Dalla giustizia alla forza, il mosaico dell’impunità nelle istituzioni totali(disegno di mattia vincenzo abbruzzese)
Sembra un mosaico in accurata composizione, tassello dopo tassello per
rafforzare il potere di chi lo esercita e silenziare la voce di chi lo subisce.
Nelle carceri italiane, il tasso di sovraffollamento ha superato il 133 per
cento nel giugno 2025: Milano San Vittore ha raggiunto il 220 per cento, Foggia
il 212. Secondo il ministero della giustizia, tra gennaio e giugno si sono
registrati trentasei suicidi, cui si sommano i novantuno del 2024, triste record
assoluto nella storia penitenziaria. È il segno di un sistema al collasso, dove
i corpi diventano esuberi amministrativi e la dignità si riduce a statistica.
Di fronte a tutto ciò, l’istituzione deputata a garantire trasparenza nei luoghi
di privazione della libertà è oggi muta. Il Garante nazionale dei diritti delle
persone private della libertà, istituito a seguito della sentenza Torreggiani
nel 2013, è attualmente presieduto da Riccardo Turrini Vita: magistrato e
dirigente di lungo corso del ministero della giustizia, con una carriera
soprattutto nel dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Turrini Vita è
stato nominato nell’ottobre 2024 su proposta del ministroNordio, con delibera
del consiglio dei ministri, affiancato da Irma Conti e Mario Serio. Tuttavia, la
relazione annuale al parlamento non è ancora stata presentata dall’attuale
collegio, anzi l’ultima risale addirittura al 2023 (sotto la gestione di Mauro
Palma). Il garante non effettua inoltre ispezioni non annunciate ed è stato
segnalato da avvocati e associazioni come difficilmente raggiungibile dai
detenuti, i quali inviano istanze e comunicazioni senza ricevere risposta.
A giugno 2025 Michele Passione, storico legale del garante, e le avvocate Maria
Brucale, Antonella Calcaterra e Giovanni Rossi, psichiatra e membro esperto,
hanno lasciato il loro incarico. La decisione è maturata, da parte di tutti, di
fronte a un contesto sempre più impermeabile all’ascolto e al confronto.
Passione ha motivato così la sua scelta, in una dichiarazione pubblica: “Se non
entri nei luoghi della detenzione, se non guardi, non puoi nemmeno vedere cosa
sta succedendo. Io mandavo report, segnalavo, ma nessuno rispondeva. Quando il
garante smette di ascoltare, è finita”. Sempre Passione ha rilevato come,
dall’inizio del mandato, l’attuale garante “non abbia mai effettuato visite nei
centri per migranti in Albania, né svolto alcun monitoraggio dei voli di
rimpatrio”. Per quanto riguarda le Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure
di sicurezza), strutture che ospitano persone sottoposte a misure detentive per
motivi psichiatrici, risulta che nel primo semestre del 2025 sia stata
effettuata soltanto una visita ufficiale, il 30 gennaio, a Rieti. Un dato che
lascia perplessi sulla continuità e sull’effettiva incisività dell’attività di
monitoraggio in luoghi tanto delicati.
Anche il governo, intanto, posizionava i suoi tasselli. Il Decreto sicurezza
(Dl 48/2025), convertito in legge il 9 giugno 2025, prevede all’articolo 22 un
fondo per coprire le spese legali degli agenti di polizia penitenziaria e delle
forze dell’ordine indagati per atti commessi durante il servizio. Il rimborso
può arrivare fino a diecimila euro per ciascuna fase del procedimento penale,
comprese le indagini preliminari: un vero e proprio scudo legale a favore degli
imputati pubblici ufficiali. Contestualmente, il decreto introduce il reato di
“rivolta carceraria”, estendendo la resistenza passiva (incluse la battitura
delle sbarre e lo sciopero della fame) a una fattispecie punibile con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Si aggiungono aggravanti per le
manifestazioni “dentro e fuori le stazioni ferroviarie e della metropolitana”,
una nuova disciplina sulla detenzione di materiale “propedeutico al terrorismo”
punita con reclusione da due a sei anni anche in assenza di reati collegati, e
restrizioni all’accesso a misure alternative per le detenute madri. La Corte di
Cassazione, nella Relazione n. 33/2025 (23 giugno 2025), ha mosso critiche
durissime al provvedimento. Ha rilevato l’assenza dei presupposti di necessità e
urgenza per il ricorso al decreto legge, denunciandone l’eterogeneità,
l’approccio repressivo e la vocazione simbolica, definendolo una forma di
“ipertrofia penalistica” che rischia di criminalizzare anche le proteste non
violente. Secondo la Suprema Corte, il decreto non solo punisce l’intenzione più
che l’atto, ma compromette anche l’equilibrio tra accusa e difesa, il principio
di proporzionalità, il divieto di trattamenti inumani o degradanti, e il diritto
alla libera manifestazione del pensiero. Pochi giorni dopo, il 25 giugno 2025,
Matteo Salvini ha annunciato in conferenza stampa alla Camera l’intenzione di
proporre una modifica dell’articolo 613 bis del Codice Penale, che disciplina il
reato di tortura, introdotto con la legge 110/2017 dopo la condanna dell’Italia
da parte della Corte europea dei diritti umani per i fatti del G8 di Genova, in
particolare per le violenze alla scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto.
Salvini ha dichiarato che il reato di tortura dovrebbe essere modificato per
permettere alla polizia penitenziaria di svolgere il proprio lavoro senza
rischiare accuse ingiustificate. Ha sottolineato che gli agenti penitenziari
sono spesso etichettati come “aguzzini e torturatori” senza motivo.
Se Mario Serio, componente del collegio del garante nazionale, ha dichiarato che
“il garante continuerà a costituirsi in giudizio contro le forze di polizia
accusate di maltrattamenti e tortura”, Michele Passione, a cui è stato richiesto
un commento sul punto, ha precisato: “Quanto alla volontà dichiarata di
proseguire nell’attività processuale del garante, a oggi non posso affermare con
certezza che siano stati nominati nuovi avvocati. Posso solo rilevare che, dopo
la mia rinuncia, ho continuato a ricevere notifiche dalle autorità giudiziarie
presso le quali ero parte civile. Sembrerebbe quindi che non sia stata ancora
depositata una nuova nomina: per legge, infatti, il difensore della parte civile
è domiciliatario. Alle date in cui ho ricevuto le notifiche, quindi, un nuovo
difensore non era stato probabilmente nominato”.
Il 6 aprile 2020, a Santa Maria Capua Vetere, telecamere interne all’istituto
riprendevano un vero e proprio raid punitivo condotto da quasi trecento agenti
penitenziari. Durante questo raid centosettantasette detenuti furono pestati,
insultati, denudati e umiliati. L’inchiesta ha indagato su centoventi persone e
portato all’emissione di cinquantadue misure cautelari, ma l’attenzione pubblica
si è velocemente dissolta. A Foggia, l’11 agosto 2023, dieci agenti aggredivano
e picchiavano due detenuti per oltre mezz’ora: uno di loro soffriva di una grave
patologia psichiatrica. L’indagine, supportata da video e testimonianze interne,
ha portato a quattordici ordinanze cautelari nel marzo 2024. Nel 2025, la
Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per tortura, concussione e falsità
ideologica, evidenziando coperture sanitarie e tentativi di insabbiamento.
Non si tratta di episodi isolati. A San Gimignano, il 9 marzo 2023, il Tribunale
di Siena ha condannato cinque agenti della polizia penitenziaria a pene tra
cinque anni e dieci mesi e i sei anni e sei mesi per tortura, falso e minaccia
aggravata. I fatti risalivano all’ottobre 2018, quando un detenuto tunisino era
stato brutalmente pestato. La sentenza ha riconosciuto non solo la violenza
sproporzionata, ma anche il tentativo sistematico di copertura dell’accaduto. La
Corte d’Appello di Firenze ha successivamente confermato tutte le condanne,
sebbene cinque imputati abbiano ricevuto uno sconto di pena. Ancora – ma si
potrebbe andare avanti a lungo – nel febbraio 2025 il Gup di Reggio Emilia ha
condannato dieci agenti di polizia penitenziaria per il pestaggio di un detenuto
tunisino avvenuto il 3 aprile 2023 nel carcere della Pulce. In quel caso il
reato di tortura non è stato riconosciuto, e le condanne per abuso di autorità,
lesioni e falso ideologico sono variate da quattro mesi a due anni (nonostante
ciò, l’impianto accusatorio ha mostrato pratiche di violenza istituzionale
reiterata, perseguibili solo grazie alla legge 110/2017, oggi sotto attacco).
Alla violenza fisica si accompagna una crescente medicalizzazione della
custodia. Il XXI Rapporto di Antigone (Senza Respiro, presentato il 29 maggio
2025) ha rilevato che il quarantaquattro per cento dei detenuti assume sedativi
o ipnotici, mentre il venti per cento fa uso di stabilizzanti dell’umore,
antidepressivi o antipsicotici, spesso in assenza di una diagnosi psichiatrica
formale. Il fenomeno è particolarmente allarmante nelle carceri minorili, dove
il consumo di psicofarmaci è aumentato drasticamente (del sessantaquattro per
cento all’istituto di Torino e del trecento cinquantadue per cento a Nisida,
rispetto al 2022) Nei reparti per l’“osservazione psichiatrica” sono state
documentate prassi come l’isolamento prolungato per settimane, la sedazione
forzata e la contenzione meccanica. Secondo le linee guida delle Nazioni Unite e
le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt),
tali pratiche possono configurare trattamenti inumani o degradanti. In istituti
come Poggioreale e Vigevano il Cpt ha segnalato la totale assenza di
monitoraggio esterno, l’uso di farmaci senza consenso informato e gravi lacune
nella documentazione degli episodi di contenzione, compromettendo ogni forma di
trasparenza e tutela.
L’approccio segregativo e le pratiche torturatorie si estendono sempre più anche
all’esterno dei luoghi carcerari “tradizionali”. Da gennaio 2025, l’Italia ha
avviato i primi trasferimenti di migranti irregolari nei Cpr albanesi costruiti
a Shëngjin e Gjader, nell’ambito dell’accordo bilaterale del 6 novembre 2023.
Queste strutture, gestite con appalti diretti e contratti blindati, sono
collocate fuori dal territorio nazionale: secondo la narrazione governativa, ciò
le escluderebbe dalla giurisdizione italiana. La Corte di Cassazione, con
l’ordinanza n. 23105 del 20 giugno 2025, ha stabilito che i centri albanesi sono
“formalmente e sostanzialmente sottratti alle garanzie giurisdizionali
italiane”, in violazione della Direttiva 2008/115/CE e della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea. La Suprema Corte ha inoltre sollevato due
questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affermando
che il trattenimento nei Cpr albanesi rappresenta “una forma di detenzione
extragiudiziale in territorio straniero, priva delle tutele minime previste dal
diritto europeo”.
Secondo quanto riportato dall’Asgi, nei primi sei mesi del 2025 oltre
centoventicinque migranti sono stati trasferiti nei Cpr albanesi di Shengjin e
Gjader, nell’ambito dell’accordo bilaterale siglato tra Italia e Albania.
Diverse autorità giudiziarie italiane, tra cui i giudici di pace di Roma,
Bologna e Catania, hanno successivamente disposto il rilascio immediato di
alcuni richiedenti asilo, ritenendo il trattenimento “giuridicamente nullo” per
l’assenza di tutele legali e giurisdizionali. Il 3 luglio 2025 la Corte
Costituzionale (con la sentenza n. 96/2025) ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della disciplina del trattenimento nei Cpr, per violazione
dell’articolo 13 della Costituzione. La Consulta ha rilevato che la privazione
della libertà personale nei centri per il rimpatrio avviene sulla base di una
norma, l’articolo 14, comma 2 del Testo Unico Immigrazione, che non definisce
con sufficiente precisione i modi del trattenimento, rinviando a fonti
secondarie e a prassi amministrative, in violazione della riserva assoluta di
legge in materia di libertà personale. La Corte ha inoltre sottolineato che
l’attuale disciplina non garantisce un controllo giurisdizionale effettivo e
continuo, come imposto dall’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (Cedu), che tutela ogni persona da forme di detenzione amministrativa
arbitrarie. In assenza di una normativa primaria che disciplini condizioni,
durata e modalità del trattenimento, questo si configura come un assoggettamento
fisico all’altrui potere, potenzialmente lesivo della libertà personale e privo
delle necessarie garanzie di legge. Sono state inoltre sollevate (anche se
dichiarate inammissibili) questioni relative alla violazione degli articoli 24 e
111 della Costituzione, in particolare per la mancata effettività del diritto
alla difesa, l’assenza di informazioni chiare sui diritti del trattenuto e le
difficoltà nell’accesso a un avvocato e nel ricorso contro il trattenimento. La
Corte ha ritenuto inoltre non scrutinabili le questioni relative alla violazione
dell’articolo 3 della Costituzione, che denunciavano una disparità di
trattamento rispetto al regime carcerario ordinario. Nel merito, va
sottolineato, non ha fornito una disciplina sostitutiva, ma ha rivolto un
preciso monito al legislatore: in mancanza di un intervento normativo che
regolamenti in modo chiaro il trattenimento nei Cpr quanto a modalità, durata,
condizioni materiali e garanzie giurisdizionali, la misura risulta
costituzionalmente inammissibile.
È chiaro, tuttavia, che un intervento meramente giurisdizionale non può essere
sufficiente davanti a un mosaico che si compone e ricompone di continuo. Un
garante che non parla, una legge che protegge chi picchia, un decreto che
finanzia la difesa degli imputati in divisa, una riforma che sterilizza il reato
di tortura, una giurisdizione che si dissolve verso strutture extraterritoriali:
tutto è coerente con l’obiettivo di silenziare la denuncia, ridurre al minimo le
garanzie, garantire l’impunità e normalizzare l’eccezione. È il passaggio dalla
giustizia alla gestione, dal diritto alla forza, e non è solo una crisi: è una
precisa scelta politica. Di fronte a un sistema che si regge sulla paura e
sull’opacità, il rischio non riguarda solo i detenuti, i migranti o i marginali:
è un rischio per tutti, e per gli equilibri democratici generali, perché quando
il potere si protegge dalla legge e non con la legge, la libertà smette di
essere un principio, e diventa un privilegio. (luna casarotti – yairaiha ets)