Violazione del divieto di reingresso e non punibilità: la centralità della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Le due sentenze affrontano, in contesti differenti, l’applicazione della causa
di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in
relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998,
valorizzando una lettura concreta e non meramente astratta della condotta, anche
in presenza di violazioni formali dei provvedimenti espulsivi.
Nel primo caso, un cittadino albanese, entrato regolarmente in Italia con visto
per motivi di studio e successivamente titolare di permesso di soggiorno quale
studente universitario a Milano, si vedeva rigettare la richiesta di conversione
del titolo di soggiorno, con contestuale revoca del nulla osta e conseguente
espulsione disposta dal Prefetto di Milano mediante accompagnamento alla
frontiera e divieto di reingresso per cinque anni. A seguito dell’interruzione
del percorso universitario e lasciando in Italia il coniuge regolarmente
soggiornante, il medesimo rientrava anticipatamente nel territorio nazionale e
presentava istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare presso il
Commissariato di Rho.
Nel corso di un controllo di routine a Bergamo veniva tuttavia fermato e tratto
in arresto per la violazione dell’art. 13, comma 13, T.U. immigrazione, con
giudizio direttissimo innanzi al Tribunale di Bergamo. Nel corso del
procedimento veniva prodotta documentazione attestante il vincolo coniugale, il
certificato di matrimonio e la pendenza della pratica di coesione familiare.
Il Giudice monocratico, pur ritenendo integrata la fattispecie penale
contestata, ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, evidenziando come
la condotta si fosse concretizzata nel mero rientro nel territorio dello Stato
in violazione del divieto, in assenza di qualsivoglia profilo di violenza,
pericolo per la collettività o ulteriori condotte illecite. L’offesa è stata
qualificata come di grado obiettivamente contenuto, priva di ricadute sul piano
della sicurezza pubblica e tale da determinare unicamente la violazione formale
dell’ordine impartito.
Quanto alla personalità dell’imputato, la giovane età e l’assenza di precedenti
penali sono state ritenute indicative della non abitualità del comportamento,
non emergendo elementi idonei a far ritenere una propensione alla reiterazione.
Anche la motivazione del rientro, inserita in un contesto familiare privo di
profili di allarme, ha contribuito alla valutazione complessiva di minima
offensività. Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha pronunciato sentenza di
assoluzione ex artt. 530 c.p.p. e 131-bis c.p.
Tribunale di Bergamo, sentenza n. 127 del 4 febbraio 2026
Nel secondo caso, parimenti relativo a un cittadino albanese, l’imputato veniva
tratto in arresto per il medesimo reato, in quanto destinatario di un
provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bergamo il 5 ottobre 2022,
con divieto di reingresso per sette anni, e sorpreso nel territorio nazionale
dopo essersi allontanato in data 23 dicembre 2024. In particolare, lo stesso si
presentava spontaneamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari
per definire una pratica di permesso di soggiorno per coesione familiare con il
fratello cittadino italiano.
Dagli accertamenti emergeva la pregressa sottoposizione alla misura alternativa
dell’affidamento in prova ai servizi sociali, nonché l’avvenuta uscita dal
territorio nazionale documentata da controllo alla frontiera del porto di Bari.
L’imputato dichiarava di essere rientrato senza transitare dai varchi di
frontiera. Veniva quindi arrestato in flagranza e sottoposto a giudizio
direttissimo, previa applicazione della misura degli arresti domiciliari.
Il Giudice, pur in presenza di precedenti e di una contestazione di recidiva
reiterata, ha ritenuto applicabile l’art. 131-bis c.p., muovendo da un
inquadramento sistematico dell’istituto alla luce della riforma introdotta dal
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia). In particolare, è stato
richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione che ammette in astratto la
compatibilità della causa di non punibilità anche con i reati di disobbedienza,
caratterizzati da una logica politico-criminale di “tutto o nulla”, in cui
rileva il mero evento della violazione più che il grado della lesione.
In tale prospettiva, il Giudice ha ribadito la necessità di un giudizio ancorato
al fatto storico concreto e non alla fattispecie astratta, fondato sulla
valutazione congiunta delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o
del pericolo, secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p. e tenendo conto anche
della condotta successiva al reato. Con riferimento alla non abitualità, è stato
chiarito che la presenza di precedenti penali non costituisce di per sé elemento
ostativo, dovendo la valutazione essere effettuata alla luce delle peculiari
circostanze del caso concreto, che nel caso di specie evidenziavano una scarsa
offensività della condotta.
Il Tribunale ha quindi pronunciato sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p.
per particolare tenuità del fatto.
La sentenza è molto interessante in quanto applica i principi di diritto anche a
soggetti che risultano gravati da precedenti penali operando un giudizio
concreto sulla applicabilità dell’art. 131 c.p. prevedendo criteri applicativi
“c.d. indici requisiti” e “indici criterio” inserendo dette questioni nel più
ampio dibattito circa la compatibilità fra particolare tenuità e condotte
tipiche dei c.d. “reati di disobbedienza”, puniti dal legislatore secondo una
logica politico – criminale di “tutto o nulla” poiché ritenuto rilevante non il
quantum della lesione, bensì il mero evento della stessa.
Tribunale di Bari, sentenza n. 959 del 24 febbraio 2026
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.