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Il diritto UE oltre i confini: analisi delle implicazioni extraterritoriali del Protocollo Italia-Albania
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Utrecht University Faculty of law economics and governance LL.M. European law EU LAW BEYOND BORDERS: EXPLORING THE EXTRATERRITORIAL. IMPLICATIONS OF THE ITALY-ALBANIA PROTOCOL Tesi di Isabella Orsi (2024/2025) Scarica l’elaborato (ENG) INTRODUZIONE Le questioni giuridiche più controverse connesse al Protocollo Italia-Albania sono emerse in modo particolarmente evidente a seguito della sentenza “CV vs Ministerstvo vnitra”(C-406/22) della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). In tale pronuncia, la Corte ha chiarito che la qualificazione di un Paese come “Paese di origine sicuro” richiede una valutazione complessiva della situazione generale, e non può essere limitata a specifiche categorie di persone o circostanze particolari. L’impatto della decisione si è riflesso immediatamente nella fase iniziale di attuazione del Protocollo. Tra ottobre e novembre 2024, diversi tribunali italiani hanno rifiutato di convalidare gli ordini di trattenimento disposti nei centri situati in Albania, ritenendo che Egitto e Bangladesh, inclusi dal governo italiano nell’elenco dei Paesi di origine sicuri, non soddisfacessero gli standard delineati dalla CGUE, anche alla luce delle pratiche repressive documentate nei confronti di minoranze e oppositori politici. Da tali decisioni sono scaturiti vari rinvii pregiudiziali alla CGUE da parte dei tribunali di Roma, Firenze, Bologna e Palermo, confluiti nei procedimenti riuniti “Alace” (C-758/24) e “Canpelli” (C-759/24). Al di là del profilo relativo al concetto di “Paese di origine sicuro”, i casi sollevano una questione di carattere sistemico: l’applicabilità del diritto dell’Unione europea a procedure svolte nel territorio di un Paese terzo. La legge italiana di ratifica del Protocollo non chiarisce in modo espresso secondo quali modalità le direttive europee, concepite per operare entro l’ambito territoriale dell’Unione, possano disciplinare procedure condotte in Albania. Il generico riferimento alla loro applicazione “in quanto compatibili” non appare sufficiente a risolvere i dubbi interpretativi. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA/Papers CENTRI IN ALBANIA, BRUSCA ACCELERATA DEL GOVERNO. È IL MOMENTO DI UNA RISPOSTA ALL’ALTEZZA 90 presenze e intensificazione dei trasferimenti: il “modello Albania” cambia scala. La finestra per fermare la normalizzazione è ora Francesco Ferri 26 Febbraio 2026 Finora, i giudici italiani non hanno affrontato in modo diretto la questione dell’estensione territoriale dell’applicabilità diritto dell’Unione. Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sui primi trattenimenti, ha disapplicato la normativa nazionale di recepimento della Direttiva Procedure (2013/32/UE) e ha sollevato rinvio pregiudiziale, concentrando tuttavia l’analisi sul solo tema del Paese di origine sicuro. Tale impostazione presuppone implicitamente l’applicabilità del diritto UE alle procedure svolte in Albania, senza interrogarsi in modo esplicito sul fondamento giuridico di tale estensione. Ne deriva il rischio di lasciare irrisolta una questione preliminare che incide non solo sulla legittimità del Protocollo, ma più in generale sul rapporto tra ordinamenti e sulla struttura del sistema europeo comune di asilo. In questa prospettiva, assume rilievo anche la scelta del legislatore italiano di attribuire rango primario alla lista dei Paesi di origine sicuri. Tale opzione sembra orientata a ridurre gli spazi di contestazione fondati sul diritto dell’Unione, pur senza sottrarre formalmente la normativa al principio del primato del diritto dell’Unione. L’esito dei rinvii pregiudiziali potrà incidere in modo significativo non solo sul futuro del Protocollo, ma anche sull’evoluzione delle politiche migratorie europee, specie alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2024/1348, che introduce eccezioni non previste dalla Direttiva Procedure, ancora applicabile ai procedimenti pendenti. Nel tentativo di superare lo stallo determinato dal contenzioso, il governo italiano ha adottato il Decreto-Legge n. 37/2025 1, trasformando i centri albanesi in Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Tuttavia, il 29 maggio 2025 la Corte di cassazione ha sollevato ulteriori rinvii pregiudiziali, in apparente discontinuità rispetto a una precedente decisione dell’8 maggio che qualificava tali centri come estensioni del territorio italiano. Tale evoluzione conferma il persistente grado di incertezza giuridica che caratterizza la vicenda. Alla luce delle interazioni tra diritto nazionale, diritto dell’Unione e forme di cooperazione bilaterale con Paesi terzi come quella oggetto di analisi, la ricerca di questa tesi si propone di rispondere alla seguente domanda: “In che misura il diritto di asilo dell’Unione Europea può applicarsi a procedure svolte in un Paese terzo e quali sono le implicazioni giuridiche derivanti dal suo utilizzo quale quadro normativo per modelli di asilo extraterritoriale, con particolare riferimento al Protocollo Italia – Albania?” L’analisi si articola in tre capitoli. Il primo ricostruisce le condizioni in cui il diritto dell’Unione può trovare applicazione in contesti extraterritoriali, esaminando i presupposti teorici e i limiti sistemici. Il secondo valuta la compatibilità della procedura accelerata di frontiera, fondata sul concetto di Paese di origine sicuro, con il diritto UE e con l’ordinamento italiano. Il terzo esamina le implicazioni giuridiche e istituzionali dell’utilizzo del diritto dell’Unione quale base per procedure extraterritoriali, con particolare attenzione ai rinvii pregiudiziali pendenti fino a giugno 2024 e ai possibili sviluppi della giurisprudenza della CGUE successivi a tale periodo. La ricerca, pertanto, si concentra sui procedimenti noti entro quella data e non considera le pronunce emesse successivamente. In tal modo, la tesi intende contribuire al dibattito sul ruolo del diritto dell’Unione nella progressiva esternalizzazione delle politiche migratorie e sulla compatibilità di tali modelli con l’architettura del sistema europeo comune di asilo. 1. Decreto legge 37/2025: un laboratorio autoritario delle politiche migratorie – Asgi (aprile 2025) ↩︎
Centri in Albania, brusca accelerata del governo. È il momento di una risposta all’altezza
Sotto il cielo grigio di Gjadër la bandiera italiana sventola con decisione. Nel CPR sono attualmente trattenute oltre 90 persone: il numero più alto dall’apertura del centro. Nei sedici mesi trascorsi dall’avvio della struttura costruita dal governo italiano in Albania, la presenza si era mantenuta su livelli molto più bassi, con una media attorno alle venti presenze. Nelle ultime settimane due trasferimenti di circa 35 persone ciascuno hanno portato il totale oltre le novanta presenze. Il cambio di passo è evidente. Questo dato consente di archiviare la discussione a somma zero che ha finora dominato il confronto pubblico: la contrapposizione tra la denuncia del «fallimento» del progetto e la promessa che «funzioneranno!». In realtà, dall’11 aprile 2025 – data di avvio della seconda fase dell’esperimento, caratterizzata dal trasferimento in Albania di persone già trattenute in Italia – il centro non è mai rimasto vuoto. Funzionava quindi anche prima della svolta attuale, anche se in maniera differente dal progetto iniziale del governo. Con numeri inferiori alle attese, ma con persone reali – corpi, pensieri, desideri – esposte al trasferimento coatto, alla radicale violazione dei diritti e a una violenza istituzionale sistemica. Il salto di qualità di questi giorni è dunque netto. È in corso il tentativo di stabilizzare l’utilizzo intensivo di Gjadër come segmento ordinario del sistema italiano di detenzione amministrativa, nonostante i due rinvii pregiudiziali pendenti davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. È questa la cornice che segna l’ingresso in una fase differente. Perché l’accelerazione proprio ora? Le risposte possibili sono molteplici e non necessariamente tra loro alternative. L’aumento netto dei trasferimenti può essere letto come una sfida nei confronti delle decisione della magistratura, con vista sul referendum, alla ricerca di uno scontro utile a consolidare il frame comunicativo del governo nella volata elettorale. Ma il rilancio del progetto è anche un segnale politico che dialoga con due novità incombenti su scala europea: la possibile configurazione di return hubs in paesi terzi e l’implementazione del Patto migrazione e asilo.  Occorre sgombrare il campo dagli equivoci. Per ragioni differenti, né i return hubs – ancora in fase di definizione – né il Patto legittimano il modello Albania. Non solo perché si tratta di dispositivi giuridici non ancora operativi, ma perché il protocollo italo-albanese presenta caratteristiche precise – dalla pretesa di esercitare la giurisdizione italiana oltre confine alle specifiche procedure adottate – che restano fuori dal perimetro giuridico attuale e da quello futuro. Anche in questa fase di accelerazione, le modalità dei trasferimenti restano immutate. L’uso dei dispositivi di coercizione è generalizzato e copre l’intera durata del viaggio dall’Italia, senza che risulti alcuna valutazione individuale sulla necessità e proporzionalità della misura. Non è emesso un ordine formale di trasferimento, benché la magistratura abbia già censurato l’assenza di tale provvedimento. Giurisprudenza italiana/CPR, Hotspot, CPA TRASFERITO DAL CPR DI GRADISCA A GJADËR SENZA PROVVEDIMENTO: RISARCITO IL DANNO PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI Tribunale di Roma, sentenza del 10 febbraio 2026 18 Febbraio 2026 I criteri di selezione non sono pubblici e i profili delle persone trasferite risultano eterogenei per età, nazionalità, radicamento sociale e percorso migratorio. > L’opacità non è un incidente procedurale: è parte costitutiva del dispositivo. In questa fase emerge con maggiore chiarezza un tratto strutturale: il carattere punitivo del trasferimento. In assenza di parametri trasparenti, la decisione su chi inviare in Albania resta integralmente nella disponibilità dell’amministrazione. Non è necessario adottare una prospettiva abolizionista per comprenderne la gravità: si esercita la privazione della libertà personale al di fuori dell’assetto ordinario delle garanzie e in radicale tensione con il carattere democratico dell’ordinamento. Alcune vicende rendono questo quadro ancora più nitido. Due delle persone trasferite in questi giorni a Gjadër sono state prelevate dal CPR di Bari: erano presenti il giorno della tragica e ancora opaca morte di Simo Said, il venticinquenne deceduto il 12 febbraio. Una di loro ha trovato il corpo e ha dato l’allarme. Oggi presenta un grave stato di sofferenza psicofisica, testimoniato da ripetuti episodi di autolesionismo. Eppure è stata trasferita a Gjadër nei giorni immediatamente successivi alla morte di Said. Almeno due persone, tra quelle attualmente trattenute, si trovano al secondo trasferimento forzato in Albania: già inviate a Gjadër nei mesi precedenti, poi riportate in Italia e ora nuovamente trasferite oltre Adriatico. Per la prima volta, inoltre, è stato attivato anche il carcere interno alla struttura per la detenzione di una persona che avrebbe commesso un reato nel CPR. «Non volevo questa vita», racconta A., una delle persone incontrate a Gjadër negli ultimi due giorni. Le sue parole non descrivono soltanto l’ultimo trasferimento, ma una traiettoria più lunga: lavoro precario e informale, irregolarità prodotta, sfruttamento radicale, precarietà sistemica. Gjadër non interrompe questo percorso: lo radicalizza. Il nuovo scenario impone uno sforzo inedito. Attivistə, movimenti, società civile, forze politiche che si oppongono al progetto sono collocatə anch’essə in una nuova fase. Occorre riattivare la discussione collettiva, comprendere fino in fondo la posta in gioco, dotarsi di lenti e strumenti coerenti con il nuovo scenario. In gioco non c’è soltanto la vita delle persone trasferite, ma la qualità della democrazia. La partita non si gioca in un futuro indeterminato. Riguarda l’oggi. Il prossimo mese, da qui al referendum, sarà decisivo. Il rischio è che il governo utilizzi le persone migranti come strumento di campagna elettorale, costruendo un nuovo scontro con la magistratura – forse dalla portata inedita – attorno alle prevedibili non convalide dei nuovi trattenimenti, soprattutto nei casi di domanda di asilo. Denunciare con chiarezza, attivare tutti gli strumenti disponibili – contenzioso giuridico, comunicazione limpida, mobilitazioni – per collocare il modello Albania dove merita di essere: oltre il perimetro dell’accettabile. Se nello spazio pubblico si afferma la consapevolezza diffusa della portata giuridica e politica di questo progetto, le eventuali non convalide non potranno essere presentate come l’atto ostile di singolə giudicə, ma appariranno per ciò che sono: la conseguenza coerente di un impianto incompatibile con principi fondamentali. Dopo il referendum si aprirà una finestra temporale precisa e ugualmente importante: pochi mesi per consolidare definitivamente il centro o per rimettere radicalmente in discussione l’esistenza. Siamo davanti a un bivio e non possiamo più rifugiarci nella retorica del flop. Qui e ora occorre moltiplicare gli sforzi, a ogni livello. Rompere l’isolamento delle persone e l’asimmetria informativa attraverso una presenza costante a Gjadër. Costruire alleanze inedite lungo entrambe le sponde dell’Adriatico. Rafforzare l’iniziativa giuridica, politica e comunicativa con forza e creatività, intelligenza e coraggio.
Trasferito dal CPR di Gradisca a Gjadër senza provvedimento: risarcito il danno per violazione dei diritti fondamentali
AVV. MARGHERITA SALERNO 1, DOTT. RAFFAELE BIONDO 2 Con la sentenza del 10 febbraio 2026 (R.G. n. 10914/2025), il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al risarcimento del danno non patrimoniale per il trasferimento di un cittadino straniero trattenuto nel CPR di Gradisca verso il centro albanese di Gjader in assenza di un provvedimento scritto e motivato, con violazione, nel caso concreto, dei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 13 e 97 Cost., dalla legge 241/1990 e dall’art. 8 CEDU. LA VICENDA Il caso riguarda un cittadino algerino, padre di due minori affidati ai nonni materni, coinvolto in un percorso di valutazione della capacità genitoriale disposto dal Tribunale per i Minorenni, che prevedeva incontri monitorati con i figli. La sera del 10 aprile 2025, mentre era trattenuto nel CPR di Gradisca, veniva improvvisamente prelevato con l’indicazione generica che sarebbe stato trasferito a Brindisi. Dopo circa venti ore di viaggio – in pullman e su nave militare, con i polsi legati da fascette di velcro “con la facoltà di toglierle solamente per andare in bagno, in due sole occasioni” – scopriva di trovarsi invece a Gjadër, in Albania, a centinaia di chilometri dai suoi figli e senza possibilità di proseguire il percorso genitoriale disposto dall’autorità giudiziaria minorile. Nessun provvedimento gli era stato notificato, nessuna motivazione fornita, nessuna valutazione della sua situazione concreta risultava agli atti. Come testimoniato dalla compagna in un messaggio inviato all’europarlamentare Cecilia Strada, “era convinto fino all’ultimo momento di essere diretto a Brindisi”. IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE Il Tribunale muove dalla natura del trattenimento amministrativo, qualificato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 96/2025) come “situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere” che comporta un’ingerenza nel diritto alla libertà personale tutelato dall’art. 13 Cost. e dall’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali UE.  Il punto innovativo è l’interpretazione estensiva del concetto di libertà personale compiuto dall’organo giudicante: la libertà personale non è limitata alla “possibilità di disporre del proprio essere fisico”, ma abbraccia la “disponibilità di sé stessi”, comprensiva della libertà morale e della “pretesa dei singoli all’autodeterminazione”. In questa prospettiva, una decisione amministrativa restringe la libertà quando, limitando la “disponibilità della propria persona”, incide “sulla personalità morale e sulla dignità sociale del singolo”. Ne deriva una conseguenza di rilievo sistematico: l’essere già in una situazione di restrizione della libertà non impedisce una lesione ulteriore dello stesso diritto derivante da una nuova decisione che incide sulla sfera fisica, psichica e morale. Chi è trattenuto non diventa un “non-soggetto” privo di tutele: ogni interferenza successiva richiede sempre e comunque il rispetto delle garanzie costituzionali. Il secondo aspetto valorizzato dal Tribunale è il principio di legalità sostanziale (art. 97 Cost.), da cui scaturisce la regola generale della procedimentalizzazione (L. 241/1990). Il Tribunale respinge l’eccezione ministeriale – “nel nostro ordinamento non è prevista l’emissione di un provvedimento amministrativo relativo al trasferimento di uno straniero già trattenuto in altra struttura” – affermando che “tutta l’azione amministrativa è tendenzialmente assoggettata ad un obbligo di procedimentalizzazione, sicché la decisione finale viene espressa nella forma del provvedimento”. Richiamando l’art. 1, co. 1, L. 241/1990 con particolare riferimento ai criteri di “pubblicità e trasparenza”, e co. 2-bis che stabilisce l’obbligo di “collaborazione e buona fede”, i giudici sostengono che la scelta del trasferimento, pur discrezionale, “non si sottrae alle regole generali dell’esercizio dell’attività amministrativa, tanto più quando coercitiva e incidentale su persona assoggettata all’altrui potere”. Nell’ambito delle garanzie procedurali emerge un “noyau dur irrinunciabile”: “un obbligo informativo che discende […] dalla conformazione dell’agire amministrativo ai criteri di pubblicità e trasparenza e al rispetto dei principi di collaborazione e buona fede”. In concreto, il trattenuto deve sapere “attraverso un provvedimento, dove, quando e perché”. Questa conclusione ha “carattere generale e sistematico” e garantisce l’autodeterminazione poiché permette che “il trattenuto sia reso edotto in modo completo del contenuto delle decisioni amministrative a carattere coercitivo”. Il Ministero ha tentato di difendersi citando l’art. 3, co. 4, L. 14/2024, ai sensi del quale il trasferimento a Gjadër “non fa venire meno il titolo del trattenimento né produce effetti sulla procedura amministrativa”. Sul punto, il Tribunale precisa che la norma fa salvo il vigore originario, nel senso che non occorre una nuova convalida di trattenimento, ma non sostituisce un provvedimento specifico. Il decreto iniziale indicava Gradisca, non Gjadër: “la scelta di trasferire è frutto di una nuova e diversa spendita di potere autoritativo incidente sulla libertà personale”, che richiede garanzie proprie. Le conclusioni sono rafforzate dal fatto che i trasferimenti avvengono dopo “valutazione e selezione su criteri come […] la sussistenza di stretti legami personali e familiari sul territorio nazionale”, evidentemente non compiute dall’Amministrazione. E infatti, nel caso di specie il trasferimento ha compromesso il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU; artt. 2, 29, 31 Cost.), impedendo il “percorso di valutazione prognostica della capacità genitoriale che prevede incontri monitorati tra il minore e il padre” (Trib. Minorenni Piemonte). Il Ministero non ha provato che tali “modalità specifiche, finalizzate a garantire il benessere della prole”, fossero assicurate da Gjadër: il mero richiamo alla regola generale dei contatti all’esterno dei centri è stato ritenuto insufficiente dal Tribunale. Invocando, infine, l’art. 3 Convenzione New York 1989 (che prevede l’“interesse superiore del fanciullo […] preminente”), i giudici impongono scelte proporzionate e frutto di procedure eque: l’ingerenza deve sì essere “prevista dalla legge”, ma altresì motivata da “esigenze imperative” e bilanciata tra interessi pubblici e privati. La decisione assume rilievo non solo per il riconoscimento del danno nel caso concreto, ma soprattutto perché afferma un principio di carattere generale: anche nei confronti di persone già trattenute, il trasferimento in altra struttura costituisce una nuova manifestazione di potere autoritativo incidente sulla libertà personale e deve quindi essere formalizzato mediante un provvedimento scritto, motivato e conoscibile dall’interessato. Viene così sancita, in termini chiari, l’illegittimità dei trasferimenti disposti in assenza di un atto formale, ponendo un limite a prassi amministrative caratterizzate da decisioni non documentate e sottratte al controllo giurisdizionale. Tribunale di Roma, sentenza del 10 febbraio 2026 1. Avvocata del Foro di Roma, con studio in via Durazzo 12 a Roma esercita la professione nel settore del diritto dell’immigrazione, con particolare attenzione al diritto di asilo e alla tutela dei diritti fondamentali delle persone straniere. Coordinatrice dell’APS Attiva Diritti e socia ASGI, svolge attività di consulenza e formazione e collabora con diverse realtà associative impegnate nella difesa dei diritti delle persone migranti, adottando un approccio attento alle discriminazioni e alle questioni di genere (email: margheritasalerno@gmail.com) ↩︎ 2. Praticante avvocato e volontario di Attiva Diritti ↩︎
Il ruolo dei Centri di permanenza per i rimpatri nella gestione dei migranti successivamente agli accordi tra Italia e Albania
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Corso di laurea triennale in Scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani IL RUOLO DEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI NELLA GESTIONE DEI MIGRANTI SUCCESSIVAMENTE AGLI ACCORDI TRA ITALIA E ALBANIA Tesi di Elena Regonesi (2024/2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE L’Italia, da diversi decenni, è al centro di intensi e costanti flussi migratori, che hanno reso necessario lo sviluppo di politiche volte a gestire i processi di ingresso, permanenza e rimpatrio dei cittadini stranieri. La regolamentazione dei migranti in Italia si è scontrata con questioni della sicurezza interna e del controllo delle frontiere. Tra i vari strumenti giuridici e amministrativi rilevanti per il contesto ci sono i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), istituiti originariamente con la legge Turco-Napolitano del 1998 sotto la denominazione di Centri di Permanenza Temporanea (CPT). La nascita di queste strutture ha segnato l’introduzione della detenzione amministrativa destinata ai cittadini stranieri irregolari, privandoli della libertà personale. Fin dalle origini ha suscitato un dibattito politico e giuridico, suscitando ambiguità legale verso i CPR, spazi nei quali la privazione della libertà viene utilizzata come strumento di controllo migratorio, ma senza le garanzie proprie della detenzione penale. La questione dei CPR ha assunto un rilievo centrale nelle politiche migratorie italiane, rappresentando una preoccupazione nell’equilibrio tra sicurezza, gestione dei flussi e tutela dei diritti. Negli anni le scelte dei governi sono cambiate verso un ampliamento e una restrizione della detenzione amministrativa, ma sempre vincolata dalle normative UE, che attraverso regolamenti ha determinato dei limiti da rispettare. Negli ultimi anni, la gestione dei flussi migratori ha assunto un carattere sempre più emergenziale. Un passo significativo è stato compiuto con il Decreto-Legge n. 37 del 28 marzo 2025, introdotto dall’attuale governo Meloni, con l’istituzione di un nuovo CPR al di fuori del territorio italiano, in Albania. L’accordo tra Italia e Albania è volto ad alleggerire il sistema d’accoglienza e rimpatri con l’esternalizzazione dei flussi migratori in uno Stato terzo. Questa politica, in linea con le tendenze europee di esternalizzazione delle politiche migratorie, ha suscitato un ampio dibattito pubblico da parte delle opposizioni politiche e delle associazioni italiane e internazionali per i diritti umani, sui rischi di violazioni di diritti umani e fondamentali, nonché sull’incertezza dei risultati e sui costi elevati per lo Stato. Partendo da queste premesse, in questo elaborato analizzerò il ruolo e la funzione dei CPR nella gestione dei migranti, con particolare attenzione all’accordo stipulato nella forma di un Protocollo tra Italia e Albania con valenza per gli anni 2023–2025 e alle sue implicazioni sul piano costituzionale e dei diritti umani. L’obiettivo principale è quello di approfondire la compatibilità della detenzione amministrativa, ovvero il trattenimento dei migranti, con i principi fondamentali dello Stato di diritto. Nel primo capitolo verrà ricostruito il percorso storico e normativo della detenzione amministrativa in Italia, analizzando lo sviluppo delle politiche nazionali e i vincoli dettati dall’Unione Europea. Il secondo capitolo sarà dedicato all’analisi del funzionamento dei CPR, alla loro distribuzione sul territorio nazionale, alla gestione e alle problematiche, e al rispetto dei diritti fondamentali dei trattenuti, analizzando il tema dei Paesi terzi sicuri. Infine, il terzo capitolo si concentrerà sull’accordo Italia-Albania, vale a dire sul contenuto, sulla normativa che questo Protocollo incrocia e sulle conseguenze che esso sta determinando nella gestione di alcune tipologie di migranti.
Il turbolento 2026 delle politiche migratorie
Il 2026 si profila come un anno di svolta nelle politiche migratorie. Eppure, veniamo da un decennio denso di trasformazioni radicali. L’introduzione dell’approccio hotspot nel 2015, che ha istituzionalizzato pratiche di trattenimento informale e selezione alla frontiera, la conflittualità sistematica contro le ONG impegnate nel soccorso in mare portata avanti da governi di diverso orientamento politico, i decreti sicurezza del 2017, 2018 e 2019, la vorticosa produzione normativa del governo in carica hanno ridisegnato – in una dimensione complessivamente negativa – la condizione giuridica e politica delle persone migranti. Tuttavia, nessuno di questi passaggi ha avuto la portata sistemica delle riforme che saranno operative nel 2026. IL PATTO EUROPEO: L’ELEFANTE NELLA STANZA Il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, approvato definitivamente dal Parlamento europeo nell’aprile 2024 e destinato a produrre effetti a partire da giugno 2026, costituisce la riforma più organica mai prodotta in relazione al sistema comune d’asilo. I nove regolamenti che lo compongono, insieme alla direttiva sull’accoglienza, delineano un impianto coerente e profondamente inquietante. A fronte di questa portata, il Patto continua tuttavia a rimanere ai margini del dibattito pubblico. Lo scarto tra l’impatto prefigurato e la scarna discussione che lo accompagna non è un semplice effetto collaterale. Le ragioni di questa rimozione sono molteplici. In Italia, a differenza di altri Stati membri, il piano nazionale di implementazione non è mai stato reso pubblico, collocando la riforma in un limbo che ne rende opaca la portata e ostacola i processi di mobilitazione informata. Più in generale, l’estensione e la radicalità del Patto hanno finora prodotto smarrimento più che attivazione. Sul piano sostanziale, tra i molti altri profili, il Patto definisce la frontiera come dispositivo centrale nel governo della mobilità: non più soltanto un luogo geografico, ma una condizione giuridica nella quale concentrare procedure e poteri. Le procedure accelerate per l’esame delle domande di protezione si applicheranno alle persone provenienti da Paesi con tassi di riconoscimento, in prima istanza, inferiori al 20%. Un insieme eterogeneo che in Italia comprende una quota molto rilevante delle persone in arrivo. Ne deriverà una massiccia concentrazione delle procedure in frontiera, accompagnata da forme estese di limitazione della libertà personale e da una compressione effettiva delle garanzie. Rispetto all’approccio hotspot, il nuovo modello segna un salto di qualità. Durante la stagione degli hotspot hanno preso forma spazi di contatto – spesso informali e precari – tra il dentro e il fuori dei centri. Il Patto punta a un contenimento sistemico e all’applicazione di procedure condensate, orientate a costruire una continuità funzionale tra arrivo e rimpatrio per un numero molto elevato di persone. Questa architettura, per quanto presentata come organica e razionale, appare destinata a produrre effetti instabili e di non facile lettura. È un meccanismo di disciplinamento da analizzare collettivamente a fondo attivando saperi e posture molteplici. L’OMBRA LUNGA DELLA DETENZIONE DELOCALIZZATA Sul terreno dei rimpatri, il 2026 potrebbe segnare un ulteriore salto di qualità. Il nuovo Regolamento Rimpatri, ancora formalmente in negoziazione ma già in uno stadio avanzato, consolida una traiettoria orientata all’esternalizzazione e alle espulsioni più rapide. In questo quadro si colloca la proposta dei return hubs: strutture situate in Paesi terzi nelle quali trasferire persone prive di legami con quegli Stati, spostando all’esterno dell’Unione l’intera gestione della procedura. La recente posizione del Consiglio dell’UE ha rafforzato questa impostazione, legittimando un modello di esternalizzazione che tende a delocalizzare responsabilità giuridica e controllo materiale. Non si tratta di un’ipotesi accessoria, ma di un passaggio che incide sulla stessa esigibilità del diritto d’asilo, sollevando profondi interrogativi giuridici, etici e politici. Il 2026 sarà decisivo anche per comprendere il destino dei centri italiani in Albania. Finora il progetto non ha raggiunto gli obiettivi numerici annunciati e si regge su un’infrastruttura fragile, capace tuttavia di produrre effetti politici che vanno oltre le evidenti difficoltà operative. Approfondimenti IL “FALLIMENTO PRODUTTIVO” DEL MODELLO ALBANIA, UN ANNO DOPO L’AVVIO Il confinamento delocalizzato segna una svolta nello spazio europeo - ora va disattivato Francesco Ferri 16 Ottobre 2025 Il governo italiano continua a deportare i migranti dai CPR al centro di Gjader, nonostante pesino sul progetto due rinvii alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che interrogano nel profondo la legittimità dell’impianto ideato dal governo italiano. I due piani – la negoziazione intorno al nuovo regolamento rimpatri e il futuro dei centri in Albania – nel 2026 potrebbero intrecciarsi. Un’eventuale approvazione del nuovo Regolamento potrebbe ridefinire radicalmente il profilo giuridico delle strutture in Albania, trasformandole in un perno di ulteriori processi di delocalizzazione; al contrario, un rallentamento o un arresto della riforma potrebbe favorire l’auspicabile collasso dell’intero progetto – a quel punto senza vie d’uscita. ATTRAVERSARE LE CREPE La convergenza di trasformazioni di questa portata genera una fase di disorientamento tra chi analizza, con strumenti critici, il diritto e le politiche che regolano le migrazioni. È un effetto comprensibile, ma non privo di alternative. Il Patto, pur nella sua ambizione disciplinare, non configura un sistema chiuso né perfettamente coerente. L’isolamento in frontiera difficilmente sarà totale: è in queste discontinuità che si apre uno spazio di intervento. Si tratta di lavorare sulle imperfezioni del dispositivo: monitorare in modo indipendente le prassi, costruire canali di relazione con le persone trattenute, documentare sistematicamente le violazioni, sperimentare forme rinnovate di intervento giuridico e politico, anche attraverso reti transnazionali tra attivismo e ricerca. Considerazioni analoghe valgono per la potenziale riforma europea sui rimpatri. I negoziati restano aperti e lasciano margini di intervento politico; in loro assenza, il rischio è la cristallizzazione di un impianto destinato a strutturare le politiche europee per un lungo periodo. Anche la partita intorno ai centri in Albania è tutt’altro che chiusa: la pressione esercitata da attivistǝ, società civile e il contenzioso giudiziario ha finora impedito la normalizzazione. Nel 2026 sarà indispensabile sviluppare ogni sforzo utile per impedire che quelle strutture siano stabilizzate. UN ANNO DI CONFLITTO Il 2026 sarà segnato da una profonda metamorfosi delle politiche migratorie europee. Le trasformazioni normative in atto incideranno sulle condizioni materiali e giuridiche delle persone in movimento e sulle forme di governo delle migrazioni. La traiettoria istituzionale è orientata al contenimento e all’esternalizzazione: è dentro e contro questo processo che si apre lo spazio dell’intervento politico. Ricerca critica, presenza continuativa nei contesti di frontiera, produzione e circolazione di saperi indipendenti, costruzione di mobilitazioni ad ampio spettro e non unicamente difensive: su questo terreno sarà determinato il significato politico del 2026.
Libero dal CPR di Gjadër per sproporzione della misura: trasferito dal CPR di Palazzo S. Gervasio era al quarto trattenimento
La Corte di Appello di Roma rigetta la richiesta di convalida del trattenimento di un cittadino togolese presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Gjadër, in Albania. Si precisa che, per il cittadino togolese, quello a Gjadër era il quarto trattenimento in CPR. La Corte d’Appello, pur non sospendendo il procedimento in attesa della risoluzione della questione pregiudiziale alla CGUE (sollevata dalla Cassazione) a causa del termine perentorio di 48 ore per i provvedimenti de libertate, ha accolto sostanzialmente i motivi di opposizione della difesa relativi alla sproporzione della misura detentiva, disponendo la liberazione del ricorrente. S. era stato trasferito dal CPR di Palazzo San Gervasio (PZ) al CPR di Gjadër (Albania), in applicazione del D.L. n. 37/2025. Mentre si trovava in Albania, ha reiterato la domanda di protezione internazionale ma, quando questa è stata dichiarata inammissibile, il Questore di Roma ha disposto il trattenimento, la cui convalida è stata rigettata. La difesa si è opposta alla convalida eccependo, tra l’altro, l’insussistenza dei requisiti di necessità e proporzionalità del trattenimento (Art. 14 TUI). Il punto focale del rigetto della richiesta di convalida del trattenimento risiede nella valutazione di sproporzionalità della misura detentiva in relazione alla finalità espulsiva. La Corte d’Appello ha esplicitamente rigettato la convalida, stabilendo che: “Il trattenimento a fini di espulsione viola palesemente l’Art. 14 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI)……Il trattenimento era una misura palesemente sproporzionata rispetto alla finalità espulsiva”. Inoltre, il ricorrente era già stato trattenuto in precedenza presso il CPR di Palazzo San Gervasio e il Giudice di Pace, in sede di proroga, aveva già disposto la sua liberazione perché l’Amministrazione non era riuscita ad eseguire il rimpatrio. La Corte ha rilevato che, nel periodo tra le detenzioni, l’Amministrazione non aveva svolto attività (o almeno non ne era stata fornita prova) per poter eseguire il rimpatrio. La Corte ha quindi concluso che la procedura di trattenimento era “viziata” a causa della “assoluta e macroscopica sproporzionalità” tra la misura adottata e le finalità perseguite. Questo accoglimento giurisdizionale convalida i motivi già sollevati in altri atti difensivi (come il ricorso al Tribunale Ordinario di Roma), nei quali si sosteneva che il protrarsi e il reiterarsi dei trattenimenti, sempre interrotti dall’impossibilità oggettiva di rimpatrio (dovuta alla mancata cooperazione del Paese di provenienza, il Togo), aveva fatto perdere alla misura la sua finalità istituzionale, trasformandola in una restrizione della libertà personale sproporzionata e illegittima, configurandosi quasi come una misura punitiva. La Corte ha anche preso atto dell’esistenza di un “insanabile dubbio di compatibilità“ tra la normativa nazionale che permetteva il trattenimento a Gjadër (DL 37/2025) e il diritto europeo vincolante nel nostro ordinamento, questione sollevata dalla Corte di Cassazione. Sebbene la decisione di non convalida sia stata motivata primariamente dalla sproporzione legata al fallimento del rimpatrio, il riferimento esplicito a tale dubbio convenzionale rafforza l’opposizione della difesa relativa alla legittimità del trattenimento in un centro extraterritoriale. In conclusione, la decisione della Corte d’Appello di Roma ha liberato il ricorrente, accogliendo il principio fondamentale per cui un trattenimento reiterato in un contesto di acclarata ineseguibilità del rimpatrio per ostacoli non superabili (come la mancata cooperazione del Paese d’origine) è da considerarsi sproporzionato e illegittimo. Questo rende il provvedimento un chiaro esempio di come la cronica inefficacia delle procedure di espulsione debba portare alla tutela della libertà personale. Si potrebbe dire che, di fronte a un’espulsione impossibile, il trattenimento amministrativo si scontra con la sua stessa ragion d’essere; l’inefficacia dimostrata fa sì che la restrizione della libertà diventi solo un costo senza beneficio. Corte d’Appello di Roma, sentenza del 10 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.
I centri in Albania: uno spreco di soldi pubblici
Un dossier di 60 pagine è stato consegnato da ActionAid Italia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio il 29 ottobre, chiedendo di valutare un possibile danno erariale legato al progetto dei centri di detenzione in Albania. Contestualmente, un’altra segnalazione è stata inviata all’Autorità Nazionale Anticorruzione: al centro, presunte irregolarità nell’appalto da 133 milioni di euro per la gestione delle strutture detentive. Un esposto che prova a mettere ordine nel caos amministrativo che ha segnato l’accordo tra Italia-Albania, definito una «deviazione di denaro pubblico verso attività giudicate illegittime dai tribunali italiani ed europei», e che oggi mostra i suoi conti: costi altissimi, strutture a mezzo servizio e norme piegate per tenere in vita il protocollo conosciuto anche come Meloni-Rama. Attraverso l’esposto l’organizzazione chiede di accertare: le responsabilità amministrativo-contabili per violazioni delle norme sulla gestione delle risorse pubbliche, la carenza di trasparenza negli affidamenti, l’utilizzo distorto di fondi pubblici e, infine, quanto la spesa sia inefficiente e sproporzionata rispetto ai risultati. La richiesta alla Corte dei conti è di verificare se si sia configurato un danno erariale. All’ANAC, invece, sono segnalate presunte irregolarità in un appalto che, secondo ActionAid, avrebbe richiesto una procedura più trasparente e aperta per la sua «rilevanza internazionale». LA STORIA DEI CENTRI E I COSTI TRIPLICATI La storia parte nel febbraio 2024: la legge che ratifica il Protocollo Italia-Albania stanzia 39,2 milioni di euro per allestire i due centri di Gjadër e Shëngjin. Passano dieci giorni e il Governo cambia rotta. Con il cosiddetto Decreto PNRR 2 la competenza passa alla Difesa, gli stanziamenti salgono a 65 milioni e il Genio militare assume la regia dell’operazione. Da allora – mostra la dettagliata ricostruzione di ActionAid – gli importi lievitano: la Difesa bandisce gare per 82 milioni, firma contratti per oltre 74 milioni, quasi tutti con affidamenti diretti, ed eroga 61 milioni in soli allestimenti. «Soldi pubblici sottratti alla salute, alla giustizia, al welfare e persino ai fondi per le emergenze» denuncia l’avvocato Antonello Ciervo, coordinatore del team legale composto da Giulia Crescini, Gennaro Santoro e Francesco Romeo che ha lavorato all’esposto. «Una distorsione ancora più grave, considerando l’illegittimità del modello dei centri albanesi». Mentre la macchina chiude contratti, i centri restano praticamente vuoti. Il confronto con l’Italia è utile a capire lo spreco di denaro pubblico: a Gjadër mantenere un posto per soli due mesi costa 1.500 euro, cioè quanto speso in un anno nel centro di trattenimento per richiedenti asilo di Modica, che ha ispirato la prima fase dell’esperimento albanese. E l’esperimento siciliano, ricorda ActionAid, aveva già mostrato fallimenti evidenti: «Nel 2023 a Modica non c’è stata alcuna convalida del trattenimento né alcun rimpatrio; nel 2024, tra Modica e Porto Empedocle, appena il 3% delle persone transitate è stato rimpatriato». Nonostante ciò, il Governo prosegue. «L’ostinazione nel tenere in vita un progetto inumano, inefficace e giuridicamente inconsistente» afferma Fabrizio Coresi di ActionAid «ha generato una perdita per l’erario che non può essere archiviata come un mero errore tecnico». LA NUOVA FASE: PORTATI IN ALBANIA, POI DI NUOVO IN ITALIA Da marzo 2025 si apre una fase della propaganda governativa: vengono trasferite forzatamente in Albania persone già trattenute in un CPR italiano. Dal punto di vista dell’impatto mediatico si vuole ricreare l’effetto violento delle deportazioni di Trump. Per quanto riguarda le spese i viaggi sono doppi e i costi raddoppiano. A fine 2024 il prezzo giornaliero per detenuto del CPR di Gjader è quasi tre volte quello di una struttura detentiva italiana, mentre il 20% dei posti nei CPR italiani resta inutilizzato. Il “passaggio aggiuntivo” si traduce in un’esplosione di spese accessorie: missioni, logistica, straordinari. Solo per il vitto e l’alloggio delle forze dell’ordine, tra ottobre e dicembre 2024, l’Italia ha speso 105.616 euro al giorno, contro i 5.884 euro del CPR di Macomer. «Diciotto volte di più» calcola ActionAid. «Ventotto volte rispetto a Palazzo San Gervasio». Nel frattempo il penitenziario all’interno del centro di Gjader, mai utilizzato, è stato finanziato dal Ministero della Giustizia con quasi 2 milioni di euro. Il Ministero della Salute ha speso 1,2 milioni e autorizzato altri 4,8, ma gli uffici sanitari in Albania – l’Usmaf – risultano «deserti da marzo 2025». La cosiddetta “commissione vulnerabilità”, prevista per valutare i casi fragili, si riunisce solo da remoto e solo «in presenza di evidenze oggettive». Il diritto alla salute, denuncia l’organizzazione, «non è garantito nei fatti». La ricostruzione del rapporto “Il costo dell’eccezione. I centri in Albania” – primo focus del nuovo progetto Trattenuti, realizzato con l’Università di Bari 1 – mostra una contabilità sparsa tra decine di uffici, gare non coordinate, decreti ministeriali non pubblicati e continui cambi di competenza. Al centro c’è una domanda semplice: come vengono utilizzati i soldi pubblici? Secondo l’organizzazione, manca «una guida centrale nella gestione della spesa pubblica». Fondi pensati per emergenze o finalità diverse vengono spostati su un progetto più volte giudicato non conforme al diritto. A riprova, nel fondo predisposto dal Ministero dell’Interno rimangono disponibili quasi 300 milioni di euro tra il 2024 e il 2026: risorse destinate non solo all’Albania ma anche a CPR, CAS e cooperazione migratoria, confluite in un contenitore ampliato strada facendo. Le pronunce dei tribunali italiani e della Corte di giustizia UE, insieme alla recente decisione del Consiglio di Stato sulla tutela della salute nei CPR, tracciano un quadro che ActionAid definisce «incompatibile con il diritto».  Alla fine, quello che il governo si ostina a chiamare “modello Albania” si rivela per quello che è: un’operazione costosa che ha sottratto fondi da diversi ministeri (salute, istruzione, università) e, soprattutto, ha portato avanti l’idea che i diritti fondamentali delle persone migranti non siano nemmeno l’ultimo pensiero dell’ingranaggio. «Un progetto tenuto in vita a ogni costo, anche quando fatti, numeri e giudici dicevano il contrario. In questo quadro, non abbiamo fatto altro che seguire il denaro, come ha detto di fare la stessa presidente Giorgia Meloni lo scorso 23 giugno alla camera nel contrasto all’immigrazione irregolare. Farlo ci ha portato proprio al governo e a politiche inumane, estremamente critiche da un punto di vista legale e completamente irrazionali da un punto di vista economico, con costi esorbitanti e ingiustificabili. Non si tratta solo di un uso spregiudicato delle risorse: è la duplicazione deliberata e cinica di un sistema inutile, inumano, oscuro e costoso», concludono gli autori del rapporto. Con il paradosso che più si vìolano i loro diritti, più il costo aumenta. E la nostra consapevolezza che il prezzo più alto, prima di tutto, lo pagano sempre le persone ingiustamente recluse, alle quali il micidiale sistema della detenzione amministrativa vuole negare tutto, perfino il diritto a essere trattate come esseri umani. 1. Scarica il rapporto completo ↩︎
Il trattenimento in frontiera in una continua mutazione giuridica
Il 15 dicembre 2025 dalle 9.30 alle 16.30, presso Cre.Zi. Plus a Palermo, le associazioni ASGI, CLEDU e Spazi Circolari organizzano una giornata di formazione e confronto dedicata all’evoluzione del trattenimento in frontiera. La giornata offrirà una panoramica aggiornata sulle trasformazioni in corso nel sistema delle procedure di frontiera e delle misure di trattenimento, in un contesto segnato da sperimentazioni, frequenti interventi legislativi e dai prossimi cambiamenti legati alla riforma europea del diritto d’asilo. Il confronto attraverserà il caso dei centri in Albania, le prassi attualmente adottate negli hotspot siciliani, il ruolo del/della difensore/difensora e gli sviluppi giurisprudenziali, fino ai nodi costituzionali e ai limiti posti dal diritto UE a tutela della libertà personale. Nel corso della giornata si alterneranno interventi di esperti ed esperte del settore e momenti di discussione collettiva, con l’obiettivo di riflettere insieme sul ruolo del trattenimento e condividere strumenti di analisi, criticità emergenti e possibili scenari futuri utili a chi opera nella tutela dei diritti in frontiera. PROGRAMMA Moderano: Martina Ciardullo e Ginevra Maccarrone 09:30 – Il trattenimento in frontiera nei centri in Albania: resoconto storico-giuridico di una vicenda emblematica. Daniele Valeri e Riccardo Campochiaro 10:00 – La procedura di frontiera nelle ultime modifiche normative: i requisiti, le conseguenze e il ruolo del trattenimento. Giulia Crescini 10:25 – L’attuale applicazione delle procedure di frontiera e del trattenimento in frontiera in Sicilia. Laura Lo Verde e Elena Luda 10:50 – L’esercizio del diritto di difesa in frontiera e l’evoluzione giurisprudenziale in tema di procedure accelerate. Relatore: Salvatore Fachile 11:10 – Primo dibattito 11:50 – La finzione di non ingresso introdotta dal Dl 20/23 nella procedura di non ingresso: la funzione e i possibili scenari futuri. Iolanda Apostolico 12:15 – La riforma europea del diritto di asilo: il trattenimento sistemico nei nuovi Regolamenti Screening e Procedure e nella nuova Direttiva Accoglienza. Federica Remiddi 12:40 Secondo dibattito 13:00 – 14:00: Pausa pranzo Inizio lavori seconda sezione, moderano: Luce Bonzano e Martina Stefanile 14:15 – I limiti invalicabili alla libertà personale nei principi fondanti la Costituzione italiana e il diritto primario europeo. Loredana Leo e Mario Serio 15:00 – Terzo dibattito 16:00 – Conclusione dei lavori ISCRIZIONI La partecipazione è gratuita, con iscrizione tramite modulo online entro la data del 10 dicembre. L’evento si terrà presso il Cre.Zi. Plus in Via Paolo Gili, 4, 90138, Cantieri Culturali alla Zisa. La formazione è in fase di accreditamento presso il COA di Palermo. Per ulteriori informazioni: inlimine@asgi.it Clicca qui per l’iscrizione L’evento sarà trasmesso anche su YouTube.
L’accordo Italia-Albania non è una questione italo-albanese
L’1 e il 2 Novembre 2025 si è tenuta in Albania la mobilitazione del Network Against Migrant Detention, una rete di realtà italiane e albanesi unite nell’obiettivo di contrastare l’accordo Rama-Meloni, che ha permesso la creazione di due centri detentivi per persone migranti in Albania sotto giurisdizione italiana. È la seconda protesta organizzata nel paese delle aquile, dopo quella dell’1 dicembre 2024, quando i centri erano ancora vuoti. Quest’anno il Network ha lanciato la manifestazione sotto lo slogan “From Albania to Europe: Abolish Migrant Detention Centers”, raccogliendo adesioni da una decina di paesi membri dell’Unione Europea e non solo. Rappresentanti di organizzazioni da Nantes, Bruxelles, Bilbao, Dresda, Berlino, Vienna, Pristina e Messico hanno raggiunto i gruppi albanesi e italiani per apprendere di più sull’accordo, sulle sue prospettive future e ragionare su possibili iniziative comuni.  “Ovunque, da Gjäder a Roma, da Bruxelles a Nantes, dagli USA al Messico, fino alla Libia, la Tunisia e oltre ancora, vogliamo la stessa cosa: libertà di movimento e dignità per tutti”. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da STRIA (@spazio.stria) La mobilitazione si è svolta nella modalità ormai consolidata della due giorni: una dedicata alle azioni pubbliche, l’altra dedicata alla discussione politica attraverso panel e assemblee.  Sabato 1 novembre, più di 150 persone hanno sfilato per le vie di Tirana con interventi e denunce sotto l’ufficio del Primo ministro albanese, l’Ambasciata italiana e l’ufficio dell’Unione Europea in Albania. Un cartellone con le sagome di Meloni, Rama, Trump e Von Der Leyen vestiti da gerarchi e militari ha accompagnato i manifestanti lungo tutto il percorso, insieme a un cartellone con scritto “L’Europa predica democrazia ma abbraccia gli autocrati”.  Ph: Alessandro Muras «Rama mantiene il suo potere interno attraverso accordi stretti con queste figure, facendo un accordo illegale con la Meloni, che nel silenzio è stato approvato dall’Unione Europea. È proprio il silenzio dell’Unione Europea che non possiamo perdonare», ha dichiarato Edison Lika del collettivo Mesdhe, che ha organizzato e ospitato la mobilitazione.  Rama è fortemente contestato dalle realtà albanesi che si sentono in una democrazia solo su carta. I flussi di denaro e di affari pubblici sono opachi e la partecipazione politica è fortemente inibita dalla repressione, sia storica subita negli anni di Hoxha, ma anche per quella attuale spesso inflitta in forme subdole, come ad esempio i licenziamenti e le sospensioni delle già misere pensioni ai familiari di attivistə scomodə.  La manifestazione ha poi raggiunto le porte del CPR di Gjader, dove hanno commemorato le quarantasette vittime dei CPR italiani, portato solidarietà alle 24 persone attualmente trattenute nel centro al grido «You are not alone» ed esposto il grande striscione indirizzato ai leader ritratti in vesti militari: “You Remigration Prisons are Criminal. Stop funding wars and deporting people!”. Photo credit: Alessandro Murtas Domenica l’Università di Tirana ha ospitato l’assemblea transnazionale che ha visto attivistə di tutta Europa, e non solo, confrontarsi sul tema del razzismo, del colonialismo e sul significato che questo accordo ha all’interno delle politiche migratorie europee. L’evento, dal titolo “L’Europa è ancora il nostro sogno?”, ha messo in luce come di fatto l’adesione all’Unione Europea è stata sistematicamente condizionata allo spargimento di sangue ai suoi confini.  Questo è stato il caso anche dell’Italia, entrata a far parte dell’UE non prima di aver dimostrato il pugno duro sui confini proprio sulla pelle degli albanesi.  «Giorgio Napolitano nel ’98 ha detto che se non avessero istituito i CPT e non ci fosse stato il naufragio della Kater i Rades, non avrebbero saputo dimostrare all’UE di saper difendere i loro confini», ha affermato Clara Osma, attivista di Mesdhe e Italiani senza Cittadinanza, sotto l’imponente cancello di Gjäder. Oltre a una delegazione presente alla mobilitazione in Albania, i gruppi della rete Anti-CRA francese hanno organizzato un’azione comunicativa a Nantes in sostegno alla mobilitazione a Tirana.  Da segnalare che alcune attiviste che dovevano raggiungere la mobilitazione sono invece scese dal volo Bologna-Tirana per aver protestato alla vista di agenti delle forze dell’ordine impegnate in un’operazione di rimpatrio proprio di due cittadini albanesi presenti sul loro volo Ryanair. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Mediterranea Bologna (@mediterranea_bologna) UN PROGETTO FALLIMENTARE CHE PROSEGUE Che i centri in Albania non stiano funzionando come il governo Meloni aveva previsto è sotto gli occhi di tutti. L’hotspot di Shengjin è vuoto e il CPR di Gjader detiene in media una ventina di persone alla volta (a fronte di 880 posti disponibili in totale), ma le realtà del Network evidenziano che l’accordo ha già prodotto effetti inaccettabili, coinvolgendo più di 220 persone e portando alla morte del giovane Hamid Badoui, morto a soli 42 anni.  Questo è il quadro a fronte del quale il governo Meloni ha deciso di stanziare 670 milioni di euro dei contribuenti italiani per la realizzazione e mantenimento dei centri. Di questi, più di 127 milioni sarebbero ricavati da tagli a ministeri pubblici come quello dell’Economia e della Finanza, degli Affari Esteri e dell’Università e della Ricerca 1. Photo credit: Alessandro Murtas Milioni che al contempo non vanno a stimolare l’economia locale, ma principalmente a coprire i costi di costruzione, manutenzione e del personale, di cui gli albanesi sono circa una cinquantina in qualità di operatori e operatrici di Medihospes, ente gestore del CPR di Gjader e colosso del complesso industriale dell’accoglienza in Italia, che impiega con contratti precari e ridimensiona l’organico a fisarmonica in base alle evoluzioni discontinue dei centri. «Questi centri non sono solo incostituzionali: rappresentano un progetto coloniale che, con la complicità del governo albanese, segna un pericoloso precedente che l’Europa intende replicare attraverso il Nuovo Patto su Migrazione e Asilo”, ha denunciato il Network. Anche in questo senso l’accordo Italia-Albania non riguarda solo italiani e albanesi. Il timore è che il governo Meloni voglia preservarli in vista dell’implementazione del Nuovo Patto su Migrazione e Asilo prevista per giugno 2026 ed eventualmente trasformarli nei Return Hubs di cui si sta discutendo a livello europeo. “Dobbiamo rafforzare una prospettiva transnazionale ed europea che vada oltre le mobilitazioni locali e nazionali: una prospettiva capace di condividere pratiche, costruire reti, coordinare strategie per abolire il regime europeo e globale di apartheid e confinamento”. La mobilitazione si chiude con la speranza che questo appello venga raccolto dalle realtà coinvolte e con la volontà di organizzare dimostrazioni anche in altri paesi, europei e non, andando a rafforzare la transnazionalità di questa lotta e lo smantellamento del sistema detentivo di tutta Europa e altrove. 1. I centri per i migranti in Albania sono un flop: da dove arrivano i soldi per pagarli? Ecco il «conto», voce per voce, di Milena Gabanelli e Simona Ravizza – Dataroom, Corriere della Sera ↩︎
L’esternalizzazione delle frontiere e il concetto di paesi terzo sicuro: un’analisi del protocollo Italia-Albania
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università di Bologna Dipartimento di scienze statistiche “Paolo Fortunati” – Stat Corso di laurea in sviluppo e cooperazione internazionale L’ESTERNALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE E IL CONCETTO DI PAESI TERZO SICURO: UN’ANALISI DEL PROTOCOLLO ITALIA-ALBANIA Tesi di Giulia Ferrari (2024/2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE I fenomeni migratori rappresentano una delle sfide più complesse e controverse che l’Unione europea sta affrontando ormai da tempo. Negli ultimi decenni, la gestione dei flussi di persone in cerca di protezione si è progressivamente unita alla necessità politica di controllo delle frontiere, generando politiche securitarie che hanno spesso portato a tensioni tra tutela dei diritti umani e le politiche di contenimento stesso. È in questo contesto che si è sviluppata la pratica, sempre più diffusa, dell’esternalizzazione delle frontiere, intesa come il trasferimento presso Paesi terzi di funzioni e responsabilità nella gestione del controllo migratorio e delle procedure di asilo. Questa strategia, ad oggi ampiamente diffusa tra gli Stati membri e parte integrante della governance europea, alimenta il dibattito tanto a livello politico quanto in dottrina. L’Italia, come conseguenza della sua posizione geografica, è spesso stata laboratorio di sperimentazioni in materia. La scelta di dedicare questo lavoro al tema delle migrazioni, e quindi anche dei diritti, non deriva soltanto dall’attualità dello stesso. Esso nasce soprattutto dall’esperienza di tirocinio svolta lo scorso anno a Corinto, in Grecia, presso un community center rivolto alle persone in movimento residenti presso il centro governativo di transito della città. Lì ho potuto osservare da vicino le difficoltà concrete che derivano dall’applicazione delle politiche migratorie e di asilo, e ho compreso quanto le decisioni giuridiche e politiche abbiano un impatto sulla vita delle persone. Da qui la crescita della mia consapevolezza: il diritto non è mai neutro, ma si misura quotidianamente con la dignità umana e le esperienze delle persone coinvolte. Questo è quello che mi ha orientata nella mia ricerca, svoltasi attraverso una prospettiva multilivello che ha combinato l’analisi normativa e giurisprudenziale ad un approccio comparato e critico. La tesi si propone dunque di indagare l’evoluzione delle politiche europee in materia di migrazione ed asilo, con focus particolare sul processo di esternalizzazione delle frontiere e sull’istituto dei Paesi terzi sicuri, elementi necessari per la successiva analisi del case study individuato: il Protocollo Italia-Albania firmato il 6 novembre 2023. Il lavoro si articola in tre capitoli. Nel primo capitolo si ripercorre l’evoluzione del diritto dell’Unione europea in materia di migrazioni e asilo, dalla nascita dello spazio Schengen nel 1985 fino alle riforme più recenti, come il Nuovo Patto su Migrazione e Asilo, approvato nel 2024 e i cui atti derivati entreranno in vigore nel 2026, passando per alcuni dei momenti più importanti come l’istituzione del sistema Dublino.  Il secondo capitolo affronta poi i concetti di esternalizzazione delle frontiere e di Paese terzo sicuro, entrambi strumenti fondamentali per comprendere la direzione presa dalle politiche europee degli ultimi decenni. All’interno del capitolo si dedica poi una sezione all’analisi di uno dei maggiori accordi di esternalizzazione siglati dall’Unione europea: l’accordo UE-Turchia del 2016. Infine, il terzo capitolo è dedicato all’analisi giuridica del Protocollo sottoscritto tra Italia e Albania, esaminandone la genesi, i contenuti e le criticità presentate, in accordo con i principi sanciti dal diritto nazionale, europeo ed internazionale. L’obiettivo della mia tesi non si limita ad una mera ricostruzione del complesso piano giuridico all’interno del quale queste politiche vengono promosse, ma invita piuttosto ad una riflessione critica sul significato e sulle conseguenze di tali scelte e cercando di restituire la reale portata del fenomeno migratorio, pur mantenendo come punto saldo la certezza del diritto.