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Decreto flussi, legittimo il subentro del nuovo datore se il primo non si presenta
Il TAR Veneto (Sez. III) ha accolto il ricorso di un cittadino marocchino, contro la comunicazione con cui la Prefettura di Rovigo aveva negato il subentro di un nuovo datore di lavoro al posto di quello che aveva richiesto il nulla osta. Il ricorrente era entrato regolarmente in Italia con un visto per lavoro stagionale, ma il datore originario non aveva mai risposto ai suoi contatti; si era quindi subito attivato per trovare un nuovo impiego. Il Collegio riconosce anzitutto l’interesse al ricorso, perché la comunicazione dello Sportello Unico “comporta un arresto procedimentale che preclude al ricorrente la possibilità di ottenere il titolo di soggiorno per lavoro subordinato“. Nel merito, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, afferma che lo straniero entrato regolarmente che, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto instaurare il rapporto con il datore richiedente, ma si sia comunque adoperato per trovare un lavoro, “non possa rimanere privo di tutela“. Lo conferma lo stesso art. 22, comma 6-bis, del d.lgs. 286/1998, che consente di lavorare già nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il provvedimento è stato quindi annullato: la Prefettura dovrà rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto della documentazione prodotta. T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 1777 dell’8 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Maria Grazia Martelli del Foro di Treviso per la segnalazione e il commento.
Mancata conferma del datore di lavoro e revoca automatica: il Consiglio di Stato mette in discussione il nuovo meccanismo
LA VICENDA Con l’ordinanza n. 4166/2026, pubblicata il 2 ottobre 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza del TAR Campania n. 1842/2026 e sospeso l’archiviazione automatica di una pratica di ingresso per lavoro nell’ambito del decreto flussi. Il ricorrente, cittadino bangladese, era entrato regolarmente in Italia il 10 luglio 2025 con nulla osta e visto per lavoro subordinato (quota 2025), su richiesta di un’impresa edile napoletana. Il datore di lavoro, secondo la prassi ventennale, attendeva la convocazione dello Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno. Dai registri prodotti dalla stessa Avvocatura risulta però che il contratto da sottoscrivere è stato inviato via PEC solo il 29 ottobre 2025, oltre tre mesi dopo l’ingresso. Il 29 novembre 2025, alle 00:00:38, il sistema informatico del Ministero ha registrato l’archiviazione della pratica per mancata trasmissione del contratto nei termini (art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998); dieci secondi dopo è partita una PEC che comunicava la revoca del nulla osta al solo datore di lavoro. L’autore delle operazioni risulta essere “Admin”. Il 4 dicembre 2025 il datore ha trasmesso il contratto firmato digitalmente, senza alcun riscontro. Il lavoratore ha appreso dell’archiviazione solo con la risposta a un’istanza di accesso (nota del 22 aprile 2026), in cui la Prefettura dichiarava che il CED del Dipartimento Libertà Civili aveva archiviato la pratica d’ufficio “senza nessun atto d’impulso” dell’ufficio territoriale. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non provata l’effettività del rapporto di lavoro e la presenza di elementi idonei a orientare diversamente la decisione. L’ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA Il cuore dell’ordinanza è il rifiuto di un procedimento “interamente delegato ad automatismi informatici“. Per il Collegio, anche quando la legge fissa termini stringenti, la decisione sul bene della vita richiede comunque una valutazione di quanto allegato e documentato dalle parti private. Un esito prodotto dal mero decorso del termine, senza istruttoria, non soddisfa questa esigenza. Da qui il Consiglio di Stato individua tre profili che il giudice del merito dovrà esaminare. 1. Esistenza stessa dell’atto. In atti c’è solo una comunicazione dell’esito, che il ricorrente qualifica come mera operazione automatizzata. Soprattutto, l’art. 22, comma 5-ter, impone che l’archiviazione sia preceduta da un provvedimento di revoca del nulla osta: questo non risulta acquisito, come non risulta nemmeno il nulla osta originario. 2. Natura del termine di quindici giorni. Occorre stabilire se il termine del comma 6, come modificato dal d.l. 145/2024 e dal d.lgs. 83/2026, sia assolutamente perentorio o ammetta interlocuzioni che giustifichino una trasmissione tardiva del contratto per specifiche esigenze. Il primo profilo è il più rilevante sul piano sistematico. Il Collegio non si limita a censurare un difetto di contraddittorio, come aveva fatto il TAR qualificando le doglianze come mere “guarentigie procedimentali”, ma dubita che un provvedimento esista. Un sistema che genera la chiusura della pratica e la PEC in dieci secondi, senza un funzionario e senza la revoca che la norma presuppone, rischia di non produrre affatto un atto amministrativo imputabile all’organo competente. PORTATA DELLA PRONUNCIA Sul periculum il Collegio riconosce un pregiudizio grave e irreparabile, infatti senza sospensione il lavoratore, entrato regolarmente, rischierebbe l’irregolarità e l’espulsione. Accolta l’istanza, gli atti tornano al TAR per la sollecita fissazione del merito (art. 55, comma 10, c.p.a.), con spese compensate per la “parziale novità” delle questioni. Pur nei limiti della cognizione sommaria, l’ordinanza offre un argomento importante per il contenzioso sulle archiviazioni del decreto flussi. Il decorso del termine non può tradursi in una chiusura meccanica della pratica: serve un provvedimento dell’organo competente, che valuti il caso concreto e preceda l’archiviazione. Resta da vedere se il TAR, nel merito, qualificherà il termine come perentorio o ordinatorio e quale peso darà all’assenza della revoca del nulla osta. Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 4166 del 2 ottobre 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento.
Art. 31 TUI: la domanda di protezione internazionale pendente non preclude l’autorizzazione alla permanenza dei genitori
La tutela dell’interesse superiore del minore è uno dei capisaldi del nostro ordinamento e delle carte internazionali. Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione per i minorenni, chiarisce la portata dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione). Chiarisce anche il rapporto tra questa tutela e la pendenza di altre procedure, come la domanda di protezione internazionale. Il caso e la decisione di primo grado In primo grado, il Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile il ricorso di due genitori stranieri. I genitori chiedevano l’autorizzazione a permanere sul territorio italiano nell’interesse dei loro tre figli minori. Il più piccolo dei tre è nato in Italia, e tutti sono ben inseriti nel contesto sociale e scolastico. Il Tribunale aveva motivato l’inammissibilità con la pendenza di una domanda di protezione internazionale. Secondo il giudice di primo grado, quella domanda garantiva già un titolo temporaneo di soggiorno, e questo precludeva la contemporanea proposizione dell’istanza ex art. 31 TUI. La decisione della Corte d’Appello La Corte d’Appello ha accolto il reclamo dei genitori, assistiti dall’avv. Francesco D’Urso, e ha integralmente riformato il decreto di primo grado. Nel farlo ha affermato tre principi di rilievo. 1. Autonomia dei due istituti. La protezione internazionale e l’autorizzazione ex art. 31 TUI hanno finalità diverse e tutelano interessi non sovrapponibili. La prima garantisce il diritto di asilo della persona straniera. La seconda tutela in via primaria l’interesse superiore del minore al proprio equilibrato sviluppo psicofisico e al mantenimento dell’unità familiare. 2. Nessuna preclusione non prevista dalla legge. Nessuna norma prevede l’inammissibilità dell’istanza ex art. 31 TUI quando è pendente un’altra procedura. Introdurre in via interpretativa una simile preclusione significa limitare arbitrariamente l’accesso alla tutela giurisdizionale. 3. Radicamento e danno psicofisico. I «gravi motivi» richiesti dalla norma non si limitano a emergenze sanitarie o a situazioni eccezionali. Comprendono anche il grave pregiudizio che deriverebbe al minore dallo sradicamento dall’ambiente sociale, scolastico e relazionale in cui cresce. Conclusioni All’esito dell’istruttoria, la Corte ha accertato: * il positivo inserimento scolastico dei figli maggiori; * la nascita in Italia dell’ultimogenito; * il percorso di inserimento lavorativo e abitativo del nucleo familiare. Su questa base ha autorizzato la permanenza dei genitori sul territorio italiano per tre anni. La decisione conferma che la stabilità e la serenità dei minori non possono essere subordinate a preclusioni burocratiche né a rigide alternatività che la legge non prevede. Corte di Appello di Catanzaro, decreto del 14 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesco D’Urso (Roseto Capo Spulico (CS)) per la segnalazione e il commento.
Illegittimo il diniego di rinnovo del PdS per lavoro: il percorso di reinserimento sociale e la stabilità effettiva vanno sempre valutati, anche con precedenti penali
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con la sentenza n. 154 del 21 settembre 2026 (estensore Cons. Giacomo Bernarsi), si è pronunciato sul caso di un cittadino straniero presente in Italia dall’anno 2009, dall’eta di 6 anni, e titolare di un permesso di soggiorno per lavoro, che si era visto negare il rinnovo dalla Questura di Trento sulla base di alcuni precedenti penali. Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della pericolosità sociale dello straniero deve essere esercitata attraverso un’istruttoria adeguata e una motivazione effettiva, che ponga in concreto a confronto i precedenti negativi con gli elementi favorevoli e sopravvenuti relativi al percorso di integrazione, quali lavoro, reddito, legami familiari e stabilità abitativa. Il mero richiamo ai precedenti penali, senza spiegare il mutamento rispetto ai precedenti rinnovi del titolo di soggiorno e senza un’effettiva ponderazione degli elementi favorevoli, determina un vizio di motivazione suscettibile di annullamento. TRGA di Trento, sentenza n. 154 del 21 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Guarini per la segnalazione e il commento.
La storia di Bhuyan, in attesa del permesso dal 2020
AVV. GENNARO SANTORO, DOTT.SSA LUDOVICA GRASSI 1 IL GIOCO DELL’OCA, PRIMA PARTE (2020-2025): L’INERZIA DELLA PREFETTURA DI ROMA E DELLA QUESTURA DI LATINA La storia di Bhuyan (nome di fantasia) è una delle tante, forse centinaia di migliaia, che si possono incontrare percorrendo le strade di Roma e delle altre città italiane.  Il suo percorso di regolarizzazione inizia (o meglio: tenta di iniziare) con la regolarizzazione del 2020 – sanatoria che, come evidenziato da Ero Straniero nel report di settembre 2026, ha consentito la stabilizzazione di oltre 130.000 persone che oggi vivono e lavorano nel nostro Paese soltanto dopo 5 anni e lasciando fuori il 40% delle oltre 220.000 istanze originariamente presentate. Quella sanatoria che ha tanto faticato a concretizzarsi che il Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1596 del 24 febbraio 2025 a seguito di una class action contro i ritardi eclatanti e strutturali ha stigmatizzato l’operato del Ministero arrivando a concludere che “il termine massimo per concludere qualsiasi procedimento relativo agli stranieri è di massimo 180 giorni”. Ciò valeva anche per la sanatoria e, infatti, a nulla sono valse le giustificazioni del Ministero: “I chiarimenti (resi nel presente giudizio) dal Ministero dell’Interno hanno fatto emergere l’adozione di adeguate misure organizzative solo a distanza di circa tre anni dall’entrata in vigore del richiamato provvedimento legislativo (ndr santoria 2020)”. Bhuyan non è riuscito a concludere quel percorso nonostante avesse un lavoro regolare. Stanco dell’attesa, ad inizio 2023 ha, quindi, formalizzato una ulteriore domanda di rilascio del permesso di soggiorno. Questa volta, chiedendo la protezione speciale presso la Questura di Latina, forte del fatto che da due anni aveva un lavoro regolare. Intanto continua a lavorare, ma ogni volta che si reca in Questura per verificare se il permesso è pronto arriva sempre la stessa risposta: la Questura è ancora in attesa del parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.  A nulla valgono i tentativi della difesa di risolvere la vicenda in sede extragiudiziaria, attivando il potere sostitutivo del Ministero dell’Interno, inerte quanto la Questura.  Il decreto di rigetto arriva soltanto il 21 gennaio 2025 con una motivazione, ad essere generosi, apparente: nessuna considerazione per i quattro anni di duro lavoro regolare, per il versamento di contributi, per la residenza intanto ottenuta in provincia di Roma, dove si era trasferito per un più remunerativo lavoro di aiuto cuoco in un noto catering. Viene pertanto depositato un ricorso per il risarcimento del danno da ritardo, il rilascio del permesso per protezione speciale e, in via cautelare, il rilascio di un permesso provvisorio per evitare il licenziamento intanto minacciato dal datore di lavoro preoccupato e stupito – comprensibilmente – dall’assenza di un permesso in corso di validità nonostante una richiesta risalente ad inizio 2023. Il Tribunale ordina il rilascio del permesso provvisorio a febbraio 2025, ma la Questura di Latina non ottempera. Viene, quindi, presentato un sub-ricorso per chiedere la condanna della Questura per ogni giorno di ulteriore ritardo, accolto dal Tribunale di Roma. Tuttavia, neanche questa ulteriore condanna (con una penale per ogni giorno di ulteriore ritardo) convince la Questura di Latina ad ottemperare all’ordine del giudice, con danno all’erario (e, dunque, all’intera collettività) per alcune migliaia di euro. A dicembre 2025 tutto sembra risolversi: arriva la sentenza definitiva del Tribunale di Roma2 che ha riconosciuto che il ricorrente ha “sufficientemente documentato in sede giudiziale di aver avviato un positivo percorso di inserimento nel contesto del suo nuovo Paese riuscendo ad integrarsi sul territorio nazionale, dove ha sviluppato rapporti e interazioni sociali e dove ha consolidato la propria posizione lavorativa” dichiarando quindi il suo diritto alla protezione speciale, rilevando che “i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione speciale sussistevano già al momento della proposizione del ricorso in via amministrativa” anche alla luce “della violazione del termine per la conclusione del procedimento amministrativo previsto dalla legge”. Tuttavia, neppure l’intervenuta sentenza definitiva sembra essere sufficiente a indurre la Questura di Latina al rilascio del permesso di soggiorno, che si dichiara incompetente perchè nelle more della procedura (5 anni dal primo tentativo di regolarizzazione) il ricorrente si è intanto trasferito nella provincia di Roma. IL GIOCO DELL’OCA, SECONDA PARTE: L’INERZIA DELLA QUESTURA DI ROMA A gennaio 2026, dopo 5 anni di attesa e in tasca la vittoria presso il Tribunale, ricomincia il gioco dell’oca innanzi alla Questura di Roma che continua a rinviare la data di consegna del permesso di soggiorno, fino ad indurre la difesa ad introdurre un giudizio di ottemperanza al Tar Lazio, per la nomina di un commissario ad acta che si celebrerà il prossimo 27 ottobre. La storia di Bhuyan è una delle tante centinaia di migliaia di stranieri che dal 2023, dopo la fallimentare sanatoria del 2020, stanno tentando di regolarizzare la propria posizione, forti del fatto di lavorare in regola e contribuire al sostentamento del Paese. Le Questure invocano l’inerzia delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che non emettono i loro pareri (obbligatori, ma non vincolanti). A nulla vale sollecitare il potere ispettivo del Ministero dell’Interno. A nulla valgono finanche le condanne dei Tribunali e il danno all’erario per la condanna alle spese e ad indennizzi. Come nel caso di Bhuyan. Eppure basterebbe davvero poco per evitare di continuare a rovinare singole vite ed anche evitare inutili condanne dello Stato. Basterebbe regolarizzare una volta per tutte chi ha un lavoro, è inserito nel tessuto sociale italiano e non ha reati, ma, anzi, una integrazione sul territorio. Come in Spagna, dove nel 2026 è stata avviata una regolarizzazione straordinaria che ha coinvolto circa 900mila migranti già presenti nel Paese, puntando ad apportare un contributo significativo al consolidamento del sistema produttivo spagnolo. Regolarizzazione che rispetto alle previsioni inziali ha poi registrato l’80% in più rispetto alla previsione di partenza. Numeri, questi, ben lontani da quelli italiani. Italia dove la propaganda fa da padrona, con l’annuncio dell’apertura di nuovi CPR che finisce per prevalere sulla necessità, da tempo manifestata dalle imprese italiane, di disporre di manodopera regolare e della società civile che chiede a gran voce la regolarizzazione di chi in Italia diligentemente lavora, paga le tasse e altro non vuole che un titolo di soggiorno. Leggi gli altri articoli della rubrica di: Papia Aktar, Lorenzo Boffa, Chiara Starita, Raffaele Biondo, Gennaro Santoro, Irene Pavlidi, Aicha Blasioli ed Elena Morelli. 1. Ludovica Grassi è praticante avvocata e tirocinante presso il Tribunale Ordinario di Roma, collabora con l’area del contenzioso strategico di Attiva Diritti ↩︎ 2. Scarica la sentenza del Tribunale di Roma, 24 dicembre 2025 ↩︎
Autorizzata alla permanenza regolare la zia che assiste i nipoti: è una “figura di accudimento primaria, vicaria e integrativa”
Il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha accolto il ricorso di una cittadina kazaka, zia di due gemelli residenti in Italia, che chiedeva di essere autorizzata alla permanenza sul territorio nazionale per continuare ad assisterli. Il Collegio ha riconosciuto che la richiedente svolge nei confronti dei nipoti il ruolo di “figura di accudimento primaria, vicaria e integrativa” ed è “inserita a pieno titolo nella loro mappa dei legami di attaccamento“. Il Tribunale richiama l’art. 8 della CEDU, secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare», e precisa che la valutazione dei «gravi motivi» richiesti dalla norma «non implica necessariamente […] una situazione di emergenza di natura eccezionale e contingente“, potendo fondarsi anche su un giudizio prognostico circa il danno che il minore subirebbe in caso di allontanamento del familiare di riferimento. Particolarmente significativa, è la ricostruzione della vicenda alla base del ricorso: una gravidanza gemellare ad alto rischio, complicata da gravi problematiche di salute della madre e sfociata in una depressione post-partum. Di fronte a questa situazione, la zia ha scelto di trasferirsi in Italia proprio per sostenere la sorella nella gestione dei due neonati, per i quali la zia materna, con loro convivente, è da sempre, di fatto, una “seconda madre”. Dunque, pur non trattandosi di un familiare che esercita direttamente la responsabilità genitoriale sui minori, anche la zia materna può svolgere un ruolo così pregnante sul piano assistenziale da rendere necessaria l’autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale. Tribunale per i Minorenni di Firenze, decreto del 10 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Maria Paola De Nobili per la segnalazione e il commento.
September 23, 2026
Progetto Melting Pot Europa
VADEMECUM- CONOSCI I TUOI DIRITTI! (italiano, inglese, francese, bulgaro, rumeno)
Su questa guida aggiornata troverai informazioni utili sul lavoro in agricoltura, con o senza contratto di lavoro: i diritti sul lavoro, le paghe orarie, come presentare domanda di disoccupazione agricola.  Vademecum italiano – Conosci i tuoi diritti English version – Know your rights Version française – Connaissez vos droits Българска версия – Знай правата си […]
September 9, 2026
Campagne in lotta
Prosieguo amministrativo: il neomaggiorenne può agire direttamente anche dopo i diciotto anni
La Corte d’Appello di L’Aquila riforma il decreto di chiusura e dispone la presa in carico fino al ventunesimo anno di età. Con decreto del 14 luglio 2026, la Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione per i minorenni, ha accolto il reclamo proposto da un giovane cittadino straniero, già minore non accompagnato, contro il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni aveva chiuso la procedura per il solo intervenuto raggiungimento della maggiore età. In riforma della decisione, la Corte ha disposto il prosieguo amministrativo ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 fino al compimento del ventunesimo anno, con presa in carico da parte dei servizi sociali. IL CASO E IL PROVVEDIMENTO DI PRIMO GRADO Il giovane era giunto in Italia da minorenne ed era stato inserito dapprima in un progetto dedicato ai minori stranieri non accompagnati e, successivamente, in un progetto SAI/MSNA. Aveva avviato un percorso di apprendimento della lingua italiana presso il CPIA, mostrato una positiva adesione alle attività proposte dall’équipe e manifestato un progetto personale orientato al lavoro e all’autonomia abitativa. La relazione sociale descriveva, inoltre, un vissuto migratorio complesso e alcuni elementi di vulnerabilità, tali da rendere necessario un accompagnamento non meramente assistenziale, ma finalizzato al consolidamento del percorso già intrapreso. Dopo il compimento dei diciotto anni, il diretto interessato, assistito dal legale, aveva presentato personalmente l’istanza di prosieguo amministrativo. Il Tribunale per i minorenni aveva tuttavia disposto la chiusura della tutela, la revoca dell’asserito precedente affidamento ai servizi sociali e la chiusura della procedura, facendo discendere tali conseguenze dal solo dato anagrafico. Il decreto presentava anche rilevanti incongruenze fattuali: indicava una nazionalità non corrispondente a quella risultante dagli atti, richiamava un precedente affidamento senza indicarne gli estremi e lasciava incompleta la formula relativa alla struttura di collocamento. Nel reclamo si è quindi sostenuto che la decisione fosse il risultato di una trattazione standardizzata, non accompagnata da una reale verifica della posizione individuale del neomaggiorenne. IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ NON DETERMINA ALCUNA DECADENZA La Corte d’Appello muove dal principio affermato da Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2026, n. 1674: il diritto previsto dall’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 può essere esercitato al compimento della maggiore età, immediatamente prima o subito dopo, senza che il raggiungimento dei diciotto anni comporti decadenza. La competenza funzionale del giudice minorile permane nella fascia compresa tra i diciotto e i ventuno anni, purché risulti dimostrata l’esigenza di completare un percorso di inserimento positivamente avviato. La formulazione della norma è del resto inequivoca: il prosieguo amministrativo è una misura di accompagnamento verso l’età adulta, destinata proprio al giovane che, al compimento della maggiore età, non abbia ancora raggiunto un’autonomia effettiva. Interpretare i diciotto anni come causa automatica di chiusura della procedura significa rovesciare la funzione dell’istituto e trasformare il suo presupposto applicativo in una ragione di esclusione. Il decreto si colloca in continuità con un precedente della stessa Corte d’Appello dell’11 marzo 2026 e con il decreto della Corte d’Appello di Venezia del 20 febbraio 2026, che ha escluso la necessità di una previa tutela o di un affidamento già in corso, riconoscendo la possibilità di disporre ex novo la presa in carico da parte dei servizi sociali. LE OMISSIONI ISTITUZIONALI NON POSSONO RICADERE SUL GIOVANE Particolarmente significativo è il passaggio nel quale la Corte accerta che, nonostante il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato, non vi era alcuna traccia documentale di un precedente affidamento ai servizi sociali. Dagli atti risultava soltanto che, al momento dell’ingresso in accoglienza, era stata richiesta l’apertura della tutela, senza che vi fosse stato un riscontro conoscibile dall’interessato. La decisione conferma così un principio essenziale: l’inerzia o il ritardo dei soggetti istituzionalmente preposti alla protezione del minore non possono tradursi nella perdita della misura prevista dalla legge. Quando il tutore, i servizi sociali o la struttura non abbiano tempestivamente attivato il procedimento, deve essere consentito al neomaggiorenne di agire direttamente, attraverso la difesa tecnica, per evitare che omissioni a lui non imputabili interrompano il percorso di inclusione. Il dato sostanziale non è l’esistenza formale di un precedente decreto, ma l’effettivo avvio, durante la minore età, di un percorso sociale, scolastico o formativo che necessiti di ulteriore sostegno. La Corte ha pertanto esaminato la documentazione disponibile e ha valorizzato la frequenza del CPIA, la progressione nell’apprendimento della lingua italiana, l’adesione ai laboratori di empowerment e orientamento, la partecipazione ad attività rivolte a giovani, nonché la concreta aspirazione a un inserimento lavorativo. UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATA La Corte richiama la necessità di valutare la singola posizione in un’ottica costituzionalmente orientata e nel rispetto dell’art. 8 CEDU. Il prosieguo amministrativo non è un automatismo, ma richiede una prognosi favorevole sulla possibilità che il sostegno prolungato conduca all’autonomia. Tale prognosi deve però essere costruita sulla base di elementi concreti e non può essere sostituita da formule standard, presunzioni o carenze istruttorie. Nel caso esaminato, la relazione sociale e gli ulteriori documenti consentivano di ritenere che il percorso fosse già stato avviato e che la sua interruzione avrebbe compromesso i risultati raggiunti. La misura è stata quindi disposta fino al limite massimo previsto dalla legge, con affidamento ai servizi sociali, al fine di consolidare l’inclusione sociale e favorire l’accesso a un percorso lavorativo e abitativo autonomo. Il provvedimento offre un’indicazione operativa rilevante per i progetti di accoglienza e per i difensori: l’istanza può essere proposta dal neomaggiorenne; non è necessario dimostrare l’esistenza di un affidamento pregresso; gli eventuali ritardi nell’apertura della tutela non sono ostativi; il giudice deve concentrarsi sul percorso effettivamente svolto e sugli obiettivi ancora da raggiungere. La documentazione sociale, scolastica, formativa e lavorativa assume pertanto un ruolo decisivo. CONCLUSIONI Il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila rafforza l’orientamento che riconosce al prosieguo amministrativo la sua autentica funzione: evitare che il compimento dei diciotto anni determini una brusca recisione delle misure di sostegno proprio nel momento più delicato della transizione all’età adulta. La decisione assume particolare valore perché non si limita ad affermare l’ammissibilità della domanda presentata dopo la maggiore età, ma supera espressamente un provvedimento fondato su presupposti fattuali non verificati e riconosce che l’assenza di una risposta alla richiesta di tutela non può pregiudicare il giovane. La protezione prevista dall’art. 13, comma 2, della legge n. 47/2017 deve essere applicata in modo sostanziale, individualizzato e coerente con il superiore interesse della persona che, pur divenuta maggiorenne, si trova ancora nel pieno del percorso verso l’autonomia. Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione per i minorenni, decreto del 14 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.
Condannata la Questura di Torino a 50 € per ogni giorno di ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno temporaneo
Il Tribunale di Venezia, investito dell’impugnazione ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 contro il diniego di protezione speciale, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del diniego, accertando il diritto dellə richiedente a restare in Italia e a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Nonostante ripetuti solleciti la Questura di Torino per mesi si è rifiutata di rilasciare il titolo provvisorio. Il Tribunale di Venezia, accogliendo un reclamo avverso un primo rifiuto di riconoscere la propria competenza rispetto all’intervento sul rilascio del permesso di soggiorno provvisorio, ha riconosciuto due importanti principi.  In primo luogo, l’attuazione dei provvedimenti cautelari del giudice ordinario spetta allo stesso giudice della cautela ex art. 669-duodecies c.p.c., mentre il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo (art. 112, co. 2, lett. c, c.p.a.) è riservato alle sentenze passate in giudicato e ai provvedimenti a esse equiparati, categorie cui i provvedimenti cautelari – provvisori e inidonei al giudicato – non appartengono (conformi Cons. Stato n. 1463/2021; Cass. Sez. Un. n. 6039/2019). Nel merito, il Tribunale ha ordinato alla Questura di Torino di rilasciare il permesso di soggiorno temporaneo “per richiesta di protezione speciale” entro 30 giorni e, applicando l’art. 614-bis c.p.c., ha fissato in 50 euro al giorno la somma dovuta allə richiedente per ogni giorno di ritardo oltre il termine, con condanna del Ministero dell’Interno alle spese di lite. Si tratta di un’applicazione particolarmente significativa dell’astreinte contro l’inerzia della Questura nel rilascio del permesso provvisorio: il ritardo dell’amministrazione ha ora un costo economico quantificato per ogni giorno. Tribunale di Venezia, ordinanza del 25 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Eleonoria Celoria – Studio legale Oltre – per la segnalazione e il commento.
La progressiva evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di decreto flussi
LUDOVICA GRASSI, LINDA PEZZANO Negli ultimi anni il diritto dell’immigrazione ha vissuto una profonda trasformazione ermeneutica e una significativa evoluzione interpretativa. La giurisprudenza amministrativa ha infatti dovuto sopperire a un evidente stallo normativo, attraverso un’interpretazione sempre più orientata ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento del singolo. Il fulcro normativo e dogmatico di tale evoluzione è rappresentato dai commi 5 e 9 dell’art. 5, d.lgs. n. 286/1998, considerati dalle Corti vere e proprie norme di chiusura del sistema, idonee ad impedire che il procedimento amministrativo si traduca in una pericolosa impasse giuridica generata da un’applicazione automatica e cieca delle cause ostative senza una preventiva e individualizzata valutazione della situazione concreta dell’interessato. Evoluzione che appare particolarmente evidente se si analizza l’applicazione delle procedure legate al c.d. Decreto Flussi ex art. 22 e ss. T.U.I., storicamente gravate da una spiccata complessità burocratica e frequente inerzia amministrativa. Secondo il chiaro insegnamento del Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 3643/2024), l’istruttoria in questa complessa fattispecie deve essere sempre orientata al risultato sostanziale e non alla ricerca di una sterile coincidenza formale dei dati. In questo contesto, il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), nonché i doveri di collaborazione e buona fede (art. 1, co. 2-bis l. 241/1990) impongono all’Amministrazione lo specifico dovere di tenere conto degli effetti del decorso del tempo, del comportamento delle parti e della situazione concreta del singolo lavoratore. È, dunque, utile notare come l’irregolarità procedimentale che quasi mai dipende dal lavoratore straniero finisca per ledere la sua posizione giuridica soggettiva in modo irrimediabile, esponendolo a rischi drammatici quali l’espulsione, il licenziamento, l’impossibilità di rinnovare il contratto di lavoro o di ottenere la completa iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.  LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIÙ RILEVANTE Già abbiamo analizzato in questa rubrica la giurisprudenza più rilevante in tema dei decreto flussi fino a marzo scorso. Ancor più di recente meritano menzione alcune decisioni del TAR Campania – Napoli, autentica pioniera in materia, che delineano in modo netto i confini della tutela del lavoratore straniero a fronte delle carenze datoriali o dei ritardi burocratici. Con la sentenza n. 2200 del 01.04.2026 il TAR Campania – Napoli ha chiarito che il lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia è titolare di un legittimo affidamento che va rigorosamente protetto, qualora quest’ultimo sia in buona fede e abbia dimostrato un atteggiamento collaborativo con le autorità. A ulteriore conferma di tale orientamento, si pone l’ulteriore sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 3216 del 20.05.2026, con la quale il medesimo Tribunale ha statuito il carattere necessario ”[…] della valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’ “inserimento sociale, familiare e lavorativo (ndr dello straniero), avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti in Italia nonché alla permanenza di legami con il Paese d’origine”. Successivamente, con la sentenza n. 2652 del 27.04.2026 – Sezione VI -, il medesimo Tribunale campano ha specificato l’obbligo in capo all’Amministrazione di operare un corretto bilanciamento degli interessi, escludendo automatismi espulsivi, valorizzando “invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025)” (…) “non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario”. Un lasso di tempo abnorme dal rilascio del nulla osta dovuto ad una mancata tempestiva convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno ad opera dell’Amministrazione, ovvero l’alea del decorso del tempo, rendono di per sé illegittima la revoca del nulla osta al lavoro successivamente intervenuta, non potendo questi fattori essere irragionevolmente imputati allo straniero. Per giunta, la circostanza del rinvenimento di una nuova, redditizia e duratura occasione lavorativa da parte dello straniero dovrebbe indurre l’Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione (c.f.r. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, sentenze n. 1647 del 10.03.2026 e n. 3331 del 26.05.2026 ). Tali principi sono stati ribaditi e confermati dalla sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 2653 del 27.04.2026, che ha specificato come il favor lavoratoris debba prevalere sulle rigide e automatiche determinazioni dell’Amministrazione, “nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza” (cfr. Tar Campania sentenza del 11.11.2025 n. 7323). L’Amministrazione è tenuta, piuttosto, a svolgere un’adeguata istruttoria, verificando se l’interessato abbia, nelle more del procedimento, intrapreso un concreto ed effettivo percorso di regolarizzazione della propria posizione lavorativa, anche mediante l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (cfr. TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025 e sent. n. 4123/2025; TAR. Liguria, Genova, Sez. I, n. 549/2026; TAR Veneto, ord. n. 35/2026; TAR Marche, sent. n. 257/2026), e nel riesercizio del potere di verifica dei requisiti del nulla osta, la stessa non gode di una potestà punitiva cieca (cfr TAR Campania, con la sentenza n. 2749 del 29.04.2026 – Sezione VI). LA VALORIZZAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE DOCUMENTALI FAVOREVOLI L’esigenza di una valutazione dinamica nell’alveo del Decreto Flussi investe direttamente anche la fase cautelare. Il TAR Lazio, Sezione I-ter, ordinanza n. 1046 del 18.02.2026, a fronte di un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, valorizzando espressamente le sopravvenienze documentali favorevoli intervenute nelle more del giudizio (nel caso di specie, la certificazione di idoneità alloggiativa e asseverazione tardive), proprio per evitare che l’omessa ponderazione dei nuovi elementi incidesse irreversibilmente sulla vita e sulla dignità del lavoratore. Si inserisce in questo solco la successiva sentenza n. 3307 del 17.02.2026 del TAR Lazio, Sezione I-ter, dove il Giudice Amministrativo, per superare il ritardo e il silenzio dell’Amministrazione, ha individuato rimedi processuali stringenti, legittimando non solo il ricorso al rito del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., ma disponendo, inoltre, la nomina anticipata del Commissario ad acta direttamente nella sentenza di cognizione, neutralizzando le lungaggini del successivo giudizio di ottemperanza. L’assoluta centralità della tutela personalistica rispetto al mero dato formale trova un riscontro decisivo nelle ulteriori pronunce del Consiglio di Stato (Sez. III nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025) e del TAR Lazio (sent. 22278/2025).  È pacifico, dunque, che l’inutile decorso del termine di 60 giorni previsto dell’art. 5 comma 9, d. lgs. n. 286/1998 per il rilascio, rinnovo o conversione del titolo di soggiorno integri silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, sindacabile con il rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., comportando l’obbligo in capo alla P.A. di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, come sancito dall’art. 2 l. n. 241/1990 (v. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sentenza, 02.03.2026, n. 1427, cfr T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sentenza, 20.01.2026, n. 115). IL RIGETTO DEI FORMALISMI IN FAVORE DELLA TUTELA PERSONALISTICA DEL SINGOLO STRANIERO Quanto sopra descritto costituisce inevitabilmente il risultato dell’insostenibilità di un sistema che produce situazioni di irregolarità indipendentemente dalla volontà del lavoratore straniero. Come efficacemente sostenuto dal T.A.R. Marche Ancona, Sezione II, con sentenza n. 443 del 01.04.2026, è illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sul solo rilievo della mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, allorché tale mancato perfezionamento non sia imputabile allo straniero, il quale abbia nel frattempo instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato. Invero, nella pronuncia si legge quanto segue: “Un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d. lgs. n. 186/1998 (…) si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno”. Non meno significativa, nelle more di un’auspicabile iniziativa del legislatore, sarebbe certamente l’adozione di un atto di indirizzo amministrativo che assicuri uniformità applicativa, sulla scia della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, n. 3836, precedente di particolare rilievo che ha avuto il merito di privilegiare una lettura sostanziale della disciplina relativa ai flussi. Un analogo intervento, adeguato all’attuale quadro normativo e all’ormai consolidata evoluzione giurisprudenziale, rappresenterebbe un efficace strumento per garantire l’effettiva tutela delle posizioni giuridiche degli stranieri.