Amnesty International sui CPR in Albania

Progetto Melting Pot Europa - Monday, September 14, 2026

ELETTRA CATIZZONE

Amnesty International ha da poco pubblicato un rapporto 1 che analizza l’Accordo tra Italia e Albania sulla migrazione entrato in vigore a Febbraio 2024, evidenziandone il grave impatto sui diritti umani e sull’integrità del sistema di protezione internazionale.

Il rapporto si basa su una ricerca documentale che ha avuto luogo tra gennaio 2024 e giugno 2026: i documenti esaminati includono documenti ufficiali, sentenze giudiziarie, resoconti di visite nei centri in Albania e rapporti di ONG e organi di stampa.

Il rapporto include anche quanto emerso da lettere scambiate con il Ministero dell’Interno, colloqui con i Garanti nazionali e regionali per i diritti delle persone private di libertà personale, rappresentanti dell’OIM e dell’UNHCR, e due legali di persone detenute a Gjadër.

L’Accordo prevede la gestione italiana di un centro di identificazione a Shengjin e di un centro a Gjadër. In una prima fase i richiedenti asilo intercettati in mare e provenienti dai cosiddetti “paesi di origine sicuri” sono stati trasferiti a Gjadër, ma, in seguito alle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, i trasferimenti sono stati bloccati dai giudici italiani e le persone coinvolte riaccompagnate in Italia.

Tesi di laurea, ricerche e studi/CPR, Hotspot, CPA

L’esternalizzazione delle frontiere in Europa: caso di studio sul Patto Italia-Albania

Tesi di laurea triennale di Elettra Catizzone

22 Novembre 2025

Successivamente, il governo ha ricalibrato l’applicazione dell’accordo verso il trasferimento in Albania dei migranti già trattenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio situati sul territorio nazionale. Amnesty International denuncia molteplici criticità, a partire dall’allungamento delle rotte di soccorso in mare e dall’inadeguatezza delle procedure di identificazione delle vulnerabilità.

L’organizzazione evidenzia inoltre la natura arbitraria delle detenzioni extraterritoriali, le forti limitazioni al diritto di difesa causate dall’isolamento e dall’uso delle udienze a distanza, e le perplessità legate all’assenza di un nuovo vaglio giudiziario per i trasferimenti dai centri italiani.

Le criticità del progetto originale

Dall’entrata in vigore dell’Accordo fino a Marzo 2025 i centri in Albania hanno accolto migranti intercettati in acque internazionali dalle autorità italiane. Il governo sosteneva che la permanenza in Albania per tutta la durata del processo di richiesta d’asilo sarebbe stato un deterrente per i migranti, e avrebbe quindi contribuito allo smantellamento delle reti di scafisti che permettono la traversata del Mediterraneo.

La finzione legale messa in atto dall’esecutivo italiano – che vede un’estensione del territorio e della giurisdizione italiani su territorio albanese – rende la richiesta di protezione e un eventuale appello contro un diniego più difficile, quasi “conferendo un carattere punitivo al processo” 2.

Secondo il diritto internazionale l’Italia ha l’obbligo di soccorrere le persone in pericolo in mare, garantendo loro un trattamento umano e il rispetto dei propri diritti umani.

Tra questi obblighi rientra quello di assicurare lo sbarco rapido in un “luogo sicuro”, come previsto dall’articolo 98 della Convenzione dell’ONU sul diritto del mare. Il rapporto di Amnesty International sottolinea come il porto albanese di Shengjin sia ampiamente lontano dal luogo dove avvengono la maggior parte dei salvataggi, comportando un prolungamento delle sofferenze che i migranti devono subire affrontando ulteriori giorni di navigazione prima di raggiungere la terra ferma.

Amnesty International mette in evidenza anche la dubbia coerenza della nozione italiana di “paese d’origine sicuro” con la tutela dei diritti umani. Il sistema italiano trascura l’individualità delle pratiche di richiesta d’asilo, non tenendo conto delle situazioni di vita personali, e valutando a priori negativamente le richieste provenienti dai paesi definiti sicuri.

La questione è di particolare importanza ad oggi, dato che, se prima le normative europee imponevano che gli stati membri non potessero designare come “sicuri” paesi con eccezioni di aree o categorie di persone, con l’entrata in vigore del nel nuovo Patto Asilo e Migrazione lo scorso 12 giugno ciò è stato reso possibile.

Dunque la pericolosità di un diniego di asilo aumenta per il migrante, e rischia inoltre di violare il principio di non-refoulement, tutelato a livello internazionale.

Particolare attenzione viene posta dall’organizzazione riguardo le persone con esigenze specifiche in accoglienza.

Le persone vulnerabili – definite nell’articolo 17 del Decreto Legislativo n.142 del 18 Agosto 2015 – non possono essere sottoposte a procedure di frontiera accelerate come quelle che venivano condotte nei centri in Albania.

Ne consegue che al momento del soccorso in mare i migranti dovessero essere sottoposti a uno screening per identificare eventuali vulnerabilità che impedissero il loro trasferimento a Gjadër.

La valutazione avveniva in due fasi, un “pre-screening” in mare aperto sulle “navi-hub”, e uno “screening” una volta giunti al centro di Shengjin.

Al momento non esistono sufficienti informazioni pubbliche per valutare se gli standard sulle “navi-hub” rispettassero la dignità personale e soddisfassero i bisogni primari, tanto meno per valutare se lo screening fosse sufficientemente accurato da rilevare le vulnerabilità.

Tuttavia circa il 16% delle persone che hanno raggiunto le coste albanesi sono state trovate in condizione di vulnerabilità a Shengjin, dunque Amnesty International sottolinea come questo dato sollevi perplessità riguardo l’efficacia e l’adeguatezza del pre-screening, rischiando di sottoporre soggetti vulnerabili a ulteriore stress e rischi durante la navigazione.

Le modifiche inefficaci

Dopo ripetute mancate convalide delle detenzioni in Albania, il governo italiano ha bloccato i trasferimenti coatti dalle acque internazionali all’Albania.

Da Marzo 2025 i centri hanno cambiato funzione: a seguito di un emendamento della legge di ratifica dell’Accordo, e dato il fallimento dei centri per la loro funzione originale, il centro di Gjadër è stato autorizzato a detenere anche uomini stranieri che hanno ottenuto un ordine di espulsione in Italia.

Ciò ovviamente comporta un trasferimento dai CPR italiani a quello che è ad oggi a tutti gli effetti un CPR italiano in Albania.

A giugno 2025 la Corte di Cassazione ha richiesto alla Corte di Giustizia dell’UE di chiarire la compatibilità o meno di tali trasferimenti con il diritto dell’Unione, tuttavia il caso è tuttora pendente.

Nel frattempo centinaia di persone sono state trasferite forzatamente dall’Italia all’Albania senza che tale misura venisse motivata, quando secondo la Costituzione Italiana un atto che risulti nella restrizione della libertà personale è legittimo solo se deciso e motivato da un’autorità giudiziaria.

In più il TUI (Testo Unico Immigrazione) stipula che i detenuti in attesa di espulsione devono essere trasferiti al CPR “più vicino” e solo per “il tempo strettamente necessario” 3; nulla di tutto ciò viene rispettato nel caso del trasferimento a Gjadër.

Da Aprile 2025, quando il centro ha iniziato a operare come un CPR italiano, sono state coattivamente trasferite in Albania circa 620 persone, di cui solo il 15% è stato effettivamente rimpatriato. Il rimpatrio tra l’altro avviene passando dall’Italia, dato che i rimpatri possono essere eseguiti esclusivamente da territorio italiano.

Questo evidenzia “l’assenza di una reale utilità operativa dei centri albanesi anche con CPR esternalizzato” secondo le parole del TAI (Tavolo Asilo e Immigrazione) 4. Inoltre i trasferimenti non hanno rispettato gli standard nazionali e internazionali: 30 persone intervistate a Gjader hanno riportato un uso indiscriminato di restrizioni fisiche quale l’utilizzo di fascette per bloccare i polsi, contrariamente a quanto dichiarato dalla CEDU 5.

Un presente opaco e un futuro incerto

Se già l’accesso ai diritti e il rispetto della dignità umana sono compromessi all’interno dei CPR su suolo italiano, la situazione a Gjadër è aggravata dalla difficoltà di garantire un effettivo monitoraggio indipendente delle condizioni di detenzione.

Oltre alla distanza geografica, hanno alimentato questa difficoltà anche le limitazioni al monitoraggio imposte dal governo Italiano e la mancanza di trasparenza da parte dello stesso nel condividere informazioni riguardo l’implementazione dell’Accordo.

Anche le visite non annunciate di membri del parlamento italiano ed europeo, permesse dalla legge italiana, hanno presentato problematiche: le delegazioni hanno riscontrato limitazioni imposte dalle autorità dei centri, quali l’impossibilità di accedere alle celle individuali e di ottenere i dati e le informazioni richiesti.

Inoltre alle organizzazioni della società civile non sono state permesse visite; la stessa Amnesty International si è vista negata l’autorizzazione sulla base di ragioni di sicurezza e ordine pubblico vaghe e non sostanziali.

Un barlume di speranza si è riacceso solo con la decisione del TAR Lazio a Febbraio 2026, che ha dichiarato che l’autorizzazione a visitare i centri richiesta da organizzazioni aventi un interesse statutario può essere ritardata ma non negata per un tempo indeterminato, e ciò solo in presenza di rischi reali e motivati per l’ordine e la sicurezza pubblici 6

Nel quadro più ampio che sta vedendo lo stato di diritto in Europa via via arretrare, fa riflettere il ruolo marginale che il parlamento italiano – ma anche quello albanese – ha avuto nell’approvazione e nella gestione dell’Accordo.

L’intenzione del governo italiano era infatti quella di concludere un accordo informale, che potesse entrare in vigore a seguito del solo scambio di lettere tra i due governi interessati. I partiti d’opposizione e la società civile hanno dunque denunciato una violazione dell’art. 80 della Costituzione, e il governo si è visto costretto a presentare una legge di ratifica.

Quest’ultima è stata poi modificata a livello sostanziale a Marzo 2025 tramite un decreto legge convertito poi in legislazione permanente: è ormai prassi per il governo Meloni emanare decreti legge anche in casi non di straordinaria necessità e urgenza come invece stipulato dall’art. 77 della Costituzione.

In un’Italia alla deriva verso un rafforzamento costante dell’esecutivo sorgono preoccupazioni su quanto in là riuscirà a spingersi il governo nell’emarginare il parlamento, gli organi giudiziari e la società civile, e ancora di più su quale e quanto distruttivo sarà l’impatto di ciò sui diritti e le vite delle persone migranti che riescono ad approdare sul suolo italiano.

  1. Italia: detenzione extraterritoriale delle persone migranti, Amnesty (20 agosto) ↩︎
  2. ↩︎
  3. Articolo 14 Testo Unico Immigrazione ↩︎
  4. Redazione Melting Pot Europa, Gjader, ispezione del TAI a due giorni del Patto UE:«Un laboratorio di violazione dei diritti, non un modello», Melting Pot Europa, 12 Giugno 2026 ↩︎
  5. Secondo la CEDU qualsiasi metodo di contenzione può essere utilizzato durante la deportazione solo se reso necessario dalla condotta dell’individuo e deve essere proporzionato a quest’ultima. Vedi per esempio: Corte European dei Diritti Umani, Guide on Article 3 of the European Convention on Human Rights, Prohibition of torture, Updated on 31 August 2025 ↩︎
  6. Redazione Melting Pot, Accedere ai centri in Albania è un diritto: ASGI vince il ricorso, Melting Pot Europa, 17 Marzo 2026 ↩︎