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Roma. Un 25 aprile per resistere all’imperialismo e opporsi al riarmo
“Da Cuba alla Palestina, dalla parte dei popoli che resistono”. Su questo contenuto per sabato 25 aprile è stato convocato un pre-concentramento ore 8:30 sotto la FAO (metro B Circo Massimo) per raggiungere la partenza del corteo a Porta San Paolo passando per un omaggio all’Ambasciata di Cuba e al […] L'articolo Roma. Un 25 aprile per resistere all’imperialismo e opporsi al riarmo su Contropiano.
April 23, 2026
Contropiano
Roma. “Rigenerazione” e cementificazione. Il nuovo stadio rimane una forzatura
Quello che sta accadendo attorno al progetto del nuovo stadio della AS Roma non è “sviluppo”. È una forzatura. È una scelta politica precisa, che ha il sapore amaro della speculazione e l’odore pesante del cemento versato sopra ciò che resta di un equilibrio naturale già fragile. Le istituzioni parlano […] L'articolo Roma. “Rigenerazione” e cementificazione. Il nuovo stadio rimane una forzatura su Contropiano.
April 22, 2026
Contropiano
Consiglio Comunale Capitolino Popolare. Grande partecipazione per una Roma Città Pubblica
Si è svolto sabato 18 aprile il Consiglio Comunale Capitolino Popolare, presso Porto Fluviale a Roma. L’iniziativa è stata lanciata con un appello che ha raccolto decine di adesioni da soggetti politici, da sindacati degli inquilini come ASIA USB e dal movimento per il diritto all’abitare, da organizzazioni giovanili come […] L'articolo Consiglio Comunale Capitolino Popolare. Grande partecipazione per una Roma Città Pubblica su Contropiano.
April 20, 2026
Contropiano
Bullismo e Codice Rosso: a Fiumicino fa lezione la Polizia di Stato
La Polizia di Stato di stanza a Fiumicino, comune della Città Metropolitana di Roma, ha organizzato una conferenza, prolusione, incontro di formazione all’Istituto di Istruzione Superiore (liceo e tecnico agrario) “Leonardo da Vinci“, sabato 14 aprile (CI 232 del 31 marzo), di cui è arrivata segnalazione all’Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole e nelle università con testo della circolare citato, giacché ormai questa iniziative vengono nascoste al pubblico. L’argomento dell’incontro con i poliziotti rientra nella divulgazione del testo di legge 10 luglio 2019 denominata Codice Rosso. Fra le materie di interesse della legge rientrano le misure per affrontare le violenze di genere, soprattutto quelle domestiche ben note alle cronache. Sappiamo quante e quanto complesse siano le cause del disagio nelle famiglie di cui la parte più fragile, donne e bambini, sono vittima. Purtroppo, non tutto corre così veloce e in modo efficace quando una donna si rivolge a un commissariato o una caserma per denunciare la situazione di rischio o gli espliciti atti violenti a cui è esposta. Capita continuamente che la decisione – già di per sé difficile in alcune condizioni di fragilità culturale ed economica – di percorrere la via legale subisca ritardi o non venga messa in atto. Come mi riferisce un’operatrice di un’associazione che gestisce un Centro Anti Violenza (CAV), nato in seno alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, in assenza di testimonianze dirette o di segni di attacco fisico, succede che la denuncia venga rifiutata. È il CAV stesso allora che procede consigliando i passaggi da effettuare, in forza della legge citata che prevede la protezione immediata della donna e dei minori e il patrocinio gratuito per affrontare il percorso legale. Ma anche per ricorrere a un CAV una donna ha bisogno di conoscerne l’esistenza, di avere una rete intorno a sé che la sostenga, soprattutto quando si tratta di donne non italiane. Penso che sia stato a tema nell’incontro ancora il bullismo giovanile, visto che esistono team nelle caserme e nei commissariati dedicati al suo contrasto nelle scuole e sui canali social (uno di questi gruppi di lavoro è citato nella circolare). La gestione dei conflitti che nascono nelle classi, scontri verbali e fisici spesso legati all’appartenenza di genere, culturalmente imposta dai codici di comportamento appresi, è un problema educativo. Il bullismo, sempre di incerta definizione (ragazze e ragazzi cattivi?), il rifiuto verso differire  e la tendenza a immunizzarsi dal diverso, sono legati strettamente ai contesti relazionali in cui si manifestano,  dunque sono questione che interroga gli insegnanti, non le forze dell’ordine. La marginalizzazione della funzione docente, direi la sua umiliazione, passa anche attraverso la sottrazione del compito di in-segnare. Sia nel senso di lasciare il segno dei saperi disciplinari, sia soprattutto nella capacità di scambiarlo come effetto della responsabilità adulta verso i minori affidati. Il sito della scuola recita che tutto il personale è una “comunità educativa vibrante”, per cui proviamo a fidarci delle vibrazioni, anche quando delegate alle divise. Vengo a tre punti che dovremmo considerare, al di là del contenuto delle segnalazioni che arrivano all’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, anche nell’ottica di sostenere coloro che ci informano. 1. Una circolare interna è un atto ammnistrativo di indirizzo che occupa l’ultimo gradino della gerarchia delle fonti giuridiche. Molti docenti spesso balbettano che, se l’ha scritta il dirigente, quella indicazione, quel suggerimento, sono norma a cui obbedire. Nello specifico questa di cui scrivo, pur nel suo impianto direttivo (chi, cosa, quando) invita i docenti “interessati” – “eventualmente” aggiungo io – a contattare i colleghi più in alto nell’organizzazione dei progetti, insomma lo staff (la corte del DS). Poiché si tratta di prestare ore di lezione, sacrificando le discipline, un insegnante può sottrarsi, l’aggettivo relativo all’interesse è lo spiraglio che un docente non interessato all’evento, può utilizzare. A tal proposito invito alla lettura di un testo sull’argomento della dignità legata all’esercizio della libertà di insegnamento e al tentativo ormai abituale di limitarla, anche quando si tratta di progetti legati alle nuove tecnologie, con i soldi del PNRR (Giovanni Scarafile, Il ventriloquo. Etica dell’insegnamento al tempo dell’algoritmo. Yod ed., 2025). A tutti i progetti dell’azienda verticalizzata, definiti nel Piano dell’Offerta Formativa ai clienti, si può dire di no. 2. Riflettendo sulle questioni di genere, non posso non notare che la dirigenza scolastica è soprattutto femminile (dati ISTAT). Maestre e professoresse rompono il tetto di cristallo a fanno carriera. Ma è davvero così? Se la giovane età di alcune dirigenti non ha più alcuna parentela con i diversi flussi storici del femminismo, sicuramente spesso hanno familiarità con una forma di emancipazione mimetica al maschile, al maschile deputato al comando così come storicamente declinato, anche nelle superiori democrazie occidentali. Il paradosso è che al paternalismo dei dirigenti-papà che accarezzano i bimbi all’ingresso a scuola, si interessano di tutto perché tutto gli viene comunicato e su tutto si chiede loro consiglio, si unisce un mieloso – e non meno prepotente – maternage femminile. Come se non si potesse immaginare un’autorevolezza fatta di distribuzione del potere, fuori da logiche binarie. Servirebbe nelle relazioni a scuola un cambiamento di paradigma orientato a una Parola che non viene né da padri, né da madri ma – come ho detto  – è sotto il segno della responsabilità del contrappeso dei poteri. Anche questo è parte di un clima culturale in cui il comportamento adulto è modello implicito per i minori che lo osservano, lo vivono, lo subiscono. 3. Fiumicino, è un contesto territoriale con una lunga storia che ne costituisce ancora la peculiarità, l’antico Portus, con il suo Tiber, la sua Isola Sacra. Oggi, saltando i secoli, Fiumicino ha il suo aeroporto (ancora Leonardo da Vinci, il titolare). Sono 84.000 circa gli abitanti, stipati in un’area fortemente gentrificata, dove le caratteristiche tipiche di un paese di mare sono inghiottite dall’anonimato di una grande periferia. Le case stanno a un passo dalle piste dell’aeroporto: inquinamento luminoso, sonoro e da scarichi si sommano fra loro. Concludo. I docenti capaci di disobbedire si potrebbero occupare con le loro classi di geostoria, decostruendo la disciplina di recente introduzione negli istituti tecnici. Potrebbero tornare al significato che, prima delle deforme delle indicazioni, dei programmi e del conformismo dei manuali, avevano la storia e la geografia. Potrebbero insegnare come il progresso ha devastato interi territori, privandoli perfino della loro identità storica. La pesantezza del sentirsi, in quanto giovani, sempre potenzialmente cattivi, sbagliati, potrebbe essere trasformata da una visione del futuro come frutto non banale della conoscenza del luogo dove si cresce, si vive, di cosa è accaduto sotto la mano pesante del progresso. La scuola potrebbe essere un luogo dove le creature giovani diventano consapevoli che anche lo squallore, la bruttezza, generano violenza, frustrazione, pensieri rancorosi. Renata Puleo, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona annualmente
Roma. Stop ai rapporti tra Comune e Israele. Oggi manifestazione-spettacolo
E’ arrivata alla fine la raccolta di firme promossa da “Roma sa da che parte stare” per la delibera di iniziativa popolare, rivolta al consiglio comunale di Roma per l’interruzione dei rapporti con Israele. Verranno consegnate al Comune ben 16.000 firme, oltre il triplo delle firme necessarie. Roma e’ chiamata […] L'articolo Roma. Stop ai rapporti tra Comune e Israele. Oggi manifestazione-spettacolo su Contropiano.
April 19, 2026
Contropiano
Illegittimo il diniego di cittadinanza adottato senza contraddittorio e senza adeguata istruttoria sull’identità del richiedente
Il TAR Lazio accoglie il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di cittadinanza, ravvisando un duplice vizio: uno di natura procedimentale e uno di carenza istruttoria. Sul piano procedimentale, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta notifica del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della L. 241/1990. L’omissione non è priva di conseguenze sostanziali: la mancata instaurazione del contraddittorio ha impedito al ricorrente di produrre in sede procedimentale il verbale dei Carabinieri di Asti, documento che si rivelerà invece decisivo nel giudizio. Da tale verbale emerge inequivocabilmente, attraverso una consultazione della banca dati, l’esistenza di due persone recanti il medesimo nominativo: una titolare di regolare permesso di soggiorno e l’altra, provvista di alias, in posizione irregolare. È proprio su questo punto che si innesta il secondo e più sostanziale vizio censurato dal TAR. Il provvedimento impugnato risulta del tutto laconico nel chiarire sulla base di quali elementi istruttori la sentenza del Tribunale di Cremona – assunta a fondamento del diniego – sia stata ricondotta al ricorrente piuttosto che all’altro soggetto omonimo. Una corretta istruttoria, stimolata anche dal contraddittorio procedimentale, avrebbe imposto all’Amministrazione di sciogliere questo nodo in modo esplicito e motivato. Il TAR annulla pertanto il provvedimento, assorbendo le censure residue, e impone un preciso vincolo conformativo: nella riedizione del potere l’Amministrazione dovrà condurre un’istruttoria puntuale sulla questione identitaria, garantire il contraddittorio con il ricorrente e adottare un provvedimento conclusivo la cui motivazione renda trasparenti gli esiti dell’accertamento svolto. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 16780 del 29 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione
Solidarietà agli attivisti di Pax Christi fermati a Roma dalla polizia
Il fermo degli attivisti e delle attiviste di Pax Christi a Roma, avvenuto domenica 12 aprile, come scrive Peacelink, ci riporta indietro nel tempo, quando, nel continente latino-americano, venivano rapiti e uccisi preti e attivisti cattolici di base per mano dei battaglioni della morte legati ai latifondisti e alle dittature locali. E quei regimi dittatoriali erano espressione degli interessi statunitensi. Con le debite differenziazioni, contestualizzando gli avvenimenti e con tutte le cautele del caso, ancora oggi una parte forse minoritaria del cattolicesimo viene vista come nemica dell’ordine costituito, perché schierata, con istanze radicali, contro le disuguaglianze e la guerra. A margine dell’Assemblea nazionale di Pax Christi a Roma, un gruppo di attivisti e attiviste è stato fermato prima di arrivare in piazza San Pietro, dove avrebbe partecipato ad una preghiera per la pace convocata dal Papa. Forse per il Governo Meloni e i suoi ministri erano lo striscione o le magliette che riportavano il testo de l’art. 11 della Costituzione a rappresentare una minaccia per l’ordine? O semplicemente ricordare che la guerra viene alimentata dalla produzione e dall’invio di armi equivale a una minaccia contro gli interessi nazionali rappresentati magari dall’export di armi made in Italy? Chi ci conosce sa bene la nostra critica storicamente fondata a come i principi costituzionali più avanzati siano stati aggirati nel corso degli anni, vale per il ripudio della guerra come per i principi che attestano la necessità di puntare sullo stato sociale. Del resto, il ripudio della guerra non ha impedito al nostro Paese di partecipare direttamente a vari conflitti o a sostenerli politicamente e dalle retrovie, aggirando la legge 185/1990 che proprio da Pax Christi e dal suo presidente don Tonino Bello fu voluta. Eppure, evocare certi principi sembra ancora oggi un atto sovversivo, in aperta violazione dell’ordine pubblico, come se una marcia nonviolenta di cattolici potesse rappresentare qualche minaccia. Attivisti e attiviste di Pax Christi hanno riportato queste notizie preoccupanti, evidenziando come proprio il ripudio della guerra sia considerato alla stregua di un “intento politico”, giudicato altamente pericoloso per l’ordine pubblico. L’episodio dovrebbe far riflettere, tra l’altro, sulla gestione dell’ordine pubblico nelle nostre città, su come la economia di guerra abbia influenzato anche il legislatore tra pacchetti sicurezza, che oggi vengono bocciati da CSM (leggi qui la notizia), e intenti repressivi che colpiscono ormai tutte le forme di dissenso. Per questi motivi, ci pare molto preoccupante il fermo degli attivisti e delle attiviste di Pax Christi, come anche la repressione scatenata da qualche maglietta con stampate delle frasi che dovrebbero rappresentare il faro guida dell’operato delle forze dell’ordine. Al contempo, potremmo anche dedurre che in tempi di guerra sta diventando un pericoloso ostacolo denunciare guerre, genocidi, commerci di armi, ingiustizie sociali ed economiche. Forse tanto sdegno dovrebbe indurci a guardare con maggiore preoccupazione al restringersi degli spazi di libertà e di democrazia nel nostro Paese, al ritorno alla leva che si accompagnerà ad un’incessante propaganda di guerra. Esprimiamo, dunque, la nostra solidarietà agli attivisti e alle attiviste di Pax Christi, nella consapevolezza che questo episodio non arresti la protesta, e il contrasto alla guerra e ai processi di militarizzazione. Di seguito la maglietta accusata di essere uno “slogan politico” dalla polizia. Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona annualmente
I cittadini vincono il ricorso al TAR contro il progetto di uso temporaneo per l’area di Parco Tripoli approvato da Roma Capitale
da allegato Deliberaz GC mappa satellite negli anni Parco Tripoli n. 133 di Anna Maria Bianchi e Thaya Passarelli Da tempo l’Associazione Carteinregola segue la vicenda del “Parco Tripoli”, un’area privata nel quartiere africano (II Municipio) con destinazione da Piano Regolatore “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” e che invece per anni è stata utilizzata come parcheggio privato a pagamento. Dopo significativi interventi sull’assetto morfologico dell’area, tra i quali l’eliminazione di numerose alberature, si erano levate le proteste di alcuni residenti della zona. In seguito ad accertamenti degli uffici il parcheggio era stato chiuso. La società proprietaria dell’area aveva quindi presentato una proposta progettuale per l’utilizzazione temporanea dell’area di parco Tripoli per la realizzazione di un parcheggio non pertinenziale[i], proposta che Carteinregola aveva potuto esaminare in dettaglio e sulla quale, così come altre Associazioni e Comitati di cittadini, aveva espresso numerose critiche, protocollando sia al Comune che al Municipio le proprie perplessità e le proprie richieste[ii]. Ciononostante, un anno fa, il 10 aprile 2025, la Giunta Capitolina aveva approvato la  Deliberazione n. 133/2025, che autorizzava il progetto e l’uso temporaneo di Parco Tripoli come parcheggio non pertinenziale, concedendolo per una durata di 3 anni rinnovabile per altri due. Alcuni residenti avevano quindi avanzato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio contro la delibera e ora il TAR ha riconosciuto in gran parte le ragioni dei cittadini, annullando la delibera e la relativa convenzione. > Vedi Parco tripoli cronologia e materiali > > scarica La sentenza del TAR Lazio N. n. 06506/2026 REG.RIC (con omissis) (il corsivo con asterisco è ripreso dal testo della sentenza) SINTESI DELLA VICENDA L’area, localizzata tra via Tripoli, via Cirenaica, via Homs e via Assab, è stata utilizzata come parcheggio privato a pagamento dal 2006 e  fino al 2022, nonostante fin dal 2008 il PRG[iii]  ne definisse una precisa destinazione urbanistica e nonostante le giunte municipali succedutesi negli anni avessero deliberato a favore di una riqualificazione dell’area con la previsione di servizi pubblici e parco pubblico. In particolare “l’art. 85 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore prevede che sull’area in questione possano essere realizzati: i) parcheggi pubblici (lett. f) a raso, alberati; ii) parcheggi privati (lett h) esclusivamente nel sottosuolo, ai sensi e con le modalità dell’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989”*.  Nel 2021 iniziano ad essere eseguiti nell’area alcuni   lavori, per i quali, si scoprirà solo successivamente attraverso la consultazione   degli atti, non era stata richiesta la relativa autorizzazione, così come risulterà che il parcheggio privato a pagamento non aveva i titoli necessari per svolgere tale attività (cioè la convezione con il Comune di Roma). Aspetti che risulteranno confermati dai giudici del TAR nella recentissima sentenza. Tali interventi di “livellamento, di sbancamento del verde e di ampliamento dell’area di parcheggio, con aspersione di ghiaia e realizzazione di una strada di collegamento tra i due livelli delle piazzole” *, grazie all’attivismo di alcuni residenti sono portati all’attenzione del Municipio e del Dipartimento Urbanistica. Nel 2022 il parcheggio viene chiuso, dopo che la stessa Amministrazione annulla la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata dai precedenti gestori  “per la realizzazione di opere di nuova costruzione – segnatamente le piazzole asfaltate – eseguite in difetto di permesso di costruire, intimando la cessazione dell’attività di rimessa di veicoli”* . Solamente a ottobre 2024 i cittadini apprendono che  la proprietà  aveva  presentato al Municipio II e al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica fin dal novembre 2023  un progetto di uso temporaneo  per una durata di 3 anni + 2 che prevedeva la riapertura del parcheggio per un totale di 270 posti auto e una riqualificazione – non meglio precisata – del poco verde rimasto;  per questo,  acquisita copia della documentazione tramite accesso civico generalizzato,   il 31 dicembre 2024 Carteinregola insieme al Comitato Parco Tripoli e alla Consulta del Verde del Municipio II trasmette  all’Assessorato all’Urbanistica, alla Giunta di Roma Capitale e alla Presidente del Municipio II precise richieste[iv] sintetizzabili come segue: * verifica della legittimità dell’esistente, con particolare riferimento alle due piazzole asfaltate; *  salvaguardia della destinazione (anche) a verde pubblico dell’area; * riqualificazione dell’area, tramite un progetto definitivo condiviso e partecipato[v]. Il 23 gennaio 2025 si svolge un Consiglio Straordinario del Municipio II, nel corso del quale, ancora una volta, i cittadini e le Associazioni, chiedono di rivedere il progetto di uso temporaneo in modo da assicurarne, oltre che la conformità alla normativa esistente in materia di parcheggi, la rispondenza all’interesse pubblico, sancito anche dalla delibera di giunta del 2024, di riqualificare le aree a verde, garantendone la fruizione e l’uso pubblico. A tale riguardo, e proprio a garanzia dell’intenzione di non sacrificare definitivamente la destinazione a verde dell’area prevista dal PRG, propongono di eliminare dal progetto la dotazione di parcheggi prevista nella parte superiore dell’area stessa (adiacente a via Cirenaica), riqualificando ed incrementando le alberature ivi esistenti e destinando, sin da subito, tale porzione di area a verde pubblico e/o a percorsi ricreativi e culturali[vi]. Invece pochi mesi dopo, il 10 aprile 2025[vii], la Giunta di Roma Capitale con la deliberazione n. 133 approva la proposta progettuale della proprietà e la relativa convenzione. Alcuni cittadini decidono quindi di ricorrere in giudizio e il  1 luglio 2025 depositano il ricorso al TAR contro la deliberazione della Giunta[viii]. Il 10 aprile 2026 i giudici amministrativi depositano la sentenza N. n. 06506/2026 REG.RIC [ix] che annulla la delibera capitolina e la convenzione, accogliendo la maggior parte dei motivi del ricorso. LA SENTENZA DEL TAR del LAZIO La lettura della sentenza conferma alcuni importanti principi sui quali si era basato il ricorso, e che erano stati evidenziati in più occasioni all’amministrazione capitolina. Va notato in premessa che i magistrati amministrativi non si sono espressi sulla possibilità che nell’area si possa realizzare un parcheggio, ma solo sull’applicazione “della normativa urbanistica vigente e previgente, che – sebbene non escluda la possibilità di realizzare parcheggi – prevede apposite modalità attuative che, in quel [questo] caso, non erano state rispettate”*.  In particolare, i magistrati hanno evidenziato  “i presupposti e le condizioni che devono indefettibilmente ricorrere affinché possa essere consentito in via temporanea l’utilizzazione di un edificio o di un’area per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico”*, che sono essenzialmente due: 1) [l’uso temporaneo] può riguardare immobili legittimamente esistenti e aree private o pubbliche*; 2) si deve trattare di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali …, ossia di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale” *. La sentenza analizza quindi l’applicazione di tali condizioni al caso di specie, dimostrandone l’insussistenza rispetto all’utilizzo della normativa relativa all’uso temporaneo. In particolare riguardo: 1. La legittimità  dell’area e  la presenza di opere non sanabili “…sull’area in questione vi è stata sovrapposizione di interventi pubblici e privati, il che rende particolarmente difficile ricostruire lo statuto del bene ed accertare eventuali responsabilità per la realizzazione di opere sine titulo. Risulta tuttavia innegabile che sono stati realizzati ampi piazzali asfaltati, i quali costituiscono nuova costruzione ai sensi della vigente disciplina edilizia (“la realizzazione di un piazzale in cemento costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001[x], determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest’ultimo, che richiede il permesso di costruire”* … omissis…  “la stessa amministrazione comunale ha accertato la presenza di opere non sanabili in sede di accertamento di conformità ex art 36 TUEL [nel testo TUED] in quanto prive del requisito di doppia conformità, il che ne presuppone il carattere radicalmente illegittimo sia in relazione al piano regolatore attuale sia in relazione a quello previgente”* … omissis… “È la stessa difesa dell’amministrazione capitolina a dare atto di tale situazione nella parte in cui osserva: “Come si è già posto in luce nelle premesse in fatto, la regolarizzazione del parcheggio auto a raso e la realizzazione di opere di completamento che all’epoca era stata chiesta dal precedente gestore non poteva essere autorizzata con lo strumento procedurale allora proposto (il permesso di costruire convenzionato con accertamento di conformità)…”*[xi] … omissis… “L’accertamento di conformità, infatti, ove fosse stato concesso, avrebbe avuto l’effetto di legittimare in via permanente e definitiva l’utilizzo dell’area in questione a parcheggio non pertinenziale, in violazione della normativa urbanistica vigente e previgente, che – sebbene non escluda la possibilità di realizzare parcheggi – prevede apposite modalità attuative che, in quel caso, non erano state rispettate”[xii]*. I magistrati rilevano una carenza istruttoria nel preventivo accertamento dello stato legittimo, indispensabile per la concessione dell’uso temporaneo: “per la concessione dell’uso temporaneo grava in capo all’ente un preciso onere di istruttoria circa lo stato legittimo della preesistenza: cosa che nel caso di specie non è avvenuta, non essendovene traccia nel provvedimento impugnato e neppure nella relazione istruttoria dove, anzi, la situazione urbanistica ed edilizia dell’area è ricostruita in termini perplessi ed incerti.”* 2. Carenza  di rilevante interesse pubblico o generale correlato agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali della normativa per l’uso temporaneo Il secondo e altrettanto importante motivo di accoglimento del ricorso risiede nell’interpretazione della disciplina degli usi temporaneicui all’art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001[xiii] operata dalla  Deliberazione n.133 della Giunta Capitolina nell’approvazione del progetto. Disciplina   che permette di adibire edifici ed aree a usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico  “Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative. economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico”*. Osservano i magistrati amministrativi:  “Le prime osservazioni dottrinarie sull’istituto [dell’uso temporaneo ndr] hanno evidenziato l’opportunità di una lettura restrittiva dello stesso in virtù della sua ratio eccezionale e derogatoria, atteso che la norma sovvertirebbe il concetto stesso di pianificazione urbanistica, consentendo usi del territorio per iniziative estemporanee, per definizione estranee alla pianificazione urbanistica che ha al contrario lo scopo di disciplinare lo stabile ed ordinato uso del territorio”*. I magistrati sottolineano anche il contrasto della Delibera capitolina, oltre che con il citato DMM 380/2001[xiv] , con le stesse Linee guida e criteri di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del Testo Unico per l’edilizia approvate dall’Assemblea Capitolina con la Deliberazione 69/2023 [xv],  dove si afferma che le  “proposte [per uso temporaneo ] debbono puntare a “incrementare la dotazione di spazi pubblici fruibili dalla cittadinanza, are attrezzate per il gioco e lo sport e aree gioco per bambini, orti didattici e urbani, attrezzature sociali a assistenziali, spazi per l’accoglienza”* e che “debbono essere caratterizzate dal “non consumo di suolo evitando impermeabilizzazione dei suoli”*. Un “auto-vincolo alla propria discrezionalità”* che la delibera capitolina non avrebbe rispettato,  si legge infatti nella sentenza: “pare evidente che l’amministrazione abbia travalicato i limiti del proprio potere: la legittimazione delle opere oggetto del progetto di concessione di uso temporaneo, con particolare riferimento al piazzale asfaltato, infatti costituirebbe un intervento di segno chiaramente contrario all’indirizzo dato dall’amministrazione agli usi temporanei, con particolare riferimento al divieto di impermeabilizzazione dei suoli”*  CONCLUSIONI Il TAR quindi annulla la delibera che, “pretermettendo i necessari approfondimenti in ordine alla regolarità edilizia dell’area, è illegittima in quanto non vi è stata verifica dei presupposti delineati dall’art. 23 – quater del DPR n. 380/01 e pertanto deve essere annullata”. Restando  “impregiudicato il potere dell’amministrazione di rideterminarsi sulla concessione di uso temporaneo alla luce delle coordinate interpretative” indicate. Sono passati già 4 anni da quando il parcheggio è stato chiuso a seguito delle segnalazioni dei cittadini: prolungare la battaglia giudiziaria vorrebbe dire continuare a negare la disponibilità  di uno spazio che potrebbe invece essere valorizzato con un progetto di interesse pubblico che coinvolga anche la cittadinanza. Per questo, come già in occasione del ricorso presentato dai cittadini contro il progetto edilizio dell’ex clinica di Villa Bianca[xvi], sempre nel II Municipio,a cui il TAR aveva dato ragione, Carteinregola scriverà al Sindaco, all’Assessore all’Urbanistica e alDipartimento Programmazione Urbanisticaper chiedere di non unirsi al privato nell’eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Quando un tribunale conferma le ragioni dei cittadini, ci aspettiamo che lo facciano anche le istituzioni pubbliche. Anna Maria Bianchi, Thaya Passarelli Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregolagmail.com 16 aprile 2026 Vai a Parco Tripoli cronologia e materiali Per approfondire: Carteinregola 5 gennaio 2025 Parco Tripoli – prima di tutto una questione di trasparenza Roma Today 24 gennaio 2025 Il parcheggio di via Homs riaprirà e durerà cinque anni. Ma i cittadini chiedono più verde e un progetto a lungo termine Carteinregola 29 gennaio 2025 Area di via Homs: il confronto al Municipio 2 Roma Today 3 luglio 2025 Il parcheggio di via Homs non s’ha da fare. Adesso spunta un ricorso e l’apertura slitta di nuovo I cittadini fanno ricorso. L’apertura del parcheggio di via Homs è nuovamente lontana Radio Roma 24 luglio 2025 Intervista   Odissea Quotidiana 10 novembre 2025 Parco Tripoli: il futuro dell’area verde è appesa a un filo. L’Amministrazione vorrebbe farne un parcheggio “temporaneo”,i cittadini chiedono la salvaguardia del verde pubblico. Teleambiente 3 dicembre 2025 Puntata di Quo Vadis – rubrica settimanale a cura di VAS ospite della trasmissione “𝐴 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜”  La vicenda di 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐓𝐫𝐢𝐩𝐨𝐥𝐢, l’area verde di oltre 12mila metri quadrati  nel quartiere Africano di #Roma, tra via Tripoli, via Homs, via Assab e via Cirenaica. Repubblica, 12 aprile 2026 Il parcheggio privato del parco Tripoli non si farà, il Tar annulla la delibera di Paolo Boccacci. NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i] Scarica la proposta progettuale per l’utilizzazione temporanea dell’area di parco Tripoli per la realizzazione di un parcheggio non pertinenziale allegato elaborato grafico Deliberazione Giunta Capitolina uso temporaneo Parco Tripoli n. 133 sub_17001881424709766851_RC20250009268-HOMS_elaborato grafico_Prot_QI 82496_22_04_2024_compressed in calce l’allegato grafico [ii] Vedi Parco tripoli cronologia materiali  cronologia [iii] l’area in oggetto ricade nel PRG approvato con D.C.C. n. 18/2008 nel Sistema insediativo degli “Spazi aperti della città Storica” e precisamente nella tipologia “Spazi verdi conformati dal costruito” di cui a la lettera b) del comma 2 de l’art. 42 dele NTA; l’art. 42 comma 5 delle NTA del PRG vigente, prevede che “oltre agli interventi di categoria MO, MS e RC, sono ammessi interventi di categoria RE1 e DR1, come definiti da l’art. 36, commi 4 e 5, in base a le diverse caratteristiche degli edifici o impianti esistenti, nonché le categorie d’intervento ambientale cui a l’art. 10. In caso di interventi di categoria VLA, come definita da l’art. 10, comma 6, sono consentiti, con modalità attuativa indiretta, interventi di nuova edificazione o di ampliamento fino a un indice territoriale ET di 0,05 mq/mq, per le attrezzature di cui a l’art. 85, lett. d) ed e)”; il successivo comma 6 del medesimo art. 42 prevede che “Gli interventi che necessitano di titolo abilitativo sono individuati e regolati da specifici progetti unitari estesi all’intera area, predisposti dal Comune o dai proprietari, e che: “In assenza di tali progetti unitari (…) su le aree scoperte, sono consentiti esclusivamente le categorie di intervento ambientale, di cui all’art. 10”; la valorizzazione Ambientale (VLA) di cui all’art. 10 comma 6 de le NTA del PRG vigente, citato ne l’art. 42 comma 5 di cui sopra, comprende “l’insieme di interventi volti alla valorizzazione paesaggistica e funzionale di aree verdi, sia nel sistema insediativo che ambientale. Tali interventi comprendono la creazione di nuove componenti paesaggistico-ambientali, mediante la piantumazione di aree alberate, cespuglieti e sistemi di siepi, nonché la realizzazione di attrezzature f inalizzate a la fruizione collettiva dei luoghi, quali percorsi pedonali, equestri o ciclabili, attrezzature per la sosta, servizi a le persone (sanitari, didatticodivulgativi, ristoro, parcheggi). Sono, in genere, finalizzate alla valorizzazione funzionale di parchi esistenti o alla creazione, nel sistema insediativo, di aree a verde attrezzato o a parco locale”; il citato art. 10 comma 6 delle NTA del PRG vigente prevede, quindi, la possibilità di realizzare attrezzature finalizzate alla fruizione dei luoghi ivi compresi i parcheggi connessi a tale finalità (ossia asserviti alle attrezzature finalizzate alla fruizione dei luoghi e non anche parcheggi di tipo non pertinenziale). [iv]   Parco Tripoli: le richieste dei cittadini per il progetto di uso temporaneo [v] Vedi nota 4 [vi] Area di via Homs, il confronto al Municipio [vii] Vedi Nota 1. [viii] E della  relazione tecnica prot. QI/81802 del 10 aprile 2025, allegata alla predetta deliberazione, la nota prot. QI/2024/0157019 del 31 luglio 2024, di conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi istruttoria e di altre note e pareri emessi dagli uffici competenti e dal Municipio II [ix]scarica La sentenza del TAR Lazio N. n. 06506/2026 REG.RIC (con omissis) [x] D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia Art. 3 comma 1 lett e) e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003) e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; (punto sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020) e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; [xi] “stante l’ibridazione di istituti non compatibili tra loro e la non sussistenza del presupposto della doppia conformità stabilito dall’art. 36, comma 1, DPR 380/2001, per il rilevato contrasto di quell’intervento sia con quanto stabilito dalla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda (art. 42 co. 5 NTA), sia al momento di realizzazione dell’abuso (2006)”* [xii] Riguardo la censura dei ricorrenti sulla  “ (in)sussistenza del pubblico interesse alla realizzazione dell’opera. 16.2.- Il Collegio ritiene non condivisibile tale censura. Sebbene, infatti, l’attività di parcheggio privato aperto al pubblico (a pagamento) sia certamente sorretta da un interesse particolare all’esercizio dell’attività economica da parte della società proprietaria dei terreni, è nondimeno di palmare evidenza come la disponibilità di posteggi a disposizione del pubblico sia indubbiamente considerata dalla legislazione vigente e dal pianificatore cittadino quale interesse pubblico funzionale alla viabilità ed alla vivibilità dell’area urbana (tant’è che l’art. 85 N.T.A. contempla i parcheggi tra gli usi delle aree destinate a servizi)*. È il caso di sottolineare che la ponderazione dell’interesse pubblico attinge il merito della scelta amministrativa pianificatoria ed è sindacabile da questo giudice solo sotto i profili estrinseci della abnormità, della manifesta illogicità, irrazionalità o irragionevolezza della scelta, estranei al caso di specie. Sotto tale generale profilo – e prescindendo dai più specifici profili esaminati ai successivi punti – la doglianza non merita condivisione”*. [xiii] D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 23-quater (L) – Usi temporanei Da: https://www.ingenio-web.it/articoli/d-p-r-380-2001-testo-unico-edilizia-art-23-quater-l-usi-temporanei/ 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. 2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola: a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali. 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. 5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi. 7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale. 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale. [xiv] I magistrati sottolineano anche il contrasto della Delibera capitolina con le finalità previste dal Testo Unico dell’Edilizia (DM 380/2001) così come modificato dall’ Art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76[xiv] , che “contiene diverse disposizioni, finalizzate a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese e, per quello che qui rileva, «assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»*. DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76  Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00096) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 28/02/2026)(GU n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) Il decreto legge all’art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia introduce modifiche al 380/2001  con l’obiettivo illustrato al comma 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni (…)  e che al comma 1, lett. m-bis),  inserisce il nuovo l’art. 23-quater – Usi temporanei [xv] 70a Proposta (Dec. G.C. n. 44 del 13 luglio 2022) Linee guida e criteri di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quater del Testo Unico per l’edilizia, D.P.R. n. 380/2001 relative agli “Usi temporanei” di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione nel territorio di Roma Capitale. Approvazione dello Schema di Convenzione-Tipo. scarica la delibera [xvi] VEDI Villa Bianca: il Comune non si costituisca a favore del privato nel ricorso al Consiglio di Stato Villa Bianca cronologia materiali Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregolagmail.com Vai a Parco Tripoli cronologia e materiali
April 16, 2026
carteinregola
Roma. Domenica corteo per la Palestina e il Libano
Domenica 19 aprile torniamo in piazza, ore 14.00 a piazza Bocca della Verità Contro l’aggressione genocida in Palestina e in Libano, per la la liberazione dei prigionieri politici, contro la pena di morte per i palestinesi e l’allargamento del conflitto e l’aggressione all’Iran Il 17 aprile, è la giornata dei […] L'articolo Roma. Domenica corteo per la Palestina e il Libano su Contropiano.
April 16, 2026
Contropiano
Il volo del pinguino all’I.C. Velletri Nord
Le circolari interne che arrivano all’ Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università spesso sono generiche, direi ambigue; rimandano a decisioni prese da organi che in genere sono quelli di ordine monocratico, direttamente collegati al Dirigente, con un rinvio altrettanto generico all’Offerta Formativa, espressione invece (così dovrebbe essere) degli Organi Collegiali. Spesso sono espressione del lavoro solerte dello staff e/o delle figure istituite con l’Autonomia Scolastica e dalle più recenti norme del Ministero, che si occupano di orientamento, di tutorato, di rapporti con le “risorse del territorio” Nel video titolato Quando il pinguino mette le ali (clicca qui), che forse è quello che farà da scheletro alla gita della scuola delle bambine e dei bambini della scuola primaria di Velletri, il racconto viene dalla viva voce di ufficiali del 70° Stormo, al vertice del Collegio Militare. Si procede per tappe esplicative: la prima illustra la capacità e le competenze tecnologiche del corpo specializzato, culla del volo militare italiano; la seconda illustra la missione a cui punta l’addestramento e, per il momento, si spiega ai piccoli scolari, che esso obbedisce a una vera vocazione, la chiamata fideistica a cui è difficile e non conveniente sottrarsi; la terza parla un po’ della gloriosa storia dello stormo, iniziata negli anni Trenta (durante il fascismo, ma ora che importanza potrà mai avere? I natali di ogni corpo sono frutto di un parto, e la storia poco conta soprattutto per i piccoli alunni); la quarta tappa del discorso invita gli scolari a riflettere sul mondo diverso a cui potrebbero accedere se mai – perché non si nasconde che il percorso è irto di ostacoli e ci vuole coraggio e destrezza – si entrerà nell’Accademia. Allora, gradatamente, sempre con dedizione alla chiamata, il pinguino farà il salto di specie e diventerà uno splendido rapace. La simpatica metafora evolutiva, in stile Darwin più Lamarque, più gergo pandemico di recente memoria, cambierà le impacciate, ingenue forme del pinguino, ancora avvezzo alle morbide piume della madre, nell’uccello che può dispiegare le ali oltre i panorami australi. Già, ma poi qualcuno a scuola dovrà aprire wikipedia e alla pagina sugli sfeniscidi, volgarmente pinguini, ci troverà che appartengono alla famiglia degli uccelli. Predati dall’uomo nella caccia e, quando sono cuccioli, da gabbiani e da altri feroci rapaci. Insomma, una gran bella metafora, anzi una vera allegoria. Noi dell’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università la chiamiamo propaganda. Nel suo rapporto sulla necessità di una più efficace propaganda per sostenere le truppe in Vietnam, il protagonista della prima novella di John Maxwell Coetzee, scritta nel 1974, si dilunga a argomentare la necessità della guerra psicologica che va vinta prima di quella militare. Si ottiene a piccoli passi, sradicando convinzioni, credenze, buon senso popolare. Il redattore, apprendiamo a fine racconto, monologa da un ospedale psichiatrico dove è finito per aver visto migliaia di foto sulla guerra in atto nella giungla. (Terre al crepuscolo. Progetto Vietnam” Einaudi 2003) Ah, la gita non è offerta dal Ministero della Difesa o dal 70° Stormo, la pagano le famiglie (in circolare, costo 19 euro). Sussidiarietà orizzontale si chiama nel gergo economico, o più banalmente scuola ex pubblica. Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona annualmente