
Patto UE, conta la volontà manifestata e non la formalizzazione: due sentenze sul regime transitorio
Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, October 20, 2026Il 12 giugno 2026 è diventato applicabile il nuovo Regolamento procedure (UE) 2024/1348, cuore del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Da quella data è cambiato il quadro delle regole che governano l’esame delle domande di protezione internazionale. Stabilire se una domanda ricada sotto la disciplina vecchia o sotto quella nuova non è quindi un dettaglio tecnico: ne discendono conseguenze concrete sul percorso procedurale del richiedente.
La norma transitoria – l’art. 79, par. 3, del regolamento – sembra a prima vista chiara: il regolamento si applica alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026; quelle formalizzate prima restano regolate dalla direttiva 2013/32/UE.
Il problema è che la formalizzazione non dipende dal richiedente. È un atto della questura. Ma a Roma, come documentano entrambe le sentenze, l’Ufficio Immigrazione di Via Patini è da mesi di fatto inaccessibile: nessun sistema di prenotazione telematica, presentazione fisica agli sportelli, file che si formano di notte, respingimenti verbali agli ingressi. Chi aveva manifestato la propria volontà di chiedere asilo ad aprile 2026 si è così trovato, senza alcuna colpa, non ancora formalizzato al 12 giugno – e dunque, applicando alla lettera l’art. 79, ricadente nel nuovo regime.
Entrambi i ricorsi sono stati proposti nelle forme del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. contro il Ministero dell’Interno, rimasto contumace in entrambi i giudizi. Nel primo (R.G. 24772/2026, Giud. Dott.ssa De Nuccio), un cittadino peruviano aveva tentato più volte l’accesso all’ufficio, da ultimo il 14 aprile 2026 con l’assistenza di un operatore legale, inviando poi in pari data una PEC tramite il difensore; la questura rispondeva il 13 maggio che gli appuntamenti sono previsti solo per vulnerabilità certificate. Nel secondo (R.G. 25435/2026, Giud. Dott. ssa Colla), una cittadina peruviana aveva atteso invano fuori dai locali della Questura anche in ore notturne, venendo respinta verbalmente, e aveva inviato PEC il 15 aprile 2026; la questura rispondeva chiedendo documentazione di “vulnerabilità certificate da una struttura ospedaliera o da un medico dell’ASL”.
Entrambi i giudici hanno accolto i ricorsi seguendo lo stesso percorso. Anzitutto, la manifestazione di volontà non richiede forme particolari. Lo prevede l’art. 2 d.lgs. 142/2015, lo conferma il considerando 27 del regolamento (la volontà può essere manifestata “in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici”), lo ha ribadito la Cassazione con la pronuncia n. 24138/2024, richiamata dalla sentenza della Giudice Dott.ssa Colla: qualsiasi atto idoneo è sufficiente, inclusa una PEC del difensore munito di procura speciale. Di più: a fronte di una prassi che non consente alcuna via telematica, la PEC è l’unica strada percorribile. Pretendere certificazioni sanitarie come condizione per un appuntamento è, come si legge in sentenza, un requisito amministrativo aggiuntivo vietato dall’art. 6, par. 2, dir. 2024/1346/UE.
In secondo luogo, lo stesso regolamento distingue tre momenti: la domanda si considera fatta quando la volontà è manifestata (art. 26), seguono poi la registrazione (art. 27) e la formalizzazione (art. 28), entrambe con termini stringenti a carico dell’amministrazione. È alla domanda fatta che il regolamento àncora la qualità di richiedente e le garanzie connesse.
Da qui il passaggio decisivo: se si attribuisse rilevanza esclusiva al momento della formalizzazione, l’amministrazione potrebbe determinare unilateralmente, con il semplice differimento di un proprio adempimento, quale regime normativo si applichi a una persona che ha già fatto tutto quanto le competeva. Un esito che le due giudici giudicano incompatibile con i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale.
La lettura trova un aggancio testuale nel diritto interno. L’art. 17, comma 4, d.l. 12 giugno 2026, n. 100 (conv. l. n. 145/2026) prevede che ai procedimenti avviati “a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12/6/2026” continui ad applicarsi la disciplina previgente. La sentenza della Giudice Dott.ssa Colla valorizza la scelta lessicale: “presentazione” non è sinonimo di “formalizzazione”, e il legislatore nazionale avrebbe così colmato una lacuna del diritto unionale.
Quanto ai dispositivi, la Giudice Dott.ssa De Nuccio ordina al Ministero di formalizzare la domanda con rilascio del permesso ex art. 4, co. 1, d.lgs. 142/2015, compensando le spese per la novità della questione. La Giudice Dott.ssa Colla, accertata l’illegittimità della condotta omissiva, dichiara la domanda presentata al 15/04/2026 con applicazione della direttiva 2013/32/UE, e ordina la formalizzazione entro sette giorni, con spese irripetibili per il gratuito patrocinio; precisa, inoltre, che legittimato passivo è il solo Ministero dell’Interno, essendo la Questura una mera articolazione interna priva di soggettività giuridica.
Le due pronunce sono tra le prime a misurarsi con la disciplina transitoria del Patto e muovono nella stessa direzione, il che è un segnale. Il punto di maggiore esposizione è la lettura dell’art. 17, comma 4: si può sostenere che la norma si riferisca ai procedimenti già formalmente avviati, e non a quelli che l’amministrazione ha impedito di avviare. È su questo punto che si giocherà il consolidarsi – o meno – dell’orientamento giurisprudenziale.
Tribunale di Roma, sentenza del 29 settembre 2026 Tribunale di Roma, sentenza del 13 ottobre 2026Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento.
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