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Assolto dal reato ex art. 6 co. 3, TUI: il controllo dei documenti è reiterato e discriminatorio
Il caso riguarda un cittadino straniero residente a Parma: durante il dibattimento emergeva che era stato controllato già in diverse occasioni ed era noto alle forze dell’ordine, che in quel momento lo sottoponevano a un nuovo controllo. L’interessato esibiva la denuncia di smarrimento della carta d’identità, mentre il permesso di soggiorno lo aveva lasciato a casa proprio per non rischiare di perderlo. Il giudice lo assolveva “perché il fatto non sussiste“. “A parere di questo giudice, l’ordine di esibizione rivolto a soggetto notorio abitualmente controllato, di cui sono già acquisite agli atti le generalità e status di soggiorno, come nel caso del sig. […] è sproporzionato e privo di funzione concreta. In tali condizioni, il rifiuto non reca offesa all’interesse protetto (principio di offensività) e va ritenuto scriminato o comunque non tipico, integrandosi altresì un giustificato motivo a non sottostare a un controllo meramente reiterativo o discriminatorio“. Tribunale di Parma, sentenza n. 349 del 23 marzo 2026 Si ringraziano per la segnalazione gli Avv.ti Massimo Cipolla e Marcello Montagnana.
Prosieguo amministrativo dei MSNA e rigetto illegittimo per “tardività”: ignorato il percorso reale di integrazione del neomaggiorenne
Il caso riguarda un giovane cittadino bangladese, già minore straniero non accompagnato, inserito dapprima nel circuito SAI per MSNA e poi, in continuità con il percorso avviato, nel progetto SAI per adulti dal 24 settembre 2025, con status di “neomaggiorenne in attesa di definizione”. La relazione sociale più recente conferma che il ragazzo si è mostrato collaborativo e partecipe, ha aderito alle attività del progetto, è stato supportato sul piano documentale e anagrafico, frequenta il corso interno di lingua italiana, è iscritto al CPIA, ha svolto attività di orientamento al lavoro, ha stipulato un breve contratto con un’azienda agricola ed è stato avviato verso un ulteriore percorso professionalizzante tramite colloquio con Synergie Italia. Si tratta, dunque, di un percorso di integrazione reale, progressivo e documentato, che ben rientra nella ratio dell’art. 13, co. 2, L. 47/2017. Nonostante ciò, il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, con decreto del 22 gennaio 2026, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse del ragazzo, affermando che la richiesta era “tardiva perché scritta e depositata a seguito del compimento dei 18 anni”. Il punto decisivo è che il decreto fonda il rigetto esclusivamente su un dato cronologico, senza confrontarsi davvero con la funzione protettiva dell’istituto né con il percorso formativo e sociale già in corso. Eppure, la documentazione prodotta dimostra che la procedura di prosieguo amministrativo era stata già attivata prima del compimento della maggiore età, con trasmissioni via PEC agli uffici giudiziari competenti ben prima del compimento della maggiore età. Il successivo deposito del ricorso difensivo non ha avuto funzione genetica, ma si è posto come atto di prosecuzione, integrazione e sollecitazione di un’iniziativa già tempestivamente avviata dai servizi, in un contesto in cui eventuali ritardi di protocollazione o definizione non possono essere addossati al beneficiario. Oltretutto la misura è pensata per impedire che al compimento dei diciotto anni si interrompano bruscamente percorsi educativi e di inclusione già intrapresi. La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1674, ha segnato, infatti, un passaggio chiarificatore di particolare rilievo. La Corte afferma che il diritto del MSNA a chiedere il prosieguo amministrativo può essere esercitato “al compimento della maggiore età, ovvero subito prima o subito dopo”, e che tale compimento non determina alcuna decadenza dall’azione, fermo restando che il Tribunale per i Minorenni conserva una competenza funzionale “ultra-attiva” sino al compimento del ventunesimo anno, quando sia dimostrata l’esigenza di completare positivamente l’iter educativo e formativo già avviato. Ancora più chiaramente, la Cassazione esclude che dall’art. 13, co. 2, L. 47/2017 possa ricavarsi, in via interpretativa, un termine decadenziale non previsto dalla legge, e sottolinea che il tempo processuale necessario per giungere alla decisione non può andare a discapito del richiedente. Questa impostazione è pienamente coerente anche con gli orientamenti di merito richiamati dalla dottrina sul prosieguo amministrativo, secondo cui non esiste un termine di ammissibilità rigido e ciò che rileva è, piuttosto, la tempestività sostanziale della domanda e la non imputabilità al ragazzo dei ritardi tecnici di trasmissione, protocollazione o lavorazione. In altri termini, la questione non è se il provvedimento sia stato materialmente emesso prima o dopo i diciotto anni, ma se il percorso di protezione, formazione e accompagnamento all’autonomia fosse già in atto e se vi fosse una documentata necessità di proseguirlo. Il caso mostra, dunque, con particolare evidenza, il rischio di una lettura meramente formalistica dell’art. 13, co. 2, L. 47/2017: lettura che finisce per sacrificare la funzione stessa del prosieguo amministrativo, cioè accompagnare il passaggio alla maggiore età senza recidere improvvisamente le misure di sostegno apprestate in favore di giovani vulnerabili. In questa prospettiva, il ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila non investe solo la singola vicenda, ma pone una questione generale di tenuta sistematica dell’istituto e di effettività della tutela dei neomaggiorenni già inseriti in un progetto educativo serio e verificabile. Corte di Appello di L’Aquila – sez. minori, decreto dell’11 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.
Superiore interesse dei minori: autorizzata la permanenza in Italia della madre con una rete parentale radicata sul territorio
Il Tribunale per i Minorenni di Taranto ha autorizzato la permanenza in Italia di una donna georgiana, madre di due figli minori, in virtù del loro superiore interesse. I minori frequentano la scuola, hanno già stretto diverse amicizie con coetanei italiani e la loro madre svolge diverse mansioni presso vari ristoranti, in qualità di addetta alle pulizie. Il nucleo familiare beneficia inoltre di una solida rete di supporto: la donna aveva raggiunto in Italia la sorella, il fratello, la cognata e quattro nipoti, già stabilmente radicati sul territorio. La madre aveva vissuto nel paese d’origine in condizioni di grave indigenza, insieme ai figli, con difficoltà persino nel procurarsi il necessario per il sostentamento quotidiano. A ciò si aggiungevano le violenze subite dal secondo marito, dalla condotta particolarmente aggressiva e prevaricatoria. Secondo il Tribunale, il nucleo composto dalla madre e dai minori appare coeso e, sebbene si sia stabilito in Italia da soli sei mesi, risulta già adeguatamente inserito nel territorio nazionale, ove può contare sia sui proventi dell’attività lavorativa della madre sia su una rete familiare di sostegno, da tempo residente in Italia. L’improvviso rientro della madre nel paese d’origine costituirebbe un nocumento irreversibile per lo sviluppo psicofisico dei minori, i quali hanno sempre vissuto con lei anche a seguito della separazione dai genitori. Analogamente, il rimpatrio con la madre arrecherebbe un pregiudizio altrettanto grave agli stessi minori, i quali, oltre a essere allontanati dai parenti e dal contesto scolastico nel quale si sono inseriti, non potrebbero fare affidamento né sui proventi dell’attività lavorativa svolta dalla madre in Italia né sul sostegno economico degli zii. Scrive il Tribunale: “(…) è necessario partire dalla valutazione della situazione attuale del minore come primo termine di paragone per la prognosi da svolgere sia in relazione all’allontanamento di uno dei genitori sia in relazione al suo rimpatrio ove l’irregolarità del soggiorno riguardi entrambi. Per svolgere questa indagine è necessario tenere conto di tutte le emergenze probatorie esterne ai soggetti coinvolti oltre alle condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti coinvolti così come allegate. Solo all’esito della valutazione di tutti questi elementi si può pervenire alla verifica della sussistenza o della mancanza del grave disagio psico fisico del minore, derivante dal rimpatrio del familiare o dal suo sradicamento” (Cass. civ. n. 22032/2023). Tribunale per i Minorenni di Taranto, decreto del 16 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
“Cittadin3 mai più invisibili”
Sabato 28 marzo centinaia di persone hanno sfilato dal Colosseo a Piazza della Repubblica per chiedere diritti, permesso di soggiorno e la chiusura dei CPR, confluendo poi nella grande manifestazione No Kings. Coperte termiche sulle spalle, cartelli, bandiere e uno striscione che recitava “CITTADIN3 MAI PIÙ INVISIBILI”. Si è svolta sabato 28 marzo la “Marcia degli e delle Invisibili“, partita alle 12 dal Colosseo e conclusa a Piazza della Repubblica, dove è confluita nello straripante corteo No Kings che nel pomeriggio ha attraversato il centro della capitale fino a bloccare la tangenziale est. A promuoverla, la marcia, è stata una rete composita di associazioni, collettivi, sindacati e Ong, uniti da un’agenda antirazzista costruita in anni di mobilitazione. Tra le persone scese in piazza i braccianti dell’Agro Pontino e del Foggiano, i cittadini bengalesi truffati dal decreto flussi e tante lavoratrici e lavoratori indispensabili all’economia italiana ma invisibili al sistema di tutele e garanzie. «Invisibili sono le persone di origine straniera, gli immigrati, i rifugiati, utilizzati in questi anni solo a scopo di propaganda elettorale», ha spiegato Filippo Miraglia di Arci Immigrazione, tra i promotori della marcia. Una invisibilità, ha sottolineato, prodotta deliberatamente: «Questo governo ha legiferato solo per produrre razzismo e irregolarità». Le storie che hanno camminato in corteo raccontano meccanismi precisi. I cittadini bengalesi truffati dal decreto flussi si sono ritrovati senza lavoro e senza permesso di soggiorno, costretti a lavorare in nero e in condizioni di sfruttamento. Ma anche chi i documenti ce li ha non se la passa meglio: ogni rinnovo, ogni cambio di lavoro diventa una potenziale trappola burocratica, in una precarietà strutturale che rende le persone ricattabili e prive di tutele reali. I braccianti lavorano per pochi euro all’ora con orari massacranti, vivono nei ghetti e chiedono da tempo alloggi dignitosi e un salario minimo al di sopra della soglia di povertà. L’agenda della marcia è stata anticipata dal testo di indizione. La prima rivendicazione, quella più visibile, riguarda la chiusura dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio con lo striscione “Stop lager” del Network Against Migrant Detention, una rete transnazionale che lotta per l’abolizione della detenzione amministrativa e la chiusura di tutti i CPR, compresi quelli in territorio albanese previsti dal Protocollo siglato dal governo Meloni con Tirana. La critica si è allargata poi a tutti gli accordi con cui l’Unione europea e l’Italia hanno scaricato sui paesi terzi il “lavoro sporco” nella gestione dei flussi migratori: dal Memorandum con la Libia a quello con la Tunisia, fino a quelli che saranno previsti per effetto della nuova Direttiva rimpatri. Intese che producono solo violenza, morti e deportazioni, in reiterata violazione dei diritti fondamentali. Le coperte termiche indossate in corteo hanno richiamato il soccorso in mare, quello che le politiche europee ostacolano e che il decreto Piantedosi criminalizza. Da qui la richiesta di un programma europeo permanente di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, affidato agli stati, e la fine della persecuzione giudiziaria delle ONG che operano nelle acque internazionali e in particolare nel Mediterraneo. Molto sentita in piazza è stata anche la denuncia del decreto flussi, considerato una “truffa di stato”. Migliaia di persone pagano cifre enormi per ottenere un visto di ingresso ritrovandosi poi in Italia senza documenti e lavoro. La riforma richiesta prevede percorsi di ingresso regolari indipendenti dalle cosiddette “quote” e una regolarizzazione permanente per chi ha già costruito legami lavorativi e affettivi in Italia. L’esempio che è possibile mettere in campo politiche diverse è la regolarizzazione spagnola. Sul fronte della cittadinanza la posizione è stata altrettanto chiara: chi nasce in Italia, chi ci cresce, chi ci vive e lavora da anni non può dipendere dalla discrezionalità politica del governo di turno. Il corteo ha rilanciato come priorità non rinviabile la riforma della legge sulla cittadinanza e l’attuazione dello ius soli. Altrettanto sentita è la denuncia della profilazione razziale e degli abusi da parte delle forze dell’ordine che negli ultimi anni hanno visto un’escalation molto preoccupante con violenze e uccisioni. Un fenomeno di razzismo sistematico e impunità documentato e denunciato anche da ECRI, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, e che rimane spesso invisibilizzato.  In Piazza Esquilino, poco prima della conclusione del percorso e di confluire nella manifestazione No Kings, i/le manifestanti si sono seduti per terra in un flash mob per scandire collettivamente le proprie richieste. Per chi ha sfilato, la posta in gioco va oltre questa singola marcia: la sfida collettiva sarà quella di riportare la questione migratoria e dei diritti delle persone migranti e/o con background migratorio al centro del dibattito pubblico e del movimento, sottraendola una volta per tutte alla propaganda del governo. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Network Against Migrant Detention > (@networkagainstmigrantdetention)
Aggiornamento del PdS di lungo periodo: illegittima la revoca fondata sulla residenza fittizia e sulla rivalutazione dei requisiti di rilascio
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha annullato il provvedimento del Questore della Provincia di Venezia del 18 febbraio 2025, con cui era stata rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui era titolare un cittadino straniero presente in Italia da oltre quarant’anni e, contestualmente, era stato revocato tale titolo di soggiorno. Il Collegio ha ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. Francesco Mason, ravvisando un’illegittima applicazione al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di criteri valutativi propri dei permessi di soggiorno ordinari, con conseguente violazione del regime giuridico speciale dettato dall’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. Il ricorrente, titolare sin dal 2011 del permesso in questione, aveva presentato in data 8 maggio 2024 un’istanza di aggiornamento del titolo. La Questura di Venezia aveva inviato, il 14 novembre 2024, un preavviso di rigetto fondato su tre circostanze: l’assenza di attività lavorativa protratta nel tempo; la mancanza di una fonte stabile di reddito o di pensione; la cancellazione dall’anagrafe comunale risalente al 2013, con indicazione della casa comunale come recapito. Con il provvedimento definitivo del 18 febbraio 2025, il Questore aveva poi disposto sia il rigetto dell’istanza di aggiornamento sia la revoca del permesso di soggiorno. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva già accolto la domanda di sospensiva e aveva sollecitato la Questura a rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poi effettivamente emesso il 23 maggio 2025. Il ricorrente si è rivolto al TAR per l’annullamento del provvedimento, ottenendo piena accoglienza nel merito all’udienza del 14 gennaio 2026. Il fulcro interpretativo della decisione ruota attorno alla corretta lettura dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio richiama anzitutto il comma 2, ai sensi del quale il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “attesta il riconoscimento permanente del relativo status” ed è soggetto a rinnovo automatico alla scadenza. Questa qualificazione normativa – che attribuisce al titolo una natura sostanzialmente stabile e tendenzialmente permanente – costituisce il presupposto logico e giuridico dell’intera motivazione. Su tali basi, il Tribunale afferma con nettezza il carattere tassativo del catalogo delle cause di revoca previsto dal comma 7 del medesimo articolo, specificando che tale catalogo “non è previsto il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, ossia la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e la continuità dell’iscrizione anagrafica, elementi che rilevano, invece, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ordinario“. Pertanto i requisiti di cui al comma 1 sono condizioni di accesso al titolo di lungo periodo, non presupposti di mantenimento in via permanente. Una volta acquisito lo status, il suo venir meno non è soggetto alle medesime condizioni che ne avevano consentito il rilascio, ma soltanto alle cause tassativamente elencate al comma 7. Ne consegue, nella valutazione del Collegio, che “il provvedimento impugnato è frutto dell’illegittima estensione, al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di valutazioni proprie dei permessi di soggiorno ordinari“: una censura di eccesso di potere per erronea individuazione della norma applicabile. Particolarmente significativa, sotto il profilo pratico, è la parte della sentenza dedicata alla rilevanza dell’iscrizione anagrafica presso la casa comunale. Il Questore aveva ritenuto che tale circostanza – unitamente alla cancellazione dall’anagrafe dal 2013 – fosse sintomatica di una condizione di irreperibilità incompatibile con il mantenimento del titolo. Il Tribunale confuta questa impostazione su un duplice piano. Sul piano della qualificazione giuridica, osserva che “l’iscrizione anagrafica ha natura meramente certificativa e non coincide con l’accertamento della presenza effettiva sul territorio dello Stato, che può essere dimostrata aliunde“. Sul piano della legittimità dell’uso del recapito convenzionale, precisa che “l’utilizzo di recapiti convenzionali o l’assenza di una stabile abitazione non legittimano automaticamente una presunzione di irreperibilità o di assenza dal territorio nazionale, imponendo invece all’Amministrazione una verifica concreta e sostanziale della presenza effettiva e del radicamento dello straniero“. Il Collegio richiama inoltre un’ulteriore equiparazione già affermata dalla propria giurisprudenza: quella tra residenza fittizia presso la casa comunale e residenza anagrafica ai fini della concessione della cittadinanza italiana, istituto che – a differenza del permesso di lungo periodo – esige per legge l’iscrizione anagrafica come requisito. Ne deriva che la residenza fittizia non può essere svalutata nell’ambito più favorevole del soggiorno di lungo periodo. Sul piano fattuale, il Tribunale valorizza la circostanza che il ricorrente fosse reperibile presso una struttura della Caritas, avesse una presenza quarantennale sul territorio nazionale e risultasse iscritto all’anagrafe del Comune di Venezia al momento della decisione: elementi che dimostrano il radicamento in modo ben più pregnante della mera iscrizione formale. Il Tribunale esclude poi che la disoccupazione di lunga durata possa fondare autonomamente la revoca del permesso, richiamando giurisprudenza consolidata secondo la quale tale circostanza “non è di per sé idonea a sorreggere la legittimità di un provvedimento sfavorevole in materia di soggiorno” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 695; Cons. Stato, Sez. III, 17 aprile 2018, n. 2286). Quanto alle segnalazioni e ai controlli di polizia menzionati nel provvedimento impugnato – compreso il deferimento per il reato di invasione di terreni ed edifici del 19 novembre 2024 – il Collegio ne esclude la decisività ai fini del giudizio di pericolosità, osservando che detti elementi sono “privi di riscontri in provvedimenti giurisdizionali o in misure di prevenzione adottate dall’autorità competente”. L’osservazione si inserisce nel solco dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che richiede una pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato desumibile da elementi concreti, e non da mere segnalazioni prive di esito giudiziario. La sentenza ribadisce con chiarezza l’autonomia del regime giuridico del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rispetto a quello dei permessi ordinari, precisa i limiti della funzione probatoria dell’iscrizione anagrafica in materia di immigrazione e circoscrive rigorosamente il perimetro del giudizio di pericolosità sociale rilevante ai fini della revoca. T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 220 del 26 gennaio 2026
Autorizzazione alla permanenza dei genitori di una minore nata e cresciuta in Italia: non è ostativo il precedente penale del padre
Nel caso in questione, il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva inizialmente rigettato la richiesta di autorizzazione alla permanenza in Italia dei genitori di una minore nata e cresciuta nel territorio italiano, motivando il diniego principalmente con riferimento alla presenza di un precedente penale recente a carico del padre. Nell’interesse della famiglia è stato proposto reclamo alla Corte d’Appello di Roma, evidenziando come il provvedimento di primo grado non avesse adeguatamente valutato l’interesse superiore della minore, il suo radicamento in Italia e la concreta assenza di una pericolosità attuale del genitore. Con il decreto depositato il 4 marzo 2026, la Corte d’Appello ha accolto il reclamo, autorizzando entrambi i genitori alla permanenza in Italia per due anni ai sensi dell’art. 31, comma 3, T.U. Immigrazione, ribadendo principi giurisprudenziali di grande rilievo. In particolare, la Corte ha affermato che: * la presenza di un precedente penale del genitore non può comportare automaticamente il rigetto dell’autorizzazione; * è necessario un bilanciamento concreto tra esigenze di ordine pubblico e tutela dello sviluppo psicofisico del minore; * l’interesse del minore e la continuità del nucleo familiare assumono valore prioritario nella valutazione giudiziaria. La decisione appare particolarmente significativa proprio perché interviene in un caso in cui il precedente penale del genitore era recente, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico e che l’allontanamento dei genitori avrebbe determinato un grave pregiudizio per la minore. Corte d’Appello di Roma, decreto del 4 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Pia Testini per la segnalazione e il commento.
Basta ritardi, sfruttamento, discriminazioni. Regolarizzazione subito!
Giovedì 29 gennaio mobilitazione nazionale È notizia di queste ore che il governo Meloni si stia apprestando a varare l’ennesimo pacchetto sicurezza, dopo il DL approvato appena pochi mesi fa. Anche stavolta, gli obiettivi della stretta securitaria sono i “nemici pubblici” socialmente pericolosi che il governo individua nelle persone migranti […] L'articolo Basta ritardi, sfruttamento, discriminazioni. Regolarizzazione subito! su Contropiano.
January 21, 2026
Contropiano
VERONA: CHIUSA L’OCCUPAZIONE DEL GHIBELLIN, MA “LA LOTTA È ANCORA APERTA”. TRASMISSIONE SPECIALE CON LE VOCI PROTAGONISTE
Si è chiusa l’esperienza di occupazione abitativa del Ghibellin Fuggiasco. Attiviste e attivisti del Laboratorio Autogestito Paratod@s di Verona hanno comunicato alla stampa una decisione presa già da alcuni mesi e che a portato alla chiusura definitiva dello stabile di viale Venezia 51, lo scorso 10 maggio. Il tempo intercorso da allora è servito a Paratod@s per elaborare una posizione politica da rendere pubblica e anche per continuare a trovare una soluzione abitativa alle decine di migranti che senza il Ghibellin non hanno un posto dove abitare. L’idea di occupare lo stabile abbandonato da trent’anni, che si trova a lato dello spazio Paratod@s, era stata presa nel 2021. All’epoca decine di giovani originari principalmente da alcuni paesi dell’Africa occidentale, erano stati ospitati nei locali in affitto da compagni e compagne, dove da dieci anni si svolgono attività politiche e culturali. Era poi scaturita l’idea di occupare la struttura adiacente al Laboratorio. Non doveva essere un’occupazione di lungo periodo, precisano nel comunicato diffuso oggi il collettivo Paratod@s, “pensavamo si trattasse di una situazione temporanea e non immaginavamo l’inizio di un percorso”. I coinquilini che alloggiavano al Ghibellin erano perlopiù lavoratori in regola con il permesso di soggiorno, provenienti principalmente da Mali, Burkina Faso, Senegal, Gambia e Nigeria. Oltre 150 quelli ospitati negli anni: hanno alloggiato nei due piani dello stabile occupato, in alcuni periodi, anche da 60 persone contemporaneamente. Negli stessi spazi aveva trovato alloggio anche Moussa Diarra, ventiseienne maliano ucciso dalla Polizia il 20 ottobre scorso. “Le condizioni igienico/sanitarie e le problematiche strutturali dell’edificio non consentivano più di garantire il pieno rispetto della dignità umana. E se non abbiamo tenuto fede all’impegno di chiudere prima dell’inverno è stato solo per non aggiungere altro disagio alla già grave emergenza freddo, gestita con numeri e modalità che da sempre riteniamo insufficienti e non adeguate”, è scritto nel comunicato stampa. “Negli anni si è venuta a creare una comunità di lotta composta da attivisti e migranti“, aggiungono ai nostri microfoni da Paratod@s, ripercorrendo l’esperienza. “Speravamo che l’enormità del problema sollevato e la nostra spinta dal basso avrebbero portato a risposte concrete e ad un cambio radicale di visione sul tema casa, accoglienza e dormitori”. Negli anni qualche risposta è arrivata, lo riportano i numeri diffusi oggi da Paratod@s: “15 persone sono stabilmente ospitate in strutture Caritas, attraverso l’intervento del vescovo Pompili, tra dicembre 2023 e gennaio 2024; 22 persone hanno una casa AGEC (tra quelle non comprese nel piano di riatto/assegnazione dell’ente) attraverso la collaborazione con la cooperativa La Casa degli Immigrati; 5 persone hanno ottenuto posti letto attraverso la collaborazione con la cooperativa La Milonga; 1 persona ha avuto posto letto attraverso i servizi sociali del Comune di Verona; circa 30 persone hanno ottenuto la residenza fittizia, attraverso il dialogo con l’ufficio anagrafe del comune di Verona e la collaborazione con la rete sportelli; 6 persone sono state escluse da qualunque tipo di percorso e soluzione da parte delle istituzioni, nonostante la pressione esercitata nei mesi successivi, affinché si trovasse una sistemazione”. Compagni e compagne di Paratod@s rivendicano un’esperienza che “ha mostrato come l’azione dal basso di autorecupero di un edificio abbandonato sia pratica possibile, realizzabile e necessaria. In una città come Verona, con centinaia di edifici pubblici vuoti, con un mercato immobiliare intossicato dal profitto, in cui a student3 universitari3 vengono chiesti 500 euro per un posto letto, i progetti di Hotel/cohousing sociale dovrebbero essere pubblici e accessibili”. Radio Onda d’Urto ha incontrato la comunità del Ghibellin presso il Laboratorio Autogestito Paratod@s e ha realizzato una trasmissione speciale con i protagonisti dell’esperienza dell’occupazione abitativa. La prima parte della trasmissione (37 minuti). Ascolta o scarica La seconda parte della trasmissione (42 minuti). Ascolta o scarica Con le voci di Rachele Tomezzoli, Giuseppe Capitano, Osasuyi, Alessia Toffalini, Bakari Traoré, Sekou.
July 31, 2025
Radio Onda d`Urto
FOGGIA, 6 MARZO: I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DELLE CAMPAGNE VOGLIONO DOCUMENTI, CASE E CONTRATTI PER TUTT*, NON CAMPI NÉ GHETTI
Dopo decenni di mobilitazioni, sembra che finalmente tutti, o quasi, si siano accorti che per eliminare gli insediamenti informali dove abitano lavoratori e lavoratrici delle campagne immigrati la regolarità giuridica sia condizione necessaria. Persino i giornalisti ormai perorano la causa, facendo eco agli amministratori comunali cui spetta il compito di progettare e gestire gli interventi […]
March 4, 2023
Campagne in lotta