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Il GdP in sede di convalida non può sostituirsi alla Commissione: affermato il diritto al reingresso del richiedente asilo illegittimamente espulso
La vicenda riguarda un cittadino cingalese regolarmente residente in Italia da vent’anni insieme alla sua famiglia composta da madre, fratelli, compagna e figlia. Durante un breve periodo di detenzione, ha svolto un proficuo percorso di disintossicazione e, grazie all’ottima condotta, ottenuto altresì la liberazione anticipata. Tuttavia mentre era in carcere, il suo permesso di soggiorno scadeva e quindi all’atto della scarcerazione, veniva condotto direttamente in Questura per l’espulsione immediata. Durante l’udienza di convalida, manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale ma il Giudice di Pace procedente, sostituendosi alla Commissione Territoriale, riteneva che “in mancanza di idonea documentazione a sostegno della domanda d’asilo, nulla di fatto risulta documentato se non la sua intenzione“. Con questa motivazione, la Questura non procedeva alla formalizzazione della domanda ed il Giudice di Pace convalidava l’accompagnamento coattivo alla frontiera del richiedente asilo il 30.05.2025. Una volta rimpatriato in Sri Lanka, questi chiedeva un Visto di reingresso in Italia come richiedente asilo, che l’Ambasciata rigettava e contro cui si proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. . Il 15.10.2025 il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e ordinava all’Ambasciata di emettere immediatamente un visto di reingresso, con le seguenti motivazioni: 1. il ricorrente ha acquisito lo status di richiedente asilo in sede di convalida e pertanto ai sensi del d.lgs 142/2015 era autorizzato a restare in Italia sino alla definizione della sua domanda; 2. sussiste una causa di inespellibilità ai sensi dell’art. 19 d.lgs 286/98 in quanto l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale ha comportato una violazione della sua vita privata e familiare in Italia tutelata dall’art. 8 CEDU. L’ambasciata tuttavia, senza ottemperare all’ordinanza emessa, proponeva reclamo ex art. 669 terdecies e si opponeva così al rilascio del visto di reingresso.  Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando con ordinanza del 09.03.2026 notificata il 23.03.2026 ha confermato il diritto al visto di reingresso nei confronti del ricorrente. Il Tribunale ha ribadito che il Giudice di Pace non può mai sostituirsi alla Commissione Territoriale che rappresenta l’organo con competenza esclusiva ad esaminare la domanda d’asilo. Pertanto, la manifestazione di volontà formulata in sede di udienza determina che: “il ricorrente ai fini della normativa richiamata, va considerato quale straniero regolarmente soggiornante in Italia poiché, in quanto richiedente asilo, era titolare, in astratto, di un permesso temporaneo ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del D.P.R. 394/99, che tuttavia non gli è stato mai rilasciato. Egli aveva diritto a permanere regolarmente nel territorio dello Stato per tutta la durata della procedura. Va perciò ripristinata la situazione quo ante (…) La condizione di richiedente asilo impone, dunque, alle autorità italiane l’obbligo di ripristinare la situazione preesistente e di garantire il diritto di reingresso del richiedente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 394/1999″. Tribunale di Roma, ordinanza del 15 ottobre 2025 Tribunale di Roma, ordinanza del 9 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito all’interno del progetto InLimine di ASGI.
Aggiornamento del PdS di lungo periodo: illegittima la revoca fondata sulla residenza fittizia e sulla rivalutazione dei requisiti di rilascio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha annullato il provvedimento del Questore della Provincia di Venezia del 18 febbraio 2025, con cui era stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui era titolare un cittadino straniero presente in Italia da oltre quarant’anni e, contestualmente, era stato revocato tale titolo di soggiorno. Il Collegio ha ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. Francesco Mason, ravvisando un’illegittima applicazione al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di criteri valutativi propri dei permessi di soggiorno ordinari, con conseguente violazione del regime giuridico speciale dettato dall’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. Il ricorrente, titolare sin dal 2011 del permesso in questione, aveva presentato in data 8 maggio 2024 un’istanza di aggiornamento del titolo. La Questura di Venezia aveva inviato, il 14 novembre 2024, un preavviso di rigetto fondato su tre circostanze: l’assenza di attività lavorativa protratta nel tempo; la mancanza di una fonte stabile di reddito o di pensione; la cancellazione dall’anagrafe comunale risalente al 2013, con indicazione della casa comunale come recapito. Con il provvedimento definitivo del 18 febbraio 2025, il Questore aveva poi disposto sia il rigetto dell’istanza di aggiornamento sia la revoca del permesso di soggiorno. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva già accolto la domanda di sospensiva e aveva sollecitato la Questura a rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poi effettivamente emesso il 23 maggio 2025. Il ricorrente si è rivolto al TAR per l’annullamento del provvedimento, ottenendo piena accoglienza nel merito all’udienza del 14 gennaio 2026. Il fulcro interpretativo della decisione ruota attorno alla corretta lettura dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio richiama anzitutto il comma 2, ai sensi del quale il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “attesta il riconoscimento permanente del relativo status” ed è soggetto a rinnovo automatico alla scadenza. Questa qualificazione normativa – che attribuisce al titolo una natura sostanzialmente stabile e tendenzialmente permanente – costituisce il presupposto logico e giuridico dell’intera motivazione. Su tali basi, il Tribunale afferma con nettezza il carattere tassativo del catalogo delle cause di revoca previsto dal comma 7 del medesimo articolo, specificando che tale catalogo “non è previsto il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, ossia la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e la continuità dell’iscrizione anagrafica, elementi che rilevano, invece, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ordinario“. Pertanto i requisiti di cui al comma 1 sono condizioni di accesso al titolo di lungo periodo, non presupposti di mantenimento in via permanente. Una volta acquisito lo status, il suo venir meno non è soggetto alle medesime condizioni che ne avevano consentito il rilascio, ma soltanto alle cause tassativamente elencate al comma 7. Ne consegue, nella valutazione del Collegio, che “il provvedimento impugnato è frutto dell’illegittima estensione, al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di valutazioni proprie dei permessi di soggiorno ordinari“: una censura di eccesso di potere per erronea individuazione della norma applicabile. Particolarmente significativa, sotto il profilo pratico, è la parte della sentenza dedicata alla rilevanza dell’iscrizione anagrafica presso la casa comunale. Il Questore aveva ritenuto che tale circostanza – unitamente alla cancellazione dall’anagrafe dal 2013 – fosse sintomatica di una condizione di irreperibilità incompatibile con il mantenimento del titolo. Il Tribunale confuta questa impostazione su un duplice piano. Sul piano della qualificazione giuridica, osserva che “l’iscrizione anagrafica ha natura meramente certificativa e non coincide con l’accertamento della presenza effettiva sul territorio dello Stato, che può essere dimostrata aliunde“. Sul piano della legittimità dell’uso del recapito convenzionale, precisa che “l’utilizzo di recapiti convenzionali o l’assenza di una stabile abitazione non legittimano automaticamente una presunzione di irreperibilità o di assenza dal territorio nazionale, imponendo invece all’Amministrazione una verifica concreta e sostanziale della presenza effettiva e del radicamento dello straniero“. Il Collegio richiama inoltre un’ulteriore equiparazione già affermata dalla propria giurisprudenza: quella tra residenza fittizia presso la casa comunale e residenza anagrafica ai fini della concessione della cittadinanza italiana, istituto che – a differenza del permesso di lungo periodo – esige per legge l’iscrizione anagrafica come requisito. Ne deriva che la residenza fittizia non può essere svalutata nell’ambito più favorevole del soggiorno di lungo periodo. Sul piano fattuale, il Tribunale valorizza la circostanza che il ricorrente fosse reperibile presso una struttura della Caritas, avesse una presenza quarantennale sul territorio nazionale e risultasse iscritto all’anagrafe del Comune di Venezia al momento della decisione: elementi che dimostrano il radicamento in modo ben più pregnante della mera iscrizione formale. Il Tribunale esclude poi che la disoccupazione di lunga durata possa fondare autonomamente la revoca del permesso, richiamando giurisprudenza consolidata secondo la quale tale circostanza “non è di per sé idonea a sorreggere la legittimità di un provvedimento sfavorevole in materia di soggiorno” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 695; Cons. Stato, Sez. III, 17 aprile 2018, n. 2286). Quanto alle segnalazioni e ai controlli di polizia menzionati nel provvedimento impugnato – compreso il deferimento per il reato di invasione di terreni ed edifici del 19 novembre 2024 – il Collegio ne esclude la decisività ai fini del giudizio di pericolosità, osservando che detti elementi sono “privi di riscontri in provvedimenti giurisdizionali o in misure di prevenzione adottate dall’autorità competente”. L’osservazione si inserisce nel solco dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che richiede una pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato desumibile da elementi concreti, e non da mere segnalazioni prive di esito giudiziario. La sentenza ribadisce con chiarezza l’autonomia del regime giuridico del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rispetto a quello dei permessi ordinari, precisa i limiti della funzione probatoria dell’iscrizione anagrafica in materia di immigrazione e circoscrive rigorosamente il perimetro del giudizio di pericolosità sociale rilevante ai fini della revoca. T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 220 del 26 gennaio 2026
Autorizzazione alla permanenza dei genitori di una minore nata e cresciuta in Italia: non è ostativo il precedente penale del padre
Nel caso in questione, il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva inizialmente rigettato la richiesta di autorizzazione alla permanenza in Italia dei genitori di una minore nata e cresciuta nel territorio italiano, motivando il diniego principalmente con riferimento alla presenza di un precedente penale recente a carico del padre. Nell’interesse della famiglia è stato proposto reclamo alla Corte d’Appello di Roma, evidenziando come il provvedimento di primo grado non avesse adeguatamente valutato l’interesse superiore della minore, il suo radicamento in Italia e la concreta assenza di una pericolosità attuale del genitore. Con il decreto depositato il 4 marzo 2026, la Corte d’Appello ha accolto il reclamo, autorizzando entrambi i genitori alla permanenza in Italia per due anni ai sensi dell’art. 31, comma 3, T.U. Immigrazione, ribadendo principi giurisprudenziali di grande rilievo. In particolare, la Corte ha affermato che: * la presenza di un precedente penale del genitore non può comportare automaticamente il rigetto dell’autorizzazione; * è necessario un bilanciamento concreto tra esigenze di ordine pubblico e tutela dello sviluppo psicofisico del minore; * l’interesse del minore e la continuità del nucleo familiare assumono valore prioritario nella valutazione giudiziaria. La decisione appare particolarmente significativa proprio perché interviene in un caso in cui il precedente penale del genitore era recente, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico e che l’allontanamento dei genitori avrebbe determinato un grave pregiudizio per la minore. Corte d’Appello di Roma, decreto del 4 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Pia Testini per la segnalazione e il commento.
Se la “procedura accelerata” è viziata a monte, riespande la sospensione automatica del diniego
La Corte d’Appello di L’Aquila accoglie il reclamo cautelare e afferma un principio operativo: la deroga alla sospensione automatica del diniego non può reggere quando la procedura accelerata non è stata correttamente applicata sin dall’avvio (formalizzazione della domanda e scansione iniziale). Effetti immediati anche sul diritto all’accoglienza e sulla prevenzione di pregiudizi irreversibili. Il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila, reso in sede di reclamo ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, accoglie il reclamo cautelare proposto avverso il rigetto della sospensione da parte del Tribunale e chiarisce un punto decisivo nella prassi: la “procedura accelerata” non può essere considerata legittimamente operante se la fase iniziale del procedimento amministrativo è stata gestita in violazione dei termini e delle garanzie previste dalla legge; in tal caso, riespande la sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del diniego per effetto della proposizione del ricorso. Il decreto è particolarmente rilevante perché si inserisce nel solco del principio affermato dalla Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11399/2024, che ha ricostruito la natura e le condizioni della deroga alla sospensione automatica nel sistema dell’art. 35-bis. Quando “l’accelerazione” è irregolare o non correttamente attivata, non può produrre effetti peggiorativi per il richiedente, e dunque non può giustificare la compressione delle garanzie processuali. Nel caso di specie, la domanda era stata trattata in procedura accelerata anche in ragione della provenienza del ricorrente del Bangladesh, considerato “Paese di origine sicuro“ (lista aggiornata con D.M. 7 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Come noto, la qualificazione di “Paese sicuro” può determinare – al ricorrere delle condizioni – una disciplina processuale più rigorosa sul piano cautelare, in quanto la sospensione non opera automaticamente e deve essere richiesta e motivata in termini di “gravi e circostanziate ragioni” (art. 35-bis d.lgs. 25/2008). La decisione della Corte d’Appello rimette tuttavia al centro un profilo spesso trascurato nella pratica: la procedura non si può considerare “accelerata” solo perché così etichettata nel provvedimento finale. Occorre che sia stata correttamente attivata e gestita nel rispetto della scansione temporale iniziale prevista dalla normativa. Il decreto valorizza la disciplina della formalizzazione della domanda. L’art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008 prevede che il verbale di formalizzazione (modello C/3) sia redatto entro termini molto ravvicinati dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione. A ciò si affianca l’art. 28-bis d.lgs. 25/2008, che impone alla Questura di trasmettere “senza ritardo” la documentazione necessaria alla Commissione. Il decreto accoglie la prospettazione difensiva: se la fase iniziale è gestita in modo difforme dai termini e dalle garanzie, la procedura diviene “ibrida” e non può legittimare l’applicazione delle conseguenze peggiorative tipiche dell’accelerazione, prima fra tutte la deroga alla sospensione automatica. La Corte d’Appello accoglie il reclamo, revoca il rigetto cautelare del Tribunale e dichiara che il provvedimento della Commissione è sospeso nella sua efficacia esecutiva per effetto della proposizione del ricorso ex art. 35-bis. Questo passaggio ha un’immediata ricaduta pratica: la sospensione non è più rimessa alla discrezionalità cautelare, ma torna a operare come effetto legale della proposizione del ricorso, proprio perché la procedura accelerata – nel ragionamento della Corte – non può dispiegare i suoi effetti derogatori quando sia viziata sin dall’origine. Il decreto è utile non solo per il tema “processuale” in senso stretto. Nella prassi quotidiana, il rigetto della sospensiva (o la ritenuta non operatività della sospensione automatica) produce spesso un effetto domino: perdita dell’accoglienza, impossibilità di mantenere un alloggio, perdita del vitto, incremento di marginalità e vulnerabilità, soprattutto per persone non più giovani e prive di reti familiari sul territorio. Il caso pubblicato ne è un esempio concreto: nelle more del reclamo, la mancata sospensione aveva già innescato atti amministrativi di cessazione dell’accoglienza, con pregiudizi immediati sui beni primari. La decisione della Corte d’Appello, ripristinando la sospensione, mostra come la tutela cautelare non sia un tecnicismo, ma un presidio di effettività della protezione giurisdizionale e, in ultima analisi, di dignità e diritti fondamentali. Corte d’Appello di L’Aquila, decreto del 26 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
Status di rifugiato a richiedente asilo pakistano sostenitore del partito PTI
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino pakistano, sostenitore del partito PTI (Pakistan Tehreek e Insaf) guidato da Imran Khan. Il caso risulta di interesse sotto il profilo giuridico per l’approccio adottato dal Collegio in assenza di atti “che possano ricondurre ad una persecuzione diretta nei confronti del ricorrente”. Il Tribunale, infatti, dà atto che non sussistono elementi nel passato del richiedente che configurino un danno già subìto. Tuttavia, il Collegio ha operato un’analisi accurata basata sulle COI (Country of Origin Information) aggiornate, che ha permesso di delineare un quadro di rischio elevato in caso di rientro in Pakistan. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali: * L’identificazione politica: Anche se il ricorrente non è un membro organico del partito ma un semplice sostenitore, ciò che rileva è la “percezione” della sua posizione politica da parte delle autorità o dei gruppi avversi nel Paese d’origine. * Fondatezza e attualità del timore: Le informazioni sul Paese confermano un clima di forte repressione contro chiunque sia riconducibile all’opposizione politica del PTI. “In tale contesto“, si legge in sentenza, “il timore di essere esposto, in caso di rimpatrio, a ulteriori atti di violenza o intimidazione connessi, quantomeno in parte, alla sua identificazione politica appare fondato e attuale“. In definitiva, la sentenza ribadisce che lo status di rifugiato ha una funzione protettiva anche preventiva. La valutazione si sposta dunque dal fatto storico individuale alla probabilità oggettiva di subire persecuzioni future, rendendo le informazioni sul Paese d’origine, sia quelle rese dal ricorrente che quelle contenute nelle COI, il parametro decisivo per il giudizio di fondatezza. Tribunale di Roma, decreto del 22 febbraio 2026 Si ringrazia per la segnalazione e il commento la Dott.ssa Aicha Blasioli, responsabile dell’area Protezione Internazionale dell’APS Attiva Diritti. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Margherita Salerno. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia
I tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale presso le Questure di Venezia e Vicenza hanno superato in modo significativo e reiterato il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa non occasionale, bensì strutturale. E sono le scelte organizzative interne all’Amministrazione ad aver determinato tale qualificata inefficienza. È questo che afferma il TAR Veneto, Venezia, in due importanti sentenze del 18 marzo 2026, n. 616 e n. 617, con le quali il Collegio giudicante rompe il muro dietro cui le Questure e il Ministero dell’Interno si trincerano da anni per non risolvere l’inefficiente e dannosa gestione delle procedure relative alle domande di protezione internazionale. Il TAR, con due pronunce senza precedenti, ribalta il rapporto di forza tra le Questure, il Ministero e le persone straniere richiedenti asilo, condannando le amministrazioni al ripristino di una funzione amministrativa così delicata come quella relativa all’accesso e allo svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ma anche stigmatizzando l’inerzia dell’Amministrazione centrale e l’insufficienza di riscontro probatorio delle Amministrazioni periferiche.  I ricorsi collettivi contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate di ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di protezione internazionale, presentati il 7 marzo 2025 da ASGI, Emergency, Lungo la Rotta Balcanica e CADUS contro la Questura di Venezia e da ASGI e CADUS contro la Questura di Vicenza, con il sostegno di Casa di Amadou, Oxfam Italia e Spazi Circolari, sono stati accolti.  Le sentenze, dopo aver affermato la piena legittimazione delle Associazioni ricorrenti (per la prima volta la class action pubblica è stata presentata solo da associazioni e non anche da singole persone straniere), sulla base delle condizioni rappresentate negli atti di causa e in sede di discussione, hanno accertato che: i termini di legge sono sistematicamente violati e lo sforzo organizzativo ragionevolmente esigibile dall’Amministrazione è inidoneo e insufficiente anche avendo riguardo alle risorse di cui la stessa p.a. dispone. E da tale disorganizzazione strutturale derivano danni e conseguenze inaccettabili per le persone richiedenti asilo, messe sotto scacco da un sistema che non funziona e, rispetto al quale, anche a valle di un’articolata ordinanza istruttoria adottata dal TAR, le risposte fornite dalle Questure sono state insufficienti, prive di prove documentali, e comunque sconfessate dalle prove fornite dalle ricorrenti. Il TAR non manca di condannare senza mezzi termini il Ministero dell’Interno che, invece, non ha fornito in giudizio alcun riscontro alle ordinanze istruttorie, volte in particolare ad ottenere dati comparativi delle condizioni in cui versano le altre Questure sul territorio italiano nella gestione dei medesimi procedimenti. “Si tratta di una disfunzione che, incidendo su diritti fondamentali della persona, sarebbe stata tollerabile se l’Amministrazione avesse provato, in modo circostanziato e documentale, che il mancato rispetto del termine dipende da fattori non fronteggiabili mediante misure organizzative ragionevolmente esigibili”. Tale prova, come evidenziato dalle avvocate e dagli avvocati del collegio difensivo, è assolutamente mancata. Tuttavia, il TAR ha anche chiarito che a fare da contro altare alla mancata o insufficiente prova fornita dalle amministrazioni, sono occorsi i numerosi riscontri resi dalle Associazioni, che, forti del sostegno reciproco, hanno documentato, con chiarezza e meticolosità, l’insostenibile condizione in cui versano i richiedenti asilo, costretti ad attendere tempi lunghissimi per accedere a quello che è un diritto fondamentale e a subire le dannose conseguenze di tale inefficienza. Ma al TAR Veneto non è bastato accertare l’inefficienza strutturale delle Questure di Venezia e Vicenza. Quello che affermano queste due pronunce (al di là delle differenze legate alle condizioni proprie di ciascuna amministrazione) è che sono proprie le scelte fatte (e soprattutto non fatte) dalla p.a. a dimostrare che: “l’assetto organizzativo prescelto non è calibrato per assicurare, con continuità, il rispetto degli stringenti termini di legge”. E non ci si può nascondere dietro mere affermazioni di carenza di risorse ed in particolare di carenza di personale per giustificare una condizione che pregiudica quotidianamente i diritti delle persone straniere richiedenti asilo, perché, si afferma: “Diversamente opinando, l’effettività del termine previsto all’art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008, finirebbe per essere subordinata a scelte organizzative discrezionali dell’Amministrazione, con conseguente svuotamento della portata precettiva della norma e compromissione della tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale”. NIENTE SCUSE (perché senza prove non può che parlarsi di scuse rispetto a quanto riferito dalle Questure): i miglioramenti, gli efficientamenti, le soluzioni sono possibili (dell’impossibilità dovrebbe essere fornita prova concreta afferma il TAR) e lo dimostrano le stesse Questure che, dopo la diffida presentata prima dei ricorsi, hanno comunque dato luogo a miglioramenti, giudicati comunque insufficienti, non strutturali e tardivi.  Completa il quadro definito dal TAR, il riferimento, segnalato dalle ricorrenti, ad un’importante circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 77903 del 12 settembre 2024 dalla quale “emerge come la stessa Amministrazione centrale abbia espressamente riconosciuto, su scala nazionale, la presenza di ritardi e criticità nella gestione delle procedure relative alla protezione internazionale, evidenziando la necessità di adottare modelli organizzativi più efficienti, mediante una più razionale distribuzione delle risorse, una semplificazione delle procedure e un miglioramento dell’accessibilità dei servizi”. La condanna è netta e declinata in un’ottica di: riduzione progressiva dei tempi; smaltimento dell’arretrato, e ripristino di “una gestione efficiente del procedimento di presentazione delle domande, facilitando l’accesso degli interessati agli uffici della Questura e garantendo la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale”, nel termine assegnato di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Con l’avvertenza del TAR che: “Eventuali interventi più specifici potranno essere adottati soltanto nel successivo giudizio di ottemperanza (art. 5 del d.lgs. n. 198/2009), qualora l’Amministrazione non dia spontanea attuazione al dictum contenuto nell’eventuale sentenza di accoglimento”. Queste pronunce aprono un varco, anche e soprattutto in termini di replicabilità, nell’oblio che negli anni ha generato la mala gestio dei procedimenti di asilo in tutto il territorio italiano, cui, purtroppo, sembrava quasi essersi abituati, al punto che le richieste di efficientamento parevano esorbitanti pretese senza possibilità di riscontro. Alla negazione dei diritti non ci si può abituare: Nei tempi bui si canterà? Sì, ancora si canterà.  Sentenza n. 616 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Vicenza) Sentenza n. 617 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Venezia)