CPR di Gjadër e inadeguatezza cure sanitarie: immediata liberazione del trattenuto alla luce della sentenza costituzionale n. 96/2025
Il tribunale di Roma dopo un ricorso d’urgenza ex art. 700 ordina l’immediata
liberazione di un cittadino straniero trattenuto nel CPR albanese.
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Il Giudice anzitutto ribadisce quanto già affermato in precedenza 1 e ormai
definitivamente confermato da Corte Costituzionale n. 96/2025, ossia che questa
autorità rimane sempre competente quando al di fuori dei casi specificamente
regolati dalla legge si debba richiedere la tutela di un diritto fondamentale
del cittadino italiano o straniero che sia.
Guida legislativa/CPR, Hotspot, CPA
LA CORTE COSTITUZIONALE APRE A NUOVE BATTAGLIE CONTRO LA DETENZIONE
AMMINISTRATIVA
Avv.ti Salvatore Fachile e Gennaro Santoro
Avv. Gennaro Santoro (Roma), Studio Legale Antartide (Roma)
4 Luglio 2025
Richiamando la sopracitata sentenza, in mancanza di una normativa che sancisca
le competenze, i diritti e le garanzie al diritto alla salute considera
inadeguate le cure apprestate dal CPR (posto che non è previsto che nei CPR
l’assistenza sanitaria venga fornita direttamente dal Servizio Sanitario
Nazionale, a differenza di quanto previsto per gli istituti penitenziari.
L’effettiva gestione della presa in carico sanitaria ricade, infatti, sull’ente
gestore privato del centro, il quale eroga i servizi secondo quanto previsto dal
capitolato d’appalto specifico. Deve, pertanto, ritenersi che nel caso di specie
l’unica misura idonea a tutelare il diritto alla salute del ricorrente sia la
cessazione del trattenimento e la immediata liberazione).
Un passaggio contenuto nella decisione (ndR.): “Consultando il diario clinico e
il consenso alle cure ivi contenuto, nulla di tutto ciò sembra essere avvenuto.
Non solo, quindi, il ricorrente non sta ricevendo cure adeguate alla sua
condizione di salute, che appare essere in continuo peggioramento, ma la terapia
appare essere stata somministrata al di fuori delle condizioni e delle garanzie
previste dalla legge. Inoltre, la terapia psicologica consigliata fin dal suo
ingresso a Gjader non risulta essere stata attivata, risultando essere stati
effettuati solo colloqui di monitoraggio. Dal diario clinico non si evince
nemmeno a quale ordine appartengano i medici che hanno in cura il ricorrente e
se appartengano o meno al servizio sanitario italiano. Infatti, non risulta
essere presente in Albania un presidio fisso del Servizio Sanitario Nazionale
italiano, mentre appare evidente la necessità che il ricorrente debba essere
preso in carico da una struttura adeguata quale il centro di salute mentale
presso la ASL. Deve, pertanto, ritenersi che le modalità con cui attualmente il
ricorrente è trattenuto presso il CPR di Gjader siano lesive del suo diritto
fondamentale alla salute. L’irreparabilità dei danni che possono derivare dalla
carenza delle cure e dal peggioramento costante delle condizioni di salute del
ricorrente, dagli esiti imprevedibili, giustifica, poi, l’adozione del decreto
inaudita altera parte“.
In conclusione, il tribunale richiama la recente sentenza della Corte
Costituzionale, ma ricorda come quest’ultima non ha fornito indicazioni in
ordine ai poteri spettanti al giudice civile. E quindi si riserva eventualmente
di interrogare la Corte di Cassazione con un rinvio pregiudiziale ai sensi
dell’art 363 bis c.p.c., al fine di chiarire quali siano le prerogative del
giudice civile anche in ordine alle misure alternative, al trasferimento da un
determinato Cpr etc. .
Tribunale di Roma, decreto del 28 luglio 2025
Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento.
1. Si veda: Tribunale di Roma, ordinanza del 2 settembre 2024 ↩︎