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Illegittimo il rigetto della conversione del Pds da stagionale e subordinato: le circostanze ritenute ostative non riguardano il lavoratore
Il caso riguarda un cittadino albanese che aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, rigettata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Taranto. Avverso il suddetto provvedimento sfavorevole veniva proposto ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce nei confronti del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Taranto e dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva la domanda cautelare con la seguente motivazione: «Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare del presente giudizio, appaiono fondate le principali censure formulate nel ricorso, incentrate sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm., per l’omessa previa comunicazione all’istante del c.d. preavviso di diniego, notificato solo unitamente al provvedimento di diniego impugnato (non esistendo prova di precedente comunicazione all’interessato del preavviso di diniego), nonché sul rilievo sia che le circostanze ritenute ostative riguardanti il reddito insufficiente e la irregolarità contributiva del datore di lavoro non sono imputabili al lavoratore istante e, quindi, non possono essere causa di diniego dell’attribuzione della quota e della conversione del permesso di soggiorno, sia che l’eventuale scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è ostativa all’attribuzione della quota e alla conversione del permesso di soggiorno». Con sentenza n. 61/2026, depositata il 15.01.2026, il T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sezione III, accoglieva il ricorso in via definitiva con la seguente motivazione: «Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto. Invero, questa Sezione ritiene di dover (meditatamente), anche in questa sede di merito, confermare il contenuto della suindicata ordinanza cautelare, i cui principi possono in questa sede essere riaffermati. 2.1. Come anticipato in sede cautelare, non risulta dimostrata la sussistenza di comunicazioni concretamente idonee a garantire la partecipazione dell’interessato nel procedimento de quo; peraltro, l’Amministrazione non dimostra di essere stata impossibilitata a notiziare il destinatario dell’atto mediante avviso di avvio del procedimento o altra forma di coinvolgimento procedimentale. Risulta sostanzialmente violato, perciò, il diritto alla partecipazione procedimentale del privato, fermo restando che, alla luce delle peculiarità del caso concreto, delle circostanze sopravvenute e in assenza di difese sul punto da parte dell’Amministrazione dell’interno, non può aprioristicamente escludersi la possibilità di un apporto collaborativo capace di condurre ad un diverso esito dell’istanza volta al conseguimento di un titolo di soggiorno. 2.2. Quanto all’ulteriore ragione inerente la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, secondo costante affermazione della giurisprudenza, «non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato, atteso che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione”» (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione, che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a tali presupposti sostanziali assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5604/2023). 2.3. Del pari, l’incapacità reddituale o le eventuali irregolarità del DURC del datore di lavoro non sono al lavoratore addebitabili, poiché il prestatore di lavoro non è e non può essere a conoscenza di tali requisiti. In tal senso, T.A.R. Campania – Salerno, Sezione I, sentenza n. 378 del 16 marzo 2020, secondo cui: «l’inadempienza in ordine agli obblighi previdenziali cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti del lavoratore dipendente non può influire negativamente sul lavoratore stesso, anche in virtù del fatto che egli non ha la minima possibilità di sopperire a tali mancanze, ma anzi risulta parte danneggiata» (Cons. Stato, Sez. III)». T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 61 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Carta di soggiorno permanente ai familiari di cittadini italiani “statici”: illegittimo il rigetto della Questura
Con una pronuncia attesissima, il Tribunale ordinario di Torino ha dichiarato il diritto soggettivo – e non un mero interesse legittimo – al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 D.Lgs. 30/2007 anche in favore dei familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato la libera circolazione. Il giudice affronta preliminarmente la questione della natura della posizione giuridica azionata, chiarendo che «il diritto dello straniero al rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 17 d.lgs. 30/2007 ha natura di diritto soggettivo, difettando nella specie qualsiasi discrezionalità in capo all’amministrazione», la quale è chiamata a un mero accertamento dei presupposti di legge. Ne discende la competenza del giudice ordinario, in linea con l’art. 3 d.l. 13/2017 e con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 1390/2022). Nel caso di specie, la cittadina uzbeka, moglie di cittadino italiano “statico” residente in Italia in Italia, era titolare di carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. 30/2007, rilasciata prima della riforma dell’agosto 2023. Al momento del rinnovo, pur avendo maturato un soggiorno legale e continuativo superiore a cinque anni, la Questura aveva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari quinquennale ex art. 23, co. 1-bis, D.Lgs. 30/2007 (cd. FAMIT), negando implicitamente la carta permanente. Il Tribunale censura tale prassi sotto più profili. In primo luogo, osserva che la ricorrente aveva già maturato il diritto alla carta di soggiorno permanente prima dell’entrata in vigore della novella del 2023, sicché la nuova disciplina non poteva incidere su una posizione già consolidata. Inoltre, l’interpretazione letterale dell’art. 23, co. 1-bis, è ritenuta incompatibile con il caso concreto, poiché il permesso FAMIT è previsto «a seguito della prima richiesta avanzata ovvero della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte», ipotesi che non ricorre quando il familiare è già titolare di una carta di soggiorno UE e chiede il passaggio allo status permanente. Particolarmente rilevante è anche il passaggio in cui il giudice esclude l’applicabilità del principio del tempus regit actum, ricordando che esso opera nei procedimenti incidenti su interessi legittimi, mentre «non trova applicazione laddove il privato vanti una situazione di diritto soggettivo», richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Salerno, n. 11233/2017). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al rilascio della carta di soggiorno permanente. La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che limita l’impatto restrittivo della riforma del 2023 sui familiari di cittadini italiani “statici” e rappresenta un importante argine alle prassi amministrative che, in sede di rinnovo, tendono a sostituire illegittimamente la carta di soggiorno permanente con il permesso FAMIT quinquennale. Tribunale di Torino, sentenza del 3 dicembre 2025 Si ringrazia per la segnalazione gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia del Foro di Torino.
Permesso per cure mediche: quando la conversione in PdS per lavoro è ancora ammessa
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte interviene su un caso di mancata conversione del permesso di soggiorno. In materia di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro, facoltà abolita dal D.L. n. 20/2023, occorre fare riferimento alla data di presentazione dell’istanza di rilascio del permesso per cure mediche, e non a quella della successiva domanda di conversione. La conversione risulta ancora possibile se l’istanza di rilascio del permesso da convertire è anteriore alla riforma: “Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, al momento dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.l. n. 20/2023, il ricorrente aveva già presentato (in data 1° luglio 2022) l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche del quale è stata poi richiesta la conversione, con la conseguenza che, in base ai suesposti principi giurisprudenziali, dovrebbe trovare applicazione la disciplina previgente alla novella normativa, comprensiva della convertibilità del titolo in un permesso per motivi di lavoro”. T.A.R. per il Piemonte, sentenza n. 1871 del 19 dicembre 2025 Si ringraziano gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia di Torino per la segnalazione.
Conversione del permesso di soggiorno stagionale: irrilevante la scadenza del titolo al momento della domanda
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Parma, interviene su una questione molto ricorrente, ossia la possibilità di convertire un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in uno per lavoro subordinato anche quando, al momento della domanda, il titolo sia già scaduto. La Prefettura di Piacenza aveva negato la conversione ritenendo che la scadenza del permesso rendesse l’istanza intempestiva e quindi inammissibile. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che l’art. 24, c. 10, del Testo Unico Immigrazione non subordina la conversione alla vigenza del titolo, ma solo alla presenza di alcuni requisiti sostanziali: aver svolto almeno tre mesi di lavoro regolare e disporre di una proposta di contratto a tempo determinato o indeterminato nei limiti delle quote. Il Tar ha accolto questa impostazione, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: in particolare, ha sottolineato che il legislatore non ha fissato alcun termine perentorio per la richiesta di conversione, diversamente da quanto avviene in altre disposizioni del TUI, e che la pubblica amministrazione è comunque tenuta, in base all’articolo 5, c. 5, a considerare la situazione attuale del richiedente, valutando se al momento della decisione siano soddisfatte le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno. La mera circostanza della scadenza del PdS stagionale non può quindi essere di ostacolo alla conversione, a meno che non manchino i requisiti previsti dalla normativa. T.A.R. per la Emilia Romagna, sentenza 121 del 27 marzo 2025 Si ringrazia l’Avv. Massimo Perazzi per la segnalazione.
September 25, 2025
Progetto Melting Pot Europa