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Conversione del permesso stagionale: il silenzio della Prefettura non rende irregolare il soggiorno
Il Giudice di Pace di Taranto annulla un decreto di espulsione notificato a un lavoratore in attesa da oltre due anni della definizione della domanda di conversione. IL CASO Un cittadino albanese faceva ingresso in Italia con regolare visto per lavoro subordinato, apposto sul passaporto, a seguito dell’aggiudicazione della quota nell’ambito del decreto flussi 2022. Il 3 febbraio 2023 stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto e, in pari data, presentava domanda di permesso di soggiorno, che gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3 novembre 2023. Il 3 agosto 2023, prima della scadenza del titolo e secondo quanto previsto dalla normativa flussi, inviava al SUI di Taranto, per il tramite del CAF di Massafra, la domanda di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale (modello VB), allegando la proposta di contratto di soggiorno, il modello Unilav, i dati dell’impresa (CCIAA, posizione previdenziale e fiscale), l’idoneità alloggiativa e la cessione di fabbricato. Il 18 marzo 2026 – a procedimento ancora non definito e senza che fosse mai pervenuta alcuna risposta alla domanda – il Prefetto di Taranto adottava decreto di espulsione, ritenendo il lavoratore irregolarmente presente sul territorio nazionale per intervenuta scadenza del permesso per lavoro stagionale. LE POSIZIONI DELLE PARTI Il ricorrente impugnava tempestivamente il decreto davanti al Giudice di Pace di Taranto, deducendo di essere in attesa della conversione e di essere in possesso della ricevuta dell’invio telematico della domanda. L’Amministrazione si costituiva sostenendo la legittimità dell’espulsione: la domanda di conversione sarebbe risultata fuori quota e, in quanto tale, non destinataria di alcun provvedimento di rigetto. Precisava inoltre di non essere tenuta a provvedere espressamente su un’istanza tardivamente presentata, costituendo la verifica della sussistenza della quota annuale attività meramente endoprocedimentale. IL QUADRO NORMATIVO RICHIAMATO DALLA DIFESA È principio consolidato che chi abbia presentato domanda di conversione tramite decreto flussi e sia in possesso della relativa ricevuta non possa essere espulso: la ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno per tutta la fase di verifica e definizione della procedura, con conseguente diritto a permanere e a svolgere attività lavorativa. In tal senso si pone anche la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 5 maggio 2025, che chiarisce la possibilità per i titolari di permesso stagionale di svolgere attività lavorativa non stagionale nelle more della decisione sulla domanda di conversione. L’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 riconosce la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato al lavoratore che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato. Il D.L. n. 145 dell’11 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 9 dicembre 2024, ha poi escluso tali conversioni dal sistema delle quote, sottraendo la procedura a qualsiasi contingentamento numerico. Quanto al modello VB, al tempo della presentazione della domanda esso non assolveva alla sola funzione di verifica della quota: era l’unico modulo tipizzato e utilizzabile per attivare la procedura di conversione, e dunque l’atto di impulso procedimentale indispensabile, in mancanza del quale la domanda non avrebbe potuto neppure essere istruita. Non si trattava quindi né di una mera comunicazione ricognitiva né di un adempimento istruttorio fine a se stesso. Dopo la soppressione del sistema delle quote per talune tipologie di conversione, il modello ha conservato la vecchia dicitura ma ha assunto una diversa funzione: non più verifica del contingente, bensì attività istruttoria volta all’accertamento dei requisiti sostanziali, quali la regolarità del rapporto e l’idoneità dell’offerta di lavoro. In entrambi i regimi, tuttavia, esso resta lo strumento esclusivo per l’avvio e la gestione del procedimento, rispetto al quale l’Amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto, motivato e comunicato all’interessato. Nel caso di specie nessuna comunicazione formale sull’esito della verifica era mai pervenuta al ricorrente. Tutte le comunicazioni avrebbero dovuto essere effettuate ai recapiti espressamente indicati in domanda – indirizzo di residenza e indirizzo di posta elettronica – ovvero mediante convocazione personale: la sola pubblicazione sul portale informatico, in assenza di notifica diretta, non è sufficiente né conforme ai principi di trasparenza e partecipazione procedimentale. LA DECISIONE All’esito di un’accurata istruttoria il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, rilevando anzitutto che il modello VB inviato il 3 agosto 2023, prima della scadenza del titolo, era corredato della proposta di contratto sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione a supporto, e che «per principio pacificamente acquisito» l’invio telematico della pratica di conversione attesta la regolarità del soggiorno sino all’esito della pratica medesima. Ha quindi ritenuto sussistente in capo alla Prefettura l’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza, come del resto confermato dalla stessa Amministrazione nel richiamare TAR Lecce n. 763/2024 del 5 giugno 2024; obbligo che permane nei medesimi termini anche qualora la domanda di conversione sia presentata tardivamente (Consiglio di Stato n. 7995/2022 e, ex plurimis, TAR Puglia n. 83 del 27 febbraio 2025). Poiché al momento dell’emissione del decreto di espulsione l’esito della pratica non era stato comunicato all’interessato, il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul procedimento R.G. n. 1946/2026, ha accolto il ricorso e annullato il decreto di espulsione «nonché ogni altro atto al predetto connesso, sia esso presupposto, connesso o consequenziale». PERCHÉ LA DECISIONE È RILEVANTE Da diversi anni lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto sostiene che alle domande di conversione non debba seguire un atto finale espresso di accoglimento o rigetto. Il risultato è che numerose pratiche restano pendenti a tempo indeterminato, senza che lavoratori e datori di lavoro possano conoscere l’esito delle domande presentate per regolarizzare l’assunzione di manodopera straniera e, in molti casi, esponendo il lavoratore all’espulsione dal territorio nazionale. La pronuncia del Giudice di Pace di Taranto afferma il contrario: il procedimento va concluso con provvedimento espresso e comunicato, e fino a quel momento il soggiorno resta pienamente legittimo. Giudice di Pace, sentenza n. 1099 del 26 maggio 2026 Si ringrazia Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.
«Acqua sporca»
Parte dall’improvvisa decisione di Neela di lasciare l’Italia dopo trent’anni di lavoro per tornare definitivamente in Sri Lanka, il romanzo di Nadeesha Uyangoda pubblicato da Einaudi e vincitrice del premio Campiello Opera prima 1 e finalista al Premio Strega 2026. Come l’attrazione gravitazionale della Luna, questa scelta genera maree che si ritirano dalle coste della sua famiglia, scoprendo ansie radicate nelle menti e spiriti ancestrali imprigionati nei corpi. Sull’isola, sua sorella Himali cresce una figlia sul modello di un ideale politico, con un marito fantasma, ex militante comunista immigrato senza documenti in Europa. Pavitra, la sorella piú piccola, alle spalle un matrimonio insapore, si aggira come uno spettro in un appartamento non suo, soffrendo la povertà che l’ha costretta a dare in pegno l’unica ricchezza che possedeva. Ayesha, la figlia di Neela, vive a Milano una vita sgretolata, precaria, senza mai riuscire a «trovare né la soddisfazione morale né la compensazione economica». Una storia famigliare ambientata tra il presente e il passato, tra due spazi geografici che sradicano e frammentano, tra un Paese in cui è difficile provare a realizzare i propri sogni e uno in cui la magia e il mito pervadono ancora ogni cosa. Leggi un estratto del libro Nadeesha Uyangoda è una scrittrice italofona nata in Sri Lanka, autrice del libro L’unica persona nera nella stanza (66thand2nd 2021) – vincitore del Premio Sila nella sezione Economia e Società e del Premio Rapallo Speciale Anna Maria Ortese – e di Corpi che contano (66thand2nd 2024). Per Einaudi ha pubblicato Acqua sporca (2025). Inoltre, è ideatrice del podcast Sulla Razza (Juventus/OnePodcast), ha scritto per media nazionali e stranieri e cura la rubrica Il libro di «Internazionale». 1. Motivazione: Acqua sporca, romanzo d’esordio di Nadeesha Uyangoda, dà voce, con intensità narrativa e limpidezza stilistica, alle fratture e alle appartenenze multiple del mondo contemporaneo, trasformando una vicenda familiare e migratoria in una narrazione polifonica sull’identità, la memoria e l’eredità affettiva. Attraverso una scrittura insieme nitida e simbolica, il romanzo intreccia esperienze individuali e storia collettiva, restituendo il senso dello spaesamento, del ritorno e della ricerca di sé tra lingue, culture e generazioni diverse. Acqua sporca si impone, pertanto, come voce originale ma già ben riconoscibile nella narrativa italiana contemporanea. ↩︎
Salari in perdita da trent’anni: serve un salario minimo e togliere l’Iva sui beni necessari
Due notizie ci danno da pensare, una è quella della prima decisione del neo premier britannico Burnham di togliere l’IVA dalle bollette delle famiglie garantendo così un risparmio medio di circa 45 sterline annue, la seconda è la relazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio italiano che certifica quello che tutti noi […] L'articolo Salari in perdita da trent’anni: serve un salario minimo e togliere l’Iva sui beni necessari su Contropiano.
July 24, 2026
Contropiano
L’indecenza della delazione e la tutela della sfera privata del corpo docente
L’anno scolastico appena conclusosi, caratterizzato dall’impressionante mobilitazione del mondo della scuola contro il genocidio a Gaza, è stato segnato da diversi tentativi di censura e repressione delle voci di docenti e studenti che hanno manifestato la propria solidarietà nei confronti della popolazione palestinese e condannato le politiche di riarmo del nostro governo. Il caso qui in esame rappresenta un’ulteriore e preoccupante torsione in senso illiberale della postura repressiva che gli apparati dello stato hanno adottato nei confronti del mondo della scuola, vessato negli ultimi anni dall’introduzione di norme sempre più punitive nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Riassumiano brevemente i fatti (vedi anche qui, qui e qui). Siamo a Torino, pochi giorni dopo la manifestazione del 31 gennaio a sostegno di Askatasuna a seguito dello sgombero del centro sociale e della militarizzazione del quartiere Vanchiglia. Melania Rovelli, insegnante dell’Istituto Comprensivo “Borgaretto” di Beinasco (TO), trova online una foto che ritrae i due “poliziotti-simbolo” della manifestazione, Lorenzo Birgulti e Alessandro Calista, appena dimessi dall’ospedale dopo la colluttazione avvenuta alla fine del corteo. La foto, corredata da parole che mettono in dubbio l’entità delle lesioni da loro riportate, è condivisa sul proprio “stato” WhatsApp dalla docente, che vi aggiunge un commento indignato. Qualcuno tra i contatti dell’insegnante fa uno screenshot e, sotto falso nome, lo invia al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, innescando una reazione a catena al termine della quale la docente è destinataria da parte della sua Dirigente Scolastica di un procedimento disciplinare che si conclude con un provvedimento di censura, motivato dall’aver agito con «un apprezzabile grado di imprudenza» in violazione del suddetto codice di comportamento, in quanto «il post nuoce al prestigio e al decoro della pubblica amministrazione e utilizza un linguaggio non consono al ruolo educativo del docente» (benché con tutta probabilità esso non fosse visibile da parte delle/degli allieve/i). La sanzione disciplinare irrogata alla collega si configura come un intervento fuori luogo, eccessivo, immotivato, coerente però con la grande macchina repressiva che negli ultimi mesi ha travolto il centro sociale Askatasuna e quella parte della cittadinanza che si è schierata contro lo sgombero e contro l’inasprimento delle misure di gestione dell’ordine pubblico anche a seguito degli scioperi autunnali (per la peculiarità del caso torinese si veda qui) La docente è stata sanzionata per avere espresso tramite un canale privato, non istituzionale, normalmente utilizzato in quanto cittadina e non come docente, una posizione di dissenso rispetto alla vittimizzazione degli agenti, sapientemente operata dai media mainstream nei minuti immediatamente successivi ai fatti in questione (la cui dinamica è stata immediatamente messa in discussione e chiarita dall’ottimo lavoro della giornalista Rita Rapisarda in questo articolo). La netta contrapposizione tra una piazza criminalizzata per la sua presunta “violenza” e forze dell’ordine che avrebbero agito con il solo obiettivo di garantire la sicurezza della cittadinanza è stato il mantra delle istituzioni nei mesi successivi. Evidentemente chi, come la professoressa Rovelli, si è permesso di mettere in discussione questa narrazione, è stato facile preda del tritacarne repressivo che rappresenta oggi un pericolo reale per chi esprima, pur in modo pacifico ed esercitando un diritto costituzionalmente garantito, forme più o meno aspre di dissenso nei confronti del potere. Al netto della strategia che la collega e i suoi legali adotteranno su un piano giudiziario, questa vicenda è importante per tutte/i le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego e in particolare della scuola per diverse ragioni. La prima riflessione da fare riguarda l’ostilità nei confronti della docente, che è stata vittima di una delazione in puro stile fascista, evidentemente e scientemente volta a danneggiarla sul lavoro, con l’aggravante dell’anonimato dietro cui il delatore ha nascosto, tramite il ricorso a uno pseudonimo, la propria identità: al momento non è dato sapere in che modo MIM e USR abbiano verificato chi sia l’autore della segnalazione, ma sarebbe importante capirlo. La CUB SUR parla nel proprio comunicato di “grande fratello informatico” ed è questo uno degli aspetti più significativi della questione, che ci porta direttamente al cuore del problema, vale a dire i possibili profili di incostituzionalità del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 81 del 13 giugno 2023) che introduce importanti modifiche rispetto al vecchio Codice (DPR n. 62 del 16 aprile 2013). L’aspetto rilevante in questa sede è il disciplinamento del «crescente fenomeno della digitalizzazione del lavoro e con l’introduzione di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e in particolare dei social media». Se si conferma che i dipendenti pubblici sono tenuti al rispetto dei doveri di «diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta» (mutuati dall’articolo 97 della Costituzione), la novità è «la precisazione che tali doveri debbano essere osservati non solo quando si è in servizio, ma anche nei comportamenti che si pongono in essere nella vita quotidiana, al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione». Nello specifico tale precisazione è contenuta nell’articolo 11-ter del Codice, di cui riportiamo i commi 1 e 2: > 1. Nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza > ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, > cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla > pubblica amministrazione di appartenenza. > 2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o > commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine > dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in > generale. La lettura di queste poche righe ci conduce direttamente al punctum dolens della questione, che possiamo formulare così: quanto il Codice di comportamento, nella sua attuale formulazione, è compatibile con il dettato costituzionale e in particolare con l’articolo 21 sulla libertà d’espressione? Se la gerarchia delle fonti del diritto prevede che la norma suprema sia la Costituzione, è accettabile che i dipendenti pubblici vedano così limitato e minato il proprio diritto di parola e di espressione da una norma di rango inferiore? Quanto è grande il rischio che la «cautela» a cui fa riferimento l’articolo 11-ter induca nelle lavoratrici e nei lavoratori atteggiamenti di autocensura? Quanto è legittimo che, in definitiva, i pubblici dipendenti siano paradossalmente “discriminati” rispetto alle/agli altri cittadine/i per la propria condizione lavorativa che ne subordina alcune libertà fondamentali a un codice di condotta? Quanto la “fedeltà” che si richiede ai pubblici dipendenti è assimilabile a forme di obbedienza acritica e inquadramento totalizzante in una sorta di “stato etico”, che tende a sovrapporsi in quanto tale alla Repubblica democratica fondata sul lavoro, perno della Costituzione, a cui sola le e i cittadini devono fedeltà? Sono domande a cui chiaramente non è possibile dare risposta in questa sede, ma il caso della professoressa Rovelli è inquietante perché mette a nudo la violenza di un sistema che “sorveglia e punisce” non solo con i manganelli e gli idranti, ma anche in modi più sottili, subdoli, pervasivi e minacciosi per la libertà delle persone, costringendole a sperimentare forme di solitudine e sospetto nei confronti del prossimo che sono in completa antitesi con la natura dell’uomo come animale sociale. Sarebbe poi tutta da indagare la questione di cosa si intenda per “decoro” della pubblica amministrazione in un momento storico in cui il Governo italiano, complice diretto di un genocidio, partorisce a ciclo continuo decreti sicurezza finalizzati a colpire chiunque denunci il grande scandalo della guerra e dell’ingiustizia sociale. Viene in mente la provocazione di Socrate che invocò come alternativa alla pena di morte il suo mantenimento a pubbliche spese nel Pritaneo, come benefattore della polis. E invece il premio è toccato ad altri: i poliziotti Birgulti e Calista hanno ricevuto attestati di stima e solidarietà dalle istituzioni, sono stati premiati a Padova durante la festa per il 174° anno dalla fondazione della Polizia di Stato, hanno ricevuto l’attestato di civica benemerenza dal comune di Torino per l’anno 2026 (vedi qui e qui). Come Osservatorio continueremo a seguire la vicenda della collega torinese, a cui esprimiamo la nostra solidarietà, ma invitiamo chi ci legge a non piegarsi a forme di sopraffazione che in tutta evidenza tenderanno a riproporsi con sempre maggiore frequenza nell’immediato futuro e che colpiranno nel segno se troveranno individui resi fragili da silenzio e isolamento. Per questo è importante fare emergere queste storie, perchè quella che dobbiamo intraprendere è una battaglia politica e culturale che i singoli non possono affrontare da soli: contrastare il dispositivo di controllo in cui viviamo immersi richiede la difesa collettiva di spazi di libertà che anche il processo di militarizzazione delle scuole e delle università, che qui denunciamo, tende a limitare ed erodere. La traiettoria della militarizzazione incrocia la logica dell’autoritarismo, della censura, dell’obbedienza acritica, ed è per questa ragione che riteniamo fondamentale che nel mondo della scuola si diffondano gli strumenti di resistenza che qui mettiamo a disposizione di quante/i vogliano impegnarsi nella difesa della libertà di insegnamento, pensiero, parola ed espressione. Scarica qui: * vademecum per contrastare la militarizzazione delle scuole * appunti resistenti per continuare a praticare la libertà d’insegnamento Irene Carnazza e Maria Pastore, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona annualmente
Ahidaonline: La militarizzazione delle scuole, delle università e della società civile
DI MICHELE LUCIVERO SU AHIDAONLINE.COM DEL 16 LUGLIO 2026 Ospitiamo con piacere sul nostro sito l’interessante contributo scritto da Michele Lucivero, pubblicato su Ahidaonline.com il 16 luglio 2026 in cui viene ribadito quanto l’Osservatorio denuncia da due anni a questa parte, vale a dire un pericolosissimo processo di occupazione degli spazi del sapere e della formazione da parte delle Forze Armate e di strutture di controllo. «Ciò che l’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università ha cominciato a registrare e denunciare da diversi anni è una indebita invasione di campo all’interno delle scuole da parte di rappresentanti delle forze armate addirittura in qualità di «docenti», impegnati nel tenere lezioni su vari argomenti (dall’inglese affidato a personale Nato fino a tematiche inerenti alla legalità e alla Costituzione). Tale ingerenza da parte dei militari è stata possibile, in realtà, perché a partire dal 2015 il Ministero dell’Istruzione (diventato poi Ministero dell’Istruzione e del merito) ha sottoscritto dei protocolli con il Ministero della Difesa per svolgere percorsi di Formazione scuola-lavoro (ex PCTO) direttamente nelle basi militari o nelle caserme, esautorando i/le docenti dalla democratica partecipazione alle iniziative didattiche di carattere pedagogico delle proprie scuole»…continua a leggere su www.ahidaonline.com. -------------------------------------------------------------------------------- Se come associazioni o singoli volete sostenerci economicamente potete farlo donando su questo IBAN: IT06Z0501803400000020000668 oppure qui: FAI UNA DONAZIONE UNA TANTUM Grazie per la collaborazione. Apprezziamo il tuo contributo! Fai una donazione -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE MENSILMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona mensilmente -------------------------------------------------------------------------------- FAI UNA DONAZIONE ANNUALMENTE Apprezziamo il tuo contributo. Dona annualmente
Iscrizione gratuita al SSN anche con PdS per residenza elettiva: la Regione Lombardia dovrà rimborsare le persone straniere invalide
La Corte d’Appello e il Tribunale di Milano danno seguito alla sentenza della Corte Costituzionale: la Regione Lombardia dovrà iscrivere gratuitamente al SSN le persone straniere titolari di permesso per residenza elettiva e a restituire le somme pagate per l’iscrizione. Con due sentenze depositate in data 17 luglio 2026, la Corte d’Appello e il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso di ASGI, APN, EMERGENCY e NAGA e di singoli cittadine e cittadini extra UE, hanno applicato in Regione Lombardia la sentenza della Corte Costituzionale 97/2026 in base alla quale il diritto all’iscrizione gratuita al SSN spetta anche alle persone straniere titolari di una pensione di inabilità (e per questo detentrici di un permesso di soggiorno “per residenza elettiva”) se tale permesso deriva dalla conversione di un precedente permesso che dava titolo all’iscrizione gratuita. In altre parole, spiegano le associazioni, la persona straniera che aveva diritto all’iscrizione non lo perde per il solo fatto di aver mutato il suo permesso di soggiorno nel momento in cui diviene invalida. La Corte d’Appello ha confermato che la situazione verificatasi sino ad ora costituiva una discriminazione sia per nazionalità (perché escludeva dal diritto alle cure gratuite una parte di persone straniere) sia per disabilità (perché le escludeva proprio in quanto disabili) e ha ordinato alla Regione di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le ASST della Regione applichino immediatamente tali regole. La conseguenza è anche il diritto alla restituzione delle somme che in passato sono state pagate dalle persone straniere (2000 euro l’anno dal gennaio 2024) come infatti il Tribunale di Milano ha deciso in altra sentenza nella medesima data, accogliendo il ricorso di singoli cittadine e cittadini stranieri. ASGI, APN, EMERGENCY e NAGA esprimono la piena soddisfazione per questi primi sviluppi della sentenza 97/2026 che pongono fine, purtroppo solo dopo più di 20 anni di applicazione (da tanto tempo è infatti richiesto il pagamento per l’iscrizione al SSN, sebbene prima del 2024 la cifra fosse inferiore a 2.000 euro), a una situazione che vedeva escluse dal SSN gratuito proprio le persone in condizioni di maggior bisogno. Le associazioni, infine, invitano Regione Lombardia ad adempiere tempestivamente quanto disposto dai giudici e a predisporre una procedura rapida per i rimborsi; invitano anche le altre regioni ad adeguarsi ai predetti principi al fine di evitare ulteriori contenziosi e il protrarsi di una situazione di grave ingiustizia. Tribunale di Milano, sentenza n. 3833 del luglio 2026 Corte d’Appello Milano, sentenza del 16 luglio 2026
Trattenimento C.P.R. e obbligo di valutazione incidentale dell’espulsione: nessun automatismo tra precedenti penali e pericolosità
La Corte di Cassazione, Sezione I penale, con udienza del 9 giugno 2026, ha accolto il ricorso che affronta il tema del sindacato del giudice della convalida sul decreto di trattenimento in C.P.R. e afferma alcuni principi rilevanti: 1. Il giudice della convalida è tenuto a una valutazione incidentale della legittimità del decreto prefettizio di espulsione, non potendo limitarsi a un riscontro meramente esteriore. Il principio, già affermato da Corte cost. n. 105/2001 e ribadito da Cass. pen. n. 15748/2025, trova qui applicazione in un caso concreto. 2. La Corte ribadisce che la pericolosità ex art. 13, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998 non può essere desunta dai soli precedenti penali e di polizia: occorre un accertamento oggettivo e personalizzato, esteso all’esame complessivo della personalità dello straniero, della sua condotta di vita e dei legami sociali e familiari, da compiersi caso per caso con il test di proporzionalità (richiamate Cass. pen. n. 8133/2026 e n. 8261/2026). 3. Limitarsi a formule di stile e a un elenco acritico di precedenti, omettendo di esaminare la documentazione difensiva sul radicamento (legami familiari, lavoro, passaporto valido, domicilio stabile), integra una motivazione meramente apparente – e dunque una violazione di legge denunciabile in cassazione. Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio il decreto del Giudice di pace di Melfi che aveva convalidato il trattenimento senza alcun vaglio autonomo, ignorando gli elementi documentali prodotti dalla difesa e omettendo altresì di valutare la concedibilità di misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, T.U. Imm. Corte di Cassazione, sentenza n. 21520 del 11 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Roaldo Lukaj per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Chi si prenderà cura dell’Italia? Immigrazione, lavoro regolare e il futuro del welfare
LUIGI CAPOANI 1, SILVIA FUSAR BASSINI 2 L’Italia sta vivendo una delle più profonde trasformazioni demografiche della propria storia. L’invecchiamento della popolazione, il calo delle nascite e la riduzione della popolazione in età lavorativa stanno mettendo sotto pressione un sistema di welfare progettato in un contesto sociale profondamente diverso da quello attuale. In questo scenario, il lavoro di cura rappresenta ormai una componente essenziale dell’assistenza alle persone anziane e fragili, ma continua a essere caratterizzato da forti criticità, tra cui l’elevata diffusione del lavoro irregolare, una programmazione insufficiente delle politiche pubbliche e, non da ultimo, il fatto che a sostenerlo sia quasi ovunque la stessa componente della popolazione – donne, e in larghissima parte donne migranti. Luigi Capoani, Presidente dell’European Youth Think Tank e Professore a contratto di Economia Internazionale presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, insieme a Silvia Fusar Bassini, analista dell’European Youth Think Tank, riflettono sulle sfide che il sistema italiano dell’assistenza dovrà affrontare nei prossimi anni, evidenziando il ruolo dell’immigrazione regolare, della qualità del lavoro di cura e della necessità di ripensare il welfare in un’ottica intergenerazionale. Il lavoro di cura è diventato una necessità strutturale Negli ultimi decenni il lavoro di cura è passato dall’essere un supporto occasionale a rappresentare uno dei pilastri del welfare italiano. L’aumento della speranza di vita, la crescente incidenza delle patologie croniche e la trasformazione delle strutture familiari hanno determinato una domanda sempre più elevata di assistenza domiciliare, che è diventata una necessità più che un’opzione. Una parte significativa di questo fabbisogno viene oggi soddisfatta da lavoratrici e lavoratori stranieri, che svolgono un ruolo fondamentale nell’assistenza quotidiana agli anziani e alle persone non autosufficienti. I numeri raccontano con chiarezza chi sostiene oggi questo settore: nel 2025 la componente femminile tra i lavoratori domestici sfiora il 90%, e quasi 7 su 10 provengono da un altro Paese. La comunità più numerosa arriva dall’Est Europa – Romania, Ucraina, Moldavia in testa – seguita da Sud America e Filippine. Senza questo contributo, molte famiglie avrebbero enormi difficoltà a garantire una presa in carico continuativa dei propri familiari. UN LAVORO SOSTENUTO QUASI INTERAMENTE DA DONNE MIGRANTI Parlare genericamente di “lavoratori stranieri” rischia di appiattire una realtà che è, prima di tutto, una questione femminile. Chi lascia il proprio Paese per accudire un anziano italiano spesso lo fa affidando i propri figli o i propri genitori ad altre donne rimaste a casa, che possono essere sorelle, madri, vicine oppure altre lavoratrici pagate a loro volta. È quella che viene definita una catena globale della cura: il lavoro di accudimento si riverbera lungo una serie di donne che si sostituiscono l’una all’altra, spesso trascorrendo lunghissimi periodi di distanza dai propri affetti. A questo si aggiungono altri problemi sistemici. È frequente la presenza di lavoratrici straniere che hanno qualifiche professionali conseguite nel Paese d’origine ma non riconosciute in Italia, e si ritrovano a svolgere lavori di cura pur avendo una formazione più alta oppure semplicemente diversa da quella richiesta dal ruolo. Chi lavora in convivenza, poi, affronta un isolamento ulteriore: vive nella casa dell’assistito, spesso senza orari definiti, senza rete sociale nelle vicinanze e con margini ridotti per far valere i propri diritti. E poiché l’ingresso e il rinnovo del permesso di soggiorno restano legati al contratto di lavoro, chi ha meno alternative – spesso proprio le donne arrivate da sole, senza una rete di supporto già radicata – si trova nella posizione più debole per negoziare condizioni dignitose o denunciare eventuali abusi. IL PROBLEMA DELL’IRREGOLARITÀ Accanto a questa realtà permane un problema che il dibattito pubblico affronta troppo raramente: una quota ancora rilevante del lavoro di cura continua a svilupparsi nell’irregolarità. L’Inps registra poco più di 800mila rapporti di lavoro domestico regolari, mentre altre stime che includono anche il lavoro non regolare arrivano a censire oltre 3,3 milioni di persone coinvolte nel settore. Il divario tra questi due numeri è la misura reale del problema. Il lavoro sommerso non rappresenta un vantaggio né per i lavoratori né per le famiglie. Chi presta assistenza senza un regolare contratto rimane privo di adeguate tutele previdenziali e assicurative, come maternità, infortuni, disoccupazione o pensione, mentre gli assistiti rischiano di ricevere servizi privi di standard professionali verificabili e continuità assistenziale. Favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro significa rafforzare la dignità del lavoro, migliorare la qualità dell’assistenza, aumentare le entrate contributive e costruire un sistema più trasparente e sostenibile. L’immigrazione può rappresentare una risorsa importante, ma soltanto se accompagnata da percorsi di integrazione, formazione linguistica e professionale e da strumenti che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro regolare. Nel 2025 il governo ha introdotto un canale di ingresso fuori quota dedicato all’assistenza familiare e sociosanitaria, superando in parte la logica dei decreti flussi che per anni ha reso l’incontro tra domanda e offerta quasi casuale. Restano però da sciogliere i nodi di fondo: procedure ancora macchinose, tempi di attesa lunghi e un legame tra permesso di soggiorno e contratto che continua a esporre le lavoratrici a un potere contrattuale sbilanciato. INVESTIRE NELLA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA La questione non riguarda soltanto il numero di operatori disponibili, ma anche la qualità dell’assistenza offerta. Prendersi cura di una persona anziana richiede competenze sempre più articolate, che spaziano dagli aspetti sanitari di base alla gestione delle fragilità cognitive, fino alla capacità di instaurare relazioni umane di fiducia. Per questo motivo diventa essenziale investire nella formazione continua degli assistenti familiari, nella certificazione delle competenze e nello sviluppo di servizi territoriali capaci di accompagnare sia le famiglie sia i lavoratori. In questa direzione va, ad esempio, la proposta, rilanciata di recente anche dai vertici dell’Inps, di istituire un Albo nazionale per colf e badanti, capace di certificare le qualifiche del settore e di dare finalmente visibilità pubblica a un lavoro che oggi resta in gran parte invisibile. Migliori condizioni di lavoro e di formazione non sono solo un costo: possono ridurre i ricoveri evitabili, alleggerire la pressione sul sistema sanitario e migliorare concretamente la vita di chi viene assistito. RIPENSARE IL WELFARE IN UNA PROSPETTIVA INTERGENERAZIONALE L’invecchiamento della popolazione impone anche una riflessione più ampia sull’equilibrio del welfare italiano. Storicamente, una parte molto consistente della spesa sociale è stata destinata alla protezione previdenziale, mentre risultano relativamente più contenuti gli investimenti rivolti alle nuove generazioni, alle politiche familiari, alla natalità, alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani. Non si tratta di mettere in discussione le tutele degli anziani, che rappresentano una conquista fondamentale del nostro sistema sociale. Piuttosto, la sfida consiste nel costruire un welfare capace di rispondere contemporaneamente ai bisogni di una popolazione sempre più anziana e alle aspettative delle giovani generazioni, evitando che il peso dell’invecchiamento ricada esclusivamente su chi oggi entra nel mercato del lavoro. Un sistema equilibrato deve essere in grado di proteggere chi ha bisogno di assistenza senza compromettere le opportunità di sviluppo delle generazioni future. UNA SFIDA CHE RIGUARDA L’INTERO PAESE L’assistenza agli anziani non può essere considerata esclusivamente una questione privata demandata alle famiglie. Essa rappresenta una sfida strutturale che richiede una strategia nazionale capace di integrare politiche migratorie, mercato del lavoro, formazione professionale e welfare territoriale. L’immigrazione regolare può contribuire ad affrontare il progressivo calo della popolazione attiva e a sostenere un settore destinato a crescere nei prossimi decenni. Tuttavia, questa opportunità potrà tradursi in un reale beneficio soltanto attraverso regole chiare, percorsi di integrazione efficaci e una decisa lotta al lavoro irregolare e solo se si riconoscerà, accanto al bisogno di chi riceve le cure, anche i diritti e la dignità di chi le presta ogni giorno. Investire nel lavoro di cura significa investire nella qualità della vita delle persone anziane, nella serenità delle famiglie e nella sostenibilità futura del welfare italiano. In un Paese che continua a invecchiare, la vera domanda non è se avremo bisogno di più assistenza, ma se saremo capaci di costruire un sistema in grado di garantire qualità, legalità e dignità a chi riceve cure e a chi le presta ogni giorno. 1. Luigi Capoani è economista, ricercatore e docente di Economia Internazionale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. È stato inoltre docente di Macroeconomia presso l’Università di Salerno e l’Università di Verona e docente di Economia Monetaria presso l’Università di Trieste. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Salerno attraverso un percorso internazionale svolto in collaborazione con l’Università di Birmingham. È fondatore e presidente dell’European Youth Think Tank (EYTT), una piattaforma indipendente e senza scopo di lucro che connette giovani ricercatori europei e promuove progetti interdisciplinari orientati alla pubblicazione scientifica internazionale. All’interno dell’EYTT coordina attività di ricerca interdisciplinare e iniziative scientifiche dedicate all’innovazione, alla collaborazione internazionale e alla valorizzazione dei giovani studiosi. ↩︎ 2. Silvia Fusar Bassini è analista presso l’European Youth Think Tank (EYTT), dove si concentra sulle relazioni internazionali e i diritti umani. I suoi interessi di ricerca comprendono il diritto internazionale, le dinamiche socioeconomiche specialmente nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione ai fenomeni migratori e alle sfide di governance internazionale in materia di sviluppo e giustizia sociale. ↩︎
Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione: il Giudice di Pace deve verificarne lo stato prima di decidere
Con l’ordinanza n. 21379/2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema di notevole rilievo pratico: gli effetti della domanda di protezione internazionale proposta o manifestata dopo l’adozione di un decreto di espulsione. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui tale domanda non determina l’invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne sospende l’eseguibilità e impone al Giudice di Pace di verificare lo stato del procedimento di protezione prima di decidere sull’opposizione. Nel caso esaminato il cittadino straniero aveva impugnato il decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Chieti. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti attestanti la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale, l’accesso alla Questura di Milano e la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda mediante compilazione del modello C3. Il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione, valorizzando il fatto che la manifestazione di volontà fosse intervenuta dopo l’adozione del decreto e ritenendo, in sostanza, che l’espulsione costituisse atto dovuto. Aveva inoltre escluso la rilevanza della documentazione relativa all’integrazione socio-lavorativa e tratto un giudizio di pericolosità sociale dalla mera pendenza di un rinvio a giudizio. La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso. La domanda di protezione internazionale non può essere ignorata La Corte ribadisce anzitutto che, quando la domanda di protezione internazionale sia avanzata dopo l’adozione del decreto di espulsione, il decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, ma resta sospesa la sua eseguibilità. Grava allora sul Giudice di Pace l’obbligo di verificare, prima di decidere sul ricorso, quale provvedimento sia stato assunto dalla Commissione territoriale e quale sia l’eventuale esito dell’impugnazione proposta davanti al Tribunale. Il giudice non può dunque limitarsi ad affermare che la domanda è successiva al decreto: deve verificare in concreto lo stato della procedura, l’eventuale pendenza del giudizio e l’eventuale adozione di provvedimenti sospensivi. Sul punto la Cassazione richiama il principio già affermato da Cass. n. 34155/2025, secondo cui la pendenza della domanda impone un accertamento effettivo e non meramente formale. Il divieto di refoulement è norma generale di protezione Un secondo profilo di rilievo riguarda l’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione. La Corte afferma che tale disposizione ha natura di norma protettiva generale: anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, TUI, il Giudice di Pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il giudice è quindi tenuto a valutare la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia, l’esistenza di legami sociali, culturali e familiari con il Paese d’origine, nonché le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio. Nel caso concreto, osserva la Cassazione, l’esame delle ragioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale avrebbe consentito di verificare anche le condizioni oggettive del Marocco. L’integrazione sociale e lavorativa deve essere esaminata La Corte accoglie anche le censure relative all’omessa valutazione del radicamento sociale e lavorativo. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti relativi alla procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, al nulla osta provvisorio per lavoro subordinato rilasciato nel 2022, alla stabilità della permanenza in Italia e ai collegamenti con il territorio. Il radicamento, rileva la Cassazione, non può essere liquidato con formule generiche: va valutato in concreto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 19 TUI e del bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU. Nessun automatismo tra rinvio a giudizio e pericolosità sociale Particolarmente significativo è il passaggio sulla pericolosità sociale. Il Giudice di Pace aveva escluso l’integrazione dell’interessato valorizzando la pendenza di un rinvio a giudizio: impostazione che la Cassazione censura espressamente, affermando che il rinvio a giudizio non può essere considerato, di per sé, espressione di pericolosità sociale. La Corte richiama il principio secondo cui, nella disciplina dell’immigrazione, a fronte di diritti fondamentali di rilievo costituzionale e convenzionale non opera alcun automatismo ostativo: la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e all’attualità, attraverso una valutazione proporzionata e individualizzata. Nel caso esaminato non risultava alcuna condanna a carico del ricorrente, e il giudizio di pericolosità era stato tratto dal solo rinvio a giudizio, senza esaminare la natura del reato contestato né valutare le allegazioni difensive. La decisione La Corte di Cassazione ha quindi accolto i primi quattro motivi di ricorso, rigettato il quinto, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Chieti, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza è rilevante perché ribadisce che l’espulsione non può essere trattata come automatismo amministrativo quando emergano elementi relativi alla protezione internazionale, al divieto di refoulement, alla vita privata e familiare, all’integrazione sociale e all’assenza di una pericolosità concretamente accertata. Il Giudice di Pace investito dell’opposizione è tenuto a una verifica effettiva, individualizzata e attuale, senza potersi limitare alla constatazione dell’irregolarità del soggiorno o della pendenza di un procedimento penale. Corte di Cassazione, ordinanza n. 21379 del 23 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo