Tag - Giurisprudenza italiana

Illegittimo il diniego della Questura al titolo di viaggio per il titolare di protezione sussidiaria afghano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del titolo di viaggio presentata da un cittadino afghano contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, riconosciutagli dalla Commissione territoriale. Il rifiuto è stato ritenuto ingiustificato alla luce della dichiarazione dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Afghanistan (non riconosciuta dall’Emirato Islamico dell’Afghanistan), la quale attestava l’impossibilità di rilasciare il passaporto ordinario in considerazione della situazione socio-politica del Paese. La Questura di Udine aveva ritenuto tale documento, pur comprovante un motivo ostativo oggettivo al rilascio del passaporto, insufficiente a giustificare il rilascio del titolo di viaggio, per asserita carenza di motivi soggettivi. Il TAR, ricondotto il caso nell’alveo della normativa nazionale ed eurounitaria, ha invece affermato che il motivo oggettivo fosse di per sé sufficiente a legittimare la domanda di rilascio del titolo di viaggio, annullando conseguentemente il provvedimento amministrativo. Restano ferme le ulteriori valutazioni demandate alla Pubblica Amministrazione, che non è stata condannata al rilascio del titolo, seppur nell’ambito di una discrezionalità tecnica limitata dalla portata del provvedimento giurisdizionale. T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 13 del 16 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Martino Benzoni per la segnalazione e il commento.
Illegittimo il diniego automatico in materia di nulla osta legato al decreto flussi se la volontà di assunzione è confermata via PEC
Una decisione del T.A.R. Bari in materia di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri, ha chiarito che il rifiuto automatico generato dal sistema informatico per mancata conferma della volontà di assunzione da parte del datore di lavoro entro il termine di sette giorni, previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 286/1998, deve considerarsi illegittimo qualora il datore di lavoro, pur riscontrando difficoltà tecniche di accesso al portale telematico, abbia manifestato in modo inequivocabile e tempestivo la persistenza del proprio interesse attraverso un canale di comunicazione ufficiale alternativo, quale la Posta Elettronica Certificata (PEC). L’automatismo procedurale, sebbene funzionale alla gestione di flussi massivi, non può prevalere sui principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento, leale collaborazione e soccorso istruttorio, i quali impongono all’Amministrazione di valutare le circostanze reali del caso di specie. Di conseguenza, ricevuta una comunicazione formale che attesti la volontà di procedere all’assunzione prima dell’adozione formale del diniego, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di intervenire sulla procedura informatica per considerare valida la conferma, superando la rigidità della c.d. “decisione algoritmica” che non può sostituire la necessaria valutazione umana “riserva di umanità”. La finalità della norma, volta a contrastare fenomeni elusivi e a verificare l’attualità dell’interesse, è infatti pienamente soddisfatta quando la conferma, seppur con modalità diverse da quelle previste dal sistema, perviene all’Amministrazione entro il termine stabilito. BREVE DESCRIZIONE DEL FATTO Il caso trae origine dal ricorso presentato da una società avverso il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari aveva rifiutato una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero. La vicenda si sviluppa come segue: 1. La società ricorrente aveva presentato domanda di nulla osta, la cui istruttoria si era conclusa con esito positivo in data 31 ottobre 2025, avendo l’Amministrazione accertato la sussistenza dei requisiti richiesti. 2. In data 10 novembre 2025, il sistema informatico ministeriale inviava alla società la richiesta di confermare, entro sette giorni, la propria volontà di procedere all’assunzione, come previsto dalla normativa di settore (art. 22, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 286/98). 3. Nell’ultimo giorno utile per la conferma (17 novembre 2025), la società riscontrava difficoltà tecniche che le impedivano di accedere al portale telematico per completare la procedura. 4. Per ovviare al problema e manifestare la propria intenzione, nella stessa data del 17 novembre 2025, la società inviava una comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) sia alla Prefettura che all’Ambasciata, confermando in modo esplicito e inequivocabile la volontà di assumere il lavoratore. 5. Nonostante tale comunicazione, il giorno successivo (18 novembre 2025), il sistema informatico, non avendo registrato la conferma tramite il portale, generava in automatico un provvedimento di rifiuto della richiesta di nulla osta. 6. La società ha quindi impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo l’illegittimità per violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, sostenendo che la propria volontà era stata chiaramente e tempestivamente manifestata, sebbene con un mezzo diverso da quello telematico a causa di un impedimento tecnico. T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 1466 del 20 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Kristina Blushi per la segnalazione e il commento.
L’Egitto non è un Paese sicuro: applicata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
Il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata – accerta l’effetto sospensivo automatico del ricorso presentato da un cittadino egiziano all’esito di decisione negativa adottata nei suoi confronti con procedura accelerata, in quanto proveniente a un paese inserito nella lista dei cd paesi di origine sicuri. Uniformandosi alla decisione 01.08.2025 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – cause riunite nn. C-758/24 e C-759/24, il Tribunale di Venezia conferma che, a legislazione vigente, gli artt. 36, 37 e 46 paragrafo 3 della Direttiva 2013/32 non consentono la designazione di paese sicuro di uno stato terzo che non rispetti le condizioni sostanziali di sicurezza anche solo per determinate categorie di persone. Semplicemente impressionante è l’elenco delle categorie di persone che in Egitto, secondo il Tribunale di Venezia, e all’esito dell’esame di plurime fonti COI, sono invece vittime di persecuzione: attivisti e membri di partiti di opposizione o di movimenti politici contrari al governo; giornalisti; minoranze religiose come Baha’i, Testimoni di Geova e Cristiani Copti; appartenenti alla minoranza LQBTQI e finanche le donne nel loro insieme, in quanto vittime di discriminazione economica e sociale. Il Tribunale denuncia inoltre la pratica sistematica della tortura e di trattamenti inumani e degradanti come metodi di coercizione per ottenere informazioni, o anche solo per reprimere il dissenso politico; la pratica di arresti e detenzioni arbitrari, l’esistenza di tribunali speciali avanti ai quali i diritti difensivi degli indagati non sono garantiti, e poi ancora la sottoposizione dei detenuti ad abusi fisici, il sovraffollamento carcerario, il mancato rispetto di standard igienici minimi nei luoghi di detenzione, il rifiuto di cure mediche e la pratica della tortura sui detenuti. Da ultimo il Tribunale denunci anche la detenzione arbitraria ed il respingimento dei richiedenti asilo, in particolare di quelli di origine sudanese. Concludendo la sua disamina della situazione interna del paese il Tribunale afferma di ritenere che in Egitto siano tutt’ora presenti persecuzioni quali definite dall’art. 9 della Direttiva 2011/95/UE ovvero tortura e altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, secondo i criteri indicati nell’allegato 1 Dir. 2013/32/UE. Si tratta di una decisione che, quantomeno sino all’entrata in vigore del Nuovo patto Europeo sull’Immigrazione e l’Asilo, prevista per giugno 2026, consente di escludere la legittimità dell’applicazione delle procedure accelerate ai cittadini egiziani, e nel contempo conferma tutte le perplessità sui criteri per l’individuazione dei Paesi Sicuri adottati dal Consiglio Europeo lo scorso 8 dicembre, e che ribadiscono la presunzione di sicurezza del paese nordafricano. Tribunale di Venezia, decreto dell’8 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesco Tartini per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
Diritto all’accoglienza anche se la richiesta è avanzata dopo 90 giorni dall’ingresso
Una importante ordinanza del Tar Veneto che ordina l’immediata collocazione in accoglienza del richiedente asilo che aveva richiesto l’ingresso nel sistema di accoglienza dopo 90 giorni dall’ingresso. In particolare, il Tribunale “Considerato che secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato: – il ricorrente ha presentato la domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 2 bis, d.lgs. n. 142/2015; – la Prefettura di Rovigo ha rigettato la domanda di concessione delle misure di accoglienza presentata il 18 luglio 2025 perché tardiva“, decide, tenuto conto: A) del prospettato obbligo di disapplicare la norma interna (art. 1, comma 2bis, d.lgs. n. 142/2015), per contrasto con la direttiva UE n. 33/2013, in quanto l’art. 20, par. 2, della direttiva stessa non ricollega al ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale l’impossibilità di fruire delle misure di accoglienza, ma soltanto la facoltà dell’Amministrazione procedente di ridurre le misure stesse; B) della prospettata violazione del principio di proporzionalità che, ai sensi del par. 5 della direttiva UE n. 33/20, deve ispirare l’azione amministrativa; C) della dubbia non tempestività dell’istanza avuto riguardo al dies a quo del termine per la presentazione della domanda di protezione internazionale. Su quest’ultimo punto segnalo che la Prefettura sostiene che si conterebbe come primo ingresso anche il mero transito anni prima dello straniero che abbia attraversato l’Italia per poi andare in altri Paesi salvo poi fare reingresso in Italia e fare domanda di asilo. T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 21 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
Ordinato il rilascio dei visti ai familiari del rifugiato afghano, richiamata l’esortazione di UNHCR a facilitare il ricongiungimento
Il Tribunale di Roma, ancora una volta, ha ordinato al MAECI e per esso all’Ambasciata a Teheran di fissare immediatamente ai familiari del ricorrente, rifugiato politico in Italia, tutti residenti in Afghanistan, un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare. Nel caso di specie, il ricorrente aveva già ottenuto nel novembre 2024 i nulla osta per il ricongiungimento familiare, senza però riuscire successivamente a fissare un appuntamento presso l’Ambasciata competente, nonostante, i diversi solleciti e la diffida del legale di giugno 2025. Il Tribunale di Roma accoglie la domanda cautelare richiamando anche l’esortazione dell’UNHCR ai singoli Stati di facilitare il ricongiungimento tra i rifugiati e le loro famiglie per la gravità della condizione dei diritti umani in Afghanistan.  Nel provvedimento tra l’altro si legge: “L’UNHCR continua a esortare gli Stati a facilitare e accelerare le procedure di ricongiungimento familiare per gli afgani le cui famiglie sono rimaste in Afghanistan o che sono stati sfollati nella regione. Il ricongiungimento familiare è spesso l’unico modo per garantire che venga rispettato il diritto alla vita familiare e all’unità familiare dei rifugiati. L’UNHCR propone di adottare un approccio pragmatico e flessibile, anche attraverso l’uso di metodi di elaborazione innovativi e interviste a distanza. L’UNHCR incoraggia gli Stati ad applicare criteri liberali e umani nell’identificare i membri della famiglia idonei a questi programmi, tenendo conto delle diverse composizioni e strutture familiari.” Tribunale di Roma, decreto del 19 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento. 
Il ritardo amministrativo nel ricongiungimento familiare tra tutela effettiva e negazione del risarcimento del danno
LA VICENDA PROCESSUALE E L’ORDINE DI RILASCIO DEL VISTO La sentenza resa dal Tribunale di Roma il 16 luglio 2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata in materia di ricongiungimento familiare, riaffermando con chiarezza il carattere vincolato del rilascio del visto per motivi familiari una volta accertata la sussistenza dei requisiti di legge. Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale riguardava un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, affetto da gravi patologie e riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, che aveva richiesto il ricongiungimento con la moglie e il figlio minore. A fronte del rilascio tardivo del nulla osta e di un protratto ritardo consolare nel rilascio del visto, il ricorrente aveva adito il giudice civile chiedendo, da un lato, l’ordine di immediato rilascio dei visti e, dall’altro, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla prolungata separazione familiare. Sotto il primo profilo, la decisione appare pienamente condivisibile. Il Tribunale ha correttamente ricostruito il procedimento di ricongiungimento familiare come procedimento unitario a struttura bifasica, chiarendo che il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico esaurisce definitivamente la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente, mentre alla rappresentanza consolare compete esclusivamente un controllo formale e documentale, da esercitarsi entro il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 394 del 1999. In tale prospettiva, l’inerzia protratta dell’amministrazione consolare è stata qualificata come illegittima, non potendo il ritardo essere giustificato né da prassi organizzative interne né dal ricorso a soggetti esterni incaricati della gestione delle domande. Il giudice ha inoltre escluso che la fissazione tardiva di un appuntamento potesse determinare la cessazione della materia del contendere, valorizzando correttamente la distinzione tra mera attività preparatoria e conclusione effettiva del procedimento amministrativo. Ne deriva un’affermazione di principio di particolare rilievo sistematico: il diritto all’unità familiare, una volta positivamente scrutinato nella sua dimensione sostanziale, non può essere compresso attraverso inerzie amministrative di fatto, pena la violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e leale collaborazione che devono orientare l’azione della pubblica amministrazione. Più nel dettaglio, Il Giudice ha affermato che “la dichiarazione del MAECI di aver fissato un appuntamento per il 17.07.2025 non può configurare una cessazione della materia del contendere, in quanto l’appuntamento è stato fissato per la presentazione della domanda e non per il rilascio del visto, e la domanda di visto era già stata regolarmente presentata oltre un anno prima. La pretesa del ricorrente non si risolve nella sola richiesta di appuntamento, ma nel rilascio effettivo del visto d’ingresso e nella domanda di accertamento della responsabilità dell’amministrazione per il ritardo”, ordinando di rilasciare i visti “entro e non oltre il termine di 30 gg previsto dall’art. 6 comma 5 dpr 394-99 decorrente dalla notificazione della presente sentenza.” L’ILLEGITTIMO RIGETTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA Di segno opposto, invece, appare la decisione nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Pur avendo accertato l’illegittimità del ritardo e l’assenza di cause ostative imputabili al ricorrente, il Tribunale ha ritenuto non adeguatamente provata la compromissione della sfera relazionale e affettiva dell’istante, affermando che non sarebbero stati forniti elementi sufficienti in ordine alla concreta incidenza della separazione familiare né alle dinamiche pregresse del nucleo familiare. Tale impostazione solleva rilevanti perplessità sotto il profilo sistematico e probatorio. In primo luogo, essa sembra sovrapporre impropriamente l’onere di allegazione con un onere di prova diretta e analitica del pregiudizio non patrimoniale, in contrasto con i principi ormai consolidati secondo cui il danno da lesione di diritti fondamentali può essere accertato anche in via presuntiva, sulla base delle massime di esperienza e della natura del diritto inciso. La prolungata e ingiustificata privazione della convivenza con il coniuge e con un figlio minore, soprattutto in presenza di una condizione di grave vulnerabilità sanitaria accertata, costituisce un fatto oggettivamente idoneo a fondare una presunzione di sofferenza morale ed esistenziale, senza che sia necessario ricostruire analiticamente le modalità del rapporto familiare antecedente alla separazione. In secondo luogo, la motivazione appare internamente contraddittoria nella parte in cui, dopo aver affermato che l’amministrazione può sottrarsi alla responsabilità solo dimostrando rigorosamente l’esistenza di cause oggettive e non imputabili, valorizza in senso escludente mere ipotesi astratte relative al sovraccarico di lavoro delle sedi consolari. Così argomentando, il giudice finisce per attribuire rilievo a circostanze non provate e, soprattutto, per ribaltare l’onere della prova a carico del ricorrente, chiamato a dimostrare l’inesistenza di una causa di forza maggiore mai dedotta né dimostrata dall’amministrazione resistente. La scelta di negare il ristoro del danno non patrimoniale appare, inoltre, difficilmente conciliabile con il riconoscimento espresso della lesione del diritto all’unità familiare, diritto di rango costituzionale e sovranazionale, tutelato dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In tale contesto, la compressione prolungata e ingiustificata del diritto alla vita familiare non può essere ridotta a un mero inconveniente procedimentale, ma integra una lesione autonoma suscettibile di ristoro, la cui gravità deve essere valutata anche in relazione alla durata del ritardo e alle condizioni personali del soggetto interessato. IL PROGETTO ANNICK E IL CONTENZIOSO STRATEGICO La sentenza in commento, pur muovendosi correttamente sul piano dell’accertamento dell’illegittimità amministrativa e della tutela in forma specifica, mostra dunque un approccio eccessivamente restrittivo nella valutazione del danno conseguenza, rischiando di svuotare di effettività la tutela risarcitoria nei casi in cui la violazione incida su diritti fondamentali della persona. Proprio la natura relazionale ed esistenziale del pregiudizio derivante dalla separazione familiare imporrebbe, invece, un utilizzo coerente dello strumento presuntivo e una liquidazione equitativa del danno, in linea con l’evoluzione più recente della giurisprudenza di legittimità e di merito (da ultimo Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ordinanza n. 5992/2025, pubblicata il 06/03/2025 e Tribunale di Roma, sentenza del 20 maggio 2025 e sentenza dell’8 aprile 2025). In definitiva, la decisione del Tribunale di Roma rappresenta un significativo passo avanti nella riaffermazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere tempestivamente i procedimenti di ricongiungimento familiare, ma lascia irrisolto il nodo centrale dell’effettività della tutela risarcitoria. È proprio su questo terreno che si gioca, oggi, la capacità dell’ordinamento di garantire una protezione piena e non meramente formale del diritto all’unità familiare, soprattutto quando esso si intreccia con condizioni di particolare fragilità personale e con l’interesse superiore del minore. Per tali ragioni, nell’ambito del progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare“, si è deciso di impugnare la sentenza in commento per ottenere il riconoscimento anche del diritto al risarcimento. Il ricorrente è inoltre tra i promotori principali della class action contro i ritardi del MAECI nel rilascio dei visti per motivi familiari, parimenti promossa nell’ambito del progetto Annick. Prosegue, dunque, l’impegno per un contenzioso strategico, sia individuale che collettivo, che mira a superare una concezione meramente assistenziale della tutela dei diritti, riconoscendo alle cittadine e ai cittadini con background migratorio il ruolo di soggetti attivi nella rivendicazione e nell’esercizio dei propri diritti. Tribunale di Roma, sentenza del 16 luglio 2025 -------------------------------------------------------------------------------- Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è sostenuto con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Protezione sussidiaria a richiedente pakistano del Punjab: il Paese è tra i più colpiti al mondo dalla violenza
Il Tribunale di Perugia, sez. spec. immigrazione, ha riconosciuto la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs 251/2007, a cittadino pakistano proveniente dalla regione del Punjab. Secondo il Giudice, “dall’esame delle fonti internazionali si apprende come il Punjab si trovi attualmente in uno stato di massima allerta a causa della violenza che dilaga nella vicina provincia di Khyber Pakhtunkhwa (K.P.) nel nord-ovest del Paese”. Inoltre, “Secondo il Global Terrorism Index (GTI) del 2025, il Pakistan è attualmente il Paese più colpito al mondo dalla violenza – secondo solo al Burkina Faso – con un aumento del 45 percento dei decessi nel 2024. La fonte riferisce infatti dell’incremento del fenomeno terroristico da quando vi è stata l’ascesa dei Talebani in Afghanistan, con un numero di attacchi aumentato di cinque volte dal 2021. La maggiore incidenza degli attacchi in Pakistan è stata principalmente guidata dal gruppo estremista Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), vicino ai Talebani afghani. I decessi attribuiti al gruppo sono praticamente raddoppiati tra il 2023 e il 2024”. Il Giudice effettua una disamina di numerose fonti COI ed infine afferma che “il ricorrente sarebbe esposto a un pericolo di danno grave in caso di ritorno nella zona di provenienza, ed al rischio di subire minacce gravi alla vita ed alla salute”. Tribunale di Perugia, decreto del 24 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Ucraina – Riconosciuta la protezione sussidiaria al richiedente per la presenza di violenza indiscriminata
La decisione del Tribunale di Potenza si segnala per la puntuale applicazione dell’art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 in relazione al conflitto armato in corso in Ucraina. Il Collegio ribadisce un principio ormai consolidato: in presenza di una situazione di violenza indiscriminata di eccezionale intensità, accertata mediante COI aggiornate e qualificate, il richiedente è esonerato dall’onere di dimostrare un rischio individualizzato, secondo l’insegnamento della CGUE (sentenza Elgafaji). “La situazione contestuale – si legge nella pronuncia – che emerge dalle fonti consultate, dimostra, seppur in modo più limitato nella regione di provenienza del ricorrente, il serio pericolo di violenza indiscriminata a cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona e ciò esime il ricorrente dal fornire prova del rischio specifico che egli correrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine (vedi CGUE Grande sezione sentenza del 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, caso Elgafaji), non rilevando, dunque, alcun giudizio di comparazione tra la condizione individuale in cui si troverebbe il ricorrente in caso di rimpatrio e quella medio tempore raggiunta in Italia“. Tribunale di Potenza, decreto del 15 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Andrea Fabbricatti per la segnalazione. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’Ucraina * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Il Perù non è un paese sicuro per le donne. Disapplicata la normativa nazionale di cui all’art. 2-bis comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008
Importante pronuncia per i diritti delle donne peruviane da parte del Tribunale di Milano in sede cautelare. Nel caso di specie la Commissione Territoriale aveva adottato nei confronti della persona ricorrente la procedura accelerata di cui all’art. 28-bis comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 25/2008 sul presupposto della sua provenienza da un Paese designato di origine sicura ai sensi dell’art. 2-bis (nella specie, Perù), dichiarando manifestamente infondata la sua domanda ai sensi dell’art. 28-ter comma 1 lett. b). Parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso, contestando la decisione dell’autorità amministrativa, con richiesta di sospensione degli effetti esecutivi ai sensi dell’art. 35-bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008, secondo il quale tale efficacia può essere sospesa “quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”. Il Tribunale di Milano ha quindi accolto il ricorso cautelare in base ad una corretta applicazione delle fonti del diritto. La Corte di giustizia dell’Unione europea, definendo con sentenza del 4 ottobre 2024 la causa di rinvio pregiudiziale C-406/22 [CV]2, ha statuito, da un lato, che “l’articolo 37 della direttiva 2013/32 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva” e, dall’altro lato, che “l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all’articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso”; la stessa Corte, definendo in Grande Camera, con sentenza del 1 agosto 2025, le cause riunite di rinvio pregiudiziale C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]3, ha dato continuità a tale giurisprudenza statuendo che “l’articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva”. Ciò posto, dopo aver scrutinato le COI vigenti, il Collegio ha concluso che la situazione nel Paese, “comportante persecuzione e trattamenti disumani e degradanti nei confronti di un’intera categoria di persone, ovvero quella delle donne, è tale da imporre la disapplicazione dell’art. 2-bis comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008 – per contrasto con l’art. 37 della direttiva 2013/32/UE, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva – nella parte in cui designa anche il Perù quale Paese di origine sicuro”. Tribunale di Milano, decreto del 10 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Perù * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Carta di soggiorno permanente ai familiari di cittadini italiani “statici”: illegittimo il rigetto della Questura
Con una pronuncia attesissima, il Tribunale ordinario di Torino ha dichiarato il diritto soggettivo – e non un mero interesse legittimo – al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 D.Lgs. 30/2007 anche in favore dei familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione. Il giudice affronta preliminarmente la questione della natura della posizione giuridica azionata, chiarendo che «il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all’amministrazione», la quale è chiamata a un mero accertamento dei presupposti di legge. Ne discende la competenza del giudice ordinario, in linea con l’art. 3 d.l. 13/2017 e con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 1390/2022). Nel caso di specie, la cittadina uzbeka, moglie di cittadino italiano “statico” residente in Italia in Italia, era titolare di carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. 30/2007, rilasciata prima della riforma dell’agosto 2023. Al momento del rinnovo, pur avendo maturato un soggiorno legale e continuativo superiore a cinque anni, la Questura aveva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari quinquennale ex art. 23, co. 1-bis, D.Lgs. 30/2007 (cd. FAMIT), negando implicitamente la carta permanente. Il Tribunale censura tale prassi sotto più profili. In primo luogo, osserva che la ricorrente aveva già maturato il diritto alla carta di soggiorno permanente prima dell’entrata in vigore della novella del 2023, sicché la nuova disciplina non poteva incidere su una posizione già consolidata. Inoltre, l’interpretazione letterale dell’art. 23, co. 1-bis, è ritenuta incompatibile con il caso concreto, poiché il permesso FAMIT è previsto «a seguito della prima richiesta avanzata ovvero della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte», ipotesi che non ricorre quando il familiare è già titolare di una carta di soggiorno UE e chiede il passaggio allo status permanente. Particolarmente rilevante è anche il passaggio in cui il giudice esclude l’applicabilità del principio del tempus regit actum, ricordando che esso opera nei procedimenti incidenti su interessi legittimi, mentre «non trova applicazione laddove il privato vanti una situazione di diritto soggettivo», richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Salerno, n. 11233/2017). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno permanente. La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che limita l’impatto restrittivo della riforma del 2023 sui familiari di cittadini italiani “statici” e rappresenta un importante argine alle prassi amministrative che, in sede di rinnovo, tendono a sostituire illegittimamente la carta di soggiorno permanente con il permesso FAMIT quinquennale. Tribunale di Torino, sentenza del 3 dicembre 2025 Si ringrazia per la segnalazione gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia del Foro di Torino.