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Nulla osta ex art. 42, co. 2, d.l. 73/2022: obblighi istruttori e difetto di motivazione nel provvedimento di revoca
Un’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima – che accoglie un’istanza cautelare relativa ai “nuovi” nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri (art. 42, co. 2, d.l. 73/2022), emanati senza una preventiva verifica circa l’eventuale sussistenza di elementi ostativi. Nel caso di specie, il nulla osta era stato rilasciato nonostante la già intervenuta condanna del datore di lavoro, circostanza che rendeva quest’ultimo inidoneo alla stipula del contratto. Il lavoratore, dopo aver ottenuto il visto di ingresso dalla competente Ambasciata su istanza del datore, era giunto in Italia; solo dopo molti mesi gli veniva tuttavia notificato il provvedimento di revoca del nulla osta. Il Collegio, in sede cautelare, non ha approfondito le censure sollevate di illegittimità costituzionale dell’art. 42, co. 2, d.l. 73/2022 e di violazione del principio di legittimo affidamento, ma si è concentrato su due profili: * il difetto di motivazione, poiché l’Amministrazione aveva utilizzato un mero modulo prestampato senza individuare la fattispecie concreta; * il difetto istruttorio, atteso che – nel caso in esame – l’impossibilità di stipulare il contratto (per la condanna già esistente a carico del datore prima dell’emanazione del nulla osta) imponeva alla P.A. l’onere di valutare ogni altra possibilità, comprese eventuali alternative occupazionali per il lavoratore. T.A.R. per il Piemonte, ordinanza n. 266 del 26 giugno 2025 Si ringrazia l’avv. Pasquale Franco De Rosa per la segnalazione e il commento.
Fermo amministrativo per Seabird 1, l’aereo di monitoraggio sul Mediterraneo
Il governo italiano alza il livello dello scontro contro chi documenta le violazioni dei diritti umani nel Mediterraneo centrale. Il 7 agosto, l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ha notificato al team di Sea-Watch il fermo amministrativo immediato del Seabird 1, uno degli aerei utilizzati dall’organizzazione civile di soccorso in mare Sea-Watch 1 per monitorare e documentare soccorsi e respingimenti. «Solo una settimana prima,» – denuncia l’ONG – «il team aereo aveva documentato come le autorità italiane avessero ignorato per un’intera giornata le chiamate di soccorso di una nave in difficoltà, determinando la morte di due bambini. Questo caso ha suscitato grande attenzione in Italia». Per Sea-Watch, il provvedimento non è che l’ennesimo segnale di una strategia volta a eliminare il monitoraggio indipendente nel Mediterraneo. «La ragione del fermo ci è attualmente sconosciuta – ha dichiarato Laura Meschede, portavoce dell’organizzazione -. Ma è evidente che si tratta di un pretesto per sbarazzarsi di noi, testimoni della situazione nel Mediterraneo». La base giuridica è il Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 2, il cosiddetto Decreto Flussi, che consente di sequestrare anche gli aerei delle ONG. Già al momento dell’approvazione, associazioni e attivisti avevano denunciato il rischio che lo strumento venisse usato per ostacolare le attività di monitoraggio. Il caso del Seabird 1 conferma questi timori. Il Decreto 145 è strutturato in tre capi principali (più le disposizioni finali), che corrispondono ad aree tematiche distinte. L’introduzione di obblighi stringenti per gli aeromobili civili impiegati in attività di ricerca e soccorso, insieme alle norme su richieste di asilo e cooperazione del richiedente e alle procedure di respingimento alle frontiere, è contenuta nel Capo III – Gestione dei flussi migratori e protezione internazionale. «Gli aeromobili che effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso (…) hanno l’obbligo,» – spiega l’avvocato Arturo Raffaele Covella – «nel rispetto delle convenzioni internazionali, di informare di ogni situazione di emergenza in mare immediatamente e con priorità l’ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, nonché i Centri di coordinamento degli Stati costieri responsabili delle aree contigue». Interviste/In mare FLUSSI, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TUTELA PER LE VITTIME DI CAPORALATO L’intervista all’avvocato Arturo Raffaele Covella sul D.L. n. 145/2024 12 Novembre 2024 Questa disposizione, seppur presentata come garanzia di coordinamento rappresenta un ulteriore strumento di controllo e potenziale ostacolo alla libertà di monitoraggio indipendente. «Negli ultimi mesi – continua Meschede – abbiamo documentato ripetute gravi violazioni dei diritti umani da parte del governo italiano. Abbiamo registrato come le autorità italiane ignorassero le chiamate di soccorso e decine di persone annegassero. Abbiamo documentato come milizie libiche armate dall’Italia e dall’UE abbiano sparato su soccorritori e persone in fuga. Ogni giorno raccontiamo gli effetti mortali delle politiche isolazioniste dell’Europa: non sorprende che il governo italiano voglia sbarazzarsi di noi». Il fermo, che durerà inizialmente 20 giorni, potrebbe avere conseguenze ben più gravi: alla seconda “violazione” del decreto, la durata salirebbe a 60 giorni; alla terza, l’aereo verrebbe confiscato definitivamente. Sea-Watch ha annunciato che intraprenderà azioni legali contro il provvedimento che segna un precedente importante. Finora, infatti, le misure restrittive nei confronti delle ONG, si erano concentrate principalmente sulle imbarcazioni di soccorso in mare, mentre un sequestro diretto di un velivolo dedicato al monitoraggio aereo non aveva mai avuto luogo. Nel frattempo, l’assenza del Seabird 1 lascia un vuoto pericoloso che rischia di tradursi in un aumento di respingimenti illegali, naufragi non documentati e silenzi sui naufragi quotidiani che si consumano al largo delle coste europee. Sea-Watch ha comunicato che l’8 agosto alle 16:22 – a poco più di 24 ore dal sequestro del Seabird1 – è decollato da Lampedusa il loro Seabird 3. L’ONG è tornata in volo per documentare e denunciare le violazioni dei diritti umani nel Mediterraneo, violazioni rese possibili dall’Italia e dall’Unione Europea. 1. La nota stampa di Sea-Watch ↩︎ 2. Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché’ dei relativi procedimenti giurisdizionali. (24G00171) Consulta il DL ↩︎
Diniego del visto per lavoro subordinato dall’Ambasciata d’Italia ad Abidjan. Il TAR Lazio sospende e ordina il rilascio del visto
A seguito del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte della Prefettura competente, l’Ambasciata d’Italia ad Abidjan negava il visto al richiedente, cittadino del Burkina Faso, motivando il diniego con il fatto che il Paese d’origine non rientrava tra quelli previsti dal Decreto Flussi e per il sospetto di un tentativo di elusione delle norme sul ricongiungimento familiare. Il lavoratore proponeva ricorso e il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglieva l’istanza cautelare, ordinando il riesame della pratica. L’Amministrazione, in ottemperanza all’ordinanza del Tribunale, procedeva quindi al rilascio del visto richiesto, chiedendo contestualmente la cessazione della materia del contendere. T.A.R. per il Lazio, ordinanza n. 1522 del 7 marzo 2025 La difesa del ricorrente, tuttavia, insisteva per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 8921 dell’8 maggio 2025 Si ringrazia l’Avv. Lindita Tushaj per la segnalazione e il commento.