
La residenza convenzionale (erroneamente detta fittizia) non blocca la cittadinanza: il TAR Lazio lo conferma
Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, April 28, 2026Una sentenza del TAR Lazio del 10 aprile 2026 chiude definitivamente la porta a una prassi della Prefettura di Roma che aveva escluso migliaia di persone dalla procedura di naturalizzazione.
Il motivo? Aver avuto la residenza in un indirizzo convenzionale, ossia aver avuto la cosiddetta residenza convenzionale – impropriamente e fuorvientemente chiamata “fittizia”.
Cosa è successo
Un cittadino straniero, titolare di permesso UE per lungo soggiornanti dal 2015, aveva presentato domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. La Prefettura di Roma l’aveva dichiarata inammissibile: parte della residenza anagrafica del richiedente era stata presso un indirizzo convenzionale – il tipo di iscrizione che i Comuni mettono a disposizione di chi non ha una dimora stabile – e questo, a partire dal secondo semestre del 2023, era diventato per la Prefettura di Roma motivo di esclusione automatica.
Il TAR Lazio, Sezione V-bis, ha annullato il provvedimento.
Cos’è la residenza convenzionale e perché la usano in tanti
Molte persone straniere regolarmente soggiornanti si trovano nell’impossibilità di iscriversi all’anagrafe all’indirizzo dove effettivamente vivono: l’affitto è in nero, il proprietario non vuole comparire nei registri, l’alloggio è sovraffollato, o semplicemente non c’è un contratto formale. La legge anagrafica prevede per questi casi la possibilità di iscriversi presso un indirizzo convenzionale – a Roma, ad esempio, “Via Modesta Valenti”, una via che non esiste geograficamente ma che il Comune ha istituito proprio per garantire a chi non ha fissa dimora l’accesso ai diritti che dipendono dalla residenza anagrafica: assistenza sanitaria, servizi sociali, documenti.
L’iscrizione a questi indirizzi non è una scappatoia né una irregolarità: è uno strumento previsto dalla legge, ribadito da una circolare del Ministero dell’Interno del 2015, e confermato dalla Corte Costituzionale nel 2020. Chi vi è iscritto mantiene obblighi precisi – tra cui rinnovare la dichiarazione di dimora ogni volta che rinnova il permesso di soggiorno – e rischia la cancellazione per irreperibilità se perde i contatti con i servizi del territorio.
La posizione della Prefettura e perché non regge
Dal secondo semestre del 2023, la Prefettura di Roma aveva adottato in modo autonomo un orientamento restrittivo: la residenza convenzionale non poteva essere equiparata a quella “reale” ai fini della cittadinanza. Una scelta unilaterale, non supportata da alcuna circolare ministeriale, e che – come ha rilevato il Tribunale – aveva già prodotto una clamorosa contraddizione interna: a un familiare del ricorrente, con uno storico anagrafico pressoché identico, la cittadinanza era stata invece concessa, in un momento in cui l’orientamento restrittivo non era ancora stato adottato.
La Prefettura ha tentato di giustificare la differenza di trattamento con ragioni procedimentali, senza però riuscire a indicare alcuna reale peculiarità del caso. Il TAR ha ritenuto quella giustificazione insufficiente.
Il ragionamento del Tribunale
La sentenza ripercorre con ordine il quadro normativo. Il punto centrale è questo: la legge sulla cittadinanza richiede che lo straniero abbia risieduto “legalmente” in Italia per almeno dieci anni. La nozione di residenza legale, secondo il regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 572/1993), coincide con quella di residenza anagrafica. E la residenza anagrafica – secondo la legge anagrafica del 1954, il regolamento anagrafico del 1989 e la circolare ministeriale del 2015 – include espressamente l’iscrizione presso indirizzi convenzionali per le persone senza fissa dimora.
Ne discende che l’iscrizione a un indirizzo convenzionale, ottenuta nel rispetto delle norme e con adempimento degli obblighi di reperibilità che ne derivano, soddisfa pienamente il requisito della residenza legale ai fini della cittadinanza. Non è necessario che la residenza anagrafica corrisponda a un indirizzo fisicamente occupato dal richiedente: è necessario che il richiedente abbia soggiornato regolarmente in Italia e sia stato iscritto all’anagrafe nel rispetto delle regole.
Il Tribunale aggiunge un punto importante: la residenza convenzionale non può essere trattata come automaticamente ostativa. Se la Prefettura ritiene che l’iscrizione convenzionale sia stata usata in modo fraudolento o per eludere la legge, ha l’obbligo di verificarlo caso per caso e di motivare il provvedimento in modo specifico. Non può fare di ogni residenza convenzionale una presunzione di irregolarità.
Perché questa sentenza conta
La prassi restrittiva della Prefettura di Roma non era rimasta isolata nei suoi effetti: aveva scoraggiato o bloccato direttamente migliaia di domande di cittadinanza da parte di persone che avevano tutti i requisiti per presentarla. La sentenza non si limita ad annullare un singolo provvedimento, ma riafferma un principio che vale per tutte le Prefetture: non esiste, nella normativa vigente, alcuna base per escludere automaticamente chi ha avuto una residenza convenzionale. Un orientamento restrittivo adottato autonomamente da una Prefettura, senza direttiva ministeriale, e applicato in modo difforme sul territorio nazionale, è per definizione illegittimo.
Cosa fare ora
Se un cittadino straniero ha presentato domanda di cittadinanza ed è stata negata – o dichiarata inammissibile- perché parte della residenza era presso un indirizzo convenzionale, ha buone ragioni per impugnare quel provvedimento davanti al TAR. Se non ha ancora presentato domanda ma si trova in questa situazione, la sentenza chiarisce che ha il diritto di farlo.
CAF, patronati e sportelli di orientamento legale possono supportarti nella verifica dei requisiti e nella preparazione della documentazione. È importante che anche loro siano informati di questo orientamento giurisprudenziale, che ad oggi è consolidato e coerente con le pronunce del Consiglio di Stato.
T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 6471 del 10 aprile 2026Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con le Avv.te Giulia Crescini e Vittoria Garosci.
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