
Aggiornamento del PdS di lungo periodo: illegittima la revoca fondata sulla residenza fittizia e sulla rivalutazione dei requisiti di rilascio
Progetto Melting Pot Europa - Thursday, March 26, 2026Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha annullato il provvedimento del Questore della Provincia di Venezia del 18 febbraio 2025, con cui era stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui era titolare un cittadino straniero presente in Italia da oltre quarant’anni e, contestualmente, era stato revocato tale titolo di soggiorno.
Il Collegio ha ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. Francesco Mason, ravvisando un’illegittima applicazione al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di criteri valutativi propri dei permessi di soggiorno ordinari, con conseguente violazione del regime giuridico speciale dettato dall’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Il ricorrente, titolare sin dal 2011 del permesso in questione, aveva presentato in data 8 maggio 2024 un’istanza di aggiornamento del titolo. La Questura di Venezia aveva inviato, il 14 novembre 2024, un preavviso di rigetto fondato su tre circostanze: l’assenza di attività lavorativa protratta nel tempo; la mancanza di una fonte stabile di reddito o di pensione; la cancellazione dall’anagrafe comunale risalente al 2013, con indicazione della casa comunale come recapito. Con il provvedimento definitivo del 18 febbraio 2025, il Questore aveva poi disposto sia il rigetto dell’istanza di aggiornamento sia la revoca del permesso di soggiorno.
Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva già accolto la domanda di sospensiva e aveva sollecitato la Questura a rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poi effettivamente emesso il 23 maggio 2025. Il ricorrente si è rivolto al TAR per l’annullamento del provvedimento, ottenendo piena accoglienza nel merito all’udienza del 14 gennaio 2026.
Il fulcro interpretativo della decisione ruota attorno alla corretta lettura dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio richiama anzitutto il comma 2, ai sensi del quale il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “attesta il riconoscimento permanente del relativo status” ed è soggetto a rinnovo automatico alla scadenza. Questa qualificazione normativa – che attribuisce al titolo una natura sostanzialmente stabile e tendenzialmente permanente – costituisce il presupposto logico e giuridico dell’intera motivazione.
Su tali basi, il Tribunale afferma con nettezza il carattere tassativo del catalogo delle cause di revoca previsto dal comma 7 del medesimo articolo, specificando che tale catalogo “non è previsto il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, ossia la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e la continuità dell’iscrizione anagrafica, elementi che rilevano, invece, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ordinario“. Pertanto i requisiti di cui al comma 1 sono condizioni di accesso al titolo di lungo periodo, non presupposti di mantenimento in via permanente.
Una volta acquisito lo status, il suo venir meno non è soggetto alle medesime condizioni che ne avevano consentito il rilascio, ma soltanto alle cause tassativamente elencate al comma 7. Ne consegue, nella valutazione del Collegio, che “il provvedimento impugnato è frutto dell’illegittima estensione, al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di valutazioni proprie dei permessi di soggiorno ordinari“: una censura di eccesso di potere per erronea individuazione della norma applicabile.
Particolarmente significativa, sotto il profilo pratico, è la parte della sentenza dedicata alla rilevanza dell’iscrizione anagrafica presso la casa comunale.
Il Questore aveva ritenuto che tale circostanza – unitamente alla cancellazione dall’anagrafe dal 2013 – fosse sintomatica di una condizione di irreperibilità incompatibile con il mantenimento del titolo. Il Tribunale confuta questa impostazione su un duplice piano. Sul piano della qualificazione giuridica, osserva che “l’iscrizione anagrafica ha natura meramente certificativa e non coincide con l’accertamento della presenza effettiva sul territorio dello Stato, che può essere dimostrata aliunde“. Sul piano della legittimità dell’uso del recapito convenzionale, precisa che “l’utilizzo di recapiti convenzionali o l’assenza di una stabile abitazione non legittimano automaticamente una presunzione di irreperibilità o di assenza dal territorio nazionale, imponendo invece all’Amministrazione una verifica concreta e sostanziale della presenza effettiva e del radicamento dello straniero“.
Il Collegio richiama inoltre un’ulteriore equiparazione già affermata dalla propria giurisprudenza: quella tra residenza fittizia presso la casa comunale e residenza anagrafica ai fini della concessione della cittadinanza italiana, istituto che – a differenza del permesso di lungo periodo – esige per legge l’iscrizione anagrafica come requisito. Ne deriva che la residenza fittizia non può essere svalutata nell’ambito più favorevole del soggiorno di lungo periodo. Sul piano fattuale, il Tribunale valorizza la circostanza che il ricorrente fosse reperibile presso una struttura della Caritas, avesse una presenza quarantennale sul territorio nazionale e risultasse iscritto all’anagrafe del Comune di Venezia al momento della decisione: elementi che dimostrano il radicamento in modo ben più pregnante della mera iscrizione formale.
Il Tribunale esclude poi che la disoccupazione di lunga durata possa fondare autonomamente la revoca del permesso, richiamando giurisprudenza consolidata secondo la quale tale circostanza “non è di per sé idonea a sorreggere la legittimità di un provvedimento sfavorevole in materia di soggiorno” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 695; Cons. Stato, Sez. III, 17 aprile 2018, n. 2286). Quanto alle segnalazioni e ai controlli di polizia menzionati nel provvedimento impugnato – compreso il deferimento per il reato di invasione di terreni ed edifici del 19 novembre 2024 – il Collegio ne esclude la decisività ai fini del giudizio di pericolosità, osservando che detti elementi sono “privi di riscontri in provvedimenti giurisdizionali o in misure di prevenzione adottate dall’autorità competente”.
L’osservazione si inserisce nel solco dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che richiede una pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato desumibile da elementi concreti, e non da mere segnalazioni prive di esito giudiziario.
La sentenza ribadisce con chiarezza l’autonomia del regime giuridico del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rispetto a quello dei permessi ordinari, precisa i limiti della funzione probatoria dell’iscrizione anagrafica in materia di immigrazione e circoscrive rigorosamente il perimetro del giudizio di pericolosità sociale rilevante ai fini della revoca.
T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 220 del 26 gennaio 2026