Conversione del permesso di soggiorno stagionale: irrilevante la scadenza del titolo al momento della domanda
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Parma,
interviene su una questione molto ricorrente, ossia la possibilità di convertire
un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in uno per lavoro subordinato
anche quando, al momento della domanda, il titolo sia già scaduto.
La Prefettura di Piacenza aveva negato la conversione ritenendo che la scadenza
del permesso rendesse l’istanza intempestiva e quindi inammissibile. Il
ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che l’art. 24, c. 10, del
Testo Unico Immigrazione non subordina la conversione alla vigenza del titolo,
ma solo alla presenza di alcuni requisiti sostanziali: aver svolto almeno tre
mesi di lavoro regolare e disporre di una proposta di contratto a tempo
determinato o indeterminato nei limiti delle quote.
Il Tar ha accolto questa impostazione, richiamando un orientamento
giurisprudenziale ormai consolidato: in particolare, ha sottolineato che il
legislatore non ha fissato alcun termine perentorio per la richiesta di
conversione, diversamente da quanto avviene in altre disposizioni del TUI, e che
la pubblica amministrazione è comunque tenuta, in base all’articolo 5, c. 5, a
considerare la situazione attuale del richiedente, valutando se al momento della
decisione siano soddisfatte le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno. La mera circostanza della scadenza del PdS stagionale non può quindi
essere di ostacolo alla conversione, a meno che non manchino i requisiti
previsti dalla normativa.
T.A.R. per la Emilia Romagna, sentenza 121 del 27 marzo 2025
Si ringrazia l’Avv. Massimo Perazzi per la segnalazione.