
L’omessa informativa sull’asilo viola e interrompe la procedura accelerata, anche in frontiera
Progetto Melting Pot Europa - Monday, February 16, 2026La decisione della Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento del reclamo cautelare ex art. 35 ter d.lgs 25/2008, dispone il ripristino della procedura d’asilo ordinaria quando la procedura accelerata sia stata eseguita in violazione del pieno rispetto dei diritti dello straniero nel corso dell’iter amministrativo.
Il ricorrente è un richiedente asilo proveniente dal Pakistan a cui, una volta sbarcato a Lampedusa, era stata applicata la procedura accelerata di frontiera a Porto Empedocle ex art. 28 bis co. 2 bis d.lgs 25/2008. Il Prefetto, inoltre, aveva disposto nei suoi confronti un obbligo di dimora nel centro Villa Sikania, nella provincia di Agrigento, per il tempo necessario ad espletare la procedura accelerata di frontiera. Al momento della formalizzazione della domanda di protezione, il richiedente aveva ricevuto una informativa sulla procedura d’asilo svolta solo in lingua italiana, alla presenza di un mediatore di nazionalità bengalese.
La Commissione Territoriale di Agrigento rispettava i termini di procedura accelerata e dichiarava la domanda manifestamente infondata per avere il richiedente sollevato questioni non attinenti alle ipotesi di protezione. Il richiedente presentava ricorso ex art. 35 ter d.lgs 25/2008 con istanza di sospensiva, lamentando, tra i diversi motivi, la violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 10 ter d.lgs 286/98. Sulla base del principio emesso dalle SS.UU. n. 11399/2024, la difesa chiedeva di dichiarare automaticamente sospeso il provvedimento impugnato, per violazione delle garanzie procedurali della domanda accelerata, nello specifico appunto, il diritto all’informativa. Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda cautelare limitandosi a ritenere rispettati i termini di cui all’art. 28 bis d.lgs 25/2008 per lo svolgimento della procedura accelerata. Pertanto, la Questura operava il trattenimento del richiedente ai sensi dell’art. 14 d.lgs 286/98 presso il CPR di Caltanissetta, successivamente convalidato dal Giudice di Pace.
La difesa proponeva reclamo cautelare in Corte d’Appello ex art. 35 ter d.lgs 25/2008 avverso il rigetto del Tribunale di Palermo, reiterando dinanzi alla Corte le medesime tesi difensive. La Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo e in applicazione del principio espresso dalla Sezioni Unite, ha motivato nel senso che “Occorre, pertanto, valutare la regolarità della procedura accelerata da vagliare tenendo conto di ogni passaggio amministrativo e del pieno rispetto dei diritti dello straniero in ogni momento del relativo iter, il quale deve essere informato, deve poter narrare la propria storia e il proprio vissuto, debitamente assistito da un interprete e/o mediatore che, nella lingua al medesimo comprensibile, veicoli ogni notizie utile all’esercizio delle prerogative del diritto di asilo, senza che, la ristrettezza e la celerità dei tempi amministrativi possa giammai comprimerli o ancor più violarli“.
Il principio enunciato dalla Corte pone un argine importante allo svuotamento di garanzie nel corso delle procedure accelerate. La portata della decisione, come si evince, non è limitata solo all’ipotesi di violazione degli obblighi informativi ma è molto più ampia e spiega effetti in tutte le ipotesi di compressione delle garanzie del richiedente asilo sottoposto a procedura accelerata e di frontiera. Nel caso di specie, l’obbligo di dimora imposto al richiedente era legato alla procedura di frontiera e adottato “per il tempo strettamente necessario all’esame della domanda in procedura di frontiera“. Il ripristino della procedura ordinaria, pertanto, ha reso inoperante l’obbligo di dimora originario.
Tuttavia, continua ad essere importante monitorare l’applicazione dell’obbligo di dimora sul territorio nazionale. Ciò soprattutto agli arbori dell’introduzione del nuovo Patto Europeo sull’Asilo e Immigrazione, con il quale è prevedibile che il ricorso all’obbligo di dimora avrà applicazione massiccia, funzionale all’espletamento delle procedure accelerate e di frontiera.
Corte d’Appello di Palermo, ordinanza del 13 febbraio 2026Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione e il commento. Il caso è seguito con il fondamentale supporto del team InLimine di ASGI.