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Trieste e la Rotta balcanica: politiche di frontiera, esclusione e pratiche di solidarietà
Sostieni Melting Pot AIUTACI A MANTENERE LIBERO E ACCESSIBILE IL NOSTRO LAVORO Con 12 € sostieni un’informazione indipendente, decoloniale e critica Sostieni ora → Dalla rotta balcanica a Trieste, dalle frontiere alpine di Oulx a Calais, fino alla Grecia e al Mediterraneo centrale, un percorso attraverso i luoghi e i meccanismi del controllo, tra respingimenti, sorveglianza e pratiche di solidarietà e resistenza. Un nuovo articolo ogni venerdì su Melting Pot 1. PH: Stefano Gili, Officina 31021 LA FRONTIERA ORIENTALE E LE CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA EUROPEO La frontiera orientale italiana rappresenta uno dei luoghi in cui emergono con particolare chiarezza le contraddizioni del sistema europeo di asilo. Trieste, al confine con la Slovenia e all’interno dello spazio Schengen, è un punto di passaggio della cosiddetta Rotta balcanica, percorsa da persone provenienti, tra gli altri Paesi, soprattutto da Afghanistan, Siria, Iraq, Pakistan e Bangladesh. Le ragioni della partenza sono diverse e comprendono guerre, persecuzioni, instabilità politica, crisi economiche e assenza di prospettive di vita sicure. Parlare genericamente di «pressione migratoria» rischia di cancellare le storie individuali e i contesti che spingono le persone a partire, trasformando esperienze complesse in un problema da contenere 2.  A Trieste, la frontiera rivela così il suo volto più profondo. Non è soltanto una linea geografica, ma un dispositivo che regola la mobilità, seleziona l’accesso ai diritti e può condannare all’attesa, alla precarietà e all’invisibilità. Il confine diventa anche un metodo per stabilire chi può muoversi, a quali condizioni e con quali possibilità di essere riconosciuto e tutelato 3. Il controllo, infatti, non si ferma ai posti di frontiera, ma prosegue negli uffici, nelle procedure d’asilo, nell’accesso all’accoglienza e nella ricerca, spesso disperata, di un riparo e di assistenza. In questo scenario si colloca il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, entrato in applicazione il 12 giugno 2026, che ridefinisce le procedure di screening, asilo e rimpatrio e i meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri 4. La sua attuazione, però, deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali, della dignità umana, dell’accesso effettivo all’asilo, della protezione delle persone vulnerabili, del principio di non-refoulement e del diritto a un ricorso effettivo. Ma, oggi, tali garanzie sembrano passare in secondo piano nelle politiche migratorie, anziché rappresentare obblighi imprescindibili per un’Unione europea fondata sui diritti umani e sullo Stato di diritto. Per questo il monitoraggio indipendente alle frontiere è indispensabile, soprattutto dove le barriere linguistiche e la mancanza di assistenza legale rischiano di lasciare gli abusi senza voce e le persone senza strumenti per difendersi. Anche durante i controlli temporanei al confine italo-sloveno, previsti fino al 18 dicembre 2026, gli obblighi di tutela dei diritti fondamentali restano invariati 5. La sfida di Trieste è dunque impedire che la frontiera diventi una soglia oltre la quale i diritti si assottigliano. Garantire procedure accessibili, accoglienza e protezione significa riconoscere che dietro ogni attraversamento c’è una persona, non un’emergenza o numero da respingere. SECURITIZZAZIONE, ESTERNALIZZAZIONE E DETERRENZA Gianfranco Schiavone, presidente dell’ICS e collaboratore di Altreconomia e ASGI, interpreta quanto accade lungo il confine orientale come parte di una trasformazione più ampia delle politiche europee: dalla gestione della mobilità alla costruzione di ostacoli che mirano a impedire o scoraggiare gli attraversamenti, anche attraverso la cooperazione con Paesi terzi e condizioni di permanenza particolarmente difficili per chi arriva 6. Questa lettura si collega al concetto di securitizzazione, che descrive il processo attraverso cui la migrazione viene rappresentata soprattutto come una minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblico, legittimando controlli più rigidi e politiche di deterrenza 7. Le persone migranti diventano così il bersaglio su cui concentrare paure e responsabilità, mentre passano in secondo piano le cause strutturali dei problemi. Il dibattito degli ultimi anni si è spesso concentrato sulla mera denuncia dell’emergenza e sulla richiesta di misure restrittive, senza sviluppare soluzioni durature. Il successo delle politiche migratorie viene misurato soprattutto in base alla capacità di bloccare gli arrivi, mentre l’accesso all’asilo, l’accoglienza, la salute e l’inclusione sociale diventano questioni secondarie. A questo modello si è affiancato il processo di esternalizzazione delle frontiere, attraverso cui l’Unione europea ha progressivamente trasferito parte delle attività di controllo dei flussi migratori ai Paesi terzi, mediante accordi, finanziamenti e forme di cooperazione operativa 8. Questo meccanismo può essere letto come una sorta di subappalto delle responsabilità: affidando ad altri Stati la gestione e il contenimento dei movimenti migratori, l’Unione europea rischia di delegare anche la tutela dei diritti delle persone coinvolte, allontanando i controlli dai propri confini senza per questo venir meno agli obblighi internazionali in materia di diritti umani e protezione dei rifugiati. La strategia diventa problematica quando privilegia la deterrenza a scapito dell’accesso all’asilo e delle garanzie dei diritti umani 9. Tali pratiche devono rispettare il principio di non-refoulement, sancito dalla Convenzione di Ginevra, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il principio vieta, nei termini previsti dal diritto applicabile, di trasferire una persona verso luoghi in cui rischia persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti. Come chiarito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia del 2012 10, gli accordi con Paesi terzi non esonerano gli Stati dalle proprie responsabilità 11. Esternalizzare i controlli non significa trasferire o cancellare gli obblighi di tutela. Un paradosso riguarda la lotta ai trafficanti di persone. Infatti la chiusura dei canali regolari e i respingimenti non eliminano la necessità di fuggire, ma spingono le persone a tentare nuovamente il passaggio, affidandosi a intermediari informali. Finché persistono guerre, persecuzioni e crisi globali, che continuiamo a finanziare oltretutto, le persone continueranno a migrare 12. Chiudere le vie legali alimenta così il Game lungo la Rotta balcanica, rendendo i viaggi più costosi e pericolosi e aumentando la dipendenza dai trafficanti 13. Le riammissioni informali dall’Italia alla Slovenia, avviate nel maggio 2020, rappresentano una contraddizione emblematica. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, i trasferimenti sarebbero spesso avvenuti senza un’adeguata valutazione individuale, sufficienti garanzie procedurali o un’effettiva possibilità di chiedere asilo 14. Como osserva Schiavone, l’accordo bilaterale italo-sloveno del 1996 non poteva giustificare trasferimenti privi delle necessarie garanzie. Gli Stati restano vincolati dal diritto d’asilo, dal principio di non-refoulement e dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In alcuni casi, i trasferimenti sarebbero avvenuti senza provvedimenti individuali, interpreti o un’effettiva verifica della volontà di chiedere protezione, esponendo le persone al rischio di chain refoulement, cioè respingimenti a catena verso la Croazia e poi la Bosnia-Erzegovina o la Serbia. Negli ultimi decennio poi soprattutto, come noto e documentato, lungo la rotta sono state inoltre denunciate percosse, maltrattamenti, distruzione di telefoni e documenti e sottrazione di effetti personali 15. MARGINALITÀ URBANA E INCLUSIONE DIFFERENZIALE La fine delle riammissioni informali non è stata accompagnata da una risposta strutturale sul fronte dell’accoglienza. La carenza di alloggi e i ritardi amministrativi hanno continuato a spingere le persone verso condizioni di abbandono e insediamenti degradati come l’ex Silos di Trieste 16. Le carenze del sistema alimentano così vulnerabilità e ghettizzazione, mentre le misure restrittive, spesso giustificate in nome della «sicurezza urbana», rischiano di compromettere proprio la sicurezza e la coesione sociale che dichiarano di proteggere 17. Lo sgombero del Silos, avvenuto il 21 giugno 2024, non ha, infatti, cancellato i bisogni abitativi e sanitari di chi vi trovava riparo, così come l’allontanamento dagli edifici dismessi e dagli spazi informali del Porto Vecchio non elimina le cause dell’esclusione. Ma si può davvero costruire sicurezza negando diritti e lasciando irrisolte le cause della marginalità? PH: Stefano Gili, Officina 31021 Le politiche che escludono in nome della sicurezza non rischiano forse di produrre proprio ciò che dichiarano di voler combattere, alimentando un circolo vizioso di insicurezza, abbandono e invisibilità? Bloccare la migrazione, fenomeno che attraversa da sempre la storia umana ed europea, non significa fermarla, ma costringere le persone a percorsi più pericolosi e informali. La stessa Europa è il risultato dell’incontro tra popoli, culture e storie diverse. Eppure, quando mancano vie legali, accoglienza e reali possibilità d’integrazione, le persone non scompariranno, diventano ombre ai margini delle città, private di diritti e prospettive. Individuare, poi, un gruppo vulnerabile a cui attribuire le colpe dei problemi collettivi è una strategia che ricorre da tempo nella storia. Costruire un capro espiatorio è spesso più semplice che affrontare le responsabilità istituzionali, le disuguaglianze e le carenze strutturali. La persona migrante diventa così il bersaglio visibile su cui proiettare paure e insicurezze, distogliendo l’attenzione sulle vere carenze. E, spesso, storicamente questa tecnica del “diverso” responsabile si è messa in pratica. Il controllo delle frontiere e i respingimenti si trasformano in risposte simboliche, capaci di alimentare una narrazione di fermezza e raccogliere consenso nell’elettorato. Se non è accompagnata da politiche strutturali di accoglienza, inclusione e convivenza, la sicurezza rischia solo di ridursi a propaganda uno slogan che individua un colpevole, promette una soluzione immediata e rinvia ogni cambiamento reale. La frontiera entra così nella città. Si manifesta nella possibilità diseguale di accedere all’alloggio, ai servizi, alla registrazione amministrativa e allo spazio pubblico. Mezzadra e Neilson descrivono processi analoghi attraverso il concetto di inclusione differenziale: non una semplice esclusione, ma una condizione in cui l’accesso alla società rimane precario, incompleto e subordinato 18. PROPAGANDA E COSTRUZIONE DEL NEMICO In questo quadro, l’esternalizzazione delle frontiere si inserisce in un contesto politico e sociale in cui alimentare la paura e individuare un nemico comune diventa funzionale alla costruzione del consenso. In un mondo attraversato da crisi economiche, sociali, culturali, educative e sanitarie, è più facile attribuire le responsabilità a chi viene percepito come diverso che affrontare le cause strutturali di queste difficoltà. La propaganda contemporanea può così trasformare la persona migrante in un capro espiatorio a cui imputare ogni problema: dall’insicurezza alla precarietà economica, dalle difficoltà dei servizi pubblici alla sanità e all’istruzione. Il migrante viene caricato di contraddizioni e accusato contemporaneamente di sottrarre lavoro e di non lavorare, di gravare sul welfare e di non contribuire, di essere invisibile e di occupare troppo spazio 19. Come evidenzia Piero Gorza di OnBorders, dalla crisi del 2015 stiamo assistendo a una vera e propria «guerra al migrante», in cui la persona diventa un’ombra: presente nello spazio pubblico, ma privata della propria storia e ridotta a un numero, un flusso o un’emergenza 20. Questo meccanismo sposta l’attenzione dalle responsabilità e dalle scelte istituzionali ed economiche verso gruppi vulnerabili e facilmente identificabili, mentre le misure di controllo vengono presentate come prova di fermezza. Affrontare effettivamente le crisi richiederebbe, al contrario, investimenti strutturali e politiche di lungo periodo: rafforzare la sanità e l’istruzione, garantire l’accesso alla casa e al lavoro, contrastare la marginalità e l’esclusione, sostenere i territori e costruire comunità in cui l’incontro tra persone con storie e culture diverse possa diventare una risorsa sociale e culturale. Richiederebbe una gestione condivisa a livello europeo, capace di superare la logica dell’emergenza e di distribuire responsabilità e risorse. Ma sembra oggi più importante e lungimirante investire in un carro armato, quanto piuttosto che in educazione e sanità.  LE RETI DI SOLIDARIETÀ E L’ESPERIENZA TRIESTINA Nel contesto triestino, l’attività dell’ICS, di Linea d’Ombra, del Centro Diurno e di altre reti solidali dimostra l’importanza di risposte basate sui bisogni concreti. La distribuzione di cibo e coperte, la medicazione delle ferite e la «cura dei piedi» in Piazza della Libertà non sono soltanto forme di assistenza immediata, ma anche gesti che restituiscono visibilità e dignità a persone spesso ridotte a un fenomeno astratto. Queste reti rappresentano infrastrutture informali di cura, fondamentali quando i servizi pubblici risultano insufficienti, pur senza poter sostituire le responsabilità istituzionali. La loro importanza è emersa anche dopo le restrizioni alle attività di Linea d’Ombra il 16 ottobre 2026, che hanno introdotto limitazioni di orario e nei fine settimana per ragioni di ordine pubblico e fruibilità della piazza 21. Notizie «HANNO FATTO IL DESERTO E LO CHIAMANO DECORO»: A TRIESTE LA QUESTURA SFRATTA LA SOLIDARIETÀ La lettera a questora e prefetto contro i divieti in piazza della Libertà Redazione 20 Ottobre 2026 Una volontaria di Linea d’Ombra ci ha raccontato il significato della sua presenza in Piazza della Libertà: «Per me, distribuire i pasti significa prendere consapevolezza del privilegio in cui vivo. Il mondo non si esaurisce nella mia singola esistenza, ma è fatto di persone che desiderano muoversi, spostarsi e cercare una vita migliore, nonostante violenze e pericoli. Questa piazza è importante perché l’incontro con queste persone significa riconoscerle nella loro umanità, restituendo loro un’identità e una dignità che troppo spesso vengono negate, quando sono ridotte a numeri, a vite invisibili, a ombre calpestate». Dal 2020, come Officina 31021, sosteniamo le reti di solidarietà attive a Trieste, tra cui Linea d’Ombra, ICS, Lungo la Rotta Balcanica, Fornelli Resistenti e Mediterranea Saving Humans, contribuendo a garantire alle persone cibo, vestiti, cure e, soprattutto, ascolto e vicinanza. Vedere oggi Piazza Libertà così vuota ci lascia sgomenti. Quello spazio sembra tornare a essere il simbolo dell’abbandono e dell’esclusione, proprio là dove, nel tempo, sono nati legami, si sono intrecciate storie, lotte e pratiche di cura. Come ci ha raccontato Gianandrea Franchi, di Linea d’Ombra: «Trieste, un tempo porto e incrocio di culture, ricca proprio grazie allo scambio, alla contaminazione e al flusso continuo di idee e persone, oggi appare vuota, chiusa e diffidente: non sappiamo più riconoscere la bellezza dell’incontro». Trieste rende visibili le contraddizioni del regime europeo di frontiera: riammissioni informali, precarietà abitativa e difficoltà di accesso ai servizi limitano concretamente l’esercizio dei diritti, mentre le reti di solidarietà cercano di colmare le lacune dell’accoglienza. Il rischio è che la deterrenza prevalga sulla tutela delle persone e sulle responsabilità istituzionali. In questo contesto, il migrante diventa spesso il capro espiatorio di crisi economiche e sociali che richiederebbero risposte strutturali. La sfida non è scegliere tra controllo e accoglienza, ma coniugare legalità, protezione e inclusione attraverso alloggi dignitosi, accesso alla salute, istruzione e collaborazione tra istituzioni e società civile. Le esperienze di solidarietà presenti a Trieste dimostrano che la marginalità non è inevitabile. Governare la mobilità significa garantire i diritti e costruire comunità in cui nessuno venga ridotto a un’ombra o trasformato in un bersaglio delle paure collettive. PH: Stefano Gili, Officina 31021 1. Leggi la presentazione del reportage: Il confine come dispositivo. Un reportage sulle forme e le trasformazioni della frontiera europea ↩︎ 2. Convenzione relativa allo status dei rifugiati, Ginevra, 28 luglio 1951, e Protocollo relativo allo status dei rifugiati, New York, 31 gennaio 1967; UNHCR, documentazione sul diritto d’asilo e sulla protezione internazionale; ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, documentazione sulle attività di accoglienza e tutela a Trieste, disponibile sul sito ufficiale ↩︎ 3. Border as Method, or, the Multiplication of Labor, Duke University (agosto 2013) ↩︎ 4. «New migration and asylum rules enter into application: what is changing?», Commissione europea (12 giugno 2026) ↩︎ 5. FRA (2024), documentazione sui diritti fondamentali alle frontiere; comunicazioni ufficiali relative alla reintroduzione temporanea dei controlli alla frontiera italo-slovena (19 giugno – 18 dicembre 2026) ↩︎ 6. Schiavone, G., intervista realizzata a Trieste nel maggio 2026. ↩︎ 7. Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease, Didier Bigo (febbraio 2022); Huysmans, J. (2006), The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU, London, Routledge ↩︎ 8. Moreno-Lax, V. (2017). Accessing Asylum in Europe: Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under EU Law. Oxford: Oxford University Press; Lavenex, S. (2006), «Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control», West European Politics, 29(2), pp. 329–350; Sassen, S. (2014); Gammeltoft-Hansen, T. (2011), Access to Asylum, Cambridge University Press; Buzan, B., Wæver, O. e de Wilde, J. (1998), Security, Lynne Rienner; SIPRI (2024) ↩︎ 9. Lavenex, S. (2006), «Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control», West European Politics, 29(2), pp. 329–350; Moreno-Lax, V. (2017), Accessing Asylum in Europe: Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under EU Law, Oxford, Oxford University Press ↩︎ 10. Corte europea dei diritti umani, sentenza del 23 febbraio 2012, caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ASGI (2012) ↩︎ 11. Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ricorso n. 27765/09, sentenza del 23 febbraio 2012; CEDU, artt. 3, 13 e Prot. 4, art. 4; Carta dei diritti fondamentali dell’UE, artt. 18-19; Convenzione di Ginevra del 1951, art. 33. ↩︎ 12. Castles, S., de Haas, H. e Miller, M. J. (2014), The Age of Migration, 5ª ed., Palgrave Macmillan; Sassen, S. (2014), Expulsions, Harvard University Press; Wihtol de Wenden, C. (2018), Atlas des migrations, Autrement ↩︎ 13. Triandafyllidou, A. e Maroukis, T. (2012), Migrant Smuggling, Palgrave Macmillan; UNHCR (2020), documentazione sulla Rotta balcanica; OIM (2021); OHCHR (2019); UNODC, documentazione sul traffico di migranti. ↩︎ 14. ASGI (2020), documentazione sulle riammissioni informali al confine italo-sloveno; Schiavone, G., intervista realizzata a Trieste nel maggio 2026 ↩︎ 15. ASGI (2020); Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA, 2024); Schiavone, G., intervista realizzata a Trieste nel maggio 2026. ↩︎ 16. Schiavone, G. (2021); ICS, documentazione sulla prima accoglienza a Trieste; Medici Senza Frontiere (MSF, 2023). ↩︎ 17. OIM (2021); Campesi, G. (2018); Zagrebelsky, G. (2017) ↩︎ 18. Mezzadra, S. e Neilson, B. (2013), Border as Method, or, the Multiplication of Labor, Durham, Duke University Press ↩︎ 19. Stephan, W. G. e Stephan, C. W. (2000), «An Integrated Threat Theory of Prejudice», in Oskamp, S. (a cura di), Reducing Prejudice and Discrimination, Lawrence Erlbaum Associates; Allport, G. W. (1954), The Nature of Prejudice; Wodak, R. (2015), The Politics of Fear, SAGE. ↩︎ 20. Gorza, P., intervista realizzata nel marzo 2026 ↩︎ 21. Ikonomou, M. (2026), articolo sulle restrizioni a Linea d’Ombra, Domani, 16 ottobre 2026; RaiNews TGR FVG, «Stop alla distribuzione di cibo ai migranti di piazza Libertà nel fine settimana», 17 ottobre 2026; Linea d’Ombra, sito ufficiale. ↩︎
Patto UE e diritto intertemporale: conta la data di manifestazione della domanda d’asilo, non quella della formalizzazione in Questura
Il Tribunale di Milano chiarisce che, al fine di individuare la normativa applicabile – ai sensi dell’art. 17 d.l. 100/2026 – rileva il momento della manifestazione di volontà di chiedere protezione e non la data di formalizzazione della domanda. Se la manifestazione di volontà è precedente al 12 giugno 2026, resta applicabile la disciplina previgente al nuovo Patto UE. Il ritardo dell’Amministrazione nella formalizzazione non può, infatti, ricadere sul richiedente. Applicato il regime normativo antecedente al Patto, il giudice disapplica la designazione dell’Egitto come Paese di origine sicuro, sospendendo così il provvedimento di manifesta infondatezza. Sostieni Melting Pot QUESTO ARTICOLO TI È STATO UTILE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE O L’ATTIVISMO? Il tuo contributo ci permette di continuare a produrre e condividere informazione libera e accessibile Sostieni ora → -------------------------------------------------------------------------------- Nel caso preso in esame dal Tribunale di Milano, il ricorrente, cittadino egiziano, ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale il 17 febbraio 2026. La data è provata dal verbale di ritiro del passaporto redatto dalla Questura. A seguito della manifestazione di volontà, la domanda è stata formalizzata oltre quattro mesi dopo, il 22 giugno 2026 e, quindi, nella vigenza del Regolamento (UE) 2024/1348 e del D.L. 100/2026. La Commissione territoriale di Milano – ritenendo applicabile il nuovo Patto UE in base alla data di formalizzazione – con provvedimento del 1° luglio 2026 (adottato in procedura accelerata ai sensi dell’art. 42, par. 1, lett. e) e j) del Regolamento) ha dichiarato la domanda manifestamente infondata ex art. 39, par. 3 e 4. Il Tribunale, esaminati i motivi di ricorso e l’istanza di sospensiva, ha accolto la domanda cautelare dichiarando non applicabile al caso di specie il nuovo Patto UE. Come rilevato dal Tribunale di Milano, l’art. 79, par. 3 del Regolamento – nel definire il regime intertemporale – afferma che le nuove norme si applicano alle domande “formalizzate” dal 12 giugno 2026. Il dato letterale sembrerebbe pertanto chiudere la questione a sfavore del ricorrente. Il Tribunale, tuttavia – richiamato l’art. 26, par. 1 del Regolamento (per cui la domanda si considera “fatta” quando la persona manifesta la volontà di ricevere protezione), il considerando 27 dello stesso (secondo cui la manifestazione di volontà è il primo atto che attiva il sistema europeo comune di asilo, con i relativi diritti e garanzie), nonché l’art. 17, comma 4, D.L. 100/2026 (che fa salva la disciplina previgente per i procedimenti avviati a seguito della domanda “presentata” prima del 12 giugno 2026) – ne dà un’interpretazione estensiva. Il giudice milanese conclude affermando che, ai fini del diritto intertemporale, la “formalizzazione” non può che comprendere il momento della manifestazione di volontà. Se così non fosse, ne sarebbero irrimediabilmente pregiudicati i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento e buona amministrazione. Ciò in quanto – osserva il Tribunale – la formalizzazione è un adempimento sottratto al controllo del richiedente e affidato all’organizzazione degli uffici questorili. Il lasso di tempo “non fisiologico” tra manifestazione e formalizzazione non può quindi essergli imputato “in malam partem”. Applicato il regime previgente, la sospensiva va esaminata alla luce dell’art. 35-bis, commi 3 e 4, d.lgs. 25/2008. La regola è l’effetto sospensivo automatico del ricorso: l’eccezione della procedura accelerata opera solo se questa è stata correttamente adottata già in fase amministrativa (Cass. S.U. n. 11399/2024). Il decreto ha pertanto il pregio di statuire come il ritardo amministrativo non può diventare un criterio di selezione della disciplina applicabile, posto che i tempi di formalizzazione dipendono dall’organizzazione delle Questure. Legare il regime applicabile a quella data renderebbe casuale – o peggio amministrabile – la tutela del richiedente protezione internazionale. Tribunale di Milano, decreto del 29 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Iacopo Imberti per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Nicola Datena.
Patto UE, conta la volontà manifestata e non la formalizzazione: due sentenze sul regime transitorio
Il 12 giugno 2026 è diventato applicabile il nuovo Regolamento procedure (UE) 2024/1348, cuore del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Da quella data è cambiato il quadro delle regole che governano l’esame delle domande di protezione internazionale. Stabilire se una domanda ricada sotto la disciplina vecchia o sotto quella nuova non è quindi un dettaglio tecnico: ne discendono conseguenze concrete sul percorso procedurale del richiedente. La norma transitoria – l’art. 79, par. 3, del regolamento – sembra a prima vista chiara: il regolamento si applica alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026; quelle formalizzate prima restano regolate dalla direttiva 2013/32/UE. Il problema è che la formalizzazione non dipende dal richiedente. È un atto della questura. Ma a Roma, come documentano entrambe le sentenze, l’Ufficio Immigrazione di Via Patini è da mesi di fatto inaccessibile: nessun sistema di prenotazione telematica, presentazione fisica agli sportelli, file che si formano di notte, respingimenti verbali agli ingressi. Chi aveva manifestato la propria volontà di chiedere asilo ad aprile 2026 si è così trovato, senza alcuna colpa, non ancora formalizzato al 12 giugno – e dunque, applicando alla lettera l’art. 79, ricadente nel nuovo regime. Entrambi i ricorsi sono stati proposti nelle forme del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. contro il Ministero dell’Interno, rimasto contumace in entrambi i giudizi. Nel primo (R.G. 24772/2026, Giud. Dott.ssa De Nuccio), un cittadino peruviano aveva tentato più volte l’accesso all’ufficio, da ultimo il 14 aprile 2026 con l’assistenza di un operatore legale, inviando poi in pari data una PEC tramite il difensore; la questura rispondeva il 13 maggio che gli appuntamenti sono previsti solo per vulnerabilità certificate. Nel secondo (R.G. 25435/2026, Giud. Dott. ssa Colla), una cittadina peruviana aveva atteso invano fuori dai locali della Questura anche in ore notturne, venendo respinta verbalmente, e aveva inviato PEC il 15 aprile 2026; la questura rispondeva chiedendo documentazione di “vulnerabilità certificate da una struttura ospedaliera o da un medico dell’ASL”. Entrambi i giudici hanno accolto i ricorsi seguendo lo stesso percorso. Anzitutto, la manifestazione di volontà non richiede forme particolari. Lo prevede l’art. 2 d.lgs. 142/2015, lo conferma il considerando 27 del regolamento (la volontà può essere manifestata “in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici”), lo ha ribadito la Cassazione con la pronuncia n. 24138/2024, richiamata dalla sentenza della Giudice Dott.ssa Colla: qualsiasi atto idoneo è sufficiente, inclusa una PEC del difensore munito di procura speciale. Di più: a fronte di una prassi che non consente alcuna via telematica, la PEC è l’unica strada percorribile. Pretendere certificazioni sanitarie come condizione per un appuntamento è, come si legge in sentenza, un requisito amministrativo aggiuntivo vietato dall’art. 6, par. 2, dir. 2024/1346/UE. In secondo luogo, lo stesso regolamento distingue tre momenti: la domanda si considera fatta quando la volontà è manifestata (art. 26), seguono poi la registrazione (art. 27) e la formalizzazione (art. 28), entrambe con termini stringenti a carico dell’amministrazione. È alla domanda fatta che il regolamento àncora la qualità di richiedente e le garanzie connesse. Da qui il passaggio decisivo: se si attribuisse rilevanza esclusiva al momento della formalizzazione, l’amministrazione potrebbe determinare unilateralmente, con il semplice differimento di un proprio adempimento, quale regime normativo si applichi a una persona che ha già fatto tutto quanto le competeva. Un esito che le due giudici giudicano incompatibile con i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale. La lettura trova un aggancio testuale nel diritto interno. L’art. 17, comma 4, d.l. 12 giugno 2026, n. 100 (conv. l. n. 145/2026) prevede che ai procedimenti avviati “a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12/6/2026” continui ad applicarsi la disciplina previgente. La sentenza della Giudice Dott.ssa Colla valorizza la scelta lessicale: “presentazione” non è sinonimo di “formalizzazione”, e il legislatore nazionale avrebbe così colmato una lacuna del diritto unionale. Quanto ai dispositivi, la Giudice Dott.ssa De Nuccio ordina al Ministero di formalizzare la domanda con rilascio del permesso ex art. 4, co. 1, d.lgs. 142/2015, compensando le spese per la novità della questione. La Giudice Dott.ssa Colla, accertata l’illegittimità della condotta omissiva, dichiara la domanda presentata al 15/04/2026 con applicazione della direttiva 2013/32/UE, e ordina la formalizzazione entro sette giorni, con spese irripetibili per il gratuito patrocinio; precisa, inoltre, che legittimato passivo è il solo Ministero dell’Interno, essendo la Questura una mera articolazione interna priva di soggettività giuridica. Le due pronunce sono tra le prime a misurarsi con la disciplina transitoria del Patto e muovono nella stessa direzione, il che è un segnale. Il punto di maggiore esposizione è la lettura dell’art. 17, comma 4: si può sostenere che la norma si riferisca ai procedimenti già formalmente avviati, e non a quelli che l’amministrazione ha impedito di avviare. È su questo punto che si giocherà il consolidarsi – o meno – dell’orientamento giurisprudenziale. Tribunale di Roma, sentenza del 29 settembre 2026 Tribunale di Roma, sentenza del 13 ottobre 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento. Sostieni Melting Pot ABBIAMO UN OBIETTIVO: 2.667 PERSONE CHE CI SOSTENGONO CON 12 € È così che possiamo continuare a fare informazione libera, accessibile e indipendente. Ci sei anche tu? Sostieni ora →
Procedura di frontiera applicata senza verificare le condizioni sanitarie: il Tribunale autorizza il richiedente a entrare e a rimanere nel territorio
Il Tribunale di Napoli ha autorizzato un cittadino bengalese a entrare nel territorio dello Stato e a rimanervi fino alla conclusione del giudizio. È tra le prime pronunce successive al d.l. 100/2026, e per questo è particolarmente rilevante. Il provvedimento impugnato è la decisione del 21 settembre 2026 con cui la Commissione Territoriale di Caserta ha respinto la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza. La Commissione si è basata sull’art. 28-ter d.lgs. 25/2008 e successive modifiche e sull’art. 39 del Regolamento (UE) 2024/1348, applicando la procedura di frontiera prevista dall’art. 43, par. 1, lett. c) dello stesso Regolamento. Al momento della decisione la fattispecie rientrava infatti nell’ipotesi dell’art. 42, par. 3, lett. j) del Regolamento. Al procedimento si applicava il d.lgs. 25/2008 come modificato dal d.l. 100/2026. La nuova disciplina vale per tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a domande di protezione internazionale presentate dopo il 12 giugno 2026. Il ricorso è stato proposto entro cinque giorni dalla notifica del diniego. Così prevede l’art. 35-ter d.lgs. 25/2008, come modificato dal d.l. 100/2026 in attuazione dell’art. 67, par. 7, lett. a) del Regolamento (UE) 2024/1348. LE MOTIVAZIONI DEL TRIBUNALE Il Tribunale parte dall’art. 53 del Regolamento (UE) 2024/1348. La norma impone di non applicare la procedura di frontiera, o di interromperla in qualsiasi fase, in alcuni casi: quando non si può garantire il sostegno necessario a chi ha esigenze di accoglienza particolari o ha bisogno di garanzie procedurali particolari, oppure quando ci sono rilevanti motivi medici, compresi quelli di salute mentale. In questi casi il richiedente va autorizzato a entrare nel territorio e la domanda va esaminata con la procedura ordinaria. Nel caso concreto, il modulo di screening compilato dalla Questura di Trapani escludeva vulnerabilità e patologie rilevanti. Allo stesso tempo, però, prescriveva un “monitoraggio clinico periodico, visita, accertamento specialistico” e indicava tra le esigenze di accoglienza l’accesso all’assistenza sanitaria, senza spiegarne le ragioni. Nonostante questo, l’11 settembre 2026 il Presidente della Commissione ha disposto la procedura di frontiera, perché la domanda era stata presentata dopo uno sbarco seguito a un’operazione di ricerca e soccorso (art. 43, par. 1, lett. c). Nella stessa determina ha escluso le eccezioni previste dall’art. 53. Le condizioni mediche non sono state approfondite in audizione, e dagli atti non risulta se e come l’assistenza sanitaria sia stata garantita. Il Tribunale dà peso anche al silenzio dell’amministrazione. Il ricorso contestava espressamente il mancato rispetto della procedura, ma la parte resistente non ha depositato la documentazione che l’art. 35-ter d.lgs. 25/2008 le impone di rendere disponibile. Mancano quindi anche gli elementi per verificare il rispetto della soglia percentuale dell’art. 42, par. 3, lett. j), su cui si fondava la procedura accelerata. Per il giudice, dunque, non è possibile stabilire tre cose: se le condizioni sanitarie configurassero una vulnerabilità, se il richiedente avesse bisogno di garanzie procedurali particolari e se queste potessero essere assicurate in frontiera. Ne conclude che la procedura di frontiera e quella accelerata sono state applicate senza i presupposti di legge. Il decreto richiama poi Cass. SS.UU. n. 11399/2024: la deroga alla sospensione automatica opera solo se la procedura accelerata è stata svolta correttamente. Il Tribunale ritiene questo principio valido anche nel nuovo quadro normativo. Il giudice deve quindi verificare preliminarmente i presupposti della procedura speciale. Se mancano, torna ad applicarsi la procedura ordinaria e con essa l’art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008: la proposizione del ricorso sospende l’efficacia del diniego, e il ricorrente ha diritto di rimanere ai sensi dell’art. 68 del Regolamento. A sostegno della sospensione il Tribunale richiama anche: * il diritto a un ricorso effettivo (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE); * l’esame completo ed ex nunc previsto dall’art. 67, par. 3 del Regolamento; * la situazione socio-politica del Bangladesh e la condizione personale del ricorrente. Il decreto autorizza quindi il ricorrente a entrare nel territorio dello Stato e a rimanervi in attesa dell’esito del ricorso. La pronuncia è oggi di grande importanza per tutti i nuovi ricorsi proposti dopo l’attuazione del Patto UE. Lo è in particolare per le procedure accelerate di frontiera che si concludono, come in questo caso, con una decisione di manifesta infondatezza. Tribunale di Napoli, decreto del 10 ottobre 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
«Non siamo prigionieri criminali, ma richiedenti asilo»
Le persone recluse nel centro di Pastrogor, nel sud della Bulgaria 1, denunciano pestaggi, condizioni di vita insostenibili e restrizioni arbitrarie dei contatti con l’esterno. In una lettera 2 , un gruppo di richiedenti asilo chiede indagini sulle violenze subite, il miglioramento delle condizioni di detenzione e la revoca del divieto di visita imposto alle persone solidali che finora avevano garantito loro sostegno materiale e psicologico. «Le condizioni che stiamo vivendo nel centro sono diventate insopportabili», scrivono i firmatari, chiedendo un intervento urgente per accertare le responsabilità delle autorità e porre fine agli abusi. La lettera è stata trasmessa dal Collettivo Rotte Balcaniche, che ne chiede la massima diffusione e si unisce alle richieste delle persone recluse, sollecitando un’indagine indipendente e la liberazione di tutti i richiedenti asilo detenuti. Notizie/CPR, Hotspot, CPA BULGARIA, CENTRO DI PASTROGOR: FUGHE, TENTATI SUICIDI E REPRESSIONE DELLA SOLIDARIETÀ Cinque solidali del Collettivo Rotte Balcaniche fermati per tre giorni per un saluto ai reclusi del centro Redazione 9 Settembre 2026 Nella lettera, i firmatari raccontano di aver subito maltrattamenti e aggressioni fisiche fin dal loro arrivo nel centro. Denunciano pestaggi con manganelli, l’utilizzo di cani da parte delle forze di polizia e la mancata assistenza medica per le persone ferite. «Siamo stati sottoposti a pestaggi e violenza fisica fin dal giorno del nostro arrivo. Molti di noi hanno sperimentato la brutalità della polizia, tra cui pestaggi con mazze e l’uso di cani. I feriti non sono mai stati portati in ospedale». La denuncia prosegue descrivendo un clima quotidiano di sopraffazione: «Ci troviamo inoltre quotidianamente di fronte a maltrattamenti, insulti e violazioni della nostra dignità, e chiediamo che la situazione venga monitorata da vicino per porre fine a questi abusi». Tra gli episodi riportati, c’è un’irruzione avvenuta il 26 luglio. «Molti detenuti sono stati sottoposti ad aggressioni fisiche da parte della polizia e della gendarmeria, che hanno fatto irruzione nel centro di detenzione, mascherati e armati, hanno distrutto i telefoni dei detenuti e li hanno rubati per cancellare le prove della loro violenza», si legge nella lettera. Un secondo episodio sarebbe avvenuto il 25 settembre, intorno alle 11.30, quando agenti della gendarmeria bulgara avrebbero fatto irruzione armati nelle stanze senza una ragione apparente. Secondo i firmatari, quattro persone rifugiate sarebbero state coinvolte e tre di loro aggredite fisicamente. «Molte persone sono ancora sotto shock e spaventate, alcune si trovano in situazioni di vulnerabilità», scrivono, chiedendo un’indagine urgente sulle aggressioni e l’accertamento delle responsabilità degli agenti coinvolti. La distruzione e la sottrazione dei telefoni rappresentano un ulteriore elemento della denuncia: oltre a limitare i contatti con l’esterno, avrebbero impedito alle persone recluse di conservare le prove delle violenze subite. La lettera denuncia anche la scarsa qualità del cibo distribuito nel centro, descritto come inadatto al consumo. Le condizioni alimentari avrebbero provocato un deterioramento dello stato di salute di numerose persone. «I pasti forniti sono di qualità estremamente scadente e inadatti al consumo umano, obbligando molti di noi a rifiutarli e a cercare alternative dall’esterno a nostre spese. Questa situazione ha portato a un deterioramento della salute di molti residenti, con una perdita di almeno 14 chili, e ancora di più, e fa presagire una catastrofe sanitaria se la situazione dovesse prolungarsi». Secondo i firmatari, molte persone sono costrette a procurarsi cibo dall’esterno, sostenendone personalmente i costi. Una possibilità che non risolve il problema e che rende ancora più difficile la vita di chi non dispone delle risorse necessarie. Al loro arrivo, raccontano, era stato comunicato che un dipendente del centro avrebbe fornito supporto per le commissioni e gli acquisti, tanto che erano stati invitati a firmare documenti a questo scopo. «In realtà, questa assistenza è completamente inesistente. Il dipendente si rifiuta di portarci cibo o beni di prima necessità, occupandosi soltanto di tabacco e sigarette». I firmatari chiedono quindi un’indagine sulle condizioni di vita all’interno della struttura, sulla qualità dell’alimentazione e sulla mancanza di vestiti e prodotti per l’igiene. Uno degli aspetti più rilevanti della denuncia riguarda il divieto di visita imposto alle persone solidali che, nelle settimane precedenti, raggiungevano regolarmente il centro dall’Italia. I firmatari descrivono questi incontri come un legame fondamentale con l’esterno, tanto per il sostegno psicologico quanto per quello materiale. «Per settimane, amici dall’Italia hanno avuto la possibilità di farci visita regolarmente. Non erano solo visitatori, erano la nostra ancora di salvezza e il nostro unico legame con il mondo esterno. Queste persone ci fornivano un enorme sostegno psicologico e morale, dandoci un senso di libertà e speranza che mancava tra le mura di questo centro. Davano anche assistenza materiale, fornendo cibo, vestiti e altre necessità di base a cui non provvedeva l’amministrazione». Secondo i detenuti, nonostante il diritto di visita sia legalmente garantito, le autorità hanno recentemente vietato questi incontri. La polizia avrebbe attribuito la decisione al direttore del centro, mentre un funzionario avrebbe giustificato il divieto sostenendo che i visitatori incitassero i giovani a provocare disordini. I richiedenti asilo riferiscono che un funzionario del centro avrebbe dichiarato: «Io sono responsabile qui, e questi visitatori non saranno ammessi». La lettera riporta anche le parole attribuite agli agenti di polizia, secondo i quali le persone solidali che si recavano a Pastrogor non sarebbero state amiche, ma nemiche. «Rifiutiamo completamente questa politica di punizione collettiva. L’isolamento da questi amici sta peggiorando gravemente il nostro benessere psicologico e fisico», scrivono le persone recluse a Pastrogor. Il divieto di visita interrompe così una rete di sostegno che non si limitava alla solidarietà materiale, ma rappresentava anche un canale di comunicazione con l’esterno e la possibilità di rendere visibili le condizioni vissute nel centro. Nella lettera, le persone detenute rivendicano la propria condizione giuridica e i diritti che ne derivano. I firmatari spiegano di essere entrati in Bulgaria per chiedere protezione internazionale. Dopo il rigetto iniziale delle loro domande, hanno presentato ricorso e dichiarano di essere in attesa della decisione definitiva del giudice. «Vi ricordiamo che non siamo prigionieri criminali, ma richiedenti asilo il cui diritto a vivere con dignità, ricevere un’alimentazione adeguata e comunicare con la società civile e i volontari è garantito dal diritto internazionale e bulgaro». La rivendicazione assume un significato particolare alla luce delle procedure di frontiera previste dal nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Notizie/CPR, Hotspot, CPA BULGARIA – UNA PROTESTA DEI RICHIEDENTI ASILO DETENUTI IN BASE AL NUOVO PATTO UE È STATA BRUTALMENTE REPRESSA DALLA POLIZIA La denuncia del Collettivo Rotte Balcaniche Redazione 7 Agosto 2026 Come sottolinea il Collettivo Rotte Balcaniche, dal 12 giugno i richiedenti asilo sottoposti alle nuove procedure di frontiera (asylum border procedures) sono trattenuti a Pastrogor in condizioni che, secondo il Collettivo, costituiscono a tutti gli effetti una forma di detenzione. Il centro rappresenta quindi uno dei luoghi in cui osservare concretamente gli effetti delle nuove disposizioni europee sulle persone che chiedono protezione internazionale. Negli ultimi mesi, secondo il Collettivo, le persone recluse hanno organizzato scioperi della fame, proteste e tentativi di evasione. A queste forme di resistenza avrebbero fatto seguito pestaggi, distruzione dei telefoni, isolamento e restrizioni dei contatti con l’esterno. Il Collettivo mette in relazione questi episodi con le garanzie riconosciute dal diritto internazionale in materia di asilo e protezione dei rifugiati, sostenendo che l’attuazione del Patto in Bulgaria ne evidenzi le criticità. Nella parte conclusiva della lettera, i firmatari formulano tre richieste precise: un’indagine urgente sulle aggressioni del 26 luglio e del 25 settembre, l’accertamento delle responsabilità degli agenti coinvolti e una verifica delle condizioni di detenzione, con particolare attenzione all’alimentazione, alla disponibilità di vestiti e ai prodotti per l’igiene. Chiedono inoltre che venga revocato il divieto di visita e che tutte le persone recluse possano tornare a ricevere beni essenziali dalle persone solidali. «Chiediamo di essere trattati con dignità e nel rispetto delle leggi nazionali e internazionali», scrivono, sollecitando l’invio di una missione indipendente che verifichi quanto accade nel centro. Il Collettivo Rotte Balcaniche si unisce alle richieste dei richiedenti asilo e chiede un’indagine indipendente e la liberazione di tutte le persone recluse a Pastrogor. 1. Qui la scheda su Global Detention Project ↩︎ 2. Leggi la denuncia dei detenuti ↩︎
25 ottobre – Assemblea del Network Against Migrant Detention a Castel Volturno (CE)
Il giorno dopo la manifestazione nazionale di Castel Volturno “No ai CPR, né a Castel Volturno né altrove”, ci ritroviamo al centro Fernandes (via Domitiana km 33.500 n. 480 Castel Volturno – CE) per la nuova assemblea del Network Against Migrant Detention. Da questa terra partì, trentasette anni fa, la prima grande risposta antirazzista del paese. Nella notte tra il 24 e il 25 agosto 1989, a Villa Literno, Jerry Essan Masslo, fuggito dal Sudafrica dell’apartheid, fu ucciso durante un’aggressione nella baracca dove dormiva con altri lavoratori bracciantili della raccolta del pomodoro. L’asilo gli era stato negato perché l’Italia riconosceva come rifugiate soltanto le persone in fuga dall’Europa. La sua morte portò in piazza a Roma, il 7 ottobre di quell’anno, centinaia di migliaia di persone e costrinse a cancellare quella discriminazione. Su questa stessa terra, il 18 settembre 2008, a Castel Volturno, un commando del clan dei Casalesi guidato da Giuseppe Setola, travestito da carabinieri, aprì il fuoco con kalashnikov e pistole davanti a una sartoria sulla via Domiziana, uccidendo sei giovani africani: Kwame Antwi Julius Francis, Affun Yeboa Eric e Christopher Adams, del Ghana; El Hadji Ababa e Samuel Kwako, del Togo; Jeemes Alex, della Liberia. Joseph Ayimbora, ghanese, sopravvisse fingendosi morto e con la sua testimonianza contribuì in modo decisivo al processo. Il giorno dopo centinaia di persone migranti bloccarono per ore la Domiziana per chiedere giustizia. Setola e altri tre membri del commando sono stati condannati all’ergastolo, con il riconoscimento dell’aggravante di aver agito con finalità di discriminazione e odio razziale. E qui, a pochi chilometri, nel 2011 fu sperimentato ciò che oggi si vorrebbe riproporre. Nell’aprile di quell’anno oltre trecento giovani tunisini, sbarcati a Lampedusa e trasferiti via mare fino a Napoli, furono rinchiusi in una tendopoli allestita nell’ex caserma “Andolfato” di Santa Maria Capua Vetere: per tre giorni senza alcun provvedimento formale, finché il 21 aprile la struttura fu trasformata per decreto in CIE. Dieci-dodici persone per tenda, su materassi a terra, accessi negati o limitati ad avvocatə, associazioni e perfino a una senatrice. Dopo settimane di proteste e fughe, nella notte tra il 7 e l’8 giugno 2011 un incendio si propagò nel campo di tende, seguito da scontri con le forze di polizia e feriti. A metà giugno il centro fu chiuso perché ritenuto struttura inidonea a qualsiasi ospitalità e il tribunale di Santa Maria Capua Vetere pose sotto sequestro il campo. Eppure, con una nuova ordinanza del 23 gennaio 2012, il governo ne dispose appunto l’uso come CIE. Oggi la distopia è realtà quotidiana: un presente segnato da politiche migratorie sempre più repressive e autoritarie, principali responsabili dell’aumento delle morti in mare e lungo i confini, mentre sullo sfondo avanzano proposte di remigrazione con l’intento di infondere paura, ricattabilità e subordinazione. Il governo vuole estendere a molte regioni il sistema patogeno dei CPR. Intanto il Patto europeo su migrazione e asilo è in applicazione: procedure accelerate e di frontiera moltiplicano i luoghi di confinamento e irregolarizzazione, con l’intento dichiarato di attuare deportazioni di massa verso i paesi di origine o di transito delle persone migranti. I centri in Albania restano il laboratorio neocoloniale di un modello che altri Stati europei vogliono replicare. Chi è in movimento supera il feroce impianto della frontiera a costo della vita, lotta e resiste alla più violenta repressione. Chi (sul territorio) si oppone viene additato come nemico, perquisito, indagato, criminalizzato. L’ultimo caso, in ordine di tempo, è l’inchiesta contro medici e mediche, che si aggiunge a una lunga serie di episodi di criminalizzazione. Il movimento antirazzista che nacque dopo la morte di Jerry Masslo ci racconta che il corso della storia si può cambiare. Jerry Masslo, i sei giovani uccisi a Castel Volturno, i ragazzi tunisini rinchiusi nelle tende dell’Andolfato: questa terra porta scritta nella propria storia la violenza del razzismo, dello sfruttamento e della detenzione, ma anche la forza di chi vi si è opposto e ha ottenuto giustizia, diritti, chiusura di centri detentivi. Per questo non possiamo accettare che proprio qui sorga un nuovo CPR, un altro lager di Stato. Ancora una volta tocca a noi lottare perché questa terra resti luogo di memoria, di solidarietà e di libertà, e non di reclusione: né a Castel Volturno né altrove. L’assemblea si articolerà in quattro tavoli di lavoro e in un’assemblea plenaria: * CPR in Italia e Albania Il governo vuole imporre aperture di nuovi CPR e di altri “Luoghi Idonei” (strutture interne alle sedi delle questure ancora più impermeabili dei CPR) in diversi territori, mentre i centri in Albania restano il laboratorio dell’esternalizzazione della detenzione. Proseguiamo il lavoro di messa in rete delle lotte territoriali per fermare i nuovi CPR e i Luoghi Idonei, chiudere quelli esistenti e spezzare il modello albanese. * Monitoraggio e mobilitazione contro il Patto UE Procedure accelerate che smontano quel che resta del diritto d’asilo, processi di irregolarizzazione, espulsione e deportazione, nuovi centri “PAF” (Procedure Accelerate di Frontiera) pre-espulsivi: sono questi i pilastri del nuovo Patto. Vogliamo monitorarne l’applicazione e le prassi, conoscerne a fondo le procedure per entrare nelle contraddizioni più evidenti e agire concretamente contro gli effetti e le espulsioni massicce che si genereranno.  * La cura non è reato L’inchiesta che ha colpito medici e mediche si inscrive in una strategia che vuole intimidire e criminalizzare chi si rifiuta di piegare la medicina alla logica della reclusione. Non è un caso che colpisca proprio nel primo periodo di applicazione del Patto UE in cui si dovrà coinvolgere numeroso personale sanitario nelle operazioni di screening. Difendere l’operato di sanitari e sanitarie è un punto imprescindibile, così come allargare la rete ad altre professionalità che non si rendono complici delle detenzioni e delle deportazioni. * Sfruttamento lavorativo e lotte L’irregolarizzazione forzata alimenta in modo sistematico lo sfruttamento lavorativo e il caporalato, rendendo lavoratrici e lavoratori fortemente ricattabili. Sostenere i processi di autorganizzazione, e le istanze, oltre le singole importanti vertenze, è il punto di partenza per spezzare le nuove forme di schiavitù e conquistare diritti e regolarità del soggiorno. La giornata è aperta a tutti i collettivi, associazioni, reti, giuristə, sanitariə, sindacati, movimenti e chiunque voglia promuovere l’abolizione della detenzione amministrativa, la libertà di movimento e l’autodeterminazione dei popoli. * Informazioni per partecipare: againstmigrantdetention@gmail.com
Il Patto UE su migrazione e asilo in applicazione dal 12 giugno 2026: le prime attuazioni e i primi orientamenti giurisprudenziali
Un’analisi a cinque mesi dall’entrata in applicazione del Patto sul Sistema Comune d’Asilo Europeo, anche alla luce del D.L. 100/2026, convertito in legge, di attuazione, delle principali circolari ministeriali e delle procedure operative standard (SOP) e dei primi orientamenti giurisprudenziali. La procedura di frontiera, la condizione delle vittime di tratta e degli altri vulnerabili, i paesi con tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20% (c.d. “PSS”), l’efficacia intertemporale della nuova disciplina e le strategie di contenzioso sperimentale e strategico, anche alla luce dei regolamenti RAMM (ex Dublino), Screening, Rimpatri in frontiera e Procedura (APR) e della nuova Direttiva Accoglienza. Il nuovo periodo di recupero e riflessione per le vittime di tratta (art. 18, commi 3-ter e 3-quater, T.U. Immigrazione, introdotto dal d.lgs. 115/2026) e il nuovo decreto ministeriale di designazione delle zone di frontiera. Descrizione Dal 29 settembre 2026 sarà possibile iscriversi alla nuova iniziativa formativa dell’associazione Spazi Circolari. Il corso intensivo si terrà sia in presenza, a Roma, sia in via telematica e avrà inizio l’11 novembre 2026 e termine il 13 novembre 2026, per un totale di 24 ore, divise in 3 incontri da 8 ore che si terranno dalle 9.30 alle 18.30. Il corso intensivo si rivolge ad un massimo di 70 persone in presenza e 100 in collegamento telematico, principalmente rivolto ad avvocate/avvocati e operatori/operatrici legali e mira ad analizzare in una prospettiva critica e pragmatica, a cinque mesi dall’entrata in applicazione del Patto UE su Migrazione e Asilo (12 giugno 2026), le prime prassi applicative dei nuovi regolamenti – con particolare riguardo alla procedura di frontiera, ai paesi con tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20% e all’efficacia intertemporale della nuova disciplina -, il Decreto Legge 100/2026 come convertito in legge, le principali circolari ministeriali e le procedure operative standard (SOP) adottate in attuazione del nuovo assetto normativo, i primi orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità formatisi in materia e le strategie di costruzione di un contenzioso sperimentale e strategico. Tutte le lezioni saranno svolte in co-docenza. IL CALENDARIO DEL CORSO Mercoledì 11 novembre 2026 ore 9.30/13.30: Cenni sul Regolamento RAMM (ex Dublino) e l’efficacia intertemporale della nuova disciplina. Il fermo nel Regolamento Screening A cura di Loredana Leo, Lucia Gennari, Alberto Pasquero e Cristina Laura Cecchini Ore 14.30/18.30: Il Regolamento Screening nelle prime applicazioni e l’avvio del contenzioso sperimentale e strategico A cura di Elena Adamoli, Salvatore Fachile, Federica Remiddi e Giulia Crescini -------------------------------------------------------------------------------- Giovedì 12 novembre 2026 ore 9.30/13.30: La nuova disciplina della vulnerabilità in frontiera A cura di Loredana Leo, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini e Lucia Gennari Ore 14.30/18.30: I luoghi di frontiera e i luoghi di espletamento della procedura di frontiera e le nuove garanzie nel Regolamento Procedure, nel DL 100/2026 e nel Decreto ministeriale di luglio 2026 A cura di Giulia Crescini, Thomas Vladimir Santangelo e Federica Remiddi -------------------------------------------------------------------------------- Venerdì 13 novembre 2026 ore 9.30/13.30: I paesi statisticamente sicuri nella procedura di frontiera, la nuova domanda reiterata e il ritiro implicito A cura di Giulia Crescini, Thomas Vladimir Santangelo, Salvatore Fachile e Loredana Leo Ore 14.30/18.30: Il caso Albania, la nuova direttiva accoglienza e ulteriori spunti in tema di contenzioso strategico -------------------------------------------------------------------------------- A cura di Federica Remiddi, Lucia Gennari, Cristina Laura Cecchini, Ginevra Maccarrone e Vittoria Garosci ISCRIZIONI Il costo per ciascun corsista è di 240 euro, da versare al momento dell’iscrizione telematica. Per i soci Spazi Circolari il costo è di 200 euro. Sede: Roma, Città dell’altra economia (quartiere Testaccio), e collegamento telematico via Zoom. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda dovrà pervenire esclusivamente on-line compilando il modulo, entro le ore 13 del 9 novembre 2026. Compila il modulo – clicca qui Iscrizioni possibili dal 29 settembre 2026. Numero minimo 30 iscritti; in mancanza il corso non sarà avviato e le quote versate saranno restituite. Priorità cronologica d’iscrizione in caso di eccedenza delle domande. ARTICOLAZIONE DEL CORSO Il corso inizierà l’11 novembre 2026 e avrà termine il 13 novembre 2026 (24 ore di lezione), per 8 ore quotidiane, dalle 9.30 alle 18.30. Attestato: al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione Spazi Circolari a quanti avranno seguito almeno l’80% del percorso. Crediti formativi: è stata avanzata richiesta al COA di Roma, esclusivamente per i corsisti in presenza. Comitato scientifico: Loredana Leo, Federica Remiddi, Cristina Laura Cecchini, Salvatore Fachile, Lucia Gennari e Giulia Crescini Le docenti: Loredana Leo, Federica Remiddi, Lucia Gennari, Cristina Laura Cecchini, Salvatore Fachile, Elena Adamoli, Giulia Crescini, Thomas Vladimir Santangelo, Vittoria Garosci, Alberto Pasquero e Ginevra Maccarrone Scarica la brochure informativa * Informazioni: è possibile scrivere al seguente indirizzo: formazionespazicircolari@gmail.com
UE, il nuovo Regolamento Rimpatri rafforza il sistema delle deportazioni
Il 1° ottobre 2026, il Consiglio dell’Unione Europea ha definitivamente approvato il Regolamento Rimpatri, ribattezzato da numerose ONG “Regolamento Deportazioni” per via del maggiore ricorso alla forza e a misure coercitive previsto dal testo. Il Regolamento andrà a sostituire la Direttiva Rimpatri del 2008 (Direttiva 2008/115/CE 1) e a integrare il nuovo Patto europeo sulla Migrazione e l’Asilo. Uno dei pilastri centrali di quest’ultimo è infatti la creazione di un sistema europeo comune per i rimpatri. Notizie/Regolamenti UE IL PARLAMENTO EUROPEO DÀ IL VIA LIBERA AL REGOLAMENTO SULLE DEPORTAZIONI Cosa è in gioco nelle fasi finali dei negoziati 11 Marzo 2026 Il nuovo strumento legislativo è dunque il risultato del medesimo contesto politico e ideologico che ha portato alla ratifica del Patto europeo: un quadro caratterizzato da sorveglianza e controllo stringenti, orientato a una securitizzazione dei confini crescente e a una gestione sempre più restrittiva e criminalizzante delle persone migranti. In particolare, il Regolamento Rimpatri inasprisce un approccio punitivo verso i cittadini di Paesi terzi presenti illegalmente sul territorio dell’Unione, dando vita a quella che è stata definita una vera e propria caccia alle streghe e identificando nei rimpatri l’unico mezzo per la gestione di chi risiede irregolarmente negli Stati Membri 2. STRETTA SU DETENZIONE E RIMPATRI: IL REGOLAMENTO UE E I RETURN HUBS Tra le misure più preoccupanti troviamo anzitutto un’espansione dei casi di espulsione, la quale contribuisce a rafforzare l’associazione tra persone escluse dal diritto d’asilo e la necessità di una loro rimozione immediata, criminalizzando così un numero sempre più alto di cittadini di Paesi Terzi. Vengono inoltre estesi i periodi di detenzione da sei mesi a ventiquattro, con un ampliamento dei presupposti per il trattenimento che include anche motivi di sicurezza pubblica o nazionale. Per i soggetti considerati una minaccia in questo senso è persino prevista la possibilità di prolungare la detenzione oltre la soglia dei ventiquattro mesi.  A destare particolare preoccupazione è la possibilità di trattenere minori non accompagnati e famiglie con minori, sia pure in circostanze eccezionali e come estrema ratio. Si tratta infatti di una pratica che rischia di violare gli standard internazionali relativi al principio secondo cui la detenzione non può mai tutelare l’interesse del bambino.  Non meno controversa è la misura sui cosiddetti “return hubs”: centri di rimpatrio situati al di fuori dell’Unione Europea verso cui trasferire chi è soggetto a un ordine di espulsione, prescindendo dalla presenza di un legame effettivo della persona con tali Paesi. Si tratta di un approccio che, oltre a rendere le procedure di rimpatrio fortemente dipendenti da accordi bilaterali con Stati extra-UE, rischia di eludere il principio di non-refoulement: laddove il rientro diretto nel Paese d’origine risulti inattuabile, la persona viene trasferita in un Paese terzo ritenuto sicuro 3. L’insieme delle modifiche sopra elencate, non fa che confermare l’obiettivo politico del Regolamento di massimizzare i rimpatri, nonostante le critiche e i moniti da parte della società civile e delle stesse Nazioni Unite.  SORVEGLIANZA DI MASSA E MISURE INVESTIGATIVE IN STILE ICE  Nel quadro repressivo e coercitivo delineato dal nuovo strumento legislativo, un ruolo chiave è occupato dalle tecnologie di sorveglianza, che ne facilitano l’applicazione 4. Ciò è dimostrato anzitutto dall’introduzione dello “Ordine Europeo di Rimpatrio”, ossia una decisione di rimpatrio comune a livello europeo che riassume gli elementi chiave del provvedimento emesso da un singolo Stato membro e che risulta accessibile a tutti i Paesi dell’UE tramite lo Schengen Information System. In questo modo non sarà più necessario che ogni Stato emetta la propria decisione di rimpatrio se ne esiste già una predisposta da un altro Stato membro: basterà infatti il provvedimento di un solo Paese per renderlo comune a livello europeo. Ciò dovrebbe garantire maggiore rapidità ed efficienza. Approfondimenti IL PATTO UE E LA FRONTIERA DEI DATI Procedure accelerate, detenzione e sorveglianza biometrica nella Fortezza digitale Valeria Gentili 29 Settembre 2026 Tuttavia, la condivisione della decisione di rimpatrio nei database fa sì che i dati personali dei cittadini di Paesi terzi diventino accessibili a migliaia di agenti di polizia in tutta l’UE, esponendoli al rischio di violazioni e fughe di dati.  Le tecnologie di sorveglianza risultano inoltre fondamentali per l’attuazione delle cosiddette “misure investigative” volte all’intercettazione e all’identificazione delle persone migranti irregolari presenti sul territorio di uno Stato Membro. Il Regolamento rende infatti possibile l’applicazione, anche all’interno dei confini nazionali, della procedura di screening prevista dal Patto europeo per le frontiere. Lo screening si basa su un’intensa raccolta di dati biografici e biometrici e fa affidamento sull’incrocio (cross-checking) di tali informazioni con quelle presenti negli altri database europei interoperabili, al fine di identificare la persona. Questa prassi comporta un elevato rischio di facilitare la profilazione razziale, dal momento che i tratti somatici e il colore della pelle potrebbero potenzialmente essere utilizzati per dedurre la nazionalità di un individuo o il suo status migratorio. Tra le misure investigative figura poi la possibilità di effettuare perquisizioni in abitazioni private – senza necessità di un mandato – e in “altri luoghi rilevanti”. Questi ultimi potrebbero includere i locali in cui le persone migranti ricevono supporto e/o accoglienza, estendendosi potenzialmente anche gli uffici di organizzazioni umanitarie e le case dei cittadini che offrono ospitalità. È chiaro che la sorveglianza svolgerà un ruolo chiave nel localizzare abitazioni, uffici e le persone coinvolte, attraverso la raccolta di una mole enorme di dati 5.  È inoltre prevista la facoltà di ispezionare e sequestrare oggetti personali e dispositivi elettronici, con il concreto rischio di violare il diritto alla privacy e alla protezione dei dati.  Tali misure richiamano i metodi coercitivi impiegati dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense, prendendo di mira le persone all’interno degli Stati membri, compreso chiunque offra supporto ai residenti non documentati. Metodi che, come si è già osservato negli Stati Uniti, rischiano di generare un clima di sospetto e paura, dissuadendo le persone dall’accedere ai servizi pubblici essenziali per il timore di essere scoperte o denunciate. Senza contare il notevole carico posto sulle spalle degli operatori del settore pubblico (personale sanitario, insegnanti, assistenti sociali, ecc.), obbligati a segnalare la presenza di individui senza documenti o irregolari. Ciò alimenta un’atmosfera di persecuzione – ben esemplificata dalle recenti vicende italiane che hanno visto il coinvolgimento di medici indagati – e finisce per discriminare ulteriormente comunità già marginalizzate. Dall’esame del nuovo Regolamento emerge chiaramente come l’apparato di sorveglianza dei confini previsto dal Patto sulla Migrazione e l’Asilo tenda a estendersi e a proiettarsi anche all’interno degli Stati membri, mirando ai cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare. Il Regolamento Rimpatri adotta infatti meccanismi di sorveglianza di frontiera entro i confini nazionali, confermando la natura oramai ubiqua e mobile di un confine sempre più digitale e invisibile. FONTI Boccitto, Marco. “Rimandiamoli non a casa loro“. Il Manifesto, 2 ottobre 2026 CILD. “Regolamento UE rimpatri: stretta sulle deportazioni e detenzione migranti“. Coalizione Italiana Libertà e Diritti (CILD), 8 aprile, 2026.  Council of the European Union. “Council Adopts New Rules on Return for Those with No Right to Stay in the EU“. Press release, October 1, 2026. EDRi (European Digital Rights). “The EU Must Stop the Digitalisation of the Deportation Regime and Withdraw the New Return Regulation“. June 23, 2025. European Commission. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the  Council establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union (Return Regulation). COM(2025) 101 final. March 11, 2025. Interinstitutional Procedure 2025/0059(COD). European Parliament and Council of European Union. “Regulation of the European Parliament and Council of European Union establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council, Council Directive 2001/40/EC and Council Decision 2004/191/EC.” Document PE-40-2026-INIT, 2026. Ferraris, Valeria. “Entangled in the technology driven borderscape: Border crossers rendered to their digital self.” European Journal of Criminology 20, No. 5 (2023): 1740-1758.  Médecins du Monde. “EU Return Regulation Adopted: Implementation Must Not Come at the Expense of Health“. 1 ottobre 2026. Pahladsingh, Aniel. “Proposal of the European Commission for a Return Regulation: Balancing Effective Return Policy and Fundamental Rights Protection of the Migrant.” ERA Forum 26 (2025): 487–508.  PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). “No to EU Law Enabling Home Raids, Policing of Public Services and Racial Profiling.” PICUM Blog. February 11, 2026. No to EU law enabling home raids, policing of public services and racial profiling (febbraio 2026) PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). “The Proposed Deportation (‘Return’) Regulation“. PICUM Blog. February 25, 2026. PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). “EU Migration Policies.” PICUM Blog. Sundberg Diez, Olivia. “The European Parliament’s Vote on Deportation Rules: Rushed Negotiations Make Dangerous Policies“. Border Criminologies (blog), Oxford Law Blogs, March 20, 2026. UN Special Procedures Mandate Holders. “Joint Communication to the Permanent Delegation of the European Union to the United Nations Office and other international organizations in Geneva“. Ref. OL OTH 166/2025. January 26, 2026. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). .  Valdambrini, Andrea. “Sì al regolamento rimpatri: avanza il progetto return hub“. Il Manifesto, 2 ottobre 2026. 1. Consulta la Direttiva ↩︎ 2. Andrea Valdambrini, “Sì al regolamento rimpatri: avanza il progetto return hub,” Il Manifesto, 2 ottobre 2026; PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), “The Proposed Deportation (‘Return’) Regulation,” PICUM Blog, February 25, 2026. ↩︎ 3. Council of the European Union, “Council Adopts New Rules on Return for Those with No Right to Stay in the EU,” Press release, 1 ottobre, 2026; European Parliament and Council of European Union, “Regulation of the European Parliament and Council of European Union establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council, Council Directive 2001/40/EC and Council Decision 2004/191/EC,” Document PE-40-2026-INIT, 2026; European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the  Council establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union (Return Regulation), COM(2025) 101 final, March 11, 2025, Interinstitutional Procedure 2025/0059 (COD) ↩︎ 4. EDRi (European Digital Rights), “The EU Must Stop the Digitalisation of the Deportation Regime and Withdraw the New Return Regulation,” June 23, 2025. ↩︎ 5. Council of the European Union, “Council Adopts New Rules on Return for Those with No Right to Stay in the EU,” Press release, 1 ottobre, 2026; European Parliament and Council of European Union, “Regulation of the European Parliament and Council of European Union establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council, Council Directive 2001/40/EC and Council Decision 2004/191/EC,” Document PE-40-2026-INIT, 2026; PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), “No to EU Law Enabling Home Raids, Policing of Public Services and Racial Profiling,” PICUM Blog, February 11, 2026.  ↩︎
Il Patto UE e la frontiera dei dati
Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il Patto sulla Migrazione e l’Asilo, un pacchetto legislativo introdotto dall’Unione europea per gestire più efficacemente la migrazione e istituire un sistema europeo comune di asilo. Interviste UNA CASSETTA DEGLI ATTREZZI AL TEMPO DEL PATTO UE SU MIGRAZIONE E ASILO Quattro conversazioni con Martina Tazzioli, Miguel Mellino, Sandro Mezzadra e Enrica Rigo Francesco Ferri 19 Settembre 2026 Il fine del Patto, così come affermato dal Consiglio dell’Unione europea, è quello di rendere le procedure più efficienti e uniformi e di garantire la solidarietà e un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri 1.  Data la recente approvazione di tale strumento legislativo, risulta al momento ancora prematuro e difficoltoso comprenderne l’impatto e le conseguenze che ne deriveranno. Tuttavia, come evidenziato da numerose organizzazioni non governative – tra cui Amnesty International, PICUM, Border Violence Monitoring Network, European Digital Rights ed ENAR – il Patto presenta rilevanti criticità.  I timori principali riguardano una contrazione del diritto di asilo, causata dalla progressiva criminalizzazione delle persone in movimento, dalla crescente securitizzazione ed esternalizzazione delle frontiere e dal potenziamento dei meccanismi di sorveglianza e repressione 2. In particolare, a suscitare maggiori preoccupazioni è stato il pilastro operativo del nuovo Patto, ovvero il ricorso alle procedure di frontiera accelerate: un insieme di meccanismi volti a gestire, direttamente al confine, gli arrivi e i tentativi di ingresso irregolari nell’Unione europea. Ciò che più ha creato allarme è l’uso sistematico di queste ultime che, proprio in virtù del loro essere “accelerate”, comportano una riduzione dei termini per l’esame delle domande d’asilo e delle garanzie giurisdizionali. Il pericolo è dunque una facilitazione dei rimpatri, che rischiano di essere eseguiti prima ancora che le autorità giudiziarie possano esaminare gli eventuali ricorsi successivi a una decisione negativa sulla domanda d’asilo. Un altro aspetto critico del nuovo Patto europeo riguarda il ricorso alla detenzione amministrativa, che questo strumento rischia di rendere sempre più frequente. Infatti, sebbene la detenzione sia presentata come una misura di extrema ratio non necessaria durante le procedure di frontiera, essa viene giustificata qualora occorra impedire l’ingresso non autorizzato nel territorio 3. Inoltre, il Patto stabilisce che chiunque sia sottoposto alle procedure di frontiera debba risiedere presso il confine, in una zona di transito o in appositi centri designati 4: una condizione che, nei fatti, può risultare in significative restrizioni alla libertà di movimento e tradursi in una vera e propria detenzione de facto 5. L’adozione di procedure di frontiera accelerate e sommarie e il crescente ricorso alla detenzione amministrativa sembrano confermare l’intento del nuovo Patto di ostacolare l’ottenimento dell’asilo e di tenere il maggior numero possibile di migranti al di fuori dei confini dell’Unione, criminalizzando così una quota sempre più ampia di persone in movimento. COSTRUIRE LA FORTEZZA La ratio alla base del Patto sulla Migrazione e l’Asilo non rappresenta tuttavia una novità, ma è il risultato di un percorso intrapreso ormai da diversi anni e la cui genesi coincide con i flussi migratori che hanno interessato l’Unione europea nel 2014-2015.  Approcciandosi a questo strumento legislativo risulta infatti fondamentale tener conto del contesto politico, economico e sociale da cui esso emerge e che rende il Patto il culmine politico e normativo di un processo di securitizzazione ed esternalizzazione delle frontiere europee, il quale ha trasformato il continente in una vera e propria fortezza 6. D’altronde fu la stessa Ursula von der Leyen ad affermarlo durante lo Schengen Forum del 2020: per garantire uno spazio europeo sicuro in cui gli spostamenti interni siano sempre più semplici e rapidi, il rafforzamento delle frontiere esterne è un presupposto imprescindibile 7. Così si sono innalzati nuovi muri, intensificati i controlli sia lungo le aree di confine sia all’interno degli Stati membri, stretti accordi di esternalizzazione e aumentati i respingimenti illegali; si è investito nella costruzione di centri di detenzione e si è esteso l’elenco dei Paesi considerati sicuri verso cui respingere chi chiede asilo, fino a teorizzare la creazione di return hubs in Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.  Tutte queste misure rispondono a una precisa logica selettiva: garantire una mobilità fluida e privilegiata a quanti sono considerati “desiderabili”, in virtù del possesso di un determinato capitale economico, sociale e culturale (turisti, lavoratori che contribuiscono all’economia capitalista, studenti che partecipano a programmi di scambio, soggetti bianchi e occidentali), sbarrando al contempo l’accesso agli individui ritenuti “indesiderabili”. > In questa prospettiva, la frontiera cessa di essere una semplice linea di > demarcazione e si trasforma in un filtro asimmetrico 8.  Tale necessità di selezione incarna ciò che la letteratura definisce il “dilemma tra facilitazione e controllo” 9: l’esigenza di agevolare una mobilità rapida ed efficiente per i soggetti ritenuti funzionali alla prosperità economica, mantenendo al contempo a distanza chi viene percepito come una minaccia o un peso per l’Unione. LA TECNOLOGIA COME ALLEATO PERFETTO: DALLA BLINDATURA DEI CONFINI ALLA SORVEGLIANZA DATI  Nel corso degli anni, la soluzione ottimale a tale dilemma è stata individuata sempre di più in un massiccio dispiegamento di sistemi digitali sia ai confini sia all’interno degli Stati membri. Tali tecnologie, in particolare quelle biometriche, si sono rivelate alleati formidabili per intercettare e identificare la mobilità ritenuta indesiderata, assolvendo così a quella decisiva funzione di filtraggio delle persone in movimento. Tesi di laurea, ricerche e studi SOCIO-TECHNICAL IMAGINARIES OF SECURITY IN EU MIGRATION GOVERNANCE Tesi di laurea magistrale di Valeria Gentili 5 Settembre 2026 Ci troviamo dunque di fronte a una frontiera sempre più sorvegliata e blindata sul piano tecnologico: torri di controllo dotate di sensori capaci di intercettare movimenti anche a chilometri di distanza, telecamere termiche per il tracciamento notturno nelle zone di confine, impiego di droni MALE – come gli IAI Heron 1 o gli Elbit Hermes 900 di produzione israeliana – per il pattugliamento del Mediterraneo, e centri di detenzione gestiti tramite complessi sistemi di sicurezza informatica. A questa dimensione materiale e visibile del controllo si affianca un’infrastruttura digitale meno evidente, ma altrettanto pervasiva. Nello specifico, per infrastruttura digitale si intendono qui i cosiddetti “Sistemi IT europei su grande scala” o, più semplicemente, le banche dati europee.  Nate alla fine degli anni Novanta con finalità amministrative specifiche per la gestione dei flussi – come il controllo dei visti o l’esame delle richieste di asilo -, tali banche dati sono diventate nel corso del tempo degli strumenti di controllo ben più articolati, impiegati non più solo per questioni migratorie in senso stretto, ma per più ampi scopi di sorveglianza dei cittadini di paesi terzi.  Non si tratta dunque di meri strumenti gestionali, bensì di enormi archivi di dati sia biografici sia biometrici (impronte palmari, campioni di DNA, impronte digitali, immagini del volto) riguardanti quasi tutte le categorie di cittadini di paesi terzi. Tali informazioni vengono conservate per anni e risultano accessibili non più soltanto alle autorità di frontiera e per l’immigrazione, ma anche alle forze di polizia e alle agenzie europee come Europol e Frontex, fino a coinvolgere perfino attori privati 10. In questo modo, i database comunitari si sono trasformati in pervasivi strumenti investigativi e di sorveglianza, eccedendo di gran lunga le finalità originarie per cui erano stati concepiti. DALLA SECURITIZZAZIONE ALLA TECNO-SECURITIZZAZIONE  Tale ricorso alla tecnologia nella gestione e nel controllo dei flussi è il risultato di un preciso paradigma tecno-securitario che sovrappone la sicurezza al massimo grado di digitalizzazione e innovazione tecnica. Ampiamente consolidata ai vertici dell’Unione Europea e condivisa da istituzioni, attori privati, rappresentanti politici, esperti tecnologici e burocrati nazionali operanti nei settori della polizia e delle politiche migratorie, questa visione promuove l’idea che un confine altamente digitalizzato sia intrinsecamente sicuro ed efficiente 11. Tale convinzione poggia sulla fiducia nella capacità della tecnologia di semplificare la realtà, ottimizzare i processi e razionalizzare il controllo. Tuttavia, un simile approccio, si rivela profondamente problematico quando applicato al fenomeno migratorio, in quanto tende a ridurre questioni politiche e sociali complesse a meramente tecniche e logistiche. In questo modo si rischia di depoliticizzare la raccolta dei dati sulle persone in movimento, riducendo queste ultime a una mera “popolazione di dati” da elaborare, condividere e governare, con la conseguente svalutazione della loro dimensione umana e dei loro diritti.  In questo contesto, il nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo incarna appieno tale visione della sicurezza e il conseguente affidamento alle tecnologie digitali, configurandosi –  come denunciato da diverse organizzazioni per i diritti umani – come l’ingresso in una “nuova e letale era della sorveglianza digitale” 12. Il suo pilastro operativo, rappresentato dalle procedure di frontiera, poggia infatti interamente sulla rete delle banche dati europee. Il primo passaggio vincolante consiste nello screening obbligatorio, una procedura basata sulla raccolta estensiva di dati biografici e biometrici delle persone intercettate ai confini o condotte a terra dopo operazioni di salvataggio. Tali informazioni vengono inserite nel sistema Eurodac e incrociate con quelle presenti negli altri database europei, permettendo alle autorità di verificare se l’individuo sia già stato registrato o se risulti segnalato come minaccia per la sicurezza pubblica o nazionale. Lo screening si configura così come un ingranaggio indispensabile per l’architettura dell’intero Patto, poiché è soltanto attraverso la registrazione nei database che si può procedere al rapido smistamento delle persone in movimento verso i diversi canali giuridici dell’asilo o del rimpatrio. Le procedure di frontiera previste dal Patto sembrano dunque rispondere alla precisa esigenza di rendere i processi più rapidi ed efficienti, esattamente tramite l’utilizzo dei dati biometrici e dei database europei, i quali rappresentano lo strumento perfetto per raggiungere tale obiettivo.  DISUMANIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE DI DATI SENSIBILI E BIAS ALGORITMICI  A questo punto ci si potrebbe chiedere: qual è, dunque, il problema? Se la tecnologia velocizza e semplifica le procedure, non si tratta forse di un vantaggio sia per chi le gestisce sia per chi vi è sottoposto? In realtà, questo approccio porta con sé numerosi aspetti critici e profondamente preoccupanti. Un primo elemento riguarda il rischio di deumanizzazione insito nel sistema, legato alla riduzione della persona a un mero insieme di dati che ne determinano il destino. L’esame di una domanda di asilo è una procedura complessa e delicata, che richiede tempo, ascolto e contestualizzazione delle storie individuali. Ridurre questa valutazione al responso che appare su uno schermo a seguito dell’inserimento di dati biometrici rischia di impedire un’analisi adeguata e personalizzata dei singoli casi. Esistono infatti vissuti, traumi e sfumature delle esistenze umane che non possono essere tradotti in dati quantificabili, né essere presi in considerazione all’interno di procedure sommarie come quelle previste dal nuovo Patto. Vi è poi una questione cruciale legata alla natura altamente sensibile di queste informazioni. I pericoli in questo ambito sono molteplici: dalle vulnerabilità informatiche e dal rischio di attacchi hacker, fino all’ampliamento della possibilità di accesso a un insieme sempre più ampio di soggetti, inclusi attori privati e agenzie di sicurezza. Infine, un ulteriore e grave rischio riguarda l’impiego di algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali. Tali strumenti vengono utilizzati per valutare se una persona rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale, così come per l’impiego di rilevatori di bugie o di sistemi di riconoscimento dialettale volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti asilo. Oltre alle evidenti minacce per la riservatezza e la privacy delle persone coinvolte, si aggiunge così il pericolo che vengano impiegate tecnologie strutturalmente caratterizzate da un’elevata propensione all’errore e da marcati bias sistemici 13. Oltre a sollevare timori circa il rischio di una progressiva compressione del diritto d’asilo, il nuovo Patto desta dunque preoccupazione per quanto riguarda un utilizzo non-neutrale della tecnologia. Quest’ultima, infatti, difficilmente può essere considerata un mero strumento di semplificazione se viene impiegata per finalità di sorveglianza e di repressione. Facilmente, invece, si trasforma in un mezzo che rischia di rinforzare e riprodurre dinamiche di criminalizzazione e securitizzazione.  FONTI: Belhadj Mohamed, Leila. “La deportazione come infrastruttura: la digitalizzazione dei confini europei.” Tecnopolitica dell’Europa che si svuota. Podcast, March 3, 2026 Broeders, Dennis and James Hampshire. “Dreaming of Seamless Borders: ICTs and the Pre-Emptive Governance of Mobility in Europe.” Journal of Ethic and Migration Studies 39, No. 8 (2013): 1201-1205.  Celoria, Eleonora. “Gli accertamenti alle frontiere esterne e sul territorio: focus su Regolamento Screening. Cenni sul Regolamento Eurodac” (ciclo di formazione ASGI sul Patto europeo sulla Migrazione e l’Asilo) Chiusi, Fabio. La fortezza automatica. Se l’IA decide chi può varcare i confini. Bollati Boringhieri, 2025.  Consiglio dell’Unione europea. “Il Patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo” European Network Against Racism (ENAR). Policy Briefing: Structural Racism in the New European Union Pact on Migration: A Devastating Blow to the Right to Asylum. 21 dicembre 2023. Ferri, Francesco. Una cassetta degli attrezzi al tempo del Patto UE. In: Melting Pot Europa [online]. 19 settembre 2026 [consultato il 19 settembre 2026]. Fritz, Pauline and Alyna Smith. Invisible Borders. Episode 2. “Hostile Politics.” Border Violence Monitoring Network. 43. min., 44 sec. January 14, 2026. Garelli, Elena. “I principi generali in materia di procedure d’asilo e l’esame della domanda – focus su Regolamento Procedure” (ciclo di formazione ASGI sul Patto europeo sulla Migrazione e l’Asilo) Parlamento europeo e Consiglio. Regolamento (UE) 2024/1348, art. 43(2). Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM). PICUM Analysis of the Asylum Procedure Regulation and Return Border Procedure Regulation. New Migration Pact Series. Bruxelles: PICUM, dicembre 2024. Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM). «EU Pact on Migration and Asylum». PICUM Blog ProtectNotSurveil Coalition. Joint Statement – The EU Migration Pact: A Dangerous Regime of Migrant Surveillance. Pubblicato da Access Now, 10 aprile 2024. Trauttmansdorff, Paul and Ulrike Felt. “Experimentation and Collective Imagination: The Digital Transformation of the EU Border Regime.” Science, Technology, & Human Values 48, No. 3 (2022). Von der Leyen, Ursula. “Speech by President von der Leyen at the Schengen Forum.” European Commission. Nov. 30, 2020.   Vavoula, Niovi. “The ‘Puzzle’ of EU Large-Scale Information Systems for Third-Country Nationals: Surveillance of Movement and Its Challenges for Privacy and Personal Data Protection.” European Law Review (2019).  Wonders, Nancy. “Global Flows, Semi-permeable Borders and New Channels of Inequality.” In Borders Mobility and Technologies of Control, edited by Sharon Pickering and Leanne Weber. Springer, 2006.  1. Consiglio dell’Unione europea, «Il Patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo» ↩︎ 2. European Network Against Racism (ENAR), Policy Briefing: Structural Racism in the New European Union Pact on Migration: A Devastating Blow to the Right to Asylum; Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), «EU Pact on Migration and Asylum», PICUM Blog; Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), PICUM Analysis of the Asylum Procedure Regulation and Return Border Procedure Regulation, New Migration Pact Series (Bruxelles: PICUM, dicembre 2024); ProtectNotSurveil Coalition, Joint Statement – The EU Migration Pact: A Dangerous Regime of Migrant Surveillance, Access Now, 10 aprile 2024 ↩︎ 3. Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (UE) 2024/1348, art. 43(2) ↩︎ 4. Ibid., art. 54(1) ↩︎ 5. PICUM, Analysis of the Asylum Procedure Regulation ↩︎ 6. Leila Belhadj Mohamed, “Return Hub: Cosa prevedono i nuovi regolamenti europei sui rimpatri,” Wired Italia, December 17, 2025; Pauline Fritz and Alyna Smith, Invisible Borders, episode 2, “Hostile Politics,” Border Violence Monitoring Network, 43. min., 44 sec. ↩︎ 7. Ursula von der Leyen, “Speech at the Schengen Forum”, European Commission, 30 November  2020 ↩︎ 8. Nancy Wonders, “Global Flows, Semi-permeable Borders and New Channels of Inequality,” in Borders Mobility and Technologies of Control, ed. Sharon Pickering and Leanne Weber (Springer, 2006), 73. ↩︎ 9. Dennis Broeders and James Hampshire, “Dreaming of Seamless Borders: ICTs and the PreEmptive Governance of Mobility in Europe,” Journal of Ethic and Migration Studies 39, no. 8 (2013): 1201-1205 ↩︎ 10. Niovi Vavoula, “The ‘Puzzle’ of EU Large-Scale Information Systems for Third-Country Nationals: Surveillance of Movement and Its Challenges for Privacy and Personal Data Protection,” European Law Review (2019) ↩︎ 11. Paul Trauttmansdorff and Ulrike Felt, “Experimentation and Collective Imagination: The Digital Transformation of the EU Border Regime,” Science, Technology, & Human Values 48, no. 3 (2022) ↩︎ 12. The #ProtectNotSurveil Coalition, “The EU Migration Pact: A Dangerous Regime of Migrant Surveillance,” PICUM (blog), April 11, 2024 ↩︎ 13.  #ProtectNotSurveil Coalition (Access Now, Equinox Initiative for Racial Justice, European Digital Rights (EDRi), Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Refugee Law Lab, AlgorithmWatch, Amnesty International, Border Violence Monitoring Network (BVMN), EuroMed Rights, European Center for Not-for-Profit Law (ECNL), European Network Against Racism (ENAR), Homo Digitalis, Privacy International, Statewatch, Dr Derya Ozkul, Dr. Jan Tobias Muehlberg, and Dr Niovi Vavoula), “The EU Migration Pact ↩︎
September 29, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Una cassetta degli attrezzi al tempo del Patto UE
Con l’avvio dell’implementazione del Patto europeo su migrazioni e asilo prende corpo la più radicale riforma della normativa comunitaria degli ultimi anni. In previsione del prossimo numero della rivista Controfuoco dedicato al Patto, abbiamo raccolto quattro interviste video, di cui trovate anche la trascrizione, pensate come una «cassetta degli attrezzi»: strumenti teorici e politici per cogliere la portata dei cambiamenti in corso, indagarne concretamente gli effetti e individuare come contestare il Patto. Il rischio, di fronte a questa fase, è restare schiacciati dalle novità normative e leggere quanto accade con le sole lenti giuridiche: uno sguardo indispensabile, ma non sufficiente. Per questo Francesco Ferri ha interpellato quattro studiose e studiosi degli studi critici sulle migrazioni – Martina Tazzioli, Miguel Mellino, Enrica Rigo e Sandro Mezzadra chiedendo categorie analitiche, analisi e letture di ricerca da condividere non solo con ricercatrici e ricercatori, ma anche con attiviste e attivisti, operatrici e operatori, e con tutte e tutti coloro che nei prossimi mesi si troveranno a fare i conti con il Patto. Quattro conversazioni che, tra riproduzione sociale, inclusione differenziale, studi sulla deportazione e deumanitarizzazione dell’asilo, restituiscono la profondità di una trasformazione che arriva da lontano e va ben oltre il dato tecnico-normativo. Interviste UNA CASSETTA DEGLI ATTREZZI AL TEMPO DEL PATTO UE: INTERVISTA A MARTINA TAZZIOLI Strumenti teorici e politici per contestare la governance europea delle frontiere  Francesco Ferri 15 Giugno 2026 Interviste UNA CASSETTA DEGLI ATTREZZI AL TEMPO DEL PATTO UE: INTERVISTA A MIGUEL MELLINO Strumenti teorici e politici per contestare la governance europea delle frontiere Francesco Ferri 2 Luglio 2026 Interviste UNA CASSETTA DEGLI ATTREZZI AL TEMPO DEL PATTO UE: INTERVISTA A SANDRO MEZZADRA Strumenti teorici e politici per contestare la governance europea delle frontiere Francesco Ferri 24 Luglio 2026 Interviste UNA CASSETTA DEGLI ATTREZZI AL TEMPO DEL PATTO UE: INTERVISTA A ENRICA RIGO Strumenti teorici e politici per contestare la governance europea delle frontiere Francesco Ferri 25 Agosto 2026
September 19, 2026
Progetto Melting Pot Europa