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Una cassetta degli attrezzi al tempo del Patto UE: intervista a Martina Tazzioli
È imminente l’implementazione del Patto Europeo su Migrazione e Asilo, la radicale riforma della normativa europea che ridisegna le modalità di gestione delle cosiddette frontiere esterne. Si tratta di un cambiamento di ampissima portata che accentua la selettività dei meccanismi di accesso, la limitazione della libertà personale e il controllo della mobilità. Per prepararci a fare i conti con questa trasformazione può essere utile interrogarsi non solo sul contenuto della nuova normativa, ma anche sulle categorie, i saperi e i paradigmi con cui leggere questa fase da una prospettiva critica. In previsione di un prossimo numero della rivista Controfuoco dedicato al Patto Ue, abbiamo deciso di anticipare la sua pubblicazione con una serie di interviste video per cominciare a rispondere ad alcune domande centrali: come cogliere la portata dei cambiamenti in corso? Come indagarne concretamente gli effetti? E quali strumenti teorici e politici possiamo costruire per contestarli? In questa prima intervista parliamo quindi del nuovo Patto e della cassetta degli attrezzi con cui provare ad affrontarlo insieme a Martina Tazzioli, professoressa associata presso il Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna. D. IL PATTO EUROPEO SU MIGRAZIONE E ASILO È DIFFUSAMENTE RAPPRESENTATO COME UNA SVOLTA. DAL TUO PUNTO DI VISTA, DETERMINA UN CAMBIO DI PARADIGMA OPPURE SI COLLOCA IN SOSTANZIALE CONTINUITÀ CON LA RAZIONALITÀ DELLE POLITICHE MIGRATORIE EUROPEE DELL’ULTIMO DECENNIO? R. Direi che il Patto si inserisce in un contesto più ampio, di lunga durata, di trasformazione delle politiche di contenimento a livello europeo. A mio avviso, non va letto come un testo a sé stante, scollegato da una serie di riforme intervenute negli ultimissimi anni e nel medio periodo, sia a livello europeo sia a livello nazionale. Al tempo stesso, il Patto rende più visibili determinate trasformazioni avvenute nelle modalità di presa sulle vite e di sgretolamento delle vite migranti. Con riferimento a questi profili, ci sono due paesi chiave: l’Italia e la Grecia. È soprattutto in Grecia che svolgo gran parte della mia ricerca accademica e entrerò poi nel merito di alcune pratiche sviluppate in quel contesto, successivamente divenute obbligatorie attraverso il Patto. D. ALLA LUCE DI QUELLO CHE SOSTIENI, COSA TI SEMBRA IMPORTANTE COGLIERE POLITICAMENTE DEL PATTO? CHE IDEA DI FRONTIERA E DI GOVERNO DELLE MIGRAZIONI EMERGE, DAL TUO PUNTO DI VISTA, NELLA NUOVA NORMATIVA? R. A proposito delle traiettorie nelle politiche e nei meccanismi di governo delle persone migranti che il Patto mette in luce, molti studiosi, giornalisti e organizzazioni non governative si sono soffermati soprattutto sulla cosiddetta Screening Regulation e, ovviamente, sul Regolamento Rimpatri, i due pilastri di questo approccio sempre più orientato verso meccanismi di confinamento preventivo, detenzione arbitraria ed espulsione. Tuttavia, senza tralasciare queste due previsioni, se spostiamo l’attenzione sulla direttiva accoglienza e su alcuni dettagli che emergono, anche sul piano linguistico, nei vari punti del Patto, credo sia importante cogliere questa “punitività latente” che il Patto esprime nei confronti delle persone migranti. Faccio riferimento a quelli che chiamo “ambienti punitivi”, dove per punitivo non si intende necessariamente l’effettivo atto del punire, ma una punitività latente e potenziale che ha a che vedere anche con la criminalizzazione di condotte senza crimine, ovvero senza infrazione di una legge. Faccio un esempio. In Grecia, nel settembre del 2025, è stata approvata una legge che le ONG greche e internazionali hanno giustamente interpretato come uno shift securitario drammatico. La norma prevede l’incarcerazione dei richiedenti asilo la cui domanda venga respinta in seconda istanza e introduce inoltre ammende estremamente elevate per le persone che fanno ingresso irregolare nel Paese. Viene spontaneo chiedersi se il governo greco sarà effettivamente in grado di implementare una legge che risuona così fortemente con alcune norme contenute nel Patto. La mia risposta è che forse importa relativamente. Chiaramente, per le persone migranti importa moltissimo se verranno detenute o meno. Negli ultimi mesi, in Grecia, si è registrato un aumento esponenziale dei richiedenti asilo in detenzione. Quello che tuttavia si produrrà nel medio e lungo periodo è soprattutto questa condizione di punitività potenziale, che ha un impatto reale sulla vita delle persone. È una condizione molto simile a quella che l’antropologo Nicholas De Genova ha definito “condizione di deportabilità”. A prescindere dal fatto che si venga o meno espulsi o deportati, la condizione di deportabilità aumenta e moltiplica la precarietà sociale e socioeconomica della persona e, chiaramente, anche la possibilità di essere sfruttata sul mercato del lavoro. Questa punitività latente ha a che fare con i crimini senza infrazione, ciò che Michel Foucault, nei suoi corsi al Collège de France sulla società punitiva, ha definito “legalismi infralegali”, proprio perché non hanno necessariamente a che vedere con la violazione della legge. Questi elementi si ritrovano in vari punti del Patto e hanno a che fare con una punizione, se non altro potenziale, di condotte “disobbedienti”. Ad esempio, se guardiamo a quanto prevede la riforma del sistema di asilo, l’Asylum and Migration Management Regulation, si stabilisce che la persona richiedente asilo venga privata del diritto all’accoglienza in tutte le sue componenti, compreso il pocket money, nel momento in cui le viene comunicato un trasferimento Dublino. Prima ancora che il trasferimento avvenga, nello Stato in cui temporaneamente si trova, quella persona non avrà più diritto, da un momento all’altro, all’accoglienza in tutte le sue forme. Questo è il primo aspetto che ci parla di un trend più ampio, non necessariamente codificato nel Patto, ma riconducibile a una tendenza che non inizia con la sua implementazione e che può essere fatta risalire al periodo successivo alla pandemia. Consiste nel governare le vite delle persone migranti, compresi i richiedenti asilo, attraverso lo smantellamento sistematico delle infrastrutture di supporto alla vita. Tra queste vi è, chiaramente, anche il sistema di asilo nella sua componente dell’accoglienza. Ha a che fare con la sottrazione e con i tagli radicali a tutti quei servizi che erano previsti per consentire ciò che viene definito “integrazione” – e non sono ovviamente una fan di questo termine. Trovo estremamente preoccupante questo confinamento che va ben oltre la detenzione ufficiale, ben visibile nella Screening Regulation, con l’apertura di questi centri ibridi di prima accoglienza in cui non è chiaro cosa avverrà. È un modo per rendere preventivamente illegale la presenza di una persona migrante sul territorio attraverso la cosiddetta finzione di non ingresso. Si tratta di pratiche di confinamento spaziale che vanno ben oltre la detenzione amministrativa ufficiale e che rendono sempre più difficile diventare richiedenti asilo. È un trend molto visibile in Grecia negli ultimi anni: diventa difficile diventare richiedenti asilo prima ancora che ottenere una forma di protezione. Si tratta di una caratteristica delle leggi greche implementate dopo l’accordo tra UE e Turchia, all’interno di un contesto caratterizzato non semplicemente dalla criminalizzazione dell’umanitario, ma dal suo stesso smantellamento. L’ultimo aspetto che mi sembra interessante sottolineare riguarda la rappresentazione del richiedente asilo come una persona che abusa del diritto di asilo. Questo paradosso di un diritto che può essere abusato ricorre a più riprese nel Patto. I tagli all’accoglienza sono giustificati proprio in ragione del presunto abuso di questo diritto. Il tema dell’abuso dei diritti mi sembra un punto di ingresso utile per collegare il Patto, in quanto tale, ad altre leggi e ad altre trasformazioni sociopolitiche avvenute in alcuni Stati europei, prima fra tutti l’Italia. Il Patto va letto anche alla luce delle trasformazioni intervenute con i due decreti sicurezza. Si tratta di una criminalizzazione crescente che investe anche alcuni cittadini e alcune cittadine proprio attraverso questo linguaggio dell’abuso. Non mi riferisco, in quest’ultimo caso, ai decreti sicurezza, ma piuttosto all’idea dell’abuso del sistema sanitario. È un invito a leggere il Patto oltre il Patto: il diavolo sta nei dettagli. All’interno dei suoi articoli si intravedono infatti traiettorie trasversali molto chiare, che non sono certamente limitate ai meccanismi di detenzione ed espulsione. D. MOLTE GRAZIE, MARTINA, PER QUESTA PANORAMICA GENERALE E PER GLI ESEMPI DAVVERO PARADIGMATICI CHE HAI CONDIVISO. L’IMPLEMENTAZIONE DEL PATTO È ANCHE L’OCCASIONE PER RIFLETTERE SULLO STATO DI SALUTE DEI SAPERI CRITICI INTORNO ALLE POLITICHE MIGRATORIE. TI SEMBRA UNA FASE IN CUI QUESTI SAPERI CRITICI FATICHINO A INCIDERE NELLO SPAZIO PUBBLICO? E, IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, PERCHÉ? DOVE COLLOCHI L’ANALISI? R. Il panorama degli studi critici sulle migrazioni è molto eterogeneo, per cui è difficile fornire una risposta univoca. Mi sembra però che lo scollamento tra il tipo di riflessione critica prodotta e ciò che avviene sul territorio sia significativo. In parte dipende dall’accelerazione con cui vengono approvate nuove leggi e nuove normative. In parte è dovuto anche al crescente tecnicismo: un linguaggio tecnocratico, deliberatamente adottato da chi queste leggi le scrive, sempre più orientato a escludere. Si tratta di un linguaggio molto poco democratico, che esclude proprio chi dovrebbe leggere e interpretare criticamente queste norme. Si è in qualche modo creata una divisione all’interno dei critical migration studies tra chi si confronta con questo piano e prova a comprenderne i dettagli, le incongruenze e gli aspetti più problematici, e chi invece prende le distanze da questi aspetti, correndo però il rischio di inseguire quello stesso linguaggio. Credo che questo produca un primo punto di stallo, che rimanda anche a una divergenza nel modo in cui viene intesa la possibilità di incidere nello spazio pubblico, ciò che in termini più accademici viene definito impact. Anche sotto questo profilo, la letteratura sulle migrazioni si divide sostanzialmente tra ricercatrici e ricercatori che si rifiutano di intraprendere quella strada e chi invece scrive e studia precisamente con quel fine, articolando ricerche che possono essere definite policy driven o comunque sviluppate in stretta collaborazione con le agenzie che governano le migrazioni. Penso che vi sia la necessità di riflettere su che cosa significhi incidere nello spazio pubblico. Credo che sia questa la domanda che resta sottesa a gran parte del dibattito. Vi è poi un altro aspetto, legato alla congiuntura sociopolitica europea, che si collega a quanto dicevo prima. Credo che uno degli ostacoli principali, avvertito da chi dieci o quindici anni fa utilizzava senza esitazioni la propria ricerca per criticare gli attori che governano le migrazioni, compresi gli attori umanitari, sia questo: sempre più le vite delle persone migranti vengono soffocate attraverso la sottrazione di quelle infrastrutture vitali che hanno a che fare anche con gli interventi umanitari. Questo non significa assolvere o assumere un approccio acritico nei confronti delle grandi organizzazioni internazionali, come l’UNHCR o la Croce Rossa. Significa piuttosto ripensare il modo in cui si possa riarticolare un sapere critico alla luce del fatto che il potere, e i poteri che agiscono sulle vite, operano sempre più anche in questo modo: facendo ammalare le persone migranti, trattenendole in spazi insalubri e affamandole. Vi sono molti contesti in cui questo è evidente e qui ritorno alla Grecia. Negli ultimi anni il paese ha fatto ricorso a numerosi decreti e misure arbitrarie, talvolta applicate dagli stessi camp manager, cioè da chi gestisce i campi per rifugiati. Alcune di queste misure prevedono l’esclusione dalla distribuzione del cibo delle persone che non sono ancora riuscite a formalizzare la domanda di asilo o che hanno ricevuto un diniego. Si potrebbe obiettare che tutto questo non sia poi così distante da quanto previsto dalla direttiva europea del 2013. Tuttavia, il punto è un altro: che cosa accade quando questi meccanismi di espulsione dal sistema di supporto umanitario vengono attivati da un giorno all’altro, in contesti come i campi in Grecia, totalmente isolati, dove le persone si ritrovano improvvisamente senza alcun sostegno materiale e, letteralmente, affamate? Tutto questo si inserisce inoltre in un contesto globale, che va ben oltre la dimensione europea, nel quale questa dinamica è diventata un trend sempre più generalizzato. Pensiamo, ad esempio, ai tagli all’USAID promossi dall’amministrazione Trump, che hanno avuto conseguenze molto concrete. In Grecia, molte ONG – penso, per esempio, a organizzazioni come Caritas – dipendono in larga misura dai fondi USAID. Qual è stata la conseguenza? Una parte significativa del personale è stata licenziata e, parallelamente, sono aumentati i tagli ai servizi rivolti alle persone che vivono nei campi, ai beneficiari di protezione internazionale e ai richiedenti asilo. Per questo credo che ripensare una critica trasformativa al controllo umanitario sulle vite sia oggi una sfida importante. Una sfida che va articolata ben oltre posizioni troppo binarie, che personalmente trovo poco soddisfacenti: da un lato le critiche monolitiche all’umanitario come fenomeno intrinsecamente coloniale o razzista; dall’altro le posizioni di chi, da sempre, tende a sottolineare esclusivamente la necessità degli interventi umanitari. Quindici anni fa Didier Fassin ci metteva in guardia dal rischio di un’umanitarizzazione dell’asilo – una riflessione che in realtà aveva iniziato a sviluppare già negli anni Novanta. Oggi ci troviamo invece di fronte a un processo di deumanitarizzazione dell’asilo, che procede parallelamente a uno svuotamento del diritto di asilo stesso. Quando queste due dinamiche si producono contemporaneamente, che cosa ne è del sapere critico sulle migrazioni? L’ultimo aspetto che vorrei sottolineare, il quarto elemento, riguarda la tendenza al distaccamento dal terreno. Molti di questi studi che si autodefiniscono critici si sono collocati, in qualche modo, attorno a due assi principali. Il primo è quello di un approccio riflessivo, incentrato sulle categorie utilizzate. Si tratta di un lavoro importante, che ha riguardato la messa in discussione della categoria stessa di migrante. Tuttavia, questo processo ha talvolta prodotto anche una paradossale essenzializzazione, una reificazione di quelle stesse categorie. Tutto sembra passare attraverso questo livello di analisi, senza che venga sviluppata con altrettanta forza una riflessione su come incidere concretamente, per tornare alla domanda precedente. Negli ultimi anni, inoltre, una parte importante di questo dibattito si è concentrata sul tema del posizionamento del ricercatore e della ricercatrice. Si tratta, anche in questo caso, di una riflessione fondamentale, che mancava all’interno di quel campo di studi. Tuttavia, essa rischia talvolta di reindividualizzare la ricerca sulle migrazioni, spostando l’accento da una critica al confine – taglio molto con l’accetta – a una critica di noi stessi in quanto soggetti che operano al confine. È anche per questo che continuo a ritenere molto rilevante il lascito di quella letteratura critica sulle migrazioni che ha proliferato nei primi anni Duemila. Penso, innanzitutto, all’approccio dell’autonomia delle migrazioni, ma anche ad altri filoni. Prima menzionavo, ad esempio, Didier Fassin, che si colloca in una prospettiva molto diversa ma la cui critica dell’umanitario si situava pienamente dentro e contro questi meccanismi di presa sulle vite. Una critica che lavorava sulle ambivalenze delle forme di sfruttamento e di stritolamento prodotte dal capitalismo, senza pretendere di collocarsi al di fuori di esse. Questo mi porta al secondo filone oggi particolarmente influente nei critical migration studies: l’approccio decoloniale al sapere sulle migrazioni. Si tratta di una prospettiva che ha avuto un grande successo soprattutto nel mondo anglofono e, in particolare, in Gran Bretagna. Era chiaramente un tassello mancante. Non si è trattato semplicemente di un’aggiunta a un dibattito già esistente, ma di uno spostamento della linea stessa di analisi, che considero fondamentale. Senza voler fare una critica della critica, credo però che sia utile interrogarsi anche in questo caso sui punti di contatto tra questo approccio e le trasformazioni che stanno avvenendo. Non per sostenere che la ricerca debba essere policy driven – non sto assolutamente andando in quella direzione – ma per comprendere fino a che punto un’analisi critica delle politiche migratorie rischi talvolta di risultare scollata da un’analisi di come quelle stesse politiche operino concretamente sulle vite delle persone migranti. A mio avviso, il punto di stallo di questo filone ha a che fare con il fatto che non esiste un “fuori” nel quale questa critica decoloniale possa collocarsi. Diventa un po’ sterile, sul piano analitico prima ancora che su quello politico, limitarsi a condannare le politiche dell’UE, dell’agenda europea o degli Stati del cosiddetto Global North – con tutte le imprecisioni che questa etichetta porta con sé – quando uno degli altri grandi nodi dei migration studies contemporanei, insieme a quello della deumanitarizzazione dell’asilo, riguarda il fatto che, ovunque spostiamo lo sguardo, troviamo politiche estremamente violente e razziste. Questo vale anche per paesi prossimi ai confini ufficiali dell’Unione Europea. Penso alla Tunisia, dove ho svolto ricerca anni fa. Non è che prima non esistessero comportamenti razzisti da parte dei cittadini o politiche discriminatorie. Tuttavia, con l’attuale governo si è verificato uno shift molto significativo, in particolare a partire dal 2022-2023. Oggi assistiamo a una situazione estremamente grave, sia nei confronti delle persone solidali con i richiedenti asilo sia, soprattutto, nei confronti dei migranti africani, come vengono comunemente definiti. Situazioni analoghe si riscontrano, per restare in paesi vicini ai confini dell’UE, anche in Marocco, Algeria e Turchia. Credo quindi che questi due punti di stallo – da un lato la deumanitarizzazione dell’asilo, dall’altro l’emergere di forme di violenza sistematica che eccedono qualunque logica di ritorno economico o di semplice controllo dei movimenti migratori – ci pongano di fronte alla necessità di ripensare che cosa significhi oggi riarticolare un sapere critico. In questo quadro, tanto l’approccio decoloniale quanto la critica dell’umanitario devono essere assunti come acquisizioni fondamentali, ma anche radicalmente ripensati. D. MOLTE GRAZIE, MARTINA, PER LA TUA ANALISI, DAVVERO DENSA DI SPUNTI TEORICI E POLITICI SU CUI RIFLETTERE. CI AVVICINIAMO ALLA PARTE CONCLUSIVA DELLA NOSTRA CHIACCHIERATA E, IN VISTA DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL PATTO, VORREMMO PROVARE A IMMAGINARE UNA SORTA DI CASSETTA DEGLI ATTREZZI DA METTERE A DISPOSIZIONE DI ATTIVISTE E ATTIVISTI, OPERATRICI E OPERATORI, RICERCATRICI E RICERCATORI CHE AVRANNO A CHE FARE CON LA SUA IMPLEMENTAZIONE. QUALI STRUMENTI TEORICI O CATEGORIE ANALITICHE TI SEMBRANO OGGI PARTICOLARMENTE UTILI PER LEGGERE LE TRASFORMAZIONI IN CORSO? E QUALI, INVECE, RISCHIANO DI RIVELARSI INSUFFICIENTI O FUORI FUOCO? NELLA RISPOSTA PRECEDENTE HAI GIÀ IN PARTE AFFRONTATO QUESTA DOMANDA, MA C’È QUALCOS’ALTRO CHE RITIENI IMPORTANTE VALORIZZARE IN QUESTA FASE DI TRASFORMAZIONI COSÌ TUMULTUOSE? R. Sì. Innanzitutto credo che, a conclusione della risposta precedente, la sfida sia ripensare che cosa significhi critica. Quando parliamo di ricerca critica sulle migrazioni, che cosa intendiamo criticare, esattamente? Fermarsi su questa domanda ci permette anche di capire quali strumenti teorici e quali categorie analitiche possano esserci utili. Lo dico perché sono piuttosto reticente nei confronti di analisi che interpretano, anche implicitamente, la dimensione critica della ricerca esclusivamente in termini di denuncia. E non mi riferisco alla denuncia finalizzata ad aprire contenziosi legali, che è ovviamente un’altra questione e può essere estremamente importante. Mi riferisco piuttosto alla denuncia come smascheramento dei meccanismi di potere e del funzionamento degli Stati. La maggior parte di questi meccanismi, però, è ormai sotto i nostri occhi, così come lo sono le violenze e gli effetti prodotti dalle politiche di contenimento: basti pensare alle morti in mare. Certo, è sempre necessario continuare a produrre evidenze, ma ricordiamoci che negli ultimi dieci anni di evidenze ne abbiamo avute molte. Che cosa significa allora critica, o critica trasformativa, se prendiamo sul serio il fatto che forse non è più sufficiente smascherare il potere? Tanto più che molti Stati oggi rendono visibili le proprie stesse violazioni e, anzi, riformulano le leggi proprio sulla base di quelle pratiche. Al tempo stesso, credo che proprio per lo stesso motivo possano risultare insufficienti o fuori fuoco quelle critiche che si limitano a invocare lo smantellamento di dispositivi come l’accoglienza o l’asilo. Non perché queste critiche siano prive di fondamento, ma perché oggi ci troviamo in una fase in cui proprio quelle infrastrutture vengono materialmente smantellate. Allo stesso modo, penso a parole d’ordine come “abbattiamo le frontiere”. Non perché non siano più valide o perché siano utopiche – non voglio assolutamente entrare in questo tipo di discussione, che è spesso propria di approcci liberali agli studi sulle migrazioni – ma perché il Patto, nella sua complessità e nei suoi tecnicismi, ci mostra come le diverse dimensioni del percorso migratorio siano profondamente interconnesse. Non si può parlare di smantellamento dei confini senza interrogarsi contemporaneamente sulle forme di presa sulle vite che si esercitano sulle persone dublinate o su quelle che vengono espulse, da un giorno all’altro, dalle proprie abitazioni e dalle maglie dell’accoglienza. In questo senso, negli ultimi anni ho trovato particolarmente illuminante la lettura di femministe abolizioniste come Angela Davis e Ruth Wilson Gilmore. Il loro lavoro, pur sviluppandosi in un contesto diverso da quello europeo, mostra con grande chiarezza come i diversi meccanismi di organizzazione della violenza siano profondamente interconnessi. Pur occupandosi principalmente del sistema carcerario, queste autrici insistono proprio sulla necessità di leggere insieme dispositivi che troppo spesso vengono analizzati separatamente. Queste due autrici, così come altre e altri meno noti all’interno della tradizione abolizionista, ci dicono con grande chiarezza che l’abolizionismo non può limitarsi a dire: aboliamo le prigioni, aboliamo i sistemi di violenza organizzata. La sfida consiste piuttosto nel capire come riorganizzarci. La questione dell’organizzazione politica è una vera e propria ossessione nei loro scritti: come ripensare le forme dell’organizzazione collettiva per rendere possibile un mondo in cui la riproduzione di questi meccanismi di razzializzazione non sia più né possibile né auspicabile, e in cui l’esistenza stessa delle prigioni diventi infine obsoleta. Lo stesso si potrebbe dire dei vari meccanismi di confinamento. Quando parlo di confini, in questo caso, non mi riferisco alle frontiere nazionali. Credo che questa sia una letteratura che solo negli ultimi anni ha fatto il proprio ingresso nel campo degli studi critici sulle migrazioni e che possa rivelarsi particolarmente produttiva. L’altra griglia analitica che trovo utile – o, più in generale, l’altra prospettiva da cui leggere le trasformazioni in corso – consiste nel collocare le politiche migratorie all’interno dei più ampi processi di precarizzazione sociale ed economica che investono migranti e cittadini, pur in forme e con intensità differenti. È per questo che considero fondamentale il lavoro di Enrica Rigo, così come quello di molte altre studiose femministe che mobilitano la prospettiva della riproduzione sociale per cogliere le forme di presa sulle vite delle persone migranti. Una prospettiva che permette di leggere come venga erosa la possibilità stessa di riproduzione della vita, in senso ampio, e come questo processo si intrecci con lo smantellamento di quelle infrastrutture di supporto alla vita che riguardano non soltanto le persone migranti, ma anche i cittadini. D. GRAZIE ANCORA, MARTINA, PER L’AFFRESCO MOLTO ARTICOLATO CHE CI HAI PROPOSTO. IN CHIUSURA, SE DOVESSI CONTRIBUIRE ALLA COSTRUZIONE DI QUESTA IMMAGINARIA CASSETTA DEGLI ATTREZZI CHE POSSA ACCOMPAGNARE L’IMPLEMENTAZIONE DEL PATTO EUROPEO E AIUTARCI A PREPARARCI POLITICAMENTE AD AFFRONTARLO, TI VENGONO IN MENTE LIBRI, ARTICOLI O ALTRI MATERIALI CHE INSERIRESTI AL SUO INTERNO? R. Credo sia importante leggere anche testi che consentano di assumere uno sguardo in qualche modo laterale rispetto al Patto. All’inizio menzionavo il lavoro di Nicholas De Genova, che rappresenta ormai un classico per chi si occupa di migrazioni. In particolare, credo che i suoi lavori sulla deportability ci dicano ancora molto sull’importanza di guardare oltre il successo o il fallimento delle politiche migratorie e di osservare, piuttosto, come la precarietà socioeconomica venga prodotta attraverso quei meccanismi che lui definisce appunto come una condizione di deportability e che, a mio avviso, oggi possono essere riletti nei termini di una punitività latente. E poi, per restare su uno sguardo laterale, menzionavo all’inizio il corso di Michel Foucault al Collège de France sulla società punitiva, nel quale emerge il tema della criminalizzazione senza infrazione, che credo abbia ancora molto da dirci. Un altro materiale che suggerirei riguarda la genealogia della cosiddetta finzione di non ingresso, che mi è sembrato particolarmente utile ricostruire. Si tratta di un dispositivo che, come ricordavo, è stato implementato dalla Grecia prima che da altri paesi. Su questo tema segnalo un interessante report di ECRE dedicato proprio alla finzione di non ingresso. Il documento ricostruisce le diverse tappe della sua affermazione negli ultimi anni, mostrando con precisione come e quando questo meccanismo sia stato introdotto nella pratica, dapprima in Germania e successivamente anche in Francia.
La protezione internazionale fondata su orientamento sessuale e identità di genere e il decreto legge n. 158/2024
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Università degli studi di Bologna Dipartimento di Scienze Giuridiche Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE FONDATA SU ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE E IL DECRETO LEGGE N. 158/2024 Le presunzioni di manifesta infondatezza nelle procedure di accertamento di persecuzione dei richiedenti SOGI provenienti da paesi definiti sicuri dal governo italiano Tesi di laurea in Procedura Penale dell’Immigrazione Correlazione in Diritto Internazionale Noemi Fernandes Braghieri (2024-2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE Osservando gli accordi internazionali firmati dall’Italia in materia di protezione internazionale e nello specifico le Linee guida dell’UNHCR in riferimento ai rifugiati LGBTQIA+, si denota una forte discrepanza tra le tutele formalmente previste per questa categoria di persone e quelle effettivamente garantite. Partendo dagli strumenti del diritto internazionale, per poi analizzare le leggi e la giurisprudenza dell’Unione europea in tema di asilo e immigrazione, con un focus particolare su criminalizzazione, credibilità e discrezione; si giunge all’applicazione e disapplicazione dei Trattati e delle direttive in ambito italiano. Nello specifico si mettono a confronto il decreto legge n. 158/2024 e un caso concreto di diniego di protezione internazionale SOGI, intavolando così il discorso dell’arbitrarietà dello strumento legislativo del c.d. Paese terzo sicuro. In questa trattazione si evidenziano le attuali problematicità della materia, soffermandosi appunto su casi considerati di particolare vulnerabilità, permettendo di discutere degli imminenti cambiamenti in peius dettati dal nuovo Patto UE su migrazione e asilo.
Il nuovo patto UE su asilo e migrazioni: la trasformazione della condizione giuridica dei minori stranieri non accompagnati
Venerdì 26 giugno 2026, dalle ore 10.00 alle 13.30, a Napoli presso il Centro Interculturale Nanà, Vico Tutti i Santi 65, e in diretta YouTube sul canale Dedalus Cooperativa Sociale. Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il Nuovo Patto europeo su Migrazione e Asilo, insieme alle norme italiane di attuazione. Le nuove disposizioni modificano profondamente la condizione giuridica dei Minori Stranieri Non Accompagnati, aprendo interrogativi sulla reale efficacia delle tutele previste. Procedure di frontiera accelerate, screening, trattenimento dei richiedenti asilo e nuovi modelli di accoglienza rischiano di incidere sull’interesse superiore del minore. Di fronte a questi cambiamenti, si rende necessaria una riflessione socio-giuridica capace di valorizzare i principi costituzionali e gli obblighi internazionali dell’Italia, per garantire un sistema di protezione coerente con i diritti e le garanzie che hanno finora orientato la tutela dei minori stranieri non accompagnati. PROGRAMMA 10.00: I meccanismi fondanti il nuovo Patto UE 10.20: Lo screening alla frontiera: criticità di accesso per i MSNA. La condizione di detenzione di fatto, l’identificazione della vulnerabilità e l’accertamento dell’età 10.50: Le parziali garanzie nelle procedure accelerate e di frontiera. I rischi delle procedure di inammissibilità: l’ipotesi del Paese terzo sicuro 11.30: L’accoglienza dei MSNA: obbligo di soggiorno e di segnalazione. Le sanzioni e il ritiro implicito della domanda di asilo. I casi di detenzione amministrativa 12.00: Come tutelare il MSNA dalle procedure di frontiera, accelerate e di inammissibilità: la fuoriuscita dalle procedure e il ricorso contro il rigetto o l’inammissibilità 12.30: Le tutele ulteriori proprie dell’ordinamento italiano: la protezione speciale, l’art. 18 T.U. Immigrazione, il permesso per minore età e affidamento, il prosieguo amministrativo 13.00: Discussione e conclusione dei lavori Docenti: Salvatore Fachile, Giulia Bruno e Anna Pellegrino (Studio Legale Antartide) Coordina: Glauco Iermano (Dedalus Cooperativa Sociale) La formazione è gratuita ed è un’opportunità di aggiornamento e conoscenza destinata ad assistenti sociali, tutori volontari, magistrati, SAI, servizi sociali territoriali, CPIA, operatori legali e delle comunità di accoglienza che accolgono MSNA, all’attivismo civico e a tutta la cittadinanza interessata. Info: minori@coopdedalus.it
Decreto sul nuovo Patto Ue, accelera il governo
Il 4 giugno il Consiglio dei ministri ha annunciato il decreto legge per l’attuazione del nuovo Patto Europeo su migrazione e asilo.  «Una rivoluzione copernicana» per «accompagnare l’immediato ingresso ed entrata in vigore di queste norme, anche forti del fatto che come governo riteniamo di esser stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo», ha detto spocchioso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa il 4 giugno.  «Abbiamo voluto con questo intervento, senza depotenziare gli altri cantieri che abbiamo aperto come il disegno di legge migrazione e asilo che già viaggia in Parlamento – ha aggiunto – anticipare quelle che ci consentono di dare immediata attuazione a questo processo regolatorio nuovo da parte dell’Unione europea a partire dal 13 giugno». Il decreto d’urgenza serve a rendere «immediatamente operative, a decorrere dal 12 giugno 2026, data di avvio dell’applicazione del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, le procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti». In attuazione della decisione della Commissione europea che ha quantificato la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo annuale di domande da esaminare nella procedura di frontiera, l’Italia «dovrà esaminare con procedura di frontiera, nel primo periodo di applicazione compreso tra il 12 giugno 2026 e il 12 giugno 2027, fino a 16.032 domande annue». La procedura di frontiera, in attuazione delle disposizioni del nuovo Patto, troverà obbligatoria applicazione nel caso di persone provenienti da Paesi che presentano un tasso di accoglimento delle domande inferiore al 20%, di soggetti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, o che abbiano presentato informazioni o documenti falsi. Le procedure di frontiera, ai sensi del nuovo Patto, «devono concludersi entro il termine massimo complessivo di dodici settimane. Di qui la necessità per l’ordinamento nazionale di fissare: i termini della fase amministrativa e quelli della fase processuale in modo coerente con tale limite massimo; apprestare i necessari rafforzamenti per gli uffici amministrativi e giudiziari che saranno impegnati nella suddetta attività». A questo si aggiungono la previsione del fermo del richiedente alla frontiera «per un massimo di 72 ore» nelle more degli accertamenti su identità e pericolosità, e l’introduzione di decisioni di rigetto più rigide, per le quali – nelle ipotesi di inammissibilità, manifesta infondatezza e ritiro implicito della domanda – non opererebbe l’effetto sospensivo automatico del ricorso giurisdizionale. Ogni “rivoluzione” dipende dal punto di osservazione che si ha si sta “in alto” o “in basso” nella gerarchia sociale, su appunto chi impatta e chi ne beneficia e quali sono gli obiettivi: per tutte le realtà organizzate italiane che da anni operano sul terreno della tutela dei diritti delle persone migranti c’è una lettura diametralmente opposta a quella del Viminale.  Approfondimenti GLI STATI GENERALI SULLA DETENZIONE AMMINISTRATIVA La semantica del contenimento nel Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo Nicoletta Alessio 6 Giugno 2026 «Per chi difende i diritti fondamentali, questa non è una svolta verso una maggiore tutela delle persone, bensì verso la normalizzazione di procedure accelerate di frontiera, del trattenimento e dell’eccezione come regola», scrive Mediterranea. L’obiettivo è dichiarato ed è un solo, ossia «respingere». Cioè «rendere più facile espellere e deportare verso i paesi d’origine o paesi terzi donne e uomini, bambine e bambini, che stanno cercando protezione in Italia e in Europa».  Dietro il linguaggio dell’efficienza, denuncia l’organizzazione, «si costruisce un sistema che mira a smantellare il diritto d’asilo, indebolire le garanzie giurisdizionali e ampliare gli spazi di discrezionalità amministrativa. Procedure accelerate, nuove limitazioni alla libertà personale, possibilità di rigetti più rapidi e minori tutele per chi presenta ricorso: misure che incidono direttamente sulla vita di migliaia di persone». Di qui il rovesciamento della formula ministeriale: «Più che una “rivoluzione copernicana”, siamo di fronte a un’ulteriore escalation nella guerra contro un’umanità la cui unica colpa è di essere nata nel posto “sbagliato” del pianeta». Un posto «sbagliato» che però, osserva l’organizzazione, «diventa “giusto” se andiamo a fare razzie di petrolio, gas, oro, terre rare. È “giusto” per vendere armi a più non posso, per depredarlo di ogni cosa. Diventa “sbagliato” solo quando si tratta di riconoscere ai suoi abitanti che lo abbiamo impoverito, devastato, inquinato, togliendo loro il diritto di chiedere diritti». Sul metodo, prima ancora che sul merito, interviene il Tavolo Asilo e Immigrazione 1, che esprime «forte preoccupazione e sconcerto» per l’adozione di un nuovo decreto-legge «mentre è ancora in corso l’esame parlamentare del disegno di legge relativo già approvato dal Consiglio dei Ministri nei mesi scorsi». Il punto centrale è la scelta della decretazione d’urgenza a fronte di due anni di tempo per il recepimento. «Ancora una volta, e nonostante ci siano stati due anni di tempo per il recepimento delle normative europee, il governo, che ha tenuto nascosti i Piani di implementazione, sceglie la strada della decretazione d’urgenza e dell’intervento emergenziale, comprimendo il dibattito democratico e svuotando il ruolo del Parlamento». Una prassi, per il Tavolo, «ormai consolidata di intervenire su diritti fondamentali attraverso strumenti normativi che limitano il confronto pubblico e la possibilità di incidere sui contenuti delle riforme». Sul merito, l’allarme riguarda gli automatismi. I testi finora circolati, avverte il Tavolo, mostrano «il rischio concreto di un ampliamento degli spazi di discrezionalità amministrativa che possono riguardare pericolosi automatismi incompatibili con il principio di valutazione individuale, imposto dal Patto Ue, relativo alle richieste d’asilo e riduzioni delle garanzie giurisdizionali effettive». In gioco, si legge, vi è il rispetto di principi fondamentali: «il diritto d’asilo, la libertà personale, la tutela della salute, la dignità delle persone e il divieto di refoulement, tutelati dalla Costituzione italiana, dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali». A pesare è anche il deficit di trasparenza. Le criticità, sottolinea il Tavolo, «si sommano all’assenza, pressoché totale nel percorso di implementazione del Patto, di un adeguato processo di consultazione pubblica»: organizzazioni della società civile, enti territoriali e attori coinvolti nei sistemi di accoglienza «non sono stati messi nelle condizioni di potersi confrontare sui testi preparatori del Piano», documento «rimasto ad oggi nascosto». Da qui l’appello finale alle istituzioni. Il Tavolo «richiama con forza il Parlamento a esercitare pienamente la propria funzione di indirizzo e controllo», perché il recepimento del Patto «non deve tradursi in un abbassamento delle garanzie costituzionali e convenzionali». Ed è necessario «ricondurre ogni intervento normativo entro un quadro di trasparenza e partecipazione, assicurando che le politiche migratorie siano costruite nel rispetto dei diritti fondamentali e non piegate a logiche emergenziali e propagandistiche». Una conclusione netta: «Il rispetto dello stato di diritto non può essere considerato un ostacolo, ma è la condizione imprescindibile per la legittimità e l’efficacia delle politiche pubbliche». 1. Ne fanno parte: A Buon Diritto, ACLI, ActionAid International Italia, Amnesty International Italia, ARCI, ASGI, Casa dei Diritti Sociali, CIR, CGIL, CIES ETS, CNCA –  Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, Commissione Migrantes Missionari Comboniani Provincia Italiana, EMERGENCY, Europasilo, FCEI – Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Fondazione Migrantes, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, International Rescue Committee Italia, Italiani Senza Cittadinanza, Medici del Mondo, Oxfam Italia, Recosol – Rete delle comunità solidali, Refugees Welcome Italia, Save the Children, SIMM, UIL.  ↩︎
Maltrattamenti domestici nell’infanzia come motivo imperativo per il riconoscimento dello status di rifugiato
Il Tribunale di Torino riconosce lo status di rifugiato per motivi imperativi a un ragazzo ivoriano che ha subito maltrattamenti durante l’infanzia. Quale elemento di interesse si evidenzia che il richiedente era già adulto al momento della formalizzazione della domanda di asilo, per questo la Commissione Territoriale aveva messo in dubbio l’attualità del timore rappresentato. Il Tribunale ha invece riconosciuto la sussistenza di motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza. Segnalo i passaggi essenziali: “Non si condivide in questo contesto la considerazione che il [- nome del ricorrente -] abbia raggiunto la maggiore età: come riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale di Torino, poiché pur ammettendo che “in astratto si potrebbe ragionare nel senso che la fondatezza del timore manifestato è venuta a mancare in termini di attualità, in quanto nell’ipotesi di rimpatrio il richiedente asilo non si troverebbe nella stessa condizione del passato e, quindi, potrebbe sottrarsi ai medesimi atti persecutori”, tuttavia “si ritiene che proprio in ragione della gravissima portata di questi atti, soprattutto se letti in relazione alla delicata età in cui il richiedente asilo li ha subiti, sia applicabile nella specie l’art. 9 comma 2 bis del D. Lgs. 251/2007, intervenendo motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza”.  “Nel caso di specie la traumaticità dell’esperienza è evidente: [- nome del ricorrente -], appena quindicenne, minore abbandonato dalla madre e sfruttato per oltre 10 anni dal solo adulto di riferimento della sua vita, escluso dalla società circostante perché cristiano. La situazione individuale e le circostanze personali del ricorrente al momento dei fatti narrati (con specifico riguardo all’età, alla condizione sociale, al grado di istruzione), vanno infatti considerati in relazione del trauma e degli effetti che gli stessi hanno determinato nella sfera psicologica del medesimo, così come stabilito dall’art. 3, co. 3, lett. c) d.lgs. 251/07. Egli ha subito gravi violazioni dei diritti fondamentali subite nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, indubbiamente contrarie agli standard di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e ad ogni principio, nazionale e sovranazionale, posto a tutela dei diritti umani. Gli atti che hanno integrato l’intento persecutorio nei suoi confronti sono stati infatti perpetrati reiteratamente, con elevato livello di intensità, in ragione della sua appartenenza al gruppo sociale “minori”. Tribunale di Torino, decreto del 23 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Costa d’Avorio * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Liberato dal CPR per aver manifestato la volontà di richiedere asilo, poi nuovamente trattenuto: il GdP non convalida per incompetenza
Il Giudice di Pace di Roma in materia di trattenimento all’interno del CPR (ri)afferma il principio per cui la richiesta di protezione internazionale fatta dentro il CPR o davanti al Giudice di Pace va immediatamente annotata e formalizzata, ed anche se la Questura non provvede la sola manifestazione di volontà determina la competenza della Corte di Appello a decidere sul trattenimento. La vicenda: un cittadino Gambiano veniva trasferito e trattenuto nel CPR di Trapani a seguito di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. In sede di convalida davanti al Giudice di Pace manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale e, nuovamente trasferito al CPR di Ponte Galeria – Roma veniva richiesta la convalida davanti la Corte di Appello di Roma, la quale non convalidava il trattenimento. Dopo circa due settimane dal rilascio, veniva nuovamente fermato e di nuovo portato nel CPR di Ponte Galeria. La richiesta di convalida veniva trasmessa al Giudice di Pace di Roma, poiché, asseriva la Questura di Roma, il soggetto non si era recato presso l’ufficio immigrazione per formalizzare la domanda di protezione internazionale nonostante gli fosse stato dato un appuntamento. All’udienza di convalida il Giudice di Pace di Roma, su richiesta della difesa, ha rilevato la propria incompetenza. Se la precedente convalida si era svolta davanti la Corte di Appello era perché la volontà del ricorrente di proporre domanda di protezione internazionale si era già manifestata. Era onere della Questura annotare la richiesta e procedere alla formalizzazione nei termini precisati come da Cass. Civ. n. 20070/23 (termine perentorio di sei giorni lavorativi) anziché dargli un appuntamento al quale il ricorrente asseriva peraltro di essere andato e di non essere stato fatto entrare. L’acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all’inoltro formale della domanda, essendo sufficiente la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale davanti a una delle autorità preposte a ricevere tali domande. Pertanto il trattenimento non veniva convalidato. Giudice di Pace di Roma, decisione del 2 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.
Scheda giuridica: la domanda reiterata di protezione internazionale in fase di esecuzione dell’allontanamento
INTRODUZIONE La presente scheda pratico-giuridica nasce dall’esigenza di fornire uno strumento operativo su una delle questioni più complesse e frequenti nel diritto dell’immigrazione: la domanda reiterata di protezione internazionale presentata nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Si tratta di un’ipotesi tutt’altro che marginale. Nella pratica quotidiana il momento in cui una persona straniera destinataria di un decreto di espulsione o di respingimento manifesta la volontà di presentare una nuova domanda di asilo costituisce uno snodo critico, in cui si intersecano esigenze di ordine pubblico, obblighi internazionali e garanzie procedurali fondamentali. La gestione errata di questo passaggio può produrre conseguenze irreversibili: l’allontanamento di una persona che avrebbe diritto a vedere esaminata la propria domanda. Il fulcro normativo attorno a cui ruota l’intera scheda è l’art. 29-bis del d.lgs. 25/2008, disposizione che disciplina specificamente questa ipotesi e che, proprio per la sua collocazione al crocevia tra procedura amministrativa, esecuzione coattiva e tutela giurisdizionale, richiede una lettura attenta e sistematica. Non è una norma tra le altre: è il punto in cui l’ordinamento prova a bilanciare interessi potenzialmente configgenti, e dove più spesso si registrano prassi difformi, lacune applicative e, talvolta, violazioni concrete dei diritti dei richiedenti. La scheda acquista un’ulteriore rilevanza prospettica alla luce dell’imminente piena operatività del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Il nuovo assetto normativo europeo è costruito attorno all’idea che la domanda di protezione venga tendenzialmente trattata in frontiera, prima dell’ingresso regolare nel territorio degli Stati membri. Questo significa che sul territorio nazionale arriveranno con crescente frequenza persone che hanno già esaurito – o non hanno potuto esercitare compiutamente – la prima procedura di esame, e che si troveranno nella condizione di dover presentare una domanda reiterata mentre è già in corso un procedimento di allontanamento nei loro confronti. In questo scenario, la conoscenza approfondita dell’art. 29-bis cessa di essere un tema riservato agli specialisti del settore per diventare una competenza operativa di base, indispensabile per chiunque lavori a contatto con le procedure di allontanamento e di protezione internazionale. La scheda è articolata come segue: si muove da una riflessione sul ruolo della domanda reiterata come strumento residuale ma essenziale di tutela (§ 1), per poi ripercorrere l’evoluzione normativa dell’art. 29-bis dalla sua introduzione con il D.L. 113/2018 fino alle modifiche apportate dal D.L. 133/2023 (§ 2). Vengono quindi analizzati il fondamento europeo della deroga nell’art. 41 della direttiva 2013/32/UE e il requisito dell’«imminente allontanamento» (§ 3), nonché la nozione di «allontanamento» elaborata dalla direttiva rimpatri 2008/115/CE e la sua trasposizione nell’ordinamento italiano (§ 4). Segue un esame delle singole modalità esecutive dell’espulsione e del loro rapporto con il requisito dell’imminenza (§ 5), e una riflessione sulla natura del comma 1-bis introdotto dal D.L. 133/2023, verificando se configuri una fattispecie autonoma o si risolva in una duplicazione normativa (§ 6). La parte centrale si chiude con l’analisi dei limiti intrinseci alla deroga, in particolare l’obbligo di esame preliminare e la valutazione del rischio di refoulement (§ 7), e con le ricadute della disciplina sul diritto al ricorso e sulla permanenza nel territorio nelle more dell’impugnazione (§ 8). La scheda si conclude con uno sguardo al quadro futuro delineato dal regolamento (UE) 2024/1348 (§ 9) e con osservazioni conclusive di sintesi (§ 10). Scarica la scheda giuridica
Domanda di asilo pendente e giudizio di opposizione all’espulsione: il Giudice di Pace è tenuto a sospendere il procedimento
Una pronuncia della Corte di Cassazione particolarmente significativa e ricca di motivazioni, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso il rigetto, da parte del Giudice di Pace di Taranto, di un’opposizione a espulsione prefettizia. Una cittadina georgiana era stata colpita da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Taranto. Contestualmente alla proposizione del ricorso in opposizione, la donna aveva formalizzato domanda di protezione internazionale. Il Giudice di Pace aveva concluso che nessun rischio correva la donna in caso di rientro nel Paese d’origine, affermando che “l’eventuale successivo accoglimento della protezione internazionale sospenderebbe ex lege il provvedimento impugnato” e considerando pertanto l’espulsione immediatamente esecutiva. Il difensore proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto, richiamando i seguenti principi: “L’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, al comma 1, prevede che “Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura”. La proposizione della domanda di protezione internazionale legittima dunque lo straniero richiedente a permanere sul territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, che è unico soggetto deputato a verificare le condizioni di ammissibilità e fondatezza della domanda, con la sola salvezza delle ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, in cui non rientra il caso scrutinato (Cass., Sez. 1, ord. n. 13690 del 29/04/2022; Cass., Sez. 1, ord. n. 6609 del 2025). Il Giudice di Pace deve prendere atto che l’espulsione è temporaneamente non eseguibile e deve come tale sospenderla, per poi, eventualmente, consentire alla relativa procedura di essere ripresa dalla fase in cui è stata interrotta. La definizione del giudizio di opposizione al provvedimento di espulsione con una pronuncia di rigetto, con conseguente definitività del decreto di espulsione, sortirebbe infatti l’effetto di realizzare un potenziale contrasto con l’eventuale esito positivo della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. In applicazione del dovere di cooperazione istruttoria – comprensivo degli strumenti previsti dal giudizio civile, quali la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., destinata a valere, nei termini, segnatamente, di una sospensione impropria per la fase in cui si registra, all’interno del più ampio procedimento, la coeva pendenza del giudizio sull’espulsione e del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale – si realizza il giusto contemperamento tra i diritti fondamentali della persona, che vanno riconosciuti anche allo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale (art. 2, d.lgs. n. 286 del 1998), e il diritto dello Stato alla celere definizione delle procedure di allontanamento e alla regolamentazione dei flussi migratori. Ove sia stata allegata e provata la presentazione di una domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, il Giudice di Pace, chiamato a decidere sull’espulsione del cittadino straniero, deve avvalersi, nell’esercizio dell’attività di cooperazione istruttoria, degli strumenti del processo civile deputati a prevenire divergenti conclusioni negli accertamenti di due distinti procedimenti/processi di cognizione, parzialmente sovrapponibili quanto al tema di decisione e prova. Il giudice dell’opposizione all’espulsione dovrà pertanto sospendere il giudizio fino alla decisione della Commissione territoriale, definitiva alla scadenza dei termini per l’impugnazione; e, ove il provvedimento della Commissione venga successivamente impugnato in via giurisdizionale, fino alla decisione del Tribunale competente (cfr. Cass., Sez. 1, sent. n. 27077 del 23/10/2019), previo positivo apprezzamento del fumus di fondatezza, che può essere dato dall’accoglimento della sospensiva della decisione amministrativa riconosciuta dal Tribunale che pronuncia sulla protezione internazionale. Quanto agli esiti: se la protezione viene riconosciuta, sarà confermato il diritto del richiedente asilo a rimanere sul territorio dello Stato, già riconosciutogli in via provvisoria dalla sospensiva; se invece la protezione viene negata, il ricorso dello straniero potrà essere accolto solo nel caso in cui ricorrano ragioni di non espulsione diverse dal diritto alla protezione internazionale. La Suprema Corte richiama altresì la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2025, secondo cui agli stranieri che presentano domanda di protezione internazionale viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiedenti asilo di durata semestrale, rinnovabile fino alla decisione e valido anche come documento di riconoscimento, che dà diritto, tra l’altro, all’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione dei figli minori con diritto all’iscrizione scolastica e al lavoro (artt. 21 e 22, d.lgs. n. 142 del 2015); per il richiedente asilo, l’eventuale “protrarsi del ritardo dell’amministrazione […] affranca dai bisogni primari la persona attraverso il suo inserimento nel circuito lavorativo componendo e contenendo i margini del bisogno” (sent. n. 40 cit., punto 4.9 del Considerato in diritto). Resta in tal modo definito, continua la Corte costituzionale, “un apparato di norme modulato sulle esigenze della prima accoglienza e sulla situazione ‘a formazione progressiva’ in cui versa il richiedente asilo che in seguito alla domanda è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato finché la competente commissione territoriale non gli riconosca lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria o ne rigetti la domanda (artt. 7, comma 1, e 32 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; artt. 2, 7 e 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251)” (sent. n. 40 cit., punto 4.10 del Considerato in diritto). Nel caso in esame, il Giudice di Pace, dopo aver preso atto che il provvedimento di espulsione è ineseguibile nella pendenza davanti all’autorità giudiziaria ordinaria di una distinta controversia quantomeno parzialmente sovrapponibile sul diritto alla protezione internazionale, non potrà pronunciarsi in via incidentale sulla sussistenza di eventuali divieti di respingimento finché non è concluso il distinto giudizio innanzi al Tribunale ordinario, funzionalmente preposto a un siffatto accertamento. A tanto depone sia la permanente esistenza, a effetto sospensivo, di una causa di temporanea “non espulsione” dell’opponente, correlata al diritto di rimanere sul territorio dello Stato per tutta la pendenza della domanda di protezione, sia la sovrapponibilità dei giudizi di espulsione e di riconoscimento della protezione, che consegna a quest’ultimo, in quanto accertamento presupposto, la decisione – in tutto o almeno in parte – del merito dell’espulsione. Si tratta di soluzione che, come ragionevolmente ritenuto da Cass. n. 34155 cit., è “compatibile e coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea perché consente di riprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta (recte: sospesa) a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale” (CGUE, 15 febbraio 2016, causa C‑601/15 PPU). A tale soluzione si accompagna il rispetto del “diritto ad un ricorso effettivo, garantendo la pienezza del diritto di difesa all’interno dello stesso giudizio di opposizione alla espulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori e autonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazi temporali del giudizio di convalida dell’accompagnamento alla frontiera questioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche la validità delle ragioni della espulsione” (Cass. n. 34155 cit.)“. Corte di Cassazione, ordinanza n. 11888 del 30 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 2026 – Profili di illegittimità e criticità operative
INTRODUZIONE Il presente documento costituisce una scheda critica di analisi giuridica realizzata dall’APS Spazi Circolari e dallo Studio Legale Antartide delle Linee guida emanate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo nel marzo 2026 1. Le Linee guida in esame, pur inserendosi in un quadro normativo in profonda evoluzione – segnato dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1348 e dal consolidamento della direttiva 2013/32/UE – presentano una serie di indicazioni operative che sollevano significativi profili di illegittimità. L’analisi individua sei aree critiche in cui le scelte interpretative della Commissione nazionale si pongono in tensione, o in aperto contrasto, con la giurisprudenza di legittimità italiana, con il diritto dell’Unione europea e con i principi fondamentali che governano le procedure di protezione internazionale. Per ciascuna area tematica, il documento ricostruisce il fondamento normativo della critica, richiama i precedenti giurisprudenziali rilevanti e ne evidenzia le ricadute concrete sui procedimenti in corso. Le questioni esaminate spaziano dal trattamento delle domande reiterate, con particolare attenzione al principio di prossimità nella determinazione della competenza territoriale e alla (mancata) considerazione di nuovi elementi relativi alla protezione speciale, all’analisi dei profili di illegittimità relativi alle ipotesi di domande reiterate previste dall’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008. Vengono inoltre analizzati i profili problematici relativi alla determinazione della procedura applicabile, ai termini per la procedura ordinaria, all’esame prioritario e alle declaratorie di manifesta infondatezza. La scheda si avvale di un approccio metodologico integrato: al commento congiunto CNA/UNHCR si affiancano contributi tratti dalla dottrina più recente, dall’analisi della giurisprudenza nazionale ed europea e dall’osservazione delle prassi applicative sviluppatesi nelle sedi competenti. L’obiettivo è offrire agli operatori del diritto – avvocati, giudici, funzionari e organizzazioni della società civile – uno strumento di orientamento critico, utile tanto nella fase amministrativa quanto in quella contenziosa, in un settore in cui la coerenza tra indirizzo istituzionale e vincoli normativi assume un rilievo diretto sulla tutela di diritti fondamentali. INDICE 1. Domande reiterate * 1.1. Mancanza di riferimenti in merito alla possibilità di nuovi elementi attinenti la protezione speciale * 1.2. Competenza territoriale per l’esame della domanda reiterata: il principio di prossimità ignorato 2. Determinazione della procedura applicabile 3. Termini per la procedura ordinaria 4. Esame prioritario 5. Le procedure accelerate in 3 giorni e le ipotesi di ulteriore accelerazione: la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 25/2008 * 5.1. Imminenza dell’allontanamento * 5.2. Competenza del questore prevista al comma 1-bis: un vizio strutturale * 5.3. Assenza di decisione collegiale per le ipotesi di cui all’art. 29-bis * 5.4. Diritto di restare sul territorio fino ai termini per l’impugnazione nei casi di inammissibilità 29-bis * 5.4.1. Nella fase amministrativa * 5.4.2. Nella fase giudiziaria 6. Manifesta infondatezza Scarica la scheda di analisi critica 1. Linee guida per le Commissioni Territoriali sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale – pubblicato il 06.03.2026 – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ↩︎
Richiedenti asilo in attesa della formalizzazione della protezione espulsi a Napoli
Una situazione allarmante si sta verificando sul territorio di Napoli nei confronti di cittadini stranieri richiedenti asilo a cui vengono notificati provvedimenti di espulsione, accompagnati alla frontiera e infine rimpatriati.  È quanto denuncia l’ASGI in una lettera inviata a diverse autorità lo scorso 24 aprile 2026 a seguito di una segnalazione della sezione ASGI Campania. Presso la Questura di Napoli, l’unica modalità consentita per manifestare la volontà di chiedere asilo è proprio l’invio della stessa a mezzo pec.  La ricevuta della missiva concretizza l’espressione della manifestazione di volontà e, nonostante l’art. 26, co.2-bis, d.lgs 25/2008 preveda che la domanda vada formalizzata entro un massimo di 3 (prorogabili a 10) giorni dalla sua manifestazione, la Questura di Napoli impiega ad oggi circa undici mesi per convocare il richiedente per effettuare il fotosegnalamento e la formalizzazione della domanda d’asilo.  Nel lasso di tempo che intercorre tra la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale inviata a mezzo pec alla Questura e la convocazione presso l’Ufficio Immigrazione ai fini della formalizzazione della richiesta, c’è chi è stato destinatario di  provvedimenti espulsivi e di accompagnamento coattivo alla frontiera, convalidati dal Giudice di Napoli.  Tali situazioni si stanno fortemente incrementando e si pongono in grave contrasto con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, producendo effetti altamente lesivi dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, nonostante diverse pronunce emesse dal Tribunale ordinario che ha accertato l’illegittimità di tali rimpatri e per l’effetto ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il rilascio di un visto di reingresso in favore dei ricorrenti.  Nella lettera inviata il 24 aprile 2026, attraverso un ampio excursus della giurisprudenza più aggiornata e della normativa in vigore l’ASGI ha segnalato le espulsioni illegittime dei richiedenti asilo operate dalla Questura di Napoli. “Le predette criticità incidono in modo significativo sull’effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri, a partire dall’accesso alla procedura di protezione internazionale e, come visto, alla violazione del principio di non espellibilità di soggetti che abbiano già manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale e che non dispongono di strumenti ulteriori per procedere alla formalizzazione della domanda a causa di disservizi imputabili esclusivamente all’Ufficio Immigrazione” dichiara l’ASGI nella lettera segnalando alcuni dei casi seguiti sul territorio con il supporto del Progetto “InLimine” e chiedendo alle Autorità destinatarie della missiva “di intervenire urgentemente nell’ambito delle rispettive competenze al fine di evitare il perpetrarsi di tali gravi violazioni in danno dei richiedenti asilo che, come documentato dalle condanne alle spese inflitte dall’Autorità Giudiziaria, stanno comportando anche notevoli danni all’Erario”.  Leggi la lettera inviata