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Illegittima l’espulsione della cittadina albanese che ha rinunciato alla richiesta di asilo: è mancata la valutazione del caso
Il caso di una cittadina albanese che aveva chiesto la protezione internazionale ed a seguito di rinuncia veniva espulsa con divieto di rientro per la durata di 5 anni. La decisione del Tribunale risulta molto importante perché le amministrazioni, ogni volta che lo straniero rinuncia alla richiesta di protezione emettono il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera senza che ci sia una valutazione del caso per caso ritenendo detto provvedimento un atto dovuto. IL CASO DI SPECIE Nel mese di febbraio del corrente anno una coppia di coniugi, cittadini albanesi, presentavano presso la Questura di Bari istanza di protezione internazionale e consegnavano il passaporto. In seguito veniva rilasciato a loro il modello C3. Pochi giorni dopo, il padre della cittadina albanese, per motivi di sangue, veniva trovato morto sparato e la notizia del crimine efferato raggiungeva la figlia in Italia solo grazie agli organi di stampa e della tv. Ella si presentava alla Questura di Bari – Ufficio Immigrazione chiedeva di essere autorizzata a recarsi in Albania alla casa del padre perché lo doveva identificare in quanto la Procura della Repubblica D’Albania – aveva aperto un procedimento penale e stava svolgendo indagini sull’omicidio commesso a danno del padre. Forniva alla amministrazione il giustificato motivo ossia tutti gli atti della procura albanese e poneva in visione ciò che era stato pubblicato dai media in merito all’omicidio. Il Prefetto di Bari e la Questura di Bari emettevano il provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio e divieto di reingresso. La cittadina albanese tornava in Albania e forniva il biglietto, l’imbarco, il timbro di uscita dal t.n. al fine di ottenere la revoca del divieto d’ingresso ma l’amministrazione non riteneva di adottare alcun provvedimento. Decideva quindi di rivolgersi al Giudice di Pace di Bari dove allegava tutti gli atti relativi al delitto commesso ai danni del padre, per giustificare il rientro in Albania, e forniva tutti gli altri elementi relativi ai legami familiari nel t.n. Il Giudice di Pace di Bari dopo una accurata istruttoria accoglieva il ricorso come segue: “Rilevare che, la sig.ra (…), con ricorso iscritto a ruolo l’08.04.2025 si opponeva al decreto di espulsione, (…), emesso dal Prefetto della Provincia di Bari il 25.02.2025 e notificato in pari data nonché all’ordine di lasciare il t.n. nel termine di 7 giorni, (…), emesso in data 25.02.2025 e notificato in pari data dal Questore della Provincia di Bari, oltre ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale chiedendone l’annullamento previa sospensiva esponendo: a) In data 19.02.2025 la ricorrente, unitamente al coniuge (…), presentava istanza di protezione internazionale e consegnava il passaporto e le veniva rilasciato il modello c3; b) In data 24.02.2025 il padre della ricorrente, per motivi di sangue, viene trovato morto sparato con arma da fuoco e della notizia del crimine efferato raggiunge la figlia qui in Italia solo grazie agli organi di stampa e della tv si allegano alcuni giornali on line che riportano la notizia; c) In data 25.02.2025 la ricorrente si presentava alla Questura di Bari – Ufficio Immigrazione in preda al panico e chiedeva di essere autorizzata a recarsi in Albania alla casa del padre perché lo doveva identificare in quanto la Procura della Repubblica D’Albania – sede di (…) aveva aperto un procedimento penale (…) del 24.02.2024 e sta svolgendo indagini sull’omicidio del padre a seguito dell’omicidio; d) In data 25.02.2025 il Prefetto di Bari e la Questura di Bari adottava il provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio; e) In data 25.02.2025 la ricorrente tornava in Albania con un volo Bari – Milano – Tirana come da copia del biglietto, del timbro di uscita dal t.n., del certificato personale di nascita da dove si evince il legame di parentela; Considerati i motivi a fondamento del ricorso: a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2-ter D.Lgs. 287/98.Violazione della Direttiva Direttiva 2008/115/CE atteso che,art. 13 comma 2-ter, introdotto dalla L. 129/2011, il quale prevede che: “L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne”. Nel caso de quo la procedura che è stata adottata è esattamente difforme a quella prevista e disciplinata dall’art. 13, comma 2-ter TUIMM, trattandosi di un particolare favor riconosciuto allo straniero che, sebbene irregolare, abbia deciso spontaneamente di lasciare il territorio, ciò evita, dapprima, che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica con divieto di reingresso, e per lo Stato che viene lasciato, la possibilità di un risparmio delle risorse pubbliche per il suo rimpatrio; b) rilevanza dei legami familiari: Violazione art. 13, comma 2 bis TUIMM; Violazione dell’art. 8 Cedu atteso che, vive con il coniuge e dimora con lui in Santeramo in Colle (come da copia della comunicazione di ospitalità per entrambi). Il coniuge è richiedente protezione internazionale come la ricorrente ed in data 19.02.2025 ad egli veniva rilasciato il modello C3. Il Prefetto di Bari ha adottato il decreto di espulsione in violazione dell’art. 13 comma 2 bis, così come interpretato dalla recente giurisprudenza di legittimità. Tenuto conto della produzione documentale quale prova di ogni circostanza a fondamento del ricorso ed in particolar modo alle ragioni che hanno indotto la ricorrente che, seppur nello stato di richiedente protezione internazionale la inducevano a lasciare il territorio nazionale dovendosi recare in Albania per procedere all’identificazione del padre assassinato, elemento da cui consegue profilo di illegittimità del provvedimento impugnato; Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Bari…”. Giudice di Pace di Bari, sentenza n. 1307 del 9 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
L’esternalizzazione delle frontiere in Europa: caso di studio sul Patto Italia-Albania
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università degli Studi di Torino Corso di Laurea in Global Law and Transnational Legal Studies FRONTIERS’ EXTERNALISATION IN EUROPE: CASE STUDY ON THE ITALY-ALBANIA PACT Tesi di Elettra Catizzone (2024/2025) Scarica l’elaborato (ENG) INTRODUZIONE Negli ultimi decenni la gestione delle frontiere esterne è stata una delle principali preoccupazioni dell’agenda politica e di sicurezza dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri. Tra le strategie adottate, l’esternalizzazione delle frontiere è diventata un metodo diffuso per controllare la migrazione. Questa tesi indaga l’evoluzione e le implicazioni delle pratiche di esternalizzazione in Europa, concentrandosi sugli aspetti politici, giuridici e umanitari. Lo studio fornisce una panoramica delle politiche europee di esternalizzazione a partire dagli anni ’90 fino ai giorni nostri, concentrandosi su due casi di studio, ovvero il Piano Regno Unito-Ruanda e il Protocollo Italia-Albania. Il primo viene analizzato in quanto tentativo fallito di esternalizzare il trattamento delle domande di asilo, mentre il secondo viene presentato come un esempio contemporaneo di accordi bilaterali volti a frenare la migrazione irregolare. Attraverso un’analisi dettagliata di questi casi, la tesi valuta l’efficacia, le criticità e le conseguenze che tali accordi hanno sia per i migranti interessati che per gli Stati coinvolti. Il documento evidenzia inoltre la crescente tendenza degli Stati a eludere gli obblighi giuridici internazionali attraverso strumenti di soft law e finzioni giuridiche territoriali, spesso a scapito dei diritti dei migranti e delle garanzie costituzionali. Giustapponendo un’analisi giuridica alle questioni di carattere umanitario, questa tesi mira a far luce sulle implicazioni che le politiche migratorie europee hanno sulla vita di migliaia di persone migranti, contribuendo alla comprensione delle tendenze attuali e delle prospettive future della governance europea in materia migratoria.
L’accordo Italia-Albania non è una questione italo-albanese
L’1 e il 2 Novembre 2025 si è tenuta in Albania la mobilitazione del Network Against Migrant Detention, una rete di realtà italiane e albanesi unite nell’obiettivo di contrastare l’accordo Rama-Meloni, che ha permesso la creazione di due centri detentivi per persone migranti in Albania sotto giurisdizione italiana. È la seconda protesta organizzata nel paese delle aquile, dopo quella dell’1 dicembre 2024, quando i centri erano ancora vuoti. Quest’anno il Network ha lanciato la manifestazione sotto lo slogan “From Albania to Europe: Abolish Migrant Detention Centers”, raccogliendo adesioni da una decina di paesi membri dell’Unione Europea e non solo. Rappresentanti di organizzazioni da Nantes, Bruxelles, Bilbao, Dresda, Berlino, Vienna, Pristina e Messico hanno raggiunto i gruppi albanesi e italiani per apprendere di più sull’accordo, sulle sue prospettive future e ragionare su possibili iniziative comuni.  “Ovunque, da Gjäder a Roma, da Bruxelles a Nantes, dagli USA al Messico, fino alla Libia, la Tunisia e oltre ancora, vogliamo la stessa cosa: libertà di movimento e dignità per tutti”. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da STRIA (@spazio.stria) La mobilitazione si è svolta nella modalità ormai consolidata della due giorni: una dedicata alle azioni pubbliche, l’altra dedicata alla discussione politica attraverso panel e assemblee.  Sabato 1 novembre, più di 150 persone hanno sfilato per le vie di Tirana con interventi e denunce sotto l’ufficio del Primo ministro albanese, l’Ambasciata italiana e l’ufficio dell’Unione Europea in Albania. Un cartellone con le sagome di Meloni, Rama, Trump e Von Der Leyen vestiti da gerarchi e militari ha accompagnato i manifestanti lungo tutto il percorso, insieme a un cartellone con scritto “L’Europa predica democrazia ma abbraccia gli autocrati”.  Ph: Alessandro Muras «Rama mantiene il suo potere interno attraverso accordi stretti con queste figure, facendo un accordo illegale con la Meloni, che nel silenzio è stato approvato dall’Unione Europea. È proprio il silenzio dell’Unione Europea che non possiamo perdonare», ha dichiarato Edison Lika del collettivo Mesdhe, che ha organizzato e ospitato la mobilitazione.  Rama è fortemente contestato dalle realtà albanesi che si sentono in una democrazia solo su carta. I flussi di denaro e di affari pubblici sono opachi e la partecipazione politica è fortemente inibita dalla repressione, sia storica subita negli anni di Hoxha, ma anche per quella attuale spesso inflitta in forme subdole, come ad esempio i licenziamenti e le sospensioni delle già misere pensioni ai familiari di attivistə scomodə.  La manifestazione ha poi raggiunto le porte del CPR di Gjader, dove hanno commemorato le quarantasette vittime dei CPR italiani, portato solidarietà alle 24 persone attualmente trattenute nel centro al grido «You are not alone» ed esposto il grande striscione indirizzato ai leader ritratti in vesti militari: “You Remigration Prisons are Criminal. Stop funding wars and deporting people!”. Photo credit: Alessandro Murtas Domenica l’Università di Tirana ha ospitato l’assemblea transnazionale che ha visto attivistə di tutta Europa, e non solo, confrontarsi sul tema del razzismo, del colonialismo e sul significato che questo accordo ha all’interno delle politiche migratorie europee. L’evento, dal titolo “L’Europa è ancora il nostro sogno?”, ha messo in luce come di fatto l’adesione all’Unione Europea è stata sistematicamente condizionata allo spargimento di sangue ai suoi confini.  Questo è stato il caso anche dell’Italia, entrata a far parte dell’UE non prima di aver dimostrato il pugno duro sui confini proprio sulla pelle degli albanesi.  «Giorgio Napolitano nel ’98 ha detto che se non avessero istituito i CPT e non ci fosse stato il naufragio della Kater i Rades, non avrebbero saputo dimostrare all’UE di saper difendere i loro confini», ha affermato Clara Osma, attivista di Mesdhe e Italiani senza Cittadinanza, sotto l’imponente cancello di Gjäder. Oltre a una delegazione presente alla mobilitazione in Albania, i gruppi della rete Anti-CRA francese hanno organizzato un’azione comunicativa a Nantes in sostegno alla mobilitazione a Tirana.  Da segnalare che alcune attiviste che dovevano raggiungere la mobilitazione sono invece scese dal volo Bologna-Tirana per aver protestato alla vista di agenti delle forze dell’ordine impegnate in un’operazione di rimpatrio proprio di due cittadini albanesi presenti sul loro volo Ryanair. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Mediterranea Bologna (@mediterranea_bologna) UN PROGETTO FALLIMENTARE CHE PROSEGUE Che i centri in Albania non stiano funzionando come il governo Meloni aveva previsto è sotto gli occhi di tutti. L’hotspot di Shengjin è vuoto e il CPR di Gjader detiene in media una ventina di persone alla volta (a fronte di 880 posti disponibili in totale), ma le realtà del Network evidenziano che l’accordo ha già prodotto effetti inaccettabili, coinvolgendo più di 220 persone e portando alla morte del giovane Hamid Badoui, morto a soli 42 anni.  Questo è il quadro a fronte del quale il governo Meloni ha deciso di stanziare 670 milioni di euro dei contribuenti italiani per la realizzazione e mantenimento dei centri. Di questi, più di 127 milioni sarebbero ricavati da tagli a ministeri pubblici come quello dell’Economia e della Finanza, degli Affari Esteri e dell’Università e della Ricerca 1. Photo credit: Alessandro Murtas Milioni che al contempo non vanno a stimolare l’economia locale, ma principalmente a coprire i costi di costruzione, manutenzione e del personale, di cui gli albanesi sono circa una cinquantina in qualità di operatori e operatrici di Medihospes, ente gestore del CPR di Gjader e colosso del complesso industriale dell’accoglienza in Italia, che impiega con contratti precari e ridimensiona l’organico a fisarmonica in base alle evoluzioni discontinue dei centri. «Questi centri non sono solo incostituzionali: rappresentano un progetto coloniale che, con la complicità del governo albanese, segna un pericoloso precedente che l’Europa intende replicare attraverso il Nuovo Patto su Migrazione e Asilo”, ha denunciato il Network. Anche in questo senso l’accordo Italia-Albania non riguarda solo italiani e albanesi. Il timore è che il governo Meloni voglia preservarli in vista dell’implementazione del Nuovo Patto su Migrazione e Asilo prevista per giugno 2026 ed eventualmente trasformarli nei Return Hubs di cui si sta discutendo a livello europeo. “Dobbiamo rafforzare una prospettiva transnazionale ed europea che vada oltre le mobilitazioni locali e nazionali: una prospettiva capace di condividere pratiche, costruire reti, coordinare strategie per abolire il regime europeo e globale di apartheid e confinamento”. La mobilitazione si chiude con la speranza che questo appello venga raccolto dalle realtà coinvolte e con la volontà di organizzare dimostrazioni anche in altri paesi, europei e non, andando a rafforzare la transnazionalità di questa lotta e lo smantellamento del sistema detentivo di tutta Europa e altrove. 1. I centri per i migranti in Albania sono un flop: da dove arrivano i soldi per pagarli? Ecco il «conto», voce per voce, di Milena Gabanelli e Simona Ravizza – Dataroom, Corriere della Sera ↩︎
L’esternalizzazione delle frontiere e il concetto di paesi terzo sicuro: un’analisi del protocollo Italia-Albania
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università di Bologna Dipartimento di scienze statistiche “Paolo Fortunati” – Stat Corso di laurea in sviluppo e cooperazione internazionale L’ESTERNALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE E IL CONCETTO DI PAESI TERZO SICURO: UN’ANALISI DEL PROTOCOLLO ITALIA-ALBANIA Tesi di Giulia Ferrari (2024/2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE I fenomeni migratori rappresentano una delle sfide più complesse e controverse che l’Unione europea sta affrontando ormai da tempo. Negli ultimi decenni, la gestione dei flussi di persone in cerca di protezione si è progressivamente unita alla necessità politica di controllo delle frontiere, generando politiche securitarie che hanno spesso portato a tensioni tra tutela dei diritti umani e le politiche di contenimento stesso. È in questo contesto che si è sviluppata la pratica, sempre più diffusa, dell’esternalizzazione delle frontiere, intesa come il trasferimento presso Paesi terzi di funzioni e responsabilità nella gestione del controllo migratorio e delle procedure di asilo. Questa strategia, ad oggi ampiamente diffusa tra gli Stati membri e parte integrante della governance europea, alimenta il dibattito tanto a livello politico quanto in dottrina. L’Italia, come conseguenza della sua posizione geografica, è spesso stata laboratorio di sperimentazioni in materia. La scelta di dedicare questo lavoro al tema delle migrazioni, e quindi anche dei diritti, non deriva soltanto dall’attualità dello stesso. Esso nasce soprattutto dall’esperienza di tirocinio svolta lo scorso anno a Corinto, in Grecia, presso un community center rivolto alle persone in movimento residenti presso il centro governativo di transito della città. Lì ho potuto osservare da vicino le difficoltà concrete che derivano dall’applicazione delle politiche migratorie e di asilo, e ho compreso quanto le decisioni giuridiche e politiche abbiano un impatto sulla vita delle persone. Da qui la crescita della mia consapevolezza: il diritto non è mai neutro, ma si misura quotidianamente con la dignità umana e le esperienze delle persone coinvolte. Questo è quello che mi ha orientata nella mia ricerca, svoltasi attraverso una prospettiva multilivello che ha combinato l’analisi normativa e giurisprudenziale ad un approccio comparato e critico. La tesi si propone dunque di indagare l’evoluzione delle politiche europee in materia di migrazione ed asilo, con focus particolare sul processo di esternalizzazione delle frontiere e sull’istituto dei Paesi terzi sicuri, elementi necessari per la successiva analisi del case study individuato: il Protocollo Italia-Albania firmato il 6 novembre 2023. Il lavoro si articola in tre capitoli. Nel primo capitolo si ripercorre l’evoluzione del diritto dell’Unione europea in materia di migrazioni e asilo, dalla nascita dello spazio Schengen nel 1985 fino alle riforme più recenti, come il Nuovo Patto su Migrazione e Asilo, approvato nel 2024 e i cui atti derivati entreranno in vigore nel 2026, passando per alcuni dei momenti più importanti come l’istituzione del sistema Dublino.  Il secondo capitolo affronta poi i concetti di esternalizzazione delle frontiere e di Paese terzo sicuro, entrambi strumenti fondamentali per comprendere la direzione presa dalle politiche europee degli ultimi decenni. All’interno del capitolo si dedica poi una sezione all’analisi di uno dei maggiori accordi di esternalizzazione siglati dall’Unione europea: l’accordo UE-Turchia del 2016. Infine, il terzo capitolo è dedicato all’analisi giuridica del Protocollo sottoscritto tra Italia e Albania, esaminandone la genesi, i contenuti e le criticità presentate, in accordo con i principi sanciti dal diritto nazionale, europeo ed internazionale. L’obiettivo della mia tesi non si limita ad una mera ricostruzione del complesso piano giuridico all’interno del quale queste politiche vengono promosse, ma invita piuttosto ad una riflessione critica sul significato e sulle conseguenze di tali scelte e cercando di restituire la reale portata del fenomeno migratorio, pur mantenendo come punto saldo la certezza del diritto.
MIGRANTI: A DUE ANNI DALL’ACCORDO MELONI-RAMA, MOBILITAZIONI IN ALBANIA CON NETWORK AGAINST MIGRANT DETENTION
A due anni dalla firma dell’accordo Meloni-Rama, che ha portato alla creazione di due centri in Albania per accelerare le procedure di rimpatrio dei migranti, centinaia di attivisti provenienti da tutta Europa si sono dati appuntamento a Tirana nel fine settimana per protestare contro il cosiddetto “modello Albania”. L’iniziativa, promossa dal Network Against Migrant Detention – nato due anni fa su iniziativa italiana e oggi sostenuto da numerose associazioni internazionali – mira a denunciare le politiche di esternalizzazione delle frontiere europee e le condizioni di detenzione nei centri albanesi. Dal 31 ottobre al 2 novembre, tra Tirana e Shëngjin, si sono svolte diverse iniziative pubbliche: una marcia verso il CPR di Gjadër e un’assemblea transnazionale per la lotta comune contro le politiche di confinamento e deportazione. Dall’Albania, ai microfoni di Radio Onda d’Urto, il racconto delle giornate di lotta con Damiano del Network Against Migrant Detention. Ascolta o scarica.
Coesione familiare padre-figlia: illegittimo il rifiuto della Questura, la P.A. condannata alle spese per entrambi i gradi di giudizio
Il caso riguarda un cittadino albanese che presentava la pratica di coesione in sede con la figlia presso la Questura di Bergamo la quale, con decreto emesso il 27.12.2022, rigettava l’istanza. Il provvedimento veniva impugnato e si chiedeva il suo annullamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 comma 6 e 19 comma 2 lett. d-bis del D.Lgs. 286 e art. 32 Cost. Il giudice di prime cure del Tribunale di Brescia dopo un lungo processo che vedeva impegnava le parti nella produzione di documenti, ascolto di testimoni, rigettava il ricorso e lo condannava alle spese in favore della amministrazione. La sentenza di primo grado veniva impugnata presso la Corte di Appello di Brescia rilevando che l’istanza veniva avanzata in qualità di padre della cittadina albanese titolare di permesso di soggiorno e che a sostegno della domanda il richiedente produceva sia alla questura in sede amministrativa che al Giudice di prime cure in sede giudiziale la documentazione diretta a provare che la figlia era l’unica che poteva mantenerlo economicamente – documentazione ritenuta non idonea dalla Amministrazione – come si legge nel provvedimento di rigetto, ove si evidenziava anche che l’interessato percepiva una pensione di anzianità nel Paese di origine a far data dal 10.1.2021 e che in Albania viveva un altro figlio. L’appellante produceva già in primo grado anche: * il certificato pensionistico da cui risulta che percepisce una pensione per “anzianità urbana” pari a 8588 Leke al mese (corrispondenti a 88,30 euro mensili) somma all’evidenza del tutto inidonea per mantenersi anche in Albania; * una dichiarazione notarile (tradotta e apostillata) del figlio residente in Albania, che dichiara di vivere con la moglie e con i loro due bambini e di avere una difficile situazione economica per cui non riesce a mantenere anche il padre; * una dichiarazione (tradotta e apostillata) della banca Credins Bank che attesta che il figlio, pur essendo cliente della Banca ed essendo registrato con il n. (…), non possiede un conto corrente individuale oppure un conto sullo stipendio individuale. * una dichiarazione (tradotta e apostillata) del Sindaco del Municipio dove risiede il figlio che attesta che quest’ultimo “non esercita attività privata nel territorio del nostro municipio”; * una dichiarazione (tradotta e apostillata) del Sindaco del Municipio che certifica che il figlio non percepisce sussidio economico; * una dichiarazione di una vicina di casa del nucleo familiare, che dichiara che da due anni il ricorrente/appellante vive con la figlia, il genero e il nipote che lo mantengono e lo assistono in tutto, anche per i suoi gravi problemi di salute accertati in Italia e che lo costringono a continui accessi ospedalieri. L’appellante inoltre produceva la certificazione unica 2024 del marito della figlia del richiedente, che attesta un reddito, nel 2023, di euro 20.768,00. La Corte di Appello ritenendo l’appello fondato lo accoglieva ed in riforma della sentenza di primo grado dichiarava illegittimo il decreto di rifiuto della Questura di Bergamo con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio con la seguente motivazione: “Va evidenziato che il testo originario dell’art. 29 TU 286/98 prevedeva che lo straniero potesse chiedere il ricongiungimento “per genitori a carico” e non vi era alcun riferimento all’eventualità che fruissero di mezzi di sussistenza o di un sostegno familiare nel Paese d’origine. Intervenne poi la Direttiva CE 2003/86 che evidenzia, nei “considerando” introduttivi, che il ricongiungimento familiare dovrebbe riguardare in ogni caso i membri della famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni) – n. 9 – mentre, in relazione agli ascendenti, prevede: “dipende dagli Stati membri decidere se autorizzare la ricongiunzione familiare per parenti in linea diretta ascendente” – n. 10 – , prevedendo poi, in conformità a tale principi, all’art. 4 I comma che gli Stati membri debbano autorizzare l’ingresso e il soggiorno della prima categoria di familiari (coniuge, figli minorenni) e prevedendo al II comma che invece gli Stati membri possono in via legislativa o regolamentare autorizzare l’ingresso e il soggiorno degli “ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese di origine”. Il capo IV della Direttiva, nel disciplinare le condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare prevede, all’art. 6, che gli Stati membri “possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno dei familiari per ragioni di ordine pubblico di sicurezza pubblica o di sanità pubblica”. A tale direttiva seguì, per effetto del Decreto Legsl. 5/2007, una modifica dell’art. 29 lettera D) volta a adeguare la normativa nazionale alla Direttiva CE prevedendo che il ricongiungimento familiare poteva essere chiesto per i “genitori a carico che non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza”. Venne anche introdotto l’art. 29 bis che ha esteso, sempre in attuazione della direttiva CE, la previsione specifica del ricongiungimento anche agli ascendenti dello straniero al quale era stato riconosciuto lo status di rifugiato. In seguito, con il Decreto Legislativo 160/2008 l’art. 29 venne nuovamente modificato, questa volta in modo restrittivo, prevedendo che lo straniero possa chiedere il ricongiungimento per “i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Ciò posto, l’appellante ha documentato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 29 e pertanto la domanda va accolta e il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Bergamo va disapplicato in quanto illegittimo, con conseguente accertamento del diritto del richiedente a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Ministero degli Interni-Questura di Bergamo, soccombente, va condannato a rifondere alla controparte le spese dei due gradi di giudizio secondo i parametri dei giudizi avanti al Tribunale e alla Corte di Appello, spese che si liquidano come da dispositivo”. Questo caso è stato molto faticoso per il ricorrente poiché ha dovuto affrontare due gradi di giudizio prima di vedere affermare il suo diritto a permanere con la figlia ed ottenere il permesso per motivi familiari. Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 819 del 12 agosto 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative all’unità familiare, in particolare: * di coesione familiare; * di ricongiungimento familiare.
Esilio extraterritoriale: il Protocollo Italia-Albania tra compressione del diritto di asilo e detenzione amministrativa
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università di Pisa Dipartimento di Civiltà e forme del sapere Corso di laurea in Scienze per la pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti ESILIO EXTRATERRITORIALE: IL PROTOCOLLO ITALIA-ALBANIA TRA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI ASILO E DETENZIONE AMMINISTRATIVA Tesi di laurea triennale di Marianna Romanelli (2024/2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE Questo lavoro nasce da un interesse personale molto profondo sui temi che riguardano le migrazioni e la libertà di movimento. Un interesse che ha inizio circa cinque anni fa e che nel tempo si è evoluto ed ha preso sempre più consapevolezza, soprattutto grazie alle esperienze in luoghi di frontiera che ho avuto l’opportunità di svolgere, a Lampedusa e in Bulgaria. Nell’ultimo anno questo percorso si è arricchito con la prospettiva giuridica, che ho scoperto essere fondamentale per comprendere i processi in questione e per dare una base al forte senso di ingiustizia che sento. Ho scelto di fare il seguente elaborato di tesi triennale sul Protocollo Italia-Albania perché segna uno sprofondamento notevole in termini di tutela dei diritti delle persone soggette alle politiche sull’immigrazione, sia a livello nazionale che europeo. Rappresenta infatti un unicum a livello europeo, che gli altri Stati membri guardano incuriositi e affascinati. Rappresenta una fase successiva, che supera l’esternalizzazione, perché quest’ultima non basta più agli Stati europei, e che contribuisce a rendere la fortezza Europa ancora più fortezza. È però un modello che non regge umanamente e nemmeno giuridicamente, questo lavoro infatti prova ad analizzare le criticità di questo progetto dal punto di vista giuridico, utilizzando come fonti la disciplina in materia, gli articoli di giuristi/e e gli approfondimenti di Asgi, l’associazione giuridica per gli studi dell’immigrazione. Altre fonti utilizzate sono lavori frutto di cooperazione tra la sfera giuridica e quella più di taglio giornalistico e di inchiesta come i report e gli articoli di Altreconomia, del progetto Melting Pot Europa, della rete Mai più lager – No ai CPR e CILD e dell’associazione Naga. La prima parte di questo elaborato ha lo scopo di fornire le basi giuridiche necessarie per comprendere il Protocollo Italia-Albania in tutte le sue fasi, da quella di attuazione con la legge di ratifica, ai rinvii pregiudiziali promossi dai giudici italiani alla Corte di giustizia dell’Unione Europea e alla sentenza molto importante di quest’ultima in tema di Paesi di origine sicuri, per arrivare alla modificazione del profilo soggettivo del Protocollo con il decreto legge 28 marzo 2025, n. 37. La parte centrale dell’elaborato si concentra sui soggetti primari oggetto di questo Protocollo, i richiedenti asilo, e come il loro diritto di asilo sia limitato dalle caratteristiche strutturali del Protocollo: l’applicazione di una procedura accelerata di frontiera per una presunta provenienza da un Paese di origine sicuro; il trattenimento generalizzato a cui verrebbero sottoposti nell’hotspot di Shëngjin e nel CPR di Gjadër; la dimensione geografica di extraterritorialità che rompe il legame strettissimo tra asilo e territorio. Un altro aspetto che viene trattato nel capitolo e che tocca il diritto di asilo è quello relativo alle vulnerabilità dei richiedenti che faticano ad essere riconosciute da un sistema di screening troppo rapido e superficiale che è quello delle procedure operative standard (SOP). L’ultima parte si sposta invece sugli altri soggetti oggetto del Protocollo, gli stranieri privi di permesso di soggiorno e soggetti a ordine di espulsione, trattenuti nei dieci Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) in Italia, trasferibili nel CPR di Gjadër. Il capitolo fa un excursus sulla normativa in materia di detenzione amministrativa degli stranieri irregolari nei CPR e sullo stato di non rispetto dei diritti, quale la salute, all’interno dei CPR in Italia. Ho ritenuto necessario parlare brevemente delle violazioni che si verificano da anni nel sistema dei CPR per fare capire al lettore che queste non nascono con il Protocollo Italia-Albania e il CPR di Gjadër, ma che essi costituiscono semplicemente una fase successiva nelle violazioni e nelle violenze che subiscono le persone bloccate nella detenzione amministrativa. Il capitolo prosegue con un focus sul CPR di Gjadër e i rischi ulteriori per le persone detenute, per poi analizzare la sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale che si è espressa sui vuoti normativi riguardo la disciplina della detenzione nei CPR. Ci tenevo infine a concludere il capitolo con uno sguardo di speranza, fatto del lavoro instancabile degli attivisti e delle attiviste, delle associazioni, dei giuristi/e, che lottano perché i diritti umani vengano garantiti e che fanno credere che un cambiamento sia possibile.
Il “fallimento produttivo” del modello Albania, un anno dopo l’avvio
Il 16 ottobre del 2024 sedici uomini, intercettati nel Mediterraneo centrale, venivano condotti in Albania a bordo di una nave militare italiana. Quel giorno, nel porto di Shëngjin, prendeva forma un esperimento senza precedenti: l’estensione extraterritoriale del sistema di trattenimento italiano, costruito su suolo albanese, ma con la pretesa della giurisdizione di Roma. I centri realizzati in Albania hanno una capienza complessiva imponente: 880 posti nel centro di trattenimento per richiedenti asilo, 144 posti nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) e 20 posti nel penitenziario. A un anno di distanza, la struttura di Shëngjin è quasi sempre vuota e nel centro di Gjadër, nella sezione CPR, sono trattenute circa quindici persone. Le altre due sezioni sono inutilizzate. Due rinvii alla Corte di giustizia dell’Unione europea – uno dei quali si è concluso con una sentenza che ha ribaltato le tesi del governo italiano – hanno incrinato in profondità la legittimità del progetto. L’esecutivo si trova in un’impasse: non può far funzionare a pieno regime il modello – verrebbe travolto dai ricorsi – ma non vuole chiuderlo. Significherebbe ammettere che non funziona 1.  Il progetto era stato presentato come una misura per «aumentare i rimpatri». A fine luglio, quelli effettivamente eseguiti erano complessivamente trentasette 2; dopo quella data pochi o nessuno. Nonostante i numeri esigui, l’esperimento non può essere liquidato come un semplice insuccesso: fermarsi al dato aritmetico sarebbe autoconsolatorio. ll valore politico del modello non risiede nei numeri, ma nella violenza materiale e simbolica esercitata sulle persone migranti, nel modo in cui ha riscritto il linguaggio del confine e reso praticabile l’idea che la detenzione possa essere delocalizzata. A un anno di distanza, più che misurare il fallimento del progetto, occorre interrogarsi su ciò che ha prodotto: un nuovo modo di pensare, rappresentare e praticare la frontiera. TETRO DIRITTO La storia del “modello Albania” è un ottovolante. Nella sua prima configurazione, tra ottobre 2024 e gennaio 2025, il centro di Gjadër è stato destinato al trattenimento dei richiedenti asilo provenienti da Paesi di origine considerati sicuri, intercettati in mare e sottoposti a procedure accelerate di frontiera. Rapporti e dossier/CPR, Hotspot, CPA OLTRE LA FRONTIERA: IL PREZZO DEI DIRITTI NELL’ACCORDO ITALIA-ALBANIA Le principali criticità emerse dal rapporto del Tavolo Asilo e Immigrazione Benedetta Cerea 22 Maggio 2025 La complessa finzione giuridica alla base dell’impianto non ha retto. Nessuno dei trattenimenti è stato convalidato dalle e dai giudici, e il rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea, poi risolto con una decisione che ha accolto le tesi delle difese, ha paralizzato il meccanismo. Il governo, invece di abbandonare l’esperimento, ne cambiò direzione. Con il decreto-legge 37 del marzo 2025, il centro di Gjadër è stato utilizzato per il trattenimento delle persone già rinchiuse nei CPR italiani: non più richiedenti asilo appena sbarcati, ma uomini destinatari di provvedimenti di espulsione, prelevati sul territorio nazionale e deportati in uno spazio di confinamento extraterritoriale. L’immagine del primo trasferimento di questa seconda fase, nell’aprile 2025 – corpi legati dalle fascette, condotti lungo la passerella della nave verso la banchina – sintetizza la logica dell’intero progetto. L’esperimento albanese si è trasformato in una messa in scena della punizione, una pedagogia della forza priva di mediazioni.  FALLIMENTI PRODUTTIVI Definire il “modello Albania” un insuccesso, dunque, significa non comprenderne la logica. È stato piuttosto un fallimento produttivo, capace di generare effetti potenzialmente ben più duraturi degli effimeri – per quanto violenti – impatti pratici. Ha reso visibile una nuova geografia del confinamento che non si misura in cifre, ma si manifesta per strappi, agendo sul piano della rottura con il paesaggio giuridico consolidato. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA IL CORPO E L’ANIMA. DIECI APPUNTI SUL «MODELLO ALBANIA» Un laboratorio feroce e fragile del potere di frontiera Francesco Ferri 9 Maggio 2025 È un messaggio ostile non solo nei confronti delle persone considerate “irregolari” – e dunque, tra le altre misure, esposte al rischio concreto della deportazione in Albania – ma verso l’insieme delle persone migranti, la cui permanenza in Italia è vincolata al rinnovo periodico del permesso di soggiorno e quindi strutturalmente ricattabile. Il modello operata come dispositivo di disciplinamento diffuso, i cui effetti si coglieranno nel medio periodo – nel salto di qualità della precarizzazione della condizione migrante. Ha ridefinito le gerarchie dell’esclusione, stabilendo chi può restare e a quali condizioni, e ha ribadito la funzione strutturale della paura come strumento di regolazione del lavoro vivo e, più in generale, dei rapporti sociali. Sul piano europeo, il modello ha sdoganato la possibilità del confinamento extraterritoriale, rendendo dicibile e praticabile ciò che fino a poco tempo prima apparteneva al registro dell’utopia punitiva. Il dibattito europeo sui return hubs – pur muovendosi entro logiche parzialmente differenti – si inscrive nella stessa grammatica politica del “modello Albania”. Le coordinate di quella discussione hanno preso forma proprio dopo l’avvio dell’esperimento albanese e ne portano il segno. I centri di Gjadër e Shëngjin hanno aperto uno spazio discorsivo e politico in cui l’idea di estendere il trattenimento oltre il territorio dell’Unione è divenuta pensabile, negoziabile e organizzabile. LA VIOLENZA NORMATIVA COME METODO La produttività del modello si misura anche sul piano giuridico. In dodici mesi il governo italiano ha mostrato una capacità inedita di piegare la legalità ai propri obiettivi di contenimento. Decretazione frenetica e contraddittoria, trasferimenti privi di provvedimenti individuali, norme riscritte per tenere in vita un impianto già imploso: singole fratture che, sommate, disegnano un metodo. La violenza normativa del modello non si esprime più nella semplice violazione delle regole, ma nella produzione sistematica di un diritto incoerente, spesso posto fuori e contro la gerarchia delle fonti. La frase di Antonio Tajani sulla guerra a Gaza – «il diritto internazionale conta fino a un certo punto» – riassume perfettamente questa logica. Nel “modello Albania” la stessa razionalità prende corpo: la legalità vale finché non ostacola la volontà di confinare. SMONTARE IL PROGETTO Oggi i centri albanesi operano a capacità minima. Il governo non può farli funzionare a pieno regime – pena nuove censure giudiziarie – ma non intende chiuderli, per non ammettere la sconfitta. L’esperimento resta sospeso in un limbo che ne prolunga l’efficacia simbolica. A questo punto la questione non è più se il modello “funzioni”, ma come possa essere smontato. Non basta la critica, né la cronaca delle sue derive: serve un’azione collettiva che intrecci contenzioso strategico, monitoraggio indipendente e mobilitazione politica. In questa cornice, la mobilitazione indetta dal Network Against Migrant Detention – la rete transnazionale che promuove l’abolizione del trattenimento su scala europea – assume un significato decisivo. Interviste/CPR, Hotspot, CPA «IL “MODELLO ALBANIA” È UN DISPOSITIVO DI PUNIZIONE E DETERRENZA» Intervista a Francesco Ferri di ActionAid Redazione 24 Aprile 2025 Le giornate di azione previste tra Tirana, Shëngjin e Gjadër il 31 ottobre, l’1 e il 2 novembre per il secondo anniversario dell’accordo, sono un’occasione importante  per condensare energie collettive e per porre con forza la questione del superamento radicale del modello. Questa iniziativa si inserisce nel solco delle molte già in corso: dal monitoraggio promosso dal Tavolo Asilo e Immigrazione, all’attività istituzionale a diversi livelli, passando per le mobilitazioni della società civile albanese. Ognuno di questi ambiti, con i propri strumenti e linguaggi, può compiere un salto di scala decisivo: rafforzare la critica e la contestazione con l’obiettivo esplicito della chiusura. Il contesto politico in cui si muove questa azione è definito. In vista di giugno 2026, quando il Patto europeo sulle migrazioni sarà operativo, il “modello Albania” si trova di fronte a un bivio decisivo: rischia di essere integrato, in forme rinnovate, nel nuovo assetto europeo. Chiuderlo prima di quella data è una sfida decisiva: è indispensabile impedire che la sua logica si consolidi, si normalizzi e riemerga sotto altre vesti. È questo il compito politico dei prossimi mesi. Comunicati stampa e appelli/CPR, Hotspot, CPA DALL’ALBANIA ALL’EUROPA: ABOLIAMO I CENTRI DI DETENZIONE  L'1 e 2 novembre 2025 una nuova mobilitazione in Albania promossa dal Network Against Migrant Detention 27 Settembre 2025 1. Meloni sui centri in Albania:“Funzioneranno, dovessi passarci ogni notte fino alla fine del governo”, TgLa7 ↩︎ 2. Prima visita dei Garanti Anastasìa e Calderone al Cpr di Gjader (30 luglio 2025) ↩︎
Dal CPR alla protezione speciale: riconosciuta la condizione di vulnerabilità e il radicamento sociale
Il caso riguarda un cittadino albanese che vive in Italia da oltre vent’anni e che, dopo un percorso tortuoso – che lo ha visto anche trattenuto presso il CPR di Bari Palese – ha finalmente ottenuto dal Tribunale di Bari il riconoscimento del diritto alla protezione speciale. Il 2 agosto 2023, mentre si trovava trattenuto nel CPR di Bari Palese, il cittadino formalizzava la richiesta di protezione internazionale. Il 10 agosto 2023 compariva dinanzi alla Commissione territoriale per l’audizione personale, durante la quale raccontava la propria vita di migrante di lungo corso. Emergeva in particolare che egli vive in Italia dall’età di 16 anni e che aveva lasciato l’Albania già a 14 anni per emigrare in Grecia. Gli anni vissuti in Albania con la famiglia gli avevano procurato forti disagi, essendo stato vittima di violenza domestica da parte del padre. Queste vicende hanno condizionato l’intera sua vita, con effetti deleteri anche sugli altri membri della famiglia: anche i fratelli, infatti, hanno sviluppato forme di depressione. In Italia ha lavorato con turni massacranti, fino a 15 ore al giorno, ma col tempo è rimasto vittima di uno stile di vita segnato dall’abuso di alcol e sostanze psicoattive, che lo ha condotto a più tentativi di suicidio, nel 2014 e nel 2020. Negli ultimi tre anni è stato inserito in un programma residenziale riabilitativo, con esiti positivi: ha manifestato la volontà di condurre una vita sana, rispettando le regole della comunità, distaccandosi dall’uso delle sostanze e avviando un percorso di emancipazione anche dalla terapia farmacologica. Durante il periodo di affidamento in prova presso la comunità, ha potuto elaborare i traumi legati alla violenza familiare subita. Il Magistrato di sorveglianza aveva concesso l’affidamento in prova ai sensi dell’art. 94, comma 2, del DPR n. 309/90, ritenendo significativa la sua storia di vita e tenendo conto della relazione comportamentale, che sottolineava: * la crescita in una famiglia disfunzionale, con un padre alcolista e violento anche davanti ai figli; * la presenza di depressione cronica nel fratello e di disturbi depressivi nella sorella; * indici intellettivi inferiori alla media, tratti di introversione, ritiro sociale e dipendenza affettiva; * il trauma “cumulativo” conseguente alla violenza assistita; * un nucleo depressivo radicato e un disturbo d’ansia legato sia a fattori organici sia ambientali. All’audizione in Commissione il ricorrente produceva ampia documentazione: gli atti relativi all’affidamento in prova, il percorso psicoterapeutico svolto in comunità e, a dimostrazione del proprio inserimento lavorativo, l’estratto contributivo INPS, dal quale risultava un’attività ininterrotta a partire dal 1° agosto 2002. Nonostante ciò, il 21 agosto 2023 la Commissione territoriale di Bari rigettava la domanda, negando qualsiasi forma di protezione. Il provvedimento veniva impugnato, contestando l’omessa valutazione dei documenti forniti e la mancata applicazione della protezione speciale per vittime di violenza domestica. La Commissione, infatti, non aveva svolto alcun giudizio di comparazione, ossia la valutazione tra il livello di integrazione sociale del richiedente in Italia e la sua condizione personale e oggettiva nel Paese di origine. Tale valutazione avrebbe dovuto verificare se la compressione dei diritti umani fosse tale da ledere il nucleo minimo della dignità della persona, soprattutto considerando che il ricorrente vive in Italia da quando aveva 16 anni, dove risiedono anche la madre (coniugata con un cittadino italiano), il fratello e i nipoti. Il giudizio di comparazione avrebbe dovuto tener conto della condizione di vulnerabilità del richiedente, segnata dalla violenza domestica subita e dalla necessità di cure psicologiche e psichiatriche “salva-vita”, non sostituibili altrove per via del delicato rapporto di fiducia instaurato con i medici specialisti. Va inoltre evidenziato che, nel Paese d’origine, le strutture sanitarie pubbliche restano fortemente carenti e quelle private, pur di livello migliore, non sono in grado di garantire interventi complessi. La situazione igienico-sanitaria appare precaria e le cure farmacologiche restano difficilmente accessibili (fonte: ACLED Dashboard, 01.01.2023 – 31.12.2023). All’esito di una lunga istruttoria, il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso, rilevando: “Considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale dinanzi alla Questura di Bari il 2 agosto 2023, ossia dopo l’entrata in vigore del DL n. 20/2023, va applicato l’art. 19 nella sua nuova formulazione. Il ricorrente ha prodotto documenti da cui emergono elementi tali da giustificare una valutazione positiva sulla domanda. (…) La documentazione depositata è indicativa della serietà dello sforzo compiuto dal richiedente per inserirsi nel tessuto socio-economico italiano. Ne emerge un percorso effettivo e duraturo di integrazione lavorativa in Italia, con un contratto di lavoro in essere. Deve pertanto essere riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 5, co. 6, e dell’art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998. In caso di rimpatrio, il ricorrente subirebbe una grave lesione della propria vita privata, essendo ormai radicato in Italia, senza che emergano gravi ragioni ostative alla sua permanenza”. Anche questo caso mette in luce le gravi carenze esistenti in materia di espulsione e protezione per casi speciali. L’attuale normativa crea forti disfunzioni sociali e ostacola chi si impegna ad aiutare i migranti, vanificando percorsi positivi che rischiano di interrompersi bruscamente nei luoghi di detenzione amministrativa, solo per il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno. Tribunale di Bari, decreto dell’11 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Dall’Albania all’Europa: aboliamo i centri di detenzione
Il Network Against Migrant Detention rilancia la mobilitazione in Albania contro i CPR e la detenzione amministrativa. Dal 31 ottobre al 2 novembre, tra Tirana e Shëngjin, si terranno diverse iniziative pubbliche tra cui una marcia verso il CPR di Gjadër e un’assemblea transnazionale per rafforzare la lotta comune contro le politiche di confinamento e deportazione. “Per questo chiamiamo a mobilitarsi insieme, oltre i confini, per il suo completo smantellamento”, scrive nell’appello il Network. Martedì 30 settembre ad ore 18.30 si terrà un’assemblea transnazionale online per costruire la mobilitazione. Per informazioni e ricevere il link della call si può scrivere a: againstmigrantdetention@gmail.com o al profilo Instagram. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Network Against Migrant Detention > (@networkagainstmigrantdetention) L’APPELLO Il 1° e 2 novembre come Network Against Migrant Detention torneremo in Albania durante l’anniversario dell’accordo Rama–Meloni, che permette all’Italia di costruire e gestire CPR in territorio albanese. Questi centri non sono solo incostituzionali: rappresentano un progetto coloniale che, con la complicità del governo albanese, segna un pericoloso precedente che l’Europa intende replicare attraverso il Nuovo Patto su Migrazione e Asilo. L’Albania diventa così un laboratorio di esternalizzazione, in cui sperimentare pratiche carcerarie e politiche di deportazione che vediamo emergere un po’ ovunque.  In queste settimane, manifestazioni di massa e scioperi sociali stanno bloccando diverse città in Europa, in particolare in Italia, per opporsi al genocidio in Palestina. La lotta per la libertà della Palestina è infatti diventata un simbolo politico capace di esprimere un rifiuto più ampio di tutte quelle politiche fasciste e securitarie che legittimano l’uso sistematico della violenza contro alcuni soggetti e reprimono ogni forma di dissenso. Israele, infatti, è il regime coloniale che in maniera più sistematica ha fatto ricorso alla detenzione amministrativa per imporre un controllo sulla popolazione palestinese. Lo stesso tipo di violenza lo ritroviamo esercitato in molti altri contesti contro le persone in movimento attraverso i confini globali. Dagli Stati Uniti all’Europa, dal Nord Africa al Rwanda, le immagini di deportazioni, respingimenti e detenzioni illegali si moltiplicano, mentre governi di estrema destra in tutto il mondo alimentano la retorica securitaria basata su confini chiusi, rimpatri forzati e deportazioni di massa. La detenzione amministrativa si consolida così come pilastro centrale di questo modello repressivo, fondato sulla reclusione, l’espulsione e la negazione dei diritti. In tutta Europa, il regime delle frontiere sta subendo una profonda ristrutturazione. Spinto da agende politiche sempre più autoritarie, il sistema migratorio dell’UE si sta orientando verso una gestione rapida, esternalizzata e fortemente militarizzata. Il quadro giuridico che rende possibile questa trasformazione è il Nuovo Patto su Migrazione e Asilo, che accelera pericolosamente le procedure di frontiera e normalizza la detenzione come strumento ordinario di gestione della mobilità. Accanto a questo, l’UE e i singoli stati membri stanno sperimentando le cosiddette “soluzioni innovative”. La proposta di modifica da parte della Commissione Europea della Direttiva Rimpatri, che introdurrebbe i Return Hubs e le liste dei Paesi Sicuri, segue e amplifica in termini concreti la logica introdotta dal Patto: rendere le persone sempre più deportabili, invisibili e detenibili. Insieme, questi strumenti contribuiscono a smantellare un diritto d’asilo già fragile, costringendo le persone migranti a una precarietà ancora più profonda, escluse dal welfare e dai servizi pubblici, ed esposte a uno sfruttamento più feroce da parte di mercati che continuano a richiedere manodopera a basso costo. Questa tendenza è riaffermata dal progressivo rafforzamento di Frontex, simboleggiato dall’apertura della nuova Frontex Academy a Varsavia, che mira ad aumentare il controllo securitario dei confini esterni, senza creare canali legali di accesso, costringendo così le persone migranti a intraprendere viaggi sempre più pericolosi. Eppure, nonostante la repressione, ogni giorno emergono forme di resistenza nei centri di detenzione in tutta Europa: scioperi della fame, rifiuto delle identificazioni, solidarietà reciproca, denunce pubbliche della violenza sistemica. Queste lotte dimostrano che i CPR non sono spazi di controllo totale, ma luoghi di conflitto. La lotta per la libertà di movimento e per l’autodeterminazione delle persone migranti rappresenta un’importante barriera contro la crescente militarizzazione di un regime di guerra globale che si manifesta oggi in genocidi, bombardamenti aerei indiscriminati, frontiere militarizzate, retate di massa e deportazioni su larga scala.  In questo contesto, segnato dal tramonto della democrazia liberale, abbiamo bisogno di connettere le lotte territoriali contro la detenzione amministrativa e dare vita a forme di resistenza conflittuale capaci di produrre una nuova idea di democrazia. Dobbiamo rafforzare una prospettiva transnazionale ed europea che vada oltre le mobilitazioni locali e nazionali: una prospettiva capace di condividere pratiche, costruire reti, coordinare strategie per abolire il regime europeo e globale di apartheid e confinamento. Abbiamo quindi scelto di unirci, insieme a compagnx albanesi,  italianx, europex  e transnazionalx, in una lotta decoloniale e solidale: per dire al popolo albanese che non è solo, che resistere è possibile, che la protesta deve crescere anche dove la cultura della resistenza è stata sistematicamente repressa. In gioco non c’è solo l’Albania o l’Italia, ma il futuro dell’Europa tutta. Da qui deve partire un processo di radicale democratizzazione dello spazio europeo e mediterraneo in cui viviamo.