Carta di soggiorno permanente ai familiari di cittadini italiani “statici”: illegittimo il rigetto della Questura
Con una pronuncia attesissima, il Tribunale ordinario di Torino ha dichiarato il
diritto soggettivo – e non un mero interesse legittimo – al rilascio della carta
di soggiorno permanente ex art. 17 D.Lgs. 30/2007 anche in favore dei familiari
stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione.
Il giudice affronta preliminarmente la questione della natura della posizione
giuridica azionata, chiarendo che «il diritto dello straniero al rilascio della
carta di soggiorno permanente ex art. 17 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto
soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo
all’amministrazione», la quale è chiamata a un mero accertamento dei presupposti
di legge. Ne discende la competenza del giudice ordinario, in linea con l’art. 3
d.l. 13/2017 e con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n.
1390/2022).
Nel caso di specie, la cittadina uzbeka, moglie di cittadino italiano “statico”
residente in Italia in Italia, era titolare di carta di soggiorno ex art. 10
D.Lgs. 30/2007, rilasciata prima della riforma dell’agosto 2023. Al momento del
rinnovo, pur avendo maturato un soggiorno legale e continuativo superiore a
cinque anni, la Questura aveva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari quinquennale ex art. 23, co. 1-bis, D.Lgs. 30/2007 (cd. FAMIT),
negando implicitamente la carta permanente.
Il Tribunale censura tale prassi sotto più profili. In primo luogo, osserva che
la ricorrente aveva già maturato il diritto alla carta di soggiorno permanente
prima dell’entrata in vigore della novella del 2023, sicché la nuova disciplina
non poteva incidere su una posizione già consolidata. Inoltre, l’interpretazione
letterale dell’art. 23, co. 1-bis, è ritenuta incompatibile con il caso
concreto, poiché il permesso FAMIT è previsto «a seguito della prima richiesta
avanzata ovvero della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle
informazioni trascritte», ipotesi che non ricorre quando il familiare è già
titolare di una carta di soggiorno UE e chiede il passaggio allo status
permanente.
Particolarmente rilevante è anche il passaggio in cui il giudice esclude
l’applicabilità del principio del tempus regit actum, ricordando che esso opera
nei procedimenti incidenti su interessi legittimi, mentre «non trova
applicazione laddove il privato vanti una situazione di diritto soggettivo»,
richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Salerno,
n. 11233/2017).
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara il
diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno permanente.
La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che limita l’impatto
restrittivo della riforma del 2023 sui familiari di cittadini italiani “statici”
e rappresenta un importante argine alle prassi amministrative che, in sede di
rinnovo, tendono a sostituire illegittimamente la carta di soggiorno permanente
con il permesso FAMIT quinquennale.
Tribunale di Torino, sentenza del 3 dicembre 2025
Si ringrazia per la segnalazione gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia
del Foro di Torino.