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Illegittimo il diniego della Questura al titolo di viaggio per il titolare di protezione sussidiaria afghano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del titolo di viaggio presentata da un cittadino afghano contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, riconosciutagli dalla Commissione territoriale. Il rifiuto è stato ritenuto ingiustificato alla luce della dichiarazione dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Afghanistan (non riconosciuta dall’Emirato Islamico dell’Afghanistan), la quale attestava l’impossibilità di rilasciare il passaporto ordinario in considerazione della situazione socio-politica del Paese. La Questura di Udine aveva ritenuto tale documento, pur comprovante un motivo ostativo oggettivo al rilascio del passaporto, insufficiente a giustificare il rilascio del titolo di viaggio, per asserita carenza di motivi soggettivi. Il TAR, ricondotto il caso nell’alveo della normativa nazionale ed eurounitaria, ha invece affermato che il motivo oggettivo fosse di per sé sufficiente a legittimare la domanda di rilascio del titolo di viaggio, annullando conseguentemente il provvedimento amministrativo. Restano ferme le ulteriori valutazioni demandate alla Pubblica Amministrazione, che non è stata condannata al rilascio del titolo, seppur nell’ambito di una discrezionalità tecnica limitata dalla portata del provvedimento giurisdizionale. T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 13 del 16 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Martino Benzoni per la segnalazione e il commento.
Illegittimo il diniego automatico in materia di nulla osta legato al decreto flussi se la volontà di assunzione è confermata via PEC
Una decisione del T.A.R. Bari in materia di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri, ha chiarito che il rifiuto automatico generato dal sistema informatico per mancata conferma della volontà di assunzione da parte del datore di lavoro entro il termine di sette giorni, previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 286/1998, deve considerarsi illegittimo qualora il datore di lavoro, pur riscontrando difficoltà tecniche di accesso al portale telematico, abbia manifestato in modo inequivocabile e tempestivo la persistenza del proprio interesse attraverso un canale di comunicazione ufficiale alternativo, quale la Posta Elettronica Certificata (PEC). L’automatismo procedurale, sebbene funzionale alla gestione di flussi massivi, non può prevalere sui principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento, leale collaborazione e soccorso istruttorio, i quali impongono all’Amministrazione di valutare le circostanze reali del caso di specie. Di conseguenza, ricevuta una comunicazione formale che attesti la volontà di procedere all’assunzione prima dell’adozione formale del diniego, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di intervenire sulla procedura informatica per considerare valida la conferma, superando la rigidità della c.d. “decisione algoritmica” che non può sostituire la necessaria valutazione umana “riserva di umanità”. La finalità della norma, volta a contrastare fenomeni elusivi e a verificare l’attualità dell’interesse, è infatti pienamente soddisfatta quando la conferma, seppur con modalità diverse da quelle previste dal sistema, perviene all’Amministrazione entro il termine stabilito. BREVE DESCRIZIONE DEL FATTO Il caso trae origine dal ricorso presentato da una società avverso il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari aveva rifiutato una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero. La vicenda si sviluppa come segue: 1. La società ricorrente aveva presentato domanda di nulla osta, la cui istruttoria si era conclusa con esito positivo in data 31 ottobre 2025, avendo l’Amministrazione accertato la sussistenza dei requisiti richiesti. 2. In data 10 novembre 2025, il sistema informatico ministeriale inviava alla società la richiesta di confermare, entro sette giorni, la propria volontà di procedere all’assunzione, come previsto dalla normativa di settore (art. 22, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 286/98). 3. Nell’ultimo giorno utile per la conferma (17 novembre 2025), la società riscontrava difficoltà tecniche che le impedivano di accedere al portale telematico per completare la procedura. 4. Per ovviare al problema e manifestare la propria intenzione, nella stessa data del 17 novembre 2025, la società inviava una comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) sia alla Prefettura che all’Ambasciata, confermando in modo esplicito e inequivocabile la volontà di assumere il lavoratore. 5. Nonostante tale comunicazione, il giorno successivo (18 novembre 2025), il sistema informatico, non avendo registrato la conferma tramite il portale, generava in automatico un provvedimento di rifiuto della richiesta di nulla osta. 6. La società ha quindi impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo l’illegittimità per violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, sostenendo che la propria volontà era stata chiaramente e tempestivamente manifestata, sebbene con un mezzo diverso da quello telematico a causa di un impedimento tecnico. T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 1466 del 20 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Kristina Blushi per la segnalazione e il commento.
Diritto all’accoglienza anche se la richiesta è avanzata dopo 90 giorni dall’ingresso
Una importante ordinanza del Tar Veneto che ordina l’immediata collocazione in accoglienza del richiedente asilo che aveva richiesto l’ingresso nel sistema di accoglienza dopo 90 giorni dall’ingresso. In particolare, il Tribunale “Considerato che secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato: – il ricorrente ha presentato la domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 2 bis, d.lgs. n. 142/2015; – la Prefettura di Rovigo ha rigettato la domanda di concessione delle misure di accoglienza presentata il 18 luglio 2025 perché tardiva“, decide, tenuto conto: A) del prospettato obbligo di disapplicare la norma interna (art. 1, comma 2bis, d.lgs. n. 142/2015), per contrasto con la direttiva UE n. 33/2013, in quanto l’art. 20, par. 2, della direttiva stessa non ricollega al ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale l’impossibilità di fruire delle misure di accoglienza, ma soltanto la facoltà dell’Amministrazione procedente di ridurre le misure stesse; B) della prospettata violazione del principio di proporzionalità che, ai sensi del par. 5 della direttiva UE n. 33/20, deve ispirare l’azione amministrativa; C) della dubbia non tempestività dell’istanza avuto riguardo al dies a quo del termine per la presentazione della domanda di protezione internazionale. Su quest’ultimo punto segnalo che la Prefettura sostiene che si conterebbe come primo ingresso anche il mero transito anni prima dello straniero che abbia attraversato l’Italia per poi andare in altri Paesi salvo poi fare reingresso in Italia e fare domanda di asilo. T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 21 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
Il ritardo amministrativo nel ricongiungimento familiare tra tutela effettiva e negazione del risarcimento del danno
LA VICENDA PROCESSUALE E L’ORDINE DI RILASCIO DEL VISTO La sentenza resa dal Tribunale di Roma il 16 luglio 2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata in materia di ricongiungimento familiare, riaffermando con chiarezza il carattere vincolato del rilascio del visto per motivi familiari una volta accertata la sussistenza dei requisiti di legge. Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale riguardava un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, affetto da gravi patologie e riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, che aveva richiesto il ricongiungimento con la moglie e il figlio minore. A fronte del rilascio tardivo del nulla osta e di un protratto ritardo consolare nel rilascio del visto, il ricorrente aveva adito il giudice civile chiedendo, da un lato, l’ordine di immediato rilascio dei visti e, dall’altro, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla prolungata separazione familiare. Sotto il primo profilo, la decisione appare pienamente condivisibile. Il Tribunale ha correttamente ricostruito il procedimento di ricongiungimento familiare come procedimento unitario a struttura bifasica, chiarendo che il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico esaurisce definitivamente la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente, mentre alla rappresentanza consolare compete esclusivamente un controllo formale e documentale, da esercitarsi entro il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 394 del 1999. In tale prospettiva, l’inerzia protratta dell’amministrazione consolare è stata qualificata come illegittima, non potendo il ritardo essere giustificato né da prassi organizzative interne né dal ricorso a soggetti esterni incaricati della gestione delle domande. Il giudice ha inoltre escluso che la fissazione tardiva di un appuntamento potesse determinare la cessazione della materia del contendere, valorizzando correttamente la distinzione tra mera attività preparatoria e conclusione effettiva del procedimento amministrativo. Ne deriva un’affermazione di principio di particolare rilievo sistematico: il diritto all’unità familiare, una volta positivamente scrutinato nella sua dimensione sostanziale, non può essere compresso attraverso inerzie amministrative di fatto, pena la violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e leale collaborazione che devono orientare l’azione della pubblica amministrazione. Più nel dettaglio, Il Giudice ha affermato che “la dichiarazione del MAECI di aver fissato un appuntamento per il 17.07.2025 non può configurare una cessazione della materia del contendere, in quanto l’appuntamento è stato fissato per la presentazione della domanda e non per il rilascio del visto, e la domanda di visto era già stata regolarmente presentata oltre un anno prima. La pretesa del ricorrente non si risolve nella sola richiesta di appuntamento, ma nel rilascio effettivo del visto d’ingresso e nella domanda di accertamento della responsabilità dell’amministrazione per il ritardo”, ordinando di rilasciare i visti “entro e non oltre il termine di 30 gg previsto dall’art. 6 comma 5 dpr 394-99 decorrente dalla notificazione della presente sentenza.” L’ILLEGITTIMO RIGETTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA Di segno opposto, invece, appare la decisione nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Pur avendo accertato l’illegittimità del ritardo e l’assenza di cause ostative imputabili al ricorrente, il Tribunale ha ritenuto non adeguatamente provata la compromissione della sfera relazionale e affettiva dell’istante, affermando che non sarebbero stati forniti elementi sufficienti in ordine alla concreta incidenza della separazione familiare né alle dinamiche pregresse del nucleo familiare. Tale impostazione solleva rilevanti perplessità sotto il profilo sistematico e probatorio. In primo luogo, essa sembra sovrapporre impropriamente l’onere di allegazione con un onere di prova diretta e analitica del pregiudizio non patrimoniale, in contrasto con i principi ormai consolidati secondo cui il danno da lesione di diritti fondamentali può essere accertato anche in via presuntiva, sulla base delle massime di esperienza e della natura del diritto inciso. La prolungata e ingiustificata privazione della convivenza con il coniuge e con un figlio minore, soprattutto in presenza di una condizione di grave vulnerabilità sanitaria accertata, costituisce un fatto oggettivamente idoneo a fondare una presunzione di sofferenza morale ed esistenziale, senza che sia necessario ricostruire analiticamente le modalità del rapporto familiare antecedente alla separazione. In secondo luogo, la motivazione appare internamente contraddittoria nella parte in cui, dopo aver affermato che l’amministrazione può sottrarsi alla responsabilità solo dimostrando rigorosamente l’esistenza di cause oggettive e non imputabili, valorizza in senso escludente mere ipotesi astratte relative al sovraccarico di lavoro delle sedi consolari. Così argomentando, il giudice finisce per attribuire rilievo a circostanze non provate e, soprattutto, per ribaltare l’onere della prova a carico del ricorrente, chiamato a dimostrare l’inesistenza di una causa di forza maggiore mai dedotta né dimostrata dall’amministrazione resistente. La scelta di negare il ristoro del danno non patrimoniale appare, inoltre, difficilmente conciliabile con il riconoscimento espresso della lesione del diritto all’unità familiare, diritto di rango costituzionale e sovranazionale, tutelato dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In tale contesto, la compressione prolungata e ingiustificata del diritto alla vita familiare non può essere ridotta a un mero inconveniente procedimentale, ma integra una lesione autonoma suscettibile di ristoro, la cui gravità deve essere valutata anche in relazione alla durata del ritardo e alle condizioni personali del soggetto interessato. IL PROGETTO ANNICK E IL CONTENZIOSO STRATEGICO La sentenza in commento, pur muovendosi correttamente sul piano dell’accertamento dell’illegittimità amministrativa e della tutela in forma specifica, mostra dunque un approccio eccessivamente restrittivo nella valutazione del danno conseguenza, rischiando di svuotare di effettività la tutela risarcitoria nei casi in cui la violazione incida su diritti fondamentali della persona. Proprio la natura relazionale ed esistenziale del pregiudizio derivante dalla separazione familiare imporrebbe, invece, un utilizzo coerente dello strumento presuntivo e una liquidazione equitativa del danno, in linea con l’evoluzione più recente della giurisprudenza di legittimità e di merito (da ultimo Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ordinanza n. 5992/2025, pubblicata il 06/03/2025 e Tribunale di Roma, sentenza del 20 maggio 2025 e sentenza dell’8 aprile 2025). In definitiva, la decisione del Tribunale di Roma rappresenta un significativo passo avanti nella riaffermazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere tempestivamente i procedimenti di ricongiungimento familiare, ma lascia irrisolto il nodo centrale dell’effettività della tutela risarcitoria. È proprio su questo terreno che si gioca, oggi, la capacità dell’ordinamento di garantire una protezione piena e non meramente formale del diritto all’unità familiare, soprattutto quando esso si intreccia con condizioni di particolare fragilità personale e con l’interesse superiore del minore. Per tali ragioni, nell’ambito del progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare“, si è deciso di impugnare la sentenza in commento per ottenere il riconoscimento anche del diritto al risarcimento. Il ricorrente è inoltre tra i promotori principali della class action contro i ritardi del MAECI nel rilascio dei visti per motivi familiari, parimenti promossa nell’ambito del progetto Annick. Prosegue, dunque, l’impegno per un contenzioso strategico, sia individuale che collettivo, che mira a superare una concezione meramente assistenziale della tutela dei diritti, riconoscendo alle cittadine e ai cittadini con background migratorio il ruolo di soggetti attivi nella rivendicazione e nell’esercizio dei propri diritti. Tribunale di Roma, sentenza del 16 luglio 2025 -------------------------------------------------------------------------------- Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è sostenuto con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Carta di soggiorno permanente ai familiari di cittadini italiani “statici”: illegittimo il rigetto della Questura
Con una pronuncia attesissima, il Tribunale ordinario di Torino ha dichiarato il diritto soggettivo – e non un mero interesse legittimo – al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 D.Lgs. 30/2007 anche in favore dei familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione. Il giudice affronta preliminarmente la questione della natura della posizione giuridica azionata, chiarendo che «il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all’amministrazione», la quale è chiamata a un mero accertamento dei presupposti di legge. Ne discende la competenza del giudice ordinario, in linea con l’art. 3 d.l. 13/2017 e con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 1390/2022). Nel caso di specie, la cittadina uzbeka, moglie di cittadino italiano “statico” residente in Italia in Italia, era titolare di carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. 30/2007, rilasciata prima della riforma dell’agosto 2023. Al momento del rinnovo, pur avendo maturato un soggiorno legale e continuativo superiore a cinque anni, la Questura aveva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari quinquennale ex art. 23, co. 1-bis, D.Lgs. 30/2007 (cd. FAMIT), negando implicitamente la carta permanente. Il Tribunale censura tale prassi sotto più profili. In primo luogo, osserva che la ricorrente aveva già maturato il diritto alla carta di soggiorno permanente prima dell’entrata in vigore della novella del 2023, sicché la nuova disciplina non poteva incidere su una posizione già consolidata. Inoltre, l’interpretazione letterale dell’art. 23, co. 1-bis, è ritenuta incompatibile con il caso concreto, poiché il permesso FAMIT è previsto «a seguito della prima richiesta avanzata ovvero della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte», ipotesi che non ricorre quando il familiare è già titolare di una carta di soggiorno UE e chiede il passaggio allo status permanente. Particolarmente rilevante è anche il passaggio in cui il giudice esclude l’applicabilità del principio del tempus regit actum, ricordando che esso opera nei procedimenti incidenti su interessi legittimi, mentre «non trova applicazione laddove il privato vanti una situazione di diritto soggettivo», richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Salerno, n. 11233/2017). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno permanente. La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che limita l’impatto restrittivo della riforma del 2023 sui familiari di cittadini italiani “statici” e rappresenta un importante argine alle prassi amministrative che, in sede di rinnovo, tendono a sostituire illegittimamente la carta di soggiorno permanente con il permesso FAMIT quinquennale. Tribunale di Torino, sentenza del 3 dicembre 2025 Si ringrazia per la segnalazione gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia del Foro di Torino.
Il 2025 nei diritti difesi e conquistati
La sezione Sans-Papiers propone una raccolta di 24 articoli pubblicati nel corso del 2025, che restituiscono uno spaccato significativo del contenzioso e delle battaglie giuridiche nate attorno alle politiche migratorie e dell’asilo in Italia. Si tratta in larga parte di decisioni giurisprudenziali che hanno contribuito a sanare situazioni di grave negazione dei diritti fondamentali e a richiamare l’attenzione sulle persistenti violazioni nell’accesso ai diritti costituzionalmente garantiti e al titolo di soggiorno per le persone straniere. Il 2025 si inserisce nel solco di un impianto normativo sempre più restrittivo, costruito dal governo Meloni attraverso interventi stratificati e spesso emergenziali. Accanto al potenziamento del fallimentare sistema del “decreto flussi” 1 – presentato propagandisticamente come risposta alle esigenze del mercato del lavoro e alla carenza di manodopera -, si è infatti consolidata una linea di forte contrasto alla migrazione cd. irregolare, con il tentativo di estendere ulteriormente la detenzione amministrativa ai richiedenti asilo e l’inasprimento delle conseguenze giuridiche legate alla perdita o alla mancata acquisizione del titolo di soggiorno. Nel contempo, il governo ha perseguito con continuità il tentativo di ottenere una copertura politica a livello europeo per l’applicazione delle misure introdotte nel biennio precedente, dalla gestione delle procedure accelerate dei cosiddetti “Paesi sicuri” fino ai trattenimenti dei richiedenti asilo nel CPR in Albania. Parallelamente, ulteriori provvedimenti adottati con urgenza – a conferma della finalità propagandistica e di risposta a fenomeni sociali – hanno inciso in modo restrittivo sul ricongiungimento familiare, sul riconoscimento della cittadinanza italiana e l’accesso alle misure di protezione. Ne emerge un quadro complessivo dei diritti peggiorato e segnato da prassi amministrative frequentemente discriminatorie, da tempi dilatati, automatismi e compressioni delle garanzie, che hanno reso il ricorso al giudice uno strumento essenziale di tutela. Ancora una volta, le aule dei tribunali sono diventate uno spazio di resistenza, in cui i giudici hanno richiamato i principi del diritto costituzionale ed europeo, ponendo limiti – talvolta temporanei, ma significativi – ai piani governativi e riaffermando la centralità dei diritti fondamentali della persona. Le decisioni favorevoli ottenute da avvocatə e associazioni assumono quindi un valore che va oltre il singolo caso: rappresentano un argine allo svuotamento progressivo dello stato di diritto e un punto di riferimento concreto per chi opera sul campo. Accanto alla selezione di pronunce giurisprudenziali, la raccolta include anche schede, analisi e guide pensate per orientare professionistə, operatori e operatrici nonché persone direttamente coinvolte. Questo materiale è il risultato del lavoro di una rete ampia e competente e costituisce solo una parte dei contenuti che quotidianamente sono stati pubblicati, e che continuerete a trovare su Melting Pot anche nel corso del 2026. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa ILLEGITTIMA LA NORMATIVA DELLA PROVINCIA DI TRENTO CHE RICHIEDE LA RESIDENZA DI 10 ANNI PER L’ACCESSO ALL’EDILIZIA PUBBLICA Corte Costituzionale, sentenza n. 1 del 3 gennaio 2025 3 Gennaio 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa RITARDO INGIUSTIFICATO DI OLTRE UN ANNO NEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO: RICONOSCIUTO UN RISARCIMENTO DEL DANNO DI 16.325 EURO Tribunale di Roma, sentenza del 13 dicembre 2024 Studio Legale Antartide (Roma) 15 Gennaio 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa CITTADINANZA ITALIANA – LE ASSENZE DALL’ITALIA NON DEVONO RITENERSI CAUSE OSTATIVE SE SI È MANTENUTO IL REQUISITO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA ININTERROTTA T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 2596 del 4 febbraio 2025 6 Febbraio 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa LE ECCESSIVE VULNERABILITÀ NON POSSONO ESSERE DA OSTACOLO ALL’ACCOGLIENZA DEL RIFUGIATO NEL SERVIZIO CENTRALE SAI Il TAR Campania - Napoli fa chiarezza e ordina al Servizio Centrale di provvedere all'accoglienza Avv. Martina Stefanile (Napoli) 13 Febbraio 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa ASSEGNO UNICO UNIVERSALE ANCHE ALLE PERSONE STRANIERE CON PERMESSO PER “ATTESA OCCUPAZIONE”: L’INPS OBBLIGATA A PAGARLO A TUTTI I RICHIEDENTI La Corte d’Appello di Trento conferma la decisione di primo grado ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 21 Febbraio 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa REGOLARIZZAZIONE 2020. VINTA AL CONSIGLIO DI STATO CLASS ACTION CONTRO I RITARDI DEL MINISTERO DELL’INTERNO E DELLA PREFETTURA DI ROMA Consiglio di Stato, sentenza n. 1596 del 24 febbraio 2025 Avv. Gennaro Santoro (Roma) 26 Febbraio 2025 Guida legislativa/Notizie CASO DICIOTTI. LA CASSAZIONE RICONOSCE LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI MIGRANTI E IL RISARCIMENTO Il team di Legal Aid - Diritti in Movimento: «Importante vittoria per il diritto e la giustizia» Redazione 8 Marzo 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa CITTADINANZA E DISABILITÀ: È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA LA PROVA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA Corte Costituzionale, sentenza n. 75 del 7 marzo 2025 19 Marzo 2025 Decreti/Guida legislativa DIRITTO ALLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS: DUBBI DI LEGITTIMITÀ SUL DL N. 36/2025 ALLA LUCE DEL DIRITTO EUROPEO Con l'avvocata Antonella Nediani analizziamo i punti più controversi di questo provvedimento 13 Maggio 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa RIGETTO DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DI LAVORO IRREGOLARE E REQUISITO REDDITUALE DEL DATORE DI LAVORO Consiglio di Stato, sentenza n. 220 del 14 gennaio 2025 Avv. Elena Vengu (Milano) 25 Febbraio 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. CONDANNATI MAECI E VIMINALE A RISARCIRE IL DANNO DA RITARDO DI 6.600 EURO Tribunale di Roma, sentenza del 20 maggio 2025 Avv. Gennaro Santoro (Roma) 17 Giugno 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa DIRITTO ALL’ACCOGLIENZA ANCHE SE LA DOMANDA DI ASILO AVVIENE DOPO 90 GIORNI DALL’INGRESSO T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 293 del 2 luglio 2025 Avv. Giovanni Barbariol (Padova) 7 Luglio 2025 Guida legislativa LA CORTE COSTITUZIONALE APRE A NUOVE BATTAGLIE CONTRO LA DETENZIONE AMMINISTRATIVA Avv.ti Salvatore Fachile e Gennaro Santoro Avv. Gennaro Santoro (Roma), Studio Legale Antartide (Roma) 4 Luglio 2025 Guida legislativa CPR, PRIMI EFFETTI POSITIVI DELLA SENTENZA DELLA CONSULTA La rete "Mai più lager - No ai CPR" invita i legali a depositare istanze di revoca del trattenimento Redazione 8 Luglio 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa IL PERMESSO DI SOGGIORNO VALE DALLA CONSEGNA, NON DALLA RICHIESTA: IL TAR ORDINA ALLA QUESTURA IL CAMBIO DELLA DATA DI SCADENZA T.A.R. per la Emilia Romagna, sentenza n. 783 del 30 giugno 2025 Avv. Massimo Cipolla (Ferrara), Riccardo Bottazzo 9 Luglio 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa RICHIEDENTI ASILO: CONDANNATA LA QUESTURA DI TORINO PER DISCRIMINAZIONE DIRETTA, INDIVIDUALE E COLLETTIVA ASGI: «Un'importante vittoria, la Questura dovrà anche strutturare un nuovo modello organizzativo» Redazione 12 Agosto 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa RESPINTI IN LIBIA DA NAVE MILITARE ITALIANA: RICONOSCIUTO RISARCIMENTO DI 15.000 EURO Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4611 del 21 luglio 2025 Studio Legale Antartide (Roma) 20 Agosto 2025 Giurisprudenza europea/Guida legislativa NESSUNO STATO PUÒ NEGARE I BISOGNI ESSENZIALI DEI RICHIEDENTI, NEANCHE IN CASO DI AFFLUSSO IMPREVISTO Corte di Giustizia UE, sentenza dell'1 agosto 2025 Redazione 29 Agosto 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa NESSUNA DISCRIMINAZIONE TRA CITTADINI ITALIANI “STATICI” E “MOBILI” IN TEMA DI PERMESSO FAMIT Tribunale di Trento, ordinanza del 26 luglio 2025 Avv. Giovanni Barbariol (Padova) 4 Settembre 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa IL CDS ANNULLA IL CAPITOLATO D’APPALTO DEI CPR: STANDARD SANITARI INADEGUATI La sentenza dopo il ricorso di Asgi e Cittadinanzattiva Redazione 8 Ottobre 2025 Incontri informativi e formativi CITTADINANZA NEGATA: LE MODIFICHE ALL’ART. 14 L. 91/1992 PER I MINORI NATI ALL’ESTERO E NUOVE GERARCHIE DELLA CITTADINANZA Seminario formativo online, giovedì 20 novembre 2025 ore 15 -18 6 Novembre 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa CITTADINANZA: IL TAR ANNULLA IL DINIEGO E RICONOSCE LA PIENA VALIDITÀ DELLA RESIDENZA FITTIZIA T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 20649 del 19 novembre 2025 Avv. Antonella Consolo (Roma) 21 Novembre 2025 Approfondimenti/Guida legislativa LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA CHE IL D.L. N. 20/2023 NON HA ABROGATO LA PROTEZIONE COMPLEMENTARE E NON POTEVA FARLO Brevi note alla Sentenza n. 29593/2025 – Cass. civ., Sez. I, 10 novembre 2025 Studio legale Bacab (Milano) 25 Novembre 2025 Giurisprudenza italiana/Guida legislativa CLASS ACTION SULLA PROTEZIONE SPECIALE: IL TAR MARCHE CONDANNA I GRAVI RITARDI DI QUESTURA E COMMISSIONE T.A.R. per le Marche, sentenza n. 932 del 21 novembre 2025 27 Novembre 2025 1. Dossier sul Decreto flussi della campagna Ero Straniero: «Neanche “ritoccato” funziona» ↩︎
La Cassazione dichiara illegittimo l’accertamento dell’età praticato a Pantelleria
Nell’ambito del progetto InLimine è stata accolta dalla Corte di Cassazione la richiesta da parte di un cittadino tunisino rappresentato dagli avv. Vittoria Garosci e Salvatore Fachile di annullare il provvedimento con cui il giudice di pace di Caltanissetta aveva dapprima disposto autonomamente e senza interpellare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni esami socio-sanitari sul ricorrente che più volte si era dichiarato minorenne, e poi aveva illegittimamente convalidato il suo trattenimento sulla base del solo referto rx-anagrafico. In particolare, pur essendoci un fondato dubbio sulla sua età anagrafica, la Questura di Trapani, notificava al ricorrente un provvedimento di respingimento e, sulla base del medesimo, veniva disposto il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. All’udienza di convalida, sebbene il giovane tunisino avesse ribadito di essere minorenne, il giudice di pace, senza neppure chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di disporre esami socio sanitari secondo la procedura delineata dall’art. 19-bis d.lgs 241/2015, ordinava che lo stesso venisse sottoposto (unicamente) all’“accertamento rx-anagrafico”.           Sulla base poi del solo referto medico redatto dall’ASP 2 Caltanissetta, secondo cui, senza indicare il margine di errore, l’età ossea del ricorrente sarebbe stata “compatibile con età anagrafica superiore ad anni 18”, il giudice di pace decideva di convalidare il trattenimento del ricorrente che, pertanto, il giorno successivo veniva rimpatriato in Tunisia.   Il suddetto provvedimento oltretutto non veniva neppure trasmesso all’Autorità giudiziaria e dunque il ricorrente non veniva neppure messo nella condizione di presentare appello. La sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe ribadisce dunque un principio fondamentale: quando sussistono dubbi sull’età di un cittadino straniero, il Giudice di Pace non ha competenza a disporre direttamente consulenze radiologiche o altri accertamenti per la determinazione dell’età anagrafica. In questi casi infatti deve essere rigorosamente applicata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 19-bis del D.Lgs. 142/2015, che costituisce normativa specifica e prevalente rispetto a qualsiasi altra disposizione di rango inferiore. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha dunque censurato il comportamento del Giudice di Pace che aveva autonomamente disposto uno “sbrigativo esame radiologico“, violando così le garanzie procedurali stabilite dall’articolo 19 bis del D.Lgs. 142/2015 a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato invalida la convalida del trattenimento, in quanto fondata su accertamenti disposti in violazione delle norme procedurali imperative previste per la determinazione dell’età dei soggetti che si dichiarino minorenni. Questa sentenza riveste un’importanza fondamentale poiché mette in evidenza come presso l’hotspot di Pantelleria venga sistematicamente applicata una procedura illegittima per l’accertamento dell’età dei cittadini stranieri che si dichiarano minorenni, in totale violazione del quadro normativo di riferimento. Il caso di Pantelleria evidenzia quindi una prassi amministrativa e giudiziaria sistematicamente contraria alla legge, che bypassa le garanzie procedurali previste per i minori stranieri non accompagnati e si fonda su accertamenti sommari privi delle necessarie tutele. Il minore è stato trattenuto nell’hotspot di Pantelleria, senza alcuna base giuridica o garanzia di tutela. Al momento dello sbarco, il suo telefono cellulare è stato immediatamente confiscato dalle Forze dell’Ordine, non gli è stata offerta alcuna possibilità di comunicazione se non una brevissima chiamata con la madre alla presenza di un mediatore. Quindi, nonostante si fosse dichiarato minorenne e avesse documenti sul suo telefono per provarlo, la sua dichiarazione è stata del tutto ignorata. Non gli è stato permesso di accedere al suo telefono né di contattare i familiari che avrebbero potuto inviare la documentazione necessaria. Di conseguenza, è stato registrato come adulto, escluso dalle tutele che la legge riserva ai minori stranieri non accompagnati. Tale approccio viola non solo la normativa nazionale ma anche i principi sovranazionali di tutela dell’interesse superiore del minore, compromettendo gravemente i diritti fondamentali di soggetti particolarmente vulnerabili. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30999 del 26 novembre 2025
Class action contro i ritardi delle Ambasciate italiane nel rilascio dei visti per motivi familiari
La class action è stata avviata attraverso una diffida collettiva sottoscritta da cittadine e cittadini con background migratorio o titolari di protezione internazionale e dalle associazioni ASGI, ARCI e Spazi Circolari. Con questo atto si è chiesto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) di intervenire per ripristinare la regolarità delle procedure per il rilascio dei visti familiari, alla luce delle gravi criticità riscontrate: dalla difficoltà di prenotare un appuntamento fino al mancato rispetto del termine legale di 30 giorni per l’emissione del visto dopo il nullaosta al ricongiungimento familiare. Nonostante le reiterate richieste di incontro o di riscontro rivolte al MAECI, nessuna risposta è mai pervenuta. Persistendo dunque l’inerzia amministrativa già denunciata con la prima diffida del 4 ottobre 2024, è stato depositato al TAR Lazio il ricorso collettivo (n. r. g. 11893/2025), la cui prima udienza è fissata per il 27 gennaio 2026. Le cittadine e i cittadini con background migratorio – che hanno ottenuto il nullaosta al ricongiungimento familiare e sono ancora in attesa del visto – possono aderire alla class action tramite un legale di fiducia, entro il 5 gennaio 2026. Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” – in collaborazione con l’APS Attiva Diritti di Roma – ha predisposto un modello di atto di intervento e offre consulenza ai legali che intendano assistere gratuitamente i propri assistiti nella partecipazione alla class action. Anche le associazioni che, per statuto e per attività, tutelano i diritti delle persone con background migratorio possono intervenire nel giudizio, sempre entro il 5 gennaio 2026. Scarica i modelli: 1) “MODELLO intervento class action ricongiungimenti mancata conclusione nei termini dopo aver formalizzato la richiesta di rilascio del visto” 2) “MODELLO intervento class action ricongiungimenti mancato accesso” * Per informazioni: annick@meltingpot.org (si prega di inserire nell’oggetto della email: “Adesione class action”) Notizie RIPARTE “ANNICK. PER IL DIRITTO ALL’UNITÀ FAMILIARE” Il progetto torna con nuove azioni di supporto, grazie al sostegno dell’Otto per Mille Valdese 2 Dicembre 2025
Uffici immigrazione – Direttiva per uniformare le procedure amministrative ed operative delle articolazioni territoriali
La circolare affronta in maniera organica il tema del funzionamento degli Uffici Immigrazione delle Questure, con l’obiettivo esplicito di uniformare le prassi amministrative e operative a livello nazionale. Fin dalle prime pagine si comprende che il Ministero intende intervenire su un sistema che presenta criticità diffuse, sia nella gestione ordinaria dei permessi di soggiorno sia nelle attività più delicate legate ai rimpatri, ai trattenimenti nei luoghi idonei e alla protezione internazionale. La Direzione Centrale sottolinea che negli ultimi anni il carico di lavoro è cresciuto in modo significativo, ma il problema non risiede soltanto nella quantità delle pratiche: ciò che emerge è un quadro caratterizzato da difformità territoriali, mancanza di coordinamento, ritardi consolidati e un utilizzo non efficiente delle risorse disponibili. La circolare richiama più volte l’esigenza di riportare ordine e coerenza nella gestione delle procedure. Per questo dedica ampio spazio all’organizzazione interna degli uffici, alla formazione del personale, alla programmazione degli orari di apertura e alla corretta pianificazione delle agende. In particolare, si richiama l’attenzione sul fatto che le prassi adottate in molte Questure – come la limitazione degli appuntamenti, la richiesta sistematica del passaporto per i respingimenti, l’inefficienza nelle fasi di fotosegnalamento o nella trasmissione dei dati – contribuiscono ad aggravare ritardi già rilevanti, compromettendo l’efficacia complessiva dell’azione amministrativa. Una parte importante del documento riguarda il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, settore nel quale la Direzione riconosce esplicitamente la presenza di ritardi frequenti e di una gestione irregolare delle tempistiche. Nel segmento dedicato alla protezione internazionale, la circolare insiste sulla necessità di garantire modalità di accesso effettive e organizzate, evitando prassi restrittive che riducono gli spazi di presentazione delle domande e generano immobilismo amministrativo. Nel complesso, la circolare è un richiamo forte alla responsabilità e alla riorganizzazione degli uffici territoriali. Pur riconoscendo le difficoltà oggettive, il Ministero chiede un cambio di passo, orientato alla razionalizzazione, alla trasparenza, alla continuità del servizio e alla capacità di gestire con professionalità e coerenza un settore altamente sensibile. Ne emerge il quadro di un’amministrazione consapevole delle proprie disfunzioni che richiede di introdurre azioni volte a correggerle attraverso una maggiore uniformità, un più rigoroso monitoraggio e una collaborazione più stretta tra centro e periferia.  Circolare del Ministero dell’Interno del 12 settembre 2024
Class action sulla protezione speciale: il Tar Marche condanna i gravi ritardi di Questura e Commissione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche si è espresso sulla class action di ASGI e Spazi Circolari 1 contro la violazione sistematica con ritardi di oltre i due anni nell’evasione delle domande di protezione speciale. La sentenza contiene alcuni elementi che meritano attenzione. Secondo l’Avv. Daniele Valeri, il TAR cambia approccio: invece di liquidare il ricorso come inammissibile – come era successo in passato con azioni simili – riconosce che si tratta davvero di una class action e non di un semplice caso di silenzio-inadempimento da parte dell’amministrazione. Chiarisce perciò anche un punto importante: non basta che l’amministrazione, a giudizio in corso, risolva le singole pratiche dei ricorrenti per chiudere la questione. Il problema è più ampio e riguarda tutti coloro che hanno presentato l’istanza di protezione speciale, non solo chi ha fatto ricorso. Viene poi ribadito il limite dei 180 giorni entro cui le procedure dovrebbero essere concluse. È un riferimento utile, che potrà essere richiamato anche in futuro per tutte le nuove domande presentate alle Questure. Infine, la parte più significativa della sentenza: il TAR riconosce apertamente che c’è una violazione sistematica e continua dei tempi previsti per rilasciare i permessi per protezione speciale. Non è un ritardo occasionale: è un problema strutturale. La stessa relazione dell’amministrazione evidenzia carenze organizzative che impediscono di recuperare il ritardo accumulato, e viene messa in luce anche la grave difficoltà operativa della Commissione territoriale competente. T.A.R. per le Marche, sentenza n. 932 del 21 novembre 2025 1. La class action è frutto di un lavoro collettivo di diversi legali delle associazioni, tra questi gli Avv.ti Daniele Valeri e Salvatore Fachile e le Avv.te Roberta Sforza e Giulia Crescini. ↩︎