
Illegittimo il rigetto della conversione del Pds da stagionale e subordinato: le circostanze ritenute ostative non riguardano il lavoratore
Progetto Melting Pot Europa - Friday, February 6, 2026Il caso riguarda un cittadino albanese che aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, rigettata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Taranto.
Avverso il suddetto provvedimento sfavorevole veniva proposto ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce nei confronti del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Taranto e dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva la domanda cautelare con la seguente motivazione: «Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare del presente giudizio, appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso, incentrate sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm., per l’omessa previa comunicazione all’istante del c.d. preavviso di diniego, notificato solo unitamente al provvedimento di diniego impugnato (non esistendo prova di precedente comunicazione all’interessato del preavviso di diniego), nonché sul rilievo sia che le circostanze ritenute ostative riguardanti il reddito insufficiente e la irregolarità contributiva del datore di lavoro non sono imputabili al lavoratore istante e, quindi, non possono essere causa di diniego dell’attribuzione della quota e della conversione del permesso di soggiorno, sia che l’eventuale scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è ostativa all’attribuzione della quota e alla conversione del permesso di soggiorno».
Con sentenza n. 61/2026, depositata il 15.01.2026, il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva il ricorso in via definitiva con la seguente motivazione:
«Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto. Invero, questa Sezione ritiene di dover (meditatamente), anche in questa sede di merito, confermare il contenuto della suindicata ordinanza cautelare, i cui principi possono in questa sede essere riaffermati.
2.1. Come anticipato in sede cautelare, non risulta dimostrata la sussistenza di comunicazioni concretamente idonee a garantire la partecipazione dell’interessato nel procedimento de quo; peraltro, l’Amministrazione non dimostra di essere stata impossibilitata a notiziare il destinatario dell’atto mediante avviso di avvio del procedimento o altra forma di coinvolgimento procedimentale.
Risulta sostanzialmente violato, perciò, il diritto alla partecipazione procedimentale del privato, fermo restando che, alla luce delle peculiarità del caso concreto, delle circostanze sopravvenute e in assenza di difese sul punto da parte dell’Amministrazione dell’interno, non può aprioristicamente escludersi la possibilità di un apporto collaborativo capace di condurre ad un diverso esito dell’istanza volta al conseguimento di un titolo di soggiorno.
2.2. Quanto all’ulteriore ragione inerente la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, secondo costante affermazione della giurisprudenza, «non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato, atteso che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione”» (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione, che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro.
Rispetto a tali presupposti sostanziali assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire.
In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5604/2023).
2.3. Del pari, l’incapacità reddituale o le eventuali irregolarità del DURC del datore di lavoro non sono al lavoratore addebitabili, poiché il prestatore di lavoro non è e non può essere a conoscenza di tali requisiti.
In tal senso, T.A.R. Campania – Salerno, Sezione I, sentenza n. 378 del 16 marzo 2020, secondo cui:
«l’inadempienza in ordine agli obblighi previdenziali cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti del lavoratore dipendente non può influire negativamente sul lavoratore stesso, anche in virtù del fatto che egli non ha la minima possibilità di sopperire a tali mancanze, ma anzi risulta parte danneggiata» (Cons. Stato, Sez. III)».
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.