Tag - Decreto flussi

Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e personalistica
AVV.TA ELENA MORELLI 1 E AVV. GENNARO SANTORO L’ordinanza cautelare n. 1046/2026, resa pubblica dalla Sezione I Ter in data 18 febbraio 2026, accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Roma, valorizzando espressamente le sopravvenienze documentali favorevoli intervenute nelle more del giudizio e richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui, in materia di immigrazione, l’Amministrazione non può limitarsi ad una verifica meramente formale, ma deve considerare l’evoluzione del rapporto giuridico sottostante in favore della posizione giuridica soggettiva del lavoratore.  Il caso di specie trae origine dall’adozione di un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura “Flussi” nel 2022. Tale revoca è stata disposta soltanto nel febbraio 2025, quando era già pendente un giudizio avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma in ordine alla conclusione del relativo sub-procedimento. L’Amministrazione ha giustificato l’adozione del provvedimento di revoca richiamando, da un lato, la mancata tempestiva produzione del certificato di idoneità alloggiativa e, dall’altro, l’asserita incompletezza dell’asseverazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022, ritenuta non conforme ai requisiti richiesti. Tuttavia, come emerge dalla stessa ordinanza, il ricorrente aveva, se pur successivamente alla presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta, prodotto sia il certificato di idoneità alloggiativa, sia un’asseverazione conforme al modello dell’Ispettorato del Lavoro, contenente i dati relativi a mansione, retribuzione, fatturato e numero di dipendenti. Il fatto che tale documentazione fosse sopravvenuta non ha impedito al TAR Lazio di considerarla completa e pertanto pienamente acquisibile e valutabile dalla Prefettura ai fini del buon esito della procedura “flussi” iniziata già nel 2022.   Il TAR Lazio, accogliendo l’istanza cautelare ha infatti ritenuto che “pur essendo tale documentazione successiva all’istanza proposta di rilascio del nulla osta, bisogna tenerne conto. […] nel valutare in giudizio la situazione del ricorrente bisogna tener conto anche delle sopravvenienze favorevoli intervenute tra la data di emissione dell’atto gravato e la decisione, questo in ragione della trasformazione subita nel tempo dal processo amministrativo “da giudizio sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo provvedimento, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata”, ciò soprattutto, come sottolineato dal Consiglio di Stato, nella specifica materia dell’immigrazione, dove una mancata valutazione di tali elementi potrebbe compromette irrimediabilmente la posizione giuridica del ricorrente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana.” Il TAR, dunque, in sede cautelare, ha ritenuto che tali elementi non potessero essere ignorati e che, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, la posizione del lavoratore dovesse ritenersi prevalente. Si tratta di un passaggio di particolare rilievo sistematico: la tutela cautelare non viene concessa in via automatica, ma all’esito di una delibazione che riconosce la centralità della situazione giuridica soggettiva del lavoratore straniero, la cui posizione non può essere sacrificata per rigidità procedimentali imputabili, in larga misura, a ritardi amministrativi. Il processo amministrativo, in tale prospettiva, si configura sempre meno come giudizio formale di legittimità e sempre più come sede di tutela effettiva della persona, soprattutto quando la decisione incide su lavoro, integrazione e, ancor di più, stabilità del soggiorno. La decisione non manca di richiamare, ed in effetti vi si iscrive perfettamente, un orientamento giurisprudenziale che va ormai consolidandosi secondo cui i provvedimenti di revoca del nulla osta non possono fondarsi su carenze documentali già superate né possono ignorare il principio del legittimo affidamento maturato nel tempo. Il TAR recepisce espressamente l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. III, nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025), affermando che la valutazione giurisdizionale deve estendersi alle sopravvenienze favorevoli intervenute tra l’adozione dell’atto e la decisione. Lo stesso TAR Lazio, con la sentenza n. 22278 del 10 dicembre 2025, si era già conformato a tale indirizzo, ribadendo la necessità di una valutazione sostanziale della posizione del ricorrente nelle procedure in materia di immigrazione. Si tratta dell’applicazione coerente di principi generali del procedimento amministrativo più volte affermati dal Consiglio di Stato. In un caso analogo – nel quale il requisito dell’idoneità alloggiativa risultava integrato solo successivamente – la Sezione III ha chiarito che “il modello di relazione fra legge e potere amministrativo improntato al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) induce infatti a ritenere che l’esercizio del potere discrezionale debba essere parametrato non (solo) al formale rispetto della regola, ma (anche) al raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva. Non si tratta di porre in tal modo su piani contrapposti ed alternativi il principio di buon andamento rispetto al principio di legalità: al contrario, fondare l’adozione del provvedimento di diniego sulla ricorrenza solo formale (e non anche sostanziale) dei presupposti legittimanti lo stesso, in una complessa fattispecie quale quella qui dedotta (condizionante la sorte dei fondamentali interessi pubblici e privati sopra richiamati), non può ritenersi conforme – se non in modo meramente apparente – al principio di legalità.” (Consiglio di Stato, III sez., n. 3643 del 22.4.2024). Ma anche in via più generica, con sentenza n. 5253 del 16 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha statuito che “la funzione assegnata al giudice amministrativo, nelle ipotesi in cui oggetto del giudizio sono i diritti fondamentali della persona umana che possono trovare tutela nel quadro di un idoneo bilanciamento con i valori essenziali della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori, non può limitarsi ad una valutazione di tipo statico ancorata al provvedimento impugnato, ma deve operare una valutazione di tipo dinamico al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale”. In definitiva, la pronuncia conferma che, nell’attuale assetto del diritto amministrativo dell’immigrazione, il baricentro del giudizio tende progressivamente a spostarsi dall’atto al rapporto sostanziale. Ciò non implica una rivalutazione incondizionata della procedura flussi, ma richiama l’esigenza che la sua applicazione sia costantemente ricondotta ai principi generali dell’ordinamento, in particolare a quelli di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza. L’orientamento valorizzato dal giudice – fondato sulla considerazione della documentazione effettivamente prodotta e dei requisiti concretamente maturati nel tempo – appare, peraltro, suscettibile di incidere anche sul piano sistemico. Una parte non trascurabile del contenzioso in materia “Flussi” è infatti collegata non tanto all’assenza sostanziale dei presupposti, quanto alla mancata o tardiva valorizzazione di elementi sopravvenuti, in procedimenti che si sviluppano su archi temporali estesi e che talvolta risentono di fisiologiche complessità istruttorie. In questa prospettiva, una lettura coerente con la logica del risultato e con la dimensione sostanziale del rapporto amministrativo potrebbe contribuire, oltre che a una più piena tutela delle posizioni soggettive coinvolte, anche a una fisiologica riduzione del contenzioso seriale, favorendo una gestione più efficiente e rispettosa della sfera giuridica personale dei singoli lavoratori.  T.A.R. per il Lazio, ordinanza n. 1046 del 18 febbraio 2026 1. Avvocata del Foro di Roma, responsabile dell’APS Attiva Diritti promozione politiche di ingresso e soggiorno regolare ↩︎
Il fallimento dei decreti flussi e l’inefficace sistema dei click-day
Il sistema degli ingressi per lavoro continua a produrre risultati preoccupanti: a quasi due anni dai click day del 2024, a fronte di 146.850 persone programmate per gli ingressi, risultano 24.858 permessi di soggiorno richiesti, pari a un tasso di successo del 16,9%. Solo 17 persone circa su 100 riescono a entrare in Italia e risultano avere un lavoro e un regolare titolo di soggiorno. Per il 2025 il quadro non pare migliorare: su 181.450 quote da decreto sono 14.349 i permessi di soggiorno richiesti, il 7,9%, e cioè circa 8 persone su 100 hanno finalizzato la procedura a dicembre 2025. Sono i dati inediti che la campagna Ero straniero presenta nel IV rapporto annuale sugli esiti della procedura d’ingresso per lavoro della programmazione flussi triennale 2023-25, aggiornati a dicembre 2025. Un’analisi che monitora l’intera filiera del decreto flussi – dalle domande ai nulla osta, dai visti agli ingressi, fino alla firma del contratto di soggiorno – attraverso i dati ottenuti da accessi civici ai ministeri competenti (Interno, Lavoro e MAECI) e alla Presidenza del Consiglio. La campagna è promossa da A Buon Diritto, ActionAid, ASGI, Federazione Chiese Evangeliche Italiane, Oxfam, Arci, CNCA, CILD. Altro dato da evidenziare riguarda i visti concessi: per il 2024, risultano 35.287 visti rilasciati, pari al 48,5% dei nulla osta emessi. Relativamente ai flussi 2025, i visti rilasciati sono 32.968, pari al 66,25% dei nulla osta. Anche il passaggio dei visti vede numerosi esiti negativi: 10.611, cui si aggiungono 4.171 pratiche pendenti. Tali risultati vanno collegati alla decisione del governo di intensificare i controlli verso i quattro paesi ritenuti “a rischio” rispetto a truffe e illeciti: gli esiti negativi delle persone originarie di Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka e Marocco sono il 34% circa del totale, le domande pendenti rappresentano il 90% del totale, segno dell’impatto dei controlli in fase pre-istruttoria e della sospensione delle domande imposta dal decreto legge 145 del 2024. Il sistema oggi appare più “pulito” solo sulla carta: meno domande, meno pratiche sospese, meno visti formalmente non rilasciati ma, in realtà, i nuovi filtri e i controlli introdotti hanno spostato il blocco ad inizio procedura, allungando i tempi prima del rilascio del visto e restringendo l’accesso ai canali regolari, con il rischio concreto di spingere lavoratori e lavoratrici verso canali irregolari. Quante persone sono entrate in Italia senza poi essere state assunte e sono a rischio irregolarità? “La quantificazione di questo dato è difficile da ottenere, sottolineano dalla campagna Ero straniero, non essendo possibile conoscere dalle banche dati dei ministeri competenti quante persone sono effettivamente entrate in Italia, ma si può effettuare una stima basandosi sui dati ottenuti. Se sottraiamo al numero dei visti concessi quello delle persone con in mano nulla osta e visto che sono ancora nei paesi di origine nella posizione di “attesa ingresso”, dovremmo avere una stima delle persone che sono effettivamente giunte in Italia. Togliendo il totale delle pratiche andate a buon fine da questa cifra, possiamo ipotizzare una stima delle persone entrate col decreto flussi e rimaste senza titolo di soggiorno attualmente in Italia. Per i flussi 2024 si può stimare che siano effettivamente arrivate circa 26.700 persone, pari appena a poco più del 18% della forza lavoro programmata: di queste il 7% vive il concreto rischio di scivolare nell’irregolarità. Quanto al 2025, delle 26.000 persone che hanno fatto ingresso in Italia – a dicembre scorso – risultavano a rischio irregolarità 11.686 persone, circa la metà”. Si tratta, spesso, di lavoratori e lavoratrici vittime di vere e proprie truffe e comportamenti illegittimi, che hanno pagato alcune migliaia di euro a presunti intermediari, datori di lavoro o aziende fittizie in cambio dell’assunzione, salvo arrivare in Italia e non avere da loro più notizie. Una soluzione a legislazione invariata per evitare che queste persone diventino irregolari, contrastando precarietà e sfruttamento, già esiste. Si tratta della possibilità, prevista da una circolare del ministero dell’interno, di concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore o alla lavoratrice che, una volta in Italia, rilevi l’indisponibilità del datore o della datrice di lavoro a finalizzare l’assunzione, quando tale situazione non è loro imputabile. Finora, il ricorso a tale tutela è stato minimo e andrebbe incentivato e reso più automatico presso l’amministrazione dell’interno. Nel Rapporto si sottolinea come quello in atto sia un sistema che perde posti di lavoro a ogni passaggio. Una novità rispetto al passato riguarda il calo considerevole delle domande inviate nel 2025, che sono state 222.617, un numero superiore alle quote ma molto lontano da quelli registrati negli anni precedenti all’introduzione della pre-compilazione on line: nel 2024 le richieste erano quasi cinque volte di più dei posti messi a disposizione. Rispetto al passaggio successivo del rilascio del nulla osta, i flussi 2024, a due anni dai click day, confermano la natura strutturalmente inefficace del meccanismo. Su 720.848 domande, i nulla osta rilasciati sono stati 72.704. Molto elevati invece gli esiti negativi: le pratiche rigettate, revocate, archiviate o rinunciate a dicembre 2025 sono state 127.783. Per il 2025, seppur con dati provvisori, si registra una situazione analoga e risultano 49.762 nulla osta rilasciati e 33.777 esiti negativi. A fronte di tali esiti sfavorevoli, tuttavia, pochissime, poco più del 3% degli esiti negativi nei due anni considerati, sono le quote inutilizzate che vengono successivamente redistribuite, come prevede la legge. Migliaia di posti previsti dal decreto restano così di fatto da subito inservibili, nonostante il fabbisogno di manodopera dichiarato. Va, infine, sottolineato come le quote per gli ingressi concretamente utilizzabili – perché assegnate alle singole prefetture italiane dal Ministero del lavoro a fine 2025 – sono solamente il 63,7% delle quote stabilite per il 2025 e l’81,6% per i flussi 2024: di fatto, già in partenza, si perdono alcune migliaia di posti disponibili previsti nella programmazione triennale del governo. Da segnalare, l’impatto positivo che hanno avuto sul meccanismo d’ingresso le modifiche più sostanziali introdotte negli ultimi anni in termini di maggiore flessibilità nella procedura e di superamento del sistema rigido delle quote e cioè il coinvolgimento delle associazioni datoriali nella procedura insieme a conversioni e ingressi fuori quota, nel settore dell’assistenza alla persona e di lavoratori formati all’estero. Questa è, evidentemente, la strada da seguire verso una più generale riforma del sistema di ingresso per lavoro, come quella che da tempo la campagna propone, a partire dall’introduzione di canali diversificati e flessibili disegnati per far effettivamente incontrare domanda e offerta e a partire non solo dalle esigenze del nostro mercato del lavoro, ma anche tenendo conto delle aspettative di lavoratrici e lavoratori dei paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti. Qui il dossier: https://erostraniero.it/wp-content/uploads/2026/02/IV_Monitoraggio_Flussi_26.pdf.   Giovanni Caprio
February 21, 2026
Pressenza
Decreto flussi: due ordinanze cautelari del TAR Veneto su nulla osta e diniego di visto di ingresso
Il Tribunale Amministrazione Regionale per il Veneto è intervenuto con due importanti ordinanze cautelari in materia di ingresso per lavoro, affrontando sia il tema della gestione procedimentale da parte delle amministrazioni sia quello della competenza territoriale nei giudizi connessi. 1. REVOCA DEL NULLA OSTA E DECISIONI ALGORITMICHE Con una prima ordinanza, adottata su ricorso del datore di lavoro contro la Prefettura, il TAR ha sospeso la revoca del nulla osta, ordinando la rinnovazione dell’invio dei codici di conferma. Nel caso di specie, i codici erano stati trasmessi a un indirizzo PEC non più attivo, con la conseguenza che il termine di sette giorni per la conferma risultava inutilmente decorso. Circostanza, questa, che era stata tempestivamente segnalata dal consulente del lavoro, il quale aveva anche indicato il nuovo indirizzo PEC dell’impresa, senza tuttavia ricevere riscontro dall’Amministrazione. Il TAR ha ribadito principi di particolare rilievo, affermando che: * l’invio dei codici a una PEC inattiva non può far decorrere validamente il termine perentorio; * la comunicazione inserita nel Portale Servizi ALI, priva dei codici necessari, non è idonea a sostituire tale invio; * la revoca è stata adottata prima dello spirare del termine utile; * soprattutto, l’Amministrazione non ha indicato alcuna base normativa che consenta, nel rispetto del principio di “legalità algoritmica”, una gestione automatizzata del procedimento fino all’adozione di una decisione amministrativa. Il Collegio richiama espressamente la pronuncia T.A.R. Veneto, Sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845, valorizzando il limite all’automazione nei procedimenti amministrativi. T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 20 del 15 gennaio 2026 2. DINIEGO DI VISTO E COMPETENZA TERRITORIALE Con una seconda ordinanza, pronunciata su ricorso del lavoratore contro l’Ambasciata, il TAR Veneto ha affermato la propria competenza territoriale, escludendo quella del TAR Lazio. Il Collegio ha ritenuto che il diniego di visto costituisca un atto meramente consequenziale alla revoca del nulla osta, già impugnata dal datore di lavoro davanti allo stesso TAR Veneto. Da ciò deriva la connessione tra i due giudizi e la conseguente attrazione della competenza presso il medesimo giudice. T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 43 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
Sospeso il rifiuto del nulla osta per contratto di soggiorno tardivo
L’ordinanza cautelare emessa dal TAR di Milano, 3ª sezione, riguarda un ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del nulla osta, motivato dalla mancata trasmissione del contratto di soggiorno debitamente sottoscritto entro 8 giorni dal caricamento sul Portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (ai sensi dell’art. 22, comma 6, del TUI). L’ordinanza è interessante sotto diversi profili: 1. Ritiene che il mancato rispetto del termine di otto giorni sia in parte imputabile all’Amministrazione in quanto tale termine “… decorre dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale (e non dall’invio del modello di contratto di soggiorno da parte dell’Amministrazione)”; 2. Afferma espressamente che “…un eventuale ritardo imputabile al datore di lavoro non possa pregiudicare la posizione del lavoratore ricorrente, anche tenuto conto del fatto che è stato comunque inviato – entro un congruo lasso di tempo – il contratto di soggiorno dallo stesso sottoscritto, dovendosi ritenere quindi dimostrata la corrispondenza tra l’ingresso autorizzato e l’effettiva instaurazione del rapporto di la, sia dipeso anche dal ritardo con cui la Prefettura ha inviato il contratto di soggiorno da sottoscrivere”; 3. Sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. T.A.R. per la Lombardia, ordinanza del 22 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento.
Illegittimo il rigetto della conversione del Pds da stagionale e subordinato: le circostanze ritenute ostative non riguardano il lavoratore
Il caso riguarda un cittadino albanese che aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, rigettata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Taranto. Avverso il suddetto provvedimento sfavorevole veniva proposto ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce nei confronti del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Taranto e dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva la domanda cautelare con la seguente motivazione: «Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare del presente giudizio, appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso, incentrate sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm., per l’omessa previa comunicazione all’istante del c.d. preavviso di diniego, notificato solo unitamente al provvedimento di diniego impugnato (non esistendo prova di precedente comunicazione all’interessato del preavviso di diniego), nonché sul rilievo sia che le circostanze ritenute ostative riguardanti il reddito insufficiente e la irregolarità contributiva del datore di lavoro non sono imputabili al lavoratore istante e, quindi, non possono essere causa di diniego dell’attribuzione della quota e della conversione del permesso di soggiorno, sia che l’eventuale scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è ostativa all’attribuzione della quota e alla conversione del permesso di soggiorno». Con sentenza n. 61/2026, depositata il 15.01.2026, il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva il ricorso in via definitiva con la seguente motivazione: «Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto. Invero, questa Sezione ritiene di dover (meditatamente), anche in questa sede di merito, confermare il contenuto della suindicata ordinanza cautelare, i cui principi possono in questa sede essere riaffermati. 2.1. Come anticipato in sede cautelare, non risulta dimostrata la sussistenza di comunicazioni concretamente idonee a garantire la partecipazione dell’interessato nel procedimento de quo; peraltro, l’Amministrazione non dimostra di essere stata impossibilitata a notiziare il destinatario dell’atto mediante avviso di avvio del procedimento o altra forma di coinvolgimento procedimentale. Risulta sostanzialmente violato, perciò, il diritto alla partecipazione procedimentale del privato, fermo restando che, alla luce delle peculiarità del caso concreto, delle circostanze sopravvenute e in assenza di difese sul punto da parte dell’Amministrazione dell’interno, non può aprioristicamente escludersi la possibilità di un apporto collaborativo capace di condurre ad un diverso esito dell’istanza volta al conseguimento di un titolo di soggiorno. 2.2. Quanto all’ulteriore ragione inerente la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, secondo costante affermazione della giurisprudenza, «non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato, atteso che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione”» (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione, che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a tali presupposti sostanziali assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5604/2023). 2.3. Del pari, l’incapacità reddituale o le eventuali irregolarità del DURC del datore di lavoro non sono al lavoratore addebitabili, poiché il prestatore di lavoro non è e non può essere a conoscenza di tali requisiti. In tal senso, T.A.R. Campania – Salerno, Sezione I, sentenza n. 378 del 16 marzo 2020, secondo cui: «l’inadempienza in ordine agli obblighi previdenziali cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti del lavoratore dipendente non può influire negativamente sul lavoratore stesso, anche in virtù del fatto che egli non ha la minima possibilità di sopperire a tali mancanze, ma anzi risulta parte danneggiata» (Cons. Stato, Sez. III)». T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 61 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Illegittimo il diniego automatico in materia di nulla osta legato al decreto flussi se la volontà di assunzione è confermata via PEC
Una decisione del T.A.R. Bari in materia di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri, ha chiarito che il rifiuto automatico generato dal sistema informatico per mancata conferma della volontà di assunzione da parte del datore di lavoro entro il termine di sette giorni, previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 286/1998, deve considerarsi illegittimo qualora il datore di lavoro, pur riscontrando difficoltà tecniche di accesso al portale telematico, abbia manifestato in modo inequivocabile e tempestivo la persistenza del proprio interesse attraverso un canale di comunicazione ufficiale alternativo, quale la Posta Elettronica Certificata (PEC). L’automatismo procedurale, sebbene funzionale alla gestione di flussi massivi, non può prevalere sui principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento, leale collaborazione e soccorso istruttorio, i quali impongono all’Amministrazione di valutare le circostanze reali del caso di specie. Di conseguenza, ricevuta una comunicazione formale che attesti la volontà di procedere all’assunzione prima dell’adozione formale del diniego, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di intervenire sulla procedura informatica per considerare valida la conferma, superando la rigidità della c.d. “decisione algoritmica” che non può sostituire la necessaria valutazione umana “riserva di umanità”. La finalità della norma, volta a contrastare fenomeni elusivi e a verificare l’attualità dell’interesse, è infatti pienamente soddisfatta quando la conferma, seppur con modalità diverse da quelle previste dal sistema, perviene all’Amministrazione entro il termine stabilito. BREVE DESCRIZIONE DEL FATTO Il caso trae origine dal ricorso presentato da una società avverso il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari aveva rifiutato una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero. La vicenda si sviluppa come segue: 1. La società ricorrente aveva presentato domanda di nulla osta, la cui istruttoria si era conclusa con esito positivo in data 31 ottobre 2025, avendo l’Amministrazione accertato la sussistenza dei requisiti richiesti. 2. In data 10 novembre 2025, il sistema informatico ministeriale inviava alla società la richiesta di confermare, entro sette giorni, la propria volontà di procedere all’assunzione, come previsto dalla normativa di settore (art. 22, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 286/98). 3. Nell’ultimo giorno utile per la conferma (17 novembre 2025), la società riscontrava difficoltà tecniche che le impedivano di accedere al portale telematico per completare la procedura. 4. Per ovviare al problema e manifestare la propria intenzione, nella stessa data del 17 novembre 2025, la società inviava una comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) sia alla Prefettura che all’Ambasciata, confermando in modo esplicito e inequivocabile la volontà di assumere il lavoratore. 5. Nonostante tale comunicazione, il giorno successivo (18 novembre 2025), il sistema informatico, non avendo registrato la conferma tramite il portale, generava in automatico un provvedimento di rifiuto della richiesta di nulla osta. 6. La società ha quindi impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo l’illegittimità per violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, sostenendo che la propria volontà era stata chiaramente e tempestivamente manifestata, sebbene con un mezzo diverso da quello telematico a causa di un impedimento tecnico. T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 1466 del 20 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Kristina Blushi per la segnalazione e il commento.
Decreto Flussi, entrati regolarmente ma lasciati senza diritti
Il Decreto Flussi continua a produrre irregolarità, sfruttamento e vulnerabilità, colpendo proprio chi ha seguito le regole. A denunciarlo sono il Tavolo Asilo e Immigrazione e altre associazioni 1, che in occasione della Giornata Internazionale dei Lavoratori Migranti e delle loro Famiglie, giovedì 18 dicembre, lanciano un appello al Governo. E soprattutto, a denunciarlo sono anche i lavoratori direttamente coinvolti che domani scendono in piazza organizzati in una mobilitazione dal basso. «Il Decreto Flussi non è mai stato uno strumento efficace per garantire ingressi legali e sicuri», ribadiscono le associazioni nell’appello. «Si fonda su un incrocio a distanza tra domanda e offerta di lavoro che non tiene conto della realtà del mercato del lavoro e che, nella pratica, produce irregolarità». Negli ultimi anni, nonostante alcune modifiche normative, la sostanza del meccanismo non è cambiata. Ritardi strutturali, opacità delle procedure e mancanza di informazioni continuano a caratterizzare il sistema. I dati della campagna Ero Straniero mostrano il fallimento dei recenti Decreti Flussi e come decine di migliaia di persone siano entrate in Italia con un visto e un nulla osta all’assunzione, per poi scoprire, una volta arrivate, che il lavoro promesso non esisteva o non rispettava le condizioni previste. «Molti di noi hanno scoperto solo dopo l’arrivo in Italia che il lavoro e l’alloggio promessi non erano reali», raccontano i membri del Comitato dei cittadini bengalesi arrivati con il Decreto Flussi, nato dopo l’importante incontro di autoformazione che si è svolto il 29 ottobre presso la sede di Arci a Roma e che ha registrato una partecipazione di oltre 800 persone. Il problema principale è per chi è rimasto truffato, ma non è solo questo aspetto ad essere criticato. A pesare è anche un sistema privo di punti di riferimento, sia nei Paesi di origine sia all’arrivo in Italia. «Non esistono canali informativi chiari, i documenti sono solo in italiano e gli appuntamenti in prefettura arrivano anche dopo un anno», spiegano dal Comitato. Nel frattempo, il visto scade e la persona diventa facilmente ricattabile. «Una vulnerabilità ingiustificabile – sottolineano – che non dovrebbe mai riguardare chi segue un percorso regolare». Una condizione che incide profondamente sulla vita quotidiana, sull’accesso ai diritti e sulla salute fisica e mentale. «Il mancato rilascio del permesso di soggiorno compromette anche l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale», ricordano le associazioni promotrici dell’appello. Sono centinaia i lavoratori truffati e raggirati che hanno rispettato tutte le procedure previste dalla legge e che oggi vivono in una situazione di incertezza amministrativa. «Siamo vittime dello stesso meccanismo che avrebbe dovuto portarci in Italia in modo sicuro», affermano. Un paradosso evidente, soprattutto in un momento storico in cui si fatica a reperire manodopera in molti settori. «L’interesse dell’Italia è avere lavoratrici e lavoratori regolari, non spingerli nel lavoro nero», ribadiscono le associazioni. «L’Italia non ha bisogno di forza lavoro ricattabile da sfruttare e oggetto anche della propaganda xenofoba e securitaria».». La richiesta avanzata è concreta e immediata. «In passato – ricordano le organizzazioni – il Governo è intervenuto con semplici circolari per chiarire situazioni analoghe». È il caso della circolare n. 3836 del 20 agosto 2007 del Ministero dell’Interno, che riconosce il diritto a un permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione. «Chiediamo una circolare che dia chiarezza a un percorso già iniziato regolarmente», affermano dal Comitato bengalese. «TIKASE vuol dire “va bene“, “è tutto OK“. Ma sarà davvero tutto OK solo quando la legge sarà chiara». La mobilitazione del 18 dicembre si inserisce in una data carica di memoria. È il giorno in cui si ricordano anche i 28 lavoratori africani morti nel 1972 sotto il tunnel del Monte Bianco, nascosti in un camion diretto in Francia. «Da allora poco o nulla è cambiato», sottolineano le associazioni. Per questo domani in molte città italiane si terranno assemblee e iniziative pubbliche. A Roma, l’appuntamento è in piazza Capranica alle 16.30, dove il Comitato porterà la propria voce insieme alle organizzazioni della società civile. «È una mobilitazione dal basso, ampia, responsabile e pubblica», spiegano. «Fate passaparola, fate arrivare la nostra voce». > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da @tikase_italia 1. L’appello è promosso da A Buon Diritto, ACLI, ActionAid, ARCI, ASGI, Casa dei Diritti Sociali, CGIL, CIES, CNCA, Commissione Migrantes Missionari Comboniani Italia, Emergency, Ero Straniero, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, Italiani Senza Cittadinanza, Medici del Mondo, Oxfam, Recosol, SIMM, UIL, Unire. ↩︎
I decreti flussi favoriscono lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici migranti
Nel Dossier Statistico Immigrazione 2025 del Centro Studi e Ricerche IDOS emerge un altro quadro allarmante: cresce lo sfruttamento lavorativo delle persone migranti e proliferano le truffe legate alle procedure di ingresso. Domani 4 novembre la presentazione nazionale a Roma. Gli anacronistici decreti flussi, nati per “regolare” l’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia, si sono ormai da tempo consolidati come un canale di sfruttamento e tratta. È quanto denuncia la nuova edizione del Dossier Statistico Immigrazione 2025 curato da Idos, che dedica uno dei suoi capitoli alla Relazione 2024 del Numero verde nazionale Antitratta (800 290 290). Secondo l’analisi, il fenomeno della tratta sta cambiando volto: «Oggi interessa meno che in passato lo sfruttamento di donne e minori a fini sessuali, ma coinvolge soprattutto uomini migranti risucchiati in forme di occupazione irregolare e spesso para-schiavistica». Attivo dal 2000, il Numero verde Antitratta rappresenta uno degli strumenti contro il grave sfruttamento degli esseri umani, introdotto nel 1998 con l’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione. Le segnalazioni raccolte tra il 2014 e il 2024 (oltre 800 in media ogni anno), pur nella consapevolezza che intercettano solo la punta dell’iceberg di un fenomeno complesso e ramificato, raccontano un cambiamento profondo: le prese in carico di donne e minori sono diminuite rispettivamente del 9,8% e del 63,6%, mentre quelle riguardanti uomini adulti sono raddoppiate. In undici anni lo sfruttamento sessuale è sceso dal 50% al 24%, mentre quello lavorativo è salito fino al 38,2%. Un segnale inequivocabile è arrivato nel 2024, definito nella stessa Relazione come «l’anno degli inganni». Nel secondo semestre è emersa una rete di truffe legate ai decreti flussi, orchestrate da intermediari che dietro compenso seguivano i lavoratori stranieri lungo tutta la procedura per il rilascio del visto, dalla chiamata nominativa fino al nulla osta, per poi sparire una volta ottenuti i documenti. Solo tra luglio e dicembre, 139 potenziali lavoratori migranti – provenienti soprattutto da Tunisia, Marocco, India ed Egitto – si sono trovati senza un impiego e in condizioni di estrema vulnerabilità. Secondo Idos, si tratta soltanto «della parte emersa di un fenomeno molto più ampio». Nello stesso periodo, l’80% delle prese in carico attivate dal Numero verde riguardava lo sfruttamento lavorativo, contro il 16% per quello sessuale. Il Dossier denuncia anche «le storture del sistema attivato dai decreti flussi», segnalando «l’eccessivo carico di burocrazia, i tempi dilatati in modo insostenibile e la scarsa efficacia nel rispondere alle esigenze delle imprese». Proprio la questione dello sfruttamento e della tratta sarà uno dei tre approfondimenti della presentazione nazionale del Dossier Statistico Immigrazione 2025, in programma martedì 4 novembre al Nuovo Teatro Orione di Roma, a partire dalle 10.30. All’incontro interverranno l’avvocata Francesca Nicodemi, esperta di tutela delle vittime di tratta; Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Mediterranee Italia; e il blogger e attivista italo-palestinese Karem Rohana. La giornata sarà aperta dal sociologo Paolo De Nardis, presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, e moderata dal direttore di Confronti, Claudio Paravati. La presentazione sarà a cura del presidente del Centro Studi e Ricerche Idos, Luca Di Sciullo, mentre le conclusioni spetteranno alla moderatrice della Tavola Valdese, Alessandra Trotta. Il Dossier è realizzato grazie ai fondi dell’8xmille della Chiesa Valdese e sarà presentato in contemporanea in tutte le regioni e province autonome italiane (qui i luoghi e i programmi). L’evento centrale sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Idos.
CdS: i termini di conclusione del procedimento amministrativo decorrono dalla richiesta di appuntamento
I tempi per accedere ad un procedimento amministrativo (richiesta di appuntamento anche tramite piattaforme informatiche) rilevano ai fini della decorrenza dei termini di legge per la conclusione dello stesso (cd. dies a quo). È quanto afferma il Consiglio di Stato, sez. III, con un’importante sentenza del 2 aprile 2025, la n. 2819/2025, in un giudizio in materia di rilascio del visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato, da parte del Consolato generale d’Italia a Casablanca, in favore di un cittadino straniero. Con parole cristalline, i giudici di Palazzo Spada affermano che: “qualsiasi atto di impulso del cittadino volto a sollecitare l’esercizio di un potere dell’Amministrazione previsto dalla legge è suscettivo di far sorgere l’obbligo di provvedere purché tale impulso sia presentato nelle forme e coi modi previsti dalla disciplina regolativa del potere stesso”. In appello viene, dunque, ribaltata la tesi del Tar Lazio, sez. III che, con la sentenza n. 17710/2024, aveva respinto il ricorso del cittadino straniero, ritenendo che la domanda di appuntamento per il rilascio del visto di ingresso, attraverso la piattaforma VFS Global (società esterna di servizi di cui si avvale il Consolato italiano per la raccolta delle stesse domande di Visto), non potesse considerarsi atto di impulso del procedimento amministrativo. In altre parole, il Tar aveva ritenuto che la risposta automatica del sistema non potesse avere natura provvedimentale e quindi, la successiva inerzia della pubblica amministrazione, fino all’effettivo appuntamento presso il Consolato, non rilevasse, anche ai fini dell’azione contro il silenzio (cui, come si dirà, si potrebbe aggiungere l’azione di classe pubblica di cui al D.lgs. 198/2009). Il Consiglio di Stato, con questa importante pronuncia, nega fermamente l’esistenza di “buchi neri” del procedimento, all’interno dei quali l’amministrazione sarebbe libera di NON agire, in danno della persona istante, italiana o straniera, priva, in questo lasso di tempo, di rimedi giudiziali. Non ci sono “zone franche” per la p.a., soprattutto quando esternalizza un servizio relativo ad una propria funzione: una prenotazione, un’istanza di appuntamento per il rilascio di un titolo, anche quando effettuata con piattaforme web che restituiscono una risposta automatica di presa in carico, fa sorgere in capo all’amministrazione il dovere, e in capo alla persona che ha presentato l’istanza il diritto, ad una risposta conclusiva del procedimento nei tempi previsti dalla legge: “dovendo in definitiva l’informatica inerire alla “forma della funzione amministrativa” e non già assurgere a funzione autonoma o, ancor peggio, a causa di inutili appesantimenti procedurali o, come nel caso di specie, di impasse deteriori (arg. ex 3-bis legge n. 241/1990 “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici”)”. In particolare, la pronuncia ha il pregio di fare luce su un problema particolarmente diffuso, soprattutto nel settore dell’immigrazione, nell’ambito del quale, troppo spesso, l’affidamento del servizio di gestione delle agende a soggetti privati ovvero l’utilizzo, anche tramite risorse interne, di piattaforme informatiche per la prenotazione degli appuntamenti (ad esempio, il cd. sistema Prenotafacile in uso in molte Questure del territorio italiano), si traduce in un ritardo ingiustificabile nell’accesso al procedimento di rilascio, per fare qualche esempio, del visto in materia di lavoro (oggetto della pronuncia in parola), del visto per ricongiungimento familiare, o ancora dei titoli di soggiorno per chi già si trova sul territorio italiano, comprese persone richiedenti asilo.  Questa pronuncia, in conclusione, afferma un principio di tutela effettiva – anche attraverso le azioni di classe quali l’azione avverso la violazione dei termini di cui al D.lgs. n. 198/2009) – nei confronti dell’amministrazione, la quale, secondo prassi evidentemente illegittime, non considera i tempi per accedere alle procedure come tempi del procedimento, lasciando soprattutto le persone straniere che attendono un titolo di soggiorno e che, quindi, sono maggiormente precarie dal punto di vista della fruizione dei propri diritti fondamentali, in una inaccettabile situazione di limbo giuridico. Consiglio di Stato, sentenza n. 2819 del 2 aprile 2025
Condannata l’Ambasciata di Casablanca per inerzia sul rilascio del visto per motivi di lavoro
Il TAR del Lazio – Sezione Quinta Quater – ha accolto un ricorso presentato per ottenere il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato richiesto presso il Consolato Generale d’Italia a Casablanca. Il provvedimento segna un importante precedente contro le lungaggini burocratiche e il silenzio delle autorità consolari soprattutto in Marocco. Il ricorso, presentato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., mirava alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sul procedimento avviato a maggio 2024. Nonostante il Nulla Osta già rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, la competente rappresentanza diplomatica non aveva concluso il procedimento nei termini previsti dalla normativa vigente, ovvero entro 30 giorni dalla domanda. Il TAR ha riconosciuto la piena fondatezza del ricorso, accertando l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro i termini previsti dall’art. 31, comma 8, del DPR 394/1999. Di conseguenza, ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando anche un commissario ad acta per garantire l’esecuzione del provvedimento in caso di ulteriore inerzia. Le spese processuali sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente. T.A.R. per il Lazio, sentenza del 18 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano per la segnalazione e il commento. Il ricorso è stato presentato insieme all’Avv. Stefania Caggegi del foro di Messina.