Chi ha paura della libertà? Lo Scudo europeo per la democrazia e la deriva autoimmune dell’UELo Scudo europeo per la democrazia viene presentato come un argine a
disinformazione e interferenze straniere, ma finirà per istituzionalizzare la
censura preventiva nello spazio informativo. Diventano suscettibili di
limitazioni contenuti “altrimenti legali” ma “rischiosi”, una categoria tanto
elastica da inglobare qualunque contenuto politicamente scomodo. La “difesa
della democrazia” comporta la stigmatizzazione del conflitto delle idee come
devianza e la costruzione di una filiera di segnalazione, fact-checking e
neutralizzazione finalizzata a “tutelare l’integrità dello spazio informativo” e
che coinvolge piattaforme online, ONG e istituzioni pubbliche sotto un’opaca
regia del potere esecutivo. È un dispositivo che, se attuato, minerà alla radice
i diritti fondamentali della libertà di espressione e della libera circolazione
delle idee, pietre angolari di una democrazia sostanziale. (Prima parte)
> Ero su una collina, e di là vidi avvicinarsi il
>
> vecchio, ma veniva come se fosse il nuovo.
>
> BERTOLT BRECHT
CONTESTO
La Commissione europea a novembre 2025 ha presentato ufficialmente lo Scudo
europeo per la democrazia (European Democracy Shield, EDS – JOIN(2025)
791/final): un insieme di “misure concrete per rinforzare, proteggere e
promuovere democrazie forti e resilienti in tutta l’UE” in risposta alle
minacce, interne ed esterne, di “manipolazione dell’informazione e
disinformazione”. Si tratta dell’ultima tappa di un processo avviato oltre un
decennio fa, quando una serie di shock (geo)politici (la crisi ucraina e
l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, la Brexit e l’elezione
di Donald Trump nel 2016) portarono al centro dell’agenda europea il tema della
disinformazione online e delle interferenze malevole, domestiche e straniere.
Questi temi hanno occupato l’agenda politica dell’Unione con enfasi crescente a
partire dalla pandemia COVID-19, con lo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022
e con l’escalation delle ostilità[i] a Gaza nel 2023, e infine in occasione
delle elezioni europee del 2024, culminando nell’enunciazione pubblica dell’EDS
nel discorso di candidatura di Ursula von der Leyen per la presidenza 2024-2029.
Lungi dall’essere uno slogan elettorale, l’EDS è una “struttura dedicata” che
riunisce una gamma estremamente articolata di strumenti, legislativi e non, tesi
a mobilitare istituzioni, società civile e attori privati (whole-of-government e
whole-of-society approach, così la JOIN(2025) 791/final) per la “protezione
della democrazia”.
Parallelamente al consolidarsi dell’idea che la democrazia sia esposta a rischi
crescenti (“Democracy cannot be taken for granted – it needs to be actively
nurtured and defended”, COM(2020) 790 final), ha fatto il suo ingresso nel
lessico della Commissione la parola resilienza: inizialmente riferita alle
infrastrutture critiche, essa è stata progressivamente estesa alla sfera sociale
e politica. Sicché l’ultimo Strategic Foresight Report (2025) ha introdotto il
concetto di “resilienza 2.0” come approccio “trasformativo, pro-attivo e
lungimirante” da attuare in diverse aree strategiche, tra cui una “rafforzata
democrazia”. “Quando le democrazie sono messe a dura prova, possono (e
dovrebbero) ‘contrattaccare’”, osservano Bressanelli e Bernardi (2025)[ii],
sintetizzando la strategia europea. Registriamo che, sempre nel 2025, il
Consiglio d’Europa (CdE) ha lanciato l’iniziativa “Un Nuovo Patto Democratico
Europeo”, descritto nelle parole del segretario generale del CdE come un “reset”
necessario per l’Europa.
UNO SCUDO PER PROTEGGERE LA DEMOCRAZIA… DALLA DEMOCRAZIA?
Il progetto dell’EDS, sotto la responsabilità del Commissario designato per la
Democrazia, la Giustizia e lo Stato di Diritto (e Protezione dei Consumatori),
riprende e sistematizza misure legislative e strumenti già presenti in diversi
package, tra cui lo European Democracy Action Plan (2020), che integra strumenti
legislativi in ambito digitale quali il Digital Services Act (DSA, 2022) e l’AI
Act (2024), e il Defence of Democracy Package (2023), dedicato alle interferenze
straniere e alla trasparenza politica.
Come descritto nella JOIN(2025) 791/final, l’architettura dell’EDS si articola
in tre assi prioritari:
1) salvaguardare l’integrità dello spazio dell’informazione;
2) rafforzare le istituzioni democratiche, la libertà e la regolarità delle
elezioni e la libertà e l’indipendenza dei media;
3) aumentare la resilienza della società e il coinvolgimento dei cittadini
(“citizens’ engagement” nel lessico della Commissione europea).
Mi soffermo sul primo asse, relativo all’integrità dell’informazione. A tale
scopo è utile leggere le definizioni ufficiali di disinformazione e di Foreign
Information Manipulation and Interference (FIMI), che secondo l’UE costituiscono
le maggiori minacce nella sfera dell’informazione.
Secondo il Piano d’azione contro la disinformazione (JOIN(2018) 36 final)
“Disinformation is understood as verifiably false or misleading[iii] information
that is created, presented and disseminated for economic gain or to
intentionally deceive the public, and may cause public harm. Public harm
includes threats to democratic processes as well as to public goods such as
Union citizens’ health, environment or security. Disinformation does not include
inadvertent errors, satire and parody, or clearly identified partisan news and
commentary. The actions contained in this Action Plan only target disinformation
content that is legal under Union or national law”.
Inoltre:
“The actors behind disinformation may be internal, within Member States, or
external, including state (or government sponsored) and non-state actors”.
La Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) è introdotta dal
Servizio Diplomatico Europeo (European External Action Service, EEAS) nel
Stratcom Activity Report (2021) come:
“a pattern of behaviour that threatens or has the potential to negatively impact
on values, procedures and political processes. It is manipulative in character,
conducted in an intentional and coordinated manner. Actors can be state or
non-state, including their proxies.”
Si tratta di definizioni che hanno come oggetto contenuti legali e non
necessariamente falsi, bensì ingannevoli/fuorvianti, passibili di censura[iv],
secondo la Commissione, in virtù dei loro potenziali effetti nocivi sui processi
politici democratici. Per un’approfondita analisi critico-giuridica rimando a
Benedetto Ponti (2025)[v]. Anche a un occhio non specialista, però, dovrebbe
essere evidente che siamo di fronte a definizioni che, per costruzione, si
prestano a interpretazioni estensive, con un perimetro così elastico da poter
ricomprendere, secondo opportunità, una varietà di manifestazioni del pensiero
tipiche dell’opposizione politica, della propaganda politica, della critica
istituzionale o scientifica, della mobilitazione civile: in sintesi, tutto
quanto caratterizza la vita sociale e politica di una vera democrazia. Inoltre,
come nota Ponti[vi], le due definizioni sono fortemente permeabili e costruite
“per rivolgersi indistintamente a tutti gli attori, interni od esterni che essi
siano”. Pongono, cioè, sullo stesso piano gli Stati e le entità “straniere” e i
cittadini e le diverse componenti della società dell’UE, insinuando la figura
del “nemico interno” in quella che dovrebbe essere normale dialettica
democratica. Al di là dei proclami, l’approccio UE sembra voler neutralizzare,
se non proprio militarizzare, il discorso pubblico ed appare inconciliabile con
la libertà d’espressione, diritto fondamentale cardine di un’effettiva
democrazia, sancito dalla Costituzione italiana (Art. 21) e anche dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’UE (Art. 11.1):
“Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la
libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee
senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza
limiti di frontiera”.
La Commissione ne è senz’altro consapevole[vii] e sembra voler aggirare il
problema demandando a piattaforme e media digitali, giornalisti, organizzazioni
non governative (ONG) e mondo della ricerca, sempre in dialogo con le
istituzioni europee, la tutela dell’integrità dell’informazione online.
Le piattaforme online sono ingaggiate attraverso lo Strengthened Code of
Practice on Disinformation (2022) e il DSA, con i quali la Commissione ha
introdotto una serie di commitment, validi per tutte, e di obblighi (si vedano,
per esempio, gli Art. 34 e 35 del DSA) per le Very Large Online Platform (cioè
piattaforme con numero medio mensile di utenti dell’UE pari o superiore a 45
milioni), investendole della responsabilità di analisi e mitigazione dei “rischi
sistemici” (ovvero “eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul
dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica”,
come definiti nell’Art. 34 del DSA) legati alla disinformazione, attraverso la
collaborazione con “fact-checker affidabili” e “fonti autorevoli”.
Si prevede inoltre l’istituzione di un Centro Europeo per la Resilienza
Democratica, con funzioni di coordinamento tra Stati membri, Commissione e EEAS,
e di governo di una Stakeholder Platform sulla quale convergeranno “comunità”
finanziate dalla Commissione, quali lo European Digital Media Observatory
(EDMO), la futura Rete Europea di Fact-Checkers (attualmente esiste una European
Fact-Checking Standards Network (EFCSN)) e il futuro framework di supporto alla
ricerca con annessa una Recommendation on supporting scientific evidence in
policymaking.
Tra le misure da mettere in campo per contrastare la disinformazione figurano la
promozione dell’alfabetizzazione mediatica e digitale[viii] e il ricorso, oltre
che al debunking (confutazione ex post), al cosiddetto pre-bunking, inteso come
“confutazione preventiva dell’argomento persuasivo”[ix], prima che quest’ultimo
circoli e attecchisca nello spazio pubblico. Degno di nota, a questo riguardo, è
il progetto “Prebunking at Scale” della EFCSN, finanziato da Google.org: un
esempio della crescente intersezione tra politiche europee e iniziative di
attori privati globali.
Si delinea una sorta di Ministero della Verità diffuso nella forma di
partnership pubblico-privata “epistemica”, ove il pubblico è costituito da
entità (ONG, media, lo stesso mondo della ricerca) che dipendono in larga misura
dai finanziamenti europei per la loro sussistenza[x],[xi], configurando un
enorme problema di conflitto di interessi e di mancanza di indipendenza, mentre
i privati sono giganteschi oligopoli tecno-finanziari con capitalizzazioni
comparabili o superiori a quelle di Stati sovrani. Il tutto avviene sotto la
regia opaca della Commissione europea, che getta il sasso (delineando finalità e
obiettivi della lotta a disinformazione e FIMI, nonché incentivi e sanzioni) e
nasconde la mano (delegando a soggetti terzi e alle piattaforme online la
“verifica” dell’informazione e la “mitigazione del rischio”). Come osserva
Ponti5, si assiste a un quasi ribaltamento dei fini dichiarati del DSA: invece
di “contenere o limitare il potere esercitato dalle piattaforme” si “mira
piuttosto a sfruttarlo e ad indirizzarlo alla finalità (pubblica) della lotta
alla disinformazione”. Anche le recenti iniziative della Commissione in tema di
deregulation dello spazio digitale attraverso il Digital Omnibus sembrano andare
in questa direzione, in linea con quell’impostazione del rapporto Draghi,
“irricevibile”, come scrive Maurizio Borghi[xii], che vorrebbe presentare la
tutela dei diritti fondamentali come un ostacolo alla competitività.
Fa inoltre attrito, con questa urgenza protettiva verso la democrazia, il fatto
che la Commissione non sembri troppo preoccupata della dipendenza europea da
tecnologie e infrastrutture non europee: dalla microelettronica ai servizi
cloud, dalle piattaforme social all’AI, solo per restare nel campo
dell’informazione digitale[xiii]. Come osserva Juan Carlos De Martin, l’Europa,
negli ultimi trent’anni, ha rinunciato a controllare le infrastrutture di
trasmissione, archiviazione ed elaborazione dell’informazione, diventando
dipendente da una manciata di imprese statunitensi[xiv].
La situazione che emerge in questo contesto è profondamente asimmetrica. Negli
Stati Uniti, l’integrazione tra potere pubblico, apparato militare e industria
tecnologica si è sviluppata lungo l’arco di decenni, grazie ad ingenti
investimenti statali e militari che hanno dato origine alle infrastrutture
digitali oggi determinanti[xv]. Ciò ha prodotto una stretta integrazione tra
potere pubblico e potere privato che, come scrive Maurizio Tirassa in
“Intelligenza artificiale e mondi reali”[xvi], si struttura come complesso
politico-militare-tecnologico-finanziario ai vertici della catena di potere. Una
lettura puramente economicista di un tale assetto risulta riduttiva, poiché il
suo funzionamento va compreso all’interno di una gerarchia di potere ampia, in
cui il confine tra pubblico e privato risulta sfumato attraverso politiche non
solo di finanziamento, ma anche di porte girevoli che coinvolgono apparati
statali, militari e grandi imprese tecnologiche, come ben visualizzato dal
progetto Authoritarian Stack. In Europa, e in particolare in Paesi come
l’Italia, dove manca una filiera digitale lontanamente comparabile, è invece in
atto una vera e propria cessione di sovranità attraverso l’esternalizzazione di
infrastrutture statali (in tutti i domini critici: dati, difesa, spazio, energia
e denaro) ai colossi privati[xvii] parte integrante del complesso
politico-militare-tecnologico-finanziario statunitense. In un mondo
computerizzato e interconnesso[xviii], “‘The Stack’ – strati interconnessi di
hardware, software, reti e dati – è diventato il sistema operativo del potere
politico ed economico moderno”, osserva Francesca Bria[xix]. Si tratta dunque di
una dipendenza che può essere definita a pieno titolo “esistenziale”, poiché,
“nel XXI secolo, chi controlla le infrastrutture digitali controlla le
condizioni di possibilità della democrazia stessa.”
L’UE, così ambiziosa quando si tratta di regolamentare il discorso pubblico, è
dunque una colonia digitale [xx]e con lo Scudo consolida questo status,
affidando la sorveglianza della propria sfera informativa a quegli stessi attori
privati ed extra-territoriali da cui dipende strutturalmente e rispetto ai
quali, sul versante dei dati personali, ha sempre mostrato una certa esitazione
nel perseguire un pieno enforcement del GDPR, esitazione che oggi, anche sotto
pressione di aziende e governi europei, rischia di tradursi in vera e propria
deregulation nella già richiamata proposta del Digital Omnibus[xxi].
Per cogliere la portata delle conseguenze della dipendenza digitale
infrastrutturale dagli USA e dei suoi effetti a livello politico e geopolitico,
anche sul piano giurisdizionale, basti pensare alla recente vicenda delle
sanzioni nei confronti della relatrice speciale dell’ONU Francesca Albanese e di
giudici e funzionari della Corte Penale Internazionale (CPI), inseriti nella
lista delle Specially Designated Nationals (SDN) dell’OFAC, l’Office of Foreign
Assets Control del Dipartimento del Tesoro statunitense. Le persone inserite
nella lista SDN non possono intrattenere rapporti economici o professionali con
soggetti sottoposti alla giurisdizione statunitense. La conseguenza pratica è
l’esclusione di queste persone, cittadini europei e titolari di funzioni
internazionali, dal sistema bancario e dallo spazio digitale del proprio Paese.
In Italia, neppure Banca Etica ha potuto aprire un conto corrente a Francesca
Albanese[xxii]; in ottemperanza alle stesse sanzioni, Microsoft ha sospeso
l’account email del Procuratore capo della CPI, Karim Khan[xxiii]. Il controllo
di infrastrutture digitali e finanziarie globali consente così l’applicazione
extraterritoriale di provvedimenti made in USA a individui e istituzioni non
soggetti alla giurisdizione statunitense.
Questo stato di cose, in cui il complesso
politico-militare-tecnologico-finanziario che ha il suo perno negli Stati Uniti
esercita un’influenza determinante anche sugli Stati europei attraverso la
dipendenza infrastrutturale, non nasce con l’attuale amministrazione
statunitense, né può essere ricondotto a un improvviso cambio di paradigma. Esso
rappresenta, piuttosto, l’esito maturo di un processo ormai quarantennale che,
nel contesto europeo, ha visto le politiche neoliberali ridefinire in profondità
il rapporto fra Stato, economia e società. Come ricostruisce Carlo
Iannello[xxiv], con la “svolta di fine secolo” il mercato ha progressivamente
eclissato la politica, assumendo il ruolo di ordinatore della vita sociale e
determinando un ribaltamento degli equilibri costituzionali: al governo è stata
sostituita la governance, gli organi politici rappresentativi della collettività
sono stati marginalizzati e l’assunzione delle decisioni è stata spostata in
sedi di concertazione in cui interviene
“una pluralità di attori pubblici e privati (dalle organizzazioni internazionali
ai singoli portatori di interesse, i cosiddetti stakeholders), senza titolo a
rappresentare democraticamente i cittadini che saranno destinatari delle
decisioni assunte.”
Lungo questa traiettoria sono state create le condizioni della dipendenza
infrastrutturale dalle grandi corporation digitali e, più in generale, della
crescente permeabilità della sovranità degli Stati democratici europei a poteri
transnazionali, una trasformazione che, avverte Iannello, “negli ultimi tempi ci
sta conducendo verso un’ulteriore trasformazione in senso illiberale.”
Sintomo palese di questa trasformazione in senso illiberale è la tendenza
globale dei governi a intervenire sul discorso pubblico, con alcune
significative differenze, però, tra modello statunitense ed europeo, che
emergono con particolare chiarezza osservando alcuni episodi recenti: le
ammissioni di Mark Zuckerberg[xxv] sul fatto che Meta si adeguò alle richieste
“informali” di censura da parte dell’amministrazione Biden durante la pandemia;
lo scontro tra la Commissione europea ed Elon Musk, il quale ha denunciato
pressioni “sottobanco” per allineare X agli standard europei di
moderazione[xxvi]; le dichiarazioni di Pavel Durov[xxvii] secondo cui anche
Telegram avrebbe ricevuto richieste analoghe da parte di un governo europeo.
Negli Stati Uniti il Primo emendamento fa sì che la censura possa verificarsi in
conseguenza di pressioni politiche, ma resti priva di un fondamento normativo e
dunque – almeno in linea di principio – esposta a contestazione pubblica,
ricorsi giudiziari ed ammissioni ex post. A questo proposito, nel caso di
Francesca Albanese già richiamato, lo stesso Dipartimento del Tesoro USA,
interpellato in merito, ha chiarito che per associazioni accademiche
statunitensi resta lecito ospitare un suo intervento, rivolgerle domande e
condividere con lei ricerca e materiali di studio, perché lo scambio di idee è
protetto dal Primo emendamento e non può essere compresso per via
sanzionatoria[xxviii]. Sebbene anche negli Stati Uniti la libertà di espressione
sia stata storicamente oggetto di compressioni in nome della sicurezza nazionale
(un caso per tutti può essere quello dei Pentagon Papers sulla guerra del
Vietnam), esiste tuttavia una differenza rilevante sul piano giuridico rispetto
all’Unione europea. Il Primo emendamento, infatti, viene di norma interpretato
come una protezione quasi assoluta della libertà di espressione[xxix], mentre la
limitazione di quest’ultima è formalmente prevista nella legislazione
dell’Unione come esito del bilanciamento con “altri interessi collettivi”, tra
cui la “sicurezza nazionale”[xxx]. In una fase storica segnata da gravi crisi
geopolitiche e da conflitti armati, come quella attuale, l’impostazione europea
pone una seria ipoteca sull’effettiva tenuta di questo diritto fondamentale.
Nei fatti, in Europa e in Italia, proprio a partire da scuole e università, si
va consolidando un clima di censura preventiva. È istruttivo in questo senso
analizzare l’uso strumentale del binomio pluralismo/contraddittorio: (i) si
classificano, più o meno esplicitamente, determinati temi come “sensibili”
(nella sfera politica e sociale, ma anche in quella tecnico-scientifica); (ii)
si subordinano le libertà di espressione e di insegnamento a una par condicio
ex-ante di relatori/posizioni[xxxi],[xxxii], spostando la questione dal merito
alla procedura organizzativa o al contenzioso giuridico[xxxiii]. In questo modo
si aprono spazi per interventi gerarchici di cancellazione prudenziale e si
produce un effetto dissuasivo che si traduce in autocensura. Nella prassi,
l’obbligo di pluralismo/contraddittorio tende a scattare su posizioni non
allineate con l’interpretazione mainstream, mentre quelle conformi vengono
veicolate come informazione, educazione civica, strumenti per formare
un’opinione autonoma e non condizionata.
Nel medesimo quadro vanno lette alcune recenti iniziative che investono
direttamente l’università come istituzione. Da un lato, nel dibattito sul DDL
“sicurezza” (poi confluito nel D.L. n. 48/2025) figurava una disposizione (art.
31) che avrebbe esteso l’obbligo di collaborazione con le agenzie di
informazione e sicurezza anche a università ed enti pubblici di ricerca; la sua
successiva scomparsa dal testo in vigore è stata letta come rivelatrice (e
potenzialmente reversibile) di un clima in cui l’eccezione resta disponibile
come opzione normativa latente[xxxiv]. Dall’altro lato, emergono proposte
legislative come il DDL A.S.1722 (cd. Delrio), il quale prevederebbe che
l’organismo di vigilanza di ogni università individui al proprio interno un
soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni di contrasto
all’“antisemitismo” secondo la definizione operativa dell’IHRA, ampiamente
discussa e contestata in ambito accademico e giuridico[xxxv], stabilizzando,
così, una funzione di controllo interna alla governance dell’ateneo[xxxvi].
In nome di un’“emergenza” presentata come autoevidente, ma non provata, la
libertà accademica da principio costituzionale diventa libertà condizionata da
valutazioni di opportunità o conformità di ordine politico e contingente. Non si
tratta di singolarità del sistema, o di questo o quel governo, ma di fenomeni
destinati a moltiplicarsi perché manifestazioni di una “logica derogatoria” di
governo dell’eccezione, che “rischia di essere intrinsecamente espansiva e
pertanto non arginabile”.[xxxvii]
Nel solco di questa logica derogatoria, l’Unione europea sta istituzionalizzando
l’intervento sullo spazio informativo – fino alla censura di contenuti
altrimenti legali – attraverso gli strumenti che convergono nello Scudo. In
questo quadro, vale la pena rilevare che Donatella Della Porta, in una recente
pubblicazione[xxxviii], ha mostrato come in Germania, in nome della lotta
all’antisemitismo, si sia consolidata una macchina burocratico-amministrativa
che ha radicalmente compromesso il diritto alla libertà di espressione, alla
libertà di insegnamento e alla libertà artistica. Alla luce dell’influenza
esercitata dalla Germania sull’Unione europea, nonché del ruolo della presidente
della Commissione, è lecito interrogarsi sul peso di tale modello
nell’impostazione sottesa allo Scudo.
Ciò che negli USA appare come abuso contingente, nell’Unione europea si va
dunque configurando come dispositivo strutturale di governance
dell’informazione, la cui attuazione è affidata, in misura decisiva, a
infrastrutture e piattaforme tecnologiche detenute da una manciata di grandi
aziende statunitensi.
La governance dello spazio pubblico digitale, una funzione che incide
sull’esercizio di diritti fondamentali, finisce così per appoggiarsi a veri e
propri “governi privati”[xxxix], come li definisce in modo particolarmente
pregnante Daniela Tafani, che operano all’interno del complesso
politico-militare-finanziario già richiamato secondo una razionalità del
profitto che può essere intesa, a seconda della posizione nella gerarchia di
potere, come fine sovrano dell’azione oppure come strumento di incentivazione e
di disciplinamento. Una razionalità che, in ogni caso, certamente nulla ha a che
fare con la deontologia della democrazia e con i cosiddetti “nostri valori” che,
almeno nominalmente, la definiscono. Assumendo che per “nostri valori” si
intenda il riconoscimento alla persona umana di un “valore incondizionato, una
dignità e dei diritti”, sui quali dovrebbe fondarsi l’obiettivo ultimo del
nostro ordinamento democratico di “promuovere l’uguaglianza e la libertà dei
cittadini” (art. 3 della Costituzione italiana), è difficile non vedere
l’incoerenza nel delegare funzioni regolative di diritti fondamentali a soggetti
la cui razionalità può essere accostata, come scrive Tafani, al “profilo dello
psicopatico”:
“si può infatti ritenere razionale uccidere un lavoratore, come scrive Cory
Doctorow, se “uccidere un lavoratore mi costa 1.000.000 di dollari in sanzioni e
mi fa risparmiare 1.000.000,01 dollari in spese operative”[xxxix].
Se, invece, stessimo parlando di valori puramente formali, come il fatto di
essere convocati ogni tanto alle urne[xl], allora i conti tornerebbero. Temo che
siamo in presenza di un grande, radicale equivoco, tra cittadini e istituzioni
europee, su cosa si intenda oggi per democrazia. Come ha osservato Luciano
Canfora, il sistema cosiddetto “democratico” vigente negli Stati Uniti e in
Europa “può accostarsi, per molti aspetti, alla pratica ateniese, dove una élite
proveniente dai ceti mercantili e industriali […] dirige la cosa pubblica
facendosi periodicamente legittimare dalle masse”[xli].
A supporto di tale timore, va osservato che, nello stesso solco dello Scudo, si
collocano altre iniziative di rilievo. Da un lato, la proposta di Information
Security Regulation (ISR, COM(2022) 119 final), volta a rafforzare la sicurezza
informativa all’interno delle istituzioni europee, estendendo la nozione di
diritto alla riservatezza anche a documenti non classificati, sulla base di
valutazioni discrezionali delle singole istituzioni. Dall’altro, la proposta di
regolamento per il contrasto agli abusi sessuali su minori online (CSAR, spesso
indicata come “Chat Control 2.0”), che prefigura la scansione generalizzata
delle comunicazioni private dei cittadini. Si tratta di due iniziative di segno
opposto ma funzionalmente convergenti: la ISR tende a ridimensionare la
trasparenza dell’operato delle istituzioni, sottraendole al controllo pubblico;
Chat Control 2.0, per contro, prefigura cittadini sempre più trasparenti per le
istituzioni e per i loro intermediari tecnologici. Insieme allo Scudo, esse
delineano gli assi portanti di un progetto di controllo pervasivo della sfera
dell’informazione che, in nome della sicurezza e della resilienza, renderebbe
costitutivo della cosiddetta “democrazia rafforzata” un sistema di sorveglianza
di massa cognitivo e sociale.
Nota. La citazione in apertura è di Bertolt Brecht, Parata del vecchio nuovo, ed
è riportata in V. Giacché, La fabbrica del falso. Strategie della menzogna nella
politica contemporanea, 3a ed., Imprimatur, 2016, p. 259.
Ringraziamenti. Ringrazio di cuore Juan Carlos De Martin e Maurizio Tirassa per
l’attenta lettura della prima versione di questo lavoro e per i preziosi
consigli e spunti che mi hanno offerto, nonché Fabrizio Barpi per la
segnalazione di alcuni utili riferimenti. Desidero inoltre ringraziare
l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) per le
occasioni di confronto e discussione sul rapporto tra scienza, conoscenza e
democrazia.
Dichiarazione di responsabilità. Le opinioni espresse sono di mia esclusiva
responsabilità, così come eventuali imprecisioni, e non riflettono
necessariamente le posizioni delle istituzioni o delle organizzazioni cui
afferisco.
[i] Si usa qui “escalation delle ostilità” in linea con la terminologia
ricorrente nei report ONU (OCHA/OHCHR) su Gaza.
[ii] Bressanelli, E. & Bernardi, L. (2025), Strengthening Resilience – Towards
the European Democracy Shield, European Parliament Special Committee. Lo studio,
commissionato dal Parlamento europeo, mappa gli strumenti UE che convergono
nello European Democracy Shield.
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IUST_STU(2025)777917.
Cfr. anche Lewis, N. (2025). A shield against democracy – How the Democracy
Shield protects the EU from the electorate. MCC Brussels.
[iii] Sottolineature aggiunte.
[iv] In questo testo “censura” è intesa in senso funzionale, non limitata alla
rimozione dei contenuti. Essa include, ai sensi della legislazione EU, anche
forme di intervento ex ante o “soft” che incidono sulla circolazione
dell’informazione, quali: de-prioritizzazione/de-ranking e limitazione della
visibilità (shadow banning); labeling e “correzioni”/contestualizzazioni
obbligate; demonetizzazione e altre leve economiche che disincentivano la
produzione di contenuti; restrizioni di account (sospensioni, limitazioni
funzionali); notice-and-action e trusted flaggers; obblighi di risk assessment e
risk mitigation azionati attraverso algoritmi di gestione e raccomandazione.
[v] Ponti B. (2025), The “Ideal Informational Order”: the Use of Disinformation
as a Restrictive Device on Freedom of Expression, in “Diritto pubblico, Rivista
fondata da Andrea Orsi Battaglini” 2/2025, pp. 561-591, doi: 10.1438/118296.
[vi] Ponti B. (2022), Disinformation e nemico interno, in a/simmetrie blog,
https://asimmetrie.org/interventi/opinions/disinformation-e-nemico-interno/.
[vii] Come annota Ponti (2025, Nota 22): Già nel preambolo del Code of practice
del 2018 si poteva leggere che “the Signatories are mindful of the fundamental
right to freedom of expression and to an open Internet, and the delicate balance
which any efforts to limit the spread and impact of otherwise lawful content
must strike”; più di recente, all’atto della qualificazione del Code of practice
del 2022 in un “Codice di condotta” ai sensi del DSA, tale consapevolezza appare
confermata, laddove il preambolo ribadisce che “the Signatories are mindful of
the fundamental right to freedom of expression, freedom of information, and
privacy, and of the delicate balance that must be struck between protecting
fundamental rights and taking effective action to limit the spread and impact of
otherwise lawful content”.
[viii] Sul versante educativo, si veda per esempio: European Commission:
Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Guidelines for
teachers and educators on tackling disinformation and promoting digital literacy
through education and training, Publications Office of the European Union, 2022,
https://data.europa.eu/doi/10.2766/28248.
[ix] European Commission: Directorate-General for Education, Youth, Sport and
Culture, Final report of the Commission expert group on tackling disinformation
and promoting digital literacy through education and training – Final report,
Publications Office of the European Union, 2022,
https://data.europa.eu/doi/10.2766/283100. Per la definizione di pre-bunking
(“pre-emptive refutation of the persuasive argument”), v. p. 25 e i riferimenti
ivi citati; nello stesso contesto il report richiama la Inoculation Theory che,
con metafore di tipo medico, introduce la logica del“prevention is better than a
cure” e i concetti di vaccino e anticorpi psicologici. Tra i riferimenti
richiamati, cfr. J. Roozenbeek e S. van der Linden, Inoculation Theory and
Misinformation (NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2021), spec.
sez. 3, in cui si ricostruisce la genealogia di questo approccio, collocandone
l’origine negli anni Sessanta, nel contesto della guerra del Vietnam. Per l’uso
esplicito di tali metafore mediche nel discorso politico della Commissione, cfr.
infra, Nota 43.
[x] Fazi, T. (2025) Professors of propaganda. How the EU’s Jean Monnet Programme
corrodes academia; Brussel’s media machine – EU media funding and the shaping of
public discourse; The EU’s propaganda machine – How the EU funds NGOs to promote
itself. MCC Brussels.
[xi] Con riferimento alla Germania, si veda il rapporto di liber-net “The
Censorship Network: Regulation and Repression in Germany Today”, 19 novembre
2025, che documenta più di 300 organizzazioni e più di 420 grants/finanziamenti
collegati ad attività di soppressione di contenuti online.
[xii] Borghi, M., L’Europa futura, meno diritti per più competitività, in Centro
per la Riforma dello Stato, 11 ottobre 2024.
https://centroriformastato.it/leuropa-futura-meno-diritti-per-piu-competitivita/.
[xiii] Gineikyte-Kanclere, V., et al., European Software and Cyber Dependencies.
Document requested by the European Parliament’s Committee on Industry, Research
and Energy (ITRE). Dicembre 2025.
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/ECTI_STU%282025%29778576.
Il report evidenzia la posizione dominante di imprese statunitensi lungo più
livelli dello stack digitale europeo; per alcuni segmenti (cybersecurity)
segnala anche la presenza di fornitori israeliani. Per un approfondimento
giornalistico sul versante israelo-occidentale, v. anche M. Antonellis,
“Israele, la cassaforte digitale dell’Occidente: ecco perché nessuno lo critica
mai davvero”, L’Espresso, 2 ottobre 2025,
https://lespresso.it/c/mondo/2025/10/2/israele-tecnologia-digitale-dipendenza-occidente/57329.
[xiv] Mingori, E., “Le Big Tech sono una minaccia per la democrazia”: intervista
al prof. Juan De Martin, TPI – The Post Internazionale, 19 dicembre 2025 (agg.
20 dicembre 2025).
https://www.tpi.it/politica/big-tech-minaccia-per-democrazia-intervista-prof-juan-de-martin-202512191212216/.
Cfr. supra, Nota 13.
[xv] Mazzucato, M. (2020) Lo Stato innovatore. Nuova edizione. Laterza. Cap. IV:
Lo Stato innovatore negli Stati Uniti e Cap. V: Lo Stato dietro l’iPhone.
[xvi] Tirassa, M. (2025), Intelligenza artificiale e mondi reali.
https://nexa.polito.it/intelligenza-artificiale-e-mondi-reali/.
[xvii] Bria, F., United States of Palantir, in “Le Monde diplomatique”, 13
novembre 2025, https://monde-diplomatique.de/artikel/!6113232.
[xviii] De Martin J.C., The computerization of the world and international
cooperation, in “Nexa Center for Internet & Society”, dicembre 2024,
https://nexa.polito.it/community-articles/.
[xix] Bria F., Riconquistare la sovranità digitale dell’Europa, in “Forum
Disuguaglianze Diversità”, 28 ottobre 2025.
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/riconquistare-la-sovranita-digitale-delleuropa/.
[xx] Un caso emblematico è quello di ASML, azienda europea leader mondiale nella
litografia avanzata per semiconduttori, le cui esportazioni di macchinari EUV
verso la Cina sono state di fatto bloccate a seguito delle restrizioni
statunitensi del 2022–2023, nonostante sede e governance formale europee. The
Guardian (28 febbraio 2025); Reuters (5 marzo 2025).
[xxi] Sul dibattito relativo all’enforcement limitato di GDPR e AI Act e, più in
generale, alle proposte di semplificazione introdotte con il Digital Omnibus,
nonché al rischio conseguente di consolidare la dipendenza europea dai grandi
operatori statunitensi, si vedano, per esempio: Ryan, Riekeles, The Guardian, 12
novembre 2025; https://www.eunews.it/en/2025/12/02/gdpr-privacy-eu-reset/.
[xxii] Sulle conseguenze delle sanzioni a Francesca Albanese:
https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/09/27/francesca-albanese-liste-ofac-banche-notizie/8135994/;
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-digitali/sanzioni-usa-a-francesca-albanese-perche-sono-un-test-per-la-sovranita-europea/;
https://www.osservatoriodiritti.it/2025/10/22/francesca-albanese/.
[xxiii] Sulla vicenda si veda:
https://nltimes.nl/2025/05/20/microsofts-icc-email-block-triggers-dutch-concerns-dependence-us-tech.
Recentemente la CPI ha annunciato l’intenzione di passare dalla piattaforma
Microsoft a una piattaforma open source:
https://www.digitalworlditalia.it/applicazioni-enterprise/office/dopo-il-blocco-dellemail-del-procuratore-capo-la-corte-penale-internazionale-abbandona-microsoft-365-176261.
[xxiv] Iannello C. (2025), Lo Stato del Potere. Politiche e diritto ai tempi
della post-libertà. Meltemi.
[xxv] Mark Zuckerberg, Letter to Rep. Jim Jordan, Chairman, House Committee on
the Judiciary (26 agosto 2024). Nella lettera Zuckerberg afferma che nel 2021
“senior officials” dell’amministrazione Biden, inclusa la Casa Bianca, avrebbero
esercitato ripetute pressioni su Meta per rimuovere/censurare contenuti sul
COVID-19 (inclusi “humor and satire”), e dichiara che tali pressioni erano
“wrong” e che alla luce di quanto emerso successivamente non avrebbe rifatto le
stesse scelte. Si vedano anche
https://www.pbs.org/newshour/politics/zuckerberg-says-the-white-house-pressured-facebook-to-censor-some-covid-19-content-during-the-pandemic
e
https://time.com/7015026/meta-facebook-zuckerberg-covid-biden-pressure-censorship/.
[xxvi] Musk ha sostenuto pubblicamente che la Commissione avrebbe proposto a X
un “illegal secret deal” (“quietly censored speech… they would not fine us”),
nell’ambito delle contestazioni UE su presunte violazioni del DSA (luglio 2024).
https://www.euronews.com/next/2024/07/12/elon-musk-claims-eu-offered-an-illegal-secret-deal-as-x-charged-with-dsa-breaches.
https://www.axios.com/2024/07/12/elon-musk-x-twitter-eu-violation-investigation.
Il 12 agosto 2024 il commissario Thierry Breton ha scritto una lettera a Musk
richiamando gli obblighi di conformità al DSA per la piattaforma X in relazione
alla moderazione di contenuti/disinformazione, in particolare in vista
dell’annunciata intervista live su X del candidato alla presidenza Donald Trump:
https://www.reuters.com/world/eus-breton-says-musk-must-comply-with-eu-law-ahead-trump-interview-2024-08-12/.
[xxvii] Pavel Durov (Telegram). Reuters, Telegram founder says he rejected a
Western request to “silence” conservative voices in Romania (18 maggio 2025):
Durov ha dichiarato in un post di aver rifiutato la richiesta del governo
francese (non nominato, ma simboleggiato da una baguette) a Telegram di
“silenziare” canali/voci conservatrici in Romania in vista del ballottaggio
presidenziale. Accuse respinte dal ministro degli esteri francese. Da notare che
in precedenza, ad agosto 2024, Durov era stato arrestato in Francia e la
magistratura francese gli aveva contestato dodici capi di imputazione collegati
all’uso di Telegram per attività criminali e alla (presunta) insufficiente
cooperazione/moderazione della piattaforma, con applicazione di misure di
controllo giudiziario:
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/telegram-le-accuse-a-durov-fanno-tremare-internet-ecco-perche/;
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10050564.
[xxviii]
https://knightcolumbia.org/content/trump-administration-concedes-that-us-researchers-may-engage-with-sanctioned-un-official.
[xxix] Nel caso citato dei Pentagon Papers, cfr. New York Times Co. v. United
States, 403 U.S. 713 (1971), in cui la Corte Suprema statunitense respinse il
tentativo del governo di impedire la pubblicazione dei documenti, stabilendo che
la sicurezza nazionale non giustifica di per sé la censura preventiva della
stampa. Vale la pena ricordare, al riguardo, le parole del giudice Hugo Black:
“Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in
government. And paramount among the responsibilities of a free press is the duty
to prevent any part of the government from deceiving the people and sending them
off to distant lands to die of foreign fevers and foreign shot and shell.”
[xxx] Come riportato in una recente analisi del Servizio Studi del Parlamento
europeo: “European and EU law curtails the right to freedom of expression.
Article 10 of the European Convention of Human Rights, which applies to all EU
Member States, states that freedom of expression ‘carries with it duties and
responsibilities’. In a democratic society, restrictions may be imposed in the
interest, among others, ‘of national security, territorial integrity or public
safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or
morals, for the protection of the reputation or rights of others’”. Cfr.
European Parliamentary Research Service (EPRS), Hate speech: Comparing the US
and EU approaches, giugno 2025.
[xxxi] MIM, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
Nota su “manifestazioni ed eventi pubblici all’interno delle istituzioni
scolastiche” (prot. 5836, 7 novembre 2025): “appare importante che
l’organizzazione e lo svolgimento, all’interno delle istituzioni scolastiche, di
manifestazioni ed eventi pubblici di vario tipo aventi ad oggetto tematiche
spesso di ampia rilevanza politica e sociale, siano caratterizzati dalla
presenza di ospiti ed esperti di specifica competenza e autorevolezza […] le
istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, debbano
operare in modo da assicurare il pieno rispetto dei principi del pluralismo e
della libertà di opinione” (N.d.A.: enfasi aggiunta).
[xxxii] Nel “caso Albanese”, il ministro Valditara ha ricondotto l’avvio di
verifiche/ispezioni alla necessità di garantire pluralismo e confronto tra
posizioni diverse.
https://www.rainews.it/tgr/toscana/articoli/2025/12/albanese-nelle-scuole-il-ministro-valditara-chiede-ispezioni-cfbc60ea-3f40-4480-bb17-535cf9418903.html.
Nello stesso clima, a Bologna un istituto ha annullato un incontro su
Israele/Palestina richiamando espressamente le “ultime note del ministero” e la
necessità di “garanzie di pluralismo e contraddittorio”.
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/articoli/2025/12/no-agli-obiettori-israeliani-a-scuola-non-cera-garanzia-di-pluralismo-979f92d5-cc88-407d-be94-e174b09e9ebf.html.
[xxxiii] Si veda a titolo d’esempio il recente pronunciamento del TAR sul “no”
dell’Università di Torino all’evento “Storia e legalità internazionale del
conflitto Russia-Ucraina” con proiezione di un documentario di Russia Today
organizzato dal Prof. Ugo Mattei; il TAR ha respinto il ricorso del docente,
richiamando nelle motivazioni anche il quadro UE sulla
manipolazione/disinformazione russa.
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/03/25/niente-documentario-russo-alluniversita-il-tar-conferma_a4d3fc4a-cb3d-4ca5-aac4-eecd232b7e29.html.
Per una ricostruzione giuridica critica e delle sue implicazioni per libertà
accademica/interesse ad agire: Vittorio Gaeta, Un inquietante caso di censura
preventiva, Giustizia Insieme (2025):
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-societa/3459-un-inquietante-caso-di-censura-preventiva-vittorio-gaeta.
[xxxiv] Caso R., Pubblica amministrazione e servizi segreti: alla ricerca della
(minacciosa) norma fantasma, Frammenti di un discorso pubblico, 13 aprile 2025.
Si veda anche: Pievatolo M.C., Decreto legge ‘sicurezza’ (ex ddl ‘sicurezza’):
la norma scomparsa, (14 aprile 2025) e Ricerca pubblica, servizi segreti: il
ddl sicurezza e l’università (15 dicembre 2024), AISA, Associazione italiana per
la promozione della scienza aperta.
[xxxv] Sulle criticità legate alla definizione operativa di “antisemitismo”
adottata dal DDL, corrispondente a quella proposta dall’International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA), si veda l’appello di numerosi accademici, che ne
hanno sottolineato l’ambiguità e il rischio di sovrapporre la legittima tutela
contro l’odio razziale antiebraico alla limitazione della critica politica allo
Stato di Israele:
https://ilmanifesto.it/ddl-delrio-lappello-degli-accademici-contro-il-reato-di-critica-a-israele.
[xxxvi] Il DDL prevede inoltre una delega al governo a disciplinare, in linea
con il Digital Services Act, diritti degli utenti, obblighi delle piattaforme e
modalità di intervento di AGCOM in materia di prevenzione, segnalazione,
rimozione e sanzione dei contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme online.
[xxxvii] Preterossi, G., L’accecamento ‘progressista’. A proposito di Habermas e
non solo…, Jura Gentium, XXII (2025), n. 1, pp. 5–33.
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/713156. Pur muovendo da un’analisi della
gestione della pandemia, Preterossi individua una logica derogatoria
dell’emergenza di portata generale; è a tale livello di astrazione che il
riferimento è qui utilizzato.
[xxxviii] Della Porta, D., Guerra all’antisemitismo? Il panico morale come
strumento di repressione politica, Altrəconomia, Milano, 2024.
[xxxix] Tafani, D., Governi privati e intelligenza artificiale, preprint,
settembre 2025, https://zenodo.org/records/17158439.
[xl] Che questa investitura elettorale sia percepita sempre più come rituale si
riflette nel crescente astensionismo e, specularmente, nell’emergere di proposte
volte a introdurre sanzioni per chi non vota. Cfr. De Bortoli, F. Il limite
minimo di votanti, Corriere della Sera, 25 novembre 2025.
[xli] Canfora, L. Critica della retorica democratica, Laterza, 2002, p. 36, cit.
in Giacché, V., La fabbrica del falso, Imprimatur, 2016, p. 123. Per un
inquadramento complessivo sul tema dell’equivoco insito nell’utilizzo odierno
della parola ‘democrazia’ si vedano il cap. 3 in Giacché, V., La fabbrica del
falso, op. cit.; Fagan, P. Benvenuti nell’era complessa – Mappe e strumenti del
pensiero per esplorare il nuovo mondo in formazione, Diarkos, 2025, capp. 7 e
10; Iannello, C., Lo Stato del potere, op. cit.