Trattenimento nei CPR anche dopo la non convalida: la Cassazione solleva una questione di legittimità costituzionale
La Prima Sezione penale della Cassazione ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, come modificato dal
d.l. 37/2025.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato per un cittadino senegalese
trasferito il 9 maggio nel CPR di Gjader in Albania, dove il 14 giugno aveva
presentato domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione
territoriale di Roma il 30 giugno. Il Questore di Roma aveva quindi chiesto la
convalida del trattenimento, rigettata dalla Corte d’Appello di Roma il 4
luglio. Nonostante ciò, il giorno successivo il Questore di Bari adottava un
nuovo decreto di trattenimento (60 giorni prorogabili) presso il CPR di
Bari-Palese, fondato sulla “pericolosità sociale” del soggetto. La Corte
d’Appello di Bari convalidava, ma la difesa ricorreva in Cassazione denunciando
l’incostituzionalità del meccanismo.
Al centro vi è la norma che consente, in caso di mancata convalida del
trattenimento, che il richiedente “permanga nel centro fino alla decisione sulla
convalida del predetto provvedimento”, a condizione che il Questore adotti entro
48 ore un nuovo decreto ex art. 6, co. 2.
Per la Suprema Corte, ciò introduce un “trattenimento ex lege” privo di titolo
amministrativo o giudiziario, in contrasto con l’art. 13 Cost.: “si prevede che
un provvedimento di trattenimento dichiarato illegittimo dal giudice […] non
venga seguito dall’immediata liberazione dell’interessato, bensì legittimi la
permanenza del migrante nel CPR”.
La Cassazione ravvisa violazioni anche degli artt. 3 e 117 Cost., in relazione a
CEDU, Patto ONU sui diritti civili e politici e Carta UE, poiché si determina
una compressione della libertà personale “solo per volontà diretta del
legislatore, in assenza di qualunque controllo o verifica giudiziaria”. La norma
censurata appare dunque irragionevole e discriminatoria: “Consente la
limitazione ex lege della libertà personale di un individuo solo perché si trovi
già in un CPR […] a differenza di chi sia libero”.
La Corte ricorda che “un tema particolarmente sensibile come quello della
(ritenuta) illegittima restrizione della libertà personale non può che essere
immediatamente sottoposto al vaglio della Corte costituzionale”. Gli atti sono
stati quindi trasmessi alla Consulta, oltre che al Presidente del Consiglio e ai
Presidenti di Camera e Senato.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30297 del 4 settembre 2025
Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione. Il commento è a cura
della redazione.