Revoca del nullaosta e decreto flussi: il TAR Lazio conferma una tutela sostanziale e personalistica
AVV.TA ELENA MORELLI 1 E AVV. GENNARO SANTORO
L’ordinanza cautelare n. 1046/2026, resa pubblica dalla Sezione I Ter in data 18
febbraio 2026, accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame del
provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla
Prefettura di Roma, valorizzando espressamente le sopravvenienze documentali
favorevoli intervenute nelle more del giudizio e richiamando l’indirizzo del
Consiglio di Stato secondo cui, in materia di immigrazione, l’Amministrazione
non può limitarsi ad una verifica meramente formale, ma deve considerare
l’evoluzione del rapporto giuridico sottostante in favore della posizione
giuridica soggettiva del lavoratore.
Il caso di specie trae origine dall’adozione di un provvedimento di revoca del
nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura “Flussi”
nel 2022. Tale revoca è stata disposta soltanto nel febbraio 2025, quando era
già pendente un giudizio avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla
Prefettura di Roma in ordine alla conclusione del relativo sub-procedimento.
L’Amministrazione ha giustificato l’adozione del provvedimento di revoca
richiamando, da un lato, la mancata tempestiva produzione del certificato di
idoneità alloggiativa e, dall’altro, l’asserita incompletezza dell’asseverazione
prevista dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022, ritenuta non conforme ai requisiti
richiesti.
Tuttavia, come emerge dalla stessa ordinanza, il ricorrente aveva, se pur
successivamente alla presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta,
prodotto sia il certificato di idoneità alloggiativa, sia un’asseverazione
conforme al modello dell’Ispettorato del Lavoro, contenente i dati relativi a
mansione, retribuzione, fatturato e numero di dipendenti. Il fatto che tale
documentazione fosse sopravvenuta non ha impedito al TAR Lazio di considerarla
completa e pertanto pienamente acquisibile e valutabile dalla Prefettura ai fini
del buon esito della procedura “flussi” iniziata già nel 2022.
Il TAR Lazio, accogliendo l’istanza cautelare ha infatti ritenuto che “pur
essendo tale documentazione successiva all’istanza proposta di rilascio del
nulla osta, bisogna tenerne conto. […] nel valutare in giudizio la situazione
del ricorrente bisogna tener conto anche delle sopravvenienze favorevoli
intervenute tra la data di emissione dell’atto gravato e la decisione, questo in
ragione della trasformazione subita nel tempo dal processo amministrativo “da
giudizio sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi
denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere
amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo provvedimento,
volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata”, ciò
soprattutto, come sottolineato dal Consiglio di Stato, nella specifica materia
dell’immigrazione, dove una mancata valutazione di tali elementi potrebbe
compromette irrimediabilmente la posizione giuridica del ricorrente, arrecando
un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana.”
Il TAR, dunque, in sede cautelare, ha ritenuto che tali elementi non potessero
essere ignorati e che, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, la
posizione del lavoratore dovesse ritenersi prevalente. Si tratta di un passaggio
di particolare rilievo sistematico: la tutela cautelare non viene concessa in
via automatica, ma all’esito di una delibazione che riconosce la centralità
della situazione giuridica soggettiva del lavoratore straniero, la cui posizione
non può essere sacrificata per rigidità procedimentali imputabili, in larga
misura, a ritardi amministrativi. Il processo amministrativo, in tale
prospettiva, si configura sempre meno come giudizio formale di legittimità e
sempre più come sede di tutela effettiva della persona, soprattutto quando la
decisione incide su lavoro, integrazione e, ancor di più, stabilità del
soggiorno.
La decisione non manca di richiamare, ed in effetti vi si iscrive perfettamente,
un orientamento giurisprudenziale che va ormai consolidandosi secondo cui i
provvedimenti di revoca del nulla osta non possono fondarsi su carenze
documentali già superate né possono ignorare il principio del legittimo
affidamento maturato nel tempo. Il TAR recepisce espressamente l’orientamento
del Consiglio di Stato (sez. III, nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025),
affermando che la valutazione giurisdizionale deve estendersi alle
sopravvenienze favorevoli intervenute tra l’adozione dell’atto e la decisione.
Lo stesso TAR Lazio, con la sentenza n. 22278 del 10 dicembre 2025, si era già
conformato a tale indirizzo, ribadendo la necessità di una valutazione
sostanziale della posizione del ricorrente nelle procedure in materia di
immigrazione.
Si tratta dell’applicazione coerente di principi generali del procedimento
amministrativo più volte affermati dal Consiglio di Stato. In un caso analogo –
nel quale il requisito dell’idoneità alloggiativa risultava integrato solo
successivamente – la Sezione III ha chiarito che “il modello di relazione fra
legge e potere amministrativo improntato al principio di buon andamento della
pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) induce infatti a ritenere che
l’esercizio del potere discrezionale debba essere parametrato non (solo) al
formale rispetto della regola, ma (anche) al raggiungimento del risultato voluto
dalla norma attributiva. Non si tratta di porre in tal modo su piani
contrapposti ed alternativi il principio di buon andamento rispetto al principio
di legalità: al contrario, fondare l’adozione del provvedimento di diniego sulla
ricorrenza solo formale (e non anche sostanziale) dei presupposti legittimanti
lo stesso, in una complessa fattispecie quale quella qui dedotta (condizionante
la sorte dei fondamentali interessi pubblici e privati sopra richiamati), non
può ritenersi conforme – se non in modo meramente apparente – al principio di
legalità.” (Consiglio di Stato, III sez., n. 3643 del 22.4.2024). Ma anche in
via più generica, con sentenza n. 5253 del 16 giugno 2025, il Consiglio di Stato
ha statuito che “la funzione assegnata al giudice amministrativo, nelle ipotesi
in cui oggetto del giudizio sono i diritti fondamentali della persona umana che
possono trovare tutela nel quadro di un idoneo bilanciamento con i valori
essenziali della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori, non può
limitarsi ad una valutazione di tipo statico ancorata al provvedimento
impugnato, ma deve operare una valutazione di tipo dinamico al fine di evitare
il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale”.
In definitiva, la pronuncia conferma che, nell’attuale assetto del diritto
amministrativo dell’immigrazione, il baricentro del giudizio tende
progressivamente a spostarsi dall’atto al rapporto sostanziale. Ciò non implica
una rivalutazione incondizionata della procedura flussi, ma richiama l’esigenza
che la sua applicazione sia costantemente ricondotta ai principi generali
dell’ordinamento, in particolare a quelli di buon andamento, proporzionalità e
ragionevolezza.
L’orientamento valorizzato dal giudice – fondato sulla considerazione della
documentazione effettivamente prodotta e dei requisiti concretamente maturati
nel tempo – appare, peraltro, suscettibile di incidere anche sul piano
sistemico. Una parte non trascurabile del contenzioso in materia “Flussi” è
infatti collegata non tanto all’assenza sostanziale dei presupposti, quanto alla
mancata o tardiva valorizzazione di elementi sopravvenuti, in procedimenti che
si sviluppano su archi temporali estesi e che talvolta risentono di fisiologiche
complessità istruttorie.
In questa prospettiva, una lettura coerente con la logica del risultato e con la
dimensione sostanziale del rapporto amministrativo potrebbe contribuire, oltre
che a una più piena tutela delle posizioni soggettive coinvolte, anche a una
fisiologica riduzione del contenzioso seriale, favorendo una gestione più
efficiente e rispettosa della sfera giuridica personale dei singoli lavoratori.
T.A.R. per il Lazio, ordinanza n. 1046 del 18 febbraio 2026
1. Avvocata del Foro di Roma, responsabile dell’APS Attiva Diritti promozione
politiche di ingresso e soggiorno regolare ↩︎