Tag - Avv. Uljana Gazidede (Bari)

Violazione del divieto di reingresso e non punibilità: la centralità della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Le due sentenze affrontano, in contesti differenti, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998, valorizzando una lettura concreta e non meramente astratta della condotta, anche in presenza di violazioni formali dei provvedimenti espulsivi. Nel primo caso, un cittadino albanese, entrato regolarmente in Italia con visto per motivi di studio e successivamente titolare di permesso di soggiorno quale studente universitario a Milano, si vedeva rigettare la richiesta di conversione del titolo di soggiorno, con contestuale revoca del nulla osta e conseguente espulsione disposta dal Prefetto di Milano mediante accompagnamento alla frontiera e divieto di reingresso per cinque anni. A seguito dell’interruzione del percorso universitario e lasciando in Italia il coniuge regolarmente soggiornante, il medesimo rientrava anticipatamente nel territorio nazionale e presentava istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare presso il Commissariato di Rho. Nel corso di un controllo di routine a Bergamo veniva tuttavia fermato e tratto in arresto per la violazione dell’art. 13, comma 13, T.U. immigrazione, con giudizio direttissimo innanzi al Tribunale di Bergamo. Nel corso del procedimento veniva prodotta documentazione attestante il vincolo coniugale, il certificato di matrimonio e la pendenza della pratica di coesione familiare. Il Giudice monocratico, pur ritenendo integrata la fattispecie penale contestata, ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, evidenziando come la condotta si fosse concretizzata nel mero rientro nel territorio dello Stato in violazione del divieto, in assenza di qualsivoglia profilo di violenza, pericolo per la collettività o ulteriori condotte illecite. L’offesa è stata qualificata come di grado obiettivamente contenuto, priva di ricadute sul piano della sicurezza pubblica e tale da determinare unicamente la violazione formale dell’ordine impartito. Quanto alla personalità dell’imputato, la giovane età e l’assenza di precedenti penali sono state ritenute indicative della non abitualità del comportamento, non emergendo elementi idonei a far ritenere una propensione alla reiterazione. Anche la motivazione del rientro, inserita in un contesto familiare privo di profili di allarme, ha contribuito alla valutazione complessiva di minima offensività. Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione ex artt. 530 c.p.p. e 131-bis c.p. Tribunale di Bergamo, sentenza n. 127 del 4 febbraio 2026 Nel secondo caso, parimenti relativo a un cittadino albanese, l’imputato veniva tratto in arresto per il medesimo reato, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo il 5 ottobre 2022, con divieto di reingresso per sette anni, e sorpreso nel territorio nazionale dopo essersi allontanato in data 23 dicembre 2024. In particolare, lo stesso si presentava spontaneamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari per definire una pratica di permesso di soggiorno per coesione familiare con il fratello cittadino italiano. Dagli accertamenti emergeva la pregressa sottoposizione alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, nonché l’avvenuta uscita dal territorio nazionale documentata da controllo alla frontiera del porto di Bari. L’imputato dichiarava di essere rientrato senza transitare dai varchi di frontiera. Veniva quindi arrestato in flagranza e sottoposto a giudizio direttissimo, previa applicazione della misura degli arresti domiciliari. Il Giudice, pur in presenza di precedenti e di una contestazione di recidiva reiterata, ha ritenuto applicabile l’art. 131-bis c.p., muovendo da un inquadramento sistematico dell’istituto alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia). In particolare, è stato richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione che ammette in astratto la compatibilità della causa di non punibilità anche con i reati di disobbedienza, caratterizzati da una logica politico-criminale di “tutto o nulla”, in cui rileva il mero evento della violazione più che il grado della lesione. In tale prospettiva, il Giudice ha ribadito la necessità di un giudizio ancorato al fatto storico concreto e non alla fattispecie astratta, fondato sulla valutazione congiunta delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p. e tenendo conto anche della condotta successiva al reato. Con riferimento alla non abitualità, è stato chiarito che la presenza di precedenti penali non costituisce di per sé elemento ostativo, dovendo la valutazione essere effettuata alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, che nel caso di specie evidenziavano una scarsa offensività della condotta. Il Tribunale ha quindi pronunciato sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. per particolare tenuità del fatto. La sentenza è molto interessante in quanto applica i principi di diritto anche a soggetti che risultano gravati da precedenti penali operando un giudizio concreto sulla applicabilità dell’art. 131 c.p. prevedendo criteri applicativi “c.d. indici requisiti” e “indici criterio” inserendo dette questioni nel più ampio dibattito circa la compatibilità fra particolare tenuità e condotte tipiche dei c.d. “reati di disobbedienza”, puniti dal legislatore secondo una logica politico – criminale di “tutto o nulla” poiché ritenuto rilevante non il quantum della lesione, bensì il mero evento della stessa. Tribunale di Bari, sentenza n. 959 del 24 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Permesso di soggiorno per il fratello ex art. 31 T.U.: ampliata la nozione di famiglia nell’interesse del minore
Il cittadino albanese si era rivolto al Tribunale per i minorenni di Bari al fine di essere autorizzato a permanere con la sua famiglia nell’interesse del fratello minore. L’art. 31, comma 3 del D. Lgs. N. 286/98 attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari di un minore straniero, quando sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore. Questo, in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri. In nome del superiore interesse del minore, sancito a livello internazionale dalla Convenzione di New York del 1989, e in base ai principi contenuti nella nostra Costituzione che assicurano protezione alla famiglia intesa in senso ampio e ai minori, si chiedeva la Tribunale per i minorenni di Bari di interpretare il termine “familiare” contenuto nella norma in senso ampio e di non limitarlo al nucleo familiare composto da padre e madre ma di estenderlo anche ai fratelli in quanto il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve andare oltre il legame dei genitori ed estendersi al familiare con il quale egli ha stabilito una relazione primaria e significativa. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è comunque nel senso di massima apertura alle situazioni che possano costituire “i gravi motivi” previsti dalla norma, nel senso di non limitare l’applicazione della legge alle sole situazioni di emergenza o eccezionali, ma dando rilievo a tutte le situazioni di danno effettivo, concreto e grave che possano alterare le condizioni di salute e l’equilibrio psicofisico del bambino, per effetto della recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico dall’ambiente nel quale il minore è cresciuto (Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 eCass. Civ. I sez. n. 2647/2011). Il Tribunale per i minorenni all’esito di una adeguata istruttoria espletata con l’intervento anche dei servizi sociali e l’audizione personale del ricorrente accoglieva la domanda e concedeva l’autorizzazione per la durata di anni cinque con la seguente motivazione: “La locuzione “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute” di cui all’art. 31 T.U.IMM. è volutamente generica, onde consentire al giudice una valutazione dell’interesse del minore alla permanenza o all’ingresso del familiare in Italia non astratta ma concreta, che tenga conto cioè di tutte le situazioni che possano verificarsi e risultare rilevanti ai fini della migliore decisione nell’interesse del minore. Detti principi sono affermati in plurime sentenze della Suprema Corte successive alla citata sentenza S.U. 21799/10 (Cass. Civ. 25508/14; 24476/15; 19433/17; 5084/18) e ribadite anche nella sentenza SU 15750/19. A tale orientamento del 2019 si sono, inoltre, uniformate anche due recenti sentenze della Suprema Corte (Cass. Civ. 18609/2021; 10849/2021). Va osservato che l’interpretazione più estensiva del concetto dei gravi motivi, data dalla giurisprudenza di legittimità, non consente in ogni caso un uso distorto dello strumento di cui all’art. 31 TUI, teso alla stabilizzazione dell’autorizzazione concessa, avendo le Sezioni Unite precisato che l’accesso allo strumento di cui all’art. 31 presuppone “situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata e non aventi tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate si devono concretizzare in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio suo e del suo familiare”. Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 14 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Illegittimo il rigetto della conversione del Pds da stagionale e subordinato: le circostanze ritenute ostative non riguardano il lavoratore
Il caso riguarda un cittadino albanese che aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, rigettata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Taranto. Avverso il suddetto provvedimento sfavorevole veniva proposto ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce nei confronti del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Taranto e dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva la domanda cautelare con la seguente motivazione: «Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare del presente giudizio, appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso, incentrate sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm., per l’omessa previa comunicazione all’istante del c.d. preavviso di diniego, notificato solo unitamente al provvedimento di diniego impugnato (non esistendo prova di precedente comunicazione all’interessato del preavviso di diniego), nonché sul rilievo sia che le circostanze ritenute ostative riguardanti il reddito insufficiente e la irregolarità contributiva del datore di lavoro non sono imputabili al lavoratore istante e, quindi, non possono essere causa di diniego dell’attribuzione della quota e della conversione del permesso di soggiorno, sia che l’eventuale scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è ostativa all’attribuzione della quota e alla conversione del permesso di soggiorno». Con sentenza n. 61/2026, depositata il 15.01.2026, il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva il ricorso in via definitiva con la seguente motivazione: «Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto. Invero, questa Sezione ritiene di dover (meditatamente), anche in questa sede di merito, confermare il contenuto della suindicata ordinanza cautelare, i cui principi possono in questa sede essere riaffermati. 2.1. Come anticipato in sede cautelare, non risulta dimostrata la sussistenza di comunicazioni concretamente idonee a garantire la partecipazione dell’interessato nel procedimento de quo; peraltro, l’Amministrazione non dimostra di essere stata impossibilitata a notiziare il destinatario dell’atto mediante avviso di avvio del procedimento o altra forma di coinvolgimento procedimentale. Risulta sostanzialmente violato, perciò, il diritto alla partecipazione procedimentale del privato, fermo restando che, alla luce delle peculiarità del caso concreto, delle circostanze sopravvenute e in assenza di difese sul punto da parte dell’Amministrazione dell’interno, non può aprioristicamente escludersi la possibilità di un apporto collaborativo capace di condurre ad un diverso esito dell’istanza volta al conseguimento di un titolo di soggiorno. 2.2. Quanto all’ulteriore ragione inerente la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, secondo costante affermazione della giurisprudenza, «non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato, atteso che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione”» (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione, che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a tali presupposti sostanziali assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5604/2023). 2.3. Del pari, l’incapacità reddituale o le eventuali irregolarità del DURC del datore di lavoro non sono al lavoratore addebitabili, poiché il prestatore di lavoro non è e non può essere a conoscenza di tali requisiti. In tal senso, T.A.R. Campania – Salerno, Sezione I, sentenza n. 378 del 16 marzo 2020, secondo cui: «l’inadempienza in ordine agli obblighi previdenziali cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti del lavoratore dipendente non può influire negativamente sul lavoratore stesso, anche in virtù del fatto che egli non ha la minima possibilità di sopperire a tali mancanze, ma anzi risulta parte danneggiata» (Cons. Stato, Sez. III)». T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 61 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Richiedente asilo e pericolosità sociale: non convalidato il trattenimento per assenza di “elementi oggettivi”
Il caso riguarda un cittadino albanese trattenuto dalla Questura di Perugia presso il CPR di Gorizia ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento di trattenimento era motivato dalla presunta pericolosità sociale del richiedente – fondata su precedenti penali e di polizia -, dal rischio di fuga e da presunte false attestazioni sulle generalità, in ragione della presentazione, tramite il difensore e a mezzo PEC, di una domanda reiterata di protezione internazionale. Il decreto in commento è molto importante perché in tali casi la gran parte dei giudici che si occupano delle convalide per i trattenimenti per pericolosità sociale convalidano a priori non operando nessun vaglio, affidandosi a ciò che dice l’amministrazione che non produce mai la prova così come statuito dalle norme e dalla giurisprudenza. Il cittadino veniva dunque condotto presso il CPR di Gorizia e trattenuto per l’intera durata dell’esame della domanda di protezione internazionale, previa richiesta di convalida del provvedimento. La difesa tempestivamente depositava una memoria dove forniva la prova dei legami familiari, la sussistenza di un contratto di lavoro, forniva la sentenza di assoluzione del Tribunale di Perugia dall’accusa dei maltrattamenti in famiglia, la sentenza del Tribunale per i Minorenni dove ordinava il rientro presso il nucleo del padre dei minori valutando il percorso positivo, l’ordinanza della messa alla prova nell’unico procedimento penale pendente e, quindi si opponeva alla convalida facendo presente che si trattava di un richiedente primario e che stante l’assenza di pericolosità nell’attualità e del rischio di fuga egli aveva diritto a permanere da uomo libero per esaminare la domanda reiterata. La Corte di Appello di Perugia all’esito della discussione in camera di consiglio non convalidava il trattenimento adottando un provvedimento che è un vero trattato in quanto evidenza i criteri di valutazione in caso di trattenimento del soggetto richiedente c.p. primario e gli elementi di riscontro della dedotta pericolosità sociale devono infatti essere oggettivi e non affidati a meri sospetti o illazioni. Corte di Appello di Perugia, decreto del 22 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Espulsioni e CPR: due casi che smascherano automatismi, vizi formali e violazioni dei diritti fondamentali
Due casi emblematici di espulsione con trattenimento presso il CPR di Bari-Palese che mettono in luce gravi criticità nell’adozione e nel controllo dei provvedimenti espulsivi, sia sotto il profilo dei vizi formali, sia sotto quello della tutela dei diritti fondamentali, in particolare della vita privata e familiare. Entrambi i casi dimostrano come l’applicazione delle misure espulsive e del successivo trattenimento avvenga spesso in modo automatico e sproporzionato, con conseguenze gravissime sulla libertà personale, e come solo un controllo giurisdizionale effettivo e rigoroso – anche sui profili formali – possa ristabilire il corretto bilanciamento tra interesse pubblico e diritti fondamentali della persona. Nel primo caso, un cittadino albanese veniva espulso dal Prefetto di Roma con trattenimento presso il CPR, pur convivendo da oltre due anni con una cittadina italiana ed essendo in procinto di convolare a giuste nozze. I provvedimenti venivano impugnati dinanzi ai Giudici di Pace di Roma e Bari, eccependo l’illegittimità dell’espulsione per la grave lesione del diritto all’unità familiare. Il Giudice di Pace di Bari, competente per il riesame del trattenimento, accoglieva la domanda e disponeva la liberazione, mentre il Giudice di Pace di Roma, all’esito dell’istruttoria e sentita la convivente, annullava il decreto di espulsione richiamando l’art. 8 CEDU, gli artt. 2, 29 e 30 Cost., la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché il principio per cui l’allontanamento non può tradursi in una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, specie in presenza di legami affettivi stabili, inserimento sociale e precedenti penali di modesta entità. Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 8886 del 12 settembre 2025 Nel secondo caso, un cittadino nato a Taranto nel 1996 da genitori macedoni, vissuto in Italia sino alla maggiore età, veniva espulso dal Prefetto di Taranto e successivamente nuovamente destinatario di decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 14, d.lgs. 286/98, con conseguente trattenimento finalizzato all’accompagnamento alla frontiera. Il decreto si fondava esclusivamente sulla presunta violazione di un precedente divieto di reingresso, applicato nella misura massima di cinque anni senza alcuna motivazione specifica, nonostante la normativa preveda una forbice tra tre e cinque anni da determinarsi tenendo conto delle circostanze del singolo caso. Il Giudice di Pace di Taranto, all’esito di un’accurata istruttoria, accoglieva il ricorso rilevando vizi formali gravi, in particolare la carenza dei requisiti prescritti dall’art. 18 DPR 445/2000 in tema di copie autentiche, annullando il decreto di espulsione e ritenendo non espellibile il ricorrente. Resta il dato particolarmente grave che il cittadino ha dovuto patire oltre due mesi di trattenimento, poiché il Giudice di Pace di Bari aveva convalidato la misura senza sospenderla in via cautelare, nonostante le censure poi accolte dal Giudice di Pace di Taranto. Giudice di Pace di Taranto, sentenza n. 2039 dell’1 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Quando le fonti sono utilizzate: protezione sussidiaria al richiedente asilo nigeriano
Il Tribunale di Bari riconosce la protezione sussidiaria al cittadino nigeriano dopo aver impugnato il provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale di Bari che recava un diniego della domanda di protezione internazionale. La decisione è un vero è proprio trattato su come devono essere valutate le fonti e su come vanno applicate. Il Tribunale di Bari accoglie il ricorso riconoscendo la protezione sussidiaria con la seguente motivazione: “Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito precisati. Venendo al merito della controversia, nel corso dell’audizione svoltasi dinanzi alla Commissione Territoriale il 4 luglio 2024, il richiedente [nato a Bai Koke (in Camerun) e trasferitosi in Nigeria nel villaggio di Awo Omamma, nell’Imo State, di etnia igbo, di religione cristiana, tredici anni di scolarizzazione, farmacista, familiari (fratellastri e sorellastre) in Patria] ha esposto di aver lasciato l’Imo State nel 2022 perché teme di essere ucciso dal gruppo “Ebube Agu” i cui membri hanno incendiato la sua abitazione. In particolare, il ricorrente ha riferito: – di aver vissuto con il padre, sin da quando i genitori hanno divorziato; – di non avere memoria della madre; – che il padre si è risposato; – di essersi trasferito con la matrigna, i fratellastri e le sorellastre in Imo State; – di essere stato maltrattato dalla matrigna; – di aver lavorato come farmacista presso l’attività dello zio e, successivamente, di aver aperto una farmacia; – di aver deciso di lasciare la Nigeria; – di essere stato ospitato da alcuni amici e di aver frequentato, in quel periodo, il gruppo “eastern security network”, di cui è diventato membro contro la sua volontà; – di aver perso la casa perché incendiata dai membri del gruppo avversario Ebube Agu. Quanto alla vicenda personale del ricorrente e agli elementi posti a fondamento della domanda di protezione internazionale, appare utile rammentare che il richiedente la protezione internazionale è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall’onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio. Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l’istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell’interessato (Cass., S.U., n. 27310/2008).  In altre parole, allorquando l’onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura “meritevoli” dal legislatore (art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può sic et simpliciter accogliere l’istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d’origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall’istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all’uopo sufficienti le dichiarazioni dell’interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico- economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall’indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l’appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007). In tema di protezione internazionale, i doveri di cooperazione e integrazione istruttoria, di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, postulano il puntuale assolvimento dell’onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo, cosicché, in presenza di allegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d’ufficio alcuna iniziativa per supplire a carenze istruttorie circa la situazione personale del richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la propria ricerca. (cfr. Cass.Civ., sez. 1, ordinanza n. 29455 del 14.11.2024) A diverse conclusioni deve pervenirsi riguardo alla domanda subordinata di riconoscimento della protezione sussidiaria. Considerato che la Commissione territoriale ha ritenuto credibile il racconto del ricorrente con riferimento alla nazionalità e alla zona di provenienza, la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria deve essere accolta. In particolare, con riferimento previsione di cui alla lett. c) dell’art. 14 D.lgs. 251/2007, deve preliminarmente osservarsi che, come evidenziato dalla giurisprudenza europea (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji), “la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”. Inoltre, è stato precisato nella menzionata decisione giurisdizionale che “qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso” non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente. La situazione della Nigeria, vista la vastità del suo territorio, deve essere analizzata prendendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, essendo differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree del Paese, e considerato che la situazione globale del Paese non rappresenta un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata, considerato anche che il maggior numero di vittime continua ad essere registrato negli stati del nord e del nord-ovest colpiti dal banditismo e dall’insurrezione di Boko Haram. Il sud-est è la più piccola delle sei zone geopolitiche della Nigeria e comprende gli stati di Enugu, Imo, Ebonyi, Abia e Anambra ed in quest’area non sono in corso insurrezioni armate. La violenza nella zona è causata dal conflitto legato al popolo indigeno del Biafra (IPOB) e alla sua ala di sicurezza, la Eastern Security Network (ESN)2; in tale contesto, i media nigeriani hanno riferito che oltre 287 persone sono state uccise nel sud-est tra gennaio e maggio 2022. Per quello che concerne gli scontri collegati ai movimenti secessionistici, secondo il rapporto prodotto da Nextier, l’Imo è stato uno dei più coinvolti dell’area nel 2021, dove si sono contate 46 morti e tale dato è confermato anche nel 2022, sebbene il numero dei morti causato da incidenti relativi alle lotte secessioniste sia sceso a 36. Secondo l’Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research (ACCORD), nel 2022 sono 171 gli incidenti hanno avuto luogo nello Stato di Imo, con 70 incidenti che hanno causato la morte di 166 persone. Secondo ACLED, nel corso del 2022, nello Stato di Imo vi sono stati 125 episodi violenti (di cui 44 combattimenti, 12 rivolte, 4 esplosioni e 65 episodi di violenza contro i civili) che hanno portato al decesso di 164 persone. Secondo l’European Union Agency for Asylum (EUAA), gli incidenti di sicurezza e di violenza sono aumentati durante il periodo che va da gennaio 2022 a settembre 2023 nella regione sud-orientale della Nigeria, e in particolare nello Stato di Imo, che è tra gli Stati con il maggior numero di eventi di sicurezza nel sud della Nigeria. Secondo il Council on Foreign Relations’ Nigeria Security Tracker, un database che mappa la violenza politica e gli “incidenti violenti legati a malcontenti politici, economici e sociali”, basato su un’indagine settimanale dei resoconti della stampa nigeriana e internazionale, 218 morti sono stati segnalati nell’Imo State tra il 01/01/2022 e il 01/07/2023. Nel corso del 2023 (dati aggiornati al 03.11.2023), ACLED ha registrato 85 eventi totali (27 battaglie, 2 rivolte, 6 esplosioni e 50 episodi di violenza contro i civili) che hanno portato al decesso di 134 persone. Secondo la Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND), un’organizzazione senza scopo di lucro che promuove la pace e la crescita economica equa nel Delta del Niger”, sulla base del proprio monitoraggio delle vittime riportate, lo Stato di Imo si è classificato “very high” per quanto riguarda la mortalità collegata alla violenza negli Stati del Delta del Niger durante il primo (gennaio-marzo) e il secondo (aprile-giugno) trimestre del 2023. Secondo la stessa fonte, i principali fattori di violenza presenti in Imo State sono la criminalità organizzata e gli scontri legati alle pretese separatiste. Ancora, sempre secondo PIND, nonostante una diminuzione degli episodi di violenza che hanno causato vittime da 39 nel primo trimestre del 2023 a 25 nel secondo trimestre del 2023, c’è stato un aumento delle vittime dei conflitti da 30 nel primo trimestre a 69 nel secondo trimestre del 2023. Le informazioni sulla situazione di sicurezza dell’Imo State relative al 2024 rilevano che l’intensità del conflitto civile non si è attenuata. In particolare, i dati raccolti dal BAMF – Federal office for migration refugees (Germay) – attestano che tra settembre e ottobre 2024 si è verificata una serie di attacchi contro i civili, tra cui, in data 05/11/2024, l’esplosione di una bomba in un mercato dell’Imo, che ha causato due decessi e molteplici feriti. Gli atti di violenza nella regione continuano ad essere attribuiti ai membri del popolo indigeno del Biafra (IPOB) e, in particolare, al suo braccio armato (ESN), anche se il gruppo continua a negare le accuse ricevuto. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ACLED ha registrato 92 eventi securitari classificati come violenza politica 15, di cui 31 violenze come i civili, 58 battaglie, 2 scontri ed violenza da remoto, che hanno causato in totale 162 vittime (125 correlate alle battaglie, 34 alle violenze contro i civili, 3 agli scontri) nello stato di Imo. Nello stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 62 eventi, che hanno causato la morte di 205 persone. Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch risultano altresì episodi di violenza domestica, episodi di criminalità comune, incidenti e disastri naturali non rilevanti ai fini della valutazione della situazione di sicurezza. Altresì, le recenti notizie relative al conflitto del Biafra raccolte tra gli ultimi mesi del 2024 e i primi mesi del 2025 attestano un aggravio della situazione di sicurezza nel Paese. In particolare, a metà febbraio 2025 una serie di eventi violenti ha attirato l’attenzione dei media nigeriani sulla zona del sud-est del Paese. Ad esempio, il 16.02.25, la polizia ha annunciato di aver ucciso cinque sospetti membri dell’Eastern Security Network (ESN), durante operazioni di sicurezza effettuate in Imo State pochi giorni prima. Il 17/02/25 e il 19/02/25 sono state uccise complessivamente quattro persone in uno scontro tra due comunità nello stato di Ebonyi. L’8 e il 9 febbraio la polizia ha ucciso cinque membri dell’ala armata dell’Indigenous Peoples of Biafra (IPOB), Eastern Security Network (ESN). Il Center for Strategic and International Studies (CSIS), organizzazione di ricerca no profit inglese, ha pubblicato a marzo 2025 un report sulla situazione di sicurezza dell’Imo State e, in particolare, sul come il conflitto tra governo e gruppi militati indipendentisti sia percepito dai civili. Nello specifico, l’indagine ha rilevato che, a fronte della guerra civile, sarebbero sorti una serie di gruppi armati informali e incontrollati, anche affiliati all’esercito, che andrebbero a comprimere significativamente la qualità della vita dei civili, rendendo la situazione di sicurezza del Paese ancora più precaria. Al fine di contrastare gli attacchi delle forze militari, i cittadini si starebbero organizzando autonomamente in gruppi informali di vigilantes. Il sentimento comune diffuso tra gli abitanti dell’Imo sarebbe di preoccupazione sia nei confronti dell’esercito sia nei confronti dei vari gruppi militari, tra cui l’ESN. Nel 2025, tra il mese di maggio e quello di agosto, si è registrato in Imo State un aumento della violenza. L’8 maggio, uomini armati hanno ucciso a colpi d’arma da fuoco almeno 30 viaggiatori lungo l’autostrada Okigwe-Owerri nello stato di Imo; la polizia ha attribuito l’attacco al gruppo separatista Indigenous People of Biafra e alla sua ala armata, Eastern Security Network. Nel mese di luglio, tre comunità di Umualoma, Ndiakunwanta e Ndiejezie ad Arondizogu, area governativa locale di Ideato Nord, nello stato di Imo, sono state colpite e sono rimaste uccise almeno sette persone. Secondo altre fonti, i morti sarebbero stati 18 in bar, negozi e zone residenziali, colpite sporadicamente da uomini armati. La polizia ha attribuito l’attacco all’IPOB e alla sua ala militare, l’Eastern Security Network (ESN), ma il gruppo ha negato qualsiasi coinvolgimento. I giornali hanno riportato decine di morti (si presume almeno 40), con molti feriti. Dal 1° gennaio 2025 al 22 agosto 2025, ACLED ha registrato nello stato di Imo 56 eventi securitari classificati come violenza politica24, di cui 38 violenze contro i civili, 16 battaglie, 2 esplosioni, che hanno causato un totale di 103 vittime (77 correlate alle violenze contro i civili, 25 alle battaglie, 1 alle esplosioni). Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 40 eventi, che hanno causato la morte di 181 persone (gli scontri tra IPOB/ ESN e forze di polizia avrebbero causato circa 50 vittime e il 5 gennaio attacchi da parte di uomini armati avrebbero causato 36 vittime nell’LGA di Orsu, il 24 luglio, 19 vittime nell’LGA di Ideato North, così 11 persone che viaggiavano sono state uccise sulla strada da uomini armati l’8 maggio). Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch risultano episodi di violenza domestica, episodi di criminalità comune, incidenti e disastri naturali non rilevanti ai fini della valutazione della situazione di sicurezza. Alla luce delle informazioni ottenute e delle diverse dinamiche di scontro, instabilità e incertezza sopra descritte, si ritiene che l’Imo State sia caratterizzato da una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell’art. 14, lett. c) del D.lgs. 251/2007, e che sussista, pertanto, il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità”. Tribunale di Bari, decreto dell’8 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Nigeria * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Illegittima l’espulsione della cittadina albanese che ha rinunciato alla richiesta di asilo: è mancata la valutazione del caso
Il caso di una cittadina albanese che aveva chiesto la protezione internazionale ed a seguito di rinuncia veniva espulsa con divieto di rientro per la durata di 5 anni. La decisione del Tribunale risulta molto importante perché le amministrazioni, ogni volta che lo straniero rinuncia alla richiesta di protezione emettono il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera senza che ci sia una valutazione del caso per caso ritenendo detto provvedimento un atto dovuto. IL CASO DI SPECIE Nel mese di febbraio del corrente anno una coppia di coniugi, cittadini albanesi, presentavano presso la Questura di Bari istanza di protezione internazionale e consegnavano il passaporto. In seguito veniva rilasciato a loro il modello C3. Pochi giorni dopo, il padre della cittadina albanese, per motivi di sangue, veniva trovato morto sparato e la notizia del crimine efferato raggiungeva la figlia in Italia solo grazie agli organi di stampa e della tv. Ella si presentava alla Questura di Bari – Ufficio Immigrazione chiedeva di essere autorizzata a recarsi in Albania alla casa del padre perché lo doveva identificare in quanto la Procura della Repubblica D’Albania – aveva aperto un procedimento penale e stava svolgendo indagini sull’omicidio commesso a danno del padre. Forniva alla amministrazione il giustificato motivo ossia tutti gli atti della procura albanese e poneva in visione ciò che era stato pubblicato dai media in merito all’omicidio. Il Prefetto di Bari e la Questura di Bari emettevano il provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio e divieto di reingresso. La cittadina albanese tornava in Albania e forniva il biglietto, l’imbarco, il timbro di uscita dal t.n. al fine di ottenere la revoca del divieto d’ingresso ma l’amministrazione non riteneva di adottare alcun provvedimento. Decideva quindi di rivolgersi al Giudice di Pace di Bari dove allegava tutti gli atti relativi al delitto commesso ai danni del padre, per giustificare il rientro in Albania, e forniva tutti gli altri elementi relativi ai legami familiari nel t.n. Il Giudice di Pace di Bari dopo una accurata istruttoria accoglieva il ricorso come segue: “Rilevare che, la sig.ra (…), con ricorso iscritto a ruolo l’08.04.2025 si opponeva al decreto di espulsione, (…), emesso dal Prefetto della Provincia di Bari il 25.02.2025 e notificato in pari data nonché all’ordine di lasciare il t.n. nel termine di 7 giorni, (…), emesso in data 25.02.2025 e notificato in pari data dal Questore della Provincia di Bari, oltre ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale chiedendone l’annullamento previa sospensiva esponendo: a) In data 19.02.2025 la ricorrente, unitamente al coniuge (…), presentava istanza di protezione internazionale e consegnava il passaporto e le veniva rilasciato il modello c3; b) In data 24.02.2025 il padre della ricorrente, per motivi di sangue, viene trovato morto sparato con arma da fuoco e della notizia del crimine efferato raggiunge la figlia qui in Italia solo grazie agli organi di stampa e della tv si allegano alcuni giornali on line che riportano la notizia; c) In data 25.02.2025 la ricorrente si presentava alla Questura di Bari – Ufficio Immigrazione in preda al panico e chiedeva di essere autorizzata a recarsi in Albania alla casa del padre perché lo doveva identificare in quanto la Procura della Repubblica D’Albania – sede di (…) aveva aperto un procedimento penale (…) del 24.02.2024 e sta svolgendo indagini sull’omicidio del padre a seguito dell’omicidio; d) In data 25.02.2025 il Prefetto di Bari e la Questura di Bari adottava il provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio; e) In data 25.02.2025 la ricorrente tornava in Albania con un volo Bari – Milano – Tirana come da copia del biglietto, del timbro di uscita dal t.n., del certificato personale di nascita da dove si evince il legame di parentela; Considerati i motivi a fondamento del ricorso: a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2-ter D.Lgs. 287/98.Violazione della Direttiva Direttiva 2008/115/CE atteso che,art. 13 comma 2-ter, introdotto dalla L. 129/2011, il quale prevede che: “L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne”. Nel caso de quo la procedura che è stata adottata è esattamente difforme a quella prevista e disciplinata dall’art. 13, comma 2-ter TUIMM, trattandosi di un particolare favor riconosciuto allo straniero che, sebbene irregolare, abbia deciso spontaneamente di lasciare il territorio, ciò evita, dapprima, che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica con divieto di reingresso, e per lo Stato che viene lasciato, la possibilità di un risparmio delle risorse pubbliche per il suo rimpatrio; b) rilevanza dei legami familiari: Violazione art. 13, comma 2 bis TUIMM; Violazione dell’art. 8 Cedu atteso che, vive con il coniuge e dimora con lui in Santeramo in Colle (come da copia della comunicazione di ospitalità per entrambi). Il coniuge è richiedente protezione internazionale come la ricorrente ed in data 19.02.2025 ad egli veniva rilasciato il modello C3. Il Prefetto di Bari ha adottato il decreto di espulsione in violazione dell’art. 13 comma 2 bis, così come interpretato dalla recente giurisprudenza di legittimità. Tenuto conto della produzione documentale quale prova di ogni circostanza a fondamento del ricorso ed in particolar modo alle ragioni che hanno indotto la ricorrente che, seppur nello stato di richiedente protezione internazionale la inducevano a lasciare il territorio nazionale dovendosi recare in Albania per procedere all’identificazione del padre assassinato, elemento da cui consegue profilo di illegittimità del provvedimento impugnato; Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Bari…”. Giudice di Pace di Bari, sentenza n. 1307 del 9 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Coesione familiare padre-figlia: illegittimo il rifiuto della Questura, la P.A. condannata alle spese per entrambi i gradi di giudizio
Il caso riguarda un cittadino albanese che presentava la pratica di coesione in sede con la figlia presso la Questura di Bergamo la quale, con decreto emesso il 27.12.2022, rigettava l’istanza. Il provvedimento veniva impugnato e si chiedeva il suo annullamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 comma 6 e 19 comma 2 lett. d-bis del D.Lgs. 286 e art. 32 Cost. Il giudice di prime cure del Tribunale di Brescia dopo un lungo processo che vedeva impegnava le parti nella produzione di documenti, ascolto di testimoni, rigettava il ricorso e lo condannava alle spese in favore della amministrazione. La sentenza di primo grado veniva impugnata presso la Corte di Appello di Brescia rilevando che l’istanza veniva avanzata in qualità di padre della cittadina albanese titolare di permesso di soggiorno e che a sostegno della domanda il richiedente produceva sia alla questura in sede amministrativa che al Giudice di prime cure in sede giudiziale la documentazione diretta a provare che la figlia era l’unica che poteva mantenerlo economicamente – documentazione ritenuta non idonea dalla Amministrazione – come si legge nel provvedimento di rigetto, ove si evidenziava anche che l’interessato percepiva una pensione di anzianità nel Paese di origine a far data dal 10.1.2021 e che in Albania viveva un altro figlio. L’appellante produceva già in primo grado anche: * il certificato pensionistico da cui risulta che percepisce una pensione per “anzianità urbana” pari a 8588 Leke al mese (corrispondenti a 88,30 euro mensili) somma all’evidenza del tutto inidonea per mantenersi anche in Albania; * una dichiarazione notarile (tradotta e apostillata) del figlio residente in Albania, che dichiara di vivere con la moglie e con i loro due bambini e di avere una difficile situazione economica per cui non riesce a mantenere anche il padre; * una dichiarazione (tradotta e apostillata) della banca Credins Bank che attesta che il figlio, pur essendo cliente della Banca ed essendo registrato con il n. (…), non possiede un conto corrente individuale oppure un conto sullo stipendio individuale. * una dichiarazione (tradotta e apostillata) del Sindaco del Municipio dove risiede il figlio che attesta che quest’ultimo “non esercita attività privata nel territorio del nostro municipio”; * una dichiarazione (tradotta e apostillata) del Sindaco del Municipio che certifica che il figlio non percepisce sussidio economico; * una dichiarazione di una vicina di casa del nucleo familiare, che dichiara che da due anni il ricorrente/appellante vive con la figlia, il genero e il nipote che lo mantengono e lo assistono in tutto, anche per i suoi gravi problemi di salute accertati in Italia e che lo costringono a continui accessi ospedalieri. L’appellante inoltre produceva la certificazione unica 2024 del marito della figlia del richiedente, che attesta un reddito, nel 2023, di euro 20.768,00. La Corte di Appello ritenendo l’appello fondato lo accoglieva ed in riforma della sentenza di primo grado dichiarava illegittimo il decreto di rifiuto della Questura di Bergamo con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio con la seguente motivazione: “Va evidenziato che il testo originario dell’art. 29 TU 286/98 prevedeva che lo straniero potesse chiedere il ricongiungimento “per genitori a carico” e non vi era alcun riferimento all’eventualità che fruissero di mezzi di sussistenza o di un sostegno familiare nel Paese d’origine. Intervenne poi la Direttiva CE 2003/86 che evidenzia, nei “considerando” introduttivi, che il ricongiungimento familiare dovrebbe riguardare in ogni caso i membri della famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni) – n. 9 – mentre, in relazione agli ascendenti, prevede: “dipende dagli Stati membri decidere se autorizzare la ricongiunzione familiare per parenti in linea diretta ascendente” – n. 10 – , prevedendo poi, in conformità a tale principi, all’art. 4 I comma che gli Stati membri debbano autorizzare l’ingresso e il soggiorno della prima categoria di familiari (coniuge, figli minorenni) e prevedendo al II comma che invece gli Stati membri possono in via legislativa o regolamentare autorizzare l’ingresso e il soggiorno degli “ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese di origine”. Il capo IV della Direttiva, nel disciplinare le condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare prevede, all’art. 6, che gli Stati membri “possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno dei familiari per ragioni di ordine pubblico di sicurezza pubblica o di sanità pubblica”. A tale direttiva seguì, per effetto del Decreto Legsl. 5/2007, una modifica dell’art. 29 lettera D) volta a adeguare la normativa nazionale alla Direttiva CE prevedendo che il ricongiungimento familiare poteva essere chiesto per i “genitori a carico che non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese di origine o di provenienza”. Venne anche introdotto l’art. 29 bis che ha esteso, sempre in attuazione della direttiva CE, la previsione specifica del ricongiungimento anche agli ascendenti dello straniero al quale era stato riconosciuto lo status di rifugiato. In seguito, con il Decreto Legislativo 160/2008 l’art. 29 venne nuovamente modificato, questa volta in modo restrittivo, prevedendo che lo straniero possa chiedere il ricongiungimento per “i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Ciò posto, l’appellante ha documentato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 29 e pertanto la domanda va accolta e il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Bergamo va disapplicato in quanto illegittimo, con conseguente accertamento del diritto del richiedente a ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Ministero degli Interni-Questura di Bergamo, soccombente, va condannato a rifondere alla controparte le spese dei due gradi di giudizio secondo i parametri dei giudizi avanti al Tribunale e alla Corte di Appello, spese che si liquidano come da dispositivo”. Questo caso è stato molto faticoso per il ricorrente poiché ha dovuto affrontare due gradi di giudizio prima di vedere affermare il suo diritto a permanere con la figlia ed ottenere il permesso per motivi familiari. Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 819 del 12 agosto 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative all’unità familiare, in particolare: * di coesione familiare; * di ricongiungimento familiare.
Non proroga del trattenimento in CPR: termini violati anche se il C3 viene depositato in udienza
Il cittadino tunisino era trattenuto presso il CPR di Bari – Palese. Dinanzi al Giudice di Pace di Bari aveva manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e per tale motivo la Questura di Bari chiedeva la convalida del trattenimento ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 142/2015. La Corte di Appello convalidava il trattenimento al fine di definire la procedura di protezione in atto. Durante il trattenimento il cittadino straniero subiva la fratturato del piede dx. e veniva dimesso dal medico del pronto soccorso per essere portato a domicilio in carico per le cure al medico curante e indicava per la deambulazione l’utilizzo delle stampelle. Rientrava nel CPR e lì scopriva che tali dispositivi sono vietati. Poco dopo veniva richiesta la proroga del trattenimento da parte della Questura di Bari. Negli atti inviati alla Corte di Appello l’amministrazione non riferiva nulla sullo stato di salute e tanto meno aveva depositato il referto del pronto soccorso; non riferiva che i termini per la procedura accelerata erano spirati; depositavano in udienza il modello C3 redatto oltre il termine di cui all’art. 26, comma 2 bis del D.lgs. n. 286/98. La Corte di Appello, in totale accoglimento della memoria difensiva depositata non prorogava il trattenimento con la seguente motivazione: “letta in particolare l’istanza, avanzata il 29.7.25, con cui la Questura di Bari, con riguardo al trattenimento ex art.6 co.3 D.Lgs.142/15 del suddetto straniero, convalidato da questa Corte di Appello il 4.6.25, ha tempestivamente chiesto una proroga per ulteriori 60 gg.; all’esito dell’odierna udienza camerale, in cui la Questura ha insistito per la proroga, mentre la difesa dello straniero si è opposta; rilevato che, mentre lo straniero ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale già in data 27.5.25 (in sede di convalida del suo primo trattenimento ex art.14 TUI davanti al Giudice di Pace), la redazione del modello C3, costituente adempimento necessario alla formalizzazione di tale domanda, è stata effettuata, secondo quanto riferito e documentato dalla stessa Questura all’odierna udienza, soltanto in data odierna, e quindi ben oltre il termine di 6 giorni lavorativi richiesti dall’art.26 co.2 bis D.Lgs.25/08; ritenuto che, per ormai consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass.15894/25), da un lato il predetto termine sia da considerarsi perentorio, dall’altro lato la sua violazione sia rilevabile d’ufficio e non sia sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione e dall’intervenuta convalida del trattenimento, spettando al giudicante il rilievo officioso di eventuali vizi a monte della procedura di trattenimento; ritenuto, alla luce di quanto sopra, assorbente ogni altra questione sollevata dalla difesa (ivi compresa quella riguardante la compatibilità del regime di trattenimento con le condizioni sanitarie dello straniero come desumibili da referto del locale Pronto Soccorso), che non ricorrano i presupposti per prorogare il trattenimento dello straniero (…)”. Corte di Appello di Bari, provvedimento del 30 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Dal CPR alla protezione speciale: riconosciuta la condizione di vulnerabilità e il radicamento sociale
Il caso riguarda un cittadino albanese che vive in Italia da oltre vent’anni e che, dopo un percorso tortuoso – che lo ha visto anche trattenuto presso il CPR di Bari Palese – ha finalmente ottenuto dal Tribunale di Bari il riconoscimento del diritto alla protezione speciale. Il 2 agosto 2023, mentre si trovava trattenuto nel CPR di Bari Palese, il cittadino formalizzava la richiesta di protezione internazionale. Il 10 agosto 2023 compariva dinanzi alla Commissione territoriale per l’audizione personale, durante la quale raccontava la propria vita di migrante di lungo corso. Emergeva in particolare che egli vive in Italia dall’età di 16 anni e che aveva lasciato l’Albania già a 14 anni per emigrare in Grecia. Gli anni vissuti in Albania con la famiglia gli avevano procurato forti disagi, essendo stato vittima di violenza domestica da parte del padre. Queste vicende hanno condizionato l’intera sua vita, con effetti deleteri anche sugli altri membri della famiglia: anche i fratelli, infatti, hanno sviluppato forme di depressione. In Italia ha lavorato con turni massacranti, fino a 15 ore al giorno, ma col tempo è rimasto vittima di uno stile di vita segnato dall’abuso di alcol e sostanze psicoattive, che lo ha condotto a più tentativi di suicidio, nel 2014 e nel 2020. Negli ultimi tre anni è stato inserito in un programma residenziale riabilitativo, con esiti positivi: ha manifestato la volontà di condurre una vita sana, rispettando le regole della comunità, distaccandosi dall’uso delle sostanze e avviando un percorso di emancipazione anche dalla terapia farmacologica. Durante il periodo di affidamento in prova presso la comunità, ha potuto elaborare i traumi legati alla violenza familiare subita. Il Magistrato di sorveglianza aveva concesso l’affidamento in prova ai sensi dell’art. 94, comma 2, del DPR n. 309/90, ritenendo significativa la sua storia di vita e tenendo conto della relazione comportamentale, che sottolineava: * la crescita in una famiglia disfunzionale, con un padre alcolista e violento anche davanti ai figli; * la presenza di depressione cronica nel fratello e di disturbi depressivi nella sorella; * indici intellettivi inferiori alla media, tratti di introversione, ritiro sociale e dipendenza affettiva; * il trauma “cumulativo” conseguente alla violenza assistita; * un nucleo depressivo radicato e un disturbo d’ansia legato sia a fattori organici sia ambientali. All’audizione in Commissione il ricorrente produceva ampia documentazione: gli atti relativi all’affidamento in prova, il percorso psicoterapeutico svolto in comunità e, a dimostrazione del proprio inserimento lavorativo, l’estratto contributivo INPS, dal quale risultava un’attività ininterrotta a partire dal 1° agosto 2002. Nonostante ciò, il 21 agosto 2023 la Commissione territoriale di Bari rigettava la domanda, negando qualsiasi forma di protezione. Il provvedimento veniva impugnato, contestando l’omessa valutazione dei documenti forniti e la mancata applicazione della protezione speciale per vittime di violenza domestica. La Commissione, infatti, non aveva svolto alcun giudizio di comparazione, ossia la valutazione tra il livello di integrazione sociale del richiedente in Italia e la sua condizione personale e oggettiva nel Paese di origine. Tale valutazione avrebbe dovuto verificare se la compressione dei diritti umani fosse tale da ledere il nucleo minimo della dignità della persona, soprattutto considerando che il ricorrente vive in Italia da quando aveva 16 anni, dove risiedono anche la madre (coniugata con un cittadino italiano), il fratello e i nipoti. Il giudizio di comparazione avrebbe dovuto tener conto della condizione di vulnerabilità del richiedente, segnata dalla violenza domestica subita e dalla necessità di cure psicologiche e psichiatriche “salva-vita”, non sostituibili altrove per via del delicato rapporto di fiducia instaurato con i medici specialisti. Va inoltre evidenziato che, nel Paese d’origine, le strutture sanitarie pubbliche restano fortemente carenti e quelle private, pur di livello migliore, non sono in grado di garantire interventi complessi. La situazione igienico-sanitaria appare precaria e le cure farmacologiche restano difficilmente accessibili (fonte: ACLED Dashboard, 01.01.2023 – 31.12.2023). All’esito di una lunga istruttoria, il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso, rilevando: “Considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale dinanzi alla Questura di Bari il 2 agosto 2023, ossia dopo l’entrata in vigore del DL n. 20/2023, va applicato l’art. 19 nella sua nuova formulazione. Il ricorrente ha prodotto documenti da cui emergono elementi tali da giustificare una valutazione positiva sulla domanda. (…) La documentazione depositata è indicativa della serietà dello sforzo compiuto dal richiedente per inserirsi nel tessuto socio-economico italiano. Ne emerge un percorso effettivo e duraturo di integrazione lavorativa in Italia, con un contratto di lavoro in essere. Deve pertanto essere riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 5, co. 6, e dell’art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998. In caso di rimpatrio, il ricorrente subirebbe una grave lesione della propria vita privata, essendo ormai radicato in Italia, senza che emergano gravi ragioni ostative alla sua permanenza”. Anche questo caso mette in luce le gravi carenze esistenti in materia di espulsione e protezione per casi speciali. L’attuale normativa crea forti disfunzioni sociali e ostacola chi si impegna ad aiutare i migranti, vanificando percorsi positivi che rischiano di interrompersi bruscamente nei luoghi di detenzione amministrativa, solo per il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno. Tribunale di Bari, decreto dell’11 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.