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Mancato rispetto dei tempi previsti dalla cd. procedura accelerata: la sospensione del rigetto per manifesta infondatezza è automatica
La decisione del Tribunale di Catanzaro è resa nell’ambito di un procedimento di impugnazione di un decreto di rigetto per manifesta infondatezza in quanto il richiedente ha esplicitato ragioni non connesse agli istituti della protezione internazionale, quindi ai sensi dell’art.28ter, comma 1 lettera a) D.Lgs.25/2008. Nel ricorso si chiede la declaratoria di automatica sospensione per superamento dei termini perentori previsti per le procedure accelerate, estendo quindi anche a questa tipologia di provvedimenti i principi di diritto enunciati per il caso di straniero proveniente da paese di origine sicuro e di inammissibilità della domanda reiterata. Il giudice accoglie l’impostazione difensiva dopo aver osservato come “nel caso di specie, né dalla lettura del provvedimento, né dalla lettura del verbale dell’audizione (ove effettuata) risulti che sia stata attivata la procedura accelerata nelle forme e con le modalità previste dai menzionati artt. 28 e 28-bis del D.lgs. n. 25/2008; non sono stati, in ogni caso, rispettati i termini di legge (giorni 7+2 per la manifesta infondatezza; 5 per l’inammissibilità)“. Il Tribunale, infatti, ricorda che la Corte di legittimità nella sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 nella motivazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a “tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità (come peraltro richiesto espressamente dalla Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che “la ratio comune alle ipotesi contenute nell’art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell’intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)” e al § 33 che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”“. Tribunale di Catanzaro, decreto del 22 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Cristiano Zannoni per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
L’omessa informativa sull’asilo viola e interrompe la procedura accelerata, anche in frontiera
La decisione della Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento del reclamo cautelare ex art. 35 ter d.lgs 25/2008, dispone il ripristino della procedura d’asilo ordinaria quando la procedura accelerata sia stata eseguita in violazione del pieno rispetto dei diritti dello straniero nel corso dell’iter amministrativo.  Il ricorrente è un richiedente asilo proveniente dal Pakistan a cui, una volta sbarcato a Lampedusa, era stata applicata la procedura accelerata di frontiera a Porto Empedocle ex art. 28 bis co. 2 bis d.lgs 25/2008. Il Prefetto, inoltre, aveva disposto nei suoi confronti un obbligo di dimora nel centro Villa Sikania, nella provincia di Agrigento, per il tempo necessario ad espletare la procedura accelerata di frontiera. Al momento della formalizzazione della domanda di protezione, il richiedente aveva ricevuto una informativa sulla procedura d’asilo svolta solo in lingua italiana, alla presenza di un mediatore di nazionalità bengalese. La Commissione Territoriale di Agrigento rispettava i termini di procedura accelerata e dichiarava la domanda manifestamente infondata per avere il richiedente sollevato questioni non attinenti alle ipotesi di protezione. Il richiedente presentava ricorso ex art. 35 ter d.lgs 25/2008 con istanza di sospensiva, lamentando, tra i diversi motivi, la violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 10 ter d.lgs 286/98. Sulla base del principio emesso dalle SS.UU. n. 11399/2024, la difesa chiedeva di dichiarare automaticamente sospeso il provvedimento impugnato, per violazione delle garanzie procedurali della domanda accelerata, nello specifico appunto, il diritto all’informativa. Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda cautelare limitandosi a ritenere rispettati i termini di cui all’art. 28 bis d.lgs 25/2008 per lo svolgimento della procedura accelerata. Pertanto, la Questura operava il trattenimento del richiedente ai sensi dell’art. 14 d.lgs 286/98 presso il CPR di Caltanissetta, successivamente convalidato dal Giudice di Pace. La difesa proponeva reclamo cautelare in Corte d’Appello ex art. 35 ter d.lgs 25/2008 avverso il rigetto del Tribunale di Palermo, reiterando dinanzi alla Corte le medesime tesi difensive.  La Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo e in applicazione del principio espresso dalla Sezioni Unite, ha motivato nel senso che “Occorre, pertanto, valutare la regolarità della procedura accelerata da vagliare tenendo conto di ogni passaggio amministrativo e del pieno rispetto dei diritti dello straniero in ogni momento del relativo iter, il quale deve essere informato, deve poter narrare la propria storia e il proprio vissuto, debitamente assistito da un interprete e/o mediatore che, nella lingua al medesimo comprensibile, veicoli ogni notizie utile all’esercizio delle prerogative del diritto di asilo, senza che, la ristrettezza e la celerità dei tempi amministrativi possa giammai comprimerli o ancor più violarli“. Il principio enunciato dalla Corte pone un argine importante allo svuotamento di garanzie nel corso delle procedure accelerate. La portata della decisione, come si evince, non è limitata solo all’ipotesi di violazione degli obblighi informativi ma è molto più ampia e spiega effetti in tutte le ipotesi di compressione delle garanzie del richiedente asilo sottoposto a procedura accelerata e di frontiera. Nel caso di specie, l’obbligo di dimora imposto al richiedente era legato alla procedura di frontiera e adottato “per il tempo strettamente necessario all’esame della domanda in procedura di frontiera“. Il ripristino della procedura ordinaria, pertanto, ha reso inoperante l’obbligo di dimora originario. Tuttavia, continua ad essere importante monitorare l’applicazione dell’obbligo di dimora sul territorio nazionale. Ciò soprattutto agli arbori dell’introduzione del nuovo Patto Europeo sull’Asilo e Immigrazione, con il quale è prevedibile che il ricorso all’obbligo di dimora avrà applicazione massiccia, funzionale all’espletamento delle procedure accelerate e di frontiera. Corte d’Appello di Palermo, ordinanza del 13 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione e il commento. Il caso è seguito con il fondamentale supporto del team InLimine di ASGI.
La protezione speciale post-decreto Cutro: la perdurante centralità dell’art. 8 CEDU nel bilanciamento con la pericolosità sociale
AVV. MARIO PIO CONTESSA E AVV. EMIDIO TAMBURRINO 1. IL CASO Il Tribunale di Bologna si è pronunciato sulla domanda di protezione speciale presentata da un cittadino albanese, la cui istanza era stata rigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione Territoriale, anche in ragione di alcuni precedenti penali ostativi al rilascio di un titolo di soggiorno. Il ricorrente, giunto in Italia da circa un decennio, risultava stabilmente inserito nel contesto sociale e lavorativo, coniugato con una cittadina albanese da tempo residente in Italia e con una solida rete familiare sul territorio nazionale. Rinunciando alle domande di protezione internazionale maggiore, la difesa ha insistito per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 T.U.I. . 2. LA QUESTIONE GIURIDICA La questione giuridica sottoposta al vaglio del Tribunale è di stringente attualità: quale ambito applicativo residua per la protezione speciale fondata sul rispetto della vita privata e familiare dopo l’intervento del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. Decreto Cutro), convertito con L. 5 maggio 2023, n. 50? La novella ha abrogato il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 T.U.I., che esplicitavano il divieto di respingimento qualora esso comportasse una violazione del diritto alla vita privata e familiare, elencando i criteri valutativi (natura dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno, legami con il paese d’origine). Il quesito, pertanto, è se tale abrogazione abbia comportato la soppressione di questa forma di protezione o se essa sopravviva attraverso altri canali normativi. 3. LA SOLUZIONE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA Il Collegio bolognese ha offerto una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della normativa, concludendo per la perdurante vigenza della tutela. Il ragionamento del Tribunale si fonda su un’interpretazione che valorizza i rinvii interni al Testo Unico Immigrazione. Sebbene siano stati abrogati gli indici legali specifici, l’art. 19, co. 1.1, T.U.I. conserva intatto il richiamo agli “obblighi di cui all’articolo 5 comma 6” del medesimo testo normativo. Quest’ultima disposizione, a sua volta, impone il rispetto degli “obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano“. Tra questi obblighi internazionali, un ruolo primario è ricoperto dall’art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare, Cass. n. 28162/2023), ha affermato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare “è rimasto in vita” e trova fondamento in fonti sovraordinate alla legislazione ordinaria. > “Seppur ad oggi siano venuti meno gli indici ex lege sintomatici > dell’esistenza di una vita privata e familiare meritevole di tutela, l’art. > 19, co. 1.1, T.U.I. non ha subìto alcuna modifica nella parte in cui sancisce > il divieto di refoulement nei casi di sussistenza del rischio di > sottoposizione a tortura o trattamenti inumani o degradanti, nonché “qualora > ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5 comma 6” del medesimo T.U.I., > norma che impone il “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali > dello Stato italiano”. Una volta riaffermata l’applicabilità dell’art. 8 CEDU, il Tribunale ha proceduto al necessario bilanciamento tra l’interesse del singolo e l’interesse pubblico alla sicurezza, quest’ultimo rappresentato dai precedenti penali del ricorrente. In tale ponderazione, il Collegio ha escluso qualsiasi automatismo, concentrandosi sulla valutazione dell’attualità della pericolosità sociale. I reati, essendo risalenti e non seguiti da ulteriori condotte pregiudizievoli, non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare un giudizio di pericolosità attuale, a fronte di un comprovato e proficuo percorso di integrazione lavorativa, familiare e sociale. > “In sintesi per valutare l’attualità della pericolosità sociale, è necessario > andare oltre i reati passati e considerare il comportamento complessivo del > soggetto, specialmente quello tenuto dopo i periodi di detenzione. Vanno > valorizzati determinati comportamenti quali un adeguato inserimento nel mondo > del lavoro che possano essere considerati indicatori forti e legittimi di una > revisione critica del proprio passato e, di conseguenza, dell’assenza di un > concreto rischio di recidiva“. 4. COMMENTO La decisione del Tribunale di Bologna si inserisce in un filone giurisprudenziale che, anche dopo la stretta normativa del Decreto Cutro, continua a garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona attraverso un’interpretazione sistematica delle fonti. Due sono i profili di maggiore interesse. In primo luogo, il decreto consolida la “via ermeneutica” per la sopravvivenza della protezione speciale basata sulla vita privata: il combinato disposto degli artt. 19, co. 1.1, e 5, co. 6, T.U.I. funge da ponte normativo per l’applicazione diretta dell’art. 8 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Ciò significa che, anche in assenza di criteri legali espliciti, il giudice nazionale deve continuare a svolgere quel bilanciamento di interessi (c.d. fair balance) che costituisce il cuore della giurisprudenza convenzionale. In secondo luogo, la pronuncia ribadisce con forza il superamento di ogni automatismo espulsivo legato alla presenza di precedenti penali. La valutazione della pericolosità sociale non può essere una presunzione iuris et de iure basata su condanne passate, ma deve essere un giudizio prognostico, concreto e, soprattutto, ancorato all’attualità. Il percorso di reinserimento sociale e lavorativo, l’assenza di recidiva e la stabilità dei legami familiari diventano elementi fattuali decisivi per escludere una minaccia presente per l’ordine pubblico, rendendo l’allontanamento una misura sproporzionata e, dunque, illegittima ai sensi dell’art. 8 CEDU. In conclusione, il decreto del Tribunale di Bologna rappresenta un’importante bussola per gli operatori del diritto, indicando che la tutela della vita privata e familiare, quale diritto fondamentale, non è stata scalfita dall’intento restrittivo del legislatore del 2023 e continua a operare come limite invalicabile all’esercizio della potestà espulsiva dello Stato. Tribunale di Bologna, decreto del 14 novembre 2025 Si ringraziano gli Avv.ti Mario Pio Contessa e Emidio Tamburrino per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al riconoscimento della protezione speciale
Il Perù non è un paese sicuro per le donne. Disapplicata la normativa nazionale di cui all’art. 2-bis comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008
Importante pronuncia per i diritti delle donne peruviane da parte del Tribunale di Milano in sede cautelare. Nel caso di specie la Commissione Territoriale aveva adottato nei confronti della persona ricorrente la procedura accelerata di cui all’art. 28-bis comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 25/2008 sul presupposto della sua provenienza da un Paese designato di origine sicura ai sensi dell’art. 2-bis (nella specie, Perù), dichiarando manifestamente infondata la sua domanda ai sensi dell’art. 28-ter comma 1 lett. b). Parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso, contestando la decisione dell’autorità amministrativa, con richiesta di sospensione degli effetti esecutivi ai sensi dell’art. 35-bis comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008, secondo il quale tale efficacia può essere sospesa “quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”. Il Tribunale di Milano ha quindi accolto il ricorso cautelare in base ad una corretta applicazione delle fonti del diritto. La Corte di giustizia dell’Unione europea, definendo con sentenza del 4 ottobre 2024 la causa di rinvio pregiudiziale C-406/22 [CV]2, ha statuito, da un lato, che “l’articolo 37 della direttiva 2013/32 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva” e, dall’altro lato, che “l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all’articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso”; la stessa Corte, definendo in Grande Camera, con sentenza del 1 agosto 2025, le cause riunite di rinvio pregiudiziale C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]3, ha dato continuità a tale giurisprudenza statuendo che “l’articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva”. Ciò posto, dopo aver scrutinato le COI vigenti, il Collegio ha concluso che la situazione nel Paese, “comportante persecuzione e trattamenti disumani e degradanti nei confronti di un’intera categoria di persone, ovvero quella delle donne, è tale da imporre la disapplicazione dell’art. 2-bis comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008 – per contrasto con l’art. 37 della direttiva 2013/32/UE, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva – nella parte in cui designa anche il Perù quale Paese di origine sicuro”. Tribunale di Milano, decreto del 10 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Perù * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Procedura accelerata “Paesi sicuri”: la manifestazione della volontà di asilo coincide quantomeno il 1° appuntamento in Questura
Il Tribunale di Milano ha ribadito l’orientamento secondo il quale vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione (Cass. SSUU n. 11399/2024). Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Nel caso di specie, in data 29.10.2024, il richiedente prenotava l’appuntamento, tramite il sistema “prenotafacile – procedure per la presentazione”, per il giorno 17.01.2025 presso la Questura competente per procedere con la richiesta di protezione internazionale. Alla data dell’appuntamento, la Questura rinviava la compilazione del modello C3 al giorno 18.02.2025. In data 18.02.2025, si era tenuto l’appuntamento di elaborazione del modello C3, con formalizzazione della domanda di asilo e il rilascio dell’id. Vestanet.  Sempre in tale data, la Questura rinviava ulteriormente alla data del 27.03.2025 per la consegna del modello C3 e del primo permesso di soggiorno. La Questura, infine, trasmetteva i relativi atti alla Commissione Territoriale in data 27.03.2024. In data 01.04.2025 La Commissione Territoriale dichiarava la domanda manifestamente infondata per provenienza del richiedente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell’articolo 2-bis D.lgs. n. 25/2008. Il ricorrente proponeva ricorso e, contestualmente, chiedeva la sospensione del sopra menzionato provvedimento ex art. 35 bis comma 4 D.lgs. 25/2008 per violazione dei termini per la procedura accelerata di cui all’art. 28 bis, comma 2, lett. c) D.lgs. n. 25/2008 (“La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione e decide entro i successivi due giorni”), in combinato disposto con l’art. 26, comma 2 bis, del citato D.lgs. n. 25/2008 (“Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all’Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”). Orbene, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di sospensiva con riguardo alla allegata violazione dei termini, ha osservato che “la manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale è stata quantomeno espressa in concomitanza al primo appuntamento presso la Questura …., fissato il 17.01.2025 e successivamente rinviato al 18.02.2025 e da ultimo al 27.03.2025, data di formalizzazione della domanda, avvenuta pertanto oltre i termini previsti dall’art. 26 co 2 bis Dlgs 25/2008; l’audizione risulta fissata il 1/04/2025 e la decisione risulta intervenuta in pari data; … dal provvedimento impugnato non si evince che il caso in esame rientri nell’ipotesi contemplata dall’art. 28 bis co 5 Dlgs 25/2008”. Pertanto, “nel caso in esame i termini per impugnare il provvedimento negativo non sono quelli dimidiati previsti per la procedura accelerata bensì quelli ordinari e che il provvedimento impugnato dovrà intendersi sospeso come nei casi ordinari, così come ha concluso la Suprema Corte nella pronuncia menzionata”. Tribunale di Milano, decreto del 7 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. M. Beatrice Sciannamblo del Foro di Milano. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedure accelerata