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Il trattenimento “offshore” non regge: la Corte d’Appello di Roma disapplica il Protocollo Italia-Albania
AVV. FRANCESCA VIVIANI Il decreto della Corte di Appello di Roma del 20 maggio 2026 rappresenta un tassello fondamentale nella definizione dei confini tra la giurisdizione italiana, il diritto dell’Unione Europea e le procedure “offshore” stabilite dal Protocollo Italia-Albania. La vicenda del mio assistito, cittadino marocchino, inoltre, offre l’occasione per analizzare i nodi critici della detenzione amministrativa e della tutela della salute dei soggetti vulnerabili in regime di extraterritorialità. L’iter processuale ha inizio il 6 aprile 2026, quando R. viene trattenuto presso il CPR “Palazzo San Gervasio” (Potenza) in forza di un decreto di espulsione del Prefetto di Pistoia risalente al 2020. Nonostante avesse immediatamente eccepito l’esistenza di legami familiari in Italia (un cognato regolarmente soggiornante in Sardegna pronto a offrirgli ospitalità) e la mancanza di un concreto pericolo di fuga, il Giudice di Pace di Melfi convalidava il trattenimento il 10 aprile. In data 22 aprile 2026, l’interessato veniva trasferito presso il centro di Gjader (Albania). In tale sede, la strategia difensiva si è articolata su due binari paralleli: la tutela della salute (è stata presentata un’istanza di rivalutazione sanitaria urgente, evidenziando una grave vulnerabilità legata a un disturbo da uso di sostanze (DUS) e una sindrome ansioso-depressiva, ritenuti incompatibili con l’ambiente detentivo isolato di Gjader) e l’accesso alla protezione internazionale (il 18 maggio 2026, R. ha formalizzato domanda di protezione internazionale). L’attivazione di questa procedura ha determinato un mutamento del titolo del trattenimento, passato ex art. 14 TUI a trattenimento ex art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015, finalizzato a impedire l’elusione dell’espulsione. Il fulcro del provvedimento di rilascio emesso dalla Corte di Appello di Roma risiede nel contrasto tra la normativa interna (Protocollo Italia-Albania, come modificato dalla L. 75/2025) e il diritto unionale, con particolare riferimento all’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE). La Corte ha ribadito che il richiedente asilo ha il diritto fondamentale di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino all’adozione della decisione sulla domanda. Poiché R. aveva già avuto un contatto con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Potenza), la sua conduzione e permanenza forzata in aree esterne all’Unione Europea durante l’esame della domanda di asilo è stata ritenuta illegittima. Riconoscendo all’Art. 9 della Direttiva 2013/32/UE un effetto diretto nell’ordinamento italiano – in quanto norma incondizionata e sufficientemente precisa – la Corte ha proceduto alla disapplicazione della norma interna confliggente. Di conseguenza, il trattenimento “offshore” non è stato convalidato, in quanto non può esservi deroga al diritto di restare sul territorio se non nei casi tassativi previsti dall’UE (es. domande reiterate), fattispecie non ricorrente nel caso di specie. La disapplicazione della norma interna confliggente consiste nell’obbligo del giudice nazionale di non applicare una legge dello Stato quando questa contrasti con una norma del diritto dell’Unione Europea dotata di effetto diretto. Nella vicenda di R., questo meccanismo giuridico si è articolato nei seguenti punti: * Il contrasto normativo. La norma interna (la legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania, modificata dalla L. 75/2025) consentiva il trattenimento “offshore” del richiedente asilo in territorio albanese durante l’esame della sua domanda. Al contrario, l’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE) stabilisce il diritto fondamentale del richiedente di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino alla decisione sulla domanda. * L’effetto diretto. La Corte di Appello di Roma ha stabilito che l’Art. 9 della Direttiva ha un effetto diretto nell’ordinamento italiano, poiché impone un obbligo «incondizionato e sufficientemente preciso». * Il primato del diritto UE. In virtù del principio di primazia del diritto dell’Unione, il giudice nazionale ha il dovere di garantire la piena efficacia delle norme UE. Se una norma interna è incompatibile, il giudice deve disapplicarla immediatamente di propria iniziativa, senza dover attendere l’intervento del legislatore o della Corte Costituzionale. La conseguenza pratica è che, poiché R. aveva già avuto contatti con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Palazzo San Gervasio), il suo trasferimento forzato in Albania violava il suo diritto a rimanere nel territorio dello Stato. Di conseguenza, la Corte ha disapplicato la norma italiana che permetteva la permanenza a Gjader e non ha convalidato il trattenimento, disponendone la liberazione. In sintesi, la disapplicazione ha permesso di neutralizzare la norma nazionale che autorizzava la detenzione extra-territoriale in Albania, facendo prevalere il diritto del richiedente asilo di soggiornare in Italia durante la procedura di protezione internazionale. Sebbene la Corte abbia ritenuto assorbente il motivo legato al diritto al territorio, la difesa ha sollevato con vigore il tema dell’incompatibilità sanitaria. Il fascicolo sanitario di Gjadër documentava “ideazione suicidaria” e una polidipendenza attiva. La difesa ha sostenuto che il regime detentivo in Albania violasse l’Art. 32 della Costituzione e l’Art. 3 CEDU, a causa della distanza da presidi ospedalieri specializzati e dell’assenza di protocolli di monitoraggio adeguati per le crisi astinenziali. In conclusione, il decreto della dott.ssa Cavaceppi conferma che l’implementazione del Protocollo Italia-Albania non può avvenire a scapito del primato del diritto dell’Unione Europea. La liberazione di R. segna un punto di arresto alla prassi del trattenimento extra-territoriale per quei richiedenti che abbiano già radicato il proprio diritto a una procedura di asilo entro i confini dello Stato italiano, garantendo il rispetto delle garanzie procedurali e della dignità umana. Corte di Appello di Roma, decreto del 20 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.
Accesso FOIA al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër: il CdS conferma l’obbligo di consegna
Il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero e conferma la decisione del TAR Lazio che consentiva l’accesso al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër in Albania, a seguito dell’istanza di accesso civico generalizzato presentata dal giornalista Luca Rondi di Altreconomia. Nello specifico, l’istanza di accesso civico generalizzato (FOIA) riguardava il documento che, ai sensi della Direttiva Lamorgese del 19 maggio 2022, l’ente gestore è tenuto a compilare annotando nell’immediatezza ogni episodio che generi turbative all’interno del centro, lesioni a persone trattenute o operatori, atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. La Prefettura di Roma, invece che fornire copia del registro, richiesto anche eventualmente con i dati personali oscurati, ha rielaborato i dati in suo possesso e si è limitata a fornire un elenco di soli quattro eventi critici tra il periodo 11 aprile e 29 maggio 2025.  Il TAR Lazio ha quindi accolto in primo grado il ricorso, stabilendo che la Prefettura dovesse consegnare il registro entro 30 giorni. I giudici hanno precisato che fornire una rielaborazione di dati (con attività di riassunto) è attività diversa dal fornire una copia, anche parzialmente oscurata, del documento richiesto e che “solo ottenendo copia del registro è possibile verificare se lo stesso è tenuto dall’Ente gestore in maniera congrua e regolare, stante anche la rilevanza degli interessi e dei diritti sottesi; eventuali esigenze di riservatezza o l’esistenza di altri motivi ostativi tra quelli indicati dall’art. 5 D. Lgs.n. 33/2013 possono essere adeguatamente soddisfatti con l’oscuramento dei dati necessari“. Il Ministero ha appellato tale decisione facendo valere la tutela della privacy delle persone trattenute, motivazione che il Consiglio di Stato considera insufficiente in quanto “ogni negazione o limitazione del diritto di accesso civico può essere giustificata soltanto al fine di evitare un pregiudizio “concreto” alla tutela della protezione dei dati personali, pregiudizio agitato in maniera soltanto potenziale ed indimostrata dall’Amministrazione appellante. […] L’Amministrazione non ha infatti chiarito quali ulteriori registri, dati o informazioni avrebbero potuto consentire, se “incrociati” con il registro degli eventi critici, di risalire all’identità dei soggetti coinvolti“. Entrambe le decisioni ci sembrano vittorie importanti in materia di trasparenza in particolare perché riguardano dati e informazioni relativi al CPR albanese, maggiormente difficile da monitorare e caratterizzato da forti criticità sul piano delle garanzie e del controllo pubblico, soprattutto rispetto alla tutela della salute delle persone trattenute. Si afferma inoltre il principio per cui invocare la tutela della privacy – peraltro violata in maniera eclatante proprio nel CPR in Albania – non è sufficiente a escludere la possibilità di un accesso civico generalizzato e del controllo democratico sulle strutture detentive. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 20335 del 20 novembre 2025 Consiglio di Stato, sentenza n. 2406 del 23 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme a all’Avv. Federica Remiddi e all’Avv. Salvatore Fachile.