Tag - Espulsione

Violazione del divieto di reingresso e non punibilità: la centralità della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Le due sentenze affrontano, in contesti differenti, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998, valorizzando una lettura concreta e non meramente astratta della condotta, anche in presenza di violazioni formali dei provvedimenti espulsivi. Nel primo caso, un cittadino albanese, entrato regolarmente in Italia con visto per motivi di studio e successivamente titolare di permesso di soggiorno quale studente universitario a Milano, si vedeva rigettare la richiesta di conversione del titolo di soggiorno, con contestuale revoca del nulla osta e conseguente espulsione disposta dal Prefetto di Milano mediante accompagnamento alla frontiera e divieto di reingresso per cinque anni. A seguito dell’interruzione del percorso universitario e lasciando in Italia il coniuge regolarmente soggiornante, il medesimo rientrava anticipatamente nel territorio nazionale e presentava istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare presso il Commissariato di Rho. Nel corso di un controllo di routine a Bergamo veniva tuttavia fermato e tratto in arresto per la violazione dell’art. 13, comma 13, T.U. immigrazione, con giudizio direttissimo innanzi al Tribunale di Bergamo. Nel corso del procedimento veniva prodotta documentazione attestante il vincolo coniugale, il certificato di matrimonio e la pendenza della pratica di coesione familiare. Il Giudice monocratico, pur ritenendo integrata la fattispecie penale contestata, ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, evidenziando come la condotta si fosse concretizzata nel mero rientro nel territorio dello Stato in violazione del divieto, in assenza di qualsivoglia profilo di violenza, pericolo per la collettività o ulteriori condotte illecite. L’offesa è stata qualificata come di grado obiettivamente contenuto, priva di ricadute sul piano della sicurezza pubblica e tale da determinare unicamente la violazione formale dell’ordine impartito. Quanto alla personalità dell’imputato, la giovane età e l’assenza di precedenti penali sono state ritenute indicative della non abitualità del comportamento, non emergendo elementi idonei a far ritenere una propensione alla reiterazione. Anche la motivazione del rientro, inserita in un contesto familiare privo di profili di allarme, ha contribuito alla valutazione complessiva di minima offensività. Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione ex artt. 530 c.p.p. e 131-bis c.p. Tribunale di Bergamo, sentenza n. 127 del 4 febbraio 2026 Nel secondo caso, parimenti relativo a un cittadino albanese, l’imputato veniva tratto in arresto per il medesimo reato, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo il 5 ottobre 2022, con divieto di reingresso per sette anni, e sorpreso nel territorio nazionale dopo essersi allontanato in data 23 dicembre 2024. In particolare, lo stesso si presentava spontaneamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari per definire una pratica di permesso di soggiorno per coesione familiare con il fratello cittadino italiano. Dagli accertamenti emergeva la pregressa sottoposizione alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, nonché l’avvenuta uscita dal territorio nazionale documentata da controllo alla frontiera del porto di Bari. L’imputato dichiarava di essere rientrato senza transitare dai varchi di frontiera. Veniva quindi arrestato in flagranza e sottoposto a giudizio direttissimo, previa applicazione della misura degli arresti domiciliari. Il Giudice, pur in presenza di precedenti e di una contestazione di recidiva reiterata, ha ritenuto applicabile l’art. 131-bis c.p., muovendo da un inquadramento sistematico dell’istituto alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia). In particolare, è stato richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione che ammette in astratto la compatibilità della causa di non punibilità anche con i reati di disobbedienza, caratterizzati da una logica politico-criminale di “tutto o nulla”, in cui rileva il mero evento della violazione più che il grado della lesione. In tale prospettiva, il Giudice ha ribadito la necessità di un giudizio ancorato al fatto storico concreto e non alla fattispecie astratta, fondato sulla valutazione congiunta delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p. e tenendo conto anche della condotta successiva al reato. Con riferimento alla non abitualità, è stato chiarito che la presenza di precedenti penali non costituisce di per sé elemento ostativo, dovendo la valutazione essere effettuata alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, che nel caso di specie evidenziavano una scarsa offensività della condotta. Il Tribunale ha quindi pronunciato sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. per particolare tenuità del fatto. La sentenza è molto interessante in quanto applica i principi di diritto anche a soggetti che risultano gravati da precedenti penali operando un giudizio concreto sulla applicabilità dell’art. 131 c.p. prevedendo criteri applicativi “c.d. indici requisiti” e “indici criterio” inserendo dette questioni nel più ampio dibattito circa la compatibilità fra particolare tenuità e condotte tipiche dei c.d. “reati di disobbedienza”, puniti dal legislatore secondo una logica politico – criminale di “tutto o nulla” poiché ritenuto rilevante non il quantum della lesione, bensì il mero evento della stessa. Tribunale di Bari, sentenza n. 959 del 24 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Uniti contro il Regolamento UE sulle deportazioni
Oltre 90 organizzazioni europee chiedono ai legislatori dell’UE di respingere il regolamento UE sulle espulsioni (noto come “Regolamento sui rimpatri” 1). In una dichiarazione congiunta 2, denunciano i rischi e i danni che questa legge comporterebbe per milioni di persone in tutta Europa: dalle retate contro gli immigrati al profiling razziale, fino agli obblighi di segnalazione che coinvolgerebbero anche i servizi pubblici 3. Molte di queste preoccupazioni sono state ribadite da 16 esperti ONU per i diritti umani in una lettera inviata alle istituzioni europee 4. Firma la petizione: Dire no alle deportazioni di massa in Europa Come sottolinea la petizione pubblicata da WeMove Europe, un’organizzazione indipendente di cittadini europei che si batte per trasformare le politiche dell’Unione Europea: “Il regolamento distruggerebbe le famiglie, aumenterebbe le detenzioni e trasformerebbe la migrazione in un business per società private di sicurezza e sorveglianza”. > «Tutte e tutti noi vogliamo vivere in sicurezza e contribuire alle nostre > comunità. Chiediamo all’UE di scegliere cura, dignità e diritti – non paura e > profitto». COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO Il progetto di regolamento: * Amplia ed estende la detenzione di persone senza documenti, inclusi minori, riducendo le garanzie procedurali * Consente agli Stati membri di istituire centri di espulsione poco trasparenti fuori dall’UE * Obbliga gli Stati membri ad adottare “misure di individuazione” ampie e indefinite, trasformando potenzialmente spazi quotidiani, servizi pubblici e interazioni comunitarie in strumenti di controllo dell’immigrazione Lo scorso dicembre, il Consiglio dell’UE ha introdotto un nuovo articolo che autorizza perquisizioni in abitazioni private e altri “locali pertinenti”, comprese le strutture gestite da organizzazioni di beneficenza e le case di cittadini sospettati di ospitare persone senza documenti 5. Un comunicato congiunto pubblicato da PICUM e da oltre 90 organizzazioni avverte che il regolamento: abilita raid domiciliari senza mandato, controlli in spazi pubblici e obblighi di segnalazione nei servizi; spinge le persone vulnerabili a evitare servizi essenziali come sanità, istruzione e assistenza sociale per paura di essere individuate e segnalate; normalizza una sorveglianza generalizzata, consolidando un sistema punitivo basato su sospetto e controllo, piuttosto che su diritti e protezione. Notizie/Regolamenti UE RIMPATRI, LA NUOVA STRETTA DELL’UE: «UN REGOLAMENTO DISUMANO CHE VA RESPINTO» Oltre 200 organizzazioni firmano un appello contro il regime di detenzione e deportazione Redazione 16 Settembre 2025 Le organizzazioni denunciano anche che il regolamento distrugge la fiducia tra operatori dei servizi pubblici e comunità, alimentando discriminazione, isolamento e marginalizzazione. Le retate e le misure di individuazione scoraggiano l’accesso a servizi essenziali, intrappolano le persone nella violenza e nello sfruttamento e rompono i legami sociali. > “Milioni di noi – sottolineano gli attivisti – assistono alle scene che > arrivano dagli Stati Uniti: agenti che trascinano le persone fuori dalle loro > case all’alba, famiglie spezzate… Ora immagina questa scena nella tua strada. > Possiamo fermare tutto questo. Ma solo se agiamo adesso”. «Chiediamo ai responsabili politici, alle autorità pubbliche, ai lavoratori dei servizi pubblici, alle organizzazioni della società civile e alle comunità di tutta Europa di rifiutare ogni forma di individuazione», ribadiscono le organizzazioni. 1. Article 6, Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council, establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing Directive 2008/115/EC of the European Parliament and the Council, Council Directive 2001/40/EC and Council Decision 2004/191/EC ↩︎ 2. Leggi la dichiarazione in eng-fra-ita-esp ↩︎ 3. Perché il regolamento UE sui rimpatri va respinto. Appello delle associazioni alle istituzioni europee, Asgi (settembre 2025) ↩︎ 4. Leggi la lettera ↩︎ 5. Articolo 23(a), “Misure investigative”, Orientamento generale del Consiglio sulla proposta di regolamento sui rimpatri ↩︎
Una nuova pronuncia in difesa di Mohamed Shahin
Il 23 gennaio scorso la vicenda che vede coinvolto l’imam di Torino Mohamed Shahin ha visto un nuovo sviluppo significativo: la Corte d’Appello ha rifiutato la richiesta di espulsione ribadendo l’assenza di “concreti elementi per ritenere realmente sussistente la situazione di pericolosità, esposta nel provvedimento di trattenimento del questore, e quindi l’adeguatezza del trattenimento” 1. Come mettevamo in evidenza nell’articolo datato 16 dicembre 2026, la vicenda si è trovata a lungo al centro del dibattito pubblico. Giurisprudenza italiana/Notizie/CPR, Hotspot, CPA MOHAMED SHAHIN LIBERO: SMONTATA LA TESI DEL VIMINALE SULLA “PERICOLOSITÀ SOCIALE” Corte d'Appello di Torino, ordinanza del 15 dicembre 2025 Redazione 16 Dicembre 2025 Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin è un cittadino egiziano residente in Italia da oltre vent’anni e titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, nonché imam della moschea Al Omar Ibn Al Khattab di Torino. Da sempre impegnato per l’impegno nel dialogo inter-religioso, da oltre due anni aveva preso parte in prima persona alle mobilitazioni in sostegno al popolo palestinese. La sua partecipazione a un blocco stradale durante una manifestazione a sostegno della Palestina in data 9 ottobre, infatti, era stato il presupposto per la richiesta della deputata Augusta Montaruli, Fratelli d’Italia, di espulsione di Shahin, facendo riferimento ad alcune frasi pronunciate pubblicamente durante un’iniziativa di denuncia del genocidio in corso in Palestina. Le frasi in questione, però, erano già state archiviate dalla procura lo scorso 16 ottobre con il fascicolo originato da una segnalazione della Digos, dal momento che i PM non avevano trovato elementi sufficienti a ipotizzare una violazione del codice penale, e quindi gli estremi di reato, né un’istigazione a delinquere. Nonostante questa evidenza, il decreto di espulsione ha raggiunto Mohamed Shahin in data 24 novembre, quando il cittadino è stato condotto in Questura e ha visto revocato il suo permesso di soggiorno di lunga durata. In quest’occasione, è stato notificato un decreto di espulsione dall’Italia giustificato “per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per lo stato”, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Testo unico sull’immigrazione ed è stato accompagnato in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l’iter con decreto del Ministero dell’Interno. In quest’occasione, i legali hanno formalizzato una richiesta di protezione internazionale, ritenendo infatti che rientrare in Egitto potesse configurare seri rischi di incolumità per Shahin, in quanto oppositore politico. In merito, si sottolinea la decisione di disporre la reclusione nel Cpr (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Caltanissetta, in Sicilia, seguendo la strategia già ben nota dell’allontanamento della persona oggetto della misura dalle reti sociali in cui questa è inserita. Inoltre, il Cpr che è preso qua in considerazione era già stato segnalato dalla Rete Siciliana contro il Confinamento, la quale si è espressa a più riprese a proposito dei gravi episodi verificatisi in questa sede. Il trattenimento in attesa di espulsione si è prolungato fino al 15 dicembre, data in cui la Corte d’Appello di Torino ha disposto il suo rilascio immediato. Il ricorso contro il trattenimento disposto dai legali è stato vinto e il cittadino è stato autorizzato a rientrare nella città di Torino. La decisione è arrivata al termine del procedimento di riesame del trattenimento, affermando la mancanza di alcuna concreta e attuale pericolosità sociale e disponendo così la cessazione immediata della misura. È stato quindi confermato quanto evidenziato a suo tempo dalla Procura di Torino, la quale non aveva riconosciuto nessun pericolo in questa persona, dal momento che sul fascicolo di archiviazione del caso veniva scritto a chiare lettere che la frase pronunciata da Shahin rappresentava un’ “espressione di pensiero che non integra estremi di reato”. La vicenda, tuttavia, non era per questo ancora del tutto conclusa, dal momento che il procedimento di espulsione restava formalmente in vigore, oggetto di ulteriori ricorsi. Il 31 dicembre, la Corte d’Appello del Tribunale di Caltanissetta ha confermato la mancanza di presupposti per l’allontanamento immediato di Mohamed Shahin dal territorio italiano, rendendo così inefficace la decisione precedentemente presa dal Tar del Lazio che aveva invece confermato il decreto di espulsione. La decisione è stata raggiunta dalla nuova pronuncia della Corte d’Appello in data 23 gennaio, secondo la quale la richiesta di espulsione è stata rifiutata. In ultima battuta, almeno per quanto concerne il rischio di trattenimento in Cpr, il 1° di marzo arriva la notizia che la Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero contro la Corte d’Appello di Torino. Come noto, a difesa di Mohamed Shahin si sono espresse molteplici voci della società civile tramite una petizione, una raccolta fondi, un appello di accademici, numerose manifestazioni di solidarietà partite da Torino e poi sparse in tutta Italia raggiungendo l’Europa e un comitato cittadino ad hoc. In merito alla sua vicenda è stato evidenziato il carattere simbolico della misura: mentre i recenti Decreti Sicurezza offrono sempre più una rilettura del diritto come orientato alla neutralizzazione del conflitto sociale e alla criminalizzazione di condotte di protesta collettiva, quello che appare particolarmente preoccupante è l’utilizzo di strumenti amministrativi per colpire l’esercizio della libertà di opinione. Il sistema stesso dei Cpr, ancora una volta, mostra un disegno più ampio in cui nessuna vicenda giudiziaria è isolata, ma è, piuttosto, tassello di un sistema penale e amministrativo che punisce e respinge. Nel caso di Shahin, del resto, la richiesta di protezione internazionale che ha presentato a seguito della revoca del permesso di soggiorno è stata rigettata come risposta a un procedimento di esame fortemente accelerato. Su questa ha pesato la classificazione dell’Egitto come “Paese di origine sicuro”, senza riservare la giusta attenzione ai rischi in cui l’imam incorrerebbe qualora fosse espulso verso il Paese di cui sopra. Come afferma l’associazione A Buon Diritto, nella vicenda qui analizzata a preoccupare è “l’utilizzo dello strumento del decreto d’espulsione e del trattenimento in Cpr, una procedura amministrativa che non prevede le garanzie di difesa del procedimento penale. L’applicazione di tale misura altamente restrittiva si basa peraltro su un sospetto riguardante una condotta che non configura una fattispecie penalmente rilevante e su alcune dichiarazioni poi rettificate” 2. Il comitato cittadino Free Mohamed Shahin nel suo comunicato del 23 gennaio evidenzia la gravità delle dichiarazioni del Ministro Nordio il quale, in seguito al pronunciamento, avrebbe affermato di voler avviare “un’attività istruttoria al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati coinvolti”. Esortando a non “abbassare la guardia”, il comitato invita a continuare a seguire la vicenda, in merito alla quale la solidarietà e la mobilitazione dal basso sono state significative. 1. La corte d’appello ribadisce il no all’espulsione dell’imam Shahin – RaiNews (21 gennaio 2026) ↩︎ 2. La società civile chiede all’Italia di fermare l’espulsione di Mohamed Shahin verso l’Egitto, A Buon Diritto (3 dicembre 2026) ↩︎
Annullata l’espulsione in ragione del documentato percorso di integrazione in Italia
Il Giudice di Pace di Firenze ha annullato un provvedimento di espulsione ritenendo sussistente il divieto di espulsione di cui all’art.19, D. Lgs n.286/98 in ragione del percorso di integrazione documentato nel giudizio anche dopo la novella di cui al DL n.30/23. Il ricorrente ha infatti “dimostrato di avere solidi legami sociali e culturali, requisiti ritenuti necessari per la permanenza nel territorio italiano. (…) ha documentato di aver svolto un tirocinio presso l’Università degli Studi di Firenze con possibilità di proseguire l’attività di ricerca presso l’Università, di avere un lavoro stabile a tempo indeterminato, di avere perfezionato lo studio della lingua italiana, oltre ad aver sottoscritto un valido contratto di locazione di immobile. In ragione di ciò si condividono le varie sentenze della CEDU che hanno individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell’allontanamento di uno straniero possa considerarsi “necessaria” in una società democratica, e “proporzionata” allo scopo legittimo perseguito“. È stato inoltre accolto il motivo di impugnazione relativo alla mancata attestazione di conformità all’originale informatico in ogni pagina del documento analogico notificato allo straniero (l’attestazione di conformità era stata apposta solo sulla prima pagina). Giudice di Pace di Firenze, sentenza del 30 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Lisi per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione
La salute non è una variabile dell’ordine pubblico
Nella circolare rivolta alle prefetture dal Ministro dell’Interno il 20 gennaio 2026, che punta ad aumentare la capienza dei CPR e a facilitare le espulsioni, le indicazioni per ritardare la visita medica di idoneità dopo l’ingresso nei CPR dal punto di vista della sanità pubblica rappresentano una sfida al Codice Deontologico e alla tutela della salute, che sollecitano le seguenti riflessioni: 1. La visita medica è un atto preventivo Inderogabile e non un ostacolo burocratico da snellire: ne consegue che, clinicamente e legalmente: o La valutazione di idoneità deve essere preventiva all’ingresso in comunità ristretta per identificare vulnerabilità (psichiatriche, infettive o croniche) che l’ambiente del CPR aggraverebbe. o Ritardare la visita significa esporre sia il trattenuto sia la comunità (incluso il personale medico e di polizia) a rischi sanitari elevati, come focolai infettivi o eventi critici (suicidi, autolesionismo). 2. Il medico deve rispondere al Codice di Deontologia Medica, non alle circolari prefettizie: o L’Art. 32 della Costituzione e il Codice Deontologico impongono al medico di operare in autonomia per la tutela della vita e della salute. o Accettare che una persona venga trattenuta senza una preventiva valutazione di idoneità la pone a rischi di salute potenzialmente gravi e inaccettabili. 3. È in contrasto con la giurisprudenza recente: nel 2025 il Consiglio di Stato ha annullato parti dei capitolati d’appalto dei CPR proprio per l’inadeguatezza degli standard sanitari e della prevenzione del rischio suicidario. Una circolare che indebolisce ulteriormente i controlli medici preventivi è in contrasto con le istanze di tale sentenza. La stessa Circolare del 20 gennaio 2026 sollecita protocolli con i SerD per facilitare il trattenimento delle persone “tossicodipendenti”: i CPR non possiedono i requisiti per una presa in carico da parte dei servizi per le tossicodipendenze dei pazienti con disturbo da uso di sostanze (DUS) secondo i criteri del DSM5; tali situazioni rientrano quindi tra i criteri di inidoneità sanciti dall’art. 3 della Direttiva del Ministero degli Interni del 19 maggio 2022 per queste ragioni: * Inidoneità di principio: il CPR è una struttura di detenzione amministrativa priva di finalità terapeutiche e riabilitative, il trattenimento di un soggetto con DUS attivo contrasta con il diritto costituzionale alla cura. La “gestione” interna tramite protocolli SerD si riduce spesso a una mera terapia sostitutiva o farmacologica per il controllo dei sintomi astinenziali, senza una reale presa in carico. * Rischio di eventi critici: La privazione della libertà in un soggetto con problemi di salute mentale legati alle dipendenze aumenta notevolmente il rischio di atti autolesivi e di suicidio. * Primato della continuità terapeutica: la deontologia medica e le evidenze cliniche impongono l’invio ai servizi territoriali (e non il trattenimento) perché è l’unica via per garantire la sicurezza del paziente e l’efficacia del trattamento, che il regime detentivo del CPR rende tecnicamente impossibili. Sottoscrivere protocolli che avallino il trattenimento di persone con disturbi da uso di sostanze significa, per il medico, determinare una condizione di rischio clinico inaccettabile. La tossicodipendenza non è un problema di ordine pubblico, ma una condizione complessa che richiede contesti di cura incompatibili con il CPR. Ci appelliamo agli ordini dei medici e alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), alle realtà scientifiche, sociali e istituzionali di tutela delle persone migranti e delle persone in detenzione, e in particolare al Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, per * Ribadire che le valutazioni di idoneità medica alla vita in comunità ristretta devono essere effettuate prima del trasferimento nei CPR.  * Chiedere un pronunciamento urgente che ribadisca l’obbligo per ogni medico di non sottostare a indicazioni che limitino l’efficacia dell’accertamento sanitario. * Segnalare che il ritardo nelle visite, unito alla mancanza di mediatori culturali, impedisce una corretta diagnosi, rendendo nulla la valenza della certificazione. * Denunciare il rischio che la citata Circolare venga usata per aggirare il parere medico per scopi unicamente securitari. La salute non è una variabile dipendente dall’ordine pubblico. Un medico che accetta di ritardare o formalizzare una visita di idoneità senza i tempi e gli strumenti necessari abdica alla propria missione professionale e si espone a precise responsabilità deontologiche e legali. Vittorio Agnoletto, membro del direttivo di Medicina Democratica Nicola Cocco, infettivologo della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) Antonello D’Elia, presidente di Psichiatria Democratica  Salvatore Fachile, avvocato dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) Gavino Maciocco, coordinatore e direttore editoriale di Saluteinternazionale.info Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere (MSF) Italia Chiara Montaldo, Head of Medical Unit di MSF Italia -------------------------------------------------------------------------------- * Vai alla scheda “CPR, Hotspot e altri luoghi di confinamento“
Reprimere e punire: un nuovo «diritto della paura»?
Si profila all’orizzonte l’ennesima stretta securitaria, l’ennesimo intervento legislativo volto a dare risposta, nell’intenzione del governo italiano, alle emergenze sempre più pressanti della società italiana. Un intervento normativo preceduto e accompagnato da una narrazione ben precisa della realtà che viene veicolata in maniera ossessiva dai media e ripetuta a sostegno e giustificazione dell’ennesima risposta repressiva e punitiva rispetto a fenomeni sociali complessi che meriterebbero ben altro approccio e maggiore attenzione. Gli interventi normativi, soprattutto in campo penale, che stanno caratterizzando le politiche dell’attuale governo, sono state ampiamente analizzate e classificate in maniere diverse. Alcuni commentatori hanno parlato di un “diritto penale della perenne emergenza 1” proprio per sottolineare come gli interventi normativi di questi anni rispondano alla necessità di reprimere condotte illecite e punire colpevoli creati dagli allarmi lanciati dalla cronaca nera e dalle ansie ingenerate nella popolazione da media troppo spesso a caccia di sensazionalismo. Altri autori hanno anche parlato di “diritto penale massimo”, ovvero di un diritto penale che si caratterizza per la proliferazione delle fattispecie, delle aggravanti, degli aumenti incontrollati delle pene. Ma non solo. Si è anche parlato di un “diritto penale erratico, asistematico, imprevedibile” in quanto rappresenta più che altro una reazione impulsiva del legislatore che non tiene in alcun conto i principi di coerenza, razionalità e ragionevolezza giuridica che dovrebbero garantire l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Ma anche di “diritto penale di segno neocorporativo” utilizzato per compiacere particolari settori della popolazione o categorie professionali, ma anche segmenti delle stesse istituzioni, a danno del nemico di turno individuato alternativamente e cumulativamente nel migrante, nel disobbediente, nell’irregolare, sempre e comunque però in chi si trova ai margini della società. Ma tutti questi interventi legislativi, presentati come la risposta delle istituzioni al malessere crescente in alcuni strati sociali della nostra società, hanno mostrato i loro limiti e la loro incapacità di dare concreta risposta a fenomeni sociali complessi che richiederebbero ben altro tipo di attenzione. Così, non solo ci troviamo a dover commentare l’ennesimo pacchetto di misure repressive e punitive, ma dobbiamo fare i conti con l’ulteriore spostamento in avanti dell’asticella di quel securitarismo che nel privilegiare la sicurezza, l’ordine pubblico e la stabilità, comprime sempre di più diritti individuali e sociali, non cercando un equilibrio tra le contrapposte esigenze ma facendo pendere la bilancia sempre di più a favore delle prime. In questo contesto si inserisce la bozza del nuovo pacchetto sicurezza predisposto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi 2. Si tratterebbe di un insieme di nuove norme indirizzate a rafforzare strumenti e organizzazione di Viminale e delle forze di polizia, ma anche dirette ad intervenire nel campo della sicurezza pubblica, della gestione dell’ordine, dell’immigrazione e della protezione internazionale. Le indiscrezioni giornalistiche e le bozze che circolano in queste ore si concentrano su alcune misure che, come già evidenziato, rappresentano quella risposta impulsiva di cui si è detto in precedenza. Ecco allora la previsione di: * una pena ad hoc per chi non si ferma all’alt delle forze polizia, con una pena della reclusione da sei mesi a cinque anni accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita; * fermo di prevenzione durante le manifestazioni, ovvero la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifiche operazioni di prevenzione svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di accompagnare nei propri uffici e di trattenerle lì per non oltre 12 ore, per gli accertamenti di polizia, persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, al possesso di armi, strumenti atti ad offendere, o all’uso di caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona; * l’arresto facoltativo in flagranza nei confronti di imputati minorenni per il porto illecito di coltelli e di altri particolari strumenti atti ad offendere; * una nuova aggravante per reati contro giornalisti e direttori di testata durante lo svolgimento delle loro funzioni o a causa di esse; * un ampliamento del catalogo dei reati per i quali si può applicare l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, inserendo anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo; * una sanzione amministrativa a carico di chi è tenuto alla sorveglianza del minore sopra i 14 anni, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto, impostazione che verrebbe estesa anche a casi collegati ad ammonimenti per atti persecutori o cyberbullismo. Uno specifico blocco di norme riguarderebbe, poi, immigrazione e asilo con misure per limitare ulteriormente i ricongiungimenti familiari, rendere più efficaci le espulsioni e introdurre norme che incidono anche sulle ONG con ipotesi di interdizione temporanea delle acque territoriali per ragioni di sicurezza nazionale e, in casi estremi, trasferimenti verso Paesi terzi. La bozza prevede che per lo straniero rintracciato dopo la violazione di un secondo ordine del questore non si proceda all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, ma all’esecuzione del provvedimento in precedenza emesso. È anche prevista l’abrogazione della disposizione che prevede, senza alcuna verifica reddituale, il gratuito patrocinio nella fase giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione del cittadino extra Ue e l’autorizzazione di una spesa complessiva pari a oltre 8 mln a favore del Viminale, per dare esecuzione ai rimpatri e far fronte all’attuazione del Patto europeo della migrazione ed asilo. Inoltre, i soggetti ‘pericolosi‘ per la sicurezza dello Stato potranno essere riconsegnati allo Stato di appartenenza dal Ministero dell’Interno. A chiudere il quadro, infine, vi sarebbe la previsione generalizzata della possibilità per i prefetti di creare zone rosse nelle aree caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità. Una possibilità che oggi è invece prevista solo in casi eccezionali ed urgenti. Quello che sembra emergere da questo nuovo intervento emergenziale e securitario predisposto dal governo, è l’idea che si sta facendo sempre più strada un diritto della paura, ovvero un ordinamento giuridico basato sull’idea dell’esistenza di un costante pericolo per la nostra società e per la convivenza civile che richiede pertanto interventi sempre più repressivi e anche dimostrativi per attestare la forza dello Stato e la presenza di un potere pronto ad intervenire prontamente per reprimere e punire. Quanto poco efficace sia questo diritto della paura rispetto a fenomeni sociali che hanno radici profonde e che sono frutto di processi carsici di trasformazione della nostra società, credo che sia abbastanza evidente. Ma altrettanto evidente è che, per altro verso, i fenomeni che si intendono combattere con la sola repressione, sono espressione spesso del fallimento più evidente di quelle istituzioni che non sono in grado di dare risposte adeguate a disagi reali delle nostre comunità. 1. Il diritto penale della destra. Ovvero il diritto penale dell’insicurezza, giuridica e sociale, Questione giustizia ↩︎ 2. «Pacchetto sicurezza in Cdm a gennaio. Avanti con operazione Strade sicure», Intervista del ministro Piantedosi all’Adnkronos ↩︎
Espulsioni e CPR: due casi che smascherano automatismi, vizi formali e violazioni dei diritti fondamentali
Due casi emblematici di espulsione con trattenimento presso il CPR di Bari-Palese che mettono in luce gravi criticità nell’adozione e nel controllo dei provvedimenti espulsivi, sia sotto il profilo dei vizi formali, sia sotto quello della tutela dei diritti fondamentali, in particolare della vita privata e familiare. Entrambi i casi dimostrano come l’applicazione delle misure espulsive e del successivo trattenimento avvenga spesso in modo automatico e sproporzionato, con conseguenze gravissime sulla libertà personale, e come solo un controllo giurisdizionale effettivo e rigoroso – anche sui profili formali – possa ristabilire il corretto bilanciamento tra interesse pubblico e diritti fondamentali della persona. Nel primo caso, un cittadino albanese veniva espulso dal Prefetto di Roma con trattenimento presso il CPR, pur convivendo da oltre due anni con una cittadina italiana ed essendo in procinto di convolare a giuste nozze. I provvedimenti venivano impugnati dinanzi ai Giudici di Pace di Roma e Bari, eccependo l’illegittimità dell’espulsione per la grave lesione del diritto all’unità familiare. Il Giudice di Pace di Bari, competente per il riesame del trattenimento, accoglieva la domanda e disponeva la liberazione, mentre il Giudice di Pace di Roma, all’esito dell’istruttoria e sentita la convivente, annullava il decreto di espulsione richiamando l’art. 8 CEDU, gli artt. 2, 29 e 30 Cost., la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché il principio per cui l’allontanamento non può tradursi in una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, specie in presenza di legami affettivi stabili, inserimento sociale e precedenti penali di modesta entità. Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 8886 del 12 settembre 2025 Nel secondo caso, un cittadino nato a Taranto nel 1996 da genitori macedoni, vissuto in Italia sino alla maggiore età, veniva espulso dal Prefetto di Taranto e successivamente nuovamente destinatario di decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 14, d.lgs. 286/98, con conseguente trattenimento finalizzato all’accompagnamento alla frontiera. Il decreto si fondava esclusivamente sulla presunta violazione di un precedente divieto di reingresso, applicato nella misura massima di cinque anni senza alcuna motivazione specifica, nonostante la normativa preveda una forbice tra tre e cinque anni da determinarsi tenendo conto delle circostanze del singolo caso. Il Giudice di Pace di Taranto, all’esito di un’accurata istruttoria, accoglieva il ricorso rilevando vizi formali gravi, in particolare la carenza dei requisiti prescritti dall’art. 18 DPR 445/2000 in tema di copie autentiche, annullando il decreto di espulsione e ritenendo non espellibile il ricorrente. Resta il dato particolarmente grave che il cittadino ha dovuto patire oltre due mesi di trattenimento, poiché il Giudice di Pace di Bari aveva convalidato la misura senza sospenderla in via cautelare, nonostante le censure poi accolte dal Giudice di Pace di Taranto. Giudice di Pace di Taranto, sentenza n. 2039 dell’1 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Libero dal CPR di Gjadër per sproporzione della misura: trasferito dal CPR di Palazzo S. Gervasio era al quarto trattenimento
La Corte di Appello di Roma rigetta la richiesta di convalida del trattenimento di un cittadino togolese presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Gjadër, in Albania. Si precisa che, per il cittadino togolese, quello a Gjadër era il quarto trattenimento in CPR. La Corte d’Appello, pur non sospendendo il procedimento in attesa della risoluzione della questione pregiudiziale alla CGUE (sollevata dalla Cassazione) a causa del termine perentorio di 48 ore per i provvedimenti de libertate, ha accolto sostanzialmente i motivi di opposizione della difesa relativi alla sproporzione della misura detentiva, disponendo la liberazione del ricorrente. S. era stato trasferito dal CPR di Palazzo San Gervasio (PZ) al CPR di Gjadër (Albania), in applicazione del D.L. n. 37/2025. Mentre si trovava in Albania, ha reiterato la domanda di protezione internazionale ma, quando questa è stata dichiarata inammissibile, il Questore di Roma ha disposto il trattenimento, la cui convalida è stata rigettata. La difesa si è opposta alla convalida eccependo, tra l’altro, l’insussistenza dei requisiti di necessità e proporzionalità del trattenimento (Art. 14 TUI). Il punto focale del rigetto della richiesta di convalida del trattenimento risiede nella valutazione di sproporzionalità della misura detentiva in relazione alla finalità espulsiva. La Corte d’Appello ha esplicitamente rigettato la convalida, stabilendo che: “Il trattenimento a fini di espulsione viola palesemente l’Art. 14 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI)……Il trattenimento era una misura palesemente sproporzionata rispetto alla finalità espulsiva”. Inoltre, il ricorrente era già stato trattenuto in precedenza presso il CPR di Palazzo San Gervasio e il Giudice di Pace, in sede di proroga, aveva già disposto la sua liberazione perché l’Amministrazione non era riuscita ad eseguire il rimpatrio. La Corte ha rilevato che, nel periodo tra le detenzioni, l’Amministrazione non aveva svolto attività (o almeno non ne era stata fornita prova) per poter eseguire il rimpatrio. La Corte ha quindi concluso che la procedura di trattenimento era “viziata” a causa della “assoluta e macroscopica sproporzionalità” tra la misura adottata e le finalità perseguite. Questo accoglimento giurisdizionale convalida i motivi già sollevati in altri atti difensivi (come il ricorso al Tribunale Ordinario di Roma), nei quali si sosteneva che il protrarsi e il reiterarsi dei trattenimenti, sempre interrotti dall’impossibilità oggettiva di rimpatrio (dovuta alla mancata cooperazione del Paese di provenienza, il Togo), aveva fatto perdere alla misura la sua finalità istituzionale, trasformandola in una restrizione della libertà personale sproporzionata e illegittima, configurandosi quasi come una misura punitiva. La Corte ha anche preso atto dell’esistenza di un “insanabile dubbio di compatibilità“ tra la normativa nazionale che permetteva il trattenimento a Gjadër (DL 37/2025) e il diritto europeo vincolante nel nostro ordinamento, questione sollevata dalla Corte di Cassazione. Sebbene la decisione di non convalida sia stata motivata primariamente dalla sproporzione legata al fallimento del rimpatrio, il riferimento esplicito a tale dubbio convenzionale rafforza l’opposizione della difesa relativa alla legittimità del trattenimento in un centro extraterritoriale. In conclusione, la decisione della Corte d’Appello di Roma ha liberato il ricorrente, accogliendo il principio fondamentale per cui un trattenimento reiterato in un contesto di acclarata ineseguibilità del rimpatrio per ostacoli non superabili (come la mancata cooperazione del Paese d’origine) è da considerarsi sproporzionato e illegittimo. Questo rende il provvedimento un chiaro esempio di come la cronica inefficacia delle procedure di espulsione debba portare alla tutela della libertà personale. Si potrebbe dire che, di fronte a un’espulsione impossibile, il trattenimento amministrativo si scontra con la sua stessa ragion d’essere; l’inefficacia dimostrata fa sì che la restrizione della libertà diventi solo un costo senza beneficio. Corte d’Appello di Roma, sentenza del 10 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.
Uffici immigrazione – Direttiva per uniformare le procedure amministrative ed operative delle articolazioni territoriali
La circolare affronta in maniera organica il tema del funzionamento degli Uffici Immigrazione delle Questure, con l’obiettivo esplicito di uniformare le prassi amministrative e operative a livello nazionale. Fin dalle prime pagine si comprende che il Ministero intende intervenire su un sistema che presenta criticità diffuse, sia nella gestione ordinaria dei permessi di soggiorno sia nelle attività più delicate legate ai rimpatri, ai trattenimenti nei luoghi idonei e alla protezione internazionale. La Direzione Centrale sottolinea che negli ultimi anni il carico di lavoro è cresciuto in modo significativo, ma il problema non risiede soltanto nella quantità delle pratiche: ciò che emerge è un quadro caratterizzato da difformità territoriali, mancanza di coordinamento, ritardi consolidati e un utilizzo non efficiente delle risorse disponibili. La circolare richiama più volte l’esigenza di riportare ordine e coerenza nella gestione delle procedure. Per questo dedica ampio spazio all’organizzazione interna degli uffici, alla formazione del personale, alla programmazione degli orari di apertura e alla corretta pianificazione delle agende. In particolare, si richiama l’attenzione sul fatto che le prassi adottate in molte Questure – come la limitazione degli appuntamenti, la richiesta sistematica del passaporto per i respingimenti, l’inefficienza nelle fasi di fotosegnalamento o nella trasmissione dei dati – contribuiscono ad aggravare ritardi già rilevanti, compromettendo l’efficacia complessiva dell’azione amministrativa. Una parte importante del documento riguarda il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, settore nel quale la Direzione riconosce esplicitamente la presenza di ritardi frequenti e di una gestione irregolare delle tempistiche. Nel segmento dedicato alla protezione internazionale, la circolare insiste sulla necessità di garantire modalità di accesso effettive e organizzate, evitando prassi restrittive che riducono gli spazi di presentazione delle domande e generano immobilismo amministrativo. Nel complesso, la circolare è un richiamo forte alla responsabilità e alla riorganizzazione degli uffici territoriali. Pur riconoscendo le difficoltà oggettive, il Ministero chiede un cambio di passo, orientato alla razionalizzazione, alla trasparenza, alla continuità del servizio e alla capacità di gestire con professionalità e coerenza un settore altamente sensibile. Ne emerge il quadro di un’amministrazione consapevole delle proprie disfunzioni che richiede di introdurre azioni volte a correggerle attraverso una maggiore uniformità, un più rigoroso monitoraggio e una collaborazione più stretta tra centro e periferia.  Circolare del Ministero dell’Interno del 12 settembre 2024
Illegittima l’espulsione della cittadina albanese che ha rinunciato alla richiesta di asilo: è mancata la valutazione del caso
Il caso di una cittadina albanese che aveva chiesto la protezione internazionale ed a seguito di rinuncia veniva espulsa con divieto di rientro per la durata di 5 anni. La decisione del Tribunale risulta molto importante perché le amministrazioni, ogni volta che lo straniero rinuncia alla richiesta di protezione emettono il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera senza che ci sia una valutazione del caso per caso ritenendo detto provvedimento un atto dovuto. IL CASO DI SPECIE Nel mese di febbraio del corrente anno una coppia di coniugi, cittadini albanesi, presentavano presso la Questura di Bari istanza di protezione internazionale e consegnavano il passaporto. In seguito veniva rilasciato a loro il modello C3. Pochi giorni dopo, il padre della cittadina albanese, per motivi di sangue, veniva trovato morto sparato e la notizia del crimine efferato raggiungeva la figlia in Italia solo grazie agli organi di stampa e della tv. Ella si presentava alla Questura di Bari – Ufficio Immigrazione chiedeva di essere autorizzata a recarsi in Albania alla casa del padre perché lo doveva identificare in quanto la Procura della Repubblica D’Albania – aveva aperto un procedimento penale e stava svolgendo indagini sull’omicidio commesso a danno del padre. Forniva alla amministrazione il giustificato motivo ossia tutti gli atti della procura albanese e poneva in visione ciò che era stato pubblicato dai media in merito all’omicidio. Il Prefetto di Bari e la Questura di Bari emettevano il provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio e divieto di reingresso. La cittadina albanese tornava in Albania e forniva il biglietto, l’imbarco, il timbro di uscita dal t.n. al fine di ottenere la revoca del divieto d’ingresso ma l’amministrazione non riteneva di adottare alcun provvedimento. Decideva quindi di rivolgersi al Giudice di Pace di Bari dove allegava tutti gli atti relativi al delitto commesso ai danni del padre, per giustificare il rientro in Albania, e forniva tutti gli altri elementi relativi ai legami familiari nel t.n. Il Giudice di Pace di Bari dopo una accurata istruttoria accoglieva il ricorso come segue: “Rilevare che, la sig.ra (…), con ricorso iscritto a ruolo l’08.04.2025 si opponeva al decreto di espulsione, (…), emesso dal Prefetto della Provincia di Bari il 25.02.2025 e notificato in pari data nonché all’ordine di lasciare il t.n. nel termine di 7 giorni, (…), emesso in data 25.02.2025 e notificato in pari data dal Questore della Provincia di Bari, oltre ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale chiedendone l’annullamento previa sospensiva esponendo: a) In data 19.02.2025 la ricorrente, unitamente al coniuge (…), presentava istanza di protezione internazionale e consegnava il passaporto e le veniva rilasciato il modello c3; b) In data 24.02.2025 il padre della ricorrente, per motivi di sangue, viene trovato morto sparato con arma da fuoco e della notizia del crimine efferato raggiunge la figlia qui in Italia solo grazie agli organi di stampa e della tv si allegano alcuni giornali on line che riportano la notizia; c) In data 25.02.2025 la ricorrente si presentava alla Questura di Bari – Ufficio Immigrazione in preda al panico e chiedeva di essere autorizzata a recarsi in Albania alla casa del padre perché lo doveva identificare in quanto la Procura della Repubblica D’Albania – sede di (…) aveva aperto un procedimento penale (…) del 24.02.2024 e sta svolgendo indagini sull’omicidio del padre a seguito dell’omicidio; d) In data 25.02.2025 il Prefetto di Bari e la Questura di Bari adottava il provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio; e) In data 25.02.2025 la ricorrente tornava in Albania con un volo Bari – Milano – Tirana come da copia del biglietto, del timbro di uscita dal t.n., del certificato personale di nascita da dove si evince il legame di parentela; Considerati i motivi a fondamento del ricorso: a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2-ter D.Lgs. 287/98.Violazione della Direttiva Direttiva 2008/115/CE atteso che,art. 13 comma 2-ter, introdotto dalla L. 129/2011, il quale prevede che: “L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne”. Nel caso de quo la procedura che è stata adottata è esattamente difforme a quella prevista e disciplinata dall’art. 13, comma 2-ter TUIMM, trattandosi di un particolare favor riconosciuto allo straniero che, sebbene irregolare, abbia deciso spontaneamente di lasciare il territorio, ciò evita, dapprima, che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica con divieto di reingresso, e per lo Stato che viene lasciato, la possibilità di un risparmio delle risorse pubbliche per il suo rimpatrio; b) rilevanza dei legami familiari: Violazione art. 13, comma 2 bis TUIMM; Violazione dell’art. 8 Cedu atteso che, vive con il coniuge e dimora con lui in Santeramo in Colle (come da copia della comunicazione di ospitalità per entrambi). Il coniuge è richiedente protezione internazionale come la ricorrente ed in data 19.02.2025 ad egli veniva rilasciato il modello C3. Il Prefetto di Bari ha adottato il decreto di espulsione in violazione dell’art. 13 comma 2 bis, così come interpretato dalla recente giurisprudenza di legittimità. Tenuto conto della produzione documentale quale prova di ogni circostanza a fondamento del ricorso ed in particolar modo alle ragioni che hanno indotto la ricorrente che, seppur nello stato di richiedente protezione internazionale la inducevano a lasciare il territorio nazionale dovendosi recare in Albania per procedere all’identificazione del padre assassinato, elemento da cui consegue profilo di illegittimità del provvedimento impugnato; Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Bari…”. Giudice di Pace di Bari, sentenza n. 1307 del 9 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.