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L’esclusione delle lavoratrici domestiche dal “nuovo bonus mamma” è incostituzionale
ASGI – Associazione studi giuridici sull’immigrazione, APN – Avvocati per niente e CGIL Lombardia rendono noto che, con ordinanza depositata l’otto ottobre, il Tribunale di Milano, giudice dott.ssa Eleonora Palmisani, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 6, comma 2, d.l. 95/2025 (e della successiva norma di proroga) nella parte in cui esclude le lavoratrici domestiche dall’attribuzione del bonus mamma, che viene invece riconosciuto (in misura di 40 euro mensili nel 2025, 60 euro nel 2026) a tutte le lavoratrici dipendenti degli altri settori. La giudice ha così accolto le tesi prospettate nel ricorso proposto da una lavoratrice cingalese insieme alle due associazioni e al sindacato. Secondo la giudice, l’esclusione viola in primo luogo il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e l’obbligo di tutela della maternità ex art. 31 Cost., essendo evidente che le esigenze di tutela di tutte le lavoratrici madri sono le medesime, indipendentemente dal settore nel quale la lavoratrice è occupata. Ma viola anche il divieto di discriminazione, perché costituisce una discriminazione indiretta nei confronti delle lavoratrici straniere, che costituiscono la parte maggioritaria delle lavoratrici domestiche e che, in quanto straniere, hanno diritto a godere del medesimo trattamento riservato alle italiane, senza discriminazioni né dirette né indirette. In attesa della decisione della Corte costituzionale, le associazioni e il sindacato che hanno promosso il ricorso rilevano che la vicenda esprime una inammissibile «disattenzione», da parte del legislatore, verso le condizioni di lavoro nel settore del lavoro di cura: un settore che invece – per le basse retribuzioni medie e per l’elevata concentrazione di lavoratrici straniere, che già soffrono delle ulteriori difficoltà derivanti dalla condizione di migranti – meriterebbe significativi interventi di sostegno. Invitano pertanto il legislatore a intervenire quanto prima, quantomeno sul «bonus mamma», riportando a una condizione di uguaglianza tutte le lavoratrici madri. Tribunale di Milano, ordinanza del 7 ottobre 2026
Mancata conferma del datore di lavoro e revoca automatica: il Consiglio di Stato mette in discussione il nuovo meccanismo
LA VICENDA Con l’ordinanza n. 4166/2026, pubblicata il 2 ottobre 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza del TAR Campania n. 1842/2026 e sospeso l’archiviazione automatica di una pratica di ingresso per lavoro nell’ambito del decreto flussi. Il ricorrente, cittadino bangladese, era entrato regolarmente in Italia il 10 luglio 2025 con nulla osta e visto per lavoro subordinato (quota 2025), su richiesta di un’impresa edile napoletana. Il datore di lavoro, secondo la prassi ventennale, attendeva la convocazione dello Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno. Dai registri prodotti dalla stessa Avvocatura risulta però che il contratto da sottoscrivere è stato inviato via PEC solo il 29 ottobre 2025, oltre tre mesi dopo l’ingresso. Il 29 novembre 2025, alle 00:00:38, il sistema informatico del Ministero ha registrato l’archiviazione della pratica per mancata trasmissione del contratto nei termini (art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998); dieci secondi dopo è partita una PEC che comunicava la revoca del nulla osta al solo datore di lavoro. L’autore delle operazioni risulta essere “Admin”. Il 4 dicembre 2025 il datore ha trasmesso il contratto firmato digitalmente, senza alcun riscontro. Il lavoratore ha appreso dell’archiviazione solo con la risposta a un’istanza di accesso (nota del 22 aprile 2026), in cui la Prefettura dichiarava che il CED del Dipartimento Libertà Civili aveva archiviato la pratica d’ufficio “senza nessun atto d’impulso” dell’ufficio territoriale. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non provata l’effettività del rapporto di lavoro e la presenza di elementi idonei a orientare diversamente la decisione. L’ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA Il cuore dell’ordinanza è il rifiuto di un procedimento “interamente delegato ad automatismi informatici“. Per il Collegio, anche quando la legge fissa termini stringenti, la decisione sul bene della vita richiede comunque una valutazione di quanto allegato e documentato dalle parti private. Un esito prodotto dal mero decorso del termine, senza istruttoria, non soddisfa questa esigenza. Da qui il Consiglio di Stato individua tre profili che il giudice del merito dovrà esaminare. 1. Esistenza stessa dell’atto. In atti c’è solo una comunicazione dell’esito, che il ricorrente qualifica come mera operazione automatizzata. Soprattutto, l’art. 22, comma 5-ter, impone che l’archiviazione sia preceduta da un provvedimento di revoca del nulla osta: questo non risulta acquisito, come non risulta nemmeno il nulla osta originario. 2. Natura del termine di quindici giorni. Occorre stabilire se il termine del comma 6, come modificato dal d.l. 145/2024 e dal d.lgs. 83/2026, sia assolutamente perentorio o ammetta interlocuzioni che giustifichino una trasmissione tardiva del contratto per specifiche esigenze. Il primo profilo è il più rilevante sul piano sistematico. Il Collegio non si limita a censurare un difetto di contraddittorio, come aveva fatto il TAR qualificando le doglianze come mere “guarentigie procedimentali”, ma dubita che un provvedimento esista. Un sistema che genera la chiusura della pratica e la PEC in dieci secondi, senza un funzionario e senza la revoca che la norma presuppone, rischia di non produrre affatto un atto amministrativo imputabile all’organo competente. PORTATA DELLA PRONUNCIA Sul periculum il Collegio riconosce un pregiudizio grave e irreparabile, infatti senza sospensione il lavoratore, entrato regolarmente, rischierebbe l’irregolarità e l’espulsione. Accolta l’istanza, gli atti tornano al TAR per la sollecita fissazione del merito (art. 55, comma 10, c.p.a.), con spese compensate per la “parziale novità” delle questioni. Pur nei limiti della cognizione sommaria, l’ordinanza offre un argomento importante per il contenzioso sulle archiviazioni del decreto flussi. Il decorso del termine non può tradursi in una chiusura meccanica della pratica: serve un provvedimento dell’organo competente, che valuti il caso concreto e preceda l’archiviazione. Resta da vedere se il TAR, nel merito, qualificherà il termine come perentorio o ordinatorio e quale peso darà all’assenza della revoca del nulla osta. Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 4166 del 2 ottobre 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento.
Illegittimo e discriminatorio ammettere i soli cittadini italiani al concorso per l’assunzione di assistenti all’Agenzia delle Entrate
Il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro (giudice dott. Luigi Pazienza), con sentenza del 22 settembre 2026, ha accolto il ricorso promosso da APN, ASGI, CGIL Lombardia e LEDHA contro l’Agenzia delle Entrate, dichiarando discriminatoria la clausola del bando del 15 maggio 2026 che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per la partecipazione a un concorso per l’assunzione di 622 unità nell’area assistenti.  Il bando era rivolto a persone iscritte al collocamento mirato di cui alla L.68/1999 (dunque prevalentemente a persone con disabilità). La questione nasceva dal fatto che l’attuale normativa (art. 38 dlgs 165/01) prevede, in generale, l’accesso ai concorsi pubblici di alcune categorie di cittadini stranieri (familiari di cittadini dell’Unione europea, lungosoggiornanti, titolari di protezione internazionale); ma un risalente DPCM del 1994 impone invece che, per l’assunzione in alcuni Ministeri (tra cui quello delle Finanze), venga sempre richiesta la cittadinanza italiana, sul presupposto che solo il cittadino italiano possa avere quella immedesimazione con gli interessi pubblici che tali Ministeri perseguono con la loro attività.  Secondo il Tribunale, che ha accolto pienamente le tesi delle associazioni, questo presupposto è errato; bisogna invece valutare caso per caso se le mansioni assegnate comportano l’esercizio di poteri pubblici, cosa che, nel caso esaminato, non può ritenersi, poiché la qualifica di assistente non comporta l’esercizio di tali poteri. La sentenza ha inoltre riconosciuto che, nel caso concreto, la clausola produceva una discriminazione particolarmente grave perché incideva su una procedura destinata prevalentemente a persone con disabilità. Il Tribunale ha dunque dichiarato il carattere discriminatorio del bando, ordinando all’Agenzia delle Entrate di modificarlo, per consentire ai cittadini e alle cittadine straniere incluse nelle categorie di cui al citato art. 38, la presentazione delle domande; ha condannato l’Amministrazione al pagamento di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione; ha infine ordinato la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. La sentenza fa seguito alla recente conclusione di un’analoga vicenda (riguardante addirittura un concorso per funzionari) che ha riguardato il Ministero dell’Interno e nella quale la Cassazione (sentenza Cass. 22.7.26 n. 23818) ha confermato l’inammissibilità del requisito della cittadinanza, tra l’altro con riferimento alla qualifica di funzionario superiore a quella di assistente. Avvocati Per Niente, l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, la CGIL Lombardia e la Lega per i diritti delle persone con disabilità esprimono grande soddisfazione per una pronuncia che rimuove un’irragionevole disparità di trattamento che priva la collettività del possibile apporto dei cittadini e delle cittadine di origine straniera che, al pari degli italiani, possono contribuire pienamente al perseguimento degli interessi pubblici, primo fra tutti l’interesse a che tutti i consociati rispettino le norme fiscali. Confidano quindi che la Presidenza del Consiglio prenda atto di queste pronunce e modifichi il DPCM del 1994 limitando il requisito della cittadinanza italiana ai soli casi consentiti dalla legge, come interpretata dalla giurisprudenza. Tribunale di Milano, sentenza del 22 settembre 2026  
September 28, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Accoglienza negata alle richiedenti asilo. Il TRGA di Trento dà ragione a sei donne: «La lista d’attesa non esclude l’inerzia»
Sei ordinanze cautelari condannano il silenzio del Commissariato del Governo. È un primo passo: la Prefettura ha ora quindici giorni per completare l’istruttoria. La rete di realtà solidali e antirazziste: «Vigileremo perché all’ordine del giudice segua l’accoglienza reale». Con sei ordinanze depositate l’11 settembre 2026, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (T.R.G.A.) di Trento ha accolto le istanze cautelari di sei donne richiedenti protezione internazionale – tra i 30 e i 50 anni, quattro provenienti dal Marocco, una dalla Turchia e una da El Salvador – rimaste per mesi fuori dal sistema di accoglienza nonostante avessero dichiarato la propria condizione di indigenza e l’assenza di un alloggio stabile. Le sei donne sono seguite dallo sportello di orientamento legale dell’Assemblea Antirazzista Trento e della scuola di italiano Libera la Parola, in collaborazione con Melting Pot Odv e lo sportello Casa per Tutt*, che si sono rivolti all’Avv. Giovanni Barbariol del Foro di Padova. Tra aprile e maggio 2026 avevano chiesto formalmente di accedere alle misure di accoglienza; il Commissariato del Governo si era limitato a comunicare il loro inserimento in una lista di attesa, subordinando l’ingresso alla “disponibilità di posti nel sistema di accoglienza”. Il T.R.G.A. ha stabilito che quella nota costituisce un inadempimento. L’inserimento in lista di attesa, scrive il Tribunale, “ha carattere meramente soprassessorio poiché non vale ad escludere l’inerzia lamentata con il ricorso avverso il silenzio”, secondo una giurisprudenza ormai consolidata (Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2026, n. 302, che rinvia alla Corte di Giustizia UE, sez. III, 1° agosto 2025, C-97/24; T.A.R. Veneto n. 1274/2026; T.A.R. Lazio, sez. IV, 20 luglio 2026, n. 13304; T.A.R. Piemonte, sez. I, 27 maggio 2026, n. 1195). La nota, prosegue il giudice, è “priva di valenza provvedimentale ed inidonea a far ritenere assolto l’obbligo di provvedere”. Riconosciuti sia il fumus boni iuris del ricorso sia il periculum in mora, in quanto le ricorrenti sono prive di alloggio e di mezzi di sussistenza, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di completare l’istruttoria per la verifica dei requisiti di accesso entro e non oltre quindici giorni. La rete di realtà solidali commenta: «È un primo passo da vigilare. Il giudice non ha ordinato l’ingresso immediato in accoglienza, ma al momento ha imposto al Commissariato del Governo di svolgere finalmente l’accertamento che ha eluso per mesi. La responsabilità, tuttavia, va allargata anche alla Provincia di Trento, considerata la regia che ha sulla gestione dei posti nel sistema di accoglienza. E la stessa indisponibilità di posti opposta alle richiedenti è il prodotto di una scelta politica precisa: l’accordo sottoscritto il 24 ottobre 2025 dal presidente Maurizio Fugatti e dal ministro Matteo Piantedosi baratta la costruzione di un CPR a Trento con il dimezzamento dei posti del sistema di accoglienza, ridotti da 700 a 350. Il taglio è già in corso – la Residenza Fersina è destinata allo svuotamento entro fine anno, i nuovi ingressi sono bloccati e centinaia di persone, tra cui donne e famiglie con minori, restano senza un tetto, oppure relegati in dormitori di bassa soglia infestati dalle cimici. Prima si tagliano i posti, poi si oppone alle persone richiedenti asilo l’assenza di quei posti: è il cortocircuito che il Tribunale, con queste decisioni, ha rifiutato di avallare. Sarà nostro compito verificare che a quell’ordine seguano fatti concreti, e non un nuovo rinvio con altro nome». «Ma questo risultato – prosegue la rete – è frutto, in primo luogo, della lotta delle ragazze e delle signore rimaste fuori dall’accoglienza, che da oltre tre anni denunciano, protestano e si organizzano per rivendicare un diritto a un tetto e a i mezzi di sussistenza previsti dalla normativa italiana. È frutto, in secondo luogo, di una rete solidale fatta di tante persone e realtà che le hanno affiancate». La rete solidale guarda immediatamente avanti: «Vogliamo estendere questa esperienza con una class action che comprenda anche i ragazzi richiedenti asilo lasciati fuori dall’accoglienza, che restano la categoria più esposta al rischio di finire in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). Perché l’esclusione sistematica dall’accoglienza non è un disguido amministrativo: è la porta d’ingresso verso la detenzione e l’espulsione. Il diritto all’accoglienza si difende insieme: nelle aule dei tribunali e nelle strade». T.R.G.A. di Trento, ordinanza n. 41 dell’11 settembre 2026
September 17, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Sospensiva ex Lege per illegittima applicazione retroattiva del Regolamento (UE) 2024/1348
Il Tribunale di Napoli, con decreto del 3 agosto 2026, affronta una delle prime questioni interpretative poste dall’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348, riconoscendo rilevanza, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, al momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, anche quando la successiva formalizzazione mediante modello C3 sia intervenuta dopo il 12 giugno 2026. La questione assume particolare rilievo anche sul piano processuale. La nuova disciplina ha infatti modificato i termini della procedura accelerata, ampliando il tempo a disposizione dell’Amministrazione per la decisione: nel caso esaminato, applicando il nuovo regime, la Commissione avrebbe rispettato i termini; applicando quello previgente, invece, la procedura accelerata risultava tardiva, con conseguente ritorno alla procedura ordinaria e sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del diniego. Si tratta di una conseguenza ormai nota dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11399/2024. La peculiarità della decisione del Tribunale di Napoli si colloca però a monte: occorreva stabilire quale delle due discipline fosse applicabile. IL CASO E LA DECISIONE Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 20 maggio 2026, data risultante dallo stesso attestato nominativo provvisorio rilasciato dalla Questura di Benevento. L’Amministrazione aveva però fissato la formalizzazione mediante modello C3 soltanto al 22 giugno 2026, dopo l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348. La Commissione Territoriale aveva fatto riferimento alla data del C3 e applicato la nuova disciplina. Con il ricorso si sosteneva, invece, che il differimento della formalizzazione, dipendente dai tempi dell’Amministrazione, non potesse assoggettare a una disciplina sopravvenuta una domanda già presentata. Il Tribunale accoglie tale impostazione. L’art. 79 del Regolamento prevede l’applicazione della nuova disciplina alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026, ma non regola espressamente l’ipotesi in cui la volontà sia stata manifestata anteriormente e il C3 formalizzato successivamente. Secondo il Giudice, tale silenzio non può essere interpretato attribuendo rilevanza decisiva alla sola formalizzazione. L’art. 79 deve essere letto alla luce dell’art. 3, par. 1, n. 12, che attribuisce autonoma rilevanza alla manifestazione della volontà, individuando in essa la nascita della domanda. Il Tribunale afferma quindi che: «la disciplina transitoria non può trovare applicazione rispetto a domande già sorte mediante la manifestazione di volontà anteriormente al 12 giugno 2026, ancorché la formalizzazione sia intervenuta successivamente». Una diversa interpretazione, osserva il decreto, comprometterebbe i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale, finendo per far dipendere la disciplina applicabile dai tempi organizzativi dell’Amministrazione. A conferma di tale conclusione viene richiamato anche l’art. 17, comma 4, D.L. n. 100/2026, che mantiene la disciplina previgente per i procedimenti avviati a seguito di domande presentate anteriormente al 12 giugno 2026. LE CONSEGUENZE SULLA PROCEDURA ACCELERATA Individuata nel 20 maggio 2026 la data rilevante, trova dunque applicazione la disciplina previgente e, con essa, i relativi termini della procedura accelerata. È proprio questo passaggio a produrre una conseguenza decisiva: la procedura che sarebbe risultata tempestiva secondo i nuovi termini non lo è più alla luce di quelli previgenti. Il Tribunale rileva quindi la violazione della procedura accelerata e, sulla scia del principio ormai consolidato dalle Sezioni Unite, ne fa discendere il ritorno del procedimento nell’alveo della procedura ordinaria e la conseguente produzione automatica dell’effetto sospensivo. Non viene pertanto concessa una sospensione sulla base di una valutazione discrezionale del fumus e del periculum: il Tribunale dichiara un effetto già prodotto dalla legge, concludendo: «dichiara sospesa ex lege l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato». L’interesse della pronuncia risiede dunque soprattutto nel principio che ne costituisce il presupposto: una domanda sorta mediante manifestazione della volontà prima del 12 giugno 2026 non può essere attratta nella nuova disciplina per il solo fatto che l’Amministrazione ne abbia formalizzato il C3 successivamente. I tempi dell’Amministrazione non possono, in altri termini, determinare quale disciplina debba essere applicata al richiedente. Tribunale di Napoli, decreto del 3 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Avv. Daniele De Medici (Benevento) per la segnalazione e il commento.
Domanda reiterata di asilo: la Cassazione rafforza il principio di prossimità e individua il giudice competente nel luogo di dimora del richiedente
Con l’ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto le domande reiterate di protezione internazionale, consolidando un orientamento di particolare rilievo pratico. La Corte chiarisce che, quando il richiedente non è trattenuto né ospitato in un centro di accoglienza, la competenza territoriale non può essere determinata sulla base della Commissione territoriale che, anche erroneamente, abbia esaminato la domanda. Deve invece trovare applicazione il principio di prossimità, con conseguente individuazione del giudice competente nella sezione specializzata del Tribunale del luogo di dimora o domicilio effettivo del richiedente. L’ordinanza ribadisce che la domanda reiterata costituisce una domanda nuova e autonoma rispetto a quella precedentemente proposta e, pertanto, deve seguire gli ordinari criteri di competenza previsti dall’art. 26 del d.lgs. n. 25/2008. Ne consegue che un’erronea trasmissione della domanda ad una Commissione territorialmente incompetente non può incidere sulla competenza del giudice, la quale resta ancorata al luogo di effettiva dimora dello straniero. Di particolare interesse è il passaggio con cui la Corte censura l’impostazione secondo cui la competenza dovrebbe dipendere dalle determinazioni organizzative della Pubblica Amministrazione. Una simile interpretazione, infatti, finirebbe per attribuire all’Amministrazione il potere di incidere indirettamente sulla competenza territoriale del giudice, frustrando il diritto di difesa e il diritto ad un ricorso effettivo garantiti dall’art. 24 Cost., dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’ordinanza assume inoltre particolare rilievo sotto il profilo nomofilattico, richiamando espressamente il precedente di Cass. n. 24875/2024 e affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto conformarsi al principio già enunciato dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza, caratterizzata da una funzione nomofilattica rafforzata. La decisione rappresenta quindi un ulteriore e autorevole tassello nella costruzione di un sistema di competenza territoriale orientato alla tutela effettiva del richiedente asilo, evitando che errori amministrativi nell’individuazione della Commissione territoriale possano tradursi in un ostacolo all’accesso alla giustizia. L’ordinanza costituisce pertanto un importante precedente per tutti i procedimenti riguardanti le domande reiterate di protezione internazionale, riaffermando che il criterio decisivo resta quello della prossimità al luogo di dimora del richiedente e non quello derivante dalle scelte organizzative dell’Amministrazione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Antonello D’Amico per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
La progressiva evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di decreto flussi
LUDOVICA GRASSI, LINDA PEZZANO Negli ultimi anni il diritto dell’immigrazione ha vissuto una profonda trasformazione ermeneutica e una significativa evoluzione interpretativa. La giurisprudenza amministrativa ha infatti dovuto sopperire a un evidente stallo normativo, attraverso un’interpretazione sempre più orientata ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento del singolo. Il fulcro normativo e dogmatico di tale evoluzione è rappresentato dai commi 5 e 9 dell’art. 5, d.lgs. n. 286/1998, considerati dalle Corti vere e proprie norme di chiusura del sistema, idonee ad impedire che il procedimento amministrativo si traduca in una pericolosa impasse giuridica generata da un’applicazione automatica e cieca delle cause ostative senza una preventiva e individualizzata valutazione della situazione concreta dell’interessato. Evoluzione che appare particolarmente evidente se si analizza l’applicazione delle procedure legate al c.d. Decreto Flussi ex art. 22 e ss. T.U.I., storicamente gravate da una spiccata complessità burocratica e frequente inerzia amministrativa. Secondo il chiaro insegnamento del Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 3643/2024), l’istruttoria in questa complessa fattispecie deve essere sempre orientata al risultato sostanziale e non alla ricerca di una sterile coincidenza formale dei dati. In questo contesto, il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), nonché i doveri di collaborazione e buona fede (art. 1, co. 2-bis l. 241/1990) impongono all’Amministrazione lo specifico dovere di tenere conto degli effetti del decorso del tempo, del comportamento delle parti e della situazione concreta del singolo lavoratore. È, dunque, utile notare come l’irregolarità procedimentale che quasi mai dipende dal lavoratore straniero finisca per ledere la sua posizione giuridica soggettiva in modo irrimediabile, esponendolo a rischi drammatici quali l’espulsione, il licenziamento, l’impossibilità di rinnovare il contratto di lavoro o di ottenere la completa iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.  LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIÙ RILEVANTE Già abbiamo analizzato in questa rubrica la giurisprudenza più rilevante in tema dei decreto flussi fino a marzo scorso. Ancor più di recente meritano menzione alcune decisioni del TAR Campania – Napoli, autentica pioniera in materia, che delineano in modo netto i confini della tutela del lavoratore straniero a fronte delle carenze datoriali o dei ritardi burocratici. Con la sentenza n. 2200 del 01.04.2026 il TAR Campania – Napoli ha chiarito che il lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia è titolare di un legittimo affidamento che va rigorosamente protetto, qualora quest’ultimo sia in buona fede e abbia dimostrato un atteggiamento collaborativo con le autorità. A ulteriore conferma di tale orientamento, si pone l’ulteriore sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 3216 del 20.05.2026, con la quale il medesimo Tribunale ha statuito il carattere necessario ”[…] della valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’ “inserimento sociale, familiare e lavorativo (ndr dello straniero), avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti in Italia nonché alla permanenza di legami con il Paese d’origine”. Successivamente, con la sentenza n. 2652 del 27.04.2026 – Sezione VI -, il medesimo Tribunale campano ha specificato l’obbligo in capo all’Amministrazione di operare un corretto bilanciamento degli interessi, escludendo automatismi espulsivi, valorizzando “invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025)” (…) “non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario”. Un lasso di tempo abnorme dal rilascio del nulla osta dovuto ad una mancata tempestiva convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno ad opera dell’Amministrazione, ovvero l’alea del decorso del tempo, rendono di per sé illegittima la revoca del nulla osta al lavoro successivamente intervenuta, non potendo questi fattori essere irragionevolmente imputati allo straniero. Per giunta, la circostanza del rinvenimento di una nuova, redditizia e duratura occasione lavorativa da parte dello straniero dovrebbe indurre l’Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione (c.f.r. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, sentenze n. 1647 del 10.03.2026 e n. 3331 del 26.05.2026 ). Tali principi sono stati ribaditi e confermati dalla sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 2653 del 27.04.2026, che ha specificato come il favor lavoratoris debba prevalere sulle rigide e automatiche determinazioni dell’Amministrazione, “nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza” (cfr. Tar Campania sentenza del 11.11.2025 n. 7323). L’Amministrazione è tenuta, piuttosto, a svolgere un’adeguata istruttoria, verificando se l’interessato abbia, nelle more del procedimento, intrapreso un concreto ed effettivo percorso di regolarizzazione della propria posizione lavorativa, anche mediante l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (cfr. TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025 e sent. n. 4123/2025; TAR. Liguria, Genova, Sez. I, n. 549/2026; TAR Veneto, ord. n. 35/2026; TAR Marche, sent. n. 257/2026), e nel riesercizio del potere di verifica dei requisiti del nulla osta, la stessa non gode di una potestà punitiva cieca (cfr TAR Campania, con la sentenza n. 2749 del 29.04.2026 – Sezione VI). LA VALORIZZAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE DOCUMENTALI FAVOREVOLI L’esigenza di una valutazione dinamica nell’alveo del Decreto Flussi investe direttamente anche la fase cautelare. Il TAR Lazio, Sezione I-ter, ordinanza n. 1046 del 18.02.2026, a fronte di un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, valorizzando espressamente le sopravvenienze documentali favorevoli intervenute nelle more del giudizio (nel caso di specie, la certificazione di idoneità alloggiativa e asseverazione tardive), proprio per evitare che l’omessa ponderazione dei nuovi elementi incidesse irreversibilmente sulla vita e sulla dignità del lavoratore. Si inserisce in questo solco la successiva sentenza n. 3307 del 17.02.2026 del TAR Lazio, Sezione I-ter, dove il Giudice Amministrativo, per superare il ritardo e il silenzio dell’Amministrazione, ha individuato rimedi processuali stringenti, legittimando non solo il ricorso al rito del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., ma disponendo, inoltre, la nomina anticipata del Commissario ad acta direttamente nella sentenza di cognizione, neutralizzando le lungaggini del successivo giudizio di ottemperanza. L’assoluta centralità della tutela personalistica rispetto al mero dato formale trova un riscontro decisivo nelle ulteriori pronunce del Consiglio di Stato (Sez. III nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025) e del TAR Lazio (sent. 22278/2025).  È pacifico, dunque, che l’inutile decorso del termine di 60 giorni previsto dell’art. 5 comma 9, d. lgs. n. 286/1998 per il rilascio, rinnovo o conversione del titolo di soggiorno integri silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, sindacabile con il rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., comportando l’obbligo in capo alla P.A. di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, come sancito dall’art. 2 l. n. 241/1990 (v. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sentenza, 02.03.2026, n. 1427, cfr T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sentenza, 20.01.2026, n. 115). IL RIGETTO DEI FORMALISMI IN FAVORE DELLA TUTELA PERSONALISTICA DEL SINGOLO STRANIERO Quanto sopra descritto costituisce inevitabilmente il risultato dell’insostenibilità di un sistema che produce situazioni di irregolarità indipendentemente dalla volontà del lavoratore straniero. Come efficacemente sostenuto dal T.A.R. Marche Ancona, Sezione II, con sentenza n. 443 del 01.04.2026, è illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sul solo rilievo della mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, allorché tale mancato perfezionamento non sia imputabile allo straniero, il quale abbia nel frattempo instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato. Invero, nella pronuncia si legge quanto segue: “Un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d. lgs. n. 186/1998 (…) si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno”. Non meno significativa, nelle more di un’auspicabile iniziativa del legislatore, sarebbe certamente l’adozione di un atto di indirizzo amministrativo che assicuri uniformità applicativa, sulla scia della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, n. 3836, precedente di particolare rilievo che ha avuto il merito di privilegiare una lettura sostanziale della disciplina relativa ai flussi. Un analogo intervento, adeguato all’attuale quadro normativo e all’ormai consolidata evoluzione giurisprudenziale, rappresenterebbe un efficace strumento per garantire l’effettiva tutela delle posizioni giuridiche degli stranieri.
Diritto d’asilo, il TAR Lombardia accende i riflettori sui ritardi di Ministero e Questura
Con l’ordinanza n. 3818/2026, pubblicata il 20 luglio 2026, il TAR Lombardia (Sezione Quarta) ha emesso una prima pronuncia sulla class action promossa il 10 ottobre 2025 da Naga e ASGI contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano per i ritardi sistematici nella formalizzazione delle domande d’asilo. Il Tribunale ha stabilito di non decidere subito nel merito, ma di acquisire prima elementi più precisi sulla situazione dalla Questura di Milano. A seguito dei ritardi denunciati dalle associazioni e da alcune persone richiedenti asilo al Ministero dell’Interno e Questura di Milano viene chiesto di depositare entro 90 giorni una relazione documentata e circostanziata che chiarisca: 1. i tempi medi di ogni fase della procedura per gli anni 2024, 2025 e primo semestre 2026; 2. se la durata complessiva sia diminuita dopo l’introduzione del sistema enti (dal 2023); 3. le risorse strumentali, finanziarie e umane assegnate all’Ufficio Immigrazione negli anni 2024-2026; 4. se le misure adottate abbiano esaurito i margini di miglioramento e se sia prevedibile una riduzione dei tempi entro il 31/12/2026; 5. le scelte organizzative di allocazione delle risorse rispetto ad altri uffici della Questura, e se siano rivedibili; 6. ogni altro aspetto rilevante. Il Tribunale chiede inoltre al Ministero dell’Interno di chiarire, “se la dimensione del fenomeno dei richiedenti la protezione internazionale presso la Questura di Milano sia superiore, inferiore o paragonabile a quella riscontrabile presso le altre Questure italiane, e ciò al fine di accertare se l’entità delle risorse strumentali, finanziarie e umane assegnate alla Questura di Milano sia coerente con l’entità del fenomeno stesso”. La stessa richiesta che il TAR Veneto aveva già rivolto al Ministero nell’ambito dei ricorsi analoghi presentati contro le Questure di Venezia e Vicenza e conclusisi, a marzo 2026, con la condanna della strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia. La trattazione nel merito della causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 marzo 2027, quando il Tribunale valuterà la relazione depositata dalle amministrazioni. Il caso milanese non è isolato, ma riflette una criticità diffusa a livello nazionale: in molte città, ritardi e disfunzioni continuano a ostacolare l’accesso alla procedura di asilo, compromettendo l’effettività di un diritto fondamentale. Naga e ASGI accolgono con favore la decisione del TAR Lombardia, che rappresenta un passaggio importante per fare luce sulle responsabilità dell’amministrazione. Chiarire le scelte organizzative e l’impiego delle risorse è essenziale per rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono un accesso tempestivo ed effettivo alla procedura di asilo. Il diritto di chiedere protezione deve essere garantito nei tempi e nelle modalità previsti dalla legge, insieme ai diritti che da esso discendono. E le amministrazioni hanno il dovere di mettere a disposizione risorse e strumenti adeguati. Senza ritardi che sono spesso la rappresentazione della non-volontà politica di tutelare chi deve essere protetto. T.A.R. per la Lombardia, ordinanza n. 3818 del 20 luglio 2026
Iscrizione gratuita al SSN anche con PdS per residenza elettiva: la Regione Lombardia dovrà rimborsare le persone straniere invalide
La Corte d’Appello e il Tribunale di Milano danno seguito alla sentenza della Corte Costituzionale: la Regione Lombardia dovrà iscrivere gratuitamente al SSN le persone straniere titolari di permesso per residenza elettiva e a restituire le somme pagate per l’iscrizione. Con due sentenze depositate in data 17 luglio 2026, la Corte d’Appello e il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso di ASGI, APN, EMERGENCY e NAGA e di singoli cittadine e cittadini extra UE, hanno applicato in Regione Lombardia la sentenza della Corte Costituzionale 97/2026 in base alla quale il diritto all’iscrizione gratuita al SSN spetta anche alle persone straniere titolari di una pensione di inabilità (e per questo detentrici di un permesso di soggiorno “per residenza elettiva”) se tale permesso deriva dalla conversione di un precedente permesso che dava titolo all’iscrizione gratuita. In altre parole, spiegano le associazioni, la persona straniera che aveva diritto all’iscrizione non lo perde per il solo fatto di aver mutato il suo permesso di soggiorno nel momento in cui diviene invalida. La Corte d’Appello ha confermato che la situazione verificatasi sino ad ora costituiva una discriminazione sia per nazionalità (perché escludeva dal diritto alle cure gratuite una parte di persone straniere) sia per disabilità (perché le escludeva proprio in quanto disabili) e ha ordinato alla Regione di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le ASST della Regione applichino immediatamente tali regole. La conseguenza è anche il diritto alla restituzione delle somme che in passato sono state pagate dalle persone straniere (2000 euro l’anno dal gennaio 2024) come infatti il Tribunale di Milano ha deciso in altra sentenza nella medesima data, accogliendo il ricorso di singoli cittadine e cittadini stranieri. ASGI, APN, EMERGENCY e NAGA esprimono la piena soddisfazione per questi primi sviluppi della sentenza 97/2026 che pongono fine, purtroppo solo dopo più di 20 anni di applicazione (da tanto tempo è infatti richiesto il pagamento per l’iscrizione al SSN, sebbene prima del 2024 la cifra fosse inferiore a 2.000 euro), a una situazione che vedeva escluse dal SSN gratuito proprio le persone in condizioni di maggior bisogno. Le associazioni, infine, invitano Regione Lombardia ad adempiere tempestivamente quanto disposto dai giudici e a predisporre una procedura rapida per i rimborsi; invitano anche le altre regioni ad adeguarsi ai predetti principi al fine di evitare ulteriori contenziosi e il protrarsi di una situazione di grave ingiustizia. Tribunale di Milano, sentenza n. 3833 del luglio 2026 Corte d’Appello Milano, sentenza del 16 luglio 2026
Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo