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Gli Stati Generali sulla detenzione amministrativa
Il 22 e 23 maggio si è tenuta a Milano la quinta edizione degli Stati Generali sulla Detenzione Amministrativa: un evento che chiama a raccolta avvocatə e operatorə del diritto, ma anche accademici, attivistə e persone solidali per ragionare sulle evoluzioni normative e sociali intercorse annualmente in tema di detenzione e diritto d’asilo. Quest’anno risultava fondamentale affrontare i più ampi cambiamenti del Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo, che non solo estende esponenzialmente i casi di una detenzione de facto delle persone migranti, ma segna un cambio di prospettiva epocale nel diritto d’immigrazione e d’asilo a livello europeo. Ad essere ridefinite non sono solo le procedure, ma il significato stesso delle parole e di concetti giuridici tradizionalmente associati alla protezione, i quali sono stati trasformati in armi per selezionare, confinare e controllare le persone migranti. Il Patto europeo rappresenta il punto di arrivo di questa traiettoria. Una riforma definita dalle istituzioni europee come «storica», che segna però anche un cambio di paradigma: se la normativa precedente era costruita almeno formalmente attorno alla figura del richiedente asilo e dei suoi diritti, il nuovo impianto assume come punto di vista prioritario quello dello Stato, della gestione dei flussi e della sicurezza delle frontiere. Ph: Davide Salvadori LA FRONTIERA ADDOSSO «Un migrante mi disse molti anni fa: la legge è per i poveri. E quello che intendeva era che la legge, per i poveri, è contro di loro. Non serve a proteggerli. Serve a confinarli, a opprimerli, a estrarre valore dai loro corpi». È così che Shahram Khosravi ha aperto il primo panel dedicato alla parola “frontiera”. Non è possibile comprendere le politiche migratorie europee senza iscriverle nel più ampio concetto di capitalismo razziale: un sistema che produce valore attraverso lo sfruttamento differenziato delle persone in base alla razza, ma anche al genere e alla classe. «A parità di lavoro e condizioni, una lavoratrice migrante può guadagnare fino al 20 per cento in meno rispetto a un lavoratore nazionale. Questo differenziale salariale è prodotto dalle frontiere», ha concluso Khosravi. Se per decenni la frontiera è stata immaginata come una linea di passaggio verso i diritti, oggi appare più evidentemente come un dispositivo che si attacca ai corpi, alle lingue, ai colori della pelle e alle gerarchie globali del lavoro. Con il regolamento Screening e le procedure accelerate di frontiera, la persona può essere trattenuta per mesi nella “finzione di non ingresso”: nonostante la persona sia già sul territorio, la persona rimane giuridicamente “in frontiera”, fino a una decisione sulle procedure da applicare. Ne deriva la possibilità di confinamento prolungato, procedure accelerate ed espulsioni sempre più agili. A questa trasformazione giuridica si accompagna quella tecnologica. Laura Carrer e le ricercatrici del centro Hermes hanno mostrato come la raccolta sistematica di dati biometrici, l’interoperabilità delle banche dati e l’utilizzo crescente di tecnologie di sorveglianza stiano producendo una nuova forma di confinamento: quello all’interno dei database. Fotografie, impronte digitali e scansioni facciali accompagnano le persone per decenni, ben oltre la loro esperienza migratoria. Un caso emblematico è quello di un cittadino eritreo naturalizzato italiano ancora inquadrato in database che ostacolano la sua libertà di movimento all’estero. Come ha sottolineato Khosravi: «Questo accade a un eritreo, a un afghano, a un iraniano. Non accade a un canadese, a uno svedese o a un francese. La storia coloniale continua a vivere nelle pratiche di frontiera». > La frontiera non si ferma ai confini esterni: cammina con noi all’interno > delle città.  Le cosiddette zone rosse e le ordinanze urbane producono nuove geografie di esclusione. Secondo Selam Tesfai, «la profilazione razziale, la segregazione degli spazi urbani, la distinzione tra chi può stare in un luogo e chi no hanno una storia precisa. L’apartheid non è qualcosa di estraneo alla storia italiana. Basta guardare ad Asmara e alla costruzione delle città coloniali». Queste pratiche costruiscono una geografia morale della città, in cui alcune presenze sono considerate legittime e altre minacciose. «Il mio senso di insicurezza», ha aggiunto, «non è mai considerato rilevante. Non conta la paura di attraversare una stazione sapendo di poter essere fermata per un controllo. Non conta l’umiliazione che si vive negli uffici immigrazione o quando viene chiesto il permesso di soggiorno in mezzo alla strada». A questa estensione dei poteri di sorveglianza si accompagna inoltre, come ha evidenziato il giornalista Duccio Facchini, una crescente opacità istituzionale. Mentre aumentano i dispositivi di controllo sulle persone, si restringe l’accesso alle informazioni da parte di giornalisti, avvocati e società civile. La ragion di Stato viene sempre più spesso invocata per giustificare il diniego di dati fondamentali per comprendere le pratiche di gestione delle frontiere. Ph: Davide Salvadori SOLIDARIETÀ: COMPLICITÀ FRA STATI E CRIMINALIZZAZIONE DEGLI INDIVIDUI Nel Patto europeo, “solidarietà” non indica più il sostegno alle persone in movimento, ma la cooperazione tra Stati nella gestione dei respingimenti. Il compromesso europeo non supera il Sistema Dublino, ma introduce una solidarietà “flessibile”: redistribuzione, contributi economici o responsabilità procedurali opzionali per gli Stati. > Parallelamente, la solidarietà dal basso viene sempre più criminalizzata. Rahel Sereke ha osservato come la repressione segua la logica del «colpirne uno per educarne centro». Nel quartiere di Porta Venezia, pratiche di aiuto sono state progressivamente trasformate in problemi di ordine pubblico attraverso sanzioni, controlli e campagne mediatiche. «Oggi essere identificabili come le persone che aiutano è un pericolo» ha aggiunto, «soprattutto se si tratta di comunità nazionali, etnico-nazionali o le comunità di riferimento con background migratorio». La solidarietà diventa così un comportamento da scoraggiare, mentre gli spazi di mutuo soccorso vengono ridotti e resi vulnerabili. LIBERTÀ CONDIZIONATA Il sistema di gestione migratoria contemporaneo produce una libertà sempre più condizionata. Attraverso le disposizioni del regolamento screening, della direttiva accoglienza e l’introduzione di alcune misure speciali, le persone vengono mantenute “a disposizione” delle autorità senza che si parli formalmente di detenzione. Obblighi di firma, soggiorno, trasferimenti e restrizioni territoriali limitano la libertà personale senza essere riconosciuti come tali. L’avvocato Gianluca Vitale ha evidenziato come molte di queste misure derivino dal diritto penale, trasferite però nel campo amministrativo. Valeria Verdolini ha definito questo fenomeno come “pena senza colpa”: la libertà viene compressa non per ciò che si è fatto, ma per la propria deportabilità. Al panel sulla parola libertà ha partecipato anche l’europarlamentare Ilaria Salis, che di privazione della libertà ne sa qualcosa, ma anche dei processi decisionali all’interno dell’Unione Europea. Nel suo intervento ha restituito la gravità della situazione in Parlamento Europeo, dove l’alleanza tra popolari ed estrema destra permette di discutere e quasi approvare la detenzione e deportabilità anche di minori di 6 anni. VULNERABILITÀ: DA STRUMENTO DI TUTELA AD ARMA DI SELEZIONE Forse nessuna parola mostra con altrettanta evidenza il processo di svuotamento (e sfruttamento) semantico all’interno del nuovo patto europeo quanto il concetto di vulnerabilità. Nelle normative europee la vulnerabilità viene spesso trattata come una caratteristica immediatamente visibile e individuale, mentre numerosi studi dimostrano come essa sia invece prodotta da condizioni sociali, giuridiche ed economiche specifiche. Lo screening preliminare dovrebbe individuare le vulnerabilità entro sette giorni dall’arrivo, in un contesto caratterizzato da trattenimento, forte pressione psicologica e accesso limitato ai servizi. Letizia Palumbo e Barbara Sorgoni, rispettivamente sociologa del diritto e antropologa, hanno invece restituito come la vulnerabilità sia una condizione “situata”, prodotta da fattori ambientali che possono impattare anche categorie di persone ritenute “non-vulnerabili” per senso comune.  Il Patto arriva a seguito di decenni di raccomandazioni che sembra strumentalizzare in senso marcatamente contrario: invece che predisporre valutazioni di vulnerabilità tali da verificarne la sussistenza nella sua complessità, elimina qualsiasi automaticità nelle garanzie a protezione delle soggettività ritenute più fragili.  Come ha osservato Barbara Sorgoni, «forse le ricerche che per anni hanno documentato le trappole e le difficoltà dei sistemi di asilo non sono state ignorate dalle istituzioni europee. Forse sono state lette molto bene e utilizzate per capire come impedire che le persone apprendessero il modo di orientarsi dentro procedure sempre più soffocanti». La conseguenza è una distinzione sempre più rigida tra persone considerate meritevoli di protezione e persone ritenute sacrificabili, all’interno di un sistema che continua a produrre vulnerabilità attraverso la precarizzazione giuridica e la limitazione dei diritti. RIPRENDERSI IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE «Il colonialismo ci insegna una cosa importante», ha affermato Selam Tesfai. «Questa macchina ha bisogno di giustificazioni. Le giustificazioni cambiano nel tempo, ma la logica resta la stessa: costruire una gerarchia tra corpi e vite differenti». Riprendendo le parole della scrittrice Gloria Anzaldúa, Khosravi ha ricordato che la frontiera non è soltanto un luogo di violenza: è anche uno spazio di produzione di conoscenza e di resistenza. Nonostante l’inasprimento dei controlli e la crescita dei dispositivi tecnologici, le persone continuano ad attraversare le frontiere, mostrando forme di resistenza e adattamento a infrastrutture di sorveglianza e violenza che ad altri occhi sembrerebbero imbattibili. Se le frontiere contemporanee si espandono ben oltre i CPR, investendo città, banche dati e procedure amministrative, anche le pratiche di opposizione devono essere capaci di muoversi su questi stessi terreni. Difendere i diritti significa oggi anche contendere il significato delle parole con cui vengono nominati. In questa prospettiva, risignificare il linguaggio diventa un atto politico: mettere in discussione le giustificazioni che legittimano il capitalismo razziale e generare nuovi spazi di agibilità politica.
Il trattenimento “offshore” non regge: la Corte d’Appello di Roma disapplica il Protocollo Italia-Albania
AVV. FRANCESCA VIVIANI Il decreto della Corte di Appello di Roma del 20 maggio 2026 rappresenta un tassello fondamentale nella definizione dei confini tra la giurisdizione italiana, il diritto dell’Unione Europea e le procedure “offshore” stabilite dal Protocollo Italia-Albania. La vicenda del mio assistito, cittadino marocchino, inoltre, offre l’occasione per analizzare i nodi critici della detenzione amministrativa e della tutela della salute dei soggetti vulnerabili in regime di extraterritorialità. L’iter processuale ha inizio il 6 aprile 2026, quando R. viene trattenuto presso il CPR “Palazzo San Gervasio” (Potenza) in forza di un decreto di espulsione del Prefetto di Pistoia risalente al 2020. Nonostante avesse immediatamente eccepito l’esistenza di legami familiari in Italia (un cognato regolarmente soggiornante in Sardegna pronto a offrirgli ospitalità) e la mancanza di un concreto pericolo di fuga, il Giudice di Pace di Melfi convalidava il trattenimento il 10 aprile. In data 22 aprile 2026, l’interessato veniva trasferito presso il centro di Gjader (Albania). In tale sede, la strategia difensiva si è articolata su due binari paralleli: la tutela della salute (è stata presentata un’istanza di rivalutazione sanitaria urgente, evidenziando una grave vulnerabilità legata a un disturbo da uso di sostanze (DUS) e una sindrome ansioso-depressiva, ritenuti incompatibili con l’ambiente detentivo isolato di Gjader) e l’accesso alla protezione internazionale (il 18 maggio 2026, R. ha formalizzato domanda di protezione internazionale). L’attivazione di questa procedura ha determinato un mutamento del titolo del trattenimento, passato ex art. 14 TUI a trattenimento ex art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015, finalizzato a impedire l’elusione dell’espulsione. Il fulcro del provvedimento di rilascio emesso dalla Corte di Appello di Roma risiede nel contrasto tra la normativa interna (Protocollo Italia-Albania, come modificato dalla L. 75/2025) e il diritto unionale, con particolare riferimento all’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE). La Corte ha ribadito che il richiedente asilo ha il diritto fondamentale di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino all’adozione della decisione sulla domanda. Poiché R. aveva già avuto un contatto con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Potenza), la sua conduzione e permanenza forzata in aree esterne all’Unione Europea durante l’esame della domanda di asilo è stata ritenuta illegittima. Riconoscendo all’Art. 9 della Direttiva 2013/32/UE un effetto diretto nell’ordinamento italiano – in quanto norma incondizionata e sufficientemente precisa – la Corte ha proceduto alla disapplicazione della norma interna confliggente. Di conseguenza, il trattenimento “offshore” non è stato convalidato, in quanto non può esservi deroga al diritto di restare sul territorio se non nei casi tassativi previsti dall’UE (es. domande reiterate), fattispecie non ricorrente nel caso di specie. La disapplicazione della norma interna confliggente consiste nell’obbligo del giudice nazionale di non applicare una legge dello Stato quando questa contrasti con una norma del diritto dell’Unione Europea dotata di effetto diretto. Nella vicenda di R., questo meccanismo giuridico si è articolato nei seguenti punti: * Il contrasto normativo. La norma interna (la legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania, modificata dalla L. 75/2025) consentiva il trattenimento “offshore” del richiedente asilo in territorio albanese durante l’esame della sua domanda. Al contrario, l’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE) stabilisce il diritto fondamentale del richiedente di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino alla decisione sulla domanda. * L’effetto diretto. La Corte di Appello di Roma ha stabilito che l’Art. 9 della Direttiva ha un effetto diretto nell’ordinamento italiano, poiché impone un obbligo «incondizionato e sufficientemente preciso». * Il primato del diritto UE. In virtù del principio di primazia del diritto dell’Unione, il giudice nazionale ha il dovere di garantire la piena efficacia delle norme UE. Se una norma interna è incompatibile, il giudice deve disapplicarla immediatamente di propria iniziativa, senza dover attendere l’intervento del legislatore o della Corte Costituzionale. La conseguenza pratica è che, poiché R. aveva già avuto contatti con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Palazzo San Gervasio), il suo trasferimento forzato in Albania violava il suo diritto a rimanere nel territorio dello Stato. Di conseguenza, la Corte ha disapplicato la norma italiana che permetteva la permanenza a Gjader e non ha convalidato il trattenimento, disponendone la liberazione. In sintesi, la disapplicazione ha permesso di neutralizzare la norma nazionale che autorizzava la detenzione extra-territoriale in Albania, facendo prevalere il diritto del richiedente asilo di soggiornare in Italia durante la procedura di protezione internazionale. Sebbene la Corte abbia ritenuto assorbente il motivo legato al diritto al territorio, la difesa ha sollevato con vigore il tema dell’incompatibilità sanitaria. Il fascicolo sanitario di Gjadër documentava “ideazione suicidaria” e una polidipendenza attiva. La difesa ha sostenuto che il regime detentivo in Albania violasse l’Art. 32 della Costituzione e l’Art. 3 CEDU, a causa della distanza da presidi ospedalieri specializzati e dell’assenza di protocolli di monitoraggio adeguati per le crisi astinenziali. In conclusione, il decreto della dott.ssa Cavaceppi conferma che l’implementazione del Protocollo Italia-Albania non può avvenire a scapito del primato del diritto dell’Unione Europea. La liberazione di R. segna un punto di arresto alla prassi del trattenimento extra-territoriale per quei richiedenti che abbiano già radicato il proprio diritto a una procedura di asilo entro i confini dello Stato italiano, garantendo il rispetto delle garanzie procedurali e della dignità umana. Corte di Appello di Roma, decreto del 20 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.
Liberato dal CPR per aver manifestato la volontà di richiedere asilo, poi nuovamente trattenuto: il GdP non convalida per incompetenza
Il Giudice di Pace di Roma in materia di trattenimento all’interno del CPR (ri)afferma il principio per cui la richiesta di protezione internazionale fatta dentro il CPR o davanti al Giudice di Pace va immediatamente annotata e formalizzata, ed anche se la Questura non provvede la sola manifestazione di volontà determina la competenza della Corte di Appello a decidere sul trattenimento. La vicenda: un cittadino Gambiano veniva trasferito e trattenuto nel CPR di Trapani a seguito di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. In sede di convalida davanti al Giudice di Pace manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale e, nuovamente trasferito al CPR di Ponte Galeria – Roma veniva richiesta la convalida davanti la Corte di Appello di Roma, la quale non convalidava il trattenimento. Dopo circa due settimane dal rilascio, veniva nuovamente fermato e di nuovo portato nel CPR di Ponte Galeria. La richiesta di convalida veniva trasmessa al Giudice di Pace di Roma, poiché, asseriva la Questura di Roma, il soggetto non si era recato presso l’ufficio immigrazione per formalizzare la domanda di protezione internazionale nonostante gli fosse stato dato un appuntamento. All’udienza di convalida il Giudice di Pace di Roma, su richiesta della difesa, ha rilevato la propria incompetenza. Se la precedente convalida si era svolta davanti la Corte di Appello era perché la volontà del ricorrente di proporre domanda di protezione internazionale si era già manifestata. Era onere della Questura annotare la richiesta e procedere alla formalizzazione nei termini precisati come da Cass. Civ. n. 20070/23 (termine perentorio di sei giorni lavorativi) anziché dargli un appuntamento al quale il ricorrente asseriva peraltro di essere andato e di non essere stato fatto entrare. L’acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all’inoltro formale della domanda, essendo sufficiente la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale davanti a una delle autorità preposte a ricevere tali domande. Pertanto il trattenimento non veniva convalidato. Giudice di Pace di Roma, decisione del 2 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.
«L’algoritmo della farfalla»
Una graphic novel scritta da Lucio Cascavilla e disegnata da Giunia C., con la postfazione della rete Mai più Lager – No ai CPR e l’introduzione del ricercatore Pietro Cingolani. Il libro è edito da Morsi Editore, un’officina editoriale indipendente di Torino nata nel 2021 per dare voce a progetti di editoria militante: fumetti, libri illustrati e opere di critica sociale che uniscono narrazione visiva e sguardo radicale sul presente. Lolade è una donna Yoruba giunta in Italia da una decina d’anni. Con il permesso di soggiorno e un marito italiano, la sua vita sembrava costruita su basi solide. Poi, mentre era per strada, due carabinieri l’hanno arrestata perchè sospettata di uno scippo. Scagionata dal furto, si ritrova accusata dagli stessi agenti di resistenza a pubblico ufficiale. Prima ancora di essere rinviata a giudizio, viene spedita in un CPR, un Centro di Permanenza per il Rimpatrio. > Nei CPR non ci capita mai nessuno di famoso. Ai giornalisti non è permesso > entrare. La verità si viene a conoscere solo quando qualcuno riesce a uscire. Dopo qualche giorno nel Centro arriverà la giovane Ife. E poi Laurent. Tre storie che si intrecciano in uno spazio che non dovrebbe esistere, almeno non così. UNA FALLA NEL SISTEMA GIURIDICO L’apertura dei CPR ha significato, nella pratica, una sospensione dei diritti giuridici fondamentali. Si può essere condannati e incarcerati anche senza aver commesso alcun fatto. Questa falla nel sistema giudiziario europeo – e mondiale – apre la strada a detenzioni ingiustificate che possono protrarsi nel tempo senza alcun controllo reale. Il sistema dei CPR gestito da privati porta la situazione all’estremo: l’ente gestore non è più interessato all’amministrazione della giustizia, ma al numero dei reclusi, grazie ai quali riceve fondi dal governo. Più detenuti ci sono, più i rimborsi saranno elevati. Una macchina economica alimentata dalla privazione della libertà. ROMPERE IL SILENZIO Raccontare la storia di Lolade, Ife e Laurent significa rompere un muro di silenzio. Ai giornalisti non è permesso entrare nei CPR, e la verità si viene a conoscere solo quando qualcuno – grazie a qualche cavillo giudiziario – riesce a uscire e torna a raccontare quel che è stato. Se nella prigione si contano i giorni per uscire, dai CPR si vorrebbe uscire senza però essere rispediti nei paesi dai quali si è arrivati, né essere trasferiti nei cosiddetti paesi terzi, lontanissimi. Morsi Editore: Nata nel 2021 a Torino dal desiderio di unire diverse realtà artistiche e culturali, Morsi è un’officina indipendente di fumetti, libri illustrati e progetti creativi. Produce un’editoria militante che offre uno sguardo radicale su politica, cultura, arte e società attraverso mezzi di comunicazione artistica. Sensibilizzazione della collettività e focus sull’attualità trovano un punto d’incontro con le arti visive e una nuova editoria, rivolgendo uno sguardo critico verso la disobbedienza creativa. Grazie alla collaborazione con autori e artisti, Morsi crea prodotti cartacei che affrontano con narrativa e disegno la critica sociale.
Trattenimento del cittadino straniero e vulnerabilità sanitaria: ordinato il trasferimento in luogo di cura
Il Giudice di Pace di Milano ordina alla Questura il trasferimento in un luogo di cura del cittadino straniero trattenuto presso il CPR di Milano. Nel caso di specie, in sede di istanza di riesame, veniva dimostrata – mediante il deposito della scheda sanitaria richiesta al gestore del centro per rimpatri e della relazione medico-legale del Dott. Nicola Cocco – la particolare situazione di vulnerabilità sanitaria del trattenuto, affetto da problemi di tossicodipendenza e di natura psichiatrica, che lo portavano a compiere gravi atti di autolesionismo. Veniva altresì evidenziata la non idoneità delle sole cure farmacologiche fornite all’interno del CPR, in contrasto con le linee guida del Ministero della Salute in materia di trattamento della dipendenza da oppiacei con farmaci sostitutivi. Il Giudice di Pace di Milano, in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14340/2025, accertato che la prosecuzione del trattenimento avrebbe comportato un pregiudizio grave e irreparabile per il diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost., ordinava alla Questura il trasferimento del cittadino straniero in un luogo di cura, al fine di tutelare sia il diritto alla salute individuale sia l’interesse statale al rimpatrio. Per completezza, si segnala altresì che, successivamente, la Questura si dichiarava incompetente a disporre detto trasferimento, procedendo alla liberazione del trattenuto tramite il servizio di ambulanza del 118 e fissandogli un appuntamento presso il SERD competente. Giudice di Pace di Milano, ordinanza del 20 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento.
Non convalida del trattenimento al CPR: l’inerzia dello Sportello Unico non può ricadere sul lavoratore straniero
Il caso riguarda un cittadino albanese che è stato trattenuto presso il CPR di Brindisi – Restinco pur avendo avviato la procedura di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a quello per lavoro subordinato. Una situazione aberrante, in quanto il lavoratore è entrato in Italia con regolare visto per lavoro, ha ottenuto il permesso di soggiorno e ne chiede legittimamente la conversione e, per mera negligenza della pubblica amministrazione nell’istruzione delle pratiche, viene persino espulso e privato della libertà personale nonostante egli sia in attesa che il SUI di Taranto gli dia una risposta. Il Prefetto di Taranto, infatti, senza procedere ad alcuna istruttoria adottava il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera rilevando che il cittadino straniero “aveva fatto ingresso in data 6.11.2022 e che era titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionali scaduto il 03.11.2023“. Il Questore di Taranto, in pari data disponeva il trattenimento presso il CPR di Brindisi – Restinco, ex art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 286/98, con la seguente motivazione: “(…) rilevato che è stato adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. B Tui .. emesso dal Prefetto di Taranto in data 18.03.2026; accertato che non è stato possibile eseguire con immediatezza il decreto mediante accompagnamento alla frontiera poiché è necessario acquisire un documento valido per l’espatrio … considerato che nel caso concreto sussistono le condizioni per disporre il trattenimento … e che non è possibile applicare altre misure meno coercitive e che esiste in concreto un rischio di fuga … o che si sottragga all’esecuzione del rimpatrio …“. Al fine di inquadrare meglio la posizione nel territorio nazionale del cittadino albanese ed in opposizione alla richiesta di convalida del trattenimento, si evidenziava al Giudice di Pace di Brindisi, con memoria e documenti ad essa allegati, quanto segue: * il trattenuto aveva fatto ingresso in Italia con regolare visto per motivi di lavoro subordinato, apposto sul suo passaporto, a seguito della aggiudicazione della quota – decreto flussi 2022; * in seguito stipulava il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto con il suo datore di lavoro; * Veniva richiesto il rilascio permesso di soggiorno con apposito modulo che gli veniva rilasciato per motivi di lavoro stagionale con scadenza 3.11.2023; * Prima della scadenza del permesso di soggiorno così come prevede la normativa flussi inviava, a mezzo del CAF di Massafra, allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto la domanda di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e quello per lavoro subordinato giusto Modello VB. Al Giudice di Pace di Brindisi si evidenziava che la Prefettura di Taranto – Sportello Unico per l’Immigrazione non aveva ancora definito il procedimento e tanto meno aveva risposto alla domanda di verifica presentata dal lavoratore e, quindi, chi è in attesa della conversione del permesso di soggiorno tramite decreto flussi e possiede la ricevuta della domanda non può essere espulso. La ricevuta garantisce la regolarità del soggiorno durante la fase di verifica delle quote e, che, non corrispondeva al vero che non era identificato e che non aveva documenti, che non aveva una dimora tanto da ritenerlo a rischio di fuga. A ben vedere gli atti notificati in essi emergeva che il cittadino straniero aveva persino riferito, in modo preciso, anche il suo indirizzo in quanto era titolare di un contratto di locazione da oltre 2 anni regolarmente registrato. Il Gdp di Pace di Brindisi all’esito dell’udienza in camera di consiglio non convalidava il trattenimento con la seguente motivazione: “alla luce della documentazione prodotta risulta che il trattenuto, avendo in corso domanda di conversione del rapporto di lavoro da stagionale a tempo indeterminato, non è allo stato espellibile; considerato altresì che comunque difetterebbe anche il presupposto del richiesto trattenimento in quanto lo straniero ha un documento valido ed un indirizzo di residenza che ha regolarmente comunicato”. Si sottolinea il comportamento del SUI di Taranto in quanto non costituisce un caso isolato ma da oltre due anni il predetto sportello ha congelato i diritti di molti cittadini stranieri non provvedendo ad istruire le loro istanze.  Giudice di Pace di Brindisi, decisione del 20 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Tortura: ecco come l’Italia (non) rispetta gli obblighi della Convenzione ONU
La Rete Italiana per il Supporto alle Persone Sopravvissute a Tortura (ReSST 1), in collaborazione con Action Aid, ha pubblicato il 21 maggio 2026 il rapporto “L’Italia e la riabilitazione delle vittime di tortura” che mostra come l’Italia, al di là di annunci e raccomandazioni non vincolanti, sia ancora largamente inadempiente rispetto agli obblighi internazionali che impongono di rendere accessibili ai sopravvissuti a tortura i servizi specialistici necessari per una piena riabilitazione. Il rapporto, anticipato al Comitato ONU contro la tortura (CAT) in occasione della 7° revisione periodica sull’Italia, sarà discusso in un webinar “L’Italia e la riabilitazione delle vittime di tortura. Come (non) rispettiamo gli obblighi posti dalla Convenzione ONU contro la Tortura”, organizzato dalla ReSST il prossimo lunedì 25 maggio alle 17.30. Al webinar saranno presenti Pietro Buffa, curatore del rapporto, Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere (MSF) e Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS). Iscrizione al webinar CURE SULLA CARTA Il rapporto evidenzia come le Linee Guida del ministero della salute del 2017 hanno un valore di indirizzo, ma non garantiscono il rispetto degli obblighi. Anche il Vademecum sulle vulnerabilità del ministero dell’interno del 2023 rimane un insieme di raccomandazioni non vincolanti e prive di qualsiasi attuazione concreta. Quello che emerge è un sistema in cui il diritto alla riabilitazione esiste formalmente ma non è garantito nella pratica, e dove l’accesso ai servizi dipende più dal territorio in cui ci si trova – o dalla fortuna di incontrare un operatore particolarmente formato – che da una garanzia uniforme dello Stato. Le organizzazioni del privato sociale tamponano dove il pubblico è assente, ma con finanziamenti a progetto, discontinui e non strutturali. «Attualmente l’Italia, la principale destinazione europea per migliaia di persone che hanno subito torture nei paesi di origine o durante il transito, in Libia e in Tunisia, non rispetta nessuno degli obblighi della Convenzione ONU contro la tortura», dichiara la dr.ssa Chiara Montaldo di MSF. «I servizi esistenti si basano quasi interamente su iniziative individuali all’interno del sistema sanitario pubblico e, soprattutto, sul terzo settore». Il risultato è un sistema che, pur esistendo sulla carta, spesso non riesce a garantire un percorso di riabilitazione reale alle persone sopravvissute a tortura. In molte parti dell’Italia mancano ancora servizi dedicati e personale formato per assistere chi ha vissuto torture e violenze estreme. A questo si aggiunge una scarsa collaborazione tra il sistema sanitario e quello dell’accoglienza, oltre all’assenza di strumenti che permettano di verificare se i programmi di riabilitazione funzionino davvero e arrivino alle persone che ne hanno bisogno. Per questo, molte persone sopravvissute a tortura non sono identificate precocemente e faticano ad accedere in tempi rapidi a cure e supporto specialistico continuativo. Secondo l’analisi di Action Aid contenuta nel rapporto, nel sistema di accoglienza non esistono oggi le condizioni minime per riconoscere tortura e traumi complessi, a causa dei servizi drasticamente ridotti, del poco tempo disponibile per ogni persona e dell’aumento delle richieste di protezione. «Così è pressoché impossibile che la vulnerabilità venga individuata e presa in carico per tempo e rischia di emergere solo quando diventa crisi, e la privazione della libertà rischia di tradursi in omissione di protezione», aggiunge Fabrizio Coresi, esperto di migrazioni di ActionAid Italia. Ancora più allarmante la situazione nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR): le visite mediche di ingresso sono descritte come sbrigative, condotte spesso in assenza di mediazione culturale e in presenza delle forze dell’ordine, basate su modelli prestampati che non cercano segni di tortura né valutano la salute mentale. Tra i trattenuti – il cui numero di richiedenti asilo è in forte crescita, con circa il 43% del totale nel 2025 – è realistico che vi siano vittime di tortura, per le quali la detenzione stessa può riattivare traumi e aggravare la sofferenza psichica. Mancano protocolli per la gestione delle vulnerabilità e per la prevenzione del rischio suicidario, come documentato in modo sistematico dal Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà in rapporti che si ripetono, con le stesse criticità, dal 2019 al 2025. A complessive e identiche conclusioni è arrivato anche il CAT nel suo documento di Osservazioni Conclusive, approvato a seguito dell’ultima sessione di revisione periodica sull’Italia. Il CAT si è rammaricato sul fatto che l’Italia non abbia fornito alcuna informazione sull’esistenza di programmi di riabilitazione per le vittime di tortura come previsto dall’articolo 14 della Convenzione ONU. Il CAT ha chiesto all’Italia di garantire che tutte le vittime di tortura ottengano i mezzi per una riabilitazione il più completa possibile (conclusione n.38), e di adottare ulteriori misure per assicurare la tempestiva identificazione delle vittime di tortura (conclusione n.16), tramite di procedure di screening da applicarsi sia all’ingresso in Italia sia al momento dell’ammissione nei centri di trattenimento. LE RICHIESTE ALL’ITALIA La ReSST esorta l’Italia ad attuare le raccomandazioni del CAT in modo da sopperire a questa asimmetria persistente tra gli obblighi assunti e la loro concreta attuazione. «Ovunque si trovi in Italia, un sopravvissuto a tortura dovrebbe avere accesso alle cure», conclude Chiara Montaldo di MSF. «Servono meccanismi finanziari stabili e dedicati per passare da risposte basate sulle emergenze a misure a lungo termine, nonché un sistema di monitoraggio per valutare qualità, efficacia e trasparenza». Il rapporto, nelle raccomandazioni finali, chiede che si vada in una direzione opposta: una legge nazionale, il recepimento delle Linee Guida in tutte le Regioni, investimenti stabili, formazione obbligatoria e un sistema di monitoraggio indipendente che renda conto ogni anno di come vengono spesi i soldi pubblici e di quante vittime di tortura ricevono effettivamente la cura a cui hanno diritto. Scarica il rapporto completo 1. Nata nel 2024, la ReSST riunisce enti pubblici e privati e ONG che gestiscono in Italia programmi o servizi specializzati per la presa in carico di persone che hanno subito tortura: Caritas, Centro immigrazione asilo e cooperazione internazionale (Ciac), Kasbah, Medici Contro la Tortura (MCT), Medici Senza Frontiere (MSF), Medici per i Diritti Umani (MEDU), NAGA, SaMiFo ASLRoma 1 e USL Toscana Centro. La ReSST si pone come obiettivi informare e sensibilizzare sulla tortura e le sue conseguenze, migliorare la disponibilità e la qualità dei servizi per la riabilitazione delle persone sopravvissute a tortura, e promuovere attività di ricerca scientifica, formazione e aggiornamento professionale. Oltre agli enti associati, impegnati in servizi diretti per i sopravvissuti alla tortura, fanno parte della Rete, in qualità di osservatori, anche A Buon Diritto, Amnesty International Italia, Antigone e SIMM – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. ↩︎
Percorsi di inclusione a rischio per i minori arrivati soli in Italia
Ventisette Organizzazioni della società civile chiedono a Governo e Parlamento di non interrompere, tramite la limitazione del sostegno a 19 anni, i percorsi di inclusione degli adolescenti migranti arrivati soli in Italia durante la minore età e di garantire il mantenimento delle tutele previste dalla L.47/2017 (“Legge Zampa”) nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Il 19 maggio, in occasione dell’incardinamento del Disegno di Legge Immigrazione (S. 1869) in Commissione Affari Costituzionali del Senato, 27 Organizzazioni della società civile impegnate nella tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) 1 richiamano l’attenzione su alcuni elementi del provvedimento che rischiano di incidere in modo significativo sulla vita di migliaia di adolescenti arrivati soli in Italia. Negli ultimi anni, la Legge 47/2017 (“Legge Zampa”) ha reso possibile costruire percorsi concreti di protezione e integrazione, riconosciuti anche a livello europeo. Grazie a questi strumenti, molti giovani hanno potuto studiare, formarsi, lavorare e iniziare a costruire il proprio futuro. Oggi, alcune delle modifiche previste dal DDL rischiano di indebolire proprio quelle leve che permettono a questi percorsi di diventare stabili e duraturi. Tra queste, il ridimensionamento del “prosieguo amministrativo” desta particolare preoccupazione: si tratta dello strumento che oggi consente ai neomaggiorenni di continuare ad essere accompagnati nella difficile transizione all’età adulta e dopo aver compiuto la maggiore età, al massimo fino ai 21 anni, completando studi, formazione e inserimento lavorativo. Il DDL contiene una norma che limita categoricamente questo periodo di prolungato sostegno nell’accoglienza a 19 anni. «Ridurre tassativamente il tempo massimo del sostegno al compimento dei 19 anni, come intende fare il DDL in esame, è una scelta di cui non comprendiamo le ragioni – dichiarano le Organizzazioni – e sappiamo che essa può significare, in molti casi, impedire ai ragazzi e alle ragazze di raggiungere la stabilità necessaria alla loro inclusione positiva nella società. Tale riduzione comporterebbe inoltre, nei fatti, una disparità di trattamento tra i minori non accompagnati e i minori affidati a comunità di tipo familiare o in affido familiare a seguito di un provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare, i quali possono fruire del prosieguo nel sostegno fino a 21 anni». L’esperienza quotidiana nei territori mostra con chiarezza che il passaggio alla maggiore età è una fase delicatissima, soprattutto per chi non ha una rete familiare. È proprio in questo momento che la continuità del supporto fa la differenza tra un percorso che si consolida e uno che si interrompe, con il rischio di scivolare in condizioni di vulnerabilità e marginalità, che portano con sé il rischio di ricadute nello sfruttamento. Preoccupano inoltre le modifiche previste in materia di rimpatrio assistito, che spostano il baricentro decisionale dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa. Si tratta di decisioni che incidono profondamente sui diritti e sul futuro dei minori e che richiedono, per loro natura, le massime garanzie e un’attenzione piena al superiore interesse del minore. Il DDL contiene anche lo schema di legge delega relativo all’attuazione dei Regolamenti e della Direttiva discendenti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: un complesso di disposizioni che può avere un impatto di forte riduzione delle tutele per i minori non accompagnati, in particolare in termini di procedure accelerate, qualità della tutela e trattenimento durante le procedure di screening dopo l’arrivo. Le organizzazioni firmatarie, forti dell’esperienza maturata sul campo, rivolgono quindi un invito al Governo, promotore del DDL, e al Parlamento, che dovrà esaminarlo, affinché la discussione del provvedimento rappresenti un’occasione per rafforzare, e non ridurre, la qualità del sistema di tutela. In particolare, si chiede di: * preservare il prosieguo amministrativo, mantenendo la possibilità di una valutazione caso per caso fino ai 21 anni e di richiederlo anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età * tutelare le garanzie procedurali e il diritto all’ascolto dei giovani coinvolti * mantenere in capo al Tribunale per i minorenni la competenza a decidere sul rimpatrio assistito * assicurare la piena tutela dei minori non accompagnati sin dal momento del loro arrivo in Italia nell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo Non si tratta solo di norme, ma di percorsi reali: di ragazzi e ragazze che stanno cercando di diventare autonomi, di trovare il proprio posto nella società, di contribuire al contesto in cui vivono. Accompagnarli fino in fondo non è un costo: è un investimento che produce inclusione, stabilità e coesione. 1. Promuovono l’appello: ActionAid, Ai.Bi. Amici dei Bambini, Amnesty International Italia, Associazione Agevolando, ASGI, ARCI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CeSPI, CIDAS, CIES ONLUS, CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati, CISMAI, Cooperativa CivicoZero, CNCA, Defence for Children International, Fondazione Migrantes, Fondazione Terre des Hommes Italia, ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà, International Rescue Committee Italia, Intersos, Oxfam Italia, Refugees Welcome, Salesiani per il Sociale, Save the Children Italia, SOS Villaggi dei Bambini, Tutori in Rete. ↩︎
La Campania accoglie e chiede verità
Un appello aperto alle realtà antirazziste, ai collettivi, alle associazioni e alle persone attive nei territori della Campania per costruire un momento di confronto e coordinamento contro la detenzione amministrativa, il razzismo istituzionale e la precarizzazione delle vite migranti. È questo il senso della lettera aperta diffusa in vista dell’incontro-assemblea regionale convocato per il prossimo 26 maggio 2026 dalle 10:30 presso l’Università di Salerno, nel campus di Fisciano 1. L’iniziativa nasce in un contesto segnato da un progressivo irrigidimento delle politiche migratorie e di accoglienza, a livello sia nazionale che europeo. Le organizzazioni promotrici denunciano una fase caratterizzata dal rafforzamento dell’approccio emergenziale e repressivo alla gestione delle migrazioni, con conseguenze sempre più pesanti sul piano dei diritti, dell’accesso all’accoglienza e delle condizioni materiali di vita delle persone migranti e rifugiate. Al centro della mobilitazione vi è innanzitutto il progetto di apertura di un CPR a Castel Volturno 2, considerato dalle realtà aderenti un ulteriore passo verso la normalizzazione della detenzione amministrativa delle persone straniere 3. Notizie/CPR, Hotspot, CPA CPR A CASTEL VOLTURNO: ASSOCIAZIONISMO, CHIESA E REGIONE DICONO NO Il Viminale ha individuato un'area naturalistica con una spesa preventivata di oltre 43 milioni di euro Redazione 27 Aprile 2026 Una prospettiva che, secondo la lettera, contraddice radicalmente qualsiasi idea di accoglienza e convivenza, rafforzando invece dispositivi di controllo, esclusione e segregazione. L’appello richiama anche l’impatto imminente del nuovo Patto europeo su asilo e migrazione, che entrerà progressivamente in vigore nei prossimi mesi e che viene descritto come un ulteriore consolidamento delle politiche di esternalizzazione delle frontiere, limitazione dell’accesso alla protezione internazionale e ampliamento dei meccanismi di trattenimento. Accanto al tema dei CPR, la lettera pone l’attenzione sulla crisi dei percorsi di accoglienza in Campania. Molte persone inserite nel sistema SAI stanno infatti uscendo dai progetti senza soluzioni abitative o strumenti di supporto adeguati. Una situazione che riguarda anche persone provenienti da contesti di guerra, come la Striscia di Gaza, e che rende evidente – denunciano le realtà promotrici – l’assenza di politiche strutturali sul diritto all’abitare. Particolarmente duro è poi il passaggio dedicato al Decreto flussi, definito un meccanismo che continua a produrre irregolarità amministrativa anziché garantire canali di ingresso regolari e accessibili. I dati citati dalla campagna Ero Straniero mostrano come in Campania il sistema presenti livelli di inefficacia ancora più elevati rispetto alla media nazionale: nel 2025, a fronte di 6.295 quote previste, sarebbero stati richiesti soltanto 118 permessi di soggiorno, con un tasso di successo dell’1,9%. La lettera dedica inoltre ampio spazio alla situazione nella provincia di Salerno, dove tra il 2025 e il 2026 si sono registrate diverse morti di persone immigrate rimaste, secondo i promotori, senza verità e giustizia. Viene ricordato in particolare il caso dell’uomo di nazionalità indiana morto il 24 aprile 2026 all’ospedale di Salerno dopo essere arrivato con una grave cancrena alle gambe, probabilmente causata dall’esposizione a sostanze chimiche. Secondo le realtà firmatarie, questi episodi non possono essere letti separatamente, ma fanno parte di un quadro più ampio di negazione dei diritti e di produzione sistemica di vulnerabilità. Allo stesso tempo, l’appello rivendica l’esistenza di una rete diffusa di solidarietà e resistenza già attiva sul territorio campano: associazioni, collettivi, sportelli, comunità e singole persone che continuano a costruire pratiche di accoglienza e mutualismo. L’obiettivo dell’assemblea del 26 maggio è proprio quello di mettere in connessione queste esperienze, favorire il confronto tra realtà che operano in territori differenti e costruire percorsi comuni di mobilitazione contro CPR, razzismo istituzionale e politiche di esclusione. Per aderire e partecipare all’assemblea è possibile scrivere all’indirizzo: gavallone@unisa.it. Tra le prime adesioni figurano: SOS Cpr, LasciatiCIEntrare, Comunità Accogliente, Metis Fest, Centro sociale ex Canapificio di Caserta, Associazione senegalesi di Salerno, Rete vesuviana solidale, CSC Credito Senza Confini, Frontiera Sud e CIDIS Impresa Sociale. 1. Il CPR di Castelvolturno: un progetto contro un territorio, Vie di fuga (7 maggio 2026) ↩︎ 2. Il Ministero dell’Interno vuole costruire un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) da 120 posti nel Parco umido La Piana di Castel Volturno, A fine aprile l’agenzia Invitalia ha pubblicato su incarico del Viminale l’appalto da 41,2 milioni ↩︎ 3. Interpellanza in merito alla realizzazione di un nuovo CPR a Castel Volturno (Caserta), con particolare riferimento all’impatto sociale e ambientale sul territorio, Ministero dell’Interno (8 maggio 2026) ↩︎
Il tempo sospeso dei CPR
Mentre il governo spinge per la realizzazione di nuovi CPR, cresce il bisogno di un piano di azione per superare il sistema della detenzione amministrativa. Da settimane si discute della possibilità che vengano realizzati nuovi Centri di Permanenza per i Rimpatri. È di fine aprile la notizia dell’appalto da 41,2 milioni per la realizzazione di un nuovo Cpr a Castel Volturno 1. Ma si parla con insistenza anche di un nuovo Cpr a Trento, a Bologna e a Pallerone, frazione del comune di Aulla in provincia di Massa-Carrara. Notizie/CPR, Hotspot, CPA “NO CPR, NÉ QUI NÉ ALTROVE”: IL 16 MAGGIO A TRENTO SI TORNA IN PIAZZA «La vera sicurezza nasce dalla cura, non dalle galere etniche» Redazione 30 Aprile 2026 Quell’idea di realizzare un Cpr in ogni regione, già dichiarata dal ministro Piantedosi da tempo, con l’approvazione dell’ultimo pacchetto sicurezza sta avendo un’accelerata. Di fronte a questa “nuova ondata di sadismo contro i migranti”, riprendendo l’espressione utilizzata dal Centro Studi e Ricerche IDOS nel comunicato del 29 gennaio 2026 sulle ‘politiche italiane improntate al sadismo verso i migranti’, si sono sollevate diverse voci contrarie, le più variegate, presidenti di regione, sindaci, vescovi, associazioni, movimenti. Insomma, non solo gli attivisti storici della galassia No Cpr hanno alzato la voce contro questi progetti, ma una pletora di soggetti istituzionali e no, molto più variegata ha inteso far sentire la propria contrarietà. L’ampliamento del fronte del NO alla costruzione di nuovi Centri di Permanenza per i Rimpatri, è una notizia positiva che però deve innescare una riflessione. A ben vedere, infatti, le posizioni espresse non sembrano tutte andare verso la stessa direzione e, come si dice dalle mie parti, “il diavolo sta nei dettagli”. In questo senso divengono emblematiche le parole pronunciate dal presidente della Regione Toscana – Giani – che fonda la sua opposizione alla realizzazione del Cpr di Pallerone su ragioni di sviluppo economico e turistico del territorio che sarebbero mortificate dalla realizzazione di un Cpr perché, dice il presidente, assieme “ai cittadini stranieri non comunitari, irregolari o destinatari di un provvedimento di espulsione (…) arrivano poi amici, parenti, congiunti: un flusso di persone incontrollato che, come accade in ogni struttura di questo genere, richiama spesso persone che hanno commesso reati, soggetti borderline, e quindi degrado”. Sorvolando sul numero esagerato di luoghi comuni e false informazioni contenute nella dichiarazione del presidente della Regione Toscana, non si può però sorvolare su una questione che fa da sfondo a queste dichiarazioni e che merita di emergere. Mi riferisco al tema tutto politico del futuro del sistema della detenzione amministrativa e dei Cpr. Un dibattito che mentre a destra è definitivamente risolto, nel senso che nessuno si sogna di mettere in discussione il sistema attuale di detenzione amministrativa, se non per auspicarne un potenziamento, per richiederne maggiore durezza e risolutezza. A sinistra, ad essere intellettualmente onesti, il dibattito appare ancora non risolto. Così, al di là delle encomiabili posizioni personali di questo o quel parlamentare, di questo o quel esponente politico, manca ancora una chiara dichiarazione di intenti e un piano d’azione per arrivare, in caso di vittoria elettorale, alla chiusura dei Centri di Permanenza per i Rimpatri. La chiusura dei Cpr non è questione semplice e immediata anche perché l’Europa purtroppo non ci sta aiutando, piuttosto il contrario. Ma proprio perché il tema è dannatamente complesso, non è intellettualmente corretto evitare la discussione, rimandarla, nascondersi dietro uno slogan. Non basta dire “chiudiamo i Cpr”, perché occorre poi anche essere in grado di immaginare e realizzare un sistema di gestione dei flussi migratori e, più in generale, un sistema di accoglienza che non sia fondato su hotspot e CPR. Notizie/CPR, Hotspot, CPA CPR, UNA SETTIMANA ORDINARIA DI ORRORE: SCIOPERI DELLA FAME, MINORENNI DETENUTI E GESTI DISPERATI Dalle immagini da Macomer ai minori illegalmente rinchiusi a Milano: cronaca della “normalità” Redazione 28 Aprile 2026 Chi vuole provare ad immaginare un futuro senza Cpr ha il dovere di far partire una riflessione seria sul percorso da seguire per arrivare al risultato sperato. Ed ecco che le strade iniziano a biforcarsi, perché, mentre per alcuni non si può prescindere da una posizione netta e intransigente che si fonda sulla immediata chiusura di luoghi che, in quanto intrinsecamente patogeni (come ripete spesso il dott. Nicola Cocco), sono incompatibili con i principi delle nostre società, per altri, il risultato della chiusura dei Cpr può essere immaginato come punto di arrivo di un processo, le cui tappe però non sono definite. Per correttezza nei confronti di chi legge, dichiaro immediatamente di appartenere alla prima categoria. Faccio questa precisazione con la consapevolezza che la posizione più intransigente porta con sé non pochi problemi da affrontare e da risolvere. Faccio questa precisazione perché credo che le due posizioni debbano confrontarsi e ragionare insieme per individuare la migliore strategia, soprattutto se il fine rimane comune, ma anche consapevole che il rischio che stiamo correndo è quello di una normalizzazione della detenzione amministrativa e del sistema Cpr. L’adesione a una posizione maggiormente intransigente è frutto dell’esperienza maturata in questi anni e a una serie di riflessioni che non vogliono rappresentare un dogma ma, piuttosto, innescare un dibattito. Un dibattito che può partire dal domandarsi se realmente vi possano essere interventi migliorativi del sistema Cpr, se sia accettabile un sistema di privazione della libertà personale in assenza di un reato, se il trattenimento non determini un peggioramento delle condizioni di vita degli stranieri sia dal punto di vista psico-fisico, sia dal punto di vista della possibilità di integrazione. Ed è proprio rispondendo a queste domande che la posizione più intransigente diviene quasi naturale. Ma non solo. Il dibattito sulla detenzione amministrativa va arricchito di altre riflessioni altrettanto importanti, a cui non sempre viene dato il corretto spazio e la giusta attenzione, ovvero la reificazione dello straniero. Approfondimenti/Il progetto/CPR, Hotspot, CPA CONTROFUOCO. PER UNA CRITICA ALL’ORDINE DELLE COSE (N° 2, GIUGNO 2025) «Alle frontiere della detenzione. Genealogie, politiche, lotte»: il nuovo numero della rivista di Melting Pot 22 Luglio 2025 Lo straniero sottoposto al trattenimento in un Centro di Permanenza perde la sua umanità, viene trasformato da persona a cosa. Un segno chiaro di questa trasformazione è la riduzione della persona a un numero identificativo, la perdita di identità che passa dal possesso di un nome e di un cognome, la riduzione a un fascicolo (fascicolo processuale, fascicolo sanitario, fascicolo degli eventi critici). L’utilizzo di un codice per identificare lo straniero trattenuto è non solo spersonalizzante ma anche umiliante. Il numero toglie la individualità della persona, cancella la storia, elimina il suo essere persona unica, portatrice di una storia, di un passato, di un insieme di relazioni e, anche di cadute, di errori, di fallimenti. Come scritto dal dott. Mauro Palma (già Garante Nazionale) “nei luoghi di privazione della libertà, qualunque siano la loro specificità e le motivazioni per cui le persone sono in essi ristrette, l’anonimia è quasi una costante” 2 L’anonimia di cui parla il dottor Palma, non è frutto solamente di disattenzione e superficialità, non è soltanto frutto del desiderio di sminuire e umiliare lo straniero, è anche il prodotto di processi culturali o, meglio, di mancanza di strumenti culturali per comprendere la gravità di tali processi di de-umanizzazione. Ma l’anonimia non è solo la privazione del nome. Vi è uno stretto collegamento tra lo status detentivo e l’utilizzo del tempo come strumento repressivo ed oppressivo. All’interno del Cpr il tempo viene in rilievo sotto due profili differenti. Il tempo viene in rilievo per la sua perdita di significato e viene in rilievo come strumento di oppressione. Il tempo dentro il Cpr viene svuotato di significato, non ha uno scopo, trascorre lentamente tra apatia e frustrazione. È un tempo che cannibalizza le speranze del trattenuto, che annichilisce, che fiacca lo spirito. Non è un caso che all’interno di queste strutture l’utilizzo di psicofarmaci siano una costante drammatica. Non è un caso che i trattenuti soffrano di problemi di insonnia e di irrequietezza. Non sono casuali le rivolte, gli atti di autolesionismo e i tentativi di suicidio. Il tempo privato di una prospettiva diviene un nemico subdolo che piega la mente dei trattenuti. Le giornate trascorrono nella speranza di una notizia positiva ma in assenza di qualsiasi distrazione capace di alleviare le sofferenze della vita ristretta, dell’essere chiuso in gabbia, dell’essere privato di rapporti sociali. In un contesto così opprimente la semplice telefonata o il colloquio con il legale diviene motivo di svago, di distrazione, di sollievo. Pensare che il colloquio con un difensore sia auspicato come momento di frattura nel tempo piatto del Cpr, rappresenta la drammaticità della condizione vissuta. Ma il ruolo cardine del tempo come strumento di repressione è ancora più evidente se si analizzano le vicende processuali che si accompagnano alla detenzione amministrativa. In questo caso il tempo diviene strumento non solo di oppressione ma anche di diseguaglianza. Il tempo processuale è diversamente coniugato nella realtà a seconda dei soggetti che agiscono. Ad esempio, i tempi degli avvocati sono perentori, rigidamente compressi, mentre i tempi dei giudici sono discrezionali e dilatati. Analizzando le dinamiche della detenzione amministrativa occorre domandarsi se il sistema processuale sia al servizio della giustizia o al servizio della politica e, nel caso specifico, della pubblica amministrazione. È singolare, ma, purtroppo, comunemente assunto, che nei procedimenti di convalida e proroga del trattenimento sia consentito alle Questure di avere sempre un giudice pronto a fissare un’udienza e a celebrare la stessa in 48 ore. Mentre, quando a richiedere l’udienza sia il difensore, anche con provvedimenti di urgenza corroborati da solidi presupposti giuridici e fattuali, non si riesce mai a trovare un giudice pronto ad una celebrazione celere del procedimento. I ricorsi d’urgenza, le istanze di riesame, la fissazione delle udienze dei ricorsi riguardanti le richieste di protezione internazionale di stranieri ristretti nei Cpr hanno tempi di attesa assurdamente dilatati. Eppure le esigenze di urgenza ci sono, eppure le persone per cui vengono presentati questi ricorsi sono ristretti, privati della libertà, gettati in strutture dove la violazione dei più elementari diritti è all’ordine del giorno. Eppure i giudici sono gli stessi, gli uffici che devono elaborare le richieste della Questura e quelle degli avvocati sono identici. Ecco allora che anche dal punto di vista processuale il tempo assume il suo peso e diviene uno straordinario strumento di oppressione a danno degli stranieri privati della libertà e ristretti nei Cpr. Lungi dall’essere una dimensione neutrale, naturale, uguale per tutti, il tempo diviene strumento atto a creare diseguaglianza. Il tempo è allora un dispositivo politico e uno strumento di esercizio del potere che piega la giustizia a scopi politici. Pratiche amministrative lente, procedimenti giurisdizionali in attesa di una fissazione di udienza o con udienze fissate a distanza di settimane o mesi, consentono a chi ha il potere di esercitare un controllo discrezionale sulla libertà degli stranieri ristretti nei Cpr. Eppure, nel sistema giudiziario il tempo dovrebbe rappresentare una garanzia di equilibrio e di parità. Invece, nella pratica, il tempo processuale può trasformarsi in uno strumento di oppressione. La durata dei procedimenti, le attese, i rinvii e l’incertezza prolungata incidono profondamente sulla vita delle persone coinvolte, spesso indipendentemente dall’esito finale del giudizio. La lentezza processuale, riservata soltanto ad alcune tipologie di procedimenti, assume così una funzione punitiva anticipata, ma rappresenta anche una precisa scelta del giudice. Una scelta punitiva per il trattenuto. Tutto questo non può essere normalizzato e non può neppure essere combattuto dall’interno. Abbattere un sistema così radicalmente iniquo e oppressivo richiederebbe una serie di riforme drastiche del sistema giuridico e non solo. Ecco perché si rende necessaria un’azione politica mirata e precisa che abbia come unico fine la chiusura di una stagione iniziata nel biennio 97/98 e durata fin troppo. Una stagione fallimentare che deve concludersi con la chiusura dei Cpr e che non può avere altra alternativa. 1. Il nuovo Cpr di Castel Volturno “inaugura” il Panopticon per la detenzione dei migranti, Luca Rondi – Altreconomia (29 aprile 2026) ↩︎ 2. Da Giustizia e Pene, La privazione della liberà: il proprio nome, il proprio tempo”, di Mauro Palma, 2 luglio 2024 ↩︎