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Frontiera Albania
Nei centri per migranti in Albania si consuma un esperimento brutale. Con questa inchiesta Luca Rondi sbugiarda la propaganda sull’accordo tra Roma e Tirana, svelando la cruda verità sulle strutture costate milioni di euro. Una detenzione offshore ispirata al modello australiano (e a tanti altri del passato), dove il diritto d’asilo e la dignità delle persone vengono sistematicamente calpestati. Lo raccontano il registro degli eventi critici -la scatola nera del Cpr di Gjadër-, la storia straziante di Hamid e di tante altre persone ridotte cinicamente a pedine elettorali. Il libro denuncia le conseguenze di uno spreco immane di denaro pubblico e una catastrofe umanitaria silenziosa. Il “modello Albania” diventa così lo specchio di un’Europa che celebra l’inizio dell’era delle deportazioni e rinnega se stessa. Prefazione di Behrouz Boochani Leggi l’anteprima GLI AUTORI Luca Rondi (Biella, 1995) è giornalista, scrive inchieste e reportage per il mensile Altreconomia. È coautore di “Gorgo Cpr. Tra vite perdute, psicofarmaci e appalti milionari” (2024) con Lorenzo Figoni; “Respinti. Le ‘sporche frontiere’ d’Europa, dai Balcani al Mediterraneo” (2022) con Duccio Facchini e di alcuni contributi nel saggio “Chiusi dentro. I campi di confinamento nell’Europa del XXI secolo” (2024) curato da RiVolti ai Balcani. Tutti i libri sono editi da Altreconomia. Con Silvia Baldetti ha curato il podcast “Limbo – Le vite sospese di chi si fa migrante”, prodotto da Engim internazionale in collaborazione con Altreconomia e Border radio.
Amnesty International sui CPR in Albania
ELETTRA CATIZZONE Amnesty International ha da poco pubblicato un rapporto 1 che analizza l’Accordo tra Italia e Albania sulla migrazione entrato in vigore a Febbraio 2024, evidenziandone il grave impatto sui diritti umani e sull’integrità del sistema di protezione internazionale. Il rapporto si basa su una ricerca documentale che ha avuto luogo tra gennaio 2024 e giugno 2026: i documenti esaminati includono documenti ufficiali, sentenze giudiziarie, resoconti di visite nei centri in Albania e rapporti di ONG e organi di stampa. Il rapporto include anche quanto emerso da lettere scambiate con il Ministero dell’Interno, colloqui con i Garanti nazionali e regionali per i diritti delle persone private di libertà personale, rappresentanti dell’OIM e dell’UNHCR, e due legali di persone detenute a Gjadër. L’Accordo prevede la gestione italiana di un centro di identificazione a Shengjin e di un centro a Gjadër. In una prima fase i richiedenti asilo intercettati in mare e provenienti dai cosiddetti “paesi di origine sicuri” sono stati trasferiti a Gjadër, ma, in seguito alle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, i trasferimenti sono stati bloccati dai giudici italiani e le persone coinvolte riaccompagnate in Italia. Tesi di laurea, ricerche e studi/CPR, Hotspot, CPA L’ESTERNALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE IN EUROPA: CASO DI STUDIO SUL PATTO ITALIA-ALBANIA Tesi di laurea triennale di Elettra Catizzone 22 Novembre 2025 Successivamente, il governo ha ricalibrato l’applicazione dell’accordo verso il trasferimento in Albania dei migranti già trattenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio situati sul territorio nazionale. Amnesty International denuncia molteplici criticità, a partire dall’allungamento delle rotte di soccorso in mare e dall’inadeguatezza delle procedure di identificazione delle vulnerabilità. L’organizzazione evidenzia inoltre la natura arbitraria delle detenzioni extraterritoriali, le forti limitazioni al diritto di difesa causate dall’isolamento e dall’uso delle udienze a distanza, e le perplessità legate all’assenza di un nuovo vaglio giudiziario per i trasferimenti dai centri italiani. LE CRITICITÀ DEL PROGETTO ORIGINALE Dall’entrata in vigore dell’Accordo fino a Marzo 2025 i centri in Albania hanno accolto migranti intercettati in acque internazionali dalle autorità italiane. Il governo sosteneva che la permanenza in Albania per tutta la durata del processo di richiesta d’asilo sarebbe stato un deterrente per i migranti, e avrebbe quindi contribuito allo smantellamento delle reti di scafisti che permettono la traversata del Mediterraneo. La finzione legale messa in atto dall’esecutivo italiano – che vede un’estensione del territorio e della giurisdizione italiani su territorio albanese – rende la richiesta di protezione e un eventuale appello contro un diniego più difficile, quasi “conferendo un carattere punitivo al processo” 2. Secondo il diritto internazionale l’Italia ha l’obbligo di soccorrere le persone in pericolo in mare, garantendo loro un trattamento umano e il rispetto dei propri diritti umani. Tra questi obblighi rientra quello di assicurare lo sbarco rapido in un “luogo sicuro”, come previsto dall’articolo 98 della Convenzione dell’ONU sul diritto del mare. Il rapporto di Amnesty International sottolinea come il porto albanese di Shengjin sia ampiamente lontano dal luogo dove avvengono la maggior parte dei salvataggi, comportando un prolungamento delle sofferenze che i migranti devono subire affrontando ulteriori giorni di navigazione prima di raggiungere la terra ferma. Amnesty International mette in evidenza anche la dubbia coerenza della nozione italiana di “paese d’origine sicuro” con la tutela dei diritti umani. Il sistema italiano trascura l’individualità delle pratiche di richiesta d’asilo, non tenendo conto delle situazioni di vita personali, e valutando a priori negativamente le richieste provenienti dai paesi definiti sicuri. La questione è di particolare importanza ad oggi, dato che, se prima le normative europee imponevano che gli stati membri non potessero designare come “sicuri” paesi con eccezioni di aree o categorie di persone, con l’entrata in vigore del nel nuovo Patto Asilo e Migrazione lo scorso 12 giugno ciò è stato reso possibile. Dunque la pericolosità di un diniego di asilo aumenta per il migrante, e rischia inoltre di violare il principio di non-refoulement, tutelato a livello internazionale. Particolare attenzione viene posta dall’organizzazione riguardo le persone con esigenze specifiche in accoglienza. Le persone vulnerabili – definite nell’articolo 17 del Decreto Legislativo n.142 del 18 Agosto 2015 – non possono essere sottoposte a procedure di frontiera accelerate come quelle che venivano condotte nei centri in Albania. Ne consegue che al momento del soccorso in mare i migranti dovessero essere sottoposti a uno screening per identificare eventuali vulnerabilità che impedissero il loro trasferimento a Gjadër. La valutazione avveniva in due fasi, un “pre-screening” in mare aperto sulle “navi-hub”, e uno “screening” una volta giunti al centro di Shengjin. Al momento non esistono sufficienti informazioni pubbliche per valutare se gli standard sulle “navi-hub” rispettassero la dignità personale e soddisfassero i bisogni primari, tanto meno per valutare se lo screening fosse sufficientemente accurato da rilevare le vulnerabilità. Tuttavia circa il 16% delle persone che hanno raggiunto le coste albanesi sono state trovate in condizione di vulnerabilità a Shengjin, dunque Amnesty International sottolinea come questo dato sollevi perplessità riguardo l’efficacia e l’adeguatezza del pre-screening, rischiando di sottoporre soggetti vulnerabili a ulteriore stress e rischi durante la navigazione. LE MODIFICHE INEFFICACI Dopo ripetute mancate convalide delle detenzioni in Albania, il governo italiano ha bloccato i trasferimenti coatti dalle acque internazionali all’Albania. Da Marzo 2025 i centri hanno cambiato funzione: a seguito di un emendamento della legge di ratifica dell’Accordo, e dato il fallimento dei centri per la loro funzione originale, il centro di Gjadër è stato autorizzato a detenere anche uomini stranieri che hanno ottenuto un ordine di espulsione in Italia. Ciò ovviamente comporta un trasferimento dai CPR italiani a quello che è ad oggi a tutti gli effetti un CPR italiano in Albania. A giugno 2025 la Corte di Cassazione ha richiesto alla Corte di Giustizia dell’UE di chiarire la compatibilità o meno di tali trasferimenti con il diritto dell’Unione, tuttavia il caso è tuttora pendente. Nel frattempo centinaia di persone sono state trasferite forzatamente dall’Italia all’Albania senza che tale misura venisse motivata, quando secondo la Costituzione Italiana un atto che risulti nella restrizione della libertà personale è legittimo solo se deciso e motivato da un’autorità giudiziaria. In più il TUI (Testo Unico Immigrazione) stipula che i detenuti in attesa di espulsione devono essere trasferiti al CPR “più vicino” e solo per “il tempo strettamente necessario” 3; nulla di tutto ciò viene rispettato nel caso del trasferimento a Gjadër. Da Aprile 2025, quando il centro ha iniziato a operare come un CPR italiano, sono state coattivamente trasferite in Albania circa 620 persone, di cui solo il 15% è stato effettivamente rimpatriato. Il rimpatrio tra l’altro avviene passando dall’Italia, dato che i rimpatri possono essere eseguiti esclusivamente da territorio italiano. Questo evidenzia “l’assenza di una reale utilità operativa dei centri albanesi anche con CPR esternalizzato” secondo le parole del TAI (Tavolo Asilo e Immigrazione) 4. Inoltre i trasferimenti non hanno rispettato gli standard nazionali e internazionali: 30 persone intervistate a Gjader hanno riportato un uso indiscriminato di restrizioni fisiche quale l’utilizzo di fascette per bloccare i polsi, contrariamente a quanto dichiarato dalla CEDU 5. UN PRESENTE OPACO E UN FUTURO INCERTO Se già l’accesso ai diritti e il rispetto della dignità umana sono compromessi all’interno dei CPR su suolo italiano, la situazione a Gjadër è aggravata dalla difficoltà di garantire un effettivo monitoraggio indipendente delle condizioni di detenzione. Oltre alla distanza geografica, hanno alimentato questa difficoltà anche le limitazioni al monitoraggio imposte dal governo Italiano e la mancanza di trasparenza da parte dello stesso nel condividere informazioni riguardo l’implementazione dell’Accordo. Anche le visite non annunciate di membri del parlamento italiano ed europeo, permesse dalla legge italiana, hanno presentato problematiche: le delegazioni hanno riscontrato limitazioni imposte dalle autorità dei centri, quali l’impossibilità di accedere alle celle individuali e di ottenere i dati e le informazioni richiesti. Inoltre alle organizzazioni della società civile non sono state permesse visite; la stessa Amnesty International si è vista negata l’autorizzazione sulla base di ragioni di sicurezza e ordine pubblico vaghe e non sostanziali. Un barlume di speranza si è riacceso solo con la decisione del TAR Lazio a Febbraio 2026, che ha dichiarato che l’autorizzazione a visitare i centri richiesta da organizzazioni aventi un interesse statutario può essere ritardata ma non negata per un tempo indeterminato, e ciò solo in presenza di rischi reali e motivati per l’ordine e la sicurezza pubblici 6 Nel quadro più ampio che sta vedendo lo stato di diritto in Europa via via arretrare, fa riflettere il ruolo marginale che il parlamento italiano – ma anche quello albanese – ha avuto nell’approvazione e nella gestione dell’Accordo. L’intenzione del governo italiano era infatti quella di concludere un accordo informale, che potesse entrare in vigore a seguito del solo scambio di lettere tra i due governi interessati. I partiti d’opposizione e la società civile hanno dunque denunciato una violazione dell’art. 80 della Costituzione, e il governo si è visto costretto a presentare una legge di ratifica. Quest’ultima è stata poi modificata a livello sostanziale a Marzo 2025 tramite un decreto legge convertito poi in legislazione permanente: è ormai prassi per il governo Meloni emanare decreti legge anche in casi non di straordinaria necessità e urgenza come invece stipulato dall’art. 77 della Costituzione. In un’Italia alla deriva verso un rafforzamento costante dell’esecutivo sorgono preoccupazioni su quanto in là riuscirà a spingersi il governo nell’emarginare il parlamento, gli organi giudiziari e la società civile, e ancora di più su quale e quanto distruttivo sarà l’impatto di ciò sui diritti e le vite delle persone migranti che riescono ad approdare sul suolo italiano. 1. Italia: detenzione extraterritoriale delle persone migranti, Amnesty (20 agosto) ↩︎ 2. ↩︎ 3. Articolo 14 Testo Unico Immigrazione ↩︎ 4. Redazione Melting Pot Europa, Gjader, ispezione del TAI a due giorni del Patto UE:«Un laboratorio di violazione dei diritti, non un modello», Melting Pot Europa, 12 Giugno 2026 ↩︎ 5. Secondo la CEDU qualsiasi metodo di contenzione può essere utilizzato durante la deportazione solo se reso necessario dalla condotta dell’individuo e deve essere proporzionato a quest’ultima. Vedi per esempio: Corte European dei Diritti Umani, Guide on Article 3 of the European Convention on Human Rights, Prohibition of torture, Updated on 31 August 2025 ↩︎ 6. Redazione Melting Pot, Accedere ai centri in Albania è un diritto: ASGI vince il ricorso, Melting Pot Europa, 17 Marzo 2026 ↩︎
September 14, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Rigetto della convalida del trattenimento nel CPR di Gjadër: prevalenza del diritto costituzionale alla libertà personale
Il Tribunale di Roma rigetta la convalida del trattenimento nel centro di Gjadër, emesso nei confronti di un cittadino algerino. Il provvedimento è interessante sotto un duplice profilo. Anzitutto, il Tribunale capitolino fonda la propria decisione sulla situazione di “incertezza” determinata dall’attesa della pronuncia sulle questioni pregiudiziali sollevate innanzi alla CGUE dalla Corte d’Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione. Quest’ultima, in particolare, ha sollevato il quesito se la Direttiva 2008/115/CE (artt. 6, 8, 15 e 16) osti all’applicazione di una disciplina nazionale che consenta di condurre nelle aree previste dal Protocollo Italia-Albania soggetti destinatari di provvedimenti di trattenimento già convalidati o prorogati ex art. 14 D.Lgs. 286/1998, in assenza di concrete prospettive di rimpatrio; e – in caso di risposta negativa – se l’art. 9, par. 1, della Direttiva 2013/32/UE osti a una disciplina nazionale che consenta di disporre il trattenimento del cittadino straniero destinatario di provvedimento espulsivo che abbia presentato domanda di protezione internazionale ritenuta strumentale. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il Tribunale ha ritenuto doversi privilegiare il diritto costituzionalmente tutelato alla libertà personale. Non di meno, il Tribunale ha ritenuto superfluo l’espletamento dell’udienza, richiamando la giurisprudenza consolidata della medesima Sezione XVIII in materia di richieste di convalida del trattenimento di cittadini UE – per i quali la legge imporrebbe invece l’esecuzione immediata della decisione di allontanamento – ritenute ex se inammissibili/non accoglibili. Tribunale di Roma, decreto del 2 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Damiano Fiorato per la segnalazione e il commento.
Gjadër, ispezione del TAI a due giorni dal Patto UE: «Un laboratorio di violazione dei diritti, non un modello»
Il 10 giugno 2026, il Tavolo Asilo e Immigrazione 1 e l’On. Rachele Scarpa hanno effettuato un’ispezione presso il centro di Gjadër, in Albania, a due giorni dall’entrata in vigore del Patto Europeo su Migrazione e Asilo. Quello che emerge smentisce punto per punto la narrativa governativa sul cosiddetto «modello Albania». «Il tutto in un clima di sistematica opacità amministrativa, che sembra essere l’ingrediente fondamentale di ogni presunzione di “efficacia”», denunciano le organizzazioni che compongono il TAI. Nonostante la Presidente del Consiglio Meloni continui a rivendicare i risultati del progetto, dalla delegazione arriva una valutazione di estrema criticità: grande incertezza sul futuro delle strutture, forti dubbi di incompatibilità con il nuovo quadro normativo europeo e violazioni dei diritti fondamentali già certificate. > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Rachele Scarpa (@rachelescarpa) Da aprile 2025 il centro ha iniziato a operare come un CPR italiano in territorio estero. «I numeri sono autoevidenti», scrive il TAI e la parlamentare. «Attraverso numerose ispezioni abbiamo monitorato il funzionamento e i flussi all’interno dei centri: da aprile 2025 a marzo 2026 sono stati effettuati trasferimenti periodici di circa 10 persone ogni 7-10 giorni, per poter mantenere un numero medio di circa 20 persone nel centro. Solo a marzo 2026, probabilmente per esigenze legate alla campagna elettorale del referendum costituzionale, il governo ha cercato di aumentare il numero di presenze con un trasferimento più massiccio». Alla data dell’ispezione, le persone trattenute sono circa 70, incluse le 10 di cui la delegazione ha osservato direttamente l’ingresso in struttura. Dall’avvio di questa fase del progetto, circa 620 persone sono state trasferite coattivamente in Albania. Di queste, solo 90 sono state effettivamente rimpatriate: una percentuale intorno al 15%, ben al di sotto della media del 40% registrata nei CPR presenti sul territorio italiano. Un dato tanto più significativo se si considera che i rimpatri, per norma, possono essere eseguiti esclusivamente dall’Italia: le persone trattenute a Gjadër vengono prima ritrasferite sul territorio nazionale, con costi aggiuntivi a carico della collettività. «Queste evidenze dimostrano l’assenza di una reale utilità operativa dei centri albanesi anche come CPR esternalizzato – prosegue il TAI – a maggior ragione a fronte della disponibilità di posti nei CPR presenti sul territorio italiano, che risultano occupati in misura largamente inferiore alla loro capienza». Per le organizzazioni, i centri in Albania «lungi dal rappresentare un modello funzionale nella gestione e nel governo del fenomeno migratorio, sono stati in questi due anni un laboratorio di sperimentazione di procedure delocalizzate, trasferimenti illegittimi, interpretazioni arbitrarie delle norme e progressiva sottrazione delle pratiche migratorie agli ordinari meccanismi di controllo democratico». La situazione appare oggi ancora più critica alla luce dell’entrata in vigore del Patto europeo su Migrazione e Asilo. A poche ore da una scadenza che ridisegna l’architettura europea delle politiche migratorie, non esiste alcuna informazione ufficiale sul futuro del centro di Gjadër né sul ruolo che il governo italiano intende attribuirgli nel nuovo quadro normativo. Nel frattempo, il parere reso oggi dall’Avvocato Generale della Corte di giustizia dell’Unione europea afferma che il Protocollo Italia-Albania può verosimilmente inficiare le garanzie procedurali minime previste dal diritto UE – in particolare il diritto di difesa, il rispetto della vita privata e familiare e l’immediata liberazione al termine del trattenimento – in assenza di garanzie sufficientemente chiare e precise. Un parere che «conferma le profonde fragilità giuridiche che continuano a caratterizzare il progetto». «A quattordici mesi dall’avvio di questa fase del progetto, il quadro che emerge è quello di una sperimentazione permanente segnata da incertezza normativa, opacità amministrativa e compressione dei diritti, il cui impatto ricade non soltanto sulle persone direttamente coinvolte ma sull’intero sistema delle garanzie democratiche», denuncia il TAI. Le organizzazioni firmatarie e l’on. Rachele Scarpa chiedono piena trasparenza sulle attività svolte nei centri, accesso alle informazioni, pubblicazione dei dati aggiornati e la chiusura dei centri nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento italiano ed europeo. 1. ACLI, ActionAid Italia, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CGIL, CNCA, Commissione Migrantes Missionari Comboniani Provincia italiana, EMERGENCY, Europasilo, Fondazione Migrantes, Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose, International Rescue Committee Italia, Italiani Senza Cittadinanza, Medici Senza Frontiere, Oxfam Italia, Recosol – Rete delle Comunità Solidali, SIMM, UNIRE. ↩︎
Il trattenimento “offshore” non regge: la Corte d’Appello di Roma disapplica il Protocollo Italia-Albania
AVV. FRANCESCA VIVIANI Il decreto della Corte di Appello di Roma del 20 maggio 2026 rappresenta un tassello fondamentale nella definizione dei confini tra la giurisdizione italiana, il diritto dell’Unione Europea e le procedure “offshore” stabilite dal Protocollo Italia-Albania. La vicenda del mio assistito, cittadino marocchino, inoltre, offre l’occasione per analizzare i nodi critici della detenzione amministrativa e della tutela della salute dei soggetti vulnerabili in regime di extraterritorialità. L’iter processuale ha inizio il 6 aprile 2026, quando R. viene trattenuto presso il CPR “Palazzo San Gervasio” (Potenza) in forza di un decreto di espulsione del Prefetto di Pistoia risalente al 2020. Nonostante avesse immediatamente eccepito l’esistenza di legami familiari in Italia (un cognato regolarmente soggiornante in Sardegna pronto a offrirgli ospitalità) e la mancanza di un concreto pericolo di fuga, il Giudice di Pace di Melfi convalidava il trattenimento il 10 aprile. In data 22 aprile 2026, l’interessato veniva trasferito presso il centro di Gjader (Albania). In tale sede, la strategia difensiva si è articolata su due binari paralleli: la tutela della salute (è stata presentata un’istanza di rivalutazione sanitaria urgente, evidenziando una grave vulnerabilità legata a un disturbo da uso di sostanze (DUS) e una sindrome ansioso-depressiva, ritenuti incompatibili con l’ambiente detentivo isolato di Gjader) e l’accesso alla protezione internazionale (il 18 maggio 2026, R. ha formalizzato domanda di protezione internazionale). L’attivazione di questa procedura ha determinato un mutamento del titolo del trattenimento, passato ex art. 14 TUI a trattenimento ex art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015, finalizzato a impedire l’elusione dell’espulsione. Il fulcro del provvedimento di rilascio emesso dalla Corte di Appello di Roma risiede nel contrasto tra la normativa interna (Protocollo Italia-Albania, come modificato dalla L. 75/2025) e il diritto unionale, con particolare riferimento all’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE). La Corte ha ribadito che il richiedente asilo ha il diritto fondamentale di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino all’adozione della decisione sulla domanda. Poiché R. aveva già avuto un contatto con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Potenza), la sua conduzione e permanenza forzata in aree esterne all’Unione Europea durante l’esame della domanda di asilo è stata ritenuta illegittima. Riconoscendo all’Art. 9 della Direttiva 2013/32/UE un effetto diretto nell’ordinamento italiano – in quanto norma incondizionata e sufficientemente precisa – la Corte ha proceduto alla disapplicazione della norma interna confliggente. Di conseguenza, il trattenimento “offshore” non è stato convalidato, in quanto non può esservi deroga al diritto di restare sul territorio se non nei casi tassativi previsti dall’UE (es. domande reiterate), fattispecie non ricorrente nel caso di specie. La disapplicazione della norma interna confliggente consiste nell’obbligo del giudice nazionale di non applicare una legge dello Stato quando questa contrasti con una norma del diritto dell’Unione Europea dotata di effetto diretto. Nella vicenda di R., questo meccanismo giuridico si è articolato nei seguenti punti: * Il contrasto normativo. La norma interna (la legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania, modificata dalla L. 75/2025) consentiva il trattenimento “offshore” del richiedente asilo in territorio albanese durante l’esame della sua domanda. Al contrario, l’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE) stabilisce il diritto fondamentale del richiedente di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino alla decisione sulla domanda. * L’effetto diretto. La Corte di Appello di Roma ha stabilito che l’Art. 9 della Direttiva ha un effetto diretto nell’ordinamento italiano, poiché impone un obbligo «incondizionato e sufficientemente preciso». * Il primato del diritto UE. In virtù del principio di primazia del diritto dell’Unione, il giudice nazionale ha il dovere di garantire la piena efficacia delle norme UE. Se una norma interna è incompatibile, il giudice deve disapplicarla immediatamente di propria iniziativa, senza dover attendere l’intervento del legislatore o della Corte Costituzionale. La conseguenza pratica è che, poiché R. aveva già avuto contatti con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Palazzo San Gervasio), il suo trasferimento forzato in Albania violava il suo diritto a rimanere nel territorio dello Stato. Di conseguenza, la Corte ha disapplicato la norma italiana che permetteva la permanenza a Gjader e non ha convalidato il trattenimento, disponendone la liberazione. In sintesi, la disapplicazione ha permesso di neutralizzare la norma nazionale che autorizzava la detenzione extra-territoriale in Albania, facendo prevalere il diritto del richiedente asilo di soggiornare in Italia durante la procedura di protezione internazionale. Sebbene la Corte abbia ritenuto assorbente il motivo legato al diritto al territorio, la difesa ha sollevato con vigore il tema dell’incompatibilità sanitaria. Il fascicolo sanitario di Gjadër documentava “ideazione suicidaria” e una polidipendenza attiva. La difesa ha sostenuto che il regime detentivo in Albania violasse l’Art. 32 della Costituzione e l’Art. 3 CEDU, a causa della distanza da presidi ospedalieri specializzati e dell’assenza di protocolli di monitoraggio adeguati per le crisi astinenziali. In conclusione, il decreto della dott.ssa Cavaceppi conferma che l’implementazione del Protocollo Italia-Albania non può avvenire a scapito del primato del diritto dell’Unione Europea. La liberazione di R. segna un punto di arresto alla prassi del trattenimento extra-territoriale per quei richiedenti che abbiano già radicato il proprio diritto a una procedura di asilo entro i confini dello Stato italiano, garantendo il rispetto delle garanzie procedurali e della dignità umana. Corte di Appello di Roma, decreto del 20 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.
Accesso FOIA al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër: il CdS conferma l’obbligo di consegna
Il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero e conferma la decisione del TAR Lazio che consentiva l’accesso al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër in Albania, a seguito dell’istanza di accesso civico generalizzato presentata dal giornalista Luca Rondi di Altreconomia. Nello specifico, l’istanza di accesso civico generalizzato (FOIA) riguardava il documento che, ai sensi della Direttiva Lamorgese del 19 maggio 2022, l’ente gestore è tenuto a compilare annotando nell’immediatezza ogni episodio che generi turbative all’interno del centro, lesioni a persone trattenute o operatori, atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. La Prefettura di Roma, invece che fornire copia del registro, richiesto anche eventualmente con i dati personali oscurati, ha rielaborato i dati in suo possesso e si è limitata a fornire un elenco di soli quattro eventi critici tra il periodo 11 aprile e 29 maggio 2025.  Il TAR Lazio ha quindi accolto in primo grado il ricorso, stabilendo che la Prefettura dovesse consegnare il registro entro 30 giorni. I giudici hanno precisato che fornire una rielaborazione di dati (con attività di riassunto) è attività diversa dal fornire una copia, anche parzialmente oscurata, del documento richiesto e che “solo ottenendo copia del registro è possibile verificare se lo stesso è tenuto dall’Ente gestore in maniera congrua e regolare, stante anche la rilevanza degli interessi e dei diritti sottesi; eventuali esigenze di riservatezza o l’esistenza di altri motivi ostativi tra quelli indicati dall’art. 5 D. Lgs.n. 33/2013 possono essere adeguatamente soddisfatti con l’oscuramento dei dati necessari“. Il Ministero ha appellato tale decisione facendo valere la tutela della privacy delle persone trattenute, motivazione che il Consiglio di Stato considera insufficiente in quanto “ogni negazione o limitazione del diritto di accesso civico può essere giustificata soltanto al fine di evitare un pregiudizio “concreto” alla tutela della protezione dei dati personali, pregiudizio agitato in maniera soltanto potenziale ed indimostrata dall’Amministrazione appellante. […] L’Amministrazione non ha infatti chiarito quali ulteriori registri, dati o informazioni avrebbero potuto consentire, se “incrociati” con il registro degli eventi critici, di risalire all’identità dei soggetti coinvolti“. Entrambe le decisioni ci sembrano vittorie importanti in materia di trasparenza in particolare perché riguardano dati e informazioni relativi al CPR albanese, maggiormente difficile da monitorare e caratterizzato da forti criticità sul piano delle garanzie e del controllo pubblico, soprattutto rispetto alla tutela della salute delle persone trattenute. Si afferma inoltre il principio per cui invocare la tutela della privacy – peraltro violata in maniera eclatante proprio nel CPR in Albania – non è sufficiente a escludere la possibilità di un accesso civico generalizzato e del controllo democratico sulle strutture detentive. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 20335 del 20 novembre 2025 Consiglio di Stato, sentenza n. 2406 del 23 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme a all’Avv. Federica Remiddi e all’Avv. Salvatore Fachile.