Amnesty International sui CPR in AlbaniaELETTRA CATIZZONE
Amnesty International ha da poco pubblicato un rapporto 1 che analizza l’Accordo
tra Italia e Albania sulla migrazione entrato in vigore a Febbraio 2024,
evidenziandone il grave impatto sui diritti umani e sull’integrità del sistema
di protezione internazionale.
Il rapporto si basa su una ricerca documentale che ha avuto luogo tra gennaio
2024 e giugno 2026: i documenti esaminati includono documenti ufficiali,
sentenze giudiziarie, resoconti di visite nei centri in Albania e rapporti di
ONG e organi di stampa.
Il rapporto include anche quanto emerso da lettere scambiate con il Ministero
dell’Interno, colloqui con i Garanti nazionali e regionali per i diritti delle
persone private di libertà personale, rappresentanti dell’OIM e dell’UNHCR, e
due legali di persone detenute a Gjadër.
L’Accordo prevede la gestione italiana di un centro di identificazione a
Shengjin e di un centro a Gjadër. In una prima fase i richiedenti asilo
intercettati in mare e provenienti dai cosiddetti “paesi di origine sicuri” sono
stati trasferiti a Gjadër, ma, in seguito alle pronunce della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, i trasferimenti sono stati bloccati dai giudici italiani e
le persone coinvolte riaccompagnate in Italia.
Tesi di laurea, ricerche e studi/CPR, Hotspot, CPA
L’ESTERNALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE IN EUROPA: CASO DI STUDIO SUL PATTO
ITALIA-ALBANIA
Tesi di laurea triennale di Elettra Catizzone
22 Novembre 2025
Successivamente, il governo ha ricalibrato l’applicazione dell’accordo verso il
trasferimento in Albania dei migranti già trattenuti nei centri di permanenza
per il rimpatrio situati sul territorio nazionale. Amnesty International
denuncia molteplici criticità, a partire dall’allungamento delle rotte di
soccorso in mare e dall’inadeguatezza delle procedure di identificazione delle
vulnerabilità.
L’organizzazione evidenzia inoltre la natura arbitraria delle detenzioni
extraterritoriali, le forti limitazioni al diritto di difesa causate
dall’isolamento e dall’uso delle udienze a distanza, e le perplessità legate
all’assenza di un nuovo vaglio giudiziario per i trasferimenti dai centri
italiani.
LE CRITICITÀ DEL PROGETTO ORIGINALE
Dall’entrata in vigore dell’Accordo fino a Marzo 2025 i centri in Albania hanno
accolto migranti intercettati in acque internazionali dalle autorità italiane.
Il governo sosteneva che la permanenza in Albania per tutta la durata del
processo di richiesta d’asilo sarebbe stato un deterrente per i migranti, e
avrebbe quindi contribuito allo smantellamento delle reti di scafisti che
permettono la traversata del Mediterraneo.
La finzione legale messa in atto dall’esecutivo italiano – che vede
un’estensione del territorio e della giurisdizione italiani su territorio
albanese – rende la richiesta di protezione e un eventuale appello contro un
diniego più difficile, quasi “conferendo un carattere punitivo al processo” 2.
Secondo il diritto internazionale l’Italia ha l’obbligo di soccorrere le persone
in pericolo in mare, garantendo loro un trattamento umano e il rispetto dei
propri diritti umani.
Tra questi obblighi rientra quello di assicurare lo sbarco rapido in un “luogo
sicuro”, come previsto dall’articolo 98 della Convenzione dell’ONU sul diritto
del mare. Il rapporto di Amnesty International sottolinea come il porto albanese
di Shengjin sia ampiamente lontano dal luogo dove avvengono la maggior parte dei
salvataggi, comportando un prolungamento delle sofferenze che i migranti devono
subire affrontando ulteriori giorni di navigazione prima di raggiungere la terra
ferma.
Amnesty International mette in evidenza anche la dubbia coerenza della nozione
italiana di “paese d’origine sicuro” con la tutela dei diritti umani. Il sistema
italiano trascura l’individualità delle pratiche di richiesta d’asilo, non
tenendo conto delle situazioni di vita personali, e valutando a priori
negativamente le richieste provenienti dai paesi definiti sicuri.
La questione è di particolare importanza ad oggi, dato che, se prima le
normative europee imponevano che gli stati membri non potessero designare come
“sicuri” paesi con eccezioni di aree o categorie di persone, con l’entrata in
vigore del nel nuovo Patto Asilo e Migrazione lo scorso 12 giugno ciò è stato
reso possibile.
Dunque la pericolosità di un diniego di asilo aumenta per il migrante, e rischia
inoltre di violare il principio di non-refoulement, tutelato a livello
internazionale.
Particolare attenzione viene posta dall’organizzazione riguardo le persone con
esigenze specifiche in accoglienza.
Le persone vulnerabili – definite nell’articolo 17 del Decreto Legislativo n.142
del 18 Agosto 2015 – non possono essere sottoposte a procedure di frontiera
accelerate come quelle che venivano condotte nei centri in Albania.
Ne consegue che al momento del soccorso in mare i migranti dovessero essere
sottoposti a uno screening per identificare eventuali vulnerabilità che
impedissero il loro trasferimento a Gjadër.
La valutazione avveniva in due fasi, un “pre-screening” in mare aperto sulle
“navi-hub”, e uno “screening” una volta giunti al centro di Shengjin.
Al momento non esistono sufficienti informazioni pubbliche per valutare se gli
standard sulle “navi-hub” rispettassero la dignità personale e soddisfassero i
bisogni primari, tanto meno per valutare se lo screening fosse sufficientemente
accurato da rilevare le vulnerabilità.
Tuttavia circa il 16% delle persone che hanno raggiunto le coste albanesi sono
state trovate in condizione di vulnerabilità a Shengjin, dunque Amnesty
International sottolinea come questo dato sollevi perplessità riguardo
l’efficacia e l’adeguatezza del pre-screening, rischiando di sottoporre soggetti
vulnerabili a ulteriore stress e rischi durante la navigazione.
LE MODIFICHE INEFFICACI
Dopo ripetute mancate convalide delle detenzioni in Albania, il governo italiano
ha bloccato i trasferimenti coatti dalle acque internazionali all’Albania.
Da Marzo 2025 i centri hanno cambiato funzione: a seguito di un emendamento
della legge di ratifica dell’Accordo, e dato il fallimento dei centri per la
loro funzione originale, il centro di Gjadër è stato autorizzato a detenere
anche uomini stranieri che hanno ottenuto un ordine di espulsione in Italia.
Ciò ovviamente comporta un trasferimento dai CPR italiani a quello che è ad oggi
a tutti gli effetti un CPR italiano in Albania.
A giugno 2025 la Corte di Cassazione ha richiesto alla Corte di Giustizia
dell’UE di chiarire la compatibilità o meno di tali trasferimenti con il diritto
dell’Unione, tuttavia il caso è tuttora pendente.
Nel frattempo centinaia di persone sono state trasferite forzatamente
dall’Italia all’Albania senza che tale misura venisse motivata, quando secondo
la Costituzione Italiana un atto che risulti nella restrizione della libertà
personale è legittimo solo se deciso e motivato da un’autorità giudiziaria.
In più il TUI (Testo Unico Immigrazione) stipula che i detenuti in attesa di
espulsione devono essere trasferiti al CPR “più vicino” e solo per “il tempo
strettamente necessario” 3; nulla di tutto ciò viene rispettato nel caso del
trasferimento a Gjadër.
Da Aprile 2025, quando il centro ha iniziato a operare come un CPR italiano,
sono state coattivamente trasferite in Albania circa 620 persone, di cui solo il
15% è stato effettivamente rimpatriato. Il rimpatrio tra l’altro avviene
passando dall’Italia, dato che i rimpatri possono essere eseguiti esclusivamente
da territorio italiano.
Questo evidenzia “l’assenza di una reale utilità operativa dei centri albanesi
anche con CPR esternalizzato” secondo le parole del TAI (Tavolo Asilo e
Immigrazione) 4. Inoltre i trasferimenti non hanno rispettato gli standard
nazionali e internazionali: 30 persone intervistate a Gjader hanno riportato un
uso indiscriminato di restrizioni fisiche quale l’utilizzo di fascette per
bloccare i polsi, contrariamente a quanto dichiarato dalla CEDU 5.
UN PRESENTE OPACO E UN FUTURO INCERTO
Se già l’accesso ai diritti e il rispetto della dignità umana sono compromessi
all’interno dei CPR su suolo italiano, la situazione a Gjadër è aggravata dalla
difficoltà di garantire un effettivo monitoraggio indipendente delle condizioni
di detenzione.
Oltre alla distanza geografica, hanno alimentato questa difficoltà anche le
limitazioni al monitoraggio imposte dal governo Italiano e la mancanza di
trasparenza da parte dello stesso nel condividere informazioni riguardo
l’implementazione dell’Accordo.
Anche le visite non annunciate di membri del parlamento italiano ed europeo,
permesse dalla legge italiana, hanno presentato problematiche: le delegazioni
hanno riscontrato limitazioni imposte dalle autorità dei centri, quali
l’impossibilità di accedere alle celle individuali e di ottenere i dati e le
informazioni richiesti.
Inoltre alle organizzazioni della società civile non sono state permesse visite;
la stessa Amnesty International si è vista negata l’autorizzazione sulla base di
ragioni di sicurezza e ordine pubblico vaghe e non sostanziali.
Un barlume di speranza si è riacceso solo con la decisione del TAR Lazio a
Febbraio 2026, che ha dichiarato che l’autorizzazione a visitare i centri
richiesta da organizzazioni aventi un interesse statutario può essere ritardata
ma non negata per un tempo indeterminato, e ciò solo in presenza di rischi reali
e motivati per l’ordine e la sicurezza pubblici 6
Nel quadro più ampio che sta vedendo lo stato di diritto in Europa via via
arretrare, fa riflettere il ruolo marginale che il parlamento italiano – ma
anche quello albanese – ha avuto nell’approvazione e nella gestione
dell’Accordo.
L’intenzione del governo italiano era infatti quella di concludere un accordo
informale, che potesse entrare in vigore a seguito del solo scambio di lettere
tra i due governi interessati. I partiti d’opposizione e la società civile hanno
dunque denunciato una violazione dell’art. 80 della Costituzione, e il governo
si è visto costretto a presentare una legge di ratifica.
Quest’ultima è stata poi modificata a livello sostanziale a Marzo 2025 tramite
un decreto legge convertito poi in legislazione permanente: è ormai prassi per
il governo Meloni emanare decreti legge anche in casi non di straordinaria
necessità e urgenza come invece stipulato dall’art. 77 della Costituzione.
In un’Italia alla deriva verso un rafforzamento costante dell’esecutivo sorgono
preoccupazioni su quanto in là riuscirà a spingersi il governo nell’emarginare
il parlamento, gli organi giudiziari e la società civile, e ancora di più su
quale e quanto distruttivo sarà l’impatto di ciò sui diritti e le vite delle
persone migranti che riescono ad approdare sul suolo italiano.
1. Italia: detenzione extraterritoriale delle persone migranti, Amnesty (20
agosto) ↩︎
2. ↩︎
3. Articolo 14 Testo Unico Immigrazione ↩︎
4. Redazione Melting Pot Europa, Gjader, ispezione del TAI a due giorni del
Patto UE:«Un laboratorio di violazione dei diritti, non un modello», Melting
Pot Europa, 12 Giugno 2026 ↩︎
5. Secondo la CEDU qualsiasi metodo di contenzione può essere utilizzato
durante la deportazione solo se reso necessario dalla condotta
dell’individuo e deve essere proporzionato a quest’ultima. Vedi per esempio:
Corte European dei Diritti Umani, Guide on Article 3 of the European
Convention on Human Rights, Prohibition of torture, Updated on 31 August
2025 ↩︎
6. Redazione Melting Pot, Accedere ai centri in Albania è un diritto: ASGI
vince il ricorso, Melting Pot Europa, 17 Marzo 2026 ↩︎