Se la “procedura accelerata” è viziata a monte, riespande la sospensione automatica del diniego
La Corte d’Appello di L’Aquila accoglie il reclamo cautelare e afferma un
principio operativo: la deroga alla sospensione automatica del diniego non può
reggere quando la procedura accelerata non è stata correttamente applicata sin
dall’avvio (formalizzazione della domanda e scansione iniziale). Effetti
immediati anche sul diritto all’accoglienza e sulla prevenzione di pregiudizi
irreversibili.
Il decreto della Corte d’Appello di L’Aquila, reso in sede di reclamo ex art.
35-bis d.lgs. 25/2008, accoglie il reclamo cautelare proposto avverso il rigetto
della sospensione da parte del Tribunale e chiarisce un punto decisivo nella
prassi: la “procedura accelerata” non può essere considerata legittimamente
operante se la fase iniziale del procedimento amministrativo è stata gestita in
violazione dei termini e delle garanzie previste dalla legge; in tal caso,
riespande la sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del diniego per
effetto della proposizione del ricorso.
Il decreto è particolarmente rilevante perché si inserisce nel solco del
principio affermato dalla Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11399/2024, che
ha ricostruito la natura e le condizioni della deroga alla sospensione
automatica nel sistema dell’art. 35-bis. Quando “l’accelerazione” è irregolare o
non correttamente attivata, non può produrre effetti peggiorativi per il
richiedente, e dunque non può giustificare la compressione delle garanzie
processuali.
Nel caso di specie, la domanda era stata trattata in procedura accelerata anche
in ragione della provenienza del ricorrente del Bangladesh, considerato “Paese
di origine sicuro“ (lista aggiornata con D.M. 7 maggio 2024, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale). Come noto, la qualificazione di “Paese sicuro” può
determinare – al ricorrere delle condizioni – una disciplina processuale più
rigorosa sul piano cautelare, in quanto la sospensione non opera automaticamente
e deve essere richiesta e motivata in termini di “gravi e circostanziate
ragioni” (art. 35-bis d.lgs. 25/2008).
La decisione della Corte d’Appello rimette tuttavia al centro un profilo spesso
trascurato nella pratica: la procedura non si può considerare “accelerata” solo
perché così etichettata nel provvedimento finale. Occorre che sia stata
correttamente attivata e gestita nel rispetto della scansione temporale iniziale
prevista dalla normativa.
Il decreto valorizza la disciplina della formalizzazione della domanda. L’art.
26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008 prevede che il verbale di formalizzazione
(modello C/3) sia redatto entro termini molto ravvicinati dalla manifestazione
della volontà di chiedere protezione. A ciò si affianca l’art. 28-bis d.lgs.
25/2008, che impone alla Questura di trasmettere “senza ritardo” la
documentazione necessaria alla Commissione.
Il decreto accoglie la prospettazione difensiva: se la fase iniziale è gestita
in modo difforme dai termini e dalle garanzie, la procedura diviene “ibrida” e
non può legittimare l’applicazione delle conseguenze peggiorative tipiche
dell’accelerazione, prima fra tutte la deroga alla sospensione automatica.
La Corte d’Appello accoglie il reclamo, revoca il rigetto cautelare del
Tribunale e dichiara che il provvedimento della Commissione è sospeso nella sua
efficacia esecutiva per effetto della proposizione del ricorso ex art. 35-bis.
Questo passaggio ha un’immediata ricaduta pratica: la sospensione non è più
rimessa alla discrezionalità cautelare, ma torna a operare come effetto legale
della proposizione del ricorso, proprio perché la procedura accelerata – nel
ragionamento della Corte – non può dispiegare i suoi effetti derogatori quando
sia viziata sin dall’origine.
Il decreto è utile non solo per il tema “processuale” in senso stretto. Nella
prassi quotidiana, il rigetto della sospensiva (o la ritenuta non operatività
della sospensione automatica) produce spesso un effetto domino: perdita
dell’accoglienza, impossibilità di mantenere un alloggio, perdita del vitto,
incremento di marginalità e vulnerabilità, soprattutto per persone non più
giovani e prive di reti familiari sul territorio.
Il caso pubblicato ne è un esempio concreto: nelle more del reclamo, la mancata
sospensione aveva già innescato atti amministrativi di cessazione
dell’accoglienza, con pregiudizi immediati sui beni primari. La decisione della
Corte d’Appello, ripristinando la sospensione, mostra come la tutela cautelare
non sia un tecnicismo, ma un presidio di effettività della protezione
giurisdizionale e, in ultima analisi, di dignità e diritti fondamentali.
Corte d’Appello di L’Aquila, decreto del 26 gennaio 2026
Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata