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Class action contro i ritardi delle Ambasciate italiane nel rilascio dei visti per motivi familiari
La class action è stata avviata attraverso una diffida collettiva sottoscritta da cittadine e cittadini con background migratorio o titolari di protezione internazionale e dalle associazioni ASGI, ARCI e Spazi Circolari. Con questo atto si è chiesto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) di intervenire per ripristinare la regolarità delle procedure per il rilascio dei visti familiari, alla luce delle gravi criticità riscontrate: dalla difficoltà di prenotare un appuntamento fino al mancato rispetto del termine legale di 30 giorni per l’emissione del visto dopo il nullaosta al ricongiungimento familiare. Nonostante le reiterate richieste di incontro o di riscontro rivolte al MAECI, nessuna risposta è mai pervenuta. Persistendo dunque l’inerzia amministrativa già denunciata con la prima diffida del 4 ottobre 2024, è stato depositato al TAR Lazio il ricorso collettivo (n. r. g. 11893/2025), la cui prima udienza è fissata per il 27 gennaio 2026. Le cittadine e i cittadini con background migratorio – che hanno ottenuto il nullaosta al ricongiungimento familiare e sono ancora in attesa del visto – possono aderire alla class action tramite un legale di fiducia, entro il 5 gennaio 2026. Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” – in collaborazione con l’APS Attiva Diritti di Roma – ha predisposto un modello di atto di intervento e offre consulenza ai legali che intendano assistere gratuitamente i propri assistiti nella partecipazione alla class action. Anche le associazioni che, per statuto e per attività, tutelano i diritti delle persone con background migratorio possono intervenire nel giudizio, sempre entro il 5 gennaio 2026. Scarica i modelli: 1) “MODELLO intervento class action ricongiungimenti mancata conclusione nei termini dopo aver formalizzato la richiesta di rilascio del visto” 2) “MODELLO intervento class action ricongiungimenti mancato accesso” * Per informazioni: annick@meltingpot.org (si prega di inserire nell’oggetto della email: “Adesione class action”) Notizie RIPARTE “ANNICK. PER IL DIRITTO ALL’UNITÀ FAMILIARE” Il progetto torna con nuove azioni di supporto, grazie al sostegno dell’Otto per Mille Valdese 2 Dicembre 2025
Riparte “Annick. Per il diritto all’unità familiare”
Dopo il forte impatto della prima edizione, Melting Pot Odv rilancia il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare”, un impegno annuale che accompagnerà, anche nel 2026, persone con background migratorio e titolari di protezione internazionale nel percorso spesso tortuoso del ricongiungimento familiare. Una nuova stagione di attività ha preso ufficialmente avvio poche settimane fa. Il progetto, nato in memoria di Annick Mireille Blandine, vuole continuare a ricordare che dietro numeri e procedure ci sono vite, affetti e diritti fondamentali. La sua vicenda resta il filo rosso che guida l’iniziativa, lo specchio di un sistema che, colpevolmente, prolunga per anni separazioni forzate nonostante i 120 giorni previsti dalla legge. Quest’anno Annick riparte rafforzato dall’esperienza precedente. Intorno alla casella email dedicata annick@meltingpot.org si attiverà nuovamente una rete di operatrici e operatori legali, avvocate e avvocati, volontarie e volontari che offriranno ascolto, orientamento e consulenza anche attraverso appuntamenti online per chi non può raggiungere gli sportelli territoriali. Le oltre 85 richieste di supporto ricevute nel 2024 hanno mostrato che una risposta strutturata è non solo necessaria, ma continua ad essere urgente. Un’attenzione particolare sarà nuovamente riservata ai casi emblematici, quelli che rivelano criticità sistemiche: situazioni su cui si lavorerà sia sul piano individuale, sia su quello collettivo, con ricorsi strategici al fine di evidenziare le responsabilità delle Pubbliche amministrazioni (Prefetture, Ambasciate e MAECI) e sollecitare un cambiamento reale. Parallelamente, proseguirà il lavoro di advocacy e comunicazione pubblica, con articoli, approfondimenti e materiali utili a moltiplicare le azioni legali. Fondamentale sarà, anche quest’anno, il coinvolgimento della società civile. Per questo è previsto un primo momento pubblico: giovedì 11 dicembre alle ore 17 si terrà online la call iniziale per volontarie e volontari, un incontro aperto a operatori e operatrici, avvocate e avvocati interessati a dare un contributo concreto. Sarà l’occasione per conoscere il progetto, capire come partecipare e avviare insieme un percorso condiviso. Nei primi mesi del 2026 sono inoltre previste due sessioni di formazione online rivolte alla rete legale e a chiunque dimostri interesse: un’occasione per approfondire gli aspetti normativi del ricongiungimento familiare e per sviluppare strumenti utili all’advocacy, rafforzando così competenze e reti territoriali. Annick ribadisce che il diritto a vivere insieme ai propri cari è una questione di giustizia sociale che non può essere ostacolata da ritardi e silenzi amministrativi; per questo rinnova il proprio impegno per una società più giusta e inclusiva che riconosca il diritto dei legami familiari a tutte le persone, senza distinzione.  * Per informazioni e per partecipare alla call di giovedì 11 dicembre ore 17 scrivi a: annick@meltingpot.org . -------------------------------------------------------------------------------- Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è realizzato con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Autorizzato l’ingresso dei nonni in Italia per accudire la minore e garantire il benessere dell’intero nucleo familiare
L’importante decisione della Corte d’Appello di Trento offre una lettura ampia e coerente dell’art. 31, comma 3, del Testo Unico Immigrazione, correggendo l’impostazione restrittiva adottata dal Tribunale per i Minorenni di Trento. Quest’ultimo aveva purtroppo concluso che non emergessero “elementi sufficienti a giustificare adeguatamente la necessità dell’ingresso” dei nonni della minore e che la bambina fosse “già adeguatamente accudita dai genitori”, negando quindi il carattere indispensabile della presenza dei nonni – anche per sostenere i genitori nell’accudimento – e la sussistenza di un grave pregiudizio derivante dalla loro lontananza. La Corte d’Appello riforma totalmente però questo approccio, chiarendo che il Tribunale non aveva correttamente applicato i principi consolidati in materia, né svolto il necessario giudizio prognostico richiesto dalla norma. Nel richiamare la cornice normativa e giurisprudenziale, il Collegio sottolinea come i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” debbano essere interpretati alla luce sia delle disposizioni interne sia degli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo, con particolare riguardo al superiore interesse del minore. La Corte ricorda che tali motivi ricorrono quando il mancato ingresso del familiare comporti “una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile”, e ribadisce che, pur non essendo un criterio assoluto, l’interesse del minore si trova “in una posizione di preminenza tale da imporre al giudice di considerare, in ogni singolo caso, quale delle soluzioni possibili sia ad esso più favorevole”. È in questa prospettiva che deve essere condotto anche il giudizio di proporzionalità richiesto dalla Corte EDU, volto a verificare se il diniego costituisca una misura necessaria e non eccessiva rispetto allo scopo perseguito. In appello emerge invece un quadro familiare e sanitario che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente. La minore, nata in Italia e affetta da una gravissima e rara patologia congenita, “non è in grado di compiere alcuna attività della vita quotidiana e necessita di continua assistenza”, presenta disabilità fisiche, cognitive e sensoriali. Il nucleo familiare, proveniente da un paese dell’Asia meridionale e privo in Italia di qualunque rete parentale, sostiene da anni un carico assistenziale totalizzante. La madre, che non può lavorare per l’impegno giornaliero, è “particolarmente affaticata”, mentre il padre, impegnato in attività accademica spesso anche all’estero, presenta sintomi riconducibili a “stress da sovraccarico”. Le relazioni dei servizi territoriali confermano che i genitori stanno adempiendo con grande dedizione ai loro compiti, ma che le loro energie sono messe a dura prova dalla condizione della bambina. In questo contesto, la Corte riconosce che i nonni, residenti nel paese d’origine, costituirebbero un supporto essenziale, non sostituibile mediante altre soluzioni. Il Collegio sottolinea che il loro aiuto rappresenterebbe “un indispensabile ausilio alla gestione del ménage familiare, a vantaggio del benessere della nipote e a garanzia della sua sicurezza”, e valorizza anche la dimensione affettiva e culturale, evidenziando come la comunanza linguistica e culturale possa favorire ulteriormente il rapporto con la minore, soprattutto considerato il suo gravissimo deficit comunicativo. Per la Corte è dunque “evidente che la vicinanza fisica e psicologica dei nonni” apporterebbe un contributo determinante all’equilibrio del nucleo e, in via diretta, al benessere della minore. Alla luce di questi elementi, il Collegio ritiene che il diniego del Tribunale costituisca una misura “ingiustificata e sproporzionata” e che questa possa incidere negativamente sul diritto della bambina alla vita familiare, intesa come rete di affetti, relazioni e solidarietà. Il ragionamento della Corte si sviluppa in modo strettamente aderente al dettato dell’art. 31 TUI, ricordando che la tutela accordata dal legislatore è posta esclusivamente nell’interesse del minore, mentre l’interesse del familiare è solo riflesso e strumentale. Con queste motivazioni, l’appello è accolto e viene disposta un’autorizzazione alla permanenza dei nonni per due anni, prorogabile previa verifica dei requisiti: una soluzione che, nel rispetto del carattere temporaneo dell’istituto, consente tuttavia di dare piena tutela alla situazione eccezionalmente delicata emersa nel caso concreto. La Corte ribadisce così che, in presenza di una condizione di vulnerabilità estrema, l’intervento della rete familiare allargata può diventare elemento decisivo per la protezione complessiva del bambino, e che tale esigenza merita pieno riconoscimento anche attraverso l’uso della norma derogatoria prevista dal Testo Unico. Corte d’Appello di Trento, decreto del 25 settembre 2025 Il ricorso è stato patrocinato dall’avv. Giovanni Barbariol nell’ambito del progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” a cura di Melting Pot ODV, in collaborazione con Circolo Arci Pietralata e il supporto dei legali dell’Associazione Spazi Circolari, dedicato ad Annick Mireille Blandine. Il progetto è stato finanziato nel 2024 da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea. Il contenuto di questo articolo rappresenta l’opinione degli autori che ne sono esclusivamente responsabili. Né L’Unione europea né l’EACEA possono ritenersi responsabili per le informazioni che contiene né per l’uso che ne venga fatto. Analogamente non possono ritenersi responsabili ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento.
Autorizzato il padre con precedenti penali a restare in Italia per il supremo interesse dei figli: reati vecchi con pena già scontata
Il decreto della Corte d’Appello di Roma rappresenta un’importante conferma dell’orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce la prevalenza dell’interesse superiore del minore anche in presenza di precedenti penali del genitore, purché questi siano risalenti nel tempo e la pena sia stata interamente espiata. La Corte in particolare censura “… il diniego di autorizzazione da parte del Tribunale per i Minorenni, giustificato solo in ragione dei precedenti penali di …”. La decisione si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che ha definitivamente superato ogni automatismo espulsivo basato sui soli precedenti penali. Come evidenziato dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4773 del 24 febbraio 2025, “il mero richiamo ai precedenti penali nel decreto che decide sull’autorizzazione non può esaurire il compito valutativo che il giudice è chiamato a svolgere in ordine ai requisiti di attualità e concretezza della pericolosità sociale, i quali devono sussistere al momento del giudizio“. Nel caso in esame, la Corte ha correttamente valorizzato il percorso di reinserimento sociale del padre (anche attraverso il positivo svolgimento della misura alternativa alla detenzione), la sua condotta irreprensibile attuale e il ruolo di riferimento economico per il nucleo familiare, elementi che attestano l’assenza di una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico. La decisione conferma inoltre il principio della presunzione di radicamento per i minori nati in Italia, come stabilito dalla stessa ordinanza del febbraio 2025, secondo cui  quando il permesso riguardi la permanenza del genitore già presente sul territorio insieme al figlio nato in Italia, si deve “presumere, almeno fino a prova contraria, un radicamento del minore nel suo ambiente nativo“. Corte d’Appello di Roma, decreto del 14 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Matteo Megna per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al supremo interesse dei minori
Accertato il diritto al ricongiungimento familiare in favore di un cittadino straniero titolare di PdS per protezione speciale
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. un cittadino pakistano titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale ha impugnato il decreto del Prefetto di Torino che ha rigettato la sua istanza di ricongiungimento familiare sulla base del fatto che l’art. 28 comma 1 del T.U. 286/1998 non consente la possibilità di presentare istanza di ricongiungimento familiare ai titolari del suddetto permesso. Come noto, l’art. 28 del Testo Unico Immigrazione, che già non annoverava la protezione speciale tra i permessi che danno titolo al ricongiungimento familiare, è stato emendato nel 2024 in senso ulteriormente restrittivo (in luogo di “asilo” ora si parla specificamente di “protezione internazionale“). La decisione del Tribunale di Torino va oltre il dato letterale dell’art. 28 e valorizza invece una lettura organica e conforme a Costituzione e Direttiva 86/2003, che fa leva sulla natura della protezione speciale, volta a tutelare tra le altre cose proprio quell’unità familiare che il ricongiungimento è preordinato a ricostituire. La decisione evidenzia anche precedenti pronunce della Corte di Cassazione che già in passato hanno ritenuto non esaustivo il catalogo dell’art. 28, estendendo il diritto all’unità familiare in favore anche di titolari di permesso di soggiorno quali residenza elettiva e attesa cittadinanza. Secondo il Tribunale “la giurisprudenza di legittimità ha da sempre adottato un’interpretazione estensiva dell’art. 28 TUI, tale da includere anche tipologie di permesso di soggiorno non espressamente ricomprese dalla norma, purché soddisfacessero i requisiti di stabilità di cui all’art. 3 della Direttiva (vale a dire, titolarità di un permesso con “periodo di validità pari o superiore a un anno” e con “fondata prospettiva di soggiorno stabile”) […] va dunque affermata la natura non esaustiva del catalogo contenuto nell’art. 28 TUI, che deve essere interpretato alla luce dei criteri costituzionali (in particolare il diritto di asilo ex art. 10 comma 3 Cost., che – come detto – ha “ricevuto integrale attuazione grazie al concorso dei tre istituti concernenti la protezione dei migranti: la tutela dei rifugiati, la protezione sussidiaria di origine europea e la protezione umanitaria”; così Corte Cost. n. 194/2019) e unionali (applicazione della Direttiva 86/2003/CE in materia di ricongiungimento a tutti i casi in cui “il soggiornante è titolare di un permesso rilasciato … per un periodo di validità pari o superiore a un anno e ha una fondata prospettiva di soggiorno stabile”)“. Tribunale di Torino, sentenza del 27 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli e l’Avv. Alberto Pasquero per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al ricongiungimento familiare
Assolto perché aveva titolo a restare: la pregressa autorizzazione ex art. 31 T.U. esclude il reato di inottemperanza dell’espulsione
La sentenza di assoluzione in oggetto è degna di rilievo in quanto configura una causa particolare di esclusione dell’elemento soggettivo del reato (dolo). In questo caso il conseguimento di un permesso di soggiorno, benché successivo all’ordine di espulsione e all’Ordine di allontanamento del Questore, si fondava su situazioni di fatto e di diritto preesistenti al decreto espulsivo, quali in particolare l’esistenza di un nucleo familiare con un figlio minore .   L’imputato aveva infatti richiesto la speciale autorizzazione ex art. 31 T.U. 286/98 innanzi al Tribunale per i Minorenni, che aveva accolto la richiesta, così legittimando la successiva regolare permanenza e consentendo l’ottenimento di un permesso di soggiorno. Secondo la sentenza “E’ incontroverso, quindi, che la situazione che ha poi legittimato la permanenza nel territorio nazionale da parte del cittadino extracomunitario era preesistente all’ordine di allontanamento. Ne segue che l’imputato aveva titolo per restare, ancorché riconosciuto solo con successivo provvedimento”. I presupposti del reato oggetto del procedimento penale venivano cioè incisi dalla situazione (pregressa) legittimante l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni, ossia la tutela dell’unità familiare e della minore, peraltro nata in Italia nel 2008. Dunque tale condizione rendeva inesigibile l’ottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore (del 2022) e comportava l’assoluzione dell’imputato. Giudice di Pace di Roma, sentenza del 14 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Matteo Megna per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione
Visti negati, diritti calpestati: l’inerzia del Governo nei confronti dei palestinesi di Gaza
Dal 6 agosto al 10 settembre 2025, il Tribunale di Roma ha emesso una serie di provvedimenti 1 che obbligavano lo Stato italiano a rilasciare visti d’ingresso a famiglie palestinesi intrappolate nella Striscia di Gaza 2. Si tratta, in gran parte, di nuclei con bambini e bambine, riconosciuti come titolari di un diritto all’ingresso in Italia. Nonostante ordini espliciti che imponevano al Ministero degli Affari Esteri e al Consolato italiano a Gerusalemme di agire “entro e non oltre sette giorni”, ad oggi nessun visto è stato materialmente rilasciato. Non sono valsi a nulla i numerosi solleciti inviati dalle avvocate e dagli avvocati ASGI: lo Stato italiano resta inerte 3. L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), che ha seguito i ricorsi, denuncia una «grave e colpevole mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari». Con un nuovo comunicato, ASGI sottolinea come «il silenzio dello Stato italiano non trovi alcuna giustificazione ed è evidente la responsabilità che si assume per l’inerzia sin qui dimostrata». L’associazione evidenzia che tale inadempienza «appare tanto più grave alla luce della drammatica situazione in corso nella Striscia di Gaza, documentata e resa evidente all’intera comunità internazionale». «Sappiamo che la situazione è estremamente complessa e che tutto deve passare anche dalle autorità israeliane. Al momento, però» – spiega l’avvocato Dario Belluccio di ASGI – «non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione sulle eventuali attività svolte dall’Italia per dare seguito alla decisione del Tribunale. I nostri assistiti non ce la fanno più, sono allo stremo. E qualsiasi ritardo può costare loro la vita». Un’ordinanza del Tribunale sostiene: «Lo Stato italiano non solo non può legittimamente ostacolare l’ingresso sul territorio dei ricorrenti in fuga da Gaza, ma anzi ha un obbligo rafforzato a consentirne l’accesso, quale misura di protezione minima e necessaria per prevenire la violazione irreparabile del diritto alla vita, all’incolumità personale e alla dignità umana». Le ordinanze riguardano cinque nuclei familiari, per un totale di circa una quarantina di persone, molte delle quali sono minori, anziani, persone malate, oppure familiari di cittadini italiani. Il tribunale ha fatto espresso riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio, sottolineando che l’Italia ha obblighi giuridici non solo di cooperazione ma di prevenzione. Le autorità italiane, secondo ASGI, non hanno fornito risposte concrete: nessuna motivazione ufficiale per il ritardo, nessuna conferma che siano stati compiuti atti per ottenere le autorizzazioni necessarie dalle autorità israeliane. La situazione nella Striscia di Gaza è documentata come genocidaria: bombardamenti indiscriminati, fame e difficoltà nell’accesso a beni di prima necessità, rischio costante per i civili, specie per i più vulnerabili. ASGI ribadisce: «Lo Stato italiano deve agire immediatamente, nessun ulteriore ritardo è giustificabile. Tutti i palestinesi devono avere gli stessi diritti. Riterremo responsabile lo Stato italiano della colpevole inerzia se qualcuno dei nostri assistiti dovesse morire o subire ulteriori gravissimi danni». Quanto emerso mostra che non è più possibile considerare questo un difetto amministrativo: è una questione politica, giuridica e morale. Lo Stato italiano è chiamato non solo a rispettare la legge nazionale, ma anche gli obblighi internazionali – inclusi quelli derivanti da trattati che ha sottoscritto. ASGI chiede: il rilascio immediato dei visti ordinati, l’avvio concreto delle operazioni di fuoriuscita dalla Striscia, la trasparenza sulle richieste e i contatti con le autorità israeliane, e che ogni ritardo venga riconosciuto come aggravante. «Ogni ulteriore ritardo – conclude l’associazione – costituirà un’aggravante della già grave responsabilità politica, giuridica e morale assunta dal Governo. Ogni limite è superato ed è chiara la colpevole responsabilità dello Stato italiano, di cui si chiederà soddisfazione in ogni sede». 1. La sintesi delle pronunce del Tribunale di Roma emesse tra il 6 e il 13 agosto, ASGI (26 agosto 2025) ↩︎ 2. Gaza, il tribunale di Roma ordina l’ingresso di famiglie palestinesi. Asgi: “Ma il governo ancora non agisce”, Il Fatto Quotidiano (23 agosto 2025) ↩︎ 3. Il comunicato di ASGI del 23 agosto 2025 ↩︎
CPR di Palazzo San Gervasio: liberato il cittadino dominicano dopo l’ingiusta convalida del trattenimento
Il Giudice di Pace di Melfi convalidava illegittimamente il trattenimento di un cittadino dominicano e avverso il provvedimento veniva proposta istanza di riesame, la quale veniva accolta il 16.8.2025; nelle more del primo ricorso, il GdP di Roma con decreto dell’8.8.2025 accoglieva l’istanza di sospensiva proposta nel ricorso avverso l’espulsione. Giudice di Pace di Melfi, decreto del 16 agosto 2025 Giudice di Pace di Roma, decreto del 8 agosto 2025 Si ringrazia l’Avv. Antonello Andriuolo per la segnalazione e il commento. LA VICENDA DEL RICORRENTE Il 21.7.2025 alla Stazione Termini di Roma viene fermato un cittadino dominicano e dagli accertamenti della Polizia risulta che la Questura di Terni aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per la convivenza con una cittadina italiana, nonostante il permesso fosse stato rilasciato dalla Questura di Catania. Il Prefetto di Roma dispone l’espulsione e il competente Questore l’immediato ordine di trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio. La Polizia desume la sua pericolosità sociale sulla base di lievi precedenti penali risalenti al periodo della minore età e antecedenti al rilascio del PdS. La Questura di Roma non permette in alcun modo al cittadino dominicano di richiedere un permesso per motivi di famiglia, di lavoro o attesa occupazione, nonostante vi fossero i presupposti. Il trattenimento viene ingiustamente convalidato dal GDP di Melfi, competente per il CPR di Palazzo San Gervasio, e il sottoscritto avvocato congiuntamente al suo cliente decidono di non richiedere la protezione internazionale (prassi molto diffusa all’interno del CPR di Potenza) e di procedere con il riesame considerata la superficialità del primo giudice di Pace che non ha nemmeno esaminato la documentazione prodotta nel fascicolo telematico. Durante l’udienza di Convalida, il sottoscritto difensore si limita a riportarsi all’atto e alla documentazione prodotta, e il GDP, costatato che il ricorrente ha un figlio e una madre naturalizzata italiana, in accoglimento del ricorso, ordina l’immediata liberazione del trattenuto. Nelle more viene proposta l’impugnazione del provvedimento di espulsione e il Giudice di Pace di Roma, letto il ricorso, accoglie l’istanza di sospensiva rinviando, per il carico di ruolo, all’udienza del 23.9.2025. Dopo oltre 14 anni che tratto la materia dell’immigrazione, ritengo che in tanti casi la richiesta di protezione internazionale, all’interno dei CPR, possa compromettere i diritti dei cittadini stranieri oltre che per il periodo di trattenimento anche perché, cessate le misure di trattenimento, in tanti casi, potrebbero restare privi di qualunque tutela. L’istanza di protezione internazionale va esperita, in estrema ratio, quando si intuisce che sta per essere rilasciato il lascia passare necessario al rimpatrio coatto. La richiesta di protezione non è uno strumento che deve essere utilizzato per trasferire la competenza del caso alla CDA competente, illudendo il trattenuto di poter avere un’altra possibilità di ottenere la cessazione delle misure di trattenimento. E’ necessario che il difensore tuteli il diritto di soggiorno dello straniero anche dopo la sua liberazione dandogli la possibilità di avere un titolo di soggiorno altrimenti al primo controllo delle forze dell’ordine potrebbe essere nuovamente sottoposto alle misure di trattenimento.
E’ diritto del minore convivente con genitori regolarmente soggiornanti ottenere sempre un PdS per motivi familiari
Il tribunale di Torino stabilisce il diritto del minore convivente con genitore regolare di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 31 comma 1 TUI a prescindere dalla sussistenza di requisiti reddituali o alloggiativi.  La Questura di Torino, infatti, è solita rigettare le richieste di permesso di soggiorno per figli ultraquattordicenni se i genitori non dimostrano di avere i requisiti reddituali e alloggiativi previsti dall’art. 29 TUI e richiamati all’art. 30 TUI.  Il Tribunale ha invece accolto la tesi difensiva e chiarito che “l’art. 31 co. 1 TUI introduca un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari, il quale persegue finalità diverse rispetto alla normativa generale di quegli articoli 28, 29 e 30 (interesse del minore vs. unità familiare) e richiede la verifica in ordine alla sussistenza di diversi requisiti. L’autonomia concettuale e la diversità strutturale tra i permessi di soggiorno di cui agli articoli 29-30 e 31 co. 1 TUI è stata affermata in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiama in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 15754/2006, laddove si legge testualmente che “l’iscrizione di cui all’art. 31, comma 1, non presuppone che essa avvenga all’esito della sola procedura di ricongiungimento di cui all’art. 29, comma 1, lett. B) e commi 7, 8, 9” (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 8398/2014). Orbene, come già rilevato, l’art. 31 co. 1 TUI stabilisce che il minore convivente “segue la condizione giudica del genitore”. L’assertività della disposizione è tale da escludere che si possa condizionare il rilascio del permesso citato alla sussistenza di ulteriori requisiti, quali quelli reddituali e alloggiativi previsti dall’art. 29 TUI. L’interpretazione alternativa proposta dalla PA, per cui bisognerebbe comunque fare riferimento agli ulteriori requisiti di cui all’art 29 TUI, si pone peraltro in contrasto con l’inequivocabile dato normativo di cui all’art 31 co. 1 TUI. Invero, l’art. 31 co. 1 TUI è una norma speciale introdotta dal legislatore nello specifico interesse del minore, circostanza che ne giustifica una maggiore ampiezza rispetto alla regola generale di cui all’art. 29 TUI. A tal proposito, merita ricordare che l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del bambino è espressamente sancito dall’art. 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ed è stato ribadito anche dalla Corte di Giustizia UE, la quale – chiamata a pronunciarsi in materia di ricongiungimento familiare – ha altresì affermato che “la facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità riconosciuta agli Stati membri [di introdurre requisiti reddituali per l’autorizzazione al soggiorno, n.d.r.] non deve essere impiegata dagli stessi in modo da pregiudicare l’obiettivo della direttiva e il suo effetto utile” (così CGUE, sentenza 6.12.2012, ause riunite C‑356/11 e C‑357/11, punto 74)”. La pronuncia, peraltro, è stata resa in favore di una minore divenuta maggiorenne nelle more della valutazione questorile: anche sul punto il Giudice ha accolto le nostre argomentazioni e riconosciuto ugualmente il diritto al permesso per motivi familiari considerato che al momento di presentazione della domanda la stessa era ancora minorenne. Tribunale di Torino, sentenza del 22 maggio 2025 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Paola Fierro dello Studio Legale.
Ordinato all’Ambasciata d’Italia a Casablanca il rilascio del visto per ricongiungimento familiare dopo 17 mesi di attesa
Il Tribunale di Roma ha ordinato il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare, a seguito dell’inerzia protratta da circa diciassette mesi da parte del Consolato d’Italia a Casablanca, disponendo che la Pubblica Amministrazione rilasci entro 30 giorni il visto al coniuge e al figlio minore, quest’ultimo affetto da problematiche di salute. “Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato con i documenti prodotti in giudizio il vincolo coniugale con la moglie ed il rapporto con il minore, a quest’ultimo, inoltre deve essere garantito il diritto all’unità familiare come disposto dalla Costituzione, dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali. La centralità dell’interesse del minore anche nell’interpretazione normativa, deve ritenersi principio di ordine internazionale sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n.176, il diritto, pertanto, del figlio minore del ricorrente alla bigenitorialità deve trovare piena immediata tutela alla luce anche delle particolari condizioni di salute del bambino, come da documento prodotto (…). Pertanto, esistono i presupposti affinché il suintestato Tribunale possa emanare l’ordine di rilascio dei visti in via cautelare urgente in corso di causa.” Tribunale di Roma, decreto del 24 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Maria Grazia Martelli del Foro di Treviso per la segnalazione e il commento.