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Decreto flussi, legittimo il subentro del nuovo datore se il primo non si presenta
Il TAR Veneto (Sez. III) ha accolto il ricorso di un cittadino marocchino, contro la comunicazione con cui la Prefettura di Rovigo aveva negato il subentro di un nuovo datore di lavoro al posto di quello che aveva richiesto il nulla osta. Il ricorrente era entrato regolarmente in Italia con un visto per lavoro stagionale, ma il datore originario non aveva mai risposto ai suoi contatti; si era quindi subito attivato per trovare un nuovo impiego. Il Collegio riconosce anzitutto l’interesse al ricorso, perché la comunicazione dello Sportello Unico “comporta un arresto procedimentale che preclude al ricorrente la possibilità di ottenere il titolo di soggiorno per lavoro subordinato“. Nel merito, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, afferma che lo straniero entrato regolarmente che, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto instaurare il rapporto con il datore richiedente, ma si sia comunque adoperato per trovare un lavoro, “non possa rimanere privo di tutela“. Lo conferma lo stesso art. 22, comma 6-bis, del d.lgs. 286/1998, che consente di lavorare già nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il provvedimento è stato quindi annullato: la Prefettura dovrà rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto della documentazione prodotta. T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 1777 dell’8 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Maria Grazia Martelli del Foro di Treviso per la segnalazione e il commento.
Decreto flussi, il TAR Napoli sospende la revoca del nulla osta arrivata dopo quattro anni
Il T.A.R. Campania- Napoli, sez. 6 si pronuncia nuovamente in sede cautelare in merito ad una procedura flussi per lavoro subordinato di tipo stagionale. Nel caso in esame la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta dopo quattro anni dall’avvenuto rilascio, nonostante fosse pienamente a conoscenza dell’indisponibilità del datore di lavoro originario alla stipula del contratto di soggiorno nonché del reperimento da parte del lavoratore, nelle more, di altri impieghi con regolare contratto anche a tempo indeterminato. La Prefettura ha contestato altresì la mancata richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno negli otto giorni dall’arrivo in Italia del lavoratore. Il TAR, con la pronuncia resa in data 08.10.2026, ha sospeso l’efficacia della revoca del provvedimento impugnato valorizzando, in particolare, la non imputabilità al lavoratore sia dell’ampissimo lasso di tempo trascorso tra il rilascio e la revoca del nulla osta sia delle eventuali sopravvenienze sfavorevoli, tenuto conto anche delle documentate e adeguatamente remunerative attività lavorative reperite in tale periodo dal ricorrente. Il Collegio campano si esprime inoltre sulla violazione del predetto termine di 8 giorni per la comunicazione di primo ingresso, affermando che di per sé tale circostanza non può condurre alla revoca del nulla osta specie se, come in questo caso, venga rilevata dall’Amministrazione non nell’immediatezza ma a seguito di un prolungato contegno omissivo. La decisione conferma dunque l’orientamento giurisprudenziale secondo cui  l’istruttoria in questa complessa fattispecie deve essere sempre orientata al risultato sostanziale e non alla ricerca di una sterile coincidenza formale dei dati. In questo contesto, il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), nonché i doveri di collaborazione e buona fede (art. 1, co. 2-bis l. 241/1990) impongono all’Amministrazione lo specifico dovere di tenere conto degli effetti del decorso del tempo, del comportamento delle parti e della situazione concreta del singolo lavoratore. È, dunque, utile notare come l’irregolarità procedimentale che quasi mai dipende dal lavoratore straniero finisca per ledere la sua posizione giuridica soggettiva in modo irrimediabile, esponendolo a rischi drammatici quali l’espulsione, il licenziamento, l’impossibilità di rinnovare il contratto di lavoro o di ottenere la completa iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.  T.A.R. della Campania, ordinanza n. 2772 dell’8 ottobre 2026 Si ringraziano l’Avv. Gennaro Santoro e l’Avv.ta Giulia Riontino per la segnalazione e il commento.
Mancata conferma del datore di lavoro e revoca automatica: il Consiglio di Stato mette in discussione il nuovo meccanismo
LA VICENDA Con l’ordinanza n. 4166/2026, pubblicata il 2 ottobre 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza del TAR Campania n. 1842/2026 e sospeso l’archiviazione automatica di una pratica di ingresso per lavoro nell’ambito del decreto flussi. Il ricorrente, cittadino bangladese, era entrato regolarmente in Italia il 10 luglio 2025 con nulla osta e visto per lavoro subordinato (quota 2025), su richiesta di un’impresa edile napoletana. Il datore di lavoro, secondo la prassi ventennale, attendeva la convocazione dello Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno. Dai registri prodotti dalla stessa Avvocatura risulta però che il contratto da sottoscrivere è stato inviato via PEC solo il 29 ottobre 2025, oltre tre mesi dopo l’ingresso. Il 29 novembre 2025, alle 00:00:38, il sistema informatico del Ministero ha registrato l’archiviazione della pratica per mancata trasmissione del contratto nei termini (art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998); dieci secondi dopo è partita una PEC che comunicava la revoca del nulla osta al solo datore di lavoro. L’autore delle operazioni risulta essere “Admin”. Il 4 dicembre 2025 il datore ha trasmesso il contratto firmato digitalmente, senza alcun riscontro. Il lavoratore ha appreso dell’archiviazione solo con la risposta a un’istanza di accesso (nota del 22 aprile 2026), in cui la Prefettura dichiarava che il CED del Dipartimento Libertà Civili aveva archiviato la pratica d’ufficio “senza nessun atto d’impulso” dell’ufficio territoriale. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non provata l’effettività del rapporto di lavoro e la presenza di elementi idonei a orientare diversamente la decisione. L’ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA Il cuore dell’ordinanza è il rifiuto di un procedimento “interamente delegato ad automatismi informatici“. Per il Collegio, anche quando la legge fissa termini stringenti, la decisione sul bene della vita richiede comunque una valutazione di quanto allegato e documentato dalle parti private. Un esito prodotto dal mero decorso del termine, senza istruttoria, non soddisfa questa esigenza. Da qui il Consiglio di Stato individua tre profili che il giudice del merito dovrà esaminare. 1. Esistenza stessa dell’atto. In atti c’è solo una comunicazione dell’esito, che il ricorrente qualifica come mera operazione automatizzata. Soprattutto, l’art. 22, comma 5-ter, impone che l’archiviazione sia preceduta da un provvedimento di revoca del nulla osta: questo non risulta acquisito, come non risulta nemmeno il nulla osta originario. 2. Natura del termine di quindici giorni. Occorre stabilire se il termine del comma 6, come modificato dal d.l. 145/2024 e dal d.lgs. 83/2026, sia assolutamente perentorio o ammetta interlocuzioni che giustifichino una trasmissione tardiva del contratto per specifiche esigenze. Il primo profilo è il più rilevante sul piano sistematico. Il Collegio non si limita a censurare un difetto di contraddittorio, come aveva fatto il TAR qualificando le doglianze come mere “guarentigie procedimentali”, ma dubita che un provvedimento esista. Un sistema che genera la chiusura della pratica e la PEC in dieci secondi, senza un funzionario e senza la revoca che la norma presuppone, rischia di non produrre affatto un atto amministrativo imputabile all’organo competente. PORTATA DELLA PRONUNCIA Sul periculum il Collegio riconosce un pregiudizio grave e irreparabile, infatti senza sospensione il lavoratore, entrato regolarmente, rischierebbe l’irregolarità e l’espulsione. Accolta l’istanza, gli atti tornano al TAR per la sollecita fissazione del merito (art. 55, comma 10, c.p.a.), con spese compensate per la “parziale novità” delle questioni. Pur nei limiti della cognizione sommaria, l’ordinanza offre un argomento importante per il contenzioso sulle archiviazioni del decreto flussi. Il decorso del termine non può tradursi in una chiusura meccanica della pratica: serve un provvedimento dell’organo competente, che valuti il caso concreto e preceda l’archiviazione. Resta da vedere se il TAR, nel merito, qualificherà il termine come perentorio o ordinatorio e quale peso darà all’assenza della revoca del nulla osta. Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 4166 del 2 ottobre 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento.
No “woke”, ma Get up, Stand up!
RAFFAELE BIONDO E AVV. GENNARO SANTORO Il dibattito sul cd. “woke”, tornato di moda anche in Italia per questa tendenza di legittimare e spiegare le proprie posizioni politiche attingendo indiscriminatamente ad esempi e culture estere neanche minimamente analoghe a quelle interne, rischia di far perdere di vista i problemi reali, quelli oltre gli slogan. Pensiamo, ad esempio, al tema del lavoro delle persone (non solo) migranti e dello sfruttamento.  Una sinistra che fatica a trasformare i propri valori politici e morali – la multiculturalità, l’uguaglianza, la tutela dei più fragili e delle minoranze, la rivendicazione dei diritti fondamentali – in proposte concrete, in spiegazioni esaustive del perché – anche a livello pratico – conviene uno Stato, un’Europa e un mondo che tali valori li concretizzano nelle politiche pubbliche e, quindi, nei propri programmi di governo su tutti i livelli. Occorre, dunque, partire dai dati concreti ed avere contezza del modello italiano attuale. Ogni anno lo Stato decide quante persone straniere possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro attraverso il “decreto flussi”. Questo decreto stabilisce annualmente un numero massimo di ingressi (le cd. “quote”), assegnato con un sistema informatico che si apre a un’ora precisa di un giorno stabilito (il cd. “click day”) e si chiude quando le quote finiscono, spesso in pochi minuti. Chi non fa in tempo resta fuori, anche se ha tutti i requisiti e anche se la domanda di lavoro non è soddisfatta con le quote stabilite dal decreto stesso. Da questo meccanismo dipende se centinaia di migliaia di persone potranno lavorare regolarmente. Ed è un meccanismo, questo – è importante che lo si inizi a dire – che riguarda tutti, non solo chi migra. Nel 2025 quasi un neoassunto su quattro in Italia (in termini assoluti, più di un milione di persone) è straniero: un dato più che raddoppiato rispetto al 2019 e cresciuto del 139% dal 2017 1. Non è un’anomalia, ma la fotografia di un mercato del lavoro che in alcuni settori non trova più lavoratori italiani disponibili – anche, ma non solo, per il crollo demografico: tra il 1982 e il 2024 la fascia d’età 15-39 anni si è ridotta di 4,8 milioni di persone 2. Secondo i dati Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, cinque comparti – e precisamente turismo, agricoltura, edilizia, servizi operativi (come le pulizie) e logistica – assorbono da soli il 65% delle assunzioni di personale straniero previste nel 2025, con richieste molto concrete: personale di ristorazione (231mila posizioni), addetti alle pulizie (137mila), lavoratori agricoli (106mila), addetti alla consegna merci (86mila). Due esempi mostrano cosa succede quando questa manodopera manca. Il primo è l’assistenza agli anziani: entro fine 2026 il 14,6% degli over 65 – tradotto in termini assoluti per avere un’idea chiara di cosa parliamo, 2,2 milioni di persone – avrà bisogno di aiuto quotidiano 3. Ma le colf e badanti regolarmente occupate sono scese a 804mila nel 2025 (da quasi un milione nel 2021), senza contare che anche in questi 804mila ci sono persone che invecchiano: gli over 60 tra le badanti sono passati dal 4,3% del 2015 al 16% del 2024. Entro il 2029 ne serviranno oltre 2,2 milioni: in assenza di ulteriori ingressi saranno le italiane e gli italiani a dover lasciare il lavoro per accudire i propri familiari, con un costo diretto per l’economia del Paese. Il secondo esempio è l’agricoltura, dove un prodotto su quattro è raccolto da lavoratori stranieri: Coldiretti stima un deficit strutturale di circa 100mila stagionali. Non è un dettaglio: significa raccolti persi, prezzi più alti, necessità di importazioni, aziende in difficoltà. Eppure, il meccanismo che dovrebbe governare tutto questo è rimasto quasi identico da sessant’anni. Nasce nel 1963, con una circolare del Ministero del Lavoro pensata per poche migliaia di persone l’anno, e da allora l’idea di fondo – un datore di lavoro “chiama” dall’estero uno straniero mai incontrato – è sopravvissuta tra legge Foschi (1986), legge Martelli (1990, che sottrae oltretutto la competenza al Ministero del Lavoro inquadrando l’immigrazione nella materia della sicurezza), Turco-Napolitano (1998) e Bossi-Fini (2002).  Già nel 1997-1998, spaventato dalla campagna mediatica sui flussi albanesi, il governo di centrosinistra ritirò le parti più avanzate della legge in materia – incluso il voto agli stranieri residenti – pur di non esporsi agli attacchi della destra 4. E i numeri, da allora, raccontano un fallimento continuo: nel 2001 il governo propone 63mila ingressi, quando le imprese ne chiedevano 100mila 5; il 4 dicembre 2023, per 9.500 posti nell’assistenza familiare, in soli 4 minuti arrivano 11.363 domande, quasi 77mila in un giorno; nel 2025, sono andate perse 117mila quote a causa di lungaggini burocratiche, il doppio del 2024.   I dati più recenti confermano, dunque, anno dopo anno, l’inefficacia strutturale del sistema del c.d. “decreto flussi”: secondo il monitoraggio della campagna Ero Straniero aggiornato a dicembre 2025, su circa 120.000 quote assegnate nel 2024 solo una domanda su dieci ha ottenuto il nulla osta, mentre i permessi di soggiorno effettivamente rilasciati si sono fermati a poco più del 20% delle quote disponibili. I dati relativi al 2025 mostrano un ulteriore peggioramento, con un tasso di successo prossimo a un lavoratore regolarmente inserito ogni dodici programmati. Si tratta di una filiera che si interrompe ben prima della conclusione della procedura, alimentando quel bacino di incertezza e di lavoro sommerso che la normativa dovrebbe invece contrastare. Il problema non è avere “troppi” o “troppo pochi” ingressi: è un sistema che non fa incontrare la domanda di lavoro reale con chi è pronto a farlo. Di fronte a un fallimento così evidente, le scorciatoie di pancia sono le stesse da sempre, da una parte e dall’altra. Da destra, la ricetta è più respingimenti, più controlli, meno ingressi – come se il problema fosse un eccesso di generosità, e non – purtroppo – la necessità per la nostra economia di gestire un fabbisogno reale. Da sinistra, da ciò che si percepisce dagli slogan – unica forma di comunicazione politica da anni – la risposta è “aprire le frontiere”, omettendo sistematicamente di proporre soluzioni al “dopo”: come le persone arrivano, dove lavorano, quanto e come vengono pagate, dove vivono, se e come possono esercitare i loro diritti. Posizione, anche questa, che lascia intatta la situazione di sfruttamento. I suddetti problemi rischiano di non essere risolti in tempi brevi se non si risolve il problema della politica moderna: il gioco delle parti che si ripete su ogni singolo tema, su ogni questione, e la cui regola fondamentale è delegittimare e criticare l’altrui posizione, senza occuparsi di costruire una proposta propria – necessariamente complessa, quindi di non immediata comprensione e quindi di non immediato consenso elettorale. Così la destra detta l’agenda con la propria narrazione securitaria e la sinistra si trova sempre a rincorrere – o adottando anch’essa misure che non la facciano trasparire come troppo “permissiva” (come già successo in modo netto con Marco Minniti al Viminale), oppure rifugiandosi in un principio astratto che non intacca il senso comune. Non è però solo una questione di pianificazione dei fabbisogni – che pure, come si è visto, lo Stato individua con precisione attraverso i dati citati e poi non riesce a soddisfare. Il problema è più profondo, e lo hanno messo a fuoco alcuni tra i più autorevoli giuristi italiani di diritto dell’immigrazione: quando lo Stato non prevede percorsi adeguati di ingresso regolare, si delegittima da sé, abdicando al proprio ruolo di vigilanza sul mercato del lavoro e di repressione dello sfruttamento, ma soprattutto alla propria funzione di regolatore naturale dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro straniero – lasciando campo libero a chi, in tempi di proibizionismo, è pronto a una remunerativa supplenza: i trafficanti 6. Non è un’osservazione astratta. Lo stesso Ministero del Lavoro riconosce, sul proprio sito, che i settori con maggiore incidenza di manodopera straniera sono anche quelli più esposti a irregolarità e sfruttamento: secondo dati Istat, il tasso di irregolarità è del 12,7% sull’intera economia, ma sale al 17,6% in agricoltura, al 24,4% nei servizi di alloggio e ristorazione e arriva al 55,4% nel lavoro domestico e di cura. È in queste stesse zone d’ombra – create non da chi migra, ma da un sistema che rende quasi impossibile arrivare per le vie legali – che si muovono i caporali: le ricostruzioni giornalistiche sulla strage di Amendolara, in Calabria, dove quattro braccianti sono stati bruciati vivi nel furgone che li portava nei campi, hanno documentato reti criminali che gestiscono documenti falsi e ingaggi legali solo sulla carta, un sistema di intermediazione che prospera esattamente dove lo Stato ha smesso di esserci 7. Ecco perché non basta che lo Stato sappia, sulla carta, di quanti lavoratori ci sia bisogno: deve tornare a gestire in prima persona anche la prassi quotidiana dell’incontro tra domanda e offerta – la verifica dei contratti, degli alloggi, delle condizioni di lavoro. Ogni spazio che lo Stato lascia vuoto, in questa materia, non resta realmente vuoto: viene occupato. A ben vedere, la sinistra potrebbe rinascere se riuscisse a riscoprire le radici dei propri slogan attuali. In materia di immigrazione, ad esempio, prima di parlare di totale accoglienza, di multiculturalità, scambio, mescolanza, dovrebbe chiedersi perché in un sistema neoliberale l’immigrazione svolge un ruolo centrale: non è un’esternalità “negativa” che l’ideologia egemone fatica a gestire. La gestisce, in realtà, esattamente in coerenza con i propri princìpi. Un sistema che rende quasi impossibile entrare regolarmente, ma lascia comunque entrare – o restare – centinaia di migliaia di persone senza documenti, produce esattamente ciò che Marx, ne Il Capitale, chiamava “esercito industriale di riserva” 8: lavoratori ricattabili, disposti a tutto pur di lavorare, che tirano giù i salari e i diritti anche di chi un contratto già ce l’ha, italiano o straniero. Il Dossier IDOS 2025 parla del 2024 come “l’anno degli inganni”: solo nel secondo semestre, l’80% delle prese in carico del Numero Verde Antitratta legate a sfruttamento lavorativo. Ecco perché i diritti non sono un optional: sono la condizione affinché il lavoro non diventi un’arma contro tutta la classe lavoratrice. Questa paradossale scelta si spiega, secondo autorevole dottrina, con il fatto che i migranti irregolari sono necessari per fornire una manodopera a basso costo indispensabile non solo ad alcuni settori produttivi ma anche per il lavoro di cura e l’assistenza domiciliare. Al posto di politiche di governo della popolazione inclusive si sono quindi sviluppate politiche escludenti in cui il benessere degli inclusi si fonda sullo sfruttamento neoschiavistico degli esclusi 9. Che un’alternativa esista – in un contesto estero sì, ma non lontano culturalmente e storicamente come quello statunitense – lo dimostra la Spagna: tra aprile e giugno 2026 la regolarizzazione voluta da Sánchez ha raccolto circa 1,3 milioni di domande, ben oltre le 500mila stimate inizialmente dal governo 10. Secondo Funcas, l’integrazione dei lavoratori stranieri spiega quasi la metà (47%) della crescita del Pil spagnolo dal 2022 (+24% cumulato nel quinquennio, contro il 16,5% italiano). E non è solo un tema di quote più larghe: l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ha calcolato che, a fronte di 151mila posti previsti dal decreto flussi 2024, le imprese italiane hanno presentato quasi 680mila domande, ma i nulla osta rilasciati sono stati appena 84mila – e siccome il nulla osta ha validità di soli sei mesi, mentre l’emissione del visto consolare richiede spesso più tempo, molte pratiche decadono e vanno ricominciate da capo: nel 2024 gli ingressi effettivi per lavoro sono stati appena 40mila 11. È lo stesso problema di fondo: non basta annunciare quote più alte, se poi la macchina amministrativa che dovrebbe gestirle giorno per giorno resta la stessa che fallisce da ben oltre vent’anni. Con misure strutturali che ampliano i canali di ingresso regolare per ragioni di lavoro e riconoscono il radicamento territoriale delle persone come titolo sufficiente a ottenere un permesso di soggiorno, il governo spagnolo ha dunque dimostrato che è possibile – e conveniente – considerare la migrazione non come una crisi da contenere, ma come una risorsa. Notizie LA REGOLARIZZAZIONE IN SPAGNA: NOVECENTOMILA PERSONE MIGRANTI STABILIZZATE Mentre la Spagna riconosce diritti e alimenta il boom economico, l’Italia continua ad essere solo fabbrica di marginalità   Chiara Concetta Starita, Avv. Gennaro Santoro (Roma) 29 Giugno 2026 Anche la Germania, con un sistema di ingresso per la ricerca di lavoro basato su un punteggio di qualifiche, esperienza e conoscenza linguistica (la Chancenkarte, in vigore dal 2024), e il Portogallo, che dal 2022 garantisce il diritto al lavoro già dal momento della domanda d’asilo, confermano lo stesso principio generale illustrato anche dalla letteratura giuridica comparata italiana: la migrazione per lavoro va governata come una funzione pubblica continuativa, non affrontata come un’emergenza da liquidare una volta l’anno con un click day12. Non serve necessariamente tornare a una piena competenza in materia migratoria del Ministero del Lavoro. Serve una sinistra che smetta di giocare in difesa e riprenda prima lo studio della realtà e poi l’iniziativa, mostrando non solo con gli slogan perché la cura degli anziani, l’agricoltura, la ristorazione e i cantieri italiani dipendono già da questo lavoro, e perché pianificarlo bene, con un centro pubblico e non con un mercato di intermediari – a volte fittizi – conviene a tutti: costa meno, si controlla meglio, e toglie terreno allo sfruttamento e alle organizzazioni criminali, aumentando – così sì – il senso di sicurezza. Superare il click day non vuol dire eliminare le regole: vuol dire smettere di fabbricare, con le nostre stesse leggi, manodopera a basso costo e ricattabile – a danno di chi migra, ma anche di chi in Italia lavora già. Avere dunque il coraggio di superare i decreti flussi, erigere a sistema gli sperimentali corridoi lavorativi, come sta avvenendo a Torino, avere il coraggio di costruire inedite alleanze tra associazioni datoriali e dei lavoratori, sotto la regia degli enti locali e con la partecipazione del terzo settore sono soluzioni che partono dal dato concreto e prospettano e garantiscono la sicurezza dei diritti.  1. CGIA di Mestre, Ufficio Studi, elaborazione su Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere–Ministero del Lavoro), ripresa in “Cgia, un neoassunto su quattro è straniero“, ANSA, 21 febbraio 2026 (1,36 milioni di assunzioni straniere previste nel 2025, pari al 23,4% del totale, +139% dal 2017) ↩︎ 2. Confcommercio, “Carenza personale qualificato, cresce l’emergenza nel commercio e nel turismo“ ↩︎ 3. Centro Studi Idos per Assindatcolf, Rapporto 2026 “Family (Net) Work” — “Indispensabili ma sottovalutati: il fabbisogno di lavoratori domestici stranieri nell’Italia che invecchia” ↩︎ 4. S. Bontempelli, “Il governo dell’immigrazione in Italia: il caso dei «decreti flussi»”, in P. Consorti (a cura di), Tutela dei diritti dei migranti, Pisa, Plus, 2009, pp. 115-136 ↩︎ 5. C. Chianura, “L’appello delle imprese «Dateci 100 mila immigrati»”, La Repubblica, 12 gennaio 2001 (citato in S. Bontempelli, “Il governo dell’immigrazione in Italia: il caso dei «decreti flussi»”, cit.) ↩︎ 6. Paolo Bonetti, Madia D’Onghia, Paolo Morozzo della Rocca, Mario Savino (a cura di), Immigrazione e lavoro: quali regole? Modelli, problemi e tendenze, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, Introduzione, pp. 12-13 ↩︎ 7. “Non solo caporalato. Chi lucra sui nuovi schiavi”, L’Espresso, 29 giugno 2026 (reti criminali per documenti e ingaggi legali solo sulla carta dopo la strage di Amendolara) ↩︎ 8. K. Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica, Libro I, cap. 25 (“La legge generale dell’accumulazione capitalistica”) ↩︎ 9. “La regolamentazione dell’immigrazione come questione sociale: dalla cittadinanza inclusiva al neoschiavismo”, E. Santoro, 2010 ↩︎ 10. “Più di un milione di immigrati hanno fatto domanda di regolarizzazione in Spagna” – Il Post, 1° luglio 2026 ↩︎ 11. E. Franzetti, “Immigrazione regolare: perché in Spagna funziona meglio che in Italia”, Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Università Cattolica del Sacro Cuore, 19 dicembre 2025 ↩︎ 12. Sul sistema tedesco: Bundesministerium des Innern, “Launch of opportunity card to encourage immigration of skilled workers”, 31 maggio 2024 – (per l’inquadramento giuridico generale del sistema tedesco, cfr. anche il capitolo di Andrea De Petris in Bonetti, D’Onghia, Morozzo della Rocca, Savino, cit., pp. 17-83). Sul sistema portoghese: Asylum Information Database (AIDA) – progetto di ECRE (European Council on Refugees and Exiles) – “Access to the labour market: Portugal”, aggiornato al 22 settembre 2025 ↩︎
La progressiva evoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di decreto flussi
LUDOVICA GRASSI, LINDA PEZZANO Negli ultimi anni il diritto dell’immigrazione ha vissuto una profonda trasformazione ermeneutica e una significativa evoluzione interpretativa. La giurisprudenza amministrativa ha infatti dovuto sopperire a un evidente stallo normativo, attraverso un’interpretazione sempre più orientata ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento del singolo. Il fulcro normativo e dogmatico di tale evoluzione è rappresentato dai commi 5 e 9 dell’art. 5, d.lgs. n. 286/1998, considerati dalle Corti vere e proprie norme di chiusura del sistema, idonee ad impedire che il procedimento amministrativo si traduca in una pericolosa impasse giuridica generata da un’applicazione automatica e cieca delle cause ostative senza una preventiva e individualizzata valutazione della situazione concreta dell’interessato. Evoluzione che appare particolarmente evidente se si analizza l’applicazione delle procedure legate al c.d. Decreto Flussi ex art. 22 e ss. T.U.I., storicamente gravate da una spiccata complessità burocratica e frequente inerzia amministrativa. Secondo il chiaro insegnamento del Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 3643/2024), l’istruttoria in questa complessa fattispecie deve essere sempre orientata al risultato sostanziale e non alla ricerca di una sterile coincidenza formale dei dati. In questo contesto, il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), nonché i doveri di collaborazione e buona fede (art. 1, co. 2-bis l. 241/1990) impongono all’Amministrazione lo specifico dovere di tenere conto degli effetti del decorso del tempo, del comportamento delle parti e della situazione concreta del singolo lavoratore. È, dunque, utile notare come l’irregolarità procedimentale che quasi mai dipende dal lavoratore straniero finisca per ledere la sua posizione giuridica soggettiva in modo irrimediabile, esponendolo a rischi drammatici quali l’espulsione, il licenziamento, l’impossibilità di rinnovare il contratto di lavoro o di ottenere la completa iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.  LA GIURISPRUDENZA DI MERITO PIÙ RILEVANTE Già abbiamo analizzato in questa rubrica la giurisprudenza più rilevante in tema dei decreto flussi fino a marzo scorso. Ancor più di recente meritano menzione alcune decisioni del TAR Campania – Napoli, autentica pioniera in materia, che delineano in modo netto i confini della tutela del lavoratore straniero a fronte delle carenze datoriali o dei ritardi burocratici. Con la sentenza n. 2200 del 01.04.2026 il TAR Campania – Napoli ha chiarito che il lavoratore straniero entrato regolarmente in Italia è titolare di un legittimo affidamento che va rigorosamente protetto, qualora quest’ultimo sia in buona fede e abbia dimostrato un atteggiamento collaborativo con le autorità. A ulteriore conferma di tale orientamento, si pone l’ulteriore sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 3216 del 20.05.2026, con la quale il medesimo Tribunale ha statuito il carattere necessario ”[…] della valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’ “inserimento sociale, familiare e lavorativo (ndr dello straniero), avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti in Italia nonché alla permanenza di legami con il Paese d’origine”. Successivamente, con la sentenza n. 2652 del 27.04.2026 – Sezione VI -, il medesimo Tribunale campano ha specificato l’obbligo in capo all’Amministrazione di operare un corretto bilanciamento degli interessi, escludendo automatismi espulsivi, valorizzando “invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025)” (…) “non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario”. Un lasso di tempo abnorme dal rilascio del nulla osta dovuto ad una mancata tempestiva convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno ad opera dell’Amministrazione, ovvero l’alea del decorso del tempo, rendono di per sé illegittima la revoca del nulla osta al lavoro successivamente intervenuta, non potendo questi fattori essere irragionevolmente imputati allo straniero. Per giunta, la circostanza del rinvenimento di una nuova, redditizia e duratura occasione lavorativa da parte dello straniero dovrebbe indurre l’Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione (c.f.r. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, sentenze n. 1647 del 10.03.2026 e n. 3331 del 26.05.2026 ). Tali principi sono stati ribaditi e confermati dalla sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 2653 del 27.04.2026, che ha specificato come il favor lavoratoris debba prevalere sulle rigide e automatiche determinazioni dell’Amministrazione, “nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza” (cfr. Tar Campania sentenza del 11.11.2025 n. 7323). L’Amministrazione è tenuta, piuttosto, a svolgere un’adeguata istruttoria, verificando se l’interessato abbia, nelle more del procedimento, intrapreso un concreto ed effettivo percorso di regolarizzazione della propria posizione lavorativa, anche mediante l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (cfr. TAR Campania, Napoli, sent. n. 1572/2025 e sent. n. 4123/2025; TAR. Liguria, Genova, Sez. I, n. 549/2026; TAR Veneto, ord. n. 35/2026; TAR Marche, sent. n. 257/2026), e nel riesercizio del potere di verifica dei requisiti del nulla osta, la stessa non gode di una potestà punitiva cieca (cfr TAR Campania, con la sentenza n. 2749 del 29.04.2026 – Sezione VI). LA VALORIZZAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE DOCUMENTALI FAVOREVOLI L’esigenza di una valutazione dinamica nell’alveo del Decreto Flussi investe direttamente anche la fase cautelare. Il TAR Lazio, Sezione I-ter, ordinanza n. 1046 del 18.02.2026, a fronte di un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, valorizzando espressamente le sopravvenienze documentali favorevoli intervenute nelle more del giudizio (nel caso di specie, la certificazione di idoneità alloggiativa e asseverazione tardive), proprio per evitare che l’omessa ponderazione dei nuovi elementi incidesse irreversibilmente sulla vita e sulla dignità del lavoratore. Si inserisce in questo solco la successiva sentenza n. 3307 del 17.02.2026 del TAR Lazio, Sezione I-ter, dove il Giudice Amministrativo, per superare il ritardo e il silenzio dell’Amministrazione, ha individuato rimedi processuali stringenti, legittimando non solo il ricorso al rito del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., ma disponendo, inoltre, la nomina anticipata del Commissario ad acta direttamente nella sentenza di cognizione, neutralizzando le lungaggini del successivo giudizio di ottemperanza. L’assoluta centralità della tutela personalistica rispetto al mero dato formale trova un riscontro decisivo nelle ulteriori pronunce del Consiglio di Stato (Sez. III nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025) e del TAR Lazio (sent. 22278/2025).  È pacifico, dunque, che l’inutile decorso del termine di 60 giorni previsto dell’art. 5 comma 9, d. lgs. n. 286/1998 per il rilascio, rinnovo o conversione del titolo di soggiorno integri silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, sindacabile con il rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., comportando l’obbligo in capo alla P.A. di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, come sancito dall’art. 2 l. n. 241/1990 (v. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sentenza, 02.03.2026, n. 1427, cfr T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sentenza, 20.01.2026, n. 115). IL RIGETTO DEI FORMALISMI IN FAVORE DELLA TUTELA PERSONALISTICA DEL SINGOLO STRANIERO Quanto sopra descritto costituisce inevitabilmente il risultato dell’insostenibilità di un sistema che produce situazioni di irregolarità indipendentemente dalla volontà del lavoratore straniero. Come efficacemente sostenuto dal T.A.R. Marche Ancona, Sezione II, con sentenza n. 443 del 01.04.2026, è illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sul solo rilievo della mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta, allorché tale mancato perfezionamento non sia imputabile allo straniero, il quale abbia nel frattempo instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato. Invero, nella pronuncia si legge quanto segue: “Un’applicazione meramente formale della disciplina di cui al d. lgs. n. 186/1998 (…) si pone in contrasto con l’art. 5, comma 5, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, da svolgersi nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della sua condotta complessiva e delle circostanze maturate nel corso del soggiorno”. Non meno significativa, nelle more di un’auspicabile iniziativa del legislatore, sarebbe certamente l’adozione di un atto di indirizzo amministrativo che assicuri uniformità applicativa, sulla scia della circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, n. 3836, precedente di particolare rilievo che ha avuto il merito di privilegiare una lettura sostanziale della disciplina relativa ai flussi. Un analogo intervento, adeguato all’attuale quadro normativo e all’ormai consolidata evoluzione giurisprudenziale, rappresenterebbe un efficace strumento per garantire l’effettiva tutela delle posizioni giuridiche degli stranieri.
Revoca del nulla osta per difetto del requisito economico del datore: il CdS e il TAR tutelano il lavoratore in buona fede
I due provvedimenti in commento – l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e la successiva sentenza del TAR Lazio, relativi al medesimo caso – affrontano un nodo ricorrente nel contenzioso in materia di decreto flussi: le conseguenze, sulla posizione del lavoratore straniero, dell’inadempimento del datore di lavoro rispetto ai requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta. Nel caso di specie il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta per lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi 2021. La Prefettura di Roma ha poi revocato il nulla osta per la mancanza dell’asseverazione del requisito economico del datore di lavoro – requisito che, come emerso solo nel corso del giudizio, il datore non possedeva più negli anni successivi. Il lavoratore, però, non aveva alcuna conoscenza di questo dato, aveva sempre lavorato regolarmente (stipendi e contributi versati), e aveva già ottenuto il permesso di soggiorno sulla base della stessa documentazione.  Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha riformato la decisione negativa del TAR e riconosciuto al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il TAR, decidendo poi nel merito, ha annullato la revoca e rinviato all’Amministrazione per un riesame complessivo – questa volta centrato sui requisiti del lavoratore, non su quelli (mancanti) del datore di lavoro, riconoscendo così che l’inadempimento datoriale non può ripercuotersi su chi non ne aveva né conoscenza né responsabilità. Il TAR, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, ha valorizzato in modo netto la posizione soggettiva del lavoratore, riconoscendone implicitamente la buona fede, basata su diversi elementi di fatto: * Il lavoratore non aveva contezza della capacità economica del datore di lavoro e le informazioni e documenti di cui aveva conoscenza suggerivano al contrario la regolarità assoluta della procedura. * Il lavoratore era sempre stato retribuito, non risultavano irregolarità contributive e infatti gli era stato rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dalla Questura di Roma, proprio in base alla documentazione prodotta e relativa a questo rapporto di lavoro. * Il lavoratore ha continuato a svolgere attività lavorativa con altro datore e risulta tuttora impiegato. Consiglio di Stato, ordinanza n. 3194 del 30 agosto 2025 T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 12372 del 6 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Lucia Gennari per la segnalazione e il commento. Le cause sono state seguite insieme alle Avv.te Loredana Leo e Federica Remiddi.
Chi si prenderà cura dell’Italia? Immigrazione, lavoro regolare e il futuro del welfare
LUIGI CAPOANI 1, SILVIA FUSAR BASSINI 2 L’Italia sta vivendo una delle più profonde trasformazioni demografiche della propria storia. L’invecchiamento della popolazione, il calo delle nascite e la riduzione della popolazione in età lavorativa stanno mettendo sotto pressione un sistema di welfare progettato in un contesto sociale profondamente diverso da quello attuale. In questo scenario, il lavoro di cura rappresenta ormai una componente essenziale dell’assistenza alle persone anziane e fragili, ma continua a essere caratterizzato da forti criticità, tra cui l’elevata diffusione del lavoro irregolare, una programmazione insufficiente delle politiche pubbliche e, non da ultimo, il fatto che a sostenerlo sia quasi ovunque la stessa componente della popolazione – donne, e in larghissima parte donne migranti. Luigi Capoani, Presidente dell’European Youth Think Tank e Professore a contratto di Economia Internazionale presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, insieme a Silvia Fusar Bassini, analista dell’European Youth Think Tank, riflettono sulle sfide che il sistema italiano dell’assistenza dovrà affrontare nei prossimi anni, evidenziando il ruolo dell’immigrazione regolare, della qualità del lavoro di cura e della necessità di ripensare il welfare in un’ottica intergenerazionale. Il lavoro di cura è diventato una necessità strutturale Negli ultimi decenni il lavoro di cura è passato dall’essere un supporto occasionale a rappresentare uno dei pilastri del welfare italiano. L’aumento della speranza di vita, la crescente incidenza delle patologie croniche e la trasformazione delle strutture familiari hanno determinato una domanda sempre più elevata di assistenza domiciliare, che è diventata una necessità più che un’opzione. Una parte significativa di questo fabbisogno viene oggi soddisfatta da lavoratrici e lavoratori stranieri, che svolgono un ruolo fondamentale nell’assistenza quotidiana agli anziani e alle persone non autosufficienti. I numeri raccontano con chiarezza chi sostiene oggi questo settore: nel 2025 la componente femminile tra i lavoratori domestici sfiora il 90%, e quasi 7 su 10 provengono da un altro Paese. La comunità più numerosa arriva dall’Est Europa – Romania, Ucraina, Moldavia in testa – seguita da Sud America e Filippine. Senza questo contributo, molte famiglie avrebbero enormi difficoltà a garantire una presa in carico continuativa dei propri familiari. UN LAVORO SOSTENUTO QUASI INTERAMENTE DA DONNE MIGRANTI Parlare genericamente di “lavoratori stranieri” rischia di appiattire una realtà che è, prima di tutto, una questione femminile. Chi lascia il proprio Paese per accudire un anziano italiano spesso lo fa affidando i propri figli o i propri genitori ad altre donne rimaste a casa, che possono essere sorelle, madri, vicine oppure altre lavoratrici pagate a loro volta. È quella che viene definita una catena globale della cura: il lavoro di accudimento si riverbera lungo una serie di donne che si sostituiscono l’una all’altra, spesso trascorrendo lunghissimi periodi di distanza dai propri affetti. A questo si aggiungono altri problemi sistemici. È frequente la presenza di lavoratrici straniere che hanno qualifiche professionali conseguite nel Paese d’origine ma non riconosciute in Italia, e si ritrovano a svolgere lavori di cura pur avendo una formazione più alta oppure semplicemente diversa da quella richiesta dal ruolo. Chi lavora in convivenza, poi, affronta un isolamento ulteriore: vive nella casa dell’assistito, spesso senza orari definiti, senza rete sociale nelle vicinanze e con margini ridotti per far valere i propri diritti. E poiché l’ingresso e il rinnovo del permesso di soggiorno restano legati al contratto di lavoro, chi ha meno alternative – spesso proprio le donne arrivate da sole, senza una rete di supporto già radicata – si trova nella posizione più debole per negoziare condizioni dignitose o denunciare eventuali abusi. IL PROBLEMA DELL’IRREGOLARITÀ Accanto a questa realtà permane un problema che il dibattito pubblico affronta troppo raramente: una quota ancora rilevante del lavoro di cura continua a svilupparsi nell’irregolarità. L’Inps registra poco più di 800mila rapporti di lavoro domestico regolari, mentre altre stime che includono anche il lavoro non regolare arrivano a censire oltre 3,3 milioni di persone coinvolte nel settore. Il divario tra questi due numeri è la misura reale del problema. Il lavoro sommerso non rappresenta un vantaggio né per i lavoratori né per le famiglie. Chi presta assistenza senza un regolare contratto rimane privo di adeguate tutele previdenziali e assicurative, come maternità, infortuni, disoccupazione o pensione, mentre gli assistiti rischiano di ricevere servizi privi di standard professionali verificabili e continuità assistenziale. Favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro significa rafforzare la dignità del lavoro, migliorare la qualità dell’assistenza, aumentare le entrate contributive e costruire un sistema più trasparente e sostenibile. L’immigrazione può rappresentare una risorsa importante, ma soltanto se accompagnata da percorsi di integrazione, formazione linguistica e professionale e da strumenti che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro regolare. Nel 2025 il governo ha introdotto un canale di ingresso fuori quota dedicato all’assistenza familiare e sociosanitaria, superando in parte la logica dei decreti flussi che per anni ha reso l’incontro tra domanda e offerta quasi casuale. Restano però da sciogliere i nodi di fondo: procedure ancora macchinose, tempi di attesa lunghi e un legame tra permesso di soggiorno e contratto che continua a esporre le lavoratrici a un potere contrattuale sbilanciato. INVESTIRE NELLA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA La questione non riguarda soltanto il numero di operatori disponibili, ma anche la qualità dell’assistenza offerta. Prendersi cura di una persona anziana richiede competenze sempre più articolate, che spaziano dagli aspetti sanitari di base alla gestione delle fragilità cognitive, fino alla capacità di instaurare relazioni umane di fiducia. Per questo motivo diventa essenziale investire nella formazione continua degli assistenti familiari, nella certificazione delle competenze e nello sviluppo di servizi territoriali capaci di accompagnare sia le famiglie sia i lavoratori. In questa direzione va, ad esempio, la proposta, rilanciata di recente anche dai vertici dell’Inps, di istituire un Albo nazionale per colf e badanti, capace di certificare le qualifiche del settore e di dare finalmente visibilità pubblica a un lavoro che oggi resta in gran parte invisibile. Migliori condizioni di lavoro e di formazione non sono solo un costo: possono ridurre i ricoveri evitabili, alleggerire la pressione sul sistema sanitario e migliorare concretamente la vita di chi viene assistito. RIPENSARE IL WELFARE IN UNA PROSPETTIVA INTERGENERAZIONALE L’invecchiamento della popolazione impone anche una riflessione più ampia sull’equilibrio del welfare italiano. Storicamente, una parte molto consistente della spesa sociale è stata destinata alla protezione previdenziale, mentre risultano relativamente più contenuti gli investimenti rivolti alle nuove generazioni, alle politiche familiari, alla natalità, alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani. Non si tratta di mettere in discussione le tutele degli anziani, che rappresentano una conquista fondamentale del nostro sistema sociale. Piuttosto, la sfida consiste nel costruire un welfare capace di rispondere contemporaneamente ai bisogni di una popolazione sempre più anziana e alle aspettative delle giovani generazioni, evitando che il peso dell’invecchiamento ricada esclusivamente su chi oggi entra nel mercato del lavoro. Un sistema equilibrato deve essere in grado di proteggere chi ha bisogno di assistenza senza compromettere le opportunità di sviluppo delle generazioni future. UNA SFIDA CHE RIGUARDA L’INTERO PAESE L’assistenza agli anziani non può essere considerata esclusivamente una questione privata demandata alle famiglie. Essa rappresenta una sfida strutturale che richiede una strategia nazionale capace di integrare politiche migratorie, mercato del lavoro, formazione professionale e welfare territoriale. L’immigrazione regolare può contribuire ad affrontare il progressivo calo della popolazione attiva e a sostenere un settore destinato a crescere nei prossimi decenni. Tuttavia, questa opportunità potrà tradursi in un reale beneficio soltanto attraverso regole chiare, percorsi di integrazione efficaci e una decisa lotta al lavoro irregolare e solo se si riconoscerà, accanto al bisogno di chi riceve le cure, anche i diritti e la dignità di chi le presta ogni giorno. Investire nel lavoro di cura significa investire nella qualità della vita delle persone anziane, nella serenità delle famiglie e nella sostenibilità futura del welfare italiano. In un Paese che continua a invecchiare, la vera domanda non è se avremo bisogno di più assistenza, ma se saremo capaci di costruire un sistema in grado di garantire qualità, legalità e dignità a chi riceve cure e a chi le presta ogni giorno. 1. Luigi Capoani è economista, ricercatore e docente di Economia Internazionale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. È stato inoltre docente di Macroeconomia presso l’Università di Salerno e l’Università di Verona e docente di Economia Monetaria presso l’Università di Trieste. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia presso l’Università di Salerno attraverso un percorso internazionale svolto in collaborazione con l’Università di Birmingham. È fondatore e presidente dell’European Youth Think Tank (EYTT), una piattaforma indipendente e senza scopo di lucro che connette giovani ricercatori europei e promuove progetti interdisciplinari orientati alla pubblicazione scientifica internazionale. All’interno dell’EYTT coordina attività di ricerca interdisciplinare e iniziative scientifiche dedicate all’innovazione, alla collaborazione internazionale e alla valorizzazione dei giovani studiosi. ↩︎ 2. Silvia Fusar Bassini è analista presso l’European Youth Think Tank (EYTT), dove si concentra sulle relazioni internazionali e i diritti umani. I suoi interessi di ricerca comprendono il diritto internazionale, le dinamiche socioeconomiche specialmente nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione ai fenomeni migratori e alle sfide di governance internazionale in materia di sviluppo e giustizia sociale. ↩︎
Decreto flussi: il reddito del datore va valutato in prospettiva; per l’idoneità alloggiativa basta la richiesta di certificazione
Il T.A.R. per il Lazio (Sezione Prima Ter) si pronuncia in merito ad una procedura flussi per lavoro subordinato. La Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta e rigettato la domanda di autorizzazione all’ingresso contestando due requisiti: la capacità economica del datore di lavoro e la mancanza del certificato di idoneità alloggiativa. Sul requisito economico, il TAR chiarisce che l’utile di impresa non può costituire l’unico parametro di valutazione. Richiamando la circolare INL n. 3/2022 e l’art. 9 D.M. 27.5.2020, il Tribunale precisa che l’amministrazione deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti gli elementi rilevanti: fatturato, numero di dipendenti, tipo di attività, stagionalità, regolarità contributiva. Nel caso di specie il fatturato era superiore a 247.000 euro e in crescita nel triennio, circostanza del tutto ignorata dalla Prefettura. “L’Amministrazione resistente deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti i diversi elementi suindicati“.  Sull‘idoneità alloggiativa, il TAR ricorda che ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 394/1999 è sufficiente essere in possesso della sola richiesta di certificazione, e che il certificato può essere prodotto anche in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il provvedimento di revoca viene quindi annullato per carenza di istruttoria e di motivazione. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 7264 del 22 aprile 2026 Si ringraziano l’Avv. Salvatore Fachile e l’Avv. Federica Remiddi per la segnalazione e il commento.
I nuovi schiavi della Repubblica
Da Amendolara ai ghetti agricoli, la strage dei quattro braccianti afghani rivela il fallimento delle politiche sul lavoro e sull’immigrazione. Dietro il caporalato c’è una filiera che unisce sfruttamento, decreti …