Procedura di frontiera: obbligo di residenza revocato per vulnerabilità ignorata e obblighi informativi violati
Il Tribunale di Palermo – giudice dott.ssa Lo Piparo – decide nel merito il
reclamo relativo al provvedimento di obbligo di residenza/soggiorno in
frontiera, confermando quanto anticipato in sede cautelare.
Il Tribunale accoglie il reclamo e revoca il provvedimento del Prefetto di
Agrigento del 18/06/2026, che aveva autorizzato il richiedente – in procedura di
frontiera – a risiedere esclusivamente nel Centro Sikania di Siculiana per 12
settimane (art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015).
Due i profili di violazione accertati:
1. Omessa valutazione delle esigenze di accoglienza particolari. Già in fase di
screening erano emerse patologie significative (vulnerabilità sanitaria,
segni compatibili con aggressione subita in Libia, diabete in scompenso,
insufficienza aortica), ma nessuna valutazione individuale è seguita, in
violazione degli artt. 21 e 53 Reg. 2024/1348 e degli artt. 24-25 Dir.
2024/1346. Il Tribunale precisa che le categorie di vulnerabilità elencate
dalla normativa unionale sono meramente indicative, non tassative: accertata
la vulnerabilità, l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le misure di
sostegno adottate e la loro compatibilità con la procedura.
2. Violazione degli obblighi informativi. Non risulta provato che al
richiedente sia stata fornita informativa comprensibile (lingua urdu) sui
propri diritti, né la notifica del provvedimento è regolare, né risulta
erogato l’orientamento legale gratuito.
A nostro giudizio se ne deve dedurre che il richiedente ha dunque diritto a
entrare immediatamente sul territorio e ad accedere alla procedura ordinaria in
una struttura diversa (anche con richiesta di ingresso in SAI).
Tribunale di Palermo, ordinanza del 25 luglio 2026
Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento.