Sospensiva ex Lege per illegittima applicazione retroattiva del Regolamento (UE) 2024/1348
Il Tribunale di Napoli, con decreto del 3 agosto 2026, affronta una delle prime
questioni interpretative poste dall’entrata in applicazione del Regolamento (UE)
2024/1348, riconoscendo rilevanza, ai fini dell’individuazione della disciplina
applicabile, al momento della manifestazione della volontà di chiedere
protezione internazionale, anche quando la successiva formalizzazione mediante
modello C3 sia intervenuta dopo il 12 giugno 2026.
La questione assume particolare rilievo anche sul piano processuale. La nuova
disciplina ha infatti modificato i termini della procedura accelerata, ampliando
il tempo a disposizione dell’Amministrazione per la decisione: nel caso
esaminato, applicando il nuovo regime, la Commissione avrebbe rispettato i
termini; applicando quello previgente, invece, la procedura accelerata risultava
tardiva, con conseguente ritorno alla procedura ordinaria e sospensione
automatica dell’efficacia esecutiva del diniego.
Si tratta di una conseguenza ormai nota dopo l’intervento delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione n. 11399/2024. La peculiarità della decisione del
Tribunale di Napoli si colloca però a monte: occorreva stabilire quale delle due
discipline fosse applicabile.
IL CASO E LA DECISIONE
Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 20 maggio
2026, data risultante dallo stesso attestato nominativo provvisorio rilasciato
dalla Questura di Benevento. L’Amministrazione aveva però fissato la
formalizzazione mediante modello C3 soltanto al 22 giugno 2026, dopo l’entrata
in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348.
La Commissione Territoriale aveva fatto riferimento alla data del C3 e applicato
la nuova disciplina. Con il ricorso si sosteneva, invece, che il differimento
della formalizzazione, dipendente dai tempi dell’Amministrazione, non potesse
assoggettare a una disciplina sopravvenuta una domanda già presentata.
Il Tribunale accoglie tale impostazione.
L’art. 79 del Regolamento prevede l’applicazione della nuova disciplina alle
domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026, ma non regola espressamente
l’ipotesi in cui la volontà sia stata manifestata anteriormente e il C3
formalizzato successivamente.
Secondo il Giudice, tale silenzio non può essere interpretato attribuendo
rilevanza decisiva alla sola formalizzazione. L’art. 79 deve essere letto alla
luce dell’art. 3, par. 1, n. 12, che attribuisce autonoma rilevanza alla
manifestazione della volontà, individuando in essa la nascita della domanda.
Il Tribunale afferma quindi che:
«la disciplina transitoria non può trovare applicazione rispetto a domande già
sorte mediante la manifestazione di volontà anteriormente al 12 giugno 2026,
ancorché la formalizzazione sia intervenuta successivamente».
Una diversa interpretazione, osserva il decreto, comprometterebbe i principi di
certezza del diritto, tutela dell’affidamento, parità di trattamento ed
effettività della tutela giurisdizionale, finendo per far dipendere la
disciplina applicabile dai tempi organizzativi dell’Amministrazione.
A conferma di tale conclusione viene richiamato anche l’art. 17, comma 4, D.L.
n. 100/2026, che mantiene la disciplina previgente per i procedimenti avviati a
seguito di domande presentate anteriormente al 12 giugno 2026.
LE CONSEGUENZE SULLA PROCEDURA ACCELERATA
Individuata nel 20 maggio 2026 la data rilevante, trova dunque applicazione la
disciplina previgente e, con essa, i relativi termini della procedura
accelerata.
È proprio questo passaggio a produrre una conseguenza decisiva: la procedura che
sarebbe risultata tempestiva secondo i nuovi termini non lo è più alla luce di
quelli previgenti.
Il Tribunale rileva quindi la violazione della procedura accelerata e, sulla
scia del principio ormai consolidato dalle Sezioni Unite, ne fa discendere il
ritorno del procedimento nell’alveo della procedura ordinaria e la conseguente
produzione automatica dell’effetto sospensivo.
Non viene pertanto concessa una sospensione sulla base di una valutazione
discrezionale del fumus e del periculum: il Tribunale dichiara un effetto già
prodotto dalla legge, concludendo:
«dichiara sospesa ex lege l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato».
L’interesse della pronuncia risiede dunque soprattutto nel principio che ne
costituisce il presupposto: una domanda sorta mediante manifestazione della
volontà prima del 12 giugno 2026 non può essere attratta nella nuova disciplina
per il solo fatto che l’Amministrazione ne abbia formalizzato il C3
successivamente.
I tempi dell’Amministrazione non possono, in altri termini, determinare quale
disciplina debba essere applicata al richiedente.
Tribunale di Napoli, decreto del 3 agosto 2026
Si ringrazia l’Avv. Avv. Daniele De Medici (Benevento) per la segnalazione e il
commento.