Illegittimo il rigetto della conversione del Pds da stagionale e subordinato: le circostanze ritenute ostative non riguardano il lavoratoreIl caso riguarda un cittadino albanese che aveva chiesto la conversione del
permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, rigettata dallo
Sportello Unico per l’Immigrazione di Taranto.
Avverso il suddetto provvedimento sfavorevole veniva proposto ricorso al T.A.R.
Puglia – sede di Lecce nei confronti del Ministero dell’Interno, della
Prefettura di Taranto e dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva la domanda
cautelare con la seguente motivazione: «Considerato che, ad un sommario esame
proprio della fase cautelare del presente giudizio, appaiono fondate le
principali censure formulate nel ricorso, incentrate sulla violazione dell’art.
10-bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm., per l’omessa previa comunicazione
all’istante del c.d. preavviso di diniego, notificato solo unitamente al
provvedimento di diniego impugnato (non esistendo prova di precedente
comunicazione all’interessato del preavviso di diniego), nonché sul rilievo sia
che le circostanze ritenute ostative riguardanti il reddito insufficiente e la
irregolarità contributiva del datore di lavoro non sono imputabili al lavoratore
istante e, quindi, non possono essere causa di diniego dell’attribuzione della
quota e della conversione del permesso di soggiorno, sia che l’eventuale
scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è ostativa
all’attribuzione della quota e alla conversione del permesso di soggiorno».
Con sentenza n. 61/2026, depositata il 15.01.2026, il T.A.R. per la Puglia, sede
di Lecce, Sezione III, accoglieva il ricorso in via definitiva con la seguente
motivazione:
«Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto. Invero, questa Sezione
ritiene di dover (meditatamente), anche in questa sede di merito, confermare il
contenuto della suindicata ordinanza cautelare, i cui principi possono in questa
sede essere riaffermati.
2.1. Come anticipato in sede cautelare, non risulta dimostrata la sussistenza di
comunicazioni concretamente idonee a garantire la partecipazione
dell’interessato nel procedimento de quo; peraltro, l’Amministrazione non
dimostra di essere stata impossibilitata a notiziare il destinatario dell’atto
mediante avviso di avvio del procedimento o altra forma di coinvolgimento
procedimentale.
Risulta sostanzialmente violato, perciò, il diritto alla partecipazione
procedimentale del privato, fermo restando che, alla luce delle peculiarità del
caso concreto, delle circostanze sopravvenute e in assenza di difese sul punto
da parte dell’Amministrazione dell’interno, non può aprioristicamente escludersi
la possibilità di un apporto collaborativo capace di condurre ad un diverso
esito dell’istanza volta al conseguimento di un titolo di soggiorno.
2.2. Quanto all’ulteriore ragione inerente la scadenza del permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, secondo costante affermazione della giurisprudenza, «non
vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini
della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo
di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso
art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai
fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione
della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro
subordinato, atteso che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da
considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione”» (Cons. St.,
sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Ciò che rileva, dunque, sono i
presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione, che
riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo
all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai
Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro.
Rispetto a tali presupposti sostanziali assume carattere recessivo il dato
formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di
conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da
convertire.
In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di
validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla
conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti
sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi
di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di
sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel
territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per
l’attribuzione della quota di conversione del titolo» (cfr. Cons. Stato, Sez.
III, n. 5604/2023).
2.3. Del pari, l’incapacità reddituale o le eventuali irregolarità del DURC del
datore di lavoro non sono al lavoratore addebitabili, poiché il prestatore di
lavoro non è e non può essere a conoscenza di tali requisiti.
In tal senso, T.A.R. Campania – Salerno, Sezione I, sentenza n. 378 del 16 marzo
2020, secondo cui:
«l’inadempienza in ordine agli obblighi previdenziali cui il datore di lavoro è
tenuto nei confronti del lavoratore dipendente non può influire negativamente
sul lavoratore stesso, anche in virtù del fatto che egli non ha la minima
possibilità di sopperire a tali mancanze, ma anzi risulta parte danneggiata»
(Cons. Stato, Sez. III)».
T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 61 del 15 gennaio 2026
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.