
La CEDU condanna nuovamente la Croazia per le espulsioni illegali
Progetto Melting Pot Europa - Friday, October 24, 2025La Corte europea dei diritti dell’uomo ha nuovamente condannato la Croazia (caso Y.K. contro Croazia) per aver espulso un cittadino turco di etnia curda senza garantirgli l’accesso effettivo alla procedura d’asilo e senza dare la possibilità di ricorrere a un rimedio giuridico in grado di sospendere automaticamente la sua espulsione.
La Corte ha riconosciuto la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, che vieta trattamenti inumani o degradanti, e dell’articolo 13, che tutela il diritto a un ricorso effettivo, e ha disposto un risarcimento di 8.500 euro per danno morale e 3.300 euro per spese legali.
Y.K., nato nel 1984, aveva raccontato di essere stato perseguitato e torturato in Turchia per il suo attivismo politico. Dopo essere fuggito dal Paese, nel febbraio 2021 era entrato irregolarmente in Croazia dalla Serbia. Arrestato a Zagabria e trasferito nel centro di detenzione per stranieri di Ježevo, si era trovato di fronte a diverse barriere burocratiche. Nonostante avesse espresso più volte la volontà di chiedere asilo (anche in presenza dei rappresentanti della Difensora civica croata e tramite il proprio avvocato), le autorità non avevano registrato la richiesta e avevano continuato a trattarlo come una persone migrante da espellere.
Secondo la Corte, la polizia croata approfittò della vulnerabilità del richiedente – privato della libertà, senza contatti con il suo legale e sottoposto a isolamento con il pretesto della quarantena Covid – per indurlo a firmare documenti di “rimpatrio volontario” verso la Macedonia del Nord. Quel consenso, osservano i giudici di Strasburgo, non fu affatto libero: Y.K. era stato dissuaso dal presentare domanda d’asilo con la minaccia di restare a lungo detenuto e con la promessa di una partenza “tranquilla” se avesse accettato di lasciare il Paese.
La Corte ha sottolineato che le autorità croate erano perfettamente consapevoli del rischio di persecuzione che l’uomo avrebbe corso in caso di ritorno in Turchia e che, in ogni caso, prima di allontanarlo, avrebbero dovuto valutare se la Macedonia del Nord fosse davvero un Paese sicuro, verificando l’effettivo accesso alla procedura d’asilo. Nulla di tutto ciò è stato fatto. Inoltre, il legale di Y.K. non aveva ricevuto copia dei provvedimenti di espulsione e non aveva potuto presentare ricorso, perché nessuno dei rimedi giuridici disponibili in Croazia prevedeva la sospensione automatica della misura di allontanamento.
Per la Corte di Strasburgo, la partenza di Y.K. non fu quindi volontaria ma il risultato di una pressione esercitata dalle autorità con l’obiettivo di evitare che potesse formalizzare la richiesta di protezione internazionale. In questo modo, la Croazia ha violato i suoi obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, privando un richiedente asilo del diritto a essere ascoltato e a ottenere una valutazione reale del rischio di persecuzione.
«La Corte europea condanna nuovamente la Croazia per violazioni dei diritti dei richiedenti asilo – commenta il Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS) – Ufficio Rifugiati -. La sentenza, ormai definitiva, riconosce che la Croazia ha violato il diritto d’asilo nei confronti di Y. K., cittadino turco di origine curda, che cercava protezione dopo essere fuggito da persecuzioni politiche e torture. Invece di garantirgli accesso alla procedura d’asilo, le autorità croate lo hanno detenuto e poi espulso, esponendolo al rischio di nuove violenze».
L’ICS sottolinea che la decisione «conferma quanto denunciato da anni dal Centro per gli Studi sulla Pace di Zagabria e da numerose organizzazioni per i diritti umani: la Croazia espelle sistematicamente e illegalmente i rifugiati, negando loro il diritto di asilo, la rappresentanza legale e l’accesso alla giustizia».
Il Consorzio accoglie la sentenza come «una vittoria della giustizia e un riconoscimento delle gravi violazioni in atto alle frontiere europee» e rinnova l’appello alle istituzioni «a porre fine ai respingimenti, garantire accesso all’asilo, assistenza legale e rimedi effettivi a tutte le persone in cerca di protezione».
La sentenza, effettivamente, ribadisce un principio già affermato in precedenti decisioni come M.H. e altri c. Croazia 1: uno Stato non può eludere il principio di non refoulement fingendo che un richiedente asilo abbia “scelto” di partire, se quella scelta è stata estorta in un contesto di detenzione e isolamento. Si richiama così ancora una volta i Paesi europei al rispetto sostanziale, e non solo formale, del diritto d’asilo e delle garanzie procedurali che ne sono parte integrante.
- Il capolinea dello stato di diritto: la Croazia e la rotta balcanica, tra Schengen, l’Unione europea e violazioni sistematiche dei diritti umani alle frontiere, Francesco Luigi Gatta – Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. ↩︎