Non convalida del trattenimento presso il CPR del richiedente asilo tunisino: la Corte distingue tra richiedente “primario” e “secondario”
Una decisione della Corte di Appello di Venezia molto importante in quanto le
Corti di Appello non avevano mai differenziato i richiedenti in “primari” e
“secondari” ed ogni volta, a fronte di una situazione giuridica tipica del
richiedente con precedenti penali, si limitano a convalidare il trattenimento
per tutta la durata della procedura di protezione internazionale, il che
comporta la violazione della libertà personale per molto tempo.
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Nel caso di specie, il cittadino tunisino aveva presentato in data 25.06.2025 la
richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Venezia e veniva
trattenuto presso il CPR di Bari – Palese ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b
del D.lgs. n. 142/20215, trovandosi il prevenuto nelle condizioni di cui
all’art. 13 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 286/1998 ovvero essendo il medesimo
abitualmente dedito a traffici delittuosi e che per condotta di vita debba
ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività
delittuose.
La Questura di Venezia applicava il trattenimento ai sensi dell’art. 6 comma 2
lett. c) del D.Lgs. n. 142/2015, costituendo egli un pericolo per l’ordine e la
sicurezza pubblica e risultando a suo carico una condanna per il reato di cui
all’art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/1990 ed essendo necessario determinare gli
elementi su cui si basava la domanda di protezione internazionale che non
potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento, ricorrendo il pericolo di
fuga, non essendo il prevenuto in possesso di passaporto o altro equipollente
documento di identità.
La Corte di Appello di Venezia – Consigliere – Dott. Luca Boccuni non
convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “In primo luogo, ed a
prescindere dalla ricorrenza del presupposto previsto dall’art. 6 D.Lgs. n.
142/2015, ovvero la sussistenza dello stato di richiedente protezione
internazionale del prevenuto, non emergono in atti i presupposti per il disposto
trattenimento, secondo l’art. 6 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 149/2015. In
effetti, la questura di Venezia, nel disporre il trattenimento ed al fine di
giustificare la sua richiesta di convalida indica unicamente la commissione di
un reato relativo al traffico di sostanze stupefacenti per fatto di lieve
entità, visto il richiamo all’art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/1990. Mentre in
atti non emerge in alcun modo, al di là della indicata condanna, quando illecito
sarebbe stato commesso, tenuto conto che il prevenuto ha fatto ingresso in
Italia, per quanto indicato dalla questura, nel dicembre del 2022 attraverso la
frontiera di Domus De Maria. Dette circostanze impediscono di verificare
positivamente, non solo l’abitualità ai traffici delittuosi, ma anche
l’attualità e la gravità della pericolosità del trattenuto, intesa quale
probabilità che il medesimo reiteri fatti di reato, non emergendo gli elementi
che giustificano il trattenimento secondo le ipotesi normative richiamate.
Peraltro, con considerazione che è, in ogni caso, assorbente e che, quindi,
rileva anche ai fini della convalida del trattenimento disposto ai sensi
dell’art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 142/2015, si osserva che la questura
di Venezia dà contezza della circostanza che il prevenuto ha presentato domanda
di protezione internazionale alla competente commissione territoriale di
Cagliari che ha rigettato la sua istanza con decisione del 24 febbraio 2024, non
risultando che il medesimo abbia proposto impugnazione avanti al Tribunale di
detta decisione e neppure constando
che egli abbia proposto nuova domanda di protezione trovandosi nel CPR di Bari –
“Palese”, ove ora è ristretto, in modo da ritardare l’esecuzione di un
provvedimento di respingimento o di espulsione all’esito del rigetto della sua
domanda di protezione da parte della commissione di Cagliari. La conseguenza di
quanto evidenziato è che il prevenuto non si trova nel CPR in quanto richiedente
“primario” di protezione internazionale e nelle condizioni indicate dal questore
nel suo provvedimento di trattenimento di cui all’art. 6 comma 2 D.Lgs. n.
142/2015, ma sostanzialmente in quanto in attesa dell’esecuzione di un
provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 286/1998, neppure
risultando che il medesimo prevenuto abbia formulato in detta condizione di
limitazione della sua libertà personale ulteriore domanda di protezione
internazionale da reputarsi pretestuosa e presentata allo scopo di ritardare o
impedire l’esecuzione dell’espulsione, a mente dell’art. 6 comma 3 D.Lgs. n.
142/2015 e per cui sia possibile trattenimento del richiedente “secondario””.
Corte di Appello di Venezia, decisione del 27 giugno 2025
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.