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Mancato rispetto dei tempi previsti dalla cd. procedura accelerata: la sospensione del rigetto per manifesta infondatezza è automatica
La decisione del Tribunale di Catanzaro è resa nell’ambito di un procedimento di impugnazione di un decreto di rigetto per manifesta infondatezza in quanto il richiedente ha esplicitato ragioni non connesse agli istituti della protezione internazionale, quindi ai sensi dell’art.28ter, comma 1 lettera a) D.Lgs.25/2008. Nel ricorso si chiede la declaratoria di automatica sospensione per superamento dei termini perentori previsti per le procedure accelerate, estendo quindi anche a questa tipologia di provvedimenti i principi di diritto enunciati per il caso di straniero proveniente da paese di origine sicuro e di inammissibilità della domanda reiterata. Il giudice accoglie l’impostazione difensiva dopo aver osservato come “nel caso di specie, né dalla lettura del provvedimento, né dalla lettura del verbale dell’audizione (ove effettuata) risulti che sia stata attivata la procedura accelerata nelle forme e con le modalità previste dai menzionati artt. 28 e 28-bis del D.lgs. n. 25/2008; non sono stati, in ogni caso, rispettati i termini di legge (giorni 7+2 per la manifesta infondatezza; 5 per l’inammissibilità)“. Il Tribunale, infatti, ricorda che la Corte di legittimità nella sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 nella motivazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a “tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità (come peraltro richiesto espressamente dalla Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che “la ratio comune alle ipotesi contenute nell’art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell’intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)” e al § 33 che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”“. Tribunale di Catanzaro, decreto del 22 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Cristiano Zannoni per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
L’omessa informativa sull’asilo viola e interrompe la procedura accelerata, anche in frontiera
La decisione della Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento del reclamo cautelare ex art. 35 ter d.lgs 25/2008, dispone il ripristino della procedura d’asilo ordinaria quando la procedura accelerata sia stata eseguita in violazione del pieno rispetto dei diritti dello straniero nel corso dell’iter amministrativo.  Il ricorrente è un richiedente asilo proveniente dal Pakistan a cui, una volta sbarcato a Lampedusa, era stata applicata la procedura accelerata di frontiera a Porto Empedocle ex art. 28 bis co. 2 bis d.lgs 25/2008. Il Prefetto, inoltre, aveva disposto nei suoi confronti un obbligo di dimora nel centro Villa Sikania, nella provincia di Agrigento, per il tempo necessario ad espletare la procedura accelerata di frontiera. Al momento della formalizzazione della domanda di protezione, il richiedente aveva ricevuto una informativa sulla procedura d’asilo svolta solo in lingua italiana, alla presenza di un mediatore di nazionalità bengalese. La Commissione Territoriale di Agrigento rispettava i termini di procedura accelerata e dichiarava la domanda manifestamente infondata per avere il richiedente sollevato questioni non attinenti alle ipotesi di protezione. Il richiedente presentava ricorso ex art. 35 ter d.lgs 25/2008 con istanza di sospensiva, lamentando, tra i diversi motivi, la violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 10 ter d.lgs 286/98. Sulla base del principio emesso dalle SS.UU. n. 11399/2024, la difesa chiedeva di dichiarare automaticamente sospeso il provvedimento impugnato, per violazione delle garanzie procedurali della domanda accelerata, nello specifico appunto, il diritto all’informativa. Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda cautelare limitandosi a ritenere rispettati i termini di cui all’art. 28 bis d.lgs 25/2008 per lo svolgimento della procedura accelerata. Pertanto, la Questura operava il trattenimento del richiedente ai sensi dell’art. 14 d.lgs 286/98 presso il CPR di Caltanissetta, successivamente convalidato dal Giudice di Pace. La difesa proponeva reclamo cautelare in Corte d’Appello ex art. 35 ter d.lgs 25/2008 avverso il rigetto del Tribunale di Palermo, reiterando dinanzi alla Corte le medesime tesi difensive.  La Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo e in applicazione del principio espresso dalla Sezioni Unite, ha motivato nel senso che “Occorre, pertanto, valutare la regolarità della procedura accelerata da vagliare tenendo conto di ogni passaggio amministrativo e del pieno rispetto dei diritti dello straniero in ogni momento del relativo iter, il quale deve essere informato, deve poter narrare la propria storia e il proprio vissuto, debitamente assistito da un interprete e/o mediatore che, nella lingua al medesimo comprensibile, veicoli ogni notizie utile all’esercizio delle prerogative del diritto di asilo, senza che, la ristrettezza e la celerità dei tempi amministrativi possa giammai comprimerli o ancor più violarli“. Il principio enunciato dalla Corte pone un argine importante allo svuotamento di garanzie nel corso delle procedure accelerate. La portata della decisione, come si evince, non è limitata solo all’ipotesi di violazione degli obblighi informativi ma è molto più ampia e spiega effetti in tutte le ipotesi di compressione delle garanzie del richiedente asilo sottoposto a procedura accelerata e di frontiera. Nel caso di specie, l’obbligo di dimora imposto al richiedente era legato alla procedura di frontiera e adottato “per il tempo strettamente necessario all’esame della domanda in procedura di frontiera“. Il ripristino della procedura ordinaria, pertanto, ha reso inoperante l’obbligo di dimora originario. Tuttavia, continua ad essere importante monitorare l’applicazione dell’obbligo di dimora sul territorio nazionale. Ciò soprattutto agli arbori dell’introduzione del nuovo Patto Europeo sull’Asilo e Immigrazione, con il quale è prevedibile che il ricorso all’obbligo di dimora avrà applicazione massiccia, funzionale all’espletamento delle procedure accelerate e di frontiera. Corte d’Appello di Palermo, ordinanza del 13 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione e il commento. Il caso è seguito con il fondamentale supporto del team InLimine di ASGI.
Non esistono “Paesi sicuri”
Il Parlamento UE ha appena approvato delle modifiche al regolamento sulle procedure d’asilo e in particolare sui concetti di “paese di origine sicuro” e “paese terzo sicuro”. Il provvedimento si inserisce nel quadro del Patto europeo su migrazione e asilo e promette procedure “più rapide ed efficienti”. Rendere l’esame più rapido significa ampliare i casi in cui una domanda è considerata inammissibile ovvero: non viene esaminata nel merito. Una persona può essere realmente perseguitata nel proprio paese di origine e tuttavia non avere la possibilità effettiva di dimostrarlo. Se il suo Stato è inserito nella lista dei “paesi sicuri” dell’Unione europea, la sua domanda parte da una presunzione negativa: dovrà dimostrare, in tempi strettissimi e spesso in condizioni di detenzione, di essere l’eccezione alla regola. Dovrà meritare di essere ascoltato. Sarà il caso di tutte le persone provenienti da alcuni paesi – in particolare Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia – ora inclusi in un elenco comune europeo che gli Stati membri potranno ampliare, ma non restringere. Non solo, adesso gli Stati membri potranno dichiarare una domanda inammissibile anche quando la persona può essere trasferita verso un paese terzo ritenuto sicuro, anche in assenza di un legame personale o territoriale con quel paese. È sufficiente, ad esempio, che esista un accordo bilaterale o europeo che preveda il trasferimento lì (Albania? Rwanda?), anche se la persona non ci ha mai messo piede. Anche chi riuscirà a contattare un difensore legale per impugnare la decisione di espulsione, potrà essere deportato prima ancora che un giudice si pronunci sul suo caso perché attraverso il nuovo provvedimento il Parlamento UE ha eliminato l’effetto sospensivo del ricorso.  La premessa di questo impianto normativo è semplice: alcuni paesi sono “sicuri”, altri no. Ma parliamo di paesi sicuri, per chi?  In Marocco e Tunisia sia dissidenti politici interni che stranieri presenti sul territorio subiscono l’accanimento della polizia e violenze razziali che comprendono arresti arbitrari, sparizioni forzate, respingimenti e deportazioni nel deserto. Sempre più minori lasciano le loro famiglie e migrano da soli, perché non vedono più un futuro e non hanno alcuna tutela. Come si può parlare di sicurezza in un paese come l’Egitto, dove la calma apparente nasconde la paranoia di un regime che arriva a torturare e uccidere per un semplice sospetto? Parlare di “paese sicuro” in questi contesti significa appiattire realtà profondamente diseguali e negare che la sicurezza sia sempre situata, mai universale. C’è un paradosso che attraversa queste riforme. L’Europa viene osservata e criticata da organizzazioni internazionali, corti sovranazionali e società civile per violazioni dei diritti umani: respingimenti collettivi, accordi con regimi autoritari, detenzione amministrativa prolungata. Eppure la stessa Europa si arroga il diritto di certificare quali paesi siano “sicuri”. Non serve allontanare molto lo sguardo per cogliere la fragilità di questa pretesa. Guardando ai dati sui femminicidi, sulle persone che rinunciano a curarsi, che non si possono permettere una casa e sui morti nei CPR, l’Italia si può dire un paese sicuro forse solo per uomini vecchi bianchi e benestanti.  Il concetto di sicurezza, nelle nuove norme europee, come in quelle nazionali, viene piegato a una funzione diversa da quella dichiarata. Non è più lo strumento per garantire serenità alle persone, ma una leva per cavalcare le loro angosce. Non esistono paesi assolutamente sicuri. Esistono persone che cercano sicurezza. E a furia di distruggere il diritto di asilo e quello di muoverci liberamente stiamo diventando tutti più insicuri.
L’Egitto non è un Paese sicuro: applicata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
Il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata – accerta l’effetto sospensivo automatico del ricorso presentato da un cittadino egiziano all’esito di decisione negativa adottata nei suoi confronti con procedura accelerata, in quanto proveniente a un paese inserito nella lista dei cd paesi di origine sicuri. Uniformandosi alla decisione 01.08.2025 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – cause riunite nn. C-758/24 e C-759/24, il Tribunale di Venezia conferma che, a legislazione vigente, gli artt. 36, 37 e 46 paragrafo 3 della Direttiva 2013/32 non consentono la designazione di paese sicuro di uno stato terzo che non rispetti le condizioni sostanziali di sicurezza anche solo per determinate categorie di persone. Semplicemente impressionante è l’elenco delle categorie di persone che in Egitto, secondo il Tribunale di Venezia, e all’esito dell’esame di plurime fonti COI, sono invece vittime di persecuzione: attivisti e membri di partiti di opposizione o di movimenti politici contrari al governo; giornalisti; minoranze religiose come Baha’i, Testimoni di Geova e Cristiani Copti; appartenenti alla minoranza LQBTQI e finanche le donne nel loro insieme, in quanto vittime di discriminazione economica e sociale. Il Tribunale denuncia inoltre la pratica sistematica della tortura e di trattamenti inumani e degradanti come metodi di coercizione per ottenere informazioni, o anche solo per reprimere il dissenso politico; la pratica di arresti e detenzioni arbitrari, l’esistenza di tribunali speciali avanti ai quali i diritti difensivi degli indagati non sono garantiti, e poi ancora la sottoposizione dei detenuti ad abusi fisici, il sovraffollamento carcerario, il mancato rispetto di standard igienici minimi nei luoghi di detenzione, il rifiuto di cure mediche e la pratica della tortura sui detenuti. Da ultimo il Tribunale denunci anche la detenzione arbitraria ed il respingimento dei richiedenti asilo, in particolare di quelli di origine sudanese. Concludendo la sua disamina della situazione interna del paese il Tribunale afferma di ritenere che in Egitto siano tutt’ora presenti persecuzioni quali definite dall’art. 9 della Direttiva 2011/95/UE ovvero tortura e altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, secondo i criteri indicati nell’allegato 1 Dir. 2013/32/UE. Si tratta di una decisione che, quantomeno sino all’entrata in vigore del Nuovo patto Europeo sull’Immigrazione e l’Asilo, prevista per giugno 2026, consente di escludere la legittimità dell’applicazione delle procedure accelerate ai cittadini egiziani, e nel contempo conferma tutte le perplessità sui criteri per l’individuazione dei Paesi Sicuri adottati dal Consiglio Europeo lo scorso 8 dicembre, e che ribadiscono la presunzione di sicurezza del paese nordafricano. Tribunale di Venezia, decreto dell’8 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesco Tartini per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
Il Perù non è un paese sicuro per le donne. Disapplicata la normativa nazionale di cui all’art. 2-bis comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008
Importante pronuncia per i diritti delle donne peruviane da parte del Tribunale di Milano in sede cautelare. Nel caso di specie la Commissione Territoriale aveva adottato nei confronti della persona ricorrente la procedura accelerata di cui all’art. 28-bis comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 25/2008 sul presupposto della sua provenienza da un Paese designato di origine sicura ai sensi dell’art. 2-bis (nella specie, Perù), dichiarando manifestamente infondata la sua domanda ai sensi dell’art. 28-ter comma 1 lett. b). Parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso, contestando la decisione dell’autorità amministrativa, con richiesta di sospensione degli effetti esecutivi ai sensi dell’art. 35-bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008, secondo il quale tale efficacia può essere sospesa “quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”. Il Tribunale di Milano ha quindi accolto il ricorso cautelare in base ad una corretta applicazione delle fonti del diritto. La Corte di giustizia dell’Unione europea, definendo con sentenza del 4 ottobre 2024 la causa di rinvio pregiudiziale C-406/22 [CV]2, ha statuito, da un lato, che “l’articolo 37 della direttiva 2013/32 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva” e, dall’altro lato, che “l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all’articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso”; la stessa Corte, definendo in Grande Camera, con sentenza del 1 agosto 2025, le cause riunite di rinvio pregiudiziale C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]3, ha dato continuità a tale giurisprudenza statuendo che “l’articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva”. Ciò posto, dopo aver scrutinato le COI vigenti, il Collegio ha concluso che la situazione nel Paese, “comportante persecuzione e trattamenti disumani e degradanti nei confronti di un’intera categoria di persone, ovvero quella delle donne, è tale da imporre la disapplicazione dell’art. 2-bis comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008 – per contrasto con l’art. 37 della direttiva 2013/32/UE, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva – nella parte in cui designa anche il Perù quale Paese di origine sicuro”. Tribunale di Milano, decreto del 10 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Perù * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
“Paesi sicuri” e rimpatri: la nuova stretta dell’UE
Il Consiglio europeo ha dato il via libera l’8 dicembre a un accordo che definisce i criteri per i cosiddetti “Paesi sicuri”, con l’intento di aprire la strada a procedure di rimpatrio più rapide per le persone migranti. Insieme al nuovo Patto Ue su migrazione e asilo, è un segnale di profonda trasformazione verso un sistema che si baserà su detenzione, deportazioni e sorveglianza. L’accordo è stato raggiunto venendo incontro alle richieste italiane, però, non è passato all’unanimità: Spagna, Grecia, Francia e Portogallo hanno votato contro, ma la maggioranza qualificata ha permesso comunque l’approvazione. Ora il testo dovrà essere negoziato con il Parlamento europeo prima dell’approvazione definitiva. Il nuovo Regolamento introduce un primo elenco comune dei “Paesi di origine sicuri”, insieme alla possibilità di designare “Paesi terzi sicuri” dove le persone migranti potrebbero essere deportate e dove le loro domande di asilo potrebbero essere esaminate. Tra le novità principali, che attaccano ulteriormente il diritto di asilo, spiccano le procedure di esame accelerate (come già avviene in Italia con la cd. procedura accelerata), la possibilità di respingere le domande ritenute “inammissibili” e la creazione di centri di rimpatrio fuori dall’Ue, i cosiddetti “return hub”, di fatto in continuità con il “modello Italia- Albania” prima della bocciatura imposta dalla sentenza della CGUE. Comunicati stampa e appelli/Giurisprudenza europea LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE BOCCIA IL “MODELLO ALBANIA” Tavolo Asilo e Immigrazione: «Decisione che smentisce in modo radicale la linea del governo italiano» 1 Agosto 2025 Gli Stati membri potranno applicare il concetto di “Paese terzo sicuro” in tre modi: se esiste un legame con il richiedente, se la persona ha transitato per quel Paese, o se esiste un accordo con il “Paese terzo” che garantisca l’esame della domanda. L’applicazione di questo concetto non dovrebbe essere possibile per i minori non accompagnati, sempre che le procedure sommarie di identificazione dell’età, come spesso avviene, non li considerino già maggiorenni. Le nuove procedure permettono inoltre di ridurre la permanenza negli Stati UE durante i ricorsi contro le decisioni di inammissibilità, pur mantenendo la possibilità di rivolgersi a un tribunale. Un regolamento che ha quindi il chiaro intento di ridurre drasticamente le tutele delle persone migranti, in particolare dei e delle richiedenti asilo, e che replica l’atteggiamento muscolare e violento delle politiche trumpiane.  Molte sono le critiche che si sono levate contro, anche rispetto alla narrazione trionfante del governo italiano che per bocca di Piantedosi ha definito i «centri in Albania come il primo esempio» e che, da ora, potranno ripartire con gli obiettivi iniziali.  Infatti, osserva il giurista Fulvio Vassallo Paleologo su ADIF che «la decisione del Consiglio sui Paesi terzi sicuri, senza il voto del Parlamento europeo, non è un atto legislativo immediatamente esecutivo, e non legittima i centri di detenzione esternalizzati in Albania, che restano privi di base legale», sottolineando come la misura continui ad essere in contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’1 agosto 2025. Anche per Paleologo, la proposta del Consiglio europeo «va a svuotare la portata effettiva del diritto d’asilo. Non solo cancella il diritto alla protezione, ma accelera le espulsioni e prevede l’esternalizzazione delle procedure forzate in paesi terzi, anche se questi non hanno sottoscritto o applicano solo parzialmente la Convenzione di Ginevra». Il giurista evidenzia inoltre che «i criteri di collegamento tra migrante e paese terzo, previsti dal regolamento originario, sono considerati troppo vincolanti dai governi dell’Ue, che li vogliono superare per rendere più agevoli i rimpatri forzati». Chiara Favilli, docente di diritto europeo, aggiunge sulla newsletter Frontiere di Internazionale che «non è ancora chiaro quali siano le fonti su cui si basa l’elenco dei paesi sicuri. La lista compilata dagli Stati europei non elimina la necessità di controllare le condizioni reali nei paesi considerati sicuri. Per le persone provenienti da questi stati sarà possibile essere trasferite in paesi non europei, come Albania o Uganda. Ma non basta che l’Europa dichiari un paese sicuro: questo deve essere verificato». Ugualmente sottolinea i rischi concreti: «È plausibile che l’Albania venga usata per i rimpatri più che per i richiedenti asilo, perché il regolamento sui rimpatri è più vago. Se la riforma andrà avanti, l’Unione europea dovrà affrontare una serie di contenziosi e ricorsi giudiziari. Le persone trasferite in Albania faranno ricorso, contestando la violazione dei loro diritti alla difesa, alla salute e altre garanzie fondamentali. Questo è un tradimento dell’identità giuridica e culturale dell’UE». La nuova lista dei paesi di origine definiti “sicuri” dall’UE è una forzatura alla quale ha contribuito l’Italia: almeno tre dei Paesi rispondono a richieste esplicite del governo italiano. Come osserva Alessandra Sciurba, docente di diritto internazionale e dei diritti umani, «attribuire a questi paesi la qualifica di sicuri è una contraddizione evidente rispetto alle evidenze documentate. Significa ignorare i rischi concreti a cui i migranti sono esposti e rende più vulnerabili persone già fuggite da persecuzioni, conflitti e discriminazioni». L’esperta sottolinea poi le violazioni documentate da Amnesty International tra il 2024 e il 2025: in Colombia si registrano violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario nei conflitti armati, sparizioni forzate e violenze contro difensori dei diritti umani, giornalisti, donne, ragazze e persone LGBTQI+; in Bangladesh sono documentate la repressione della libertà di espressione e di associazione, violenze della polizia e delle forze armate contro le proteste, sparizioni forzate e violenze su minoranze religiose e popolazioni indigene. Situazioni simili si riscontrano in Marocco, dove persistono la repressione del dissenso, gli attacchi a giornalisti, attivisti e critici del governo, oltre a discriminazioni di genere e verso le persone LGBTQI+. In Tunisia si segnalano detenzioni arbitrarie di oppositori politici, giornalisti, sindacalisti e avvocati, nuove misure contro l’indipendenza della magistratura e procedimenti giudiziari contro persone LGBTQI+. Infine, in Egitto la repressione del dissenso è totale: arresti di massa, sparizioni forzate, condanne a morte anche per reati minori, processi iniqui, discriminazioni e persecuzioni giudiziarie, tortura e maltrattamenti abituali. Anche diverse realtà antirazziste e Ong sono intervenute dopo la notizia dell’approvazione: la rete Mai più Lager – No ai CPR aderente al Network Against Migrant Detention, nato per contrastare l’accordo Italia-Albania, fa notare l’incostituzionalità del «modello dei centri di detenzione, anche esternalizzati in paesi terzi» e che questo «prende il sopravvento sul modello di accoglienza. La criminalizzazione del migrante economico si estende ora anche ai richiedenti asilo, in violazione dell’art. 10 della Costituzione italiana. Le persone vengono trattate come numeri, private della libertà e dei diritti fondamentali». Mediterranea Saving Humans denuncia con forza la narrativa che presenta detenzione e rimpatri come soluzioni semplici a questioni complesse. L’associazione rivolge un appello a tutta la società civile, laica e religiosa «per resistere a questo attacco disumano e per praticare concretamente i diritti umani e il diritto d’asilo nei confronti delle persone migranti e in movimento. Come accade negli Stati Uniti con le deportazioni sotto Trump, organizzeremo forme di disobbedienza e sabotaggio contro queste leggi ingiuste e pericolose per la democrazia». Ora si apre la fase di negoziati con il Parlamento europeo. Le divisioni tra gli Stati membri potrebbero rallentare l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Tuttavia, è probabile che il Parlamento europeo approvi il piano proposto dalla Commissione e modificato dal Consiglio, poiché è evidente uno spostamento sempre più marcato a destra del gruppo dei Popolari e una convergenza con le forze di estrema destra. Rimane l’urgenza, di trovare modi e forme per contrastare questo terribile scenario.
Il trattenimento in frontiera in una continua mutazione giuridica
Il 15 dicembre 2025 dalle 9.30 alle 16.30, presso Cre.Zi. Plus a Palermo, le associazioni ASGI, CLEDU e Spazi Circolari organizzano una giornata di formazione e confronto dedicata all’evoluzione del trattenimento in frontiera. La giornata offrirà una panoramica aggiornata sulle trasformazioni in corso nel sistema delle procedure di frontiera e delle misure di trattenimento, in un contesto segnato da sperimentazioni, frequenti interventi legislativi e dai prossimi cambiamenti legati alla riforma europea del diritto d’asilo. Il confronto attraverserà il caso dei centri in Albania, le prassi attualmente adottate negli hotspot siciliani, il ruolo del/della difensore/difensora e gli sviluppi giurisprudenziali, fino ai nodi costituzionali e ai limiti posti dal diritto UE a tutela della libertà personale. Nel corso della giornata si alterneranno interventi di esperti ed esperte del settore e momenti di discussione collettiva, con l’obiettivo di riflettere insieme sul ruolo del trattenimento e condividere strumenti di analisi, criticità emergenti e possibili scenari futuri utili a chi opera nella tutela dei diritti in frontiera. PROGRAMMA Moderano: Martina Ciardullo e Ginevra Maccarrone 09:30 – Il trattenimento in frontiera nei centri in Albania: resoconto storico-giuridico di una vicenda emblematica. Daniele Valeri e Riccardo Campochiaro 10:00 – La procedura di frontiera nelle ultime modifiche normative: i requisiti, le conseguenze e il ruolo del trattenimento. Giulia Crescini 10:25 – L’attuale applicazione delle procedure di frontiera e del trattenimento in frontiera in Sicilia. Laura Lo Verde e Elena Luda 10:50 – L’esercizio del diritto di difesa in frontiera e l’evoluzione giurisprudenziale in tema di procedure accelerate. Relatore: Salvatore Fachile 11:10 – Primo dibattito 11:50 – La finzione di non ingresso introdotta dal Dl 20/23 nella procedura di non ingresso: la funzione e i possibili scenari futuri. Iolanda Apostolico 12:15 – La riforma europea del diritto di asilo: il trattenimento sistemico nei nuovi Regolamenti Screening e Procedure e nella nuova Direttiva Accoglienza. Federica Remiddi 12:40 Secondo dibattito 13:00 – 14:00: Pausa pranzo Inizio lavori seconda sezione, moderano: Luce Bonzano e Martina Stefanile 14:15 – I limiti invalicabili alla libertà personale nei principi fondanti la Costituzione italiana e il diritto primario europeo. Loredana Leo e Mario Serio 15:00 – Terzo dibattito 16:00 – Conclusione dei lavori ISCRIZIONI La partecipazione è gratuita, con iscrizione tramite modulo online entro la data del 10 dicembre. L’evento si terrà presso il Cre.Zi. Plus in Via Paolo Gili, 4, 90138, Cantieri Culturali alla Zisa. La formazione è in fase di accreditamento presso il COA di Palermo. Per ulteriori informazioni: inlimine@asgi.it Clicca qui per l’iscrizione L’evento sarà trasmesso anche su YouTube.
Sicurezza presunta e vulnerabilità reali: il sistema dei Paesi di origine sicuri
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università degli Studi di Catania Dipartimento di Giurisprudenza Corso di laurea magistrale a ciclo unico SICUREZZA PRESUNTA E VULNERABILITÀ REALI: IL SISTEMA DEI PAESI DI ORIGINE SICURI, NEL PRISMA DEL PROCESSO, ALLA PROVA DELLE ECCEZIONI Tesi di Paola Lovato (2023/2024) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE Sancito dall’articolo 10 della Costituzione, il diritto di asilo rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di tutela internazionale dei diritti umani. Questo istituto garantisce a chi subisce impedimenti nell’esercizio delle libertà democratiche nel proprio Paese, o è costretto a lasciarlo a causa di persecuzioni o di gravi violazioni dei diritti fondamentali, la possibilità di trovare protezione in un altro Stato. Tuttavia, questo diritto è oggi messo a dura prova, trovandosi al centro di un acceso dibattito che vede contrapporsi, da un lato, l’esigenza di proteggere individui in fuga da persecuzioni e violenze e, dall’altro, la necessità degli Stati di regolare i flussi migratori attraverso procedure rapide, efficienti ed efficaci. In questo contesto si inserisce l’istituto dei “Paesi di origine sicuri”, strumento giuridico che negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale nelle politiche migratorie dell’Unione Europea e degli Stati membri. Questo istituto, codificato nella direttiva 2013/32/UE e recepito dall’ordinamento italiano attraverso l’art. 2-bis del d.lgs. 25/2008, si fonda su una presunzione di sicurezza, secondo cui determinati Paesi non generano esigenze di protezione nei propri cittadini, non essendo questi esposti, nei confini nazionali, a rischi di persecuzione o di danno grave. Le domande presentate da richiedenti provenienti da questi Paesi vengono così presunte infondate, e le garanzie generalmente previste nelle procedure di esame ridimensionate, rendendo così il regime procedimentale più gravoso ed in generale più sfavorevole. Con l’obiettivo dichiarato di evitare un’applicazione generalizzata e discriminatoria dell’istituto, non è raro che gli Stati membri introducano delle eccezioni alla presunzione di sicurezza, privilegiando aspetti territoriali e/o soggettivi meritevoli di tutela che di volta in volta emergono dai rapporti elaborati ora da organismi ufficiali, ora da organizzazioni non governative sugli indici di tutela dei diritti umani nei Paesi terzi. Questo strumento, però, lungi dal rappresentare un mero dettaglio tecnico, solleva profonde perplessità sulla sua compatibilità con i principi fondanti del sistema di protezione internazionale. In particolare, l’etichetta di “Paese sicuro” assegnata a Paesi in cui il numero di categorie a rischio è molto alta suggerisce non pochi interrogativi: sicuro per chi? Come può uno Stato essere contemporaneamente rifugio per alcuni e luogo di persecuzione per altri? È possibile definire “generalmente sicuro” un Paese che non tutela categorie specifiche di persone, soprattutto se vulnerabili? Che perseguita o tollera persecuzioni sistematiche di anche solo parte dei suoi cittadini? In che misura, quindi, le eccezioni soggettive rappresentano un necessario correttivo e non rivelano piuttosto un ossimoro giuridico , una contraddizione intrinseca dell’istituto stesso? Le questioni si presentano particolarmente attuali nel contesto italiano, dove la disciplina dei Paesi di origine sicuri è oggetto di un intenso dibattito giuridico alimentato da pronunce giurisprudenziali che a più riprese hanno contestato la legittimità di designazioni che non rispettano i criteri normativi, e riforme legislative che non poche volte hanno mostrato difficoltà nel conformarsi ai principi fondamentali della materia. Particolarmente significativa appare l’analisi dei recenti sviluppi giurisprudenziali, tanto a livello europeo quanto nazionale: la sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024 sulla causa C-406/22 e i numerosi rinvii pregiudiziali sollevati dai tribunali italiani testimoniano la centralità che l’istituto ha assunto nel dibattito giuridico contemporaneo, nonché le difficoltà interpretative che lo circondano. La presente tesi intende analizzare con un approccio multilivello gli aspetti e le problematiche principali di questo istituto, nell’obiettivo di trovare risposta ai quesiti avanzati. Il primo capitolo ripercorre l’evoluzione storica e normativa dell’istituto dei Paesi di origine sicuri nel diritto europeo e italiano, analizzandone le origini, lo sviluppo e l’attuale configurazione. Il secondo capitolo esamina il regime procedurale italiano in merito all’applicazione dell’istituto e i suoi effetti nei confronti di richiedenti provenienti da uno di questi Paesi, con un focus particolare sul regime delle procedure accelerate, l’inversione dell’onere della prova, il regime sospensivo dell’impugnazioni e le limitazioni alla motivazione dei provvedimenti di rigetto. Infine, il terzo capitolo si concentra specificamente sulle eccezioni soggettive alla presunzione di sicurezza, analizzandone la base giuridica, le criticità sistematiche e le applicazioni pratiche, anche attraverso un confronto con altri ordinamenti europei. A chiusura di questa analisi globale, si delinea il futuro dell’istituto alla luce dell’imminente entrata in vigore delle nuove riforme, quali i nuovi Regolamenti (UE) 2024/1347 e 2024/1348, e il nuovo Patto europeo migrazione e asilo. Metodologicamente, la ricerca adotta un approccio qualitativo basato sull’analisi comparata delle normative europee e nazionale, esaminando la giurisprudenza e la dottrina specialistica rilevante al fine di esplorare le diverse interpretazioni del concetto di sicurezza e le relative eccezioni, con particolare attenzione alle conseguenze concrete, sostanziali e procedurali, per i richiedenti asilo. Particolare attenzione è dedicata all’analisi delle più recenti pronunce giurisprudenziali, che hanno contribuito a delineare i contorni dell’istituto e a evidenziarne le criticità.
Procedura accelerata inapplicabile senza fonti affidabili sulla designazione dei Paesi sicuri
Un interessante provvedimento cautelare emesso dal Tribunale Civile di Roma nei confronti di un cittadino tunisino nell’ambito di una procedura c.d. accelerata. Il Tribunale nell’accogliere l’istanza di sospensione del diniego di protezione internazionale ha puntualizzato come, a seguito della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 1 agosto 2025, Cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]) gli Stati membri siano tenuti, in forza dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, “ad adattare il loro diritto nazionale in un modo tale da garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione sulle quali essi si sono basati per designare i Paesi di origine sicuri. Questo accesso deve consentire a un richiedente protezione internazionale originario di un tale Paese, e al giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente la domanda di protezione internazionale, di prendere utilmente conoscenza di dette fonti di informazioni (par. 87 sentenza CGUE cit.)” . Il D.L. 158/2024 è privo dell’indicazione di tali fonti e pertanto non può ritenersi legittimamente applicabile la procedura accelerata (“e debba applicarsi la procedura ordinaria per l’esame della domanda di protezione internazionale”) in assenza dei presupposti indicati dalla Corte. Una lista dei paesi sicuri seppur astrattamente legittima deve essere ancorata a delle fonti affidabili debitamente indicate, anche per evitare che tali liste siano predisposte indicando arbitrariamente i paesi con il maggiore flusso migratorio anziché quelli con le condizioni politiche-sociali ed ambientali più stabili. Tribunale di Roma, provvedimento del 22 agosto 2025 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
September 18, 2025
Progetto Melting Pot Europa
Procedura accelerata – Il dies a quo dei termini decorre da quando viene manifestata la volontà di formalizzare la domanda di asilo
Il Tribunale di Milano torna ad occuparsi sulla corretta interpretazione delle disposizioni previste dall’art. 28 bis D.lgs. n. 25/2008 in materia di procedura accelerata prevista per coloro che provengono da c.d. “paesi sicuri”. Trattasi di “questione in ogni caso rilevabile d’ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/20211; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall’eccezione eventualmente sollevata sul punto dalla parte ricorrente”. Secondo il Collegio milanese la verifica del rispetto dei suddetti termini “non può prescindere dalla valutazione del momento in cui è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale”. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 In tal caso si pone il quesito se il dies a quo decorra dal momento dell’avvenuta formalizzazione della domanda presso la Questura oppure dal momento, anche antecedente, in cui viene manifestata documentalmente in qualsiasi modo la volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale. La questione non è irrilevante dato che, nella maggior parte dei casi, trascorre diverso tempo tra la prenotazione dell’appuntamento, tramite p.e.c o il sistema “Prenotafacile”, e il giorno della convocazione presso la Questura competente per la compilazione del modello C3. Orbene, il Tribunale di Milano apre ad un’esegesi che valuta l’avvenuto rispetto dei termini della procedura accelerata quando viene manifestata in qualsiasi modo la volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. a, del d. lgs. n. 142/2015, quindi anche in un momento antecedente alla compilazione del modello C3 presso la Questura. Secondo i Giudici, infatti, tale verifica “non può prescindere dalla valutazione del momento in cui è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale mediante la compilazione del modello C3 o addirittura al momento antecedente, quando viene manifestata la volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. a, del d. lgs. n. 142/2015 (cfr. Corte di cassazione, 17 settembre 2020 n. 21910, secondo la quale il cittadino straniero deve essere considerato “richiedente protezione internazionale” nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere protezione, come stabilito dalla normativa interna ed europea. Si veda altresì Tribunale di Firenze, ordinanza del 31.1.2024). Invero, e salvo prova contraria il cui onere grava sulla Commissione territoriale che ha la disponibilità dei termini procedurali, i termini della procedura accelerata (art. 28 bis comma 1 D. L.vo n. 25/2008) si concretizzano nella trasmissione – a cura della Questura – della “documentazione necessaria” alla Commissione territoriale che “adotta la decisione entro cinque giorni”. Milita in tal senso quanto indicato dalla circolare della Commissione nazionale di asilo del 14.2.2024 sulle procedure accelerate e sulle indicazioni operative fornite alle commissioni territoriali: dal momento della registrazione della domanda si genera un fascicolo telematico che viene condiviso con la Commissione territoriale, tramite il sistema Vestanet. Il tema, dunque, si sposta sulla comprensione delle modalità e soprattutto dei tempi nei quali i dati raccolti tramite la compilazione del modello C3 (cartaceo) vengono inseriti nel sistema Vestanet e condivisi con la Commissione; trattasi di elementi che sono in possesso esclusivo della pubblica amministrazione. Dalla data in calce al modello C3 (o, ancor prima, dal momento – comprovato documentalmente – della manifestazione di volontà di formalizzare la richiesta di protezione internazionale) è possibile effettuare un calcolo presuntivo sui tempi della procedura accelerata”. Si ricorda, infine, che “la Suprema Corte a Sezioni Unite, in una recentissima e ben nota pronuncia (Corte di Cass., SU, 29 aprile 2024), ha precisato che in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”. Tribunale di Milano, decreto del 4 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. “procedura accelerata”