Tag - razzismo e discriminazioni

Controfuoco. Per una critica all’ordine delle cose (N° 3, maggio 2026)
> con·tro·fuò·co/ > Incendio, appiccato volontariamente, > per eliminare il materiale > combustibile e quindi contrastare > l’avanzata di un incendio di grandi > proporzioni, spec. nei boschi. INTRODUZIONE Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, affermando che ogni minore è prima di tutto un soggetto di diritti, titolare di una tutela fondata sul suo superiore interesse. L’Italia ratificava la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. A distanza di oltre trent’anni, quei diritti fondamentali appaiono sempre più compromessi. L’adozione della cd. legge Zampa (n. 47 del 2017), prima delle modifiche peggiorative del governo Meloni, sembrava avesse finalmente rafforzato la tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) arrivati in Italia, vietando il respingimento alla frontiera, garantendo il diritto all’accoglienza, alla salute e all’istruzione, e introducendo la figura del tutore volontario. Nonostante ciò, i diritti sanciti sulla carta hanno faticato a tradursi in protezione effettiva. Non tanto perché i principi della Convenzione di New York siano venuti meno sul piano formale, ma perché sono sistematicamente svuotati nelle pratiche, piegati a logiche di sicurezza, selezione e controllo. Il terzo numero di Controfuoco si inserisce in questo scarto tra diritto sancito e diritto negato proponendosi allo stesso tempo di fare luce sull’inedito attacco che esecutivi populisti e sovranisti stanno dispiegando al cuore stesso dell’impianto normativo italiano ed europeo, smantellando diritti e garanzie conquistate attraverso lotte e mobilitazioni. Gli articoli che leggerete mostrano come la figura del minore – includendo sia i minori stranieri non accompagnati che, più in generale, i giovani razzializzati cosiddetti di “seconda generazione” – sia oggi al centro di una profonda riconfigurazione simbolica e istituzionale. Da soggetto “vulnerabile” da proteggere, il minore viene di continuo rappresentato come problema di ordine pubblico, bersaglio di campagne mediatiche e risposte punitive sproporzionate. Si assiste ad un panico morale attorno alla “criminalità minorile” che non trova riscontro nelle statistiche, ma produce comunque un rafforzamento delle maglie penali e una sovra-rappresentazione dei giovani stranieri nei segmenti più punitivi del sistema. Questa torsione si inscrive in una più ampia involuzione della giustizia minorile: tra riforme processuali, decreti sicurezza e medicalizzazione del disagio, si erode il principio della differenziazione e si avvicina il trattamento riservato ai minori a quello degli adulti. Dietro alla retorica del “doverli salvare”, prende forma una giustizia che invece punisce, colpendo in modo sistematico chi è giovane e straniero o percepito come tale. La criminalizzazione, però, non passa solo da qui. Si costruisce prima di tutto nello spazio urbano e nelle narrazioni mediatiche e politiche, attraverso l’invenzione della figura stigmatizzante del “maranza”: non più minore, non necessariamente straniero, ma giovane non bianco, percepito come soggetto pericoloso da disciplinare. In questa narrazione manca qualsiasi riferimento ai vissuti individuali e collettivi dei giovani razzializzati, ai contesti territoriali e ai quartieri impoveriti in cui trascorrono le giornate. Come è assente qualsiasi riflessione sul razzismo sistemico e l’approccio delle istituzioni che considera questi giovani come un peso e non portatori di diritti.  E ancora una volta, la criminalizzazione si costruisce nel sistema di accoglienza che si rivela come un altro dispositivo di inclusione differenziale, strutturato per produrre manodopera ricattabile e obbediente, mentre chi devia dal percorso assegnato viene bollato come deviante e marginalizzato. Cosa sono oggi i Centri di accoglienza straordinaria, in particolare i nuovi CASP, se non luoghi di segregazione e invisibilizzazione in cui la tutela cede definitivamente il passo al contenimento? Il tempo dei minori soli è un tempo contraddittorio, fatto di urgenza e attesa, di accelerazioni forzate e immobilità amministrativa. La maggiore età incombe come una scadenza che velocizza i percorsi, mentre documenti, tutele e possibilità restano sospesi. È un tempo che costringe a crescere in fretta e ad essere pazienti, aspettando un parere che deciderà tra la regolarità di una vita precaria o l’irregolarità e tutto ciò che ne consegue.  Eppure, come emerge dai contributi, dentro questo dispositivo di criminalizzazione diffusa, qualcosa eccede. La voce dei giovani razzializzati – nella musica, nei linguaggi, nelle pratiche di auto-rappresentazione – rompe il silenzio imposto, ribalta lo stigma, rende visibile quel “noi” che è già presente. Non una richiesta di integrazione e assimilazione, ma un atto che impone alla società intera la loro esistenza, ossia un atto politico. È qui che Controfuoco prende posizione: non per difendere astrattamente dei diritti sempre più minori, ma per interrogare i rapporti di forza e i dispositivi che li rendono tali. CONTROFUOCO N° 3 MAGGIO 2026 SOMMARIO Se uniamo i puntini. La pista cifrata dell’involuzione della giustizia minorile Carolina Di Luciano I minori stranieri sono diventati più pericolosi? Riflessioni intorno alla delinquenza giovanile a partire dai dati Monia Giovannetti e Stefania Crocitti Il divenire maranza dei MSNA. Note sulla costruzione sociale della nuova teppa Nina Bacchini, Luca Daminelli, Tommaso Sarti Tra urgenza e attesa: le temporalità contraddittorie nelle traiettorie dei minori soli in Italia Alessandra Barzaghi Nominare, trattare: dall’oggetto del discorso al soggetto politico Angela Curina Accolti o segregati? Quando l’accoglienza nei CASP diventa invisibilizzazione sociale Omid Firouzi Tabar e Chiara Marchetti Pratiche amministrative di debordering. L’esempio del ricongiungimento familiare nel quadro del regolamento Dublino III Bastien Roland Clicca sull’immagine di copertina per scaricare gratuitamente la rivista o qui sotto Download in pdf Acquista una copia cartacea Fotografie: Nicoletta Alessio, Pietro Coppola, Omid Firouzi Tabar, Luca Greco, Alessia Mastroiacovo, Antonio Sempere, Save The Children, Alessandra Barzaghi La foto di copertina è di Chiara Pirra. Progetto grafico: Giacomo Bertorelle Gruppo redazionale: Jacopo Anderlini, Francesco Della Puppa, Francesco Ferri, Enrico Gargiulo, Barbara Barbieri, Stefano Bleggi, Giovanni Marenda, Omid Firouzi Tabar, Martina Lo Cascio, Francesca Esposito, Luca Daminelli e Emilio Caja. Cooperativa editrice Tele Radio City s.c.s., Vicolo Pontecorvo, 1/A – 35121 Padova, Italy, Iscr. Albo Soc. Coop. n. A121522 Melting Pot è una testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Padova in data 15/06/2015 n. 2359 del Registro Stampa. Controfuoco è un processo aperto e collettivo che vuole coinvolgere saperi e conoscenze composite e crescere a partire dalle diverse esperienze e biografie che intreccerà. Per contribuire scrivi a collaborazioni@meltingpot.org.
“No CPR, né qui né altrove”: la Trento antirazzista è tornata in piazza
Tantissime persone, oltre 1.500 secondo il Coordinamento regionale No CPR, sabato 16 maggio hanno nuovamente attraversato e riempito le strade di Trento animando il corteo contro la costruzione di un CPR in città. Una mobilitazione ampia, partecipata e determinata che conferma quanto sia forte e diffusa l’opposizione ad un “lager di Stato” che rappresenta uno dei simboli concreti delle politiche di estrema destra della giunta provinciale e del governo Meloni, ma anche un affronto per il territorio e per un tessuto sociale solidale ben presente in città. Il corteo è partito nel pomeriggio da piazza Dante, sotto i palazzi della Provincia e della Regione, per accusare direttamente chi ha firmato e continua a sostenere l’accordo con il Ministero dell’Interno. Questo accordo è talmente infimo da non prevedere solo la costruzione della struttura detentiva ma anche il taglio dei posti letto del sistema di accoglienza, da 700 a 350, mentre già ora centinaia di persone richiedenti asilo continuano a vivere in strada, escluse da qualsiasi forma di accoglienza o assistenza sociale, in una situazione ulteriormente aggravata dalla chiusura dei dormitori di bassa soglia. Il CPR è anche il risultato di una narrazione tossica e di propaganda politica che in questi mesi ha raccontato Trento come città insicura e colpita dal degrado: «Quale sicurezza pensate di costruire imprigionando 25 persone che non hanno commesso alcun reato solo perché sprovviste di documenti, che le vostre stesse Questure gli rendono quasi impossibile ottenere, mentre ne buttate centinaia a vivere in mezzo alla strada chiudendo sempre più posti di accoglienza?», così le studentesse universitarie hanno puntato il dito contro la propaganda dell’amministrazione provinciale, sottolineando come invisibilizzare e confinare chi si trova in una posizione di marginalità sociale non fa che alimentare le condizioni di disagio delle persone, e che non può esserci sicurezza senza giustizia sociale e riconoscimento di diritti per tutte e tutti.  Da piazza Dante, la manifestazione ha poi attraversato il centro cittadino, facendo tappa sotto il Comune in via Belenzani, dove al consiglio comunale è stata rivolta una richiesta chiara: una presa di posizione netta contro la realizzazione del CPR. Tanti gli interventi che hanno denunciato le politiche nazionali quanto quelle europee che rappresentano un quadro di razzismo sistemico sempre più ostile ai diritti delle persone migranti: dai nuovi decreti sicurezza al Patto europeo sulla Migrazione e l’Asilo, fino al cosiddetto Regolamento Deportazioni, misure che comprimono il diritto d’asilo e la libertà di movimento alimentando un clima di criminalizzazione e repressione.  Diversi interventi hanno poi voluto ricordare le morti nei CPR e gli ultimi fatti di cronaca dove persone nere sono state uccise o sono state vittime di abusi per colpa di un sistema che alimenta gerarchia sociale, sfruttamento e odio razziale.  Il corteo si è concluso a Piedicastello, il quartiere-base della mobilitazione e che fin da quando è stato sottoscritto l’accordo tra PAT e Viminale è stato coinvolto nella mobilitazione. «Crediamo che Trento non abbia bisogno di nuove strutture repressive, ma di politiche capaci di garantire diritti, accoglienza, casa, salute e dignità per tutte e tutti. Per questo continueremo a mobilitarci contro quello che consideriamo uno scempio per la nostra città e per il nostro quartiere, rafforzando una rete di opposizione che in questi mesi è cresciuta dentro e fuori i territori direttamente coinvolti», ha detto un rappresentante del comitato di  quartiere. Ad accogliere i manifestanti, uno striscione calato dalle finestre della piazza dallo stesso comitato, un gesto che ha concluso la giornata con un significato di radicamento e nel quale c’è stato il saluto anche del presidente della circoscrizione Centro storico-Piedicastello, ribadendo la contrarietà generale a tutti i CPR in quanto strumento e che tale struttura non può essere imposta dall’alto su un territorio che non la vuole. ADESIONI AMPIE E TRASVERSALI Quello che ha caratterizzato questa mobilitazione, al pari della manifestazione del 13 dicembre, è la straordinaria trasversalità delle adesioni accumulate nel conto alla rovescia verso il 16 maggio e le tante iniziative di avvicinamento alla data. In questi mesi il Coordinamento ha costruito momenti di confronto, approfondimento e organizzazione collettiva, promuovendo iniziative nelle università, nei quartieri e negli spazi sociali della città. Assemblee pubbliche, dibattiti e incontri hanno permesso di far emergere con chiarezza cosa significhi realmente aprire un CPR: un luogo di detenzione amministrativa, isolamento e privazione della libertà, che alimenta esclusione e violenza istituzionale. Il Coordinamento Trentino-Alto Adige/Südtirol No CPR in quasi due anni e mezzo di iniziative pubbliche è cresciuto in termini di adesione e partecipazione. La lista delle realtà aderenti racconta da sola la profondità di questa rete: dal Centro sociale Bruno ai collettivi studenteschi e universitari, dallo Spazio 77 a Bozen Solidale, dall’ANPI all’Arci alle ACLI, passando da decine di associazioni di volontariato, scuole di italiano, enti del terzo settore impegnati in progetti di accoglienza e inclusione sociale. Ma alla manifestazione hanno aderito anche diverse forze politiche – Alleanza Verdi e Sinistra, Rifondazione Comunista, Onda Trentino, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle – e i sindacati CGIL, CISL e UIL. Più di sessanta soggetti presenti in regione, uniti dallo stesso rifiuto, ai quali si aggiungono quasi tutte le circoscrizioni della città che hanno espresso contrarietà al progetto. Un’opposizione che non si limita ai confini regionali e che si collega alle mobilitazioni contro i CPR in corso in altri territori, da Aulla a Castel Volturno. Da ricordare che nelle settimane precedenti si erano aggiunte anche le posizioni di alcune voci autorevoli. L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi era stato attaccato pesantemente dalla destra locale e da diversi leoni da tastiera per aver criticato la costruzione del CPR, richiamando principi di umanità e dignità nei confronti delle persone migranti. Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, presente sabato scorso alla Piazza del Volontariato, ha definito i CPR «luoghi disumani» e sostenuto la mobilitazione, ricordando che «la vita non è il monologo dell’io» e che di fronte a queste politiche non è possibile restare spettatori. IL PROSSIMO APPUNTAMENTO La mobilitazione non si ferma: a fine corteo sono già stati lanciati i prossimi appuntamenti. Venerdì 22 maggio alle ore 12, quando il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Trento per il Festival dell’Economia, il Coordinamento sarà nuovamente in piazza per contestare la sua presenza e le politiche repressive di cui è promotore. E poi, in vista dell’apertura del cantiere, la promessa è di continuare l’opposizione ai CPR, ai decreti securitari e a un modello di società fondato sulla paura, sull’esclusione e sulla repressione, rivendicando invece una città aperta, solidale e libera da ogni forma di detenzione: “No CPR. Né qui né altrove!“
Taranto, il razzismo che non possiamo più raccontare come eccezione
Provo dolore, rabbia, angoscia per l’omicidio di Sako Bakari. La violenza – da Gaza in su e in giù – è certo un fatto iperpresente nel nostro tempo. Eppure, quando tocca terra e prende forma in luoghi familiari, diventa più difficile da contenere. Qual è lo spazio per la politica? Quale delle parole? Non so, ma forse conviene provarci. Taranto è una città razzista? Certo. Il razzismo non è un residuo del passato, un “retaggio culturale” destinato a scomparire con il “progresso”. È un elemento strutturale del presente. Organizza gerarchie, distribuisce in modo diseguale risorse, diritti e possibilità, orienta le posizioni nel lavoro e nello spazio urbano. Taranto non fa – ovviamente – eccezione. Passata l’ondata di indignazione e dolore, dovremmo ricordarci di maneggiare con molta più cautela l’immagine della “città irrimediabilmente solidale”, l’idea di “un patto spontaneo tra subaltern*” capace di neutralizzare – qui – forme di razzismo che attecchirebbero altrove. È una rappresentazione rassicurante. Consola chi la invoca e finisce per sottrarre il razzismo allo sguardo. Il razzismo non è una variabile indipendente e astorica. Non agisce in isolamento, né si spiega da solo. È il prodotto – non lineare – di una molteplicità di fattori: processi economici, assetti sociali, dispositivi culturali, gerarchie spaziali, politiche dell’abitare e così via. Un intreccio fitto, stratificato, a tratti sfuggente. Le molteplici crisi che attraversano Taranto – industriali, ambientali, sociali – rendono questo quadro ancora più denso e complesso. Ma è solo dentro questa trama che il razzismo può essere colto: estrarlo, semplificare, isolarlo significa, quasi sempre, fraintendere. “Un onesto lavoratore”. Non conosco le condizioni specifiche in cui Sako Bakari era inserito nel lavoro agricolo, ma non è evidentemente una forzatura ipotizzare un’esposizione a forme di sfruttamento organizzate lungo linee razziali. La posizione nel mercato del lavoro ha molto a che fare con il razzismo – e viceversa: si alimentano, si rafforzano, si organizzano insieme. Non sono dimensioni separate. Per questo, ogni volta che richiamiamo il lavoro, dovremmo anche interrogare il significato concreto. Cosa vuol dire “lavoro” per le persone razzializzate? In quali condizioni si svolge? quali gerarchie incorpora e riproduce? Il razzismo non irrompe all’improvviso nella vita di Sako Bakari. L’omicidio è una manifestazione estrema e ultima, ma è del tutto plausibile immaginare che la sua vita sia stata preceduta, segnata e organizzata da esperienze continuative, ordinarie – meno visibili e, proprio per questo, meno dicibili – di razzismo. È questa asimmetria nella visibilità che ci deve interrogare. Quando la rabbia e il dolore saranno meno forti, cosa resterà del razzismo ordinario nel perimetro del dibattito pubblico cittadino? Come se ne esce? Con la “lotta di classe”? Certo. Ma non basta nominarla perché il razzismo vi trovi automaticamente posto. Quando è normalizzato, latente, il razzismo tende a essere assorbito, derubricato o sottovalutato anche dentro alcune tradizioni del pensiero critico. Tenerlo a fuoco, individuare il suo carattere “produttivo”, coglierne la portata richiede uno sforzo ulteriore, esplicito. In questi giorni l’idea della città come “piano inclinato” che scivola verso il baratro è particolarmente inflazionata. È una tentazione comprensibile, ma da rifiutare. Un fatto terribile, per quanto inscritto in dinamiche più ampie, è un sintomo – non una traiettoria lineare e inevitabile, né un destino segnato. L’immagine della “deriva” non è neutra: orienta lo sguardo, legittima risposte che – non di rado – rischiano di aggravare il quadro, anche dal punto di vista delle politiche pubbliche. Degli autori sappiamo poco. Il riferimento alla “città vecchia” basta davvero a spiegare? L’incontro con Sako Bakari è avvenuto in un contesto specifico, che non è neutro e ha un peso nel rendere possibile ciò che è accaduto. Pensare che basti punire in maniera “esemplare” può avere una funzione rassicurante – e anche deresponsabilizzante – ma non esaurisce affatto la questione. Il contesto non assolve – e non condanna – ma incide: ignorarlo significa rinunciare a comprendere le condizioni che rendono questo evento pensabile e praticabile. L’idea che “più sviluppo” in città vecchia possa produrre “più emancipazione” – anche dal razzismo – è una rappresentazione lineare, fuori scala e anch’essa consolatoria. Le relazioni tra “sviluppo”, marginalità e violenza sono molto più complesse e non seguono un’unica direzione. Non ho, ovviamente, ricette, neanche abbozzate. Ma forse possiamo ripartire da qui: proviamo a non semplificare. Teniamo insieme livelli diversi, riconosciamo le connessioni tra piani economici, sociali e culturali, interroghiamo le reciproche implicazioni. Facciamoci domande. Non giudichiamo.
Figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate: riconosciuta la cittadinanza ai minori e bocciata la circolare del Ministero
Il Tribunale di Trento con la sentenza del 6 maggio 2026 riconosce la cittadinanza italiana a quattro minori siriani nati all’estero, figli di un rifugiato naturalizzato, stabilendo che le modifiche sulla cittadinanza del 2025 non si applicano ai figli minori di chi acquista la cittadinanza per naturalizzazione. Una pronuncia che potrebbe sbloccare migliaia di situazioni analoghe in tutta Italia. COSA È SUCCESSO Un nucleo familiare siriano arriva in Italia nel gennaio 2018 attraverso i corridoi umanitari. Tutti ottengono subito lo status di rifugiato, si stabiliscono a Trento e vi risiedono ininterrottamente per anni. Nel 2023 nascono in Italia altri due figli gemelli. Nel luglio 2023 il padre presenta domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione, avendo maturato i cinque anni di residenza previsti per i rifugiati. Il decreto presidenziale di concessione arriva il 24 marzo 2025 e il giorno dopo, grazie al supporto dell’associazione Melting Pot e dello Sportello casa per Tutt* di Trento, viene chiesto di fissare il prima possibile l’appuntamento per il giuramento. A causa di esigenze organizzative del Comune, il giuramento viene fissato solo per il 5 giugno 2025, dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza. Il Comune, seguendo le circolari del Ministero dell’Interno, riconosce la cittadinanza ai due figli nati in Italia, ma la nega agli altri quattro, nati in Siria, pur residenti a Trento dal 2018. Stessa famiglia, stesso padre italiano, cittadinanze diverse. Il nucleo familiare ricorre al tribunale civile di Trento per contestare il provvedimento. Il padre nel frattempo si ammala gravemente e muore prima della sentenza. Il Tribunale riconosce comunque la cittadinanza ai suoi figli, precisando che il decesso del padre non incide sull’acquisto dello status, che si era già prodotto istantaneamente al ricorrere delle condizioni di legge. COSA PREVEDE LA RIFORMA DEL 2025 E PERCHÉ IL COMUNE HA NEGATO LA CITTADINANZA La riforma introdotta dal decreto legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, nasce per limitare la trasmissione automatica della cittadinanza italiana per discendenza a chi è nato all’estero da generazioni, spesso in paesi di tradizionale emigrazione italiana come il Sud America o gli Stati Uniti, senza alcun legame effettivo con l’Italia. Lo strumento principale è il nuovo articolo 3-bis della legge 91/1992, che stabilisce che chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza è considerato come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana. Fanno eccezione solo due ipotesi: che un ascendente di primo o secondo grado possegga o abbia posseduto esclusivamente la cittadinanza italiana oppure che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio all’estero. Il problema nasce perché l’articolo 3-bis, nel suo testo, si applica espressamente in deroga anche all’articolo 14 della stessa legge. L’articolo 14 è la norma che da sempre riconosce automaticamente la cittadinanza ai figli minori conviventi di chi si naturalizza italiano.  Il Ministero dell’Interno, con alcuni pareri e circolari del 2025, ha interpretato questo rinvio estendendo le limitazioni dell’articolo 3-bis anche ai figli delle persone naturalizzate. Secondo questa lettura ministeriale, la nuova restrizione per i nati all’estero non riguarda solo la trasmissione della cittadinanza per discendenza ma si applica anche a chi si naturalizza: la persona naturalizzata non può trasmettere automaticamente la cittadinanza ai figli nati all’estero a meno che non fosse già residente in Italia almeno due anni prima della loro nascita e non continui a risiedervi per altri due anni dopo il giuramento. In moltissimi casi e soprattutto per chi è arrivato in Italia insieme ai propri figli, come nel caso in esame, questa condizione è per definizione impossibile da soddisfare. IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE Il ricorso sosteneva in via principale che la vicenda dovesse essere regolata dalla normativa precedente alla riforma, poiché tanto il decreto presidenziale quanto la richiesta di appuntamento per il giuramento erano antecedenti alla nuova legge. Il giudice non accoglie questa tesi ritenendo che nei casi di naturalizzazione la cittadinanza si acquista solo al momento del giuramento, avvenuto qui dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, e il Comune aveva comunque rispettato i termini di legge per la convocazione. La sentenza, tuttavia, trova accoglimento sul piano sostanziale, con un ragionamento che si muove su due piani distinti, sistematico e letterale, che si reggono a vicenda. Sul piano sistematico il punto centrale è questo. L’articolo 3-bis afferma che certe persone sono considerate come se non avessero mai acquistato la cittadinanza. Questa formulazione retroattiva, che azzera uno status riferendosi a un momento passato come la nascita, ha senso logico solo per la cittadinanza trasmessa per linea di sangue. Solo in quel caso è possibile risalire alla nascita di qualcuno e dire che la cittadinanza non è mai insorta. È esattamente il meccanismo che la riforma voleva bloccare, quello degli italo-discendenti con “cittadinanza virtuale”, attivabile senza limiti di tempo e di generazione, retaggio delle grandi emigrazioni di massa verso il continente americano tra Ottocento e Novecento. Su questo punto interviene anche la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 2026, richiamata espressamente dal Tribunale. La Consulta ha qualificato l’art. 3-bis come norma dal carattere correttivo, volta a disinnescare una situazione causata da una disciplina squilibrata nel perpetuare all’infinito un legame che, con il passare delle generazioni, diventa fittizio, precisando che essa incide sullo status non ufficialmente riconosciuto degli italo-discendenti, ossia di chi era dotato di una cittadinanza italiana virtuale, in quanto non accertata, attivabile senza limiti di tempo. La Corte Costituzionale circoscrive quindi la portata dell’art. 3-bis a quel fenomeno specifico. Questa logica, dice il giudice di Trento, non può applicarsi alla naturalizzazione. Chi si naturalizza non ha una “cittadinanza virtuale” da azzerare retroattivamente in quanto acquista la cittadinanza in un preciso momento del presente, al verificarsi di presupposti concreti, dopo anni di residenza e integrazione documentata. Non c’è nulla che si proietti nel passato. Usare l’art. 3-bis in questi casi significa applicare uno strumento pensato per tutt’altro. Il giudice osserva anche che questa applicazione porterebbe a risultati aberranti. La lettera d) dell’art. 3-bis richiede che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio all’estero. Per chi si è naturalizzato da adulto con figli già nati all’estero, questa condizione è impossibile da soddisfare. L’effetto pratico sarebbe escludere dall’art. 14 tutti i figli nati all’estero di genitori naturalizzati, svuotando completamente una norma che il legislatore ha invece scelto di rafforzare nella stessa legge di conversione, introducendo il requisito della residenza biennale del minore come condizione aggiuntiva. Non si può rafforzare una norma e contemporaneamente abrogarla. Il Tribunale chiarisce quindi i rispettivi ambiti. È l’art. 14 a dover trovare un limite quando rischia di prestarsi a eludere le restrizioni allo ius sanguinis, ad esempio consentendo la trasmissione della cittadinanza oltre le due generazioni di ascendenti che la riforma vuole come tetto, richiedendo in quel caso che il discendente ristabilisca un legame con il territorio nazionale per almeno due anni prima di avere figli. Non può invece essere l’art. 3-bis a invadere la fattispecie della naturalizzazione, dove il nucleo familiare è già da tempo radicato sul territorio, come dimostrano i requisiti congiunti di convivenza e residenza biennale del minore previsti dall’art. 14 nella sua nuova formulazione. Sul piano letterale, l’incipit dell’art. 3-bis elenca espressamente tutte le disposizioni a cui deroga, tra cui l’art. 14. Ma tutte le altre norme richiamate in quell’elenco riguardano esclusivamente la cittadinanza per nascita, per filiazione, per adozione o per riacquisto di una cittadinanza originariamente acquisita per sangue. Il richiamo all’art. 14 va quindi letto nello stesso perimetro: riguarda i casi in cui l’art. 14 opera nell’ambito dello ius sanguinis, non quando una persona acquista la cittadinanza per la prima volta attraverso la naturalizzazione. Il caso è quindi regolato solo dall’articolo 14, così come modificato dalla legge di conversione. Quella norma richiede che il minore conviva con il genitore e risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi al momento della naturalizzazione del genitore. Tutti e quattro i minori soddisfano questo requisito, essendo da sempre conviventi con il padre e residenti a Trento dal 2018. La cittadinanza va riconosciuta. PERCHÉ QUESTA SENTENZA È IMPORTANTE L’interpretazione ministeriale contenuta nei pareri e nelle circolari del 2025 non è rimasta senza effetti: ha bloccato o scoraggiato migliaia di domande di riconoscimento della cittadinanza per i figli nati all’estero di persone straniere naturalizzate. Minori che spesso sono giunti in Italia piccolissimi e che qui sono cresciuti e hanno costruito la propria vita che si sono visti negare la cittadinanza solo perché non nati sul suolo italiano, o nella migliore delle ipotesi si sono visti sospendere la pratica in attesa che il genitore naturalizzato accumulasse altri due anni di residenza da cittadino italiano. La sentenza di Trento afferma con chiarezza che quella interpretazione ministeriale è sbagliata. Il nuovo art. 3-bis riguarda la trasmissione della cittadinanza per discendenza e non la naturalizzazione. Una persona che si è naturalizzata dopo anni di residenza in Italia ha già dimostrato il legame effettivo con il paese che la riforma voleva tutelare: non c’è nessuna ragione logica né normativa per estendere a lei e ai suoi figli una limitazione pensata per tutt’altro fenomeno. Il ragionamento è riproducibile in ogni tribunale italiano ed è fondato su principi di interpretazione consolidati, da ultimo ribaditi dalla Corte Costituzionale. Può diventare un orientamento giurisprudenziale uniforme capace di contrastare stabilmente la prassi amministrativa restrittiva. COSA FARE ORA Se una persona straniera che si è naturalizzata ha presentato richiesta di cittadinanza anche per i figli minori nati all’estero e questa è stata negata perché il genitore non aveva risieduto in Italia prima della loro nascita, oppure è stata sospesa perché il genitore dovrà risiedere in Italia per altri due anni da cittadino italiano, ci sono buone ragioni per impugnare quel provvedimento davanti al tribunale civile ordinario. Se il procedimento è ancora in corso o non è ancora avviato, la sentenza chiarisce che il figlio minore convivente di chi si naturalizza, se convive con il genitore e risiede legalmente in Italia da almeno due anni, ha diritto alla cittadinanza indipendentemente dal luogo di nascita. Organizzazioni come Melting Pot Europa, sportelli legali e associazioni che supportano i percorsi di cittadinanza possono informare di questo orientamento per poter assistere efficacemente le famiglie che si trovano in questa situazione. Tribunale di Trento, sentenza del 6 maggio 2026 Difensorə dei ricorrenti: avv.te Giulia Crescini, Federica Remiddi, Salvatore Fachile dello Studio Legale Antartide. PER APPROFONDIRE: Guida legislativa/Schede pratiche SCHEDA PRATICA – CITTADINANZA DEI MINORI FIGLI DI CITTADINI NATURALIZZATI DOPO IL DL 36/2025 Una sintesi delle nuove disuguaglianze e delle possibili strategie di contrasto 25 Febbraio 2026
L’omicidio di Bakary Sako e la normalizzazione della violenza razzista
«Taranto non può restare in silenzio». È da queste parole che parte l’appello lanciato da associazioni, realtà sociali e comunità del territorio dopo l’uccisione di Bakary Sacko, giovane lavoratore originario del Mali assassinato mentre si preparava ad andare al lavoro nei campi. Per il 14 maggio è stato convocato un presidio pubblico in Piazza Fontana, luogo dell’aggressione, per chiedere verità e giustizia e ribadire che “nessuna vita è invisibile”. Una mobilitazione che prova a rompere il silenzio e a reagire collettivamente alla normalizzazione della violenza razzista, dell’odio e della disumanizzazione delle persone migranti. L’Italia continua ad attraversare una stagione di violenza razzista e autoritaria che non si può continuare a leggere come una sequenza di episodi isolati, scollegati tra loro, frutto di devianze individuali o di improvvise esplosioni di follia. La morte di Bakary Sako, ucciso a Taranto mentre si apprestava ad andare a lavorare 1, si colloca dentro una trama molto più ampia, profonda e strutturale. Una trama fatta di parole, campagne politiche, dispositivi giuridici, rappresentazioni mediatiche, pratiche istituzionali e forme quotidiane di disumanizzazione che, da anni, attraversano l’Europa e, in modo sempre più evidente, l’Italia Come accadde dopo la strage di Macerata del 2018, quando Luca Traini, ex candidato della Lega Nord alle elezioni comunali di Corridonia, attraversò la città sparando deliberatamente contro persone nere e migranti, ferendo sei giovani africani al grido di “Viva l’Italia” e accompagnando la propria azione con il saluto romano, anche oggi il rischio è quello di ridurre tutto a una questione di ordine pubblico, di disagio sociale indistinto o di marginalità individuale. Quella strage rappresentò uno spartiacque simbolico e politico: mostrò in maniera brutale come il razzismo potesse tradursi apertamente in violenza armata dentro uno spazio pubblico europeo, alimentato da anni di campagne securitarie, criminalizzazione dei migranti e retoriche identitarie costruite attorno alla figura dello “straniero invasore”. Eppure, anche allora, una parte del dibattito pubblico tentò di isolare il gesto dal clima politico e culturale che lo aveva reso possibile. La violenza non nasce mai nel vuoto. Viene preparata, alimentata, resa possibile da un clima culturale e politico che costruisce continuamente nemici interni, individua bersagli vulnerabili e normalizza l’idea che alcune vite valgano meno di altre. Non è un caso che, nelle ore immediatamente successive all’omicidio, ci sia stato chi ha tentato rapidamente di derubricare quanto accaduto a una generica “lite tra stranieri”, secondo un copione già visto molte volte: minimizzare, confondere, depoliticizzare, impedire che emergano le matrici profonde della violenza. Eppure, proprio grazie alla preziosa testimonianza di Babele associazione promozione sociale, che ha restituito pubblicamente il volto, la storia e la dignità di Bakary Sako, sta emergendo in queste ore un’altra verità. Quella di un giovane lavoratore accerchiato e aggredito da ragazzi del posto, alcuni, sembrerebbe, giovanissimi, addirittura minorenni. Un elemento che dovrebbe interrogarci ancora più profondamente sul clima culturale e sociale dentro cui stanno crescendo intere generazioni, abituate sempre più spesso a considerare lo straniero come un bersaglio, una presenza inferiore, un corpo sacrificabile. Bakary Sako non è morto soltanto per mano dei suoi aggressori. È morto dentro un Paese che da anni produce dispositivi materiali e simbolici di inferiorizzazione dei cittadini stranieri. È morto dentro un sistema che continua a considerare le migrazioni non come una questione sociale, umana e politica, ma come una minaccia permanente da contenere, sorvegliare e respingere. È morto dentro una società che si abitua progressivamente all’idea che lo sfruttamento, la segregazione abitativa, la precarietà estrema e perfino la morte di uomini e donne migranti siano un prezzo inevitabile dell’ordine sociale. La violenza razzista non si manifesta soltanto nei delitti di sangue. Si manifesta nelle baraccopoli dove migliaia di braccianti sopravvivono senza acqua, elettricità, trasporti e assistenza sanitaria. Si manifesta nei CPR, luoghi di detenzione amministrativa dove persone che non hanno commesso alcun reato vengono private della libertà personale. Si manifesta nei naufragi del Mediterraneo, nelle torture sistematiche subite in Libia da uomini e donne bloccati grazie agli accordi stipulati dall’Europa e dall’Italia. Si manifesta nelle campagne mediatiche costruite quotidianamente contro lo “straniero invasore”, contro il richiedente asilo, contro il povero trasformato in colpevole. > Il razzismo contemporaneo non è soltanto odio esplicito. È soprattutto un dispositivo politico e culturale che organizza gerarchie tra vite degne e vite sacrificabili. Produce distanza morale, abitua all’indifferenza, trasforma la sofferenza altrui in rumore di fondo. È questo il terreno su cui maturano le aggressioni, i pestaggi, gli omicidi. Per questo la morte di Bakary Sako riguarda la qualità della nostra democrazia, il modello di società che stiamo costruendo, il confine sempre più fragile tra diritto e arbitrio. Continuare a parlare genericamente di emergenza sicurezza significa nascondere il vero problema: l’insicurezza prodotta da un sistema che precarizza il lavoro, distrugge welfare e legami sociali, impoverisce interi territori e poi scarica paure e frustrazioni contro i più deboli. Lo straniero diventa così il bersaglio perfetto su cui proiettare ansie collettive costruite dentro decenni di disuguaglianze e politiche neoliberiste. E allora bisogna tornare ancora una volta al volto e alla storia di Bakary Sako. Un giovane uomo partito dal Mali, che aveva attraversato il mare sfidando la morte, le frontiere militarizzate, le politiche disumane costruite dall’Europa e dall’Italia per impedire la mobilità dei poveri del mondo. Aveva affrontato ciò che migliaia di persone affrontano ogni anno: deserti, violenze, respingimenti, lager libici, il rischio concreto di morire nel Mediterraneo. Non per inseguire privilegi, ma per lavorare, sostenere la propria famiglia, costruire una possibilità di vita dignitosa. Ed è qui che ha trovato la morte. Non in mare. Non nel deserto. Ma in Italia, mentre si preparava ad andare a lavorare nei campi, a guadagnare pochi soldi attraverso uno dei lavori più duri del nostro sistema economico. C’è qualcosa di terribile e profondamente simbolico in tutto questo. Un uomo sopravvissuto alle frontiere della Fortezza Europa viene ucciso dentro i confini di quella stessa Europa che continua a proclamarsi culla dei diritti umani. È una contraddizione che dovrebbe interrogare tutti: le istituzioni, la politica, i media, la società civile. Perché la morte di Bakary Sako non è soltanto il prodotto della violenza di chi lo ha aggredito. È anche il risultato di un clima costruito giorno dopo giorno, di un linguaggio che disumanizza, di politiche che trasformano i migranti in problemi di ordine pubblico, di dispositivi che producono esclusione, ricattabilità e marginalità sociale. Finché continueremo a leggere queste morti come eccezioni e non come il prodotto ordinario di un sistema sociale e politico, continueremo ad arrivare sempre troppo tardi: dopo l’ennesima aggressione, dopo l’ennesimo corpo, dopo l’ennesima vita considerata sacrificabile. 1. Aggredito in gruppo e colpito con un coltello: così è morto Bakari Sako, Taranto Today (11 maggio 2026) ↩︎
Grecia. “Il carcere isola, le lettere connettono”
«Tutto ciò che mi resta dentro è un po’ di speranza, perché deve esserci una ragione per vivere – bisogna continuamente trovare delle ragioni. Sono queste ragioni a illuminare i momenti più bui e a guidarci nel ritrovare la strada. Dopotutto, anche nei momenti più oscuri, dentro di noi splende sempre una stella che nessuno ha il potere di portarci via. Nessuno ha il potere di spegnere il fuoco che vive nella speranza». Omid Da oltre due anni Omid è detenuto nel carcere di Avlona, in Grecia. L’8 giugno 2026 comparirà davanti alla Corte d’Appello di Rodi per l’udienza sul ricorso contro una condanna a 66 anni e 6 mesi di carcere per “favoreggiamento dell’immigrazione irregolare”. La sua storia è quella di una delle tante persone migranti criminalizzate alle frontiere europee per aver preso il timone di un’imbarcazione durante una traversata. Attorno al suo caso, The Human Rights Legal Project (HRLP) – organizzazione indipendente che segue la sua difesa legale – ha lanciato una campagna internazionale di solidarietà e raccolta fondi per sostenere il processo d’appello. “Justice begins with solidarity”, scrive l’organizzazione: la giustizia inizia dalla solidarietà. DALL’IRAN ALLA GRECIA Omid è un giovane curdo iraniano cresciuto in un contesto di forte impegno politico e sociale. “Il carcere isola, le lettere connettono“ Per mandare un messaggio ad Omar clicca sull’immagine Fin dall’adolescenza ha partecipato all’attivismo studentesco in Iran come membro del Partito Democratico del Kurdistan e di un’organizzazione impegnata nella difesa dei diritti ambientali. È vegano e attivista per i diritti degli animali. Nel 2017, a soli 15 anni, è stato costretto a lasciare l’Iran insieme alla sua famiglia per cercare protezione in Turchia. Durante il soggiorno in Turchia ha scelto di convertirsi al cristianesimo, ma il rigetto della domanda d’asilo e il rischio di deportazione lo hanno costretto a fuggire nuovamente. Per Omid, un eventuale ritorno in Iran significherebbe affrontare un concreto rischio di persecuzione: per la sua appartenenza alla minoranza curda, per il suo attivismo politico e per la conversione religiosa, che nel contesto iraniano può portare ad accuse gravissime, fino alla pena di morte. “Nella Repubblica Islamica dell’Iran, qualsiasi attività politica contro il regime può portare ad accuse di propaganda contro lo Stato o di ‘guerra contro Dio’. Le punizioni possono arrivare fino alla pena di morte. Questa è una minaccia reale per un attivista politico come me.” Omid IL NAUFRAGIO E L’ACCUSA DI ESSERE “SCAFISTA” Nel luglio del 2022 Omid si è imbarcato dalla Turchia con l’intenzione di raggiungere l’Italia e chiedere protezione internazionale. Durante la traversata, però, una tempesta ha colpito l’imbarcazione e il motore si è guastato in acque greche. Secondo quanto ricostruito dalla difesa legale, Omid stava traducendo agli altri passeggeri le indicazioni del capitano mentre tutti cercavano inutilmente di riparare il motore. Alla fine le persone a bordo sono state costrette a chiedere soccorso a una nave commerciale, che le ha consegnate alle autorità greche. Trasferito nel campo di Kos, Omid è stato interrogato e arrestato dalla polizia greca con l’accusa di traffico di esseri umani sulla base del presunto “boat-driving”. Inizialmente rischiava fino a 465 anni di carcere. Rapporti e dossier LA COSTRUZIONE POLITICO-GIURIDICA DELLO “SCAFISTA” Cosa raccontano due report tra Italia e Grecia sulla criminalizzazione delle persone migranti Maria Giuliana Lo Piccolo 20 Marzo 2026 Nel novembre 2023 il tribunale del Dodecaneso, a Rodi, lo ha condannato in primo grado a 66 anni e mezzo di detenzione. Ha presentato appello lo stesso giorno. LA CRIMINALIZZAZIONE DELLE PERSONE IN MOVIMENTO Il caso di Omid non è isolato. Negli ultimi anni la Grecia è diventata uno dei principali luoghi di sperimentazione delle politiche europee di criminalizzazione della migrazione. Sempre più persone migranti vengono accusate di essere trafficanti semplicemente per aver guidato un gommone, tradotto istruzioni o aiutato altre persone durante la traversata. Numerose organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato processi sommari, pene sproporzionate e gravi limitazioni del diritto alla difesa. Approfondimenti GRECIA: SALVARSI DA UN NAUFRAGIO È SEMPRE PIÙ SPESSO UN CRIMINE Operatori umanitari e persone in movimento sotto accusa per smuggling Ludovica Mancini 5 Marzo 2026 Per questo HRLP sottolinea che il processo di Omid “non riguarda solo lui, ma ogni persona in movimento perseguita invece che protetta”. La campagna lanciata in vista dell’appello punta non solo a sostenere le spese legali, ma anche a rompere l’isolamento prodotto dalla detenzione. L’organizzazione invita persone, collettivi e associazioni a inviare a Omid lettere, poesie, fotografie, disegni e messaggi di solidarietà. > “Prison isolates, letters connect”: il carcere isola, le lettere connettono. La vicenda di Omid parla di una persona incarcerata per aver cercato di sopravvivere. Ma parla anche di un sistema che continua a trattare il movimento delle persone come un crimine. E della necessità, oggi più che mai, di costruire solidarietà transnazionale contro queste politiche.
La CGUE condanna l’Italia sulle prestazioni sociali: non si possono escludere i titolari di protezione internazionale sulla base degli anni di residenza
Nuovo e importante intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) sulla questione del Reddito di Cittadinanza, in relazione al requisito di dieci anni di residenza pregressa nel territorio nazionale – previsto originariamente dalla norma del 2019 – che aveva escluso dall’accesso un elevato numero di cittadini e cittadine straniere. A darne notizia è l‘Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, che con il suo servizio antidiscriminazione ha seguito fin dall’inizio tutta la vicenda, sostenendo che i requisiti del Reddito di Cittadinanza – e successivamente quelli previsti per altre prestazioni sociali – fossero discriminatori. Sul tema era già intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 31/2025), che aveva dichiarato – con riferimento ai cittadini dell’Unione europea – l’incostituzionalità del requisito decennale in quanto “sproporzionato”, pur riconoscendo come non incostituzionale il requisito di cinque anni. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa REDDITO DI CITTADINANZA: INCOSTITUZIONALE IL REQUISITO DEI 10 ANNI ASGI: «Una discriminazione che ha gravato ingiustamente sulle condizioni di vita di migliaia di persone» ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 22 Marzo 2025 La Corte europea era stata investita della questione con riferimento al caso di un titolare di protezione internazionale e al requisito decennale, ma la decisione non fa alcun riferimento alla “entità” del requisito e – afferma ASGI – «supera pertanto la predetta decisione della Corte Costituzionale: secondo la CGUE la natura mista del RDC (che ha sia una funzione di assistenza per persone in condizione di povertà, sia una funzione di sostegno nell’accesso al lavoro) non esclude affatto – come aveva invece ritenuto la nostra Corte Costituzionale – la natura di prestazione essenziale, essendo comunque rivolta a persone che si trovano in una grave condizione di bisogno; per altro verso, la CGUE afferma anche che la pretesa di un preventivo “radicamento territoriale” per i titolari di protezione contrasta con la finalità della direttiva 2011/95 che garantisce a costoro parità di trattamento sia nelle prestazioni di assistenza sociale sia nel sostegno nell’accesso al lavoro». Il passaggio è particolarmente significativo e riguarda la natura stessa della protezione internazionale. La Corte ricorda che i diritti riconosciuti dalla direttiva europea sono la conseguenza del riconoscimento dello status di protezione, e non del rilascio di un titolo di soggiorno: gli Stati membri non hanno quindi il diritto di aggiungere restrizioni legate alla durata della presenza sul territorio. Anzi, i giudici sottolineano che lo status di protezione internazionale non è nemmeno permanente per definizione: pretendere che queste persone dimostrino un radicamento stabile prima di poter accedere alle misure di sostegno è contrario agli obiettivi della direttiva europea, tra cui quello di assicurare un livello minimo di prestazioni disponibile per tutti i beneficiari in tutti gli Stati membri. ASGI confida che l’INPS, preso atto della sentenza, sospenda tutte le procedure di recupero di pagamenti già effettuati ai titolari di protezione internazionale privi dei requisiti di residenza e invita il Governo e il Parlamento a rivedere, nella legislazione attuale, il requisito di residenza quinquennale per l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI).    Corte di Giustizia UE, sentenza del 7 maggio 2026 (ECLI:EU:C:2026:376)
Opposizione al decreto di espulsione: riconosciuta la rilevanza dei legami familiari
Il caso riguarda un cittadino straniero che veniva espulso ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. C del D.Lgs. n. 286/98 e, senza che il Prefetto avesse operato alcuna valutazione sulla sussistenza dei legami familiari e la presenza di figli minori in Italia, veniva disposto anche il trattenimento presso il CPR di Bari – Palese in quanto considerato “soggetto pericoloso” per un unico precedente risalente al 2015. Il decreto di espulsione veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno che senza operare alcun vaglio rigettava il ricorso. Avverso la decisione di rigetto si proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a diversi motivi. In particolare, il il ricorrente censurava la decisione impugnata per non aver il giudice di prime cure valutato la presenza di motivi ostativi all’espulsione, rappresentati dalla sussistenza di effettivi legami familiari sul territorio italiano. La Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Violazione e mancata applicazione dell’art. 19 e 28 del D.Lgs. 286/98; Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c – Motivazione apparente; Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Omessa valutazione di un fatto storico” e riteneva il motivo fondato per le ragioni che seguono: “(…) com’è noto, l’art. 2 d.lgs. n. 5 del 2007 (recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), ha introdotto il comma 2-bis all’art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale «Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. La Consulta, poi, con sentenza n. 202 del 2013 (Corte cost., 18 luglio 2013, n. 202), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». Deve, con riferimento al caso di specie, tenersi conto di un decisivo passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell’ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che riguarda uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull’altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l’esame dell’art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.» (par. 4.4. del Considerato in diritto). Inoltre, il testo dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato dalle disposizioni introdotte dapprima d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 ed in seguito dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, applicabili ratione temporis, avendo il legislatore espressamente previsto, quale ulteriori e autonome ipotesi in cui è vietata l’espulsione, proprio quelle in cui l’allontanamento del cittadino straniero potrebbe comportare una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, del T.U.I., obblighi tra i quali rientra anche quello del rispetto alla vita privata e familiare (sul punto cfr. Cass. n. 29593 del 10/11/2025 che ha affermato che la rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali). Per effetto di tali interventi normativi e giurisprudenziali, in sede di opposizione al decreto di espulsione, e in base alla disciplina vigente ratione temporis, il Giudice è chiamato a tenere conto dei criteri posti dall’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, e quindi della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, a prescindere dall’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, con valutazione da compiersi caso per caso (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14167 del 23/05/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n, 35653 del 05/12/2022). È, poi, il disposto dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, che indica i casi in cui tali legami siano tali da imporre il divieto assoluto di espulsione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Questa stessa Corte ha anche precisato che, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020, nonché ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998,costituisce causa ostativa all’espulsione del cittadino straniero la sussistenza di suoi “legami familiari” nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste dalle citate norme, in quanto espressione del diritto di cui all’art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, dovendo perciò attribuirsi la nozione di “famiglia” non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri “legami familiari” di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Nel caso in esame, il ricorrente è coniugato sin dal 2022 con una connazionale, con la quale convive, in un appartamento condotto in locazione; è padre di due figli, uno dei quali minorenne (nato il 28.8.2010), con i quali convive. L’effettività di tali legami familiari, ostativa all’espulsione, non poteva essere esclusa, come ritenuto dal Giudice di pace, solo in ragione della mancata richiesta di un permesso di soggiorno «al fine di regolarizzare la sua posizione sul Territorio Nazionale» o dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Il giudice avrebbe dovuto accertare, in fatto, la natura e l’effettività dei vincoli familiari dedotti, verificando, anche alla luce della durata del suo soggiorno in Italia (dalla decisione impugnata risulta che il ricorrente è sul territorio nazionale dal 2011) l’esistenza di un legame di cura e di assistenza del minore nonché la stabilità della relazione all’interno dell’intero nucleo familiare. Trattasi di una valutazione della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato che può e deve compiere, caso per caso, il giudice dell’espulsione. Contrariamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di pace («La mera presenza di una famiglia sul Territorio Italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di deroga o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi nel Territorio Italiano»), la presenza di una famiglia, lungi dal costituire uno «scudo» o una «garanzia assoluta di immunità dal rischio di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno», rappresenta, in presenza dei requisiti sopra indicati, che spetta al Giudice di pace valutare, caso per caso, una causa ostativa all’espulsione. Del tutto inconferente il richiamo (contenuto nel passaggio argomentativo appena indicato) alla pronuncia di questa Corte n. 4721 del 2013, relativa ad un caso di rigetto di una domanda ex art. 31 del d.lgs. 286 del 1998, in ragione della mancanza di deduzioni specifiche riguardanti il grave disagio psichico dei minori. Con riferimento alle «numerose vicende penali del ricorrente e la condotta tenuta sul Territorio Italiano» dal ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata), si osserva che, come chiarito da questa Corte, in tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all’esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass. n. 26173 del 08/09/2023). Nel caso in esame, tale valutazione è del tutto carente, essendosi il Giudice di pace limitato a richiamare i precedenti penali e di polizia (peraltro contraddetti dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti dal ricorrente, dai quali risulta un’unica condanna per fatti commessi nel luglio del 2015)”. Corte di Cassazione, ordinanza n. 10022 del 18 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisione della Corte di Cassazione
Protezione speciale: ammissibilità dell’istanza diretta via PEC al Questore, illegittimo il rigetto
Il Tribunale di Firenze ha accertato e riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19, c. 1.1, T.U.I. ad un cittadino del Bangladesh il quale, per mezzo del difensore, aveva proposto domanda a mezzo PEC alla Questura del luogo in data 19 aprile 2025. L’assistito, già richiedente protezione internazionale, era destinatario del provvedimento di trasferimento emesso in applicazione del Regolamento Dublino, essendo stata individuata l’Austria quale Paese competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Il decreto di trasferimento, con altro patrocinatore, era già stato oggetto di impugnazione, respinta sino in sede di Cassazione. Per tale motivo, il cittadino straniero – con contestuale rinuncia alla protezione internazionale e visto il positivo percorso portato avanti nelle more sul territorio nazionale – chiedeva l’accertamento del diritto alla protezione speciale in accordo con l’ordinamento nazionale e tenuto conto degli obblighi costituzionali e di quelli discendenti dalla C.E.D.U. La Questura rigettava l’istanza a mezzo PEC, ritenendola inammissibile in quanto proposta in vigenza della L. 50/2023 (conversione del c.d. decreto Cutro). Avverso la declaratoria di inammissibilità comunicata via PEC è stato incardinato il ricorso che ha portato alla pronuncia: ritenuto illegittimo il rigetto, è stato accertato il diritto in capo al ricorrente. Tribunale di Firenze, sentenza n. 2296 del 27 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Bianchi del Foro di Pisa per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla protezione speciale
La residenza convenzionale (erroneamente detta fittizia) non blocca la cittadinanza: il TAR Lazio lo conferma
Una sentenza del TAR Lazio del 10 aprile 2026 chiude definitivamente la porta a una prassi della Prefettura di Roma che aveva escluso migliaia di persone dalla procedura di naturalizzazione. Il motivo? Aver avuto la residenza in un indirizzo convenzionale, ossia aver avuto la cosiddetta residenza convenzionale – impropriamente e fuorvientemente chiamata “fittizia”. COSA È SUCCESSO Un cittadino straniero, titolare di permesso UE per lungo soggiornanti dal 2015, aveva presentato domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. La Prefettura di Roma l’aveva dichiarata inammissibile: parte della residenza anagrafica del richiedente era stata presso un indirizzo convenzionale – il tipo di iscrizione che i Comuni mettono a disposizione di chi non ha una dimora stabile – e questo, a partire dal secondo semestre del 2023, era diventato per la Prefettura di Roma motivo di esclusione automatica. Il TAR Lazio, Sezione V-bis, ha annullato il provvedimento. COS’È LA RESIDENZA CONVENZIONALE E PERCHÉ LA USANO IN TANTI Molte persone straniere regolarmente soggiornanti si trovano nell’impossibilità di iscriversi all’anagrafe all’indirizzo dove effettivamente vivono: l’affitto è in nero, il proprietario non vuole comparire nei registri, l’alloggio è sovraffollato, o semplicemente non c’è un contratto formale. La legge anagrafica prevede per questi casi la possibilità di iscriversi presso un indirizzo convenzionale – a Roma, ad esempio, “Via Modesta Valenti”, una via che non esiste geograficamente ma che il Comune ha istituito proprio per garantire a chi non ha fissa dimora l’accesso ai diritti che dipendono dalla residenza anagrafica: assistenza sanitaria, servizi sociali, documenti. L’iscrizione a questi indirizzi non è una scappatoia né una irregolarità: è uno strumento previsto dalla legge, ribadito da una circolare del Ministero dell’Interno del 2015, e confermato dalla Corte Costituzionale nel 2020. Chi vi è iscritto mantiene obblighi precisi – tra cui rinnovare la dichiarazione di dimora ogni volta che rinnova il permesso di soggiorno – e rischia la cancellazione per irreperibilità se perde i contatti con i servizi del territorio. LA POSIZIONE DELLA PREFETTURA E PERCHÉ NON REGGE Dal secondo semestre del 2023, la Prefettura di Roma aveva adottato in modo autonomo un orientamento restrittivo: la residenza convenzionale non poteva essere equiparata a quella “reale” ai fini della cittadinanza. Una scelta unilaterale, non supportata da alcuna circolare ministeriale, e che – come ha rilevato il Tribunale – aveva già prodotto una clamorosa contraddizione interna: a un familiare del ricorrente, con uno storico anagrafico pressoché identico, la cittadinanza era stata invece concessa, in un momento in cui l’orientamento restrittivo non era ancora stato adottato. La Prefettura ha tentato di giustificare la differenza di trattamento con ragioni procedimentali, senza però riuscire a indicare alcuna reale peculiarità del caso. Il TAR ha ritenuto quella giustificazione insufficiente. IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE La sentenza ripercorre con ordine il quadro normativo. Il punto centrale è questo: la legge sulla cittadinanza richiede che lo straniero abbia risieduto “legalmente” in Italia per almeno dieci anni. La nozione di residenza legale, secondo il regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 572/1993), coincide con quella di residenza anagrafica. E la residenza anagrafica – secondo la legge anagrafica del 1954, il regolamento anagrafico del 1989 e la circolare ministeriale del 2015 – include espressamente l’iscrizione presso indirizzi convenzionali per le persone senza fissa dimora. Ne discende che l’iscrizione a un indirizzo convenzionale, ottenuta nel rispetto delle norme e con adempimento degli obblighi di reperibilità che ne derivano, soddisfa pienamente il requisito della residenza legale ai fini della cittadinanza. Non è necessario che la residenza anagrafica corrisponda a un indirizzo fisicamente occupato dal richiedente: è necessario che il richiedente abbia soggiornato regolarmente in Italia e sia stato iscritto all’anagrafe nel rispetto delle regole. Il Tribunale aggiunge un punto importante: la residenza convenzionale non può essere trattata come automaticamente ostativa. Se la Prefettura ritiene che l’iscrizione convenzionale sia stata usata in modo fraudolento o per eludere la legge, ha l’obbligo di verificarlo caso per caso e di motivare il provvedimento in modo specifico. Non può fare di ogni residenza convenzionale una presunzione di irregolarità. PERCHÉ QUESTA SENTENZA CONTA La prassi restrittiva della Prefettura di Roma non era rimasta isolata nei suoi effetti: aveva scoraggiato o bloccato direttamente migliaia di domande di cittadinanza da parte di persone che avevano tutti i requisiti per presentarla. La sentenza non si limita ad annullare un singolo provvedimento, ma riafferma un principio che vale per tutte le Prefetture: non esiste, nella normativa vigente, alcuna base per escludere automaticamente chi ha avuto una residenza convenzionale. Un orientamento restrittivo adottato autonomamente da una Prefettura, senza direttiva ministeriale, e applicato in modo difforme sul territorio nazionale, è per definizione illegittimo. COSA FARE ORA Se un cittadino straniero ha presentato domanda di cittadinanza ed è stata negata – o dichiarata inammissibile- perché parte della residenza era presso un indirizzo convenzionale, ha buone ragioni per impugnare quel provvedimento davanti al TAR. Se non ha ancora presentato domanda ma si trova in questa situazione, la sentenza chiarisce che ha il diritto di farlo. CAF, patronati e sportelli di orientamento legale possono supportarti nella verifica dei requisiti e nella preparazione della documentazione. È importante che anche loro siano informati di questo orientamento giurisprudenziale, che ad oggi è consolidato e coerente con le pronunce del Consiglio di Stato. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 6471 del 10 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con le Avv.te Giulia Crescini e Vittoria Garosci. * Consulta altre decisioni favorevoli relative: * alla cittadinanza italiana; * all’iscrizione anagrafica.