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Reprimere e punire: un nuovo «diritto della paura»?
Si profila all’orizzonte l’ennesima stretta securitaria, l’ennesimo intervento legislativo volto a dare risposta, nell’intenzione del governo italiano, alle emergenze sempre più pressanti della società italiana. Un intervento normativo preceduto e accompagnato da una narrazione ben precisa della realtà che viene veicolata in maniera ossessiva dai media e ripetuta a sostegno e giustificazione dell’ennesima risposta repressiva e punitiva rispetto a fenomeni sociali complessi che meriterebbero ben altro approccio e maggiore attenzione. Gli interventi normativi, soprattutto in campo penale, che stanno caratterizzando le politiche dell’attuale governo, sono state ampiamente analizzate e classificate in maniere diverse. Alcuni commentatori hanno parlato di un “diritto penale della perenne emergenza 1” proprio per sottolineare come gli interventi normativi di questi anni rispondano alla necessità di reprimere condotte illecite e punire colpevoli creati dagli allarmi lanciati dalla cronaca nera e dalle ansie ingenerate nella popolazione da media troppo spesso a caccia di sensazionalismo. Altri autori hanno anche parlato di “diritto penale massimo”, ovvero di un diritto penale che si caratterizza per la proliferazione delle fattispecie, delle aggravanti, degli aumenti incontrollati delle pene. Ma non solo. Si è anche parlato di un “diritto penale erratico, asistematico, imprevedibile” in quanto rappresenta più che altro una reazione impulsiva del legislatore che non tiene in alcun conto i principi di coerenza, razionalità e ragionevolezza giuridica che dovrebbero garantire l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Ma anche di “diritto penale di segno neocorporativo” utilizzato per compiacere particolari settori della popolazione o categorie professionali, ma anche segmenti delle stesse istituzioni, a danno del nemico di turno individuato alternativamente e cumulativamente nel migrante, nel disobbediente, nell’irregolare, sempre e comunque però in chi si trova ai margini della società. Ma tutti questi interventi legislativi, presentati come la risposta delle istituzioni al malessere crescente in alcuni strati sociali della nostra società, hanno mostrato i loro limiti e la loro incapacità di dare concreta risposta a fenomeni sociali complessi che richiederebbero ben altro tipo di attenzione. Così, non solo ci troviamo a dover commentare l’ennesimo pacchetto di misure repressive e punitive, ma dobbiamo fare i conti con l’ulteriore spostamento in avanti dell’asticella di quel securitarismo che nel privilegiare la sicurezza, l’ordine pubblico e la stabilità, comprime sempre di più diritti individuali e sociali, non cercando un equilibrio tra le contrapposte esigenze ma facendo pendere la bilancia sempre di più a favore delle prime. In questo contesto si inserisce la bozza del nuovo pacchetto sicurezza predisposto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi 2. Si tratterebbe di un insieme di nuove norme indirizzate a rafforzare strumenti e organizzazione di Viminale e delle forze di polizia, ma anche dirette ad intervenire nel campo della sicurezza pubblica, della gestione dell’ordine, dell’immigrazione e della protezione internazionale. Le indiscrezioni giornalistiche e le bozze che circolano in queste ore si concentrano su alcune misure che, come già evidenziato, rappresentano quella risposta impulsiva di cui si è detto in precedenza. Ecco allora la previsione di: * una pena ad hoc per chi non si ferma all’alt delle forze polizia, con una pena della reclusione da sei mesi a cinque anni accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita; * fermo di prevenzione durante le manifestazioni, ovvero la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifiche operazioni di prevenzione svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di accompagnare nei propri uffici e di trattenerle lì per non oltre 12 ore, per gli accertamenti di polizia, persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, al possesso di armi, strumenti atti ad offendere, o all’uso di caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona; * l’arresto facoltativo in flagranza nei confronti di imputati minorenni per il porto illecito di coltelli e di altri particolari strumenti atti ad offendere; * una nuova aggravante per reati contro giornalisti e direttori di testata durante lo svolgimento delle loro funzioni o a causa di esse; * un ampliamento del catalogo dei reati per i quali si può applicare l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, inserendo anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo; * una sanzione amministrativa a carico di chi è tenuto alla sorveglianza del minore sopra i 14 anni, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto, impostazione che verrebbe estesa anche a casi collegati ad ammonimenti per atti persecutori o cyberbullismo. Uno specifico blocco di norme riguarderebbe, poi, immigrazione e asilo con misure per limitare ulteriormente i ricongiungimenti familiari, rendere più efficaci le espulsioni e introdurre norme che incidono anche sulle ONG con ipotesi di interdizione temporanea delle acque territoriali per ragioni di sicurezza nazionale e, in casi estremi, trasferimenti verso Paesi terzi. La bozza prevede che per lo straniero rintracciato dopo la violazione di un secondo ordine del questore non si proceda all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, ma all’esecuzione del provvedimento in precedenza emesso. È anche prevista l’abrogazione della disposizione che prevede, senza alcuna verifica reddituale, il gratuito patrocinio nella fase giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione del cittadino extra Ue e l’autorizzazione di una spesa complessiva pari a oltre 8 mln a favore del Viminale, per dare esecuzione ai rimpatri e far fronte all’attuazione del Patto europeo della migrazione ed asilo. Inoltre, i soggetti ‘pericolosi‘ per la sicurezza dello Stato potranno essere riconsegnati allo Stato di appartenenza dal Ministero dell’Interno. A chiudere il quadro, infine, vi sarebbe la previsione generalizzata della possibilità per i prefetti di creare zone rosse nelle aree caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità. Una possibilità che oggi è invece prevista solo in casi eccezionali ed urgenti. Quello che sembra emergere da questo nuovo intervento emergenziale e securitario predisposto dal governo, è l’idea che si sta facendo sempre più strada un diritto della paura, ovvero un ordinamento giuridico basato sull’idea dell’esistenza di un costante pericolo per la nostra società e per la convivenza civile che richiede pertanto interventi sempre più repressivi e anche dimostrativi per attestare la forza dello Stato e la presenza di un potere pronto ad intervenire prontamente per reprimere e punire. Quanto poco efficace sia questo diritto della paura rispetto a fenomeni sociali che hanno radici profonde e che sono frutto di processi carsici di trasformazione della nostra società, credo che sia abbastanza evidente. Ma altrettanto evidente è che, per altro verso, i fenomeni che si intendono combattere con la sola repressione, sono espressione spesso del fallimento più evidente di quelle istituzioni che non sono in grado di dare risposte adeguate a disagi reali delle nostre comunità. 1. Il diritto penale della destra. Ovvero il diritto penale dell’insicurezza, giuridica e sociale, Questione giustizia ↩︎ 2. «Pacchetto sicurezza in Cdm a gennaio. Avanti con operazione Strade sicure», Intervista del ministro Piantedosi all’Adnkronos ↩︎
Ordinato il rilascio dei visti ai familiari del rifugiato afghano, richiamata l’esortazione di UNHCR a facilitare il ricongiungimento
Il Tribunale di Roma, ancora una volta, ha ordinato al MAECI e per esso all’Ambasciata a Teheran di fissare immediatamente ai familiari del ricorrente, rifugiato politico in Italia, tutti residenti in Afghanistan, un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare. Nel caso di specie, il ricorrente aveva già ottenuto nel novembre 2024 i nulla osta per il ricongiungimento familiare, senza però riuscire successivamente a fissare un appuntamento presso l’Ambasciata competente, nonostante, i diversi solleciti e la diffida del legale di giugno 2025. Il Tribunale di Roma accoglie la domanda cautelare richiamando anche l’esortazione dell’UNHCR ai singoli Stati di facilitare il ricongiungimento tra i rifugiati e le loro famiglie per la gravità della condizione dei diritti umani in Afghanistan.  Nel provvedimento tra l’altro si legge: “L’UNHCR continua a esortare gli Stati a facilitare e accelerare le procedure di ricongiungimento familiare per gli afgani le cui famiglie sono rimaste in Afghanistan o che sono stati sfollati nella regione. Il ricongiungimento familiare è spesso l’unico modo per garantire che venga rispettato il diritto alla vita familiare e all’unità familiare dei rifugiati. L’UNHCR propone di adottare un approccio pragmatico e flessibile, anche attraverso l’uso di metodi di elaborazione innovativi e interviste a distanza. L’UNHCR incoraggia gli Stati ad applicare criteri liberali e umani nell’identificare i membri della famiglia idonei a questi programmi, tenendo conto delle diverse composizioni e strutture familiari.” Tribunale di Roma, decreto del 19 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento. 
Il ritardo amministrativo nel ricongiungimento familiare tra tutela effettiva e negazione del risarcimento del danno
LA VICENDA PROCESSUALE E L’ORDINE DI RILASCIO DEL VISTO La sentenza resa dal Tribunale di Roma il 16 luglio 2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata in materia di ricongiungimento familiare, riaffermando con chiarezza il carattere vincolato del rilascio del visto per motivi familiari una volta accertata la sussistenza dei requisiti di legge. Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale riguardava un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, affetto da gravi patologie e riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, che aveva richiesto il ricongiungimento con la moglie e il figlio minore. A fronte del rilascio tardivo del nulla osta e di un protratto ritardo consolare nel rilascio del visto, il ricorrente aveva adito il giudice civile chiedendo, da un lato, l’ordine di immediato rilascio dei visti e, dall’altro, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla prolungata separazione familiare. Sotto il primo profilo, la decisione appare pienamente condivisibile. Il Tribunale ha correttamente ricostruito il procedimento di ricongiungimento familiare come procedimento unitario a struttura bifasica, chiarendo che il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico esaurisce definitivamente la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente, mentre alla rappresentanza consolare compete esclusivamente un controllo formale e documentale, da esercitarsi entro il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 394 del 1999. In tale prospettiva, l’inerzia protratta dell’amministrazione consolare è stata qualificata come illegittima, non potendo il ritardo essere giustificato né da prassi organizzative interne né dal ricorso a soggetti esterni incaricati della gestione delle domande. Il giudice ha inoltre escluso che la fissazione tardiva di un appuntamento potesse determinare la cessazione della materia del contendere, valorizzando correttamente la distinzione tra mera attività preparatoria e conclusione effettiva del procedimento amministrativo. Ne deriva un’affermazione di principio di particolare rilievo sistematico: il diritto all’unità familiare, una volta positivamente scrutinato nella sua dimensione sostanziale, non può essere compresso attraverso inerzie amministrative di fatto, pena la violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e leale collaborazione che devono orientare l’azione della pubblica amministrazione. Più nel dettaglio, Il Giudice ha affermato che “la dichiarazione del MAECI di aver fissato un appuntamento per il 17.07.2025 non può configurare una cessazione della materia del contendere, in quanto l’appuntamento è stato fissato per la presentazione della domanda e non per il rilascio del visto, e la domanda di visto era già stata regolarmente presentata oltre un anno prima. La pretesa del ricorrente non si risolve nella sola richiesta di appuntamento, ma nel rilascio effettivo del visto d’ingresso e nella domanda di accertamento della responsabilità dell’amministrazione per il ritardo”, ordinando di rilasciare i visti “entro e non oltre il termine di 30 gg previsto dall’art. 6 comma 5 dpr 394-99 decorrente dalla notificazione della presente sentenza.” L’ILLEGITTIMO RIGETTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA Di segno opposto, invece, appare la decisione nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Pur avendo accertato l’illegittimità del ritardo e l’assenza di cause ostative imputabili al ricorrente, il Tribunale ha ritenuto non adeguatamente provata la compromissione della sfera relazionale e affettiva dell’istante, affermando che non sarebbero stati forniti elementi sufficienti in ordine alla concreta incidenza della separazione familiare né alle dinamiche pregresse del nucleo familiare. Tale impostazione solleva rilevanti perplessità sotto il profilo sistematico e probatorio. In primo luogo, essa sembra sovrapporre impropriamente l’onere di allegazione con un onere di prova diretta e analitica del pregiudizio non patrimoniale, in contrasto con i principi ormai consolidati secondo cui il danno da lesione di diritti fondamentali può essere accertato anche in via presuntiva, sulla base delle massime di esperienza e della natura del diritto inciso. La prolungata e ingiustificata privazione della convivenza con il coniuge e con un figlio minore, soprattutto in presenza di una condizione di grave vulnerabilità sanitaria accertata, costituisce un fatto oggettivamente idoneo a fondare una presunzione di sofferenza morale ed esistenziale, senza che sia necessario ricostruire analiticamente le modalità del rapporto familiare antecedente alla separazione. In secondo luogo, la motivazione appare internamente contraddittoria nella parte in cui, dopo aver affermato che l’amministrazione può sottrarsi alla responsabilità solo dimostrando rigorosamente l’esistenza di cause oggettive e non imputabili, valorizza in senso escludente mere ipotesi astratte relative al sovraccarico di lavoro delle sedi consolari. Così argomentando, il giudice finisce per attribuire rilievo a circostanze non provate e, soprattutto, per ribaltare l’onere della prova a carico del ricorrente, chiamato a dimostrare l’inesistenza di una causa di forza maggiore mai dedotta né dimostrata dall’amministrazione resistente. La scelta di negare il ristoro del danno non patrimoniale appare, inoltre, difficilmente conciliabile con il riconoscimento espresso della lesione del diritto all’unità familiare, diritto di rango costituzionale e sovranazionale, tutelato dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In tale contesto, la compressione prolungata e ingiustificata del diritto alla vita familiare non può essere ridotta a un mero inconveniente procedimentale, ma integra una lesione autonoma suscettibile di ristoro, la cui gravità deve essere valutata anche in relazione alla durata del ritardo e alle condizioni personali del soggetto interessato. IL PROGETTO ANNICK E IL CONTENZIOSO STRATEGICO La sentenza in commento, pur muovendosi correttamente sul piano dell’accertamento dell’illegittimità amministrativa e della tutela in forma specifica, mostra dunque un approccio eccessivamente restrittivo nella valutazione del danno conseguenza, rischiando di svuotare di effettività la tutela risarcitoria nei casi in cui la violazione incida su diritti fondamentali della persona. Proprio la natura relazionale ed esistenziale del pregiudizio derivante dalla separazione familiare imporrebbe, invece, un utilizzo coerente dello strumento presuntivo e una liquidazione equitativa del danno, in linea con l’evoluzione più recente della giurisprudenza di legittimità e di merito (da ultimo Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ordinanza n. 5992/2025, pubblicata il 06/03/2025 e Tribunale di Roma, sentenza del 20 maggio 2025 e sentenza dell’8 aprile 2025). In definitiva, la decisione del Tribunale di Roma rappresenta un significativo passo avanti nella riaffermazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere tempestivamente i procedimenti di ricongiungimento familiare, ma lascia irrisolto il nodo centrale dell’effettività della tutela risarcitoria. È proprio su questo terreno che si gioca, oggi, la capacità dell’ordinamento di garantire una protezione piena e non meramente formale del diritto all’unità familiare, soprattutto quando esso si intreccia con condizioni di particolare fragilità personale e con l’interesse superiore del minore. Per tali ragioni, nell’ambito del progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare“, si è deciso di impugnare la sentenza in commento per ottenere il riconoscimento anche del diritto al risarcimento. Il ricorrente è inoltre tra i promotori principali della class action contro i ritardi del MAECI nel rilascio dei visti per motivi familiari, parimenti promossa nell’ambito del progetto Annick. Prosegue, dunque, l’impegno per un contenzioso strategico, sia individuale che collettivo, che mira a superare una concezione meramente assistenziale della tutela dei diritti, riconoscendo alle cittadine e ai cittadini con background migratorio il ruolo di soggetti attivi nella rivendicazione e nell’esercizio dei propri diritti. Tribunale di Roma, sentenza del 16 luglio 2025 -------------------------------------------------------------------------------- Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è sostenuto con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Carta di soggiorno permanente ai familiari di cittadini italiani “statici”: illegittimo il rigetto della Questura
Con una pronuncia attesissima, il Tribunale ordinario di Torino ha dichiarato il diritto soggettivo – e non un mero interesse legittimo – al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 D.Lgs. 30/2007 anche in favore dei familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione. Il giudice affronta preliminarmente la questione della natura della posizione giuridica azionata, chiarendo che «il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all’amministrazione», la quale è chiamata a un mero accertamento dei presupposti di legge. Ne discende la competenza del giudice ordinario, in linea con l’art. 3 d.l. 13/2017 e con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 1390/2022). Nel caso di specie, la cittadina uzbeka, moglie di cittadino italiano “statico” residente in Italia in Italia, era titolare di carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. 30/2007, rilasciata prima della riforma dell’agosto 2023. Al momento del rinnovo, pur avendo maturato un soggiorno legale e continuativo superiore a cinque anni, la Questura aveva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari quinquennale ex art. 23, co. 1-bis, D.Lgs. 30/2007 (cd. FAMIT), negando implicitamente la carta permanente. Il Tribunale censura tale prassi sotto più profili. In primo luogo, osserva che la ricorrente aveva già maturato il diritto alla carta di soggiorno permanente prima dell’entrata in vigore della novella del 2023, sicché la nuova disciplina non poteva incidere su una posizione già consolidata. Inoltre, l’interpretazione letterale dell’art. 23, co. 1-bis, è ritenuta incompatibile con il caso concreto, poiché il permesso FAMIT è previsto «a seguito della prima richiesta avanzata ovvero della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte», ipotesi che non ricorre quando il familiare è già titolare di una carta di soggiorno UE e chiede il passaggio allo status permanente. Particolarmente rilevante è anche il passaggio in cui il giudice esclude l’applicabilità del principio del tempus regit actum, ricordando che esso opera nei procedimenti incidenti su interessi legittimi, mentre «non trova applicazione laddove il privato vanti una situazione di diritto soggettivo», richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Salerno, n. 11233/2017). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno permanente. La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che limita l’impatto restrittivo della riforma del 2023 sui familiari di cittadini italiani “statici” e rappresenta un importante argine alle prassi amministrative che, in sede di rinnovo, tendono a sostituire illegittimamente la carta di soggiorno permanente con il permesso FAMIT quinquennale. Tribunale di Torino, sentenza del 3 dicembre 2025 Si ringrazia per la segnalazione gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia del Foro di Torino.
“Uscite d’emergenza”: sbloccato il ricongiungimento dei familiari dal campo UNHCR in Ciad
Un’importante ordinanza del Tribunale di Roma è stata emessa nella causa promossa da un rifugiato sudanese accolto da Baobab Experience Odv di Roma e assistito dall’Avv. Ludovica Di Paolo Antonio 1 contro il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Ambasciata d’Italia a Yaoundé (Camerun). Il Tribunale ha infatti ordinato in via d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., all’Ambasciata competente il rilascio del visto per l’ingresso in Italia in favore della madre e della figlia del titolare di status di rifugiato residente in Italia. Il cittadino sudanese aveva avviato oltre un anno fa la procedura di ricongiungimento familiare per la propria madre e la propria figlia di soli 8 anni, entrambe rifugiate in condizioni di grave vulnerabilità in un campo UNHCR in Ciad. Nonostante il completamento della procedura telematica, il decorso dei termini previsti dalla legge, l’invio di numerosi solleciti e l’attivazione dei poteri sostitutivi presso l’Ispettorato Generale di Amministrazione, il cittadino sudanese non era riuscito a ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare. Per tale ragione, aveva presentato direttamente istanza all’Ambasciata italiana competente, con sede a Yaoundé, in Camerun. L’Ambasciata aveva tuttavia rifiutato di avviare il procedimento e di rilasciare il visto alle familiari del rifugiato residente in Italia, nonostante fosse stato adeguatamente evidenziato e documentato, anche tramite specifiche relazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che le due donne versavano in condizioni di grave insicurezza e vulnerabilità. Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Roma ha affermato, tra l’altro, che: «Non v’è dubbio, dunque, che il silenzio della pubblica amministrazione, che ha omesso di pronunciarsi sull’istanza di rilascio del nulla osta, costituisca un ingiustificato inadempimento dell’obbligo gravante sulla stessa di provvedere espressamente sull’istanza presentata, come disposto dal comma 8 dell’art. 29 del D.lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito nella L. n. 46/2017, che prescrive l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dalla richiesta». «Pertanto, il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, che ha continuato nel suo stato di inerzia malgrado i solleciti del ricorrente, appare illegittimo in quanto ingiustificato e lesivo del diritto fondamentale del ricorrente al ricongiungimento familiare, espressamente sancito sul piano sovranazionale dall’articolo 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, già da tempo, la Corte costituzionale ha affermato che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (Corte cost. n. 202/2013)». «Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, il mancato ottenimento del nulla osta non preclude una pronuncia dell’autorità consolare sulla domanda di visto, come chiaramente desumibile dall’art. 6, comma 5, del d.p.r. n. 394/1999, il quale prevede che “le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto d’ingresso […]”». «Mentre in caso di rilascio del nulla osta questo viene trasmesso telematicamente all’ambasciata competente per il visto ed ha inizio la seconda fase sopra menzionata, ove questo venga negato, o come nella specie vi sia un silenzio-inadempimento dell’amministrazione deputata al rilascio, il richiedente il ricongiungimento può chiedere direttamente al giudice di ordinare il rilascio del visto di ingresso, senza necessità di nulla osta, ove ne sussistano i presupposti di legge». «Sussiste altresì il requisito del periculum in mora, posto che al nucleo familiare del ricorrente deve essere garantito il diritto fondamentale all’unità familiare […] A ciò deve aggiungersi un ulteriore profilo di vulnerabilità determinato dalle precarie condizioni di vita della madre e della figlia del ricorrente che, fuggite dal Sudan, hanno raggiunto il Ciad il 5 maggio 2024 e qui hanno trovato rifugio nel Campo Rifugiati UNHCR di Touloum, nella regione di Wadi Fira, confinante con il Sudan. Come emerge dalla documentazione in atti, le donne vivono in condizioni di vulnerabilità estremamente gravi, con cibo e acqua potabile sempre scarsi, situazione peraltro diffusa in Ciad, soprattutto lungo il confine con il Sudan, come confermato da autorevoli fonti». Tribunale di Roma, ordinanza del 16 ottobre 2025 1. La campagna “Uscite d’emergenza” di Baobab Experience è stata attivata proprio per sostenere questa e altre importanti iniziative di evacuazione ↩︎
Titolare di status di rifugiato: dopo tre preavvisi di rigetto, ordinato il rilascio del visto familiare alla madre a carico
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio di un visto per motivi familiari a favore di una madre residente in Marocco che potrà finalmente ricongiungersi al figlio residente in Italia, titolare dello status di rifugiato. Tutto cominciava nel 2023, ma già solo per accedere al Consolato e ottenere un appuntamento le parti furono costrette ad adire il Tribunale di Roma con un primo procedimento cautelare. Successivamente, nonostante la produzione documentale ripetuta presso il Consolato – con ben tre preavvisi di rigetto – la domanda di visto non veniva esitata. Si rendeva quindi necessaria una diffida ad adempiere e, poi, un secondo procedimento cautelare d’urgenza innanzi al Tribunale di Roma. Nelle more del giudizio, il Consolato emetteva un rigetto del visto per presunta insufficienza della prova che una figlia della ricorrente vivesse effettivamente in Russia per motivi di studio. In realtà erano stati prodotti sia la richiesta di visto per motivi di studio sia l’attestazione dell’Università russa. Inoltre, risultavano depositati documenti medici attestanti le varie patologie della donna e la conseguente necessità di assistenza da parte di un figlio (tutti i figli risiedono all’estero), oltre alla prova dell’invio di denaro dal figlio rifugiato residente in Italia. Il Tribunale ha ritenuto superato ogni dubbio sulla presenza della figlia in Russia per motivi di studio, alla luce della documentazione prodotta. Ha inoltre ritenuto indubbio che la madre fosse a carico del figlio residente in Italia. Infine, il Tribunale ha posto l’accento sulla condizione del figlio, titolare dello status di rifugiato, affermando che: “La direttiva UE 2011/95 (cd. direttiva qualifiche) esprime un maggior favore per il ricongiungimento familiare con i titolari di protezione internazionale, non solo attraverso l’ampliamento (facoltativo) delle figure familiari aventi diritto al ricongiungimento, ma soprattutto tramite un regime meno esigente per l’esercizio del diritto all’unità familiare. Inoltre, la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, al considerando 8, stabilisce: “La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare (…) occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”. È evidente, dunque, che nelle ipotesi di ricongiungimento familiare dei titolari di protezione internazionale tale attenzione sia giustificata anche dall’impossibilità (quantomeno giuridica) per questi ultimi di fare ritorno nel Paese di origine. Ne deriva la necessità di criteri meno stringenti per garantire l’effettiva tutela del diritto all’unità familiare, in un’ottica di collaborazione dell’amministrazione con il cittadino straniero. Pertanto, quanto dedotto e prodotto dalle parti supporta il requisito del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza della domanda, in particolare l’assenza di altri figli della richiedente in Marocco e, quindi, la sussistenza del diritto al rilascio del visto. Per quanto riguarda il requisito del periculum in mora, esso è ritenuto parimenti sussistente in ragione delle condizioni di salute della madre, documentate agli atti e già evidenziate nel precedente procedimento cautelare. Tribunale di Roma, ordinanza del 24 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni favorevoli a tutela del diritto all’unità familiare
Anche la protezione umanitaria dà diritto al ricongiungimento familiare
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – ribadisce un principio di grande rilievo in materia di diritto all’unità familiare. La controversia era sorta a seguito del preavviso di rigetto emesso dalla Questura di Cosenza in relazione a una domanda di ricongiungimento familiare, motivato dal fatto che il richiedente era titolare di un permesso di soggiorno non rientrante tra quelli espressamente previsti dall’art. 28 del d.lgs. n. 286/1998. Nel corso del procedimento, il ricorrente aveva dimostrato di aver avviato la conversione del proprio titolo di soggiorno in lavoro autonomo, essendo titolare di partita IVA e iscritto alla Camera di Commercio come piccolo imprenditore artigiano. Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha affermato che la normativa in materia di immigrazione, letta in chiave costituzionalmente orientata e alla luce della giurisprudenza nazionale ed europea, non può escludere i titolari di protezione umanitaria dal diritto al ricongiungimento familiare. Richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 1714/2001 e la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Unite n. 24413/2021; Cass. n. 28162/2023), il giudice ha evidenziato come l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e l’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea riconoscano il diritto al rispetto della vita privata e familiare quale principio fondamentale, che non può essere compresso da letture meramente formali della norma. Il Tribunale ha quindi ritenuto il ricorso fondato, riconoscendo il diritto del richiedente al ricongiungimento familiare con la propria coniuge e condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali. Tribunale di Catanzaro, sentenza del 9 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Francesco Durso per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni favorevoli a tutela del diritto all’unità familiare
Class action contro i ritardi delle Ambasciate italiane nel rilascio dei visti per motivi familiari
La class action è stata avviata attraverso una diffida collettiva sottoscritta da cittadine e cittadini con background migratorio o titolari di protezione internazionale e dalle associazioni ASGI, ARCI e Spazi Circolari. Con questo atto si è chiesto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) di intervenire per ripristinare la regolarità delle procedure per il rilascio dei visti familiari, alla luce delle gravi criticità riscontrate: dalla difficoltà di prenotare un appuntamento fino al mancato rispetto del termine legale di 30 giorni per l’emissione del visto dopo il nullaosta al ricongiungimento familiare. Nonostante le reiterate richieste di incontro o di riscontro rivolte al MAECI, nessuna risposta è mai pervenuta. Persistendo dunque l’inerzia amministrativa già denunciata con la prima diffida del 4 ottobre 2024, è stato depositato al TAR Lazio il ricorso collettivo (n. r. g. 11893/2025), la cui prima udienza è fissata per il 27 gennaio 2026. Le cittadine e i cittadini con background migratorio – che hanno ottenuto il nullaosta al ricongiungimento familiare e sono ancora in attesa del visto – possono aderire alla class action tramite un legale di fiducia, entro il 5 gennaio 2026. Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” – in collaborazione con l’APS Attiva Diritti di Roma – ha predisposto un modello di atto di intervento e offre consulenza ai legali che intendano assistere gratuitamente i propri assistiti nella partecipazione alla class action. Anche le associazioni che, per statuto e per attività, tutelano i diritti delle persone con background migratorio possono intervenire nel giudizio, sempre entro il 5 gennaio 2026. Scarica i modelli: 1) “MODELLO intervento class action ricongiungimenti mancata conclusione nei termini dopo aver formalizzato la richiesta di rilascio del visto” 2) “MODELLO intervento class action ricongiungimenti mancato accesso” * Per informazioni: annick@meltingpot.org (si prega di inserire nell’oggetto della email: “Adesione class action”) Notizie RIPARTE “ANNICK. PER IL DIRITTO ALL’UNITÀ FAMILIARE” Il progetto torna con nuove azioni di supporto, grazie al sostegno dell’Otto per Mille Valdese 2 Dicembre 2025
Riparte “Annick. Per il diritto all’unità familiare”
Dopo il forte impatto della prima edizione, Melting Pot Odv rilancia il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare”, un impegno annuale che accompagnerà, anche nel 2026, persone con background migratorio e titolari di protezione internazionale nel percorso spesso tortuoso del ricongiungimento familiare. Una nuova stagione di attività ha preso ufficialmente avvio poche settimane fa. Il progetto, nato in memoria di Annick Mireille Blandine, vuole continuare a ricordare che dietro numeri e procedure ci sono vite, affetti e diritti fondamentali. La sua vicenda resta il filo rosso che guida l’iniziativa, lo specchio di un sistema che, colpevolmente, prolunga per anni separazioni forzate nonostante i 120 giorni previsti dalla legge. Quest’anno Annick riparte rafforzato dall’esperienza precedente. Intorno alla casella email dedicata annick@meltingpot.org si attiverà nuovamente una rete di operatrici e operatori legali, avvocate e avvocati, volontarie e volontari che offriranno ascolto, orientamento e consulenza anche attraverso appuntamenti online per chi non può raggiungere gli sportelli territoriali. Le oltre 85 richieste di supporto ricevute nel 2024 hanno mostrato che una risposta strutturata è non solo necessaria, ma continua ad essere urgente. Un’attenzione particolare sarà nuovamente riservata ai casi emblematici, quelli che rivelano criticità sistemiche: situazioni su cui si lavorerà sia sul piano individuale, sia su quello collettivo, con ricorsi strategici al fine di evidenziare le responsabilità delle Pubbliche amministrazioni (Prefetture, Ambasciate e MAECI) e sollecitare un cambiamento reale. Parallelamente, proseguirà il lavoro di advocacy e comunicazione pubblica, con articoli, approfondimenti e materiali utili a moltiplicare le azioni legali. Fondamentale sarà, anche quest’anno, il coinvolgimento della società civile. Per questo è previsto un primo momento pubblico: giovedì 11 dicembre alle ore 17 si terrà online la call iniziale per volontarie e volontari, un incontro aperto a operatori e operatrici, avvocate e avvocati interessati a dare un contributo concreto. Sarà l’occasione per conoscere il progetto, capire come partecipare e avviare insieme un percorso condiviso. Nei primi mesi del 2026 sono inoltre previste due sessioni di formazione online rivolte alla rete legale e a chiunque dimostri interesse: un’occasione per approfondire gli aspetti normativi del ricongiungimento familiare e per sviluppare strumenti utili all’advocacy, rafforzando così competenze e reti territoriali. Annick ribadisce che il diritto a vivere insieme ai propri cari è una questione di giustizia sociale che non può essere ostacolata da ritardi e silenzi amministrativi; per questo rinnova il proprio impegno per una società più giusta e inclusiva che riconosca il diritto dei legami familiari a tutte le persone, senza distinzione.  * Per informazioni e per partecipare alla call di giovedì 11 dicembre ore 17 scrivi a: annick@meltingpot.org . -------------------------------------------------------------------------------- Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è realizzato con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Autorizzato l’ingresso dei nonni in Italia per accudire la minore e garantire il benessere dell’intero nucleo familiare
L’importante decisione della Corte d’Appello di Trento offre una lettura ampia e coerente dell’art. 31, comma 3, del Testo Unico Immigrazione, correggendo l’impostazione restrittiva adottata dal Tribunale per i Minorenni di Trento. Quest’ultimo aveva purtroppo concluso che non emergessero “elementi sufficienti a giustificare adeguatamente la necessità dell’ingresso” dei nonni della minore e che la bambina fosse “già adeguatamente accudita dai genitori”, negando quindi il carattere indispensabile della presenza dei nonni – anche per sostenere i genitori nell’accudimento – e la sussistenza di un grave pregiudizio derivante dalla loro lontananza. La Corte d’Appello riforma totalmente però questo approccio, chiarendo che il Tribunale non aveva correttamente applicato i principi consolidati in materia, né svolto il necessario giudizio prognostico richiesto dalla norma. Nel richiamare la cornice normativa e giurisprudenziale, il Collegio sottolinea come i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” debbano essere interpretati alla luce sia delle disposizioni interne sia degli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo, con particolare riguardo al superiore interesse del minore. La Corte ricorda che tali motivi ricorrono quando il mancato ingresso del familiare comporti “una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile”, e ribadisce che, pur non essendo un criterio assoluto, l’interesse del minore si trova “in una posizione di preminenza tale da imporre al giudice di considerare, in ogni singolo caso, quale delle soluzioni possibili sia ad esso più favorevole”. È in questa prospettiva che deve essere condotto anche il giudizio di proporzionalità richiesto dalla Corte EDU, volto a verificare se il diniego costituisca una misura necessaria e non eccessiva rispetto allo scopo perseguito. In appello emerge invece un quadro familiare e sanitario che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente. La minore, nata in Italia e affetta da una gravissima e rara patologia congenita, “non è in grado di compiere alcuna attività della vita quotidiana e necessita di continua assistenza”, presenta disabilità fisiche, cognitive e sensoriali. Il nucleo familiare, proveniente da un paese dell’Asia meridionale e privo in Italia di qualunque rete parentale, sostiene da anni un carico assistenziale totalizzante. La madre, che non può lavorare per l’impegno giornaliero, è “particolarmente affaticata”, mentre il padre, impegnato in attività accademica spesso anche all’estero, presenta sintomi riconducibili a “stress da sovraccarico”. Le relazioni dei servizi territoriali confermano che i genitori stanno adempiendo con grande dedizione ai loro compiti, ma che le loro energie sono messe a dura prova dalla condizione della bambina. In questo contesto, la Corte riconosce che i nonni, residenti nel paese d’origine, costituirebbero un supporto essenziale, non sostituibile mediante altre soluzioni. Il Collegio sottolinea che il loro aiuto rappresenterebbe “un indispensabile ausilio alla gestione del ménage familiare, a vantaggio del benessere della nipote e a garanzia della sua sicurezza”, e valorizza anche la dimensione affettiva e culturale, evidenziando come la comunanza linguistica e culturale possa favorire ulteriormente il rapporto con la minore, soprattutto considerato il suo gravissimo deficit comunicativo. Per la Corte è dunque “evidente che la vicinanza fisica e psicologica dei nonni” apporterebbe un contributo determinante all’equilibrio del nucleo e, in via diretta, al benessere della minore. Alla luce di questi elementi, il Collegio ritiene che il diniego del Tribunale costituisca una misura “ingiustificata e sproporzionata” e che questa possa incidere negativamente sul diritto della bambina alla vita familiare, intesa come rete di affetti, relazioni e solidarietà. Il ragionamento della Corte si sviluppa in modo strettamente aderente al dettato dell’art. 31 TUI, ricordando che la tutela accordata dal legislatore è posta esclusivamente nell’interesse del minore, mentre l’interesse del familiare è solo riflesso e strumentale. Con queste motivazioni, l’appello è accolto e viene disposta un’autorizzazione alla permanenza dei nonni per due anni, prorogabile previa verifica dei requisiti: una soluzione che, nel rispetto del carattere temporaneo dell’istituto, consente tuttavia di dare piena tutela alla situazione eccezionalmente delicata emersa nel caso concreto. La Corte ribadisce così che, in presenza di una condizione di vulnerabilità estrema, l’intervento della rete familiare allargata può diventare elemento decisivo per la protezione complessiva del bambino, e che tale esigenza merita pieno riconoscimento anche attraverso l’uso della norma derogatoria prevista dal Testo Unico. Corte d’Appello di Trento, decreto del 25 settembre 2025 Il ricorso è stato patrocinato dall’avv. Giovanni Barbariol nell’ambito del progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” a cura di Melting Pot ODV, in collaborazione con Circolo Arci Pietralata e il supporto dei legali dell’Associazione Spazi Circolari, dedicato ad Annick Mireille Blandine. Il progetto è stato finanziato nel 2024 da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea. Il contenuto di questo articolo rappresenta l’opinione degli autori che ne sono esclusivamente responsabili. Né L’Unione europea né l’EACEA possono ritenersi responsabili per le informazioni che contiene né per l’uso che ne venga fatto. Analogamente non possono ritenersi responsabili ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento.