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Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e personalistica
AVV.TA ELENA MORELLI 1 E AVV. GENNARO SANTORO L’ordinanza cautelare n. 1046/2026, resa pubblica dalla Sezione I Ter in data 18 febbraio 2026, accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Roma, valorizzando espressamente le sopravvenienze documentali favorevoli intervenute nelle more del giudizio e richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui, in materia di immigrazione, l’Amministrazione non può limitarsi ad una verifica meramente formale, ma deve considerare l’evoluzione del rapporto giuridico sottostante in favore della posizione giuridica soggettiva del lavoratore.  Il caso di specie trae origine dall’adozione di un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura “Flussi” nel 2022. Tale revoca è stata disposta soltanto nel febbraio 2025, quando era già pendente un giudizio avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma in ordine alla conclusione del relativo sub-procedimento. L’Amministrazione ha giustificato l’adozione del provvedimento di revoca richiamando, da un lato, la mancata tempestiva produzione del certificato di idoneità alloggiativa e, dall’altro, l’asserita incompletezza dell’asseverazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022, ritenuta non conforme ai requisiti richiesti. Tuttavia, come emerge dalla stessa ordinanza, il ricorrente aveva, se pur successivamente alla presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta, prodotto sia il certificato di idoneità alloggiativa, sia un’asseverazione conforme al modello dell’Ispettorato del Lavoro, contenente i dati relativi a mansione, retribuzione, fatturato e numero di dipendenti. Il fatto che tale documentazione fosse sopravvenuta non ha impedito al TAR Lazio di considerarla completa e pertanto pienamente acquisibile e valutabile dalla Prefettura ai fini del buon esito della procedura “flussi” iniziata già nel 2022.   Il TAR Lazio, accogliendo l’istanza cautelare ha infatti ritenuto che “pur essendo tale documentazione successiva all’istanza proposta di rilascio del nulla osta, bisogna tenerne conto. […] nel valutare in giudizio la situazione del ricorrente bisogna tener conto anche delle sopravvenienze favorevoli intervenute tra la data di emissione dell’atto gravato e la decisione, questo in ragione della trasformazione subita nel tempo dal processo amministrativo “da giudizio sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo provvedimento, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata”, ciò soprattutto, come sottolineato dal Consiglio di Stato, nella specifica materia dell’immigrazione, dove una mancata valutazione di tali elementi potrebbe compromette irrimediabilmente la posizione giuridica del ricorrente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana.” Il TAR, dunque, in sede cautelare, ha ritenuto che tali elementi non potessero essere ignorati e che, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, la posizione del lavoratore dovesse ritenersi prevalente. Si tratta di un passaggio di particolare rilievo sistematico: la tutela cautelare non viene concessa in via automatica, ma all’esito di una delibazione che riconosce la centralità della situazione giuridica soggettiva del lavoratore straniero, la cui posizione non può essere sacrificata per rigidità procedimentali imputabili, in larga misura, a ritardi amministrativi. Il processo amministrativo, in tale prospettiva, si configura sempre meno come giudizio formale di legittimità e sempre più come sede di tutela effettiva della persona, soprattutto quando la decisione incide su lavoro, integrazione e, ancor di più, stabilità del soggiorno. La decisione non manca di richiamare, ed in effetti vi si iscrive perfettamente, un orientamento giurisprudenziale che va ormai consolidandosi secondo cui i provvedimenti di revoca del nulla osta non possono fondarsi su carenze documentali già superate né possono ignorare il principio del legittimo affidamento maturato nel tempo. Il TAR recepisce espressamente l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. III, nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025), affermando che la valutazione giurisdizionale deve estendersi alle sopravvenienze favorevoli intervenute tra l’adozione dell’atto e la decisione. Lo stesso TAR Lazio, con la sentenza n. 22278 del 10 dicembre 2025, si era già conformato a tale indirizzo, ribadendo la necessità di una valutazione sostanziale della posizione del ricorrente nelle procedure in materia di immigrazione. Si tratta dell’applicazione coerente di principi generali del procedimento amministrativo più volte affermati dal Consiglio di Stato. In un caso analogo – nel quale il requisito dell’idoneità alloggiativa risultava integrato solo successivamente – la Sezione III ha chiarito che “il modello di relazione fra legge e potere amministrativo improntato al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) induce infatti a ritenere che l’esercizio del potere discrezionale debba essere parametrato non (solo) al formale rispetto della regola, ma (anche) al raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva. Non si tratta di porre in tal modo su piani contrapposti ed alternativi il principio di buon andamento rispetto al principio di legalità: al contrario, fondare l’adozione del provvedimento di diniego sulla ricorrenza solo formale (e non anche sostanziale) dei presupposti legittimanti lo stesso, in una complessa fattispecie quale quella qui dedotta (condizionante la sorte dei fondamentali interessi pubblici e privati sopra richiamati), non può ritenersi conforme – se non in modo meramente apparente – al principio di legalità.” (Consiglio di Stato, III sez., n. 3643 del 22.4.2024). Ma anche in via più generica, con sentenza n. 5253 del 16 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha statuito che “la funzione assegnata al giudice amministrativo, nelle ipotesi in cui oggetto del giudizio sono i diritti fondamentali della persona umana che possono trovare tutela nel quadro di un idoneo bilanciamento con i valori essenziali della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori, non può limitarsi ad una valutazione di tipo statico ancorata al provvedimento impugnato, ma deve operare una valutazione di tipo dinamico al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale”. In definitiva, la pronuncia conferma che, nell’attuale assetto del diritto amministrativo dell’immigrazione, il baricentro del giudizio tende progressivamente a spostarsi dall’atto al rapporto sostanziale. Ciò non implica una rivalutazione incondizionata della procedura flussi, ma richiama l’esigenza che la sua applicazione sia costantemente ricondotta ai principi generali dell’ordinamento, in particolare a quelli di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza. L’orientamento valorizzato dal giudice – fondato sulla considerazione della documentazione effettivamente prodotta e dei requisiti concretamente maturati nel tempo – appare, peraltro, suscettibile di incidere anche sul piano sistemico. Una parte non trascurabile del contenzioso in materia “Flussi” è infatti collegata non tanto all’assenza sostanziale dei presupposti, quanto alla mancata o tardiva valorizzazione di elementi sopravvenuti, in procedimenti che si sviluppano su archi temporali estesi e che talvolta risentono di fisiologiche complessità istruttorie. In questa prospettiva, una lettura coerente con la logica del risultato e con la dimensione sostanziale del rapporto amministrativo potrebbe contribuire, oltre che a una più piena tutela delle posizioni soggettive coinvolte, anche a una fisiologica riduzione del contenzioso seriale, favorendo una gestione più efficiente e rispettosa della sfera giuridica personale dei singoli lavoratori.  T.A.R. per il Lazio, ordinanza n. 1046 del 18 febbraio 2026 1. Avvocata del Foro di Roma, responsabile dell’APS Attiva Diritti promozione politiche di ingresso e soggiorno regolare ↩︎
Scheda pratica – Cittadinanza dei minori figli di cittadini naturalizzati dopo il DL 36/2025
La scheda è basata sulle relazioni dell’avv.ta Federica Remiddi e dell’avv. Salvatore Fachile all’interno del webinar “Cittadinanza negata”. 1. CONTESTO E ORIGINE DELLA MODIFICA Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, ha modificato la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza. Nel dibattito pubblico e istituzionale l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle limitazioni allo ius sanguinis. Tuttavia, come emerso nel convegno, una modifica meno visibile ma fortemente impattante riguarda l’articolo 14 della legge 91/1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza dei figli minori conviventi di genitori che si naturalizzano. Il nodo nasce dal nuovo articolo 3-bis, che introduce una disciplina speciale per le persone nate all’estero e che, per un evidente effetto di trascinamento normativo, viene applicato anche all’articolo 14. 2. REGOLA “STORICA” (PRIMA DEL DL 36/2025) Fino al 28 marzo 2025 valeva una regola semplice: * il figlio minorenne che al momento del giuramento convive con il genitore straniero che acquista la cittadinanza italiana diventa automaticamente cittadino italiano dal giorno successivo al giuramento del genitore. Il fulcro era: * minore età; * convivenza con il genitore al momento dell’acquisto della cittadinanza. 3. COSA CAMBIA DOPO IL DL 36/2025 (LETTURA MINISTERIALE) Secondo l’interpretazione fornita dal Ministero (circolari e pareri richiamati nel convegno), per i minori nati all’estero non basta più il solo articolo 14. Oggi, per l’acquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio minore nato all’estero di un genitore che si naturalizza, vengono richiesti tre requisiti cumulativi. 4. I TRE REQUISITI OGGI RICHIESTI PER I MINORI NATI ALL’ESTERO 1. Requisito del minore (art. 14) Il minore deve: * essere nato in Italia, oppure * essere residente in Italia da almeno due anni al momento del giuramento del genitore. → Questo requisito non crea problemi per i nati in Italia. → È il primo filtro per i nati all’estero. In tal caso, si escludono i figli minori che raggiungono il genitore a ridosso del giuramento. 2. Requisito del genitore prima della nascita Secondo la lettura ministeriale del combinato art. 3-bis / art. 14: * il genitore che si naturalizza deve essere stato residente in Italia prima della nascita del figlio nato all’estero. !! Punto controverso: * non è chiaro se la residenza debba essere di almeno due anni o se sia sufficiente una residenza (o presenza regolare) anche più breve; * le stesse circolari ministeriali risultano contraddittorie su questo aspetto. Nel webinar si sottolinea che: * esistono margini interpretativi sia in merito al concetto di “residenza” sia in merito alla durata della residenza in Italia da parte del genitore prima della nascita del figlio all’estero; in ogni caso con tale requisito si escludono tutti i figli minori che siano giunti sul territorio italiano insieme al proprio genitore; * in molti casi è consigliabile presentare comunque la domanda. 3. Requisito “sospensivo” dopo la naturalizzazione È il requisito più problematico e inedito. Secondo il Ministero: * il genitore naturalizzato deve rimanere residente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza; * solo al termine di questi due anni il figlio acquista la cittadinanza; * l’effetto è retroattivo al giorno successivo al giuramento del genitore. → In pratica, se sono soddisfatti i requisiti precedenti, il minore comunque non ottiene immediatamente la cittadinanza con il genitore ma il procedimento del minore viene aperto e sospeso per due anni durante i quali il genitore (ma non anche il minore) deve rimanere residente da italiano sul territorio nazionale. Al decorso di tali due anni il minore acquista la cittadinanza italiana retroattivamente quindi con effetti dal giorno successivo al giuramento del genitore avvenuto due anni prima. 5. CHI RIENTRA NEL PERIMETRO (SECONDO IL MINISTERO) Inclusi – Rientrano, seppur con sospensione: * minori nati in Italia che  * al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita  * minori nati all’estero che: * al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita, sono nati all’estero quando il genitore già risiedeva in Italia e il genitore resta residente in Italia per due anni dopo la naturalizzazione. Caso-tipo: * figlio nato all’estero * arrivato in Italia con ricongiungimento * genitore residente in Italia prima della nascita * cittadinanza del figlio riconosciuta dopo due anni di sospensione. Esclusi – Restano esclusi automaticamente: * minori nati all’estero che: * sono arrivati in Italia insieme al genitore e dunque il genitore non era residente in Italia prima della loro nascita, anche se residenti da molti anni e anche se pienamente inseriti nel contesto sociale e scolastico. Caso emblematico (dal webinar): * minore nato all’estero arrivato a 2 anni in Italia insieme al genitore * residente continuativamente per oltre 10 anni  * genitore diventa italiano * il figlio non acquista la cittadinanza. → È l’effetto più dirompente della riforma. 6. IL CASO DEI FIGLI NATI ALL’ESTERO DA ITALIANO NATURALIZZATO DA MENO DI DUE ANNI L’art. 3-bis introduce indirettamente anche una distinzione tra: * figli nati all’estero da cittadino italiano per nascita; * figli nati all’estero da cittadino italiano naturalizzato. Il minore nato all’estero in generale non acquista automaticamente la cittadinanza italiana. La cittadinanza è riconosciuta solo al ricorrere dei requisiti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3-bis: * lett. c): riconosce la cittadinanza a chi ha un ascendente di primo o di secondo grado che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; * lett. d): riconosce la cittadinanza a chi ha un genitore o adottante che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;  * Il minore nato all’estero da genitore italiano per nascita può facilmente acquisire la cittadinanza: * ai sensi dell’art. 3-bis in quanto, verosimilmente, avrà un genitore o un nonno/a esclusivamente italiano/a (lett. c) oppure in quanto avendo un genitore italiano per sangue che ha acquisito la cittadinanza alla nascita, molto probabilmente, questo sarà stato residente come italiano in Italia nei suoi primi due anni di vita e quindi prima della nascita del figlio (lett. d); * in via residuale, se non dovesse rientrare nelle ipotesi dell’art. 3-bis, ai sensi dell’art. 4 ad esempio mediante una semplice dichiarazione che i genitori italiani devono rendere entro tre anni dalla nascita del minore all’estero. * ll minore nato all’estero da genitore italiano che si è naturalizzato da meno di due anni non acquista la cittadinanza in quanto difficilmente soddisfa l’ipotesi dell’art. 3-bis e sicuramente non accede alla possibilità residuale dell’art. 4 riservata solo al minore del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita. 7. QUESTIONI INTERPRETATIVE RILEVANTI 1. Residenza del minore Nel webinar si sostiene che: * per i minori il concetto di residenza dovrebbe essere interpretato in modo estensivo; * non solo iscrizione anagrafica, ma presenza effettiva sul territorio; * non possono ricadere sul minore ritardi o inadempienze della pubblica amministrazione o dei genitori. 2. Convivenza La convivenza: * non coincide necessariamente con la coabitazione; * può essere dimostrata come rapporto genitore-figlio stabile e significativo dal punto spirituale e materiale; * rileva al momento del giuramento, non necessariamente per un periodo biennale non espressamente previsto dalla legge. 3. Eventi durante la sospensione Secondo l’analisi svolta nel convegno: * morte del genitore; * compimento dei 18 anni del figlio; non dovrebbero far venir meno il diritto del minore, poiché: * i requisiti vanno valutati al momento del giuramento del genitore; * gli eventi successivi non sono imputabili al minore. 8. EFFETTO SISTEMICO: GERARCHIA DELLA CITTADINANZA Dalla ricostruzione emerge una gerarchia tra minori: * figli nati in Italia → favoriti; * figli nati all’estero dopo la migrazione del genitore → ammessi con sospensione; * figli nati all’estero e arrivati insieme ai genitori → esclusi. È possibile che: * fratelli e/o sorelle cresciuti nella stessa famiglia abbiano status giuridici diversi in base al solo luogo di nascita. 9. INDICAZIONI OPERATIVE * Presentare comunque la domanda quando esistono margini interpretativi; * eventualmente chiedere un provvedimento di rigetto scritto e motivato per aprire la strada al contenzioso; * considerare la norma intrinsecamente irrazionale e incostituzionale, anche nella lettura ministeriale; * documentare con cura: * presenza e residenza effettiva; * rapporto di convivenza; * continuità del legame con il territorio italiano. 10. CHI RESTA FUORI DAL PERIMETRO Per i minori esclusi: * resta solo il percorso ordinario di naturalizzazione (art. 9 L. 91/1992) con tempi lunghi, requisiti reddituali e incertezza finale, nonostante una vita interamente svolta in Italia. * In caso di esclusione è possibile presentare ricorso al tribunale civile al fine di chiedere al giudice di dare una lettura costituzionalmente orientata alle norme oppure di sollevare la questione di legittimità costituzionale; in caso di assenza di requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dovuto un contributo unificato di 600 euro per ciascun ricorrente. Posto che i ricorsi presentati al momento sono pochi, le cancellerie stanno chiedendo il pagamento di questa somma anche per ciascun minore coinvolto nel ricorso, aggiungendo dunque un’ulteriore difficoltà per i nuclei familiari, soprattutto numerosi, di poter accedere poi a una tutela effettiva anche in sede giudiziale. 11. BOX DI APPROFONDIMENTO – INDICAZIONI PER AVVOCATƏ E GIURISTƏ A) NATURA DELLA NORMA E LINEA ARGOMENTATIVA DI FONDO Dagli interventi emerge una lettura condivisa: l’effetto prodotto dal combinato disposto tra art. 14 e art. 3-bis sembrerebbe non essere il frutto di una scelta coerente del legislatore, ma di una svista normativa successivamente arginata dal Ministero tramite interpretazioni forzate. Questa impostazione consente di sostenere che: * la disciplina vigente è intrinsecamente irrazionale; * l’interpretazione ministeriale è una pezza amministrativa volta a evitare un’esclusione totale dei minori nati all’estero; * la norma, anche così interpretata, resta strutturalmente incostituzionale. B) SNODI DI POSSIBILE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE Nel webinar vengono richiamati, in modo esplicito o implicito, i seguenti profili: * Violazione del principio di eguaglianza: trattamento differenziato di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare sulla base del solo luogo di nascita. * Irragionevolezza manifesta: esclusione dei minori cresciuti stabilmente in Italia a fronte dell’inclusione (anche se sospesa) di minori arrivati solo successivamente. * Lesione del favor minoris: attribuzione al minore di conseguenze giuridiche legate a scelte o tempi non imputabili a lui (migrazione, residenza, tempistiche amministrative). * Gerarchia tra cittadini italiani: distinzione sostanziale tra cittadinanza “piena” e cittadinanza “condizionata” dei naturalizzati, con riflessi sui figli. C) STRATEGIE PROCESSUALI SUGGERITE Secondo l’impostazione emersa: * è opportuno presentare comunque la domanda amministrativa, anche in presenza di requisiti controversi; * il rigetto (o la sospensione prolungata) costituisce il presupposto per: * ricorso al giudice ordinario competente per i minori; * sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale. La strategia non è evitare il conflitto, ma costruire il caso. D) ARGOMENTI DIFENSIVI RICORRENTI Vengono indicati come particolarmente rilevanti: * interpretazione estensiva del concetto di residenza (presenza effettiva e legame stabile); * interpretazione non meramente abitativa della convivenza; * irrilevanza degli eventi sopravvenuti (morte del genitore, maggiore età del figlio) rispetto al diritto già maturato ma sospeso; * analogia con la giurisprudenza costituzionale in materia di cittadinanza per matrimonio (eventi sopravvenuti non imputabili al richiedente). E) OBIETTIVO DEL CONTENZIOSO Come chiarito dai relatori, l’obiettivo non è l’adattamento stabile a questa disciplina, ma: * la rimozione della norma viziata; * il ripristino di una disciplina coerente con i principi costituzionali; * la tutela immediata dei minori tramite l’uso combinato di istanze amministrative e giudiziarie.
Decreto flussi: due ordinanze cautelari del TAR Veneto su nulla osta e diniego di visto di ingresso
Il Tribunale Amministrazione Regionale per il Veneto è intervenuto con due importanti ordinanze cautelari in materia di ingresso per lavoro, affrontando sia il tema della gestione procedimentale da parte delle amministrazioni sia quello della competenza territoriale nei giudizi connessi. 1. REVOCA DEL NULLA OSTA E DECISIONI ALGORITMICHE Con una prima ordinanza, adottata su ricorso del datore di lavoro contro la Prefettura, il TAR ha sospeso la revoca del nulla osta, ordinando la rinnovazione dell’invio dei codici di conferma. Nel caso di specie, i codici erano stati trasmessi a un indirizzo PEC non più attivo, con la conseguenza che il termine di sette giorni per la conferma risultava inutilmente decorso. Circostanza, questa, che era stata tempestivamente segnalata dal consulente del lavoro, il quale aveva anche indicato il nuovo indirizzo PEC dell’impresa, senza tuttavia ricevere riscontro dall’Amministrazione. Il TAR ha ribadito principi di particolare rilievo, affermando che: * l’invio dei codici a una PEC inattiva non può far decorrere validamente il termine perentorio; * la comunicazione inserita nel Portale Servizi ALI, priva dei codici necessari, non è idonea a sostituire tale invio; * la revoca è stata adottata prima dello spirare del termine utile; * soprattutto, l’Amministrazione non ha indicato alcuna base normativa che consenta, nel rispetto del principio di “legalità algoritmica”, una gestione automatizzata del procedimento fino all’adozione di una decisione amministrativa. Il Collegio richiama espressamente la pronuncia T.A.R. Veneto, Sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845, valorizzando il limite all’automazione nei procedimenti amministrativi. T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 20 del 15 gennaio 2026 2. DINIEGO DI VISTO E COMPETENZA TERRITORIALE Con una seconda ordinanza, pronunciata su ricorso del lavoratore contro l’Ambasciata, il TAR Veneto ha affermato la propria competenza territoriale, escludendo quella del TAR Lazio. Il Collegio ha ritenuto che il diniego di visto costituisca un atto meramente consequenziale alla revoca del nulla osta, già impugnata dal datore di lavoro davanti allo stesso TAR Veneto. Da ciò deriva la connessione tra i due giudizi e la conseguente attrazione della competenza presso il medesimo giudice. T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 43 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
L’omessa informativa sull’asilo viola e interrompe la procedura accelerata, anche in frontiera
La decisione della Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento del reclamo cautelare ex art. 35 ter d.lgs 25/2008, dispone il ripristino della procedura d’asilo ordinaria quando la procedura accelerata sia stata eseguita in violazione del pieno rispetto dei diritti dello straniero nel corso dell’iter amministrativo.  Il ricorrente è un richiedente asilo proveniente dal Pakistan a cui, una volta sbarcato a Lampedusa, era stata applicata la procedura accelerata di frontiera a Porto Empedocle ex art. 28 bis co. 2 bis d.lgs 25/2008. Il Prefetto, inoltre, aveva disposto nei suoi confronti un obbligo di dimora nel centro Villa Sikania, nella provincia di Agrigento, per il tempo necessario ad espletare la procedura accelerata di frontiera. Al momento della formalizzazione della domanda di protezione, il richiedente aveva ricevuto una informativa sulla procedura d’asilo svolta solo in lingua italiana, alla presenza di un mediatore di nazionalità bengalese. La Commissione Territoriale di Agrigento rispettava i termini di procedura accelerata e dichiarava la domanda manifestamente infondata per avere il richiedente sollevato questioni non attinenti alle ipotesi di protezione. Il richiedente presentava ricorso ex art. 35 ter d.lgs 25/2008 con istanza di sospensiva, lamentando, tra i diversi motivi, la violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 10 ter d.lgs 286/98. Sulla base del principio emesso dalle SS.UU. n. 11399/2024, la difesa chiedeva di dichiarare automaticamente sospeso il provvedimento impugnato, per violazione delle garanzie procedurali della domanda accelerata, nello specifico appunto, il diritto all’informativa. Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda cautelare limitandosi a ritenere rispettati i termini di cui all’art. 28 bis d.lgs 25/2008 per lo svolgimento della procedura accelerata. Pertanto, la Questura operava il trattenimento del richiedente ai sensi dell’art. 14 d.lgs 286/98 presso il CPR di Caltanissetta, successivamente convalidato dal Giudice di Pace. La difesa proponeva reclamo cautelare in Corte d’Appello ex art. 35 ter d.lgs 25/2008 avverso il rigetto del Tribunale di Palermo, reiterando dinanzi alla Corte le medesime tesi difensive.  La Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo e in applicazione del principio espresso dalla Sezioni Unite, ha motivato nel senso che “Occorre, pertanto, valutare la regolarità della procedura accelerata da vagliare tenendo conto di ogni passaggio amministrativo e del pieno rispetto dei diritti dello straniero in ogni momento del relativo iter, il quale deve essere informato, deve poter narrare la propria storia e il proprio vissuto, debitamente assistito da un interprete e/o mediatore che, nella lingua al medesimo comprensibile, veicoli ogni notizie utile all’esercizio delle prerogative del diritto di asilo, senza che, la ristrettezza e la celerità dei tempi amministrativi possa giammai comprimerli o ancor più violarli“. Il principio enunciato dalla Corte pone un argine importante allo svuotamento di garanzie nel corso delle procedure accelerate. La portata della decisione, come si evince, non è limitata solo all’ipotesi di violazione degli obblighi informativi ma è molto più ampia e spiega effetti in tutte le ipotesi di compressione delle garanzie del richiedente asilo sottoposto a procedura accelerata e di frontiera. Nel caso di specie, l’obbligo di dimora imposto al richiedente era legato alla procedura di frontiera e adottato “per il tempo strettamente necessario all’esame della domanda in procedura di frontiera“. Il ripristino della procedura ordinaria, pertanto, ha reso inoperante l’obbligo di dimora originario. Tuttavia, continua ad essere importante monitorare l’applicazione dell’obbligo di dimora sul territorio nazionale. Ciò soprattutto agli arbori dell’introduzione del nuovo Patto Europeo sull’Asilo e Immigrazione, con il quale è prevedibile che il ricorso all’obbligo di dimora avrà applicazione massiccia, funzionale all’espletamento delle procedure accelerate e di frontiera. Corte d’Appello di Palermo, ordinanza del 13 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione e il commento. Il caso è seguito con il fondamentale supporto del team InLimine di ASGI.
Prosieguo amministrativo dei MSNA e sopravvenuta maggiore età: profili applicativi dell’art. 13 L. 47/2017
La Suprema Corte di Cassazione si esprime con una pronuncia dirimente in materia di prosieguo amministrativo. Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Salerno – Sezione per i Minorenni, pubblicato il 24.10.2024, che ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Salerno. Quest’ultimo aveva respinto la domanda proposta ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L. 47/2017, volta all’accertamento del diritto al prosieguo amministrativo della permanenza in comunità fino al compimento del ventunesimo anno di età, al fine di completare il percorso educativo, scolastico e formativo in corso. La Corte territoriale aveva rilevato la sopravvenuta maggiore età dell’interessato, disponendo l’archiviazione del procedimento e dichiarando la propria incompetenza in ordine alla protrazione della permanenza dello straniero non accompagnato presso la comunità. La Cassazione, dopo una articolata disamina, chiarisce il seguente principio di diritto: «Il diritto previsto dall’art. art. 13, comma 2, Legge 7 aprile 2017 in capo ad un minore straniero non accompagnato di chiedere di completare il percorso di inserimento sociale intrapreso mediante la prosecuzione dell’affido ai Servizi Sociali laddove il prolungamento del supporto sia volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, può essere esercitato dai soggetti legittimati con la proposizione della relativa istanza al compimento della maggiore età – ovvero subito prima o subito dopo – sicché tale compimento non determina la decadenza dall’azione eventualmente intrapresa e il Tribunale per i Minorenni opera legittimamente anche per la fascia di età superiore ai diciotto anni purché si rientri nella fascia diciotto-ventuno anni e sia dimostrata compiutamente l’esigenza di completare l’iter già avviato positivamente». Corte di Cassazione, sentenza n. 262 del 25 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Daniela Vigorito per la segnalazione. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Sospeso il rifiuto del nulla osta per contratto di soggiorno tardivo
L’ordinanza cautelare emessa dal TAR di Milano, 3ª sezione, riguarda un ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del nulla osta, motivato dalla mancata trasmissione del contratto di soggiorno debitamente sottoscritto entro 8 giorni dal caricamento sul Portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (ai sensi dell’art. 22, comma 6, del TUI). L’ordinanza è interessante sotto diversi profili: 1. Ritiene che il mancato rispetto del termine di otto giorni sia in parte imputabile all’Amministrazione in quanto tale termine “… decorre dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale (e non dall’invio del modello di contratto di soggiorno da parte dell’Amministrazione)”; 2. Afferma espressamente che “…un eventuale ritardo imputabile al datore di lavoro non possa pregiudicare la posizione del lavoratore ricorrente, anche tenuto conto del fatto che è stato comunque inviato – entro un congruo lasso di tempo – il contratto di soggiorno dallo stesso sottoscritto, dovendosi ritenere quindi dimostrata la corrispondenza tra l’ingresso autorizzato e l’effettiva instaurazione del rapporto di la, sia dipeso anche dal ritardo con cui la Prefettura ha inviato il contratto di soggiorno da sottoscrivere”; 3. Sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. T.A.R. per la Lombardia, ordinanza del 22 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento.
Illegittimo il rigetto della conversione del Pds da stagionale e subordinato: le circostanze ritenute ostative non riguardano il lavoratore
Il caso riguarda un cittadino albanese che aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, rigettata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Taranto. Avverso il suddetto provvedimento sfavorevole veniva proposto ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce nei confronti del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Taranto e dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva la domanda cautelare con la seguente motivazione: «Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare del presente giudizio, appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso, incentrate sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm., per l’omessa previa comunicazione all’istante del c.d. preavviso di diniego, notificato solo unitamente al provvedimento di diniego impugnato (non esistendo prova di precedente comunicazione all’interessato del preavviso di diniego), nonché sul rilievo sia che le circostanze ritenute ostative riguardanti il reddito insufficiente e la irregolarità contributiva del datore di lavoro non sono imputabili al lavoratore istante e, quindi, non possono essere causa di diniego dell’attribuzione della quota e della conversione del permesso di soggiorno, sia che l’eventuale scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è ostativa all’attribuzione della quota e alla conversione del permesso di soggiorno». Con sentenza n. 61/2026, depositata il 15.01.2026, il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva il ricorso in via definitiva con la seguente motivazione: «Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto. Invero, questa Sezione ritiene di dover (meditatamente), anche in questa sede di merito, confermare il contenuto della suindicata ordinanza cautelare, i cui principi possono in questa sede essere riaffermati. 2.1. Come anticipato in sede cautelare, non risulta dimostrata la sussistenza di comunicazioni concretamente idonee a garantire la partecipazione dell’interessato nel procedimento de quo; peraltro, l’Amministrazione non dimostra di essere stata impossibilitata a notiziare il destinatario dell’atto mediante avviso di avvio del procedimento o altra forma di coinvolgimento procedimentale. Risulta sostanzialmente violato, perciò, il diritto alla partecipazione procedimentale del privato, fermo restando che, alla luce delle peculiarità del caso concreto, delle circostanze sopravvenute e in assenza di difese sul punto da parte dell’Amministrazione dell’interno, non può aprioristicamente escludersi la possibilità di un apporto collaborativo capace di condurre ad un diverso esito dell’istanza volta al conseguimento di un titolo di soggiorno. 2.2. Quanto all’ulteriore ragione inerente la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, secondo costante affermazione della giurisprudenza, «non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato, atteso che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione”» (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione, che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a tali presupposti sostanziali assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5604/2023). 2.3. Del pari, l’incapacità reddituale o le eventuali irregolarità del DURC del datore di lavoro non sono al lavoratore addebitabili, poiché il prestatore di lavoro non è e non può essere a conoscenza di tali requisiti. In tal senso, T.A.R. Campania – Salerno, Sezione I, sentenza n. 378 del 16 marzo 2020, secondo cui: «l’inadempienza in ordine agli obblighi previdenziali cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti del lavoratore dipendente non può influire negativamente sul lavoratore stesso, anche in virtù del fatto che egli non ha la minima possibilità di sopperire a tali mancanze, ma anzi risulta parte danneggiata» (Cons. Stato, Sez. III)». T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 61 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Il TAR Campania chiarisce: il visto specifico non è requisito imprescindibile per la residenza elettiva
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciato su ricorsi proposti avverso i provvedimenti di inammissibilità adottati dalla Questura di Napoli in merito a istanze di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva. I ricorsi riguardano una cittadina statunitense, presente sul territorio italiano dal 2018 unitamente al marito, la quale: * risiede stabilmente in Italia; * è inserita nel contesto sociale e comunitario locale; * non intrattiene più legami significativi con gli Stati Uniti; * dispone di un reddito annuo superiore all’importo dell’assegno sociale; * ha presentato istanza di permesso di soggiorno per residenza elettiva presso la Questura di Napoli tramite kit postale. In data 27 marzo 2024, a seguito di convocazione, veniva notificato agli istanti un decreto di inammissibilità della domanda, motivato dalla mancanza di uno specifico visto di ingresso per residenza elettiva. Il TAR Campania, con ordinanze collegiali, ha accolto le istanze cautelari e, all’esito delle udienze pubbliche del 3 dicembre 2025, ha definitivamente accolto i ricorsi. Il Tribunale ha ritenuto provate le violazioni procedimentali, in particolare l’assenza del preavviso di rigetto, e ha qualificato la pretesa del visto specifico come presupposto regressivo, non richiesto dalla normativa di riferimento rispetto agli altri requisiti positivamente dimostrati in giudizio. In sentenza, il Giudice ha affermato che: «L’art. 11, comma 1, lett. c-quater del D.P.R. n. 394/1999 consente il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva in presenza di una pensione erogata in Italia, senza che vi sia una specifica indicazione circa la necessità che la stessa sia corrisposta da un ente di previdenza nazionale. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che il possesso di un reddito adeguato, unitamente alla disponibilità abitativa e alla stabilità dei mezzi economici, costituisce condizione sufficiente per il rilascio del titolo, anche in assenza di un visto di ingresso specifico per residenza elettiva, circostanza che la Questura ha invece ritenuto di per sé ostativa al rilascio del permesso. (cfr. TAR Lombardia, Milano, sent. n. 1988/2019; TAR Lombardia, Milano, sent. n. 2849/2022; TAR Veneto, sent. n. 595/2024; TAR Marche, sent. n. 647/2021; TAR Calabria, sent. n. 1272/2015; TAR Campania, Napoli, sent. n. 5937/2025). Secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, alla posizione del titolare di pensione va equiparata quella del soggetto in possesso di ampie risorse economiche e di disponibilità abitativa ai sensi del D.M. 11 maggio 2011. Ne consegue che la non convertibilità del permesso di soggiorno per “vacanze lavoro” in permesso per “residenza elettiva” risulta irrilevante, poiché l’art. 11, comma 1, lett. c-quater del D.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente la titolarità di un visto rilasciato per tale causale ai fini dell’ingresso in Italia». Il TAR ha inoltre evidenziato che, non trattandosi di un atto vincolato, risultano fondate anche le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative procedimentali. Per tutte le ragioni esposte, il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato. T.A.R. della Campania, sentenza n. 296 e 297 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Stella Arena per la segnalazione e il commento.
Veneto, l’assegnazione delle case popolari in base alla durata della residenza è discriminatoria
La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello della Regione Veneto e del Comune di Venezia, ordinando alle amministrazioni di modificare bando ERP e legge regionale veneta. Lo rende noto ASGI, l’associazione Razzismo Stop e Sunia Federazione di Padova. Nel 2022, le tre organizzazioni e tre cittadini stranieri avevano impugnato il bando per le case popolari del Comune di Venezia che tra i criteri di assegnazione dei punteggi prevedeva, come statuito dalla Legge Regionale Veneta, l’attribuzione di fino a 7 punti per chi avesse la residenza anagrafica o l’attività lavorativa in Veneto da più di 10 anni, e fino a 8 punti per chi fosse residente o lavorasse nel Comune di Venezia da più di 15 anni. Il Tribunale di Padova aveva accolto le richieste dei ricorrenti e aveva dichiarato questo criterio illegittimo. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa IL TRIBUNALE DI PADOVA “CANCELLA” IN TUTTA LA REGIONE GLI ANNI DI RESIDENZA PER ACCEDERE ALLE CASE POPOLARI: GRADUATORIE DA RIFARE Tribunale di Padova, sentenza del 2 gennaio 2025 ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 7 Gennaio 2025 Con la sentenza pubblicata il 21 gennaio, la Corte di Appello, spiegano le associazioni, ha confermato sostanzialmente quanto già stabilito in primo grado e più recentemente dalla Corte costituzionale nella sentenza 1/2026: l’utilizzo della residenza (o attività lavorativa) pregressa come criterio per l’assegnazione dei punteggi per le graduatorie ERP non è legittimo se slegato da qualsivoglia considerazione sul bisogno dei richiedenti. «La Corte ha infatti rilevato come il sistema di punteggi della Regione Veneto rischia concretamente di far prevalere la sola durata della residenza su tutti gli indicatori di bisogno abitativo. Nelle sue motivazioni, ha evidenziato come una persona anziana con invalidità grave e reddito bassissimo (11 punti) possa essere sopravanzata in graduatoria da chi semplicemente risiede in Veneto da oltre 30 anni (12 punti), anche in assenza di qualsiasi stato di bisogno. Ancora più evidente il caso del Comune di Venezia, dove i punteggi aggiuntivi per residenza comunale (fino a 8 punti) si cumulano con quelli regionali (fino a 7 punti), consentendo di raggiungere 15 punti per la sola residenza. Come rilevato dalla Corte, questo significa che “una coppia di mezza età senza figli, con residenza anagrafica o attività lavorativa in Veneto da oltre 30 anni” potrebbe sopravanzare “un nucleo familiare di nuova formazione con figli minori di età superiore a quattro anni, in alloggio sovraffollato, in coabitazione con altro o più nuclei familiari” che raggiunge al massimo 10 punti». La Corte, sottolineano le organizzazioni, ha pertanto accertato il carattere discriminatorio delle previsioni del bando e della legge regionale, e ha ordinato la rimozione della discriminazione. Adesso il Comune di Venezia dovrà emanare un nuovo bando per le assegnazioni non ancora definite, e la Regione sarà tenuta a presentare un piano di rimozione della discriminazione entro i prossimi 60 giorni. Confermata anche la condanna del Tribunale in primo grado, della Regione Veneto e del Comune di Venezia al risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle tre associazioni ricorrenti, riconoscendo la loro funzione istituzionale di tutela dei diritti delle persone in condizioni di vulnerabilità. La sentenza si pone in continuità con la giurisprudenza costituzionale e di merito ormai consolidata in materia di accesso agli alloggi pubblici, ribadendo che l’edilizia residenziale pubblica deve rispondere effettivamente ai bisogni delle persone in condizione di fragilità, indipendentemente dalla loro storia migratoria, non potendo mai diventare criterio determinante o prevalente nell’accesso a un servizio sociale essenziale come quello dell’abitazione. Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 95 del 21 gennaio 2026
Illegittimo il diniego della Questura al titolo di viaggio per il titolare di protezione sussidiaria afghano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del titolo di viaggio presentata da un cittadino afghano contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, riconosciutagli dalla Commissione territoriale. Il rifiuto è stato ritenuto ingiustificato alla luce della dichiarazione dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Afghanistan (non riconosciuta dall’Emirato Islamico dell’Afghanistan), la quale attestava l’impossibilità di rilasciare il passaporto ordinario in considerazione della situazione socio-politica del Paese. La Questura di Udine aveva ritenuto tale documento, pur comprovante un motivo ostativo oggettivo al rilascio del passaporto, insufficiente a giustificare il rilascio del titolo di viaggio, per asserita carenza di motivi soggettivi. Il TAR, ricondotto il caso nell’alveo della normativa nazionale ed eurounitaria, ha invece affermato che il motivo oggettivo fosse di per sé sufficiente a legittimare la domanda di rilascio del titolo di viaggio, annullando conseguentemente il provvedimento amministrativo. Restano ferme le ulteriori valutazioni demandate alla Pubblica Amministrazione, che non è stata condannata al rilascio del titolo, seppur nell’ambito di una discrezionalità tecnica limitata dalla portata del provvedimento giurisdizionale. T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 13 del 16 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Martino Benzoni per la segnalazione e il commento.