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Patto UE, conta la volontà manifestata e non la formalizzazione: due sentenze sul regime transitorio
Il 12 giugno 2026 è diventato applicabile il nuovo Regolamento procedure (UE) 2024/1348, cuore del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Da quella data è cambiato il quadro delle regole che governano l’esame delle domande di protezione internazionale. Stabilire se una domanda ricada sotto la disciplina vecchia o sotto quella nuova non è quindi un dettaglio tecnico: ne discendono conseguenze concrete sul percorso procedurale del richiedente. La norma transitoria – l’art. 79, par. 3, del regolamento – sembra a prima vista chiara: il regolamento si applica alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026; quelle formalizzate prima restano regolate dalla direttiva 2013/32/UE. Il problema è che la formalizzazione non dipende dal richiedente. È un atto della questura. Ma a Roma, come documentano entrambe le sentenze, l’Ufficio Immigrazione di Via Patini è da mesi di fatto inaccessibile: nessun sistema di prenotazione telematica, presentazione fisica agli sportelli, file che si formano di notte, respingimenti verbali agli ingressi. Chi aveva manifestato la propria volontà di chiedere asilo ad aprile 2026 si è così trovato, senza alcuna colpa, non ancora formalizzato al 12 giugno – e dunque, applicando alla lettera l’art. 79, ricadente nel nuovo regime. Entrambi i ricorsi sono stati proposti nelle forme del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. contro il Ministero dell’Interno, rimasto contumace in entrambi i giudizi. Nel primo (R.G. 24772/2026, Giud. Dott.ssa De Nuccio), un cittadino peruviano aveva tentato più volte l’accesso all’ufficio, da ultimo il 14 aprile 2026 con l’assistenza di un operatore legale, inviando poi in pari data una PEC tramite il difensore; la questura rispondeva il 13 maggio che gli appuntamenti sono previsti solo per vulnerabilità certificate. Nel secondo (R.G. 25435/2026, Giud. Dott. ssa Colla), una cittadina peruviana aveva atteso invano fuori dai locali della Questura anche in ore notturne, venendo respinta verbalmente, e aveva inviato PEC il 15 aprile 2026; la questura rispondeva chiedendo documentazione di “vulnerabilità certificate da una struttura ospedaliera o da un medico dell’ASL”. Entrambi i giudici hanno accolto i ricorsi seguendo lo stesso percorso. Anzitutto, la manifestazione di volontà non richiede forme particolari. Lo prevede l’art. 2 d.lgs. 142/2015, lo conferma il considerando 27 del regolamento (la volontà può essere manifestata “in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici”), lo ha ribadito la Cassazione con la pronuncia n. 24138/2024, richiamata dalla sentenza della Giudice Dott.ssa Colla: qualsiasi atto idoneo è sufficiente, inclusa una PEC del difensore munito di procura speciale. Di più: a fronte di una prassi che non consente alcuna via telematica, la PEC è l’unica strada percorribile. Pretendere certificazioni sanitarie come condizione per un appuntamento è, come si legge in sentenza, un requisito amministrativo aggiuntivo vietato dall’art. 6, par. 2, dir. 2024/1346/UE. In secondo luogo, lo stesso regolamento distingue tre momenti: la domanda si considera fatta quando la volontà è manifestata (art. 26), seguono poi la registrazione (art. 27) e la formalizzazione (art. 28), entrambe con termini stringenti a carico dell’amministrazione. È alla domanda fatta che il regolamento àncora la qualità di richiedente e le garanzie connesse. Da qui il passaggio decisivo: se si attribuisse rilevanza esclusiva al momento della formalizzazione, l’amministrazione potrebbe determinare unilateralmente, con il semplice differimento di un proprio adempimento, quale regime normativo si applichi a una persona che ha già fatto tutto quanto le competeva. Un esito che le due giudici giudicano incompatibile con i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale. La lettura trova un aggancio testuale nel diritto interno. L’art. 17, comma 4, d.l. 12 giugno 2026, n. 100 (conv. l. n. 145/2026) prevede che ai procedimenti avviati “a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12/6/2026” continui ad applicarsi la disciplina previgente. La sentenza della Giudice Dott.ssa Colla valorizza la scelta lessicale: “presentazione” non è sinonimo di “formalizzazione”, e il legislatore nazionale avrebbe così colmato una lacuna del diritto unionale. Quanto ai dispositivi, la Giudice Dott.ssa De Nuccio ordina al Ministero di formalizzare la domanda con rilascio del permesso ex art. 4, co. 1, d.lgs. 142/2015, compensando le spese per la novità della questione. La Giudice Dott.ssa Colla, accertata l’illegittimità della condotta omissiva, dichiara la domanda presentata al 15/04/2026 con applicazione della direttiva 2013/32/UE, e ordina la formalizzazione entro sette giorni, con spese irripetibili per il gratuito patrocinio; precisa, inoltre, che legittimato passivo è il solo Ministero dell’Interno, essendo la Questura una mera articolazione interna priva di soggettività giuridica. Le due pronunce sono tra le prime a misurarsi con la disciplina transitoria del Patto e muovono nella stessa direzione, il che è un segnale. Il punto di maggiore esposizione è la lettura dell’art. 17, comma 4: si può sostenere che la norma si riferisca ai procedimenti già formalmente avviati, e non a quelli che l’amministrazione ha impedito di avviare. È su questo punto che si giocherà il consolidarsi – o meno – dell’orientamento giurisprudenziale. Tribunale di Roma, sentenza del 29 settembre 2026 Tribunale di Roma, sentenza del 13 ottobre 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento. Sostieni Melting Pot ABBIAMO UN OBIETTIVO: 2.667 PERSONE CHE CI SOSTENGONO CON 12 € È così che possiamo continuare a fare informazione libera, accessibile e indipendente. Ci sei anche tu? Sostieni ora →
Mancata conferma del datore di lavoro e revoca automatica: il Consiglio di Stato mette in discussione il nuovo meccanismo
LA VICENDA Con l’ordinanza n. 4166/2026, pubblicata il 2 ottobre 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza del TAR Campania n. 1842/2026 e sospeso l’archiviazione automatica di una pratica di ingresso per lavoro nell’ambito del decreto flussi. Il ricorrente, cittadino bangladese, era entrato regolarmente in Italia il 10 luglio 2025 con nulla osta e visto per lavoro subordinato (quota 2025), su richiesta di un’impresa edile napoletana. Il datore di lavoro, secondo la prassi ventennale, attendeva la convocazione dello Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno. Dai registri prodotti dalla stessa Avvocatura risulta però che il contratto da sottoscrivere è stato inviato via PEC solo il 29 ottobre 2025, oltre tre mesi dopo l’ingresso. Il 29 novembre 2025, alle 00:00:38, il sistema informatico del Ministero ha registrato l’archiviazione della pratica per mancata trasmissione del contratto nei termini (art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998); dieci secondi dopo è partita una PEC che comunicava la revoca del nulla osta al solo datore di lavoro. L’autore delle operazioni risulta essere “Admin”. Il 4 dicembre 2025 il datore ha trasmesso il contratto firmato digitalmente, senza alcun riscontro. Il lavoratore ha appreso dell’archiviazione solo con la risposta a un’istanza di accesso (nota del 22 aprile 2026), in cui la Prefettura dichiarava che il CED del Dipartimento Libertà Civili aveva archiviato la pratica d’ufficio “senza nessun atto d’impulso” dell’ufficio territoriale. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non provata l’effettività del rapporto di lavoro e la presenza di elementi idonei a orientare diversamente la decisione. L’ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA Il cuore dell’ordinanza è il rifiuto di un procedimento “interamente delegato ad automatismi informatici“. Per il Collegio, anche quando la legge fissa termini stringenti, la decisione sul bene della vita richiede comunque una valutazione di quanto allegato e documentato dalle parti private. Un esito prodotto dal mero decorso del termine, senza istruttoria, non soddisfa questa esigenza. Da qui il Consiglio di Stato individua tre profili che il giudice del merito dovrà esaminare. 1. Esistenza stessa dell’atto. In atti c’è solo una comunicazione dell’esito, che il ricorrente qualifica come mera operazione automatizzata. Soprattutto, l’art. 22, comma 5-ter, impone che l’archiviazione sia preceduta da un provvedimento di revoca del nulla osta: questo non risulta acquisito, come non risulta nemmeno il nulla osta originario. 2. Natura del termine di quindici giorni. Occorre stabilire se il termine del comma 6, come modificato dal d.l. 145/2024 e dal d.lgs. 83/2026, sia assolutamente perentorio o ammetta interlocuzioni che giustifichino una trasmissione tardiva del contratto per specifiche esigenze. Il primo profilo è il più rilevante sul piano sistematico. Il Collegio non si limita a censurare un difetto di contraddittorio, come aveva fatto il TAR qualificando le doglianze come mere “guarentigie procedimentali”, ma dubita che un provvedimento esista. Un sistema che genera la chiusura della pratica e la PEC in dieci secondi, senza un funzionario e senza la revoca che la norma presuppone, rischia di non produrre affatto un atto amministrativo imputabile all’organo competente. PORTATA DELLA PRONUNCIA Sul periculum il Collegio riconosce un pregiudizio grave e irreparabile, infatti senza sospensione il lavoratore, entrato regolarmente, rischierebbe l’irregolarità e l’espulsione. Accolta l’istanza, gli atti tornano al TAR per la sollecita fissazione del merito (art. 55, comma 10, c.p.a.), con spese compensate per la “parziale novità” delle questioni. Pur nei limiti della cognizione sommaria, l’ordinanza offre un argomento importante per il contenzioso sulle archiviazioni del decreto flussi. Il decorso del termine non può tradursi in una chiusura meccanica della pratica: serve un provvedimento dell’organo competente, che valuti il caso concreto e preceda l’archiviazione. Resta da vedere se il TAR, nel merito, qualificherà il termine come perentorio o ordinatorio e quale peso darà all’assenza della revoca del nulla osta. Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 4166 del 2 ottobre 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento.
Vittime di tratta e debt bondage: la valutazione complessiva del narrato porta al riconoscimento dello status di rifugiato negato dalla CT
L’interessante decreto del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione (n. r.g. 59530/2025, del 10 maggio 2026), è relativo al riconoscimento della protezione internazionale a un cittadino bangladese vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e schiavitù per debito. La Commissione Territoriale di Roma aveva respinto la domanda di protezione internazionale pur ritenendo integralmente credibile il narrato, escludendo che le pressioni dei creditori – pur riconoscendo la situazione debitoria – potessero integrare atti persecutori o danno grave, sul presupposto che si fossero limitati a “generiche pressioni” e che il debito fosse coperto da garanzia sull’abitazione di famiglia. Il Tribunale, in composizione collegiale, riconosce lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251/2007. Il punto centrale del decreto è che il narrato del ricorrente – creduto dalla stessa Commissione – unitamente alla relazione dell’ente antitratta Parsec e alle COI prodotte, delinea una condizione di rischio prognostico concreto e attuale in caso di rimpatrio: l’impossibilità di restituire il capitale del debito contratto con un usuraio (a fronte di interessi del 10% mensile per ogni lakh taka), la persistente esposizione della famiglia a minacce di morte da parte dei creditori, e il rischio di riduzione in schiavitù per debito o di retrafficking, configurano una persecuzione riconducibile all’appartenenza a un determinato gruppo sociale. Il Collegio individua il gruppo sociale rilevante in quello delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, in cui il carattere di immutevolezza è dato dall’impossibilità di uscire dalla condizione di costrizione economica a causa degli ingenti debiti contratti nel Paese di origine e della grave indigenza familiare. In applicazione dell’art. 8, lett. d), d.lgs. 251/2007, si tratta di persone che condividono una storia comune che non può essere mutata e che sono percepite come diverse dalla società circostante. La pronuncia richiama espressamente l’ordinanza di Cassazione Civile n. 11027/2024, che in un caso analogo aveva statuito la necessità di valutare unitariamente il racconto del richiedente – anche alla luce delle Linee Guida UNHCR per l’identificazione delle vittime di tratta – e di verificare, sulla base di COI pertinenti e aggiornate, il rischio di asservimento, sfruttamento lavorativo o trattamento inumano e degradante derivante dal vincolo debitorio, nel quale lo Stato di origine non è in grado di offrire protezione. La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato del Tribunale civile di Roma, che riconosce la piena rilevanza del debt bondage e del rischio di retrafficking quali presupposti per lo status di rifugiato, superando la lettura riduttiva che li riconduce a mere difficoltà economiche o private. Tribunale di Roma, decreto del 10 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Silvia Tripiciano. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Permesso di soggiorno per protezione speciale * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria
September 16, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Diritto al ricongiungimento familiare del figlio maggiorenne confinato nella Striscia di Gaza e validità della procura tramite mezzi informatici
Con l’ordinanza in commento, resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha respinto il reclamo proposto dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Interno avverso il provvedimento cautelare che aveva ordinato il rilascio di un visto di ingresso in favore di un nucleo familiare palestinese confinato nella Striscia di Gaza. Ma il Collegio ha fatto di più: esaminando le ragioni riproposte dalla difesa dei reclamati ha dichiarato il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29, comma 1, lett. c), e 29-bis d.lgs. 286/98 della figlia maggiorenne coniugata e, con lei, del marito e delle due figlie in tenerissima età, con la madre titolare dello status di rifugiata in Italia, ordinando alle amministrazioni il rilascio dei relativi visti, previa adozione dei necessari atti presupposti. La decisione si segnala principalmente per due profili: la validità della procura alle liti rilasciata con modalità a distanza in presenza di impossibilità oggettiva a rilasciarla in altre forme, e, soprattutto, l’interpretazione estensiva e sostanzialistica della nozione di «vivenza a carico» del figlio maggiorenne, letta alla luce della direttiva 2003/86/CE, della giurisprudenza della Corte di giustizia e dell’art. 8 CEDU. LA VICENDA I ricorrenti, tutti originari di Gaza, appartengono a un nucleo familiare allargato la cui figura di riferimento, la madre, è giunta in Italia nel marzo 2024 in condizioni di fuga forzata ed è oggi titolare dello status di rifugiata. A seguito di una diversa pronuncia del Tribunale di Roma anche i figli minori e il marito della rifugiata hanno fatto ingresso in Italia. A Gaza è rimasta, tra gli altri, la figlia maggiorenne, ventiduenne, gravemente malnutrita e affetta da plurime patologie, che ha partorito la seconda figlia in piena emergenza umanitaria senza poterla allattare. Il marito di lei è affetto da depressione acuta conseguente alla perdita di tutti i propri familiari nel conflitto. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento presentata dalla madre era stata respinta, quanto alla figlia maggiorenne, per mancata prova dell’invalidità totale e la successiva domanda di visto presentata alle autorità consolari il 20 dicembre 2025 non aveva mai ricevuto riscontro. Il giudice della cautela, adito ex art. 700 c.p.c., aveva accolto inaudita altera parte la domanda subordinata di rilascio di un visto per motivi umanitari ex art. 25 del Codice Visti (Reg. CE 810/2009), confermando poi la decisione con ordinanza del 16 marzo 2026, ma escludendo il diritto al ricongiungimento familiare per difetto dei requisiti dell’art. 29, comma 1, lett. c), TUI. Da qui il reclamo dei Ministeri, incentrato sul difetto assoluto di giurisdizione, sull’irritualità della procura e sull’insussistenza di un obbligo di rilascio del visto umanitario, e la costituzione dei reclamati, che hanno riproposto, mediante reclamo incidentale, la domanda di ricongiungimento familiare respinta in prime cure. LA PROCURA ALLE LITI DA UN TERRITORIO IN GUERRA La procura era stata rilasciata mediante mezzi di collegamento a distanza, essendo materialmente impossibile procedere nelle forme ordinarie dal territorio di Gaza, in condizione di collasso delle strutture amministrative, istituzionali e diplomatiche. Il Collegio ritiene la procura regolare, valorizzando il bilanciamento, proprio della sede cautelare, tra l’interesse tutelato dalla regola procedurale e la necessità di non frustrare le ragioni di urgenza: quando la situazione di fatto non consente il conferimento della procura se non con le modalità prescelte, l’assenza di un’alternativa esigibile assume valore decisivo. Il Tribunale richiama a sostegno la pronuncia del Primo Presidente della Corte di cassazione del 2 marzo 2026, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dallo stesso Tribunale. Pur dichiarata inammissibile la questione, il Primo Presidente ha puntualizzato che rientra ordinariamente tra i compiti del giudice verificare la compatibilità dell’approdo ermeneutico con le fonti sovraordinate, quando il risultato dell’esegesi si risolva in un onere tale da rendere impossibile, in situazioni di estrema difficoltà, l’esercizio del diritto di azione. L’art. 24 Cost., l’art. 6 CEDU e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea impongono, insomma, una lettura dell’art. 83 c.p.c. che non trasformi il formalismo processuale in un ulteriore muro invalicabile per chi è intrappolato in una zona di guerra. LA «VIVENZA A CARICO» DEL FIGLIO MAGGIORENNE CONIUGATO È sul merito che l’ordinanza dispiega la sua portata più innovativa. L’art. 29, comma 1, lett. c), TUI consente il ricongiungimento con i figli maggiorenni a carico «qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale». Il primo giudice aveva ritenuto la condizione non integrata dai certificati prodotti. Il Collegio ribalta questa lettura attraverso tre passaggi. In primo luogola nozione di «vivenza a carico» va ricostruita alla luce dell’art. 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare della sentenza del 12 dicembre 2019, causa C-519/18 (TB), secondo cui il familiare del rifugiato è a carico quando, tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali, non è in grado di sovvenire alle proprie necessità essenziali nel Paese di provenienza e il rifugiato risulta essere il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale richiesto. La Cassazione ha recepito integralmente questo criterio (Cass. n. 20127/2021; n. 24488/2021), affermando che la nozione non si riduce alla dipendenza economica stabile, ma abbraccia ogni situazione di assenza di mezzi adeguati effettivamente riscontrabile nel caso concreto. La Corte di giustizia, del resto, ha costantemente elaborato una nozione di dependency che rifugge da interpretazioni formalistiche (C-423/12; C-380/17; C-560/20; C-607/21), escludendo che la mera capacità lavorativa potenziale osti al riconoscimento di una dipendenza concreta e attuale. Inoltre, il collegio precisa cheil coniugio del figlio maggiorenne non è ostativo. Mentre l’art. 4 della direttiva contempla i figli adulti «non coniugati», l’art. 10, paragrafo 2, consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento di «altri familiari» a carico del rifugiato; e l’art. 29 TUI, richiamato dall’art. 29-bis per i rifugiati, non contiene alcun riferimento al coniugio. Il legislatore nazionale ha dunque operato un legittimo ampliamento in favore del rifugiato, coerente con il carattere di standard minimo della direttiva (considerando 10) e con la particolare attenzione che il considerando 8 riserva alla situazione dei rifugiati, cui vanno assicurate «condizioni più favorevoli» per l’esercizio del diritto al ricongiungimento. Da ultimo il Tribunale applica tali principi al caso concreto: la madre gravemente malnutrita, affetta da patologie renali, incapace di occuparsi di sé e delle figlie, così come la depressione acuta del marito e il fatto notorio dell’impossibilità, per chi vive oggi nella Striscia di Gaza, di provvedere autonomamente alle proprie indispensabili esigenze di vita. In assenza di altri adulti di riferimento (l’intero restante nucleo è stato ormai evacuato in Italia), la madre rifugiata è il familiare obiettivamente più idoneo a fornire sostegno materiale ed emotivo, anche alla luce della giovanissima età della figlia e della tenerissima età delle nipoti. Il Collegio richiama, a chiusura del ragionamento, la sentenza della Grande Camera Jeunesse c. Paesi Bassi (ric. n. 12738/10, 3 ottobre 2014) la quale afferma che l’estensione degli obblighi dello Stato di ammettere i familiari varia in funzione delle circostanze concrete, e il diritto all’unità familiare ex art. 8 CEDU può recedere solo di fronte a esigenze di ordine pubblico, sicurezza o sanità pubblica, nessuna delle quali era stata nemmeno allegata. L’ordinanza si inserisce nel filone giurisprudenziale, di cui fanno parte anche le recenti pronunce del Tribunale di Bologna richiamate dalla difesa, che sta progressivamente restituendo effettività al diritto all’unità familiare delle persone intrappolate a Gaza, rifuggendo da ogni formalismo interpretativo dell’art. 29 TUI. Tribunale di Roma, ordinanza del 12 giugno 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Marina Chetoni per la segnalazione e il commento.
Procedura di frontiera: obbligo di residenza revocato per vulnerabilità ignorata e obblighi informativi violati
Il Tribunale di Palermo – giudice dott.ssa Lo Piparo – decide nel merito il reclamo relativo al provvedimento di obbligo di residenza/soggiorno in frontiera, confermando quanto anticipato in sede cautelare. Il Tribunale accoglie il reclamo e revoca il provvedimento del Prefetto di Agrigento del 18/06/2026, che aveva autorizzato il richiedente – in procedura di frontiera – a risiedere esclusivamente nel Centro Sikania di Siculiana per 12 settimane (art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015). Due i profili di violazione accertati: 1. Omessa valutazione delle esigenze di accoglienza particolari. Già in fase di screening erano emerse patologie significative (vulnerabilità sanitaria, segni compatibili con aggressione subita in Libia, diabete in scompenso, insufficienza aortica), ma nessuna valutazione individuale è seguita, in violazione degli artt. 21 e 53 Reg. 2024/1348 e degli artt. 24-25 Dir. 2024/1346. Il Tribunale precisa che le categorie di vulnerabilità elencate dalla normativa unionale sono meramente indicative, non tassative: accertata la vulnerabilità, l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le misure di sostegno adottate e la loro compatibilità con la procedura. 2. Violazione degli obblighi informativi. Non risulta provato che al richiedente sia stata fornita informativa comprensibile (lingua urdu) sui propri diritti, né la notifica del provvedimento è regolare, né risulta erogato l’orientamento legale gratuito. A nostro giudizio se ne deve dedurre che il richiedente ha dunque diritto a entrare immediatamente sul territorio e ad accedere alla procedura ordinaria in una struttura diversa (anche con richiesta di ingresso in SAI).  Tribunale di Palermo, ordinanza del 25 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento.
Revoca del nulla osta per difetto del requisito economico del datore: il CdS e il TAR tutelano il lavoratore in buona fede
I due provvedimenti in commento – l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e la successiva sentenza del TAR Lazio, relativi al medesimo caso – affrontano un nodo ricorrente nel contenzioso in materia di decreto flussi: le conseguenze, sulla posizione del lavoratore straniero, dell’inadempimento del datore di lavoro rispetto ai requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta. Nel caso di specie il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta per lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi 2021. La Prefettura di Roma ha poi revocato il nulla osta per la mancanza dell’asseverazione del requisito economico del datore di lavoro – requisito che, come emerso solo nel corso del giudizio, il datore non possedeva più negli anni successivi. Il lavoratore, però, non aveva alcuna conoscenza di questo dato, aveva sempre lavorato regolarmente (stipendi e contributi versati), e aveva già ottenuto il permesso di soggiorno sulla base della stessa documentazione.  Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha riformato la decisione negativa del TAR e riconosciuto al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il TAR, decidendo poi nel merito, ha annullato la revoca e rinviato all’Amministrazione per un riesame complessivo – questa volta centrato sui requisiti del lavoratore, non su quelli (mancanti) del datore di lavoro, riconoscendo così che l’inadempimento datoriale non può ripercuotersi su chi non ne aveva né conoscenza né responsabilità. Il TAR, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, ha valorizzato in modo netto la posizione soggettiva del lavoratore, riconoscendone implicitamente la buona fede, basata su diversi elementi di fatto: * Il lavoratore non aveva contezza della capacità economica del datore di lavoro e le informazioni e documenti di cui aveva conoscenza suggerivano al contrario la regolarità assoluta della procedura. * Il lavoratore era sempre stato retribuito, non risultavano irregolarità contributive e infatti gli era stato rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dalla Questura di Roma, proprio in base alla documentazione prodotta e relativa a questo rapporto di lavoro. * Il lavoratore ha continuato a svolgere attività lavorativa con altro datore e risulta tuttora impiegato. Consiglio di Stato, ordinanza n. 3194 del 30 agosto 2025 T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 12372 del 6 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Lucia Gennari per la segnalazione e il commento. Le cause sono state seguite insieme alle Avv.te Loredana Leo e Federica Remiddi.
Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo
L’obbligo di garantire l’accoglienza ai richiedenti asilo ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni organizzative
Il TAR Lazio ha ribadito il carattere immediato e non suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative del diritto all’accoglienza. La sentenza è stata adottata su un caso di inerzia, in cui la Prefettura non aveva mai fornito alcun riscontro alla richiesta di accoglienza sebbene fossero trascorsi circa due mesi, ed è ottima perché diversamente da altri precedenti non fa discendere il silenzio dallo spirare di un termine di 30 giorni, ma anzi ribadisce il carattere immediato dell’obbligo di assicurare l’accoglienza ai richiedenti asilo. La sentenza ribadisce poi alcuni principi ormai consolidati, ma non sempre applicati dai TAR, affermando che: “– la temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza; – l’inserimento in una lista di attesa costituisce un atto meramente interlocutorio non idoneo a soddisfare l’obbligo di legge né a definire il procedimento; – le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza, ma non giustificarne la mancata attivazione”. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 11640 del 25 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Ginevra Maccarrone per la segnalazione e il commento.
Diniego dell’accoglienza per “territorio di primo ingresso”: il TAR Lazio sospende i provvedimenti della Prefettura di Viterbo
Due cittadini afghani, giunti in Italia nel marzo 2026, manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale presso la Questura di Viterbo. Al momento della manifestazione della volontà, entrambi, privi di alloggio e di mezzi di sussistenza, richiedono l’accesso alle misure di accoglienza. La Prefettura di Viterbo nega, però, l’accesso alle misure con due distinti provvedimenti, sostenendo che i richiedenti sarebbero “entrati in Italia presso altro territorio provinciale” e rinviando quindi l’accoglienza al “territorio di primo ingresso“. Con due ordinanze gemelle, il TAR Lazio accoglie le istanze cautelari e sospende i dinieghi, ordinando alla Prefettura di adottare ogni idonea misura di accoglienza. L’elemento più interessante delle pronunce sta nel modo in cui il Collegio ricostruisce la competenza territoriale. Richiamando il combinato disposto dell’art. 6 d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 1, comma 2, e 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, il TAR afferma che il richiedente può, alternativamente, rivolgersi, per la presentazione della domanda di protezione internazionale, all’ufficio di polizia di frontiera al momento dell’ingresso oppure alla Questura del luogo di dimora. Da ciò discende il conseguente obbligo, in capo alla Prefettura di quest’ultimo territorio, di disporre l’immediata accoglienza. Avendo i ricorrenti legittimamente scelto di presentare la domanda a Viterbo, luogo di dichiarata dimora, è, pertanto, la Prefettura di Viterbo a dover garantire l’accoglienza; il luogo di primo ingresso resta, di per sé, irrilevante. Per tale motivo, quindi, il Tar sospende entrambi i provvedimenti obbligando l’Amministrazione ad adottare con immediatezza tutti i provvedimenti conseguenti. T.A.R. per il Lazio, Sezione Quarta, ordinanze n. 3567 e 3568 del 25 giugno 2026 Si ringraziano le Avv.te Loredana Leo e Giulia Fornasa dello Studio Legale Antartide per la segnalazione il commento.
Domanda di asilo e successione di leggi nel tempo: decisiva la manifestazione di volontà, non la formalizzazione
La Corte di Cassazione riconosce che il richiedente asilo, arrivato a Lampedusa a gennaio 2023 e subito inserito in un CAS, ha manifestato la volontà di chiedere asilo già nel momento dell’inserimento in un centro di accoglienza, e l’ha poi formalizzata solo dopo per ragioni organizzative della Questura. La decisione potrebbe avere un impatto rilevante dal momento dell’applicazione del Patto UE per tutti coloro che hanno manifestato prima del 12 giugno la volontà di chiedere asilo. Ci sembrano rilevanti i seguenti passaggi, in particolare per quel che riguarda la formalizzazione della domanda (principio applicabile anche alla PEC, a nostro avviso):   “3.– L’evidenza che il ricorrente abbia richiesto protezione sin dal suo sbarco in Italia nel gennaio del 2023 e sia stato, conseguentemente, inserito nel Centro di accoglienza (CAS) “Riserva Nuova”, su disposizione della Prefettura, in ragione della sua qualità di richiedente asilo, dà ragione di una significativa manifestazione di volontà qualificata, obiettivamente riconoscibile e recepita dal sistema statale, quale presupposto per l’inserimento del richiedente nel circuito dell’accoglienza. […]   6.– Il motivo, fondato, va pertanto accolto e sulle questioni esaminate vanno affermati i seguenti principi di diritto:  a) in materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti;  b) il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti;  c) sussiste l’interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l’applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all’individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente“. Corte di Cassazione, n. 14851 del 18 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione