Accesso FOIA al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër: il CdS conferma l’obbligo di consegna
Il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero e conferma la decisione
del TAR Lazio che consentiva l’accesso al registro degli eventi critici del CPR
di Gjadër in Albania, a seguito dell’istanza di accesso civico generalizzato
presentata dal giornalista Luca Rondi di Altreconomia.
Nello specifico, l’istanza di accesso civico generalizzato (FOIA) riguardava il
documento che, ai sensi della Direttiva Lamorgese del 19 maggio 2022, l’ente
gestore è tenuto a compilare annotando nell’immediatezza ogni episodio che
generi turbative all’interno del centro, lesioni a persone trattenute o
operatori, atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. La Prefettura di
Roma, invece che fornire copia del registro, richiesto anche eventualmente con i
dati personali oscurati, ha rielaborato i dati in suo possesso e si è limitata a
fornire un elenco di soli quattro eventi critici tra il periodo 11 aprile e 29
maggio 2025.
Il TAR Lazio ha quindi accolto in primo grado il ricorso, stabilendo che la
Prefettura dovesse consegnare il registro entro 30 giorni.
I giudici hanno precisato che fornire una rielaborazione di dati (con attività
di riassunto) è attività diversa dal fornire una copia, anche parzialmente
oscurata, del documento richiesto e che “solo ottenendo copia del registro è
possibile verificare se lo stesso è tenuto dall’Ente gestore in maniera congrua
e regolare, stante anche la rilevanza degli interessi e dei diritti sottesi;
eventuali esigenze di riservatezza o l’esistenza di altri motivi ostativi tra
quelli indicati dall’art. 5 D. Lgs.n. 33/2013 possono essere adeguatamente
soddisfatti con l’oscuramento dei dati necessari“.
Il Ministero ha appellato tale decisione facendo valere la tutela della privacy
delle persone trattenute, motivazione che il Consiglio di Stato considera
insufficiente in quanto “ogni negazione o limitazione del diritto di accesso
civico può essere giustificata soltanto al fine di evitare un pregiudizio
“concreto” alla tutela della protezione dei dati personali, pregiudizio agitato
in maniera soltanto potenziale ed indimostrata dall’Amministrazione appellante.
[…] L’Amministrazione non ha infatti chiarito quali ulteriori registri, dati o
informazioni avrebbero potuto consentire, se “incrociati” con il registro degli
eventi critici, di risalire all’identità dei soggetti coinvolti“.
Entrambe le decisioni ci sembrano vittorie importanti in materia di trasparenza
in particolare perché riguardano dati e informazioni relativi al CPR albanese,
maggiormente difficile da monitorare e caratterizzato da forti criticità sul
piano delle garanzie e del controllo pubblico, soprattutto rispetto alla tutela
della salute delle persone trattenute. Si afferma inoltre il principio per cui
invocare la tutela della privacy – peraltro violata in maniera eclatante proprio
nel CPR in Albania – non è sufficiente a escludere la possibilità di un accesso
civico generalizzato e del controllo democratico sulle strutture detentive.
T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 20335 del 20 novembre 2025
Consiglio di Stato, sentenza n. 2406 del 23 marzo 2026
Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è
stato seguito insieme a all’Avv. Federica Remiddi e all’Avv. Salvatore Fachile.