Opposizione al decreto di espulsione: la mancata comparizione non comporta sanzioni, il Giudice di Pace deve decidere nel meritoIl caso riguarda un cittadino albanese che ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, avverso il decreto in data 29.4.2024 del Giudice di
Pace di Ragusa con cui è stata disposta ex artt. 309 e 181 c.p.c. la
cancellazione dal ruolo e l’estinzione del procedimento avviato su ricorso
contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ragusa il 13.2.2024.
Nel caso di specie risulta agli atti che – ricevuto l’avviso di fissazione
dell’udienza di comparizione per il giorno 15/04/2024 – il difensore comunicava
al GdP l’impossibilità a presenziare per concomitanti impegni professionali,
dando la disponibilità a partecipare da remoto indicando il proprio contatto
Teams, precisando che ove non fosse stato possibile partecipare telematicamente
si chiedeva di trattenere la causa in decisione; il GdP all’udienza del
15/04/2024 preso atto dell’impossibilità del difensore a presenziare, rinviava
all’udienza del 22/04/2024, nella quale dava atto che nessuna delle parti era
comparsa ed ex art. 181 c.p.c. rinviava all’udienza del 29/04/2024; il difensore
comunicava l’impossibilità a comparire all’udienza del 29.04.2024 e chiedeva
espressamente di partecipare al procedimento, in modalità da remoto, insistendo,
ove non fosse stato possibile il collegamento da remoto di decidere la causa
comunque; all’udienza del 29/04/2024 il GdP, con provvedimento reso a verbale,
ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l’estinzione del
procedimento.
Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3,
in relazione agli artt. 13 e 13 bis del D.Lgs. 286/98 e degli artt. 127, 127 bis
e 127 ter c.p.p., nonché, dell’art. 18 del D.lgs. 150/2011 in quanto il Giudice
di Pace di Ragusa, in violazione dell’art. 127 c.p.p. e s.s., non solo non
avrebbe consentito che l’udienza si svolgesse da remoto, sebbene il difensore lo
avesse più volte richiesto stante l’onerosità e la difficoltà di raggiungere la
sede del Giudice di Pace di Ragusa da Bari, ma non aveva tenuto conto delle note
difensive scritte inviate in sostituzione dell’udienza, nelle quali più volte si
chiedeva di trattenere la causa per la decisione, laddove la mancata presenza
delle parti in udienza, in questa materia, non potrebbe comportare alcuna
conseguenza essendo il Giudice tenuto, in ogni caso, a decidere ai sensi
dell’art. 18 comma 7 del D.Lgs. 150/2011, principio più volte espresso dalla
giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso e cosi motiva: “Il D.Lgs. n.
286 del 1998, art. 13, comma 8, così modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
34, comma 19, ha previsto la competenza del giudice di pace ed esteso il rito
sommario di cognizione alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del
decreto prefettizio di espulsione. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, al quale
occorre fare riferimento perché oggi disciplina il procedimento di interesse,
stabilisce che si applica il rito semplificato di cognizione ove non
diversamente disposto; il medesimo art. 18, comma 7, prevede poi che il giudizio
è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
Ciò posto, come già affermato da questa Corte, «la regola generale per cui la
mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza ex
art 181 c.p.c. è incompatibile con il giudizio di opposizione al decreto
prefettizio di espulsione, in quanto procedimento caratterizzato da celerità,
semplificazione e officiosità dell’impulso. Avuto, dunque, riguardo alle
peculiarità di detto giudizio, caratterizzato non solo dall’urgenza ma anche
dalla precisa delimitazione dell’ambito di cognizione, circoscritto unicamente
al controllo, al momento dell’espulsione, dell’assenza del permesso di soggiorno
perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato,
annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio
della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazione
dell’avviso di fissazione dell’udienza» (Cass. n. 19601/2023 in motivazione
che ha affermato il principio di diritto per cui «In tema di giudizio di
impugnazione del provvedimento di espulsione amministrativa, disciplinato
dall’art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011, la regola generale per cui la mancata
comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., non trova applicazione,
trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e
officiosità dell’impulso», confermata da Cass. n. 17648/2024).
A questo principio il Collegio intende dare continuità, anche in ragione del
fatto che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di
riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento
di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche del 2017, nel
giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di
comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata
la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel
merito, non essendo applicabile l’art. 181, comma 1, cod. proc. civ. e restando
esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per «disinteresse»
alla definizione o di rinvio della trattazione o di non luogo a provvedere
(cfr., per tutte, Cass. 6061/2019).
Come è stato già osservato, non vale ad addivenire a una diversa conclusione il
fatto che tale norma, al suo primo comma, faccia rinvio per le controversie
aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione al rito sommario di
cognizione previsto dagli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., essendo
espressamente precisato nella norma dell’art. 18 d. lgs. 150/2011 che siffatto
rinvio vale «ove non diversamente disposto dal presente articolo».
Va piuttosto considerato che il rito semplificato disciplinato dall’art. 18 d.
lgs. 150/2011 si caratterizza per una particolare celerità e semplicità di forme
e, una volta instaurato (di regola, per impulso di parte), è dominato nel suo
svolgimento dall’impulso officioso, al pari del rito camerale cui è soggetto il
procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale dello
straniero; «deve quindi escludersi che il giudice di merito possa, sic et
simpliciter ed in assenza di esplicita disposizione normativa in tal senso,
sanzionare la mancata presenza della parte opponente all’udienza fissata o
attribuire alla sua mancata comparizione la valenza di rinuncia tacita
all’impugnativa.
Peraltro, se, come detto, deve escludersi la possibilità di un provvedimento di
tipo sanzionatorio sul piano processuale per la mancata comparizione della parte
in sede di cognizione rispetto a una domanda di asilo, a maggior ragione una
simile eventualità deve essere esclusa nel caso in cui la mancata comparizione
dell’opponente si verifichi nel giudizio di opposizione al decreto di
espulsione, che incide sul diritto di libertà della persona (Cass. 10788/2003).
Occorre, pertanto, ribadire il principio secondo cui nel giudizio di opposizione
al decreto di espulsione di straniero ex art. 18 d. lgs. 150/2011 la mancata
comparizione dell’opponente non comporta alcun provvedimento di tipo
sanzionatorio sul piano processuale, dovendo in tal caso il giudice adito, una
volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la
comparizione stessa, pronunciarsi comunque sul merito dell’impugnativa
proposta» (Cass. n.31526/2023).
Il motivo va, quindi, accolto e il decreto impugnato conseguentemente va cassato
con rinvio al Giudice di Pace di Ragusa in persona di diverso magistrato che
provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità”.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 16439 del 16 giugno 2025
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.