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Status di rifugiato a richiedente pakistano perseguitato per motivi politici: insufficienti le tutele di polizia e magistratura
Il tribunale di Lecce, con motivazione molto puntuale e approfondita ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato politico per la persecuzione ordita da esponenti del partito PDM nei suoi confronti e verso la sua famiglia, per la militanza politica nel partito PTI. Il Collegio ha ritenuto il racconto intrinsecamente credibile, coerente e sufficientemente circostanziato nei profili essenziali (contesto familiare, appartenenza territoriale a Mandi Bahauddin, militanza politica del padre e dello zio nel PTI, dinamica dell’omicidio dello zio, riconoscimento di alcuni autori, denuncia nominativa alla polizia, successiva carcerazione e scarcerazione anticipata dei responsabili, minacce dirette e aggressione con cane a pochi giorni dalla liberazione, decisione di fuga). La narrazione è lineare nel suo sviluppo cronologico, non presenta contraddizioni interne rilevanti, reca dettagli non stereotipati (luoghi specifici, sequenza delle condotte degli aggressori, riferimento alla matricola dell’arma) ed è corroborata dall’allegazione documentale (copia della sentenza di condanna, fotografia degli arrestati rilasciata dalla polizia e pubblicata dalla stampa locale), elementi che rafforzano l’attendibilità estrinseca della versione offerta. La giustificazione della mancata protezione effettiva da parte delle autorità risulta plausibile: il primo rifiuto di verbalizzare, l’intervento risolutivo di un “mediatore” politico per ottenere la denuncia e l’asserita scarcerazione anticipata per influenza di esponenti locali delineano un quadro di protezione statale solo formale, facilmente condizionabile da poteri para-mafiosi e reti partitiche radicate sul territorio. Il nesso causale con il motivo convenzionale è diretto: le minacce e l’aggressione sono riconducibili all’attività politica del nucleo familiare nel PTI e, soprattutto, all’“opinione politica” imputata al ricorrente quale testimone- accusatore dei rivali; la persecuzione è quindi motivata da ragioni politiche ai sensi dell’art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra (opinione politica effettiva o percepita). Tale ricostruzione trova riscontro nella situazione attuale del Pakistan, caratterizzata da un persistente giro di vite contro il PTI e i suoi simpatizzanti: fonti qualificate attestano, nel 2024–2025, arresti di massa di quadri e attivisti, procedimenti penali in serie, compressione delle libertà di riunione ed espressione (anche mediante blackout delle comunicazioni proprio in occasione del voto dell’8 febbraio 2024), nonché un contesto di forte ingerenza dei poteri di sicurezza nel processo politico; questi elementi descrivono un ambiente nel quale gli oppositori o presunti tali sono facilmente individuati e vulnerabili a ritorsioni, con scarse garanzie effettive di tutela da parte delle forze dell’ordine e della magistratura. Tribunale di Lecce, decreto del 10 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Carla Alessandra Laghezza per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Condannata la prassi discriminatoria di Adecco di limitare i contratti alla scadenza del permesso di soggiorno
Con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2026, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, in una causa promossa da CGIL Lombardia, ha accertato il carattere discriminatorio della politica aziendale di Adecco Italia S.p.A. consistente nell’escludere dalle selezioni, o nel limitare la durata del contratto offerto, ai lavoratori extra UE il cui permesso di soggiorno avesse validità residua inferiore alla durata della missione richiesta dall’utilizzatore. Adecco, nelle proprie attività di selezione, sistematicamente o escludeva dalla selezione il candidato extra UE o offriva loro un contratto di durata non superiore alla validità residua del permesso, indipendentemente dalla valutazione professionale. La giustificazione addotta era di natura penalistica: evitare la responsabilità ex art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione. Per poter stipulare un contratto con scadenza successiva a quella del permesso, Adecco pretendeva che il lavoratore producesse già in sede di selezione – anche mesi prima della scadenza – la ricevuta della domanda di rinnovo. Il Giudice dott. Mariani ha accolto il ricorso chiarendo che la responsabilità penale del datore di lavoro può sorgere soltanto dopo la scadenza del permesso – se il rinnovo non è stato tempestivamente richiesto – e non certo in sede assuntiva: la ricevuta della domanda di rinnovo va resa disponibile nel corso del rapporto di lavoro, non prima della sua instaurazione. Sul piano antidiscriminatorio, il Giudice ha richiamato la sentenza Chez Razpredelenie Bulgaria (C. Giust. 16 luglio 2015, C-83/14) e la giurisprudenza CGUE sul concetto di disadvantage, affermando che anche una misura apparentemente neutra capace di produrre effetti sfavorevoli minimi ma sistematici verso un gruppo protetto integra una discriminazione indiretta, salvo giustificazione obiettiva e proporzionata. L’obiettivo di evitare la responsabilità penale – pur legittimo – non giustificava la misura adottata, poiché l’ordinamento mette già a disposizione strumenti meno restrittivi e ugualmente idonei. Il Tribunale ha pertanto ordinato ad Adecco di cessare il comportamento e di adottare una direttiva interna che prescriva ai selezionatori di non tener conto della scadenza del permesso di soggiorno, procedendo all’assunzione anche quando la scadenza del contratto sia posteriore a quella del permesso. Ha inoltre ordinato la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito aziendale. Tribunale di Milano, sentenza n. 144 del 15 gennaio 2026
Protezione speciale: radicamento sociale, integrazione e condizioni del Paese di origine nella recente giurisprudenza
Una raccolta di sei decisioni, ottenute dall’Avv. Alessandra Ballerini, in materia di protezione speciale, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare prevista dall’art. 19 del T.U.I. e dall’art. 8 della CEDU. Le pronunce evidenziano come, nella valutazione del rischio di rimpatrio, i giudici tengano conto di diversi elementi: il grado di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia, il radicamento nel territorio, la durata della permanenza e le condizioni del Paese di origine. In molti casi emerge l’importanza di una valutazione individuale e concreta della situazione della persona, volta a verificare se il rimpatrio possa comportare una compromissione significativa dei diritti fondamentali. La rassegna propone alcuni estratti delle motivazioni delle decisioni, utili a evidenziare gli orientamenti giurisprudenziali (nota di Redazione). -------------------------------------------------------------------------------- 1) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino peruviano valorizzando il suo radicamento sociale e lavorativo in Italia e il rischio di compromissione del diritto alla vita privata in caso di rimpatrio. La decisione considera anche la situazione del Perù, caratterizzata da diffusa criminalità organizzata e da un fenomeno estorsivo in forte crescita. Estratto “Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sotto il profilo della tutela del diritto alla vita privata e familiare, emergendo dagli atti il radicamento sociale e lavorativo del ricorrente sul territorio nazionale. Occorre tenere conto della situazione del Perù, dove intere zone della città di Lima e dei distretti limitrofi sono di fatto in mano alle bande criminali e non sottoposte al controllo effettivo delle forze di polizia. Dalle informazioni raccolte emerge come quello dell’estorsione sia un problema dilagante: nel corso del 2022 sono state presentate più di 8000 denunce, con un aumento del 62% rispetto al 2021”. 1) Tribunale di Genova, decreto del 19 dicembre 2025 2) Il Tribunale di Ancona ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino nigeriano valorizzando il percorso di integrazione in Italia e la condizione di vulnerabilità che deriverebbe da un rimpatrio nel Paese di origine, caratterizzato da diffusa povertà e difficoltà nell’esercizio dei diritti fondamentali. Estratto “La situazione del paese di provenienza induce a considerare le ragioni che hanno indotto il ricorrente a lasciare la Nigeria, dove appare evidente una generale condizione di povertà e difficile esercizio dei diritti della personalità posti alla base dello statuto della dignità della persona. Tali elementi consentono di valorizzare il positivo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano e di ritenere sussistente una condizione di vulnerabilità in caso di rimpatrio che inciderebbe sulla qualità della sua vita”. 2) Tribunale di Ancona, decreto del 19 gennaio 2026 3) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a una cittadina georgiana valorizzando il suo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, svolto anche al di fuori del circuito dell’accoglienza. La decisione evidenzia l’importanza del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. Estratto “La ricorrente, in Italia da poco meno di quattro anni, ha dimostrato impegno e determinazione nel raggiungimento di una propria integrazione sociale e lavorativa. Ha lavorato praticamente ininterrottamente come badante a partire dal novembre 2022 e ha saputo cogliere le diverse opportunità lavorative che le si sono presentate. Il patrimonio della personalità della ricorrente può dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendola portatrice di una vita privata diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Tali circostanze concretizzano una situazione che dà diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale”. 3) Tribunale di Genova, decreto del 3 febbraio 2026 4) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino gambiano valorizzando il percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa sviluppato in Italia. Il giudice ha ritenuto che il rimpatrio forzato comporterebbe una brusca interruzione di tale percorso e costituirebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. La decisione richiama inoltre l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, nella valutazione della protezione complementare, devono essere considerate anche le condizioni oggettive del Paese di origine. Estratto “Si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, considerato il percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano, avviato fin dal suo arrivo e che il Collegio ritiene di poter valutare come effettivo. Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel Paese d’origine, con la conseguenza che il rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. L’inserimento lavorativo è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che si accompagna a una serie di esperienze quotidiane – relazioni sociali, apprendimento della lingua, adattamento al contesto lavorativo – che contribuiscono a creare quel nucleo di diritti che compongono la vita privata. Alla luce di tali elementi, l’eventuale rimpatrio comporterebbe una brusca interruzione del percorso di integrazione svolto e costituirebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 TUI”. 4) Tribunale di Genova, decreto del 3 febbraio 2026 5) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino ivoriano che in pochi anni ha costruito un solido percorso di integrazione linguistica, sociale e lavorativa in Italia. Il giudice ha ritenuto che il rimpatrio forzato comprometterebbe il diritto alla vita privata garantito dall’art. 8 CEDU. Estratto “Il ricorrente, in Italia da poco più di tre anni, ha portato avanti un serio percorso di integrazione, dedicandosi all’apprendimento della lingua italiana e conseguendo il diploma di licenza del primo ciclo di istruzione. Ha inoltre svolto servizio civile e ha sottoscritto diversi contratti di lavoro, raggiungendo un’autonomia economica che gli ha consentito di uscire dal circuito dell’accoglienza. Il suo rimpatrio costituirebbe pertanto una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione”. 5) Tribunale di Genova, decreto del 10 febbraio 2026 6) Il Tribunale di Genova ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino nigeriano presente in Italia da oltre ventisei anni, valorizzando il lungo radicamento sociale e lavorativo. Il giudice ha ritenuto non ostativi alcuni precedenti penali di modesta entità e risalenti nel tempo, affermando la necessità di una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Estratto “Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto del lunghissimo periodo di permanenza in Italia (26 anni, oltre metà della sua vita) e del positivo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente. Non portano a diversa conclusione i reati commessi, di modesta entità e ormai risalenti nel tempo. Il Collegio si allinea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale è necessaria la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della personalità della persona straniera (…) senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali”. 6) Tribunale di Genova, decreto del 10 febbraio 2025 * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della protezione speciale
Violazione del divieto di reingresso e non punibilità: la centralità della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Le due sentenze affrontano, in contesti differenti, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998, valorizzando una lettura concreta e non meramente astratta della condotta, anche in presenza di violazioni formali dei provvedimenti espulsivi. Nel primo caso, un cittadino albanese, entrato regolarmente in Italia con visto per motivi di studio e successivamente titolare di permesso di soggiorno quale studente universitario a Milano, si vedeva rigettare la richiesta di conversione del titolo di soggiorno, con contestuale revoca del nulla osta e conseguente espulsione disposta dal Prefetto di Milano mediante accompagnamento alla frontiera e divieto di reingresso per cinque anni. A seguito dell’interruzione del percorso universitario e lasciando in Italia il coniuge regolarmente soggiornante, il medesimo rientrava anticipatamente nel territorio nazionale e presentava istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare presso il Commissariato di Rho. Nel corso di un controllo di routine a Bergamo veniva tuttavia fermato e tratto in arresto per la violazione dell’art. 13, comma 13, T.U. immigrazione, con giudizio direttissimo innanzi al Tribunale di Bergamo. Nel corso del procedimento veniva prodotta documentazione attestante il vincolo coniugale, il certificato di matrimonio e la pendenza della pratica di coesione familiare. Il Giudice monocratico, pur ritenendo integrata la fattispecie penale contestata, ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, evidenziando come la condotta si fosse concretizzata nel mero rientro nel territorio dello Stato in violazione del divieto, in assenza di qualsivoglia profilo di violenza, pericolo per la collettività o ulteriori condotte illecite. L’offesa è stata qualificata come di grado obiettivamente contenuto, priva di ricadute sul piano della sicurezza pubblica e tale da determinare unicamente la violazione formale dell’ordine impartito. Quanto alla personalità dell’imputato, la giovane età e l’assenza di precedenti penali sono state ritenute indicative della non abitualità del comportamento, non emergendo elementi idonei a far ritenere una propensione alla reiterazione. Anche la motivazione del rientro, inserita in un contesto familiare privo di profili di allarme, ha contribuito alla valutazione complessiva di minima offensività. Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione ex artt. 530 c.p.p. e 131-bis c.p. Tribunale di Bergamo, sentenza n. 127 del 4 febbraio 2026 Nel secondo caso, parimenti relativo a un cittadino albanese, l’imputato veniva tratto in arresto per il medesimo reato, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo il 5 ottobre 2022, con divieto di reingresso per sette anni, e sorpreso nel territorio nazionale dopo essersi allontanato in data 23 dicembre 2024. In particolare, lo stesso si presentava spontaneamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari per definire una pratica di permesso di soggiorno per coesione familiare con il fratello cittadino italiano. Dagli accertamenti emergeva la pregressa sottoposizione alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, nonché l’avvenuta uscita dal territorio nazionale documentata da controllo alla frontiera del porto di Bari. L’imputato dichiarava di essere rientrato senza transitare dai varchi di frontiera. Veniva quindi arrestato in flagranza e sottoposto a giudizio direttissimo, previa applicazione della misura degli arresti domiciliari. Il Giudice, pur in presenza di precedenti e di una contestazione di recidiva reiterata, ha ritenuto applicabile l’art. 131-bis c.p., muovendo da un inquadramento sistematico dell’istituto alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia). In particolare, è stato richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione che ammette in astratto la compatibilità della causa di non punibilità anche con i reati di disobbedienza, caratterizzati da una logica politico-criminale di “tutto o nulla”, in cui rileva il mero evento della violazione più che il grado della lesione. In tale prospettiva, il Giudice ha ribadito la necessità di un giudizio ancorato al fatto storico concreto e non alla fattispecie astratta, fondato sulla valutazione congiunta delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p. e tenendo conto anche della condotta successiva al reato. Con riferimento alla non abitualità, è stato chiarito che la presenza di precedenti penali non costituisce di per sé elemento ostativo, dovendo la valutazione essere effettuata alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, che nel caso di specie evidenziavano una scarsa offensività della condotta. Il Tribunale ha quindi pronunciato sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. per particolare tenuità del fatto. La sentenza è molto interessante in quanto applica i principi di diritto anche a soggetti che risultano gravati da precedenti penali operando un giudizio concreto sulla applicabilità dell’art. 131 c.p. prevedendo criteri applicativi “c.d. indici requisiti” e “indici criterio” inserendo dette questioni nel più ampio dibattito circa la compatibilità fra particolare tenuità e condotte tipiche dei c.d. “reati di disobbedienza”, puniti dal legislatore secondo una logica politico – criminale di “tutto o nulla” poiché ritenuto rilevante non il quantum della lesione, bensì il mero evento della stessa. Tribunale di Bari, sentenza n. 959 del 24 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Condannata la Questura di Roma per aver rifiutato il rinnovo del PdS per motivi di salute
Il Tribunale di Roma conferma un orientamento che tende a riportare al centro la tutela effettiva del diritto alla salute, soprattutto nei casi in cui le prassi amministrative finiscono per restringere l’ambito applicativo delle norme. Il caso riguarda un cittadino albanese affetto da una grave patologia renale, sottoposto a trapianto e a una terapia immunosoppressiva permanente, cui la Questura aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche. Il punto più significativo della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis del T.U.I: il giudice, infatti, chiarisce che la norma va letta in modo sostanziale, guardando alla condizione concreta della persona. In questo senso, è decisivo il passaggio in cui si afferma che il ricorrente ha dimostrato di versare in un quadro clinico grave e stabile nel tempo, tale per cui “la cui interruzione determinerebbe una grave lesione del fondamentale [diritto] alla salute”. È su questo rischio concreto, e non su elementi formali, che deve fondarsi la decisione amministrativa. Proprio in questa prospettiva, il Tribunale respinge l’argomento – spesso utilizzato – secondo cui il permesso per cure mediche non sarebbe compatibile con patologie croniche o terapie a tempo indeterminato. La sentenza afferma in modo esplicito che “la natura temporalmente determinata del permesso di soggiorno per cure mediche non esclude affatto la possibilità di un rinnovo reiterato”, chiarendo così che la durata potenzialmente illimitata delle cure non è un ostacolo al riconoscimento del diritto. Anzi, aggiunge che introdurre un limite rigido sarebbe “manifestamente irragionevole e in contrasto con la ratio dell’istituto”, perché finirebbe per negare la tutela proprio nei casi in cui è più necessaria. Un altro passaggio rilevante riguarda la questione dei viaggi nel paese d’origine, valorizzata dalla Questura per sostenere il rigetto. Anche qui il giudice prende una posizione netta, osservando che “l’art. 19, comma 2, lett. d-bis (…) non contiene alcuna previsione che esclude o limita la possibilità di temporanea uscita dal territorio nazionale”. Si tratta di un chiarimento importante, perché impedisce che elementi non previsti dalla legge vengano utilizzati per comprimere un diritto fondamentale. In assenza di un divieto espresso, sottolinea il Tribunale, non è possibile introdurre limitazioni in via interpretativa. La motivazione si muove costantemente su un piano costituzionale, richiamando implicitamente il diritto alla salute come diritto fondamentale e ponendo al centro la continuità terapeutica e l’adeguatezza delle cure. È significativo, ad esempio, il rilievo dato alla documentazione medica, da cui emerge che il paziente necessita di competenze altamente specialistiche “che il paziente non potrebbe effettuare nel proprio paese di origine”, elemento che rafforza il giudizio sull’impossibilità di un rimpatrio. Diverso è invece l’esito sulla domanda risarcitoria, che viene respinta. Il Tribunale ribadisce che “è da escludere l’ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa”, richiedendo una prova concreta del danno subito. Nel caso di specie, tale prova non è stata ritenuta sufficiente, né sotto il profilo del danno non patrimoniale né sotto quello patrimoniale. Spiace constatare questa impostazione rigorosa sul piano probatorio, che può risultare difficile da soddisfare in contesti di vulnerabilità. Nel complesso, la decisione rappresenta un intervento significativo rispetto alle prassi del Ministero dell’Interno e delle Questure, riaffermando che la protezione per cure mediche non può essere svuotata attraverso criteri non previsti dalla legge. La continuità delle cure viene posta al centro e la vulnerabilità sanitaria è letta in termini concreti, offrendo un riferimento utile per contrastare dinieghi analoghi, soprattutto nei casi di patologie croniche o di lunga durata. Tribunale di Roma, sentenza n. 1478 del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Margherita Salerno per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-bis)
Protezione sussidiaria a richiedente asilo bengalese appartenente alla minoranza hindù
Il Tribunale di Perugia, sez. spec. immigrazione, ha riconosciuto la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), d.lgs 251/2007 (rischio di subire trattamenti inumani e degradanti) a cittadino bengalese di religione hindù. Il Giudice richiama le fonti COI ed afferma che “I membri di gruppi minoritari – tra cui indù, cristiani, buddisti, musulmani sciiti e gli ahmadi – affrontano molestie e violenze, compresa l’occasionale violenza di massa contro i loro luoghi di culto”. “La maggior parte della popolazione del Bangladesh è di religione musulmana sunnita (89% circa), con al suo interno una minoranza sciita ed una Ahmadi, quest’ultima spesso stigmatizzata. La popolazione del Bangladesh nel 2022 era stimata in oltre 167 milioni; pertanto gli appartenenti a minoranze religiose sono stimati in circa 16,7 milioni (…) La comunità indù rappresenta la più numerosa minoranza religiosa (8,5% circa …)”. La protezione sussidiaria trova fondamento nel fatto “che il ricorrente, per la sua appartenenza alla religione induista e a causa della sostanziale inefficienza delle misure di tutela dell’ordinamento statuale, correrebbe il rischio, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e, specificamente, a violenze settarie diffuse e socialmente tollerate senza poter ricevere, stando a quanto sopra segnalato, adeguata tutela dalle autorità del proprio paese”. Tribunale di Perugia, decreto del 14 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e personalistica
AVV.TA ELENA MORELLI 1 E AVV. GENNARO SANTORO L’ordinanza cautelare n. 1046/2026, resa pubblica dalla Sezione I Ter in data 18 febbraio 2026, accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Roma, valorizzando espressamente le sopravvenienze documentali favorevoli intervenute nelle more del giudizio e richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui, in materia di immigrazione, l’Amministrazione non può limitarsi ad una verifica meramente formale, ma deve considerare l’evoluzione del rapporto giuridico sottostante in favore della posizione giuridica soggettiva del lavoratore.  Il caso di specie trae origine dall’adozione di un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura “Flussi” nel 2022. Tale revoca è stata disposta soltanto nel febbraio 2025, quando era già pendente un giudizio avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma in ordine alla conclusione del relativo sub-procedimento. L’Amministrazione ha giustificato l’adozione del provvedimento di revoca richiamando, da un lato, la mancata tempestiva produzione del certificato di idoneità alloggiativa e, dall’altro, l’asserita incompletezza dell’asseverazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022, ritenuta non conforme ai requisiti richiesti. Tuttavia, come emerge dalla stessa ordinanza, il ricorrente aveva, se pur successivamente alla presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta, prodotto sia il certificato di idoneità alloggiativa, sia un’asseverazione conforme al modello dell’Ispettorato del Lavoro, contenente i dati relativi a mansione, retribuzione, fatturato e numero di dipendenti. Il fatto che tale documentazione fosse sopravvenuta non ha impedito al TAR Lazio di considerarla completa e pertanto pienamente acquisibile e valutabile dalla Prefettura ai fini del buon esito della procedura “flussi” iniziata già nel 2022.   Il TAR Lazio, accogliendo l’istanza cautelare ha infatti ritenuto che “pur essendo tale documentazione successiva all’istanza proposta di rilascio del nulla osta, bisogna tenerne conto. […] nel valutare in giudizio la situazione del ricorrente bisogna tener conto anche delle sopravvenienze favorevoli intervenute tra la data di emissione dell’atto gravato e la decisione, questo in ragione della trasformazione subita nel tempo dal processo amministrativo “da giudizio sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo provvedimento, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata”, ciò soprattutto, come sottolineato dal Consiglio di Stato, nella specifica materia dell’immigrazione, dove una mancata valutazione di tali elementi potrebbe compromette irrimediabilmente la posizione giuridica del ricorrente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana.” Il TAR, dunque, in sede cautelare, ha ritenuto che tali elementi non potessero essere ignorati e che, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, la posizione del lavoratore dovesse ritenersi prevalente. Si tratta di un passaggio di particolare rilievo sistematico: la tutela cautelare non viene concessa in via automatica, ma all’esito di una delibazione che riconosce la centralità della situazione giuridica soggettiva del lavoratore straniero, la cui posizione non può essere sacrificata per rigidità procedimentali imputabili, in larga misura, a ritardi amministrativi. Il processo amministrativo, in tale prospettiva, si configura sempre meno come giudizio formale di legittimità e sempre più come sede di tutela effettiva della persona, soprattutto quando la decisione incide su lavoro, integrazione e, ancor di più, stabilità del soggiorno. La decisione non manca di richiamare, ed in effetti vi si iscrive perfettamente, un orientamento giurisprudenziale che va ormai consolidandosi secondo cui i provvedimenti di revoca del nulla osta non possono fondarsi su carenze documentali già superate né possono ignorare il principio del legittimo affidamento maturato nel tempo. Il TAR recepisce espressamente l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. III, nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025), affermando che la valutazione giurisdizionale deve estendersi alle sopravvenienze favorevoli intervenute tra l’adozione dell’atto e la decisione. Lo stesso TAR Lazio, con la sentenza n. 22278 del 10 dicembre 2025, si era già conformato a tale indirizzo, ribadendo la necessità di una valutazione sostanziale della posizione del ricorrente nelle procedure in materia di immigrazione. Si tratta dell’applicazione coerente di principi generali del procedimento amministrativo più volte affermati dal Consiglio di Stato. In un caso analogo – nel quale il requisito dell’idoneità alloggiativa risultava integrato solo successivamente – la Sezione III ha chiarito che “il modello di relazione fra legge e potere amministrativo improntato al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) induce infatti a ritenere che l’esercizio del potere discrezionale debba essere parametrato non (solo) al formale rispetto della regola, ma (anche) al raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva. Non si tratta di porre in tal modo su piani contrapposti ed alternativi il principio di buon andamento rispetto al principio di legalità: al contrario, fondare l’adozione del provvedimento di diniego sulla ricorrenza solo formale (e non anche sostanziale) dei presupposti legittimanti lo stesso, in una complessa fattispecie quale quella qui dedotta (condizionante la sorte dei fondamentali interessi pubblici e privati sopra richiamati), non può ritenersi conforme – se non in modo meramente apparente – al principio di legalità.” (Consiglio di Stato, III sez., n. 3643 del 22.4.2024). Ma anche in via più generica, con sentenza n. 5253 del 16 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha statuito che “la funzione assegnata al giudice amministrativo, nelle ipotesi in cui oggetto del giudizio sono i diritti fondamentali della persona umana che possono trovare tutela nel quadro di un idoneo bilanciamento con i valori essenziali della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori, non può limitarsi ad una valutazione di tipo statico ancorata al provvedimento impugnato, ma deve operare una valutazione di tipo dinamico al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale”. In definitiva, la pronuncia conferma che, nell’attuale assetto del diritto amministrativo dell’immigrazione, il baricentro del giudizio tende progressivamente a spostarsi dall’atto al rapporto sostanziale. Ciò non implica una rivalutazione incondizionata della procedura flussi, ma richiama l’esigenza che la sua applicazione sia costantemente ricondotta ai principi generali dell’ordinamento, in particolare a quelli di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza. L’orientamento valorizzato dal giudice – fondato sulla considerazione della documentazione effettivamente prodotta e dei requisiti concretamente maturati nel tempo – appare, peraltro, suscettibile di incidere anche sul piano sistemico. Una parte non trascurabile del contenzioso in materia “Flussi” è infatti collegata non tanto all’assenza sostanziale dei presupposti, quanto alla mancata o tardiva valorizzazione di elementi sopravvenuti, in procedimenti che si sviluppano su archi temporali estesi e che talvolta risentono di fisiologiche complessità istruttorie. In questa prospettiva, una lettura coerente con la logica del risultato e con la dimensione sostanziale del rapporto amministrativo potrebbe contribuire, oltre che a una più piena tutela delle posizioni soggettive coinvolte, anche a una fisiologica riduzione del contenzioso seriale, favorendo una gestione più efficiente e rispettosa della sfera giuridica personale dei singoli lavoratori.  T.A.R. per il Lazio, ordinanza n. 1046 del 18 febbraio 2026 1. Avvocata del Foro di Roma, responsabile dell’APS Attiva Diritti promozione politiche di ingresso e soggiorno regolare ↩︎
Mancato rispetto dei tempi previsti dalla cd. procedura accelerata: la sospensione del rigetto per manifesta infondatezza è automatica
La decisione del Tribunale di Catanzaro è resa nell’ambito di un procedimento di impugnazione di un decreto di rigetto per manifesta infondatezza in quanto il richiedente ha esplicitato ragioni non connesse agli istituti della protezione internazionale, quindi ai sensi dell’art.28ter, comma 1 lettera a) D.Lgs.25/2008. Nel ricorso si chiede la declaratoria di automatica sospensione per superamento dei termini perentori previsti per le procedure accelerate, estendo quindi anche a questa tipologia di provvedimenti i principi di diritto enunciati per il caso di straniero proveniente da paese di origine sicuro e di inammissibilità della domanda reiterata. Il giudice accoglie l’impostazione difensiva dopo aver osservato come “nel caso di specie, né dalla lettura del provvedimento, né dalla lettura del verbale dell’audizione (ove effettuata) risulti che sia stata attivata la procedura accelerata nelle forme e con le modalità previste dai menzionati artt. 28 e 28-bis del D.lgs. n. 25/2008; non sono stati, in ogni caso, rispettati i termini di legge (giorni 7+2 per la manifesta infondatezza; 5 per l’inammissibilità)“. Il Tribunale, infatti, ricorda che la Corte di legittimità nella sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 nella motivazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a “tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità (come peraltro richiesto espressamente dalla Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che “la ratio comune alle ipotesi contenute nell’art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell’intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)” e al § 33 che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”“. Tribunale di Catanzaro, decreto del 22 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Cristiano Zannoni per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
Regolamento Dublino, no al trasferimento del richiedente in Croazia: rischio violazione dei diritti fondamentali
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso avverso l’Unità Dublino, dichiarando la competenza dell’Italia e impedendo il trasferimento in Croazia di un cittadino bengalese, avallando la censura della difesa riguardante la presenza di gravi carenze sistemiche nel Paese. Il Tribunale ritiene fondato il rischio attuale che il ricorrente, qualora trasferito in Croazia, possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti a causa di carenze sistemiche del sistema di asilo croato. Il giudice nazionale, in ossequio al principio di cautela operante sul piano del diritto internazionale a tutela e garanzia degli incomprimibili diritti fondamentali dello straniero, può annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le volte in cui vi sia non solo la prova certa, ma anche il ragionevole dubbio che sussistano carenze sistemiche nelle condizioni di accoglienza, anche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (v. Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 marzo 2005, Ay c. Turchia). Le aggiornate informazioni reperite attraverso la consultazione delle più autorevoli fonti internazionali danno atto di gravi criticità nel sistema di asilo croato, che impediscono di ritenere operante la presunzione secondo la quale i diritti fondamentali del richiedente protezione internazionale saranno rispettati nello Stato membro (cfr. CGUE, Grande Sezione, 19 marzo 2019, causa C-163/17). La documentata sistematica violazione dei diritti fondamentali dei migranti, compreso il diritto di chiedere la protezione internazionale, i trattamenti inumani e degradanti cui vengono sottoposti, nonché i respingimenti violenti collettivi, in violazione della normativa sovranazionale, collidono con il principio secondo cui il trasferimento deve essere operato solo in condizioni che escludano un rischio reale che l’interessato subisca trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CGUE, 16 febbraio 2017, causa C-578/16 PPU, C.K., H.F., A.S. c. Slovenia, par. 65). Lo Stato parte dovrebbe garantire l’accesso effettivo a una procedura di asilo equa ed efficiente per tutte le persone che necessitano di protezione internazionale. Dovrebbe inoltre garantire che tutti i funzionari competenti, compreso il personale addetto al controllo delle frontiere, ricevano una formazione adeguata sugli standard internazionali, compreso il principio di non respingimento e i diritti umani dei migranti, in particolare dei bambini, e che tutte le accuse di respingimenti e maltrattamenti alle frontiere siano indagate in modo rapido, approfondito e indipendente e che i responsabili, se riconosciuti colpevoli, siano puniti con sanzioni commisurate alla gravità del reato (CCPR/C/HRV/CO/4: Concluding observations on the fourth periodic report of Croatia, 11 settembre 2024, parr. 31-32). A titolo esemplificativo, un rapporto del 2023 di Human Rights Watch ha raccolto le testimonianze delle persone migranti respinte al confine con la Croazia: “Alcuni uomini hanno raccontato a Human Rights Watch e ad altri gruppi che i poliziotti li hanno fatti tornare in Bosnia ed Erzegovina scalzi e senza vestiti; in alcuni casi li hanno costretti a rimanere con i soli indumenti intimi, più raramente a spogliarsi del tutto“. In un caso particolarmente clamoroso documentato dal Danish Refugee Council, un gruppo di uomini è arrivato in un campo profughi bosniaco con delle croci arancioni sulla testa, disegnate dagli agenti croati con bombolette spray: “un esempio di trattamento umiliante e degradante che, secondo il difensore civico della Croazia, rappresenta un atto di odio religioso. Molti bambini hanno dovuto assistere mentre i loro padri, fratelli maggiori o parenti venivano picchiati o colpiti con manganelli, calci e spintoni. La polizia di frontiera croata ha anche sparato colpi di arma da fuoco vicino ai minori o ha puntato le armi contro di loro; in alcuni casi ha spintonato o colpito bambini di sei anni. È pratica comune che gli agenti sequestrino o distruggano i telefoni delle persone fermate. In base alle testimonianze ricevute da Human Rights Watch, spesso bruciano, sparpagliano o distruggono anche il contenuto dei loro zaini. In qualche caso hanno sottratto loro del denaro. Le organizzazioni umanitarie hanno continuato a documentare violazioni contro rifugiati e migranti, tra cui rimpatri sommari illegali, violenze fisiche, umiliazioni e furti da parte delle forze dell’ordine. A ottobre, il Comitato CERD ha esortato la Croazia a cessare le espulsioni collettive e i respingimenti e a indagare sugli episodi di uso eccessivo della forza contro rifugiati e migranti”. Una recente inchiesta effettuata da una testata giornalistica svizzera riguardo ai richiedenti asilo trasferiti in Croazia dalla Svizzera, in base al Regolamento Dublino, si è soffermata sulle condizioni di abbandono e degrado da loro affrontate. Alla luce della situazione descritta, conclude il tribunale, “si ritiene dunque che il trasferimento del richiedente asilo in Croazia si ponga in contrasto con la previsione dell’art. 3, par. 2, del Regolamento UE n. 604/2013 e con quella dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non garantendo con certezza o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rispetto dei diritti fondamentali del medesimo in tale Stato“. Tribunale di Roma, decreto del 5 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul Regolamento Dublino
Permesso di soggiorno per il fratello ex art. 31 T.U.: ampliata la nozione di famiglia nell’interesse del minore
Il cittadino albanese si era rivolto al Tribunale per i minorenni di Bari al fine di essere autorizzato a permanere con la sua famiglia nell’interesse del fratello minore. L’art. 31, comma 3 del D. Lgs. N. 286/98 attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari di un minore straniero, quando sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore. Questo, in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri. In nome del superiore interesse del minore, sancito a livello internazionale dalla Convenzione di New York del 1989, e in base ai principi contenuti nella nostra Costituzione che assicurano protezione alla famiglia intesa in senso ampio e ai minori, si chiedeva la Tribunale per i minorenni di Bari di interpretare il termine “familiare” contenuto nella norma in senso ampio e di non limitarlo al nucleo familiare composto da padre e madre ma di estenderlo anche ai fratelli in quanto il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve andare oltre il legame dei genitori ed estendersi al familiare con il quale egli ha stabilito una relazione primaria e significativa. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è comunque nel senso di massima apertura alle situazioni che possano costituire “i gravi motivi” previsti dalla norma, nel senso di non limitare l’applicazione della legge alle sole situazioni di emergenza o eccezionali, ma dando rilievo a tutte le situazioni di danno effettivo, concreto e grave che possano alterare le condizioni di salute e l’equilibrio psicofisico del bambino, per effetto della recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico dall’ambiente nel quale il minore è cresciuto (Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 eCass. Civ. I sez. n. 2647/2011). Il Tribunale per i minorenni all’esito di una adeguata istruttoria espletata con l’intervento anche dei servizi sociali e l’audizione personale del ricorrente accoglieva la domanda e concedeva l’autorizzazione per la durata di anni cinque con la seguente motivazione: “La locuzione “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute” di cui all’art. 31 T.U.IMM. è volutamente generica, onde consentire al giudice una valutazione dell’interesse del minore alla permanenza o all’ingresso del familiare in Italia non astratta ma concreta, che tenga conto cioè di tutte le situazioni che possano verificarsi e risultare rilevanti ai fini della migliore decisione nell’interesse del minore. Detti principi sono affermati in plurime sentenze della Suprema Corte successive alla citata sentenza S.U. 21799/10 (Cass. Civ. 25508/14; 24476/15; 19433/17; 5084/18) e ribadite anche nella sentenza SU 15750/19. A tale orientamento del 2019 si sono, inoltre, uniformate anche due recenti sentenze della Suprema Corte (Cass. Civ. 18609/2021; 10849/2021). Va osservato che l’interpretazione più estensiva del concetto dei gravi motivi, data dalla giurisprudenza di legittimità, non consente in ogni caso un uso distorto dello strumento di cui all’art. 31 TUI, teso alla stabilizzazione dell’autorizzazione concessa, avendo le Sezioni Unite precisato che l’accesso allo strumento di cui all’art. 31 presuppone “situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata e non aventi tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate si devono concretizzare in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio suo e del suo familiare”. Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 14 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.