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Cittadinanza come ricatto: come il Ministero dell’Interno usa la sicurezza della Repubblica per tenere le persone straniere lontane dalla politica
Ogni anno centinaia di persone si vedono negare la cittadinanza italiana non perché abbiano commesso un reato, non perché siano mai state denunciate, ma perché i servizi segreti le hanno schedate come potenzialmente pericolose. Nella maggior parte dei casi, la loro colpa è una sola: partecipare in modo critico alla vita politica e associativa del paese in cui vivono da anni. Una sentenza del TAR Lazio apre una breccia in questo meccanismo opaco, anche se il problema rimane strutturale. Cosa si può fare se ci si trova in questa situazione? Lo spieghiamo alla fine dell’articolo con alcuni strumenti pratici. OGNI ANNO, CENTINAIA DI PERSONE: I NUMERI DI UN MECCANISMO INVISIBILE Ogni anno, in Italia, centinaia di persone ricevono un decreto del Ministero dell’Interno che respinge la loro domanda di cittadinanza. Non perché abbiano una condanna penale. Non perché siano mai state denunciate. Non perché abbiano violato una legge. Ma perché qualcuno nell’ombra dei servizi di intelligence, senza che questo risulti da nessuna parte in modo verificabile le ha schedate come soggetti che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza della Repubblica. I numeri sono stati ottenuti tramite accesso civico generalizzato presentato al Ministero dell’Interno: 233 rigetti per ragioni di sicurezza nel 2020, 169 nel 2021, 218 nel 2022, 247 nel 2023. In quattro anni, 867 persone. Una media di oltre duecento l’anno. Tutte accomunate dalla stessa formula nel provvedimento di rigetto: dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che “non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“. Nient’altro. Nessun fatto. Nessuna specificazione. Nessuna possibilità di sapere di cosa si è accusati. > 867 persone in quattro anni. Nessuna condanna, nessuna denuncia. Solo una > segnalazione riservata dei servizi, che non si può conoscere né contestare. Chi sono queste persone? Spesso, e questo è il punto politicamente più rilevante, sono persone che partecipano in modo attivo e critico alla vita sociale e politica italiana. Frequentano centri sociali, collettivi universitari, movimenti antifascisti, organizzazioni che si occupano di diritti dei migranti, sindacati conflittuali. Fanno esattamente quello che una democrazia dovrebbe incoraggiare: si interessano alla cosa pubblica, esprimono opinioni, si associano, protestano. E vengono punite per questo, non con una condanna, non con un processo, ma con la negazione di un diritto che avrebbero maturato dopo anni di radicamento nel paese. Non è un effetto collaterale, bensì è la logica del sistema: la cittadinanza diventa uno strumento di ricatto, un incentivo alla conformità politica, una minaccia implicita rivolta a chiunque non sia abbastanza docile. LA STORIA DI YOUSSEF: DICIASSETTE ANNI DI RADICAMENTO, POI IL RIFIUTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA Youssef è arrivato in Italia nel 2008, a quindici anni, insieme alla sua famiglia. Ha frequentato le scuole medie e poi un istituto professionale a Verona, dove ha ottenuto il diploma. Si è iscritto all’università, si è laureato in Scienze dell’educazione, ha lavorato come educatore presso cooperative sociali, ha fatto volontariato in diverse realtà sul territorio veronese. Ha anche svolto il ruolo di mediatore linguistico-culturale per l’ospedale, ha aiutato persone in stato di fragilità e grave marginalità, ha insegnato italiano agli stranieri, ha collaborato nell’organizzare convegni accademici. Professori universitari, assessori comunali, la vice presidente del consiglio comunale di Verona, medici e operatori sociali lo descrivono come una risorsa preziosa per la comunità data la sua dedizione per l’impegno sociale. Attualmente, lavora come educatore in comunità con adolescenti in condizioni psichiche vulnerabili e porta avanti un progetto dedicato alle persone migranti discriminate in quanto appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Frequenta, inoltre, il secondo anno del corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche con la prospettiva di formarsi e acquisire nuove conoscenze e competenze spendibili nel settore dell’educazione psico-sociale. Lavoro e formazione professionale, partecipazione attiva alla vita collettiva, legami coltivati con il tessuto sociale veronese testimoniano la sua volontà nell’immaginarsi un’orizzonte di permanenza sul territorio come cittadino italiano a pieno titolo. Nel 2019 ha presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone tutti i requisiti: dieci anni di residenza legale, reddito, lingua e nessuna condanna. Inaspettatamente a maggio 2023, dopo 4 anni di attesa, il Ministero dell’Interno ha respinto la sua domanda con poche parole che liquidano due decenni: “dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica“. Solo davanti al TAR Lazio, anni dopo, grazie a un’ordinanza istruttoria che ha costretto il Ministero a depositare in busta chiusa e sigillata la documentazione riservata, si è scoperto il motivo reale: Youssef sarebbe contiguo ad ambienti della “sinistra antagonista veronese“. Null’altro, nessun fatto, nessun reato, nessuna specificazione, nessuna azione concreta bensì esclusivamente una frequentazione, un ambiente, un’etichetta politica. Il 20 aprile 2026, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento. Ma la storia di Youssef non è né un caso, né un errore, è invece un meccanismo di esclusione che riguarda centinaia di cittadini stranieri e che ha un chiaro ed inquietante scopo politico. COME FUNZIONA IL MECCANISMO: LA CITTADINANZA COME ATTO DI “ALTA AMMINISTRAZIONE“ Per capire perché questo meccanismo funziona e perché è così difficile contestarlo, occorre partire dal quadro giuridico. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992, è qualificata dalla giurisprudenza come atto di “alta amministrazione“: un atto in cui la pubblica amministrazione conserva un margine di discrezionalità estremamente ampio. Ciò significa che anche se saranno soddisfatti i requisiti di legge, residenza, reddito, lingua, incensuratezza, il Ministero può comunque rifiutare la cittadinanza e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice è limitato al controllo di ragionevolezza formale: può verificare che la motivazione sia logicamente coerente, non che sia giusta nel merito. In questo sistema, la motivazione “ci sono elementi che non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica” per quanto vaga è ritenuta sufficiente, purché si potesse fare rinvio a documentazione riservata. A questo si aggiunge la questione della riservatezza, in quanto le informazioni su cui si fonda il diniego provengono dall’intelligence e dalle forze dell’ordine e sono classificate. Quindi è fisiologico che il richiedente non sappia a cosa queste informazioni fanno riferimento e quindi ha pochissimi strumenti per contrastarle o fornire una diversa interpretazione o lettura dei fatti. Per anni, il Tribunale amministrativo per il Lazio ha ritenuto che questa asimmetria informativa totale fosse compatibile con il diritto alla difesa, in quanto il Ministero non era tenuto a rivelare nulla, nemmeno in giudizio. Solo progressivamente la giurisprudenza ha imposto l’ostensione degli atti riservati al difensore del ricorrente in sede processuale, il quale non può estrarne copia e deve consultarli sotto sorveglianza. Il difensore ha accesso solo alla notizia, al contesto in cui si è maturato l’informativa di polizia non ai singoli avvenimenti la cui conoscenza potrebbe mettere in pericolo l’intera attività investigativa dello Stato. È questo “l’equilibrio” che il sistema ha trovato tra diritto alla difesa e sicurezza nazionale. LA SENTENZA: COSA HA SBAGLIATO IL MINISTERO SECONDO IL TAR LAZIO La sentenza del TAR Lazio, Sezione V bis, n. 7028 del 20 aprile 2026, annulla il diniego per difetto di motivazione. Come visto, il Ministero ha fondato il rigetto sulla “contiguità” di Youssef con la “sinistra antagonista veronese“. Questa informazione, emersa solo grazie all’istruttoria processuale, non è accompagnata da alcuna spiegazione sulla natura del movimento, sulle sue finalità, sulla connotazione che lo renderebbe pericoloso. Il TAR scrive che mancano del tutto “adeguati elementi esplicativi circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo” e che non è chiarito “se si tratti di un’organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica“. > Il TAR non dice che la sinistra antagonista non può mai essere un elemento > ostativo. Dice che bisogna spiegare perché lo è. Un’etichetta non è una > motivazione. Il punto è cruciale, infatti il TAR non afferma che la vicinanza a movimenti politici di sinistra radicale non possa mai costituire elemento ostativo alla cittadinanza. Afferma che tale circostanza deve essere qualificata e che in futuro bisognerà spiegare di che organizzazione si tratta, e perché frequentarla costituisca un rischio per la Repubblica. Un’etichetta – “sinistra antagonista“, non è sufficiente per rigettare la richiesta di cittadinanza. In assenza di questi elementi minimi, scrive il Collegio, “il mero richiamo alla vicinanza ad un generico movimento politico non consente di comprendere in quale modo tale circostanza possa concretamente tradursi in un rischio per la sicurezza dello Stato, né permette al giudice di verificare la ragionevolezza e la coerenza del percorso valutativo seguito dall’amministrazione“. Il provvedimento viene annullato e viene dato ordine al Ministero di “rideterminarsi“, cioè ricominciare da capo, potendo in astratto adottare un nuovo diniego, questa volta meglio motivato. Youssef rimane in attesa. NON È UN CASO ISOLATO: IL MECCANISMO DEL DINIEGO GENERICO Youssef è solo l’ultimo di una lunga serie di casi che sono stati trattati dal Tribunale Amministrativo del Lazio. Tra questi recentemente, il TAR Lazio, stessa Sezione V bis, aveva già affrontato nel gennaio 2025 una vicenda che conferma come quello descritto non sia un episodio isolato ma uno schema replicato. Il ricorrente era un ingegnere delle telecomunicazioni che lavorava per Nokia Italia da oltre vent’anni. Aveva presentato domanda di cittadinanza nel 2015 ed il Ministero l’aveva rigettata nel 2017, fondando il diniego sulla sua appartenenza a un’associazione italo-algerina che avrebbe avuto legami con “l’ambiente anarchico nazionale“. L’associazione aveva cessato le proprie attività da anni; il suo sito internet non veniva aggiornato da allora; il ricorrente dimostrava di lavorare regolarmente da oltre due decenni per una multinazionale. Il TAR ha annullato anche quel diniego, per le stesse ragioni in quanto gli elementi erano “eccessivamente generici” e si riferivano a fatti così risalenti che “non appare di immediata evidenza l’asserita pericolosità di tale ‘movimento’ per la sicurezza della Repubblica“. Due casi, due etichette diverse “sinistra antagonista“, “ambiente anarchico“» ma stessa struttura: un’associazione o un ambiente qualificato con un’espressione evocativa senza alcuna spiegazione su cosa significhi concretamente, nessun fatto attuale, nessun comportamento specifico del richiedente. Il Ministero appiccica un’etichetta, il richiedente non la può contestare, il giudice annulla per vizio di forma. > Il problema vero: punire il dissenso politico, non proteggere la sicurezza Bisogna a questo punto fare un passo indietro e guardare il quadro complessivo, perché la questione non è solo tecnico-giuridica. Cosa significa concretamente “sinistra antagonista” o “ambiente anarchico“? Nulla, se non gruppi di persone che si riuniscono e che apertamente esercitano diritti costituzionalmente garantiti, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di manifestazione del pensiero, tutelati dall’art. 17, 18 e 21 della Costituzione. Eppure, avvicinarsi a questi ambienti oppure a qualsiasi ambiente in cui si progettano azioni anche di dissenso, può diventare un ostacolo alla cittadinanza, senza che questi comportamenti configurano un azione illegale. Ovviamente, il target della partecipazione politica o religiosa cambia nel corso degli anni ma il meccanismo di ricatto rimane ed è altissimo per giovani cittadini straniero che potrebbero dover rinunciare alla cittadinanza italiana. Frequentare un centro sociale, partecipare a una manifestazione, fare parte di un collettivo universitario: attività perfettamente legali che possono costare la cittadinanza. Non perché si sia commesso un reato, ma perché qualcuno l’ha segnalato. Il meccanismo produce un effetto deterrente che non ha bisogno di essere intenzionale per essere reale, perchè chi è in attesa della naturalizzazione o chi sa che prima o poi dovrà richiederla, sa che partecipare alla vita politica e associativa è un rischio, così trasmettendo un messaggio chiaro ossia che essere in piena sintonia con la società italiana significa anche non fare politica scomoda. È una logica che ha un nome nella letteratura sulla naturalizzazione ed è quella del “super citizen” che significa che l’ aspirante cittadino straniero è sottoposto a uno standard di conformità molto più elevato di quello richiesto ai cittadini per nascita. Nel nostro caso il super citizen è chi non solo lavora, paga le tasse, rispetta le leggi, conosce la lingua, è incensurato ma è ancora colui che è politicamente inoffensivo. Da ciò discende che sebbene la formulazione letterale del diniego non c’entra la sicurezza della repubblica bensì significa usare la cittadinanza come strumento di controllo del dissenso. COSA APRE QUESTA SENTENZA E COSA NON RISOLVE La sentenza del TAR Lazio è un passo avanti significativo, ma sarebbe sbagliato sopravvalutarlo. Sul piano giuridico, la pronuncia consolida un principio importante ossia non basta invocare la “sicurezza della Repubblica” in termini astratti, ma gli elementi informativi rivelati in sede processuale devono essere idonei a spiegare concretamente il nesso tra la condotta del richiedente e il rischio per la Repubblica. Questo apre uno spazio difensivo reale, in quanto ogni volta che il Ministero fonda il diniego su una segnalazione di “contiguità” con un ambiente politico senza specificarne la natura, quel diniego è vulnerabile e quindi il giudice non può più accontentarsi della formula standardizzata, ma deve esigere da parte del Ministero almeno una qualificazione minimale dell’elemento ostativo. Ma i limiti sono altrettanto evidenti, infatti il TAR non mette in discussione che la frequentazione di ambienti politici possa, in astratto, costituire un ostacolo alla cittadinanza e quindi il Ministero potrà tornare con un nuovo provvedimento, questa volta descrivendo la “sinistra antagonista veronese” con qualche riga in più, ad esempio esplicitando la sua storia, le sue attività, la sua asserita pericolosità e il diniego potrebbe reggere al controllo di ragionevolezza. L’annullamento impone di motivare meglio, non necessariamente di cambiare il risultato. E poi c’è il problema strutturale: il controllo giurisdizionale rimane estrinseco e formale. Il giudice verifica la tenuta logica della motivazione, non il merito della scelta e quindi non può stabilire se la “sinistra antagonista veronese” sia davvero pericolosa per la Repubblica, né dovrebbe farlo, in linea di principio. Ma questo significa che il controllo si ferma alla forma, e che una motivazione formalmente coerente può legittimare qualunque contenuto. VERSO DOVE DOVREBBE ANDARE LA GIURISPRUDENZA La sentenza in commento invita a chiedersi: in quale direzione dovrebbe muoversi una giurisprudenza che voglia davvero restituire a questo istituto la sua dimensione democratica? Una prima risposta è che il requisito della “sicurezza della Repubblica“, per essere compatibile con la Costituzione, deve essere interpretato in modo restrittivo. Non ogni associazione critica del potere, non ogni movimento di contestazione, non ogni partecipazione a forme di opposizione politica può integrare un elemento ostativo. Una giurisprudenza davvero coraggiosa dovrebbe affermare che la partecipazione a movimenti politici legali non può mai, di per sé, costituire un elemento ostativo alla cittadinanza. Dovrebbe richiedere, come condizione minima, che l’Amministrazione dimostri comportamenti specifici, non mere frequentazioni bensì atti concreti e non orientamenti politici. CONCLUSIONE: UNA SENTENZA NON BASTA Youssef ha vinto davanti al TAR Lazio. Il decreto del Ministero dell’Interno è stato annullato. Ma non ha ancora la cittadinanza italiana: deve attendere che l’Amministrazione si ridetermini. Una sentenza non risolve un problema di sistema. Il meccanismo del diniego per sospetto, fondato su segnalazioni riservate, privo di contraddittorio reale, inaccessibile nel merito al controllo giurisdizionale continuerà a funzionare finché non cambierà qualcosa di più profondo: o la legge, che dovrebbe ancorare il requisito della “sicurezza della Repubblica” a parametri oggettivi e verificabili; o la giurisprudenza, che dovrebbe finalmente affermare che il dissenso politico non è un criterio di esclusione dalla cittadinanza; o entrambi. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 7028 del 20 aprile 2026 COSA SI PUÒ FARE: STRUMENTI PRATICI Per chi si trova o teme di trovarsi in una situazione simile, è utile sapere che cosa è possibile fare concretamente. Se la domanda di cittadinanza viene rigettata con una motivazione generica che richiama la “sicurezza della Repubblica” senza specificazioni, il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla notifica. Il ricorso deve chiedere, in via istruttoria, il deposito della documentazione riservata. Solo dopo quella disclosure processuale sarà possibile conoscere le ragioni reali del diniego e valutare se siano sufficienti a reggere al controllo di ragionevolezza. Attenzione: il percorso è lungo e costoso. Dall’impugnazione alla sentenza possono passare anni. Il contenzioso in materia di cittadinanza davanti al TAR Lazio è volumisticamente significativo e i tempi medi sono elevati. Un altro strumento disponibile e spesso sottoutilizzato è l’accesso civico generalizzato (FOIA), che consente di richiedere al Ministero dell’Interno dati aggregati e informazioni di carattere generale sui procedimenti in materia di cittadinanza attraverso il quale sono stati ottenuti i dati sui 867 rigetti per motivi di sicurezza. Non consente di accedere agli atti individuali riservati, ma permette di costruire un quadro quantitativo del fenomeno, utile sia per il contenzioso sia per la pressione politica. -------------------------------------------------------------------------------- Riferimenti: TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 20 aprile 2026, n. 7028/2026 — TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, 8 gennaio 2025, n. 325/2025 — Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 154/2012 — Ministero dell’Interno, risposta FOIA, 22 novembre 2023 e 18 dicembre 2024 (dati rigetti per sicurezza della Repubblica 2020-2023).
Visto umanitario da Gaza e inadempimento della PA: accolta l’istanza ex art. 669-duodecies c.p.c.
L’ordinanza del Tribunale di Roma è relativa all’attuazione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, che riguarda un caso di rilascio del visto umanitario da Gaza. Il Ministero non aveva dato esecuzione all’ordinanza cautelare che ordinava il rilascio di visti umanitari in favore di familiari di una rifugiata palestinese rimasti nella Striscia di Gaza. L’inadempimento era tanto più evidente in quanto l’Amministrazione aveva già compiuto la stessa identica operazione di evacuazione per altri componenti dello stesso nucleo familiare, inserendoli in un piano di evacuazione consolare dopo che un primo ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato accolto; aveva invece proposto reclamo avverso la seconda ordinanza, senza darne esecuzione, benché il reclamo non avesse effetto sospensivo e la sospensione non fosse stata accordata. Il Tribunale accoglie l’istanza ex art. 669-duodecies c.p.c. su tre punti rilevanti che mi sembrano utilissimi. Chiarisce che il procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. è il rimedio tipico ed esclusivo quando la PA non adempie a un’ordinanza cautelare, con esclusione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (improponibile per difetto del giudicato). Individua le attività materiali ed organizzative che devono essere poste in essere e – in caso di persistente ritardo – nomina il Console generale d’Italia a Gerusalemme quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c. in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. Applica infine l’indennizzo ex art. 614-bis c.p.c. nella misura di 200,00 euro al giorno, ritenendo la discrezionalità amministrativa sull’an integralmente consumata dall’ordinanza cautelare. Tribunale di Roma, ordinanza del 14 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giulia Crescini per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguita insieme all’Avv. Marina Chetoni.
Figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate: riconosciuta la cittadinanza ai minori e bocciata la circolare del Ministero
Il Tribunale di Trento con la sentenza del 6 maggio 2026 riconosce la cittadinanza italiana a quattro minori siriani nati all’estero, figli di un rifugiato naturalizzato, stabilendo che le modifiche sulla cittadinanza del 2025 non si applicano ai figli minori di chi acquista la cittadinanza per naturalizzazione. Una pronuncia che potrebbe sbloccare migliaia di situazioni analoghe in tutta Italia. COSA È SUCCESSO Un nucleo familiare siriano arriva in Italia nel gennaio 2018 attraverso i corridoi umanitari. Tutti ottengono subito lo status di rifugiato, si stabiliscono a Trento e vi risiedono ininterrottamente per anni. Nel 2023 nascono in Italia altri due figli gemelli. Nel luglio 2023 il padre presenta domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione, avendo maturato i cinque anni di residenza previsti per i rifugiati. Il decreto presidenziale di concessione arriva il 24 marzo 2025 e il giorno dopo, grazie al supporto dell’associazione Melting Pot e dello Sportello casa per Tutt* di Trento, viene chiesto di fissare il prima possibile l’appuntamento per il giuramento. A causa di esigenze organizzative del Comune, il giuramento viene fissato solo per il 5 giugno 2025, dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza. Il Comune, seguendo le circolari del Ministero dell’Interno, riconosce la cittadinanza ai due figli nati in Italia, ma la nega agli altri quattro, nati in Siria, pur residenti a Trento dal 2018. Stessa famiglia, stesso padre italiano, cittadinanze diverse. Il nucleo familiare ricorre al tribunale civile di Trento per contestare il provvedimento. Il padre nel frattempo si ammala gravemente e muore prima della sentenza. Il Tribunale riconosce comunque la cittadinanza ai suoi figli, precisando che il decesso del padre non incide sull’acquisto dello status, che si era già prodotto istantaneamente al ricorrere delle condizioni di legge. COSA PREVEDE LA RIFORMA DEL 2025 E PERCHÉ IL COMUNE HA NEGATO LA CITTADINANZA La riforma introdotta dal decreto legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, nasce per limitare la trasmissione automatica della cittadinanza italiana per discendenza a chi è nato all’estero da generazioni, spesso in paesi di tradizionale emigrazione italiana come il Sud America o gli Stati Uniti, senza alcun legame effettivo con l’Italia. Lo strumento principale è il nuovo articolo 3-bis della legge 91/1992, che stabilisce che chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza è considerato come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana. Fanno eccezione solo due ipotesi: che un ascendente di primo o secondo grado possegga o abbia posseduto esclusivamente la cittadinanza italiana oppure che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio all’estero. Il problema nasce perché l’articolo 3-bis, nel suo testo, si applica espressamente in deroga anche all’articolo 14 della stessa legge. L’articolo 14 è la norma che da sempre riconosce automaticamente la cittadinanza ai figli minori conviventi di chi si naturalizza italiano.  Il Ministero dell’Interno, con alcuni pareri e circolari del 2025, ha interpretato questo rinvio estendendo le limitazioni dell’articolo 3-bis anche ai figli delle persone naturalizzate. Secondo questa lettura ministeriale, la nuova restrizione per i nati all’estero non riguarda solo la trasmissione della cittadinanza per discendenza ma si applica anche a chi si naturalizza: la persona naturalizzata non può trasmettere automaticamente la cittadinanza ai figli nati all’estero a meno che non fosse già residente in Italia almeno due anni prima della loro nascita e non continui a risiedervi per altri due anni dopo il giuramento. In moltissimi casi e soprattutto per chi è arrivato in Italia insieme ai propri figli, come nel caso in esame, questa condizione è per definizione impossibile da soddisfare. IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE Il ricorso sosteneva in via principale che la vicenda dovesse essere regolata dalla normativa precedente alla riforma, poiché tanto il decreto presidenziale quanto la richiesta di appuntamento per il giuramento erano antecedenti alla nuova legge. Il giudice non accoglie questa tesi ritenendo che nei casi di naturalizzazione la cittadinanza si acquista solo al momento del giuramento, avvenuto qui dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, e il Comune aveva comunque rispettato i termini di legge per la convocazione. La sentenza, tuttavia, trova accoglimento sul piano sostanziale, con un ragionamento che si muove su due piani distinti, sistematico e letterale, che si reggono a vicenda. Sul piano sistematico il punto centrale è questo. L’articolo 3-bis afferma che certe persone sono considerate come se non avessero mai acquistato la cittadinanza. Questa formulazione retroattiva, che azzera uno status riferendosi a un momento passato come la nascita, ha senso logico solo per la cittadinanza trasmessa per linea di sangue. Solo in quel caso è possibile risalire alla nascita di qualcuno e dire che la cittadinanza non è mai insorta. È esattamente il meccanismo che la riforma voleva bloccare, quello degli italo-discendenti con “cittadinanza virtuale”, attivabile senza limiti di tempo e di generazione, retaggio delle grandi emigrazioni di massa verso il continente americano tra Ottocento e Novecento. Su questo punto interviene anche la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 2026, richiamata espressamente dal Tribunale. La Consulta ha qualificato l’art. 3-bis come norma dal carattere correttivo, volta a disinnescare una situazione causata da una disciplina squilibrata nel perpetuare all’infinito un legame che, con il passare delle generazioni, diventa fittizio, precisando che essa incide sullo status non ufficialmente riconosciuto degli italo-discendenti, ossia di chi era dotato di una cittadinanza italiana virtuale, in quanto non accertata, attivabile senza limiti di tempo. La Corte Costituzionale circoscrive quindi la portata dell’art. 3-bis a quel fenomeno specifico. Questa logica, dice il giudice di Trento, non può applicarsi alla naturalizzazione. Chi si naturalizza non ha una “cittadinanza virtuale” da azzerare retroattivamente in quanto acquista la cittadinanza in un preciso momento del presente, al verificarsi di presupposti concreti, dopo anni di residenza e integrazione documentata. Non c’è nulla che si proietti nel passato. Usare l’art. 3-bis in questi casi significa applicare uno strumento pensato per tutt’altro. Il giudice osserva anche che questa applicazione porterebbe a risultati aberranti. La lettera d) dell’art. 3-bis richiede che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio all’estero. Per chi si è naturalizzato da adulto con figli già nati all’estero, questa condizione è impossibile da soddisfare. L’effetto pratico sarebbe escludere dall’art. 14 tutti i figli nati all’estero di genitori naturalizzati, svuotando completamente una norma che il legislatore ha invece scelto di rafforzare nella stessa legge di conversione, introducendo il requisito della residenza biennale del minore come condizione aggiuntiva. Non si può rafforzare una norma e contemporaneamente abrogarla. Il Tribunale chiarisce quindi i rispettivi ambiti. È l’art. 14 a dover trovare un limite quando rischia di prestarsi a eludere le restrizioni allo ius sanguinis, ad esempio consentendo la trasmissione della cittadinanza oltre le due generazioni di ascendenti che la riforma vuole come tetto, richiedendo in quel caso che il discendente ristabilisca un legame con il territorio nazionale per almeno due anni prima di avere figli. Non può invece essere l’art. 3-bis a invadere la fattispecie della naturalizzazione, dove il nucleo familiare è già da tempo radicato sul territorio, come dimostrano i requisiti congiunti di convivenza e residenza biennale del minore previsti dall’art. 14 nella sua nuova formulazione. Sul piano letterale, l’incipit dell’art. 3-bis elenca espressamente tutte le disposizioni a cui deroga, tra cui l’art. 14. Ma tutte le altre norme richiamate in quell’elenco riguardano esclusivamente la cittadinanza per nascita, per filiazione, per adozione o per riacquisto di una cittadinanza originariamente acquisita per sangue. Il richiamo all’art. 14 va quindi letto nello stesso perimetro: riguarda i casi in cui l’art. 14 opera nell’ambito dello ius sanguinis, non quando una persona acquista la cittadinanza per la prima volta attraverso la naturalizzazione. Il caso è quindi regolato solo dall’articolo 14, così come modificato dalla legge di conversione. Quella norma richiede che il minore conviva con il genitore e risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi al momento della naturalizzazione del genitore. Tutti e quattro i minori soddisfano questo requisito, essendo da sempre conviventi con il padre e residenti a Trento dal 2018. La cittadinanza va riconosciuta. PERCHÉ QUESTA SENTENZA È IMPORTANTE L’interpretazione ministeriale contenuta nei pareri e nelle circolari del 2025 non è rimasta senza effetti: ha bloccato o scoraggiato migliaia di domande di riconoscimento della cittadinanza per i figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate. Minori che spesso sono giunti in Italia piccolissimi e che qui sono cresciuti e hanno costruito la propria vita che si sono visti negare la cittadinanza solo perché non nati sul suolo italiano, o nella migliore delle ipotesi si sono visti sospendere la pratica in attesa che il genitore naturalizzato accumulasse altri due anni di residenza da cittadino italiano. La sentenza di Trento afferma con chiarezza che quella interpretazione ministeriale è sbagliata. Il nuovo art. 3-bis riguarda la trasmissione della cittadinanza per discendenza e non la naturalizzazione. Una persona che si è naturalizzata dopo anni di residenza in Italia ha già dimostrato il legame effettivo con il paese che la riforma voleva tutelare: non c’è nessuna ragione logica né normativa per estendere a lei e ai suoi figli una limitazione pensata per tutt’altro fenomeno. Il ragionamento è riproducibile in ogni tribunale italiano ed è fondato su principi di interpretazione consolidati, da ultimo ribaditi dalla Corte Costituzionale. Può diventare un orientamento giurisprudenziale uniforme capace di contrastare stabilmente la prassi amministrativa restrittiva. COSA FARE ORA Se una persona straniera che si è naturalizzata ha presentato richiesta di cittadinanza anche per i figli minori nati all’estero e questa è stata negata perché il genitore non aveva risieduto in Italia prima della loro nascita, oppure è stata sospesa perché il genitore dovrà risiedere in Italia per altri due anni da cittadino italiano, ci sono buone ragioni per impugnare quel provvedimento davanti al tribunale civile ordinario. Se il procedimento è ancora in corso o non è ancora avviato, la sentenza chiarisce che il figlio minore convivente di chi si naturalizza, se convive con il genitore e risiede legalmente in Italia da almeno due anni, ha diritto alla cittadinanza indipendentemente dal luogo di nascita. Organizzazioni come Melting Pot Europa, sportelli legali e associazioni che supportano i percorsi di cittadinanza possono informare di questo orientamento per poter assistere efficacemente le famiglie che si trovano in questa situazione. Tribunale di Trento, sentenza del 6 maggio 2026 Difensorə dei ricorrenti: avv.te Giulia Crescini, Federica Remiddi, Salvatore Fachile dello Studio Legale Antartide. PER APPROFONDIRE: Guida legislativa/Schede pratiche SCHEDA PRATICA – CITTADINANZA DEI MINORI FIGLI DI CITTADINI NATURALIZZATI DOPO IL DL 36/2025 Una sintesi delle nuove disuguaglianze e delle possibili strategie di contrasto 25 Febbraio 2026
La residenza convenzionale (erroneamente detta fittizia) non blocca la cittadinanza: il TAR Lazio lo conferma
Una sentenza del TAR Lazio del 10 aprile 2026 chiude definitivamente la porta a una prassi della Prefettura di Roma che aveva escluso migliaia di persone dalla procedura di naturalizzazione. Il motivo? Aver avuto la residenza in un indirizzo convenzionale, ossia aver avuto la cosiddetta residenza convenzionale – impropriamente e fuorvientemente chiamata “fittizia”. COSA È SUCCESSO Un cittadino straniero, titolare di permesso UE per lungo soggiornanti dal 2015, aveva presentato domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. La Prefettura di Roma l’aveva dichiarata inammissibile: parte della residenza anagrafica del richiedente era stata presso un indirizzo convenzionale – il tipo di iscrizione che i Comuni mettono a disposizione di chi non ha una dimora stabile – e questo, a partire dal secondo semestre del 2023, era diventato per la Prefettura di Roma motivo di esclusione automatica. Il TAR Lazio, Sezione V-bis, ha annullato il provvedimento. COS’È LA RESIDENZA CONVENZIONALE E PERCHÉ LA USANO IN TANTI Molte persone straniere regolarmente soggiornanti si trovano nell’impossibilità di iscriversi all’anagrafe all’indirizzo dove effettivamente vivono: l’affitto è in nero, il proprietario non vuole comparire nei registri, l’alloggio è sovraffollato, o semplicemente non c’è un contratto formale. La legge anagrafica prevede per questi casi la possibilità di iscriversi presso un indirizzo convenzionale – a Roma, ad esempio, “Via Modesta Valenti”, una via che non esiste geograficamente ma che il Comune ha istituito proprio per garantire a chi non ha fissa dimora l’accesso ai diritti che dipendono dalla residenza anagrafica: assistenza sanitaria, servizi sociali, documenti. L’iscrizione a questi indirizzi non è una scappatoia né una irregolarità: è uno strumento previsto dalla legge, ribadito da una circolare del Ministero dell’Interno del 2015, e confermato dalla Corte Costituzionale nel 2020. Chi vi è iscritto mantiene obblighi precisi – tra cui rinnovare la dichiarazione di dimora ogni volta che rinnova il permesso di soggiorno – e rischia la cancellazione per irreperibilità se perde i contatti con i servizi del territorio. LA POSIZIONE DELLA PREFETTURA E PERCHÉ NON REGGE Dal secondo semestre del 2023, la Prefettura di Roma aveva adottato in modo autonomo un orientamento restrittivo: la residenza convenzionale non poteva essere equiparata a quella “reale” ai fini della cittadinanza. Una scelta unilaterale, non supportata da alcuna circolare ministeriale, e che – come ha rilevato il Tribunale – aveva già prodotto una clamorosa contraddizione interna: a un familiare del ricorrente, con uno storico anagrafico pressoché identico, la cittadinanza era stata invece concessa, in un momento in cui l’orientamento restrittivo non era ancora stato adottato. La Prefettura ha tentato di giustificare la differenza di trattamento con ragioni procedimentali, senza però riuscire a indicare alcuna reale peculiarità del caso. Il TAR ha ritenuto quella giustificazione insufficiente. IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE La sentenza ripercorre con ordine il quadro normativo. Il punto centrale è questo: la legge sulla cittadinanza richiede che lo straniero abbia risieduto “legalmente” in Italia per almeno dieci anni. La nozione di residenza legale, secondo il regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 572/1993), coincide con quella di residenza anagrafica. E la residenza anagrafica – secondo la legge anagrafica del 1954, il regolamento anagrafico del 1989 e la circolare ministeriale del 2015 – include espressamente l’iscrizione presso indirizzi convenzionali per le persone senza fissa dimora. Ne discende che l’iscrizione a un indirizzo convenzionale, ottenuta nel rispetto delle norme e con adempimento degli obblighi di reperibilità che ne derivano, soddisfa pienamente il requisito della residenza legale ai fini della cittadinanza. Non è necessario che la residenza anagrafica corrisponda a un indirizzo fisicamente occupato dal richiedente: è necessario che il richiedente abbia soggiornato regolarmente in Italia e sia stato iscritto all’anagrafe nel rispetto delle regole. Il Tribunale aggiunge un punto importante: la residenza convenzionale non può essere trattata come automaticamente ostativa. Se la Prefettura ritiene che l’iscrizione convenzionale sia stata usata in modo fraudolento o per eludere la legge, ha l’obbligo di verificarlo caso per caso e di motivare il provvedimento in modo specifico. Non può fare di ogni residenza convenzionale una presunzione di irregolarità. PERCHÉ QUESTA SENTENZA CONTA La prassi restrittiva della Prefettura di Roma non era rimasta isolata nei suoi effetti: aveva scoraggiato o bloccato direttamente migliaia di domande di cittadinanza da parte di persone che avevano tutti i requisiti per presentarla. La sentenza non si limita ad annullare un singolo provvedimento, ma riafferma un principio che vale per tutte le Prefetture: non esiste, nella normativa vigente, alcuna base per escludere automaticamente chi ha avuto una residenza convenzionale. Un orientamento restrittivo adottato autonomamente da una Prefettura, senza direttiva ministeriale, e applicato in modo difforme sul territorio nazionale, è per definizione illegittimo. COSA FARE ORA Se un cittadino straniero ha presentato domanda di cittadinanza ed è stata negata – o dichiarata inammissibile- perché parte della residenza era presso un indirizzo convenzionale, ha buone ragioni per impugnare quel provvedimento davanti al TAR. Se non ha ancora presentato domanda ma si trova in questa situazione, la sentenza chiarisce che ha il diritto di farlo. CAF, patronati e sportelli di orientamento legale possono supportarti nella verifica dei requisiti e nella preparazione della documentazione. È importante che anche loro siano informati di questo orientamento giurisprudenziale, che ad oggi è consolidato e coerente con le pronunce del Consiglio di Stato. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 6471 del 10 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con le Avv.te Giulia Crescini e Vittoria Garosci. * Consulta altre decisioni favorevoli relative: * alla cittadinanza italiana; * all’iscrizione anagrafica.
Lo stigma del lavoro sessuale come persecuzione autonoma nella protezione internazionale: l’evoluzione da Cass. 676/2022 a 27205/2025
LOREDANA LEO E SALVATORE FACHILE 1. IL QUADRO DI PARTENZA: CASS. N. 676/2022 E IL “PARTICOLARE GRUPPO SOCIALE” FEMMINILE La giurisprudenza italiana in materia di riconoscimento della protezione internazionale alle vittime di tratta ha compiuto, nel triennio 2022-2025, una traiettoria evolutiva di notevole spessore dogmatico, il cui ultimo punto di approdo – l’ordinanza della Prima Sezione Civile della Cassazione n. 27205 del 2025 – merita di essere letto alla luce del percorso che lo ha preceduto. Il punto di partenza è l’ordinanza n. 676 del 12 gennaio 2022, con cui la stessa Prima Sezione ha ricostruito organicamente il sistema multilivello di tutela delle vittime di tratta, affermando che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale può costituire atto di persecuzione riconducibile all’appartenenza al genere femminile come “particolare gruppo sociale”, ai sensi dell’art. 8, lett. d)), d.lgs. n. 251/2007. Le donne giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere condividono una caratteristica innata e immutabile – il genere – che le espone strutturalmente al fenomeno della tratta: questa, in altri termini, non è una vicenda individuale ma l’esito prevedibile di una condizione di vulnerabilità collettiva. Ai fini del riconoscimento della protezione, la Corte prescrive al giudice di acquisire informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine per accertare il rischio attuale di atti lesivi, “anche diversi” da quelli già subiti, purché qualificabili come persecutori. È in questo inciso – “anche diversi” – che si fonda l’elaborazione successiva sullo stigma del lavoro sessuale come causa autonoma di persecuzione. 2. IL PROGRESSIVO AFFINAMENTO: DALLA PERSECUZIONE DI GENERE ALLO STIGMA DEL LAVORO SESSUALE L’ordinanza n. 676/2022 pone al giudice un mandato valutativo ampio; tuttavia, nella prassi applicativa di molti Tribunali, la verifica tende a esaurirsi nella sola valutazione del rischio di re-trafficking: la cittadina straniera che si sia emancipata dalla rete criminale, e nei confronti della quale non risulti più attiva una specifica pressione dei trafficanti, si vede frequentemente negare ogni forma di protezione. È questo il limite che Cass. n. 7283 del 19 marzo 2024 – richiamata quale pilastro argomentativo dall’ordinanza in commento – interviene a correggere in modo esplicito. La pronuncia del 2024 introduce la nozione di “trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile”, individuando un sottogruppo sociale specifico: le donne che hanno esercitato il lavoro sessuale, anche se costrette o ingannate. Si tratta di un passaggio decisivo sul piano sistematico, poiché l’oggetto della tutela si sposta dal solo rischio di reingresso nel circuito criminale al rischio di discriminazione e stigma sociale che attende la cittadina straniera rimpatriata in una società, come quella nigeriana, ove il lavoro sessuale comporta un marchio indelebile di disonore, indipendentemente dalle circostanze – volontarie o coatte – in cui esso è stato esercitato. 3. LA CONSACRAZIONE DEL PRINCIPIO: CASS. N. 27205/2025 L’ordinanza n. 27205/2025, pronunciata dalla Prima Sezione Civile il 25 settembre 2025 (Pres. Acierno, Rel. Tricomi), è la prima pronuncia di legittimità a fondere organicamente i due filoni, conferendo al principio dello stigma come causa autonoma di persecuzione il rango di ratio decidendi, espressa e autonomamente censurabile in sede di legittimità. Il caso riguarda una cittadina nigeriana identificata come vittima di tratta da uno specifico ente antitratta – Magliana 80 – nonché, successivamente, dallo stesso centro SAI presso cui era accolta. Alla stessa, il Tribunale di Roma aveva negato sia il riconoscimento dello status di rifugiata sia la protezione sussidiaria, ritenendo il racconto contraddittorio e attribuendo la reticenza della richiedente alla “possibile vergogna” per l’aver svolto attività di lavoro sessuale. La Cassazione cassa con rinvio su tutti e tre i motivi, sviluppando un ragionamento che merita di essere esaminato in ciascun punto. 4. IL “GRUPPO SOCIALE RISTRETTO” E LA PERSECUZIONE DA STIGMA: LA STRUTTURA DEL RAGIONAMENTO La Corte costruisce la protezione su una doppia base. Il primo pilastro è il rischio di re-trafficking, già elaborato dalla giurisprudenza precedente e non controverso. Il secondo – e più innovativo – è il rischio di subire “gravi discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta”, anche quando la cittadina straniera si sia emancipata dalla rete criminale e il rischio di reingresso forzato nel circuito sia ridotto o inesistente. Non solo. La Corte precisa espressamente che questo rischio persiste “anche ove non sia conseguita a tratta”, ossia investe qualunque donna che abbia esercitato il lavoro sessuale – costretta o meno – a causa del discredito sociale e dello stigma a esso collegato. In Nigeria, come confermano le COI analizzate nel medesimo contesto dal Tribunale di Bologna nel decreto del 17 ottobre 2024 (n. 5979/2022, rel. Gattuso), le cittadine straniere rimpatriate con una storia di lavoro sessuale sono stigmatizzate dalla comunità come donne di discredito, esposte ad isolamento, rifiuto familiare, percepite come portatrici di malattie sessualmente trasmissibili, private di ogni prospettiva lavorativa e matrimoniale: uno scenario che, nella sua sistematicità, integra pienamente la nozione di persecuzione cumulativa elaborata dalle Linee Guida UNHCR n. 1 sulla persecuzione di genere. Il parallelismo con il caso bangladese sviluppato dal Tribunale di Firenze nel decreto del 17 luglio 2024 (n. 9362/2022, rel. Minniti) è illuminante, e non soltanto per l’analogia strutturale. In quel caso, il giudice fiorentino aveva riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino straniero vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo non solo per il rischio di re-trafficking, ma per lo stigma multidimensionale del cosiddetto “migrante di ritorno” insolvente – stigma economico, di genere, psicologico -, fondando la propria analisi sull’appartenenza al “particolare gruppo sociale” delle ex vittime di tratta come storia comune immutabile. L’ordinanza del 2025 compie per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale ciò che il Tribunale di Firenze aveva compiuto per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo: riconosce, in altri termini, che la persecuzione può realizzarsi nella forma diffusa e silenziosa dell’esclusione sociale, senza che vi sia un singolo agente persecutore identificabile, e che questa forma di persecuzione è giuridicamente non meno grave di quella esercitata con la violenza diretta. 5. LE IMPLICAZIONI OPERATIVE: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON PUÒ PIÙ FERMARSI AL RE-TRAFFICKING Le conseguenze pratiche di questa evoluzione giurisprudenziale sono significative. Il giudice che esamina la domanda di protezione di una cittadina straniera con storia di tratta a scopo di sfruttamento sessuale è oggi tenuto, in primo luogo, a non limitare l’indagine al rischio di reingresso nel circuito criminale; in secondo luogo, ad acquisire COI specifiche e aggiornate sulla condizione delle donne con storia di lavoro sessuale nel paese di origine, anche in assenza di una rete criminale ancora attiva nei confronti della richiedente; in terzo luogo, a valutare lo stigma sociale – nelle sue manifestazioni di ostracismo, rifiuto familiare, discriminazione nell’accesso al lavoro e alla vita comunitaria – come potenziale atto persecutorio, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 251/2007, nelle forme della discriminazione cumulativa che può privare la donna del diritto al lavoro, alla vita familiare, all’inserimento comunitario. L’omissione di ciascuno di questi passaggi è vizio di diritto censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c., come avvenuto nell’ordinanza in esame. Non solo. La Corte ribadisce che l’attribuzione della reticenza della richiedente alla “vergogna per il lavoro sessuale in proprio” – senza alcun fondamento concreto che escluda l’assoggettamento a tratta – costituisce una motivazione “astratta e soggettiva” che non può prevalere sulle risultanze delle relazioni degli enti antitratta specializzati, i quali operano secondo le specifiche procedure previste dalle Linee Guida UNHCR e dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e costituiscono, pertanto, uno strumento istruttorio qualificato che il giudice non può semplicemente ignorare. CONCLUSIONE L’ordinanza n. 27205/2025 rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione triennale coerente che trasforma lo stigma del lavoro sessuale da elemento di contorno – rilevante al più per la protezione speciale – a fattore costitutivo del rischio persecutorio rilevante per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ciò che la Corte afferma, in definitiva, è che la vulnerabilità non si esaurisce con la fuga dalla rete criminale: essa sopravvive nel corpo sociale del paese di origine, nei pregiudizi culturali, nell’impossibilità concreta di ricostruire una vita dignitosa. Riconoscere questa forma di persecuzione diffusa e sistemica è non solo giuridicamente corretto – alla luce della nozione ampia di “atti persecutori” e di “particolare gruppo sociale” elaborata dalla normativa europea e dalle Linee Guida internazionali – ma costituisce la risposta più coerente con la funzione costituzionale della protezione internazionale, che è quella di garantire alle persone perseguitate la possibilità di condurre una vita libera proprio dal timore di persecuzione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 27205 dell’11 ottobre 2025 Fonti giurisprudenziali richiamate: Cass. I Sez. Civ., ord. n. 676/2022; Cass. I Sez. Civ., ord. n. 7283/2024; Cass. I Sez. Civ., ord. n. 27205/2025 (R.G. 3801/2025); Trib. Bologna, decreto 17.10.2024, n. 5979/2022 R.G.; Trib. Firenze, decreto 17.7.2024, n. 9362/2022 R.G.
Accesso FOIA al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër: il CdS conferma l’obbligo di consegna
Il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero e conferma la decisione del TAR Lazio che consentiva l’accesso al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër in Albania, a seguito dell’istanza di accesso civico generalizzato presentata dal giornalista Luca Rondi di Altreconomia. Nello specifico, l’istanza di accesso civico generalizzato (FOIA) riguardava il documento che, ai sensi della Direttiva Lamorgese del 19 maggio 2022, l’ente gestore è tenuto a compilare annotando nell’immediatezza ogni episodio che generi turbative all’interno del centro, lesioni a persone trattenute o operatori, atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. La Prefettura di Roma, invece che fornire copia del registro, richiesto anche eventualmente con i dati personali oscurati, ha rielaborato i dati in suo possesso e si è limitata a fornire un elenco di soli quattro eventi critici tra il periodo 11 aprile e 29 maggio 2025.  Il TAR Lazio ha quindi accolto in primo grado il ricorso, stabilendo che la Prefettura dovesse consegnare il registro entro 30 giorni. I giudici hanno precisato che fornire una rielaborazione di dati (con attività di riassunto) è attività diversa dal fornire una copia, anche parzialmente oscurata, del documento richiesto e che “solo ottenendo copia del registro è possibile verificare se lo stesso è tenuto dall’Ente gestore in maniera congrua e regolare, stante anche la rilevanza degli interessi e dei diritti sottesi; eventuali esigenze di riservatezza o l’esistenza di altri motivi ostativi tra quelli indicati dall’art. 5 D. Lgs.n. 33/2013 possono essere adeguatamente soddisfatti con l’oscuramento dei dati necessari“. Il Ministero ha appellato tale decisione facendo valere la tutela della privacy delle persone trattenute, motivazione che il Consiglio di Stato considera insufficiente in quanto “ogni negazione o limitazione del diritto di accesso civico può essere giustificata soltanto al fine di evitare un pregiudizio “concreto” alla tutela della protezione dei dati personali, pregiudizio agitato in maniera soltanto potenziale ed indimostrata dall’Amministrazione appellante. […] L’Amministrazione non ha infatti chiarito quali ulteriori registri, dati o informazioni avrebbero potuto consentire, se “incrociati” con il registro degli eventi critici, di risalire all’identità dei soggetti coinvolti“. Entrambe le decisioni ci sembrano vittorie importanti in materia di trasparenza in particolare perché riguardano dati e informazioni relativi al CPR albanese, maggiormente difficile da monitorare e caratterizzato da forti criticità sul piano delle garanzie e del controllo pubblico, soprattutto rispetto alla tutela della salute delle persone trattenute. Si afferma inoltre il principio per cui invocare la tutela della privacy – peraltro violata in maniera eclatante proprio nel CPR in Albania – non è sufficiente a escludere la possibilità di un accesso civico generalizzato e del controllo democratico sulle strutture detentive. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 20335 del 20 novembre 2025 Consiglio di Stato, sentenza n. 2406 del 23 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme a all’Avv. Federica Remiddi e all’Avv. Salvatore Fachile.