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Decreto sul nuovo Patto Ue, accelera il governo
Il 4 giugno il Consiglio dei ministri ha annunciato il decreto legge per l’attuazione del nuovo Patto Europeo su migrazione e asilo.  «Una rivoluzione copernicana» per «accompagnare l’immediato ingresso ed entrata in vigore di queste norme, anche forti del fatto che come governo riteniamo di esser stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo», ha detto spocchioso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa il 4 giugno.  «Abbiamo voluto con questo intervento, senza depotenziare gli altri cantieri che abbiamo aperto come il disegno di legge migrazione e asilo che già viaggia in Parlamento – ha aggiunto – anticipare quelle che ci consentono di dare immediata attuazione a questo processo regolatorio nuovo da parte dell’Unione europea a partire dal 13 giugno». Il decreto d’urgenza serve a rendere «immediatamente operative, a decorrere dal 12 giugno 2026, data di avvio dell’applicazione del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, le procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti». In attuazione della decisione della Commissione europea che ha quantificato la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo annuale di domande da esaminare nella procedura di frontiera, l’Italia «dovrà esaminare con procedura di frontiera, nel primo periodo di applicazione compreso tra il 12 giugno 2026 e il 12 giugno 2027, fino a 16.032 domande annue». La procedura di frontiera, in attuazione delle disposizioni del nuovo Patto, troverà obbligatoria applicazione nel caso di persone provenienti da Paesi che presentano un tasso di accoglimento delle domande inferiore al 20%, di soggetti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, o che abbiano presentato informazioni o documenti falsi. Le procedure di frontiera, ai sensi del nuovo Patto, «devono concludersi entro il termine massimo complessivo di dodici settimane. Di qui la necessità per l’ordinamento nazionale di fissare: i termini della fase amministrativa e quelli della fase processuale in modo coerente con tale limite massimo; apprestare i necessari rafforzamenti per gli uffici amministrativi e giudiziari che saranno impegnati nella suddetta attività». A questo si aggiungono la previsione del fermo del richiedente alla frontiera «per un massimo di 72 ore» nelle more degli accertamenti su identità e pericolosità, e l’introduzione di decisioni di rigetto più rigide, per le quali – nelle ipotesi di inammissibilità, manifesta infondatezza e ritiro implicito della domanda – non opererebbe l’effetto sospensivo automatico del ricorso giurisdizionale. Ogni “rivoluzione” dipende dal punto di osservazione che si ha si sta “in alto” o “in basso” nella gerarchia sociale, su appunto chi impatta e chi ne beneficia e quali sono gli obiettivi: per tutte le realtà organizzate italiane che da anni operano sul terreno della tutela dei diritti delle persone migranti c’è una lettura diametralmente opposta a quella del Viminale.  Approfondimenti GLI STATI GENERALI SULLA DETENZIONE AMMINISTRATIVA La semantica del contenimento nel Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo Nicoletta Alessio 6 Giugno 2026 «Per chi difende i diritti fondamentali, questa non è una svolta verso una maggiore tutela delle persone, bensì verso la normalizzazione di procedure accelerate di frontiera, del trattenimento e dell’eccezione come regola», scrive Mediterranea. L’obiettivo è dichiarato ed è un solo, ossia «respingere». Cioè «rendere più facile espellere e deportare verso i paesi d’origine o paesi terzi donne e uomini, bambine e bambini, che stanno cercando protezione in Italia e in Europa».  Dietro il linguaggio dell’efficienza, denuncia l’organizzazione, «si costruisce un sistema che mira a smantellare il diritto d’asilo, indebolire le garanzie giurisdizionali e ampliare gli spazi di discrezionalità amministrativa. Procedure accelerate, nuove limitazioni alla libertà personale, possibilità di rigetti più rapidi e minori tutele per chi presenta ricorso: misure che incidono direttamente sulla vita di migliaia di persone». Di qui il rovesciamento della formula ministeriale: «Più che una “rivoluzione copernicana”, siamo di fronte a un’ulteriore escalation nella guerra contro un’umanità la cui unica colpa è di essere nata nel posto “sbagliato” del pianeta». Un posto «sbagliato» che però, osserva l’organizzazione, «diventa “giusto” se andiamo a fare razzie di petrolio, gas, oro, terre rare. È “giusto” per vendere armi a più non posso, per depredarlo di ogni cosa. Diventa “sbagliato” solo quando si tratta di riconoscere ai suoi abitanti che lo abbiamo impoverito, devastato, inquinato, togliendo loro il diritto di chiedere diritti». Sul metodo, prima ancora che sul merito, interviene il Tavolo Asilo e Immigrazione 1, che esprime «forte preoccupazione e sconcerto» per l’adozione di un nuovo decreto-legge «mentre è ancora in corso l’esame parlamentare del disegno di legge relativo già approvato dal Consiglio dei Ministri nei mesi scorsi». Il punto centrale è la scelta della decretazione d’urgenza a fronte di due anni di tempo per il recepimento. «Ancora una volta, e nonostante ci siano stati due anni di tempo per il recepimento delle normative europee, il governo, che ha tenuto nascosti i Piani di implementazione, sceglie la strada della decretazione d’urgenza e dell’intervento emergenziale, comprimendo il dibattito democratico e svuotando il ruolo del Parlamento». Una prassi, per il Tavolo, «ormai consolidata di intervenire su diritti fondamentali attraverso strumenti normativi che limitano il confronto pubblico e la possibilità di incidere sui contenuti delle riforme». Sul merito, l’allarme riguarda gli automatismi. I testi finora circolati, avverte il Tavolo, mostrano «il rischio concreto di un ampliamento degli spazi di discrezionalità amministrativa che possono riguardare pericolosi automatismi incompatibili con il principio di valutazione individuale, imposto dal Patto Ue, relativo alle richieste d’asilo e riduzioni delle garanzie giurisdizionali effettive». In gioco, si legge, vi è il rispetto di principi fondamentali: «il diritto d’asilo, la libertà personale, la tutela della salute, la dignità delle persone e il divieto di refoulement, tutelati dalla Costituzione italiana, dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali». A pesare è anche il deficit di trasparenza. Le criticità, sottolinea il Tavolo, «si sommano all’assenza, pressoché totale nel percorso di implementazione del Patto, di un adeguato processo di consultazione pubblica»: organizzazioni della società civile, enti territoriali e attori coinvolti nei sistemi di accoglienza «non sono stati messi nelle condizioni di potersi confrontare sui testi preparatori del Piano», documento «rimasto ad oggi nascosto». Da qui l’appello finale alle istituzioni. Il Tavolo «richiama con forza il Parlamento a esercitare pienamente la propria funzione di indirizzo e controllo», perché il recepimento del Patto «non deve tradursi in un abbassamento delle garanzie costituzionali e convenzionali». Ed è necessario «ricondurre ogni intervento normativo entro un quadro di trasparenza e partecipazione, assicurando che le politiche migratorie siano costruite nel rispetto dei diritti fondamentali e non piegate a logiche emergenziali e propagandistiche». Una conclusione netta: «Il rispetto dello stato di diritto non può essere considerato un ostacolo, ma è la condizione imprescindibile per la legittimità e l’efficacia delle politiche pubbliche». 1. Ne fanno parte: A Buon Diritto, ACLI, ActionAid International Italia, Amnesty International Italia, ARCI, ASGI, Casa dei Diritti Sociali, CIR, CGIL, CIES ETS, CNCA –  Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, Commissione Migrantes Missionari Comboniani Provincia Italiana, EMERGENCY, Europasilo, FCEI – Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Fondazione Migrantes, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, International Rescue Committee Italia, Italiani Senza Cittadinanza, Medici del Mondo, Oxfam Italia, Recosol – Rete delle comunità solidali, Refugees Welcome Italia, Save the Children, SIMM, UIL.  ↩︎
Gli Stati Generali sulla detenzione amministrativa
Il 22 e 23 maggio si è tenuta a Milano la quinta edizione degli Stati Generali sulla Detenzione Amministrativa: un evento che chiama a raccolta avvocatə e operatorə del diritto, ma anche accademici, attivistə e persone solidali per ragionare sulle evoluzioni normative e sociali intercorse annualmente in tema di detenzione e diritto d’asilo. Quest’anno risultava fondamentale affrontare i più ampi cambiamenti del Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo, che non solo estende esponenzialmente i casi di una detenzione de facto delle persone migranti, ma segna un cambio di prospettiva epocale nel diritto d’immigrazione e d’asilo a livello europeo. Ad essere ridefinite non sono solo le procedure, ma il significato stesso delle parole e di concetti giuridici tradizionalmente associati alla protezione, i quali sono stati trasformati in armi per selezionare, confinare e controllare le persone migranti. Il Patto europeo rappresenta il punto di arrivo di questa traiettoria. Una riforma definita dalle istituzioni europee come «storica», che segna però anche un cambio di paradigma: se la normativa precedente era costruita almeno formalmente attorno alla figura del richiedente asilo e dei suoi diritti, il nuovo impianto assume come punto di vista prioritario quello dello Stato, della gestione dei flussi e della sicurezza delle frontiere. Ph: Davide Salvadori LA FRONTIERA ADDOSSO «Un migrante mi disse molti anni fa: la legge è per i poveri. E quello che intendeva era che la legge, per i poveri, è contro di loro. Non serve a proteggerli. Serve a confinarli, a opprimerli, a estrarre valore dai loro corpi». È così che Shahram Khosravi ha aperto il primo panel dedicato alla parola “frontiera”. Non è possibile comprendere le politiche migratorie europee senza iscriverle nel più ampio concetto di capitalismo razziale: un sistema che produce valore attraverso lo sfruttamento differenziato delle persone in base alla razza, ma anche al genere e alla classe. «A parità di lavoro e condizioni, una lavoratrice migrante può guadagnare fino al 20 per cento in meno rispetto a un lavoratore nazionale. Questo differenziale salariale è prodotto dalle frontiere», ha concluso Khosravi. Se per decenni la frontiera è stata immaginata come una linea di passaggio verso i diritti, oggi appare più evidentemente come un dispositivo che si attacca ai corpi, alle lingue, ai colori della pelle e alle gerarchie globali del lavoro. Con il regolamento Screening e le procedure accelerate di frontiera, la persona può essere trattenuta per mesi nella “finzione di non ingresso”: nonostante la persona sia già sul territorio, la persona rimane giuridicamente “in frontiera”, fino a una decisione sulle procedure da applicare. Ne deriva la possibilità di confinamento prolungato, procedure accelerate ed espulsioni sempre più agili. A questa trasformazione giuridica si accompagna quella tecnologica. Laura Carrer e le ricercatrici del centro Hermes hanno mostrato come la raccolta sistematica di dati biometrici, l’interoperabilità delle banche dati e l’utilizzo crescente di tecnologie di sorveglianza stiano producendo una nuova forma di confinamento: quello all’interno dei database. Fotografie, impronte digitali e scansioni facciali accompagnano le persone per decenni, ben oltre la loro esperienza migratoria. Un caso emblematico è quello di un cittadino eritreo naturalizzato italiano ancora inquadrato in database che ostacolano la sua libertà di movimento all’estero. Come ha sottolineato Khosravi: «Questo accade a un eritreo, a un afghano, a un iraniano. Non accade a un canadese, a uno svedese o a un francese. La storia coloniale continua a vivere nelle pratiche di frontiera». > La frontiera non si ferma ai confini esterni: cammina con noi all’interno > delle città.  Le cosiddette zone rosse e le ordinanze urbane producono nuove geografie di esclusione. Secondo Selam Tesfai, «la profilazione razziale, la segregazione degli spazi urbani, la distinzione tra chi può stare in un luogo e chi no hanno una storia precisa. L’apartheid non è qualcosa di estraneo alla storia italiana. Basta guardare ad Asmara e alla costruzione delle città coloniali». Queste pratiche costruiscono una geografia morale della città, in cui alcune presenze sono considerate legittime e altre minacciose. «Il mio senso di insicurezza», ha aggiunto, «non è mai considerato rilevante. Non conta la paura di attraversare una stazione sapendo di poter essere fermata per un controllo. Non conta l’umiliazione che si vive negli uffici immigrazione o quando viene chiesto il permesso di soggiorno in mezzo alla strada». A questa estensione dei poteri di sorveglianza si accompagna inoltre, come ha evidenziato il giornalista Duccio Facchini, una crescente opacità istituzionale. Mentre aumentano i dispositivi di controllo sulle persone, si restringe l’accesso alle informazioni da parte di giornalisti, avvocati e società civile. La ragion di Stato viene sempre più spesso invocata per giustificare il diniego di dati fondamentali per comprendere le pratiche di gestione delle frontiere. Ph: Davide Salvadori SOLIDARIETÀ: COMPLICITÀ FRA STATI E CRIMINALIZZAZIONE DEGLI INDIVIDUI Nel Patto europeo, “solidarietà” non indica più il sostegno alle persone in movimento, ma la cooperazione tra Stati nella gestione dei respingimenti. Il compromesso europeo non supera il Sistema Dublino, ma introduce una solidarietà “flessibile”: redistribuzione, contributi economici o responsabilità procedurali opzionali per gli Stati. > Parallelamente, la solidarietà dal basso viene sempre più criminalizzata. Rahel Sereke ha osservato come la repressione segua la logica del «colpirne uno per educarne centro». Nel quartiere di Porta Venezia, pratiche di aiuto sono state progressivamente trasformate in problemi di ordine pubblico attraverso sanzioni, controlli e campagne mediatiche. «Oggi essere identificabili come le persone che aiutano è un pericolo» ha aggiunto, «soprattutto se si tratta di comunità nazionali, etnico-nazionali o le comunità di riferimento con background migratorio». La solidarietà diventa così un comportamento da scoraggiare, mentre gli spazi di mutuo soccorso vengono ridotti e resi vulnerabili. LIBERTÀ CONDIZIONATA Il sistema di gestione migratoria contemporaneo produce una libertà sempre più condizionata. Attraverso le disposizioni del regolamento screening, della direttiva accoglienza e l’introduzione di alcune misure speciali, le persone vengono mantenute “a disposizione” delle autorità senza che si parli formalmente di detenzione. Obblighi di firma, soggiorno, trasferimenti e restrizioni territoriali limitano la libertà personale senza essere riconosciuti come tali. L’avvocato Gianluca Vitale ha evidenziato come molte di queste misure derivino dal diritto penale, trasferite però nel campo amministrativo. Valeria Verdolini ha definito questo fenomeno come “pena senza colpa”: la libertà viene compressa non per ciò che si è fatto, ma per la propria deportabilità. Al panel sulla parola libertà ha partecipato anche l’europarlamentare Ilaria Salis, che di privazione della libertà ne sa qualcosa, ma anche dei processi decisionali all’interno dell’Unione Europea. Nel suo intervento ha restituito la gravità della situazione in Parlamento Europeo, dove l’alleanza tra popolari ed estrema destra permette di discutere e quasi approvare la detenzione e deportabilità anche di minori di 6 anni. VULNERABILITÀ: DA STRUMENTO DI TUTELA AD ARMA DI SELEZIONE Forse nessuna parola mostra con altrettanta evidenza il processo di svuotamento (e sfruttamento) semantico all’interno del nuovo patto europeo quanto il concetto di vulnerabilità. Nelle normative europee la vulnerabilità viene spesso trattata come una caratteristica immediatamente visibile e individuale, mentre numerosi studi dimostrano come essa sia invece prodotta da condizioni sociali, giuridiche ed economiche specifiche. Lo screening preliminare dovrebbe individuare le vulnerabilità entro sette giorni dall’arrivo, in un contesto caratterizzato da trattenimento, forte pressione psicologica e accesso limitato ai servizi. Letizia Palumbo e Barbara Sorgoni, rispettivamente sociologa del diritto e antropologa, hanno invece restituito come la vulnerabilità sia una condizione “situata”, prodotta da fattori ambientali che possono impattare anche categorie di persone ritenute “non-vulnerabili” per senso comune.  Il Patto arriva a seguito di decenni di raccomandazioni che sembra strumentalizzare in senso marcatamente contrario: invece che predisporre valutazioni di vulnerabilità tali da verificarne la sussistenza nella sua complessità, elimina qualsiasi automaticità nelle garanzie a protezione delle soggettività ritenute più fragili.  Come ha osservato Barbara Sorgoni, «forse le ricerche che per anni hanno documentato le trappole e le difficoltà dei sistemi di asilo non sono state ignorate dalle istituzioni europee. Forse sono state lette molto bene e utilizzate per capire come impedire che le persone apprendessero il modo di orientarsi dentro procedure sempre più soffocanti». La conseguenza è una distinzione sempre più rigida tra persone considerate meritevoli di protezione e persone ritenute sacrificabili, all’interno di un sistema che continua a produrre vulnerabilità attraverso la precarizzazione giuridica e la limitazione dei diritti. RIPRENDERSI IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE «Il colonialismo ci insegna una cosa importante», ha affermato Selam Tesfai. «Questa macchina ha bisogno di giustificazioni. Le giustificazioni cambiano nel tempo, ma la logica resta la stessa: costruire una gerarchia tra corpi e vite differenti». Riprendendo le parole della scrittrice Gloria Anzaldúa, Khosravi ha ricordato che la frontiera non è soltanto un luogo di violenza: è anche uno spazio di produzione di conoscenza e di resistenza. Nonostante l’inasprimento dei controlli e la crescita dei dispositivi tecnologici, le persone continuano ad attraversare le frontiere, mostrando forme di resistenza e adattamento a infrastrutture di sorveglianza e violenza che ad altri occhi sembrerebbero imbattibili. Se le frontiere contemporanee si espandono ben oltre i CPR, investendo città, banche dati e procedure amministrative, anche le pratiche di opposizione devono essere capaci di muoversi su questi stessi terreni. Difendere i diritti significa oggi anche contendere il significato delle parole con cui vengono nominati. In questa prospettiva, risignificare il linguaggio diventa un atto politico: mettere in discussione le giustificazioni che legittimano il capitalismo razziale e generare nuovi spazi di agibilità politica.
Itinerari legali: il Patto europeo su migrazione e asilo tra vincoli e spazi di tutela
Quest’anno il ciclo formativo Itinerari Legali, organizzato da ASGI e Le Carbet, sarà dedicato al Patto UE su migrazione e asilo, per capire le regole per contrastarne gli effetti. Gli incontri si terranno in presenza al C.I.Q., via Fabio Massimo 19, Milano, e online su Zoom il 15, 22 e 29 giugno e il 6 luglio, dalle 10 alle 17.30. Sono stati riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine di Milano 12 crediti formativi per lз avvocatз che seguono almeno l’80% dell’intero ciclo formativo. CALENDARIO DEGLI INCONTRI: * 15/06 – Frontiera come procedura: screening, accertamenti e primo accesso alla tutela * 22/06 – Procedure accelerate, frontiera e rimpatrio: velocità contro garanzie * 29/06 – Dopo Dublino: il nuovo sistema di competenza e solidarietà (RAMM) * 06/07 – Accoglienza, qualifiche e percorsi dopo il riconoscimento Formazione clinica: Ogni incontro è costruito intorno a un caso pratico reale o realistico, scelto perché mette a fuoco un nodo critico del nuovo sistema. Il caso viene presentato all’inizio della sessione e funge da filo conduttore per tutta la giornata. Formazione pratica e partecipata: L’approccio è volutamente clinico: non una lezione frontale sul Patto, ma un laboratorio in cui le e i partecipanti portano la propria esperienza, confrontano prassi diverse, individuano le leve di intervento, tanto sul piano del contenzioso quanto su quello stragiudiziale. Relatori: Luce Bonzano, Eleonora Celoria, Nicola Datena, Elena Garrelli, Paola Fierro, Alberto Pasquero, Clara Carolina Tacconi, Giulia Vicini. Modalità d’iscrizione: * Singolo incontro: € 50 (soc* ASGI/Le Carbet: € 40) * Ciclo completo: € 180 (soc* ASGI/Le Carbet: € 150) Modulo d’iscrizione – clicca qui Per iscriversi, compilare il modulo e seguire le istruzioni che arriveranno via mail per il pagamento e la conferma dell’iscrizione. * Scarica il programma
Scheda giuridica: la domanda reiterata di protezione internazionale in fase di esecuzione dell’allontanamento
INTRODUZIONE La presente scheda pratico-giuridica nasce dall’esigenza di fornire uno strumento operativo su una delle questioni più complesse e frequenti nel diritto dell’immigrazione: la domanda reiterata di protezione internazionale presentata nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Si tratta di un’ipotesi tutt’altro che marginale. Nella pratica quotidiana il momento in cui una persona straniera destinataria di un decreto di espulsione o di respingimento manifesta la volontà di presentare una nuova domanda di asilo costituisce uno snodo critico, in cui si intersecano esigenze di ordine pubblico, obblighi internazionali e garanzie procedurali fondamentali. La gestione errata di questo passaggio può produrre conseguenze irreversibili: l’allontanamento di una persona che avrebbe diritto a vedere esaminata la propria domanda. Il fulcro normativo attorno a cui ruota l’intera scheda è l’art. 29-bis del d.lgs. 25/2008, disposizione che disciplina specificamente questa ipotesi e che, proprio per la sua collocazione al crocevia tra procedura amministrativa, esecuzione coattiva e tutela giurisdizionale, richiede una lettura attenta e sistematica. Non è una norma tra le altre: è il punto in cui l’ordinamento prova a bilanciare interessi potenzialmente configgenti, e dove più spesso si registrano prassi difformi, lacune applicative e, talvolta, violazioni concrete dei diritti dei richiedenti. La scheda acquista un’ulteriore rilevanza prospettica alla luce dell’imminente piena operatività del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Il nuovo assetto normativo europeo è costruito attorno all’idea che la domanda di protezione venga tendenzialmente trattata in frontiera, prima dell’ingresso regolare nel territorio degli Stati membri. Questo significa che sul territorio nazionale arriveranno con crescente frequenza persone che hanno già esaurito – o non hanno potuto esercitare compiutamente – la prima procedura di esame, e che si troveranno nella condizione di dover presentare una domanda reiterata mentre è già in corso un procedimento di allontanamento nei loro confronti. In questo scenario, la conoscenza approfondita dell’art. 29-bis cessa di essere un tema riservato agli specialisti del settore per diventare una competenza operativa di base, indispensabile per chiunque lavori a contatto con le procedure di allontanamento e di protezione internazionale. La scheda è articolata come segue: si muove da una riflessione sul ruolo della domanda reiterata come strumento residuale ma essenziale di tutela (§ 1), per poi ripercorrere l’evoluzione normativa dell’art. 29-bis dalla sua introduzione con il D.L. 113/2018 fino alle modifiche apportate dal D.L. 133/2023 (§ 2). Vengono quindi analizzati il fondamento europeo della deroga nell’art. 41 della direttiva 2013/32/UE e il requisito dell’«imminente allontanamento» (§ 3), nonché la nozione di «allontanamento» elaborata dalla direttiva rimpatri 2008/115/CE e la sua trasposizione nell’ordinamento italiano (§ 4). Segue un esame delle singole modalità esecutive dell’espulsione e del loro rapporto con il requisito dell’imminenza (§ 5), e una riflessione sulla natura del comma 1-bis introdotto dal D.L. 133/2023, verificando se configuri una fattispecie autonoma o si risolva in una duplicazione normativa (§ 6). La parte centrale si chiude con l’analisi dei limiti intrinseci alla deroga, in particolare l’obbligo di esame preliminare e la valutazione del rischio di refoulement (§ 7), e con le ricadute della disciplina sul diritto al ricorso e sulla permanenza nel territorio nelle more dell’impugnazione (§ 8). La scheda si conclude con uno sguardo al quadro futuro delineato dal regolamento (UE) 2024/1348 (§ 9) e con osservazioni conclusive di sintesi (§ 10). Scarica la scheda giuridica
Percorsi di inclusione a rischio per i minori arrivati soli in Italia
Ventisette Organizzazioni della società civile chiedono a Governo e Parlamento di non interrompere, tramite la limitazione del sostegno a 19 anni, i percorsi di inclusione degli adolescenti migranti arrivati soli in Italia durante la minore età e di garantire il mantenimento delle tutele previste dalla L.47/2017 (“Legge Zampa”) nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Il 19 maggio, in occasione dell’incardinamento del Disegno di Legge Immigrazione (S. 1869) in Commissione Affari Costituzionali del Senato, 27 Organizzazioni della società civile impegnate nella tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) 1 richiamano l’attenzione su alcuni elementi del provvedimento che rischiano di incidere in modo significativo sulla vita di migliaia di adolescenti arrivati soli in Italia. Negli ultimi anni, la Legge 47/2017 (“Legge Zampa”) ha reso possibile costruire percorsi concreti di protezione e integrazione, riconosciuti anche a livello europeo. Grazie a questi strumenti, molti giovani hanno potuto studiare, formarsi, lavorare e iniziare a costruire il proprio futuro. Oggi, alcune delle modifiche previste dal DDL rischiano di indebolire proprio quelle leve che permettono a questi percorsi di diventare stabili e duraturi. Tra queste, il ridimensionamento del “prosieguo amministrativo” desta particolare preoccupazione: si tratta dello strumento che oggi consente ai neomaggiorenni di continuare ad essere accompagnati nella difficile transizione all’età adulta e dopo aver compiuto la maggiore età, al massimo fino ai 21 anni, completando studi, formazione e inserimento lavorativo. Il DDL contiene una norma che limita categoricamente questo periodo di prolungato sostegno nell’accoglienza a 19 anni. «Ridurre tassativamente il tempo massimo del sostegno al compimento dei 19 anni, come intende fare il DDL in esame, è una scelta di cui non comprendiamo le ragioni – dichiarano le Organizzazioni – e sappiamo che essa può significare, in molti casi, impedire ai ragazzi e alle ragazze di raggiungere la stabilità necessaria alla loro inclusione positiva nella società. Tale riduzione comporterebbe inoltre, nei fatti, una disparità di trattamento tra i minori non accompagnati e i minori affidati a comunità di tipo familiare o in affido familiare a seguito di un provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare, i quali possono fruire del prosieguo nel sostegno fino a 21 anni». L’esperienza quotidiana nei territori mostra con chiarezza che il passaggio alla maggiore età è una fase delicatissima, soprattutto per chi non ha una rete familiare. È proprio in questo momento che la continuità del supporto fa la differenza tra un percorso che si consolida e uno che si interrompe, con il rischio di scivolare in condizioni di vulnerabilità e marginalità, che portano con sé il rischio di ricadute nello sfruttamento. Preoccupano inoltre le modifiche previste in materia di rimpatrio assistito, che spostano il baricentro decisionale dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa. Si tratta di decisioni che incidono profondamente sui diritti e sul futuro dei minori e che richiedono, per loro natura, le massime garanzie e un’attenzione piena al superiore interesse del minore. Il DDL contiene anche lo schema di legge delega relativo all’attuazione dei Regolamenti e della Direttiva discendenti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: un complesso di disposizioni che può avere un impatto di forte riduzione delle tutele per i minori non accompagnati, in particolare in termini di procedure accelerate, qualità della tutela e trattenimento durante le procedure di screening dopo l’arrivo. Le organizzazioni firmatarie, forti dell’esperienza maturata sul campo, rivolgono quindi un invito al Governo, promotore del DDL, e al Parlamento, che dovrà esaminarlo, affinché la discussione del provvedimento rappresenti un’occasione per rafforzare, e non ridurre, la qualità del sistema di tutela. In particolare, si chiede di: * preservare il prosieguo amministrativo, mantenendo la possibilità di una valutazione caso per caso fino ai 21 anni e di richiederlo anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età * tutelare le garanzie procedurali e il diritto all’ascolto dei giovani coinvolti * mantenere in capo al Tribunale per i minorenni la competenza a decidere sul rimpatrio assistito * assicurare la piena tutela dei minori non accompagnati sin dal momento del loro arrivo in Italia nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo Non si tratta solo di norme, ma di percorsi reali: di ragazzi e ragazze che stanno cercando di diventare autonomi, di trovare il proprio posto nella società, di contribuire al contesto in cui vivono. Accompagnarli fino in fondo non è un costo: è un investimento che produce inclusione, stabilità e coesione. 1. Promuovono l’appello: ActionAid, Ai.Bi. Amici dei Bambini, Amnesty International Italia, Associazione Agevolando, ASGI, ARCI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CeSPI, CIDAS, CIES ONLUS, CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati, CISMAI, Cooperativa CivicoZero, CNCA, Defence for Children International, Fondazione Migrantes, Fondazione Terre des Hommes Italia, ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà, International Rescue Committee Italia, Intersos, Oxfam Italia, Refugees Welcome, Salesiani per il Sociale, Save the Children Italia, SOS Villaggi dei Bambini, Tutori in Rete. ↩︎
Diritto d’Asilo alla prova del Nuovo Patto Europeo
Il 22 maggio 2026, la Rete Europasilo chiama a raccolta esperti, operatori e istituzioni per analizzare le nuove norme europee e costruire risposte comuni nei territori. Che succederà al sistema di accoglienza e protezione con l’entrata in vigore delle nuove norme europee? È questa la domanda centrale del convegno nazionale che si terrà a Bologna dalle 9 alle 17.30 presso la sede della Regione Emilia-Romagna. L’evento nasce dall’esigenza di approfondire l’impatto del “Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo”, un pacchetto di riforme che rischia di trasformare profondamente l’accesso alla protezione internazionale e la gestione dei servizi di accoglienza in Italia e in Europa. IL PROGRAMMA DELLA MATTINATA I lavori inizieranno alle ore 9:30 con i saluti istituzionali di Maurizio Fabbri (Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna) e Luca Rizzo Nervo (Delegato per la cooperazione internazionale e l’immigrazione della Regione). Dopo l’introduzione di Rossana Aceti, coordinatrice della rete Europasilo, si aprirà una sessione di interventi di alto profilo con i rappresentanti di Arci, ECRE, UNHCR Italia, Servizio Centrale del SAI, ANCI e ActionAid Italia. L’obiettivo è tracciare un quadro chiaro delle sfide legislative e sociali che ci attendono. Alle ore 11:00, il dibattito entrerà nel vivo con quattro focus tematici: * Minori Stranieri Non Accompagnati: con Veronica Boggini (Save the Children). * Nuovi Diritti e Welfare Universale: con Massimo Campedelli (Sociologo). * Libertà di Circolazione: con Francesca Napoli (coordinatrice del servizio legale Centro Astalli). * Procedura Accelerata e Trattenimento: con Gianfranco Schiavone (ASGI). IL POMERIGGIO: COMUNITÀ DI PRATICA Dopo il pranzo offerto dall’organizzazione, il convegno cambierà veste. A partire dalle 14:30, lo spazio sarà dedicato alle “Comunità di Pratica”: gruppi di lavoro partecipativi dove gli operatori e i partecipanti potranno elaborare soluzioni reali, applicabili ed efficaci per rispondere alle criticità dei propri territori. La giornata si concluderà alle 16:30 con una sessione plenaria per condividere i risultati dei tavoli e definire le conclusioni politiche e operative. INFO LOGISTICHE E ISCRIZIONI * Quando: 22 Maggio 2026, ore 9:00 – 17:30 * Dove: Sede Regione Emilia-Romagna, Via Aldo Moro 50, Bologna * Pranzo: Offerto dall’organizzazione Iscrizione obbligatoria (clicca qui)
La 5° edizione degli Stati Generali sulla detenzione amministrativa
Gli Stati Generali sulla detenzione amministrativa si svolgeranno in presenza a Milano, presso il Centro Internazionale di Quartiere, e online su piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Il 22 e 23 maggio 2026 si terrà a Milano, presso il Centro Internazionale di Quartiere, la quinta edizione degli Stati Generali sulla detenzione amministrativa: un laboratorio politico e giuridico multidisciplinare che, anno dopo anno, si conferma come uno degli spazi più avanzati di analisi e contrasto del sistema della detenzione amministrativa e del regime dei visti in Europa. L’appuntamento arriva in un momento di passaggio decisivo. Con l’entrata in vigore del Patto europeo su migrazione e asilo prevista per giugno 2026, il diritto europeo in materia di mobilità, libertà personale e protezione internazionale attraversa una trasformazione profonda. Il programma completo Iscrizioni Una trasformazione che non si limita alla produzione di nuove norme, ma investe il livello più insidioso del diritto: quello del linguaggio. Il Patto, infatti, non introduce soltanto dispositivi giuridici più restrittivi, ma riorganizza il vocabolario stesso attraverso cui tali dispositivi vengono pensati e legittimati. Termini come frontiera, solidarietà, libertà e vulnerabilità ricorrono con frequenza nei testi normativi, ma vengono progressivamente svuotati del loro significato consolidato per assumere funzioni nuove, spesso opposte a quelle riconosciute dal diritto, dalle scienze sociali e dall’esperienza concreta delle persone migranti. È da qui che gli Stati Generali scelgono di partire: dal linguaggio. Non si tratta di un esercizio filologico, ma di un’operazione politica e giuridica essenziale. Smontare il lessico del Patto europeo diventa una condizione preliminare per qualsiasi forma di resistenza, sia essa legale, politica o comunicativa. Prima ancora di costruire argomentazioni alternative, è necessario comprendere come il testo normativo abbia già anticipato, neutralizzato e in parte assorbito le categorie attraverso cui si potrebbero rivendicare diritti. Il programma dei due giorni è costruito attorno a quattro panel tematici, ciascuno dedicato a una parola-chiave: frontiera, solidarietà, libertà e vulnerabilità. Ogni panel prende avvio dal significato ordinario del termine – quello che si potrebbe trovare in un dizionario o nel lessico giuridico consolidato – per metterne in evidenza lo scarto rispetto all’uso che ne fa il Patto europeo. Un esercizio di confronto che mira a rendere visibile la distanza tra il linguaggio dichiarato delle politiche migratorie e i loro effetti materiali. L’obiettivo è la costruzione collettiva di un glossario critico: uno strumento di analisi e di intervento che permetta di leggere le trasformazioni in corso non solo come cambiamenti normativi, ma come riscritture profonde delle categorie attraverso cui si definiscono confini, diritti e soggettività.
L’applicazione impossibile del Patto UE su migrazione e asilo: dall’accoglienza alla detenzione
1. Il ricorso al trattenimento amministrativo dopo l’arrivo in frontiera delle persone migranti, in vista di un successivo rimpatrio, costituisce da tempo uno degli obiettivi principali delle politiche migratorie europee, ed adesso dovrebbe essere esteso per effetto dei Regolamenti previsti dal Patto UE su migrazione e asilo, adottato il 14 maggio 2024, che dovrebbe trovare applicazione a partire dal 12 giugno 2026. Si tratta di un impianto normativo molto frastagliato, composto da nove Regolamenti ed una Direttiva, all’interno dei quali si riscontrano numerosi rinvii da un testo all’altro, ed a Regolamenti precedenti, tanto da renderne assai problematica l’attuazione a livello nazionale, e la successiva applicabilità, che richiederà un complesso lavoro di interpretazione, sulla quale si può prevedere un diffuso ricorso agli organi giurisdizionali. Al di là della dubbia operatività dei trasferimenti tra Stati membri previsti dal nuovo Regolamento 1351/2024, che afferma il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità nell’esame delle domande di asilo, ed abroga il precedente Regolamento 604/2013 (Dublino), lo snodo centrale sul quale si potrebbe inceppare il nuovo sistema europeo di “gestione” della migrazione e dell’asilo si può individuare nello svuotamento sostanziale della portata del diritto alla protezione internazionale e nella estensione dei casi di trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo. Nessun sistema nazionale potrà assorbire numeri elevati di persone private della libertà personale soltanto perché costrette all’ingresso irregolare per chiedere protezione internazionale. A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti europei in materia di qualifiche di protezione internazionale, inoltre, si verificherà la riduzione della portata della cd. protezione complementare, con un ulteriore incremento dei soggetti potenzialmente destinatari di decreti di diniego/espulsione, e quindi in stato di trattenimento prolungato fino a 18-24 mesi nei centri per il rimpatrio (CPR). 2. L’aspetto più critico dei nuovi Regolamenti europei sulle procedure di asilo e sul cd. screening (accertamento) in frontiera, della durata massima di trenta giorni, è rappresentato dalla generalizzazione del cosiddetto “approccio hotspot” con il quale in appositi centri si tenta di applicare le cd. procedure accelerate in frontiera, al fine dichiarato di ridurre le domande di asilo “strumentali”, con decisioni negative “per manifesta infondatezza”, soprattutto se si accerta la provenienza da “paesi di origine sicuri”. Molti richiedenti asilo si ritroveranno trattenuti nel corso delle procedure accelerate di frontiera, mentre in base alla finzione giuridica del “non ingresso” non saranno considerati presenti sul territorio dell’UE, come se si trovassero in una zona di transito aeroportuale, consentendo così l’applicazione di standard inferiori di riconoscimento dei diritti fondamentali, a partire dal diritto di chiedere asilo e aumentando il rischio di violazioni dei diritti umani e respingimenti alla frontiera. Persino i minori non accompagnati potrebbero essere trattenuti durante queste procedure di frontiera se considerati una “minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico”. Il Regolamento sulle situazioni di crisi n.1359/2024 consentità poi ai singoli paesi ampi margini di deroga, sulla base di valutazioni prevalentemente politiche. Il Regolamento (Ue) 2024/1356 “screening” sull’accertamento personale introduce una procedura obbligatoria di “screening ” in frontiera al fine di eseguire nel più breve tempo possibile le attività di identificazione e una serie di verifiche (in particolare riguardo la vulnerabilità o la pericolosità) per selezionare le persone che hanno comunque fatto ingresso irregolare, anche se per ragioni di soccorso, in modo da inserirle nella procedura per il riconoscimento di una forma di protezione (asilo, protezione sussidiaria o complementare) oppure per avviare le operazioni di rimpatrio. Nel corso dello screening in frontiera, che può protrarsi fino a un massimo di sette giorni, le persone sottoposte agli accertamenti non sono autorizzate ad entrare nel territorio (cosiddetta “finzione di non ingresso”) e possono essere trattenute in luoghi diversi individuati dal ministero dell’interno, e poi dai prefetti, in frontiera o in aree diverse del territorio nazionale. Secondo l’art.2 del Regolamento sullo screening, il trattenimento è definito come “il confinamento di una persona da parte di uno Stato membro in un determinato luogo, dove tale persona è privata della libertà di circolazione”. Il mancato riferimento al diverso concetto di limitazione della libertà personale sembrerebbe escludere la necessità di una convalida giurisdizionale, ma sul punto occorre verificare la vera natura di questa peculiare misura restrittiva, e la sua compatibilità con l’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo e con l’art.13 della Costituzione italiana. In base al nuovo Regolamento UE 2024/1349 sulle procedure di rimpatrio alla frontiera, da non confondere con il più ampio Regolamento sui rimpatri ancora oggetto di discussione a Bruxelles, che dovrebbe sostituire la vigente Direttiva “Return” 2008/115/CE, “il cittadino di paese terzo o l’apolide la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro interessato”. Gli Stati membri possono quindi imporre al richiedente asilo denegato il trattenimento per un periodo non superiore a 12 settimane “in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo Stato membro può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio”. Se una decisione di rimpatrio non può essere eseguita entro questo termine massimo, gli Stati membri continuano le procedure di rimpatrio a norma della vigente direttiva rimpatri 2008/115/CE” dunque con tempi più lunghi e con il trattenimento amministrativo in un centro per i rimpatri (CPR). Si può davvero riconoscere che la nuova disciplina del trattenimento in frontiera configuri un sistema generalizzato di privazione della libertà personale o, ancora, che “normalizzi la detenzione amministrativa alle frontiere”. I rinvii parziali contenuti alla Direttiva rimpatri 2008/115/CE, che stabilisce ancora oggi diversi criteri di progressività e di proporzionalità nel ricorso alla detenzione amministrativa, saranno da rivedere quando a Bruxelles verrà approvato in futuro, con voto convergente (trilogue) del Consiglio, del Parlamento e della Commissione, il nuovo Regolamento sui rimpatri, che abroga per intero la precedente Direttiva del 2008. Non sembra comunque eludibile il principio che stabilisce una riserva di giurisdizione ( art. 5 CEDU e art. 13 Cost,) come non si può derogare alla effettività dei diritti di difesa, garantita dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Eventuali contrasti tra i nuovi Regolamenti e la Carta dei diritti fondamentali saranno risolti dalla Corte di Giustizia UE. La Corte di giustizia UE, con sentenza del 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 e C-925/19, ha affermato che la privazione della libertà personale nel corso delle procedure in frontiera, nelle cd. zone di transito, deve ritenersi sussistente non soltanto nei centri di detenzione come i CPR (centri per i rimpatri), bensì anche in ogni altro luogo dal quale il richiedente asilo non è libero di allontanarsi, dunque anche nei centri Hotspot in frontiera e negli altri luoghi assimilati. In direzioni diverse si sono espresse invece la Corte Costituzionale con la sentenza n.40 2026 e la Corte di Cassazione, dopo che l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo per la detenzione arbitraria e trattamenti inumani o degradanti in centri hotspot ubicati alle frontiere. Adesso la Corte Costituzionale dovrà essere di nuovo chiamata a pronunciarsi sul trattenimento amministrativo sia nei centri per i rimpatri che nei centri hotspot, atteso che i “modi” di limitazione della libertà personale rimangono ancora rimessi alla potestà regolamentare ed alla discrezionalità amministrativa. Ed è pure evidente come si restringano gli spazi per un effettivo controllo giurisdizionale sulle diverse forme di limitazione della libertà personale dopo l’arrivo in frontiera. Materia sulla quale si dovrà verificare la posizione della Consulta. Per la Corte di Lussemburgo una normativa nazionale che non garantisce alcun controllo giurisdizionale della legittimità della decisione amministrativa che dispone il trattenimento di un richiedente protezione internazionale, viola il contenuto essenziale del diritto di difesa enunciato dall’art. 47 della Carta UE dei diritti fondamentali. Principio ormai consolidato, e confermato anche nel caso di persone provenienti da paesi di origine designati come “sicuri”, da una ulteriore decisione della Corte di Lussemburgo del primo agosto 2025, Cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]. 3. Al di là della dubbia praticabilità delle procedure di rimpatrio in frontiera, in assenza di una effettiva collaborazione dei paesi di origine, rimane del tutto fumosa la prospettiva dei “rimpatri” con accompagnamento forzato in un centro (hub di rimpatrio) ubicato in un paese terzo “sicuro”, prospettiva già fallita tanto nel modello Rwanda, sperimentato dal Regno Unito, che nel modello Albania. Le leggi di attuazione del Protocollo Italia Albania confermano una distanza incolmabile dalle previsioni dei nuovi Regolamenti europei sui rimpatri, che presuppongono il completo trasferimento ad un paese terzo della giurisdizione sulle persone straniere respinte o espulse, e non consentono sulle medesime persone, persino nel caso dei richiedenti asilo, l’esercizio della giurisdizione di un paese membro (come nel caso dell’Italia nei centri di detenzione di Schengjin e di Gjader) al di fuori dei confini dell’Unione europea. La nuova disciplina euro-unitaria dell’approccio hotspot, che risulterà in futuro ancora più restrittiva se verrà adottato il nuovo Regolamento sui rimpatri, con l’abrogazione della vigente Direttiva 2008/115/CE, non legittima dunque le prassi fin qui sperimentate, tanto alla frontiera nazionale, con forme diverse di trattenimento informale, senza convalida giurisdizionale, quanto nella esternalizzazione delle procedure di asilo e della detenzione amministrativa in Albania, materia sulla quale si dovrà pronunciare la Corte di giustizia UE. 4. Ad aprile del 2026, il governo ha trasmesso al Senato un disegno di legge in materia di immigrazione che, oltre a prevedere un’ampia delega per l’adozione di numerosi decreti legislativi per dare attuazione ai Regolamenti introdotti in base al Patto UE sulla migrazione e l’asilo, tenta di fornire una base legale alla detenzione amministrativa, come impone il richiamo ineludibile della Corte costituzionale, che si è pronunciata in questa materia con la sentenza n.96 del 2025. La Corte ha censurato in particolare la vigente normativa in materia di trattenimento amministrativo, osservando che non regola puntualmente le modalità per la restrizione della libertà personale, e non garantisce i diritti e le forme di tutela delle persone straniere trattenute in stato di “detenzione amministrativa”. Si dovrà verificare adesso se il legislatore italiano sarà in grado di rispondere alle sollecitazioni della Consulta con una normativa sui modi della detenzione amministrativa rispettosa del dettato costituzionale (art.13), che fissa la riserva di legge (previsione con legge dei casi e delle modalità di trattenimento amministrativo) e la riserva di giurisdizione (obbligo di convalida dei provvedimenti restrittivi da parte di un giudice), per tutti i casi in cui venga limitata la libertà personale, dunque anche nei centri hotspot in frontiera e in altre aree a disposizione delle autorità di polizia. Il disegno di legge proposto dal governo prevede un rinvio assai generico, per la disciplina dei modi del trattenimento amministrativo, ad una serie di futuri decreti legislativi dal contenuto ancora incerto. Le misure limitative della libertà personale da parte delle forze di polizia, previste dalla nuova normativa, con una distinzione poco chiara tra libertà personale e libertà di circolazione, resteranno ancora disciplinate con provvedimenti amministrativi di natura regolamentare e dunque di carattere discrezionale. Si continua così a violare la riserva di legge e di giurisdizione prevista dall’articolo 13 della Costituzione e dall’art.5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Fulvio Vassallo Paleologo
April 16, 2026
Pressenza
“This pact kills!”: ciclo di formazione gratuito sul nuovo Patto UE su migrazione e asilo
Spazio Stria, Open Gates, Mediterranea Padova e Clinica Popolare Azadî organizzano un ciclo di formazione gratuito sul nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo. “Il Patto – scrivono le associazioni – rafforza un sistema di controllo, selezione, detenzione e rimpatrio ai danni delle persone migranti. Crediamo che conoscerne i contenuti sia una condizione fondamentale per rafforzare una rete plurale capace di opporsi alle violazioni dei diritti e dei principi di giustizia, uguaglianza e libertà che esso comporta”. Il ciclo formativo è strutturato con un evento inaugurale e successivi quattro incontri informativi: sarà uno spazio aperto per approfondire le implicazioni giuridiche, sociali e politiche di questa svolta normativa. Venerdì alle 10 aprile alle ore 18:30 si terrà l’evento iniziale ad accesso libero senza bisogno di iscrizione. La contestazione transnazionale del Patto europeo sulle migrazioni Ne parliamo con: * Ilaria Salis (Parlamento Europeo) * Laura Marmorale (Mediterranea Saving Humans) * Maurizio Veglio (ASGI) * Stefano Bleggi (Melting Pot) * Omid Firouzi Tabar (Università Ca’ Foscari) -------------------------------------------------------------------------------- IL CICLO DI FORMAZIONE – CALENDARIO Tutti gli incontri si svolgono presso lo Spazio Stria in Piazza Gasperotto, con possibilità di seguire online via Zoom. L’iscrizione è obbligatoria. mercoledì 22 aprile – Introduzione al Patto europeo + Regolamento Screening/Eurodac Con: Marco Ferrero (avvocato, Cadus), Lucia Gennari (avvocata, Asgi), Francesco Ferri (esperto, Action Aid) mercoledì 29 aprile – Regolamento Procedure e Paesi “sicuri” Con: Giovanni Barbariol (avvocato Asgi), Francesca Venturin (avvocata, Giuristi Democratici), Martina Tazzioli (Università di Bologna) mercoledì 6 maggio – Direttiva accoglienza, MSNA e vulnerabilità Con: Chiara Pernechele (avvocata, Comitato Diritti Umani Padova), Chiara Roverso (avvocata, Cadus), Enrico Gargiulo (Università di Bologna) mercoledì 13 maggio – Regolamento rimpatri Con: Martina Ramacciotti (avvocata, Asgi), Giulia Fabini (Università di Bologna), Alessio Giordano (giornalista, Altreconomia) La formazione è gratuita e aperta a tutte e tutti. Dopo l’evento inaugurale del 10 aprile, ad accesso libero, seguiranno 4 incontri a cui è possibile partecipare compilando il form di iscrizione. Form di iscrizione