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Decreto flussi, legittimo il subentro del nuovo datore se il primo non si presenta
Il TAR Veneto (Sez. III) ha accolto il ricorso di un cittadino marocchino, contro la comunicazione con cui la Prefettura di Rovigo aveva negato il subentro di un nuovo datore di lavoro al posto di quello che aveva richiesto il nulla osta. Il ricorrente era entrato regolarmente in Italia con un visto per lavoro stagionale, ma il datore originario non aveva mai risposto ai suoi contatti; si era quindi subito attivato per trovare un nuovo impiego. Il Collegio riconosce anzitutto l’interesse al ricorso, perché la comunicazione dello Sportello Unico “comporta un arresto procedimentale che preclude al ricorrente la possibilità di ottenere il titolo di soggiorno per lavoro subordinato“. Nel merito, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, afferma che lo straniero entrato regolarmente che, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto instaurare il rapporto con il datore richiedente, ma si sia comunque adoperato per trovare un lavoro, “non possa rimanere privo di tutela“. Lo conferma lo stesso art. 22, comma 6-bis, del d.lgs. 286/1998, che consente di lavorare già nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il provvedimento è stato quindi annullato: la Prefettura dovrà rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto della documentazione prodotta. T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 1777 dell’8 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Maria Grazia Martelli del Foro di Treviso per la segnalazione e il commento.
Assegno sociale e redditi esteri: la Corte d’Appello di Roma smonta la prassi illegittima dell’INPS
La Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro si pronuncia in tema di assegno sociale e prova dei requisiti reddituali da parte di un cittadino extracomunitario. L’INPS aveva negato la prestazione ad un cittadino straniero in quanto riteneva non integrato il requisito reddituale per mancata allegazione della certificazione attestante la percezione di redditi esteri rilasciata dall’ente previdenziale e fiscale del Paese di cittadinanza tradotto e autenticato. In primo grado, il Tribunale di Roma – sezione Lavoro rigettava il ricorso, valutando corretto l’operato dell’INPS e in particolare sostenendo la necessità di produrre la documentazione predetta. La Corte d’Appello di Roma ribalta invece la decisione del primo Giudice, esprimendo un principio di diritto di segno radicalmente opposto e del tutto condivisibile. Secondo la Corte di Appello, infatti, in tema di assegno sociale,“gli stranieri regolarmente soggiornanti (come l’appellante) hanno l’obbligo di residenza anagrafica in Italia e secondo l’art. 3 del TUIR, sono soggetti a imposizione in Italia tutti i redditi prodotti dai soggetti che vi risiedono, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo di produzione del reddito (salve le diverse misure apprestate dall’ordinamento per evitare la doppia imposizione). In un sistema così costruito la qualifica di cittadino o invece di straniero comunitario o extracomunitario è del tutto indifferente, sempre che si dia il requisito della residenza.” Viene dunque meno l’onere probatorio della specifica certificazione sui redditi prodotti nel Paese d’origine a carico dei cittadini stranieri. Se così non fosse, verrebbe meno il divieto di discriminazione che deve trovare effettiva applicazione anche in merito ai requisiti di accesso alle diverse prestazioni sociali richiesti a cittadini e stranieri. Si ringrazia per la collaborazione nella redazione degli atti l’Avv. Maddalena Moratti. Corte di Appello di Roma, sentenza n. 3775 del 24 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.
Patto UE e diritto intertemporale: conta la data di manifestazione della domanda d’asilo, non quella della formalizzazione in Questura
Il Tribunale di Milano chiarisce che, al fine di individuare la normativa applicabile – ai sensi dell’art. 17 d.l. 100/2026 – rileva il momento della manifestazione di volontà di chiedere protezione e non la data di formalizzazione della domanda. Se la manifestazione di volontà è precedente al 12 giugno 2026, resta applicabile la disciplina previgente al nuovo Patto UE. Il ritardo dell’Amministrazione nella formalizzazione non può, infatti, ricadere sul richiedente. Applicato il regime normativo antecedente al Patto, il giudice disapplica la designazione dell’Egitto come Paese di origine sicuro, sospendendo così il provvedimento di manifesta infondatezza. Sostieni Melting Pot QUESTO ARTICOLO TI È STATO UTILE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE O L’ATTIVISMO? Il tuo contributo ci permette di continuare a produrre e condividere informazione libera e accessibile Sostieni ora → -------------------------------------------------------------------------------- Nel caso preso in esame dal Tribunale di Milano, il ricorrente, cittadino egiziano, ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale il 17 febbraio 2026. La data è provata dal verbale di ritiro del passaporto redatto dalla Questura. A seguito della manifestazione di volontà, la domanda è stata formalizzata oltre quattro mesi dopo, il 22 giugno 2026 e, quindi, nella vigenza del Regolamento (UE) 2024/1348 e del D.L. 100/2026. La Commissione territoriale di Milano – ritenendo applicabile il nuovo Patto UE in base alla data di formalizzazione – con provvedimento del 1° luglio 2026 (adottato in procedura accelerata ai sensi dell’art. 42, par. 1, lett. e) e j) del Regolamento) ha dichiarato la domanda manifestamente infondata ex art. 39, par. 3 e 4. Il Tribunale, esaminati i motivi di ricorso e l’istanza di sospensiva, ha accolto la domanda cautelare dichiarando non applicabile al caso di specie il nuovo Patto UE. Come rilevato dal Tribunale di Milano, l’art. 79, par. 3 del Regolamento – nel definire il regime intertemporale – afferma che le nuove norme si applicano alle domande “formalizzate” dal 12 giugno 2026. Il dato letterale sembrerebbe pertanto chiudere la questione a sfavore del ricorrente. Il Tribunale, tuttavia – richiamato l’art. 26, par. 1 del Regolamento (per cui la domanda si considera “fatta” quando la persona manifesta la volontà di ricevere protezione), il considerando 27 dello stesso (secondo cui la manifestazione di volontà è il primo atto che attiva il sistema europeo comune di asilo, con i relativi diritti e garanzie), nonché l’art. 17, comma 4, D.L. 100/2026 (che fa salva la disciplina previgente per i procedimenti avviati a seguito della domanda “presentata” prima del 12 giugno 2026) – ne dà un’interpretazione estensiva. Il giudice milanese conclude affermando che, ai fini del diritto intertemporale, la “formalizzazione” non può che comprendere il momento della manifestazione di volontà. Se così non fosse, ne sarebbero irrimediabilmente pregiudicati i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento e buona amministrazione. Ciò in quanto – osserva il Tribunale – la formalizzazione è un adempimento sottratto al controllo del richiedente e affidato all’organizzazione degli uffici questorili. Il lasso di tempo “non fisiologico” tra manifestazione e formalizzazione non può quindi essergli imputato “in malam partem”. Applicato il regime previgente, la sospensiva va esaminata alla luce dell’art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. 25/2008. La regola è l’effetto sospensivo automatico del ricorso: l’eccezione della procedura accelerata opera solo se questa è stata correttamente adottata già in fase amministrativa (Cass. S.U. n. 11399/2024). Il decreto ha pertanto il pregio di statuire come il ritardo amministrativo non può diventare un criterio di selezione della disciplina applicabile, posto che i tempi di formalizzazione dipendono dall’organizzazione delle Questure. Legare il regime applicabile a quella data renderebbe casuale – o peggio amministrabile – la tutela del richiedente protezione internazionale. Tribunale di Milano, decreto del 29 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Iacopo Imberti per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Nicola Datena.
Patto UE, conta la volontà manifestata e non la formalizzazione: due sentenze sul regime transitorio
Il 12 giugno 2026 è diventato applicabile il nuovo Regolamento procedure (UE) 2024/1348, cuore del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Da quella data è cambiato il quadro delle regole che governano l’esame delle domande di protezione internazionale. Stabilire se una domanda ricada sotto la disciplina vecchia o sotto quella nuova non è quindi un dettaglio tecnico: ne discendono conseguenze concrete sul percorso procedurale del richiedente. La norma transitoria – l’art. 79, par. 3, del regolamento – sembra a prima vista chiara: il regolamento si applica alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026; quelle formalizzate prima restano regolate dalla direttiva 2013/32/UE. Il problema è che la formalizzazione non dipende dal richiedente. È un atto della questura. Ma a Roma, come documentano entrambe le sentenze, l’Ufficio Immigrazione di Via Patini è da mesi di fatto inaccessibile: nessun sistema di prenotazione telematica, presentazione fisica agli sportelli, file che si formano di notte, respingimenti verbali agli ingressi. Chi aveva manifestato la propria volontà di chiedere asilo ad aprile 2026 si è così trovato, senza alcuna colpa, non ancora formalizzato al 12 giugno – e dunque, applicando alla lettera l’art. 79, ricadente nel nuovo regime. Entrambi i ricorsi sono stati proposti nelle forme del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. contro il Ministero dell’Interno, rimasto contumace in entrambi i giudizi. Nel primo (R.G. 24772/2026, Giud. Dott.ssa De Nuccio), un cittadino peruviano aveva tentato più volte l’accesso all’ufficio, da ultimo il 14 aprile 2026 con l’assistenza di un operatore legale, inviando poi in pari data una PEC tramite il difensore; la questura rispondeva il 13 maggio che gli appuntamenti sono previsti solo per vulnerabilità certificate. Nel secondo (R.G. 25435/2026, Giud. Dott. ssa Colla), una cittadina peruviana aveva atteso invano fuori dai locali della Questura anche in ore notturne, venendo respinta verbalmente, e aveva inviato PEC il 15 aprile 2026; la questura rispondeva chiedendo documentazione di “vulnerabilità certificate da una struttura ospedaliera o da un medico dell’ASL”. Entrambi i giudici hanno accolto i ricorsi seguendo lo stesso percorso. Anzitutto, la manifestazione di volontà non richiede forme particolari. Lo prevede l’art. 2 d.lgs. 142/2015, lo conferma il considerando 27 del regolamento (la volontà può essere manifestata “in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici”), lo ha ribadito la Cassazione con la pronuncia n. 24138/2024, richiamata dalla sentenza della Giudice Dott.ssa Colla: qualsiasi atto idoneo è sufficiente, inclusa una PEC del difensore munito di procura speciale. Di più: a fronte di una prassi che non consente alcuna via telematica, la PEC è l’unica strada percorribile. Pretendere certificazioni sanitarie come condizione per un appuntamento è, come si legge in sentenza, un requisito amministrativo aggiuntivo vietato dall’art. 6, par. 2, dir. 2024/1346/UE. In secondo luogo, lo stesso regolamento distingue tre momenti: la domanda si considera fatta quando la volontà è manifestata (art. 26), seguono poi la registrazione (art. 27) e la formalizzazione (art. 28), entrambe con termini stringenti a carico dell’amministrazione. È alla domanda fatta che il regolamento àncora la qualità di richiedente e le garanzie connesse. Da qui il passaggio decisivo: se si attribuisse rilevanza esclusiva al momento della formalizzazione, l’amministrazione potrebbe determinare unilateralmente, con il semplice differimento di un proprio adempimento, quale regime normativo si applichi a una persona che ha già fatto tutto quanto le competeva. Un esito che le due giudici giudicano incompatibile con i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale. La lettura trova un aggancio testuale nel diritto interno. L’art. 17, comma 4, d.l. 12 giugno 2026, n. 100 (conv. l. n. 145/2026) prevede che ai procedimenti avviati “a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12/6/2026” continui ad applicarsi la disciplina previgente. La sentenza della Giudice Dott.ssa Colla valorizza la scelta lessicale: “presentazione” non è sinonimo di “formalizzazione”, e il legislatore nazionale avrebbe così colmato una lacuna del diritto unionale. Quanto ai dispositivi, la Giudice Dott.ssa De Nuccio ordina al Ministero di formalizzare la domanda con rilascio del permesso ex art. 4, co. 1, d.lgs. 142/2015, compensando le spese per la novità della questione. La Giudice Dott.ssa Colla, accertata l’illegittimità della condotta omissiva, dichiara la domanda presentata al 15/04/2026 con applicazione della direttiva 2013/32/UE, e ordina la formalizzazione entro sette giorni, con spese irripetibili per il gratuito patrocinio; precisa, inoltre, che legittimato passivo è il solo Ministero dell’Interno, essendo la Questura una mera articolazione interna priva di soggettività giuridica. Le due pronunce sono tra le prime a misurarsi con la disciplina transitoria del Patto e muovono nella stessa direzione, il che è un segnale. Il punto di maggiore esposizione è la lettura dell’art. 17, comma 4: si può sostenere che la norma si riferisca ai procedimenti già formalmente avviati, e non a quelli che l’amministrazione ha impedito di avviare. È su questo punto che si giocherà il consolidarsi – o meno – dell’orientamento giurisprudenziale. Tribunale di Roma, sentenza del 29 settembre 2026 Tribunale di Roma, sentenza del 13 ottobre 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento. Sostieni Melting Pot ABBIAMO UN OBIETTIVO: 2.667 PERSONE CHE CI SOSTENGONO CON 12 € È così che possiamo continuare a fare informazione libera, accessibile e indipendente. Ci sei anche tu? Sostieni ora →
Espulsioni, la Cassazione richiama i Giudici di Pace: conta la situazione attuale del cittadino straniero
Si segnalano due ordinanze della Corte di Cassazione su altrettanti cittadini albanesi colpiti da decreti di espulsione, confermati dai Giudici di Pace di Bari e di Ragusa. In entrambi i casi la Suprema Corte cassa con rinvio, ribadendo che il giudice deve valutare in concreto e all’attualità la posizione dello straniero. 1. BARI: LA PERICOLOSITÀ SOCIALE VA ACCERTATA IN CONCRETO E ALL’ATTUALITÀ Il ricorrente lasciava l’Albania nel 1992, dopo aver chiesto asilo politico all’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Tirana. Dopo il crollo del regime comunista era l’unico canale per ottenere un titolo di viaggio ed espatriare legalmente. Ottenuta la protezione, risiedeva regolarmente in Germania fino al febbraio 2017. Nel 2017, con un alias e un documento greco, veniva arrestato a Verona per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 e condannato. Scontava la pena nelle Case Circondariali di Verona e poi di Palermo. In detenzione manteneva una condotta esemplare, in un percorso pienamente coerente con l’art. 27, comma 3, Cost. Svolgeva lavoro intramurario, seguiva programmi rieducativi e formativi, otteneva numerosi riconoscimenti, attestati e titoli e un encomio. Il Magistrato di Sorveglianza di Palermo gli concedeva permessi premio ex art. 30-ter O.P., su parere favorevole del Direttore dell’Istituto. Svolgeva attività lavorativa affidato ai servizi sociali e usufruiva della liberazione anticipata. Il 9 gennaio 2024 veniva trattenuto nel CPR di Bari-Palese con provvedimento del Questore, asseritamente in esecuzione di un decreto del Prefetto di Verona. Risultava invece un decreto del Prefetto di Bari, motivato così: “considerato che a carico dell’interessato risultano precedenti di polizia: reati inerenti agli stupefacenti, valutato che dalle condotte tenute è possibile desumere la pericolosità sociale del cittadino straniero […]“. All’udienza di convalida la difesa rilevava che le ragioni del trattenimento non erano chiare. L’Amministrazione non forniva chiarimenti e il Giudice di Pace convalidava; anche l’istanza di riesame veniva rigettata. Nel ricorso contro l’espulsione si deduceva la violazione dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 286/98, l’insussistenza della pericolosità sociale e la carenza di istruttoria. Il decreto non indicava né le modalità di rintraccio né la condizione dello straniero in Italia dal 2017. Si limitava a richiamare i precedenti per stupefacenti, senza alcuna istruttoria concreta o attuale. Solo con le controdeduzioni della Prefettura emergeva la reale vicenda. Nel 2018 il Magistrato di Sorveglianza di Verona aveva disposto l’espulsione “come cittadino comunitario“. Scarcerato il 22 novembre 2023, il ricorrente era stato trattenuto al CPR di Trapani-Milo, con trattenimento convalidato e prorogato dal Tribunale di Palermo. L’8 gennaio 2024 veniva trasferito a Bari-Palese. Lo stesso giorno le autorità consolari ne accertavano la nazionalità albanese, e “trattandosi di cittadino extracomunitario” il Prefetto di Bari emetteva il nuovo decreto. Ciononostante, il Giudice di Pace rigettava il ricorso. IL RICORSO PER CASSAZIONE Il rigetto veniva impugnato per due motivi. Il primo era la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 in combinato disposto con l’art. 16 d.lgs. 286/98 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Il secondo era la motivazione apparente e l’omesso esame di punti decisivi (art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 18 d.lgs. 150/2011). L’art. 16 prevede per lo straniero detenuto un procedimento specifico. Il questore avvia l’identificazione durante la detenzione. Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, opponibile davanti al tribunale di sorveglianza. L’espulsione è eseguita “al questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica“. Ne consegue che il Prefetto di Bari non aveva alcun potere di emettere un nuovo decreto di espulsione amministrativa. Le due tipologie di espulsione sono alternative e non cumulabili, e il precedente provvedimento giudiziario costituiva fatto ostativo all’esercizio del potere prefettizio. Mancava inoltre qualsiasi rivalutazione della pericolosità sociale, risalente al 2018 e superata dal percorso di rieducazione documentato. Il Giudice di Pace, che pure richiamava genericamente le controdeduzioni dell’Amministrazione, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’incompetenza funzionale del Prefetto e l’illegittimità derivata del decreto. La Cassazione accoglie il secondo motivo, assorbito il primo: “Il secondo motivo, logicamente preliminare poiché afferente ad un vizio del provvedimento impugnato, è fondato. In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari […], in ipotesi di condanna del cittadino straniero […] per i reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo […] e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all’attualità […] (Cass., n. 23597/2023; n. 19672/2025). Nella specie, il giudice di pace non ha motivato sulla pericolosità del ricorrente, presumendola sulla scorta del precedente in materia di illeciti in tema di stupefacenti, senza effettuare una verifica attuale e concreta, non tenendo conto del percorso di rieducazione intrapreso dal ricorrente, anche nel corso dell’esecuzione della pena detentiva irrogata“. La causa è rinviata al Giudice di Pace di Bari in diversa composizione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 22869 del 7 luglio 2026 2. RAGUSA: LA DOMANDA DI PROTEZIONE SOPRAVVENUTA RENDE LO STRANIERO INESPELLIBILE Il 13 febbraio 2024 il Prefetto di Ragusa adottava nei confronti di un cittadino albanese un decreto di espulsione con accompagnamento immediato. Seguiva l’ordine del Questore di lasciare il territorio entro sette giorni. Nel giudizio di opposizione ci furono alcuni rinvii per impedimenti del difensore, che aveva chiesto più volte la trattazione da remoto o la decisione sugli atti. Il 29 aprile 2024 il Giudice di Pace dichiarava l’estinzione del procedimento ex art. 181 c.p.c. La Cassazione, con ordinanza n. 16439/2025, cassava con rinvio per violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Riassunta la causa, il 2 ottobre 2025 il Giudice di Pace rigettava di nuovo il ricorso. Secondo il giudice, il decreto era valido in origine perché nel foglio notizie il ricorrente aveva dichiarato di non voler chiedere protezione e di non avere un permesso in rinnovo. Inoltre non sussistevano cause ostative ex art. 19 T.U.I. né esigenze personali o familiari rilevanti. Il nuovo ricorso per cassazione aveva due motivi. Il primo denunciava motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, cioè il rilascio del permesso provvisorio per protezione internazionale (art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.). Il secondo denunciava la violazione dell’art. 19 T.U.I., dell’art. 4 d.lgs. 142/2015 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), richiamando Cass. n. 6011/2024 sulla sospensione dell’efficacia del decreto. LA DECISIONE La Cassazione accoglie entrambi i motivi. Sul primo, il Giudice di Pace non si era confrontato con il fatto sopravvenuto, documentato e non contestato. Il 4 marzo 2024 il ricorrente aveva inviato il kit postale per il rinnovo e il 25 marzo aveva presentato domanda di protezione internazionale. Era seguito il rilascio del permesso provvisorio e poi, il 18 settembre 2025, il rinnovo del titolo. La dichiarazione resa nel foglio notizie, “pur vera al momento della dichiarazione, è stata superata dai fatti sopravvenuti“. Il giudice è chiamato a valutare “la situazione attuale, non quella fotografata al momento dell’arresto“. Sul secondo, la ricevuta della domanda di protezione costituisce permesso di soggiorno provvisorio e dà diritto a permanere sul territorio fino alla definizione del procedimento. Il giudice doveva quindi verificare la persistenza dei presupposti di espellibilità al momento della decisione. Il decreto adottato prima della domanda non diventa invalido, ma la sua efficacia resta sospesa (Cass. n. 6011/2024). Una volta sopravvenuto il titolo provvisorio, il giudice non può pronunciarsi sull’espellibilità convalidando l’espulsione. La Corte enuncia quindi il seguente principio di diritto: “In tema di opposizione a decreto di espulsione, il giudice deve valutare la situazione attuale dello straniero al momento della decisione, tenendo conto dei fatti sopravvenuti rispetto al provvedimento amministrativo; la presentazione della domanda di protezione internazionale e il rilascio del relativo permesso provvisorio ex art. 4 D.Lgs. 142/2015 costituiscono fatti impeditivi dell’espulsione, integranti una causa legale di inespellibilità, in applicazione dell’art. 19 T.U.I. e del principio di non refoulement di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra“. La causa è rinviata al Giudice di Pace di Ragusa in diversa persona fisica. Corte di Cassazione, ordinanza n. 24437 del 4 agosto 2026 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Dai due casi emerge lo stesso dato: per i giudici di pace opera di fatto un automatismo, senza alcun vaglio sulla legittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione. A Bari la condanna si traduce in espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) T.U.I. A Ragusa basta una dichiarazione nel foglio notizie, ormai superata dai fatti. Spiace, ogni volta, fare un’amara considerazione: per trovare tutela un cittadino straniero deve affrontare un percorso tortuoso. A Ragusa ci sono voluti due ricorsi per cassazione e una riassunzione. A Bari, dopo il calvario della detenzione, convalida, riesame, opposizione e cassazione. Per fortuna la Suprema Corte non si lascia condizionare dalla cosiddetta pericolosità sociale fondata su una condanna datata nel tempo ed espiata in modo esemplare. Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Procedura di frontiera applicata senza verificare le condizioni sanitarie: il Tribunale autorizza il richiedente a entrare e a rimanere nel territorio
Il Tribunale di Napoli ha autorizzato un cittadino bengalese a entrare nel territorio dello Stato e a rimanervi fino alla conclusione del giudizio. È tra le prime pronunce successive al d.l. 100/2026, e per questo è particolarmente rilevante. Il provvedimento impugnato è la decisione del 21 settembre 2026 con cui la Commissione Territoriale di Caserta ha respinto la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza. La Commissione si è basata sull’art. 28-ter d.lgs. 25/2008 e successive modifiche e sull’art. 39 del Regolamento (UE) 2024/1348, applicando la procedura di frontiera prevista dall’art. 43, par. 1, lett. c) dello stesso Regolamento. Al momento della decisione la fattispecie rientrava infatti nell’ipotesi dell’art. 42, par. 3, lett. j) del Regolamento. Al procedimento si applicava il d.lgs. 25/2008 come modificato dal d.l. 100/2026. La nuova disciplina vale per tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a domande di protezione internazionale presentate dopo il 12 giugno 2026. Il ricorso è stato proposto entro cinque giorni dalla notifica del diniego. Così prevede l’art. 35-ter d.lgs. 25/2008, come modificato dal d.l. 100/2026 in attuazione dell’art. 67, par. 7, lett. a) del Regolamento (UE) 2024/1348. LE MOTIVAZIONI DEL TRIBUNALE Il Tribunale parte dall’art. 53 del Regolamento (UE) 2024/1348. La norma impone di non applicare la procedura di frontiera, o di interromperla in qualsiasi fase, in alcuni casi: quando non si può garantire il sostegno necessario a chi ha esigenze di accoglienza particolari o ha bisogno di garanzie procedurali particolari, oppure quando ci sono rilevanti motivi medici, compresi quelli di salute mentale. In questi casi il richiedente va autorizzato a entrare nel territorio e la domanda va esaminata con la procedura ordinaria. Nel caso concreto, il modulo di screening compilato dalla Questura di Trapani escludeva vulnerabilità e patologie rilevanti. Allo stesso tempo, però, prescriveva un “monitoraggio clinico periodico, visita, accertamento specialistico” e indicava tra le esigenze di accoglienza l’accesso all’assistenza sanitaria, senza spiegarne le ragioni. Nonostante questo, l’11 settembre 2026 il Presidente della Commissione ha disposto la procedura di frontiera, perché la domanda era stata presentata dopo uno sbarco seguito a un’operazione di ricerca e soccorso (art. 43, par. 1, lett. c). Nella stessa determina ha escluso le eccezioni previste dall’art. 53. Le condizioni mediche non sono state approfondite in audizione, e dagli atti non risulta se e come l’assistenza sanitaria sia stata garantita. Il Tribunale dà peso anche al silenzio dell’amministrazione. Il ricorso contestava espressamente il mancato rispetto della procedura, ma la parte resistente non ha depositato la documentazione che l’art. 35-ter d.lgs. 25/2008 le impone di rendere disponibile. Mancano quindi anche gli elementi per verificare il rispetto della soglia percentuale dell’art. 42, par. 3, lett. j), su cui si fondava la procedura accelerata. Per il giudice, dunque, non è possibile stabilire tre cose: se le condizioni sanitarie configurassero una vulnerabilità, se il richiedente avesse bisogno di garanzie procedurali particolari e se queste potessero essere assicurate in frontiera. Ne conclude che la procedura di frontiera e quella accelerata sono state applicate senza i presupposti di legge. Il decreto richiama poi Cass. SS.UU. n. 11399/2024: la deroga alla sospensione automatica opera solo se la procedura accelerata è stata svolta correttamente. Il Tribunale ritiene questo principio valido anche nel nuovo quadro normativo. Il giudice deve quindi verificare preliminarmente i presupposti della procedura speciale. Se mancano, torna ad applicarsi la procedura ordinaria e con essa l’art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008: la proposizione del ricorso sospende l’efficacia del diniego, e il ricorrente ha diritto di rimanere ai sensi dell’art. 68 del Regolamento. A sostegno della sospensione il Tribunale richiama anche: * il diritto a un ricorso effettivo (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE); * l’esame completo ed ex nunc previsto dall’art. 67, par. 3 del Regolamento; * la situazione socio-politica del Bangladesh e la condizione personale del ricorrente. Il decreto autorizza quindi il ricorrente a entrare nel territorio dello Stato e a rimanervi in attesa dell’esito del ricorso. La pronuncia è oggi di grande importanza per tutti i nuovi ricorsi proposti dopo l’attuazione del Patto UE. Lo è in particolare per le procedure accelerate di frontiera che si concludono, come in questo caso, con una decisione di manifesta infondatezza. Tribunale di Napoli, decreto del 10 ottobre 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
Decreto flussi, il TAR Napoli sospende la revoca del nulla osta arrivata dopo quattro anni
Il T.A.R. Campania- Napoli, sez. 6 si pronuncia nuovamente in sede cautelare in merito ad una procedura flussi per lavoro subordinato di tipo stagionale. Nel caso in esame la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta dopo quattro anni dall’avvenuto rilascio, nonostante fosse pienamente a conoscenza dell’indisponibilità del datore di lavoro originario alla stipula del contratto di soggiorno nonché del reperimento da parte del lavoratore, nelle more, di altri impieghi con regolare contratto anche a tempo indeterminato. La Prefettura ha contestato altresì la mancata richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno negli otto giorni dall’arrivo in Italia del lavoratore. Il TAR, con la pronuncia resa in data 08.10.2026, ha sospeso l’efficacia della revoca del provvedimento impugnato valorizzando, in particolare, la non imputabilità al lavoratore sia dell’ampissimo lasso di tempo trascorso tra il rilascio e la revoca del nulla osta sia delle eventuali sopravvenienze sfavorevoli, tenuto conto anche delle documentate e adeguatamente remunerative attività lavorative reperite in tale periodo dal ricorrente. Il Collegio campano si esprime inoltre sulla violazione del predetto termine di 8 giorni per la comunicazione di primo ingresso, affermando che di per sé tale circostanza non può condurre alla revoca del nulla osta specie se, come in questo caso, venga rilevata dall’Amministrazione non nell’immediatezza ma a seguito di un prolungato contegno omissivo. La decisione conferma dunque l’orientamento giurisprudenziale secondo cui  l’istruttoria in questa complessa fattispecie deve essere sempre orientata al risultato sostanziale e non alla ricerca di una sterile coincidenza formale dei dati. In questo contesto, il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), nonché i doveri di collaborazione e buona fede (art. 1, co. 2-bis l. 241/1990) impongono all’Amministrazione lo specifico dovere di tenere conto degli effetti del decorso del tempo, del comportamento delle parti e della situazione concreta del singolo lavoratore. È, dunque, utile notare come l’irregolarità procedimentale che quasi mai dipende dal lavoratore straniero finisca per ledere la sua posizione giuridica soggettiva in modo irrimediabile, esponendolo a rischi drammatici quali l’espulsione, il licenziamento, l’impossibilità di rinnovare il contratto di lavoro o di ottenere la completa iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.  T.A.R. della Campania, ordinanza n. 2772 dell’8 ottobre 2026 Si ringraziano l’Avv. Gennaro Santoro e l’Avv.ta Giulia Riontino per la segnalazione e il commento.
Protezione speciale a un cittadino bengalese torturato in Libia e radicato in Italia
Il Tribunale di L’Aquila ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino bengalese che, davanti alla Commissione territoriale di Ancona, aveva raccontato di aver lasciato il proprio Paese a causa dell’estrema povertà in cui versava con la famiglia, che non gli consentiva di pagare le cure della moglie, colpita da ischemie. Aveva contratto debiti con una banca e con alcuni conoscenti e, in caso di mancato pagamento, temeva le pressioni dei creditori o di essere denunciato. Durante il viaggio era rimasto per sette mesi in Libia, dove era stato torturato. La Commissione aveva rigettato la domanda ritenendola manifestamente infondata, pur senza escludere la credibilità del racconto. Il Tribunale premette l’applicabilità del decreto Cutro, sottolineando però che resta immutata la disciplina dell’art. 19, comma 1.1, TUI, che garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana rientranti nel divieto di refoulement, nel più generale rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; diritto alla salute, art. 32; diritto alla parità, art. 3; diritto alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) e internazionali, tra i quali i diritti alla vita privata e alla vita familiare. La Suprema Corte ha infatti ribadito la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell’art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI: “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 Cedu e rientra in quel ‘catalogo aperto’ dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. civ., sent. n. 28162/2023). Il giudice di merito è quindi tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia […]“. Su questa base, il Tribunale ha ritenuto il ricorrente già radicato sul territorio nazionale, dove è presente da diversi anni, valorizzando il suo sforzo di inserimento socio-lavorativo: l’allontanamento costituirebbe un’indebita interferenza nella sua vita privata, perché lesivo del diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani, anche di natura professionale e commerciale, situazione giuridica tutelata dall’art. 8 CEDU. Il Tribunale ha inoltre considerato le torture subite dal ricorrente nel Paese di transito, la Libia, dove era stato anche sfruttato sul piano lavorativo. In ragione del principio di cooperazione istruttoria e del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., nn. 19045/2022, 25734/2021, 12649/2021, 13565/2020, 1104/2020, 13096/2015), ha quindi valutato la vulnerabilità del ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione speciale. Secondo il Tribunale, la nozione di vulnerabilità va intesa in chiave tipica quando ricorrono le ipotesi previste dall’art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D.Lgs. n. 25/2008: persone che hanno subito torture (Cass. civ., n. 37048/2022), stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali, genitori singoli con figli minori. La stessa nozione rileva anche in chiave atipica e può trovare applicazione quando i ricorrenti siano stati vittime di sfruttamento lavorativo, siano migranti ambientali o abbiano subito violenze domestiche (Cass. civ., n. 5467/2022). Nel caso di specie, il racconto del ricorrente è stato quindi ritenuto credibile e riconducibile alle fattispecie indicate, con la conseguente esigenza di riconoscergli la protezione speciale, anche in ragione della vulnerabilità accertata. Tribunale di L’Aquila, decreto del 28 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
L’esclusione delle lavoratrici domestiche dal “nuovo bonus mamma” è incostituzionale
ASGI – Associazione studi giuridici sull’immigrazione, APN – Avvocati per niente e CGIL Lombardia rendono noto che, con ordinanza depositata l’otto ottobre, il Tribunale di Milano, giudice dott.ssa Eleonora Palmisani, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 6, comma 2, d.l. 95/2025 (e della successiva norma di proroga) nella parte in cui esclude le lavoratrici domestiche dall’attribuzione del bonus mamma, che viene invece riconosciuto (in misura di 40 euro mensili nel 2025, 60 euro nel 2026) a tutte le lavoratrici dipendenti degli altri settori. La giudice ha così accolto le tesi prospettate nel ricorso proposto da una lavoratrice cingalese insieme alle due associazioni e al sindacato. Secondo la giudice, l’esclusione viola in primo luogo il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e l’obbligo di tutela della maternità ex art. 31 Cost., essendo evidente che le esigenze di tutela di tutte le lavoratrici madri sono le medesime, indipendentemente dal settore nel quale la lavoratrice è occupata. Ma viola anche il divieto di discriminazione, perché costituisce una discriminazione indiretta nei confronti delle lavoratrici straniere, che costituiscono la parte maggioritaria delle lavoratrici domestiche e che, in quanto straniere, hanno diritto a godere del medesimo trattamento riservato alle italiane, senza discriminazioni né dirette né indirette. In attesa della decisione della Corte costituzionale, le associazioni e il sindacato che hanno promosso il ricorso rilevano che la vicenda esprime una inammissibile «disattenzione», da parte del legislatore, verso le condizioni di lavoro nel settore del lavoro di cura: un settore che invece – per le basse retribuzioni medie e per l’elevata concentrazione di lavoratrici straniere, che già soffrono delle ulteriori difficoltà derivanti dalla condizione di migranti – meriterebbe significativi interventi di sostegno. Invitano pertanto il legislatore a intervenire quanto prima, quantomeno sul «bonus mamma», riportando a una condizione di uguaglianza tutte le lavoratrici madri. Tribunale di Milano, ordinanza del 7 ottobre 2026
Mancata conferma del datore di lavoro e revoca automatica: il Consiglio di Stato mette in discussione il nuovo meccanismo
LA VICENDA Con l’ordinanza n. 4166/2026, pubblicata il 2 ottobre 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza del TAR Campania n. 1842/2026 e sospeso l’archiviazione automatica di una pratica di ingresso per lavoro nell’ambito del decreto flussi. Il ricorrente, cittadino bangladese, era entrato regolarmente in Italia il 10 luglio 2025 con nulla osta e visto per lavoro subordinato (quota 2025), su richiesta di un’impresa edile napoletana. Il datore di lavoro, secondo la prassi ventennale, attendeva la convocazione dello Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno. Dai registri prodotti dalla stessa Avvocatura risulta però che il contratto da sottoscrivere è stato inviato via PEC solo il 29 ottobre 2025, oltre tre mesi dopo l’ingresso. Il 29 novembre 2025, alle 00:00:38, il sistema informatico del Ministero ha registrato l’archiviazione della pratica per mancata trasmissione del contratto nei termini (art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998); dieci secondi dopo è partita una PEC che comunicava la revoca del nulla osta al solo datore di lavoro. L’autore delle operazioni risulta essere “Admin”. Il 4 dicembre 2025 il datore ha trasmesso il contratto firmato digitalmente, senza alcun riscontro. Il lavoratore ha appreso dell’archiviazione solo con la risposta a un’istanza di accesso (nota del 22 aprile 2026), in cui la Prefettura dichiarava che il CED del Dipartimento Libertà Civili aveva archiviato la pratica d’ufficio “senza nessun atto d’impulso” dell’ufficio territoriale. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non provata l’effettività del rapporto di lavoro e la presenza di elementi idonei a orientare diversamente la decisione. L’ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA Il cuore dell’ordinanza è il rifiuto di un procedimento “interamente delegato ad automatismi informatici“. Per il Collegio, anche quando la legge fissa termini stringenti, la decisione sul bene della vita richiede comunque una valutazione di quanto allegato e documentato dalle parti private. Un esito prodotto dal mero decorso del termine, senza istruttoria, non soddisfa questa esigenza. Da qui il Consiglio di Stato individua tre profili che il giudice del merito dovrà esaminare. 1. Esistenza stessa dell’atto. In atti c’è solo una comunicazione dell’esito, che il ricorrente qualifica come mera operazione automatizzata. Soprattutto, l’art. 22, comma 5-ter, impone che l’archiviazione sia preceduta da un provvedimento di revoca del nulla osta: questo non risulta acquisito, come non risulta nemmeno il nulla osta originario. 2. Natura del termine di quindici giorni. Occorre stabilire se il termine del comma 6, come modificato dal d.l. 145/2024 e dal d.lgs. 83/2026, sia assolutamente perentorio o ammetta interlocuzioni che giustifichino una trasmissione tardiva del contratto per specifiche esigenze. Il primo profilo è il più rilevante sul piano sistematico. Il Collegio non si limita a censurare un difetto di contraddittorio, come aveva fatto il TAR qualificando le doglianze come mere “guarentigie procedimentali”, ma dubita che un provvedimento esista. Un sistema che genera la chiusura della pratica e la PEC in dieci secondi, senza un funzionario e senza la revoca che la norma presuppone, rischia di non produrre affatto un atto amministrativo imputabile all’organo competente. PORTATA DELLA PRONUNCIA Sul periculum il Collegio riconosce un pregiudizio grave e irreparabile, infatti senza sospensione il lavoratore, entrato regolarmente, rischierebbe l’irregolarità e l’espulsione. Accolta l’istanza, gli atti tornano al TAR per la sollecita fissazione del merito (art. 55, comma 10, c.p.a.), con spese compensate per la “parziale novità” delle questioni. Pur nei limiti della cognizione sommaria, l’ordinanza offre un argomento importante per il contenzioso sulle archiviazioni del decreto flussi. Il decorso del termine non può tradursi in una chiusura meccanica della pratica: serve un provvedimento dell’organo competente, che valuti il caso concreto e preceda l’archiviazione. Resta da vedere se il TAR, nel merito, qualificherà il termine come perentorio o ordinatorio e quale peso darà all’assenza della revoca del nulla osta. Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 4166 del 2 ottobre 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento.