Il trattenimento “offshore” non regge: la Corte d’Appello di Roma disapplica il Protocollo Italia-Albania
AVV. FRANCESCA VIVIANI
Il decreto della Corte di Appello di Roma del 20 maggio 2026 rappresenta un
tassello fondamentale nella definizione dei confini tra la giurisdizione
italiana, il diritto dell’Unione Europea e le procedure “offshore” stabilite dal
Protocollo Italia-Albania.
La vicenda del mio assistito, cittadino marocchino, inoltre, offre l’occasione
per analizzare i nodi critici della detenzione amministrativa e della tutela
della salute dei soggetti vulnerabili in regime di extraterritorialità.
L’iter processuale ha inizio il 6 aprile 2026, quando R. viene trattenuto presso
il CPR “Palazzo San Gervasio” (Potenza) in forza di un decreto di espulsione del
Prefetto di Pistoia risalente al 2020.
Nonostante avesse immediatamente eccepito l’esistenza di legami familiari in
Italia (un cognato regolarmente soggiornante in Sardegna pronto a offrirgli
ospitalità) e la mancanza di un concreto pericolo di fuga, il Giudice di Pace di
Melfi convalidava il trattenimento il 10 aprile.
In data 22 aprile 2026, l’interessato veniva trasferito presso il centro di
Gjader (Albania).
In tale sede, la strategia difensiva si è articolata su due binari paralleli: la
tutela della salute (è stata presentata un’istanza di rivalutazione sanitaria
urgente, evidenziando una grave vulnerabilità legata a un disturbo da uso di
sostanze (DUS) e una sindrome ansioso-depressiva, ritenuti incompatibili con
l’ambiente detentivo isolato di Gjader) e l’accesso alla protezione
internazionale (il 18 maggio 2026, R. ha formalizzato domanda di protezione
internazionale).
L’attivazione di questa procedura ha determinato un mutamento del titolo del
trattenimento, passato ex art. 14 TUI a trattenimento ex art. 6 co. 3 d.lgs.
142/2015, finalizzato a impedire l’elusione dell’espulsione.
Il fulcro del provvedimento di rilascio emesso dalla Corte di Appello di Roma
risiede nel contrasto tra la normativa interna (Protocollo Italia-Albania, come
modificato dalla L. 75/2025) e il diritto unionale, con particolare riferimento
all’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE).
La Corte ha ribadito che il richiedente asilo ha il diritto fondamentale di
rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino all’adozione della
decisione sulla domanda.
Poiché R. aveva già avuto un contatto con il territorio italiano (essendo stato
trattenuto a Potenza), la sua conduzione e permanenza forzata in aree esterne
all’Unione Europea durante l’esame della domanda di asilo è stata ritenuta
illegittima.
Riconoscendo all’Art. 9 della Direttiva 2013/32/UE un effetto diretto
nell’ordinamento italiano – in quanto norma incondizionata e sufficientemente
precisa – la Corte ha proceduto alla disapplicazione della norma interna
confliggente.
Di conseguenza, il trattenimento “offshore” non è stato convalidato, in quanto
non può esservi deroga al diritto di restare sul territorio se non nei casi
tassativi previsti dall’UE (es. domande reiterate), fattispecie non ricorrente
nel caso di specie.
La disapplicazione della norma interna confliggente consiste nell’obbligo del
giudice nazionale di non applicare una legge dello Stato quando questa contrasti
con una norma del diritto dell’Unione Europea dotata di effetto diretto.
Nella vicenda di R., questo meccanismo giuridico si è articolato nei seguenti
punti:
* Il contrasto normativo. La norma interna (la legge di ratifica del Protocollo
Italia-Albania, modificata dalla L. 75/2025) consentiva il trattenimento
“offshore” del richiedente asilo in territorio albanese durante l’esame della
sua domanda. Al contrario, l’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE)
stabilisce il diritto fondamentale del richiedente di rimanere nello Stato
membro (territorio nazionale) fino alla decisione sulla domanda.
* L’effetto diretto. La Corte di Appello di Roma ha stabilito che l’Art. 9
della Direttiva ha un effetto diretto nell’ordinamento italiano, poiché
impone un obbligo «incondizionato e sufficientemente preciso».
* Il primato del diritto UE. In virtù del principio di primazia del diritto
dell’Unione, il giudice nazionale ha il dovere di garantire la piena
efficacia delle norme UE. Se una norma interna è incompatibile, il giudice
deve disapplicarla immediatamente di propria iniziativa, senza dover
attendere l’intervento del legislatore o della Corte Costituzionale.
La conseguenza pratica è che, poiché R. aveva già avuto contatti con il
territorio italiano (essendo stato trattenuto a Palazzo San Gervasio), il suo
trasferimento forzato in Albania violava il suo diritto a rimanere nel
territorio dello Stato. Di conseguenza, la Corte ha disapplicato la norma
italiana che permetteva la permanenza a Gjader e non ha convalidato il
trattenimento, disponendone la liberazione.
In sintesi, la disapplicazione ha permesso di neutralizzare la norma nazionale
che autorizzava la detenzione extra-territoriale in Albania, facendo prevalere
il diritto del richiedente asilo di soggiornare in Italia durante la procedura
di protezione internazionale.
Sebbene la Corte abbia ritenuto assorbente il motivo legato al diritto al
territorio, la difesa ha sollevato con vigore il tema dell’incompatibilità
sanitaria.
Il fascicolo sanitario di Gjadër documentava “ideazione suicidaria” e una
polidipendenza attiva. La difesa ha sostenuto che il regime detentivo in Albania
violasse l’Art. 32 della Costituzione e l’Art. 3 CEDU, a causa della distanza da
presidi ospedalieri specializzati e dell’assenza di protocolli di monitoraggio
adeguati per le crisi astinenziali.
In conclusione, il decreto della dott.ssa Cavaceppi conferma che
l’implementazione del Protocollo Italia-Albania non può avvenire a scapito del
primato del diritto dell’Unione Europea.
La liberazione di R. segna un punto di arresto alla prassi del trattenimento
extra-territoriale per quei richiedenti che abbiano già radicato il proprio
diritto a una procedura di asilo entro i confini dello Stato italiano,
garantendo il rispetto delle garanzie procedurali e della dignità umana.
Corte di Appello di Roma, decreto del 20 maggio 2026
Si ringrazia l’Avv. Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.