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La Corte di giustizia dell’Ue boccia il “modello Albania”
Il Tavolo Asilo e Immigrazione 1 ha dichiarato che con la decisione di oggi la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito un principio chiaro: uno stato membro non può designare un Paese di “origine sicuro” senza garantire un controllo giurisdizionale effettivo e trasparente, né può mantenere tale designazione se nel paese non è assicurata protezione a tutta la popolazione, senza eccezioni. Si tratta di una decisione dirompente, che smentisce in modo radicale la linea del governo italiano. Il cosiddetto “modello Albania”, ideato per esternalizzare le procedure di frontiera verso centri collocati fuori dal territorio nazionale ma sotto giurisdizione italiana, è stato costruito e mantenuto su basi giuridiche oggi dichiarate incompatibili con il diritto dell’Unione europea. La sentenza colpisce al cuore uno degli assi portanti dell’intero impianto: la possibilità di processare richieste di asilo in procedura accelerata, basandosi sulla presunzione automatica di sicurezza del paese d’origine. Non è più possibile, alla luce della pronuncia, utilizzare atti legislativi opachi e privi di fonti verificabili per giustificare il respingimento veloce delle domande di protezione; e non è ammissibile trattare come “sicuro” un paese che non offre garanzie a tutte le persone. È esattamente quanto avvenuto nei trasferimenti verso l’Albania e ciò rende evidente che ogni ripresa di questa pratica comporterebbe gravi violazioni e un elevato rischio di annullamento da parte dei tribunali. Il Tavolo Asilo e Immigrazione sollecita il governo a non riattivare il protocollo Italia-Albania: una richiesta avanzata dal Tai fin da prima dell’avvio delle operazioni e che ora diventa più forte nella cornice di questa sentenza. Nell’ultimo anno l’esecutivo ha più volte cercato di piegare le sentenze al proprio racconto, presentando come legittimazione ciò che non lo era affatto. Questa volta la pronuncia della Corte è inequivocabile ed è difficile immaginare che possa essere strumentalizzata. L’architettura giuridica del modello viene demolita. C’è un altro fronte giuridico ancora aperto e riguarda i trasferimenti verso l’Albania direttamente dai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR): la questione è oggetto di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Si tratta di un iter che richiederà almeno due anni. Nel frattempo, anche il nuovo modello è stato oggetto di molteplici censure giudiziali ed è incompatibile con i diritti umani, come raccontato nel report “Ferite di confine” recentemente diffuso dal Tai. Il “modello Albania”, anche nella sua seconda fase, va dismesso immediatamente. Il Tavolo asilo e immigrazione chiede al governo di prendere atto della pronuncia, cessare ogni iniziativa orientata alla riattivazione del protocollo e ricondurre la politica migratoria all’interno del diritto internazionale ed europeo, e delle garanzie costituzionali. PER APPROFONDIRE: * Comunicato stampa della CGUE: “Protezione internazionale: la designazione di un paese terzo come «paese di origine sicuro» deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo” * Leggi il report “Ferite di Confine” in pdf 1. A Buon Diritto, ACLI, Action Aid, Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Amnesty International Italia, ARCI, ASGI, Avvocato di Strada Onlus, Caritas Italiana, Casa dei Diritti Sociali, Centro Astalli, CGIL, CIES, CIR, CNCA, Commissione Migranti e GPIC Missionari Comboniani Italia, Comunità di Sant’Egidio, Comunità Papa Giovanni XXIII, CoNNGI, Emergency, Ero Straniero, Europasilo, FCEI, Fondazione Migrantes, Forum per cambiare l’ordine delle cose, International Rescue Committee Italia, INTERSOS, Legambiente, Medici del Mondo Italia, Medici per i Diritti Umani, Movimento Italiani senza Cittadinanza, Medici Senza Frontiere Italia, Oxfam Italia, Re.Co.Sol, Red Nova, Refugees Welcome Italia, Save the Children, Senza Confine, SIMM, UIL, UNIRE ↩︎
I rifugiati di Agadez lanciano una petizione urgente dopo oltre 300 giorni di protesta
Mentre il governo del Niger intensifica la repressione e viola i diritti dei rifugiati, stare al loro fianco è più importante che mai. Firma e condividi ora 1. Da oltre 300 giorni, i rifugiati del Centro “Umanitario” di Agadez, in Niger, continuano la loro protesta pacifica, denunciando condizioni sempre più dure, negligenza amministrativa e intimidazioni da parte delle autorità nazionali. Dall’inizio di luglio, la maggior parte delle persone ospitate nel centro ha smesso di ricevere l’assistenza alimentare. Secondo l’UNHCR, l’aiuto continuerebbe a essere garantito alle cosiddette “categorie vulnerabili”, come vedove, minori non accompagnati e persone con disabilità o patologie croniche. Ma in pratica, le liste degli aventi diritto, emesse dall’UNHCR, hanno escluso numerose persone che rientrano chiaramente nei criteri dichiarati. Inoltre, chi aveva ricevuto aiuti da ONG partner nel 2023 è stato retroattivamente escluso dai nuovi elenchi. A queste persone, al momento della distribuzione, non era stato comunicato che si trattava di un progetto legato all’integrazione economica, né che quel sostegno avrebbe compromesso la possibilità di ricevere aiuti in futuro. In un comunicato diffuso lo scorso maggio, l’UNHCR ha giustificato i tagli come un’opportunità per “favorire l’autosufficienza” attraverso corsi di formazione professionale. Ma la realtà sul campo è che la maggior parte dei rifugiati oggi fatica a soddisfare i propri bisogni fondamentali.  Interviste/Confini e frontiere MENO CIBO, PIÙ AUTONOMIA? IL PARADOSSO DELL’ASSISTENZA DI UNHCR AL CAMPO DI AGADEZ, NIGER I rifugiati: «Non vogliamo restare qui, nel deserto» Laura Morreale 20 Giugno 2025 L’agenzia ONU attribuisce le difficoltà operative ai tagli dei finanziamenti internazionali e alle restrizioni imposte dal governo del Niger. Tuttavia, alcuni operatori umanitari presenti sul territorio segnalano un contesto sempre più repressivo, che rende difficile persino il dialogo diretto con la popolazione rifugiata. In particolare, lo staff UNHCR ha dovuto affrontare ostacoli e intimidazioni quando ha cercato di dialogare con i rifugiati coinvolti nella protesta. I rifugiati riportano che funzionari dell’Ufficio CNE – l’organismo nazionale incaricato di valutare le richieste d’asilo – hanno impedito o interrotto incontri tra il personale UNHCR e i rappresentanti dei rifugiati. Secondo diverse testimonianze, un funzionario del CNE avrebbe affrontato in modo aggressivo e minaccioso un rappresentante dell’UNHCR responsabile delle politiche nutrizionali nel campo, durante un incontro di routine. Episodi simili fanno pensare che le autorità locali stiano volutamente limitando la capacità dell’UNHCR di comunicare e difendere i diritti dei rifugiati. Notizie/Confini e frontiere GESTIRE IL DISSENSO AD AGADEZ Le autorità nigerine dichiarano sciolti i comitati dei rifugiati Laura Morreale 22 Aprile 2025 Nei giorni scorsi, ad alcuni rifugiati è stato detto di “parlare solo per sé stessi”, perché gli organismi di rappresentanza collettiva sono osteggiati dalle autorità nazionali. A partire da maggio, il CNE ha infatti dichiarato illegittimo il comitato dei rifugiati che guida la protesta. All’epoca, otto attivisti erano stati arrestati senza accuse formali e poi rilasciati. Sei di loro – tre donne e tre uomini – si sono visti sospendere la procedura d’asilo tramite un decreto ministeriale datato 3 luglio, con la motivazione di “disturbo dell’ordine pubblico e rifiuto di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nel paese ospitante”. I tentativi di contestare la decisione sono stati respinti dai giudici, che hanno rinviato i casi all’ufficio del governatore. I rifugiati che hanno cercato di presentare denunce formali sono stati ignorati o dirottati altrove. PH: Refugees in Niger Secondo le persone del centro con cui sono in contatto, altri due rifugiati sarebbero stati deportati verso il loro paese d’origine perché “si erano rivolte al tribunale e avevano parlato con i giudici delle condizioni del centro, del trattamento riservato ai rifugiati da parte del personale e degli incidenti verificatisi nel centro, in particolare l’omicidio di un rifugiato nel 2022”. In un contesto di tagli all’assistenza alimentare, restrizioni alla libertà d’espressione e mancanza di accesso alla giustizia, le condizioni psicologiche dei residenti del centro sono peggiorate. Una rifugiata, Nawal Daoud Mohamed, è stata rilasciata dal centro nonostante fosse noto che soffrisse di disturbi psicologici e ora risulta scomparsa. Il CNE ha riferito che sarebbe apparsa in un villaggio a ottanta chilometri dalla città di Agadez, ma i rifugiati non sanno se l’informazione sia accurata o se si tratti di una strategia per evitare disordini nel campo. Secondo i rifugiati, questo caso è emblematico di una negligenza generalizzata verso il benessere psicologico dei residenti del centro. Secondo i rifugiati, questo caso è emblematico di una negligenza generalizzata verso il benessere psicologico dei residenti del centro. Di seguito, condividiamo il messaggio e la petizione inviataci dai rifugiati di Agadez con cui siamo in contatto da diversi mesi: -------------------------------------------------------------------------------- Grazie a Melting Pot Europa per il sostegno costante e per aver dato visibilità agli abusi in corso ad Agadez. Nonostante la nostra resistenza, e una protesta pacifica e legale che dura da oltre 309 giorni, la situazione è purtroppo peggiorata. Abbiamo bisogno della vostra voce. Vi chiediamo di firmare, condividere e amplificare queste storie, petizioni e testimonianze da Agadez. Enough is enough: when peaceful protest is met with collective punishment Dal 15 luglio 2025, i rifugiati del Centro Umanitario di Agadez hanno vissuto quanto segue: * Nawal Daoud Mohamed, una donna di 27 anni, è scomparsa dopo essere uscita dal campo. Era in stato di grave sofferenza psicologica a causa delle condizioni di vita estreme e disumane del Centro Umanitario di Agadez. * Pompe dell’acqua disattivate nel mese più caldo dell’anno, lasciando 2.000 persone – tra cui 800 bambini – senza acqua adeguata, con temperature nel deserto che superano i 50°C. * Assistenza alimentare eliminata per 1.730 persone come punizione per l’espressione pacifica del dissenso. L’UNHCR lo chiama “promozione dell’autosufficienza”. Il diritto internazionale lo chiama punizione collettiva. Su oltre 2.000 residenti, solo 270 persone classificate come “più vulnerabili” hanno ancora accesso alla nutrizione di base. * Otto leader comunitari, sopravvissuti a una detenzione arbitraria a marzo, oggi affrontano nuove minacce semplicemente perché si rifiutano di restare in silenzio. Il CNE ha intensificato le intimidazioni, avvertendo che lo status di rifugiato potrebbe essere revocato a chiunque continui a documentare le condizioni del centro con la campagna #KeepEyesOnAgadez. * Le cure mediche sono state ridotte al minimo, con farmaci limitati a semplici antidolorifici, mentre donne incinte muoiono durante il parto e i bambini vengono respinti da cliniche chiuse. -------------------------------------------------------------------------------- Non possiamo lasciare che tutto questo continui. Firma ora le petizioni per chiedere il ripristino immediato di cibo, acqua, cure mediche e la fine delle intimidazioni. Ogni firma aumenta la pressione sul governo del Niger e sull’UNHCR. ✍️ Petizione al Governo del Niger ✍️ Petizione all’UNHCR Bastano 5 minuti, ma possono salvare delle vite. Condividi questo appello e tagga 3 persone che hanno a cuore i diritti umani. Quando firmiamo insieme, i funzionari devono ascoltare. 1. ✍️ Petizione al Governo del Niger ✍️ Petizione all’UNHCR ↩︎
Mali, protezione sussidiaria per i richiedenti: minaccia alla vita per la violenza indiscriminata
Il Tribunale di Potenza si è pronunciato sul ricorso presentato da due cittadini maliani contro il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, che aveva rigettato la loro domanda di protezione internazionale. La Commissione aveva tuttavia ritenuto sussistenti i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008 e s.m.i. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 I ricorrenti, in particolare, chiedevano al Giudice adito l’annullamento della decisione ed alla luce dell’instabilità che comunque caratterizza lil Mali nella sua interezza che venisse accertato e riconosciuto il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della protezione internazionale, quale protezione sussidiaria o, in via gradata, qua le status di rifugiato ed In via ulteriormente gradata, il riconoscimento allo straniero del diritto di asilo costituzionalmente sancito ex art. 10 co. 3. Il tribunale dopo aver elencato numerose fonti internazionali concludeva per il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto vi era un serio pericolo per la loro vita per la sola presenza sul territorio a causa della violenza indiscriminata, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona. Questo esimeva i ricorrenti dal fornire prova del rischio specifico (v.si, in tal senso, CGUE Grande sezione sentenza del 17 febbraio 2009 nel procedi mento C-465/07, caso Elgafaji), non rilevando, dunque, alcun giudizio di comparazione tra la condizione individuale in cui si troverebbero i ricorrenti in caso di rimpatrio e quella medio tempore raggiunta in Italia. 1) Tribunale di Potenza, decreto del 18 giugno 2026 2) Tribunale di Potenza, decreto del 18 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Andrea Fabbricatti per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Mali * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Procedura accelerata “Paesi sicuri”: la manifestazione della volontà di asilo coincide quantomeno il 1° appuntamento in Questura
Il Tribunale di Milano ha ribadito l’orientamento secondo il quale vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione (Cass. SSUU n. 11399/2024). Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Nel caso di specie, in data 29.10.2024, il richiedente prenotava l’appuntamento, tramite il sistema “prenotafacile – procedure per la presentazione”, per il giorno 17.01.2025 presso la Questura competente per procedere con la richiesta di protezione internazionale. Alla data dell’appuntamento, la Questura rinviava la compilazione del modello C3 al giorno 18.02.2025. In data 18.02.2025, si era tenuto l’appuntamento di elaborazione del modello C3, con formalizzazione della domanda di asilo e il rilascio dell’id. Vestanet.  Sempre in tale data, la Questura rinviava ulteriormente alla data del 27.03.2025 per la consegna del modello C3 e del primo permesso di soggiorno. La Questura, infine, trasmetteva i relativi atti alla Commissione Territoriale in data 27.03.2024. In data 01.04.2025 La Commissione Territoriale dichiarava la domanda manifestamente infondata per provenienza del richiedente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell’articolo 2-bis D.lgs. n. 25/2008. Il ricorrente proponeva ricorso e, contestualmente, chiedeva la sospensione del sopra menzionato provvedimento ex art. 35 bis comma 4 D.lgs. 25/2008 per violazione dei termini per la procedura accelerata di cui all’art. 28 bis, comma 2, lett. c) D.lgs. n. 25/2008 (“La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione e decide entro i successivi due giorni”), in combinato disposto con l’art. 26, comma 2 bis, del citato D.lgs. n. 25/2008 (“Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all’Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”). Orbene, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di sospensiva con riguardo alla allegata violazione dei termini, ha osservato che “la manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale è stata quantomeno espressa in concomitanza al primo appuntamento presso la Questura …., fissato il 17.01.2025 e successivamente rinviato al 18.02.2025 e da ultimo al 27.03.2025, data di formalizzazione della domanda, avvenuta pertanto oltre i termini previsti dall’art. 26 co 2 bis Dlgs 25/2008; l’audizione risulta fissata il 1/04/2025 e la decisione risulta intervenuta in pari data; … dal provvedimento impugnato non si evince che il caso in esame rientri nell’ipotesi contemplata dall’art. 28 bis co 5 Dlgs 25/2008”. Pertanto, “nel caso in esame i termini per impugnare il provvedimento negativo non sono quelli dimidiati previsti per la procedura accelerata bensì quelli ordinari e che il provvedimento impugnato dovrà intendersi sospeso come nei casi ordinari, così come ha concluso la Suprema Corte nella pronuncia menzionata”. Tribunale di Milano, decreto del 7 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. M. Beatrice Sciannamblo del Foro di Milano. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedure accelerata
Non convalida del trattenimento presso il CPR del richiedente asilo tunisino: la Corte distingue tra richiedente “primario” e “secondario”
Una decisione della Corte di Appello di Venezia molto importante in quanto le Corti di Appello non avevano mai differenziato i richiedenti in “primari” e “secondari” ed ogni volta, a fronte di una situazione giuridica tipica del richiedente con precedenti penali, si limitano a convalidare il trattenimento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale, il che comporta la violazione della libertà personale per molto tempo. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Nel caso di specie, il cittadino tunisino aveva presentato in data 25.06.2025 la richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Venezia e veniva trattenuto presso il CPR di Bari – Palese ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 142/20215, trovandosi il prevenuto nelle condizioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 286/1998 ovvero essendo il medesimo abitualmente dedito a traffici delittuosi e che per condotta di vita debba ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. La Questura di Venezia applicava il trattenimento ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 142/2015, costituendo egli un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e risultando a suo carico una condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/1990 ed essendo necessario determinare gli elementi su cui si basava la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento, ricorrendo il pericolo di fuga, non essendo il prevenuto in possesso di passaporto o altro equipollente documento di identità. La Corte di Appello di Venezia – Consigliere – Dott. Luca Boccuni non convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “In primo luogo, ed a prescindere dalla ricorrenza del presupposto previsto dall’art. 6 D.Lgs. n. 142/2015, ovvero la sussistenza dello stato di richiedente protezione internazionale del prevenuto, non emergono in atti i presupposti per il disposto trattenimento, secondo l’art. 6 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 149/2015. In effetti, la questura di Venezia, nel disporre il trattenimento ed al fine di giustificare la sua richiesta di convalida indica unicamente la commissione di un reato relativo al traffico di sostanze stupefacenti per fatto di lieve entità, visto il richiamo all’art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990. Mentre in atti non emerge in alcun modo, al di là della indicata condanna, quando illecito sarebbe stato commesso, tenuto conto che il prevenuto ha fatto ingresso in Italia, per quanto indicato dalla questura, nel dicembre del 2022 attraverso la frontiera di Domus De Maria. Dette circostanze impediscono di verificare positivamente, non solo l’abitualità ai traffici delittuosi, ma anche l’attualità e la gravità della pericolosità del trattenuto, intesa quale probabilità che il medesimo reiteri fatti di reato, non emergendo gli elementi che giustificano il trattenimento secondo le ipotesi normative richiamate. Peraltro, con considerazione che è, in ogni caso, assorbente e che, quindi, rileva anche ai fini della convalida del trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 142/2015, si osserva che la questura di Venezia dà contezza della circostanza che il prevenuto ha presentato domanda di protezione internazionale alla competente commissione territoriale di Cagliari che ha rigettato la sua istanza con decisione del 24 febbraio 2024, non risultando che il medesimo abbia proposto impugnazione avanti al Tribunale di detta decisione e neppure constando che egli abbia proposto nuova domanda di protezione trovandosi nel CPR di Bari – “Palese”, ove ora è ristretto, in modo da ritardare l’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione all’esito del rigetto della sua domanda di protezione da parte della commissione di Cagliari. La conseguenza di quanto evidenziato è che il prevenuto non si trova nel CPR in quanto richiedente “primario” di protezione internazionale e nelle condizioni indicate dal questore nel suo provvedimento di trattenimento di cui all’art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 142/2015, ma sostanzialmente in quanto in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 286/1998, neppure risultando che il medesimo prevenuto abbia formulato in detta condizione di limitazione della sua libertà personale ulteriore domanda di protezione internazionale da reputarsi pretestuosa e presentata allo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione, a mente dell’art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 142/2015 e per cui sia possibile trattenimento del richiedente “secondario””. Corte di Appello di Venezia, decisione del 27 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Controfuoco. Per una critica all’ordine delle cose (N° 2, giugno 2025)
> con·tro·fuò·co/ > Incendio, appiccato volontariamente, > per eliminare il materiale > combustibile e quindi contrastare > l’avanzata di un incendio di grandi > proporzioni, spec. nei boschi. ARCHITETTURE DEL CONFINAMENTO: IL TRATTENIMENTO COME INFRASTRUTTURA L’editoriale di Francesco Ferri e Omid Firouzi Tabar Sono passati oramai dieci anni dalla cosiddetta “crisi dei rifugiati” e appare sempre più chiaro come il regime complessivo di regolamentazione, filtraggio e selezione della mobilità delle persone migranti sia vivendo una preoccupante virata autoritaria e repressiva, una recrudescenza che vede nella privazione della libertà un fattore sempre più diffuso, strutturale e normalizzato. Questa “sicuritarizzazione” dell’apparato sicuritario-umanitario, che vediamo da alcuni anni intrecciare e ibridare dinamiche di controllo e segregazione con quelle dell’assistenzialismo compassionevole e infantilizzante, si sta progressivamente infiltrando gran parte dei contesti legati alle migrazioni. Lo vediamo nelle narrazioni mediatiche sempre più stigmatizzanti, nel piano normativo che restringe progressivamente diritti e garanzie e nelle prassi istituzionali sempre più segnate da dinamiche di abbandono socio-economico e dalla moltiplicazione degli ostacoli amministrativi e burocratici. Stiamo assistendo in primo luogo a un vero e proprio attacco frontale al diritto di asilo per come lo abbiamo conosciuto, che si materializza attraverso la progressiva centralità di concetti come “paesi sicuro” e alle conseguenti procedure “accelerate” o di “frontiera”. In questo senso la richiesta di protezione internazionale non è più soltanto preludio a una vera e propria trappola sociale, ma è sempre più un’opzione che viene semplicemente negata, soprattutto per sottrarre le persone al pacchetto di diritti che tutt’ora implicherebbe. In tale direzione vanno legislazioni nazionali e il nuovo Patto europeo su migrazioni e asilo, punto di svolta decisivo delle politiche migratorie continentali. A questa erosione del diritto di asilo si accompagna una sorta di “Hotspotizzazione” della regolamentazione delle persone anche oltre alle fasi successive all’approdo. Al netto della resistenza, talvolta anche ostinata, di alcuni tribunali, la prospettiva politica sembra essere quella di dare una progressiva centralità (non soltanto simbolica) a strutture classicamente detentive come i Cpr, ma anche a strutture ibride di trattenimento come i centri albanesi (e altri che fioriranno sul perimetro europeo per le “procedure di frontiera”), e quelli di Pozzallo e Porto Empedocle adibiti per le “procedure veloci”. In parallelo, la costante minaccia di “deportabilità” in questi luoghi, ben agevolata dalla diffusione di misure di militarizzazione urbana come le “Zone Rosse”, diventa ingrediente ricattatorio di estrema violenza. Senza scordarci, per completare questo cupo quadro, di una certa intensificazione della criminalizzazione delle pratiche solidali, soprattutto in mare, e di quella, statisticamente preoccupante, dello smuggling e dei cosiddetti “capitani”, che sta allargando la stretta penale su un numero sempre più vasto di migranti. Tutto ciò non sembra proiettarsi nella direzione di un rafforzamento di forme di mera esclusione ed estromissione delle persone dalla cosiddetta “Fortezza Europa”, concetto che ci appare oggi anche poco funzionale, talvolta del tutto fuorviante, per leggere in profondità i processi in corso e le razionalità che li sottendono. In campo sembra invece persistere un’economia politica del modello confinario imperniata su dinamiche di selettività e di violenta (im)mobilizzazione, orientate a garantire nuove linee di inclusione subalterna e di produzione di soggettività, più che a materializzare una rigida (e improduttiva) impermeabilizzazione del perimetro europeo. Più che alla tensione tra rigide linee che separano estromissione da e inclusione nello spazio europeo, dobbiamo in sintesi sforzarci a cogliere tensioni e conflittualità sempre più molecolari e interstiziali tra espressione di mobilità indisciplinata e tentativo di produzione di soggettività esposte a forme sempre più intensive di sfruttamento lavorativo e di stigmatizzazione utile a nutrire le retoriche sicuritarie. Questi nuovi sviluppi si materializzano dentro una congiuntura di guerra che, oltre alle uccisioni, ai massacri, ai genocidi e alle devastazioni che produce nelle zone di conflitto dove è materialmente in atto, si espande in quanto regime complessivo di produzione di linee di comando, ispirando drammaticamente molte politiche europee tra cui quelle che riguardano migrazioni e confini. In questo scenario bellico la costruzione dei blocchi e delle polarizzazioni, strutturati intorno a un ritorno di costruzioni identitarie come popolo, stato e nazione, produce inevitabili e considerevoli ripercussioni nei regimi di  “bordering” e di “othering”, ponendosi come frame perfettamente coerente con la stretta sicuritaria vissuta in questa fase storica in molti territori europei. Scendendo su un piano più concreto, l’analisi del “modello Albania” fornisce indicazioni utili per cogliere le tendenze che attraversano il regime confinario. Il funzionamento del centro di Gjader ha evidentemente caratteristiche peculiari ma non è, dal punto di vista della logica che lo informa, un’eccezione. Questo progetto, infatti, rende visibile e leggibile una delle traiettorie più rilevanti del governo della mobilità: l’estensione selettiva del trattenimento come pratica ordinaria. In Italia, la detenzione amministrativa si presenta come diffusa ma non generalizzata: uno scarto importante, da cogliere per darne preciso rilievo politico. Infatti, la gran parte delle persone rimpatriate non passa dai Cpr. Ma questo dato non ridimensiona il ruolo politico di quei centri. Al contrario, lo chiarisce: i Cpr non funzionano per volumi, ma per effetto. Producono una pedagogia della minaccia, inscrivono nella vita migrante una moltiforme precarietà costitutiva, alimentano una condizione permanente di esponibilità alla violenza e al rimpatrio. Il modello Albania riproduce questa stessa logica: poche persone effettivamente trattenute bastano a produrre un salto, simbolico e materiale, nell’architettura del confinamento. È per questo che l’analisi non può fermarsi ai numeri. Serve uno sguardo qualitativo e politico sulla detenzione, che è poi quello che questo numero di Controfuoco tenta di portare. Le molteplici forme del trattenimento non vanno valutate unicamente sulla base della capienza o del tasso di rimpatri che producono, ma interrogati come dispositivi: macchine selettive di produzione della soggettività e della forza-lavoro migrante. Le loro funzioni travalicano i corpi che rinchiudono. La violenza concreta che esercitano non va dunque ridimensionata, ma compresa nella sua estensione. La lista dei diritti violati – libertà personale, difesa, salute, unità familiare – è solo la soglia di un impatto più ampio: una violenza sistemica, che agisce al di là delle griglie giuridiche. È una violenza strutturale, fatta di trattamento differenziale, segregazione materiale e simbolica, disciplinamento sociale. Il trattenimento va allora letto come infrastruttura, non come eccezione. Non è una parentesi nella vita migrante, ma una condizione che incide sui tempi, gli spazi, le possibilità di movimento e di relazione. La deportabilità – più che la deportazione effettiva – è oggi la condizione generalizzata che definisce la collocazione sociale di ampi settori di soggettività migrante. Il rischio permanente della detenzione orienta le traiettorie, comprime le aspettative, spezza le reti, contribuisce alla collocazione nel mercato del lavoro, nei modelli dell’abitare. È in questo scenario che si colloca il presente numero di Controfuoco, dedicato alle molteplici forme del trattenimento. Le attraversa, le connette, le storicizza. Non per restituirne un’immagine unitaria, ma per mapparne le articolazioni, le ricadute, le resistenze. Il trattenimento non è ai margini: è un asse portante delle politiche migratorie. È dentro la società, ne riflette le gerarchie, ne rafforza i confini. L’ambizione di questo numero è chiara: contribuire, con strumenti agili e accessibili, alla politicizzazione del dibattito sul trattenimento. Passando in rassegna i vari contributi, Chiara Denaro presenta delle riflessioni che riguardano i nuovi piani di sperimentazione della detenzione migrante. Si parla dei centri di Pozzallo e Porto Empedocle, pensati per trattenere migranti giunti dai “paesi sicuri”, mentre viene esaminata la loro richiesta di protezione internazionale. L’autrice si sofferma in particolare sulla privazione della libertà vista come ingrediente sempre più diffuso del controllo delle migrazioni e sul ruolo svolto dai giudici e dal diritto in questo campo di tensioni. Francesco Ferri presenta una riflessione critica rispetto a un tema che ha avuto recentemente molta amplificazione mediatica, quello dei centri di detenzione in Albania. Ferri si sofferma nello specifico sulla funzione latente di questi luoghi, interpretati come strumenti punitivi che incarnano, anche in prospettiva delle nuove politiche europee, uno specifico modello di controllo della mobilità indisciplinata. In particolare emerge l’idea che tali luoghi rappresentino un confine interno esternalizzato, dove la dislocazione della detenzione pone, tra i vari, seri problemi dal punto di vista del controllo giurisdizionale e della tutela legale. Il tema della detenzione amministrativa è stato approfondito da Rocco Sapienza, in relazione alla struttura collocata a Palazzo San Gervasio, in Provincia di Potenza. Le riflessioni intorno a questo Cpr si soffermano non soltanto sulla violenza istituzionale agita con le forme del trattenimento all’interno di questo luogo, ma si sviluppano anche in riferimento alla sua collocazione nel territorio e in particolar modo nelle reti e infrastrutture dello sfruttamento lavorativo. La progressiva recrudescenza delle politiche di controllo delle migrazioni e la crescente centralità di strumenti necropolitici e repressivi è la cornice di riferimento del contributo di Francesca Esposito. L’autrice, focalizzandosi sul tema della detenzione amministrativa in Italia e in Europa, propone una riflessione critica di orientamento transfemminista e abolizionista indicando la necessità di guardare alle molteplici interconnessioni tra la violenza confinaria e violenza di genere, con particolare riferimento allo sguardo portato nel dibattito attuale dal femminismo anticarcerario. Anche il contributo di Luca Ceraolo affronta il tema della detenzione delle persone migranti all’interno del Cpr. Tenendo la salute mentale come cornice generale di riferimento, in questo contributo viene messa a fuoco la relazione tra diversi campi del sapere – con particolare attenzione a quello medico – nelle pratiche detentive e la materializzazione di un “continuum coloniale” nei processi di stigmatizzazione che riguardano le soggettività migranti. Luca Daminelli e Andrea Contenta si focalizzano sulla Grecia e sul borderscape rappresentato da quella particolare porta d’ingresso verso l’Europa, segnata fortemente dagli accordi con la Turchia che continuano ad avere molteplici conseguenze. In questo contributo l’attenzione è rivolta ai dispositivi di privazione della libertà, che fungono in modo sempre più diffuso e normalizzato come strategie di regolamentazione, esclusione ed inclusione subalterna dei migranti irregolarizzati, ma anche dei richiedenti asilo. Infine troviamo le riflessioni presentate da Giovanni Marenda, che volge lo sguardo verso la Bulgaria, di nuovo imperniate sull’analisi della centralità assunta dalla pratica della detenzione nel governo delle migrazioni indisciplinate. Secondo l’autore le prassi osservabili in quel territorio, segnate da diffusi soprusi e violenze discrezionali degli attori istituzionali, possono essere interpretate come una sorta di anticipazione del recente Patto europeo sulle migrazioni che tende ad incorporarle, legalizzandole. Quest’ultimo infatti viene immaginato non tanto come cambio di paradigma, ma come normalizzazione di un sistema che prevede lo strapotere di polizia e la generalizzazione della detenzione come fulcri operativi. CONTROFUOCO N° 2 GIUGNO 2025 SOMMARIO I nuovi centri di detenzione per i richiedenti asilo. Genealogia di un fallimento governativo Chiara Denaro Da dove viene la singolare pretesa di trasportare i migranti in Albania per aumentare i rimpatri? Francesco Ferri Geografia del controllo: note da Palazzo San Gervasio Rocco Sapienza Per una critica transfemminista abolizionista della detenzione amministrativa in Italia Francesca Esposito Politiche della diagnosi e continuum della colonia. Riflessioni sulla salute nella detenzione amministrativa Luca Ceraolo La Grecia scudo d’Europa. Di razzismo istituzionale, condizioni di vita inumane e politiche di morte Andrea Contenta e Luca Daminelli Reclusi alla periferia d’Europa. Uno sguardo sulla detenzione dei migranti in Bulgaria Giovanni Marenda Clicca sull’immagine di copertina per scaricare gratuitamente la rivista o qui sotto Download in pdf Acquista una copia cartacea Fotografie: Silvia Di Meo, Rami Sole, Luca Greco, Marios Lolos, Francesco Cibati, Rocco Sapienza, Stop CPR Roma e Mel Progetto grafico: Giacomo Bertorelle Gruppo redazionale: Jacopo Anderlini, Emilio Caja, Francesco Della Puppa, Francesco Ferri, Enrico Gargiulo, Barbara Barbieri, Stefano Bleggi, Giovanni Marenda, Omid Firouzi Tabar, Martina Lo Cascio La foto di copertina è stata scattata durante la mobilitazione del Network Against Migrant Detention in Albania l’1 e 2 dicembre 2024. NAMD è una rete di attivist* transnazionale che chiede l’abolizione della detenzione amministrativa. Cooperativa editrice Tele Radio City s.c.s., Vicolo Pontecorvo, 1/A – 35121 Padova, Italy, Iscr. Albo Soc. Coop. n. A121522 Melting Pot è una testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Padova in data 15/06/2015 n. 2359 del Registro Stampa. Controfuoco è un processo aperto e collettivo che vuole coinvolgere saperi e conoscenze composite e crescere a partire dalle diverse esperienze e biografie che intreccerà. Per contribuire scrivi a collaborazioni@meltingpot.org.
Scuola di Alta Formazione per operatori e operatrici legali: aperte le iscrizioni
IL CORSO È ARTICOLATO SU 14 MODULI – 168 ORE – E FORNISCE COMPETENZE TEORICHE E PRATICHE APPROFONDITE PER AFFRONTARE LE SFIDE ATTUALI NEL CAMPO DELLA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE MIGRANTI. Scarica la brochure informativa La scuola organizzata da ASGI e l’APS Spazi Circolari mira a formare la figura di operatori e operatrici legali nella tutela delle persone straniere che chiedono – o a cui è stata riconosciuta – una forma di protezione internazionale o speciale oppure che versano nella condizione di vittima di tratta o grave sfruttamento ovvero si trovano in Italia come minori stranieri non accompagnati. Si tratta di una figura in Italia sostanzialmente innovativa, che non ha ancora ottenuto un suo riconoscimento formale, ma che da più parti è considerata fondamentale nel settore in esame. Si tratta di una figura a cui viene richiesta una vasta gamma di competenze ed è per questo che il corso prevede diversi moduli interdisciplinari. La Scuola di alta formazione è destinata a formare 45 operatori e operatrici legali, prevalentemente scelte fra persone che abbiano già conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza o in altra facoltà umanistica oppure la qualifica di mediatore o mediatrice culturale o interprete o in alternativa che possano dimostrare una comprovata esperienza in qualità di operatore nel campo della protezione internazionale o delle migrazioni. Il Comitato scientifico della scuola è composto da: Loredana Leo, Salvatore Fachile, Lucia Gennari, Giulia Crescini, Cristina Laura Cecchini, Federica Remiddi, Cristina Gasperin, Papia Aktar, Roberto Bertolino e Andrea Nasciuti. Responsabili scientifiche: Loredana Leo e Salvatore Fachile. Quando: da venerdì 24 ottobre 2025 a sabato 18 aprile 2026. La durata complessiva sarà dunque di 6 mesi circa e si articolerà in 14 moduli (28 incontri) ciascuna con inizio il venerdì alle 9.30 e fine il sabato alle 13.30. Le lezioni si svolgeranno nei seguenti fine settimana: 24-25 ottobre 2025; 7-8 novembre 2025; 21-22 novembre 2025; 5-6 dicembre 2025; 19-20 dicembre 2025; 9-10 gennaio 2026; 23-24 gennaio 2026; 6-7 febbraio 2026; 20-21 febbraio 2026; 6-7 marzo 2026; 20-21 marzo 2026, 27-28 marzo 2026; 10-11 aprile 2026; 17-18 aprile 2026. Dove: in presenza presso la Città dell’Altra Economia, quartiere Testaccio, Roma. Come: il corso prevede lezioni frontali e molte esercitazioni pratiche, alle materie giuridiche sono affiancati moduli relazionali e moduli di antropologia, con una lettura intersezionale, uniti a una prospettiva etno-psichiatrica e a uno sguardo attento alle questioni di genere, elementi essenziali per garantire la massima tutela alle e ai destinatari e destinatarie del supporto legale. Scarica il calendario con il programma dettagliato COSTI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE Il costo per ciascuna corsista è di 1.300 euro, di cui 600 da versare al momento dell’iscrizione e 700 entro il 31 dicembre 2025. Per le socie e i soci Asgi e Spazi Circolari, in regola al momento del versamento con l’iscrizione annuale del 2025, il costo è di 1.150 euro. La data ultima per l’iscrizione è il 9 ottobre 2025. Le iscrizioni verranno chiuse in anticipo laddove dovesse essere raggiunto il numero massimo di partecipanti previsto. L’iscrizione avverrà sulla base dell’ordine cronologico iscrizione. Il corso non sarà avviato se non verrà raggiunto il numero minimo di 25 iscritti. Il calendario dettagliato sarà inviato agli iscritti entro il 9 ottobre 2025, sono già da ora certe le date in cui si svolgeranno le lezioni. La domanda di iscrizione dovrà effettuarsi tramite la compilazione del modulo online e attendere le istruzioni via mail per effettuare il pagamento e perfezionare così l’iscrizione. Modulo d’iscrizione online (clicca qui) Attenzione: la sola compilazione del modulo online non è sufficiente a perfezionare l’iscrizione. * Per informazioni contattare: formazione.roma@asgi.it