
Mancata conferma del datore di lavoro e revoca automatica: il Consiglio di Stato mette in discussione il nuovo meccanismo
Progetto Melting Pot Europa - Thursday, October 8, 2026La vicenda
Con l’ordinanza n. 4166/2026, pubblicata il 2 ottobre 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza del TAR Campania n. 1842/2026 e sospeso l’archiviazione automatica di una pratica di ingresso per lavoro nell’ambito del decreto flussi.
Il ricorrente, cittadino bangladese, era entrato regolarmente in Italia il 10 luglio 2025 con nulla osta e visto per lavoro subordinato (quota 2025), su richiesta di un’impresa edile napoletana. Il datore di lavoro, secondo la prassi ventennale, attendeva la convocazione dello Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno. Dai registri prodotti dalla stessa Avvocatura risulta però che il contratto da sottoscrivere è stato inviato via PEC solo il 29 ottobre 2025, oltre tre mesi dopo l’ingresso.
Il 29 novembre 2025, alle 00:00:38, il sistema informatico del Ministero ha registrato l’archiviazione della pratica per mancata trasmissione del contratto nei termini (art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998); dieci secondi dopo è partita una PEC che comunicava la revoca del nulla osta al solo datore di lavoro. L’autore delle operazioni risulta essere “Admin”. Il 4 dicembre 2025 il datore ha trasmesso il contratto firmato digitalmente, senza alcun riscontro.
Il lavoratore ha appreso dell’archiviazione solo con la risposta a un’istanza di accesso (nota del 22 aprile 2026), in cui la Prefettura dichiarava che il CED del Dipartimento Libertà Civili aveva archiviato la pratica d’ufficio “senza nessun atto d’impulso” dell’ufficio territoriale. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non provata l’effettività del rapporto di lavoro e la presenza di elementi idonei a orientare diversamente la decisione.
L’archiviazione automatica
Il cuore dell’ordinanza è il rifiuto di un procedimento “interamente delegato ad automatismi informatici“. Per il Collegio, anche quando la legge fissa termini stringenti, la decisione sul bene della vita richiede comunque una valutazione di quanto allegato e documentato dalle parti private. Un esito prodotto dal mero decorso del termine, senza istruttoria, non soddisfa questa esigenza.
Da qui il Consiglio di Stato individua tre profili che il giudice del merito dovrà esaminare.
- Esistenza stessa dell’atto. In atti c’è solo una comunicazione dell’esito, che il ricorrente qualifica come mera operazione automatizzata. Soprattutto, l’art. 22, comma 5-ter, impone che l’archiviazione sia preceduta da un provvedimento di revoca del nulla osta: questo non risulta acquisito, come non risulta nemmeno il nulla osta originario.
- Natura del termine di quindici giorni. Occorre stabilire se il termine del comma 6, come modificato dal d.l. 145/2024 e dal d.lgs. 83/2026, sia assolutamente perentorio o ammetta interlocuzioni che giustifichino una trasmissione tardiva del contratto per specifiche esigenze.
Il primo profilo è il più rilevante sul piano sistematico. Il Collegio non si limita a censurare un difetto di contraddittorio, come aveva fatto il TAR qualificando le doglianze come mere “guarentigie procedimentali”, ma dubita che un provvedimento esista. Un sistema che genera la chiusura della pratica e la PEC in dieci secondi, senza un funzionario e senza la revoca che la norma presuppone, rischia di non produrre affatto un atto amministrativo imputabile all’organo competente.
Portata della pronuncia
Sul periculum il Collegio riconosce un pregiudizio grave e irreparabile, infatti senza sospensione il lavoratore, entrato regolarmente, rischierebbe l’irregolarità e l’espulsione. Accolta l’istanza, gli atti tornano al TAR per la sollecita fissazione del merito (art. 55, comma 10, c.p.a.), con spese compensate per la “parziale novità” delle questioni.
Pur nei limiti della cognizione sommaria, l’ordinanza offre un argomento importante per il contenzioso sulle archiviazioni del decreto flussi. Il decorso del termine non può tradursi in una chiusura meccanica della pratica: serve un provvedimento dell’organo competente, che valuti il caso concreto e preceda l’archiviazione. Resta da vedere se il TAR, nel merito, qualificherà il termine come perentorio o ordinatorio e quale peso darà all’assenza della revoca del nulla osta.
Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 4166 del 2 ottobre 2026Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento.