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Protezione sussidiaria a cittadino bengalese di etnia Bedè
Il Tribunale di Perugia, con decreto del 24.6.2026, ha riconosciuto la protezione sussidiaria a cittadino bengalese appartenente alla minoranza “bedè”. Il Giudice effettua un’attenta disamina della loro condizione e delle discriminazioni nei loro confronti. Sulla base di tali informazioni, ritiene che “sussistano i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. b) del D.lvo 251/2007 potendo ritenersi che il ricorrente, in quanto appartenente ad etnia che soffre di discriminazioni di fatto diffuse e radicate correrebbe, in caso di rimpatrio, il rischio di essere nuovamente costretto a vivere in condizioni di marginalità sociale, esposto a discriminazioni di fatto e obbligato a vivere in condizioni scarsamente dignitose in ragione della sua appartenenza ad una minoranza senza poter contare su un’efficace protezione da parte delle autorità statuali”. I bedè (o bede o bedey) sono un popolo nomade, conosciuto anche come “gitani di fiume”. “Come tradizione viaggiano spostandosi con barche per 10 mesi all’anno, lavorando come  guaritori o vendendo oggetti. La maggior parte dei Bede vive in campi su terreni incolti o in case in affitto, oppure su imbarcazioni ormeggiate in acqua 1” . Sono dediti “ad attività tradizionali quali la cattura dei serpenti, spettacoli di magia e servizi di cura magico/spirituali 2” . Dalle fonti disponibili, risulta che alcuni bede, soprattutto le donne della famiglia, siano guaritori tradizionali, ed usino la shinga, un corno di mucca, per curare i pazienti 3.  “Secondo l’ONG locale Gram Bangla Unnayan Committee sono attualmente considerati come degli emarginati, in parte a causa delle loro abitudini alimentari, che contraddicono la tradizione islamica e anche perché le donne non indossano i purdah [veli] e toccano i corpi di pazienti maschi, atti che violano la cultura dominante bengalese-musulmana 4”.  La comunità di bede è gravemente privata di tutti i tipi di bisogni fondamentali di vita, sia sociali che economici. Le limitazioni più significative sono la povertà, l’analfabetismo, il matrimonio prematuro e la mancanza di consapevolezza sulla pianificazione familiare. L’accettazione sociale è rara a causa del loro stile di vita, dei vincoli tradizionali e rituali molto duri per stabilire relazioni con gli altri popoli esterni. Per lo più vivono al di sotto della soglia di povertà. Trascorrono ogni giorno con indicibili dolori e sofferenze. A causa dell’analfabetismo, non sono impegnati con funzioni e altri lavori qualificati. Sono stati eslusi dal sistema economico e dallo sviluppo del Paese 5). Si tratta di “discriminazioni di casta” molto diffuse in Bangladesh ed in tutta l’Asia meridionale 6. La comunita Bede è esclusa da ogni aspetto basilare della vita quotidiana, come il cibo, l’avere un’abitazione, un’educazione, l’accesso alle cure mediche ecc. Circa il 98% dei Bede vive sotto la soglia di povertà, il 95% è analfabeta ed i bambini si sposano ad un’età media di 11 anni 7.  Nonostante alcune ONG abbiano promosso programmi di supporto a popolazioni più povere ed emarginate, nessun programma è stato avviato per la comunità Bede, che continua ad essere di fatto stigmatizzata ed esclusa 8. La maggior parte dei bede non ha accesso all’istruzione 9, ma una minoranza di essi riesce a frequentare la scuola, principalmente grazie all’intervento di ONG che istituiscono scuole mobili su barche, accessibili agli appartenenti di tale etnia, nomadi per tradizione 10.  Tribunale di Perugia, decreto del 24 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento. 1. EASO, Informazioni sui paesi di origine, Bangladesh Panoramica del paese, dicembre 2017, p. 57, ↩︎ 2. Rapporto di ricerca COI Realizzato dall’Ufficio Immigrazione di ARCI nazionale, aggiornato al 15 marzo 2022, All. n. 8 ↩︎ 3. DW, “Bangladesh’s river gypies fighting to preserve their culture”, 13 giugno 2011 ↩︎ 4. EASO, Informazioni sui paesi di origine, Bangladesh Panoramica del paese, dicembre 2017, p. 58 ↩︎ 5. “Present Social Awareness and Economic Condition of Nomadic Bede Community at Narayanganj District in Bangladesh” in “American Journal of Rural Development”, volume 5/2017 ↩︎ 6. Caste-based discrimination in South Asia, Studio commissionato dalla Commissione UE, giugno 2009 ↩︎ 7. Al Jazeera, “Rough sailing for Bangladesh river-gypsies”, 22 gennaio 2013 ↩︎ 8. Mohammad Sujoun Lasker ed altri, “Lifestyle of the Nomadic River Gypsies and their Threat Narrative: A Tale of Two Villages in Bangladesh”, in “International Journal of Environmental Sciences & Natural Resources”, marzo 2019 ↩︎ 9. Tamanna Tabassum Kabir, “Everyday Challenges and Overall Social Impact of the Bede Community: In a Quest for Equality in The Society of Bangladesh” in “Indraprastha Law Review”, vol. 1/2020  ↩︎ 10. DW, “Bangladesh’s river gypies fighting to preserve their culture”, 13 giugno 2011 Si segnala anche il documentario “I nomadi dei fiumi del Bangladesh: i Bede”, pubblicato su YouTube.  ↩︎ -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Diritto d’asilo, il TAR Lombardia accende i riflettori sui ritardi di Ministero e Questura
Con l’ordinanza n. 3818/2026, pubblicata il 20 luglio 2026, il TAR Lombardia (Sezione Quarta) ha emesso una prima pronuncia sulla class action promossa il 10 ottobre 2025 da Naga e ASGI contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano per i ritardi sistematici nella formalizzazione delle domande d’asilo. Il Tribunale ha stabilito di non decidere subito nel merito, ma di acquisire prima elementi più precisi sulla situazione dalla Questura di Milano. A seguito dei ritardi denunciati dalle associazioni e da alcune persone richiedenti asilo al Ministero dell’Interno e Questura di Milano viene chiesto di depositare entro 90 giorni una relazione documentata e circostanziata che chiarisca: 1. i tempi medi di ogni fase della procedura per gli anni 2024, 2025 e primo semestre 2026; 2. se la durata complessiva sia diminuita dopo l’introduzione del sistema enti (dal 2023); 3. le risorse strumentali, finanziarie e umane assegnate all’Ufficio Immigrazione negli anni 2024-2026; 4. se le misure adottate abbiano esaurito i margini di miglioramento e se sia prevedibile una riduzione dei tempi entro il 31/12/2026; 5. le scelte organizzative di allocazione delle risorse rispetto ad altri uffici della Questura, e se siano rivedibili; 6. ogni altro aspetto rilevante. Il Tribunale chiede inoltre al Ministero dell’Interno di chiarire, “se la dimensione del fenomeno dei richiedenti la protezione internazionale presso la Questura di Milano sia superiore, inferiore o paragonabile a quella riscontrabile presso le altre Questure italiane, e ciò al fine di accertare se l’entità delle risorse strumentali, finanziarie e umane assegnate alla Questura di Milano sia coerente con l’entità del fenomeno stesso”. La stessa richiesta che il TAR Veneto aveva già rivolto al Ministero nell’ambito dei ricorsi analoghi presentati contro le Questure di Venezia e Vicenza e conclusisi, a marzo 2026, con la condanna della strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia. La trattazione nel merito della causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 marzo 2027, quando il Tribunale valuterà la relazione depositata dalle amministrazioni. Il caso milanese non è isolato, ma riflette una criticità diffusa a livello nazionale: in molte città, ritardi e disfunzioni continuano a ostacolare l’accesso alla procedura di asilo, compromettendo l’effettività di un diritto fondamentale. Naga e ASGI accolgono con favore la decisione del TAR Lombardia, che rappresenta un passaggio importante per fare luce sulle responsabilità dell’amministrazione. Chiarire le scelte organizzative e l’impiego delle risorse è essenziale per rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono un accesso tempestivo ed effettivo alla procedura di asilo. Il diritto di chiedere protezione deve essere garantito nei tempi e nelle modalità previsti dalla legge, insieme ai diritti che da esso discendono. E le amministrazioni hanno il dovere di mettere a disposizione risorse e strumenti adeguati. Senza ritardi che sono spesso la rappresentazione della non-volontà politica di tutelare chi deve essere protetto. T.A.R. per la Lombardia, ordinanza n. 3818 del 20 luglio 2026
Procedura di frontiera: obbligo di residenza revocato per vulnerabilità ignorata e obblighi informativi violati
Il Tribunale di Palermo – giudice dott.ssa Lo Piparo – decide nel merito il reclamo relativo al provvedimento di obbligo di residenza/soggiorno in frontiera, confermando quanto anticipato in sede cautelare. Il Tribunale accoglie il reclamo e revoca il provvedimento del Prefetto di Agrigento del 18/06/2026, che aveva autorizzato il richiedente – in procedura di frontiera – a risiedere esclusivamente nel Centro Sikania di Siculiana per 12 settimane (art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015). Due i profili di violazione accertati: 1. Omessa valutazione delle esigenze di accoglienza particolari. Già in fase di screening erano emerse patologie significative (vulnerabilità sanitaria, segni compatibili con aggressione subita in Libia, diabete in scompenso, insufficienza aortica), ma nessuna valutazione individuale è seguita, in violazione degli artt. 21 e 53 Reg. 2024/1348 e degli artt. 24-25 Dir. 2024/1346. Il Tribunale precisa che le categorie di vulnerabilità elencate dalla normativa unionale sono meramente indicative, non tassative: accertata la vulnerabilità, l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le misure di sostegno adottate e la loro compatibilità con la procedura. 2. Violazione degli obblighi informativi. Non risulta provato che al richiedente sia stata fornita informativa comprensibile (lingua urdu) sui propri diritti, né la notifica del provvedimento è regolare, né risulta erogato l’orientamento legale gratuito. A nostro giudizio se ne deve dedurre che il richiedente ha dunque diritto a entrare immediatamente sul territorio e ad accedere alla procedura ordinaria in una struttura diversa (anche con richiesta di ingresso in SAI).  Tribunale di Palermo, ordinanza del 25 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento.
Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione: il Giudice di Pace deve verificarne lo stato prima di decidere
Con l’ordinanza n. 21379/2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema di notevole rilievo pratico: gli effetti della domanda di protezione internazionale proposta o manifestata dopo l’adozione di un decreto di espulsione. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui tale domanda non determina l’invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne sospende l’eseguibilità e impone al Giudice di Pace di verificare lo stato del procedimento di protezione prima di decidere sull’opposizione. Nel caso esaminato il cittadino straniero aveva impugnato il decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Chieti. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti attestanti la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale, l’accesso alla Questura di Milano e la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda mediante compilazione del modello C3. Il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione, valorizzando il fatto che la manifestazione di volontà fosse intervenuta dopo l’adozione del decreto e ritenendo, in sostanza, che l’espulsione costituisse atto dovuto. Aveva inoltre escluso la rilevanza della documentazione relativa all’integrazione socio-lavorativa e tratto un giudizio di pericolosità sociale dalla mera pendenza di un rinvio a giudizio. La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso. La domanda di protezione internazionale non può essere ignorata La Corte ribadisce anzitutto che, quando la domanda di protezione internazionale sia avanzata dopo l’adozione del decreto di espulsione, il decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, ma resta sospesa la sua eseguibilità. Grava allora sul Giudice di Pace l’obbligo di verificare, prima di decidere sul ricorso, quale provvedimento sia stato assunto dalla Commissione territoriale e quale sia l’eventuale esito dell’impugnazione proposta davanti al Tribunale. Il giudice non può dunque limitarsi ad affermare che la domanda è successiva al decreto: deve verificare in concreto lo stato della procedura, l’eventuale pendenza del giudizio e l’eventuale adozione di provvedimenti sospensivi. Sul punto la Cassazione richiama il principio già affermato da Cass. n. 34155/2025, secondo cui la pendenza della domanda impone un accertamento effettivo e non meramente formale. Il divieto di refoulement è norma generale di protezione Un secondo profilo di rilievo riguarda l’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione. La Corte afferma che tale disposizione ha natura di norma protettiva generale: anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, TUI, il Giudice di Pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il giudice è quindi tenuto a valutare la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia, l’esistenza di legami sociali, culturali e familiari con il Paese d’origine, nonché le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio. Nel caso concreto, osserva la Cassazione, l’esame delle ragioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale avrebbe consentito di verificare anche le condizioni oggettive del Marocco. L’integrazione sociale e lavorativa deve essere esaminata La Corte accoglie anche le censure relative all’omessa valutazione del radicamento sociale e lavorativo. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti relativi alla procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, al nulla osta provvisorio per lavoro subordinato rilasciato nel 2022, alla stabilità della permanenza in Italia e ai collegamenti con il territorio. Il radicamento, rileva la Cassazione, non può essere liquidato con formule generiche: va valutato in concreto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 19 TUI e del bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU. Nessun automatismo tra rinvio a giudizio e pericolosità sociale Particolarmente significativo è il passaggio sulla pericolosità sociale. Il Giudice di Pace aveva escluso l’integrazione dell’interessato valorizzando la pendenza di un rinvio a giudizio: impostazione che la Cassazione censura espressamente, affermando che il rinvio a giudizio non può essere considerato, di per sé, espressione di pericolosità sociale. La Corte richiama il principio secondo cui, nella disciplina dell’immigrazione, a fronte di diritti fondamentali di rilievo costituzionale e convenzionale non opera alcun automatismo ostativo: la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e all’attualità, attraverso una valutazione proporzionata e individualizzata. Nel caso esaminato non risultava alcuna condanna a carico del ricorrente, e il giudizio di pericolosità era stato tratto dal solo rinvio a giudizio, senza esaminare la natura del reato contestato né valutare le allegazioni difensive. La decisione La Corte di Cassazione ha quindi accolto i primi quattro motivi di ricorso, rigettato il quinto, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Chieti, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza è rilevante perché ribadisce che l’espulsione non può essere trattata come automatismo amministrativo quando emergano elementi relativi alla protezione internazionale, al divieto di refoulement, alla vita privata e familiare, all’integrazione sociale e all’assenza di una pericolosità concretamente accertata. Il Giudice di Pace investito dell’opposizione è tenuto a una verifica effettiva, individualizzata e attuale, senza potersi limitare alla constatazione dell’irregolarità del soggiorno o della pendenza di un procedimento penale. Corte di Cassazione, ordinanza n. 21379 del 23 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo
Grecia: un bonus di 250 euro per ogni rimpatrio volontario
Con Decreto Ministeriale Congiunto, la Repubblica Ellenica ha riformato il sistema di orientamento legale gratuito per i richiedenti asilo 1. Tra le novità introdotte figura anche un compenso di 250 euro riconosciuto al rappresentante legale per ciascun rimpatrio volontario assistito portato a termine. Una misura che presenta profili di analogia con il modello italiano introdotto dall’art. 30-bis del d.l. 23/2026, poi modificato dal d.l. 55/2026 (convertito dalla l. 103/2026) 2. Formalmente, il provvedimento 3 intende dare attuazione all’obbligo di garantire il diritto all’orientamento legale, nonché all’assistenza e alla rappresentanza legale, previsto dagli artt. 15 e 19 del Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale e dal considerando 39 e dall’art. 21 del Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Nella pratica, tuttavia, la riforma greca evidenzia ancora una volta la natura selettiva dell’attuazione delle disposizioni del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: mentre si consolida un’ipertrofia normativa funzionale alla restrizione dell’accesso alla protezione internazionale e al rafforzamento degli strumenti di rimpatrio, gli obblighi positivi di garanzia dei diritti fondamentali rimangono privi di un’effettiva implementazione. Il provvedimento ridefinisce infatti la funzione stessa dell’orientamento legale, incidendo sul suo carattere di servizio indipendente, verificabile e trasparente. Da servizio di emancipazione giuridica, volto a ridurre la vulnerabilità della persona migrante e a garantire un presidio contro l’espulsione, l’orientamento legale viene rifunzionalizzato come segmento operativo del dispositivo della deportazione. Non si limita ad accompagnare la rimozione, ma contribuisce a costruire le condizioni materiali e simboliche entro cui il rimpatrio finisce per apparire come unica opzione razionale. Integrando il diritto all’assistenza legale nel paradigma politico sintetizzato dallo stesso Ministro Plevris nella formula ‘carcere o rimpatrio’ 4, l’intervento finisce così per incidere sulle condizioni di accesso effettivo al diritto d’asilo, restringendo lo spazio del diritto all’informazione giuridica. Un diritto che precede il diritto d’asilo stesso: un pre-diritto, poiché solo attraverso la conoscenza dei propri diritti e degli strumenti di tutela disponibili una garanzia formale può tradursi in una protezione effettiva. I principali profili di criticità introdotti dal Decreto riguardano l’individuazione degli avvocati incaricati dell’orientamento legale, la garanzia dell’accuratezza e dell’indipendenza delle informazioni fornite, il meccanismo di incentivo economico previsto e le modalità concrete di attuazione dell’obbligo informativo attraverso sessioni collettive. * L’orientamento potrà essere prestato esclusivamente dagli avvocati iscritti al Registro degli Avvocati per l’Orientamento Legale, con il rischio di indebolire il ruolo degli avvocati delle organizzazioni della società civile che garantiscono supporto legale indipendente alle persone migranti. * Le sessioni di orientamento sono organizzate prevalentemente in forma collettiva, con gruppi di quindici persone, estendibili fino a cinquanta partecipanti. Una modalità che appare difficilmente compatibile con la natura individuale della procedura di asilo. * La partecipazione del personale ministeriale alle sessioni informative solleva interrogativi rispetto alla reale autonomia dell’informazione fornita e alla garanzia della necessaria riservatezza del rapporto tra persona assistita e professionista legale. * Ai professionisti incaricati sono riconosciuti 160 euro per ciascuna sessione di orientamento legale e 250 euro aggiuntivi qualora, entro due mesi dalla consulenza, il cittadino di Paese terzo presenti una domanda di rimpatrio volontario e la relativa procedura venga completata. Tale previsione introduce un meccanismo premiale collegato all’esito della procedura, anziché alla qualità dell’orientamento prestato o alla tutela dell’interesse della persona assistita. * Gli avvocati iscritti al Registro che prestano orientamento legale gratuito non possono successivamente assumere la rappresentanza dello stesso richiedente asilo nelle fasi successive della procedura di protezione internazionale. Tale previsione rischia di creare una sovrapposizione tra la funzione di tutela legale e quella di orientamento amministrativo alla procedura di rimpatrio, compromettendo la continuità della difesa e la piena indipendenza dell’assistenza fornita. Infine, assume particolare rilievo il contenuto dell’informazione fornita ai richiedenti. Per le persone provenienti da Paesi i cui cittadini presentano un tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20%, il decreto prevede che vengano informate anche sulle conseguenze dell’ingresso e del soggiorno ‘illegale’ in Grecia e sulle modalità di accesso ai programmi di rimpatrio volontario. In termini di deportability, la minaccia del rimpatrio non opera più soltanto come possibilità esterna che incombe sulla persona migrante, ma viene progressivamente incorporata negli stessi dispositivi chiamati a informarla e assisterla. La riforma ha incontrato l’opposizione dell’Ordine degli Avvocati greco, che ha chiesto il ritiro del bonus rimpatrio e della presenza del personale ministeriale nelle sessioni informative. Secondo la posizione espressa dall’avvocatura, l’orientamento legale deve rimanere libero da incentivi economici legati all’esito della procedura e da interferenze dell’autorità pubblica, poiché solo un supporto indipendente può garantire un’informazione effettivamente orientata alla tutela dei diritti, costituendo così uno spazio di tutela capace di interrompere la condizione permanente di deportability. 1. European Lawyers Lesvos, 2026. New System of Legal Guidance under the EU Pact ↩︎ 2. Per ulteriori informazioni, si veda: Avvocati e rimpatri: un incentivo contro diritti e deontologia ↩︎ 3. Si veda: Grecia: incentivi economici agli avvocati per aumentare le deportazioni – Melting Pot (17 luglio 2026) ↩︎ 4. Per ulteriori informazioni, si veda: A legally questionable migration framework: Greece’s experiment to combat “illegal arrivals” ↩︎
Diniego dell’accoglienza per “territorio di primo ingresso”: il TAR Lazio sospende i provvedimenti della Prefettura di Viterbo
Due cittadini afghani, giunti in Italia nel marzo 2026, manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale presso la Questura di Viterbo. Al momento della manifestazione della volontà, entrambi, privi di alloggio e di mezzi di sussistenza, richiedono l’accesso alle misure di accoglienza. La Prefettura di Viterbo nega, però, l’accesso alle misure con due distinti provvedimenti, sostenendo che i richiedenti sarebbero “entrati in Italia presso altro territorio provinciale” e rinviando quindi l’accoglienza al “territorio di primo ingresso“. Con due ordinanze gemelle, il TAR Lazio accoglie le istanze cautelari e sospende i dinieghi, ordinando alla Prefettura di adottare ogni idonea misura di accoglienza. L’elemento più interessante delle pronunce sta nel modo in cui il Collegio ricostruisce la competenza territoriale. Richiamando il combinato disposto dell’art. 6 d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 1, comma 2, e 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, il TAR afferma che il richiedente può, alternativamente, rivolgersi, per la presentazione della domanda di protezione internazionale, all’ufficio di polizia di frontiera al momento dell’ingresso oppure alla Questura del luogo di dimora. Da ciò discende il conseguente obbligo, in capo alla Prefettura di quest’ultimo territorio, di disporre l’immediata accoglienza. Avendo i ricorrenti legittimamente scelto di presentare la domanda a Viterbo, luogo di dichiarata dimora, è, pertanto, la Prefettura di Viterbo a dover garantire l’accoglienza; il luogo di primo ingresso resta, di per sé, irrilevante. Per tale motivo, quindi, il Tar sospende entrambi i provvedimenti obbligando l’Amministrazione ad adottare con immediatezza tutti i provvedimenti conseguenti. T.A.R. per il Lazio, Sezione Quarta, ordinanze n. 3567 e 3568 del 25 giugno 2026 Si ringraziano le Avv.te Loredana Leo e Giulia Fornasa dello Studio Legale Antartide per la segnalazione il commento.
Roma e Firenze: il diritto d’asilo ostacolato dalle Questure
Diverse segnalazioni, raccolte da associazioni e inchieste giornalistiche, davanti agli Uffici Immigrazione di più città, raccontano le stesse barriere strutturali: file interminabili, notti all’addiaccio e sportelli impenetrabili che trasformano la richiesta di protezione internazionale in un percorso a ostacoli, compromettendo dei diritti fondamentali quali l’accesso al sistema di accoglienza, alla salute, alla formazione e al lavoro. Chi arriva in Italia in cerca di protezione scopre presto che la burocrazia è un dispositivo che permea la vita quotidiana, ne scandisce inesorabilmente i tempi e affida tutto all’arbitrio, ma è una casualità solo apparente, che funziona in realtà come un filtro. Un meccanismo che alimenta mercati informali, furberie e raggiri, spezza i legami di solidarietà e isola gli individui. È qui che, superata la traversata del mare o le rotte balcaniche, comincia una seconda sfida che è fatta di marciapiedi, code notturne, prassi illegittime e sportelli inaccessibili. E’ il quadro che emerge, in modo quasi speculare, da recenti denunce e reportage che riguardano tre delle principali città italiane: Roma, Firenze e Torino. ROMA: «UNA PARALISI CRONICA» A Roma il sistema d’asilo – denuncia il 21° Rapporto dell’Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio, curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS – «sta scivolando in una paralisi cronica». Un «vero e proprio abisso burocratico» nel quale l’Ufficio immigrazione della Questura e la Commissione territoriale si distinguono, secondo il contributo firmato da A Buon Diritto, per una «condotta omissiva e impenetrabile» che ostacola gravemente l’esercizio dei diritti. Denuncia tanto più grave se si considera che proprio nella città di Roma si concentra il numero più elevato di richieste di protezione internazionale del Paese. La normativa, in teoria, è semplice: lo status di richiedente asilo si acquisisce nel momento in cui una persona manifesta la volontà di chiedere protezione, e l’accesso alla procedura dovrebbe essere garantito senza ritardi. Nella pratica, il Rapporto descrive una «via crucis in 10 tappe». L’Ufficio immigrazione riceve «solo 20 persone al giorno» e, a differenza di altre città, non dispone di un sistema di prenotazione online, una prassi di contingentamento che «il Tribunale di Roma ha censurato più volte», senza che nulla cambiasse. Gli interessati sono così costretti a «stazionare per giorni consecutivi sui marciapiedi davanti agli uffici», alimentando «il mercato nero delle file» e fenomeni di sfruttamento ormai tristemente noti. Chi riesce ad accedere ottiene spesso solo un appuntamento differito, e per il fotosegnalamento viene convocato non nello stesso ufficio ma «in commissariati periferici a Ostia, Tivoli o persino Civitavecchia», talvolta con un solo giorno di preavviso: chi non si presenta deve «ripartire dal via». Prima della formalizzazione possono passare mesi, una «zona d’ombra giuridica» in cui i richiedenti restano privi di un titolo valido e non possono accedere «all’accoglienza, al lavoro, alle cure mediche o alla formazione». Complessivamente, tra la manifestazione della volontà e il rilascio del permesso possono trascorrere «fino a tre o quattro anni». A completare il quadro, un sistema reso «impenetrabile» dall’eliminazione di ogni contatto diretto con l’utenza: si comunica «solo via Pec», una «barriera tecnologica» che «di fatto incoraggia l’inerzia e la discrezionalità degli uffici pubblici». E tempi così dilatati richiederebbero, nel frattempo, una rete di accoglienza che invece i richiedenti – anche i più vulnerabili – spesso non trovano, a causa di un «sistema perennemente saturo». FIRENZE: «ACCAMPARSI PER GIORNI DAVANTI AGLI UFFICI» Il 30 giugno il team di Medici per i Diritti Umani – MEDU Firenze, attraverso il progetto “Un camper per i Diritti”, ha denunciato «stress, tensione, attese di giorni e pernottamenti all’aperto» davanti all’Ufficio immigrazione della Questura. E questo succede da tempo, spiega l’organizzazione che raccoglie testimonianze di persone costrette a trascorrere giorni, e talvolta settimane, dormendo davanti alla Questura nella speranza di ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda di protezione. Si tratta spesso di persone «segnate da gravi vulnerabilità fisiche e psicologiche» subite nel Paese d’origine o durante il viaggio, che una volta arrivate in Italia si trovano «intrappolate in una condizione di forte incertezza». Nel corso del monitoraggio – condotto da un coordinatore medico, dal coordinatore del progetto e da un mediatore culturale – l’équipe ha incontrato persone «costrette ad accamparsi per giorni davanti agli uffici, vivendo nel costante timore che anche un allontanamento temporaneo potesse comportare la perdita del proprio posto in fila». Condizioni in cui «lo stress, l’incertezza e le privazioni fisiche creano inevitabilmente le condizioni per il manifestarsi di episodi di tensione». Anche per MEDU non si tratta di «un’anomalia circoscritta a Firenze, ma una prassi diffusa e denunciata in molte altre città italiane»: un «ostacolo strutturale all’esercizio del diritto di asilo». Le ragioni? «L’incapacità della Questura di garantire modalità alternative» – come la prenotazione online già in uso per altri servizi – e il numero molto limitato di persone ammesse ogni giorno agli sportelli. Una situazione che appare «il risultato di precise scelte organizzative» e di un approccio che continua ad affrontare la questione migratoria «in termini prevalentemente securitari, anziché attraverso un approccio fondato sulla tutela dei diritti». TORINO: LA «LOTTERIA DEGLI APPUNTAMENTI» A Torino il nodo si sposta di un passo lungo la stessa catena burocratica: non solo la domanda d’asilo, ma anche il ritiro del permesso di soggiorno. Davanti al Commissariato Barriera di Milano, in via Botticelli, nella periferia nord della città, un reportage di Paolo Valenti su lavialibera ha contato oltre 230 persone in coda, prima ancora dell’apertura degli sportelli, alle 8.30 in attesa sotto un sole destinato a toccare i 35 gradi, senz’acqua né bagni. C’è chi è arrivato a mezzanotte e chi «alle dieci di ieri sera, prendendosi la pioggia», tra loro diverse donne con bambini piccoli. Nell’agosto scorso, il Tribunale di Torino ha condannato la questura e il Ministero dell’Interno per una «prassi che impone condizioni mortificanti e con effetti discriminatori» ai cittadini stranieri costretti a ore, se non giorni, di coda. La questura aveva allora spostato lo sportello da corso Verona, dove si erano formati veri e propri accampamenti, a via Botticelli, ma il problema resta «tutt’altro che risolto». Molti in fila non hanno appuntamento: alcuni non hanno mai ricevuto la convocazione benché il permesso risulti pronto, altri non sono riusciti a presentarsi nel giorno fissato e il portale online, «di difficile consultazione e spesso malfunzionante», non consente di cambiare data. È la «lotteria degli appuntamenti». Chi arriva da fuori Torino non ha alternative, perché quello di via Botticelli è l’unico sportello della provincia. Ci sono persone in coda dalle quattro del mattino. Intanto il trasferimento degli uffici nel complesso del Santo Volto, annunciato e più volte rinviato entro la metà del 2026, resta senza date certe. UN OSTACOLO CHE IL PATTO EUROPEO RISCHIA DI AGGRAVARE Le due denunce di Roma e Firenze convergono su un ultimo punto. Lo scenario, avverte MEDU, «risulta ancora più allarmante alla luce del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo», che introduce «procedure accelerate» per chi proviene dai cosiddetti «Paesi sicuri». Un timore che l’articolo del Rapporto IDOS declina anche sul versante romano, dove i tempi rischiano di allungarsi ulteriormente «con le nuove procedure introdotte dal recente “Decreto Paesi sicuri”, che lasceranno indietro le pratiche di asilo “ordinarie”». Il risultato, a Roma come a Firenze, è che il diritto di chiedere asilo, riconosciuto sulla carta nel momento stesso in cui viene manifestato, resta appeso a una fila sul marciapiede e al caso. MEDU chiede alle autorità di adottare con urgenza modalità «alternative, accessibili e dignitose», che garantiscano «il pieno esercizio del diritto alla protezione internazionale». Una richiesta minima, che misura la distanza tra la norma e ciò che accade davanti agli uffici delle Questure. Ma quanto avviene a Roma e Firenze o Torino non sono prassi affatto isolate: come raccontiamo da tempo sulle pagine di Melting Pot, gli stessi meccanismi si ritrovano, con specificità diverse, nelle città di confine come Trieste, nei grandi centri del Sud come Napoli, o nei capoluoghi di provincia come Trento e Padova. È un sistema strutturato per includere le persone in modo differenziale: per tenerle costantemente sul filo del rasoio, facilmente ricattabili, ridotte a strumenti nelle mani di logiche di sfruttamento e di propaganda politica.
Domanda di asilo e successione di leggi nel tempo: decisiva la manifestazione di volontà, non la formalizzazione
La Corte di Cassazione riconosce che il richiedente asilo, arrivato a Lampedusa a gennaio 2023 e subito inserito in un CAS, ha manifestato la volontà di chiedere asilo già nel momento dell’inserimento in un centro di accoglienza, e l’ha poi formalizzata solo dopo per ragioni organizzative della Questura. La decisione potrebbe avere un impatto rilevante dal momento dell’applicazione del Patto UE per tutti coloro che hanno manifestato prima del 12 giugno la volontà di chiedere asilo. Ci sembrano rilevanti i seguenti passaggi, in particolare per quel che riguarda la formalizzazione della domanda (principio applicabile anche alla PEC, a nostro avviso):   “3.– L’evidenza che il ricorrente abbia richiesto protezione sin dal suo sbarco in Italia nel gennaio del 2023 e sia stato, conseguentemente, inserito nel Centro di accoglienza (CAS) “Riserva Nuova”, su disposizione della Prefettura, in ragione della sua qualità di richiedente asilo, dà ragione di una significativa manifestazione di volontà qualificata, obiettivamente riconoscibile e recepita dal sistema statale, quale presupposto per l’inserimento del richiedente nel circuito dell’accoglienza. […]   6.– Il motivo, fondato, va pertanto accolto e sulle questioni esaminate vanno affermati i seguenti principi di diritto:  a) in materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti;  b) il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti;  c) sussiste l’interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l’applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all’individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente“. Corte di Cassazione, n. 14851 del 18 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Iniziativa formativa – Attuazione del Patto UE sulla migrazione e l’asilo in Italia
Una prima lettura condivisa del decreto legge n. 100 del 2026 (in fase di conversione): le prime norme italiane di attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo entrato in vigore il 12 giugno 2026. A cura di Federica Remiddi, Loredana Leo, Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini e Lucia Gennari. Spazi Circolari e Melting Pot Europa, in collaborazione con lo Studio Legale Antartide. Giovedì 16 luglio dalle ore 15.30 alle 17.00 * Diretta sul canale YouTube di Melting Pot Europa