Trasferito dal CPR di Gradisca a Gjadër senza provvedimento: risarcito il danno per violazione dei diritti fondamentali

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, February 18, 2026

AVV. MARGHERITA SALERNO 1, DOTT. RAFFAELE BIONDO 2

Con la sentenza del 10 febbraio 2026 (R.G. n. 10914/2025), il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al risarcimento del danno non patrimoniale per il trasferimento di un cittadino straniero trattenuto nel CPR di Gradisca verso il centro albanese di Gjader in assenza di un provvedimento scritto e motivato, con violazione, nel caso concreto, dei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 13 e 97 Cost., dalla legge 241/1990 e dall’art. 8 CEDU.

La vicenda

Il caso riguarda un cittadino algerino, padre di due minori affidati ai nonni materni, coinvolto in un percorso di valutazione della capacità genitoriale disposto dal Tribunale per i Minorenni, che prevedeva incontri monitorati con i figli. La sera del 10 aprile 2025, mentre era trattenuto nel CPR di Gradisca, veniva improvvisamente prelevato con l’indicazione generica che sarebbe stato trasferito a Brindisi.

Dopo circa venti ore di viaggio – in pullman e su nave militare, con i polsi legati da fascette di velcro “con la facoltà di toglierle solamente per andare in bagno, in due sole occasioni” – scopriva di trovarsi invece a Gjadër, in Albania, a centinaia di chilometri dai suoi figli e senza possibilità di proseguire il percorso genitoriale disposto dall’autorità giudiziaria minorile.

Nessun provvedimento gli era stato notificato, nessuna motivazione fornita, nessuna valutazione della sua situazione concreta risultava agli atti.

Come testimoniato dalla compagna in un messaggio inviato all’europarlamentare Cecilia Strada, “era convinto fino all’ultimo momento di essere diretto a Brindisi”.

Il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale muove dalla natura del trattenimento amministrativo, qualificato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 96/2025) come “situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere” che comporta un’ingerenza nel diritto alla libertà personale tutelato dall’art. 13 Cost. e dall’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali UE. 

Il punto innovativo è l’interpretazione estensiva del concetto di libertà personale compiuto dall’organo giudicante: la libertà personale non è limitata alla “possibilità di disporre del proprio essere fisico”, ma abbraccia la “disponibilità di sé stessi”, comprensiva della libertà morale e della “pretesa dei singoli all’autodeterminazione”. In questa prospettiva, una decisione amministrativa restringe la libertà quando, limitando la “disponibilità della propria persona”, incide “sulla personalità morale e sulla dignità sociale del singolo”.

Ne deriva una conseguenza di rilievo sistematico: l’essere già in una situazione di restrizione della libertà non impedisce una lesione ulteriore dello stesso diritto derivante da una nuova decisione che incide sulla sfera fisica, psichica e morale. Chi è trattenuto non diventa un “non-soggetto” privo di tutele: ogni interferenza successiva richiede sempre e comunque il rispetto delle garanzie costituzionali.

Il secondo aspetto valorizzato dal Tribunale è il principio di legalità sostanziale (art. 97 Cost.), da cui scaturisce la regola generale della procedimentalizzazione (L. 241/1990). Il Tribunale respinge l’eccezione ministeriale – “nel nostro ordinamento non è prevista l’emissione di un provvedimento amministrativo relativo al trasferimento di uno straniero già trattenuto in altra struttura” – affermando che “tutta l’azione amministrativa è tendenzialmente assoggettata ad un obbligo di procedimentalizzazione, sicché la decisione finale viene espressa nella forma del provvedimento”.

Richiamando l’art. 1, co. 1, L. 241/1990 con particolare riferimento ai criteri di “pubblicità e trasparenza”, e co. 2-bis che stabilisce l’obbligo di “collaborazione e buona fede”, i giudici sostengono che la scelta del trasferimento, pur discrezionale, “non si sottrae alle regole generali dell’esercizio dell’attività amministrativa, tanto più quando coercitiva e incidentale su persona assoggettata all’altrui potere”.

Nell’ambito delle garanzie procedurali emerge un “noyau dur irrinunciabile”: “un obbligo informativo che discende […] dalla conformazione dell’agire amministrativo ai criteri di pubblicità e trasparenza e al rispetto dei principi di collaborazione e buona fede”. In concreto, il trattenuto deve sapere “attraverso un provvedimento, dove, quando e perché”. Questa conclusione ha “carattere generale e sistematico” e garantisce l’autodeterminazione poiché permette che “il trattenuto sia reso edotto in modo completo del contenuto delle decisioni amministrative a carattere coercitivo”.

Il Ministero ha tentato di difendersi citando l’art. 3, co. 4, L. 14/2024, ai sensi del quale il trasferimento a Gjadër “non fa venire meno il titolo del trattenimento né produce effetti sulla procedura amministrativa”. Sul punto, il Tribunale precisa che la norma fa salvo il vigore originario, nel senso che non occorre una nuova convalida di trattenimento, ma non sostituisce un provvedimento specifico. Il decreto iniziale indicava Gradisca, non Gjadër: “la scelta di trasferire è frutto di una nuova e diversa spendita di potere autoritativo incidente sulla libertà personale”, che richiede garanzie proprie.

Le conclusioni sono rafforzate dal fatto che i trasferimenti avvengono dopo “valutazione e selezione su criteri come […] la sussistenza di stretti legami personali e familiari sul territorio nazionale”, evidentemente non compiute dall’Amministrazione.

E infatti, nel caso di specie il trasferimento ha compromesso il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU; artt. 2, 29, 31 Cost.), impedendo il “percorso di valutazione prognostica della capacità genitoriale che prevede incontri monitorati tra il minore e il padre” (Trib. Minorenni Piemonte). Il Ministero non ha provato che tali “modalità specifiche, finalizzate a garantire il benessere della prole”, fossero assicurate da Gjadër: il mero richiamo alla regola generale dei contatti all’esterno dei centri è stato ritenuto insufficiente dal Tribunale.

Invocando, infine, l’art. 3 Convenzione New York 1989 (che prevede l’“interesse superiore del fanciullo […] preminente”), i giudici impongono scelte proporzionate e frutto di procedure eque: l’ingerenza deve sì essere “prevista dalla legge”, ma altresì motivata da “esigenze imperative” e bilanciata tra interessi pubblici e privati.

La decisione assume rilievo non solo per il riconoscimento del danno nel caso concreto, ma soprattutto perché afferma un principio di carattere generale: anche nei confronti di persone già trattenute, il trasferimento in altra struttura costituisce una nuova manifestazione di potere autoritativo incidente sulla libertà personale e deve quindi essere formalizzato mediante un provvedimento scritto, motivato e conoscibile dall’interessato.

Viene così sancita, in termini chiari, l’illegittimità dei trasferimenti disposti in assenza di un atto formale, ponendo un limite a prassi amministrative caratterizzate da decisioni non documentate e sottratte al controllo giurisdizionale.

Tribunale di Roma, sentenza del 10 febbraio 2026
  1. Avvocata del Foro di Roma, con studio in via Durazzo 12 a Roma esercita la professione nel settore del diritto dell’immigrazione, con particolare attenzione al diritto di asilo e alla tutela dei diritti fondamentali delle persone straniere. Coordinatrice dell’APS Attiva Diritti e socia ASGI, svolge attività di consulenza e formazione e collabora con diverse realtà associative impegnate nella difesa dei diritti delle persone migranti, adottando un approccio attento alle discriminazioni e alle questioni di genere (email: margheritasalerno@gmail.com) ↩︎
  2. Praticante avvocato e volontario di Attiva Diritti ↩︎