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Trattenimento C.P.R. e obbligo di valutazione incidentale dell’espulsione: nessun automatismo tra precedenti penali e pericolosità
La Corte di Cassazione, Sezione I penale, con udienza del 9 giugno 2026, ha accolto il ricorso che affronta il tema del sindacato del giudice della convalida sul decreto di trattenimento in C.P.R. e afferma alcuni principi rilevanti: 1. Il giudice della convalida è tenuto a una valutazione incidentale della legittimità del decreto prefettizio di espulsione, non potendo limitarsi a un riscontro meramente esteriore. Il principio, già affermato da Corte cost. n. 105/2001 e ribadito da Cass. pen. n. 15748/2025, trova qui applicazione in un caso concreto. 2. La Corte ribadisce che la pericolosità ex art. 13, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998 non può essere desunta dai soli precedenti penali e di polizia: occorre un accertamento oggettivo e personalizzato, esteso all’esame complessivo della personalità dello straniero, della sua condotta di vita e dei legami sociali e familiari, da compiersi caso per caso con il test di proporzionalità (richiamate Cass. pen. n. 8133/2026 e n. 8261/2026). 3. Limitarsi a formule di stile e a un elenco acritico di precedenti, omettendo di esaminare la documentazione difensiva sul radicamento (legami familiari, lavoro, passaporto valido, domicilio stabile), integra una motivazione meramente apparente – e dunque una violazione di legge denunciabile in cassazione. Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio il decreto del Giudice di pace di Melfi che aveva convalidato il trattenimento senza alcun vaglio autonomo, ignorando gli elementi documentali prodotti dalla difesa e omettendo altresì di valutare la concedibilità di misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, T.U. Imm. Corte di Cassazione, sentenza n. 21520 del 11 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Roaldo Lukaj per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Quel Lager moderno che sorge nella periferia di Roma
LINDA PEZZANO 1 Esiste una profonda frattura etica e geografica nel cuore di Roma, dove il 4 novembre 1950 fu firmata la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), il testo cardine posto a presidio definitivo delle libertà fondamentali, dove spiccano perentori l’articolo 2, a tutela intrinseca della vita, e l’articolo 3, che sancisce il divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti. Quella città “centro della cristianità, punto d’incontro tra culture, religioni ed etnie diverse” (art. 1, co. 4, Statuto di Roma Capitale del 2013 2) ospita oggi nella sua periferia “spiazzi di cemento, gabbie alte otto metri, locali di pernotto sporchi e sforniti e con i materassi messi per terra. Questo è il CPR di Ponte Galeria 3”, struttura che capovolge radicalmente questa vocazione universale, configurandosi come un moderno avamposto di totale sospensione dei diritti civili. La parabola storica di questi centri rivela una precisa e progressiva mutazione geopolitica delle politiche migratorie. Nati alla fine degli anni Novanta come strutture temporanee teoricamente destinate all’accoglienza e al primo soccorso dei flussi migratori, tali luoghi hanno subito una metamorfosi semantica e funzionale, trasformandosi prima in Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) e, infine, negli attuali Centri Permanenti per il Rimpatrio (CPR). Pur mostrando un’architettura e un regime di controllo del tutto sovrapponibili a quelli della detenzione penitenziaria, queste strutture rimangono formalmente escluse dalla disciplina e dalle garanzie costituzionali del sistema carcerario. Esse galleggiano in una sorta di limbo ordinamentale, sprovviste di una normativa organica che ne definisca chiaramente i limiti e le modalità di gestione. Questa indeterminatezza non è casuale: “i CPR sono luoghi utili alla polizia per gestire, spostare, immobilizzare anche solo temporaneamente una popolazione migrante irregolarizzata ma pur sempre presente, utilizzando uno strumento – il diritto amministrativo – molto più maneggevole rispetto a quello penale 4“. La descrizione più lucida ed empirica della realtà interna al CPR di Ponte Galeria giunge dalle parole clandestine di chi quell’inferno lo ha attraversato due volte. Nel suo volume “Diario di un invisibile. Nell’inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano”, edito da Sensibili alle foglie nel 2026, ma riguardante eventi verificatisi nel corso del 2014 e 2015, Sunjay Gookooluk descrive la propria reclusione coatta – prima per novanta giorni, poi per sessanta – restituendo la cronaca dettagliata di un Lager Moderno, isolato dal mondo, dove centinaia di invisibili vivono giorni che si susseguono tutti uguali, carichi di disperazione. Sunjay scriveva di nascosto, utilizzando una penna procuratagli da una mano solidale rimasta anonima e consumando fogli di fortuna: la carta coprente che avvolgeva un vitto quotidiano scadente e insufficiente alla sopravvivenza. La quotidianità all’interno del centro si palesa come una metodica violenza istituzionale e una demolizione dei bisogni umani elementari, oltre che dei diritti fondamentali della persona umana: “Sono entrati che ancora era buio nel camerone e l’hanno preso mentre dormiva. Un ragazzo tunisino di vent’anni, era tossicodipendente, in terapia con il metadone. L’hanno bloccato al letto e gli hanno legato le mani. Non l’abbiamo più visto, ma poco dopo polizia, carabinieri e militari sono rientrati in venti, con guanti e manganelli. […] Un ragazzo, per non essere portato via, si era messo delle lamette attorno al collo. […] Qui non possiamo avere nulla: un pettine, uno specchio, cinture e lacci delle scarpe…”. All’interno dei cameroni, dove coabitano ammassate fino a otto persone, l’unico surrogato è un tavolino di ferro dove poggiare i pochi indumenti concessi; i letti sono privi di lenzuola idonee, sostituite da fragili fogli di carta monouso, e gli asciugamani forniti ricalcano la consistenza della comune carta igienica, i wc sono alla turca e i bagni privi di luce naturale oltre che sprovvisti di interruttore per accendere la luce artificiale 5. In questo contesto di totale privazione, l’orizzonte psicofisico dei trattenuti viene sistematicamente annullato dalla mancanza di qualsivoglia attività ricreativa, culturale o intellettuale: non vi sono libri, biblioteche, scacchiere o passatempi che possano sottrarre il tempo alla sua funzione puramente punitiva. I telefoni cellulari dotati di fotocamere o registratori vengono immediatamente sequestrati all’ingresso e trattenuti in magazzino; una misura di sicurezza che, dietro lo schermo dell’ordine interno, cela il preciso intento di impedire la raccolta di prove visive e testimonianze dirette sui sistematici abusi e sul degrado strutturale delle docce e dei servizi igienici, perennemente guasti e abbandonati all’incuria. Sunjay esprime con il cuore in mano come il carcere sia mille volte meglio organizzato per quanto riguarda i diritti e i doveri dei reclusi, poiché nel CPR si viene formalmente definiti “ospiti” ma trattati peggio dei criminali, erodendo giorno dopo giorno la possibilità stessa di sopravvivenza. La violenza del CPR di Ponte Galeria – uno dei primi centri di detenzione aperti in Italia dopo l’entrata in vigore della Legge 40/1998 6 – non si esaurisce nella fatiscenza dei luoghi, ma si insinua profondamente nelle pieghe della prassi medica e burocratica. Sunjay, affetto da diabete alimentare e grave insonnia, denuncia nel suo diario il totale disprezzo della direzione sanitaria per le sue patologie croniche: le terapie psichiatriche precedentemente stabilite nel carcere di Rebibbia vengono ridotte arbitrariamente a poche gocce inefficaci da medici che si sentono come “Dio sceso in terra”, mentre l’ente gestore privato, la cooperativa GEPSA subentrata all’epoca nella gestione al ribasso della struttura, si rivela incapace di garantire persino la dieta specifica prescritta per il diabete. L’assurdo burocratico tocca il culmine quando l’Ufficio Immigrazione della Questura registra il cognome di Sunjay alterandone la grafia, inserendo una “o” al posto della “u“. Da quel momento, nonostante il possesso di un regolare codice fiscale e di un conto corrente postale che ne blindavano l’identità oggettiva, l’individuo cessa giuridicamente di esistere, trasformandosi, nel caso del sig. Gookooluk, nel numero 8703, in un’identità errata da sottoporre a infinite e reiterate procedure di identificazione, costringendo l’uomo a ricorrere allo sciopero della fame e al rifiuto della terapia insulinica come unica e disperata forma di protesta pacifica per rivendicare i propri diritti elementari. Il meccanismo del trattenimento si nutre infine dell’inganno istituzionale, prassi ormai abituale nel labirinto della detenzione amministrativa: la seconda detenzione di Sunjay prende avvio quando l’uomo viene formalmente attirato in Questura con il pretesto del ritiro di una notifica burocratica, per poi ritrovarsi improvvisamente rinchiuso a Ponte Galeria, vittima di una privazione della libertà personale convalidata ex post e successivamente censurata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22932/2017. Dal 2015 a oggi si è assistito a una costante espansione delle politiche di repressione e contenimento delle migrazioni. Invero, le risultanze delle ispezioni politiche e i documenti ufficiali delle Commissioni Comunali gettano una luce altrettanto sinistra sulle condizioni attuali della struttura 7. Dal Verbale n. 8 del 12 marzo 2025 della V Commissione Capitolina Permanente – Politiche sociali e della salute -, emerge una profonda e angosciante sensazione di mortificazione dinnanzi alla visione di decine di uomini che vagano negli spazi di cemento del centro, palesemente e massicciamente sedati attraverso l’uso sistematico di psicofarmaci, ridotti all’incapacità di esprimersi, di comunicare o di formulare un pensiero coerente. È la materializzazione clinica di quello che gli operatori definiscono il nesso perverso tra controllo coatto e abbandono esistenziale: si priva l’individuo del suo tempo, del suo passato, delle sue relazioni e del suo mondo, per poi contenerne la legittima disperazione attraverso la chimica medica. Il medesimo verbale ricorda come la barriera linguistica sia un dato strutturale oggettivo e drammatico mai riscontrato in questi termini critici dalle relazioni dei Garanti, e come l’assenza cronica di mediatori culturali impedisca l’esecuzione di uno screening psichiatrico e clinico degno di questo nome durante le sbrigative visite di idoneità al trattenimento, che durano mediamente meno di venti minuti. La testimonianza di Sunjay Gookooluk ha quindi anticipato uno schema che ha continuato a ripresentarsi attraverso decessi, suicidi e tentativi di suicidio, autolesionismo e ricorrenti episodi di protesta collettiva (i c.d. eventi critici) contro condizioni percepite come insopportabili all’interno dei CPR italiani. Gli atti di resistenza – tra cui labbra cucite8, ingestione di lamette da barba e materassi incendiati all’interno delle celle di detenzione – appaiono come disperati tentativi di riappropriarsi della propria autonomia all’interno di un sistema progettato per privare i detenuti di individualità e libertà. Gli eventi accaduti nel CPR di Ponte Galeria negli ultimi anni illustrano la persistenza di queste carenze strutturali. Tra i casi più emblematici c’è quello di Wissem Ben Abdellatif 9, un ragazzo tunisino di 26 anni originario di Kebili, morto per arresto cardiaco dopo essere rimasto legato al letto e sedato, per cinque giorni, nel reparto psichiatrico dell’Ospedale San Camillo di Roma, in seguito al trasferimento dal CPR di Ponte Galeria. Ancora più eclatante è la morte di Ousmane Sylla10, ragazzo ventiduenne guineano che si è suicidato mentre era detenuto nel medesimo CPR nel febbraio 2024. Ousmane aveva manifestato un grave disagio psicologico e aveva ripetutamente cercato aiuto prima di togliersi la vita. La sua morte ha suscitato un’ampia condanna da parte di numerose organizzazioni per i diritti umani, avvocati e professionisti del settore medico, i quali hanno fermamente sostenuto che la tragedia non fosse un evento imprevedibile, bensì la diretta conseguenza di un sistema di detenzione che genera sistematicamente disperazione. I Centri Permanenti per il Rimpatrio si configurano pertanto come dei non-luoghi antropologici e giuridici, spazi in cui l’identità dell’individuo viene azzerata, il suo passato ignorato e il suo futuro congelato in un tempo sospeso e non predeterminabile10. Alla scadenza del termine massimo di reclusione, la stragrande maggioranza dei trattenuti non viene rimpatriata (nel solo anno 2023, su 6.620 persone entrate nei centri, meno del 50% è stato effettivamente rimpatriato, a causa della mancanza cronica di accordi bilaterali di riammissione con i paesi di provenienza, circoscritti quasi esclusivamente a Tunisia, Egitto, Albania e Marocco 11); l’apertura dei cancelli coincide semplicemente con la consegna di un ulteriore ordine di espulsione differita, un invito formale a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Per chi non ha incontrato la morte o scelto il suicidio come via d’uscita, c’è il ritorno forzato alla condizione di fantasmi metropolitani, spinti ai margini della microcriminalità dalla medesima macchina statale che ne preclude la regolarizzazione onesta. Resta, nel silenzio di Ponte Galeria, il disperato anelito alla dignità umana racchiuso nelle ultime righe del diario di Sunjay, la volontà incrollabile di raccogliere i frammenti della propria esistenza, per veder finalmente soddisfatto il proprio diritto alla libertà in un cielo pieno di stelle: “di notte spesso guardo il cielo immenso con le stelle che brillano lassù, osservo i volatili, i gabbiani lassù e nel cuore desidero di poter volare anche io nel cielo stellato e libero. Stasera c’è la luna piena ed è estremamente bello osservare questa immensità e bellezza” (Diario di un invisibile, Sunjay Gookooluk, p. 31). 1. Socia di Attiva Diritti. Giurista esperta in Diritti Umani, Migrazioni e Protezione Internazionale ↩︎ 2. Statuto di Roma Capitale ↩︎ 3. Così l’On. Rachele Scarpa, in seguito a una sua visita al CPR di Ponte Galeria in data 18 giugno 2024 ↩︎ 4. Così Giulia Fabini in Controfuoco N. 0 di Melting Pot Europa ↩︎ 5. Come riportato ancora oggi dalla Relazione del Garante delle Persone Private della Libertà del 2025 ↩︎ 6. Dal progetto Trattenuti realizzato da ActionAid e UniBa ↩︎ 7. Report della visita del 27 maggio 2025 dell’ On. Rachele Scarpa e dell’ Avv. Martina Ciardullo; Libertà e dignità: le osservazioni di Amnesty International sulla detenzione amministrativa di persone migranti e richiedenti asilo in Italia, 2024 ↩︎ 8. «Mentre qui qualcuno s’era cucito la bocca, nel reparto donne c’era una delegazione con il sindaco in visita. Ecco perché oggi hanno pulito tutto per bene anche nei nostri reparti… vogliono coprire la vergogna mostrando che qui tutto funziona nella norma… che schifo questa sceneggiatura. [Più tardi lo stesso giorno] Scusatemi… da ieri non c’è solo uno con la bocca cucita… sono due tunisini che da ieri e tutt’ora sono con la bocca cucita…» (da Diario di un invisibile di Sunjay Gookooluk, p. 77) ↩︎ 9. Annalisa Camilli, La battaglia per la verità sulla morte di Wissem Abdel Latif – Internazionale ↩︎ 10. Benedetta Cerea – Melting Pot Europa; Bianca Maurizi – L’Unità; Angela Stella – L’Unità ↩︎ 11. Francesca Esposito, Emilio Caja, Arianna Grasso, Note di curatella in Diario di un invisibile. Nell’inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano di Sunjay Gookooluk ↩︎
Trattenimento illegittimo nei CPR: sì al risarcimento anche senza aver impugnato la proroga
Le Sezioni Unite civili: rimedio caducatorio e rimedio risarcitorio sono “autonomi, complementari e concorrenti”. Con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili stabilisce che la persona straniera trattenuta illegittimamente in un ex C.I.E. (oggi C.P.R.) può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale anche se non ha prima impugnato il provvedimento di proroga del trattenimento adottato in violazione delle sue garanzie. Il caso riguarda un cittadino straniero arrivato in Italia nel 2007 e destinatario di un decreto di espulsione nel gennaio 2010. Dal 12 gennaio al 29 giugno 2010 era stato trattenuto presso il C.I.E. di Roma per complessivi 168 giorni. Le prime due proroghe del trattenimento (dell’11 febbraio e del 10 marzo 2010) erano state disposte dal Giudice di pace senza alcun contraddittorio: nel primo caso con la mera apposizione di un timbro sull’istanza della Questura, senza fissare udienza né sentire l’interessato. Una volta rilasciato, l’uomo aveva agito per il risarcimento del danno derivante da quell’illegittima compressione della libertà personale. Il Tribunale di Roma, pur respingendo la domanda di accertamento dell’illegittimità del decreto di trattenimento, aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale proprio in ragione del difetto di contraddittorio delle prime due proroghe, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di 19.836 euro. La Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 2958/2024) aveva confermato integralmente. Contro questa decisione le Amministrazioni statali hanno proposto ricorso per cassazione, sostenuto da un’obiezione di fondo: il danno sarebbe stato risarcibile solo se lo straniero avesse prima impugnato in Cassazione i provvedimenti di proroga, ottenendone l’annullamento. Non avendolo fatto, l’azione risarcitoria sarebbe inammissibile. Le Sezioni Unite respingono questa tesi. Non esiste alcuna “pregiudiziale”: l’azione risarcitoria e quella caducatoria sono strumenti distinti ma convergenti verso la stessa tutela della libertà personale, secondo il sistema integrato di garanzie delineato dall’art. 5 CEDU. Subordinare la prima alla seconda renderebbe la tutela “soggettivamente variabile in funzione delle iniziative processuali” dell’interessato, in contrasto con la Convenzione e con la Carta dei diritti fondamentali UE. La Corte esclude anche l’applicazione della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati (l. 117/1988): il trattenimento ha natura sostanzialmente amministrativa e lo Stato risponde del vizio dell’intera procedura, non dell’atto del singolo giudice. Il giudice civile adito per il risarcimento, precisano le Sezioni Unite, valuta la legittimità del trattenimento non impugnato solo incidenter tantum, al fine di accertare i presupposti dell’illecito ex art. 2043 c.c. e quantificare il danno, senza annullare formalmente l’atto, che resta comunque riesaminabile per la sua natura cautelare. Il principio di diritto: l’azione risarcitoria per l’illegittima privazione della libertà personale in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento “è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori“, essendo il rimedio risarcitorio e quello caducatorio “autonomi, complementari e concorrenti“. Corte di Cassazione, sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026 Il caso è stato seguito dall’Avv. Alessandro Ferrara, il commento è a cura della redazione.
Iniziativa formativa – Attuazione del Patto UE sulla migrazione e l’asilo in Italia
Una prima lettura condivisa del decreto legge n. 100 del 2026 (in fase di conversione): le prime norme italiane di attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo entrato in vigore il 12 giugno 2026. A cura di Federica Remiddi, Loredana Leo, Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini e Lucia Gennari. Spazi Circolari e Melting Pot Europa, in collaborazione con lo Studio Legale Antartide. Giovedì 16 luglio dalle ore 15.30 alle 17.00 * Diretta sul canale YouTube di Melting Pot Europa
Il diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Ue su Migrazione e Asilo
Una coalizione di oltre venti tra società scientifiche, Ong sanitarie e associazioni per i diritti umani promuove 1 un appello contro le procedure di screening sanitario introdotte dal Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo e dal Decreto-Legge 100/2026. Al centro della denuncia, la trasformazione dell’atto medico in strumento di controllo delle frontiere, con lo stravolgimento del consenso informato e il rischio concreto che gli operatori sanitari diventino, di fatto, ingranaggi del sistema di trattenimento ed espulsione. Il 12 giugno 2026 il Nuovo Patto Europeo sulla Migrazione e l’Asilo è entrato in vigore in tutta l’Unione Europea, Italia compresa, nella sostanziale assenza di un adeguato dibattito pubblico. Nello stesso giorno è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 100/2026, che introduce (tra vari dispositivi che minano alla base il diritto d’asilo) il confinamento coattivo delle persone richiedenti asilo “in luoghi specifici” alla frontiera. Pochi giorni prima, la circolare del Ministero dell’Interno del 9 giugno 2026 ha chiesto ai territori di definire protocolli operativi per l’attuazione del Regolamento (UE) Screening 2024/1356. Le organizzazioni e i professionisti sanitari firmatari rivolgono un appello urgente e responsabile a tutte le figure sanitarie, agli Ordini professionali e alla società civile. Le procedure di screening dovrebbero avere l’obiettivo di identificare tempestivamente bisogni sanitari e condizioni di vulnerabilità. Riteniamo che tali finalità possano essere perseguite solo se le attività sanitarie rimangono chiaramente separate dalle funzioni di controllo migratorio e di pubblica sicurezza. Le disposizioni previste – in particolare quelle relative allo screening sanitario obbligatorio, alle procedure accelerate di frontiera e ai regimi di trattenimento – rischiano di trasformare il personale sanitario in facilitatore burocratico di un sistema di confinamento nei “luoghi specifici”, il trattenimento di frontiera o l’espulsione immediata, che contrasta apertamente con i principi fondativi delle professioni sanitarie, con il Codice Deontologico e con gli standard internazionali di tutela dei diritti umani. 1. IL RICATTO DEONTOLOGICO DELLA “DOPPIA LEALTÀ” E LO STRAVOLGIMENTO DEL CONSENSO INFORMATO Il combinato disposto tra il Regolamento Screening e le norme nazionali di attuazione produce una frattura etica insanabile per l’intera comunità scientifica e sanitaria. Viene sistematicamente violato il principio cardine del consenso informato e della trasparenza dell’atto medico sancito dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Art. 1), anche nei confronti del personale sanitario che effettua gli screening della salute e delle vulnerabilità, cui non viene data alcuna garanzia su come le proprie valutazioni cliniche verranno utilizzate nel percorso procedurale della persona migrante. L’impianto del Regolamento Screening e del DL 100/2026 configura l’accettazione degli accertamenti sanitari e dello screening biometrico come un vincolo procedurale coercitivo per l’accesso al territorio o alla stessa domanda di asilo. Nel momento in cui il rifiuto del trattamento sanitario genera automaticamente importanti ripercussioni sulle procedure di ingresso o addirittura misure restrittive della libertà personale, il consenso cessa di essere “libero” e l’atto medico viene ridotto a un mero dispositivo burocratico a cui la persona migrante non può sottrarsi, violando l’autonomia del paziente e dello stesso professionista, nonché la dignità di entrambi. Lo screening di salute fisica e mentale viene così espropriato del suo fine terapeutico e ridotto a mero semaforo amministrativo: l’operatore sanitario viene costretto a operare in una condizione di doppia lealtà tra la persona migrante per cui si è chiamati a compiere una valutazione medica e il sistema di procedure burocratiche che richiede quella valutazione, agendo di fatto come un inconsapevole ingranaggio burocratico. La scheda sanitaria cessa di essere lo strumento per attivare una presa in carico e diventa il presupposto biologico per legittimare il confinamento nei “luoghi specifici”, il trattenimento di frontiera o l’espulsione immediata. Rifiutiamo fermamente la sottomissione della nostra professione a logiche di pubblica sicurezza: nessun professionista sanitario dovrebbe essere posto, a causa di queste norme securitarie, nella condizione di contribuire, direttamente o indirettamente, a procedure che limitano la libertà personale o incidono sullo status giuridico di una persona sulla base di informazioni raccolte nell’ambito della relazione di cura. 2. LA SECURITIZZAZIONE DELLO SPAZIO CLINICO E LA TUTELA DELLA NEUTRALITÀ TERAPEUTICA La circolare ministeriale impone che lo screening sanitario e di vulnerabilità sia completato entro termini perentori – 7 giorni in prossimità delle frontiere esterne, 3 giorni in caso di rintraccio sul territorio – e invita i Prefetti a individuare gli spazi delle verifiche favorendo i locali della Pubblica Sicurezza e delle Questure. Dal punto di vista clinico, questa scelta è inaccettabile. Un’anamnesi corretta e un esame obiettivo dignitoso richiedono privacy, condizioni igieniche adeguate e l’assenza di elementi coercitivi, nonché la possibilità di avvalersi di un’adeguata mediazione linguistico-culturale: condizioni che una Questura non può garantire. Per le persone migranti, spesso reduci da traumi subiti lungo le rotte o nei paesi di transito, la Questura è lo spazio istituzionale della sanzione e del trattenimento: sottoporvi una valutazione di salute distrugge la neutralità terapeutica e la relazione di fiducia tra medico e paziente. Lo screening sanitario cessa così di essere un presidio di tutela e si riduce a un pre-requisito biologico propedeutico alla detenzione e/o all’espulsione. In una prospettiva più ampia e di lungo periodo, una simile impostazione rischia di compromettere la percezione stessa del sistema sanitario come spazio di tutela, cura e fiducia. La sovrapposizione tra funzioni sanitarie e funzioni di controllo migratorio non danneggia soltanto i diritti individuali delle persone migranti, ma indebolisce la capacità dei servizi di raggiungere le popolazioni più vulnerabili, scoraggia l’accesso alle cure, compromette la continuità assistenziale e mina la fiducia nelle istituzioni sanitarie. Quando lo spazio clinico viene percepito come parte di un dispositivo di sorveglianza o di controllo, ne risente l’efficacia stessa delle strategie di prevenzione, promozione della salute e salute pubblica, con conseguenze che travalicano il singolo individuo e riguardano l’intera collettività. 3. QUANDO LA VULNERABILITÀ DIVENTA UNA FORMALITÀ: LA CRISI DELL’ATTO CLINICO Le indicazioni della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia pubblicate subito dopo la circolare ministeriale, confermano questa deriva: per garantire una copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, stabiliscono che “la visita può essere effettuata da un medico anche non specialista”, aprendo al reclutamento di liberi professionisti tramite avvisi d’urgenza a gettone. Si tratta di un modello organizzativo che rischia di compromettere gli standard qualitativi richiesti per la valutazione clinica di condizioni complesse: esiti di tortura, violenza di genere, disturbo post-traumatico da stress, screening di patologie infettive ad alto impatto (come la tubercolosi) vengono ridotti a prestazioni estemporanee, affidate a personale non specializzato e privo di continuità assistenziale. Queste attività richiedono competenze specifiche in medicina delle migrazioni, salute mentale e comunicazione interculturale, supportate da formazione dedicata e lavoro multidisciplinare. L’esito confluisce immediatamente nel sistema informatico SIA (Sistema Informativo Asilo), la piattaforma informatica e banca dati centralizzata del Ministero dell’Interno, a cura delle autorità di polizia, condizionando direttamente il destino giuridico della persona. L’aberrazione tocca il culmine nella gestione delle vulnerabilità: in assenza di esperti, la loro rilevazione può essere compiuta direttamente da operatori di Polizia o da soggetti terzi come l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) e l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM). Affidare l’identificazione di un trauma da tortura a un agente di pubblica sicurezza, per quanto “debitamente formato”, non è solo un insulto ai professionisti della cura, ma la garanzia che migliaia di persone vulnerabili e non adeguatamente tutelate verranno scaraventate nel circuito delle detenzioni accelerate e delle deportazioni. Questa impostazione trova ora conferma nella circolare del Ministero dell’Interno del 12 giugno 2026 (Prot. 0047219), che indica come modello preferito quello in cui «il personale sanitario» si rechi «presso gli uffici di polizia» e richiama il ricorso alla telemedicina, modalità che riteniamo inaccettabile per una valutazione così complessa. La stessa circolare estende lo screening agli Istituti di pena, raccomandando il coinvolgimento dei servizi sanitari penitenziari per i controlli sui detenuti stranieri in fase di scarcerazione. Gli esiti confluiscono in una “scheda sanitaria”, elaborata dal Tavolo vulnerabilità, volta a valutare l’idoneità della persona alla “vita in comunità ristretta”: l’atto medico diventa così, esplicitamente, criterio di ammissione ai percorsi detentivo-espulsivi patogeni dei CPR. 4. DETENZIONE DE FACTO E  COMPROMISSIONE DELLE GARANZIE DELLO STATO DI DIRITTO Come evidenziato dalle analisi di PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), l’obbligo per i migranti di “rimanere a disposizione” delle autorità, unito alla finzione giuridica del “non ingresso” nel territorio, istituisce una prassi generalizzata di detenzione de facto – anche per donne, bambini e persone vulnerabili, senza chiare indicazioni di tutela ad esempio per minori e nuclei familiari. In questo quadro, assume una delicatezza estrema il tema delle procedure di accertamento dell’età anagrafica nei presunti minori privi di documenti. Accertare l’età non può ridursi a “indicare un numero” o a una frettolosa misurazione biometrica, ma deve significare il riconoscimento di una condizione di vulnerabilità originaria. Si tratta di un atto complesso che richiede tempo, competenze multidisciplinari, relazioni e contesti adeguati, volti ad accogliere e dare voce a una storia prima ancora che a quantificarla. Una corretta identificazione è l’unico strumento per garantire al minore l’effettivo esercizio dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York, ratificata dall’Italia; sminuire questo passaggio significa spalancare la strada a provvedimenti gravemente lesivi, quali il respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la sistemazione in strutture d’accoglienza per adulti o, peggio, la detenzione amministrativa nei CPR. Il Decreto-Legge 100/2026 conferma questa torsione, normando l’obbligo di risiedere coattivamente in un luogo specifico di frontiera e affidando le relative procedure a “sezioni stralcio monocratiche” con giudici onorari, aggirando il controllo della magistratura ordinaria. Basta un presunto “rischio di fuga” – anche il semplice mancato possesso di un passaporto o l’assenza di un alloggio – per determinare una compressione dei diritti ed una riduzione delle garanzie con accesso limitato alla difesa legale. L’estensione dello screening alle persone già presenti sul territorio moltiplicherà inoltre le pratiche di profilazione etnica e razziale, esponendo minoranze e persone di origine straniera a un clima diffuso di sospetto e sorveglianza, in contraddizione con gli stessi piani d’azione europei contro il razzismo. 5. LA SALUTE NON È NEGOZIABILE: L’APPELLO AL GIURAMENTO DI IPPOCRATE L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, condizionato in primo luogo dai determinanti sociali. La precarietà giuridica, la minaccia della detenzione nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) fino a 24 mesi in un contesto notoriamente patogeno e la reclusione forzata sono esse stesse i principali determinanti patogeni che colpiscono la salute delle persone migranti, come ha già riconosciuto la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) supportando un documento della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) nel 2025. Numerose evidenze documentano come il confinamento, la detenzione amministrativa e l’incertezza legata alle procedure migratorie costituiscano fattori associati a un aumento del rischio di depressione, ansia, disturbo post-traumatico da stress, autolesionismo e altre forme di sofferenza psicologica. Le procedure previste dal Nuovo Patto rischiano pertanto non solo di intercettare vulnerabilità preesistenti, ma di produrne di nuove. L’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, garantendo cure gratuite agli indigenti senza distinzione di nazionalità o regolarità di soggiorno. Ridurre l’atto medico a uno strumento di classificazione procedurale per stabilire chi possa essere trattenuto o deportato viola il nucleo della Carta Costituzionale e della Legge 833/1978. > Chi ha prestato il Giuramento di Ippocrate ha l’obbligo deontologico di > perseguire come fine esclusivo la difesa della vita e della salute della > persona, senza alcuna discriminazione, rifiutando qualunque cooperazione a > palesi violazioni dei diritti umani. Non possiamo farci complici della > deumanizzazione burocratica dei corpi. 6. LE NOSTRE RICHIESTE Al fine di garantire il rispetto della dignità e dei diritti delle persone migranti, la cui vita e i cui corpi sono seriamente esposti al rischio di una strutturale deumanizzazione alla luce delle priorità espresse dal Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo: * chiediamo al Ministero della Salute di rivendicare e far rispettare le proprie specifiche competenze a garanzia dell’articolo 32 della Costituzione rimarcando che il diritto alla tutela della salute prescinde da qualunque altra condizione compresa quella giuridica della persona. Non è infatti ammissibile che alle autorità sanitarie locali arrivino, da parte di istituzioni appartenenti ad altri settori (prefetture, questure, etc.) o direttamente da altri ministeri (nella fattispecie il Ministero Interno) documenti (circolari, note, o altro) con carattere assertivo e prescrittivo nei confronti dei professionisti della sanità. L’unica modalità ammissibile prevede la recezione di direttive emanate da istituzioni di settore competenti; * chiediamo alle Regioni di esercitare le loro prerogative in termini di programmazione, organizzazione, gestione e valutazione dei servizi, degli interventi e delle attività di tipo sanitario anche e soprattutto nell’ambito della Commissione Salute e della Conferenza Stato – Regioni; Chiediamo inoltre al Ministero della Salute, alle ASL, alle ASST, ai tavoli di vulnerabilità territoriali, agli Ordini dei Medici, agli Ordini degli Psicologi, alle Società Scientifiche e alle Associazioni di Psicologia a livello nazionale e internazionale, nonché alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e delle professioni sanitarie e alle istituzioni locali competenti di: * tutelare l’indipendenza dei/delle professionisti/e della salute prevenendo ogni forma di “doppia lealtà”: È indispensabile che a ogni professionista sia garantita la massima trasparenza sull’uso amministrativo dei dati raccolti durante la valutazione clinica. L’atto sanitario deve mantenere una finalità esclusivamente terapeutica e non può essere trasformato in uno strumento funzionale a procedure amministrative che condizionano la libertà personale. Rifiutiamo pertanto qualsiasi utilizzo della scheda sanitaria o della valutazione di vulnerabilità come requisito preliminare o come “via libera” per misure di trattenimento, confinamento o allontanamento, in aperta violazione del Codice Deontologico; * rifiutare la sottoscrizione di protocolli operativi che prevedano lo svolgimento di attività cliniche all’interno di uffici di Pubblica Sicurezza; * garantire che ogni percorso di screening avvenga all’interno di strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con personale qualificato e mediatori culturali indipendenti, e rispettando il principio del consenso informato; * garantire una formazione specifica e continuativa del personale coinvolto nelle attività di screening e presa in carico sui temi della medicina delle migrazioni, della salute mentale, del trauma, della comunicazione interculturale e della tutela dei diritti umani; * prevedere una valutazione dello stato generale di salute e in particolare di salute mentale che sia approfondita, rispettosa della dignità e dei diritti e libera da costrizioni spaziali e temporali dettate dai percorsi detentivo-espulsivi; * garantire che la valutazione delle vulnerabilità mediche e psicosociali abbia sempre la priorità sui percorsi detentivo-espulsivi e venga effettuata da personale indipendente dalle procedure di frontiera e con adeguata formazione medica e sociosanitaria; * assicurare l’accesso effettivo e indipendente alle organizzazioni della società civile e ai meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali; * escludere in ogni caso la detenzione di bambini, famiglie e persone in condizioni di vulnerabilità, e garantire la convalida giurisdizionale di ogni provvedimento restrittivo della libertà personale. La determinazione dell’età, quando realmente necessaria e comunque a tutela dei diritti del minore, deve essere effettuata da personale qualificato secondo le indicazioni previste dalla Legge 47/2017 e dal protocollo multidisciplinare approvato il 9 luglio 2020 dalla Conferenza Unificata, basato sul principio del superiore interesse del minore; * garantire la continuità della relazione di cura e il segreto professionale per le persone migranti detenute, indipendentemente dal loro status giuridico, escludendo i servizi sanitari penitenziari da qualsiasi finalità di segnalazione o trasmissione di dati al sistema SIA; * esigere il pieno rispetto del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e la tutela dei dati sanitari: le informazioni cliniche e di vulnerabilità sono dati sensibili sottoposti a rigidi vincoli di riservatezza, segreto professionale e minimizzazione. Chiediamo la protezione assoluta, bloccando qualsiasi trasmissione o interoperabilità automatica verso banche dati di pubblica sicurezza o di controllo migratorio, incluso il sistema SIA. > Come operatori di salute, cittadini ed esseri umani rifiutiamo le logiche > discriminatorie ed escludenti del Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo e > dei relativi dispositivi di applicazione a livello nazionale. La tutela dei > diritti fondamentali delle persone migranti e l’umanità della nostra > professione non sono negoziabili. 1. Firmatari: Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM); Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI); European Community Psychology Association (ECPA); Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale (SIMET); Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM); Rete Italiana per il Supporto alle persone Sopravvissute a Tortura (ReSST); Mediterranea Saving Humans; Medici Senza Frontiere Italia; Emergency; Medici con l’Africa Cuamm; Associazione Frantz Fanon; Brigate Basaglia; Medici per i Diritti Umani (MEDU); Medici contro la tortura (MCT); Medici del Mondo Italia ETS; Medicina Democratica; Psichiatria Democratica; Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM); Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale (CIAC); Associazione Culturale “La Kasbah” ETS; Psicologia per la Palestina; Collettiva Psicologia Anticarceraria; Naga ODV; Rete Mai più lager No ai CPR; Salute Internazionale. ↩︎
Trattenimento nel CPR di Gjadër: annullata la proroga per difetto di motivazione sulla prospettiva di rimpatrio
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, si pronuncia su un caso relativo al trattenimento di un cittadino togolese presso il CPR di Gjadër in Albania, già trattenuto e rilasciato sempre in Albania la primavera scorsa.  Il Giudice di pace di Roma aveva rigettato l’istanza di riesame del trattenimento, ritenendo legittimi sia il trasferimento presso il CPR albanese – fondato sul d.l. n. 37 del 2025 come mera modalità esecutiva del trattenimento- sia la prosecuzione della misura, nonostante il lungo pregresso di trattenimenti infruttuosi e le problematiche sanitarie del ricorrente. La Cassazione accoglie il ricorso per difetto di motivazione sull’esistenza di una ragionevole prospettiva di rimpatrio. Il punto centrale della sentenza è che, a fronte di una specifica deduzione difensiva (il ricorrente era già stato trattenuto in più occasioni, dal 2019 in poi, senza che il rimpatrio si fosse mai concretizzato, e tutti i tentativi di identificazione avviati erano rimasti inevasi), il Giudice di Pace si era limitato a richiamare con formula stereotipata le “gravi difficoltà” connesse all’identificazione e la mancanza di collaborazione del cittadino straniero, senza spiegare per quali ragioni le nuove iniziative avrebbero potuto condurre a un esito positivo. In particolare, non si era confrontato con la circostanza che nessun riscontro fosse mai pervenuto dalle autorità diplomatiche competenti. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 come modificato dal d.l. 124/2023, per le proroghe successive alla prima rilevano solamente cause imputabili allo straniero o al Paese terzo, e non già ritardi nell’esecuzione del decreto di espulsione imputabili esclusivamente all’amministrazione rimasta inattiva. Il Giudice di pace, in sede di riesame, è chiamato a una valutazione particolarmente intensa (tanto più stringente quanto più prolungato è il trattenimento) e non può limitarsi agli elementi addotti dall’autorità amministrativa, dovendo verificare se il protrarsi della misura possa ancora essere giustificato alla luce degli elementi concreti già emersi. Il provvedimento impugnato viene annullato con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Roma, ma la persona straniera viene rilasciata il giorno dopo.  Corte di Cassazione, sentenza n. 1908 del 30 aprile 2026 Il caso è stato seguito dalle Avv.te Marina Chetoni e Loredana Leo, in collaborazione con Elena Luda. Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento.
Sospeso l’obbligo di dimora del richiedente asilo in procedura di frontiera
AVV. ROSSANA CHILLEMI, AVV. MARTINA STEFANILE – PROGETTO INLIMINE – ASGI Con decreto del 27 giugno 2026, il Tribunale di Plermo, pronunciandosi su un reclamo proposto ai sensi dell’art. 5-quinquies del d.lgs. 142/2015, ha disposto inaudita altera parte la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento con cui il Prefetto di Agrigento aveva autorizzato un richiedente asilo, sottoposto alla nuova procedura accelerata obbligatoria di frontiera, a risiedere esclusivamente presso il centro di Villa Sikania (Agrigento) per un periodo massimo di dodici settimane.  Il reclamo contestava alcuni profili di illegittimità del nuovo istituto, tra cui la violazione degli obblighi informativi, la nullità per incompetenza dell’atto con cui il Presidente della Commissione territoriale aveva disposto l’applicazione della procedura accelerata di frontiera, la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del richiedente e l’assenza di una valida notificazione del provvedimento limitativo della libertà di movimento.  Infatti, sbarcato a Lampedusa il 14 giugno, il reclamante veniva sottoposto a procedura di screening terminata in un unico giorno. Il relativo verbale evidenziava l’invio all’ente/servizio antitratta senza tuttavia qualificarlo come soggetto vulnerabile. Ancora, il verbale consuntivo dell’infomativa era redatto in maniera approssimativa e non tradotto. Il provvedimento prefettizio di applicazione dell’obbligo di dimora invence, anch’esso non tradotto, mancava della data e luogo di notifica nonché dell’informativa sulle conseguenze circa la sua eventuale violazione.  Il Tribunale di Palermo ha ritenuto verosimilmente sussistenti le doglianze della difesa e accordato la tutela cautelare invocata. Il reclamo è stato anche occasione per sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-ter del d.lgs. 142/2015, introdotto dal d.l. 100/2026 per violazione dell’art. 13, che imporrebbe un atto motivato dell’autorità giudiziaria. L’art. 5 ter, infatti, non prevede uno strumento di convalida della misura, lasciando al Prefetto il controllo sulla misura e costringendo di fatto il richiedente asilo ad attivarsi per proporre reclamo avverso il provvedimento prefettizio. Si è altresì ravvisato ulteriore profilo di incostituzionalità rispetto all’art. 3 della Costituzione, laddove la misura in esame presenta profili simili a quella prevista all’art. 14 c. 1 bis del TUI, la quale però, è sottoposta alla convalida del Giudice di Pace, configurando, quindi, una disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione. Il Tribunale affronta anzitutto una questione processuale di particolare interesse, affermando l’ammissibilità della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. anche nell’ambito del reclamo previsto dall’art. 5-quinquies del d.lgs. 142/2015. Il giudice osserva infatti che la nuova disciplina prevede il rimedio del reclamo ma non contempla alcuna misura cautelare tipica idonea a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio, con la conseguenza che il ricorso allo strumento residuale di cui all’art. 700 c.p.c. risulta non solo ammissibile ma necessario per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale assicurata dagli artt. 24 e 113 Cost.   Questa decisione apre uno dei primi spazi di sindacato giurisdizionale sulla nuova disciplina della procedura di frontiera introdotta dal Patto europeo, confermando come anche il nuovo istituto dell’autorizzazione a soggiornare in un luogo determinato resti soggetto al controllo del giudice ordinario sotto il profilo della corretta applicazione della procedura applicata e tutela effettiva dei diritti fondamentali del richiedente asilo.  Tribunale di Palermo, decreto del 27 giugno 2026
Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR): tra controllo dell’immigrazione e garanzie costituzionali
LAVINIA NOCELLI 1 I Cpr rappresentano una contraddizione giuridica: la legge ne prevede l’uso per garantire i rimpatri, ma nella pratica si trasformano in strutture detentive che violano diritti fondamentali e non raggiungono il loro scopo. Il diritto al trattenimento amministrativo diventa così incompatibile con gli obblighi dello Stato in termini di tutela della dignità umana e di efficacia delle procedure. “I Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione (art. 14, D.Lgs. 286/1998). Le strutture di trattenimento per stranieri irregolari sono disciplinate dal testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998): si tratta dei Centri di permanenza temporanea e assistenza (Cpta), poi definiti Centri di permanenza temporanea (Cpt) e successivamente Centri di identificazione ed espulsione (Cie). Con il decreto-legge 13 del 2017 i Centri di identificazione ed espulsione (Cie) hanno assunto la denominazione di Cpr”2. Secondo quanto riportato dall’articolo 14 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998), nei Cpr vengono trattenuti coloro che, entrati in Italia tramite canali irregolari, non fanno richiesta di protezione internazionale, non ne dispongono i requisiti, o che non sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Il trattenimento nei Cpr è funzionale a garantire l’espulsione da parte delle forze dell’ordine dei soggetti che non presentano i requisiti per soggiornare legalmente sul territorio nazionale. Con la legge Turco-Napolitano, nello specifico con l’articolo 12 della legge n° 40 del 6 marzo 1998 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i Centri vengono istituiti con lo scopo di trattenere i cittadini stranieri quando non è possibile nell’immediato espellere i soggetti entrati illegalmente nel territorio italiano. Il trattenimento viene disposto nei casi in cui siano necessari accertamenti sull’identità, sui documenti di viaggio, eventuali cure mediche o l’organizzazione del rimpatrio. All’epoca della promulgazione della legge, la durata massima del trattenimento è disposta in venti giorni, che possono essere prorogati per un massimo di altri dieci da parte del giudice su richiesta del questore. Con la legge Bossi-Fini, nello specifico la legge n° 189 del 30 luglio 2002 (modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), i Cpt prendono il nome di Centri di Identificazione ed Espulsione. Mentre nel contenuto la legge rimane la stessa, vengono invece estesi i termini del trattenimento, che passano da trenta a sessanta giorni. Il periodo massimo viene ulteriormente esteso con la legge n° 94 del 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che porta la durata della detenzione amministrativa da sessanta a centottanta giorni. L’attribuzione della denominazione Cpr arriva con la legge Minniti-Orlando, ossia la legge n°13 del 17 febbraio 2017 (“Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale“). Questa dispone, inoltre, di un aumento del numero dei centri nel territorio italiano e la loro diffusione da Nord a Sud. Ulteriori modifiche relative alla durata del trattenimento vengono introdotte con il decreto Salvini, la legge n° 113 del 4 ottobre 2018, che estende il periodo massimo di trattenimento fino centottanta giorni. Successivamente, con il decreto Lamorgese, la legge n° 130 del 21 ottobre 2020, il limite viene ridotto a novanta giorni, con possibilità di proroga di trenta giorni in trenta giorni fino a un massimo di centottanta. Con la legge n° 20 del 10 marzo 2023 (“Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”), varata dal governo Meloni, sono state emanate le ultime modifiche ai Cpr, che prevedono una proroga del trattenimento per i soggetti di Paesi con cui l’Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatrio da trenta a quarantacinque giorni. L’evoluzione normativa, ulteriormente modificata con il DL. 124/2023, mostra una progressiva estensione della detenzione amministrativa, sia in termini di durata del trattenimento fino a 18 mesi, sia nella centralità attribuita ai Cpr nella gestione delle migrazioni irregolari. Il trattenimento nei Cpr non costituisce formalmente una pena detentiva, poiché riguarda soggetti che non hanno commesso reati penali ma violazioni amministrative legate al soggiorno irregolare. Il fermo è, infatti, finalizzato esclusivamente a facilitare l’esecuzione dell’espulsione o del respingimento del soggetto, ed è disciplinato dall’articolo 14 del Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/1998). Nella pratica, però, i Cpr assumono caratteristiche simili a quelle di strutture carcerarie, limitando la libertà personale prevista dall’articolo 13 della Costituzione, senza garantire le stesse tutele previste dal sistema penale. Per questo motivo, diversi osservatori e associazioni per i diritti umani sottolineano come le modalità concrete di attuazione del trattenimento risultino assimilabili a forme di detenzione. La legge definisce la detenzione “amministrativa” proprio per distinguerla dalla detenzione penale, ma numerose criticità evidenziate nei Cpr hanno sollevato interrogativi rispetto alla compatibilità di queste pratiche con gli articoli 3 e 5 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), che sanciscono rispettivamente il divieto di tortura e il diritto alla libertà personale. Nello specifico, l’articolo 3 sancisce il divieto assoluto di tortura o di trattamenti, punizioni inumani o degradanti, mentre l’articolo 5 stabilisce che la privazione della libertà personale deve essere legittima e che l’individuo debba essere informato rapidamente sia delle ragioni dell’arresto, che ad avere un rapido riesame giudiziario, al fine di garantire protezione contro detenzioni arbitrarie. A evidenziare le contraddizioni del sistema contribuiscono anche i report pubblicati nel 2024 da Amnesty International e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), secondo cui “l’uso eccessivo e sistematico della detenzione amministrativa priva le persone migranti e richiedenti asilo dei loro diritti alla libertà e alla dignità”. In particolare, il CPT ha rilevato “diversi casi di presunti maltrattamenti fisici e uso eccessivo della forza da parte di agenti di polizia nei confronti di cittadini stranieri detenuti”, sottolineando inoltre “l’assenza di un monitoraggio rigoroso e indipendente di tali interventi da parte della polizia e la mancanza di una registrazione accurata delle lesioni subite dalle persone detenute”. Il Comitato ha inoltre criticato la pratica della somministrazione di psicofarmaci non prescritti e le caratteristiche strutturali dei Cpr, ritenute assimilabili a contesti detentivi ad alta restrizione. Così come il report “Trattenuti“, realizzato da ActionAid Italia in collaborazione con l’Università di Bari, che evidenzia come il sistema dei Cpr sia costoso e inefficace, con un aumento della detenzione di richiedenti asilo che ha raggiunto il 45% nel 2024. L’analisi rileva inoltre un fallimento nelle politiche di rimpatrio, con solo il 10% delle persone trattenute effettivamente rimpatriate nel 2023. Nonché il secondo Rapporto di monitoraggio del Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI), intitolato “Cpr d’Italia: istituzioni totali”, presentato nel 2026, che descrive i Cpr come luoghi di sospensione dei diritti fondamentali, caratterizzati da isolamento, degrado e grave sofferenza psicofisica per le persone trattenute. La stessa Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 105 del 2001, ha affermato che il trattenimento nei Cpr costituisce una limitazione della libertà personale, paragonabile a una forma di restrizione fisica, e che pertanto deve essere sottoposto alle garanzie previste dal sistema penale. Tale orientamento è stato ribadito con la sentenza n. 96/2025, nella quale la Consulta ha definito il trattenimento come una forma di “assoggettamento fisico all’altrui potere”, rafforzando le criticità già evidenziate rispetto alla compatibilità del sistema dei Cpr con la tutela costituzionale della libertà personale. Ad esempio, la libertà di corrispondenza è tutelata e garantita in modo diverso a seconda del Cpr in cui si è trattenuti. Esclusivamente in due strutture è ammesso il possesso del telefono cellulare: ciò è stato reso possibile dall’azione promossa nell’interesse di uno dei trattenuti nella struttura, con un ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Milano, sez. XII, ord. 23 febbraio 2021. Le suddette condizioni di privazione della libertà hanno suscitato grandi perplessità, anche a seguito del report del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), pubblicato nel dicembre 2024, a seguito della visita effettuata ad aprile dello stesso anno in quattro strutture. Il Comitato ha evidenziato gravi criticità, in relazione sia al trattamento delle persone trattenute, sia alle condizioni materiali delle strutture. Un ulteriore nodo critico riguarda l’effettiva efficacia dei rimpatri. Nel 2024, secondo il dossier del Centro Studi e Ricerche IDOS basato su dati del Ministero dell’Interno, su circa 5.870 persone detenute nei Cpr, soltanto 2.526 sono state effettivamente rimpatriate, pari dunque al 43% del totale. Un dato che colpisce se si considera che l’innalzamento progressivo del periodo massimo di trattenimento, arrivato a 18 mesi con l’introduzione del decreto legge n. 89/2011 durante il governo Berlusconi, era stato giustificato proprio con la necessità di aumentare l’efficacia dei rimpatri. Lo stesso documento evidenzia come, nel periodo tra il 2019 e il 2024, il tasso medio di persone rimpatriate sia inferiore alla metà dei detenuti nei Cpr: un dato sceso dal 49,9% del 2022 al 43% del 2024. Rispetto ai circa 500mila immigrati irregolari stimati in Italia, il numero delle persone trattenute nei Cpr rimane comunque marginale. In diversi report e pubblicazioni è evidenziato come le condizioni di salute e di permanenza all’interno dei Cpr siano in contrasto con l’articolo 3 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), che vieta trattamenti inumani o degradanti. Come anche descritto nel contributo “La tutela della salute nei Cpr, un diritto trattenuto”, pubblicato nel fascicolo n. 3/2024 della rivista Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, “il d.lgs. n. 286/1998 – unica fonte di rango primario che regolamenta il trattenimento degli stranieri presso i Cpr – non contiene alcuna previsione dedicata al diritto alla salute”. La sola disposizione relativa alle modalità di trattenimento è contenuta nell’art.14, co 2, d.lgs. n. 286/1998, che nella sua attuale versione, prevede che “lo straniero è trattenuto nel Centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare […] l’assistenza e il pieno rispetto della sua dignità secondo quanto disposto dall’articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394”. Diversi monitoraggi europei hanno evidenziato come le condizioni di trattenimento e la carenza di assistenza sanitaria e psicologica possano compromettere la dignità delle persone trattenute. Un ulteriore elemento critico riguarda la vulnerabilità delle persone al momento dell’ingresso nei Cpr. “Occorre considerare la condizione di particolare vulnerabilità di queste persone e la loro possibile incapacità, almeno in alcuni casi, di lamentare il trattamento subito. In tali circostanze, il trattenimento può costituire di per sé un trattamento degradante, per il potenziale effetto di aggravamento di condizioni psichiche già instabili, fermo restando che è necessario dimostrare un effettivo deterioramento della salute mentale del soggetto”, si legge ancora nel dossier, che richiama una pronuncia del 2009 relativa al Caso Slawomir Musial contro la Polonia. Nel già menzionato secondo Rapporto di monitoraggio del Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI), si documentano uso improprio di psicofarmaci, autolesionismi e tentativi di suicidio, insieme a gravi limitazioni legate alla tutela legale, tra cui difficoltà di accesso agli avvocati, informazioni frammentarie e scarsa consapevolezza del proprio status giuridico. Il rapporto evidenzia inoltre come le condizioni materiali risultino degradate, tra sovraffollamento, scarse condizioni igieniche, isolamento e inattività forzata. Una logica che, si legge nel documento, “riflette contenimento e controllo, non di tutela“. Anche il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha più volte segnalato criticità legate all’esternalizzazione della gestione sanitaria e alla difficoltà di garantire continuità terapeutica e supporto psicologico nei Cpr. Elementi che evidenziano carenze strutturali nell’assistenza sanitaria all’interno dei centri. Le politiche migratorie italiane, sintetizza il Dossier Statistico Immigrazione 2024, limitano l’accesso alle misure di welfare garantite dalla Costituzione. “La carenza dei servizi resi all’interno dei Centri incide direttamente sulla qualità della vita detentiva delle persone trattenute e sull’accesso ai diritti fondamentali”, si legge ancora nel report “La tutela della salute nei Cpr, un diritto trattenuto”. Un altro elemento di criticità riguarda i costi pubblici del sistema dei Cpr e la loro gestione esternalizzata a soggetti privati. Il report “Buchi neri” sottolinea come, tra il 2021 e il 2023, gli appalti per la gestione dei centri abbiano raggiunto circa 56 milioni di euro. Il sistema di gestione privata è stato inoltre più volte oggetto di contestazioni legate alla qualità dell’assistenza sanitaria, dei servizi legali e del supporto linguistico offerti alle persone trattenute. Nonostante i costi elevati e il progressivo ampliamento della detenzione amministrativa, i dati relativi ai rimpatri continuano però a mostrare risultati limitati, alimentando dubbi rispetto all’efficacia e alla sostenibilità del modello. Come si legge nel rapporto: “Dall’esame degli schemi di capitolato d’appalto predisposti dal Ministero dell’Interno negli ultimi anni (2018 e 2021) risulta evidente come lo Stato italiano abbia puntato ad una drastica riduzione di tutti i servizi alla persona previsti all’interno dei Cpr […], con una evidente ripercussione sui diritti delle persone trattenute”. Attualmente, sono in funzione dieci Cpr in tutta Italia, distribuiti lungo l’intero territorio nazionale: Bari Palese (Puglia); Brindisi, Restinco (Puglia); Caltanissetta, Pian del Lago (Sicilia); Gradisca d’Isonzo, Gorizia (Friuli-Venezia Giulia); Macomer, Nuoro (Sardegna); Milano via Corelli (Lombardia); Palazzo San Gervasio, Potenza (Basilicata); Ponte Galeria, Roma (Lazio); Torino corso Brunelleschi (Piemonte) e Trapani, Milo (Sicilia). Si legge su “La detenzione amministrativa nei Centri per il rimpatrio (Cpr): un’illegittima privazione della libertà personale”, che con la sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale, pubblicata il 3 luglio 2025, è dichiarata inammissibile “la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Roma in relazione all’art. 14, comma 2, D.lgs. 286/1998, per contrasto con gli artt. 13, comma 2 e 117, comma 1, Cost., nonché con l’art. 3, in combinato disposto con gli artt. 2, 10, comma 2, 24, 25, comma 1, 32 e 111, comma 1, Cost. La disciplina delle modalità di trattenimento amministrativo all’interno dei Centri per il rimpatrio (Cpr) di persone di cittadinanza straniere, sprovviste di un regolare titolo di soggiorno, era stata ritenuta di dubbia costituzionalità principalmente per violazione della riserva assoluta di legge, prevista dall’art. 13, comma 2, Cost.; un profilo condiviso dalla Corte, che tuttavia ha dichiarato di non avere gli strumenti per intervenire, essendo riservata al legislatore l’introduzione di una disciplina rispettosa dei diritti fondamentali e della dignità delle persone detenute nei Cpr”. La sentenza n. 96/2025 rafforza quindi il tema della compatibilità costituzionale del trattenimento amministrativo nei Cpr, richiamando il legislatore alla necessità di garantire pienamente i diritti fondamentali delle persone trattenute: il fermo di una persona all’interno di un Cpr è un limite alla sua libertà personale, e ciò non può avvenire senza che vengano garantiti i diritti fondamentali, che sono previsti dall’articolo 13 della Costituzione. Negli anni, le criticità del sistema sono state oggetto di numerose interrogazioni parlamentari, monitoraggi indipendenti e pronunce giurisprudenziali, sia nazionali sia europee. Alla luce di ciò, dei dati sui rimpatri e delle pronunce della Corte costituzionale, il sistema dei Cpr sembra assumere una funzione che supera quella specificamente amministrativa prevista dalla normativa. Emerge infatti una gestione della migrazione più orientata al contenimento e alla logica securitaria, attraverso la limitazione delle garanzie, l’estensione del trattenimento e l’ampliamento delle strutture, più che all’effettiva esecuzione dei rimpatri. In questa prospettiva, i Cpr appaiono come strumenti di controllo e marginalizzazione sociale, nei quali la compressione dei diritti fondamentali diventa parte integrante del dispositivo di gestione dell’irregolarità migratoria. 1. Lavinia Nocelli è una giornalista e fotografa freelance che si occupa di migrazioni, diritti e salute mentale. Ha lavorato tra l’Europa dell’Est e dell’Ovest, attraversando la Rotta Balcanica, in Medio Oriente e nei campi profughi del Nord della Francia. I suoi lavori sono stati pubblicati da testate italiane e internazionali come Bbc, Guardian, Le Monde, Al Jazeera, The New Arab, L’Espresso, Lucy, Il Manifesto, La Stampa, tra gli altri ↩︎ 2. https://www.camera.it/leg17/561?appro=cpr ↩︎
Gjadër, ispezione del TAI a due giorni dal Patto UE: «Un laboratorio di violazione dei diritti, non un modello»
Il 10 giugno 2026, il Tavolo Asilo e Immigrazione 1 e l’On. Rachele Scarpa hanno effettuato un’ispezione presso il centro di Gjadër, in Albania, a due giorni dall’entrata in vigore del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Quello che emerge smentisce punto per punto la narrativa governativa sul cosiddetto «modello Albania». «Il tutto in un clima di sistematica opacità amministrativa, che sembra essere l’ingrediente fondamentale di ogni presunzione di “efficacia”», denunciano le organizzazioni che compongono il TAI. Nonostante la Presidente del Consiglio Meloni continui a rivendicare i risultati del progetto, dalla delegazione arriva una valutazione di estrema criticità: grande incertezza sul futuro delle strutture, forti dubbi di incompatibilità con il nuovo quadro normativo europeo e violazioni dei diritti fondamentali già certificate. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Rachele Scarpa (@rachelescarpa) Da aprile 2025 il centro ha iniziato a operare come un CPR italiano in territorio estero. «I numeri sono autoevidenti», scrive il TAI e la parlamentare. «Attraverso numerose ispezioni abbiamo monitorato il funzionamento e i flussi all’interno dei centri: da aprile 2025 a marzo 2026 sono stati effettuati trasferimenti periodici di circa 10 persone ogni 7-10 giorni, per poter mantenere un numero medio di circa 20 persone nel centro. Solo a marzo 2026, probabilmente per esigenze legate alla campagna elettorale del referendum costituzionale, il governo ha cercato di aumentare il numero di presenze con un trasferimento più massiccio». Alla data dell’ispezione, le persone trattenute sono circa 70, incluse le 10 di cui la delegazione ha osservato direttamente l’ingresso in struttura. Dall’avvio di questa fase del progetto, circa 620 persone sono state trasferite coattivamente in Albania. Di queste, solo 90 sono state effettivamente rimpatriate: una percentuale intorno al 15%, ben al di sotto della media del 40% registrata nei CPR presenti sul territorio italiano. Un dato tanto più significativo se si considera che i rimpatri, per norma, possono essere eseguiti esclusivamente dall’Italia: le persone trattenute a Gjadër vengono prima ritrasferite sul territorio nazionale, con costi aggiuntivi a carico della collettività. «Queste evidenze dimostrano l’assenza di una reale utilità operativa dei centri albanesi anche come CPR esternalizzato – prosegue il TAI – a maggior ragione a fronte della disponibilità di posti nei CPR presenti sul territorio italiano, che risultano occupati in misura largamente inferiore alla loro capienza». Per le organizzazioni, i centri in Albania «lungi dal rappresentare un modello funzionale nella gestione e nel governo del fenomeno migratorio, sono stati in questi due anni un laboratorio di sperimentazione di procedure delocalizzate, trasferimenti illegittimi, interpretazioni arbitrarie delle norme e progressiva sottrazione delle pratiche migratorie agli ordinari meccanismi di controllo democratico». La situazione appare oggi ancora più critica alla luce dell’entrata in vigore del Patto europeo su Migrazione e Asilo. A poche ore da una scadenza che ridisegna l’architettura europea delle politiche migratorie, non esiste alcuna informazione ufficiale sul futuro del centro di Gjadër né sul ruolo che il governo italiano intende attribuirgli nel nuovo quadro normativo. Nel frattempo, il parere reso oggi dall’Avvocato Generale della Corte di giustizia dell’Unione europea afferma che il Protocollo Italia-Albania può verosimilmente inficiare le garanzie procedurali minime previste dal diritto UE – in particolare il diritto di difesa, il rispetto della vita privata e familiare e l’immediata liberazione al termine del trattenimento – in assenza di garanzie sufficientemente chiare e precise. Un parere che «conferma le profonde fragilità giuridiche che continuano a caratterizzare il progetto». «A quattordici mesi dall’avvio di questa fase del progetto, il quadro che emerge è quello di una sperimentazione permanente segnata da incertezza normativa, opacità amministrativa e compressione dei diritti, il cui impatto ricade non soltanto sulle persone direttamente coinvolte ma sull’intero sistema delle garanzie democratiche», denuncia il TAI. Le organizzazioni firmatarie e l’on. Rachele Scarpa chiedono piena trasparenza sulle attività svolte nei centri, accesso alle informazioni, pubblicazione dei dati aggiornati e la chiusura dei centri nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento italiano ed europeo. 1. ACLI, ActionAid Italia, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CGIL, CNCA, Commissione Migrantes Missionari Comboniani Provincia italiana, EMERGENCY, Europasilo, Fondazione Migrantes, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, International Rescue Committee Italia, Italiani Senza Cittadinanza, Medici Senza Frontiere, Oxfam Italia, Recosol – Rete delle Comunità Solidali, SIMM, UNIRE. ↩︎
Gli Stati Generali sulla detenzione amministrativa
Il 22 e 23 maggio si è tenuta a Milano la quinta edizione degli Stati Generali sulla Detenzione Amministrativa: un evento che chiama a raccolta avvocatə e operatorə del diritto, ma anche accademici, attivistə e persone solidali per ragionare sulle evoluzioni normative e sociali intercorse annualmente in tema di detenzione e diritto d’asilo. Quest’anno risultava fondamentale affrontare i più ampi cambiamenti del Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo, che non solo estende esponenzialmente i casi di una detenzione de facto delle persone migranti, ma segna un cambio di prospettiva epocale nel diritto d’immigrazione e d’asilo a livello europeo. Ad essere ridefinite non sono solo le procedure, ma il significato stesso delle parole e di concetti giuridici tradizionalmente associati alla protezione, i quali sono stati trasformati in armi per selezionare, confinare e controllare le persone migranti. Il Patto europeo rappresenta il punto di arrivo di questa traiettoria. Una riforma definita dalle istituzioni europee come «storica», che segna però anche un cambio di paradigma: se la normativa precedente era costruita almeno formalmente attorno alla figura del richiedente asilo e dei suoi diritti, il nuovo impianto assume come punto di vista prioritario quello dello Stato, della gestione dei flussi e della sicurezza delle frontiere. Ph: Davide Salvadori LA FRONTIERA ADDOSSO «Un migrante mi disse molti anni fa: la legge è per i poveri. E quello che intendeva era che la legge, per i poveri, è contro di loro. Non serve a proteggerli. Serve a confinarli, a opprimerli, a estrarre valore dai loro corpi». È così che Shahram Khosravi ha aperto il primo panel dedicato alla parola “frontiera”. Non è possibile comprendere le politiche migratorie europee senza iscriverle nel più ampio concetto di capitalismo razziale: un sistema che produce valore attraverso lo sfruttamento differenziato delle persone in base alla razza, ma anche al genere e alla classe. «A parità di lavoro e condizioni, una lavoratrice migrante può guadagnare fino al 20 per cento in meno rispetto a un lavoratore nazionale. Questo differenziale salariale è prodotto dalle frontiere», ha concluso Khosravi. Se per decenni la frontiera è stata immaginata come una linea di passaggio verso i diritti, oggi appare più evidentemente come un dispositivo che si attacca ai corpi, alle lingue, ai colori della pelle e alle gerarchie globali del lavoro. Con il regolamento Screening e le procedure accelerate di frontiera, la persona può essere trattenuta per mesi nella “finzione di non ingresso”: nonostante la persona sia già sul territorio, la persona rimane giuridicamente “in frontiera”, fino a una decisione sulle procedure da applicare. Ne deriva la possibilità di confinamento prolungato, procedure accelerate ed espulsioni sempre più agili. A questa trasformazione giuridica si accompagna quella tecnologica. Laura Carrer e le ricercatrici del centro Hermes hanno mostrato come la raccolta sistematica di dati biometrici, l’interoperabilità delle banche dati e l’utilizzo crescente di tecnologie di sorveglianza stiano producendo una nuova forma di confinamento: quello all’interno dei database. Fotografie, impronte digitali e scansioni facciali accompagnano le persone per decenni, ben oltre la loro esperienza migratoria. Un caso emblematico è quello di un cittadino eritreo naturalizzato italiano ancora inquadrato in database che ostacolano la sua libertà di movimento all’estero. Come ha sottolineato Khosravi: «Questo accade a un eritreo, a un afghano, a un iraniano. Non accade a un canadese, a uno svedese o a un francese. La storia coloniale continua a vivere nelle pratiche di frontiera». > La frontiera non si ferma ai confini esterni: cammina con noi all’interno > delle città.  Le cosiddette zone rosse e le ordinanze urbane producono nuove geografie di esclusione. Secondo Selam Tesfai, «la profilazione razziale, la segregazione degli spazi urbani, la distinzione tra chi può stare in un luogo e chi no hanno una storia precisa. L’apartheid non è qualcosa di estraneo alla storia italiana. Basta guardare ad Asmara e alla costruzione delle città coloniali». Queste pratiche costruiscono una geografia morale della città, in cui alcune presenze sono considerate legittime e altre minacciose. «Il mio senso di insicurezza», ha aggiunto, «non è mai considerato rilevante. Non conta la paura di attraversare una stazione sapendo di poter essere fermata per un controllo. Non conta l’umiliazione che si vive negli uffici immigrazione o quando viene chiesto il permesso di soggiorno in mezzo alla strada». A questa estensione dei poteri di sorveglianza si accompagna inoltre, come ha evidenziato il giornalista Duccio Facchini, una crescente opacità istituzionale. Mentre aumentano i dispositivi di controllo sulle persone, si restringe l’accesso alle informazioni da parte di giornalisti, avvocati e società civile. La ragion di Stato viene sempre più spesso invocata per giustificare il diniego di dati fondamentali per comprendere le pratiche di gestione delle frontiere. Ph: Davide Salvadori SOLIDARIETÀ: COMPLICITÀ FRA STATI E CRIMINALIZZAZIONE DEGLI INDIVIDUI Nel Patto europeo, “solidarietà” non indica più il sostegno alle persone in movimento, ma la cooperazione tra Stati nella gestione dei respingimenti. Il compromesso europeo non supera il Sistema Dublino, ma introduce una solidarietà “flessibile”: redistribuzione, contributi economici o responsabilità procedurali opzionali per gli Stati. > Parallelamente, la solidarietà dal basso viene sempre più criminalizzata. Rahel Sereke ha osservato come la repressione segua la logica del «colpirne uno per educarne centro». Nel quartiere di Porta Venezia, pratiche di aiuto sono state progressivamente trasformate in problemi di ordine pubblico attraverso sanzioni, controlli e campagne mediatiche. «Oggi essere identificabili come le persone che aiutano è un pericolo» ha aggiunto, «soprattutto se si tratta di comunità nazionali, etnico-nazionali o le comunità di riferimento con background migratorio». La solidarietà diventa così un comportamento da scoraggiare, mentre gli spazi di mutuo soccorso vengono ridotti e resi vulnerabili. LIBERTÀ CONDIZIONATA Il sistema di gestione migratoria contemporaneo produce una libertà sempre più condizionata. Attraverso le disposizioni del regolamento screening, della direttiva accoglienza e l’introduzione di alcune misure speciali, le persone vengono mantenute “a disposizione” delle autorità senza che si parli formalmente di detenzione. Obblighi di firma, soggiorno, trasferimenti e restrizioni territoriali limitano la libertà personale senza essere riconosciuti come tali. L’avvocato Gianluca Vitale ha evidenziato come molte di queste misure derivino dal diritto penale, trasferite però nel campo amministrativo. Valeria Verdolini ha definito questo fenomeno come “pena senza colpa”: la libertà viene compressa non per ciò che si è fatto, ma per la propria deportabilità. Al panel sulla parola libertà ha partecipato anche l’europarlamentare Ilaria Salis, che di privazione della libertà ne sa qualcosa, ma anche dei processi decisionali all’interno dell’Unione Europea. Nel suo intervento ha restituito la gravità della situazione in Parlamento Europeo, dove l’alleanza tra popolari ed estrema destra permette di discutere e quasi approvare la detenzione e deportabilità anche di minori di 6 anni. VULNERABILITÀ: DA STRUMENTO DI TUTELA AD ARMA DI SELEZIONE Forse nessuna parola mostra con altrettanta evidenza il processo di svuotamento (e sfruttamento) semantico all’interno del nuovo patto europeo quanto il concetto di vulnerabilità. Nelle normative europee la vulnerabilità viene spesso trattata come una caratteristica immediatamente visibile e individuale, mentre numerosi studi dimostrano come essa sia invece prodotta da condizioni sociali, giuridiche ed economiche specifiche. Lo screening preliminare dovrebbe individuare le vulnerabilità entro sette giorni dall’arrivo, in un contesto caratterizzato da trattenimento, forte pressione psicologica e accesso limitato ai servizi. Letizia Palumbo e Barbara Sorgoni, rispettivamente sociologa del diritto e antropologa, hanno invece restituito come la vulnerabilità sia una condizione “situata”, prodotta da fattori ambientali che possono impattare anche categorie di persone ritenute “non-vulnerabili” per senso comune.  Il Patto arriva a seguito di decenni di raccomandazioni che sembra strumentalizzare in senso marcatamente contrario: invece che predisporre valutazioni di vulnerabilità tali da verificarne la sussistenza nella sua complessità, elimina qualsiasi automaticità nelle garanzie a protezione delle soggettività ritenute più fragili.  Come ha osservato Barbara Sorgoni, «forse le ricerche che per anni hanno documentato le trappole e le difficoltà dei sistemi di asilo non sono state ignorate dalle istituzioni europee. Forse sono state lette molto bene e utilizzate per capire come impedire che le persone apprendessero il modo di orientarsi dentro procedure sempre più soffocanti». La conseguenza è una distinzione sempre più rigida tra persone considerate meritevoli di protezione e persone ritenute sacrificabili, all’interno di un sistema che continua a produrre vulnerabilità attraverso la precarizzazione giuridica e la limitazione dei diritti. RIPRENDERSI IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE «Il colonialismo ci insegna una cosa importante», ha affermato Selam Tesfai. «Questa macchina ha bisogno di giustificazioni. Le giustificazioni cambiano nel tempo, ma la logica resta la stessa: costruire una gerarchia tra corpi e vite differenti». Riprendendo le parole della scrittrice Gloria Anzaldúa, Khosravi ha ricordato che la frontiera non è soltanto un luogo di violenza: è anche uno spazio di produzione di conoscenza e di resistenza. Nonostante l’inasprimento dei controlli e la crescita dei dispositivi tecnologici, le persone continuano ad attraversare le frontiere, mostrando forme di resistenza e adattamento a infrastrutture di sorveglianza e violenza che ad altri occhi sembrerebbero imbattibili. Se le frontiere contemporanee si espandono ben oltre i CPR, investendo città, banche dati e procedure amministrative, anche le pratiche di opposizione devono essere capaci di muoversi su questi stessi terreni. Difendere i diritti significa oggi anche contendere il significato delle parole con cui vengono nominati. In questa prospettiva, risignificare il linguaggio diventa un atto politico: mettere in discussione le giustificazioni che legittimano il capitalismo razziale e generare nuovi spazi di agibilità politica.