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Rinnovo del PdS per cure mediche: accertata la mancanza di assistenza adeguata in Tunisia
Il Tribunale di Bari ha riconosciuto il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche a un cittadino tunisino affetto da grave patologia psichiatrica cronica. Il ricorrente ha potuto ritirare il permesso nella giornata dell’1 agosto, ma solo dopo la diffida del legale inviata al Questore e al Capo di Gabinetto. Il ricorso era stato presentato contro il diniego della Questura di Foggia, che aveva motivato il rifiuto con presunte carenze documentali. Il Tribunale ha evidenziato che, in casi come questo, è prevalente il diritto alla salute, un valore primario tutelato dalla legge, e non un semplice interesse legittimo dell’immigrato. La valutazione della gravità della patologia e dell’impossibilità di ricevere cure adeguate in Tunisia, confermata dalle COI (informazioni sui Paesi di origine) aggiornati sulle condizioni del sistema sanitario tunisino, ha portato i giudici a riconoscere il rinnovo del permesso per un anno, con possibilità di ulteriori rinnovi finché persisteranno le condizioni sanitarie che giustificano la protezione. Tribunale di Bari, sentenza n. 2471 del 25 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Gerarda Carbone per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per cure mediche
Procedura accelerata inapplicabile senza fonti affidabili sulla designazione dei Paesi sicuri
Un interessante provvedimento cautelare emesso dal Tribunale Civile di Roma nei confronti di un cittadino tunisino nell’ambito di una procedura c.d. accelerata. Il Tribunale nell’accogliere l’istanza di sospensione del diniego di protezione internazionale ha puntualizzato come, a seguito della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 1 agosto 2025, Cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]) gli Stati membri siano tenuti, in forza dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, “ad adattare il loro diritto nazionale in un modo tale da garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione sulle quali essi si sono basati per designare i Paesi di origine sicuri. Questo accesso deve consentire a un richiedente protezione internazionale originario di un tale Paese, e al giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente la domanda di protezione internazionale, di prendere utilmente conoscenza di dette fonti di informazioni (par. 87 sentenza CGUE cit.)” . Il D.L. 158/2024 è privo dell’indicazione di tali fonti e pertanto non può ritenersi legittimamente applicabile la procedura accelerata (“e debba applicarsi la procedura ordinaria per l’esame della domanda di protezione internazionale”) in assenza dei presupposti indicati dalla Corte. Una lista dei paesi sicuri seppur astrattamente legittima deve essere ancorata a delle fonti affidabili debitamente indicate, anche per evitare che tali liste siano predisposte indicando arbitrariamente i paesi con il maggiore flusso migratorio anziché quelli con le condizioni politiche-sociali ed ambientali più stabili. Tribunale di Roma, provvedimento del 22 agosto 2025 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
Nulla osta ex art. 42, co. 2, d.l. 73/2022: obblighi istruttori e difetto di motivazione nel provvedimento di revoca
Un’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima – che accoglie un’istanza cautelare relativa ai “nuovi” nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri (art. 42, co. 2, d.l. 73/2022), emanati senza una preventiva verifica circa l’eventuale sussistenza di elementi ostativi. Nel caso di specie, il nulla osta era stato rilasciato nonostante la già intervenuta condanna del datore di lavoro, circostanza che rendeva quest’ultimo inidoneo alla stipula del contratto. Il lavoratore, dopo aver ottenuto il visto di ingresso dalla competente Ambasciata su istanza del datore, era giunto in Italia; solo dopo molti mesi gli veniva tuttavia notificato il provvedimento di revoca del nulla osta. Il Collegio, in sede cautelare, non ha approfondito le censure sollevate di illegittimità costituzionale dell’art. 42, co. 2, d.l. 73/2022 e di violazione del principio di legittimo affidamento, ma si è concentrato su due profili: * il difetto di motivazione, poiché l’Amministrazione aveva utilizzato un mero modulo prestampato senza individuare la fattispecie concreta; * il difetto istruttorio, atteso che – nel caso in esame – l’impossibilità di stipulare il contratto (per la condanna già esistente a carico del datore prima dell’emanazione del nulla osta) imponeva alla P.A. l’onere di valutare ogni altra possibilità, comprese eventuali alternative occupazionali per il lavoratore. T.A.R. per il Piemonte, ordinanza n. 266 del 26 giugno 2025 Si ringrazia l’avv. Pasquale Franco De Rosa per la segnalazione e il commento.
CPR di Palazzo San Gervasio: liberato il cittadino dominicano dopo l’ingiusta convalida del trattenimento
Il Giudice di Pace di Melfi convalidava illegittimamente il trattenimento di un cittadino dominicano e avverso il provvedimento veniva proposta istanza di riesame, la quale veniva accolta il 16.8.2025; nelle more del primo ricorso, il GdP di Roma con decreto dell’8.8.2025 accoglieva l’istanza di sospensiva proposta nel ricorso avverso l’espulsione. Giudice di Pace di Melfi, decreto del 16 agosto 2025 Giudice di Pace di Roma, decreto del 8 agosto 2025 Si ringrazia l’Avv. Antonello Andriuolo per la segnalazione e il commento. LA VICENDA DEL RICORRENTE Il 21.7.2025 alla Stazione Termini di Roma viene fermato un cittadino dominicano e dagli accertamenti della Polizia risulta che la Questura di Terni aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per la convivenza con una cittadina italiana, nonostante il permesso fosse stato rilasciato dalla Questura di Catania. Il Prefetto di Roma dispone l’espulsione e il competente Questore l’immediato ordine di trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio. La Polizia desume la sua pericolosità sociale sulla base di lievi precedenti penali risalenti al periodo della minore età e antecedenti al rilascio del PdS. La Questura di Roma non permette in alcun modo al cittadino dominicano di richiedere un permesso per motivi di famiglia, di lavoro o attesa occupazione, nonostante vi fossero i presupposti. Il trattenimento viene ingiustamente convalidato dal GDP di Melfi, competente per il CPR di Palazzo San Gervasio, e il sottoscritto avvocato congiuntamente al suo cliente decidono di non richiedere la protezione internazionale (prassi molto diffusa all’interno del CPR di Potenza) e di procedere con il riesame considerata la superficialità del primo giudice di Pace che non ha nemmeno esaminato la documentazione prodotta nel fascicolo telematico. Durante l’udienza di Convalida, il sottoscritto difensore si limita a riportarsi all’atto e alla documentazione prodotta, e il GDP, costatato che il ricorrente ha un figlio e una madre naturalizzata italiana, in accoglimento del ricorso, ordina l’immediata liberazione del trattenuto. Nelle more viene proposta l’impugnazione del provvedimento di espulsione e il Giudice di Pace di Roma, letto il ricorso, accoglie l’istanza di sospensiva rinviando, per il carico di ruolo, all’udienza del 23.9.2025. Dopo oltre 14 anni che tratto la materia dell’immigrazione, ritengo che in tanti casi la richiesta di protezione internazionale, all’interno dei CPR, possa compromettere i diritti dei cittadini stranieri oltre che per il periodo di trattenimento anche perché, cessate le misure di trattenimento, in tanti casi, potrebbero restare privi di qualunque tutela. L’istanza di protezione internazionale va esperita, in estrema ratio, quando si intuisce che sta per essere rilasciato il lascia passare necessario al rimpatrio coatto. La richiesta di protezione non è uno strumento che deve essere utilizzato per trasferire la competenza del caso alla CDA competente, illudendo il trattenuto di poter avere un’altra possibilità di ottenere la cessazione delle misure di trattenimento. E’ necessario che il difensore tuteli il diritto di soggiorno dello straniero anche dopo la sua liberazione dandogli la possibilità di avere un titolo di soggiorno altrimenti al primo controllo delle forze dell’ordine potrebbe essere nuovamente sottoposto alle misure di trattenimento.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare come fondamento della protezione speciale, anche dopo il d.l. 20/2023
I decreti del Tribunale di Roma qui raccolti offrono un quadro significativo del ruolo che la protezione speciale (art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008) continua a rivestire nell’ordinamento italiano, nonostante gli interventi legislativi volti a ridurne la portata. In tutti e tre i casi i giudici romani, pur escludendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, hanno valorizzato l’obbligo per l’Italia di rispettare i vincoli costituzionali e internazionali in materia di diritti umani, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 5, co. 6, T.U. immigrazione. I giudici ricostruiscono le vicende personali dei richiedenti, ne riconoscono la credibilità e accertano l’esistenza di un percorso di inserimento sociale e lavorativo in Italia sufficiente a far scattare il divieto di espulsione e quindi il diritto alla protezione speciale. Le decisioni si inseriscono in una giurisprudenza ormai consolidata che interpreta la protezione speciale come strumento di garanzia dei diritti fondamentali, capace quindi di sopravvivere alle restrizioni normative introdotte dal d.l. 20/2023, proprio in virtù del suo fondamento costituzionale e sovranazionale, riconoscendo la centralità del diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall’art. 8 CEDU. Nello specifico, per i due richiedenti asilo tunisini è riconosciuta in ragione del percorso di integrazione in Italia (studio della lingua, iscrizione a corsi di formazione, inserimento lavorativo), ritenuto sufficiente a fondare il diritto al rispetto della vita privata e sociale ai sensi dell’art. 8 CEDU, e come valorizzazione del radicamento in Italia. Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2025 Tribunale di Roma, decreto del 7 luglio 2025 Anche per il ricorrente del Senegal, viene riconosciuta grazie al concreto percorso di integrazione in Italia (contratti di lavoro regolari, autonomia abitativa, corso di lingua italiana), che renderebbe sproporzionata l’espulsione rispetto alla tutela della vita privata e familiare. Tribunale di Roma, decreto del 16 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Eugenio Francesco Caputo per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative al riconoscimento della protezione speciale
E’ diritto del minore convivente con genitori regolarmente soggiornanti ottenere sempre un PdS per motivi familiari
Il tribunale di Torino stabilisce il diritto del minore convivente con genitore regolare di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 31 comma 1 TUI a prescindere dalla sussistenza di requisiti reddituali o alloggiativi.  La Questura di Torino, infatti, è solita rigettare le richieste di permesso di soggiorno per figli ultraquattordicenni se i genitori non dimostrano di avere i requisiti reddituali e alloggiativi previsti dall’art. 29 TUI e richiamati all’art. 30 TUI.  Il Tribunale ha invece accolto la tesi difensiva e chiarito che “l’art. 31 co. 1 TUI introduca un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari, il quale persegue finalità diverse rispetto alla normativa generale di quegli articoli 28, 29 e 30 (interesse del minore vs. unità familiare) e richiede la verifica in ordine alla sussistenza di diversi requisiti. L’autonomia concettuale e la diversità strutturale tra i permessi di soggiorno di cui agli articoli 29-30 e 31 co. 1 TUI è stata affermata in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiama in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 15754/2006, laddove si legge testualmente che “l’iscrizione di cui all’art. 31, comma 1, non presuppone che essa avvenga all’esito della sola procedura di ricongiungimento di cui all’art. 29, comma 1, lett. B) e commi 7, 8, 9” (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 8398/2014). Orbene, come già rilevato, l’art. 31 co. 1 TUI stabilisce che il minore convivente “segue la condizione giudica del genitore”. L’assertività della disposizione è tale da escludere che si possa condizionare il rilascio del permesso citato alla sussistenza di ulteriori requisiti, quali quelli reddituali e alloggiativi previsti dall’art. 29 TUI. L’interpretazione alternativa proposta dalla PA, per cui bisognerebbe comunque fare riferimento agli ulteriori requisiti di cui all’art 29 TUI, si pone peraltro in contrasto con l’inequivocabile dato normativo di cui all’art 31 co. 1 TUI. Invero, l’art. 31 co. 1 TUI è una norma speciale introdotta dal legislatore nello specifico interesse del minore, circostanza che ne giustifica una maggiore ampiezza rispetto alla regola generale di cui all’art. 29 TUI. A tal proposito, merita ricordare che l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino è espressamente sancito dall’art. 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ed è stato ribadito anche dalla Corte di Giustizia UE, la quale – chiamata a pronunciarsi in materia di ricongiungimento familiare – ha altresì affermato che “la facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità riconosciuta agli Stati membri [di introdurre requisiti reddituali per l’autorizzazione al soggiorno, n.d.r.] non deve essere impiegata dagli stessi in modo da pregiudicare l’obiettivo della direttiva e il suo effetto utile” (così CGUE, sentenza 6.12.2012, ause riunite C‑356/11 e C‑357/11, punto 74)”. La pronuncia, peraltro, è stata resa in favore di una minore divenuta maggiorenne nelle more della valutazione questorile: anche sul punto il Giudice ha accolto le nostre argomentazioni e riconosciuto ugualmente il diritto al permesso per motivi familiari considerato che al momento di presentazione della domanda la stessa era ancora minorenne. Tribunale di Torino, sentenza del 22 maggio 2025 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Paola Fierro dello Studio Legale.
Trattenimento nei CPR anche dopo la non convalida: la Cassazione solleva una questione di legittimità costituzionale
La Prima Sezione penale della Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, come modificato dal d.l. 37/2025. La vicenda trae origine dal ricorso presentato per un cittadino senegalese trasferito il 9 maggio nel CPR di Gjader in Albania, dove il 14 giugno aveva presentato domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione territoriale di Roma il 30 giugno. Il Questore di Roma aveva quindi chiesto la convalida del trattenimento, rigettata dalla Corte d’Appello di Roma il 4 luglio. Nonostante ciò, il giorno successivo il Questore di Bari adottava un nuovo decreto di trattenimento (60 giorni prorogabili) presso il CPR di Bari-Palese, fondato sulla “pericolosità sociale” del soggetto. La Corte d’Appello di Bari convalidava, ma la difesa ricorreva in Cassazione denunciando l’incostituzionalità del meccanismo. Al centro vi è la norma che consente, in caso di mancata convalida del trattenimento, che il richiedente “permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento”, a condizione che il Questore adotti entro 48 ore un nuovo decreto ex art. 6, co. 2. Per la Suprema Corte, ciò introduce un “trattenimento ex lege” privo di titolo amministrativo o giudiziario, in contrasto con l’art. 13 Cost.: “si prevede che un provvedimento di trattenimento dichiarato illegittimo dal giudice […] non venga seguito dall’immediata liberazione dell’interessato, bensì legittimi la permanenza del migrante nel CPR”. La Cassazione ravvisa violazioni anche degli artt. 3 e 117 Cost., in relazione a CEDU, Patto ONU sui diritti civili e politici e Carta UE, poiché si determina una compressione della libertà personale “solo per volontà diretta del legislatore, in assenza di qualunque controllo o verifica giudiziaria”. La norma censurata appare dunque irragionevole e discriminatoria: “Consente la limitazione ex lege della libertà personale di un individuo solo perché si trovi già in un CPR […] a differenza di chi sia libero”. La Corte ricorda che “un tema particolarmente sensibile come quello della (ritenuta) illegittima restrizione della libertà personale non può che essere immediatamente sottoposto al vaglio della Corte costituzionale”. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla Consulta, oltre che al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30297 del 4 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione. Il commento è a cura della redazione.
Cittadinanza per residenza: la valutazione del reddito deve tener conto dell’invalidità e dell’impegno nel reinserimento lavorativo
Il Consiglio di Stato è ritornato a pronunciarsi sui poteri discrezionali della P.a. in merito alla concessione della cittadinanza italiana, ovvero dei criteri che quest’ultima deve tenere in considerazione ai sensi dell’art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. in l. 25 gennaio 1990, n. 8. Nel caso di specie, il cittadino extracomunitario aveva presentato l’istanza a settembre del 2014, allegando – tra l’altro – anche la documentazione relativa ai redditi dell’ultimo triennio. Tuttavia, il Ministero dell’Interno – con il decreto del 7 agosto 2019 – aveva negato la concessione della cittadinanza per carenza dei criteri reddituali, poiché “lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento”. Invero, l’Amministrazione non aveva tenuto in debita considerazione la circostanza che l’istante, in data 3 dicembre 2013, fosse stato giudicato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, con decorrenza dal 14 giugno 2013, risultando anche iscritto nell’elenco degli aventi diritto all’assunzione obbligatoria. Inoltre, avanzato ricorso avverso il suddetto provvedimento, il Tar – rigettando la domanda -aveva annunciato che “l’erogazione a titolo di pensione di invalidità “non assume rilievo ai fini del calcolo e della formazione del reddito, avendo di contro la funzione solidaristica di sostegno al reddito”. Ebbene, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva omesso di considerare nella sua interezza il contenuto del ricorso introduttivo, con il quale si evidenziava che il cittadino – nonostante le condizioni di salute – aveva cercato di inserirsi nel mondo del lavoro, essendo stato iscritto dal 15 maggio 2015 nell’elenco di cui all’art. 8 l. n. 68/1999; difatti, successivamente si era iscritto al Centro d’Impiego; aveva svolto un percorso di tirocinio formativo, fino ad essere nuovamente e regolarmente assunto nel 2020. Il Consiglio di Stato, difatti, ha ritenuta la censura meritevole di accoglimento poiché “l’Amministrazione appellata – ha omesso di attribuire rilevanza, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale che concorre ad integrare i presupposti per la concessione della cittadinanza italiana, alla peculiare condizione di inabilità al lavoro concretizzatasi in data antecedente alla presentazione della domanda”. Pertanto, il criterio reddituale di cui all’art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382,, se rigidamente applicato senza tenere conto della peculiare condizione di inabilità dell’istante, assumerebbe carattere discriminatorio, in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost. Quindi, il Giudice di Secondo Grado – accogliendo totalmente l’appello – ha evidenziato che “l’Amministrazione avrebbe dovuto vagliare, nel rispetto di un esercizio costituzionalmente orientato del relativo potere e per evitare che il riscontro del dato reddituale si risolva indirettamente in un elemento illegittimamente discriminatorio, la prospettiva di inserimento lavorativo del ricorrente, in specifica relazione alle peculiari condizioni dello stesso”. Consiglio di Stato, sentenza n. 6090 dell’11 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Gentian Alimadhi per la segnalazione e il commento.
Non proroga del trattenimento: libero il cittadino del Congo trattenuto tra il CPR di Gjadër in Albania e il CPR di Bari – Palese
Il cittadino del Congo rientrava dal CPR di Gjadër in Albania in quanto la Corte di Appello di Roma non convalidava il decreto di trattenimento del Questore di Roma. La Questura di Roma appena rientrato in Italia, però, disponeva un nuovo trattenimento questa volta ex art. 14 TUIMM e lo inviava per la convalida presso il CPR di Bari – Palese. Il trattenuto manifestava la volontà di chiedere nuovamente protezione dinnanzi al Giudice di Pace di Bari che convalidava il trattenimento ex art. 14 D.Lgs. n. 268 /98. Avendo chiesto protezione internazionale la Questura di Bari chiedeva alla Corte di Appello di Bari di convalidare il decreto di trattenimento adottato, questa volta, ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.Lgs. n. 142/2015. La Corte di Appello di Bari convalidava il trattenimento per la durata di 60 giorni valutando la domanda di protezione, strumentale e finalizzata solamente a ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione, in quanto presentata solo a seguito di trattenimento presso il CPR in attesa dell’esecuzione del provvedimento prefettizio di espulsione. Prima della scadenza dei 60 giorni la Questura di Bari chiedeva la proroga per ulteriori giorni 90 pur essendo decorsi i termini di cui all’art. 26, comma 2 bis del D.lgs. n. 25/2008 in quanto il cittadino straniero non aveva nemmeno compilato il modello C3. La Corte di Appello di Bari, in accoglimento delle deduzioni difensive, non prorogava il trattenimento con la seguente motivazione: “(…) rilevato che il cittadino straniero … , nato in Repubblica Del Congo …, è stato inizialmente attinto da un provvedimento di trattenimento emesso ex art. 6 co. 3 d.lgs. 142/15 dalla Questura di Bari l’8.7.2025, convalidato il 9.7.25 dalla Corte d’Appello di Bari, per un periodo di 60 gg. prorogabile; -letta l’istanza, avanzata il 2.9.25, con cui la Questura di Bari ha tempestivamente chiesto una proroga di detto trattenimento per ulteriori 60 gg.; rilevato che, all’odierna udienza camerale, la Questura ha insistito per la proroga, mentre la difesa dello straniero si è opposta, invocando la violazione del termine di 6 gg. lavorativi fissato dall’art. 26 co.2 bis D.Lgs.25/08 per la formalizzazione della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale, non essendo stato ancora compilato il modello C3; rilevato che, mentre lo straniero ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale già in data 2.7.25 (in sede di convalida del suo primo trattenimento ex art.14 TUI davanti al Giudice di Pace), la redazione del modello C3, costituente adempimento necessario alla formalizzazione di tale domanda, non è stata ad oggi ancora effettuata, come confermato dalla stessa Questura, in violazione del termine di 6 giorni lavorativi richiesti dall’art.26 co.2 bis D.Lgs.25/08; ritenuto che la violazione del predetto termine (che per ormai consolidata giurisprudenza della S.C. – cfr. Cass.15984/25 – è termine di natura perentoria, la cui violazione è rilevabile d’ufficio né è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione e dall’intervenuta convalida del trattenimento, spettando al giudicante il rilievo officioso di eventuali vizi a monte della procedura di trattenimento) sia di per sé decisiva al fine di precludere la proroga del trattenimento dello straniero; P.Q.M. Non autorizza la proroga del trattenimento”. Questo caso è assai particolare perché ha dimostrato come il trattenimento prima in Albania e poi in Bari non hanno prodotto alcun risultato utile e positivo, ma anzi hanno comportato solo la privazione della libertà personale e il dispendio di denaro pubblico per un cittadino che è inespellibile e che se avesse avuto l’opportunità di essere ascoltato dalla Commissione territoriale avrebbe ottenuto, proprio perché originario del Congo, lo status e/o la protezione come accade di sovente. Corte di Appello di Bari, decisione del 3 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Ordinato all’Ambasciata d’Italia a Casablanca il rilascio del visto per ricongiungimento familiare dopo 17 mesi di attesa
Il Tribunale di Roma ha ordinato il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare, a seguito dell’inerzia protratta da circa diciassette mesi da parte del Consolato d’Italia a Casablanca, disponendo che la Pubblica Amministrazione rilasci entro 30 giorni il visto al coniuge e al figlio minore, quest’ultimo affetto da problematiche di salute. “Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato con i documenti prodotti in giudizio il vincolo coniugale con la moglie ed il rapporto con il minore, a quest’ultimo, inoltre deve essere garantito il diritto all’unità familiare come disposto dalla Costituzione, dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali. La centralità dell’interesse del minore anche nell’interpretazione normativa, deve ritenersi principio di ordine internazionale sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n.176, il diritto, pertanto, del figlio minore del ricorrente alla bigenitorialità deve trovare piena immediata tutela alla luce anche delle particolari condizioni di salute del bambino, come da documento prodotto (…). Pertanto, esistono i presupposti affinché il suintestato Tribunale possa emanare l’ordine di rilascio dei visti in via cautelare urgente in corso di causa.” Tribunale di Roma, decreto del 24 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Maria Grazia Martelli del Foro di Treviso per la segnalazione e il commento.