Aggiornamento del PdS di lungo periodo: illegittima la revoca fondata sulla residenza fittizia e sulla rivalutazione dei requisiti di rilascio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha annullato il
provvedimento del Questore della Provincia di Venezia del 18 febbraio 2025, con
cui era stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui era titolare un cittadino straniero
presente in Italia da oltre quarant’anni e, contestualmente, era stato revocato
tale titolo di soggiorno.
Il Collegio ha ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso patrocinato
dall’Avv. Francesco Mason, ravvisando un’illegittima applicazione al permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di criteri valutativi propri dei
permessi di soggiorno ordinari, con conseguente violazione del regime giuridico
speciale dettato dall’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Il ricorrente, titolare sin dal 2011 del permesso in questione, aveva presentato
in data 8 maggio 2024 un’istanza di aggiornamento del titolo. La Questura di
Venezia aveva inviato, il 14 novembre 2024, un preavviso di rigetto fondato su
tre circostanze: l’assenza di attività lavorativa protratta nel tempo; la
mancanza di una fonte stabile di reddito o di pensione; la cancellazione
dall’anagrafe comunale risalente al 2013, con indicazione della casa comunale
come recapito. Con il provvedimento definitivo del 18 febbraio 2025, il Questore
aveva poi disposto sia il rigetto dell’istanza di aggiornamento sia la revoca
del permesso di soggiorno.
Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva già accolto la domanda di
sospensiva e aveva sollecitato la Questura a rilasciare un permesso di soggiorno
per attesa occupazione, poi effettivamente emesso il 23 maggio 2025. Il
ricorrente si è rivolto al TAR per l’annullamento del provvedimento, ottenendo
piena accoglienza nel merito all’udienza del 14 gennaio 2026.
Il fulcro interpretativo della decisione ruota attorno alla corretta lettura
dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio richiama anzitutto il comma 2,
ai sensi del quale il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
“attesta il riconoscimento permanente del relativo status” ed è soggetto a
rinnovo automatico alla scadenza. Questa qualificazione normativa – che
attribuisce al titolo una natura sostanzialmente stabile e tendenzialmente
permanente – costituisce il presupposto logico e giuridico dell’intera
motivazione.
Su tali basi, il Tribunale afferma con nettezza il carattere tassativo del
catalogo delle cause di revoca previsto dal comma 7 del medesimo articolo,
specificando che tale catalogo “non è previsto il venir meno delle condizioni di
cui al comma 1, ossia la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo
annuo dell’assegno sociale e la continuità dell’iscrizione anagrafica, elementi
che rilevano, invece, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ordinario“.
Pertanto i requisiti di cui al comma 1 sono condizioni di accesso al titolo di
lungo periodo, non presupposti di mantenimento in via permanente.
Una volta acquisito lo status, il suo venir meno non è soggetto alle medesime
condizioni che ne avevano consentito il rilascio, ma soltanto alle cause
tassativamente elencate al comma 7. Ne consegue, nella valutazione del Collegio,
che “il provvedimento impugnato è frutto dell’illegittima estensione, al
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di valutazioni
proprie dei permessi di soggiorno ordinari“: una censura di eccesso di potere
per erronea individuazione della norma applicabile.
Particolarmente significativa, sotto il profilo pratico, è la parte della
sentenza dedicata alla rilevanza dell’iscrizione anagrafica presso la casa
comunale.
Il Questore aveva ritenuto che tale circostanza – unitamente alla cancellazione
dall’anagrafe dal 2013 – fosse sintomatica di una condizione di irreperibilità
incompatibile con il mantenimento del titolo. Il Tribunale confuta questa
impostazione su un duplice piano. Sul piano della qualificazione giuridica,
osserva che “l’iscrizione anagrafica ha natura meramente certificativa e non
coincide con l’accertamento della presenza effettiva sul territorio dello Stato,
che può essere dimostrata aliunde“. Sul piano della legittimità dell’uso del
recapito convenzionale, precisa che “l’utilizzo di recapiti convenzionali o
l’assenza di una stabile abitazione non legittimano automaticamente una
presunzione di irreperibilità o di assenza dal territorio nazionale, imponendo
invece all’Amministrazione una verifica concreta e sostanziale della presenza
effettiva e del radicamento dello straniero“.
Il Collegio richiama inoltre un’ulteriore equiparazione già affermata dalla
propria giurisprudenza: quella tra residenza fittizia presso la casa comunale e
residenza anagrafica ai fini della concessione della cittadinanza italiana,
istituto che – a differenza del permesso di lungo periodo – esige per legge
l’iscrizione anagrafica come requisito. Ne deriva che la residenza fittizia non
può essere svalutata nell’ambito più favorevole del soggiorno di lungo periodo.
Sul piano fattuale, il Tribunale valorizza la circostanza che il ricorrente
fosse reperibile presso una struttura della Caritas, avesse una presenza
quarantennale sul territorio nazionale e risultasse iscritto all’anagrafe del
Comune di Venezia al momento della decisione: elementi che dimostrano il
radicamento in modo ben più pregnante della mera iscrizione formale.
Il Tribunale esclude poi che la disoccupazione di lunga durata possa fondare
autonomamente la revoca del permesso, richiamando giurisprudenza consolidata
secondo la quale tale circostanza “non è di per sé idonea a sorreggere la
legittimità di un provvedimento sfavorevole in materia di soggiorno” (T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 695; Cons. Stato, Sez. III, 17
aprile 2018, n. 2286). Quanto alle segnalazioni e ai controlli di polizia
menzionati nel provvedimento impugnato – compreso il deferimento per il reato di
invasione di terreni ed edifici del 19 novembre 2024 – il Collegio ne esclude la
decisività ai fini del giudizio di pericolosità, osservando che detti elementi
sono “privi di riscontri in provvedimenti giurisdizionali o in misure di
prevenzione adottate dall’autorità competente”.
L’osservazione si inserisce nel solco dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998,
che richiede una pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
desumibile da elementi concreti, e non da mere segnalazioni prive di esito
giudiziario.
La sentenza ribadisce con chiarezza l’autonomia del regime giuridico del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rispetto a quello dei
permessi ordinari, precisa i limiti della funzione probatoria dell’iscrizione
anagrafica in materia di immigrazione e circoscrive rigorosamente il perimetro
del giudizio di pericolosità sociale rilevante ai fini della revoca.
T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 220 del 26 gennaio 2026