Tag - diritto di asilo

Protezione sussidiaria per il richiedente pakistano proveniente da Parachinar, zona di violenza indiscriminata e diffusa
Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda di protezione sussidiaria avanzata da un cittadino pakistano originario di Parachinar, nel distretto di Kurram (provincia di Khyber Pakhtunkhwa), riconoscendo la sussistenza del danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007. In punto di diritto, il provvedimento si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in materia di protezione sussidiaria: “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia (Cass., ord. n. 18130/2017)“. LA SITUAZIONE NEL PAESE D’ORIGINE A supporto del riconoscimento della protezione, il Tribunale ha attinto in modo approfondito alle più recenti Country of Origin Information (COI), dalle quali emerge un quadro di violenza indiscriminata e diffusa tale da comportare, per i civili, un concreto rischio per la vita per la sola presenza nell’area. Secondo i dati ACLED aggiornati ad aprile 2026, la provincia di Khyber Pakhtunkhwa si conferma tra le aree del Pakistan maggiormente colpite da violenza politica e militante. Le rilevazioni mostrano un incremento significativo degli eventi violenti, degli attacchi a distanza e delle azioni deliberate contro civili, in un contesto segnato dalla persistente attività di gruppi armati – tra cui il Tehrik-i-Taliban Pakistan – e da dinamiche di conflitto transfrontaliero con l’Afghanistan che contribuiscono a destabilizzare ulteriormente la regione. I dati più recenti relativi al 2026 confermano la continuità di tali fenomeni: attentati, attacchi esplosivi e azioni armate hanno causato vittime anche tra la popolazione non combattente, con episodi registrati già nei primi mesi dell’anno. Nel complesso, il controllo statale risulta parziale e la capacità di prevenire gli attacchi appare significativamente compromessa. LA VIOLENZA SETTARIA NEL DISTRETTO DI KURRAM Il caso in esame riguarda specificamente il distretto di Kurram, teatro di una grave escalation di violenza settaria tra comunità sunnite e sciite. Sebbene tale conflittualità non costituisca un fenomeno nuovo per l’area, le rinnovate schermaglie avviate il 21 novembre 2024 hanno assunto proporzioni particolarmente drammatiche. In quella data, uomini armati hanno ucciso almeno 38 viaggiatori sciiti in transito da Parachinar verso Peshawar, nell’area di Ochat (Lower Kurram). Nei giorni immediatamente successivi si sono susseguiti attacchi incrociati tra bande tribali, con incendi di mercati e aree residenziali. Il bilancio degli scontri del 21, 22 e 23 novembre ha raggiunto 82 morti e 156 feriti, di cui 66 sciiti e 16 sunniti. Al momento del cessate il fuoco, imposto il 1° dicembre, il totale delle vittime era salito a 130 morti e 186 feriti – con la precisazione che il numero effettivo dei decessi potrebbe essere sensibilmente superiore, stante la severa limitazione ai movimenti dei media imposta dal coprifuoco governativo. Di fronte a tale situazione, la Commissione per i Diritti Umani del Pakistan (HRCP) ha definito quella in corso nella regione una “crisi umanitaria”, che ha costretto numerose famiglie a fuggire verso altre zone del Khyber Pakhtunkhwa. Nonostante la conclusione di un accordo di pace, gli attacchi non sono cessati. Il 16 gennaio 2025, un convoglio di aiuti diretto verso Kurram è stato assalito nei pressi di Bagan: 10 persone sono rimaste uccise, tra cui sei autisti, due passeggeri e due militari. Il 17 febbraio 2025, un convoglio di 64 veicoli in viaggio verso Parachinar è stato attaccato in più punti – nelle aree di Char Khail, Uchit Baghan e Mandori – causando 9 morti, tra cui cinque membri delle forze di sicurezza, e 15 feriti. Oltre 35 veicoli sono rimasti intrappolati nella zona. Pur avendo le autorità pakistane ricondotto la violenza agli scontri settari su base territoriale, il quadro presenta una chiara componente terroristica. Il giornalista Mushtaq Yousufzai, citando fonti locali in data 30 dicembre 2024, ha sottolineato che gli attacchi non prendono di mira un gruppo religioso specifico, ma colpiscono indiscriminatamente i residenti locali. In questo senso risulta particolarmente significativo quanto pubblicato il 14 dicembre 2024 da Voice of Khorasan, organo di Al-Azaim Media affiliato allo Stato Islamico della Provincia di Khorasan (ISKP): il suo 35° editoriale ha esortato i giovani sunniti a colpire la comunità sciita, incitando ad azioni di lupi solitari nella regione e oltre, e criticando duramente TTP e talebani per non aver difeso i sunniti a Kurram. La pronuncia del Tribunale di Lecce, per la ricchezza delle COI richiamate e per il rigore nell’applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, costituisce un utile punto di riferimento per situazione analoghe di richiedenti asilo proveniente da tale zona. Tribunale di Lecce, decreto del 13 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Lo stigma del lavoro sessuale come persecuzione autonoma nella protezione internazionale: l’evoluzione da Cass. 676/2022 a 27205/2025
LOREDANA LEO E SALVATORE FACHILE 1. IL QUADRO DI PARTENZA: CASS. N. 676/2022 E IL “PARTICOLARE GRUPPO SOCIALE” FEMMINILE La giurisprudenza italiana in materia di riconoscimento della protezione internazionale alle vittime di tratta ha compiuto, nel triennio 2022-2025, una traiettoria evolutiva di notevole spessore dogmatico, il cui ultimo punto di approdo – l’ordinanza della Prima Sezione Civile della Cassazione n. 27205 del 2025 – merita di essere letto alla luce del percorso che lo ha preceduto. Il punto di partenza è l’ordinanza n. 676 del 12 gennaio 2022, con cui la stessa Prima Sezione ha ricostruito organicamente il sistema multilivello di tutela delle vittime di tratta, affermando che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale può costituire atto di persecuzione riconducibile all’appartenenza al genere femminile come “particolare gruppo sociale”, ai sensi dell’art. 8, lett. d)), d.lgs. n. 251/2007. Le donne giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere condividono una caratteristica innata e immutabile – il genere – che le espone strutturalmente al fenomeno della tratta: questa, in altri termini, non è una vicenda individuale ma l’esito prevedibile di una condizione di vulnerabilità collettiva. Ai fini del riconoscimento della protezione, la Corte prescrive al giudice di acquisire informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine per accertare il rischio attuale di atti lesivi, “anche diversi” da quelli già subiti, purché qualificabili come persecutori. È in questo inciso – “anche diversi” – che si fonda l’elaborazione successiva sullo stigma del lavoro sessuale come causa autonoma di persecuzione. 2. IL PROGRESSIVO AFFINAMENTO: DALLA PERSECUZIONE DI GENERE ALLO STIGMA DEL LAVORO SESSUALE L’ordinanza n. 676/2022 pone al giudice un mandato valutativo ampio; tuttavia, nella prassi applicativa di molti Tribunali, la verifica tende a esaurirsi nella sola valutazione del rischio di re-trafficking: la cittadina straniera che si sia emancipata dalla rete criminale, e nei confronti della quale non risulti più attiva una specifica pressione dei trafficanti, si vede frequentemente negare ogni forma di protezione. È questo il limite che Cass. n. 7283 del 19 marzo 2024 – richiamata quale pilastro argomentativo dall’ordinanza in commento – interviene a correggere in modo esplicito. La pronuncia del 2024 introduce la nozione di “trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile”, individuando un sottogruppo sociale specifico: le donne che hanno esercitato il lavoro sessuale, anche se costrette o ingannate. Si tratta di un passaggio decisivo sul piano sistematico, poiché l’oggetto della tutela si sposta dal solo rischio di reingresso nel circuito criminale al rischio di discriminazione e stigma sociale che attende la cittadina straniera rimpatriata in una società, come quella nigeriana, ove il lavoro sessuale comporta un marchio indelebile di disonore, indipendentemente dalle circostanze – volontarie o coatte – in cui esso è stato esercitato. 3. LA CONSACRAZIONE DEL PRINCIPIO: CASS. N. 27205/2025 L’ordinanza n. 27205/2025, pronunciata dalla Prima Sezione Civile il 25 settembre 2025 (Pres. Acierno, Rel. Tricomi), è la prima pronuncia di legittimità a fondere organicamente i due filoni, conferendo al principio dello stigma come causa autonoma di persecuzione il rango di ratio decidendi, espressa e autonomamente censurabile in sede di legittimità. Il caso riguarda una cittadina nigeriana identificata come vittima di tratta da uno specifico ente antitratta – Magliana 80 – nonché, successivamente, dallo stesso centro SAI presso cui era accolta. Alla stessa, il Tribunale di Roma aveva negato sia il riconoscimento dello status di rifugiata sia la protezione sussidiaria, ritenendo il racconto contraddittorio e attribuendo la reticenza della richiedente alla “possibile vergogna” per l’aver svolto attività di lavoro sessuale. La Cassazione cassa con rinvio su tutti e tre i motivi, sviluppando un ragionamento che merita di essere esaminato in ciascun punto. 4. IL “GRUPPO SOCIALE RISTRETTO” E LA PERSECUZIONE DA STIGMA: LA STRUTTURA DEL RAGIONAMENTO La Corte costruisce la protezione su una doppia base. Il primo pilastro è il rischio di re-trafficking, già elaborato dalla giurisprudenza precedente e non controverso. Il secondo – e più innovativo – è il rischio di subire “gravi discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta”, anche quando la cittadina straniera si sia emancipata dalla rete criminale e il rischio di reingresso forzato nel circuito sia ridotto o inesistente. Non solo. La Corte precisa espressamente che questo rischio persiste “anche ove non sia conseguita a tratta”, ossia investe qualunque donna che abbia esercitato il lavoro sessuale – costretta o meno – a causa del discredito sociale e dello stigma a esso collegato. In Nigeria, come confermano le COI analizzate nel medesimo contesto dal Tribunale di Bologna nel decreto del 17 ottobre 2024 (n. 5979/2022, rel. Gattuso), le cittadine straniere rimpatriate con una storia di lavoro sessuale sono stigmatizzate dalla comunità come donne di discredito, esposte ad isolamento, rifiuto familiare, percepite come portatrici di malattie sessualmente trasmissibili, private di ogni prospettiva lavorativa e matrimoniale: uno scenario che, nella sua sistematicità, integra pienamente la nozione di persecuzione cumulativa elaborata dalle Linee Guida UNHCR n. 1 sulla persecuzione di genere. Il parallelismo con il caso bangladese sviluppato dal Tribunale di Firenze nel decreto del 17 luglio 2024 (n. 9362/2022, rel. Minniti) è illuminante, e non soltanto per l’analogia strutturale. In quel caso, il giudice fiorentino aveva riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino straniero vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo non solo per il rischio di re-trafficking, ma per lo stigma multidimensionale del cosiddetto “migrante di ritorno” insolvente – stigma economico, di genere, psicologico -, fondando la propria analisi sull’appartenenza al “particolare gruppo sociale” delle ex vittime di tratta come storia comune immutabile. L’ordinanza del 2025 compie per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale ciò che il Tribunale di Firenze aveva compiuto per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo: riconosce, in altri termini, che la persecuzione può realizzarsi nella forma diffusa e silenziosa dell’esclusione sociale, senza che vi sia un singolo agente persecutore identificabile, e che questa forma di persecuzione è giuridicamente non meno grave di quella esercitata con la violenza diretta. 5. LE IMPLICAZIONI OPERATIVE: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON PUÒ PIÙ FERMARSI AL RE-TRAFFICKING Le conseguenze pratiche di questa evoluzione giurisprudenziale sono significative. Il giudice che esamina la domanda di protezione di una cittadina straniera con storia di tratta a scopo di sfruttamento sessuale è oggi tenuto, in primo luogo, a non limitare l’indagine al rischio di reingresso nel circuito criminale; in secondo luogo, ad acquisire COI specifiche e aggiornate sulla condizione delle donne con storia di lavoro sessuale nel paese di origine, anche in assenza di una rete criminale ancora attiva nei confronti della richiedente; in terzo luogo, a valutare lo stigma sociale – nelle sue manifestazioni di ostracismo, rifiuto familiare, discriminazione nell’accesso al lavoro e alla vita comunitaria – come potenziale atto persecutorio, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 251/2007, nelle forme della discriminazione cumulativa che può privare la donna del diritto al lavoro, alla vita familiare, all’inserimento comunitario. L’omissione di ciascuno di questi passaggi è vizio di diritto censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c., come avvenuto nell’ordinanza in esame. Non solo. La Corte ribadisce che l’attribuzione della reticenza della richiedente alla “vergogna per il lavoro sessuale in proprio” – senza alcun fondamento concreto che escluda l’assoggettamento a tratta – costituisce una motivazione “astratta e soggettiva” che non può prevalere sulle risultanze delle relazioni degli enti antitratta specializzati, i quali operano secondo le specifiche procedure previste dalle Linee Guida UNHCR e dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e costituiscono, pertanto, uno strumento istruttorio qualificato che il giudice non può semplicemente ignorare. CONCLUSIONE L’ordinanza n. 27205/2025 rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione triennale coerente che trasforma lo stigma del lavoro sessuale da elemento di contorno – rilevante al più per la protezione speciale – a fattore costitutivo del rischio persecutorio rilevante per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ciò che la Corte afferma, in definitiva, è che la vulnerabilità non si esaurisce con la fuga dalla rete criminale: essa sopravvive nel corpo sociale del paese di origine, nei pregiudizi culturali, nell’impossibilità concreta di ricostruire una vita dignitosa. Riconoscere questa forma di persecuzione diffusa e sistemica è non solo giuridicamente corretto – alla luce della nozione ampia di “atti persecutori” e di “particolare gruppo sociale” elaborata dalla normativa europea e dalle Linee Guida internazionali – ma costituisce la risposta più coerente con la funzione costituzionale della protezione internazionale, che è quella di garantire alle persone perseguitate la possibilità di condurre una vita libera proprio dal timore di persecuzione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 27205 dell’11 ottobre 2025 Fonti giurisprudenziali richiamate: Cass. I Sez. Civ., ord. n. 676/2022; Cass. I Sez. Civ., ord. n. 7283/2024; Cass. I Sez. Civ., ord. n. 27205/2025 (R.G. 3801/2025); Trib. Bologna, decreto 17.10.2024, n. 5979/2022 R.G.; Trib. Firenze, decreto 17.7.2024, n. 9362/2022 R.G.
Status di rifugiata a donna di origine Rom: l’esistenza di alcuni procedimenti penali non sono di ostacolo al riconoscimento
Il Tribunale di Roma riconosce lo status di rifugiata a donna di origine Bosniaca, ritenendo fondato il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio in Bosnia Erzegovina, a causa della sua appartenenza all’etnia Rom. Invero, la ricorrente, nata e cresciuta in Italia, sorella di cittadina italiana e con altri parenti in Italia regolarmente soggiornanti, assumeva nella propria domanda di protezione internazionale di temere persecuzioni nel proprio Paese, in virtù della propria origine etnica e per la circostanza di non essere mai vissuta nel proprio Paese di origine. Il Tribunale di Roma, valorizzando la tesi della difesa richiamava numerosi fonti nelle quali veniva sottolineata la criminalizzazione in Bosnia per i cittadini di etnia Rom, ex multis: “La criminalizzazione della diffamazione in Repubblica Srpska e le misure progressivamente più restrittive in tutto il Paese si sono riflesse in un posizionamento significativamente più basso nel World Press Freedom Index. I Rom e i rimpatriati dalla guerra in Bosnia hanno continuato a subire discriminazioni diffuse. Le condizioni di accoglienza per migranti e rifugiati sono migliorate. La negazione del genocidio e la glorificazione dei criminali di guerra condannati hanno continuato a persistere”. […] “I Rom continuavano a subire esclusione sociale e discriminazione. La maggior parte viveva in povertà cronica, in alloggi inadeguati e aveva un accesso limitato al lavoro formale o ai servizi pubblici, tra cui assistenza sanitaria e istruzione. Il Comitato CERD ha esortato le autorità ad adottare misure urgenti per affrontare la discriminazione razziale sistemica nei confronti dei Rom”. Ed ancora: “I diritti politici in Bosnia-Erzegovina dipendono in larga parte dall’origine etnica e dal luogo di residenza. Ebrei e rom sono costituzionalmente esclusi dalla presidenza e dall’appartenenza alla Camera dei Popoli, nonostante le sentenze della Corte EDU contrarie a tali disposizioni”. Per tali motivi, anche l’esistenza di alcuni procedimenti penali, secondo i giudicanti, non ostano al riconoscimento della forma più ampia di protezione internazionale, statuendo la Corte che “Le condanne penali riportate in passato dalla ricorrente e ancora in parte in fase di esecuzione non appaiono ostative al riconoscimento della protezione in quanto relative a condotte di furto risalenti ad anni addietro ed invero neppure nel provvedimento amministrativo di diniego si fa riferimento ad esse come ad un elemento impeditivo della protezione internazionale.” Per quanto sopra esposto, il Tribunale di Roma, riteneva che nel caso di specie ricorrevano “i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata per appartenenza ad un determinato gruppo sociale, donna di etnia rom.” Tribunale di Roma, decreto del 25 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento.
Status di rifugiato a minore tunisino con disabilità: nel Paese subirebbe una grave discriminazione
Il Tribunale di Genova riconosce lo status di rifugiato al minore tunisino disabile dopo che la Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova aveva rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, ritenendo invece sussistenti i presupposti per la trasmissione deli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 all’interno nucleo familiare. Il Collegio ha effettivamente confermato la protezione speciale già riconosciuta alla ricorrente e ai fratelli, discostandosi “nettamente dalle conclusioni tratte dall’Organo Amministrativo, dovendo accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato proposta, per estensione, dal minore (…), alla luce delle Informazioni sul Paese di Origine (COI d’ora in avanti) reperite circa la generale e grave discriminazione subita dalle persone con disabilità, che si traduce in un ridotto o mancato accesso alle cure, all’istruzione, al lavoro, alla partecipazione alla vita sociale, a programmi volti a costruire un certo grado di autonomia, e più in generale, a standard di vita adeguati e rispettosi della dignità umana, che si riverberano nello stigma, anche istituzionale, manifestato dalla società tunisina nei confronti di questo determinato gruppo sociale (…). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, delle COI illustrate e di quanto narrato dalla richiedente in relazione alle gravissime carenze riscontrate nella cura del figlio in Tunisia, emerge che le moltissime discriminazioni che subiscono le persone con disabilità assurgano, per quantità e qualità, a vera e propria persecuzione, specie nel caso in esame. È pertanto fondato il rischio di persecuzione ai danni del figlio minorenne della ricorrente, al quale deve essere riconosciuto lo status di rifugiato”. Tribunale di Genova, decreto del 3 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Alessandra Ballerini per la segnalazione. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Tunisia * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Italia: “Le nuove normative europee sui migranti rappresentano una grave violazione dei diritti umani”
In un mondo in cui quasi due miliardi di uomini, donne e bambini (un essere umano su quattro) vivono in situazioni di conflitto e di grave crisi e pericolo, l’Unione Europea e il governo italiano attraverso nuove normative “dichiarano guerra” ai migranti con un’inedita stretta che ne riduce drasticamente i diritti umani e civili, considerati pilastri dei valori condivisi nella Dichiarazione universale dei diritti umani, redatta dall’Onu all’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale. Ne parliamo con Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Italia. Il primo dato che salta agli occhi è il numero di europarlamentari che ha approvato il “giro di vite” contro i migranti: 389 voti a favore, 206 contrari e 32 astensioni. Un voto che segna un’alleanza tra Popolari e Destra su uno dei temi più sensibili. Un elemento che non fa ben sperare per la tutela dei diritti umani, a maggior ragione in una fase storica in cui il moltiplicarsi delle guerre crea altri milioni di profughi. Il voto sul cosiddetto “Regolamento rimpatri” è il segnale della crescente tendenza verso politiche escludenti e spietate in materia d’immigrazione, con ripercussioni preoccupanti per il giusto processo e per le procedure decisionali che devono essere basate sulle prove. Altro che ridurre le situazioni irregolari: queste proposte rischiano d’intrappolare un numero maggiore di persone in situazioni pericolose. Il Parlamento Europeo ha dato via libera all’aumento di requisiti sproporzionati, sanzioni e limitazioni nell’ambito delle decisioni sui ritorni delle persone e all’espansione del ricorso alla detenzione per periodi ancora più lunghi e in contrasto con gli standard internazionali sui diritti umani. Sicuramente l’instabilità politica e le crisi climatiche spingono milioni di persone nel mondo a spostarsi in cerca di condizioni di vita migliori. E spesso sono costrette a farlo in condizioni che mettono a rischio la loro vita e quella dei loro figli. Secondo l’Alto Commissariato dell’Onu per i Rifugiati (Unhcr)[1] a metà dal 2025, ultimo periodo di riferimento, 117,3 milioni di persone erano state costrette ad abbandonare le proprie case in tutto il mondo a causa di persecuzioni, conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani o eventi che hanno gravemente turbato l’ordine pubblico. Tra queste vi erano quasi 42,5 milioni di rifugiati. Inoltre, vi erano 67,8 milioni di sfollati all’interno dei confini dei propri Paesi (sfollati interni) e 8,42 milioni di richiedenti asilo. Vi sono anche 4,4 milioni di apolidi, a cui è stata negata la cittadinanza e che non hanno accesso a diritti fondamentali quali l’istruzione, l’assistenza sanitaria, l’occupazione e la libertà di movimento. Un altro elemento critico riguarda l’aumento dei Paesi definiti “sicuri”. Può spiegarci cosa comporta per la persona migrante il fatto di provenire da Paesi considerati sicuri? Il 10 febbraio 2026 il Parlamento Europeo ha approvato le norme che modificano il concetto di “Paese terzo sicuro” e introducono una lista comune di “Paesi di origine sicuri”. Applicando il concetto di “Paese terzo sicuro”, gli Stati membri possono dichiarare inammissibili richieste di asilo senza esaminarle nel merito ed eseguire trasferimenti forzati delle persone richiedenti asilo verso Paesi coi quali non avranno alcun legame o attraverso i quali saranno meramente transitati. Viene cancellato anche l’effetto sospensivo dei ricorsi: le persone potranno essere sottoposte a trasferimento forzato ad appello in corso. Nella lista dei “Paesi di origine sicuri” sono compresi Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. Le persone che hanno nazionalità di tali Paesi saranno ritenute non bisognose di protezione e subiranno procedure accelerate di asilo, venendo private in questo modo dell’esame individuale delle loro richieste. Il concetto di “Paese sicuro” è un’astrazione priva di qualsiasi base giuridica. Una richiesta d’asilo va analizzata alla luce della situazione specifica della persona richiedente, non valutando la sicurezza di un Paese in senso astratto. Come qualcuno ha fatto notare, con questo criterio la Germania degli anni ’30 avrebbe potuto essere considerata un “Paese sicuro” per i tedeschi “ariani”, ma non certo per gli ebrei tedeschi. Oggi ci sono Stati che puniscono l’omosessualità con il carcere o addirittura con la pena di morte: questi non sono “Paesi sicuri” per le persone omosessuali. Inoltre, sarebbe “sicuro” l’Egitto di Al Sisi, dove Giulio Regeni è stato sequestrato e ucciso e dove sono detenuti 60.000 prigionieri politici? Che fine fa il diritto d’asilo, dal momento che chi proviene da questi Paesi sarà sottoposto a procedure di rimpatrio accelerate? L’attacco al diritto d’asilo contenuto nelle norme votate a febbraio ha preceduto di poco le ulteriori misure punitive votate la settimana scorsa. Il Parlamento Europeo ha capitolato di fronte a decenni di campagne contrarie ai diritti umani, a partire da quelli delle persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate. È un attacco al cuore dei principi fondamentali dell’Unione Europea, un’abdicazione all’impegno di proteggere i rifugiati e un incentivo agli Stati membri a concludere accordi con Paesi terzi per l’esternalizzazione della gestione delle domande d’asilo. La normativa votata nei giorni scorsi introduce pesanti novità per i migranti che “non collaborano” con gli ordini di espulsione. In particolare, il periodo di trattenimento passa da 18 a 24 mesi e si estende anche ai minori in genere e a quelli non accompagnati in particolare. Sarà quindi sovvertita completamente la tutela oggi garantita a bambini e ragazzi? Già oggi abbiamo casi di minori non adeguatamente tutelati. Gli adulti si spostano portando con sé i figli e nelle difficoltà che si incontrano sulle rotte terrestri e marittime, i minori e le donne sono i più vulnerabili. Molti sono anche quelli che si mettono in viaggio da soli. C’è il caso di tre persone detenute a Malta da sette anni, scappate dalla Libia nel 2019 su un gommone sovraffollato (all’epoca avevano 15, 16 e 19 anni). Quando l’imbarcazione iniziò a sgonfiarsi, furono soccorse da una nave cargo, intervenuta su richiesta dell’Unione Europea per assistere l’imbarcazione in difficoltà. Dopo il salvataggio, il comandante della nave tentò di riportare in Libia le persone soccorse, in violazione del diritto internazionale che impone di condurre le persone salvate in un luogo sicuro. Su richiesta disperata delle persone salvate, il comandante si diresse a Malta, dove le autorità accusarono i tre giovani di aver preso il controllo della nave con la forza. Sono stati quindi incriminati per reati gravi punibili con l’ergastolo secondo le leggi maltesi sul terrorismo e ancora oggi sono coinvolti in un procedimento giudiziario che non avrebbe mai dovuto essere avviato. Amnesty International esprime inoltre preoccupazione per le criticità procedurali e le lacune nelle indagini che hanno inciso sull’equità del processo, ad esempio la mancata convocazione di testimoni chiave, comprese altre persone soccorse. Nonostante l’assenza di prove di violenza, le autorità hanno continuato a sostenere accuse prive di fondamento legate al terrorismo. La gestione di questo caso da parte di Malta è segnata da una serie di gravi mancanze: a questi giovani (due dei quali minorenni al momento dell’arresto) è stato negato un processo equo e sono stati trattati come adulti, trascorrendo sette anni della loro vita in un limbo giudiziario, un periodo che avrebbero dovuto dedicare allo studio, al lavoro e semplicemente alla loro crescita, liberi dal peso di un procedimento penale. Questo è solo un esempio di violazione dei diritti dei minori migranti; l’inasprimento delle normative non può che peggiorare le condizioni di chi più dovrebbe essere tutelato. Un’altra novità importante riguarda la possibilità per i migranti di essere deportati in Paesi terzi anziché rimpatriati, anche in nazioni con cui la persona non ha mai avuto alcun legame. Cosa ne pensa? Con questo concetto di “Paese terzo sicuro” sarà più facile per gli Stati membri dichiarare inammissibili le domande di asilo, senza procedere a esami nel merito. Consentirà inoltre il trasferimento forzato di persone in cerca di protezione verso Paesi con cui non hanno alcun legame. È un modo vergognoso di aggirare gli obblighi previsti dal diritto internazionale, sposta ulteriormente la responsabilità della protezione dei rifugiati verso Paesi al di fuori dell’Europa ed è lontanissimo da una politica migratoria umana, in grado di assicurare il rispetto della dignità delle persone. Rappresenta una gravissima rinuncia agli impegni dell’Unione Europea in materia di protezione dei rifugiati e apre la strada a intese tra Stati membri e Paesi terzi per l’esternalizzazione dell’esame delle domande di asilo. Viste le ultime novità sulle politiche migratorie c’è chi paragona l’Unione Europea agli Stati Uniti: rischiamo di vedere “cacce al migrante” in stile ICE nelle nostre strade? Mi auguro di no! Sicuramente la retorica che equipara “migrante” a “minaccia” esaspera la contrapposizione “noi contro loro”, ignorando strumentalmente la realtà. Le persone migranti sono presenti e integrate in Italia, anche se il mancato riconoscimento dei loro diritti ne fa degli “Invisibili” [2] che con questo nome hanno sfilato nella manifestazione No Kings del 28 marzo scorso. Particolarmente preoccupante è il fatto che questa ideologia divisiva e violenta attecchisca nei giovanissimi, come mostra l’arresto avvenuto il 30 marzo di un 17enne di Pescara accusato di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, in procinto di organizzare un massacro nella sua scuola. Il ragazzo era in contatto tramite social media con gruppi che esaltano la superiorità “ariana” e autori di stragi di massa. Altri sette minorenni risultano indagati per gli stessi motivi[3]. Non abbiamo le “cacce al migrante”, ma ci sono segnali allarmanti sulla pervasività della propaganda razzista. Per Amnesty International è più mai necessario promuovere l’educazione ai diritti umani in ogni ordine di scuola. Come se non bastasse la stretta UE, in Italia la maggioranza sta proponendo un disegno di legge che prevede il “blocco navale” e l’interdizione alle acque territoriali in caso di “rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale, tale da compromettere la gestione sicura dei confini”. Pare fatto apposta per respingere le navi delle Ong che salvano i migranti in mare. Che fine fanno le convenzioni internazionali che prevedono l’obbligo di soccorso in mare? Il Consiglio dei Ministri ha approvato l’11 febbraio scorso il disegno di legge in materia di immigrazione e protezione internazionale inasprendo prassi e normative nazionali, introducendo una stretta ulteriore e ancora una volta securitaria, sul piano delle politiche migratorie: blocco navale, restrizioni sull’accoglienza e sui ricongiungimenti familiari, procedure di rimpatrio accelerate che permettono l’allontanamento immediato di persone proveniente dai “Paesi sicuri”. Un impianto punitivo in cui l’immigrazione è ancora considerata una minaccia alla sicurezza nazionale, non un fenomeno da gestire. Il tutto in contrasto con gli obblighi di diritto internazionale, come quelli sul soccorso in mare o sull’accesso a un esame individuale delle domande d’asilo. Inoltre, in continuità con i governi precedenti, nel novembre 2025, il governo Meloni ha scelto di proseguire la cooperazione in materia di migrazione con la Libia, rinnovando il Memorandum d’intesa automaticamente fino al 2029. Il sostegno tecnico, logistico e finanziario alle istituzioni libiche incentiva il perpetuarsi di gravi violazioni dei diritti umani e di crimini contro l’umanità.[4] Ci sono anche altri modi per fermare o disincentivare i soccorsi in mare: l’equipaggio della nave Iuventa, accusato di “favoreggiamento dell’immigrazione irregolare” per i salvataggi effettuati in mare, ha subito un processo lungo sette anni ed è stato sollevato dall’accusa perché “il fatto non sussiste”. Negli anni il processo Iuventa era diventato un simbolo della tendenza a criminalizzare i difensori dei diritti umani che si occupano di assistere persone rifugiate e migranti in pericolo in mare; nonostante l’assoluzione dell’equipaggio di Iuventa, purtroppo è proseguita la prassi governativa di assegnazione di porti di sbarco distanti dai luoghi dei soccorsi, in violazione del diritto marittimo e internazionale, così come il fermo amministrativo delle navi – misure strumentali volte a bloccare legittime e indispensabili attività di salvataggio in mare, associate a una più generica criminalizzazione delle persone impegnate in operazioni di ricerca e soccorso su imbarcazioni delle ONG. Amnesty International Italia ribadisce la richiesta al governo di porre urgentemente fine alla pratica dei “porti lontani” e di astenersi dall’adottare altre misure che ostacolino il lavoro delle ONG impegnate nei soccorsi in mare. Inoltre, chiede alle istituzioni italiane di attivarsi per garantire alle ONG Sar di poter operare senza timore di rappresaglie, in conformità con gli obblighi di diritto internazionale dell’Italia. Si parla molto di inverno demografico in Europa e i conti tra popolazione attiva e pensionati non tornano, ma invece di favorire l’arrivo e l’integrazione di giovani futuri genitori, prevale la volontà di arroccarsi nei nostri Paesi sempre più vecchi. Cosa ne pensa? Amnesty International ritiene che i diritti umani vadano difesi a prescindere dalle convenienze economiche e da qualsiasi altra valutazione geopolitica, come affermato dall’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Cosa si può fare per opporsi a questa deriva? Sul tema migrazione è difficile individuare motivi di speranza (dall’ICE di Trump alla remigrazione di Vannacci) se non l’investimento nella cultura, nella contro-narrazione e nell’educazione ai diritti umani. Le nostre battaglie, proprio perché innervate su trasformazioni culturali, richiedono tempi lunghi. Adesso siamo in una fase di pericoloso ripiegamento, o addirittura inversione rispetto alla traiettoria seguita nei decenni precedenti, almeno per quanto riguarda le politiche governative. È responsabilità di tuttə contrastare le correnti ispirate a teoria suprematiste e razziste. Però qualche spiraglio c’è: le manifestazioni “No kings” di sabato 28 marzo hanno portato in piazza milioni di persone in tutto il mondo e le nostre battaglie per la giustizia possono fare la differenza: il 16 gennaio, dopo otto anni di limbo,  la Corte d’Appello di Lesbo, in Grecia, ha emesso un verdetto di assoluzione [5]**al termine del procedimento a carico di Seán Binder [6]*****, volontario impegnato nelle operazioni di soccorso, e di altre 23 persone. Tra loro Sarah Mardini, la giovane siriana campionessa di nuoto che insieme alla sorella salvò decine di migranti trascinando a nuoto il barcone in avaria: la sua storia è raccontata nel film “Le nuotatrici”. Rischiavano 20 anni di carcere per accuse assurde. Amnesty è sempre rimasta al loro fianco. [1] https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/figures-glance [2] https://www.romatoday.it/attualita/marcia-invisibili-colosseo-cgil-flai-lavoratori-migranti-video.html [3] https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/03/30/strage-neonazista-17enne-arrestato-news/8339696/ [4] https://www.amnesty.it/tre-anni-di-governo-meloni-diritti-in-caduta-libera/ [5] Grecia: Seán Binder assolto da tutte le accuse – Amnesty International Italia [6] https://www.youtube.com/watch?v=BLGiEBdMffY Claudia Cangemi
April 3, 2026
Pressenza
Il GdP in sede di convalida non può sostituirsi alla Commissione: affermato il diritto al reingresso del richiedente asilo illegittimamente espulso
La vicenda riguarda un cittadino cingalese regolarmente residente in Italia da vent’anni insieme alla sua famiglia composta da madre, fratelli, compagna e figlia. Durante un breve periodo di detenzione, ha svolto un proficuo percorso di disintossicazione e, grazie all’ottima condotta, ottenuto altresì la liberazione anticipata. Tuttavia mentre era in carcere, il suo permesso di soggiorno scadeva e quindi all’atto della scarcerazione, veniva condotto direttamente in Questura per l’espulsione immediata. Durante l’udienza di convalida, manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale ma il Giudice di Pace procedente, sostituendosi alla Commissione Territoriale, riteneva che “in mancanza di idonea documentazione a sostegno della domanda d’asilo, nulla di fatto risulta documentato se non la sua intenzione“. Con questa motivazione, la Questura non procedeva alla formalizzazione della domanda ed il Giudice di Pace convalidava l’accompagnamento coattivo alla frontiera del richiedente asilo il 30.05.2025. Una volta rimpatriato in Sri Lanka, questi chiedeva un Visto di reingresso in Italia come richiedente asilo, che l’Ambasciata rigettava e contro cui si proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. . Il 15.10.2025 il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e ordinava all’Ambasciata di emettere immediatamente un visto di reingresso, con le seguenti motivazioni: 1. il ricorrente ha acquisito lo status di richiedente asilo in sede di convalida e pertanto ai sensi del d.lgs 142/2015 era autorizzato a restare in Italia sino alla definizione della sua domanda; 2. sussiste una causa di inespellibilità ai sensi dell’art. 19 d.lgs 286/98 in quanto l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale ha comportato una violazione della sua vita privata e familiare in Italia tutelata dall’art. 8 CEDU. L’ambasciata tuttavia, senza ottemperare all’ordinanza emessa, proponeva reclamo ex art. 669 terdecies e si opponeva così al rilascio del visto di reingresso.  Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando con ordinanza del 09.03.2026 notificata il 23.03.2026 ha confermato il diritto al visto di reingresso nei confronti del ricorrente. Il Tribunale ha ribadito che il Giudice di Pace non può mai sostituirsi alla Commissione Territoriale che rappresenta l’organo con competenza esclusiva ad esaminare la domanda d’asilo. Pertanto, la manifestazione di volontà formulata in sede di udienza determina che: “il ricorrente ai fini della normativa richiamata, va considerato quale straniero regolarmente soggiornante in Italia poiché, in quanto richiedente asilo, era titolare, in astratto, di un permesso temporaneo ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del D.P.R. 394/99, che tuttavia non gli è stato mai rilasciato. Egli aveva diritto a permanere regolarmente nel territorio dello Stato per tutta la durata della procedura. Va perciò ripristinata la situazione quo ante (…) La condizione di richiedente asilo impone, dunque, alle autorità italiane l’obbligo di ripristinare la situazione preesistente e di garantire il diritto di reingresso del richiedente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 394/1999″. Tribunale di Roma, ordinanza del 15 ottobre 2025 Tribunale di Roma, ordinanza del 9 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito all’interno del progetto InLimine di ASGI.
Se la “procedura accelerata” è viziata a monte, riespande la sospensione automatica del diniego
La Corte d’Appello di L’Aquila accoglie il reclamo cautelare e afferma un principio operativo: la deroga alla sospensione automatica del diniego non può reggere quando la procedura accelerata non è stata correttamente applicata sin dall’avvio (formalizzazione della domanda e scansione iniziale). Effetti immediati anche sul diritto all’accoglienza e sulla prevenzione di pregiudizi irreversibili. Il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila, reso in sede di reclamo ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, accoglie il reclamo cautelare proposto avverso il rigetto della sospensione da parte del Tribunale e chiarisce un punto decisivo nella prassi: la “procedura accelerata” non può essere considerata legittimamente operante se la fase iniziale del procedimento amministrativo è stata gestita in violazione dei termini e delle garanzie previste dalla legge; in tal caso, riespande la sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del diniego per effetto della proposizione del ricorso. Il decreto è particolarmente rilevante perché si inserisce nel solco del principio affermato dalla Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11399/2024, che ha ricostruito la natura e le condizioni della deroga alla sospensione automatica nel sistema dell’art. 35-bis. Quando “l’accelerazione” è irregolare o non correttamente attivata, non può produrre effetti peggiorativi per il richiedente, e dunque non può giustificare la compressione delle garanzie processuali. Nel caso di specie, la domanda era stata trattata in procedura accelerata anche in ragione della provenienza del ricorrente del Bangladesh, considerato “Paese di origine sicuro“ (lista aggiornata con D.M. 7 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Come noto, la qualificazione di “Paese sicuro” può determinare – al ricorrere delle condizioni – una disciplina processuale più rigorosa sul piano cautelare, in quanto la sospensione non opera automaticamente e deve essere richiesta e motivata in termini di “gravi e circostanziate ragioni” (art. 35-bis d.lgs. 25/2008). La decisione della Corte d’Appello rimette tuttavia al centro un profilo spesso trascurato nella pratica: la procedura non si può considerare “accelerata” solo perché così etichettata nel provvedimento finale. Occorre che sia stata correttamente attivata e gestita nel rispetto della scansione temporale iniziale prevista dalla normativa. Il decreto valorizza la disciplina della formalizzazione della domanda. L’art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008 prevede che il verbale di formalizzazione (modello C/3) sia redatto entro termini molto ravvicinati dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione. A ciò si affianca l’art. 28-bis d.lgs. 25/2008, che impone alla Questura di trasmettere “senza ritardo” la documentazione necessaria alla Commissione. Il decreto accoglie la prospettazione difensiva: se la fase iniziale è gestita in modo difforme dai termini e dalle garanzie, la procedura diviene “ibrida” e non può legittimare l’applicazione delle conseguenze peggiorative tipiche dell’accelerazione, prima fra tutte la deroga alla sospensione automatica. La Corte d’Appello accoglie il reclamo, revoca il rigetto cautelare del Tribunale e dichiara che il provvedimento della Commissione è sospeso nella sua efficacia esecutiva per effetto della proposizione del ricorso ex art. 35-bis. Questo passaggio ha un’immediata ricaduta pratica: la sospensione non è più rimessa alla discrezionalità cautelare, ma torna a operare come effetto legale della proposizione del ricorso, proprio perché la procedura accelerata – nel ragionamento della Corte – non può dispiegare i suoi effetti derogatori quando sia viziata sin dall’origine. Il decreto è utile non solo per il tema “processuale” in senso stretto. Nella prassi quotidiana, il rigetto della sospensiva (o la ritenuta non operatività della sospensione automatica) produce spesso un effetto domino: perdita dell’accoglienza, impossibilità di mantenere un alloggio, perdita del vitto, incremento di marginalità e vulnerabilità, soprattutto per persone non più giovani e prive di reti familiari sul territorio. Il caso pubblicato ne è un esempio concreto: nelle more del reclamo, la mancata sospensione aveva già innescato atti amministrativi di cessazione dell’accoglienza, con pregiudizi immediati sui beni primari. La decisione della Corte d’Appello, ripristinando la sospensione, mostra come la tutela cautelare non sia un tecnicismo, ma un presidio di effettività della protezione giurisdizionale e, in ultima analisi, di dignità e diritti fondamentali. Corte d’Appello di L’Aquila, decreto del 26 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
Status di rifugiato a richiedente asilo pakistano sostenitore del partito PTI
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino pakistano, sostenitore del partito PTI (Pakistan Tehreek e Insaf) guidato da Imran Khan. Il caso risulta di interesse sotto il profilo giuridico per l’approccio adottato dal Collegio in assenza di atti “che possano ricondurre ad una persecuzione diretta nei confronti del ricorrente”. Il Tribunale, infatti, dà atto che non sussistono elementi nel passato del richiedente che configurino un danno già subìto. Tuttavia, il Collegio ha operato un’analisi accurata basata sulle COI (Country of Origin Information) aggiornate, che ha permesso di delineare un quadro di rischio elevato in caso di rientro in Pakistan. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali: * L’identificazione politica: Anche se il ricorrente non è un membro organico del partito ma un semplice sostenitore, ciò che rileva è la “percezione” della sua posizione politica da parte delle autorità o dei gruppi avversi nel Paese d’origine. * Fondatezza e attualità del timore: Le informazioni sul Paese confermano un clima di forte repressione contro chiunque sia riconducibile all’opposizione politica del PTI. “In tale contesto“, si legge in sentenza, “il timore di essere esposto, in caso di rimpatrio, a ulteriori atti di violenza o intimidazione connessi, quantomeno in parte, alla sua identificazione politica appare fondato e attuale“. In definitiva, la sentenza ribadisce che lo status di rifugiato ha una funzione protettiva anche preventiva. La valutazione si sposta dunque dal fatto storico individuale alla probabilità oggettiva di subire persecuzioni future, rendendo le informazioni sul Paese d’origine, sia quelle rese dal ricorrente che quelle contenute nelle COI, il parametro decisivo per il giudizio di fondatezza. Tribunale di Roma, decreto del 22 febbraio 2026 Si ringrazia per la segnalazione e il commento la Dott.ssa Aicha Blasioli, responsabile dell’area Protezione Internazionale dell’APS Attiva Diritti. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Margherita Salerno. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Asilo impossibile: il TAR Veneto condanna la strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia
I tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale presso le Questure di Venezia e Vicenza hanno superato in modo significativo e reiterato il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa non occasionale, bensì strutturale. E sono le scelte organizzative interne all’Amministrazione ad aver determinato tale qualificata inefficienza. È questo che afferma il TAR Veneto, Venezia, in due importanti sentenze del 18 marzo 2026, n. 616 e n. 617, con le quali il Collegio giudicante rompe il muro dietro cui le Questure e il Ministero dell’Interno si trincerano da anni per non risolvere l’inefficiente e dannosa gestione delle procedure relative alle domande di protezione internazionale. Il TAR, con due pronunce senza precedenti, ribalta il rapporto di forza tra le Questure, il Ministero e le persone straniere richiedenti asilo, condannando le amministrazioni al ripristino di una funzione amministrativa così delicata come quella relativa all’accesso e allo svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ma anche stigmatizzando l’inerzia dell’Amministrazione centrale e l’insufficienza di riscontro probatorio delle Amministrazioni periferiche.  I ricorsi collettivi contro le Questure di Venezia e Vicenza, accusate di ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di protezione internazionale, presentati il 7 marzo 2025 da ASGI, Emergency, Lungo la Rotta Balcanica e CADUS contro la Questura di Venezia e da ASGI e CADUS contro la Questura di Vicenza, con il sostegno di Casa di Amadou, Oxfam Italia e Spazi Circolari, sono stati accolti.  Le sentenze, dopo aver affermato la piena legittimazione delle Associazioni ricorrenti (per la prima volta la class action pubblica è stata presentata solo da associazioni e non anche da singole persone straniere), sulla base delle condizioni rappresentate negli atti di causa e in sede di discussione, hanno accertato che: i termini di legge sono sistematicamente violati e lo sforzo organizzativo ragionevolmente esigibile dall’Amministrazione è inidoneo e insufficiente anche avendo riguardo alle risorse di cui la stessa p.a. dispone. E da tale disorganizzazione strutturale derivano danni e conseguenze inaccettabili per le persone richiedenti asilo, messe sotto scacco da un sistema che non funziona e, rispetto al quale, anche a valle di un’articolata ordinanza istruttoria adottata dal TAR, le risposte fornite dalle Questure sono state insufficienti, prive di prove documentali, e comunque sconfessate dalle prove fornite dalle ricorrenti. Il TAR non manca di condannare senza mezzi termini il Ministero dell’Interno che, invece, non ha fornito in giudizio alcun riscontro alle ordinanze istruttorie, volte in particolare ad ottenere dati comparativi delle condizioni in cui versano le altre Questure sul territorio italiano nella gestione dei medesimi procedimenti. “Si tratta di una disfunzione che, incidendo su diritti fondamentali della persona, sarebbe stata tollerabile se l’Amministrazione avesse provato, in modo circostanziato e documentale, che il mancato rispetto del termine dipende da fattori non fronteggiabili mediante misure organizzative ragionevolmente esigibili”. Tale prova, come evidenziato dalle avvocate e dagli avvocati del collegio difensivo, è assolutamente mancata. Tuttavia, il TAR ha anche chiarito che a fare da contro altare alla mancata o insufficiente prova fornita dalle amministrazioni, sono occorsi i numerosi riscontri resi dalle Associazioni, che, forti del sostegno reciproco, hanno documentato, con chiarezza e meticolosità, l’insostenibile condizione in cui versano i richiedenti asilo, costretti ad attendere tempi lunghissimi per accedere a quello che è un diritto fondamentale e a subire le dannose conseguenze di tale inefficienza. Ma al TAR Veneto non è bastato accertare l’inefficienza strutturale delle Questure di Venezia e Vicenza. Quello che affermano queste due pronunce (al di là delle differenze legate alle condizioni proprie di ciascuna amministrazione) è che sono proprie le scelte fatte (e soprattutto non fatte) dalla p.a. a dimostrare che: “l’assetto organizzativo prescelto non è calibrato per assicurare, con continuità, il rispetto degli stringenti termini di legge”. E non ci si può nascondere dietro mere affermazioni di carenza di risorse ed in particolare di carenza di personale per giustificare una condizione che pregiudica quotidianamente i diritti delle persone straniere richiedenti asilo, perché, si afferma: “Diversamente opinando, l’effettività del termine previsto all’art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. n. 25/2008, finirebbe per essere subordinata a scelte organizzative discrezionali dell’Amministrazione, con conseguente svuotamento della portata precettiva della norma e compromissione della tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale”. NIENTE SCUSE (perché senza prove non può che parlarsi di scuse rispetto a quanto riferito dalle Questure): i miglioramenti, gli efficientamenti, le soluzioni sono possibili (dell’impossibilità dovrebbe essere fornita prova concreta afferma il TAR) e lo dimostrano le stesse Questure che, dopo la diffida presentata prima dei ricorsi, hanno comunque dato luogo a miglioramenti, giudicati comunque insufficienti, non strutturali e tardivi.  Completa il quadro definito dal TAR, il riferimento, segnalato dalle ricorrenti, ad un’importante circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 77903 del 12 settembre 2024 dalla quale “emerge come la stessa Amministrazione centrale abbia espressamente riconosciuto, su scala nazionale, la presenza di ritardi e criticità nella gestione delle procedure relative alla protezione internazionale, evidenziando la necessità di adottare modelli organizzativi più efficienti, mediante una più razionale distribuzione delle risorse, una semplificazione delle procedure e un miglioramento dell’accessibilità dei servizi”. La condanna è netta e declinata in un’ottica di: riduzione progressiva dei tempi; smaltimento dell’arretrato, e ripristino di “una gestione efficiente del procedimento di presentazione delle domande, facilitando l’accesso degli interessati agli uffici della Questura e garantendo la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale”, nel termine assegnato di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Con l’avvertenza del TAR che: “Eventuali interventi più specifici potranno essere adottati soltanto nel successivo giudizio di ottemperanza (art. 5 del d.lgs. n. 198/2009), qualora l’Amministrazione non dia spontanea attuazione al dictum contenuto nell’eventuale sentenza di accoglimento”. Queste pronunce aprono un varco, anche e soprattutto in termini di replicabilità, nell’oblio che negli anni ha generato la mala gestio dei procedimenti di asilo in tutto il territorio italiano, cui, purtroppo, sembrava quasi essersi abituati, al punto che le richieste di efficientamento parevano esorbitanti pretese senza possibilità di riscontro. Alla negazione dei diritti non ci si può abituare: Nei tempi bui si canterà? Sì, ancora si canterà.  Sentenza n. 616 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Vicenza) Sentenza n. 617 del 18 marzo 2026 (relativa alla Questura di Venezia)
Esito Class action promossa dalle associazioni: Il TAR Veneto condanna l’inaccessibilità al diritto di asilo
Con due importanti sentenze del 18 marzo 2026, n. 616 e n. 617 il Tribunale Amministrativo per il Veneto ha condannato le Questure di Venezia e Vicenza per i ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di asilo causati dall’inefficienza organizzativa strutturale derivante da scelte organizzative dell’Amministrazione. Le class action erano state presentate il 7 marzo 2025 da ASGI, EMERGENCY, Lungo la Rotta Balcanica e CADUS, con il sostegno di Casa di Amadou, contro la Questura di Venezia e da ASGI e CADUS contro la Questura di Vicenza. Nel corso del giudizio sono intervenute, a supporto dei ricorrenti, anche OXFAM ITALIA, Casa di Amadou, Spazi Circolari e alcune persone richiedenti asilo. Per la prima volta in Italia, una class action pubblica di questo tipo è stata promossa esclusivamente da associazioni, la cui legittimazione ad agire anche senza la partecipazione di singole persone fisiche è stata pienamente riconosciuta dal TAR. Il Tribunale Amministrativo del Veneto ha accolto entrambi i ricorsi, accertando che i termini di legge per la presentazione delle richieste di asilo sono stati sistematicamente violati e che l’attuale organizzazione degli uffici preposti è inidonea e insufficiente sia rispetto alle risorse disponibili sia rispetto allo sforzo organizzativo esigibile ai sensi della normativa. Determinanti sono state le prove fornite dalle associazioni ricorrenti e intervenienti che, forti del sostegno reciproco, hanno documentato, con chiarezza e meticolosità, come riconosciuto anche dallo stesso TAR, l’insostenibile condizione in cui versano i richiedenti asilo, costretti ad attendere tempi lunghissimi per accedere a un diritto fondamentale e a subire le gravose conseguenze di tale inefficienza. Al contrario, il TAR ha ritenuto le risposte fornite dalle Questure insufficienti e non sostenute da prove documentali, e ha condannato l’inerzia del Ministero dell’Interno che non ha fornito in giudizio i dati comparativi delle condizioni in cui versano le altre Questure sul territorio italiano nella gestione dei medesimi procedimenti. Sono proprio le scelte organizzative non fatte da parte dell’Amministrazione a dimostrare che: “l’assetto organizzativo prescelto non è calibrato per assicurare, con continuità, il rispetto degli stringenti termini di legge” secondo i giudici e che tale disfunzione “incidendo su diritti fondamentali della persona, sarebbe stata tollerabile se l’Amministrazione avesse provato, in modo circostanziato e documentale, che il mancato rispetto del termine dipende da fattori non fronteggiabili mediante misure organizzative ragionevolmente esigibili”. Tale prova, come evidenziato dalle avvocate e dagli avvocati del collegio difensivo, è assolutamente mancata. Le Questure sono ora obbligate al ripristino della legalità entro 90 giorni attraverso una riduzione progressiva dei tempi, lo smaltimento dell’arretrato e l’introduzione di “una gestione efficiente del procedimento di presentazione delle domande, facilitando l’accesso degli interessati agli uffici della Questura e garantendo la tempestiva raccolta delle manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale”. “Con queste due sentenze il TAR ha dunque ribaltato il rapporto di forza tra le Questure, il Ministero e le persone straniere richiedenti asilo, condannando le amministrazioni al ripristino di una funzione amministrativa così delicata come quella relativa all’accesso e allo svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ma anche stigmatizzando l’inerzia dell’Amministrazione centrale e l’insufficienza di riscontro probatorio delle Amministrazioni periferiche” dichiarano le associazioni che si augurano che “queste pronunce aprano un varco anche e soprattutto in termini di replicabilità nell’oblio che negli anni ha generato la mala gestione dei procedimenti di asilo in tutto il territorio italiano”. ASGI CADUS Casa di Amadou EMERGENCY Lungo la Rotta Balcanica OXFAM ITALIA Spazi Circolari ASGI Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione
March 20, 2026
Pressenza