità: ossia ragionando sempre come facciamo all’interno delle nostre famiglie e delle nostre associazioni, dove non abbiamo bisogno di forze di controllo o di sorveglianza. Se ci fermiamo un attimo a riflettere su questo, è più comune di quanto noi pensiamo l’uso della trattativa e del dialogo per la risoluzione di problemi complessi.  > Dove, dunque, attecchisce e si rende necessaria la polizia? Dove viene meno il > senso di comunità.  Questo è uno dei gravi problemi della modernità, in Europa forse più che altrove, dove i processi migratori hanno spesso portato alla formazione di ghetti piuttosto che di comunità trasversali. In questo contesto, la polizia assume un ruolo sempre più centrale nel mantenere separati i ceti più abbienti dalla nuova classe meno privilegiata, composta da immigrati di prima e seconda generazione, alimentando e al tempo stesso gestendo la percezione dell’immigrato come figura che “fa paura”. É più una conseguenza che una coincidenza se Immagina un mondo senza polizia arriva in Italia proprio nel momento in cui Minneapolis torna a essere centro nevralgico di una violenta lotta tra il governo americano e le comunità locali, e il braccio armato di questo stato più imperialista che mai diventa l’ICE, ovvero una forza di polizia concentrata sul contrasto all’immigrazione e l’espulsione forzata degli stranieri, in mancata osservanza delle più elementari regole costituzionali. Anche attraverso la brutalità dell’ICE, stanno recentemente cadendo alcuni assiomi apparentemente inattaccabili e mettere in discussione l’utilità della polizia non è più un tabù. L’abolizione della polizia comincia a seguire i passi del percorso di un fenomeno molto simile, quello dell’abolizionismo carcerario, che già riscuote un interesse un consenso assai più ampio rispetto a pochi anni fa.
Violazione del divieto di reingresso e non punibilità: la centralità della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Le due sentenze affrontano, in contesti differenti, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998, valorizzando una lettura concreta e non meramente astratta della condotta, anche in presenza di violazioni formali dei provvedimenti espulsivi. Nel primo caso, un cittadino albanese, entrato regolarmente in Italia con visto per motivi di studio e successivamente titolare di permesso di soggiorno quale studente universitario a Milano, si vedeva rigettare la richiesta di conversione del titolo di soggiorno, con contestuale revoca del nulla osta e conseguente espulsione disposta dal Prefetto di Milano mediante accompagnamento alla frontiera e divieto di reingresso per cinque anni. A seguito dell’interruzione del percorso universitario e lasciando in Italia il coniuge regolarmente soggiornante, il medesimo rientrava anticipatamente nel territorio nazionale e presentava istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare presso il Commissariato di Rho. Nel corso di un controllo di routine a Bergamo veniva tuttavia fermato e tratto in arresto per la violazione dell’art. 13, comma 13, T.U. immigrazione, con giudizio direttissimo innanzi al Tribunale di Bergamo. Nel corso del procedimento veniva prodotta documentazione attestante il vincolo coniugale, il certificato di matrimonio e la pendenza della pratica di coesione familiare. Il Giudice monocratico, pur ritenendo integrata la fattispecie penale contestata, ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, evidenziando come la condotta si fosse concretizzata nel mero rientro nel territorio dello Stato in violazione del divieto, in assenza di qualsivoglia profilo di violenza, pericolo per la collettività o ulteriori condotte illecite. L’offesa è stata qualificata come di grado obiettivamente contenuto, priva di ricadute sul piano della sicurezza pubblica e tale da determinare unicamente la violazione formale dell’ordine impartito. Quanto alla personalità dell’imputato, la giovane età e l’assenza di precedenti penali sono state ritenute indicative della non abitualità del comportamento, non emergendo elementi idonei a far ritenere una propensione alla reiterazione. Anche la motivazione del rientro, inserita in un contesto familiare privo di profili di allarme, ha contribuito alla valutazione complessiva di minima offensività. Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione ex artt. 530 c.p.p. e 131-bis c.p. Tribunale di Bergamo, sentenza n. 127 del 4 febbraio 2026 Nel secondo caso, parimenti relativo a un cittadino albanese, l’imputato veniva tratto in arresto per il medesimo reato, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo il 5 ottobre 2022, con divieto di reingresso per sette anni, e sorpreso nel territorio nazionale dopo essersi allontanato in data 23 dicembre 2024. In particolare, lo stesso si presentava spontaneamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari per definire una pratica di permesso di soggiorno per coesione familiare con il fratello cittadino italiano. Dagli accertamenti emergeva la pregressa sottoposizione alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, nonché l’avvenuta uscita dal territorio nazionale documentata da controllo alla frontiera del porto di Bari. L’imputato dichiarava di essere rientrato senza transitare dai varchi di frontiera. Veniva quindi arrestato in flagranza e sottoposto a giudizio direttissimo, previa applicazione della misura degli arresti domiciliari. Il Giudice, pur in presenza di precedenti e di una contestazione di recidiva reiterata, ha ritenuto applicabile l’art. 131-bis c.p., muovendo da un inquadramento sistematico dell’istituto alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia). In particolare, è stato richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione che ammette in astratto la compatibilità della causa di non punibilità anche con i reati di disobbedienza, caratterizzati da una logica politico-criminale di “tutto o nulla”, in cui rileva il mero evento della violazione più che il grado della lesione. In tale prospettiva, il Giudice ha ribadito la necessità di un giudizio ancorato al fatto storico concreto e non alla fattispecie astratta, fondato sulla valutazione congiunta delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p. e tenendo conto anche della condotta successiva al reato. Con riferimento alla non abitualità, è stato chiarito che la presenza di precedenti penali non costituisce di per sé elemento ostativo, dovendo la valutazione essere effettuata alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, che nel caso di specie evidenziavano una scarsa offensività della condotta. Il Tribunale ha quindi pronunciato sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. per particolare tenuità del fatto. La sentenza è molto interessante in quanto applica i principi di diritto anche a soggetti che risultano gravati da precedenti penali operando un giudizio concreto sulla applicabilità dell’art. 131 c.p. prevedendo criteri applicativi “c.d. indici requisiti” e “indici criterio” inserendo dette questioni nel più ampio dibattito circa la compatibilità fra particolare tenuità e condotte tipiche dei c.d. “reati di disobbedienza”, puniti dal legislatore secondo una logica politico – criminale di “tutto o nulla” poiché ritenuto rilevante non il quantum della lesione, bensì il mero evento della stessa. Tribunale di Bari, sentenza n. 959 del 24 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Condannata la Questura di Roma per aver rifiutato il rinnovo del PdS per motivi di salute
Il Tribunale di Roma conferma un orientamento che tende a riportare al centro la tutela effettiva del diritto alla salute, soprattutto nei casi in cui le prassi amministrative finiscono per restringere l’ambito applicativo delle norme. Il caso riguarda un cittadino albanese affetto da una grave patologia renale, sottoposto a trapianto e a una terapia immunosoppressiva permanente, cui la Questura aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche. Il punto più significativo della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis del T.U.I: il giudice, infatti, chiarisce che la norma va letta in modo sostanziale, guardando alla condizione concreta della persona. In questo senso, è decisivo il passaggio in cui si afferma che il ricorrente ha dimostrato di versare in un quadro clinico grave e stabile nel tempo, tale per cui “la cui interruzione determinerebbe una grave lesione del fondamentale [diritto] alla salute”. È su questo rischio concreto, e non su elementi formali, che deve fondarsi la decisione amministrativa. Proprio in questa prospettiva, il Tribunale respinge l’argomento – spesso utilizzato – secondo cui il permesso per cure mediche non sarebbe compatibile con patologie croniche o terapie a tempo indeterminato. La sentenza afferma in modo esplicito che “la natura temporalmente determinata del permesso di soggiorno per cure mediche non esclude affatto la possibilità di un rinnovo reiterato”, chiarendo così che la durata potenzialmente illimitata delle cure non è un ostacolo al riconoscimento del diritto. Anzi, aggiunge che introdurre un limite rigido sarebbe “manifestamente irragionevole e in contrasto con la ratio dell’istituto”, perché finirebbe per negare la tutela proprio nei casi in cui è più necessaria. Un altro passaggio rilevante riguarda la questione dei viaggi nel paese d’origine, valorizzata dalla Questura per sostenere il rigetto. Anche qui il giudice prende una posizione netta, osservando che “l’art. 19, comma 2, lett. d-bis (…) non contiene alcuna previsione che esclude o limita la possibilità di temporanea uscita dal territorio nazionale”. Si tratta di un chiarimento importante, perché impedisce che elementi non previsti dalla legge vengano utilizzati per comprimere un diritto fondamentale. In assenza di un divieto espresso, sottolinea il Tribunale, non è possibile introdurre limitazioni in via interpretativa. La motivazione si muove costantemente su un piano costituzionale, richiamando implicitamente il diritto alla salute come diritto fondamentale e ponendo al centro la continuità terapeutica e l’adeguatezza delle cure. È significativo, ad esempio, il rilievo dato alla documentazione medica, da cui emerge che il paziente necessita di competenze altamente specialistiche “che il paziente non potrebbe effettuare nel proprio paese di origine”, elemento che rafforza il giudizio sull’impossibilità di un rimpatrio. Diverso è invece l’esito sulla domanda risarcitoria, che viene respinta. Il Tribunale ribadisce che “è da escludere l’ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa”, richiedendo una prova concreta del danno subito. Nel caso di specie, tale prova non è stata ritenuta sufficiente, né sotto il profilo del danno non patrimoniale né sotto quello patrimoniale. Spiace constatare questa impostazione rigorosa sul piano probatorio, che può risultare difficile da soddisfare in contesti di vulnerabilità. Nel complesso, la decisione rappresenta un intervento significativo rispetto alle prassi del Ministero dell’Interno e delle Questure, riaffermando che la protezione per cure mediche non può essere svuotata attraverso criteri non previsti dalla legge. La continuità delle cure viene posta al centro e la vulnerabilità sanitaria è letta in termini concreti, offrendo un riferimento utile per contrastare dinieghi analoghi, soprattutto nei casi di patologie croniche o di lunga durata. Tribunale di Roma, sentenza n. 1478 del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Margherita Salerno per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-bis)
Il disimpegno di Leonardo nella produzione civile e l’accelerazione su quella bellica
La divisione aereonautica di Leonardo SpA ha raggiunto risultati che vanno oltre le migliori aspettative, gli ordini passano da meno 3,4 miliardi di euro a oltre 5,8. Le intese commerciali con il Kuwait sono quelle che hanno permesso il grande salto in avanti fino ai ricavi cresciuti dell’11% dal 2024 al 2025. Stando agli indicatori economici e finanziari Leonardo abbatte il debito e aumenta i ricavi e gli utili, spinti dalle guerre e dalle crescenti ordinazioni. Le principali aziende produttrici di armi beneficiano della guerra e sono tra loro in competizione per offrire al mercato prodotti tecnologicamente sempre più moderni. Leonardo ha presentato i dati relativi al 2025 con ricavi cresciuti dell’11%, i dividendi attorno al 20 per cento, sono questi i risultati della straordinaria crescita degli ordini; pur in presenza di un lieve calo del titolo nelle ultime settimane dell’anno dopo gli aumenti vigorosi del passato. I profitti di guerra lievitano e gli scenari internazionali tradotti in campi di battaglia sono l’occasione propizia per testare la efficacia delle nuove armi, il circolo vizioso vende la vendita dei prodotti come occasione propizia per sperimentare ulteriori e innovativi sistemi di arma che si avvarranno di tecnologie all’avanguardia e della intelligenza artificiale. Fonte https://www.leonardo.com/it/press-release-detail/-/detail/leonardo-fy-preliminary-results-2025 Un aspetto importante va sottolineato ossia il prossimo acquisto, grazie agli utili ottenuti, da parte di Leonardo della divisione militare Idv di Iveco anche se la parte della azienda dedicata alla produzione di cingolati dovrebbe essere ulteriormente spacchettata e venduta ad altri marchi tenendosi invece stretta la produzione di sistemi di artiglieria. Il comparto militare, contrariamente a quanto detto, non salva dalla crisi i settori della meccanica ma fagocita solo parte della stessa, quelli funzionali alla produzione di nuovi sistemi di arma, nel caso di Leonardo poi ci sono le alleanze strategiche con alcuni marchi, ad esempio la tedesca Rheinmetall, a determinare le scelte industriali. La crisi del settore meccanico e dell’automotive sta portando a ridimensionamenti produttivi e a diminuzioni della forza lavoro, a processi di delocalizzazioni con produzioni frammentate e divise ulteriormente che provocheranno a loro volta la crisi dell’indotto specie se in mono committenza. Il settore militare appare come quello più avvezzo a lanciare operazioni spregiudicate per attrarre solo parte della produzione lasciando tutto il resto in balia del cosiddetto mercato (senza acquirenti non resterà che la lunga agonia degli ammortizzatori sociali fino alla chiusura dei siti produttivi). L’amministratore delegato di Leonardo Cingolani annuncia, per la prossima primavera, la realizzazione del drone costruito con la Turca Baykar che ha acquistato la divisione militare della Piaggio. Le mega commesse arrivate dal Golfo Persico per il settore aeronautico ci parlano della vendita degli Eurofighter e dei droni. E il fatto che a presentare i conti migliori sia la parte militare rispetto a quella civile fa capire che questa ultima subirà un certo ridimensionamento nonostante l’arrivo del fondo statale saudita Pif che dovrebbe portare grande liquidità in cambio dei dividendi e della promessa di aprire uno stabilimento anche nel loro Paese. Il ridimensionamento di Leonardo nel settore civile a vantaggio del militare arriva dopo quasi 40 anni di politiche mirate a questo scopo tanto che i sindacati del settore meccanico si mostrano preoccupati dopo anni di silenzio e di rinuncia alla riconversione a fini civili della produzione. I prestiti accordati dalla UE, i fiumi di denaro verso la produzione di armi anche in deroga ai tetti di spesa, il grande Riarmo europeo favoriscono i processi di militarizzazione di ampi settori della manifattura e di conseguenza i principali marchi nel settore bellico si adeguano agli atti di indirizzo comunitari. Federico Giusti, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona annualmente
Una nuova pronuncia in difesa di Mohamed Shahin
Il 23 gennaio scorso la vicenda che vede coinvolto l’imam di Torino Mohamed Shahin ha visto un nuovo sviluppo significativo: la Corte d’Appello ha rifiutato la richiesta di espulsione ribadendo l’assenza di “concreti elementi per ritenere realmente sussistente la situazione di pericolosità, esposta nel provvedimento di trattenimento del questore, e quindi l’adeguatezza del trattenimento” 1. Come mettevamo in evidenza nell’articolo datato 16 dicembre 2026, la vicenda si è trovata a lungo al centro del dibattito pubblico. Giurisprudenza italiana/Notizie/CPR, Hotspot, CPA MOHAMED SHAHIN LIBERO: SMONTATA LA TESI DEL VIMINALE SULLA “PERICOLOSITÀ SOCIALE” Corte d'Appello di Torino, ordinanza del 15 dicembre 2025 Redazione 16 Dicembre 2025 Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin è un cittadino egiziano residente in Italia da oltre vent’anni e titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, nonché imam della moschea Al Omar Ibn Al Khattab di Torino. Da sempre impegnato per l’impegno nel dialogo inter-religioso, da oltre due anni aveva preso parte in prima persona alle mobilitazioni in sostegno al popolo palestinese. La sua partecipazione a un blocco stradale durante una manifestazione a sostegno della Palestina in data 9 ottobre, infatti, era stato il presupposto per la richiesta della deputata Augusta Montaruli, Fratelli d’Italia, di espulsione di Shahin, facendo riferimento ad alcune frasi pronunciate pubblicamente durante un’iniziativa di denuncia del genocidio in corso in Palestina. Le frasi in questione, però, erano già state archiviate dalla procura lo scorso 16 ottobre con il fascicolo originato da una segnalazione della Digos, dal momento che i PM non avevano trovato elementi sufficienti a ipotizzare una violazione del codice penale, e quindi gli estremi di reato, né un’istigazione a delinquere. Nonostante questa evidenza, il decreto di espulsione ha raggiunto Mohamed Shahin in data 24 novembre, quando il cittadino è stato condotto in Questura e ha visto revocato il suo permesso di soggiorno di lunga durata. In quest’occasione, è stato notificato un decreto di espulsione dall’Italia giustificato “per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per lo stato”, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Testo unico sull’immigrazione ed è stato accompagnato in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l’iter con decreto del Ministero dell’Interno. In quest’occasione, i legali hanno formalizzato una richiesta di protezione internazionale, ritenendo infatti che rientrare in Egitto potesse configurare seri rischi di incolumità per Shahin, in quanto oppositore politico. In merito, si sottolinea la decisione di disporre la reclusione nel Cpr (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Caltanissetta, in Sicilia, seguendo la strategia già ben nota dell’allontanamento della persona oggetto della misura dalle reti sociali in cui questa è inserita. Inoltre, il Cpr che è preso qua in considerazione era già stato segnalato dalla Rete Siciliana contro il Confinamento, la quale si è espressa a più riprese a proposito dei gravi episodi verificatisi in questa sede. Il trattenimento in attesa di espulsione si è prolungato fino al 15 dicembre, data in cui la Corte d’Appello di Torino ha disposto il suo rilascio immediato. Il ricorso contro il trattenimento disposto dai legali è stato vinto e il cittadino è stato autorizzato a rientrare nella città di Torino. La decisione è arrivata al termine del procedimento di riesame del trattenimento, affermando la mancanza di alcuna concreta e attuale pericolosità sociale e disponendo così la cessazione immediata della misura. È stato quindi confermato quanto evidenziato a suo tempo dalla Procura di Torino, la quale non aveva riconosciuto nessun pericolo in questa persona, dal momento che sul fascicolo di archiviazione del caso veniva scritto a chiare lettere che la frase pronunciata da Shahin rappresentava un’ “espressione di pensiero che non integra estremi di reato”. La vicenda, tuttavia, non era per questo ancora del tutto conclusa, dal momento che il procedimento di espulsione restava formalmente in vigore, oggetto di ulteriori ricorsi. Il 31 dicembre, la Corte d’Appello del Tribunale di Caltanissetta ha confermato la mancanza di presupposti per l’allontanamento immediato di Mohamed Shahin dal territorio italiano, rendendo così inefficace la decisione precedentemente presa dal Tar del Lazio che aveva invece confermato il decreto di espulsione. La decisione è stata raggiunta dalla nuova pronuncia della Corte d’Appello in data 23 gennaio, secondo la quale la richiesta di espulsione è stata rifiutata. In ultima battuta, almeno per quanto concerne il rischio di trattenimento in Cpr, il 1° di marzo arriva la notizia che la Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero contro la Corte d’Appello di Torino. Come noto, a difesa di Mohamed Shahin si sono espresse molteplici voci della società civile tramite una petizione, una raccolta fondi, un appello di accademici, numerose manifestazioni di solidarietà partite da Torino e poi sparse in tutta Italia raggiungendo l’Europa e un comitato cittadino ad hoc. In merito alla sua vicenda è stato evidenziato il carattere simbolico della misura: mentre i recenti Decreti Sicurezza offrono sempre più una rilettura del diritto come orientato alla neutralizzazione del conflitto sociale e alla criminalizzazione di condotte di protesta collettiva, quello che appare particolarmente preoccupante è l’utilizzo di strumenti amministrativi per colpire l’esercizio della libertà di opinione. Il sistema stesso dei Cpr, ancora una volta, mostra un disegno più ampio in cui nessuna vicenda giudiziaria è isolata, ma è, piuttosto, tassello di un sistema penale e amministrativo che punisce e respinge. Nel caso di Shahin, del resto, la richiesta di protezione internazionale che ha presentato a seguito della revoca del permesso di soggiorno è stata rigettata come risposta a un procedimento di esame fortemente accelerato. Su questa ha pesato la classificazione dell’Egitto come “Paese di origine sicuro”, senza riservare la giusta attenzione ai rischi in cui l’imam incorrerebbe qualora fosse espulso verso il Paese di cui sopra. Come afferma l’associazione A Buon Diritto, nella vicenda qui analizzata a preoccupare è “l’utilizzo dello strumento del decreto d’espulsione e del trattenimento in Cpr, una procedura amministrativa che non prevede le garanzie di difesa del procedimento penale. L’applicazione di tale misura altamente restrittiva si basa peraltro su un sospetto riguardante una condotta che non configura una fattispecie penalmente rilevante e su alcune dichiarazioni poi rettificate” 2. Il comitato cittadino Free Mohamed Shahin nel suo comunicato del 23 gennaio evidenzia la gravità delle dichiarazioni del Ministro Nordio il quale, in seguito al pronunciamento, avrebbe affermato di voler avviare “un’attività istruttoria al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati coinvolti”. Esortando a non “abbassare la guardia”, il comitato invita a continuare a seguire la vicenda, in merito alla quale la solidarietà e la mobilitazione dal basso sono state significative. 1. La corte d’appello ribadisce il no all’espulsione dell’imam Shahin – RaiNews (21 gennaio 2026) ↩︎ 2. La società civile chiede all’Italia di fermare l’espulsione di Mohamed Shahin verso l’Egitto, A Buon Diritto (3 dicembre 2026) ↩︎