Non proroga del trattenimento: libero il cittadino del Congo trattenuto tra il CPR di Gjadër in Albania e il CPR di Bari – Palese
Il cittadino del Congo rientrava dal CPR di Gjadër in Albania in quanto la Corte
di Appello di Roma non convalidava il decreto di trattenimento del Questore di
Roma. La Questura di Roma appena rientrato in Italia, però, disponeva un nuovo
trattenimento questa volta ex art. 14 TUIMM e lo inviava per la convalida presso
il CPR di Bari – Palese.
Il trattenuto manifestava la volontà di chiedere nuovamente protezione dinnanzi
al Giudice di Pace di Bari che convalidava il trattenimento ex art. 14 D.Lgs. n.
268 /98. Avendo chiesto protezione internazionale la Questura di Bari chiedeva
alla Corte di Appello di Bari di convalidare il decreto di trattenimento
adottato, questa volta, ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.Lgs. n. 142/2015.
La Corte di Appello di Bari convalidava il trattenimento per la durata di 60
giorni valutando la domanda di protezione, strumentale e finalizzata solamente a
ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione, in quanto presentata solo a
seguito di trattenimento presso il CPR in attesa dell’esecuzione del
provvedimento prefettizio di espulsione.
Prima della scadenza dei 60 giorni la Questura di Bari chiedeva la proroga per
ulteriori giorni 90 pur essendo decorsi i termini di cui all’art. 26, comma 2
bis del D.lgs. n. 25/2008 in quanto il cittadino straniero non aveva nemmeno
compilato il modello C3.
La Corte di Appello di Bari, in accoglimento delle deduzioni difensive, non
prorogava il trattenimento con la seguente motivazione: “(…) rilevato che il
cittadino straniero … , nato in Repubblica Del Congo …, è stato inizialmente
attinto da un provvedimento di trattenimento emesso ex art. 6 co. 3 d.lgs.
142/15 dalla Questura di Bari l’8.7.2025, convalidato il 9.7.25 dalla Corte
d’Appello di Bari, per un periodo di 60 gg. prorogabile; -letta l’istanza,
avanzata il 2.9.25, con cui la Questura di Bari ha tempestivamente chiesto una
proroga di detto trattenimento per ulteriori 60 gg.; rilevato che, all’odierna
udienza camerale, la Questura ha insistito per la proroga, mentre la difesa
dello straniero si è opposta, invocando la violazione del termine di 6 gg.
lavorativi fissato dall’art. 26 co.2 bis D.Lgs.25/08 per la formalizzazione
della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale, non
essendo stato ancora compilato il modello C3; rilevato che, mentre lo straniero
ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale già in data
2.7.25 (in sede di convalida del suo primo trattenimento ex art.14 TUI davanti
al Giudice di Pace), la redazione del modello C3, costituente adempimento
necessario alla formalizzazione di tale domanda, non è stata ad oggi ancora
effettuata, come confermato dalla stessa Questura, in violazione del termine di
6 giorni lavorativi richiesti dall’art.26 co.2 bis D.Lgs.25/08; ritenuto che la
violazione del predetto termine (che per ormai consolidata giurisprudenza della
S.C. – cfr. Cass.15984/25 – è termine di natura perentoria, la cui violazione è
rilevabile d’ufficio né è sanata dalla mancata proposizione della relativa
eccezione e dall’intervenuta convalida del trattenimento, spettando al
giudicante il rilievo officioso di eventuali vizi a monte della procedura di
trattenimento) sia di per sé decisiva al fine di precludere la proroga del
trattenimento dello straniero; P.Q.M. Non autorizza la proroga del
trattenimento”.
Questo caso è assai particolare perché ha dimostrato come il trattenimento prima
in Albania e poi in Bari non hanno prodotto alcun risultato utile e positivo, ma
anzi hanno comportato solo la privazione della libertà personale e il dispendio
di denaro pubblico per un cittadino che è inespellibile e che se avesse avuto
l’opportunità di essere ascoltato dalla Commissione territoriale avrebbe
ottenuto, proprio perché originario del Congo, lo status e/o la protezione come
accade di sovente.
Corte di Appello di Bari, decisione del 3 settembre 2025
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.