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Assegno unico universale: eliminato il requisito di residenza biennale e inclusi i figli residenti in Paesi UE
L’art. 7-bis della legge di conversione (L. 50/2026) del D.L. 19/2026 (il decreto PNRR 2026) introduce importanti cambiamenti alla normativa che regolamenta l’erogazione dell’Assegno unico universale per i figli a carico. Qui di seguito ASGI illustra le modifiche e risponde ad alcune domande frequenti. L’AUU, introdotto dal DL 230/2021, è una misura di sostegno economico alle famiglie riconosciuto per ogni figlio/a a carico fino al compimento dei 18 anni, fino al compimento dei 21 anni per i figli studenti e lavoratori a basso reddito e senza limiti d’età per i figli con disabilità. L’importo riconosciuto varia a seconda del numero di figli e della condizione economica del nucleo familiare calcolata sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda; l’importo minimo (58,30 per il 2026) è riconosciuto indipendentemente dal reddito. La prima modifica apportata dalla Legge 50/2026 consiste nell’abrogazione del requisito di residenza biennale, anche non continuativa, in Italia (che poteva essere sostituita dal requisito alternativo del “contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale“).  Dunque dal mese di aprile l’assegno spetta (a domanda) a decorrere dal primo mese di residenza in Italia.  La seconda modifica riguarda invece il luogo di residenza dei figli e delle figlie per i quali è possibile richiedere l’assegno: il nuovo comma 2-bis dell’art. 1 DL 230/2021 prevede che ai fini dell’attribuzione dell’AUU “si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente“. Sinora, infatti, per l’assegno venivano computati esclusivamente i figli residenti in Italia e conviventi, e come tali inclusi nell’ISEE. Questi due requisiti erano stati oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE contro l’Italia. La Commissione ne aveva rilevato il carattere discriminatorio perché entrambe le limitazioni risultavano contrastanti con il principio di libera circolazione (rappresentando un ostacolo indiretto alla mobilità tra uno stato membro e l’altro) e perché la seconda risultava contrastante con l’art. 67 Regolamento 883/04/CE a norma del quale “Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro”. Le modifiche sono dunque adottate con riferimento a una procedura di infrazione che riguardava i soli cittadini UE (e dunque, rispetto a questi, ha certamente effetto “retroattivo”): quanto alla modifica circa il luogo di residenza dei figli, resta tuttavia da chiedersi se, stante le clausole delle direttive che garantiscono parità di trattamento quantomeno ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di lungo periodo o di permesso unico lavoro, la stessa non possa essere estesa anche ai cittadini stranieri per i figli residenti in paesi terzi, tornando così alla medesima situazione che si era creata per gli assegni al nucleo familiare (ANF) dopo le due sentenze del 25.11.2021 della Corte di Giustizia UE e la sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale. Il nuovo testo è vigente dal 21 aprile 2026. FAQ – DOMANDE FREQUENTI Cosa succede alle domande già presentate che difettavano del requisito di residenza biennale? Difficile che l’INPS interpreti la norma come retroattiva e dunque sarà probabilmente necessario andare in giudizio prospettando l’effetto indirettamente discriminatorio del requisito (effetto riconosciuto dalla Commissione nel momento in cui ha aperto la procedura) per le persone con cittadinanza extra UE che godono del diritto alla parità di trattamento nelle prestazioni di sicurezza sociale  (sicuramente i titolari di permesso di lungo periodo ex art. 11 direttiva 2003/109, i titolari di permesso unico lavoro ex art. 12 direttiva 2011/98, i titolari di permesso per protezione internazionale ex art. 29 direttiva 2011/95). Per le situazioni antecedenti la modifica di legge i due anni possono essere calcolati tenendo conto della residenza di fatto (e non “anagrafica”)? Sì, sul punto sono già intervenute alcune sentenze che hanno riconosciuto la rilevanza della residenza di fatto, anche in assenza di residenza anagrafica. La possibilità di includere nel computo i figli e le figlie a carico residenti all’estero vale anche per le persone con cittadinanza non UE? Come detto più sopra, è una posizione sostenibile alla luce degli obblighi di parità di trattamento per lungosoggiornanti, titolari di permesso unico lavoro, titolari di protezione. In senso contrario depone il fatto che la Commissione sia giunta alla conclusione sopra indicata per salvaguardare il diritto alla libera circolazione, del quale le persone straniere extra UE non sono titolari.
La residenza convenzionale (erroneamente detta fittizia) non blocca la cittadinanza: il TAR Lazio lo conferma
Una sentenza del TAR Lazio del 10 aprile 2026 chiude definitivamente la porta a una prassi della Prefettura di Roma che aveva escluso migliaia di persone dalla procedura di naturalizzazione. Il motivo? Aver avuto la residenza in un indirizzo convenzionale, ossia aver avuto la cosiddetta residenza convenzionale – impropriamente e fuorvientemente chiamata “fittizia”. COSA È SUCCESSO Un cittadino straniero, titolare di permesso UE per lungo soggiornanti dal 2015, aveva presentato domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. La Prefettura di Roma l’aveva dichiarata inammissibile: parte della residenza anagrafica del richiedente era stata presso un indirizzo convenzionale – il tipo di iscrizione che i Comuni mettono a disposizione di chi non ha una dimora stabile – e questo, a partire dal secondo semestre del 2023, era diventato per la Prefettura di Roma motivo di esclusione automatica. Il TAR Lazio, Sezione V-bis, ha annullato il provvedimento. COS’È LA RESIDENZA CONVENZIONALE E PERCHÉ LA USANO IN TANTI Molte persone straniere regolarmente soggiornanti si trovano nell’impossibilità di iscriversi all’anagrafe all’indirizzo dove effettivamente vivono: l’affitto è in nero, il proprietario non vuole comparire nei registri, l’alloggio è sovraffollato, o semplicemente non c’è un contratto formale. La legge anagrafica prevede per questi casi la possibilità di iscriversi presso un indirizzo convenzionale – a Roma, ad esempio, “Via Modesta Valenti”, una via che non esiste geograficamente ma che il Comune ha istituito proprio per garantire a chi non ha fissa dimora l’accesso ai diritti che dipendono dalla residenza anagrafica: assistenza sanitaria, servizi sociali, documenti. L’iscrizione a questi indirizzi non è una scappatoia né una irregolarità: è uno strumento previsto dalla legge, ribadito da una circolare del Ministero dell’Interno del 2015, e confermato dalla Corte Costituzionale nel 2020. Chi vi è iscritto mantiene obblighi precisi – tra cui rinnovare la dichiarazione di dimora ogni volta che rinnova il permesso di soggiorno – e rischia la cancellazione per irreperibilità se perde i contatti con i servizi del territorio. LA POSIZIONE DELLA PREFETTURA E PERCHÉ NON REGGE Dal secondo semestre del 2023, la Prefettura di Roma aveva adottato in modo autonomo un orientamento restrittivo: la residenza convenzionale non poteva essere equiparata a quella “reale” ai fini della cittadinanza. Una scelta unilaterale, non supportata da alcuna circolare ministeriale, e che – come ha rilevato il Tribunale – aveva già prodotto una clamorosa contraddizione interna: a un familiare del ricorrente, con uno storico anagrafico pressoché identico, la cittadinanza era stata invece concessa, in un momento in cui l’orientamento restrittivo non era ancora stato adottato. La Prefettura ha tentato di giustificare la differenza di trattamento con ragioni procedimentali, senza però riuscire a indicare alcuna reale peculiarità del caso. Il TAR ha ritenuto quella giustificazione insufficiente. IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE La sentenza ripercorre con ordine il quadro normativo. Il punto centrale è questo: la legge sulla cittadinanza richiede che lo straniero abbia risieduto “legalmente” in Italia per almeno dieci anni. La nozione di residenza legale, secondo il regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 572/1993), coincide con quella di residenza anagrafica. E la residenza anagrafica – secondo la legge anagrafica del 1954, il regolamento anagrafico del 1989 e la circolare ministeriale del 2015 – include espressamente l’iscrizione presso indirizzi convenzionali per le persone senza fissa dimora. Ne discende che l’iscrizione a un indirizzo convenzionale, ottenuta nel rispetto delle norme e con adempimento degli obblighi di reperibilità che ne derivano, soddisfa pienamente il requisito della residenza legale ai fini della cittadinanza. Non è necessario che la residenza anagrafica corrisponda a un indirizzo fisicamente occupato dal richiedente: è necessario che il richiedente abbia soggiornato regolarmente in Italia e sia stato iscritto all’anagrafe nel rispetto delle regole. Il Tribunale aggiunge un punto importante: la residenza convenzionale non può essere trattata come automaticamente ostativa. Se la Prefettura ritiene che l’iscrizione convenzionale sia stata usata in modo fraudolento o per eludere la legge, ha l’obbligo di verificarlo caso per caso e di motivare il provvedimento in modo specifico. Non può fare di ogni residenza convenzionale una presunzione di irregolarità. PERCHÉ QUESTA SENTENZA CONTA La prassi restrittiva della Prefettura di Roma non era rimasta isolata nei suoi effetti: aveva scoraggiato o bloccato direttamente migliaia di domande di cittadinanza da parte di persone che avevano tutti i requisiti per presentarla. La sentenza non si limita ad annullare un singolo provvedimento, ma riafferma un principio che vale per tutte le Prefetture: non esiste, nella normativa vigente, alcuna base per escludere automaticamente chi ha avuto una residenza convenzionale. Un orientamento restrittivo adottato autonomamente da una Prefettura, senza direttiva ministeriale, e applicato in modo difforme sul territorio nazionale, è per definizione illegittimo. COSA FARE ORA Se un cittadino straniero ha presentato domanda di cittadinanza ed è stata negata – o dichiarata inammissibile- perché parte della residenza era presso un indirizzo convenzionale, ha buone ragioni per impugnare quel provvedimento davanti al TAR. Se non ha ancora presentato domanda ma si trova in questa situazione, la sentenza chiarisce che ha il diritto di farlo. CAF, patronati e sportelli di orientamento legale possono supportarti nella verifica dei requisiti e nella preparazione della documentazione. È importante che anche loro siano informati di questo orientamento giurisprudenziale, che ad oggi è consolidato e coerente con le pronunce del Consiglio di Stato. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 6471 del 10 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con le Avv.te Giulia Crescini e Vittoria Garosci. * Consulta altre decisioni favorevoli relative: * alla cittadinanza italiana; * all’iscrizione anagrafica.
Aggiornamento del PdS di lungo periodo: illegittima la revoca fondata sulla residenza fittizia e sulla rivalutazione dei requisiti di rilascio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha annullato il provvedimento del Questore della Provincia di Venezia del 18 febbraio 2025, con cui era stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui era titolare un cittadino straniero presente in Italia da oltre quarant’anni e, contestualmente, era stato revocato tale titolo di soggiorno. Il Collegio ha ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. Francesco Mason, ravvisando un’illegittima applicazione al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di criteri valutativi propri dei permessi di soggiorno ordinari, con conseguente violazione del regime giuridico speciale dettato dall’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. Il ricorrente, titolare sin dal 2011 del permesso in questione, aveva presentato in data 8 maggio 2024 un’istanza di aggiornamento del titolo. La Questura di Venezia aveva inviato, il 14 novembre 2024, un preavviso di rigetto fondato su tre circostanze: l’assenza di attività lavorativa protratta nel tempo; la mancanza di una fonte stabile di reddito o di pensione; la cancellazione dall’anagrafe comunale risalente al 2013, con indicazione della casa comunale come recapito. Con il provvedimento definitivo del 18 febbraio 2025, il Questore aveva poi disposto sia il rigetto dell’istanza di aggiornamento sia la revoca del permesso di soggiorno. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva già accolto la domanda di sospensiva e aveva sollecitato la Questura a rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poi effettivamente emesso il 23 maggio 2025. Il ricorrente si è rivolto al TAR per l’annullamento del provvedimento, ottenendo piena accoglienza nel merito all’udienza del 14 gennaio 2026. Il fulcro interpretativo della decisione ruota attorno alla corretta lettura dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio richiama anzitutto il comma 2, ai sensi del quale il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “attesta il riconoscimento permanente del relativo status” ed è soggetto a rinnovo automatico alla scadenza. Questa qualificazione normativa – che attribuisce al titolo una natura sostanzialmente stabile e tendenzialmente permanente – costituisce il presupposto logico e giuridico dell’intera motivazione. Su tali basi, il Tribunale afferma con nettezza il carattere tassativo del catalogo delle cause di revoca previsto dal comma 7 del medesimo articolo, specificando che tale catalogo “non è previsto il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, ossia la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e la continuità dell’iscrizione anagrafica, elementi che rilevano, invece, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ordinario“. Pertanto i requisiti di cui al comma 1 sono condizioni di accesso al titolo di lungo periodo, non presupposti di mantenimento in via permanente. Una volta acquisito lo status, il suo venir meno non è soggetto alle medesime condizioni che ne avevano consentito il rilascio, ma soltanto alle cause tassativamente elencate al comma 7. Ne consegue, nella valutazione del Collegio, che “il provvedimento impugnato è frutto dell’illegittima estensione, al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di valutazioni proprie dei permessi di soggiorno ordinari“: una censura di eccesso di potere per erronea individuazione della norma applicabile. Particolarmente significativa, sotto il profilo pratico, è la parte della sentenza dedicata alla rilevanza dell’iscrizione anagrafica presso la casa comunale. Il Questore aveva ritenuto che tale circostanza – unitamente alla cancellazione dall’anagrafe dal 2013 – fosse sintomatica di una condizione di irreperibilità incompatibile con il mantenimento del titolo. Il Tribunale confuta questa impostazione su un duplice piano. Sul piano della qualificazione giuridica, osserva che “l’iscrizione anagrafica ha natura meramente certificativa e non coincide con l’accertamento della presenza effettiva sul territorio dello Stato, che può essere dimostrata aliunde“. Sul piano della legittimità dell’uso del recapito convenzionale, precisa che “l’utilizzo di recapiti convenzionali o l’assenza di una stabile abitazione non legittimano automaticamente una presunzione di irreperibilità o di assenza dal territorio nazionale, imponendo invece all’Amministrazione una verifica concreta e sostanziale della presenza effettiva e del radicamento dello straniero“. Il Collegio richiama inoltre un’ulteriore equiparazione già affermata dalla propria giurisprudenza: quella tra residenza fittizia presso la casa comunale e residenza anagrafica ai fini della concessione della cittadinanza italiana, istituto che – a differenza del permesso di lungo periodo – esige per legge l’iscrizione anagrafica come requisito. Ne deriva che la residenza fittizia non può essere svalutata nell’ambito più favorevole del soggiorno di lungo periodo. Sul piano fattuale, il Tribunale valorizza la circostanza che il ricorrente fosse reperibile presso una struttura della Caritas, avesse una presenza quarantennale sul territorio nazionale e risultasse iscritto all’anagrafe del Comune di Venezia al momento della decisione: elementi che dimostrano il radicamento in modo ben più pregnante della mera iscrizione formale. Il Tribunale esclude poi che la disoccupazione di lunga durata possa fondare autonomamente la revoca del permesso, richiamando giurisprudenza consolidata secondo la quale tale circostanza “non è di per sé idonea a sorreggere la legittimità di un provvedimento sfavorevole in materia di soggiorno” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 695; Cons. Stato, Sez. III, 17 aprile 2018, n. 2286). Quanto alle segnalazioni e ai controlli di polizia menzionati nel provvedimento impugnato – compreso il deferimento per il reato di invasione di terreni ed edifici del 19 novembre 2024 – il Collegio ne esclude la decisività ai fini del giudizio di pericolosità, osservando che detti elementi sono “privi di riscontri in provvedimenti giurisdizionali o in misure di prevenzione adottate dall’autorità competente”. L’osservazione si inserisce nel solco dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che richiede una pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato desumibile da elementi concreti, e non da mere segnalazioni prive di esito giudiziario. La sentenza ribadisce con chiarezza l’autonomia del regime giuridico del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rispetto a quello dei permessi ordinari, precisa i limiti della funzione probatoria dell’iscrizione anagrafica in materia di immigrazione e circoscrive rigorosamente il perimetro del giudizio di pericolosità sociale rilevante ai fini della revoca. T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 220 del 26 gennaio 2026