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Condannata la prassi discriminatoria di Adecco di limitare i contratti alla scadenza del permesso di soggiorno
Con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2026, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, in una causa promossa da CGIL Lombardia, ha accertato il carattere discriminatorio della politica aziendale di Adecco Italia S.p.A. consistente nell’escludere dalle selezioni, o nel limitare la durata del contratto offerto, ai lavoratori extra UE il cui permesso di soggiorno avesse validità residua inferiore alla durata della missione richiesta dall’utilizzatore. Adecco, nelle proprie attività di selezione, sistematicamente o escludeva dalla selezione il candidato extra UE o offriva loro un contratto di durata non superiore alla validità residua del permesso, indipendentemente dalla valutazione professionale. La giustificazione addotta era di natura penalistica: evitare la responsabilità ex art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione. Per poter stipulare un contratto con scadenza successiva a quella del permesso, Adecco pretendeva che il lavoratore producesse già in sede di selezione – anche mesi prima della scadenza – la ricevuta della domanda di rinnovo. Il Giudice dott. Mariani ha accolto il ricorso chiarendo che la responsabilità penale del datore di lavoro può sorgere soltanto dopo la scadenza del permesso – se il rinnovo non è stato tempestivamente richiesto – e non certo in sede assuntiva: la ricevuta della domanda di rinnovo va resa disponibile nel corso del rapporto di lavoro, non prima della sua instaurazione. Sul piano antidiscriminatorio, il Giudice ha richiamato la sentenza Chez Razpredelenie Bulgaria (C. Giust. 16 luglio 2015, C-83/14) e la giurisprudenza CGUE sul concetto di disadvantage, affermando che anche una misura apparentemente neutra capace di produrre effetti sfavorevoli minimi ma sistematici verso un gruppo protetto integra una discriminazione indiretta, salvo giustificazione obiettiva e proporzionata. L’obiettivo di evitare la responsabilità penale – pur legittimo – non giustificava la misura adottata, poiché l’ordinamento mette già a disposizione strumenti meno restrittivi e ugualmente idonei. Il Tribunale ha pertanto ordinato ad Adecco di cessare il comportamento e di adottare una direttiva interna che prescriva ai selezionatori di non tener conto della scadenza del permesso di soggiorno, procedendo all’assunzione anche quando la scadenza del contratto sia posteriore a quella del permesso. Ha inoltre ordinato la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito aziendale. Tribunale di Milano, sentenza n. 144 del 15 gennaio 2026
Illegittimo il rigetto della conversione del Pds da stagionale e subordinato: le circostanze ritenute ostative non riguardano il lavoratore
Il caso riguarda un cittadino albanese che aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, rigettata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Taranto. Avverso il suddetto provvedimento sfavorevole veniva proposto ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce nei confronti del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Taranto e dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva la domanda cautelare con la seguente motivazione: «Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare del presente giudizio, appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso, incentrate sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm., per l’omessa previa comunicazione all’istante del c.d. preavviso di diniego, notificato solo unitamente al provvedimento di diniego impugnato (non esistendo prova di precedente comunicazione all’interessato del preavviso di diniego), nonché sul rilievo sia che le circostanze ritenute ostative riguardanti il reddito insufficiente e la irregolarità contributiva del datore di lavoro non sono imputabili al lavoratore istante e, quindi, non possono essere causa di diniego dell’attribuzione della quota e della conversione del permesso di soggiorno, sia che l’eventuale scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è ostativa all’attribuzione della quota e alla conversione del permesso di soggiorno». Con sentenza n. 61/2026, depositata il 15.01.2026, il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva il ricorso in via definitiva con la seguente motivazione: «Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto. Invero, questa Sezione ritiene di dover (meditatamente), anche in questa sede di merito, confermare il contenuto della suindicata ordinanza cautelare, i cui principi possono in questa sede essere riaffermati. 2.1. Come anticipato in sede cautelare, non risulta dimostrata la sussistenza di comunicazioni concretamente idonee a garantire la partecipazione dell’interessato nel procedimento de quo; peraltro, l’Amministrazione non dimostra di essere stata impossibilitata a notiziare il destinatario dell’atto mediante avviso di avvio del procedimento o altra forma di coinvolgimento procedimentale. Risulta sostanzialmente violato, perciò, il diritto alla partecipazione procedimentale del privato, fermo restando che, alla luce delle peculiarità del caso concreto, delle circostanze sopravvenute e in assenza di difese sul punto da parte dell’Amministrazione dell’interno, non può aprioristicamente escludersi la possibilità di un apporto collaborativo capace di condurre ad un diverso esito dell’istanza volta al conseguimento di un titolo di soggiorno. 2.2. Quanto all’ulteriore ragione inerente la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, secondo costante affermazione della giurisprudenza, «non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato, atteso che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione”» (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione, che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a tali presupposti sostanziali assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5604/2023). 2.3. Del pari, l’incapacità reddituale o le eventuali irregolarità del DURC del datore di lavoro non sono al lavoratore addebitabili, poiché il prestatore di lavoro non è e non può essere a conoscenza di tali requisiti. In tal senso, T.A.R. Campania – Salerno, Sezione I, sentenza n. 378 del 16 marzo 2020, secondo cui: «l’inadempienza in ordine agli obblighi previdenziali cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti del lavoratore dipendente non può influire negativamente sul lavoratore stesso, anche in virtù del fatto che egli non ha la minima possibilità di sopperire a tali mancanze, ma anzi risulta parte danneggiata» (Cons. Stato, Sez. III)». T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 61 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Nella Bolzano del turismo centinaia di persone lasciate al gelo
L’Alto Adige e in particolare il suo capoluogo Bolzano non possono essere raccontati come un territorio “impreparato” alle migrazioni. Da almeno un decennio, a partire dal 2016, la provincia autonoma, e tra le più ricche d’Europa, è un crocevia strutturale delle rotte migratorie europee: da sud arrivano persone che hanno attraversato il Mediterraneo, spesso con l’obiettivo di raggiungere altri Paesi dell’Unione; da nord tornano invece coloro che vengono respinti o “dublinati” da Germania e Austria, oppure persone in transito lungo l’asse che collega la rotta balcanica al corridoio alpino del Brennero. Il Brennero, oggi trasformato in una posticcia cartolina alpina con un centro commerciale e qualche manciata di abitanti, è uno dei principali corridoi commerciali d’Europa, attraversato ogni anno da oltre 2 milioni di camion. Le merci circolano senza ostacoli, mentre i corpi delle persone migranti continuano a essere fermati, selezionati e respinti. Il confine non è scomparso: si è riconfigurato come dispositivo politico, aperto per il capitale e impermeabile per le persone. Che si tratti dell’esercizio del diritto di scegliere il proprio percorso di mobilità o dell’esasperazione prodotta da ripetuti respingimenti, da anni decine e decine di persone si fermano stabilmente sul territorio provinciale. La loro presenza non è un’anomalia né un’improvvisa emergenza. A cambiare, in Alto Adige, è il livello di violenza delle politiche pubbliche attuate per “governare” il fenomeno migratorio: politiche che in questi anni hanno messo in campo strategie con l’obiettivo da una parte di respingere e rendere invisibili le persone, dall’altra di sfruttarle come mano d’opera e, quando non più utili al mercato del lavoro stagionale, di abbandonarle. Le amministrazioni comunali e provinciali, con continuità, hanno compiuto delle scelte politiche precise: non investire in servizi strutturali di accoglienza e abitare l’emergenza come forma ordinaria di governo. Un modello fondato sulla precarietà programmata e sulla deterrenza, che ha già prodotto conseguenze drammatiche, in un territorio che avrebbe tutte le risorse per evitarle. Tra morti di confine e di assideramento si contano quindici vittime accertate dal 2016. Emblematico, in questo senso, il regolamento provinciale prodotto dalla giunta SVP 1 e PD  – la cosiddetta “Circolare Critelli” dell’ottobre 2016 – da cui è iniziato tutto. Notizie/A proposito di Accoglienza BOLZANO, UNA CIRCOLARE DELLA PROVINCIA BUTTA IN STRADA I RICHIEDENTI ASILO ANCHE VULNERABILI Antenne Migranti 3 Ottobre 2016 Bolzano, principale polo economico della provincia, concentra queste contraddizioni. È qui che si trovano le pochissime strutture a bassa soglia per le persone senza dimora: mense, servizi igienici largamente insufficienti, dormitori temporanei per persone senza tetto con una capienza di 70 posti letto 2. Ed è qui che la condizione di marginalità colpisce in modo crescente persone con background migratorio. Una realtà strutturale, nota da anni alle istituzioni locali, che continua tuttavia a essere raccontata come un’emergenza contingente. Con l’insediamento della nuova giunta comunale di destra avvenuto a giugno 2025, questa impostazione è stata ulteriormente irrigidita. I primi mesi della nuova amministrazione guidata da Fratelli d’Italia sono stati caratterizzati dal rafforzamento di un approccio securitario e repressivo: riduzione dei posti disponibili nei dormitori  di oltre la metà, nessun ampliamento delle strutture nemmeno durante l’inverno, sgomberi sistematici degli insediamenti informali, “architettura ostile” per i senza tetto, narrazione costante della povertà come problema di ordine pubblico. L’emergenza freddo, invece di diventare un banco di prova per politiche di tutela e prevenzione, è stata gestita come una questione residuale. Uno dei tanti sgomberi di insediamenti informali e un esempio di architettura ostile sotto i piloni autostradali, a ridosso del centro città. Al di là di pochissime esperienze dignitose – come il progetto della Caserma Schenoni a Bressanone – rapidamente chiuse per il timore di presunti “effetti attrattivi”, l’accoglienza in Alto Adige si riduce oggi a grandi capannoni temporanei. Spazi disumanizzanti, dove si dorme su brandine della Protezione civile e si è sottoposti a un sistema di turnazione che non garantisce continuità: un mese un posto al caldo, quello successivo il ritorno in strada. Un sistema volutamente instabile, che produce insicurezza e conflitti tra persone già impoverite. A Bolzano, queste strutture sono collocate quasi esclusivamente nella zona industriale a sud lontano dagli sguardi, dai percorsi turistici e dal racconto ufficiale della città. La povertà viene nascosta, mentre il centro storico viene progressivamente trasformato in vetrina: svenduto al turismo di massa, alla speculazione immobiliare, ai grandi investitori che stanno ridisegnando Bolzano come uno spazio esclusivo, espellendo chi non è funzionale a questo modello economico. L’Alto Adige ha un bisogno strutturale di manodopera a basso costo: alberghi, ristorazione e agricoltura intensiva si reggono sul lavoro di persone migranti. Mentre molti giovani autoctoni abbandonano il territorio a causa del carovita e dell’impossibilità di trovare casa, centinaia di lavoratori e lavoratrici migranti vengono impiegati in lavori stagionali, sottopagati e privi di tutele, senza alcuna politica abitativa. Per loro, l’alloggio resta una tenda sotto un ponte, un cartone lungo un fiume o, nel migliore dei casi, una brandina in un capannone. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Bozen Solidale (@bozen_solidale) Nella prima settimana del 2026, solo nella città di Bolzano, oltre cento persone sono state costrette a dormire all’addiaccio, con temperature notturne prossime ai dieci gradi sotto lo zero. Un primo bilancio dell’emergenza freddo, con il centro destra ad amministrare la città, che non può essere liquidato come eccezione o inesperienza, ma che rappresenta il peggio di quanto visto finora. Mentre si spengono le luci di un mercatino di Natale sempre più estraneo alla realtà sociale della città, le istituzioni accettano consapevolmente il rischio che qualcuno possa morire di freddo. Non semplice incuria o disattenzione, ma violenza istituzionale che considera alcune vite tranquillamente sacrificabili in nome del decoro, del turismo e del profitto. 1. Südtiroler Volkspartei, ossia il Partito Popolare Sudtirolese, governa la Provincia ininterrottamente dal dopoguerra, ed è perno delle ultime coalizioni di giunta. Al momento, questa è formata con Fratelli d’Italia e Forza Italia ↩︎ 2. I posti ufficiali sono i seguenti: 838 posti per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in varie strutture nel territorio provinciale – di cui 200 circa i posti in alberghi per famiglie, che stanno subendo una riduzione ↩︎
I decreti flussi favoriscono lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici migranti
Nel Dossier Statistico Immigrazione 2025 del Centro Studi e Ricerche IDOS emerge un altro quadro allarmante: cresce lo sfruttamento lavorativo delle persone migranti e proliferano le truffe legate alle procedure di ingresso. Domani 4 novembre la presentazione nazionale a Roma. Gli anacronistici decreti flussi, nati per “regolare” l’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia, si sono ormai da tempo consolidati come un canale di sfruttamento e tratta. È quanto denuncia la nuova edizione del Dossier Statistico Immigrazione 2025 curato da Idos, che dedica uno dei suoi capitoli alla Relazione 2024 del Numero verde nazionale Antitratta (800 290 290). Secondo l’analisi, il fenomeno della tratta sta cambiando volto: «Oggi interessa meno che in passato lo sfruttamento di donne e minori a fini sessuali, ma coinvolge soprattutto uomini migranti risucchiati in forme di occupazione irregolare e spesso para-schiavistica». Attivo dal 2000, il Numero verde Antitratta rappresenta uno degli strumenti contro il grave sfruttamento degli esseri umani, introdotto nel 1998 con l’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione. Le segnalazioni raccolte tra il 2014 e il 2024 (oltre 800 in media ogni anno), pur nella consapevolezza che intercettano solo la punta dell’iceberg di un fenomeno complesso e ramificato, raccontano un cambiamento profondo: le prese in carico di donne e minori sono diminuite rispettivamente del 9,8% e del 63,6%, mentre quelle riguardanti uomini adulti sono raddoppiate. In undici anni lo sfruttamento sessuale è sceso dal 50% al 24%, mentre quello lavorativo è salito fino al 38,2%. Un segnale inequivocabile è arrivato nel 2024, definito nella stessa Relazione come «l’anno degli inganni». Nel secondo semestre è emersa una rete di truffe legate ai decreti flussi, orchestrate da intermediari che dietro compenso seguivano i lavoratori stranieri lungo tutta la procedura per il rilascio del visto, dalla chiamata nominativa fino al nulla osta, per poi sparire una volta ottenuti i documenti. Solo tra luglio e dicembre, 139 potenziali lavoratori migranti – provenienti soprattutto da Tunisia, Marocco, India ed Egitto – si sono trovati senza un impiego e in condizioni di estrema vulnerabilità. Secondo Idos, si tratta soltanto «della parte emersa di un fenomeno molto più ampio». Nello stesso periodo, l’80% delle prese in carico attivate dal Numero verde riguardava lo sfruttamento lavorativo, contro il 16% per quello sessuale. Il Dossier denuncia anche «le storture del sistema attivato dai decreti flussi», segnalando «l’eccessivo carico di burocrazia, i tempi dilatati in modo insostenibile e la scarsa efficacia nel rispondere alle esigenze delle imprese». Proprio la questione dello sfruttamento e della tratta sarà uno dei tre approfondimenti della presentazione nazionale del Dossier Statistico Immigrazione 2025, in programma martedì 4 novembre al Nuovo Teatro Orione di Roma, a partire dalle 10.30. All’incontro interverranno l’avvocata Francesca Nicodemi, esperta di tutela delle vittime di tratta; Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Mediterranee Italia; e il blogger e attivista italo-palestinese Karem Rohana. La giornata sarà aperta dal sociologo Paolo De Nardis, presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, e moderata dal direttore di Confronti, Claudio Paravati. La presentazione sarà a cura del presidente del Centro Studi e Ricerche Idos, Luca Di Sciullo, mentre le conclusioni spetteranno alla moderatrice della Tavola Valdese, Alessandra Trotta. Il Dossier è realizzato grazie ai fondi dell’8xmille della Chiesa Valdese e sarà presentato in contemporanea in tutte le regioni e province autonome italiane (qui i luoghi e i programmi). L’evento centrale sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Idos.
Conversione del permesso di soggiorno stagionale: irrilevante la scadenza del titolo al momento della domanda
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Parma, interviene su una questione molto ricorrente, ossia la possibilità di convertire un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in uno per lavoro subordinato anche quando, al momento della domanda, il titolo sia già scaduto. La Prefettura di Piacenza aveva negato la conversione ritenendo che la scadenza del permesso rendesse l’istanza intempestiva e quindi inammissibile. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che l’art. 24, c. 10, del Testo Unico Immigrazione non subordina la conversione alla vigenza del titolo, ma solo alla presenza di alcuni requisiti sostanziali: aver svolto almeno tre mesi di lavoro regolare e disporre di una proposta di contratto a tempo determinato o indeterminato nei limiti delle quote. Il Tar ha accolto questa impostazione, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: in particolare, ha sottolineato che il legislatore non ha fissato alcun termine perentorio per la richiesta di conversione, diversamente da quanto avviene in altre disposizioni del TUI, e che la pubblica amministrazione è comunque tenuta, in base all’articolo 5, c. 5, a considerare la situazione attuale del richiedente, valutando se al momento della decisione siano soddisfatte le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno. La mera circostanza della scadenza del PdS stagionale non può quindi essere di ostacolo alla conversione, a meno che non manchino i requisiti previsti dalla normativa. T.A.R. per la Emilia Romagna, sentenza 121 del 27 marzo 2025 Si ringrazia l’Avv. Massimo Perazzi per la segnalazione.
September 25, 2025
Progetto Melting Pot Europa
Salute e genere nella migrazione: vulnerabilità costruite
Le donne rappresentano circa la metà della popolazione migrante a livello globale, eppure l’immigrazione femminile continua ad essere meno approfondita rispetto a quella maschile, pur presentando vulnerabilità specifiche legate alla condizione di genere.  Tali vulnerabilità, spesso evocate dalle istituzioni, vengono raramente descritte per quello che sono realmente: la vulnerabilità non è una condizione ontologica, ma il risultato concreto di politiche escludenti, leggi inadeguate e servizi inefficienti. La combinazione di discriminazione intersezionale e vulnerabilità sistemica rende le donne migranti uno dei gruppi più a rischio di marginalizzazione nell’Europa contemporanea 1. Questo articolo si occuperà di delineare la rilevanza del genere in ambito migratorio quando si affronta il tema della salute. Risulta dunque essenziale analizzare l’ordinamento giuridico italiano per valutare quanto lo Stato sia effettivamente garante del diritto alla salute, in particolare per le donne migranti 2. Ma cosa si intende per salute? L’organizzazione mondiale della sanità la definisce come “una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale e non esclusivamente l’assenza di malattia o infermità 3”. La Costituzione italiana all’art. 32 stabilisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, garantendo cure gratuite agli indigenti e vietando trattamenti sanitari obbligatori se non previsti dalla legge e nel rispetto della dignità umana. Il diritto alla salute, in quanto universale ed equo, è garantito anche agli individui irregolari attraverso l’accesso alle cure urgenti o essenziali, ovvero quelle prestazioni che non possono essere rinviate senza mettere in pericolo la salute o aggravare una malattia 4. Nell’esperienza concreta invece, si osservano profonde crepe sull’universalità del sistema, forti discrepanze nell’accesso ai servizi sanitari, gli ostacoli variano e si moltiplicano a seconda di fattori come età, etnia, religione, disabilità, istruzione, alfabetizzazione, orientamento sessuale o status giuridico. Le barriere linguistiche, culturali, religiose e giuridiche, unite a una forte disomogeneità territoriale nei servizi sanitari, rendono spesso inaccessibili i diritti sopra delineati. Ad esempio, le donne immigrate irregolari solo nel caso in cui siano in un accertato stato di gravidanza hanno diritto ad un permesso di soggiorno temporaneo, valido dal sesto mese di gravidanza fino al sesto mese di vita del/della bambino/a, che permette loro di iscriversi al SSN per quel periodo.  I PERCORSI DI ACCESSO DELLE DONNE MIGRANTI IN EUROPA E LE POSSIBILI CONSEGUENZE SULLA SALUTE I dati del Dossier Statico Immigrazione 5 mostrano che una larga parte dell’immigrazione femminile in Italia avviene attraverso il ricongiungimento familiare 6. Tuttavia, molte donne intraprendono autonomamente il percorso migratorio, senza il supporto di familiari o partner. Il loro percorso si distingue dalla componente maschile per alcune specifiche caratteristiche poiché, il più delle volte, è segnato da esperienze di violenza, sfruttamento, stupri, tratta, abusi e ricatti di varia natura a partire dal Paese d’origine, fino alle nostre città che le continuano a coinvolgere e ricattare. Le donne sole spesso vengono inglobate nel mercato del lavoro di cura, regolare o irregolare, settori ad alta usura fisica e bassa tutela contrattuale. Anche il procedimento del ricongiungimento familiare può però trasformarsi in una trappola per molte donne, legate al partner non solo economicamente ma anche giuridicamente. Questa dipendenza rende più difficile denunciare eventuali abusi e forme di segregazione sociale, mettendo a dura prova la loro salute psico-fisica. Le donne che accedono a questo canale entrano stabilmente nei sistemi sanitari dei Paesi europei, rendendo urgente una risposta strutturata e non solo emergenziale alla loro salute.  Anche la percezione della salute delle donne è generalmente diversa da quella degli uomini. La relazione tra genere e salute si potrebbe facilmente chiarire attraverso questa frase: “Il tipo e il ritmo di lavoro degli uomini minaccia la loro vita, mentre il tipo e il ritmo di lavoro del lavoro domestico femminile mette a rischio la qualità della vita delle donne 7”.  La percezione del lavoro domestico è, per cause indubbiamente patriarcali, notevolmente distorta poiché sottovaluta la pesantezza e la pericolosità, sia sul piano emotivo che psicologico, nonché in termini di inclusione sociale, di quel genere di professione, soprattutto se praticato da una donna migrante con un passato e un presente di violenze, traumi e segregazione.  Per l’uomo, immigrato e non, un importante fattore di rischio riguarda il lavoro, in quanto la componente migrante maschile è considerata in primis come risorsa economica; la donna invece è da sempre presa in considerazione in quanto moglie e madre, e, se facente parte del mercato del lavoro, come lavoratrice domestica, quindi, non a rischio. Questo viene confermato anche dal fatto che la protezione sanitaria specializzata che la donna ottiene è principalmente legata alla sfera della salute riproduttiva, alla gravidanza. Come sostiene infatti anche Francesca Alice Vianello, professoressa di sociologia del lavoro all’Università di Padova, la donna migrante viene spesso affiancata alla sola immagine di donna legata alla riproduzione biologica e di tutto l’insieme di professioni in Italia ancora genderizzate. La donna in Italia è utile unicamente a “produrre e riprodurre gli individui e la qualità della loro vita socio relazionale 8”, relegandola sempre più ad una sfera emotiva, astratta, poco tangibile e riconoscibile, che non ha nulla a che vedere con la produttività economica.  CORPO COME STRUMENTO DI EMANCIPAZIONE E LUOGO DI SOFFERENZA Le studiose Veronica Redini e Francesca Alice Vianello, parlano inoltre della centralità del corpo: un corpo doppiamente protagonista, sia come strumento di lavoro che come luogo dove la fatica si manifesta. È un corpo che cura, ma che spesso non può curarsi adeguatamente; un corpo che denuncia, attraverso dolori e malattie, la propria condizione di marginalità sociale ma che non viene riconosciuto, se non come riproduttivo 9. Le donne migranti, frequentemente, non sono adeguatamente informate sui propri diritti e sulle risorse sanitarie disponibili. Le differenze culturali si riflettono in vari aspetti della loro vita, inclusi gli stili di vita familiare, le pratiche quotidiane, le credenze e le modalità di interazione con i servizi sanitari. Queste differenze nascono da concezioni diverse del concetto di salute, dalle esperienze pregresse in altri sistemi sanitari e dalla conoscenza di pratiche tradizionali o alternative. La rappresentazione del corpo e della mente, il significato di “normalità” e le preferenze per determinati rimedi variano significativamente tra le diverse culture 10. In conclusione, parlare della salute delle donne migranti non può ridursi alla “sola” questione della violenza: affrontare questa realtà richiede un cambiamento di paradigma nelle politiche europee e nazionali, occorre superare la neutralità apparente delle leggi e costruire strumenti giuridici e sociali capaci di riconoscere la complessità delle identità e delle esperienze. Occorre, inoltre, non perpetuare le violenze già enormemente subite da soggettività femminili, riconoscendo i loro corpi e gli spazi che attraversano, investendo in una comunicazione chiara e inclusiva, che garantisca l’accesso e l’informazione adeguata a tutte le persone, non limitandosi a considerare il benessere relegato solo ad una dimensione fisica ma anche mentale, superando i confini delle case in cui vivono segregate. 1. Si veda i report: Il doppio ostacolo delle donne straniere nel percorso di emancipazione – Openpolis, 8 marzo 2024; Donne migranti protagoniste, ma svilite. Lo studio – Integrazionemigranti.gov.it, 23 febbraio 2023 ↩︎ 2. L’espressione ‘donna‘ si riferisce esclusivamente alle persone socializzate come tali, senza tener conto dell’identità di genere individuale di ciascun individuo ↩︎ 3. Preambolo alla costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, entrato in vigore il  7 aprile 1948 ↩︎ 4. Legge n. 833/1978 ↩︎ 5. Scheda di sintesi del Dossier ↩︎ 6. Direttiva 2003/86/CE ↩︎ 7. Tognetti Bordogna, 2008. ↩︎ 8. Francesca Alice Vianello, Veronica Redini, Federica Zaccagnini, Il lavoro che usura. Migrazioni femminili e salute occupazionale, 2022. ↩︎ 9. Ibidem. ↩︎ 10. Veronica Redini, Francesca Alice Vianello, Il dibattito socio-antropologico sulla salute delle e dei migranti, 2020 ↩︎
September 10, 2025
Progetto Melting Pot Europa
Rosarno Film Festival “Fuori dal Ghetto”: online il bando della 4ª edizione
È online il bando per partecipare alla quarta edizione del Rosarno Film Festival – Fuori dal Ghetto, l’iniziativa culturale che, ormai da quattro anni, intreccia cinema, lotte sociali e diritti dei lavoratori agricoli. Il festival si svolgerà tra ottobre e novembre 2025, in concomitanza con la stagione di raccolta degli agrumi nella Piana di Gioia Tauro, e vedrà ancora una volta la partecipazione diretta dei braccianti e degli studenti delle scuole superiori, che comporranno la giuria chiamata a premiare i cortometraggi in concorso. Quest’anno il tema centrale sarà lo sfruttamento del lavoro e la sicurezza sul lavoro, una delle emergenze sociali più gravi e diffuse in Italia. Il concorso intende accendere i riflettori su violazioni quotidiane legate a orari, salari, contributi, ferie e condizioni di salute, che toccano trasversalmente il mondo agricolo da nord a sud: dalla Piana di Gioia Tauro in Calabria a Saluzzo in Piemonte, da Nardò in Puglia a Latina nel Lazio, fino a Ragusa in Sicilia. Il lavoro nero, il caporalato e le pratiche di sfruttamento colpiscono infatti non solo i lavoratori stranieri ma anche molti italiani, alimentando ghettizzazione e invisibilità. La rassegna cerca perciò di raccogliere storie di vita: racconti di accoglienza negata e soprusi, ma anche esperienze di riscatto, di convivenza e lavoro regolare che mostrano come sia possibile costruire economie solidali e comunità resilienti, capaci di contrastare spopolamento ed emarginazione. Fuori dal Ghetto nasce con l’obiettivo di dare voce a chi vive condizioni di sfruttamento e marginalità, trasformando il cinema in uno strumento di denuncia, dialogo e inclusione. Nel corso delle edizioni, l’evento è cresciuto in visibilità e partecipazione, attirando associazioni, registi, attori e attivisti dall’Italia e dall’estero. Il festival è promosso da Mediterranea Hope – Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Rete Comunità Solidali e S.O.S. Rosarno, con l’adesione di una rete sempre più ampia di realtà sociali, culturali e solidali, tra cui Sea Watch, ResQ, ZaLab, Campagne Aperte, RiMaflow, Acmos, ICS – Consorzio Italiano Solidarietà, oltre a numerose associazioni e collettivi impegnati nei territori. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE * Le opere dovranno avere una durata massima di 20 minuti. * Formato consigliato: Mpg4 (1920×1080), max 2 GB, preferibilmente tramite WeTransfer. * La selezione è a cura della direzione artistica, che informerà gli autori del risultato tramite telefono o email. * I lavori devono essere inviati entro il 30 settembre 2025 Scarica il bando