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Cittadinanza per elezione: le lacune amministrative non pregiudicano il diritto di provare la permanenza in Italia con mezzi idonei
Il Tribunale di Milano ha riaffermato il principio in materia di cittadinanza per elezione, secondo il quale, in presenza di lacune amministrative imputabili ai genitori o agli uffici pubblici, il cittadino straniero ha il pieno diritto di provare la propria permanenza sul Territorio con qualsiasi mezzo idoneo. In merito al requisito della residenza ininterrotta e legale sul territorio, in origine, l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di esecuzione della Legge 91/92) stabiliva: “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”. Il successivo art. 3, comma 4, specificava che la dichiarazione di volontà dovesse essere corredata dall’atto di nascita e dalla documentazione sulla residenza. Secondo questa prima impostazione, lo straniero doveva dimostrare due requisiti concorrenti: il possesso di un titolo di soggiorno valido e l’iscrizione anagrafica ininterrotta, ma quest’ultima, ove interpretata restrittivamente, si poneva in contrasto con la nozione civilistica di residenza. Ai sensi dell’art. 43, comma 2, c.c., infatti, “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, quindi, per soddisfare l’art. 4, comma 2, Legge 91/92, è sufficiente dimostrare la dimora abituale ed effettiva in Italia dopo la nascita. Pronunce di legittimità hanno chiarito che la residenza può essere provata con ogni mezzo, mentre l’iscrizione anagrafica costituisce una mera presunzione di tale permanenza (cfr. Cass. Civ. n. 3680/2010), utile ad agevolare la prova ma non ad escluderla. Per mitigare l’applicazione del D.P.R. 572/93 e ridurre gli effetti penalizzanti di una lettura rigidamente orientata, il Ministero dell’Interno è intervenuto con la circolare n. 22/2007 (sulla scia della circolare n. K 60 del 5.1.2007), precisando che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore non pregiudica l’acquisto della cittadinanza, purché l’effettiva presenza in Italia prima della regolarizzazione sia dimostrata da altra valida documentazione (attestati di vaccinazione, certificati medici, certificati scolastici). L’iscrizione deve comunque essere ricollegabile alla nascita, e quest’ultima deve essere stata denunciata da almeno un genitore regolarmente residente. Infine, la stessa circolare ammette che, in caso di brevi interruzioni del permesso di soggiorno, successivamente alla nascita, l’interessato possa dimostrare la continuità della sua permanenza producendo documentazione integrativa idonea. In linea con questo orientamento, la giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto la cittadinanza italiana ai nati in Italia che hanno dimostrato una residenza effettiva, applicando i principi della circolare n. 22/2007 e confermando che non sono imputabili al minore le eventuali omissioni dei genitori sulla regolarità del soggiorno o sull’iscrizione anagrafica. In questa prospettiva, ha assunto un valore preminente la nozione civilistica di residenza come “dimora abituale” (art. 43, comma 2, c.c.) e tale scelta interpretativa tutela l’obiettivo della norma che è quello di favorire il pieno inserimento sociale di chi, essendo nato e cresciuto in Italia, ha completato un percorso di integrazione socioculturale fondamentale per la formazione della personalità e l’acquisizione degli stili di vita locali (cfr. ex plurimis Corte d’Appello di Milano, 7 giugno 2012, n. 2758; Tribunale di Firenze, decreto 5 aprile 2013). Infine, questo consolidato indirizzo giurisprudenziale è stato recepito dal legislatore con l’art. 33 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare), intitolato “Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia”, che ha introdotto due tutele fondamentali: la sanatoria degli inadempimenti, in base alla quale non sono imputabili al richiedente le mancanze dei genitori o della Pubblica Amministrazione, sicché, il possesso dei requisiti può essere dimostrato “con ogni altra idonea documentazione” (comma 1) e l’obbligo di informativa, che impone agli ufficiali di Stato Civile di informare il cittadino, nei sei mesi precedenti il diciottesimo anno di età, della possibilità di richiedere la cittadinanza entro il diciannovesimo anno. In caso di omissione o tardività di tale comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre tale scadenza (comma 2). Il dato normativo risulta, quindi, inequivocabile, con la conseguenza che, in presenza di lacune amministrative imputabili ai genitori o agli uffici pubblici, il cittadino straniero ha il pieno diritto di provare la propria permanenza sul Territorio con qualsiasi mezzo idoneo, come avvenuto nel caso di specie. Tribunale di Milano, sentenza del 24 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cittadinanza italiana
September 15, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Cittadinanza ai figli minori del genitore naturalizzato: riconosciuta la “convivenza sostanziale” nell’affidamento condiviso
La vicenda trae origine dall’istanza presentata il 25 giugno 2025 da un cittadino tunisino naturalizzato italiano al Comune di residenza, volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei propri figli minori ai sensi dell’art. 14 della legge n. 91/1992. Il ricorrente aveva acquisito la cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica del novembre 2022. I figli, pur essendo minorenni all’epoca dell’acquisto della cittadinanza paterna, risultavano residenti con la madre a seguito della separazione dei genitori. Successivamente, la Corte d’Appello di Palermo aveva disposto l’affidamento condiviso dei minori, riconoscendo al padre un ruolo pienamente attivo nell’esercizio della responsabilità genitoriale. Nonostante la documentazione prodotta e i ripetuti solleciti inoltrati dal ricorrente, il Comune ha rigettato l’istanza, ritenendo insussistente il requisito della convivenza previsto dall’art. 14 della legge n. 91/1992 in ragione della diversa residenza anagrafica dei figli. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tribunale di Palermo, che con sentenza dell’11 giugno 2026 ha accolto integralmente la domanda, dichiarando cittadini italiani i minori. Particolarmente significativa appare la motivazione della decisione. Il Tribunale ha ribadito che l’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori del genitore naturalizzato costituisce un vero e proprio diritto soggettivo e che il requisito della convivenza non può essere interpretato in senso meramente anagrafico. Secondo il giudice, la convivenza richiesta dall’art. 14 della legge n. 91/1992 deve essere intesa come continuità del rapporto familiare, caratterizzata dall’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale e dalla permanenza di stabili legami affettivi, morali e materiali tra genitore e figlio. Tale requisito può pertanto sussistere anche in assenza di una coabitazione quotidiana, specie nei casi di separazione dei genitori e affidamento condiviso. Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato la sentenza di affidamento condiviso, la continuità dei rapporti tra padre e figli, la partecipazione del ricorrente alla loro crescita e al loro mantenimento, nonché la documentazione prodotta a dimostrazione dell’effettività della relazione familiare. La pronuncia assume particolare interesse perché si pone in contrasto con quelle prassi amministrative che continuano a identificare la convivenza con il solo dato della residenza anagrafica. La decisione afferma invece una lettura sostanziale dell’art. 14 della legge sulla cittadinanza, coerente sia con l’evoluzione del diritto di famiglia sia con la finalità della norma, che è quella di preservare l’unità dello status civitatis all’interno del nucleo familiare. La sentenza costituisce quindi un importante precedente per i casi in cui il genitore divenuto cittadino italiano, pur non convivendo anagraficamente con il figlio minore, continui ad esercitare concretamente la responsabilità genitoriale nell’ambito di un rapporto stabile ed effettivo. Tribunale di Palermo, sentenza dell’11 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Di Mattia per la segnalazione e il commento.
September 14, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Cittadinanza come ricatto: come il Ministero dell’Interno usa la sicurezza della Repubblica per tenere le persone straniere lontane dalla politica
Ogni anno centinaia di persone si vedono negare la cittadinanza italiana non perché abbiano commesso un reato, non perché siano mai state denunciate, ma perché i servizi segreti le hanno schedate come potenzialmente pericolose. Nella maggior parte dei casi, la loro colpa è una sola: partecipare in modo critico alla vita politica e associativa del paese in cui vivono da anni. Una sentenza del TAR Lazio apre una breccia in questo meccanismo opaco, anche se il problema rimane strutturale. Cosa si può fare se ci si trova in questa situazione? Lo spieghiamo alla fine dell’articolo con alcuni strumenti pratici. OGNI ANNO, CENTINAIA DI PERSONE: I NUMERI DI UN MECCANISMO INVISIBILE Ogni anno, in Italia, centinaia di persone ricevono un decreto del Ministero dell’Interno che respinge la loro domanda di cittadinanza. Non perché abbiano una condanna penale. Non perché siano mai state denunciate. Non perché abbiano violato una legge. Ma perché qualcuno nell’ombra dei servizi di intelligence, senza che questo risulti da nessuna parte in modo verificabile le ha schedate come soggetti che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza della Repubblica. I numeri sono stati ottenuti tramite accesso civico generalizzato presentato al Ministero dell’Interno: 233 rigetti per ragioni di sicurezza nel 2020, 169 nel 2021, 218 nel 2022, 247 nel 2023. In quattro anni, 867 persone. Una media di oltre duecento l’anno. Tutte accomunate dalla stessa formula nel provvedimento di rigetto: dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che “non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“. Nient’altro. Nessun fatto. Nessuna specificazione. Nessuna possibilità di sapere di cosa si è accusati. > 867 persone in quattro anni. Nessuna condanna, nessuna denuncia. Solo una > segnalazione riservata dei servizi, che non si può conoscere né contestare. Chi sono queste persone? Spesso, e questo è il punto politicamente più rilevante, sono persone che partecipano in modo attivo e critico alla vita sociale e politica italiana. Frequentano centri sociali, collettivi universitari, movimenti antifascisti, organizzazioni che si occupano di diritti dei migranti, sindacati conflittuali. Fanno esattamente quello che una democrazia dovrebbe incoraggiare: si interessano alla cosa pubblica, esprimono opinioni, si associano, protestano. E vengono punite per questo, non con una condanna, non con un processo, ma con la negazione di un diritto che avrebbero maturato dopo anni di radicamento nel paese. Non è un effetto collaterale, bensì è la logica del sistema: la cittadinanza diventa uno strumento di ricatto, un incentivo alla conformità politica, una minaccia implicita rivolta a chiunque non sia abbastanza docile. LA STORIA DI YOUSSEF: DICIASSETTE ANNI DI RADICAMENTO, POI IL RIFIUTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA Youssef è arrivato in Italia nel 2008, a quindici anni, insieme alla sua famiglia. Ha frequentato le scuole medie e poi un istituto professionale a Verona, dove ha ottenuto il diploma. Si è iscritto all’università, si è laureato in Scienze dell’educazione, ha lavorato come educatore presso cooperative sociali, ha fatto volontariato in diverse realtà sul territorio veronese. Ha anche svolto il ruolo di mediatore linguistico-culturale per l’ospedale, ha aiutato persone in stato di fragilità e grave marginalità, ha insegnato italiano agli stranieri, ha collaborato nell’organizzare convegni accademici. Professori universitari, assessori comunali, la vice presidente del consiglio comunale di Verona, medici e operatori sociali lo descrivono come una risorsa preziosa per la comunità data la sua dedizione per l’impegno sociale. Attualmente, lavora come educatore in comunità con adolescenti in condizioni psichiche vulnerabili e porta avanti un progetto dedicato alle persone migranti discriminate in quanto appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Frequenta, inoltre, il secondo anno del corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche con la prospettiva di formarsi e acquisire nuove conoscenze e competenze spendibili nel settore dell’educazione psico-sociale. Lavoro e formazione professionale, partecipazione attiva alla vita collettiva, legami coltivati con il tessuto sociale veronese testimoniano la sua volontà nell’immaginarsi un’orizzonte di permanenza sul territorio come cittadino italiano a pieno titolo. Nel 2019 ha presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone tutti i requisiti: dieci anni di residenza legale, reddito, lingua e nessuna condanna. Inaspettatamente a maggio 2023, dopo 4 anni di attesa, il Ministero dell’Interno ha respinto la sua domanda con poche parole che liquidano due decenni: “dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“. Solo davanti al TAR Lazio, anni dopo, grazie a un’ordinanza istruttoria che ha costretto il Ministero a depositare in busta chiusa e sigillata la documentazione riservata, si è scoperto il motivo reale: Youssef sarebbe contiguo ad ambienti della “sinistra antagonista veronese“. Null’altro, nessun fatto, nessun reato, nessuna specificazione, nessuna azione concreta bensì esclusivamente una frequentazione, un ambiente, un’etichetta politica. Il 20 aprile 2026, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento. Ma la storia di Youssef non è né un caso, né un errore, è invece un meccanismo di esclusione che riguarda centinaia di cittadini stranieri e che ha un chiaro ed inquietante scopo politico. COME FUNZIONA IL MECCANISMO: LA CITTADINANZA COME ATTO DI “ALTA AMMINISTRAZIONE“ Per capire perché questo meccanismo funziona e perché è così difficile contestarlo, occorre partire dal quadro giuridico. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992, è qualificata dalla giurisprudenza come atto di “alta amministrazione“: un atto in cui la pubblica amministrazione conserva un margine di discrezionalità estremamente ampio. Ciò significa che anche se saranno soddisfatti i requisiti di legge, residenza, reddito, lingua, incensuratezza, il Ministero può comunque rifiutare la cittadinanza e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice è limitato al controllo di ragionevolezza formale: può verificare che la motivazione sia logicamente coerente, non che sia giusta nel merito. In questo sistema, la motivazione “ci sono elementi che non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica” per quanto vaga è ritenuta sufficiente, purché si potesse fare rinvio a documentazione riservata. A questo si aggiunge la questione della riservatezza, in quanto le informazioni su cui si fonda il diniego provengono dall’intelligence e dalle forze dell’ordine e sono classificate. Quindi è fisiologico che il richiedente non sappia a cosa queste informazioni fanno riferimento e quindi ha pochissimi strumenti per contrastarle o fornire una diversa interpretazione o lettura dei fatti. Per anni, il Tribunale amministrativo per il Lazio ha ritenuto che questa asimmetria informativa totale fosse compatibile con il diritto alla difesa, in quanto il Ministero non era tenuto a rivelare nulla, nemmeno in giudizio. Solo progressivamente la giurisprudenza ha imposto l’ostensione degli atti riservati al difensore del ricorrente in sede processuale, il quale non può estrarne copia e deve consultarli sotto sorveglianza. Il difensore ha accesso solo alla notizia, al contesto in cui si è maturato l’informativa di polizia non ai singoli avvenimenti la cui conoscenza potrebbe mettere in pericolo l’intera attività investigativa dello Stato. È questo “l’equilibrio” che il sistema ha trovato tra diritto alla difesa e sicurezza nazionale. LA SENTENZA: COSA HA SBAGLIATO IL MINISTERO SECONDO IL TAR LAZIO La sentenza del TAR Lazio, Sezione V bis, n. 7028 del 20 aprile 2026, annulla il diniego per difetto di motivazione. Come visto, il Ministero ha fondato il rigetto sulla “contiguità” di Youssef con la “sinistra antagonista veronese“. Questa informazione, emersa solo grazie all’istruttoria processuale, non è accompagnata da alcuna spiegazione sulla natura del movimento, sulle sue finalità, sulla connotazione che lo renderebbe pericoloso. Il TAR scrive che mancano del tutto “adeguati elementi esplicativi circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo” e che non è chiarito “se si tratti di un’organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica“. > Il TAR non dice che la sinistra antagonista non può mai essere un elemento > ostativo. Dice che bisogna spiegare perché lo è. Un’etichetta non è una > motivazione. Il punto è cruciale, infatti il TAR non afferma che la vicinanza a movimenti politici di sinistra radicale non possa mai costituire elemento ostativo alla cittadinanza. Afferma che tale circostanza deve essere qualificata e che in futuro bisognerà spiegare di che organizzazione si tratta, e perché frequentarla costituisca un rischio per la Repubblica. Un’etichetta – “sinistra antagonista“, non è sufficiente per rigettare la richiesta di cittadinanza. In assenza di questi elementi minimi, scrive il Collegio, “il mero richiamo alla vicinanza ad un generico movimento politico non consente di comprendere in quale modo tale circostanza possa concretamente tradursi in un rischio per la sicurezza dello Stato, né permette al giudice di verificare la ragionevolezza e la coerenza del percorso valutativo seguito dall’amministrazione“. Il provvedimento viene annullato e viene dato ordine al Ministero di “rideterminarsi“, cioè ricominciare da capo, potendo in astratto adottare un nuovo diniego, questa volta meglio motivato. Youssef rimane in attesa. NON È UN CASO ISOLATO: IL MECCANISMO DEL DINIEGO GENERICO Youssef è solo l’ultimo di una lunga serie di casi che sono stati trattati dal Tribunale Amministrativo del Lazio. Tra questi recentemente, il TAR Lazio, stessa Sezione V bis, aveva già affrontato nel gennaio 2025 una vicenda che conferma come quello descritto non sia un episodio isolato ma uno schema replicato. Il ricorrente era un ingegnere delle telecomunicazioni che lavorava per Nokia Italia da oltre vent’anni. Aveva presentato domanda di cittadinanza nel 2015 ed il Ministero l’aveva rigettata nel 2017, fondando il diniego sulla sua appartenenza a un’associazione italo-algerina che avrebbe avuto legami con “l’ambiente anarchico nazionale“. L’associazione aveva cessato le proprie attività da anni; il suo sito internet non veniva aggiornato da allora; il ricorrente dimostrava di lavorare regolarmente da oltre due decenni per una multinazionale. Il TAR ha annullato anche quel diniego, per le stesse ragioni in quanto gli elementi erano “eccessivamente generici” e si riferivano a fatti così risalenti che “non appare di immediata evidenza l’asserita pericolosità di tale ‘movimento’ per la sicurezza della Repubblica“. Due casi, due etichette diverse “sinistra antagonista“, “ambiente anarchico“» ma stessa struttura: un’associazione o un ambiente qualificato con un’espressione evocativa senza alcuna spiegazione su cosa significhi concretamente, nessun fatto attuale, nessun comportamento specifico del richiedente. Il Ministero appiccica un’etichetta, il richiedente non la può contestare, il giudice annulla per vizio di forma. > Il problema vero: punire il dissenso politico, non proteggere la sicurezza Bisogna a questo punto fare un passo indietro e guardare il quadro complessivo, perché la questione non è solo tecnico-giuridica. Cosa significa concretamente “sinistra antagonista” o “ambiente anarchico“? Nulla, se non gruppi di persone che si riuniscono e che apertamente esercitano diritti costituzionalmente garantiti, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di manifestazione del pensiero, tutelati dall’art. 17, 18 e 21 della Costituzione. Eppure, avvicinarsi a questi ambienti oppure a qualsiasi ambiente in cui si progettano azioni anche di dissenso, può diventare un ostacolo alla cittadinanza, senza che questi comportamenti configurano un azione illegale. Ovviamente, il target della partecipazione politica o religiosa cambia nel corso degli anni ma il meccanismo di ricatto rimane ed è altissimo per giovani cittadini straniero che potrebbero dover rinunciare alla cittadinanza italiana. Frequentare un centro sociale, partecipare a una manifestazione, fare parte di un collettivo universitario: attività perfettamente legali che possono costare la cittadinanza. Non perché si sia commesso un reato, ma perché qualcuno l’ha segnalato. Il meccanismo produce un effetto deterrente che non ha bisogno di essere intenzionale per essere reale, perchè chi è in attesa della naturalizzazione o chi sa che prima o poi dovrà richiederla, sa che partecipare alla vita politica e associativa è un rischio, così trasmettendo un messaggio chiaro ossia che essere in piena sintonia con la società italiana significa anche non fare politica scomoda. È una logica che ha un nome nella letteratura sulla naturalizzazione ed è quella del “super citizen” che significa che l’ aspirante cittadino straniero è sottoposto a uno standard di conformità molto più elevato di quello richiesto ai cittadini per nascita. Nel nostro caso il super citizen è chi non solo lavora, paga le tasse, rispetta le leggi, conosce la lingua, è incensurato ma è ancora colui che è politicamente inoffensivo. Da ciò discende che sebbene la formulazione letterale del diniego non c’entra la sicurezza della repubblica bensì significa usare la cittadinanza come strumento di controllo del dissenso. COSA APRE QUESTA SENTENZA E COSA NON RISOLVE La sentenza del TAR Lazio è un passo avanti significativo, ma sarebbe sbagliato sopravvalutarlo. Sul piano giuridico, la pronuncia consolida un principio importante ossia non basta invocare la “sicurezza della Repubblica” in termini astratti, ma gli elementi informativi rivelati in sede processuale devono essere idonei a spiegare concretamente il nesso tra la condotta del richiedente e il rischio per la Repubblica. Questo apre uno spazio difensivo reale, in quanto ogni volta che il Ministero fonda il diniego su una segnalazione di “contiguità” con un ambiente politico senza specificarne la natura, quel diniego è vulnerabile e quindi il giudice non può più accontentarsi della formula standardizzata, ma deve esigere da parte del Ministero almeno una qualificazione minimale dell’elemento ostativo. Ma i limiti sono altrettanto evidenti, infatti il TAR non mette in discussione che la frequentazione di ambienti politici possa, in astratto, costituire un ostacolo alla cittadinanza e quindi il Ministero potrà tornare con un nuovo provvedimento, questa volta descrivendo la “sinistra antagonista veronese” con qualche riga in più, ad esempio esplicitando la sua storia, le sue attività, la sua asserita pericolosità e il diniego potrebbe reggere al controllo di ragionevolezza. L’annullamento impone di motivare meglio, non necessariamente di cambiare il risultato. E poi c’è il problema strutturale: il controllo giurisdizionale rimane estrinseco e formale. Il giudice verifica la tenuta logica della motivazione, non il merito della scelta e quindi non può stabilire se la “sinistra antagonista veronese” sia davvero pericolosa per la Repubblica, né dovrebbe farlo, in linea di principio. Ma questo significa che il controllo si ferma alla forma, e che una motivazione formalmente coerente può legittimare qualunque contenuto. VERSO DOVE DOVREBBE ANDARE LA GIURISPRUDENZA La sentenza in commento invita a chiedersi: in quale direzione dovrebbe muoversi una giurisprudenza che voglia davvero restituire a questo istituto la sua dimensione democratica? Una prima risposta è che il requisito della “sicurezza della Repubblica“, per essere compatibile con la Costituzione, deve essere interpretato in modo restrittivo. Non ogni associazione critica del potere, non ogni movimento di contestazione, non ogni partecipazione a forme di opposizione politica può integrare un elemento ostativo. Una giurisprudenza davvero coraggiosa dovrebbe affermare che la partecipazione a movimenti politici legali non può mai, di per sé, costituire un elemento ostativo alla cittadinanza. Dovrebbe richiedere, come condizione minima, che l’Amministrazione dimostri comportamenti specifici, non mere frequentazioni bensì atti concreti e non orientamenti politici. CONCLUSIONE: UNA SENTENZA NON BASTA Youssef ha vinto davanti al TAR Lazio. Il decreto del Ministero dell’Interno è stato annullato. Ma non ha ancora la cittadinanza italiana: deve attendere che l’Amministrazione si ridetermini. Una sentenza non risolve un problema di sistema. Il meccanismo del diniego per sospetto, fondato su segnalazioni riservate, privo di contraddittorio reale, inaccessibile nel merito al controllo giurisdizionale continuerà a funzionare finché non cambierà qualcosa di più profondo: o la legge, che dovrebbe ancorare il requisito della “sicurezza della Repubblica” a parametri oggettivi e verificabili; o la giurisprudenza, che dovrebbe finalmente affermare che il dissenso politico non è un criterio di esclusione dalla cittadinanza; o entrambi. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 7028 del 20 aprile 2026 COSA SI PUÒ FARE: STRUMENTI PRATICI Per chi si trova o teme di trovarsi in una situazione simile, è utile sapere che cosa è possibile fare concretamente. Se la domanda di cittadinanza viene rigettata con una motivazione generica che richiama la “sicurezza della Repubblica” senza specificazioni, il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla notifica. Il ricorso deve chiedere, in via istruttoria, il deposito della documentazione riservata. Solo dopo quella disclosure processuale sarà possibile conoscere le ragioni reali del diniego e valutare se siano sufficienti a reggere al controllo di ragionevolezza. Attenzione: il percorso è lungo e costoso. Dall’impugnazione alla sentenza possono passare anni. Il contenzioso in materia di cittadinanza davanti al TAR Lazio è volumisticamente significativo e i tempi medi sono elevati. Un altro strumento disponibile e spesso sottoutilizzato è l’accesso civico generalizzato (FOIA), che consente di richiedere al Ministero dell’Interno dati aggregati e informazioni di carattere generale sui procedimenti in materia di cittadinanza attraverso il quale sono stati ottenuti i dati sui 867 rigetti per motivi di sicurezza. Non consente di accedere agli atti individuali riservati, ma permette di costruire un quadro quantitativo del fenomeno, utile sia per il contenzioso sia per la pressione politica. -------------------------------------------------------------------------------- Riferimenti: TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 20 aprile 2026, n. 7028/2026 — TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 8 gennaio 2025, n. 325/2025 — Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 154/2012 — Ministero dell’Interno, risposta FOIA, 22 novembre 2023 e 18 dicembre 2024 (dati rigetti per sicurezza della Repubblica 2020-2023).
La crociata dei coraggiosi (da tastiera)
Non sono un cittadino di nessun posto, non ho bisogno di documenti e non ho mai provato un senso di patriottismo per alcun Paese, ma sono un patriota dell’umanità nel suo complesso. Io sono un cittadino del mondo. (Charlie Chaplin) Mentre il sangue non era ancora asciutto sul selciato di Modena, Matteo Salvini — ministro delle Infrastrutture, nonché autoproclamato guardiano della purezza nazionale — era già al suo posto di combattimento: lo smartphone. Con la tempestività di un pompiere che appiccica il fuoco, il nostro eroe padano ha trasformato sette persone ferite in munizioni elettorali, lanciandosi nella sua prediletta crociata contro i “figli di” — quella categoria pericolosissima di italiani che hanno il torto imperdonabile di avere genitori nati altrove. Al suo fianco, immancabile come un’ombra in divisa, il generale Vannacci — già vice segretario leghista, studioso di battaglie combattute rigorosamente dietro una scrivania — pronto a ergere barricate verbali contro chi non rientra nei suoi canoni di italianità doc. Piccolo dettaglio che i nostri paladini sembrano aver smarrito tra un post e l’altro: El Koudri è stato bloccato da tre persone. Una italiana. Due no — almeno non di nascita. Tra questi, Osama Shalaby, 56 anni, trent’anni vissuti in Italia, che non ha ancora la cittadinanza. Quello che Salvini chiamerebbe “problema”. Quello che chiunque abbia un briciolo di decenza chiama eroe. Osama non aveva il passaporto giusto. Aveva però qualcosa che evidentemente scarseggia nei palazzi della politica: la risolutezza di gettarsi su un’auto lanciata sulla folla. Salvini e Vannacci, nel frattempo, avevano le dita sul telefono. La città di Modena è scesa in piazza contro l’odio. I suoi salvatori avevano facce, nomi e storie diverse. L’unica cosa che li univa? Essere lì, in carne e ossa, quando contava davvero — non su X alle 23:47. Aurelio Angelini
May 19, 2026
Pressenza
Figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate: riconosciuta la cittadinanza ai minori e bocciata la circolare del Ministero
Il Tribunale di Trento con la sentenza del 6 maggio 2026 riconosce la cittadinanza italiana a quattro minori siriani nati all’estero, figli di un rifugiato naturalizzato, stabilendo che le modifiche sulla cittadinanza del 2025 non si applicano ai figli minori di chi acquista la cittadinanza per naturalizzazione. Una pronuncia che potrebbe sbloccare migliaia di situazioni analoghe in tutta Italia. COSA È SUCCESSO Un nucleo familiare siriano arriva in Italia nel gennaio 2018 attraverso i corridoi umanitari. Tutti ottengono subito lo status di rifugiato, si stabiliscono a Trento e vi risiedono ininterrottamente per anni. Nel 2023 nascono in Italia altri due figli gemelli. Nel luglio 2023 il padre presenta domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione, avendo maturato i cinque anni di residenza previsti per i rifugiati. Il decreto presidenziale di concessione arriva il 24 marzo 2025 e il giorno dopo, grazie al supporto dell’associazione Melting Pot e dello Sportello casa per Tutt* di Trento, viene chiesto di fissare il prima possibile l’appuntamento per il giuramento. A causa di esigenze organizzative del Comune, il giuramento viene fissato solo per il 5 giugno 2025, dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza. Il Comune, seguendo le circolari del Ministero dell’Interno, riconosce la cittadinanza ai due figli nati in Italia, ma la nega agli altri quattro, nati in Siria, pur residenti a Trento dal 2018. Stessa famiglia, stesso padre italiano, cittadinanze diverse. Il nucleo familiare ricorre al tribunale civile di Trento per contestare il provvedimento. Il padre nel frattempo si ammala gravemente e muore prima della sentenza. Il Tribunale riconosce comunque la cittadinanza ai suoi figli, precisando che il decesso del padre non incide sull’acquisto dello status, che si era già prodotto istantaneamente al ricorrere delle condizioni di legge. COSA PREVEDE LA RIFORMA DEL 2025 E PERCHÉ IL COMUNE HA NEGATO LA CITTADINANZA La riforma introdotta dal decreto legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, nasce per limitare la trasmissione automatica della cittadinanza italiana per discendenza a chi è nato all’estero da generazioni, spesso in paesi di tradizionale emigrazione italiana come il Sud America o gli Stati Uniti, senza alcun legame effettivo con l’Italia. Lo strumento principale è il nuovo articolo 3-bis della legge 91/1992, che stabilisce che chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza è considerato come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana. Fanno eccezione solo due ipotesi: che un ascendente di primo o secondo grado possegga o abbia posseduto esclusivamente la cittadinanza italiana oppure che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio all’estero. Il problema nasce perché l’articolo 3-bis, nel suo testo, si applica espressamente in deroga anche all’articolo 14 della stessa legge. L’articolo 14 è la norma che da sempre riconosce automaticamente la cittadinanza ai figli minori conviventi di chi si naturalizza italiano.  Il Ministero dell’Interno, con alcuni pareri e circolari del 2025, ha interpretato questo rinvio estendendo le limitazioni dell’articolo 3-bis anche ai figli delle persone naturalizzate. Secondo questa lettura ministeriale, la nuova restrizione per i nati all’estero non riguarda solo la trasmissione della cittadinanza per discendenza ma si applica anche a chi si naturalizza: la persona naturalizzata non può trasmettere automaticamente la cittadinanza ai figli nati all’estero a meno che non fosse già residente in Italia almeno due anni prima della loro nascita e non continui a risiedervi per altri due anni dopo il giuramento. In moltissimi casi e soprattutto per chi è arrivato in Italia insieme ai propri figli, come nel caso in esame, questa condizione è per definizione impossibile da soddisfare. IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE Il ricorso sosteneva in via principale che la vicenda dovesse essere regolata dalla normativa precedente alla riforma, poiché tanto il decreto presidenziale quanto la richiesta di appuntamento per il giuramento erano antecedenti alla nuova legge. Il giudice non accoglie questa tesi ritenendo che nei casi di naturalizzazione la cittadinanza si acquista solo al momento del giuramento, avvenuto qui dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, e il Comune aveva comunque rispettato i termini di legge per la convocazione. La sentenza, tuttavia, trova accoglimento sul piano sostanziale, con un ragionamento che si muove su due piani distinti, sistematico e letterale, che si reggono a vicenda. Sul piano sistematico il punto centrale è questo. L’articolo 3-bis afferma che certe persone sono considerate come se non avessero mai acquistato la cittadinanza. Questa formulazione retroattiva, che azzera uno status riferendosi a un momento passato come la nascita, ha senso logico solo per la cittadinanza trasmessa per linea di sangue. Solo in quel caso è possibile risalire alla nascita di qualcuno e dire che la cittadinanza non è mai insorta. È esattamente il meccanismo che la riforma voleva bloccare, quello degli italo-discendenti con “cittadinanza virtuale”, attivabile senza limiti di tempo e di generazione, retaggio delle grandi emigrazioni di massa verso il continente americano tra Ottocento e Novecento. Su questo punto interviene anche la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 2026, richiamata espressamente dal Tribunale. La Consulta ha qualificato l’art. 3-bis come norma dal carattere correttivo, volta a disinnescare una situazione causata da una disciplina squilibrata nel perpetuare all’infinito un legame che, con il passare delle generazioni, diventa fittizio, precisando che essa incide sullo status non ufficialmente riconosciuto degli italo-discendenti, ossia di chi era dotato di una cittadinanza italiana virtuale, in quanto non accertata, attivabile senza limiti di tempo. La Corte Costituzionale circoscrive quindi la portata dell’art. 3-bis a quel fenomeno specifico. Questa logica, dice il giudice di Trento, non può applicarsi alla naturalizzazione. Chi si naturalizza non ha una “cittadinanza virtuale” da azzerare retroattivamente in quanto acquista la cittadinanza in un preciso momento del presente, al verificarsi di presupposti concreti, dopo anni di residenza e integrazione documentata. Non c’è nulla che si proietti nel passato. Usare l’art. 3-bis in questi casi significa applicare uno strumento pensato per tutt’altro. Il giudice osserva anche che questa applicazione porterebbe a risultati aberranti. La lettera d) dell’art. 3-bis richiede che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio all’estero. Per chi si è naturalizzato da adulto con figli già nati all’estero, questa condizione è impossibile da soddisfare. L’effetto pratico sarebbe escludere dall’art. 14 tutti i figli nati all’estero di genitori naturalizzati, svuotando completamente una norma che il legislatore ha invece scelto di rafforzare nella stessa legge di conversione, introducendo il requisito della residenza biennale del minore come condizione aggiuntiva. Non si può rafforzare una norma e contemporaneamente abrogarla. Il Tribunale chiarisce quindi i rispettivi ambiti. È l’art. 14 a dover trovare un limite quando rischia di prestarsi a eludere le restrizioni allo ius sanguinis, ad esempio consentendo la trasmissione della cittadinanza oltre le due generazioni di ascendenti che la riforma vuole come tetto, richiedendo in quel caso che il discendente ristabilisca un legame con il territorio nazionale per almeno due anni prima di avere figli. Non può invece essere l’art. 3-bis a invadere la fattispecie della naturalizzazione, dove il nucleo familiare è già da tempo radicato sul territorio, come dimostrano i requisiti congiunti di convivenza e residenza biennale del minore previsti dall’art. 14 nella sua nuova formulazione. Sul piano letterale, l’incipit dell’art. 3-bis elenca espressamente tutte le disposizioni a cui deroga, tra cui l’art. 14. Ma tutte le altre norme richiamate in quell’elenco riguardano esclusivamente la cittadinanza per nascita, per filiazione, per adozione o per riacquisto di una cittadinanza originariamente acquisita per sangue. Il richiamo all’art. 14 va quindi letto nello stesso perimetro: riguarda i casi in cui l’art. 14 opera nell’ambito dello ius sanguinis, non quando una persona acquista la cittadinanza per la prima volta attraverso la naturalizzazione. Il caso è quindi regolato solo dall’articolo 14, così come modificato dalla legge di conversione. Quella norma richiede che il minore conviva con il genitore e risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi al momento della naturalizzazione del genitore. Tutti e quattro i minori soddisfano questo requisito, essendo da sempre conviventi con il padre e residenti a Trento dal 2018. La cittadinanza va riconosciuta. PERCHÉ QUESTA SENTENZA È IMPORTANTE L’interpretazione ministeriale contenuta nei pareri e nelle circolari del 2025 non è rimasta senza effetti: ha bloccato o scoraggiato migliaia di domande di riconoscimento della cittadinanza per i figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate. Minori che spesso sono giunti in Italia piccolissimi e che qui sono cresciuti e hanno costruito la propria vita che si sono visti negare la cittadinanza solo perché non nati sul suolo italiano, o nella migliore delle ipotesi si sono visti sospendere la pratica in attesa che il genitore naturalizzato accumulasse altri due anni di residenza da cittadino italiano. La sentenza di Trento afferma con chiarezza che quella interpretazione ministeriale è sbagliata. Il nuovo art. 3-bis riguarda la trasmissione della cittadinanza per discendenza e non la naturalizzazione. Una persona che si è naturalizzata dopo anni di residenza in Italia ha già dimostrato il legame effettivo con il paese che la riforma voleva tutelare: non c’è nessuna ragione logica né normativa per estendere a lei e ai suoi figli una limitazione pensata per tutt’altro fenomeno. Il ragionamento è riproducibile in ogni tribunale italiano ed è fondato su principi di interpretazione consolidati, da ultimo ribaditi dalla Corte Costituzionale. Può diventare un orientamento giurisprudenziale uniforme capace di contrastare stabilmente la prassi amministrativa restrittiva. COSA FARE ORA Se una persona straniera che si è naturalizzata ha presentato richiesta di cittadinanza anche per i figli minori nati all’estero e questa è stata negata perché il genitore non aveva risieduto in Italia prima della loro nascita, oppure è stata sospesa perché il genitore dovrà risiedere in Italia per altri due anni da cittadino italiano, ci sono buone ragioni per impugnare quel provvedimento davanti al tribunale civile ordinario. Se il procedimento è ancora in corso o non è ancora avviato, la sentenza chiarisce che il figlio minore convivente di chi si naturalizza, se convive con il genitore e risiede legalmente in Italia da almeno due anni, ha diritto alla cittadinanza indipendentemente dal luogo di nascita. Organizzazioni come Melting Pot Europa, sportelli legali e associazioni che supportano i percorsi di cittadinanza possono informare di questo orientamento per poter assistere efficacemente le famiglie che si trovano in questa situazione. Tribunale di Trento, sentenza del 6 maggio 2026 Difensorə dei ricorrenti: avv.te Giulia Crescini, Federica Remiddi, Salvatore Fachile dello Studio Legale Antartide. PER APPROFONDIRE: Guida legislativa/Schede pratiche SCHEDA PRATICA – CITTADINANZA DEI MINORI FIGLI DI CITTADINI NATURALIZZATI DOPO IL DL 36/2025 Una sintesi delle nuove disuguaglianze e delle possibili strategie di contrasto 25 Febbraio 2026
Cittadinanza italiana iure sanguinis in favore di discendente di avo nato nei territori preunitari
La Giudice accoglieva il ricorso depositato il 22 maggio 2023 della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata il 1° dicembre 2021. Nel depositare la domanda presso il Comune di Ferrara sorgeva questione circa un piccolo cambiamento delle generalità, la vicenda in fatto e in diritto – rappresentata ampiamente nell’atto introduttivo – in realtà veniva risolta in breve dalla Magistrato rimanendo che la parte rilevante che qui si evidenzia è la seguente:  “A tal riguardo giova ricordare che gli artt. 4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (cd. Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici proprio dell’odierno status civitatis anche ai cd. regnicoli. Si deve pertanto ritenere che l’avo, pur nato prima della nascita del Regno d’Italia, abbia comunque acquisito la cittadinanza italiana in seguito all’unificazione (1861)“. Tribunale di Bologna, sentenza del 12 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Massimo Cipolla e l’Avv. Marcello Montagnana per la segnalazione e il commento.
La residenza convenzionale (erroneamente detta fittizia) non blocca la cittadinanza: il TAR Lazio lo conferma
Una sentenza del TAR Lazio del 10 aprile 2026 chiude definitivamente la porta a una prassi della Prefettura di Roma che aveva escluso migliaia di persone dalla procedura di naturalizzazione. Il motivo? Aver avuto la residenza in un indirizzo convenzionale, ossia aver avuto la cosiddetta residenza convenzionale – impropriamente e fuorvientemente chiamata “fittizia”. COSA È SUCCESSO Un cittadino straniero, titolare di permesso UE per lungo soggiornanti dal 2015, aveva presentato domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. La Prefettura di Roma l’aveva dichiarata inammissibile: parte della residenza anagrafica del richiedente era stata presso un indirizzo convenzionale – il tipo di iscrizione che i Comuni mettono a disposizione di chi non ha una dimora stabile – e questo, a partire dal secondo semestre del 2023, era diventato per la Prefettura di Roma motivo di esclusione automatica. Il TAR Lazio, Sezione V-bis, ha annullato il provvedimento. COS’È LA RESIDENZA CONVENZIONALE E PERCHÉ LA USANO IN TANTI Molte persone straniere regolarmente soggiornanti si trovano nell’impossibilità di iscriversi all’anagrafe all’indirizzo dove effettivamente vivono: l’affitto è in nero, il proprietario non vuole comparire nei registri, l’alloggio è sovraffollato, o semplicemente non c’è un contratto formale. La legge anagrafica prevede per questi casi la possibilità di iscriversi presso un indirizzo convenzionale – a Roma, ad esempio, “Via Modesta Valenti”, una via che non esiste geograficamente ma che il Comune ha istituito proprio per garantire a chi non ha fissa dimora l’accesso ai diritti che dipendono dalla residenza anagrafica: assistenza sanitaria, servizi sociali, documenti. L’iscrizione a questi indirizzi non è una scappatoia né una irregolarità: è uno strumento previsto dalla legge, ribadito da una circolare del Ministero dell’Interno del 2015, e confermato dalla Corte Costituzionale nel 2020. Chi vi è iscritto mantiene obblighi precisi – tra cui rinnovare la dichiarazione di dimora ogni volta che rinnova il permesso di soggiorno – e rischia la cancellazione per irreperibilità se perde i contatti con i servizi del territorio. LA POSIZIONE DELLA PREFETTURA E PERCHÉ NON REGGE Dal secondo semestre del 2023, la Prefettura di Roma aveva adottato in modo autonomo un orientamento restrittivo: la residenza convenzionale non poteva essere equiparata a quella “reale” ai fini della cittadinanza. Una scelta unilaterale, non supportata da alcuna circolare ministeriale, e che – come ha rilevato il Tribunale – aveva già prodotto una clamorosa contraddizione interna: a un familiare del ricorrente, con uno storico anagrafico pressoché identico, la cittadinanza era stata invece concessa, in un momento in cui l’orientamento restrittivo non era ancora stato adottato. La Prefettura ha tentato di giustificare la differenza di trattamento con ragioni procedimentali, senza però riuscire a indicare alcuna reale peculiarità del caso. Il TAR ha ritenuto quella giustificazione insufficiente. IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE La sentenza ripercorre con ordine il quadro normativo. Il punto centrale è questo: la legge sulla cittadinanza richiede che lo straniero abbia risieduto “legalmente” in Italia per almeno dieci anni. La nozione di residenza legale, secondo il regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 572/1993), coincide con quella di residenza anagrafica. E la residenza anagrafica – secondo la legge anagrafica del 1954, il regolamento anagrafico del 1989 e la circolare ministeriale del 2015 – include espressamente l’iscrizione presso indirizzi convenzionali per le persone senza fissa dimora. Ne discende che l’iscrizione a un indirizzo convenzionale, ottenuta nel rispetto delle norme e con adempimento degli obblighi di reperibilità che ne derivano, soddisfa pienamente il requisito della residenza legale ai fini della cittadinanza. Non è necessario che la residenza anagrafica corrisponda a un indirizzo fisicamente occupato dal richiedente: è necessario che il richiedente abbia soggiornato regolarmente in Italia e sia stato iscritto all’anagrafe nel rispetto delle regole. Il Tribunale aggiunge un punto importante: la residenza convenzionale non può essere trattata come automaticamente ostativa. Se la Prefettura ritiene che l’iscrizione convenzionale sia stata usata in modo fraudolento o per eludere la legge, ha l’obbligo di verificarlo caso per caso e di motivare il provvedimento in modo specifico. Non può fare di ogni residenza convenzionale una presunzione di irregolarità. PERCHÉ QUESTA SENTENZA CONTA La prassi restrittiva della Prefettura di Roma non era rimasta isolata nei suoi effetti: aveva scoraggiato o bloccato direttamente migliaia di domande di cittadinanza da parte di persone che avevano tutti i requisiti per presentarla. La sentenza non si limita ad annullare un singolo provvedimento, ma riafferma un principio che vale per tutte le Prefetture: non esiste, nella normativa vigente, alcuna base per escludere automaticamente chi ha avuto una residenza convenzionale. Un orientamento restrittivo adottato autonomamente da una Prefettura, senza direttiva ministeriale, e applicato in modo difforme sul territorio nazionale, è per definizione illegittimo. COSA FARE ORA Se un cittadino straniero ha presentato domanda di cittadinanza ed è stata negata – o dichiarata inammissibile- perché parte della residenza era presso un indirizzo convenzionale, ha buone ragioni per impugnare quel provvedimento davanti al TAR. Se non ha ancora presentato domanda ma si trova in questa situazione, la sentenza chiarisce che ha il diritto di farlo. CAF, patronati e sportelli di orientamento legale possono supportarti nella verifica dei requisiti e nella preparazione della documentazione. È importante che anche loro siano informati di questo orientamento giurisprudenziale, che ad oggi è consolidato e coerente con le pronunce del Consiglio di Stato. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 6471 del 10 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con le Avv.te Giulia Crescini e Vittoria Garosci. * Consulta altre decisioni favorevoli relative: * alla cittadinanza italiana; * all’iscrizione anagrafica.
Illegittimo il diniego di cittadinanza adottato senza contraddittorio e senza adeguata istruttoria sull’identità del richiedente
Il TAR Lazio accoglie il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di cittadinanza, ravvisando un duplice vizio: uno di natura procedimentale e uno di carenza istruttoria. Sul piano procedimentale, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta notifica del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della L. 241/1990. L’omissione non è priva di conseguenze sostanziali: la mancata instaurazione del contraddittorio ha impedito al ricorrente di produrre in sede procedimentale il verbale dei Carabinieri di Asti, documento che si rivelerà invece decisivo nel giudizio. Da tale verbale emerge inequivocabilmente, attraverso una consultazione della banca dati, l’esistenza di due persone recanti il medesimo nominativo: una titolare di regolare permesso di soggiorno e l’altra, provvista di alias, in posizione irregolare. È proprio su questo punto che si innesta il secondo e più sostanziale vizio censurato dal TAR. Il provvedimento impugnato risulta del tutto laconico nel chiarire sulla base di quali elementi istruttori la sentenza del Tribunale di Cremona – assunta a fondamento del diniego – sia stata ricondotta al ricorrente piuttosto che all’altro soggetto omonimo. Una corretta istruttoria, stimolata anche dal contraddittorio procedimentale, avrebbe imposto all’Amministrazione di sciogliere questo nodo in modo esplicito e motivato. Il TAR annulla pertanto il provvedimento, assorbendo le censure residue, e impone un preciso vincolo conformativo: nella riedizione del potere l’Amministrazione dovrà condurre un’istruttoria puntuale sulla questione identitaria, garantire il contraddittorio con il ricorrente e adottare un provvedimento conclusivo la cui motivazione renda trasparenti gli esiti dell’accertamento svolto. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 16780 del 29 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione
Cittadinanza del minore e requisito della “convivenza”: applicata la normativa precedente alle modifiche del 2025
Il Tribunale di L’Aquila offre un’analisi chiara del requisito della “convivenza” per l’acquisto della cittadinanza da parte del figlio minore di un genitore che ha riacquistato lo status di cittadino italiano. Il caso è particolarmente interessante perché, pur essendo stato deciso nel 2026, si fonda sulla normativa in vigore prima delle modifiche introdotte nel 2025, offrendo così un quadro preciso del regime giuridico precedente. La vicenda riguarda una famiglia di cittadini statunitensi. Il padre ha richiesto la trascrizione degli atti di nascita dei suoi due figli, all’epoca minorenni, per il conseguente riconoscimento della cittadinanza italiana anche a loro favore. L’amministrazione comunale ha rifiutato la richiesta, poiché durante i controlli anagrafici i figli non erano stati trovati presso la residenza dichiarata. Il nodo della questione è l’interpretazione del termine “convivenza”, richiesto dall’art. 14 della Legge n. 91/1992, per l’acquisto automatico della cittadinanza da parte del minore. Per comprendere appieno la decisione del Tribunale, è essenziale distinguere tra la normativa applicabile al momento dei fatti e quella successiva. Normativa applicabile al caso (in vigore fino a marzo 2025). L’art. 14 della Legge n. 91/1992 stabiliva semplicemente che i figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana la acquistano a loro volta “se convivono con esso“. La legge non forniva una definizione di “convivenza“, lasciando spazio a interpretazioni. Le circolari ministeriali tendevano a interpretare il requisito in senso formale, richiedendo una “convivenza stabile ed effettiva” provata principalmente dalla residenza anagrafica comune. Nuova normativa (in vigore da marzo 2025). Il Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025 ha introdotto un requisito molto più stringente, modificando l’art. 14 e specificando che l’acquisto automatico della cittadinanza si applica solo se il minore “risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi” prima che il genitore acquisti la cittadinanza. Nel caso in esame, il padre ha riacquistato la cittadinanza il 1° dicembre 2023. Poiché il momento determinante per stabilire la legge applicabile è la data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore, il Tribunale ha correttamente applicato la versione dell’art. 14 in vigore nel 2023. Il Tribunale di L’Aquila, pur riconoscendo che il Comune aveva agito correttamente seguendo le direttive amministrative, ha sposato un’interpretazione sostanziale e non meramente formale del concetto di convivenza. Il Giudice ha chiarito che “convivenza” non significa necessariamente e solo coabitazione anagrafica, trattandosi di un concetto più ampio che riguarda la stabilità del rapporto familiare e l’esercizio continuo della responsabilità genitoriale. Citando una precedente sentenza, il Tribunale ha affermato che la convivenza consiste in un: “…rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando l’effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio…“ In altre parole, ciò che conta è l’esistenza di un’unità familiare reale e di un legame affettivo e di cura costante, non la mera presenza fisica nello stesso immobile registrato all’anagrafe. A dimostrazione di questo legame effettivo, la famiglia ha fornito una serie di prove documentali, che il Tribunale ha ritenuto decisive: estratti di conti bancari cointestati al padre; polizze sanitarie aziendali estese a tutta la famiglia; pagamenti delle rette scolastiche della figlia; iscrizioni scolastiche e biglietti di trasporto in Italia; una dichiarazione della madre che attestava la continuità della vita familiare e la mancata separazione dal marito. Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha concluso che era dimostrata una “quotidiana condivisione e assiduo esercizio delle prerogative parentali“, e che non vi era alcuna rottura dell’unità familiare, nonostante le temporanee assenze dei figli per motivi legittimi. Questo caso evidenzia il profondo cambiamento introdotto dalla nuova legge. Se lo stesso padre avesse riacquistato la cittadinanza dopo il marzo 2025, l’esito del giudizio avrebbe potuto essere diverso: la famiglia avrebbe dovuto dimostrare non solo la “convivenza” in senso sostanziale, ma anche il requisito formale della residenza legale e continuativa dei figli in Italia per almeno due anni. Tribunale di L’Aquila, sentenza n. 390 del 6 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Elena Vengu per la segnalazione e il commento.