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Condannata la prassi discriminatoria di Adecco di limitare i contratti alla scadenza del permesso di soggiorno
Con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2026, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, in una causa promossa da CGIL Lombardia, ha accertato il carattere discriminatorio della politica aziendale di Adecco Italia S.p.A. consistente nell’escludere dalle selezioni, o nel limitare la durata del contratto offerto, ai lavoratori extra UE il cui permesso di soggiorno avesse validità residua inferiore alla durata della missione richiesta dall’utilizzatore. Adecco, nelle proprie attività di selezione, sistematicamente o escludeva dalla selezione il candidato extra UE o offriva loro un contratto di durata non superiore alla validità residua del permesso, indipendentemente dalla valutazione professionale. La giustificazione addotta era di natura penalistica: evitare la responsabilità ex art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione. Per poter stipulare un contratto con scadenza successiva a quella del permesso, Adecco pretendeva che il lavoratore producesse già in sede di selezione – anche mesi prima della scadenza – la ricevuta della domanda di rinnovo. Il Giudice dott. Mariani ha accolto il ricorso chiarendo che la responsabilità penale del datore di lavoro può sorgere soltanto dopo la scadenza del permesso – se il rinnovo non è stato tempestivamente richiesto – e non certo in sede assuntiva: la ricevuta della domanda di rinnovo va resa disponibile nel corso del rapporto di lavoro, non prima della sua instaurazione. Sul piano antidiscriminatorio, il Giudice ha richiamato la sentenza Chez Razpredelenie Bulgaria (C. Giust. 16 luglio 2015, C-83/14) e la giurisprudenza CGUE sul concetto di disadvantage, affermando che anche una misura apparentemente neutra capace di produrre effetti sfavorevoli minimi ma sistematici verso un gruppo protetto integra una discriminazione indiretta, salvo giustificazione obiettiva e proporzionata. L’obiettivo di evitare la responsabilità penale – pur legittimo – non giustificava la misura adottata, poiché l’ordinamento mette già a disposizione strumenti meno restrittivi e ugualmente idonei. Il Tribunale ha pertanto ordinato ad Adecco di cessare il comportamento e di adottare una direttiva interna che prescriva ai selezionatori di non tener conto della scadenza del permesso di soggiorno, procedendo all’assunzione anche quando la scadenza del contratto sia posteriore a quella del permesso. Ha inoltre ordinato la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito aziendale. Tribunale di Milano, sentenza n. 144 del 15 gennaio 2026
7 marzo: corteo a Prato per una città operaia, libera, antifascista
Il 7 marzo si svolgerà il corteo “Prato operaia, libera, antifascista“, convocato in Piazza del Duomo alle ore 15:30. È un atto di necessaria presenza nei confronti di una ricorrenza significativa per la memoria della città: … Leggi tutto L'articolo 7 marzo: corteo a Prato per una città operaia, libera, antifascista sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.
Roma: 4 marzo assemblea per preparare corteo 1 maggio
4 marzo assemblea alle 1830 per lancio e costruzione collettiva del corteo del 1 maggio a Centocelle Aperte in via delle Resede. Come lo scorso anno si è cercato di far diventare più di massa un corteo che negli anni si è sempre svolto a Tor Pignattara/Quadraro.   
February 26, 2026
Radio Onda Rossa
UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE CONTRO TRENITALIA
L’On. Francesco Mari, di Alleanza Verdi e Sinistra, l’11 febbraio scorso ha presentato un’interrogazione parlamentare, chiamando a rispondere il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardo all’atteggiamento decisamente repressivo messo in atto da Trenitalia nei confronti di un proprio dipendente. L’impresa ferroviaria ha inviato a un capotreno della Direzione regionale Calabria, attivo dal punto di vista sindacale anche se non ricopre incarichi, ben quattro contestazioni disciplinari in pochissimo tempo, guarda caso a partire dalla sua prima partecipazione ad una riunione sindacale, il 29 gennaio 2025. Alcune di queste contestazioni “risultano fondate sull’invio di comunicazioni di servizio ai superiori gerarchici, e in copia conoscenza alle rappresentanze sindacali aziendali, in relazione a criticità operative, disservizi, sicurezza e condizioni di lavoro del personale di bordo.” Nelle relative lettere di sanzione l’azienda fa riferimento a “una disposizione interna del gruppo Ferrovie dello Stato italiane sull’utilizzo delle «risorse digitali» aziendali, secondo cui le comunicazioni devono essere indirizzate esclusivamente a «soggetti interessati, in coerenza con i ruoli e le responsabilità loro attribuiti»” L’ON. Mari ritiene che Trenitalia stia interpretando questa disposizione interna in modo “particolarmente restrittivo nei confronti del singolo lavoratore”, quando invece risulta “essere un atto palesemente discriminatorio, alla luce dell’utilizzo in modo molto più frivolo della posta elettronica aziendale da parte dei responsabili aziendali locali, per comunicazioni di carattere non strettamente lavorativo, quali, a solo titolo di esempio, l’invio tramite mailing list aziendale di un invito ad un festino sulla spiaggia, il cosiddetto «Welcome summer party» (5 giugno 2025, ore 17:54), i «Saluti di Angelo Cosenza», ovvero la cosiddetta «preghiera del ferroviere» (20 novembre 2025, ore 22.12).” Inoltre “il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nelle comunicazioni relative a sicurezza, condizioni di lavoro, segnalazioni di criticità operative e violazioni del Ccnl costituisce prassi ordinaria nelle relazioni industriali ed è tutelato dalle norme in materia di libertà sindacali.” Da quando in qua un lavoratore non ha il diritto di informare i propri rappresentanti sindacali su queste tematiche? Insomma, intrattenimento e comunicazioni estranee all’attività lavorativa trovano spazio e tolleranza attraverso gli strumenti aziendali, mentre non sembra esserci lo stesso rispetto per il ruolo e la funzione delle organizzazioni sindacali. È infatti surreale che nel 2025 un lavoratore venga sanzionato per aver inviato comunicazioni ai propri rappresentanti sindacali su temi cruciali come la sicurezza, i disservizi e le condizioni di lavoro, mentre non risulta alcun provvedimento nei confronti di dirigenti che utilizzano la posta elettronica aziendale per invitare macchinisti e capitreno a eventi ricreativi, come feste in spiaggia o iniziative analoghe. Ma non è tutto: tra le sanzioni in oggetto ne risulta anche una di ben otto giorni di sospensione, nella quale si addebita al lavoratore la soppressione di un treno, quando invece il capotreno ha semplicemente, come suo dovere, segnalato alla propria sala operativa che tale treno, a origine corsa, aveva l’unico servizio igienico guasto, fatto che era già stato precedentemente segnalato. Il capotreno ha quindi chiesto istruzioni; ed è stata la stessa sala operativa che “in piena autonomia ha disposto la soppressione del treno.” Non ci risulta che agli addetti della sala operativa siano arrivati contestazioni e otto giorni di sospensione. Nell’interrogazione parlamentare si chiede quindi se tali comportamenti sono prassi di tutta Trenitalia oppure iniziative autonome della Direzione regionale Calabria o a prassi più ampie del Gruppo FS; se i ministri interrogati “ritengano l’operato di Trenitalia s.p.a., società interamente controllata dallo Stato, coerente con gli obblighi e i princìpi di correttezza contenuti nel contratto di servizio in essere e rispettoso dei princìpi di rango costituzionale a tutela delle libertà sindacali”; se non ritengano “censurabile il ricorso reiterato e sproporzionato allo strumento disciplinare, per «coprire» le lacune e le responsabilità organizzative dell’impresa, nonché per ostacolare il dialogo tra lavoratori e sindacati”; e se non intendano intervenire nei confronti di Trenitalia, perché vengano messi in atto interventi organizzativi tali da non ritrovarsi nella situazione di treni con guasto l’unico bagno disponibile. L'articolo UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE CONTRO TRENITALIA proviene da Ancora in Marcia!.
February 26, 2026
Ancora in Marcia!
SCIOPERO NAZIONALE TRASPORTO PUBBLICO, “ALTE ADESIONI NEGLI SCALI DI LOMBARDIA, BOLOGNA, ROMA E CATANIA”
Sono 300 i voli cancellati a livello nazionale, con l’87% di adesione all’astensione, proclamata – con diverse modalità e in diversi ambiti – da confederali, Usb e dalla Cub oltre al personale aereo ha esteso lo sciopero – 24 ore – a tutto il personale di terra, quello che in media ha la situazione reddituale e di diritti più pesante e precaria. Secondo il sindacato, “le aziende del comparto aereo-aeroportuale continuano a rifiutarsi di riconoscere a lavoratrici e lavoratori i loro diritti, e a versare loro quanto dovuto e gli arretrati maturati” – e aggiungono – “Il paradosso è che queste aziende, spesso con la complicità di alcune sigle sindacali che sottoscrivono accordi al ribasso, tentano di aggirare il pronunciamento dei Tribunali e delle Corti di Appello nelle cause promosse dalla Cub Trasporti, come nel caso della quantificazione degli arretrati dovuti per il mancato lavaggio dei DPI”. Gli aggiornamenti alle ore 12 con Antonio Amoroso, Cub trasporti, che anticipa anche quello che sarà lo sciopero di domani nel settore dei trasporti ferroviari, che si fermerà a partire dalle ore 21. Ascolta o scarica
February 26, 2026
Radio Onda d`Urto
La logistica in Italia: lo sfruttamento del lavoro come fattore strutturale e leva competitiva. Intervista ad Andrea Bottalico
Andrea Bottalico è autore del saggio La logistica in Italia. Merci, lavoro, conflitti (Carocci, 2025). Dopo avere conseguito il dottorato in Sociologia Economica a Milano è stato assegnista e docente presso le università di Milano e di Bergamo. Attualmente è … Leggi tutto L'articolo La logistica in Italia: lo sfruttamento del lavoro come fattore strutturale e leva competitiva. Intervista ad Andrea Bottalico sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.
Cassiera licenziata per un flacone da €2,90. La Pam di nuovo sotto accusa
A Grosseto la Pam Panorama ha licenziato una dipendente storica contestandole di non aver pagato un sapone. La donna aveva ripreso dallo scaffale un prodotto dopo che il primo era caduto a terra. Non è la prima volta che i … Leggi tutto L'articolo Cassiera licenziata per un flacone da €2,90. La Pam di nuovo sotto accusa sembra essere il primo su La Città invisibile | perUnaltracittà | Firenze.
Profilazione razziale e criminalizzazione del dissenso: la storia di Haji
La scorsa settimana Haji, studentessa del Liceo Machiavelli Capponi di Firenze, è stata segnalata ai servizi sociali per la sua partecipazione ad una manifestazione sindacale davanti al negozio di Patrizia Pepe in Piazza Duomo, avvenuta lo scorso 8 novembre. È stata prima convocata per un colloquio insieme ai genitori, e, in seguito ad un’ispezione all’interno della sua abitazione, è stata caldamente invitata a “non partecipare più a manifestazioni”, per evitare di incorrere in “conseguenze più gravi”. I servizi sociali hanno quindi avviato un’indagine in merito a possibili fattori criminogeni o legati al disagio familiare, basandosi sulla sua partecipazione ad una manifestazione.  Il sindacato Sudd Cobas, organizzatore del picchetto in oggetto, ha denunciato l’accaduto durante una conferenza stampa sabato scorso, mettendo in luce gli atti di intimidazione verso una studentessa minorenne, e sottolineando come la criminalizzazione della partecipazione al presidio sia avvenuta perché la famiglia di Haji è di origine marocchina. Infatti, studentesse e studenti non razzializzati, che come Haji hanno partecipato al presidio, non hanno subito conseguenze. Casi di questo tipo, come avvenuto per la schedatura di studentesse e studenti palestinesi nelle scuole, alimentano la narrazione di criminalizzazione delle seconde generazioni, portate avanti dalla destra e dai media mainstream di ogni orientamento, e si manifestano poi in provvedimenti strutturali come l’istituzionalizzazione delle zone rosse prevista nel nuovo Decreto Sicurezza.  Misure e pratiche profondamente razziste operano perciò come strumenti di controllo e repressione del dissenso e, da una parte identificano il nemico nei giovani delle seconde generazioni, nelle persone migranti e marginalizzate, giustificandone poi dalla reclusione, alla deportazione fino all’omicidio; dall’altra fungono da deterrente contro qualsiasi forma di protesta che osi mettere in dubbio lo stato di cose presenti. Dal Liceo di Haji è partita una raccolta firme di solidarietà su avaaz che vede ad ora più di 950 sottoscrizioni, dimostrando come sia in atto un processo di presa di coscienza e organizzazione di fronte ad attacchi razzisti, che prendono di mira ilal diritto di protesta.  > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Sudd Cobas (@suddcobas)
MILANO: SALARI SOTTO LA SOGLIA DI POVERTÀ E CAPORALATO, CONTROLLO GIUDIZIARIO PER FOODINHO-GLOVO
“2 euro e 50 lordi a consegna, quando prima del Covid la media era di 5 euro”, in un perido nel quale l’inflazione è aumentata considerevolmente. Contro gli stipendi da fame di Foodinho srl, la Procura del capoluogo lombardo ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per “caporalato e salari sotto la soglia di povertà”. La società di consegne a domicilio appartenente al colosso spagnolo Glovo, sarebbe dunque reponsabile di sfruttamento del lavoro. Foodinho-Glovo, che in Italia lavora con 40 mila rider, corrisponde “le tariffe più basse del settore”. Lo spagnolo Pierre Miquel Oscar, amministratore di Foodinho, risulta quindi indagato per caporalato perché accusato di imporre una retribuzione “in alcuni casi inferiore fino al 77% rispetto alla soglia di povertà e inferiore fino al 81% rispetto alla contrattazione collettiva”. L’approfondimento con Angelo Junior Avelli di Deliverance Milano. Ascolta o scarica
February 9, 2026
Radio Onda d`Urto
Illegittimo il rigetto della conversione del Pds da stagionale e subordinato: le circostanze ritenute ostative non riguardano il lavoratore
Il caso riguarda un cittadino albanese che aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, rigettata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Taranto. Avverso il suddetto provvedimento sfavorevole veniva proposto ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce nei confronti del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Taranto e dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva la domanda cautelare con la seguente motivazione: «Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare del presente giudizio, appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso, incentrate sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm., per l’omessa previa comunicazione all’istante del c.d. preavviso di diniego, notificato solo unitamente al provvedimento di diniego impugnato (non esistendo prova di precedente comunicazione all’interessato del preavviso di diniego), nonché sul rilievo sia che le circostanze ritenute ostative riguardanti il reddito insufficiente e la irregolarità contributiva del datore di lavoro non sono imputabili al lavoratore istante e, quindi, non possono essere causa di diniego dell’attribuzione della quota e della conversione del permesso di soggiorno, sia che l’eventuale scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è ostativa all’attribuzione della quota e alla conversione del permesso di soggiorno». Con sentenza n. 61/2026, depositata il 15.01.2026, il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva il ricorso in via definitiva con la seguente motivazione: «Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto. Invero, questa Sezione ritiene di dover (meditatamente), anche in questa sede di merito, confermare il contenuto della suindicata ordinanza cautelare, i cui principi possono in questa sede essere riaffermati. 2.1. Come anticipato in sede cautelare, non risulta dimostrata la sussistenza di comunicazioni concretamente idonee a garantire la partecipazione dell’interessato nel procedimento de quo; peraltro, l’Amministrazione non dimostra di essere stata impossibilitata a notiziare il destinatario dell’atto mediante avviso di avvio del procedimento o altra forma di coinvolgimento procedimentale. Risulta sostanzialmente violato, perciò, il diritto alla partecipazione procedimentale del privato, fermo restando che, alla luce delle peculiarità del caso concreto, delle circostanze sopravvenute e in assenza di difese sul punto da parte dell’Amministrazione dell’interno, non può aprioristicamente escludersi la possibilità di un apporto collaborativo capace di condurre ad un diverso esito dell’istanza volta al conseguimento di un titolo di soggiorno. 2.2. Quanto all’ulteriore ragione inerente la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, secondo costante affermazione della giurisprudenza, «non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato, atteso che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione”» (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione, che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a tali presupposti sostanziali assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5604/2023). 2.3. Del pari, l’incapacità reddituale o le eventuali irregolarità del DURC del datore di lavoro non sono al lavoratore addebitabili, poiché il prestatore di lavoro non è e non può essere a conoscenza di tali requisiti. In tal senso, T.A.R. Campania – Salerno, Sezione I, sentenza n. 378 del 16 marzo 2020, secondo cui: «l’inadempienza in ordine agli obblighi previdenziali cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti del lavoratore dipendente non può influire negativamente sul lavoratore stesso, anche in virtù del fatto che egli non ha la minima possibilità di sopperire a tali mancanze, ma anzi risulta parte danneggiata» (Cons. Stato, Sez. III)». T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 61 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.