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Conversione del permesso stagionale: il silenzio della Prefettura non rende irregolare il soggiorno
Il Giudice di Pace di Taranto annulla un decreto di espulsione notificato a un lavoratore in attesa da oltre due anni della definizione della domanda di conversione. IL CASO Un cittadino albanese faceva ingresso in Italia con regolare visto per lavoro subordinato, apposto sul passaporto, a seguito dell’aggiudicazione della quota nell’ambito del decreto flussi 2022. Il 3 febbraio 2023 stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto e, in pari data, presentava domanda di permesso di soggiorno, che gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3 novembre 2023. Il 3 agosto 2023, prima della scadenza del titolo e secondo quanto previsto dalla normativa flussi, inviava al SUI di Taranto, per il tramite del CAF di Massafra, la domanda di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale (modello VB), allegando la proposta di contratto di soggiorno, il modello Unilav, i dati dell’impresa (CCIAA, posizione previdenziale e fiscale), l’idoneità alloggiativa e la cessione di fabbricato. Il 18 marzo 2026 – a procedimento ancora non definito e senza che fosse mai pervenuta alcuna risposta alla domanda – il Prefetto di Taranto adottava decreto di espulsione, ritenendo il lavoratore irregolarmente presente sul territorio nazionale per intervenuta scadenza del permesso per lavoro stagionale. LE POSIZIONI DELLE PARTI Il ricorrente impugnava tempestivamente il decreto davanti al Giudice di Pace di Taranto, deducendo di essere in attesa della conversione e di essere in possesso della ricevuta dell’invio telematico della domanda. L’Amministrazione si costituiva sostenendo la legittimità dell’espulsione: la domanda di conversione sarebbe risultata fuori quota e, in quanto tale, non destinataria di alcun provvedimento di rigetto. Precisava inoltre di non essere tenuta a provvedere espressamente su un’istanza tardivamente presentata, costituendo la verifica della sussistenza della quota annuale attività meramente endoprocedimentale. IL QUADRO NORMATIVO RICHIAMATO DALLA DIFESA È principio consolidato che chi abbia presentato domanda di conversione tramite decreto flussi e sia in possesso della relativa ricevuta non possa essere espulso: la ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno per tutta la fase di verifica e definizione della procedura, con conseguente diritto a permanere e a svolgere attività lavorativa. In tal senso si pone anche la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 5 maggio 2025, che chiarisce la possibilità per i titolari di permesso stagionale di svolgere attività lavorativa non stagionale nelle more della decisione sulla domanda di conversione. L’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 riconosce la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato al lavoratore che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato. Il D.L. n. 145 dell’11 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 9 dicembre 2024, ha poi escluso tali conversioni dal sistema delle quote, sottraendo la procedura a qualsiasi contingentamento numerico. Quanto al modello VB, al tempo della presentazione della domanda esso non assolveva alla sola funzione di verifica della quota: era l’unico modulo tipizzato e utilizzabile per attivare la procedura di conversione, e dunque l’atto di impulso procedimentale indispensabile, in mancanza del quale la domanda non avrebbe potuto neppure essere istruita. Non si trattava quindi né di una mera comunicazione ricognitiva né di un adempimento istruttorio fine a se stesso. Dopo la soppressione del sistema delle quote per talune tipologie di conversione, il modello ha conservato la vecchia dicitura ma ha assunto una diversa funzione: non più verifica del contingente, bensì attività istruttoria volta all’accertamento dei requisiti sostanziali, quali la regolarità del rapporto e l’idoneità dell’offerta di lavoro. In entrambi i regimi, tuttavia, esso resta lo strumento esclusivo per l’avvio e la gestione del procedimento, rispetto al quale l’Amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto, motivato e comunicato all’interessato. Nel caso di specie nessuna comunicazione formale sull’esito della verifica era mai pervenuta al ricorrente. Tutte le comunicazioni avrebbero dovuto essere effettuate ai recapiti espressamente indicati in domanda – indirizzo di residenza e indirizzo di posta elettronica – ovvero mediante convocazione personale: la sola pubblicazione sul portale informatico, in assenza di notifica diretta, non è sufficiente né conforme ai principi di trasparenza e partecipazione procedimentale. LA DECISIONE All’esito di un’accurata istruttoria il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, rilevando anzitutto che il modello VB inviato il 3 agosto 2023, prima della scadenza del titolo, era corredato della proposta di contratto sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione a supporto, e che «per principio pacificamente acquisito» l’invio telematico della pratica di conversione attesta la regolarità del soggiorno sino all’esito della pratica medesima. Ha quindi ritenuto sussistente in capo alla Prefettura l’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza, come del resto confermato dalla stessa Amministrazione nel richiamare TAR Lecce n. 763/2024 del 5 giugno 2024; obbligo che permane nei medesimi termini anche qualora la domanda di conversione sia presentata tardivamente (Consiglio di Stato n. 7995/2022 e, ex plurimis, TAR Puglia n. 83 del 27 febbraio 2025). Poiché al momento dell’emissione del decreto di espulsione l’esito della pratica non era stato comunicato all’interessato, il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul procedimento R.G. n. 1946/2026, ha accolto il ricorso e annullato il decreto di espulsione «nonché ogni altro atto al predetto connesso, sia esso presupposto, connesso o consequenziale». PERCHÉ LA DECISIONE È RILEVANTE Da diversi anni lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto sostiene che alle domande di conversione non debba seguire un atto finale espresso di accoglimento o rigetto. Il risultato è che numerose pratiche restano pendenti a tempo indeterminato, senza che lavoratori e datori di lavoro possano conoscere l’esito delle domande presentate per regolarizzare l’assunzione di manodopera straniera e, in molti casi, esponendo il lavoratore all’espulsione dal territorio nazionale. La pronuncia del Giudice di Pace di Taranto afferma il contrario: il procedimento va concluso con provvedimento espresso e comunicato, e fino a quel momento il soggiorno resta pienamente legittimo. Giudice di Pace, sentenza n. 1099 del 26 maggio 2026 Si ringrazia Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione.
Iscrizione gratuita al SSN anche con PdS per residenza elettiva: la Regione Lombardia dovrà rimborsare le persone straniere invalide
La Corte d’Appello e il Tribunale di Milano danno seguito alla sentenza della Corte Costituzionale: la Regione Lombardia dovrà iscrivere gratuitamente al SSN le persone straniere titolari di permesso per residenza elettiva e a restituire le somme pagate per l’iscrizione. Con due sentenze depositate in data 17 luglio 2026, la Corte d’Appello e il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso di ASGI, APN, EMERGENCY e NAGA e di singoli cittadine e cittadini extra UE, hanno applicato in Regione Lombardia la sentenza della Corte Costituzionale 97/2026 in base alla quale il diritto all’iscrizione gratuita al SSN spetta anche alle persone straniere titolari di una pensione di inabilità (e per questo detentrici di un permesso di soggiorno “per residenza elettiva”) se tale permesso deriva dalla conversione di un precedente permesso che dava titolo all’iscrizione gratuita. In altre parole, spiegano le associazioni, la persona straniera che aveva diritto all’iscrizione non lo perde per il solo fatto di aver mutato il suo permesso di soggiorno nel momento in cui diviene invalida. La Corte d’Appello ha confermato che la situazione verificatasi sino ad ora costituiva una discriminazione sia per nazionalità (perché escludeva dal diritto alle cure gratuite una parte di persone straniere) sia per disabilità (perché le escludeva proprio in quanto disabili) e ha ordinato alla Regione di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le ASST della Regione applichino immediatamente tali regole. La conseguenza è anche il diritto alla restituzione delle somme che in passato sono state pagate dalle persone straniere (2000 euro l’anno dal gennaio 2024) come infatti il Tribunale di Milano ha deciso in altra sentenza nella medesima data, accogliendo il ricorso di singoli cittadine e cittadini stranieri. ASGI, APN, EMERGENCY e NAGA esprimono la piena soddisfazione per questi primi sviluppi della sentenza 97/2026 che pongono fine, purtroppo solo dopo più di 20 anni di applicazione (da tanto tempo è infatti richiesto il pagamento per l’iscrizione al SSN, sebbene prima del 2024 la cifra fosse inferiore a 2.000 euro), a una situazione che vedeva escluse dal SSN gratuito proprio le persone in condizioni di maggior bisogno. Le associazioni, infine, invitano Regione Lombardia ad adempiere tempestivamente quanto disposto dai giudici e a predisporre una procedura rapida per i rimborsi; invitano anche le altre regioni ad adeguarsi ai predetti principi al fine di evitare ulteriori contenziosi e il protrarsi di una situazione di grave ingiustizia. Tribunale di Milano, sentenza n. 3833 del luglio 2026 Corte d’Appello Milano, sentenza del 16 luglio 2026
Trattenimento C.P.R. e obbligo di valutazione incidentale dell’espulsione: nessun automatismo tra precedenti penali e pericolosità
La Corte di Cassazione, Sezione I penale, con udienza del 9 giugno 2026, ha accolto il ricorso che affronta il tema del sindacato del giudice della convalida sul decreto di trattenimento in C.P.R. e afferma alcuni principi rilevanti: 1. Il giudice della convalida è tenuto a una valutazione incidentale della legittimità del decreto prefettizio di espulsione, non potendo limitarsi a un riscontro meramente esteriore. Il principio, già affermato da Corte cost. n. 105/2001 e ribadito da Cass. pen. n. 15748/2025, trova qui applicazione in un caso concreto. 2. La Corte ribadisce che la pericolosità ex art. 13, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998 non può essere desunta dai soli precedenti penali e di polizia: occorre un accertamento oggettivo e personalizzato, esteso all’esame complessivo della personalità dello straniero, della sua condotta di vita e dei legami sociali e familiari, da compiersi caso per caso con il test di proporzionalità (richiamate Cass. pen. n. 8133/2026 e n. 8261/2026). 3. Limitarsi a formule di stile e a un elenco acritico di precedenti, omettendo di esaminare la documentazione difensiva sul radicamento (legami familiari, lavoro, passaporto valido, domicilio stabile), integra una motivazione meramente apparente – e dunque una violazione di legge denunciabile in cassazione. Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio il decreto del Giudice di pace di Melfi che aveva convalidato il trattenimento senza alcun vaglio autonomo, ignorando gli elementi documentali prodotti dalla difesa e omettendo altresì di valutare la concedibilità di misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, T.U. Imm. Corte di Cassazione, sentenza n. 21520 del 11 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Roaldo Lukaj per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione: il Giudice di Pace deve verificarne lo stato prima di decidere
Con l’ordinanza n. 21379/2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema di notevole rilievo pratico: gli effetti della domanda di protezione internazionale proposta o manifestata dopo l’adozione di un decreto di espulsione. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui tale domanda non determina l’invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne sospende l’eseguibilità e impone al Giudice di Pace di verificare lo stato del procedimento di protezione prima di decidere sull’opposizione. Nel caso esaminato il cittadino straniero aveva impugnato il decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Chieti. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti attestanti la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale, l’accesso alla Questura di Milano e la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda mediante compilazione del modello C3. Il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione, valorizzando il fatto che la manifestazione di volontà fosse intervenuta dopo l’adozione del decreto e ritenendo, in sostanza, che l’espulsione costituisse atto dovuto. Aveva inoltre escluso la rilevanza della documentazione relativa all’integrazione socio-lavorativa e tratto un giudizio di pericolosità sociale dalla mera pendenza di un rinvio a giudizio. La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso. La domanda di protezione internazionale non può essere ignorata La Corte ribadisce anzitutto che, quando la domanda di protezione internazionale sia avanzata dopo l’adozione del decreto di espulsione, il decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, ma resta sospesa la sua eseguibilità. Grava allora sul Giudice di Pace l’obbligo di verificare, prima di decidere sul ricorso, quale provvedimento sia stato assunto dalla Commissione territoriale e quale sia l’eventuale esito dell’impugnazione proposta davanti al Tribunale. Il giudice non può dunque limitarsi ad affermare che la domanda è successiva al decreto: deve verificare in concreto lo stato della procedura, l’eventuale pendenza del giudizio e l’eventuale adozione di provvedimenti sospensivi. Sul punto la Cassazione richiama il principio già affermato da Cass. n. 34155/2025, secondo cui la pendenza della domanda impone un accertamento effettivo e non meramente formale. Il divieto di refoulement è norma generale di protezione Un secondo profilo di rilievo riguarda l’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione. La Corte afferma che tale disposizione ha natura di norma protettiva generale: anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, TUI, il Giudice di Pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il giudice è quindi tenuto a valutare la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia, l’esistenza di legami sociali, culturali e familiari con il Paese d’origine, nonché le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio. Nel caso concreto, osserva la Cassazione, l’esame delle ragioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale avrebbe consentito di verificare anche le condizioni oggettive del Marocco. L’integrazione sociale e lavorativa deve essere esaminata La Corte accoglie anche le censure relative all’omessa valutazione del radicamento sociale e lavorativo. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti relativi alla procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, al nulla osta provvisorio per lavoro subordinato rilasciato nel 2022, alla stabilità della permanenza in Italia e ai collegamenti con il territorio. Il radicamento, rileva la Cassazione, non può essere liquidato con formule generiche: va valutato in concreto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 19 TUI e del bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU. Nessun automatismo tra rinvio a giudizio e pericolosità sociale Particolarmente significativo è il passaggio sulla pericolosità sociale. Il Giudice di Pace aveva escluso l’integrazione dell’interessato valorizzando la pendenza di un rinvio a giudizio: impostazione che la Cassazione censura espressamente, affermando che il rinvio a giudizio non può essere considerato, di per sé, espressione di pericolosità sociale. La Corte richiama il principio secondo cui, nella disciplina dell’immigrazione, a fronte di diritti fondamentali di rilievo costituzionale e convenzionale non opera alcun automatismo ostativo: la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e all’attualità, attraverso una valutazione proporzionata e individualizzata. Nel caso esaminato non risultava alcuna condanna a carico del ricorrente, e il giudizio di pericolosità era stato tratto dal solo rinvio a giudizio, senza esaminare la natura del reato contestato né valutare le allegazioni difensive. La decisione La Corte di Cassazione ha quindi accolto i primi quattro motivi di ricorso, rigettato il quinto, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Chieti, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza è rilevante perché ribadisce che l’espulsione non può essere trattata come automatismo amministrativo quando emergano elementi relativi alla protezione internazionale, al divieto di refoulement, alla vita privata e familiare, all’integrazione sociale e all’assenza di una pericolosità concretamente accertata. Il Giudice di Pace investito dell’opposizione è tenuto a una verifica effettiva, individualizzata e attuale, senza potersi limitare alla constatazione dell’irregolarità del soggiorno o della pendenza di un procedimento penale. Corte di Cassazione, ordinanza n. 21379 del 23 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Visto familiare: il MAECI deve procedere per via telematica e fissare l’appuntamento in un’ambasciata diversa da Teheran
Il Tribunale di Roma ha accertato il diritto del nucleo familiare in Afghanistan (moglie e genitori) a ricongiungersi con il richiedente, rifugiato politico in Italia, ordinando altresì al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale – e per esso all’Ambasciata d’Italia a Teheran (Iran) – l’immediata fissazione di un appuntamento al fine di poter procedere alla legalizzazione e/o produzione dei documenti apostillati e alla formalizzazione della domanda di visto; contestualmente, autorizzando la formalizzazione della domanda di visto in via telematica e disponendo che il MAECI, accettata la domanda in via telematica, fissi un appuntamento presso ambasciata diversa da Teheran. Il caso riguarda un nucleo familiare afghano che, ottenuto il nulla osta, da gennaio 2025 era in attesa di un appuntamento presso l’ambasciata d’Italia a Teheran per la consegna della documentazione. Adito il Tribunale, il MAECI fissava appuntamento a gennaio 2026, al quale il nucleo non poteva presenziare, in un primo momento per la mancanza di un visto di ingresso in Iran e poi a causa della guerra. Il Tribunale, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE C-1/23, decideva quindi, in accoglimento delle istanze difensive, stante l’eccessiva difficoltà a recarsi personalmente presso la sede competente e tenuto conto del coinvolgimento di minori, di autorizzare la formalizzazione della domanda in via telematica, posticipando la comparizione personale a una fase successiva. Tribunale di Roma, sentenza del 17 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul diritto al ricongiungimento familiare
Coesione familiare, il reddito va valutato sull’intero nucleo: annullato il diniego della Questura
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/98 avverso il diniego del Questore di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione familiare), fondato sull’insufficienza del requisito reddituale, annullando il provvedimento impugnato. La decisione evidenzia due aspetti: il primo riguarda l’obbligo di valutazione discrezionale imposto dall’art. 5, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 286/98, attuativo della direttiva 2003/86/CE. Nell’adottare un diniego che incida su chi ha legami familiari nel territorio, l’Amministrazione è tenuta a considerare la natura e l’effettività dei vincoli familiari, l’esistenza di legami con il Paese d’origine e la durata del soggiorno: una valutazione che, come rileva il Tribunale, trasforma il diniego da atto vincolato ad atto discrezionale, imponendo un bilanciamento motivato tra tutela della vita familiare e ordine pubblico, “rifuggendo da valutazioni automatiche e vincolate“. Il richiamo è alla sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, che ha esteso tale tutela allo straniero titolare di legami familiari in Italia e non al solo familiare ricongiunto (v. anche Cons. Stato n. 326/2017).  Il secondo attiene al requisito reddituale, che il Tribunale associa al reddito complessivo del nucleo familiare e non alla sola posizione del richiedente. Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice ribadisce che la capacità reddituale non deve sussistere “in modo assoluto ed ininterrotto“, potendo darsi periodi di carenza purché limitati e compensati dai redditi degli altri componenti del nucleo. Ne discende l’accertamento del diritto alla coesione familiare, in ossequio alla “tutela rafforzata” dei legami familiari radicati sul territorio (artt. 2, 3, 29 Cost. e art. 8 CEDU). Tribunale di Milano, sentenza del 27 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Emanuele De Mitri per la segnalazione.
L’obbligo di garantire l’accoglienza ai richiedenti asilo ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni organizzative
Il TAR Lazio ha ribadito il carattere immediato e non suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative del diritto all’accoglienza. La sentenza è stata adottata su un caso di inerzia, in cui la Prefettura non aveva mai fornito alcun riscontro alla richiesta di accoglienza sebbene fossero trascorsi circa due mesi, ed è ottima perché diversamente da altri precedenti non fa discendere il silenzio dallo spirare di un termine di 30 giorni, ma anzi ribadisce il carattere immediato dell’obbligo di assicurare l’accoglienza ai richiedenti asilo. La sentenza ribadisce poi alcuni principi ormai consolidati, ma non sempre applicati dai TAR, affermando che: “– la temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza; – l’inserimento in una lista di attesa costituisce un atto meramente interlocutorio non idoneo a soddisfare l’obbligo di legge né a definire il procedimento; – le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza, ma non giustificarne la mancata attivazione”. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 11640 del 25 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Ginevra Maccarrone per la segnalazione e il commento.
Trattenimento illegittimo nei CPR: sì al risarcimento anche senza aver impugnato la proroga
Le Sezioni Unite civili: rimedio caducatorio e rimedio risarcitorio sono “autonomi, complementari e concorrenti”. Con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili stabilisce che la persona straniera trattenuta illegittimamente in un ex C.I.E. (oggi C.P.R.) può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale anche se non ha prima impugnato il provvedimento di proroga del trattenimento adottato in violazione delle sue garanzie. Il caso riguarda un cittadino straniero arrivato in Italia nel 2007 e destinatario di un decreto di espulsione nel gennaio 2010. Dal 12 gennaio al 29 giugno 2010 era stato trattenuto presso il C.I.E. di Roma per complessivi 168 giorni. Le prime due proroghe del trattenimento (dell’11 febbraio e del 10 marzo 2010) erano state disposte dal Giudice di pace senza alcun contraddittorio: nel primo caso con la mera apposizione di un timbro sull’istanza della Questura, senza fissare udienza né sentire l’interessato. Una volta rilasciato, l’uomo aveva agito per il risarcimento del danno derivante da quell’illegittima compressione della libertà personale. Il Tribunale di Roma, pur respingendo la domanda di accertamento dell’illegittimità del decreto di trattenimento, aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale proprio in ragione del difetto di contraddittorio delle prime due proroghe, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di 19.836 euro. La Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 2958/2024) aveva confermato integralmente. Contro questa decisione le Amministrazioni statali hanno proposto ricorso per cassazione, sostenuto da un’obiezione di fondo: il danno sarebbe stato risarcibile solo se lo straniero avesse prima impugnato in Cassazione i provvedimenti di proroga, ottenendone l’annullamento. Non avendolo fatto, l’azione risarcitoria sarebbe inammissibile. Le Sezioni Unite respingono questa tesi. Non esiste alcuna “pregiudiziale”: l’azione risarcitoria e quella caducatoria sono strumenti distinti ma convergenti verso la stessa tutela della libertà personale, secondo il sistema integrato di garanzie delineato dall’art. 5 CEDU. Subordinare la prima alla seconda renderebbe la tutela “soggettivamente variabile in funzione delle iniziative processuali” dell’interessato, in contrasto con la Convenzione e con la Carta dei diritti fondamentali UE. La Corte esclude anche l’applicazione della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati (l. 117/1988): il trattenimento ha natura sostanzialmente amministrativa e lo Stato risponde del vizio dell’intera procedura, non dell’atto del singolo giudice. Il giudice civile adito per il risarcimento, precisano le Sezioni Unite, valuta la legittimità del trattenimento non impugnato solo incidenter tantum, al fine di accertare i presupposti dell’illecito ex art. 2043 c.c. e quantificare il danno, senza annullare formalmente l’atto, che resta comunque riesaminabile per la sua natura cautelare. Il principio di diritto: l’azione risarcitoria per l’illegittima privazione della libertà personale in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento “è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori“, essendo il rimedio risarcitorio e quello caducatorio “autonomi, complementari e concorrenti“. Corte di Cassazione, sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026 Il caso è stato seguito dall’Avv. Alessandro Ferrara, il commento è a cura della redazione.
Diniego dell’accoglienza per “territorio di primo ingresso”: il TAR Lazio sospende i provvedimenti della Prefettura di Viterbo
Due cittadini afghani, giunti in Italia nel marzo 2026, manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale presso la Questura di Viterbo. Al momento della manifestazione della volontà, entrambi, privi di alloggio e di mezzi di sussistenza, richiedono l’accesso alle misure di accoglienza. La Prefettura di Viterbo nega, però, l’accesso alle misure con due distinti provvedimenti, sostenendo che i richiedenti sarebbero “entrati in Italia presso altro territorio provinciale” e rinviando quindi l’accoglienza al “territorio di primo ingresso“. Con due ordinanze gemelle, il TAR Lazio accoglie le istanze cautelari e sospende i dinieghi, ordinando alla Prefettura di adottare ogni idonea misura di accoglienza. L’elemento più interessante delle pronunce sta nel modo in cui il Collegio ricostruisce la competenza territoriale. Richiamando il combinato disposto dell’art. 6 d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 1, comma 2, e 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, il TAR afferma che il richiedente può, alternativamente, rivolgersi, per la presentazione della domanda di protezione internazionale, all’ufficio di polizia di frontiera al momento dell’ingresso oppure alla Questura del luogo di dimora. Da ciò discende il conseguente obbligo, in capo alla Prefettura di quest’ultimo territorio, di disporre l’immediata accoglienza. Avendo i ricorrenti legittimamente scelto di presentare la domanda a Viterbo, luogo di dichiarata dimora, è, pertanto, la Prefettura di Viterbo a dover garantire l’accoglienza; il luogo di primo ingresso resta, di per sé, irrilevante. Per tale motivo, quindi, il Tar sospende entrambi i provvedimenti obbligando l’Amministrazione ad adottare con immediatezza tutti i provvedimenti conseguenti. T.A.R. per il Lazio, Sezione Quarta, ordinanze n. 3567 e 3568 del 25 giugno 2026 Si ringraziano le Avv.te Loredana Leo e Giulia Fornasa dello Studio Legale Antartide per la segnalazione il commento.
CPR, il Ministero dell’Interno ha sei mesi per rifare il capitolato d’appalto a tutela di salute e vulnerabilità
Il Consiglio di Stato (Sezione Terza, sentenza n. 5450/2026) ha accolto il ricorso presentato da ASGI e Cittadinanzattiva APS: il Ministero dell’Interno ha dato un’attuazione solo parziale alle precedenti disposizioni dei giudici e dovrà, entro sei mesi, condurre una reale e approfondita istruttoria sulle condizioni di salute nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) al fine di emanare un nuovo capitolato d’appalto. Il Collegio ha accertato che il Viminale si era limitato a uniformare formalmente il capitolato alla direttiva ministeriale del 19 maggio 2022, eludendo però l’obbligo di valutare le concrete condizioni di vita all’interno delle strutture. I giudici hanno evidenziato la totale assenza di un’istruttoria reale sull’assistenza sanitaria e psicologica, sulla tutela delle persone con vulnerabilità psichiatrica e sulle misure di prevenzione dei suicidi. Con la nuova pronuncia, il Consiglio di Stato impone un termine di sei mesi entro il quale il Ministero dell’Interno dovrà effettuare una ricognizione puntuale della situazione. Questa dovrà includere l’analisi dell’assistenza sanitaria, della carenza formativa del personale e degli episodi critici verificatisi nell’ultimo quinquennio, il tutto in stretta sinergia con il Ministero della Salute e il Garante nazionale. La vicenda trae origine dalla sentenza n. 7839/2025 del Consiglio di Stato, che aveva annullato in parte il precedente schema di capitolato di appalto, imponendo l’introduzione di modifiche essenziali per garantire la tutela della salute e prevenire il rischio suicidario nei centri. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA CPR, IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA: VIOLATO IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI TRATTENUTI Una sentenza che svela la patogenicità della detenzione amministrativa Avv. Arturo Raffaele Covella 11 Novembre 2025 L’11 marzo 2026, grazie al lavoro del collegio composto dagli avvocati e dalle avvocate Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Gennaro Santoro, Ginevra Maccarrone, Maria Teresa Brocchetto, Livia Stemme e Valeria Capezio, ASGI e Cittadinanzattiva avevano presentato un nuovo ricorso, denunciando come l’operato ministeriale si fosse rivelato “un’operazione meramente formale“. Le associazioni contestavano la persistente e grave lacuna nella disciplina, aggravata dal mancato coinvolgimento attivo delle autorità sanitarie e di garanzia. Le associazioni commentano così la decisione dei giudici: “In Italia, solo le persone straniere possono essere trattenute in luoghi la cui gestione è totalmente affidata a privati. In questo contesto, il capitolato d’appalto è l’unico strumento giuridico in grado di imporre agli enti gestori le attività e i servizi necessari a garantire i diritti fondamentali delle persone trattenute. Per questo il Consiglio di Stato richiede un’esecuzione piena e seria della sentenza, in cui un ruolo essenziale spetta ai soggetti intermedi, come il Ministero della Salute e il Garante nazionale, che hanno l’obbligo di verificare e segnalare le criticità esistenti nei centri“. Consiglio di Stato, sentenza n. 5450 del 8 luglio 2026