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Permesso di soggiorno per il fratello ex art. 31 T.U.: ampliata la nozione di famiglia nell’interesse del minore
Il cittadino albanese si era rivolto al Tribunale per i minorenni di Bari al fine di essere autorizzato a permanere con la sua famiglia nell’interesse del fratello minore. L’art. 31, comma 3 del D. Lgs. N. 286/98 attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari di un minore straniero, quando sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore. Questo, in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri. In nome del superiore interesse del minore, sancito a livello internazionale dalla Convenzione di New York del 1989, e in base ai principi contenuti nella nostra Costituzione che assicurano protezione alla famiglia intesa in senso ampio e ai minori, si chiedeva la Tribunale per i minorenni di Bari di interpretare il termine “familiare” contenuto nella norma in senso ampio e di non limitarlo al nucleo familiare composto da padre e madre ma di estenderlo anche ai fratelli in quanto il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve andare oltre il legame dei genitori ed estendersi al familiare con il quale egli ha stabilito una relazione primaria e significativa. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è comunque nel senso di massima apertura alle situazioni che possano costituire “i gravi motivi” previsti dalla norma, nel senso di non limitare l’applicazione della legge alle sole situazioni di emergenza o eccezionali, ma dando rilievo a tutte le situazioni di danno effettivo, concreto e grave che possano alterare le condizioni di salute e l’equilibrio psicofisico del bambino, per effetto della recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico dall’ambiente nel quale il minore è cresciuto (Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 eCass. Civ. I sez. n. 2647/2011). Il Tribunale per i minorenni all’esito di una adeguata istruttoria espletata con l’intervento anche dei servizi sociali e l’audizione personale del ricorrente accoglieva la domanda e concedeva l’autorizzazione per la durata di anni cinque con la seguente motivazione: “La locuzione “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute” di cui all’art. 31 T.U.IMM. è volutamente generica, onde consentire al giudice una valutazione dell’interesse del minore alla permanenza o all’ingresso del familiare in Italia non astratta ma concreta, che tenga conto cioè di tutte le situazioni che possano verificarsi e risultare rilevanti ai fini della migliore decisione nell’interesse del minore. Detti principi sono affermati in plurime sentenze della Suprema Corte successive alla citata sentenza S.U. 21799/10 (Cass. Civ. 25508/14; 24476/15; 19433/17; 5084/18) e ribadite anche nella sentenza SU 15750/19. A tale orientamento del 2019 si sono, inoltre, uniformate anche due recenti sentenze della Suprema Corte (Cass. Civ. 18609/2021; 10849/2021). Va osservato che l’interpretazione più estensiva del concetto dei gravi motivi, data dalla giurisprudenza di legittimità, non consente in ogni caso un uso distorto dello strumento di cui all’art. 31 TUI, teso alla stabilizzazione dell’autorizzazione concessa, avendo le Sezioni Unite precisato che l’accesso allo strumento di cui all’art. 31 presuppone “situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata e non aventi tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate si devono concretizzare in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio suo e del suo familiare”. Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 14 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Trasferito dal CPR di Gradisca a Gjadër senza provvedimento: risarcito il danno per violazione dei diritti fondamentali
AVV. MARGHERITA SALERNO 1, DOTT. RAFFAELE BIONDO 2 Con la sentenza del 10 febbraio 2026 (R.G. n. 10914/2025), il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al risarcimento del danno non patrimoniale per il trasferimento di un cittadino straniero trattenuto nel CPR di Gradisca verso il centro albanese di Gjader in assenza di un provvedimento scritto e motivato, con violazione, nel caso concreto, dei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 13 e 97 Cost., dalla legge 241/1990 e dall’art. 8 CEDU. LA VICENDA Il caso riguarda un cittadino algerino, padre di due minori affidati ai nonni materni, coinvolto in un percorso di valutazione della capacità genitoriale disposto dal Tribunale per i Minorenni, che prevedeva incontri monitorati con i figli. La sera del 10 aprile 2025, mentre era trattenuto nel CPR di Gradisca, veniva improvvisamente prelevato con l’indicazione generica che sarebbe stato trasferito a Brindisi. Dopo circa venti ore di viaggio – in pullman e su nave militare, con i polsi legati da fascette di velcro “con la facoltà di toglierle solamente per andare in bagno, in due sole occasioni” – scopriva di trovarsi invece a Gjadër, in Albania, a centinaia di chilometri dai suoi figli e senza possibilità di proseguire il percorso genitoriale disposto dall’autorità giudiziaria minorile. Nessun provvedimento gli era stato notificato, nessuna motivazione fornita, nessuna valutazione della sua situazione concreta risultava agli atti. Come testimoniato dalla compagna in un messaggio inviato all’europarlamentare Cecilia Strada, “era convinto fino all’ultimo momento di essere diretto a Brindisi”. IL RAGIONAMENTO DEL TRIBUNALE Il Tribunale muove dalla natura del trattenimento amministrativo, qualificato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 96/2025) come “situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere” che comporta un’ingerenza nel diritto alla libertà personale tutelato dall’art. 13 Cost. e dall’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali UE.  Il punto innovativo è l’interpretazione estensiva del concetto di libertà personale compiuto dall’organo giudicante: la libertà personale non è limitata alla “possibilità di disporre del proprio essere fisico”, ma abbraccia la “disponibilità di sé stessi”, comprensiva della libertà morale e della “pretesa dei singoli all’autodeterminazione”. In questa prospettiva, una decisione amministrativa restringe la libertà quando, limitando la “disponibilità della propria persona”, incide “sulla personalità morale e sulla dignità sociale del singolo”. Ne deriva una conseguenza di rilievo sistematico: l’essere già in una situazione di restrizione della libertà non impedisce una lesione ulteriore dello stesso diritto derivante da una nuova decisione che incide sulla sfera fisica, psichica e morale. Chi è trattenuto non diventa un “non-soggetto” privo di tutele: ogni interferenza successiva richiede sempre e comunque il rispetto delle garanzie costituzionali. Il secondo aspetto valorizzato dal Tribunale è il principio di legalità sostanziale (art. 97 Cost.), da cui scaturisce la regola generale della procedimentalizzazione (L. 241/1990). Il Tribunale respinge l’eccezione ministeriale – “nel nostro ordinamento non è prevista l’emissione di un provvedimento amministrativo relativo al trasferimento di uno straniero già trattenuto in altra struttura” – affermando che “tutta l’azione amministrativa è tendenzialmente assoggettata ad un obbligo di procedimentalizzazione, sicché la decisione finale viene espressa nella forma del provvedimento”. Richiamando l’art. 1, co. 1, L. 241/1990 con particolare riferimento ai criteri di “pubblicità e trasparenza”, e co. 2-bis che stabilisce l’obbligo di “collaborazione e buona fede”, i giudici sostengono che la scelta del trasferimento, pur discrezionale, “non si sottrae alle regole generali dell’esercizio dell’attività amministrativa, tanto più quando coercitiva e incidentale su persona assoggettata all’altrui potere”. Nell’ambito delle garanzie procedurali emerge un “noyau dur irrinunciabile”: “un obbligo informativo che discende […] dalla conformazione dell’agire amministrativo ai criteri di pubblicità e trasparenza e al rispetto dei principi di collaborazione e buona fede”. In concreto, il trattenuto deve sapere “attraverso un provvedimento, dove, quando e perché”. Questa conclusione ha “carattere generale e sistematico” e garantisce l’autodeterminazione poiché permette che “il trattenuto sia reso edotto in modo completo del contenuto delle decisioni amministrative a carattere coercitivo”. Il Ministero ha tentato di difendersi citando l’art. 3, co. 4, L. 14/2024, ai sensi del quale il trasferimento a Gjadër “non fa venire meno il titolo del trattenimento né produce effetti sulla procedura amministrativa”. Sul punto, il Tribunale precisa che la norma fa salvo il vigore originario, nel senso che non occorre una nuova convalida di trattenimento, ma non sostituisce un provvedimento specifico. Il decreto iniziale indicava Gradisca, non Gjadër: “la scelta di trasferire è frutto di una nuova e diversa spendita di potere autoritativo incidente sulla libertà personale”, che richiede garanzie proprie. Le conclusioni sono rafforzate dal fatto che i trasferimenti avvengono dopo “valutazione e selezione su criteri come […] la sussistenza di stretti legami personali e familiari sul territorio nazionale”, evidentemente non compiute dall’Amministrazione. E infatti, nel caso di specie il trasferimento ha compromesso il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU; artt. 2, 29, 31 Cost.), impedendo il “percorso di valutazione prognostica della capacità genitoriale che prevede incontri monitorati tra il minore e il padre” (Trib. Minorenni Piemonte). Il Ministero non ha provato che tali “modalità specifiche, finalizzate a garantire il benessere della prole”, fossero assicurate da Gjadër: il mero richiamo alla regola generale dei contatti all’esterno dei centri è stato ritenuto insufficiente dal Tribunale. Invocando, infine, l’art. 3 Convenzione New York 1989 (che prevede l’“interesse superiore del fanciullo […] preminente”), i giudici impongono scelte proporzionate e frutto di procedure eque: l’ingerenza deve sì essere “prevista dalla legge”, ma altresì motivata da “esigenze imperative” e bilanciata tra interessi pubblici e privati. La decisione assume rilievo non solo per il riconoscimento del danno nel caso concreto, ma soprattutto perché afferma un principio di carattere generale: anche nei confronti di persone già trattenute, il trasferimento in altra struttura costituisce una nuova manifestazione di potere autoritativo incidente sulla libertà personale e deve quindi essere formalizzato mediante un provvedimento scritto, motivato e conoscibile dall’interessato. Viene così sancita, in termini chiari, l’illegittimità dei trasferimenti disposti in assenza di un atto formale, ponendo un limite a prassi amministrative caratterizzate da decisioni non documentate e sottratte al controllo giurisdizionale. Tribunale di Roma, sentenza del 10 febbraio 2026 1. Avvocata del Foro di Roma, con studio in via Durazzo 12 a Roma esercita la professione nel settore del diritto dell’immigrazione, con particolare attenzione al diritto di asilo e alla tutela dei diritti fondamentali delle persone straniere. Coordinatrice dell’APS Attiva Diritti e socia ASGI, svolge attività di consulenza e formazione e collabora con diverse realtà associative impegnate nella difesa dei diritti delle persone migranti, adottando un approccio attento alle discriminazioni e alle questioni di genere (email: margheritasalerno@gmail.com) ↩︎ 2. Praticante avvocato e volontario di Attiva Diritti ↩︎
Confermato il diritto al rilascio di un PdS FAMIT al/alla convivente di fatto o familiare di cittadino italiano “statico”
Importantissima conferma da parte del Tribunale di Torino dell’applicabilità dell’intero impianto normativo – compreso il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno cd. famit per il convivente di fatto – al familiare di cittadino italiano statico. La storia: cittadina canadese in precedenza regolarmente soggiornate forma parte di una convivenza di fatto con cittadino italiano statico (che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione in UE). La Questura dapprima non adotta decisioni sulla domanda di permesso di soggiorno cd. FAMIT, poi in pendenza del ricorso avanti al Tribunale, adotta un provvedimento di rigetto sostenendo che non sia concedibile il permesso al convivente di fatto di cittadino italiano per effetto della modifica legislativa dell’art. 23, D. Lgs. 30/2007 intervenuta nell’agosto 2023. Dopo aver sostenuto che non viene meno l’interesse a ricorrere, né sopravviene la cessata materia del contendere all’adozione del provvedimento di rigetto da parte della Questa allorché è già pendente il ricorso (tecnicamente contro il silenzio amministrativo, ma realmente) per il riconoscimento del diritto al soggiorno della straniera, il Tribunale afferma che la riforma normativa menzionata non è volta a limitare i diritto del familiare di cittadino italiano statico, perché “qualora si ritenesse che la nozione di familiare di cui all’art. 23, comma 1 bis, in esame fosse quella più restrittiva e onerosa contenuta nella disposizioni di cui al TUI, che concerne il ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi, si introdurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra familiari di cittadini italiani (statici/dinamici/cittadini UE) nel godimento dell’unità familiare, incompatibile con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. Pertanto, anche seguendo un’interpretazione costituzionalmente orientata, si giunge alla medesima conclusione: al familiare del cittadino italiano statico andrà rilasciato il cd Famit, previa esclusiva verifica delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. 30/2007”. Tribunale di Torino, sentenza del 21 gennaio 2026 Si ringraziano per la segnalazione e il commento gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia di Torino, il praticante avvocato Delia Branda di Torino. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa NESSUNA DISCRIMINAZIONE TRA CITTADINI ITALIANI “STATICI” E “MOBILI” IN TEMA DI PERMESSO FAMIT Tribunale di Trento, ordinanza del 26 luglio 2025 Avv. Giovanni Barbariol (Padova) 4 Settembre 2025
La procedura per il ricongiungimento e la coesione familiare: aspetti operativi
La procedura di ricongiungimento familiare è fortemente condizionata dalle prassi della pubblica amministrazione. In questo contesto, l’operatore o l’operatrice assume un ruolo chiave di orientamento. Un ruolo che richiede competenza tecnica, attenzione alla dimensione umana delle situazioni e capacità di lettura sistemica del quadro normativo. Questa scheda nasce sulla base dell’incontro formativo realizzato nell’ambito del progetto Annick. Per il diritto all’unità familiare con l’obiettivo di fornire strumenti operativi concreti, coerenti con alcuni principi guida fondamentali del progetto, tra cui quelli di evitare un rigetto formale della domanda e garantire un accompagnamento consapevole e tempestivo lungo tutto il procedimento. A. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: STRUTTURA DELLA PROCEDURA E SNODI AMMINISTRATIVI 1. La procedura di ricongiungimento familiare si articola in più fasi, che coinvolgono autorità diverse e producono effetti giuridici distinti. La domanda viene presentata tramite Portale Servizi ALI alla Prefettura competente. (N.B.: si consiglia di rivolgersi ad un CAF o Patronato di esperienza comprovata).  Da questo momento decorre il termine entro il quale l’amministrazione deve pronunciarsi sul rilascio del nulla osta, termine che, per effetto delle ultime modifiche normative, è attualmente di 150 giorni. Qualora la Prefettura ritenga che non sussistano i requisiti necessari, dovrebbe attivare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, consentendo al richiedente di integrare la documentazione mancante. In assenza di integrazione, viene emesso un decreto di rigetto, impugnabile davanti al tribunale ordinario. Nel caso in cui la Prefettura non rilasci il nulla osta entro il termine previsto, si ritiene possibile che il familiare si presenti direttamente al Consolato con la ricevuta di accettazione della domanda, per richiedere il visto per motivi familiari. Il nulla osta ha una validità di sei mesi. RICHIESTA NULLA OSTA PRESSO LA PREFETTURA COMPETENTE 1. Requisiti da dimostrare 1.1 Permessi con cui è possibile richiedere il ricongiungimento: * permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno; * permesso per asilo politico; * permesso per protezione sussidiaria; * permesso per motivi di studio, per motivi religiosi; * permesso per motivi familiari; * permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; * permesso per attesa cittadinanza. N.B.: il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita all’inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare. 1.2 Quali familiari si possono ricongiungere: * Il coniuge, purché non legalmente separato, di età non inferiore a diciotto anni e non coniugato con altro soggetto regolarmente soggiornante in Italia. * I figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, purché non coniugati. È necessario il consenso dell’altro genitore, se esistente. I minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. * I figli maggiorenni a carico, qualora, per ragioni oggettive legate al loro stato di salute, non siano in grado di provvedere alle proprie esigenze essenziali di vita e siano affetti da invalidità totale (100%). * I genitori a carico, a condizione che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza e non siano coniugati con altro soggetto regolarmente soggiornante in Italia. * I genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati a provvedere al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute, e non siano coniugati con altro soggetto regolarmente soggiornante in Italia. * Il genitore naturale di un figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, purché dimostri la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito adeguato, secondo quanto previsto dalla normativa sul ricongiungimento. Ai fini della verifica di tali requisiti, si tiene conto anche della situazione dell’altro genitore. * Gli ascendenti diretti di primo grado di un minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato. 1.3 Requisito reddituale Il richiedente deve disporre di un reddito annuo da fonti lecite non inferiore a: * importo dell’assegno sociale * aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere A titolo esemplificativo: * 1 familiare (anche se minore di 14 anni): € 7.101,12 + € 3.550,56 = € 10.651,68 * 2 familiari: € 14.202,24 * 3 familiari: € 17.752,80 * 4 familiari: € 21.303,36 * 2 o più figli minori di 14 anni: € 14.202,24 (soglia fissa per i figli piccoli) Documenti da allegare: * Lavoratori/trici dipendenti: Ultima dichiarazione dei redditi (oppure Certificazione Unica); fotocopia del contratto di lavoro (Unilav)/lettera di assunzione; ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga; modello S3 da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro, documento di identità del datore di lavoro. Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore.  * Lavoratori/trici domestici/che: Ultima dichiarazione dei redditi (o, in assenza, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego/Denuncia rapporto di lavoro INPS); bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda; modello S3 da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro; documento di identità del datore di lavoro.  * Lavoratori/trici autonomi/e: Ditta individuale→ Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio; Fotocopia attribuzione P. IVA; fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno); bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto, copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine. Società→ Visura camerale della società di data recente; fotocopia attribuzione Partita IVA della società; mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno); bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto, copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine. Collaborazione a progetto→ Fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo; dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto; dichiarazione di gestione separata all’INPS; fotocopia mod. Unico. Socio lavoratore→ Visura camerale della cooperativa; fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa; dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro; fotocopia del libro soci; mod. unico. Liberi professionisti→ iscrizione all’albo; mod. unico con ricevuta di presentazione. Questioni critiche sul reddito: * È ammesso il giudizio prognostico sul reddito futuro (giurisprudenza consolidata). * La piattaforma consente: * inserimento di CUD * indicazione del reddito mensile Attenzione alla strategia di caricamento: * In alcuni casi può essere preferibile allegare solo l’ultima busta paga, per evitare rigetti automatici basati su CUD pregressi insufficienti. * La Prefettura tende spesso a valutazioni sommarie (rigetti de plano). Tipologie di reddito problematiche: * disoccupazione * lavoro stagionale * collaborazione occasionale In questi casi è utile richiamare: * la Direttiva europea sul ricongiungimento familiare, che parla di risorse economiche stabili e regolari e non solo di reddito. Cumulo dei redditi: * generalmente ammesso il cumulo con il familiare convivente; * molto più complesso il cumulo con familiari non conviventi (alto rischio contenzioso). 1.4 Requisito alloggiativo Il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo, conforme ai requisiti igienico-sanitari. Requisiti minimi indicativi (N.B. questi possono variare nelle Province Autonome di Trento e Bolzano) * altezza minima: 2,70 m * superficie: * 1 persona: 14 mq * 2 persone: 28 mq * 3 persone: 42 mq * 4 persone: 56 mq * +10 mq per ogni persona aggiuntiva Ulteriori requisiti: * riscaldamento nei locali freddi * servizi igienici adeguati con finestra o areazione forzata Documentazione In caso di affitto: * contratto di locazione * certificato di idoneità alloggiativa * cessione di fabbricato * Modello S2 (consenso del proprietario) In caso di proprietà: * atto di compravendita * certificato di idoneità alloggiativa Minori sotto i 14 anni: * utilizzo del Modello S1 * non è richiesto il certificato di idoneità alloggiativa Criticità frequenti * Tempi molto lunghi per il rilascio del certificato (in alcune città fino a un anno). * In molte Prefetture il certificato è considerato indispensabile: la sola ricevuta di richiesta può portare a rigetto. Indicazione operativa: * Avviare la richiesta di idoneità con largo anticipo. * Valutare la possibilità di indicare un alloggio diverso da quello del richiedente. 1.5 Ulteriore requisito per genitori ultrasessantacinquenni:  * Per il ricongiungimento dei genitori di età superiore ai 65 anni, è necessaria una dichiarazione di “Impegno assicurativo” a sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria (o altro titolo idoneo) a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, in favore degli stessi. La normativa, contenuta nell’art 29, comma 3, lettera b-bis del TU Immigrazione, stabilisce che chi richiede il ricongiungimento debba garantire al genitore una copertura sanitaria adeguata. La polizza deve garantire la copertura per infortuni, malattie e spese di rimpatrio. Questa può avvenire in due modi: * tramite la stipula di una polizza assicurativa privata; * tramite l’iscrizione volontaria al SSN, con il pagamento di un contributo annuale. Per procedere, è necessario recarsi alla ASL di residenza o domicilio. -------------------------------------------------------------------------------- ECCEZIONI PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA) Per i titolari di protezione internazionale: * non è richiesto dimostrare il requisito del reddito * non è richiesto dimostrare il requisito dell’alloggio Tuttavia: * è comunque necessario indicare un luogo certo dove i familiari andranno a vivere * la sola residenza fittizia può generare problemi nella prassi Indicazione operativa: * supportare l’utente nell’individuazione di una soluzione abitativa * attivare per tempo servizi sociali ed enti territoriali -------------------------------------------------------------------------------- 2. Esito della fase in Prefettura * Dopo l’invio, il portale rilascia la ricevuta entro 24 ore * Qualora la documentazione risultasse incompleta, la Prefettura dovrebbe richiedere un’integrazione * Termine per il rilascio del nulla osta: 150 giorni Preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/90) * consente integrazione documentale * fondamentale per attivare una interlocuzione amministrativa Silenzio della Prefettura * decorso il termine, il familiare può presentarsi al Consolato con la ricevuta -------------------------------------------------------------------------------- FASE CONSOLARE: RILASCIO DEL VISTO La seconda fase della procedura si svolge presso il Consolato italiano competente per il luogo in cui si trova il familiare da ricongiungere. In questa fase devono essere provati i requisiti soggettivi, in particolare il legame di parentela, attraverso certificati di nascita, matrimonio o altra documentazione idonea, che devono essere tradotti, legalizzati e apostillati. In presenza di dubbi, il Consolato può richiedere un test del DNA per i figli, il cui costo è a carico del richiedente. Una volta superata questa fase, il Consolato ha 30 giorni per il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari. Oggetto della verifica: * requisiti soggettivi * legame familiare Documenti: * certificati di nascita * certificati di matrimonio * certificazioni mediche (se necessarie) Tutti i documenti devono essere tradotti, legalizzati e validati dall’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza del familiare: Dobbiamo distinguere tra Legalizzazione e Apostille, la scelta dipende dal fatto che il Paese d’origine abbia o meno firmato la Convenzione dell’Aia del 1961. * Paesi aderenti (Apostille): È una procedura semplificata. Il familiare deve recarsi presso l’autorità interna competente del suo Paese e farsi apporre sul retro del certificato originale un timbro speciale chiamato, appunto, Apostille. * Paesi NON aderenti (Legalizzazione Consolare): È una procedura doppia. Il documento deve prima essere certificato dal Ministero degli Esteri locale e poi portato fisicamente all’Ambasciata o al Consolato Italiano in quel Paese, che apporrà un secondo timbro di legalizzazione. Un documento straniero, anche se apostillato, non può essere letto dalle autorità italiane se non è tradotto→ Molte Ambasciate italiane hanno una lista di “traduttori di riferimento”. Il traduttore prepara la traduzione e poi l’Ambasciata stessa certifica che la traduzione è conforme all’originale (pagando le percezioni consolari). Test del DNA: * richiesto in caso di dubbi sulla genitorialità * a carico del richiedente Accesso alla procedura: * spesso gestito tramite agenzie esterne (VFS, BLS, Alma ecc.) * frequente indisponibilità di appuntamenti Indicazioni operative fondamentali: * registrarsi subito sulle piattaforme * documentare ogni tentativo (screenshot, video con data e ora ben visibili) * inviare PEC/email all’Ambasciata * interrompere così il termine di validità del nulla osta (6 mesi) -------------------------------------------------------------------------------- INGRESSO IN ITALIA E PERMESSO DI SOGGIORNO Dopo l’ingresso in Italia, entro otto giorni il familiare dovrebbe dichiarare l’avvenuto ingresso presso la Prefettura. Nella prassi, l’appuntamento può essere fissato con forte ritardo; per questo viene consigliato l’invio di una comunicazione formale che attesti l’ingresso e la richiesta di appuntamento. Successivamente viene rilasciato il kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari, che viene trasmesso alla Questura. Il permesso ha durata pari a quella del permesso del familiare richiedente ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro. * Entro 8 giorni dall’ingresso: comunicazione alla Prefettura * Entro 48 ore dall’arrivo sul territorio nazionale è necessario informare l’Autorità di P.S. L’ospitante il ricongiunto deve darne comunicazione in Questura Indicazione operativa: * inviare PEC alla Prefettura dichiarando l’avvenuto ingresso Successivamente: * rilascio del kit postale * richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari * durata pari a quella del permesso del familiare ricongiungente * permesso convertibile in lavoro -------------------------------------------------------------------------------- CRITICITÀ OPERATIVE, PRASSI E INCERTEZZE APPLICATIVE Accanto alla struttura formale della procedura, emergono criticità ricorrenti, che incidono in modo determinante sull’effettività del diritto all’unità familiare. 1. Validità del nulla osta e problemi di decorrenza Il tema della validità del nulla osta emerge come uno dei principali nodi critici. In caso di rettifiche (ad esempio errori su nome e cognome) la Prefettura ha talvolta emesso un nuovo nulla osta con nuova data, pur mantenendo lo stesso numero. Diversamente, nei casi di cambio dell’ambasciata competente (ad esempio per chiusura della sede), la prassi sembra orientata a non aggiornare la data, con conseguente decorrenza dalla data originaria. Questa incertezza pone i richiedenti in una situazione di forte vulnerabilità temporale, soprattutto quando il ritardo non è imputabile alla loro inerzia. 2. Accesso alla procedura consolare e ruolo delle agenzie esternalizzate In molti Paesi, l’accesso alle ambasciate italiane per la richiesta del visto è stato esternalizzato a soggetti privati. Nella prassi, risulta spesso impossibile ottenere un appuntamento tramite i portali di queste agenzie, per assenza di slot disponibili. Per questo viene consigliato di: * documentare i tentativi di accesso (screenshot, video con data e ora visibili); * inviare PEC o email alle ambasciate allegando la documentazione. Queste comunicazioni assumono rilievo sia come prova dell’attivazione del richiedente, sia in relazione alla validità temporale del nulla osta. 3. Chiusura delle ambasciate e accesso ai Paesi terzi La chiusura di alcune sedi consolari (ad esempio Teheran) obbliga i familiari a recarsi in Paesi terzi. Questo comporta ulteriori ostacoli: * necessità di ottenere visti di ingresso nel Paese terzo; * aumento dei costi; * intermediazioni informali e richieste economiche elevate. In alcuni casi, il codice dell’appuntamento presso la sede dell’agenzia esternalizzata è stato riconosciuto come titolo temporaneo per l’ingresso nel Paese terzo, ma si tratta di soluzioni contingenti e non generalizzabili. 4. Tracciabilità, pressione amministrativa e contenzioso Importanza di monitorare e tracciare l’operato dell’amministrazione: * solleciti; * mail; * PEC; * accessi informali; * raccolta sistematica delle prove dei tentativi effettuati. Screenshot e registrazioni dei tentativi di accesso sono stati utilizzati con successo anche in sede giudiziaria. L’inerzia amministrativa, sia nella fase prefettizia sia in quella consolare o di Questura, è descritta come una delle principali cause di allungamento dei tempi e di frustrazione per le persone coinvolte. 5. Impatto umano Accanto agli aspetti procedurali, va richiamata la dimensione umana della procedura: attese prolungate, ansia, frustrazione e senso di ingiustizia. È fondamentale che operatori e operatrici mantengano chiarezza nelle informazioni, trasparenza sulle tempistiche e un approccio consapevole del carico emotivo che la procedura comporta. -------------------------------------------------------------------------------- B. COESIONE FAMILIARE – FAMILIARI GIÀ PRESENTI SUL TERRITORIO 1. Differenza tra ricongiungimento familiare e coesione familiare * Ricongiungimento familiare: riguarda l’ingresso in Italia di un familiare che si trova all’estero; prevede la richiesta di nulla osta alla Prefettura e, successivamente, il rilascio del visto da parte dell’autorità consolare. * Coesione familiare: riguarda invece il caso in cui il familiare per cui si chiede l’unità familiare è già presente sul territorio nazionale. La coesione familiare è un istituto “analogo” al ricongiungimento familiare, inserito nella più ampia tutela del diritto all’unità familiare, con la differenza qualificante della presenza già avvenuta del familiare in Italia. 2. Presupposti soggettivi e ambito di applicazione * I soggetti che possono essere ricongiunti o ammessi alla coesione sono gli stessi previsti per il ricongiungimento familiare. * La coesione familiare può essere richiesta quando il familiare: * è già presente in Italia; * è regolarmente soggiornante, oppure * è entrato con un visto scaduto da non oltre 12 mesi. Il dato normativo formale circoscrive la coesione ai casi di permesso scaduto da meno di un anno, ma questo perimetro viene poi ampliato nella giurisprudenza. 3. Procedura amministrativa La procedura di coesione familiare si caratterizza per l’assenza delle fasi legate all’ingresso dall’estero: * Non è prevista: * la richiesta di nulla osta alla Prefettura; * la richiesta di visto. * La domanda viene presentata direttamente alla Questura, tramite kit postale. Alla domanda devono essere allegati: * passaporto del familiare per cui si chiede la coesione; * documento/passaporto del familiare richiedente; * documentazione attestante il rapporto di parentela; * documentazione relativa all’alloggio (cessione di fabbricato, certificato di idoneità alloggiativa); * documentazione reddituale (certificazione unica); * in generale, la stessa documentazione prevista per il ricongiungimento familiare. Una volta presentata la domanda, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per motivi familiari al familiare oggetto della coesione. 4. Regimi di favore e categorie particolari * Titolari di protezione internazionale: * non è necessario dimostrare il requisito alloggiativo; * non è necessario dimostrare il requisito di reddito. * Cittadino italiano che richiede la coesione familiare. * La tutela dell’unità familiare viene esplicitamente indicata come ratio sottesa all’istituto. 5. Requisito del titolo di soggiorno e interpretazioni estensive Il dato normativo prevede che il familiare beneficiario della coesione abbia un permesso scaduto da non oltre 12 mesi. Tuttavia, la giurisprudenza ha adottato un’interpretazione più estensiva, in particolare: * viene valorizzata la differenza tra: * diritto di ingresso sul territorio; * diritto a restare sul territorio in nome dell’unità familiare. * Nel bilanciamento degli interessi, l’allontanamento di un familiare già presente in Italia comporterebbe la disgregazione di un nucleo familiare già esistente, elemento che incide sull’interpretazione dei requisiti. In questa prospettiva: * vengono ricompresi anche soggetti: * entrati con visto per turismo; * entrati in regime di esenzione da visto per soggiorni di breve durata (90 giorni); * secondo l’interpretazione proposta, il diritto a chiedere la coesione familiare dovrebbe essere riconosciuto: * non solo entro i 90 giorni, * ma anche fino a un anno dopo la scadenza del periodo di regolare soggiorno. 6. Requisito economico: applicazione meno rigorosa * il requisito economico, stringente nel ricongiungimento familiare, viene trattato con maggiore elasticità nella coesione familiare. * La giurisprudenza distingue tra: * la possibilità dello Stato di impedire l’ingresso per mancanza del reddito; * la possibilità di espellere o allontanare un familiare già presente, con conseguente rottura dell’unità familiare. Nel caso di una soglia economica non pienamente raggiunta (es. 11.400 euro invece di 12.000), ciò non dovrebbe automaticamente comportare il diniego, proprio in ragione delle conseguenze sull’unità familiare. 7. Prassi amministrative e criticità operative Prassi problematiche: * rigetti motivati dal fatto che la Questura considera la coesione come una procedura elusiva del ricongiungimento; * assenza di risposta (silenzio amministrativo), con tempi di attesa indefiniti; * mancata risposta anche a diffide formali, con conseguente necessità di ricorso. Si precisa che: * la giurisdizione competente è quella del giudice ordinario, non del TAR; * è ipotizzabile un ricorso per silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione. 8. Coesione familiare e protezione internazionale * per i titolari di status di rifugiato, la giurisprudenza ha stabilito che si può prescindere dal possesso di un valido permesso da parte del familiare; * tale principio è stato successivamente esteso anche ai titolari di protezione sussidiaria. 9. Requisito dei due anni di residenza Periodo minimo di residenza del soggetto richiedente: * per effetto del rinvio normativo, alla coesione familiare si applicano le stesse regole del ricongiungimento; * ciò comporta, in via letterale, la necessità di dimostrare: * due anni di residenza anagrafica del soggetto che richiede l’unità familiare. Tuttavia, anche questo requisito viene ritenuto suscettibile di valutazione più elastica in sede giudiziale, soprattutto in situazioni prossime alla maturazione del biennio.
Reprimere e punire: un nuovo «diritto della paura»?
Si profila all’orizzonte l’ennesima stretta securitaria, l’ennesimo intervento legislativo volto a dare risposta, nell’intenzione del governo italiano, alle emergenze sempre più pressanti della società italiana. Un intervento normativo preceduto e accompagnato da una narrazione ben precisa della realtà che viene veicolata in maniera ossessiva dai media e ripetuta a sostegno e giustificazione dell’ennesima risposta repressiva e punitiva rispetto a fenomeni sociali complessi che meriterebbero ben altro approccio e maggiore attenzione. Gli interventi normativi, soprattutto in campo penale, che stanno caratterizzando le politiche dell’attuale governo, sono state ampiamente analizzate e classificate in maniere diverse. Alcuni commentatori hanno parlato di un “diritto penale della perenne emergenza 1” proprio per sottolineare come gli interventi normativi di questi anni rispondano alla necessità di reprimere condotte illecite e punire colpevoli creati dagli allarmi lanciati dalla cronaca nera e dalle ansie ingenerate nella popolazione da media troppo spesso a caccia di sensazionalismo. Altri autori hanno anche parlato di “diritto penale massimo”, ovvero di un diritto penale che si caratterizza per la proliferazione delle fattispecie, delle aggravanti, degli aumenti incontrollati delle pene. Ma non solo. Si è anche parlato di un “diritto penale erratico, asistematico, imprevedibile” in quanto rappresenta più che altro una reazione impulsiva del legislatore che non tiene in alcun conto i principi di coerenza, razionalità e ragionevolezza giuridica che dovrebbero garantire l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Ma anche di “diritto penale di segno neocorporativo” utilizzato per compiacere particolari settori della popolazione o categorie professionali, ma anche segmenti delle stesse istituzioni, a danno del nemico di turno individuato alternativamente e cumulativamente nel migrante, nel disobbediente, nell’irregolare, sempre e comunque però in chi si trova ai margini della società. Ma tutti questi interventi legislativi, presentati come la risposta delle istituzioni al malessere crescente in alcuni strati sociali della nostra società, hanno mostrato i loro limiti e la loro incapacità di dare concreta risposta a fenomeni sociali complessi che richiederebbero ben altro tipo di attenzione. Così, non solo ci troviamo a dover commentare l’ennesimo pacchetto di misure repressive e punitive, ma dobbiamo fare i conti con l’ulteriore spostamento in avanti dell’asticella di quel securitarismo che nel privilegiare la sicurezza, l’ordine pubblico e la stabilità, comprime sempre di più diritti individuali e sociali, non cercando un equilibrio tra le contrapposte esigenze ma facendo pendere la bilancia sempre di più a favore delle prime. In questo contesto si inserisce la bozza del nuovo pacchetto sicurezza predisposto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi 2. Si tratterebbe di un insieme di nuove norme indirizzate a rafforzare strumenti e organizzazione di Viminale e delle forze di polizia, ma anche dirette ad intervenire nel campo della sicurezza pubblica, della gestione dell’ordine, dell’immigrazione e della protezione internazionale. Le indiscrezioni giornalistiche e le bozze che circolano in queste ore si concentrano su alcune misure che, come già evidenziato, rappresentano quella risposta impulsiva di cui si è detto in precedenza. Ecco allora la previsione di: * una pena ad hoc per chi non si ferma all’alt delle forze polizia, con una pena della reclusione da sei mesi a cinque anni accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita; * fermo di prevenzione durante le manifestazioni, ovvero la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifiche operazioni di prevenzione svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di accompagnare nei propri uffici e di trattenerle lì per non oltre 12 ore, per gli accertamenti di polizia, persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, al possesso di armi, strumenti atti ad offendere, o all’uso di caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona; * l’arresto facoltativo in flagranza nei confronti di imputati minorenni per il porto illecito di coltelli e di altri particolari strumenti atti ad offendere; * una nuova aggravante per reati contro giornalisti e direttori di testata durante lo svolgimento delle loro funzioni o a causa di esse; * un ampliamento del catalogo dei reati per i quali si può applicare l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, inserendo anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo; * una sanzione amministrativa a carico di chi è tenuto alla sorveglianza del minore sopra i 14 anni, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto, impostazione che verrebbe estesa anche a casi collegati ad ammonimenti per atti persecutori o cyberbullismo. Uno specifico blocco di norme riguarderebbe, poi, immigrazione e asilo con misure per limitare ulteriormente i ricongiungimenti familiari, rendere più efficaci le espulsioni e introdurre norme che incidono anche sulle ONG con ipotesi di interdizione temporanea delle acque territoriali per ragioni di sicurezza nazionale e, in casi estremi, trasferimenti verso Paesi terzi. La bozza prevede che per lo straniero rintracciato dopo la violazione di un secondo ordine del questore non si proceda all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, ma all’esecuzione del provvedimento in precedenza emesso. È anche prevista l’abrogazione della disposizione che prevede, senza alcuna verifica reddituale, il gratuito patrocinio nella fase giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione del cittadino extra Ue e l’autorizzazione di una spesa complessiva pari a oltre 8 mln a favore del Viminale, per dare esecuzione ai rimpatri e far fronte all’attuazione del Patto europeo della migrazione ed asilo. Inoltre, i soggetti ‘pericolosi‘ per la sicurezza dello Stato potranno essere riconsegnati allo Stato di appartenenza dal Ministero dell’Interno. A chiudere il quadro, infine, vi sarebbe la previsione generalizzata della possibilità per i prefetti di creare zone rosse nelle aree caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità. Una possibilità che oggi è invece prevista solo in casi eccezionali ed urgenti. Quello che sembra emergere da questo nuovo intervento emergenziale e securitario predisposto dal governo, è l’idea che si sta facendo sempre più strada un diritto della paura, ovvero un ordinamento giuridico basato sull’idea dell’esistenza di un costante pericolo per la nostra società e per la convivenza civile che richiede pertanto interventi sempre più repressivi e anche dimostrativi per attestare la forza dello Stato e la presenza di un potere pronto ad intervenire prontamente per reprimere e punire. Quanto poco efficace sia questo diritto della paura rispetto a fenomeni sociali che hanno radici profonde e che sono frutto di processi carsici di trasformazione della nostra società, credo che sia abbastanza evidente. Ma altrettanto evidente è che, per altro verso, i fenomeni che si intendono combattere con la sola repressione, sono espressione spesso del fallimento più evidente di quelle istituzioni che non sono in grado di dare risposte adeguate a disagi reali delle nostre comunità. 1. Il diritto penale della destra. Ovvero il diritto penale dell’insicurezza, giuridica e sociale, Questione giustizia ↩︎ 2. «Pacchetto sicurezza in Cdm a gennaio. Avanti con operazione Strade sicure», Intervista del ministro Piantedosi all’Adnkronos ↩︎
Ordinato il rilascio dei visti ai familiari del rifugiato afghano, richiamata l’esortazione di UNHCR a facilitare il ricongiungimento
Il Tribunale di Roma, ancora una volta, ha ordinato al MAECI e per esso all’Ambasciata a Teheran di fissare immediatamente ai familiari del ricorrente, rifugiato politico in Italia, tutti residenti in Afghanistan, un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare. Nel caso di specie, il ricorrente aveva già ottenuto nel novembre 2024 i nulla osta per il ricongiungimento familiare, senza però riuscire successivamente a fissare un appuntamento presso l’Ambasciata competente, nonostante, i diversi solleciti e la diffida del legale di giugno 2025. Il Tribunale di Roma accoglie la domanda cautelare richiamando anche l’esortazione dell’UNHCR ai singoli Stati di facilitare il ricongiungimento tra i rifugiati e le loro famiglie per la gravità della condizione dei diritti umani in Afghanistan.  Nel provvedimento tra l’altro si legge: “L’UNHCR continua a esortare gli Stati a facilitare e accelerare le procedure di ricongiungimento familiare per gli afgani le cui famiglie sono rimaste in Afghanistan o che sono stati sfollati nella regione. Il ricongiungimento familiare è spesso l’unico modo per garantire che venga rispettato il diritto alla vita familiare e all’unità familiare dei rifugiati. L’UNHCR propone di adottare un approccio pragmatico e flessibile, anche attraverso l’uso di metodi di elaborazione innovativi e interviste a distanza. L’UNHCR incoraggia gli Stati ad applicare criteri liberali e umani nell’identificare i membri della famiglia idonei a questi programmi, tenendo conto delle diverse composizioni e strutture familiari.” Tribunale di Roma, decreto del 19 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento. 
Il ritardo amministrativo nel ricongiungimento familiare tra tutela effettiva e negazione del risarcimento del danno
LA VICENDA PROCESSUALE E L’ORDINE DI RILASCIO DEL VISTO La sentenza resa dal Tribunale di Roma il 16 luglio 2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata in materia di ricongiungimento familiare, riaffermando con chiarezza il carattere vincolato del rilascio del visto per motivi familiari una volta accertata la sussistenza dei requisiti di legge. Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale riguardava un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, affetto da gravi patologie e riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, che aveva richiesto il ricongiungimento con la moglie e il figlio minore. A fronte del rilascio tardivo del nulla osta e di un protratto ritardo consolare nel rilascio del visto, il ricorrente aveva adito il giudice civile chiedendo, da un lato, l’ordine di immediato rilascio dei visti e, dall’altro, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla prolungata separazione familiare. Sotto il primo profilo, la decisione appare pienamente condivisibile. Il Tribunale ha correttamente ricostruito il procedimento di ricongiungimento familiare come procedimento unitario a struttura bifasica, chiarendo che il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico esaurisce definitivamente la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente, mentre alla rappresentanza consolare compete esclusivamente un controllo formale e documentale, da esercitarsi entro il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 394 del 1999. In tale prospettiva, l’inerzia protratta dell’amministrazione consolare è stata qualificata come illegittima, non potendo il ritardo essere giustificato né da prassi organizzative interne né dal ricorso a soggetti esterni incaricati della gestione delle domande. Il giudice ha inoltre escluso che la fissazione tardiva di un appuntamento potesse determinare la cessazione della materia del contendere, valorizzando correttamente la distinzione tra mera attività preparatoria e conclusione effettiva del procedimento amministrativo. Ne deriva un’affermazione di principio di particolare rilievo sistematico: il diritto all’unità familiare, una volta positivamente scrutinato nella sua dimensione sostanziale, non può essere compresso attraverso inerzie amministrative di fatto, pena la violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e leale collaborazione che devono orientare l’azione della pubblica amministrazione. Più nel dettaglio, Il Giudice ha affermato che “la dichiarazione del MAECI di aver fissato un appuntamento per il 17.07.2025 non può configurare una cessazione della materia del contendere, in quanto l’appuntamento è stato fissato per la presentazione della domanda e non per il rilascio del visto, e la domanda di visto era già stata regolarmente presentata oltre un anno prima. La pretesa del ricorrente non si risolve nella sola richiesta di appuntamento, ma nel rilascio effettivo del visto d’ingresso e nella domanda di accertamento della responsabilità dell’amministrazione per il ritardo”, ordinando di rilasciare i visti “entro e non oltre il termine di 30 gg previsto dall’art. 6 comma 5 dpr 394-99 decorrente dalla notificazione della presente sentenza.” L’ILLEGITTIMO RIGETTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA Di segno opposto, invece, appare la decisione nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Pur avendo accertato l’illegittimità del ritardo e l’assenza di cause ostative imputabili al ricorrente, il Tribunale ha ritenuto non adeguatamente provata la compromissione della sfera relazionale e affettiva dell’istante, affermando che non sarebbero stati forniti elementi sufficienti in ordine alla concreta incidenza della separazione familiare né alle dinamiche pregresse del nucleo familiare. Tale impostazione solleva rilevanti perplessità sotto il profilo sistematico e probatorio. In primo luogo, essa sembra sovrapporre impropriamente l’onere di allegazione con un onere di prova diretta e analitica del pregiudizio non patrimoniale, in contrasto con i principi ormai consolidati secondo cui il danno da lesione di diritti fondamentali può essere accertato anche in via presuntiva, sulla base delle massime di esperienza e della natura del diritto inciso. La prolungata e ingiustificata privazione della convivenza con il coniuge e con un figlio minore, soprattutto in presenza di una condizione di grave vulnerabilità sanitaria accertata, costituisce un fatto oggettivamente idoneo a fondare una presunzione di sofferenza morale ed esistenziale, senza che sia necessario ricostruire analiticamente le modalità del rapporto familiare antecedente alla separazione. In secondo luogo, la motivazione appare internamente contraddittoria nella parte in cui, dopo aver affermato che l’amministrazione può sottrarsi alla responsabilità solo dimostrando rigorosamente l’esistenza di cause oggettive e non imputabili, valorizza in senso escludente mere ipotesi astratte relative al sovraccarico di lavoro delle sedi consolari. Così argomentando, il giudice finisce per attribuire rilievo a circostanze non provate e, soprattutto, per ribaltare l’onere della prova a carico del ricorrente, chiamato a dimostrare l’inesistenza di una causa di forza maggiore mai dedotta né dimostrata dall’amministrazione resistente. La scelta di negare il ristoro del danno non patrimoniale appare, inoltre, difficilmente conciliabile con il riconoscimento espresso della lesione del diritto all’unità familiare, diritto di rango costituzionale e sovranazionale, tutelato dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In tale contesto, la compressione prolungata e ingiustificata del diritto alla vita familiare non può essere ridotta a un mero inconveniente procedimentale, ma integra una lesione autonoma suscettibile di ristoro, la cui gravità deve essere valutata anche in relazione alla durata del ritardo e alle condizioni personali del soggetto interessato. IL PROGETTO ANNICK E IL CONTENZIOSO STRATEGICO La sentenza in commento, pur muovendosi correttamente sul piano dell’accertamento dell’illegittimità amministrativa e della tutela in forma specifica, mostra dunque un approccio eccessivamente restrittivo nella valutazione del danno conseguenza, rischiando di svuotare di effettività la tutela risarcitoria nei casi in cui la violazione incida su diritti fondamentali della persona. Proprio la natura relazionale ed esistenziale del pregiudizio derivante dalla separazione familiare imporrebbe, invece, un utilizzo coerente dello strumento presuntivo e una liquidazione equitativa del danno, in linea con l’evoluzione più recente della giurisprudenza di legittimità e di merito (da ultimo Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ordinanza n. 5992/2025, pubblicata il 06/03/2025 e Tribunale di Roma, sentenza del 20 maggio 2025 e sentenza dell’8 aprile 2025). In definitiva, la decisione del Tribunale di Roma rappresenta un significativo passo avanti nella riaffermazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere tempestivamente i procedimenti di ricongiungimento familiare, ma lascia irrisolto il nodo centrale dell’effettività della tutela risarcitoria. È proprio su questo terreno che si gioca, oggi, la capacità dell’ordinamento di garantire una protezione piena e non meramente formale del diritto all’unità familiare, soprattutto quando esso si intreccia con condizioni di particolare fragilità personale e con l’interesse superiore del minore. Per tali ragioni, nell’ambito del progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare“, si è deciso di impugnare la sentenza in commento per ottenere il riconoscimento anche del diritto al risarcimento. Il ricorrente è inoltre tra i promotori principali della class action contro i ritardi del MAECI nel rilascio dei visti per motivi familiari, parimenti promossa nell’ambito del progetto Annick. Prosegue, dunque, l’impegno per un contenzioso strategico, sia individuale che collettivo, che mira a superare una concezione meramente assistenziale della tutela dei diritti, riconoscendo alle cittadine e ai cittadini con background migratorio il ruolo di soggetti attivi nella rivendicazione e nell’esercizio dei propri diritti. Tribunale di Roma, sentenza del 16 luglio 2025 -------------------------------------------------------------------------------- Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è sostenuto con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Carta di soggiorno permanente ai familiari di cittadini italiani “statici”: illegittimo il rigetto della Questura
Con una pronuncia attesissima, il Tribunale ordinario di Torino ha dichiarato il diritto soggettivo – e non un mero interesse legittimo – al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 D.Lgs. 30/2007 anche in favore dei familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione. Il giudice affronta preliminarmente la questione della natura della posizione giuridica azionata, chiarendo che «il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all’amministrazione», la quale è chiamata a un mero accertamento dei presupposti di legge. Ne discende la competenza del giudice ordinario, in linea con l’art. 3 d.l. 13/2017 e con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 1390/2022). Nel caso di specie, la cittadina uzbeka, moglie di cittadino italiano “statico” residente in Italia in Italia, era titolare di carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. 30/2007, rilasciata prima della riforma dell’agosto 2023. Al momento del rinnovo, pur avendo maturato un soggiorno legale e continuativo superiore a cinque anni, la Questura aveva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari quinquennale ex art. 23, co. 1-bis, D.Lgs. 30/2007 (cd. FAMIT), negando implicitamente la carta permanente. Il Tribunale censura tale prassi sotto più profili. In primo luogo, osserva che la ricorrente aveva già maturato il diritto alla carta di soggiorno permanente prima dell’entrata in vigore della novella del 2023, sicché la nuova disciplina non poteva incidere su una posizione già consolidata. Inoltre, l’interpretazione letterale dell’art. 23, co. 1-bis, è ritenuta incompatibile con il caso concreto, poiché il permesso FAMIT è previsto «a seguito della prima richiesta avanzata ovvero della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte», ipotesi che non ricorre quando il familiare è già titolare di una carta di soggiorno UE e chiede il passaggio allo status permanente. Particolarmente rilevante è anche il passaggio in cui il giudice esclude l’applicabilità del principio del tempus regit actum, ricordando che esso opera nei procedimenti incidenti su interessi legittimi, mentre «non trova applicazione laddove il privato vanti una situazione di diritto soggettivo», richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Salerno, n. 11233/2017). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno permanente. La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che limita l’impatto restrittivo della riforma del 2023 sui familiari di cittadini italiani “statici” e rappresenta un importante argine alle prassi amministrative che, in sede di rinnovo, tendono a sostituire illegittimamente la carta di soggiorno permanente con il permesso FAMIT quinquennale. Tribunale di Torino, sentenza del 3 dicembre 2025 Si ringrazia per la segnalazione gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia del Foro di Torino.
“Uscite d’emergenza”: sbloccato il ricongiungimento dei familiari dal campo UNHCR in Ciad
Un’importante ordinanza del Tribunale di Roma è stata emessa nella causa promossa da un rifugiato sudanese accolto da Baobab Experience Odv di Roma e assistito dall’Avv. Ludovica Di Paolo Antonio 1 contro il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Ambasciata d’Italia a Yaoundé (Camerun). Il Tribunale ha infatti ordinato in via d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., all’Ambasciata competente il rilascio del visto per l’ingresso in Italia in favore della madre e della figlia del titolare di status di rifugiato residente in Italia. Il cittadino sudanese aveva avviato oltre un anno fa la procedura di ricongiungimento familiare per la propria madre e la propria figlia di soli 8 anni, entrambe rifugiate in condizioni di grave vulnerabilità in un campo UNHCR in Ciad. Nonostante il completamento della procedura telematica, il decorso dei termini previsti dalla legge, l’invio di numerosi solleciti e l’attivazione dei poteri sostitutivi presso l’Ispettorato Generale di Amministrazione, il cittadino sudanese non era riuscito a ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare. Per tale ragione, aveva presentato direttamente istanza all’Ambasciata italiana competente, con sede a Yaoundé, in Camerun. L’Ambasciata aveva tuttavia rifiutato di avviare il procedimento e di rilasciare il visto alle familiari del rifugiato residente in Italia, nonostante fosse stato adeguatamente evidenziato e documentato, anche tramite specifiche relazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che le due donne versavano in condizioni di grave insicurezza e vulnerabilità. Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Roma ha affermato, tra l’altro, che: «Non v’è dubbio, dunque, che il silenzio della pubblica amministrazione, che ha omesso di pronunciarsi sull’istanza di rilascio del nulla osta, costituisca un ingiustificato inadempimento dell’obbligo gravante sulla stessa di provvedere espressamente sull’istanza presentata, come disposto dal comma 8 dell’art. 29 del D.lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito nella L. n. 46/2017, che prescrive l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dalla richiesta». «Pertanto, il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, che ha continuato nel suo stato di inerzia malgrado i solleciti del ricorrente, appare illegittimo in quanto ingiustificato e lesivo del diritto fondamentale del ricorrente al ricongiungimento familiare, espressamente sancito sul piano sovranazionale dall’articolo 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, già da tempo, la Corte costituzionale ha affermato che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (Corte cost. n. 202/2013)». «Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, il mancato ottenimento del nulla osta non preclude una pronuncia dell’autorità consolare sulla domanda di visto, come chiaramente desumibile dall’art. 6, comma 5, del d.p.r. n. 394/1999, il quale prevede che “le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto d’ingresso […]”». «Mentre in caso di rilascio del nulla osta questo viene trasmesso telematicamente all’ambasciata competente per il visto ed ha inizio la seconda fase sopra menzionata, ove questo venga negato, o come nella specie vi sia un silenzio-inadempimento dell’amministrazione deputata al rilascio, il richiedente il ricongiungimento può chiedere direttamente al giudice di ordinare il rilascio del visto di ingresso, senza necessità di nulla osta, ove ne sussistano i presupposti di legge». «Sussiste altresì il requisito del periculum in mora, posto che al nucleo familiare del ricorrente deve essere garantito il diritto fondamentale all’unità familiare […] A ciò deve aggiungersi un ulteriore profilo di vulnerabilità determinato dalle precarie condizioni di vita della madre e della figlia del ricorrente che, fuggite dal Sudan, hanno raggiunto il Ciad il 5 maggio 2024 e qui hanno trovato rifugio nel Campo Rifugiati UNHCR di Touloum, nella regione di Wadi Fira, confinante con il Sudan. Come emerge dalla documentazione in atti, le donne vivono in condizioni di vulnerabilità estremamente gravi, con cibo e acqua potabile sempre scarsi, situazione peraltro diffusa in Ciad, soprattutto lungo il confine con il Sudan, come confermato da autorevoli fonti». Tribunale di Roma, ordinanza del 16 ottobre 2025 1. La campagna “Uscite d’emergenza” di Baobab Experience è stata attivata proprio per sostenere questa e altre importanti iniziative di evacuazione ↩︎
Titolare di status di rifugiato: dopo tre preavvisi di rigetto, ordinato il rilascio del visto familiare alla madre a carico
Il Tribunale di Roma ordina il rilascio di un visto per motivi familiari a favore di una madre residente in Marocco che potrà finalmente ricongiungersi al figlio residente in Italia, titolare dello status di rifugiato. Tutto cominciava nel 2023, ma già solo per accedere al Consolato e ottenere un appuntamento le parti furono costrette ad adire il Tribunale di Roma con un primo procedimento cautelare. Successivamente, nonostante la produzione documentale ripetuta presso il Consolato – con ben tre preavvisi di rigetto – la domanda di visto non veniva esitata. Si rendeva quindi necessaria una diffida ad adempiere e, poi, un secondo procedimento cautelare d’urgenza innanzi al Tribunale di Roma. Nelle more del giudizio, il Consolato emetteva un rigetto del visto per presunta insufficienza della prova che una figlia della ricorrente vivesse effettivamente in Russia per motivi di studio. In realtà erano stati prodotti sia la richiesta di visto per motivi di studio sia l’attestazione dell’Università russa. Inoltre, risultavano depositati documenti medici attestanti le varie patologie della donna e la conseguente necessità di assistenza da parte di un figlio (tutti i figli risiedono all’estero), oltre alla prova dell’invio di denaro dal figlio rifugiato residente in Italia. Il Tribunale ha ritenuto superato ogni dubbio sulla presenza della figlia in Russia per motivi di studio, alla luce della documentazione prodotta. Ha inoltre ritenuto indubbio che la madre fosse a carico del figlio residente in Italia. Infine, il Tribunale ha posto l’accento sulla condizione del figlio, titolare dello status di rifugiato, affermando che: “La direttiva UE 2011/95 (cd. direttiva qualifiche) esprime un maggior favore per il ricongiungimento familiare con i titolari di protezione internazionale, non solo attraverso l’ampliamento (facoltativo) delle figure familiari aventi diritto al ricongiungimento, ma soprattutto tramite un regime meno esigente per l’esercizio del diritto all’unità familiare. Inoltre, la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, al considerando 8, stabilisce: “La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare (…) occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”. È evidente, dunque, che nelle ipotesi di ricongiungimento familiare dei titolari di protezione internazionale tale attenzione sia giustificata anche dall’impossibilità (quantomeno giuridica) per questi ultimi di fare ritorno nel Paese di origine. Ne deriva la necessità di criteri meno stringenti per garantire l’effettiva tutela del diritto all’unità familiare, in un’ottica di collaborazione dell’amministrazione con il cittadino straniero. Pertanto, quanto dedotto e prodotto dalle parti supporta il requisito del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza della domanda, in particolare l’assenza di altri figli della richiedente in Marocco e, quindi, la sussistenza del diritto al rilascio del visto. Per quanto riguarda il requisito del periculum in mora, esso è ritenuto parimenti sussistente in ragione delle condizioni di salute della madre, documentate agli atti e già evidenziate nel precedente procedimento cautelare. Tribunale di Roma, ordinanza del 24 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni favorevoli a tutela del diritto all’unità familiare