Illegittima l’espulsione della cittadina albanese che ha rinunciato alla richiesta di asilo: è mancata la valutazione del caso
Il caso di una cittadina albanese che aveva chiesto la protezione internazionale
ed a seguito di rinuncia veniva espulsa con divieto di rientro per la durata di
5 anni. La decisione del Tribunale risulta molto importante perché le
amministrazioni, ogni volta che lo straniero rinuncia alla richiesta di
protezione emettono il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera
senza che ci sia una valutazione del caso per caso ritenendo detto provvedimento
un atto dovuto.
IL CASO DI SPECIE
Nel mese di febbraio del corrente anno una coppia di coniugi, cittadini
albanesi, presentavano presso la Questura di Bari istanza di protezione
internazionale e consegnavano il passaporto. In seguito veniva rilasciato a loro
il modello C3.
Pochi giorni dopo, il padre della cittadina albanese, per motivi di sangue,
veniva trovato morto sparato e la notizia del crimine efferato raggiungeva la
figlia in Italia solo grazie agli organi di stampa e della tv.
Ella si presentava alla Questura di Bari – Ufficio Immigrazione chiedeva di
essere autorizzata a recarsi in Albania alla casa del padre perché lo doveva
identificare in quanto la Procura della Repubblica D’Albania – aveva aperto un
procedimento penale e stava svolgendo indagini sull’omicidio commesso a danno
del padre. Forniva alla amministrazione il giustificato motivo ossia tutti gli
atti della procura albanese e poneva in visione ciò che era stato pubblicato dai
media in merito all’omicidio.
Il Prefetto di Bari e la Questura di Bari emettevano il provvedimento di
espulsione con ordine di lasciare il territorio e divieto di reingresso.
La cittadina albanese tornava in Albania e forniva il biglietto, l’imbarco, il
timbro di uscita dal t.n. al fine di ottenere la revoca del divieto d’ingresso
ma l’amministrazione non riteneva di adottare alcun provvedimento.
Decideva quindi di rivolgersi al Giudice di Pace di Bari dove allegava tutti gli
atti relativi al delitto commesso ai danni del padre, per giustificare il
rientro in Albania, e forniva tutti gli altri elementi relativi ai legami
familiari nel t.n.
Il Giudice di Pace di Bari dopo una accurata istruttoria accoglieva il ricorso
come segue:
“Rilevare che, la sig.ra (…), con ricorso iscritto a ruolo l’08.04.2025 si
opponeva al decreto di espulsione, (…), emesso dal Prefetto della Provincia di
Bari il 25.02.2025 e notificato in pari data nonché all’ordine di lasciare il
t.n. nel termine di 7 giorni, (…), emesso in data 25.02.2025 e notificato in
pari data dal Questore della Provincia di Bari, oltre ad ogni altro atto
presupposto, connesso e consequenziale chiedendone l’annullamento previa
sospensiva esponendo:
a) In data 19.02.2025 la ricorrente, unitamente al coniuge (…), presentava
istanza di protezione internazionale e consegnava il passaporto e le veniva
rilasciato il modello c3;
b) In data 24.02.2025 il padre della ricorrente, per motivi di sangue, viene
trovato morto sparato con arma da fuoco e della notizia del crimine efferato
raggiunge la figlia qui in Italia solo grazie agli organi di stampa e della tv
si allegano alcuni giornali on line che riportano la notizia;
c) In data 25.02.2025 la ricorrente si presentava alla Questura di Bari –
Ufficio Immigrazione in preda al panico e chiedeva di essere autorizzata a
recarsi in Albania alla casa del padre perché lo doveva identificare in quanto
la Procura della Repubblica D’Albania – sede di (…) aveva aperto un procedimento
penale (…) del 24.02.2024 e sta svolgendo indagini sull’omicidio del padre a
seguito dell’omicidio;
d) In data 25.02.2025 il Prefetto di Bari e la Questura di Bari adottava il
provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio;
e) In data 25.02.2025 la ricorrente tornava in Albania con un volo Bari – Milano
– Tirana come da copia del biglietto, del timbro di uscita dal t.n., del
certificato personale di nascita da dove si evince il legame di parentela;
Considerati i motivi a fondamento del ricorso:
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2-ter D.Lgs.
287/98.Violazione della Direttiva Direttiva 2008/115/CE atteso che,art. 13 comma
2-ter, introdotto dalla L. 129/2011, il quale prevede che: “L’espulsione non è
disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già
adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio
nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne”.
Nel caso de quo la procedura che è stata adottata è esattamente difforme a
quella prevista e disciplinata dall’art. 13, comma 2-ter TUIMM, trattandosi di
un particolare favor riconosciuto allo straniero che, sebbene irregolare, abbia
deciso spontaneamente di lasciare il territorio, ciò evita, dapprima, che nei
suoi confronti sia adottato un provvedimento di espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica con divieto di reingresso, e per lo
Stato che viene lasciato, la possibilità di un risparmio delle risorse pubbliche
per il suo rimpatrio;
b) rilevanza dei legami familiari: Violazione art. 13, comma 2 bis TUIMM;
Violazione dell’art. 8 Cedu atteso che, vive con il coniuge e dimora con lui in
Santeramo in Colle (come da copia della comunicazione di ospitalità per
entrambi). Il coniuge è richiedente protezione internazionale come la ricorrente
ed in data 19.02.2025 ad egli veniva rilasciato il modello C3.
Il Prefetto di Bari ha adottato il decreto di espulsione in violazione dell’art.
13 comma 2 bis, così come interpretato dalla recente giurisprudenza di
legittimità.
Tenuto conto della produzione documentale quale prova di ogni circostanza a
fondamento del ricorso ed in particolar modo alle ragioni che hanno indotto la
ricorrente che, seppur nello stato di richiedente protezione internazionale la
inducevano a lasciare il territorio nazionale dovendosi recare in Albania per
procedere all’identificazione del padre assassinato, elemento da cui consegue
profilo di illegittimità del provvedimento impugnato;
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento di espulsione
adottato dal Prefetto della Provincia di Bari…”.
Giudice di Pace di Bari, sentenza n. 1307 del 9 ottobre 2025
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.