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Aggiornamento del PdS di lungo periodo: illegittima la revoca fondata sulla residenza fittizia e sulla rivalutazione dei requisiti di rilascio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha annullato il provvedimento del Questore della Provincia di Venezia del 18 febbraio 2025, con cui era stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui era titolare un cittadino straniero presente in Italia da oltre quarant’anni e, contestualmente, era stato revocato tale titolo di soggiorno. Il Collegio ha ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. Francesco Mason, ravvisando un’illegittima applicazione al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di criteri valutativi propri dei permessi di soggiorno ordinari, con conseguente violazione del regime giuridico speciale dettato dall’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. Il ricorrente, titolare sin dal 2011 del permesso in questione, aveva presentato in data 8 maggio 2024 un’istanza di aggiornamento del titolo. La Questura di Venezia aveva inviato, il 14 novembre 2024, un preavviso di rigetto fondato su tre circostanze: l’assenza di attività lavorativa protratta nel tempo; la mancanza di una fonte stabile di reddito o di pensione; la cancellazione dall’anagrafe comunale risalente al 2013, con indicazione della casa comunale come recapito. Con il provvedimento definitivo del 18 febbraio 2025, il Questore aveva poi disposto sia il rigetto dell’istanza di aggiornamento sia la revoca del permesso di soggiorno. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva già accolto la domanda di sospensiva e aveva sollecitato la Questura a rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poi effettivamente emesso il 23 maggio 2025. Il ricorrente si è rivolto al TAR per l’annullamento del provvedimento, ottenendo piena accoglienza nel merito all’udienza del 14 gennaio 2026. Il fulcro interpretativo della decisione ruota attorno alla corretta lettura dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio richiama anzitutto il comma 2, ai sensi del quale il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “attesta il riconoscimento permanente del relativo status” ed è soggetto a rinnovo automatico alla scadenza. Questa qualificazione normativa – che attribuisce al titolo una natura sostanzialmente stabile e tendenzialmente permanente – costituisce il presupposto logico e giuridico dell’intera motivazione. Su tali basi, il Tribunale afferma con nettezza il carattere tassativo del catalogo delle cause di revoca previsto dal comma 7 del medesimo articolo, specificando che tale catalogo “non è previsto il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, ossia la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e la continuità dell’iscrizione anagrafica, elementi che rilevano, invece, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ordinario“. Pertanto i requisiti di cui al comma 1 sono condizioni di accesso al titolo di lungo periodo, non presupposti di mantenimento in via permanente. Una volta acquisito lo status, il suo venir meno non è soggetto alle medesime condizioni che ne avevano consentito il rilascio, ma soltanto alle cause tassativamente elencate al comma 7. Ne consegue, nella valutazione del Collegio, che “il provvedimento impugnato è frutto dell’illegittima estensione, al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di valutazioni proprie dei permessi di soggiorno ordinari“: una censura di eccesso di potere per erronea individuazione della norma applicabile. Particolarmente significativa, sotto il profilo pratico, è la parte della sentenza dedicata alla rilevanza dell’iscrizione anagrafica presso la casa comunale. Il Questore aveva ritenuto che tale circostanza – unitamente alla cancellazione dall’anagrafe dal 2013 – fosse sintomatica di una condizione di irreperibilità incompatibile con il mantenimento del titolo. Il Tribunale confuta questa impostazione su un duplice piano. Sul piano della qualificazione giuridica, osserva che “l’iscrizione anagrafica ha natura meramente certificativa e non coincide con l’accertamento della presenza effettiva sul territorio dello Stato, che può essere dimostrata aliunde“. Sul piano della legittimità dell’uso del recapito convenzionale, precisa che “l’utilizzo di recapiti convenzionali o l’assenza di una stabile abitazione non legittimano automaticamente una presunzione di irreperibilità o di assenza dal territorio nazionale, imponendo invece all’Amministrazione una verifica concreta e sostanziale della presenza effettiva e del radicamento dello straniero“. Il Collegio richiama inoltre un’ulteriore equiparazione già affermata dalla propria giurisprudenza: quella tra residenza fittizia presso la casa comunale e residenza anagrafica ai fini della concessione della cittadinanza italiana, istituto che – a differenza del permesso di lungo periodo – esige per legge l’iscrizione anagrafica come requisito. Ne deriva che la residenza fittizia non può essere svalutata nell’ambito più favorevole del soggiorno di lungo periodo. Sul piano fattuale, il Tribunale valorizza la circostanza che il ricorrente fosse reperibile presso una struttura della Caritas, avesse una presenza quarantennale sul territorio nazionale e risultasse iscritto all’anagrafe del Comune di Venezia al momento della decisione: elementi che dimostrano il radicamento in modo ben più pregnante della mera iscrizione formale. Il Tribunale esclude poi che la disoccupazione di lunga durata possa fondare autonomamente la revoca del permesso, richiamando giurisprudenza consolidata secondo la quale tale circostanza “non è di per sé idonea a sorreggere la legittimità di un provvedimento sfavorevole in materia di soggiorno” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 695; Cons. Stato, Sez. III, 17 aprile 2018, n. 2286). Quanto alle segnalazioni e ai controlli di polizia menzionati nel provvedimento impugnato – compreso il deferimento per il reato di invasione di terreni ed edifici del 19 novembre 2024 – il Collegio ne esclude la decisività ai fini del giudizio di pericolosità, osservando che detti elementi sono “privi di riscontri in provvedimenti giurisdizionali o in misure di prevenzione adottate dall’autorità competente”. L’osservazione si inserisce nel solco dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che richiede una pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato desumibile da elementi concreti, e non da mere segnalazioni prive di esito giudiziario. La sentenza ribadisce con chiarezza l’autonomia del regime giuridico del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rispetto a quello dei permessi ordinari, precisa i limiti della funzione probatoria dell’iscrizione anagrafica in materia di immigrazione e circoscrive rigorosamente il perimetro del giudizio di pericolosità sociale rilevante ai fini della revoca. T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 220 del 26 gennaio 2026
Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia
I tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale presso le Questure di Venezia e Vicenza hanno superato in modo significativo e reiterato il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa non occasionale, bensì strutturale. E sono le scelte organizzative interne all’Amministrazione ad aver determinato tale qualificata inefficienza. È questo che afferma il TAR Veneto, Venezia, in due importanti sentenze del 18 marzo 2026, n. 616 e n. 617, con le quali il Collegio giudicante rompe il muro dietro cui le Questure e il Ministero dell’Interno si trincerano da anni per non risolvere l’inefficiente e dannosa gestione delle procedure relative alle domande di protezione internazionale. Il TAR, con due pronunce senza precedenti, ribalta il rapporto di forza tra le Questure, il Ministero e le persone straniere richiedenti asilo, condannando le amministrazioni al ripristino di una funzione amministrativa così delicata come quella relativa all’accesso e allo svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ma anche stigmatizzando l’inerzia dell’Amministrazione centrale e l’insufficienza di riscontro probatorio delle Amministrazioni periferiche.  I ricorsi collettivi contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate di ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di protezione internazionale, presentati il 7 marzo 2025 da ASGI, Emergency, Lungo la Rotta Balcanica e CADUS contro la Questura di Venezia e da ASGI e CADUS contro la Questura di Vicenza, con il sostegno di Casa di Amadou, Oxfam Italia e Spazi Circolari, sono stati accolti.  Le sentenze, dopo aver affermato la piena legittimazione delle Associazioni ricorrenti (per la prima volta la class action pubblica è stata presentata solo da associazioni e non anche da singole persone straniere), sulla base delle condizioni rappresentate negli atti di causa e in sede di discussione, hanno accertato che: i termini di legge sono sistematicamente violati e lo sforzo organizzativo ragionevolmente esigibile dall’Amministrazione è inidoneo e insufficiente anche avendo riguardo alle risorse di cui la stessa p.a. dispone. E da tale disorganizzazione strutturale derivano danni e conseguenze inaccettabili per le persone richiedenti asilo, messe sotto scacco da un sistema che non funziona e, rispetto al quale, anche a valle di un’articolata ordinanza istruttoria adottata dal TAR, le risposte fornite dalle Questure sono state insufficienti, prive di prove documentali, e comunque sconfessate dalle prove fornite dalle ricorrenti. Il TAR non manca di condannare senza mezzi termini il Ministero dell’Interno che, invece, non ha fornito in giudizio alcun riscontro alle ordinanze istruttorie, volte in particolare ad ottenere dati comparativi delle condizioni in cui versano le altre Questure sul territorio italiano nella gestione dei medesimi procedimenti. “Si tratta di una disfunzione che, incidendo su diritti fondamentali della persona, sarebbe stata tollerabile se l’Amministrazione avesse provato, in modo circostanziato e documentale, che il mancato rispetto del termine dipende da fattori non fronteggiabili mediante misure organizzative ragionevolmente esigibili”. Tale prova, come evidenziato dalle avvocate e dagli avvocati del collegio difensivo, è assolutamente mancata. Tuttavia, il TAR ha anche chiarito che a fare da contro altare alla mancata o insufficiente prova fornita dalle amministrazioni, sono occorsi i numerosi riscontri resi dalle Associazioni, che, forti del sostegno reciproco, hanno documentato, con chiarezza e meticolosità, l’insostenibile condizione in cui versano i richiedenti asilo, costretti ad attendere tempi lunghissimi per accedere a quello che è un diritto fondamentale e a subire le dannose conseguenze di tale inefficienza. Ma al TAR Veneto non è bastato accertare l’inefficienza strutturale delle Questure di Venezia e Vicenza. Quello che affermano queste due pronunce (al di là delle differenze legate alle condizioni proprie di ciascuna amministrazione) è che sono proprie le scelte fatte (e soprattutto non fatte) dalla p.a. a dimostrare che: “l’assetto organizzativo prescelto non è calibrato per assicurare, con continuità, il rispetto degli stringenti termini di legge”. E non ci si può nascondere dietro mere affermazioni di carenza di risorse ed in particolare di carenza di personale per giustificare una condizione che pregiudica quotidianamente i diritti delle persone straniere richiedenti asilo, perché, si afferma: “Diversamente opinando, l’effettività del termine previsto all’art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008, finirebbe per essere subordinata a scelte organizzative discrezionali dell’Amministrazione, con conseguente svuotamento della portata precettiva della norma e compromissione della tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale”. NIENTE SCUSE (perché senza prove non può che parlarsi di scuse rispetto a quanto riferito dalle Questure): i miglioramenti, gli efficientamenti, le soluzioni sono possibili (dell’impossibilità dovrebbe essere fornita prova concreta afferma il TAR) e lo dimostrano le stesse Questure che, dopo la diffida presentata prima dei ricorsi, hanno comunque dato luogo a miglioramenti, giudicati comunque insufficienti, non strutturali e tardivi.  Completa il quadro definito dal TAR, il riferimento, segnalato dalle ricorrenti, ad un’importante circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 77903 del 12 settembre 2024 dalla quale “emerge come la stessa Amministrazione centrale abbia espressamente riconosciuto, su scala nazionale, la presenza di ritardi e criticità nella gestione delle procedure relative alla protezione internazionale, evidenziando la necessità di adottare modelli organizzativi più efficienti, mediante una più razionale distribuzione delle risorse, una semplificazione delle procedure e un miglioramento dell’accessibilità dei servizi”. La condanna è netta e declinata in un’ottica di: riduzione progressiva dei tempi; smaltimento dell’arretrato, e ripristino di “una gestione efficiente del procedimento di presentazione delle domande, facilitando l’accesso degli interessati agli uffici della Questura e garantendo la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale”, nel termine assegnato di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Con l’avvertenza del TAR che: “Eventuali interventi più specifici potranno essere adottati soltanto nel successivo giudizio di ottemperanza (art. 5 del d.lgs. n. 198/2009), qualora l’Amministrazione non dia spontanea attuazione al dictum contenuto nell’eventuale sentenza di accoglimento”. Queste pronunce aprono un varco, anche e soprattutto in termini di replicabilità, nell’oblio che negli anni ha generato la mala gestio dei procedimenti di asilo in tutto il territorio italiano, cui, purtroppo, sembrava quasi essersi abituati, al punto che le richieste di efficientamento parevano esorbitanti pretese senza possibilità di riscontro. Alla negazione dei diritti non ci si può abituare: Nei tempi bui si canterà? Sì, ancora si canterà.  Sentenza n. 616 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Vicenza) Sentenza n. 617 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Venezia)