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Procedura di frontiera illegittima se fondata sul solo tasso di riconoscimento: il dato Eurostat è “meramente indiziario”
Il Tribunale di Lecce ha accolto l’istanza proposta da un cittadino pakistano sottoposto alla procedura accelerata di frontiera, dichiarando applicabile al giudizio la disciplina ordinaria di cui all’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e, conseguentemente, sospesa ex lege l’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego. Il ricorrente è stato inoltre autorizzato a permanere sul territorio dello Stato sino alla definizione del giudizio. Il Giudice affronta direttamente il nuovo meccanismo previsto dall’art. 42, par. 1, lett. j), del Regolamento (UE) 2024/1348, in forza del quale la procedura accelerata può trovare applicazione nei confronti dei cittadini provenienti da Paesi per i quali il tasso medio europeo di riconoscimento della protezione internazionale sia pari o inferiore al 20%. Secondo il Tribunale, tuttavia, tale circostanza “non costituisce, di per sé sola, elemento sufficiente a giustificare l’applicazione della procedura derogatoria”, essendo necessario un ulteriore apprezzamento, necessariamente individualizzato, della posizione del richiedente. Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui il dato statistico assume valore “meramente indiziario” e non può trasformarsi nel presupposto automatico della procedura accelerata. L’Amministrazione deve invece spiegare concretamente perché la situazione personale del singolo richiedente sia effettivamente rappresentata da quella percentuale e perché non ricorrano condizioni soggettive tali da renderla non significativa. Nel caso esaminato, il Tribunale rileva che né la determina presidenziale né il provvedimento della Commissione avevano compiuto tale verifica, essendosi limitati ad una “motivazione stereotipata ed astratta fondata esclusivamente sul tasso di riconoscimento riferito al Paese di origine”. L’omissione, precisa il decreto, non costituisce una semplice irregolarità formale, perché incide direttamente sul presupposto che consente l’accesso alla procedura speciale. E ciò assume particolare rilievo proprio perché dall’applicazione della procedura accelerata derivano una compressione dei termini processuali e una limitazione delle garanzie riconosciute al richiedente, compresa la disciplina dell’effetto sospensivo del ricorso. Il Tribunale richiama, infine, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 11399/2024: la compressione delle garanzie processuali è legittima soltanto quando la procedura accelerata sia correttamente instaurata e correttamente svolta. In difetto, devono riespandersi le garanzie proprie del rito ordinario. Nel caso concreto, pertanto, il procedimento dovrà proseguire ai sensi dell’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, con sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego e diritto del richiedente a permanere regolarmente in Italia sino alla decisione definitiva del giudizio.  Tribunale di Lecce, decreto del 25 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Antonello D’Amico per la segnalazione e il commento.
September 29, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Il Patto UE e la frontiera dei dati
Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il Patto sulla Migrazione e l’Asilo, un pacchetto legislativo introdotto dall’Unione europea per gestire più efficacemente la migrazione e istituire un sistema europeo comune di asilo. Interviste UNA CASSETTA DEGLI ATTREZZI AL TEMPO DEL PATTO UE SU MIGRAZIONE E ASILO Quattro conversazioni con Martina Tazzioli, Miguel Mellino, Sandro Mezzadra e Enrica Rigo Francesco Ferri 19 Settembre 2026 Il fine del Patto, così come affermato dal Consiglio dell’Unione europea, è quello di rendere le procedure più efficienti e uniformi e di garantire la solidarietà e un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri 1.  Data la recente approvazione di tale strumento legislativo, risulta al momento ancora prematuro e difficoltoso comprenderne l’impatto e le conseguenze che ne deriveranno. Tuttavia, come evidenziato da numerose organizzazioni non governative – tra cui Amnesty International, PICUM, Border Violence Monitoring Network, European Digital Rights ed ENAR – il Patto presenta rilevanti criticità.  I timori principali riguardano una contrazione del diritto di asilo, causata dalla progressiva criminalizzazione delle persone in movimento, dalla crescente securitizzazione ed esternalizzazione delle frontiere e dal potenziamento dei meccanismi di sorveglianza e repressione 2. In particolare, a suscitare maggiori preoccupazioni è stato il pilastro operativo del nuovo Patto, ovvero il ricorso alle procedure di frontiera accelerate: un insieme di meccanismi volti a gestire, direttamente al confine, gli arrivi e i tentativi di ingresso irregolari nell’Unione europea. Ciò che più ha creato allarme è l’uso sistematico di queste ultime che, proprio in virtù del loro essere “accelerate”, comportano una riduzione dei termini per l’esame delle domande d’asilo e delle garanzie giurisdizionali. Il pericolo è dunque una facilitazione dei rimpatri, che rischiano di essere eseguiti prima ancora che le autorità giudiziarie possano esaminare gli eventuali ricorsi successivi a una decisione negativa sulla domanda d’asilo. Un altro aspetto critico del nuovo Patto europeo riguarda il ricorso alla detenzione amministrativa, che questo strumento rischia di rendere sempre più frequente. Infatti, sebbene la detenzione sia presentata come una misura di extrema ratio non necessaria durante le procedure di frontiera, essa viene giustificata qualora occorra impedire l’ingresso non autorizzato nel territorio 3. Inoltre, il Patto stabilisce che chiunque sia sottoposto alle procedure di frontiera debba risiedere presso il confine, in una zona di transito o in appositi centri designati 4: una condizione che, nei fatti, può risultare in significative restrizioni alla libertà di movimento e tradursi in una vera e propria detenzione de facto 5. L’adozione di procedure di frontiera accelerate e sommarie e il crescente ricorso alla detenzione amministrativa sembrano confermare l’intento del nuovo Patto di ostacolare l’ottenimento dell’asilo e di tenere il maggior numero possibile di migranti al di fuori dei confini dell’Unione, criminalizzando così una quota sempre più ampia di persone in movimento. COSTRUIRE LA FORTEZZA La ratio alla base del Patto sulla Migrazione e l’Asilo non rappresenta tuttavia una novità, ma è il risultato di un percorso intrapreso ormai da diversi anni e la cui genesi coincide con i flussi migratori che hanno interessato l’Unione europea nel 2014-2015.  Approcciandosi a questo strumento legislativo risulta infatti fondamentale tener conto del contesto politico, economico e sociale da cui esso emerge e che rende il Patto il culmine politico e normativo di un processo di securitizzazione ed esternalizzazione delle frontiere europee, il quale ha trasformato il continente in una vera e propria fortezza 6. D’altronde fu la stessa Ursula von der Leyen ad affermarlo durante lo Schengen Forum del 2020: per garantire uno spazio europeo sicuro in cui gli spostamenti interni siano sempre più semplici e rapidi, il rafforzamento delle frontiere esterne è un presupposto imprescindibile 7. Così si sono innalzati nuovi muri, intensificati i controlli sia lungo le aree di confine sia all’interno degli Stati membri, stretti accordi di esternalizzazione e aumentati i respingimenti illegali; si è investito nella costruzione di centri di detenzione e si è esteso l’elenco dei Paesi considerati sicuri verso cui respingere chi chiede asilo, fino a teorizzare la creazione di return hubs in Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.  Tutte queste misure rispondono a una precisa logica selettiva: garantire una mobilità fluida e privilegiata a quanti sono considerati “desiderabili”, in virtù del possesso di un determinato capitale economico, sociale e culturale (turisti, lavoratori che contribuiscono all’economia capitalista, studenti che partecipano a programmi di scambio, soggetti bianchi e occidentali), sbarrando al contempo l’accesso agli individui ritenuti “indesiderabili”. > In questa prospettiva, la frontiera cessa di essere una semplice linea di > demarcazione e si trasforma in un filtro asimmetrico 8.  Tale necessità di selezione incarna ciò che la letteratura definisce il “dilemma tra facilitazione e controllo” 9: l’esigenza di agevolare una mobilità rapida ed efficiente per i soggetti ritenuti funzionali alla prosperità economica, mantenendo al contempo a distanza chi viene percepito come una minaccia o un peso per l’Unione. LA TECNOLOGIA COME ALLEATO PERFETTO: DALLA BLINDATURA DEI CONFINI ALLA SORVEGLIANZA DATI  Nel corso degli anni, la soluzione ottimale a tale dilemma è stata individuata sempre di più in un massiccio dispiegamento di sistemi digitali sia ai confini sia all’interno degli Stati membri. Tali tecnologie, in particolare quelle biometriche, si sono rivelate alleati formidabili per intercettare e identificare la mobilità ritenuta indesiderata, assolvendo così a quella decisiva funzione di filtraggio delle persone in movimento. Tesi di laurea, ricerche e studi SOCIO-TECHNICAL IMAGINARIES OF SECURITY IN EU MIGRATION GOVERNANCE Tesi di laurea magistrale di Valeria Gentili 5 Settembre 2026 Ci troviamo dunque di fronte a una frontiera sempre più sorvegliata e blindata sul piano tecnologico: torri di controllo dotate di sensori capaci di intercettare movimenti anche a chilometri di distanza, telecamere termiche per il tracciamento notturno nelle zone di confine, impiego di droni MALE – come gli IAI Heron 1 o gli Elbit Hermes 900 di produzione israeliana – per il pattugliamento del Mediterraneo, e centri di detenzione gestiti tramite complessi sistemi di sicurezza informatica. A questa dimensione materiale e visibile del controllo si affianca un’infrastruttura digitale meno evidente, ma altrettanto pervasiva. Nello specifico, per infrastruttura digitale si intendono qui i cosiddetti “Sistemi IT europei su grande scala” o, più semplicemente, le banche dati europee.  Nate alla fine degli anni Novanta con finalità amministrative specifiche per la gestione dei flussi – come il controllo dei visti o l’esame delle richieste di asilo -, tali banche dati sono diventate nel corso del tempo degli strumenti di controllo ben più articolati, impiegati non più solo per questioni migratorie in senso stretto, ma per più ampi scopi di sorveglianza dei cittadini di paesi terzi.  Non si tratta dunque di meri strumenti gestionali, bensì di enormi archivi di dati sia biografici sia biometrici (impronte palmari, campioni di DNA, impronte digitali, immagini del volto) riguardanti quasi tutte le categorie di cittadini di paesi terzi. Tali informazioni vengono conservate per anni e risultano accessibili non più soltanto alle autorità di frontiera e per l’immigrazione, ma anche alle forze di polizia e alle agenzie europee come Europol e Frontex, fino a coinvolgere perfino attori privati 10. In questo modo, i database comunitari si sono trasformati in pervasivi strumenti investigativi e di sorveglianza, eccedendo di gran lunga le finalità originarie per cui erano stati concepiti. DALLA SECURITIZZAZIONE ALLA TECNO-SECURITIZZAZIONE  Tale ricorso alla tecnologia nella gestione e nel controllo dei flussi è il risultato di un preciso paradigma tecno-securitario che sovrappone la sicurezza al massimo grado di digitalizzazione e innovazione tecnica. Ampiamente consolidata ai vertici dell’Unione Europea e condivisa da istituzioni, attori privati, rappresentanti politici, esperti tecnologici e burocrati nazionali operanti nei settori della polizia e delle politiche migratorie, questa visione promuove l’idea che un confine altamente digitalizzato sia intrinsecamente sicuro ed efficiente 11. Tale convinzione poggia sulla fiducia nella capacità della tecnologia di semplificare la realtà, ottimizzare i processi e razionalizzare il controllo. Tuttavia, un simile approccio, si rivela profondamente problematico quando applicato al fenomeno migratorio, in quanto tende a ridurre questioni politiche e sociali complesse a meramente tecniche e logistiche. In questo modo si rischia di depoliticizzare la raccolta dei dati sulle persone in movimento, riducendo queste ultime a una mera “popolazione di dati” da elaborare, condividere e governare, con la conseguente svalutazione della loro dimensione umana e dei loro diritti.  In questo contesto, il nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo incarna appieno tale visione della sicurezza e il conseguente affidamento alle tecnologie digitali, configurandosi –  come denunciato da diverse organizzazioni per i diritti umani – come l’ingresso in una “nuova e letale era della sorveglianza digitale” 12. Il suo pilastro operativo, rappresentato dalle procedure di frontiera, poggia infatti interamente sulla rete delle banche dati europee. Il primo passaggio vincolante consiste nello screening obbligatorio, una procedura basata sulla raccolta estensiva di dati biografici e biometrici delle persone intercettate ai confini o condotte a terra dopo operazioni di salvataggio. Tali informazioni vengono inserite nel sistema Eurodac e incrociate con quelle presenti negli altri database europei, permettendo alle autorità di verificare se l’individuo sia già stato registrato o se risulti segnalato come minaccia per la sicurezza pubblica o nazionale. Lo screening si configura così come un ingranaggio indispensabile per l’architettura dell’intero Patto, poiché è soltanto attraverso la registrazione nei database che si può procedere al rapido smistamento delle persone in movimento verso i diversi canali giuridici dell’asilo o del rimpatrio. Le procedure di frontiera previste dal Patto sembrano dunque rispondere alla precisa esigenza di rendere i processi più rapidi ed efficienti, esattamente tramite l’utilizzo dei dati biometrici e dei database europei, i quali rappresentano lo strumento perfetto per raggiungere tale obiettivo.  DISUMANIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE DI DATI SENSIBILI E BIAS ALGORITMICI  A questo punto ci si potrebbe chiedere: qual è, dunque, il problema? Se la tecnologia velocizza e semplifica le procedure, non si tratta forse di un vantaggio sia per chi le gestisce sia per chi vi è sottoposto? In realtà, questo approccio porta con sé numerosi aspetti critici e profondamente preoccupanti. Un primo elemento riguarda il rischio di deumanizzazione insito nel sistema, legato alla riduzione della persona a un mero insieme di dati che ne determinano il destino. L’esame di una domanda di asilo è una procedura complessa e delicata, che richiede tempo, ascolto e contestualizzazione delle storie individuali. Ridurre questa valutazione al responso che appare su uno schermo a seguito dell’inserimento di dati biometrici rischia di impedire un’analisi adeguata e personalizzata dei singoli casi. Esistono infatti vissuti, traumi e sfumature delle esistenze umane che non possono essere tradotti in dati quantificabili, né essere presi in considerazione all’interno di procedure sommarie come quelle previste dal nuovo Patto. Vi è poi una questione cruciale legata alla natura altamente sensibile di queste informazioni. I pericoli in questo ambito sono molteplici: dalle vulnerabilità informatiche e dal rischio di attacchi hacker, fino all’ampliamento della possibilità di accesso a un insieme sempre più ampio di soggetti, inclusi attori privati e agenzie di sicurezza. Infine, un ulteriore e grave rischio riguarda l’impiego di algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali. Tali strumenti vengono utilizzati per valutare se una persona rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale, così come per l’impiego di rilevatori di bugie o di sistemi di riconoscimento dialettale volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti asilo. Oltre alle evidenti minacce per la riservatezza e la privacy delle persone coinvolte, si aggiunge così il pericolo che vengano impiegate tecnologie strutturalmente caratterizzate da un’elevata propensione all’errore e da marcati bias sistemici 13. Oltre a sollevare timori circa il rischio di una progressiva compressione del diritto d’asilo, il nuovo Patto desta dunque preoccupazione per quanto riguarda un utilizzo non-neutrale della tecnologia. Quest’ultima, infatti, difficilmente può essere considerata un mero strumento di semplificazione se viene impiegata per finalità di sorveglianza e di repressione. Facilmente, invece, si trasforma in un mezzo che rischia di rinforzare e riprodurre dinamiche di criminalizzazione e securitizzazione.  FONTI: Belhadj Mohamed, Leila. “La deportazione come infrastruttura: la digitalizzazione dei confini europei.” Tecnopolitica dell’Europa che si svuota. Podcast, March 3, 2026 Broeders, Dennis and James Hampshire. “Dreaming of Seamless Borders: ICTs and the Pre-Emptive Governance of Mobility in Europe.” Journal of Ethic and Migration Studies 39, No. 8 (2013): 1201-1205.  Celoria, Eleonora. “Gli accertamenti alle frontiere esterne e sul territorio: focus su Regolamento Screening. Cenni sul Regolamento Eurodac” (ciclo di formazione ASGI sul Patto europeo sulla Migrazione e l’Asilo) Chiusi, Fabio. La fortezza automatica. Se l’IA decide chi può varcare i confini. Bollati Boringhieri, 2025.  Consiglio dell’Unione europea. “Il Patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo” European Network Against Racism (ENAR). Policy Briefing: Structural Racism in the New European Union Pact on Migration: A Devastating Blow to the Right to Asylum. 21 dicembre 2023. Ferri, Francesco. Una cassetta degli attrezzi al tempo del Patto UE. In: Melting Pot Europa [online]. 19 settembre 2026 [consultato il 19 settembre 2026]. Fritz, Pauline and Alyna Smith. Invisible Borders. Episode 2. “Hostile Politics.” Border Violence Monitoring Network. 43. min., 44 sec. January 14, 2026. Garelli, Elena. “I principi generali in materia di procedure d’asilo e l’esame della domanda – focus su Regolamento Procedure” (ciclo di formazione ASGI sul Patto europeo sulla Migrazione e l’Asilo) Parlamento europeo e Consiglio. Regolamento (UE) 2024/1348, art. 43(2). Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM). PICUM Analysis of the Asylum Procedure Regulation and Return Border Procedure Regulation. New Migration Pact Series. Bruxelles: PICUM, dicembre 2024. Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM). «EU Pact on Migration and Asylum». PICUM Blog ProtectNotSurveil Coalition. Joint Statement – The EU Migration Pact: A Dangerous Regime of Migrant Surveillance. Pubblicato da Access Now, 10 aprile 2024. Trauttmansdorff, Paul and Ulrike Felt. “Experimentation and Collective Imagination: The Digital Transformation of the EU Border Regime.” Science, Technology, & Human Values 48, No. 3 (2022). Von der Leyen, Ursula. “Speech by President von der Leyen at the Schengen Forum.” European Commission. Nov. 30, 2020.   Vavoula, Niovi. “The ‘Puzzle’ of EU Large-Scale Information Systems for Third-Country Nationals: Surveillance of Movement and Its Challenges for Privacy and Personal Data Protection.” European Law Review (2019).  Wonders, Nancy. “Global Flows, Semi-permeable Borders and New Channels of Inequality.” In Borders Mobility and Technologies of Control, edited by Sharon Pickering and Leanne Weber. Springer, 2006.  1. Consiglio dell’Unione europea, «Il Patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo» ↩︎ 2. European Network Against Racism (ENAR), Policy Briefing: Structural Racism in the New European Union Pact on Migration: A Devastating Blow to the Right to Asylum; Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), «EU Pact on Migration and Asylum», PICUM Blog; Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), PICUM Analysis of the Asylum Procedure Regulation and Return Border Procedure Regulation, New Migration Pact Series (Bruxelles: PICUM, dicembre 2024); ProtectNotSurveil Coalition, Joint Statement – The EU Migration Pact: A Dangerous Regime of Migrant Surveillance, Access Now, 10 aprile 2024 ↩︎ 3. Parlamento europeo e Consiglio, Regolamento (UE) 2024/1348, art. 43(2) ↩︎ 4. Ibid., art. 54(1) ↩︎ 5. PICUM, Analysis of the Asylum Procedure Regulation ↩︎ 6. Leila Belhadj Mohamed, “Return Hub: Cosa prevedono i nuovi regolamenti europei sui rimpatri,” Wired Italia, December 17, 2025; Pauline Fritz and Alyna Smith, Invisible Borders, episode 2, “Hostile Politics,” Border Violence Monitoring Network, 43. min., 44 sec. ↩︎ 7. Ursula von der Leyen, “Speech at the Schengen Forum”, European Commission, 30 November  2020 ↩︎ 8. Nancy Wonders, “Global Flows, Semi-permeable Borders and New Channels of Inequality,” in Borders Mobility and Technologies of Control, ed. Sharon Pickering and Leanne Weber (Springer, 2006), 73. ↩︎ 9. Dennis Broeders and James Hampshire, “Dreaming of Seamless Borders: ICTs and the PreEmptive Governance of Mobility in Europe,” Journal of Ethic and Migration Studies 39, no. 8 (2013): 1201-1205 ↩︎ 10. Niovi Vavoula, “The ‘Puzzle’ of EU Large-Scale Information Systems for Third-Country Nationals: Surveillance of Movement and Its Challenges for Privacy and Personal Data Protection,” European Law Review (2019) ↩︎ 11. Paul Trauttmansdorff and Ulrike Felt, “Experimentation and Collective Imagination: The Digital Transformation of the EU Border Regime,” Science, Technology, & Human Values 48, no. 3 (2022) ↩︎ 12. The #ProtectNotSurveil Coalition, “The EU Migration Pact: A Dangerous Regime of Migrant Surveillance,” PICUM (blog), April 11, 2024 ↩︎ 13.  #ProtectNotSurveil Coalition (Access Now, Equinox Initiative for Racial Justice, European Digital Rights (EDRi), Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Refugee Law Lab, AlgorithmWatch, Amnesty International, Border Violence Monitoring Network (BVMN), EuroMed Rights, European Center for Not-for-Profit Law (ECNL), European Network Against Racism (ENAR), Homo Digitalis, Privacy International, Statewatch, Dr Derya Ozkul, Dr. Jan Tobias Muehlberg, and Dr Niovi Vavoula), “The EU Migration Pact ↩︎
September 29, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Annullato il decreto di espulsione per rischio non-refoulement indipendentemente dalla formalizzazione della domanda di asilo
Il Giudice di Pace di Torino, Sezione Immigrazione (Giudice Eliana Zecca), con sentenza del 28 marzo 2026 (proc. R.G. n. 7399/2024), ha accolto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino nei confronti di una cittadina peruviana.  In primo luogo il Giudice censura una motivazione che si risolve in formule astratte e stereotipate, utilizzabili per un numero indefinito di casi, che non indicano né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Sintomatico del carattere meramente riproduttivo dell’atto, secondo il GdP, è il fatto che la motivazione non fosse neppure stata adeguata grammaticalmente al genere femminile della destinataria. In secondo luogo, il Giudice ritiene che lo stato di irregolarità della ricorrente al momento dell’espulsione fosse determinato da una causa di forza maggiore, consistente nell’impossibilità di formalizzare la domanda di protezione internazionale per fatto imputabile all’Amministrazione: la donna aveva tentato ripetutamente di accedere agli uffici della Questura, presentandosi in numerose date e inviando una PEC di manifestazione di volontà, senza mai riuscire a formalizzare l’istanza a causa della prassi degli uffici. Particolarmente rilevante è che tali prove – PEC compresa – fossero in parte successive alla notifica del decreto: la domanda è stata infatti formalizzata solo il 31 maggio 2024, e solo a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. La sentenza afferma che tale formalizzazione, benché successiva all’adozione del decreto espulsivo, determina comunque l’operatività del diritto a rimanere sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 25/2008 e rende giuridicamente ineseguibile il provvedimento espulsivo nelle more della definizione della procedura. La decisione ribadisce che il decreto di espulsione deve raggiungere il “minimo costituzionale” di motivazione, valorizza la forza maggiore quale causa che giustifica il mancato tempestivo accesso alla procedura d’asilo quando l’inerzia è imputabile all’Amministrazione, e riafferma l’obbligo del Giudice di pace di esaminare autonomamente il rischio di refoulement anche a prescindere dalla presentazione della domanda di protezione. Da segnalare, infine, che il Giudice ha definito la controversia senza attendere oltre l’esito della procedura amministrativa, rilevando che la posizione della ricorrente non poteva restare indefinitamente sospesa a fronte di tempi di definizione incerti. Giudice di Pace di Torino, decreto del 28 marzo 2026 Si ringrazia lo Studio legale Oltre per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione
September 25, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Pakistan – Riconoscimento dello status di rifugiato sulla base del (percepito) orientamento sessuale
Il Tribunale di Bologna, con decreto del 27 marzo 2026, ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un giovane cittadino pakistano, il quale ha dovuto lasciare il paese d’origine a causa di persecuzioni familiari e sociali – incluse le minacce di morte da parte di un cugino e le violenze subite – a causa del suo orientamento sessuale. La Commissione aveva ritenuto le dichiarazioni del richiedente troppo sommarie e stereotipate, senza dettagli sufficienti sulle persecuzioni familiari e sociali, ed aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il rifugio e per le altre forme di protezione. In fase di istruttoria, il Giudice designato, ritenendo necessario approfondire il racconto del richiedente e le vicissitudini del percorso migratorio, lo ha inviato all’ente anti-tratta, con il quale lo stesso ha svolto diversi colloqui. Dalla relazione dell’Ente è emerso, oltre alle motivazioni della fuga, anche che durante la sua permanenza in Libia egli è stato vittima di maltrattamenti e sfruttamento e che oggi, a causa del contesto sociale e culturale di provenienza, lui stesso non si riconosce come omosessuale. Il Tribunale di Bologna, in merito alla valutazione della credibilità del racconto di una richiedente asilo che pone a fondamento della propria domanda questioni di orientamento sessuale, ha evidenziato – richiamando la giurisprudenza di legittimità – che, anche in presenza di incongruenze, la narrazione complessiva del richiedente può essere considerata credibile, in quanto il beneficio del dubbio appare vieppiù necessario ove si tratti di verificare vicende strettamente connesse al vissuto più profondo della persona e alla sua stessa identità. Dopo una dettagliata disamina delle COI – dalle quali emerge che in Pakistan la legislazione sanziona penalmente l’omosessualità, che tali sanzioni vengono effettivamente applicate e che il contesto pakistano è caratterizzato da trattamenti discriminatori e violenti contro le minoranze LGBT, con leggi e pratiche che rendono difficile vivere apertamente il proprio orientamento sessuale e con episodi di violenza e repressione documentati da fonti internazionali – il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiato, evidenziando le persecuzioni legate all’orientamento sessuale e il rischio di discriminazione e violenze in Pakistan. Tribunale di Bologna, decreto del 27 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
September 21, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Da “trafficanti” a rifugiati politici: depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione del Tribunale di Napoli
AVV. MARTINA STEFANILE, AVV. ARMANDO CERVONE, AVV. TATIANA MONTELLA, AVV. STELLA ARENA Il Collegio napoletano a seguito dell’assoluzione pronunciata il 5 dicembre 2025, e depositata il 16 aprile 2026, nei confronti di quattro richiedenti asilo (tre cittadini sudanesi e un cittadino ciadano) accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ex art. 12 TUI e detenuti presso il carcere di Poggioreale per 17 mesi, ha pronunciato sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 co. 3 c.p.p., riconoscendo dunque lo “stato di necessità”. Il Tribunale ha infatti accertato la sussistenza della condotta materiale addebitata agli imputati, consistente nel pilotaggio e nella conduzione dei natanti, ma ha contemporaneamente rilevato la totale mancanza dell’elemento psicologico del reato, ossia il dolo di favorire l’ingresso “irregolare” di altri soggetti sul territorio nazionale, il perseguimento di un profitto o un legame strutturato con la rete dei trafficanti. Nella sentenza si legge che: “Gli stessi [imputati] erano stati costretti a tanto dai trafficanti di esseri umani che hanno gestito il viaggio in Libia. In particolare dalla lettura dei lunghi interrogatori si può percepire il percorso intrapreso da ciascuno di loro dal loro paese di origini fino alla Libia località da cui, dietro l’esborso di significative somme di denaro e dopo un periodo di segregazione riuscirono ad imbarcarsi per l’Europa. In detta ultima fase fu loro imposto, anche a seguito di pesanti intimidazioni, di condurre l’imbarcazione fino alla destinazione finale. Manca qualsiasi elemento certo circa la sussistenza dell’elemento psicologico del reato potendo trovare spazio alla luce dei significativi vuoti probatori emersi in modo significativo la ricostruzione alternativa secondo cui i predetti imputati effettivamente furono costretti ed obbligati dai trafficanti di esseri umani a pilotare le due fatiscenti imbarcazioni. Invero ci si trovi di fronte ad una situazione di impasse che induce il Collegio a ritenere che gli imputati devono essere mandati assolti in quanto vi è un significativo dubbio, in alcun modo risolvibile, che la condotta da loro posta in essere sia stato indotta da una cogente situazione di stato di necessità generata a causa delle violenza e/o minaccia patite ad opera di terzi soggetti presumibilmente esponenti della organizzazione dedita al traffico di essere umani. Pertanto essendo emerso un quadro probatorio non dotato di una significativa gravità e convergenze utile a poter affermare che gli odierni imputati in modo cosciente volontario e libero si sia determinati al trasporto, su fatiscenti imbarcazioni, un significativo numero di migranti, gli stessi devono essere mandati assolti, ai sensi dell’art. 530 co, 3 cpp, perchè il fatto non costituisce reato in quanto è emerso il dubbio che la condotta sia stata posta in essere in stato di necessità”. A seguito dell’assoluzione, i quattro imputati richiedenti asilo, usciti dal circuito penitenziario, hanno potuto portare avanti la domanda d’asilo avanzata sin dal loro ingresso in Italia. La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Napoli ha già definito alcune delle quattro domande avanzate, riconoscendo loro lo status di rifugiato politico, ovvero la massima forma di protezione internazionale prevista dall’ordinamento. Tribunale di Napoli, sentenza n. 10639 del 5 dicembre 2025 (depositata il 16 aprile 2026)
September 10, 2026
Progetto Melting Pot Europa
L’asilo politico negli Stati Uniti nel 2026
SIMONE BERTOLLINI 1 Chiedere asilo politico negli Stati Uniti è, sulla carta, un diritto. Nella pratica, nel 2026, è una procedura che costa, che può concludersi senza che il richiedente venga mai ascoltato e che a chi arriva dalla frontiera col Messico è di fatto preclusa. Conviene spiegare come funziona davvero. CHI HA DIRITTO ALL’ASILO L’Immigration and Nationality Act considera rifugiato chi non può o non vuole tornare nel proprio Paese a causa di una persecuzione subita, o del timore fondato di subirla, per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale. Sono cinque motivi, e sono tassativi. È il punto su cui si perdono più cause, e va detto subito: una minaccia gravissima ma priva di collegamento con uno di quei cinque motivi – la violenza criminale generalizzata, la miseria, una vendetta privata, l’estorsione di una banda che colpisce chiunque abbia un negozio – non dà diritto all’asilo, per quanto reale sia il pericolo. Non basta essere in pericolo: bisogna essere in pericolo per una di quelle ragioni. La legge non definisce “persecuzione“. La definizione l’hanno costruita i tribunali, caso per caso, attorno all’idea di una minaccia alla vita o alla libertà. Violenza fisica grave, tortura, stupro, riduzione in schiavitù, detenzione arbitraria vi rientrano pacificamente; molestie, discriminazioni e minacce isolate di regola no, salvo che si accumulino fino a diventare qualcosa d’altro. E la persecuzione deve provenire dallo Stato, oppure da soggetti – bande, gruppi armati, clan, familiari – che lo Stato non vuole o non riesce a controllare. L’onere della prova grava interamente sul richiedente, che testimonia sotto giuramento. La sua sola testimonianza, se ritenuta credibile, può bastare anche senza riscontri documentali: una regola generosa in astratto e severa in concreto, perché significa che il caso si gioca quasi sempre sulla credibilità, cioè sulla coerenza fra ciò che si è dichiarato all’arrivo, ciò che si è scritto nella domanda e ciò che si dirà anni dopo in udienza. LE DUE STRADE Chi si trova già negli Stati Uniti presenta il Form I-589 all’USCIS: è l’asilo affermativo, e la legge non distingue fra chi è entrato regolarmente e chi no. Il termine è di un anno dall’ingresso, con alcune eccezioni – circostanze mutate nel Paese d’origine, circostanze straordinarie che hanno impedito il deposito – ed è una trappola frequente: chi lo lascia scadere perde l’asilo anche avendo pienamente ragione nel merito. I termini e i passaggi della procedura li tengo aggiornati su questa pagina dedicata su immigrazione.com. Chi invece è già sottoposto a procedimento di espulsione chiede asilo al giudice dell’immigrazione, in via difensiva. Le due strade comunicano: la domanda affermativa che non viene accolta, se il richiedente non ha un altro titolo di soggiorno, passa al giudice e prosegue in via difensiva. ADESSO SI PAGA Fino al 2025 depositare la domanda non costava nulla. Era una delle pochissime procedure gratuite dell’immigrazione americana, e non per caso: chi fugge, di regola, non ha mezzi. La legge di riconciliazione di bilancio H.R. 1, il cosiddetto One Big Beautiful Bill Act, firmata il 4 luglio 2025, ha introdotto per la prima volta una tassa di deposito sulla domanda di asilo e una tassa annuale per ogni anno solare in cui la domanda resta pendente: cento dollari, portati a 102 per l’anno fiscale 2026 dall’adeguamento all’inflazione. Non è prevista alcuna esenzione per indigenza. E poiché l’attesa si misura in anni, la tassa annuale non è un dettaglio contabile: è un costo che si moltiplica per la durata di un ritardo di cui il richiedente non è responsabile. L’USCIS ha annunciato le nuove tasse il 22 luglio 2025 e le ha codificate con un regolamento provvisorio del 29 aprile 2026, rettificato il 21 luglio 2026. La riscossione è rimasta sospesa dal 30 ottobre 2025 al 2 febbraio 2026 per effetto di un provvedimento giudiziario, poi è ripresa. Il 21 luglio 2026 un giudice federale del Massachusetts ha vietato all’amministrazione di respingere la domanda, revocare il permesso di lavoro o avviare l’espulsione per il solo mancato pagamento: una protezione importante, che però non tocca la tassa, che resta dovuta. IL COLLOQUIO PUÒ NON ESSERCI La domanda affermativa prevedeva un colloquio con un funzionario dell’asilo e, in caso di esito negativo, la trasmissione del caso al giudice accompagnata da una valutazione di credibilità. Un regolamento pubblicato il 28 luglio 2026 ha cambiato l’impianto: l’USCIS può ora trasmettere la domanda direttamente al giudice dell’immigrazione senza svolgere il colloquio, ed è caduto l’obbligo che la lettera di trasmissione contenga una valutazione di credibilità. In concreto, il richiedente può passare dal deposito della domanda all’aula di tribunale – cioè a un procedimento di espulsione – senza essere mai stato ascoltato in sede amministrativa e senza sapere che cosa, della sua storia, non abbia convinto. LA FRONTIERA COL MESSICO Il 20 gennaio 2025 il proclama presidenziale 10888 ha sospeso l’accesso all’asilo alla frontiera col Messico. Il tribunale federale del Distretto di Columbia lo ha annullato; la Corte d’appello ha sospeso in parte quella decisione nell’agosto 2025 e nell’aprile 2026 ha confermato l’annullamento, sospendendo però l’efficacia della propria pronuncia. Il 24 agosto 2026 la questione è stata portata davanti alla Corte Suprema, dove è tuttora pendente. Alla data in cui scrivo, fine agosto 2026, il risultato pratico è che alla frontiera col Messico l’asilo non è accessibile. Restano due strumenti, e vanno nominati perché non equivalgono all’asilo: il withholding of removal e la protezione prevista dalla Convenzione contro la tortura. Impediscono il rimpatrio verso il Paese di persecuzione, ma richiedono una prova più severa, non danno diritto alla carta verde, non si estendono al coniuge e ai figli e non conducono alla cittadinanza. Sono una protezione dalla deportazione, non un percorso di integrazione. LAVORARE DURANTE L’ATTESA Il permesso di lavoro è ciò che rende sostenibile l’attesa, e due interventi recenti lo hanno reso più fragile. Il 30 ottobre 2025 è stata eliminata la proroga automatica per chi presenta il rinnovo in tempo utile: da allora un ritardo dell’amministrazione si traduce direttamente nella perdita del diritto di lavorare. E il 23 febbraio 2026 è stata proposta una regola – proposta, non ancora in vigore – che sospenderebbe l’accettazione stessa delle domande di permesso di lavoro dei richiedenti asilo quando i tempi medi di trattazione dell’asilo affermativo superano i centottanta giorni. Vale a dire: proprio quando l’attesa si allunga. CHE COSA RESTA La definizione di rifugiato è quella della Convenzione di Ginevra da cui discende, e non è stata toccata. Non è cambiato chi ha diritto di essere protetto: è cambiato quanto costa chiederlo, quanto è probabile essere ascoltati prima di finire davanti a un giudice, e da dove si può chiedere. Per chi valuta questa strada, la conseguenza pratica è una sola, ed è poco consolante: l’asilo negli Stati Uniti resta un diritto, ma è diventato un diritto che richiede di essere organizzati, assistiti e in grado di pagare – cioè esattamente ciò che chi fugge, di solito, non è. 1. Simone Bertollini, attorney at law abilitato in New York, New Jersey, Texas e Missouri, si occupa di immigrazione statunitense e contenzioso federale ↩︎
Riconosciuto lo status di rifugiato per motivi imperativi ai richiedenti ex minori vittima di maltrattamenti
Il Tribunale di Torino, Sezione Nona Civile specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, con due distinti decreti (causa R.G. n. 4509/2024 e causa R.G. n. 10360/2024 ha riconosciuto lo status di rifugiato a due cittadini della Costa d’Avorio, entrambi neo-maggiorenni, per i cd. motivi imperativi (compelling reasons).  Il nodo comune alle due decisioni è legato al fatto che entrambi i ricorrenti avevano subito, durante l’infanzia e l’adolescenza, gravi e reiterate violazioni dei diritti fondamentali – nel primo caso maltrattamenti, percosse e sfruttamento domestico da parte della famiglia paterna dopo la morte del padre e l’abbandono materno; nel secondo l’abbandono, lo sfruttamento lavorativo pluriennale e la discriminazione quale figlio “illegittimo” e cristiano. Il Tribunale valorizza la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (CRC) e le Linee Guida UNHCR n. 8, secondo cui atti che per un adulto potrebbero non raggiungere la soglia persecutoria la superano invece nei confronti di un minore, e riconduce le vittime a un “particolare gruppo sociale” ai sensi dell’art. 8 lett. d) d.lgs. 251/2007 (i minori orfani o abbandonati esposti a violenza domestica).  Il profilo più significativo attiene all’attualità del timore. Il fatto che i ricorrenti siano ormai maggiorenni e si siano allontanati dal contesto persecutorio non fa venir meno la tutela: proprio la gravità e la frequenza degli abusi subiti da minori dispiegano effetti perduranti sullo sviluppo psicofisico ed emotivo della persona, tali da giustificare il rifiuto di avvalersi della protezione del Paese di cittadinanza. Le due pronunce offrono un modello argomentativo utile per i casi di persecuzioni sofferte nella minore età, affermando che il pieno status di rifugiato può essere riconosciuto anche a chi ha raggiunto la maggiore età, quando il trauma passato continua a produrre conseguenze attuali. Tribunale di Torino, decreto del 23 febbraio 2026 Tribunale di Torino, decreto del 27 aprile 2026 Si ringrazia lo Studio legale Oltre per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Costa d’Avorio * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Costa d’Avorio – Vittima di persecuzioni durante l’infanzia: riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione delle “compelling reasons”
Il Tribunale di Bologna, con decreto 3505 del 15 maggio 2026, Giudice estensore dott.ssa Emanuela Romano, ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino della Costa d’Avorio, vittima durante l’infanzia di reiterate violenze fisiche e psicologiche, abusi sessuali, sfruttamento lavorativo, privazione dell’istruzione e condizioni di vita gravemente degradanti. La rilevanza del decreto risiede nell’applicazione delle compelling reasons: il Collegio, pur escludendo l’attualità del rischio di persecuzioni analoghe, ha ritenuto che la particolare atrocità delle violenze pregresse e il loro persistente impatto psicologico rendessero inesigibile il ritorno nel Paese d’origine. Il Tribunale osserva: “deve prendersi in considerazione l’eccezione delle c.d. compelling reasons, secondo cui il solo fatto di aver subito una persecuzione atroce costituisce una ragione convincente per il riconoscimento della protezione e ciò indipendentemente dalla sussistenza di ragioni valide per temere ulteriori persecuzioni. L’entità delle persecuzioni subite in passato, infatti, renderebbe di per sé il rientro del richiedente nel suo Paese d’origine intollerabile, se non un vero e proprio trattamento inumano e degradante“. Le compelling reasons costituiscono un’eccezione alla disciplina della cessazione dello status di rifugiato prevista dall’art. 1, sezione C, paragrafo 5, della Convenzione di Ginevra. La disposizione consente di rifiutare la protezione del Paese di cittadinanza in presenza di motivi gravi fondati sulle persecuzioni anteriori. Il medesimo principio è recepito dalla direttiva 2011/95/UE e dagli artt. 9 e 15 del d.lgs. n. 251/2007 attraverso il riferimento ai “motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni“. Il Collegio ne propone un’applicazione non meramente formale, valorizzando il principio umanitario sotteso alla norma, che – secondo il Manuale UNHCR richiamato nel decreto – “riflette un principio umanitario più generale che potrebbe applicarsi anche a rifugiati diversi da quelli statutari“. La ratio dell’istituto risiede nella condizione psicologica eccezionale della persona che abbia subito persecuzioni di particolare gravità. Riprendendo l’interpretazione dell’EUAA, il Tribunale evidenzia che esso “è rivolto alla situazione psicologica eccezionale di persone che hanno subito persecuzioni di particolare gravità, con effetti postumi a lungo termine, e dalle quali non si può, per tale ragione, ragionevolmente attendere che facciano ritorno nello Stato in cui le persecuzioni hanno avuto luogo, anche molto tempo dopo o malgrado le circostanze siano cambiate“. Infine, il Collegio nota come, seppure l’EUAA applichi le compelling reasons prettamente a coloro già precedentemente riconosciuti quali rifugiati, vi sia una diversa giurisprudenza, anche europea, di segno più ampio, alla quale con questo decreto il Tribunale di Bologna si associa. Nel caso concreto, il richiedente non risultava più esposto alle medesime persecuzioni, strettamente connesse alla sua precedente condizione di minore. Ciò nonostante, la gravità, la durata e la reiterazione delle violenze subite hanno consentito al Tribunale di riconoscere la protezione maggiore: “Pur non sussistendo in capo al ricorrente il rischio di subire atti di persecuzione in caso di rimpatrio, il Collegio ritiene che il solo fatto di aver subito per anni gravi e reiterati atti di persecuzione, giustifichi il riconoscimento della protezione maggiore” e “considerata l’entità delle persecuzioni subite ed il relativo impatto psicologico, da ricollegarsi anche al fatto che il ricorrente era soltanto un bambino all’epoca dei fatti, il rientro nel Paese d’origine, dove tali fatti si sono verificati, sarebbe per lui in effetti intollerabile“. L’assenza di legami familiari, risorse economiche e reti di sostegno nel Paese d’origine concorre, secondo il Collegio bolognese, ad aggravare tale condizione di intollerabilità. Il provvedimento afferma così che, dinanzi a persecuzioni pregresse di eccezionale gravità, l’assenza di un rischio attuale di reiterazione non esclude automaticamente lo status di rifugiato. Le compelling reasons impediscono che la persona sia costretta a ritornare nel luogo delle persecuzioni quando il rimpatrio, per gli effetti durevoli del trauma subito, risulti incompatibile con la tutela effettiva della sua dignità e integrità psicofisica. Tribunale di Bologna, decreto del 15 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Costa d’Avorio * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Protezione sussidiaria per debt bondage a cittadino indiano di etnia Jutt/Sick, proveniente dal Punjab
La decisione della Commissione Territoriale di Roma offre un interessante esempio di riconoscimento della protezione sussidiaria a fronte di una condizione di servitù da debito (debt bondage), fenomeno tuttora diffuso in India e scarsamente contrastato dalle autorità statali. La Commissione, pur escludendo lo status di rifugiato per l’assenza di un nesso con uno dei cinque motivi di persecuzione, ha ritenuto che il rimpatrio esporrebbe il richiedente al rischio concreto, attuale e individualizzato di subire trattamenti inumani o degradanti, così accertando il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b), d.lgs. 251/2007. Di particolare rilievo è la scelta di non sminuire – come spesso avviene nelle audizioni delle Commissioni – la posizione dell’interessato a quella stereotipata di “migrante economico”, valorizzando invece tanto le dichiarazioni rese quanto la relazione dell’Ente Antitratta (NdR.). -------------------------------------------------------------------------------- La vicenda riguarda un cittadino indiano del Punjab che sin dall’infanzia si è trovato costretto a lavorare, per via dei maltrattamenti subiti dal padre. In seguito, sempre più sfruttato, questi contraeva una serie di debiti con il proprio datore di lavoro che lo ha posto in una condizione di schiavitù tale da trovarsi a lavorare solo al fine di pagare i debiti contratti con lo stesso.  Detta situazione lo poneva nella necessità di entrare in contatto con un trafficante, sempre mediante il proprio datore di lavoro, al fine di procurarsi un nulla osta per lavoro stagionale in Italia. Ebbene, in Italia si trovava vittima di una truffa, non essendovi alcun datore di lavoro ad attenderlo: ciò acuiva lo stato di bisogno, amplificando il debito che arrivava al pagamento di circa 30.000 Rupie mensili; quanto raccontato portava lo stesso a trovarsi costretto a vivere in una roulotte ed a lavorare in un’officina meccanica ad orari e a condizioni degradanti. Preso in carico dall’Ente Antitratta per l’emersione, seguiva un ottimo percorso che ha condotto al riconoscimento della protezione internazionale. La decisione emessa dalla Commissione Territoriale è meticolosa e puntuale e viene accertato il diritto alla protezione sussidiaria per ‘debt bondage’.  Difatti l’organo ministeriale, nel valutare la credibilità della condizione debitoria in India, come narrata dal ricorrente e come  puntualizzato dalla relazione dell’Ente Antitratta ‘Parsec’, statuiva che “nel caso in esame, per tutte le suesposte ragioni, la misura del rimpatrio porrebbe l’interessato nella difficoltà di risanare la posizione debitoria propria e della famiglia, esponendolo al fondato rischio, concreto, attuale e individualizzato di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ai sensi della lettera b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007”. Commissione Territoriale di Roma, decisione del 17 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione, il caso è stato seguito dall’operatrice legale Paola De Crescenzo. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’India * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” Vedi le sentenze: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Accoglimento cautelare sull’autorizzazione a risiedere del soggetto vulnerabile
Il Tribunale di Trieste accoglie inaudita altera parte il ricorso ex art 700 c.p.c. instaurato contestualmente al reclamo ex art. 5 quinquies d.lgs 142/2015. Il procedimento è relativo alla domanda di protezione internazionale di una donna potenziale vittima di tratta, che era stata segnalata dall’Ente attuatore di Trieste alla Commissione territoriale per la p.i. di Trieste prima dell’applicazione della PAF (procedura accelerata di frontiera). Il Tribunale prende posizione su diversi aspetti, si riportano succintamente quelli rilevanti nel caso di specie. Sull’autorizzazione a risiedere durante la procedura PAF il giudice, richiamati gli art. 54 par. 1 Regolamento 2024/1348/UE e l’art. 5-ter comma 1 D.lgs. 142/2015, esplicita che tali disposizioni “non legittimano alcuna limitazione della libertà personale dei richiedenti la protezione internazionale da parte dell’autorità amministrativa. Fanno infatti espresso riferimento ai concetti di «soggiorno» e di «residenza», il cui campo semantico è infinitamente più ampio rispetto a quello di «detenzione» o «trattenimento», situazione – quest’ultima – peraltro letteralmente esclusa dalla seconda delle norme citate. È dunque importante anzitutto chiarire che la lettera delle disposizioni citate non si pone in contrasto con la previsione di riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost.”. Rispetto all’applicazione della PAF nel territorio di Trieste, il Tribunale ribadisce la posizione già assunta in altri provvedimenti, negando che la frontiera giuliano slovena sia frontiera esterna. Infine, in accoglimento del 700 c.p.c. inaudita altera parte perché trattasi di domanda di protezione proposta da soggetto vulnerabile, il Giudice così motiva: “Dalla segnalazione dell’Ente citato, in combinazione con i dati relativi allo stato di salute rilevati in sede di screening, emerge dunque un quadro in cui la ricorrente potrebbe effettivamente qualificarsi come soggetto vulnerabile in quanto potenziale vittima di tratta. Ebbene, la segnalazione di un ente come la ONLUS in questione che indichi un richiedente come potenziale vittima di tratta fa scattare l’obbligo di valutare se attivare la procedura di referral, e impone alla Commissione di riesaminare la scelta procedurale. Nel caso di specie, la Commissione, nonostante la segnalazione, ha però proseguito con l’adozione della procedura accelerata di frontiera, e – soprattutto – non ha motivato tale scelta nel provvedimento che determina l’applicabilità della procedura in questione (…omissis…). Nel fare ciò, essa ha violato l’art. 21 del Regolamento 2024/1348/UE, e altresì l’articolo 8 commi 3 e 3-bis D.lgs. 25/2008 sul dovere di esame individuale e obiettivo e sulla necessità di approfondimenti istruttori di natura medica. Per tali ragioni, il requisito del fumus boni iuris può dirsi, anche sotto il profilo in questione, integrato. Per quanto riguarda il periculum in mora, bisogna rilevare come la situazione in cui si trova … consista in un pregiudizio che limita la sua libertà (anche se trattasi della libertà di circolazione e non della libertà personale), con la conseguenza che la sua condizione di vulnerabilità (che si è detto sussistere quantomeno sotto il profilo del fumus) viene aggravata quotidianamente, ed ella non ha accesso ai canali di protezione e al programma di assistenza previsto dal Meccanismo Nazionale di Referral. (…omissis…) nel caso di specie, il pregiudizio si consuma giorno per giorno, e proprio per la delicatezza di queste situazioni è imposta una certa celerità nell’attivazione del meccanismo di referral succitato. (…omissis…) Pertanto, conclude il giudice: (…omissis…) la domanda di pronuncia cautelare inaudita altera parte è fondata”. Tribunale di Trieste, decreto dell’8 agosto 2026 Si ringrazia l’Avv. Dora Zappia per la segnalazione e il commento.