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Illegittima l’espulsione della cittadina albanese che ha rinunciato alla richiesta di asilo: è mancata la valutazione del caso
Il caso di una cittadina albanese che aveva chiesto la protezione internazionale ed a seguito di rinuncia veniva espulsa con divieto di rientro per la durata di 5 anni. La decisione del Tribunale risulta molto importante perché le amministrazioni, ogni volta che lo straniero rinuncia alla richiesta di protezione emettono il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera senza che ci sia una valutazione del caso per caso ritenendo detto provvedimento un atto dovuto. IL CASO DI SPECIE Nel mese di febbraio del corrente anno una coppia di coniugi, cittadini albanesi, presentavano presso la Questura di Bari istanza di protezione internazionale e consegnavano il passaporto. In seguito veniva rilasciato a loro il modello C3. Pochi giorni dopo, il padre della cittadina albanese, per motivi di sangue, veniva trovato morto sparato e la notizia del crimine efferato raggiungeva la figlia in Italia solo grazie agli organi di stampa e della tv. Ella si presentava alla Questura di Bari – Ufficio Immigrazione chiedeva di essere autorizzata a recarsi in Albania alla casa del padre perché lo doveva identificare in quanto la Procura della Repubblica D’Albania – aveva aperto un procedimento penale e stava svolgendo indagini sull’omicidio commesso a danno del padre. Forniva alla amministrazione il giustificato motivo ossia tutti gli atti della procura albanese e poneva in visione ciò che era stato pubblicato dai media in merito all’omicidio. Il Prefetto di Bari e la Questura di Bari emettevano il provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio e divieto di reingresso. La cittadina albanese tornava in Albania e forniva il biglietto, l’imbarco, il timbro di uscita dal t.n. al fine di ottenere la revoca del divieto d’ingresso ma l’amministrazione non riteneva di adottare alcun provvedimento. Decideva quindi di rivolgersi al Giudice di Pace di Bari dove allegava tutti gli atti relativi al delitto commesso ai danni del padre, per giustificare il rientro in Albania, e forniva tutti gli altri elementi relativi ai legami familiari nel t.n. Il Giudice di Pace di Bari dopo una accurata istruttoria accoglieva il ricorso come segue: “Rilevare che, la sig.ra (…), con ricorso iscritto a ruolo l’08.04.2025 si opponeva al decreto di espulsione, (…), emesso dal Prefetto della Provincia di Bari il 25.02.2025 e notificato in pari data nonché all’ordine di lasciare il t.n. nel termine di 7 giorni, (…), emesso in data 25.02.2025 e notificato in pari data dal Questore della Provincia di Bari, oltre ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale chiedendone l’annullamento previa sospensiva esponendo: a) In data 19.02.2025 la ricorrente, unitamente al coniuge (…), presentava istanza di protezione internazionale e consegnava il passaporto e le veniva rilasciato il modello c3; b) In data 24.02.2025 il padre della ricorrente, per motivi di sangue, viene trovato morto sparato con arma da fuoco e della notizia del crimine efferato raggiunge la figlia qui in Italia solo grazie agli organi di stampa e della tv si allegano alcuni giornali on line che riportano la notizia; c) In data 25.02.2025 la ricorrente si presentava alla Questura di Bari – Ufficio Immigrazione in preda al panico e chiedeva di essere autorizzata a recarsi in Albania alla casa del padre perché lo doveva identificare in quanto la Procura della Repubblica D’Albania – sede di (…) aveva aperto un procedimento penale (…) del 24.02.2024 e sta svolgendo indagini sull’omicidio del padre a seguito dell’omicidio; d) In data 25.02.2025 il Prefetto di Bari e la Questura di Bari adottava il provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio; e) In data 25.02.2025 la ricorrente tornava in Albania con un volo Bari – Milano – Tirana come da copia del biglietto, del timbro di uscita dal t.n., del certificato personale di nascita da dove si evince il legame di parentela; Considerati i motivi a fondamento del ricorso: a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2-ter D.Lgs. 287/98.Violazione della Direttiva Direttiva 2008/115/CE atteso che,art. 13 comma 2-ter, introdotto dalla L. 129/2011, il quale prevede che: “L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne”. Nel caso de quo la procedura che è stata adottata è esattamente difforme a quella prevista e disciplinata dall’art. 13, comma 2-ter TUIMM, trattandosi di un particolare favor riconosciuto allo straniero che, sebbene irregolare, abbia deciso spontaneamente di lasciare il territorio, ciò evita, dapprima, che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica con divieto di reingresso, e per lo Stato che viene lasciato, la possibilità di un risparmio delle risorse pubbliche per il suo rimpatrio; b) rilevanza dei legami familiari: Violazione art. 13, comma 2 bis TUIMM; Violazione dell’art. 8 Cedu atteso che, vive con il coniuge e dimora con lui in Santeramo in Colle (come da copia della comunicazione di ospitalità per entrambi). Il coniuge è richiedente protezione internazionale come la ricorrente ed in data 19.02.2025 ad egli veniva rilasciato il modello C3. Il Prefetto di Bari ha adottato il decreto di espulsione in violazione dell’art. 13 comma 2 bis, così come interpretato dalla recente giurisprudenza di legittimità. Tenuto conto della produzione documentale quale prova di ogni circostanza a fondamento del ricorso ed in particolar modo alle ragioni che hanno indotto la ricorrente che, seppur nello stato di richiedente protezione internazionale la inducevano a lasciare il territorio nazionale dovendosi recare in Albania per procedere all’identificazione del padre assassinato, elemento da cui consegue profilo di illegittimità del provvedimento impugnato; Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Bari…”. Giudice di Pace di Bari, sentenza n. 1307 del 9 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Coesione familiare padre-figlia: illegittimo il rifiuto della Questura, la P.A. condannata alle spese per entrambi i gradi di giudizio
Il caso riguarda un cittadino albanese che presentava la pratica di coesione in sede con la figlia presso la Questura di Bergamo la quale, con decreto emesso il 27.12.2022, rigettava l’istanza. Il provvedimento veniva impugnato e si chiedeva il suo annullamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 comma 6 e 19 comma 2 lett. d-bis del D.Lgs. 286 e art. 32 Cost. Il giudice di prime cure del Tribunale di Brescia dopo un lungo processo che vedeva impegnava le parti nella produzione di documenti, ascolto di testimoni, rigettava il ricorso e lo condannava alle spese in favore della amministrazione. La sentenza di primo grado veniva impugnata presso la Corte di Appello di Brescia rilevando che l’istanza veniva avanzata in qualità di padre della cittadina albanese titolare di permesso di soggiorno e che a sostegno della domanda il richiedente produceva sia alla questura in sede amministrativa che al Giudice di prime cure in sede giudiziale la documentazione diretta a provare che la figlia era l’unica che poteva mantenerlo economicamente – documentazione ritenuta non idonea dalla Amministrazione – come si legge nel provvedimento di rigetto, ove si evidenziava anche che l’interessato percepiva una pensione di anzianità nel Paese di origine a far data dal 10.1.2021 e che in Albania viveva un altro figlio. L’appellante produceva già in primo grado anche: * il certificato pensionistico da cui risulta che percepisce una pensione per “anzianità urbana” pari a 8588 Leke al mese (corrispondenti a 88,30 euro mensili) somma all’evidenza del tutto inidonea per mantenersi anche in Albania; * una dichiarazione notarile (tradotta e apostillata) del figlio residente in Albania, che dichiara di vivere con la moglie e con i loro due bambini e di avere una difficile situazione economica per cui non riesce a mantenere anche il padre; * una dichiarazione (tradotta e apostillata) della banca Credins Bank che attesta che il figlio, pur essendo cliente della Banca ed essendo registrato con il n. (…), non possiede un conto corrente individuale oppure un conto sullo stipendio individuale. * una dichiarazione (tradotta e apostillata) del Sindaco del Municipio dove risiede il figlio che attesta che quest’ultimo “non esercita attività privata nel territorio del nostro municipio”; * una dichiarazione (tradotta e apostillata) del Sindaco del Municipio che certifica che il figlio non percepisce sussidio economico; * una dichiarazione di una vicina di casa del nucleo familiare, che dichiara che da due anni il ricorrente/appellante vive con la figlia, il genero e il nipote che lo mantengono e lo assistono in tutto, anche per i suoi gravi problemi di salute accertati in Italia e che lo costringono a continui accessi ospedalieri. L’appellante inoltre produceva la certificazione unica 2024 del marito della figlia del richiedente, che attesta un reddito, nel 2023, di euro 20.768,00. La Corte di Appello ritenendo l’appello fondato lo accoglieva ed in riforma della sentenza di primo grado dichiarava illegittimo il decreto di rifiuto della Questura di Bergamo con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio con la seguente motivazione: “Va evidenziato che il testo originario dell’art. 29 TU 286/98 prevedeva che lo straniero potesse chiedere il ricongiungimento “per genitori a carico” e non vi era alcun riferimento all’eventualità che fruissero di mezzi di sussistenza o di un sostegno familiare nel Paese d’origine. Intervenne poi la Direttiva CE 2003/86 che evidenzia, nei “considerando” introduttivi, che il ricongiungimento familiare dovrebbe riguardare in ogni caso i membri della famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni) – n. 9 – mentre, in relazione agli ascendenti, prevede: “dipende dagli Stati membri decidere se autorizzare la ricongiunzione familiare per parenti in linea diretta ascendente” – n. 10 – , prevedendo poi, in conformità a tale principi, all’art. 4 I comma che gli Stati membri debbano autorizzare l’ingresso e il soggiorno della prima categoria di familiari (coniuge, figli minorenni) e prevedendo al II comma che invece gli Stati membri possono in via legislativa o regolamentare autorizzare l’ingresso e il soggiorno degli “ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese di origine”. Il capo IV della Direttiva, nel disciplinare le condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare prevede, all’art. 6, che gli Stati membri “possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno dei familiari per ragioni di ordine pubblico di sicurezza pubblica o di sanità pubblica”. A tale direttiva seguì, per effetto del Decreto Legsl. 5/2007, una modifica dell’art. 29 lettera D) volta a adeguare la normativa nazionale alla Direttiva CE prevedendo che il ricongiungimento familiare poteva essere chiesto per i “genitori a carico che non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza”. Venne anche introdotto l’art. 29 bis che ha esteso, sempre in attuazione della direttiva CE, la previsione specifica del ricongiungimento anche agli ascendenti dello straniero al quale era stato riconosciuto lo status di rifugiato. In seguito, con il Decreto Legislativo 160/2008 l’art. 29 venne nuovamente modificato, questa volta in modo restrittivo, prevedendo che lo straniero possa chiedere il ricongiungimento per “i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Ciò posto, l’appellante ha documentato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 29 e pertanto la domanda va accolta e il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Bergamo va disapplicato in quanto illegittimo, con conseguente accertamento del diritto del richiedente a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Ministero degli Interni-Questura di Bergamo, soccombente, va condannato a rifondere alla controparte le spese dei due gradi di giudizio secondo i parametri dei giudizi avanti al Tribunale e alla Corte di Appello, spese che si liquidano come da dispositivo”. Questo caso è stato molto faticoso per il ricorrente poiché ha dovuto affrontare due gradi di giudizio prima di vedere affermare il suo diritto a permanere con la figlia ed ottenere il permesso per motivi familiari. Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 819 del 12 agosto 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative all’unità familiare, in particolare: * di coesione familiare; * di ricongiungimento familiare.
Non proroga del trattenimento in CPR: termini violati anche se il C3 viene depositato in udienza
Il cittadino tunisino era trattenuto presso il CPR di Bari – Palese. Dinanzi al Giudice di Pace di Bari aveva manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e per tale motivo la Questura di Bari chiedeva la convalida del trattenimento ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 142/2015. La Corte di Appello convalidava il trattenimento al fine di definire la procedura di protezione in atto. Durante il trattenimento il cittadino straniero subiva la fratturato del piede dx. e veniva dimesso dal medico del pronto soccorso per essere portato a domicilio in carico per le cure al medico curante e indicava per la deambulazione l’utilizzo delle stampelle. Rientrava nel CPR e lì scopriva che tali dispositivi sono vietati. Poco dopo veniva richiesta la proroga del trattenimento da parte della Questura di Bari. Negli atti inviati alla Corte di Appello l’amministrazione non riferiva nulla sullo stato di salute e tanto meno aveva depositato il referto del pronto soccorso; non riferiva che i termini per la procedura accelerata erano spirati; depositavano in udienza il modello C3 redatto oltre il termine di cui all’art. 26, comma 2 bis del D.lgs. n. 286/98. La Corte di Appello, in totale accoglimento della memoria difensiva depositata non prorogava il trattenimento con la seguente motivazione: “letta in particolare l’istanza, avanzata il 29.7.25, con cui la Questura di Bari, con riguardo al trattenimento ex art.6 co.3 D.Lgs.142/15 del suddetto straniero, convalidato da questa Corte di Appello il 4.6.25, ha tempestivamente chiesto una proroga per ulteriori 60 gg.; all’esito dell’odierna udienza camerale, in cui la Questura ha insistito per la proroga, mentre la difesa dello straniero si è opposta; rilevato che, mentre lo straniero ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale già in data 27.5.25 (in sede di convalida del suo primo trattenimento ex art.14 TUI davanti al Giudice di Pace), la redazione del modello C3, costituente adempimento necessario alla formalizzazione di tale domanda, è stata effettuata, secondo quanto riferito e documentato dalla stessa Questura all’odierna udienza, soltanto in data odierna, e quindi ben oltre il termine di 6 giorni lavorativi richiesti dall’art.26 co.2 bis D.Lgs.25/08; ritenuto che, per ormai consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass.15894/25), da un lato il predetto termine sia da considerarsi perentorio, dall’altro lato la sua violazione sia rilevabile d’ufficio e non sia sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione e dall’intervenuta convalida del trattenimento, spettando al giudicante il rilievo officioso di eventuali vizi a monte della procedura di trattenimento; ritenuto, alla luce di quanto sopra, assorbente ogni altra questione sollevata dalla difesa (ivi compresa quella riguardante la compatibilità del regime di trattenimento con le condizioni sanitarie dello straniero come desumibili da referto del locale Pronto Soccorso), che non ricorrano i presupposti per prorogare il trattenimento dello straniero (…)”. Corte di Appello di Bari, provvedimento del 30 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Dal CPR alla protezione speciale: riconosciuta la condizione di vulnerabilità e il radicamento sociale
Il caso riguarda un cittadino albanese che vive in Italia da oltre vent’anni e che, dopo un percorso tortuoso – che lo ha visto anche trattenuto presso il CPR di Bari Palese – ha finalmente ottenuto dal Tribunale di Bari il riconoscimento del diritto alla protezione speciale. Il 2 agosto 2023, mentre si trovava trattenuto nel CPR di Bari Palese, il cittadino formalizzava la richiesta di protezione internazionale. Il 10 agosto 2023 compariva dinanzi alla Commissione territoriale per l’audizione personale, durante la quale raccontava la propria vita di migrante di lungo corso. Emergeva in particolare che egli vive in Italia dall’età di 16 anni e che aveva lasciato l’Albania già a 14 anni per emigrare in Grecia. Gli anni vissuti in Albania con la famiglia gli avevano procurato forti disagi, essendo stato vittima di violenza domestica da parte del padre. Queste vicende hanno condizionato l’intera sua vita, con effetti deleteri anche sugli altri membri della famiglia: anche i fratelli, infatti, hanno sviluppato forme di depressione. In Italia ha lavorato con turni massacranti, fino a 15 ore al giorno, ma col tempo è rimasto vittima di uno stile di vita segnato dall’abuso di alcol e sostanze psicoattive, che lo ha condotto a più tentativi di suicidio, nel 2014 e nel 2020. Negli ultimi tre anni è stato inserito in un programma residenziale riabilitativo, con esiti positivi: ha manifestato la volontà di condurre una vita sana, rispettando le regole della comunità, distaccandosi dall’uso delle sostanze e avviando un percorso di emancipazione anche dalla terapia farmacologica. Durante il periodo di affidamento in prova presso la comunità, ha potuto elaborare i traumi legati alla violenza familiare subita. Il Magistrato di sorveglianza aveva concesso l’affidamento in prova ai sensi dell’art. 94, comma 2, del DPR n. 309/90, ritenendo significativa la sua storia di vita e tenendo conto della relazione comportamentale, che sottolineava: * la crescita in una famiglia disfunzionale, con un padre alcolista e violento anche davanti ai figli; * la presenza di depressione cronica nel fratello e di disturbi depressivi nella sorella; * indici intellettivi inferiori alla media, tratti di introversione, ritiro sociale e dipendenza affettiva; * il trauma “cumulativo” conseguente alla violenza assistita; * un nucleo depressivo radicato e un disturbo d’ansia legato sia a fattori organici sia ambientali. All’audizione in Commissione il ricorrente produceva ampia documentazione: gli atti relativi all’affidamento in prova, il percorso psicoterapeutico svolto in comunità e, a dimostrazione del proprio inserimento lavorativo, l’estratto contributivo INPS, dal quale risultava un’attività ininterrotta a partire dal 1° agosto 2002. Nonostante ciò, il 21 agosto 2023 la Commissione territoriale di Bari rigettava la domanda, negando qualsiasi forma di protezione. Il provvedimento veniva impugnato, contestando l’omessa valutazione dei documenti forniti e la mancata applicazione della protezione speciale per vittime di violenza domestica. La Commissione, infatti, non aveva svolto alcun giudizio di comparazione, ossia la valutazione tra il livello di integrazione sociale del richiedente in Italia e la sua condizione personale e oggettiva nel Paese di origine. Tale valutazione avrebbe dovuto verificare se la compressione dei diritti umani fosse tale da ledere il nucleo minimo della dignità della persona, soprattutto considerando che il ricorrente vive in Italia da quando aveva 16 anni, dove risiedono anche la madre (coniugata con un cittadino italiano), il fratello e i nipoti. Il giudizio di comparazione avrebbe dovuto tener conto della condizione di vulnerabilità del richiedente, segnata dalla violenza domestica subita e dalla necessità di cure psicologiche e psichiatriche “salva-vita”, non sostituibili altrove per via del delicato rapporto di fiducia instaurato con i medici specialisti. Va inoltre evidenziato che, nel Paese d’origine, le strutture sanitarie pubbliche restano fortemente carenti e quelle private, pur di livello migliore, non sono in grado di garantire interventi complessi. La situazione igienico-sanitaria appare precaria e le cure farmacologiche restano difficilmente accessibili (fonte: ACLED Dashboard, 01.01.2023 – 31.12.2023). All’esito di una lunga istruttoria, il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso, rilevando: “Considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale dinanzi alla Questura di Bari il 2 agosto 2023, ossia dopo l’entrata in vigore del DL n. 20/2023, va applicato l’art. 19 nella sua nuova formulazione. Il ricorrente ha prodotto documenti da cui emergono elementi tali da giustificare una valutazione positiva sulla domanda. (…) La documentazione depositata è indicativa della serietà dello sforzo compiuto dal richiedente per inserirsi nel tessuto socio-economico italiano. Ne emerge un percorso effettivo e duraturo di integrazione lavorativa in Italia, con un contratto di lavoro in essere. Deve pertanto essere riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 5, co. 6, e dell’art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998. In caso di rimpatrio, il ricorrente subirebbe una grave lesione della propria vita privata, essendo ormai radicato in Italia, senza che emergano gravi ragioni ostative alla sua permanenza”. Anche questo caso mette in luce le gravi carenze esistenti in materia di espulsione e protezione per casi speciali. L’attuale normativa crea forti disfunzioni sociali e ostacola chi si impegna ad aiutare i migranti, vanificando percorsi positivi che rischiano di interrompersi bruscamente nei luoghi di detenzione amministrativa, solo per il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno. Tribunale di Bari, decreto dell’11 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Coesione familiare: interpretazioni errate della Questura sui parametri richiesti
Il caso di un cittadino albanese che presentava istanza di coesione in sede presso la Questura di Brindisi per i suoi genitori e che si vedeva notificare il provvedimento di rifiuto per i seguenti requisiti: 1. “ai fini della coesione, non veniva data prova alcuna del continuo e consistente apporto economico dell’istante a favore dei genitori a carico per un periodo di 6 mesi antecedenti la data di partenza dal paese d’origine e manca l’attestazione di vivenza a carico o altra documentazione inerente al reddito complessivo di entrambi i genitori”; 2. “il requisito reddituale non risultava soddisfatto perché il reddito prodotto dall’interessato nell’anno 2022 si attesta ben al di sotto della soglia richiesta“. Il ricorrente proponeva ricorso avverso il decreto di rifiuto di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare del Questore di Brindisi e contestava il provvedimento impugnato e fondava le proprie doglianze proponendo i seguenti motivi: * Violazione di legge per lesione del diritto all’unità familiare sancito dalla Costituzione, dal diritto internazionale e comunitario e dal T.U. in materia di immigrazione; * Violazione degli attt. 2, 28, 29, 30 della C. Cost. Violazione dell’art. 28 e 30 comma 1 del D.Lgs. 286/98; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione; * Violazione degli artt. 10-bis e 21-octies L. n. 241/1990; * Violazione del principio di corrispondenza tra il preavviso di rigetto ed il provvedimento finale. In fatto si esponeva che i genitori del ricorrente, risiedevano in Albania e non avendo sufficienti mezzi di sussistenza, decidevano di raggiungere il figlio in Italia, non avendo più figli residenti in Albania in grado di prendersi cura di loro. Il figlio chiedeva al Questore della Provincia di Brindisi il permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare per i genitori ed all’uopo inviava a mezzo pec la documentazione necessaria.  Su richiesta della Questura, integrava la documentazione necessaria all’accoglimento dell’istanza, attestando che la madre viveva senza percepire alcuna pensione mentre il padre era titolare di una pensione pari ad € 82,22.  La Questura convocava il figlio a presentarsi per consegnare la richiesta di coesione familiare e produrre la documentazione in originale. All’appuntamento si presentavano il figlio/ricorrente ed i genitori, accompagnato dal loro difensore, e gli uffici, verificata la documentazione prodotta, invitavano il ricorrente a produrre la dichiarazione di vivenza a carico, al fine di completare la documentazione per l’accoglimento dell’istanza. In ottemperanza alla richiesta, il ricorrente, a mezzo del suo difensore inviava alla Questura la dichiarazione di vivenza a carico.  La questura, nonostante la sussistenza dei requisiti decretava il rigetto. Il provvedimento veniva sospeso dal Tribunale di Lecce. In sede istruttoria venivano esaminati tutti i documenti prodotti a sostegno della domanda e che erano stati depositati anche nel giudizio ed all’esito il ricorso veniva accolto con la seguente motivazione:  “La coesione familiare è una specie di ricongiungimento familiare in deroga che il cittadino straniero può fare direttamente in Italia, senza richiedere il nulla osta allo Sportello Unico Competente e il relativo visto. Può essere richiesta solo se il familiare da ricongiungere è già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, in presenza dei medesimi requisiti previsti per il ricongiungimento familiare, come appunto nel caso specifico i genitori dell’istante. Le motivazioni addotte dalla questura per il respingimento della domanda appaiono non giustificate ed erronee. Ed invero dall’esame della documentazione prodotta, risulta chiaramente che attualmente il ricorrente, oltre ad essere regolarmente soggiornante sul territorio italiano, sia in condizioni economiche tali da poter mantenere i propri genitori. Il ricorrente ha documentato il possesso di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2021, modello 730/2022, pari ad € 18.764,00, di cui € 13.797,00 rinvenienti dall’attività lavorativa da lui svolta ed € 4.967,00 dichiarati dalla moglie. Le soglie di reddito per la coesione familiare sono quelle previste per il ricongiungimento ex art. 29, comma 3, lettera b) T.U.Imm. secondo cui il richiedente deve avere “un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”. Nel 2022 l’assegno sociale era pari ad € 467,65 per un importo annuo di € 5.611,80, applicando alla lettera i criteri previsti dalla norma sopra indicata, per due familiari da ricongiungere la soglia minima si attesta ad € 11.223,60. Inoltre, il reddito complessivo del ricorrente e della moglie per l’anno d’imposta 2022, risulta superiore a quello dell’anno 2021, a dimostrazione del fatto che il reddito continua ad essere sufficiente. Infine, si evidenzia che per la coesione in sede non è previsto, contrariamente a quanto affermato dal Questore nel provvedimento impugnato, il requisito dell’apporto economico dell’istante in favore dei genitori per un periodo di sei mesi antecedenti la data di partenza dal paese d’origine. Quanto agli altri requisiti, si precisa che l’attestazione di vivenza a carico veniva prodotta a mezzo pec e di tanto si è fornita la prova con la documentazione allegata al ricorso. Inoltre, dal punto di vista normativo l’art. 5 comma 5 del d. lvo 286/98 dispone che “Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Pertanto, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti ex art. 29 del d.lgs. 286/98 – anche in ragione della documentazione già prodotta in sede di integrazione della stessa, richiesta dal Questore – per il rilascio del permesso di soggiorno in Italia. In conclusione, sulla base di tali ragioni, ritenuta assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve pertanto accogliersi il ricorso“. Questa pronuncia è molto importante perché legittima la presentazione delle istanze di coesione in sede definendo tale pratica una specie di ricongiungimento familiare in deroga che il cittadino straniero può fare direttamente in Italia, senza richiedere il nulla osta allo Sportello Unico Competente e il relativo visto. Mentre le Questure ed in particolare l’Ufficio Immigrazione di Brindisi avevano, per così dire, “chiuso le porte” a tali pratiche, spingendo tutti a passare attraverso lo Sportello Unico per il nulla osta ed il relativo visto per ricongiungimento familiare, la decisione legittima la presenza di chi entra in possesso di passaporto biometrico definendolo regolare. Ed esclude la previsione del requisito dell’apporto economico dell’istante in favore dei genitori per un periodo di sei mesi antecedenti la data di partenza dal paese d’origine. Ma cosa più importante ha chiarito come si deve interpretare l’art. 29, comma 3, lettera b) T.U.Imm. relativamente alle soglie di reddito da applicare in caso di coesione in sede; ossia, per il ricongiungimento è richiesto, in ogni caso, “un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale ed ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”. Tribunale di Lecce, sentenza del 25 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Non proroga del trattenimento: libero il cittadino del Congo trattenuto tra il CPR di Gjadër in Albania e il CPR di Bari – Palese
Il cittadino del Congo rientrava dal CPR di Gjadër in Albania in quanto la Corte di Appello di Roma non convalidava il decreto di trattenimento del Questore di Roma. La Questura di Roma appena rientrato in Italia, però, disponeva un nuovo trattenimento questa volta ex art. 14 TUIMM e lo inviava per la convalida presso il CPR di Bari – Palese. Il trattenuto manifestava la volontà di chiedere nuovamente protezione dinnanzi al Giudice di Pace di Bari che convalidava il trattenimento ex art. 14 D.Lgs. n. 268 /98. Avendo chiesto protezione internazionale la Questura di Bari chiedeva alla Corte di Appello di Bari di convalidare il decreto di trattenimento adottato, questa volta, ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.Lgs. n. 142/2015. La Corte di Appello di Bari convalidava il trattenimento per la durata di 60 giorni valutando la domanda di protezione, strumentale e finalizzata solamente a ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione, in quanto presentata solo a seguito di trattenimento presso il CPR in attesa dell’esecuzione del provvedimento prefettizio di espulsione. Prima della scadenza dei 60 giorni la Questura di Bari chiedeva la proroga per ulteriori giorni 90 pur essendo decorsi i termini di cui all’art. 26, comma 2 bis del D.lgs. n. 25/2008 in quanto il cittadino straniero non aveva nemmeno compilato il modello C3. La Corte di Appello di Bari, in accoglimento delle deduzioni difensive, non prorogava il trattenimento con la seguente motivazione: “(…) rilevato che il cittadino straniero … , nato in Repubblica Del Congo …, è stato inizialmente attinto da un provvedimento di trattenimento emesso ex art. 6 co. 3 d.lgs. 142/15 dalla Questura di Bari l’8.7.2025, convalidato il 9.7.25 dalla Corte d’Appello di Bari, per un periodo di 60 gg. prorogabile; -letta l’istanza, avanzata il 2.9.25, con cui la Questura di Bari ha tempestivamente chiesto una proroga di detto trattenimento per ulteriori 60 gg.; rilevato che, all’odierna udienza camerale, la Questura ha insistito per la proroga, mentre la difesa dello straniero si è opposta, invocando la violazione del termine di 6 gg. lavorativi fissato dall’art. 26 co.2 bis D.Lgs.25/08 per la formalizzazione della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale, non essendo stato ancora compilato il modello C3; rilevato che, mentre lo straniero ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale già in data 2.7.25 (in sede di convalida del suo primo trattenimento ex art.14 TUI davanti al Giudice di Pace), la redazione del modello C3, costituente adempimento necessario alla formalizzazione di tale domanda, non è stata ad oggi ancora effettuata, come confermato dalla stessa Questura, in violazione del termine di 6 giorni lavorativi richiesti dall’art.26 co.2 bis D.Lgs.25/08; ritenuto che la violazione del predetto termine (che per ormai consolidata giurisprudenza della S.C. – cfr. Cass.15984/25 – è termine di natura perentoria, la cui violazione è rilevabile d’ufficio né è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione e dall’intervenuta convalida del trattenimento, spettando al giudicante il rilievo officioso di eventuali vizi a monte della procedura di trattenimento) sia di per sé decisiva al fine di precludere la proroga del trattenimento dello straniero; P.Q.M. Non autorizza la proroga del trattenimento”. Questo caso è assai particolare perché ha dimostrato come il trattenimento prima in Albania e poi in Bari non hanno prodotto alcun risultato utile e positivo, ma anzi hanno comportato solo la privazione della libertà personale e il dispendio di denaro pubblico per un cittadino che è inespellibile e che se avesse avuto l’opportunità di essere ascoltato dalla Commissione territoriale avrebbe ottenuto, proprio perché originario del Congo, lo status e/o la protezione come accade di sovente. Corte di Appello di Bari, decisione del 3 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Opposizione al decreto di espulsione: la mancata comparizione non comporta sanzioni, il Giudice di Pace deve decidere nel merito
Il caso riguarda un cittadino albanese che ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso il decreto in data 29.4.2024 del Giudice di Pace di Ragusa con cui è stata disposta ex artt. 309 e 181 c.p.c. la cancellazione dal ruolo e l’estinzione del procedimento avviato su ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ragusa il 13.2.2024. Nel caso di specie risulta agli atti che – ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza di comparizione per il giorno 15/04/2024 – il difensore comunicava al GdP l’impossibilità a presenziare per concomitanti impegni professionali, dando la disponibilità a partecipare da remoto indicando il proprio contatto Teams, precisando che ove non fosse stato possibile partecipare telematicamente si chiedeva di trattenere la causa in decisione; il GdP all’udienza del 15/04/2024 preso atto dell’impossibilità del difensore a presenziare, rinviava all’udienza del 22/04/2024, nella quale dava atto che nessuna delle parti era comparsa ed ex art. 181 c.p.c. rinviava all’udienza del 29/04/2024; il difensore comunicava l’impossibilità a comparire all’udienza del 29.04.2024 e chiedeva espressamente di partecipare al procedimento, in modalità da remoto, insistendo, ove non fosse stato possibile il collegamento da remoto di decidere la causa comunque; all’udienza del 29/04/2024 il GdP, con provvedimento reso a verbale, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l’estinzione del procedimento. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3, in relazione agli artt. 13 e 13 bis del D.Lgs. 286/98 e degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.p., nonché, dell’art. 18 del D.lgs. 150/2011 in quanto il Giudice di Pace di Ragusa, in violazione dell’art. 127 c.p.p. e s.s., non solo non avrebbe consentito che l’udienza si svolgesse da remoto, sebbene il difensore lo avesse più volte richiesto stante l’onerosità e la difficoltà di raggiungere la sede del Giudice di Pace di Ragusa da Bari, ma non aveva tenuto conto delle note difensive scritte inviate in sostituzione dell’udienza, nelle quali più volte si chiedeva di trattenere la causa per la decisione, laddove la mancata presenza delle parti in udienza, in questa materia, non potrebbe comportare alcuna conseguenza essendo il Giudice tenuto, in ogni caso, a decidere ai sensi dell’art. 18 comma 7 del D.Lgs. 150/2011, principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso e cosi motiva: “Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, così modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 19, ha previsto la competenza del giudice di pace ed esteso il rito sommario di cognizione alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto prefettizio di espulsione. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, al quale occorre fare riferimento perché oggi disciplina il procedimento di interesse, stabilisce che si applica il rito semplificato di cognizione ove non diversamente disposto; il medesimo art. 18, comma 7, prevede poi che il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Ciò posto, come già affermato da questa Corte, «la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza ex art 181 c.p.c. è incompatibile con il giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, in quanto procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell’impulso. Avuto, dunque, riguardo alle peculiarità di detto giudizio, caratterizzato non solo dall’urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell’ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell’espulsione, dell’assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza» (Cass. n. 19601/2023 in motivazione che ha affermato il principio di diritto per cui «In tema di giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione amministrativa, disciplinato dall’art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell’impulso», confermata da Cass. n. 17648/2024). A questo principio il Collegio intende dare continuità, anche in ragione del fatto che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181, comma 1, cod. proc. civ. e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per «disinteresse» alla definizione o di rinvio della trattazione o di non luogo a provvedere (cfr., per tutte, Cass. 6061/2019). Come è stato già osservato, non vale ad addivenire a una diversa conclusione il fatto che tale norma, al suo primo comma, faccia rinvio per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione al rito sommario di cognizione previsto dagli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., essendo espressamente precisato nella norma dell’art. 18 d. lgs. 150/2011 che siffatto rinvio vale «ove non diversamente disposto dal presente articolo». Va piuttosto considerato che il rito semplificato disciplinato dall’art. 18 d. lgs. 150/2011 si caratterizza per una particolare celerità e semplicità di forme e, una volta instaurato (di regola, per impulso di parte), è dominato nel suo svolgimento dall’impulso officioso, al pari del rito camerale cui è soggetto il procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale dello straniero; «deve quindi escludersi che il giudice di merito possa, sic et simpliciter ed in assenza di esplicita disposizione normativa in tal senso, sanzionare la mancata presenza della parte opponente all’udienza fissata o attribuire alla sua mancata comparizione la valenza di rinuncia tacita all’impugnativa. Peraltro, se, come detto, deve escludersi la possibilità di un provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale per la mancata comparizione della parte in sede di cognizione rispetto a una domanda di asilo, a maggior ragione una simile eventualità deve essere esclusa nel caso in cui la mancata comparizione dell’opponente si verifichi nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, che incide sul diritto di libertà della persona (Cass. 10788/2003). Occorre, pertanto, ribadire il principio secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione di straniero ex art. 18 d. lgs. 150/2011 la mancata comparizione dell’opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo in tal caso il giudice adito, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi comunque sul merito dell’impugnativa proposta» (Cass. n.31526/2023). Il motivo va, quindi, accolto e il decreto impugnato conseguentemente va cassato con rinvio al Giudice di Pace di Ragusa in persona di diverso magistrato che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità”. Corte di Cassazione, ordinanza n. 16439 del 16 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Nei CPR ancora violazioni del diritto di difesa: il caso di un cittadino tunisino tra Bari e Brindisi
Il Giudice di Pace di Brindisi si pronuncia sul caso di non convalida del trattenimento di un cittadino tunisino, incensurato e richiedente asilo. Nella prima settimana di luglio, a seguito delle proteste esplose all’interno del CPR di Bari-Palese l’uomo veniva arrestato insieme ad altri due trattenuti con l’accusa di aver promosso la rivolta. Nel corso del procedimento penale sono state rese dichiarazioni molto forti sui motivi della protesta e, all’esito dell’interrogatorio, gli atti del processo – su richiesta del PM di udienza – sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica. Il giudice penale, a seguito di un patteggiamento con pena sospesa per il solo danneggiamento di una finestra, ne disponeva l’immediata liberazione. Tuttavia, dopo la dimissione dalla casa circondariale di Bari, il cittadino tunisino veniva nuovamente trasferito e trattenuto, questa volta presso il CPR di Restinco (Brindisi). All’ingresso del centro l’uomo nominava un difensore di fiducia, ma immediatamente veniva condotto all’udienza di convalida davanti al Giudice di pace di Brindisi, che convalidava il trattenimento con l’assistenza di un difensore d’ufficio. Né il giudice né il difensore di fiducia erano stati informati di due circostanze fondamentali: che il cittadino straniero aveva nominato un proprio avvocato e che era richiedente asilo. Con ricorso per il riesame, il difensore di fiducia eccepiva: * la violazione del diritto di difesa, poiché non era stato avvisato dell’udienza né lo era stato il trattenuto; * l’incompetenza per materia, sostenendo che gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi alla Corte d’Appello di Lecce. Il Giudice di pace di Brindisi, con la decisione qui allegata, ha accolto il ricorso rilevando la violazione del diritto di difesa. È stato infatti documentato che, già il 10 luglio 2025 – cioè prima dell’udienza di convalida fissata per l’11 luglio – il cittadino aveva formalmente nominato l’avv. Uljana Gazidede come difensore di fiducia, mediante l’apposito modulo disponibile presso il CPR di Restinco. Nonostante ciò, l’udienza si era svolta senza la sua partecipazione e con l’assistenza di un difensore d’ufficio. La Suprema Corte ha più volte stabilito che, in tema di immigrazione, la nomina del difensore di fiducia prima dell’udienza di convalida rende obbligatoria la sua presenza e comporta la puntuale comunicazione di data e luogo dell’udienza (Cass. 12210/2020; Cass. 18769/2018). Pertanto il Giudice ha annullato il provvedimento di trattenimento. Questa decisione è particolarmente rilevante perché evidenzia gravi carenze sistemiche nei CPR, dove spesso vengono compromessi i diritti di difesa proprio a causa della mancata presenza del difensore di fiducia alle udienze. Nel CPR di Bari-Palese, inoltre, si registra la prassi per cui le istanze di riesame non vengono calendarizzate oppure le udienze, quando fissate, vengono rinviate a tempo indeterminato. La detenzione amministrativa spinge così i trattenuti allo stremo, a causa delle pessime condizioni di vita all’interno dei centri, costringendoli a protestare. Non di rado queste proteste sfociano in atti di autolesionismo, tentativi di suicidio, scioperi della fame o danneggiamenti delle strutture, con conseguenze penali gravi per chi le mette in atto. Giudice di Pace di Brindisi, ordinanza del 25 luglio 2025
Non convalida del trattenimento presso il CPR del richiedente asilo tunisino: la Corte distingue tra richiedente “primario” e “secondario”
Una decisione della Corte di Appello di Venezia molto importante in quanto le Corti di Appello non avevano mai differenziato i richiedenti in “primari” e “secondari” ed ogni volta, a fronte di una situazione giuridica tipica del richiedente con precedenti penali, si limitano a convalidare il trattenimento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale, il che comporta la violazione della libertà personale per molto tempo. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Nel caso di specie, il cittadino tunisino aveva presentato in data 25.06.2025 la richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Venezia e veniva trattenuto presso il CPR di Bari – Palese ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 142/20215, trovandosi il prevenuto nelle condizioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 286/1998 ovvero essendo il medesimo abitualmente dedito a traffici delittuosi e che per condotta di vita debba ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. La Questura di Venezia applicava il trattenimento ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 142/2015, costituendo egli un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e risultando a suo carico una condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/1990 ed essendo necessario determinare gli elementi su cui si basava la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento, ricorrendo il pericolo di fuga, non essendo il prevenuto in possesso di passaporto o altro equipollente documento di identità. La Corte di Appello di Venezia – Consigliere – Dott. Luca Boccuni non convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “In primo luogo, ed a prescindere dalla ricorrenza del presupposto previsto dall’art. 6 D.Lgs. n. 142/2015, ovvero la sussistenza dello stato di richiedente protezione internazionale del prevenuto, non emergono in atti i presupposti per il disposto trattenimento, secondo l’art. 6 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 149/2015. In effetti, la questura di Venezia, nel disporre il trattenimento ed al fine di giustificare la sua richiesta di convalida indica unicamente la commissione di un reato relativo al traffico di sostanze stupefacenti per fatto di lieve entità, visto il richiamo all’art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990. Mentre in atti non emerge in alcun modo, al di là della indicata condanna, quando illecito sarebbe stato commesso, tenuto conto che il prevenuto ha fatto ingresso in Italia, per quanto indicato dalla questura, nel dicembre del 2022 attraverso la frontiera di Domus De Maria. Dette circostanze impediscono di verificare positivamente, non solo l’abitualità ai traffici delittuosi, ma anche l’attualità e la gravità della pericolosità del trattenuto, intesa quale probabilità che il medesimo reiteri fatti di reato, non emergendo gli elementi che giustificano il trattenimento secondo le ipotesi normative richiamate. Peraltro, con considerazione che è, in ogni caso, assorbente e che, quindi, rileva anche ai fini della convalida del trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 142/2015, si osserva che la questura di Venezia dà contezza della circostanza che il prevenuto ha presentato domanda di protezione internazionale alla competente commissione territoriale di Cagliari che ha rigettato la sua istanza con decisione del 24 febbraio 2024, non risultando che il medesimo abbia proposto impugnazione avanti al Tribunale di detta decisione e neppure constando che egli abbia proposto nuova domanda di protezione trovandosi nel CPR di Bari – “Palese”, ove ora è ristretto, in modo da ritardare l’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione all’esito del rigetto della sua domanda di protezione da parte della commissione di Cagliari. La conseguenza di quanto evidenziato è che il prevenuto non si trova nel CPR in quanto richiedente “primario” di protezione internazionale e nelle condizioni indicate dal questore nel suo provvedimento di trattenimento di cui all’art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 142/2015, ma sostanzialmente in quanto in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 286/1998, neppure risultando che il medesimo prevenuto abbia formulato in detta condizione di limitazione della sua libertà personale ulteriore domanda di protezione internazionale da reputarsi pretestuosa e presentata allo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione, a mente dell’art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 142/2015 e per cui sia possibile trattenimento del richiedente “secondario””. Corte di Appello di Venezia, decisione del 27 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.