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La Tunisia davanti alla Corte Africana: quattro ricorsi rompono il silenzio sulla tratta di Stato
Per la prima volta la Tunisia dovrà rispondere davanti a un tribunale internazionale per il trattamento riservato a chi attraversa il suo territorio in transito irregolare. Un gruppo di legali dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), insieme all’avvocato tunisino Brahim Belguith, ha depositato quattro ricorsi presso la Corte Africana per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli di Arusha per conto di quattro persone migranti provenienti da diversi Stati dell’Africa subsahariana. Le condotte contestate alla Tunisia: detenzioni arbitrarie, tortura, espulsioni collettive nel deserto, tratta di esseri umani, violenze sessuali. Le considerazioni riportate nel testo che segue si basano sulle dichiarazioni rilasciate da ASGI durante la conferenza stampa in merito al ricorso e su un’intervista rilasciata dall’avvocato Luca Masera, socio ASGI e ordinario di diritto penale all’Università di Brescia, tra i responsabili del ricorso 1. Sono quattro i ricorsi depositati nella prima settimana di marzo alla Corte Africana per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli, a ridosso di una scadenza importante. Dal 7 marzo 2026 la Tunisia ha ritirato la dichiarazione che permetteva a individui e organizzazioni non governative di rivolgersi direttamente alla Corte. Dopo l’invio dei ricorsi, reso pubblico da ASGI il 19 giugno, la Cancelleria della Corte Africana per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli ha comunicato l’avvenuto deposito e ha aperto la procedura. Lo Stato tunisino ha ora quarantacinque giorni, prorogabili di altri trenta, per rispondere. Solo dopo un ulteriore scambio scritto la Corte deciderà se fissare un’udienza. Si tratta di una procedura che potrebbe durare anni. L’attesa non sarà tempo inutile: Luca Masera ricorda che il ricorso su Lampedusa per i fatti del 2011, e presentato alla Corte Europea nel 2012, ha ricevuto risposta cinque anni dopo, accertando la violazione di diritti fondamentali. Quella decisione ha avuto ricadute sia giudiziarie che politiche. Insomma: un tempo lungo che ha dato i suoi frutti. Non è la prima volta che la Tunisia viene condannata dalla Corte Africana per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli per la propria deriva autoritaria. Invece quello che è nuovo è il motivo: il trattamento riservato alle persone migranti. Si tratta di un fronte che, almeno dal 2023 2, resta documentato quasi esclusivamente da organizzazioni per i diritti umani, agenzie Onu e stampa indipendente, ma mai da un apparato giudiziario internazionale. E La Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli dispone – al pari della Corte Europea – del potere di emettere decisioni giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. È una capacità di intervento che nessun altro organismo internazionale possiede sulla materia. «Mentre le decisioni dei comitati dell’ONU hanno un grande valore di natura politica, in quanto non sono direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico degli Stati, le decisioni della Corte Europea per l’Europa e della Corte Africana per l’Africa hanno valore giuridico» spiega Masera. Quattro ricorsi, quattro storie, quattro persone. Che raccontano un percorso comune a migliaia di cittadini subsahariani. E l’avvocato ricorda che «la questione importante è che sono casi tutti molto simili, espressivi di un sistema di trattamento riservato agli stranieri. Quello che trova riscontro anche in vari report di associazioni internazionali che noi abbiamo citato anche nel ricorso». Masera, inoltre, ricorda che, per due di loro, L. e S.D., il percorso verso il ricorso è passato prima da un’aula meno formale. Le due vittime erano state ascoltate in ottobre a Palermo durante un’udienza pubblica del Tribunale Permanente dei Popoli, attivo da quasi cinquant’anni sulle violazioni più gravi dei diritti fondamentali. Proprio da quelle testimonianze è maturata la decisione di portare la vicenda anche in sede giudiziaria. Masera sedeva tra i membri della giuria a Palermo e descrive così quell’udienza: «Eravamo tutti noi membri della giuria veramente scossi da queste testimonianze di una drammaticità assoluta, e ci è sembrato evidente che queste vicende dovessero avere un seguito». Che storia raccontano i quattro ricorsi? L., cittadina camerunense, era già stata vittima di tratta durante il tragitto dal Camerun alla Tunisia. Nel 2024, dopo aver tentato la traversata del Mediterraneo, è stata intercettata dalla Guardia Nazionale tunisina, arrestata arbitrariamente e detenuta per oltre venti giorni in un campo militare nel deserto, rinchiusa in una gabbia, insieme ad oltre cento persone sottoposte a violenze e torture continue. Poi, venduta dalle forze di sicurezza tunisine alle guardie di frontiera libiche, ha subito ulteriori detenzioni, sfruttamento sessuale e nuove forme di tratta. La cage di cui parla ha una localizzazione precisa, come si evince dai report State Trafficking e Women State Trafficking. S.T., cittadino della Costa d’Avorio, era arrivato in Tunisia nell’agosto 2023 dopo aver attraversato Mali, Algeria e Libia. Poco dopo il confine è stato arrestato dalla Guardia Nazionale tunisina in una zona desertica, picchiato con bastoni, cinture e fruste, privato dei suoi effetti personali e infine abbandonato nel deserto insieme a decine di altre persone, con il divieto di rientrare in Tunisia. Due esseri umani del suo gruppo sono morti per le condizioni estreme. Respinto dalle milizie libiche verso il confine tunisino, S.T. è rimasto per circa venti giorni nella zona militarizzata di Ras Jedir, senza accesso adeguato ad acqua, cibo o cure. S.D., cittadino della Guinea Conakry, nel luglio 2024 ha tentato la traversata con un gruppo di 46 persone. Dopo cinque giorni in mare senza soccorsi, l’imbarcazione è stata intercettata dalla Guardia Nazionale tunisina. Sbarcato a Sfax, ha subito violenze fisiche e la confisca dei propri effetti, poi è stato trasferito lo stesso giorno in una zona desertica al confine libico. Qui, è rimasto detenuto per tredici giorni in condizioni degradanti, testimone di stupri commessi sulle donne detenute alla presenza delle altre persone migranti. Al termine della detenzione il gruppo è stato venduto a trafficanti libici. Imprigionato dopo la vendita nella prigione di Al-Assah in Libia, è stato liberato previo pagamento di un riscatto di 700 euro da parte della famiglia. A. è un cittadino della Sierra Leone. Con lui e il suo ricorso viene restituita in modo crudo la grammatica delle intercettazioni in mare lungo questa rotta. Il 5 aprile 2024, mentre era a bordo di un’imbarcazione partita da Sfax con altre 42 persone, comprese donne incinte e bambini, la Guardia Nazionale tunisina ha lanciato lacrimogeni verso la barca e poi effettuato manovre per bloccarne la corsa, fino a urtarla con una motovedetta e provocarne l’affondamento. Sono annegati in molti, tra cui donne e bambini. A. è sopravvissuto nuotando a lungo prima di essere recuperato. Riportato a terra a Sfax, è stato ammanettato, picchiato, derubato e insultato insieme agli altri sopravvissuti. Con loro, è stato trasportato con la forza in un’area desertica al confine libico e abbandonato senza acqua né cibo. Alcuni dei suoi compagni sono morti durante la notte. Il giorno dopo il gruppo è stato intercettato da uomini armati e condotto in un centro di detenzione in Libia. Una sequenza chiara, ripetuta: mare, violenza, cattura, deserto, confine, detenzione. E poi vendita, acquisto, detenzione ancora. E ancora e sempre violenza. Chi segue questa rotta da anni la riconosce come strutturale e perfettamente “oliata”. Una sequenza che non ha nulla di eccezionale perché la stessa gabbia nel deserto sotto un traliccio elettrico, la stessa zona di Ras Jedir, la stessa vendita alle guardie di frontiera libiche appaiono, con variazioni minime, in tre casi su quattro. E fanno ugualmente parte delle testimonianze dei già citati rapporti. Davanti alla Corte, i quattro ricorrenti contestano alla Tunisia la violazione di diritti sanciti dalla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli e, nel caso di L., anche dal Protocollo di Maputo sui diritti delle donne in Africa 3. In tutti e quattro i casi si chiede alla Corte di accertare la responsabilità internazionale della Tunisia, disporre un risarcimento integrale dei danni, imporre misure strutturali contro il ripetersi delle violazioni e istituire un meccanismo di monitoraggio dell’attuazione della futura decisione. La procedura non è coercitiva, ma non per questo è priva di valore perché, a seguito di una condanna, lo Stato considerato colpevole deve presentare relazioni periodiche sulle riforme attuate o sul perseguimento dei responsabili. Ma il valore di questa iniziativa sta anche altrove: nell’attivare un meccanismo di consapevolezza a livello di Unione Africana, nella speranza che possa sollecitare iniziative diplomatiche da parte degli Stati di origine dei ricorrenti e, soprattutto, nelle ricadute possibili sul piano europeo. La Tunisia effettua le intercettazioni in mare e gli abbandoni nel deserto grazie ai mezzi, alle unità navali e pickup forniti dall’Unione europea. Difficile, in questo modo, separare la cooperazione Ue-Tunisia dalle violazioni documentate. L’avvocato Masera sottolinea anche che «il ruolo dell’Unione Europea è enorme… La Guardia Costiera tunisina, così come la Guardia Costiera libica, si regge sui fondi, sugli strumenti, sulle dotazioni fornite dall’Unione Europea. Qualche giorno fa, sono ricorsi i tre anni dal memorandum d’accordo UE-Tunisia che è a fondamento delle capacità operative della Tunisia. Ora: se si arrivasse a una decisione della Corte africana che stabilisse la violazione dei diritti dei migranti, questo, giuridicamente, non avrebbe degli effetti immediati nel togliere la legittimità del memorandum, però potrebbe essere un elemento politico forte». E lo sarebbe anche nei confronti degli stati africani e dell’Unione africana. Sul fronte libico, il nodo è già arrivato in sede penale: sono stati depositati ricorsi alla Corte Penale Internazionale per la complicità di autorità italiane, di altri Stati europei e delle stesse istituzioni dell’Unione nei crimini contro l’umanità commessi in Libia. Un terreno che, se percorso fino in fondo, potrebbe aprire la strada a un’analoga contestazione della responsabilità europea rispetto alla Tunisia. Certo, il precedente libico invita alla cautela. Le violazioni documentate in Libia non hanno prodotto alcuna revisione della cooperazione tra Ue e questo paese. Gli accordi sono stati rinnovati. Nulla garantisce che l’esito sarà diverso per la Tunisia. Masera non nasconde il pessimismo: «Che cosa succede in Tunisia è ormai chiarissimo da molto tempo e il Parlamento europeo non si è mosso di un millimetro». Basti pensare che il 17 giugno la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato la consegna imminente di altre tre navi di ricerca e soccorso a Tunisi. Nel frattempo, il calo degli arrivi dalla sponda sud del Mediterraneo centrale continua a essere narrato come un successo delle politiche di contenimento: secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, dal 1° gennaio al 16 luglio di quest’anno sono approdate 15.391 persone, contro le oltre 30mila registrate nello stesso periodo del 2024 4. Come sempre, i numeri non raccontano chi sia rimasto dall’altra parte del central Med, né come sia stato bloccato, respinto, venduto, comprato e costantemente privato dei propri diritti. Tuttavia, come Luca Masera invita a riflettere, un’eventuale condanna da parte della Corte Africana renderebbe sensibilmente complicato l’inserimento della Tunisia nella lista di paesi terzi “sicuri” come impone il Patto Ue su Migrazione e Asilo. «Da un punto di vista formale è ovvio che non c’è una diretta e immediata conseguenza, cioè la condanna da parte della Corte africana, automaticamente non ha come effetto l’eliminazione della Tunisia dalla lista dei paesi sicuri, tuttavia ne permette la contestazione di fronte alla Corte di giustizia dell’UE. E questo è un passaggio importante: quindi non è una valutazione puramente e arbitrariamente politica che permette di nominare come sicuro qualsiasi paese. C’è comunque un vaglio giudiziario. Ecco, di fronte ad un vaglio giudiziario, la presenza di un’eventuale condanna della Corte africana avrebbe un peso estremamente importante. Innanzitutto, perché tendenzialmente le Corti dei diritti dell’uomo tendono a riconoscere reciprocamente le proprie decisioni. Quindi se ci troviamo di fronte a una sentenza della Corte africana che dice non è un paese sicuro la Tunisia, i giudici di Strasburgo devono prendere in considerazione quella decisione importante. Quindi, sia pure indirettamente e con meccanismi faticosi, una decisione del genere potrebbe avere un impatto sulla qualificazione della Tunisia come paese sicuro», sottolinea Masera. E la Tunisia è sempre più lontana dall’essere terra di difesa di libertà e diritti: le organizzazioni che documentano gli abusi o forniscono assistenza legale e umanitaria alle persone migranti operano in un contesto sempre più ostile, segnato da campagne di criminalizzazione e restrizioni amministrative. Nel paese che è stata la culla della Primavera araba, non solo aumentano le violenze contro chi migra, ma anche la pressione su chi cerca di renderle visibili. Forse, questo ricorso alla Corte Africana permetterà di raccontare cosa accade in Tunisia e di eliminare due versioni incompatibili di una stessa storia. Alla domanda su come possano convivere queste due narrazioni, Masera risponde senza esitazioni: «Tutte queste violazioni sono punite e vietate da una serie infinita di testi internazionali. Non c’è nessun dubbio che ci siano delle violazioni del diritto internazionale. Il problema è che la nostra politica vuole non vederle. L’idea che si concludano degli accordi con la Libia e con soggetti, parti di milizie, sottoposti a procedimento davanti alla Corte Penale Internazionale è una cosa incredibile. Noi l’abbiamo scritto: si tratta di una forma di concorso in un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di crimini contro l’umanità. Quindi si tratta di un dato che, anche giuridicamente è guardabile in termini gravissimi. Ma è ovvio che il dato su cui poi noi tutti insistiamo di più è far passare nell’opinione pubblica l’insostenibilità di questa posizione, cioè l’idea di dire “noi collaboriamo, noi forniamo le armi a delle milizie, a delle strutture – anche statali – che sappiamo ormai da decenni essere sostanzialmente delle bande di torturatori e di estorsori». 1. Tratta, provocato naufragio, abbandono nel deserto: La Tunisia di fronte alla Corte Africana per i Diritti Umani e dei Popoli – ASGI, 30.06.2026 ↩︎ 2. Anno del Memorandum d’intesa anti-flussi firmato con l’Unione europea ↩︎ 3. Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa ↩︎ 4. Cruscotto statistico giornaliero 16-07-2026 – Ministero dell’Interno ↩︎
La CPI avvia uno storico processo sui crimini contro l’umanità nel sistema detentivo libico
La decisione della Corte penale internazionale (CPI) di confermare il 16 luglio tutti i 17 capi d’imputazione a carico di Khaled Mohamed Ali El Hishri e di rinviare il caso a giudizio segna una svolta storica per i sopravvissuti dei crimini commessi nel carcere di Mitiga e per la giustizia in Libia. È il primo processo che scaturisce dall’indagine della CPI sulla Libia da quando, nel 2011, la situazione è stata deferita alla Corte. La decisione riconosce la gravità e l’ampiezza dei presunti crimini commessi contro detenuti libici e non libici, tra cui persone migranti e rifugiate, e avvicina i sopravvissuti all’accesso alla giustizia, alla verità e alla riparazione. Approfondimenti DA MITIGA ALL’AJA: ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE LE UDIENZE CONTRO EL HISHRI, PARI GRADO DI ALMASRI Mediterranea e Refugees in Libya: «Sotto processo è il sistema Libia» Redazione 21 Maggio 2026 «La mia più grande gioia e soddisfazione nascono dal fatto di aver continuato a riporre fiducia nella CPI perché affermasse la verità e la giustizia in mio nome», ha dichiarato David Yambio, fondatore e direttore esecutivo dell’organizzazione guidata da sopravvissuti Refugees in Libya. «Quella fiducia si è accompagnata a un impegno incrollabile, di fronte al trauma mentale, fisico e psicologico che ho dovuto rivivere più e più volte. E se da un lato la mia fiducia nella Corte non viene meno, dall’altro spero che tutto questo non si fermi a El Hishri, ma arrivi a chiamare in causa anche le responsabilità degli attori europei». La Camera preliminare ha ritenuto sussistenti motivi sostanziali per credere che El Hishri sia responsabile di 17 capi di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, tra cui imprigionamento, oltraggi alla dignità personale, tortura, stupro, omicidio, riduzione in schiavitù e persecuzione. Figura di vertice di una potente milizia libica di Tripoli, già nota come SDF/RADA e collegata al Consiglio presidenziale libico, El Hishri avrebbe esercitato un’autorità generale sul carcere di Mitiga e un controllo diretto sulla sezione femminile. Particolarmente significativa è la conferma dei capi d’imputazione di riduzione in schiavitù e persecuzione. Con un’applicazione innovativa dell’approccio intersezionale, la Camera ha riconosciuto che i crimini contestati hanno colpito le persone detenute in modo differente a seconda di fattori che si sovrappongono. Ha rilevato, in particolare, che le persone migranti nere sono state ridotte in schiavitù e perseguitate per l’effetto combinato della loro nazionalità, etnia e condizione migratoria, anche attraverso il lavoro forzato su base razziale e altre forme di sfruttamento e abuso. Si tratta di un importante riconoscimento delle esperienze specifiche vissute da persone migranti e rifugiate. «È un risultato straordinario per i sopravvissuti, che continuano a battersi perché venga riconosciuta la realtà di Mitiga in tutta la sua portata, in particolare la riduzione in schiavitù e la persecuzione di migranti e rifugiati», ha affermato Allison West, consulente legale di ECCHR. «L’accertamento delle responsabilità non può fermarsi ai muri del carcere di Mitiga. Il Procuratore deve ora indagare sul sistema più ampio che ha portato le persone in detenzione e ne ha garantito il funzionamento, compreso il ruolo e la possibile responsabilità penale dei decisori politici dell’UE e degli Stati membri». Insieme a Refugees in Libya, ECCHR sostiene la partecipazione al procedimento dei sopravvissuti che si trovano in Europa, in Libia e in altri Paesi africani, in particolare persone nere. La decisione di andare a processo è un forte riconoscimento dell’importanza delle loro testimonianze, ascoltate e documentate. La Corte deve ora considerare prioritario garantire alle vittime informazioni tempestive e accessibili, oltre a una rappresentanza legale indipendente e da loro scelta, così che possano partecipare in modo sicuro e sostanziale. El Hishri resta comunque solo uno degli autori all’interno di un sistema molto più vasto di detenzione arbitraria, sfruttamento e abusi. I mandati d’arresto pendenti devono essere rispettati dagli Stati parte della CPI e dalle autorità libiche, compreso quello nei confronti di Osama Elmasry Njeem, conosciuto come Almasri: la condanna attualmente emessa nei suoi confronti in Libia non fa venir meno l’obbligo delle autorità di cooperare con la Corte e di consegnarlo alla CPI perché si avvii un ulteriore procedimento. Le testimonianze dei sopravvissuti depositate nel caso El Hishri raccontano anche di come siano stati catturati in mare dalla cosiddetta Guardia costiera libica prima di essere condotti nel carcere di Mitiga. Altri hanno spiegato di essere stati trasferiti da o verso i centri di detenzione finanziati dall’UE. L’indagine, della CPI sulla Libia, sottolinea ECCHR, deve essere estesa fino a comprendere l’intera gamma dei crimini commessi nel Paese, incluso il ruolo e la responsabilità giuridica di funzionari dell’UE e degli Stati membri. Questa decisione, prosegue l’organizzazione, arriva mentre in Libia si intensifica la campagna contro le persone migranti e rifugiate nere, fatta di raid violenti e attacchi di massa, e mentre l’UE rafforza la cooperazione con le autorità libiche nel tentativo di impedire alle persone migranti di raggiungere l’Europa. Arriva anche in un momento di pressione politica senza precedenti sulla CPI e di rinnovati tentativi di ostacolarne il lavoro. Portare a processo il primo caso libico della Corte dimostra perché una giustizia internazionale indipendente resti indispensabile. Sulla decisione è intervenuta anche Mediterranea Saving Humans, che in questi anni ha raccolto le testimonianze delle sopravvissute e dei sopravvissuti e contrastato la narrazione di una Libia «porto sicuro». Per l’organizzazione si tratta di «un primo, fondamentale passo verso la giustizia»: «Mitiga non è stata un’eccezione. È stata uno degli ingranaggi di un sistema di detenzione, violenza e sfruttamento che per anni è stato alimentato anche dalle politiche europee di esternalizzazione delle frontiere, attraverso il sostegno economico, logistico e politico agli apparati libici incaricati di intercettare e rinchiudere le persone migranti». El Hishri e Almasri, sottolinea l’organizzazione, «sono stati tra i protagonisti di questo sistema di violenza e impunità che ha avuto nel carcere di Mitiga uno dei suoi principali epicentri. Le responsabilità individuali dovranno essere definitivamente accertate nei tribunali. Ma esistono anche responsabilità politiche che non possono continuare a essere ignorate».
Grecia: un bonus di 250 euro per ogni rimpatrio volontario
Con Decreto Ministeriale Congiunto, la Repubblica Ellenica ha riformato il sistema di orientamento legale gratuito per i richiedenti asilo 1. Tra le novità introdotte figura anche un compenso di 250 euro riconosciuto al rappresentante legale per ciascun rimpatrio volontario assistito portato a termine. Una misura che presenta profili di analogia con il modello italiano introdotto dall’art. 30-bis del d.l. 23/2026, poi modificato dal d.l. 55/2026 (convertito dalla l. 103/2026) 2. Formalmente, il provvedimento 3 intende dare attuazione all’obbligo di garantire il diritto all’orientamento legale, nonché all’assistenza e alla rappresentanza legale, previsto dagli artt. 15 e 19 del Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale e dal considerando 39 e dall’art. 21 del Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Nella pratica, tuttavia, la riforma greca evidenzia ancora una volta la natura selettiva dell’attuazione delle disposizioni del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: mentre si consolida un’ipertrofia normativa funzionale alla restrizione dell’accesso alla protezione internazionale e al rafforzamento degli strumenti di rimpatrio, gli obblighi positivi di garanzia dei diritti fondamentali rimangono privi di un’effettiva implementazione. Il provvedimento ridefinisce infatti la funzione stessa dell’orientamento legale, incidendo sul suo carattere di servizio indipendente, verificabile e trasparente. Da servizio di emancipazione giuridica, volto a ridurre la vulnerabilità della persona migrante e a garantire un presidio contro l’espulsione, l’orientamento legale viene rifunzionalizzato come segmento operativo del dispositivo della deportazione. Non si limita ad accompagnare la rimozione, ma contribuisce a costruire le condizioni materiali e simboliche entro cui il rimpatrio finisce per apparire come unica opzione razionale. Integrando il diritto all’assistenza legale nel paradigma politico sintetizzato dallo stesso Ministro Plevris nella formula ‘carcere o rimpatrio’ 4, l’intervento finisce così per incidere sulle condizioni di accesso effettivo al diritto d’asilo, restringendo lo spazio del diritto all’informazione giuridica. Un diritto che precede il diritto d’asilo stesso: un pre-diritto, poiché solo attraverso la conoscenza dei propri diritti e degli strumenti di tutela disponibili una garanzia formale può tradursi in una protezione effettiva. I principali profili di criticità introdotti dal Decreto riguardano l’individuazione degli avvocati incaricati dell’orientamento legale, la garanzia dell’accuratezza e dell’indipendenza delle informazioni fornite, il meccanismo di incentivo economico previsto e le modalità concrete di attuazione dell’obbligo informativo attraverso sessioni collettive. * L’orientamento potrà essere prestato esclusivamente dagli avvocati iscritti al Registro degli Avvocati per l’Orientamento Legale, con il rischio di indebolire il ruolo degli avvocati delle organizzazioni della società civile che garantiscono supporto legale indipendente alle persone migranti. * Le sessioni di orientamento sono organizzate prevalentemente in forma collettiva, con gruppi di quindici persone, estendibili fino a cinquanta partecipanti. Una modalità che appare difficilmente compatibile con la natura individuale della procedura di asilo. * La partecipazione del personale ministeriale alle sessioni informative solleva interrogativi rispetto alla reale autonomia dell’informazione fornita e alla garanzia della necessaria riservatezza del rapporto tra persona assistita e professionista legale. * Ai professionisti incaricati sono riconosciuti 160 euro per ciascuna sessione di orientamento legale e 250 euro aggiuntivi qualora, entro due mesi dalla consulenza, il cittadino di Paese terzo presenti una domanda di rimpatrio volontario e la relativa procedura venga completata. Tale previsione introduce un meccanismo premiale collegato all’esito della procedura, anziché alla qualità dell’orientamento prestato o alla tutela dell’interesse della persona assistita. * Gli avvocati iscritti al Registro che prestano orientamento legale gratuito non possono successivamente assumere la rappresentanza dello stesso richiedente asilo nelle fasi successive della procedura di protezione internazionale. Tale previsione rischia di creare una sovrapposizione tra la funzione di tutela legale e quella di orientamento amministrativo alla procedura di rimpatrio, compromettendo la continuità della difesa e la piena indipendenza dell’assistenza fornita. Infine, assume particolare rilievo il contenuto dell’informazione fornita ai richiedenti. Per le persone provenienti da Paesi i cui cittadini presentano un tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20%, il decreto prevede che vengano informate anche sulle conseguenze dell’ingresso e del soggiorno ‘illegale’ in Grecia e sulle modalità di accesso ai programmi di rimpatrio volontario. In termini di deportability, la minaccia del rimpatrio non opera più soltanto come possibilità esterna che incombe sulla persona migrante, ma viene progressivamente incorporata negli stessi dispositivi chiamati a informarla e assisterla. La riforma ha incontrato l’opposizione dell’Ordine degli Avvocati greco, che ha chiesto il ritiro del bonus rimpatrio e della presenza del personale ministeriale nelle sessioni informative. Secondo la posizione espressa dall’avvocatura, l’orientamento legale deve rimanere libero da incentivi economici legati all’esito della procedura e da interferenze dell’autorità pubblica, poiché solo un supporto indipendente può garantire un’informazione effettivamente orientata alla tutela dei diritti, costituendo così uno spazio di tutela capace di interrompere la condizione permanente di deportability. 1. European Lawyers Lesvos, 2026. New System of Legal Guidance under the EU Pact ↩︎ 2. Per ulteriori informazioni, si veda: Avvocati e rimpatri: un incentivo contro diritti e deontologia ↩︎ 3. Si veda: Grecia: incentivi economici agli avvocati per aumentare le deportazioni – Melting Pot (17 luglio 2026) ↩︎ 4. Per ulteriori informazioni, si veda: A legally questionable migration framework: Greece’s experiment to combat “illegal arrivals” ↩︎
Catania e Ortona: due nuove sentenze smontano le accuse contro le navi di soccorso
Prima le accuse e la gogna mediatica, i fermi delle navi, le sanzioni pecuniarie, gli anni di procedimenti. Poi, quando si è costretti a difendersi e ricorrere ai giudici, l’assoluzione senza che le istituzioni ne prendano atto e perlomeno chiedano scusa, dicano “ci siamo sbagliati“. È un copione ormai rituale quello che si è ripetuto questa settimana, quando due tribunali italiani hanno smontato modalità diverse per ostacolare e criminalizzare le organizzazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. A Catania è stato assolto il team di SOS Méditerranée dall’accusa di traffico illecito di rifiuti; a Ortona un giudice ha dichiarato illegittimo il fermo della nave Humanity 1. Due vicende che sono distinte ma che hanno la stessa logica di fondo: usare strumenti repressivi e accuse pretestuose come arma contro chi soccorre vite in mare. CATANIA: NOVE ANNI DI ACCUSE INVENTATE A distanza di nove anni dall’avvio del procedimento, il Tribunale penale di Catania ha assolto un membro di SOS Méditerranée e gli altri ex componenti dell’equipaggio della nave Aquarius dalle accuse di presunte attività illegali e traffico illecito di rifiuti. Il caso nasce da un’indagine della Procura di Catania sullo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo durante le operazioni dell’Aquarius nel 2017 e nel 2018: gli indumenti delle persone soccorse e i materiali generati dalle attività mediche. La Procura aveva scelto di classificare quegli oggetti come rifiuti sanitari infettivi, da trattare con procedure speciali e costi più elevati, una qualificazione che l’organizzazione ha sempre contestato. Al Viminale sedeva Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio nel governo Conte I, e la sua politica dei porti chiusi, dei decreti sicurezza e di criminalizzazione della solidarietà era nel pieno della sua propaganda mediatica. Il 5 novembre 2018 quella lettura giudiziaria si era già tradotta nella richiesta di sequestro dell’Aquarius, all’epoca gestita da SOS Méditerranée insieme a Medici Senza Frontiere, con l’accusa – rivolta all’allora Coordinatore delle attività SAR – di aver organizzato un traffico illecito di rifiuti per risparmiare denaro, generando un presunto rischio sanitario sul territorio italiano. Una ricostruzione che l’assoluzione ribalta. Per la gestione dei rifiuti, ricorda l’organizzazione, i team hanno sempre seguito procedure standard basate sulle normative vigenti e su regolari contratti con agenti portuali e aziende autorizzate: tutti i materiali sono stati consegnati agli operatori abilitati e destinati allo smaltimento ordinario, senza che a bordo si sia mai verificato alcun rischio per la salute pubblica. L’ONG francese, che ha da poco celebrato 10 anni di attività, ha accolto la decisione con sollievo, pur rivendicando il peso che questi anni hanno scaricato sull’organizzazione e sul suo personale. E ha giustamente letto la vicenda per quello che è: l’ennesimo esempio di come i governi italiani manipolino la legge e strumentalizzino le norme amministrative per ostacolare, intralciare e criminalizzare le attività di salvataggio nel Mediterraneo centrale. ANCORA UNA VOLTA: LA LIBIA NON È UN PORTO SICURO Ph: Sofia Bifulco – SOS Humanity Il tribunale di Ortona – in perfetta continuità con tutte le precedenti decisioni che riguardano il cosiddetto “Decreto Piantedosi” – ha consegnato all’alleanza Justice Fleet un’altra vittoria giudiziaria, stabilendo che il fermo della nave di soccorso Humanity 1 – disposto nel dicembre 2025 – era illegittimo. La sentenza ribadisce quanto già affermato dalle precedenti pronunce dei tribunali: detenere le navi di soccorso per non aver coordinato le operazioni con il centro di coordinamento libico viola il diritto marittimo internazionale, perché è «assolutamente impossibile» considerare la Libia un luogo sicuro, dal momento che le violazioni dei diritti umani nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti proseguono impunemente. Il fermo colpiva la Humanity 1 dopo il soccorso di 160 persone in pericolo: le autorità italiane avevano bloccato la nave perché l’equipaggio non aveva comunicato con il centro di coordinamento dei soccorsi libico. SOS Humanity e Justice Fleet non riconoscono la cosiddetta Guardia Costiera libica come attore legittimo, poiché sono accertati i suoi gravi crimini contro le persone in fuga. «In un’ennesima sentenza, un giudice italiano ha affermato che è illegale imporre a un comandante di comunicare con il centro di coordinamento libico per il soccorso, poiché la Libia non può essere considerata un luogo sicuro per le persone soccorse in mare», spiega Cristina Laura Cecchini, avvocata di SOS Humanity. LE ASSOLUZIONI NON FERMANO PERÒ LA STRATEGIA REPRESSIVA Che le vittorie in tribunale non si traducano automaticamente in un cambio di rotta lo dimostra la cronaca degli stessi giorni. Il 9 luglio è stato emesso un provvedimento di fermo di 45 giorni nei confronti della Trotamar III, gestita da CompassCollective, il cui equipaggio si era rifiutato – anche qui – di comunicare con il centro di coordinamento libico dopo aver soccorso 25 persone. «Il fermo della Trotamar III e la nostra vittoria in tribunale, ottenuta quasi contemporaneamente in un caso analogo, mettono a nudo la posizione giuridica altamente discutibile del governo italiano, che insiste affinché le navi delle ONG comunichino con questi attori libici illegittimi», ha osservato Wasil Schauseil, portavoce di SOS Humanity. «Mentre i tribunali sottolineano le condizioni disumane a cui sono sottoposti migranti e rifugiati in Libia, i governi europei stanno intensificando i propri sforzi per impedire a queste persone di fuggire dal Paese». È qui che la vicenda giudiziaria si salda a quella politica. I documenti pubblicati da Statewatch mostrano che l’UE e i suoi Stati membri continuano ad ampliare la cooperazione in materia migratoria con le autorità libiche pur essendo consapevoli delle condizioni disumane e delle torture nei centri detentivi, dell’ostilità diffusa verso le persone migranti e della repressione delle ONG. Un rapporto del 2025 l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha, infine, documentato la responsabilità europea nelle violazioni sistematiche dei diritti umani in Libia. Catania e Ortona, insomma, raccontano la stessa storia da due angolazioni diverse: da un lato l’accusa costruita a tavolino che si sgretola davanti a un giudice, dall’altro il riconoscimento che il modello di esternalizzazione delle frontiere si regge su un attore criminale che i tribunali stessi giudicano illegittimo. Le assoluzioni alla fine arrivano, ma dopo anni di fango e di costi enormi, con un Paese incattivito che parla di “remigrazione” e uno spostamento verso l’estrema destra di tutta la politica europea. Nel contempo, la macchina spietata della criminalizzazione e dell’esternalizzazione dei confini continua a produrre un mix letale di violenza e morte.
UE: l’accordo con la Tunisia sulla migrazione peggiora le violazioni dei diritti umani
«L’Unione Europea (UE) e i suoi Stati membri dovrebbero denunciare pubblicamente le violazioni dei diritti umani in Tunisia e smettere di finanziare le attività abusive di controllo dell’immigrazione», hanno affermato 46 organizzazioni di tutela dei diritti umani in una dichiarazione congiunta che è stata diffusa ieri. L’appello giunge a tre anni dalla firma, il 16 luglio 2023, del protocollo d’intesa (MoU) tra l’UE e la Tunisia, motivato in gran parte dalla ricerca della cooperazione tunisina per impedire le partenze irregolari di imbarcazioni che trasportano migranti e richiedenti asilo verso l’Europa. Il MoU ha alimentato e normalizzato gravi violazioni dei diritti umani in Tunisia. In alcuni casi, questi abusi hanno persino portato alla morte di persone migranti. Il proseguimento della cooperazione in materia di migrazione con la Tunisia rende l’UE complice delle violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza tunisine. Nell’ambito della componente migratoria dell’accordo, l’UE e i suoi Stati membri hanno stanziato 105 milioni di euro per le intercettazioni in mare e le attività di controllo delle frontiere in Tunisia. Almeno 65 milioni di euro sono già stati stanziati per addestrare ed equipaggiare entità responsabili di abusi, in particolare la Guardia Costiera tunisina e il Centro di coordinamento tunisino per il soccorso in mare. «Le persone che abbiamo soccorso da situazioni di pericolo in mare hanno raccontato al nostro equipaggio storie strazianti di torture, violenze sessuali e abusi razzisti subiti in Tunisia», ha affermato Marie Michel, esperta di politiche presso SOS Humanity. «La Guardia Costiera tunisina, sostenuta dall’UE, agisce con violenza contro le persone in pericolo in mare e le riporta con la forza in un sistema di abusi che comporta un alto rischio di essere deportate nel deserto o trafficate verso la Libia. Con ogni euro versato alle forze di sicurezza responsabili, l’UE sta consolidando un sistema di abusi contro persone in cerca di protezione». Da quando l’accordo è stato firmato, gli organismi delle Nazioni Unite e le organizzazioni della società civile hanno documentato gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza tunisine nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, tra cui comportamenti pericolosi e violenti durante le intercettazioni in mare; detenzioni arbitrarie; torture e altri maltrattamenti, compresa la violenza sessuale; ed espulsioni collettive verso i paesi confinanti. Rapporti e dossier WOMEN STATE TRAFFICKING: GENERE, RAZZIALIZZAZIONE E VIOLENZA DI STATO TRA TUNISIA E LIBIA Il nuovo report di RR[X] documenta la catena di detenzione, vendita e abuso che colpisce le donne migranti nel silenzio complice dell'UE Roberta Derosas 16 Aprile 2026 La retorica razzista e le pratiche discriminatorie dei funzionari tunisini nei confronti degli africani neri, compresi i cittadini tunisini, hanno alimentato la violenza razzista e il profiling razziale. Le autorità tunisine hanno preso di mira le organizzazioni della società civile che forniscono assistenza indispensabile a rifugiati e richiedenti asilo, ricorrendo anche ad arresti e procedimenti penali. A partire da giugno 2024 hanno sospeso le attività relative all’asilo e le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato da parte dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), eliminando di fatto l’accesso all’asilo nel Paese. «Da quando il presidente ha definito la migrazione un “piano criminale volto a modificare la composizione demografica della Tunisia” – discorso che ha preceduto la firma del protocollo d’intesa – i nostri meccanismi di assistenza legale hanno registrato un forte aumento delle richieste da parte di migranti e richiedenti asilo», ha affermato Emma Cabrol, direttrice regionale Euro-Mediterranea di Avocats Sans Frontières. «Queste richieste – ha sottolineato – provengono generalmente da persone arrestate nel corso di operazioni di sicurezza su larga scala in cui i loro diritti non sono stati rispettati, da persone sfrattate con la forza dalle loro abitazioni o sottoposte ad abusi da parte di privati, nonché da richiedenti asilo che incontrano gravi ostacoli nell’accedere alla protezione». «Le testimonianze che raccogliamo attraverso la nostra assistenza legale rivelano livelli senza precedenti di violenza e vulnerabilità subiti dai migranti in Tunisia, sia da parte di attori statali che non statali. Con l’aggravarsi degli ostacoli nell’accesso all’alloggio, al lavoro e a percorsi sicuri per lasciare il Paese, molti migranti descrivono la loro situazione come una prigione a cielo aperto», ha infine concluso la direttrice di ASF. Nonostante le gravi preoccupazioni e le raccomandazioni sollevate dal Mediatore europeo e dalla Corte dei conti europea nel 2024, la Commissione europea non è riuscita a dimostrare che il proseguimento dei finanziamenti, della formazione, della fornitura di attrezzature e del sostegno operativo alle autorità tunisine sia conforme agli obblighi giuridici dell’UE e alle garanzie contenute nei suoi strumenti di finanziamento, hanno affermato le organizzazioni. La cooperazione in materia di migrazione non dovrebbe essere considerata separatamente dal contesto dei diritti umani in Tunisia, hanno affermato le organizzazioni. Le stesse istituzioni statali tunisine, sostenute da finanziamenti dell’UE e responsabili del controllo delle frontiere e dell’applicazione delle norme sull’immigrazione – in particolare la Guardia Nazionale tunisina e la polizia – sono anche implicate nella repressione in corso contro il dissenso, l’indipendenza giudiziaria e la criminalizzazione delle organizzazioni non governative, in atto dal 2021, quando il presidente Kais Saied ha preso il potere. Le autorità tunisine hanno intensificato gli abusi contro gli oppositori politici,i giornalisti, gli avvocati e le organizzazioni della società civile, ricorrendo anche ad arresti arbitrari, detenzioni, indagini penali, restrizioni amministrative e altre forme di repressione. Nel febbraio 2026, l’UE ha aggiunto la Tunisia a un elenco dei cosiddetti «paesi di origine sicuri», nonostante le conclusioni di esperti delle Nazioni Unite, di Amnesty International, di Human Rights Watch, dell’Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT) e di giornalisti d’inchiesta secondo cui la Tunisia non è un «luogo sicuro» ai sensi del diritto marittimo. La cooperazione dell’UE in materia di migrazione senza garanzie efficaci, se proseguita, si inserisce in un sistema più ampio di governance autoritaria – e rischia di rafforzarlo e perpetuarlo -, hanno dichiarato le organizzazioni firmatarie. «L’UE non può fingere di difendere i diritti umani mentre rafforza la cooperazione con le autorità tunisine responsabili della repressione del dissenso e degli abusi nei confronti dei migranti», ha concluso Friederike Mager, coordinatrice senior per le attività di advocacy presso l’UE di Human Rights Watch. «A tre anni dal suo accordo illegittimo con la Tunisia, l’UE dovrebbe prendere posizione contro le violazioni e porre i diritti umani – non il controllo dell’immigrazione – al centro del proprio impegno, con parametri chiari e conseguenze concrete qualora gli abusi dovessero continuare». ”A Blueprint For Complicity”. Joint Statement by 46 human rights and humanitarian organizations
Ai margini dell’Europa: salute mentale, abuso di sostanze e autolesionismo tra i minori non accompagnati a Ceuta
AUDREY BENSON, ATTIVISTA DI NO NAME KITCHEN 1 Questo articolo accompagna la pubblicazione del report “Sobrevivir al Limbo: una investigación sobre (ab)uso de sustancias y conductas autolesivas en menores no acompañados en Ceuta” 2, che approfondisce le condizioni di vita, la salute mentale e l’accesso ai diritti dei minori non accompagnati a Ceuta (enclave-confine tra Spagna e Marocco). Attraverso testimonianze dirette, osservazione sul campo e analisi del contesto istituzionale, il report documenta l’impatto dell’abbandono sistemico e delle politiche di frontiera sul benessere di questi ragazzi. Rayan (15 anni, Tetouan) era accasciato sulla spalla di Ana nella sala d’attesa dell’Ospedale Universitario di Ceuta. Aveva il viso contuso e gonfio a causa di una caduta. Ana ed io, entrambe volontarie di No Name Kitchen (NNK), lo avevamo accompagnato all’ospedale perché potessero visitarlo. Siamo rimaste sedute lì per ore, pensando che si fosse semplicemente addormentato. Ma quando finalmente hanno chiamato il suo nome e lui non ha risposto, ci siamo rese conto che qualcosa non andava: non stava dormendo. Era svenuto. Alla fine siamo riuscite a farlo alzare e a portarlo nella sala visite. Aveva fatto uso di hashish, Klonopin e Lyrica per tutto il giorno. Quell’episodio è diventato il simbolo di una realtà che ho osservato durante un periodo di volontariato con No Name Kitchen (NNK), organizzazione che sostiene le persone in movimento in diverse frontiere d’Europa. Come referente sanitaria, ho fornito primo soccorso e supporto all’accesso ai servizi sanitari di emergenza. Ciò che mi colpiva non erano solo le lesioni fisiche, ma la diffusione di abuso di sostanze e autolesionismo tra i minori non accompagnati, segnali evidenti di un profondo disagio psicologico. Il consumo di sostanze e l’autolesionismo a Ceuta non devono essere interpretati come ribellione adolescenziale, patologia individuale o devianza culturale. Si tratta di strategie di adattamento plasmate dalle condizioni in cui questi ragazzi sono costretti a vivere. Questo è importante perché il modo in cui definiamo un problema determina il modo in cui vi rispondiamo. Se definiamo questi ragazzi «pericolosi», giustifichiamo la sorveglianza. Se li definiamo «disobbedienti», giustifichiamo la punizione. Se li definiamo «spezzati», corriamo il rischio di ridurli alle loro ferite. Ma se comprendiamo il consumo di sostanze e l’autolesionismo come risposte all’abbandono, la domanda cambia. Non è più «Cosa c’è che non va in questi minori?», ma «Cosa abbiamo permesso che accadesse intorno a loro e cosa servirebbe affinché la sopravvivenza non fosse solo meno dolorosa, ma un atto di gioia e dignità?». In questo contesto, i cosiddetti “comportamenti dannosi” rappresentano strategie di sopravvivenza sviluppate in risposta a stress estremo, esclusione e abbandono istituzionale. Tra questi rientrano l’uso di sostanze (hashish, Lyrica, Roche, colla) e l’autolesionismo non suicidario, come tagli e ustioni. A livello europeo, la letteratura documenta un elevato carico di sofferenza mentale tra i minori non accompagnati. Le ricerche riportano alti tassi di disturbo post-traumatico da stress, depressione e ansia, oltre a una maggiore incidenza di autolesionismo e consumo di sostanze rispetto ai coetanei accompagnati. Detenzione, discriminazione e isolamento sono indicati come fattori di rischio rilevanti. Nelle enclavi spagnole di Ceuta e Melilla, invece, mancano quasi del tutto ricerche e sistemi di monitoraggio sulla salute mentale dei minori migranti. La maggior parte delle informazioni proviene dal lavoro sul campo delle organizzazioni e da sporadiche segnalazioni sui diritti umani. Questa invisibilità contribuisce al sottofinanziamento dei servizi e alla mancanza di controllo sulle pratiche dannose. Ceuta, enclave spagnola al confine con il Marocco, rappresenta uno dei pochi punti di accesso terrestri tra Africa ed Europa. Ogni anno molti minori, soprattutto marocchini, rischiano la vita attraversando il mare a nuoto. La città ospita centinaia di minori non accompagnati in un sistema di accoglienza da tempo sotto pressione e incapace di rispondere adeguatamente ai bisogni esistenti. Una volta arrivati, molti restano bloccati per anni. Non possono raggiungere legalmente la Spagna continentale senza un trasferimento ufficiale e spesso vivono in strutture sovraffollate o per strada. I respingimenti continuano a essere segnalati nonostante le condanne internazionali, mentre razzismo e discriminazione permeano sia le istituzioni sia la vita quotidiana. La maggior parte dei sette centri per minori è gestita da soggetti privati. I ragazzi descrivono condizioni dure e punitive, soprattutto per chi viene considerato “problematico”. Un ex dipendente, intervistato da NNK, ha confermato episodi di violenza, insulti e negligenza. Anche l’assistenza sanitaria appare insufficiente: non vi sono medici a tempo pieno e la somministrazione dei farmaci ricade spesso su personale non qualificato. Resoconti locali hanno inoltre evidenziato gravi carenze nell’accesso ai servizi di salute mentale e tempi di attesa incompatibili con bisogni spesso urgenti. Questi ragazzi vivono molteplici forme di marginalizzazione: sono migranti, minori, musulmani e spesso vittime di discriminazione razziale. Il razzismo anti-marocchino, alimentato da narrazioni politiche ostili, contribuisce a rafforzare esclusione e vulnerabilità. Ahmed, 15 anni, reclutato come spacciatore quando era bambino, cerca di costruirsi un’immagine di forza per sopravvivere alla vita di strada. Racconta di aver smesso di assumere pillole perché aumentavano il desiderio di autolesionarsi. «Ora fumo solo erba», dice, percependola come un’alternativa meno pericolosa. Opportunità educative, sportive e culturali sono limitate. Molti ragazzi vengono allontanati dagli spazi pubblici o guardati con sospetto. Anche le attività organizzate da NNK – sport, nuoto, tagli di capelli e momenti di socialità – sono spesso oggetto di controlli e sorveglianza. In tutta la Spagna, i minori migranti che vivono per strada incontrano ostacoli nell’accesso a scuole, centri giovanili e servizi comunitari, perdendo così importanti fattori di protezione. Abbiamo osservato un fenomeno significativo. Quando i ragazzi disponevano di maggior libertà di movimento e di spazi di socializzazione, si registravano meno episodi di autolesionismo, meno consumo problematico di sostanze e meno accessi al pronto soccorso. Questo suggerisce che il contesto sociale può influenzare direttamente il livello di sofferenza e il rischio di comportamenti dannosi. Per questo sono necessari un monitoraggio sistematico della salute mentale a Ceuta, servizi accessibili e informati sul trauma, percorsi rapidi di presa in carico e accesso garantito a fattori stabilizzanti come sonno, alimentazione, attività ricreative e spazi pubblici sicuri. Occorrono inoltre tutele effettive contro i respingimenti e investimenti pubblici stabili nell’assistenza sanitaria, educativa e sociale. Come osserva lo psichiatra Bessel van der Kolk in The Body Keeps the Score, la rabbia che non trova uno sbocco può trasformarsi in depressione, odio verso se stessi e comportamenti autodistruttivi. Questo è il costo dell’abbandono cronico: frontiere che feriscono e istituzioni che voltano le spalle. È una realtà che dovrebbe spingere decisori politici, società civile e comunità locali a creare spazi sicuri in cui il dolore possa essere accolto prima di trasformarsi in ulteriore sofferenza. 1. L’adattamento dell’articolo è a cura di Francesca Fusaro e Alessia Albano di No Name Kitchen ↩︎ 2. Il report completo è disponibile in spagnolo e inglese ↩︎
Quel Lager moderno che sorge nella periferia di Roma
LINDA PEZZANO 1 Esiste una profonda frattura etica e geografica nel cuore di Roma, dove il 4 novembre 1950 fu firmata la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), il testo cardine posto a presidio definitivo delle libertà fondamentali, dove spiccano perentori l’articolo 2, a tutela intrinseca della vita, e l’articolo 3, che sancisce il divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti. Quella città “centro della cristianità, punto d’incontro tra culture, religioni ed etnie diverse” (art. 1, co. 4, Statuto di Roma Capitale del 2013 2) ospita oggi nella sua periferia “spiazzi di cemento, gabbie alte otto metri, locali di pernotto sporchi e sforniti e con i materassi messi per terra. Questo è il CPR di Ponte Galeria 3”, struttura che capovolge radicalmente questa vocazione universale, configurandosi come un moderno avamposto di totale sospensione dei diritti civili. La parabola storica di questi centri rivela una precisa e progressiva mutazione geopolitica delle politiche migratorie. Nati alla fine degli anni Novanta come strutture temporanee teoricamente destinate all’accoglienza e al primo soccorso dei flussi migratori, tali luoghi hanno subito una metamorfosi semantica e funzionale, trasformandosi prima in Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) e, infine, negli attuali Centri Permanenti per il Rimpatrio (CPR). Pur mostrando un’architettura e un regime di controllo del tutto sovrapponibili a quelli della detenzione penitenziaria, queste strutture rimangono formalmente escluse dalla disciplina e dalle garanzie costituzionali del sistema carcerario. Esse galleggiano in una sorta di limbo ordinamentale, sprovviste di una normativa organica che ne definisca chiaramente i limiti e le modalità di gestione. Questa indeterminatezza non è casuale: “i CPR sono luoghi utili alla polizia per gestire, spostare, immobilizzare anche solo temporaneamente una popolazione migrante irregolarizzata ma pur sempre presente, utilizzando uno strumento – il diritto amministrativo – molto più maneggevole rispetto a quello penale 4“. La descrizione più lucida ed empirica della realtà interna al CPR di Ponte Galeria giunge dalle parole clandestine di chi quell’inferno lo ha attraversato due volte. Nel suo volume “Diario di un invisibile. Nell’inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano”, edito da Sensibili alle foglie nel 2026, ma riguardante eventi verificatisi nel corso del 2014 e 2015, Sunjay Gookooluk descrive la propria reclusione coatta – prima per novanta giorni, poi per sessanta – restituendo la cronaca dettagliata di un Lager Moderno, isolato dal mondo, dove centinaia di invisibili vivono giorni che si susseguono tutti uguali, carichi di disperazione. Sunjay scriveva di nascosto, utilizzando una penna procuratagli da una mano solidale rimasta anonima e consumando fogli di fortuna: la carta coprente che avvolgeva un vitto quotidiano scadente e insufficiente alla sopravvivenza. La quotidianità all’interno del centro si palesa come una metodica violenza istituzionale e una demolizione dei bisogni umani elementari, oltre che dei diritti fondamentali della persona umana: “Sono entrati che ancora era buio nel camerone e l’hanno preso mentre dormiva. Un ragazzo tunisino di vent’anni, era tossicodipendente, in terapia con il metadone. L’hanno bloccato al letto e gli hanno legato le mani. Non l’abbiamo più visto, ma poco dopo polizia, carabinieri e militari sono rientrati in venti, con guanti e manganelli. […] Un ragazzo, per non essere portato via, si era messo delle lamette attorno al collo. […] Qui non possiamo avere nulla: un pettine, uno specchio, cinture e lacci delle scarpe…”. All’interno dei cameroni, dove coabitano ammassate fino a otto persone, l’unico surrogato è un tavolino di ferro dove poggiare i pochi indumenti concessi; i letti sono privi di lenzuola idonee, sostituite da fragili fogli di carta monouso, e gli asciugamani forniti ricalcano la consistenza della comune carta igienica, i wc sono alla turca e i bagni privi di luce naturale oltre che sprovvisti di interruttore per accendere la luce artificiale 5. In questo contesto di totale privazione, l’orizzonte psicofisico dei trattenuti viene sistematicamente annullato dalla mancanza di qualsivoglia attività ricreativa, culturale o intellettuale: non vi sono libri, biblioteche, scacchiere o passatempi che possano sottrarre il tempo alla sua funzione puramente punitiva. I telefoni cellulari dotati di fotocamere o registratori vengono immediatamente sequestrati all’ingresso e trattenuti in magazzino; una misura di sicurezza che, dietro lo schermo dell’ordine interno, cela il preciso intento di impedire la raccolta di prove visive e testimonianze dirette sui sistematici abusi e sul degrado strutturale delle docce e dei servizi igienici, perennemente guasti e abbandonati all’incuria. Sunjay esprime con il cuore in mano come il carcere sia mille volte meglio organizzato per quanto riguarda i diritti e i doveri dei reclusi, poiché nel CPR si viene formalmente definiti “ospiti” ma trattati peggio dei criminali, erodendo giorno dopo giorno la possibilità stessa di sopravvivenza. La violenza del CPR di Ponte Galeria – uno dei primi centri di detenzione aperti in Italia dopo l’entrata in vigore della Legge 40/1998 6 – non si esaurisce nella fatiscenza dei luoghi, ma si insinua profondamente nelle pieghe della prassi medica e burocratica. Sunjay, affetto da diabete alimentare e grave insonnia, denuncia nel suo diario il totale disprezzo della direzione sanitaria per le sue patologie croniche: le terapie psichiatriche precedentemente stabilite nel carcere di Rebibbia vengono ridotte arbitrariamente a poche gocce inefficaci da medici che si sentono come “Dio sceso in terra”, mentre l’ente gestore privato, la cooperativa GEPSA subentrata all’epoca nella gestione al ribasso della struttura, si rivela incapace di garantire persino la dieta specifica prescritta per il diabete. L’assurdo burocratico tocca il culmine quando l’Ufficio Immigrazione della Questura registra il cognome di Sunjay alterandone la grafia, inserendo una “o” al posto della “u“. Da quel momento, nonostante il possesso di un regolare codice fiscale e di un conto corrente postale che ne blindavano l’identità oggettiva, l’individuo cessa giuridicamente di esistere, trasformandosi, nel caso del sig. Gookooluk, nel numero 8703, in un’identità errata da sottoporre a infinite e reiterate procedure di identificazione, costringendo l’uomo a ricorrere allo sciopero della fame e al rifiuto della terapia insulinica come unica e disperata forma di protesta pacifica per rivendicare i propri diritti elementari. Il meccanismo del trattenimento si nutre infine dell’inganno istituzionale, prassi ormai abituale nel labirinto della detenzione amministrativa: la seconda detenzione di Sunjay prende avvio quando l’uomo viene formalmente attirato in Questura con il pretesto del ritiro di una notifica burocratica, per poi ritrovarsi improvvisamente rinchiuso a Ponte Galeria, vittima di una privazione della libertà personale convalidata ex post e successivamente censurata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22932/2017. Dal 2015 a oggi si è assistito a una costante espansione delle politiche di repressione e contenimento delle migrazioni. Invero, le risultanze delle ispezioni politiche e i documenti ufficiali delle Commissioni Comunali gettano una luce altrettanto sinistra sulle condizioni attuali della struttura 7. Dal Verbale n. 8 del 12 marzo 2025 della V Commissione Capitolina Permanente – Politiche sociali e della salute -, emerge una profonda e angosciante sensazione di mortificazione dinnanzi alla visione di decine di uomini che vagano negli spazi di cemento del centro, palesemente e massicciamente sedati attraverso l’uso sistematico di psicofarmaci, ridotti all’incapacità di esprimersi, di comunicare o di formulare un pensiero coerente. È la materializzazione clinica di quello che gli operatori definiscono il nesso perverso tra controllo coatto e abbandono esistenziale: si priva l’individuo del suo tempo, del suo passato, delle sue relazioni e del suo mondo, per poi contenerne la legittima disperazione attraverso la chimica medica. Il medesimo verbale ricorda come la barriera linguistica sia un dato strutturale oggettivo e drammatico mai riscontrato in questi termini critici dalle relazioni dei Garanti, e come l’assenza cronica di mediatori culturali impedisca l’esecuzione di uno screening psichiatrico e clinico degno di questo nome durante le sbrigative visite di idoneità al trattenimento, che durano mediamente meno di venti minuti. La testimonianza di Sunjay Gookooluk ha quindi anticipato uno schema che ha continuato a ripresentarsi attraverso decessi, suicidi e tentativi di suicidio, autolesionismo e ricorrenti episodi di protesta collettiva (i c.d. eventi critici) contro condizioni percepite come insopportabili all’interno dei CPR italiani. Gli atti di resistenza – tra cui labbra cucite8, ingestione di lamette da barba e materassi incendiati all’interno delle celle di detenzione – appaiono come disperati tentativi di riappropriarsi della propria autonomia all’interno di un sistema progettato per privare i detenuti di individualità e libertà. Gli eventi accaduti nel CPR di Ponte Galeria negli ultimi anni illustrano la persistenza di queste carenze strutturali. Tra i casi più emblematici c’è quello di Wissem Ben Abdellatif 9, un ragazzo tunisino di 26 anni originario di Kebili, morto per arresto cardiaco dopo essere rimasto legato al letto e sedato, per cinque giorni, nel reparto psichiatrico dell’Ospedale San Camillo di Roma, in seguito al trasferimento dal CPR di Ponte Galeria. Ancora più eclatante è la morte di Ousmane Sylla10, ragazzo ventiduenne guineano che si è suicidato mentre era detenuto nel medesimo CPR nel febbraio 2024. Ousmane aveva manifestato un grave disagio psicologico e aveva ripetutamente cercato aiuto prima di togliersi la vita. La sua morte ha suscitato un’ampia condanna da parte di numerose organizzazioni per i diritti umani, avvocati e professionisti del settore medico, i quali hanno fermamente sostenuto che la tragedia non fosse un evento imprevedibile, bensì la diretta conseguenza di un sistema di detenzione che genera sistematicamente disperazione. I Centri Permanenti per il Rimpatrio si configurano pertanto come dei non-luoghi antropologici e giuridici, spazi in cui l’identità dell’individuo viene azzerata, il suo passato ignorato e il suo futuro congelato in un tempo sospeso e non predeterminabile10. Alla scadenza del termine massimo di reclusione, la stragrande maggioranza dei trattenuti non viene rimpatriata (nel solo anno 2023, su 6.620 persone entrate nei centri, meno del 50% è stato effettivamente rimpatriato, a causa della mancanza cronica di accordi bilaterali di riammissione con i paesi di provenienza, circoscritti quasi esclusivamente a Tunisia, Egitto, Albania e Marocco 11); l’apertura dei cancelli coincide semplicemente con la consegna di un ulteriore ordine di espulsione differita, un invito formale a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Per chi non ha incontrato la morte o scelto il suicidio come via d’uscita, c’è il ritorno forzato alla condizione di fantasmi metropolitani, spinti ai margini della microcriminalità dalla medesima macchina statale che ne preclude la regolarizzazione onesta. Resta, nel silenzio di Ponte Galeria, il disperato anelito alla dignità umana racchiuso nelle ultime righe del diario di Sunjay, la volontà incrollabile di raccogliere i frammenti della propria esistenza, per veder finalmente soddisfatto il proprio diritto alla libertà in un cielo pieno di stelle: “di notte spesso guardo il cielo immenso con le stelle che brillano lassù, osservo i volatili, i gabbiani lassù e nel cuore desidero di poter volare anche io nel cielo stellato e libero. Stasera c’è la luna piena ed è estremamente bello osservare questa immensità e bellezza” (Diario di un invisibile, Sunjay Gookooluk, p. 31). 1. Socia di Attiva Diritti. Giurista esperta in Diritti Umani, Migrazioni e Protezione Internazionale ↩︎ 2. Statuto di Roma Capitale ↩︎ 3. Così l’On. Rachele Scarpa, in seguito a una sua visita al CPR di Ponte Galeria in data 18 giugno 2024 ↩︎ 4. Così Giulia Fabini in Controfuoco N. 0 di Melting Pot Europa ↩︎ 5. Come riportato ancora oggi dalla Relazione del Garante delle Persone Private della Libertà del 2025 ↩︎ 6. Dal progetto Trattenuti realizzato da ActionAid e UniBa ↩︎ 7. Report della visita del 27 maggio 2025 dell’ On. Rachele Scarpa e dell’ Avv. Martina Ciardullo; Libertà e dignità: le osservazioni di Amnesty International sulla detenzione amministrativa di persone migranti e richiedenti asilo in Italia, 2024 ↩︎ 8. «Mentre qui qualcuno s’era cucito la bocca, nel reparto donne c’era una delegazione con il sindaco in visita. Ecco perché oggi hanno pulito tutto per bene anche nei nostri reparti… vogliono coprire la vergogna mostrando che qui tutto funziona nella norma… che schifo questa sceneggiatura. [Più tardi lo stesso giorno] Scusatemi… da ieri non c’è solo uno con la bocca cucita… sono due tunisini che da ieri e tutt’ora sono con la bocca cucita…» (da Diario di un invisibile di Sunjay Gookooluk, p. 77) ↩︎ 9. Annalisa Camilli, La battaglia per la verità sulla morte di Wissem Abdel Latif – Internazionale ↩︎ 10. Benedetta Cerea – Melting Pot Europa; Bianca Maurizi – L’Unità; Angela Stella – L’Unità ↩︎ 11. Francesca Esposito, Emilio Caja, Arianna Grasso, Note di curatella in Diario di un invisibile. Nell’inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano di Sunjay Gookooluk ↩︎
Il diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Ue su Migrazione e Asilo
Una coalizione di oltre venti tra società scientifiche, Ong sanitarie e associazioni per i diritti umani promuove 1 un appello contro le procedure di screening sanitario introdotte dal Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo e dal Decreto-Legge 100/2026. Al centro della denuncia, la trasformazione dell’atto medico in strumento di controllo delle frontiere, con lo stravolgimento del consenso informato e il rischio concreto che gli operatori sanitari diventino, di fatto, ingranaggi del sistema di trattenimento ed espulsione. Il 12 giugno 2026 il Nuovo Patto Europeo sulla Migrazione e l’Asilo è entrato in vigore in tutta l’Unione Europea, Italia compresa, nella sostanziale assenza di un adeguato dibattito pubblico. Nello stesso giorno è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 100/2026, che introduce (tra vari dispositivi che minano alla base il diritto d’asilo) il confinamento coattivo delle persone richiedenti asilo “in luoghi specifici” alla frontiera. Pochi giorni prima, la circolare del Ministero dell’Interno del 9 giugno 2026 ha chiesto ai territori di definire protocolli operativi per l’attuazione del Regolamento (UE) Screening 2024/1356. Le organizzazioni e i professionisti sanitari firmatari rivolgono un appello urgente e responsabile a tutte le figure sanitarie, agli Ordini professionali e alla società civile. Le procedure di screening dovrebbero avere l’obiettivo di identificare tempestivamente bisogni sanitari e condizioni di vulnerabilità. Riteniamo che tali finalità possano essere perseguite solo se le attività sanitarie rimangono chiaramente separate dalle funzioni di controllo migratorio e di pubblica sicurezza. Le disposizioni previste – in particolare quelle relative allo screening sanitario obbligatorio, alle procedure accelerate di frontiera e ai regimi di trattenimento – rischiano di trasformare il personale sanitario in facilitatore burocratico di un sistema di confinamento nei “luoghi specifici”, il trattenimento di frontiera o l’espulsione immediata, che contrasta apertamente con i principi fondativi delle professioni sanitarie, con il Codice Deontologico e con gli standard internazionali di tutela dei diritti umani. 1. IL RICATTO DEONTOLOGICO DELLA “DOPPIA LEALTÀ” E LO STRAVOLGIMENTO DEL CONSENSO INFORMATO Il combinato disposto tra il Regolamento Screening e le norme nazionali di attuazione produce una frattura etica insanabile per l’intera comunità scientifica e sanitaria. Viene sistematicamente violato il principio cardine del consenso informato e della trasparenza dell’atto medico sancito dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Art. 1), anche nei confronti del personale sanitario che effettua gli screening della salute e delle vulnerabilità, cui non viene data alcuna garanzia su come le proprie valutazioni cliniche verranno utilizzate nel percorso procedurale della persona migrante. L’impianto del Regolamento Screening e del DL 100/2026 configura l’accettazione degli accertamenti sanitari e dello screening biometrico come un vincolo procedurale coercitivo per l’accesso al territorio o alla stessa domanda di asilo. Nel momento in cui il rifiuto del trattamento sanitario genera automaticamente importanti ripercussioni sulle procedure di ingresso o addirittura misure restrittive della libertà personale, il consenso cessa di essere “libero” e l’atto medico viene ridotto a un mero dispositivo burocratico a cui la persona migrante non può sottrarsi, violando l’autonomia del paziente e dello stesso professionista, nonché la dignità di entrambi. Lo screening di salute fisica e mentale viene così espropriato del suo fine terapeutico e ridotto a mero semaforo amministrativo: l’operatore sanitario viene costretto a operare in una condizione di doppia lealtà tra la persona migrante per cui si è chiamati a compiere una valutazione medica e il sistema di procedure burocratiche che richiede quella valutazione, agendo di fatto come un inconsapevole ingranaggio burocratico. La scheda sanitaria cessa di essere lo strumento per attivare una presa in carico e diventa il presupposto biologico per legittimare il confinamento nei “luoghi specifici”, il trattenimento di frontiera o l’espulsione immediata. Rifiutiamo fermamente la sottomissione della nostra professione a logiche di pubblica sicurezza: nessun professionista sanitario dovrebbe essere posto, a causa di queste norme securitarie, nella condizione di contribuire, direttamente o indirettamente, a procedure che limitano la libertà personale o incidono sullo status giuridico di una persona sulla base di informazioni raccolte nell’ambito della relazione di cura. 2. LA SECURITIZZAZIONE DELLO SPAZIO CLINICO E LA TUTELA DELLA NEUTRALITÀ TERAPEUTICA La circolare ministeriale impone che lo screening sanitario e di vulnerabilità sia completato entro termini perentori – 7 giorni in prossimità delle frontiere esterne, 3 giorni in caso di rintraccio sul territorio – e invita i Prefetti a individuare gli spazi delle verifiche favorendo i locali della Pubblica Sicurezza e delle Questure. Dal punto di vista clinico, questa scelta è inaccettabile. Un’anamnesi corretta e un esame obiettivo dignitoso richiedono privacy, condizioni igieniche adeguate e l’assenza di elementi coercitivi, nonché la possibilità di avvalersi di un’adeguata mediazione linguistico-culturale: condizioni che una Questura non può garantire. Per le persone migranti, spesso reduci da traumi subiti lungo le rotte o nei paesi di transito, la Questura è lo spazio istituzionale della sanzione e del trattenimento: sottoporvi una valutazione di salute distrugge la neutralità terapeutica e la relazione di fiducia tra medico e paziente. Lo screening sanitario cessa così di essere un presidio di tutela e si riduce a un pre-requisito biologico propedeutico alla detenzione e/o all’espulsione. In una prospettiva più ampia e di lungo periodo, una simile impostazione rischia di compromettere la percezione stessa del sistema sanitario come spazio di tutela, cura e fiducia. La sovrapposizione tra funzioni sanitarie e funzioni di controllo migratorio non danneggia soltanto i diritti individuali delle persone migranti, ma indebolisce la capacità dei servizi di raggiungere le popolazioni più vulnerabili, scoraggia l’accesso alle cure, compromette la continuità assistenziale e mina la fiducia nelle istituzioni sanitarie. Quando lo spazio clinico viene percepito come parte di un dispositivo di sorveglianza o di controllo, ne risente l’efficacia stessa delle strategie di prevenzione, promozione della salute e salute pubblica, con conseguenze che travalicano il singolo individuo e riguardano l’intera collettività. 3. QUANDO LA VULNERABILITÀ DIVENTA UNA FORMALITÀ: LA CRISI DELL’ATTO CLINICO Le indicazioni della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia pubblicate subito dopo la circolare ministeriale, confermano questa deriva: per garantire una copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, stabiliscono che “la visita può essere effettuata da un medico anche non specialista”, aprendo al reclutamento di liberi professionisti tramite avvisi d’urgenza a gettone. Si tratta di un modello organizzativo che rischia di compromettere gli standard qualitativi richiesti per la valutazione clinica di condizioni complesse: esiti di tortura, violenza di genere, disturbo post-traumatico da stress, screening di patologie infettive ad alto impatto (come la tubercolosi) vengono ridotti a prestazioni estemporanee, affidate a personale non specializzato e privo di continuità assistenziale. Queste attività richiedono competenze specifiche in medicina delle migrazioni, salute mentale e comunicazione interculturale, supportate da formazione dedicata e lavoro multidisciplinare. L’esito confluisce immediatamente nel sistema informatico SIA (Sistema Informativo Asilo), la piattaforma informatica e banca dati centralizzata del Ministero dell’Interno, a cura delle autorità di polizia, condizionando direttamente il destino giuridico della persona. L’aberrazione tocca il culmine nella gestione delle vulnerabilità: in assenza di esperti, la loro rilevazione può essere compiuta direttamente da operatori di Polizia o da soggetti terzi come l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) e l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM). Affidare l’identificazione di un trauma da tortura a un agente di pubblica sicurezza, per quanto “debitamente formato”, non è solo un insulto ai professionisti della cura, ma la garanzia che migliaia di persone vulnerabili e non adeguatamente tutelate verranno scaraventate nel circuito delle detenzioni accelerate e delle deportazioni. Questa impostazione trova ora conferma nella circolare del Ministero dell’Interno del 12 giugno 2026 (Prot. 0047219), che indica come modello preferito quello in cui «il personale sanitario» si rechi «presso gli uffici di polizia» e richiama il ricorso alla telemedicina, modalità che riteniamo inaccettabile per una valutazione così complessa. La stessa circolare estende lo screening agli Istituti di pena, raccomandando il coinvolgimento dei servizi sanitari penitenziari per i controlli sui detenuti stranieri in fase di scarcerazione. Gli esiti confluiscono in una “scheda sanitaria”, elaborata dal Tavolo vulnerabilità, volta a valutare l’idoneità della persona alla “vita in comunità ristretta”: l’atto medico diventa così, esplicitamente, criterio di ammissione ai percorsi detentivo-espulsivi patogeni dei CPR. 4. DETENZIONE DE FACTO E  COMPROMISSIONE DELLE GARANZIE DELLO STATO DI DIRITTO Come evidenziato dalle analisi di PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), l’obbligo per i migranti di “rimanere a disposizione” delle autorità, unito alla finzione giuridica del “non ingresso” nel territorio, istituisce una prassi generalizzata di detenzione de facto – anche per donne, bambini e persone vulnerabili, senza chiare indicazioni di tutela ad esempio per minori e nuclei familiari. In questo quadro, assume una delicatezza estrema il tema delle procedure di accertamento dell’età anagrafica nei presunti minori privi di documenti. Accertare l’età non può ridursi a “indicare un numero” o a una frettolosa misurazione biometrica, ma deve significare il riconoscimento di una condizione di vulnerabilità originaria. Si tratta di un atto complesso che richiede tempo, competenze multidisciplinari, relazioni e contesti adeguati, volti ad accogliere e dare voce a una storia prima ancora che a quantificarla. Una corretta identificazione è l’unico strumento per garantire al minore l’effettivo esercizio dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York, ratificata dall’Italia; sminuire questo passaggio significa spalancare la strada a provvedimenti gravemente lesivi, quali il respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la sistemazione in strutture d’accoglienza per adulti o, peggio, la detenzione amministrativa nei CPR. Il Decreto-Legge 100/2026 conferma questa torsione, normando l’obbligo di risiedere coattivamente in un luogo specifico di frontiera e affidando le relative procedure a “sezioni stralcio monocratiche” con giudici onorari, aggirando il controllo della magistratura ordinaria. Basta un presunto “rischio di fuga” – anche il semplice mancato possesso di un passaporto o l’assenza di un alloggio – per determinare una compressione dei diritti ed una riduzione delle garanzie con accesso limitato alla difesa legale. L’estensione dello screening alle persone già presenti sul territorio moltiplicherà inoltre le pratiche di profilazione etnica e razziale, esponendo minoranze e persone di origine straniera a un clima diffuso di sospetto e sorveglianza, in contraddizione con gli stessi piani d’azione europei contro il razzismo. 5. LA SALUTE NON È NEGOZIABILE: L’APPELLO AL GIURAMENTO DI IPPOCRATE L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, condizionato in primo luogo dai determinanti sociali. La precarietà giuridica, la minaccia della detenzione nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) fino a 24 mesi in un contesto notoriamente patogeno e la reclusione forzata sono esse stesse i principali determinanti patogeni che colpiscono la salute delle persone migranti, come ha già riconosciuto la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) supportando un documento della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) nel 2025. Numerose evidenze documentano come il confinamento, la detenzione amministrativa e l’incertezza legata alle procedure migratorie costituiscano fattori associati a un aumento del rischio di depressione, ansia, disturbo post-traumatico da stress, autolesionismo e altre forme di sofferenza psicologica. Le procedure previste dal Nuovo Patto rischiano pertanto non solo di intercettare vulnerabilità preesistenti, ma di produrne di nuove. L’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, garantendo cure gratuite agli indigenti senza distinzione di nazionalità o regolarità di soggiorno. Ridurre l’atto medico a uno strumento di classificazione procedurale per stabilire chi possa essere trattenuto o deportato viola il nucleo della Carta Costituzionale e della Legge 833/1978. > Chi ha prestato il Giuramento di Ippocrate ha l’obbligo deontologico di > perseguire come fine esclusivo la difesa della vita e della salute della > persona, senza alcuna discriminazione, rifiutando qualunque cooperazione a > palesi violazioni dei diritti umani. Non possiamo farci complici della > deumanizzazione burocratica dei corpi. 6. LE NOSTRE RICHIESTE Al fine di garantire il rispetto della dignità e dei diritti delle persone migranti, la cui vita e i cui corpi sono seriamente esposti al rischio di una strutturale deumanizzazione alla luce delle priorità espresse dal Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo: * chiediamo al Ministero della Salute di rivendicare e far rispettare le proprie specifiche competenze a garanzia dell’articolo 32 della Costituzione rimarcando che il diritto alla tutela della salute prescinde da qualunque altra condizione compresa quella giuridica della persona. Non è infatti ammissibile che alle autorità sanitarie locali arrivino, da parte di istituzioni appartenenti ad altri settori (prefetture, questure, etc.) o direttamente da altri ministeri (nella fattispecie il Ministero Interno) documenti (circolari, note, o altro) con carattere assertivo e prescrittivo nei confronti dei professionisti della sanità. L’unica modalità ammissibile prevede la recezione di direttive emanate da istituzioni di settore competenti; * chiediamo alle Regioni di esercitare le loro prerogative in termini di programmazione, organizzazione, gestione e valutazione dei servizi, degli interventi e delle attività di tipo sanitario anche e soprattutto nell’ambito della Commissione Salute e della Conferenza Stato – Regioni; Chiediamo inoltre al Ministero della Salute, alle ASL, alle ASST, ai tavoli di vulnerabilità territoriali, agli Ordini dei Medici, agli Ordini degli Psicologi, alle Società Scientifiche e alle Associazioni di Psicologia a livello nazionale e internazionale, nonché alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e delle professioni sanitarie e alle istituzioni locali competenti di: * tutelare l’indipendenza dei/delle professionisti/e della salute prevenendo ogni forma di “doppia lealtà”: È indispensabile che a ogni professionista sia garantita la massima trasparenza sull’uso amministrativo dei dati raccolti durante la valutazione clinica. L’atto sanitario deve mantenere una finalità esclusivamente terapeutica e non può essere trasformato in uno strumento funzionale a procedure amministrative che condizionano la libertà personale. Rifiutiamo pertanto qualsiasi utilizzo della scheda sanitaria o della valutazione di vulnerabilità come requisito preliminare o come “via libera” per misure di trattenimento, confinamento o allontanamento, in aperta violazione del Codice Deontologico; * rifiutare la sottoscrizione di protocolli operativi che prevedano lo svolgimento di attività cliniche all’interno di uffici di Pubblica Sicurezza; * garantire che ogni percorso di screening avvenga all’interno di strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con personale qualificato e mediatori culturali indipendenti, e rispettando il principio del consenso informato; * garantire una formazione specifica e continuativa del personale coinvolto nelle attività di screening e presa in carico sui temi della medicina delle migrazioni, della salute mentale, del trauma, della comunicazione interculturale e della tutela dei diritti umani; * prevedere una valutazione dello stato generale di salute e in particolare di salute mentale che sia approfondita, rispettosa della dignità e dei diritti e libera da costrizioni spaziali e temporali dettate dai percorsi detentivo-espulsivi; * garantire che la valutazione delle vulnerabilità mediche e psicosociali abbia sempre la priorità sui percorsi detentivo-espulsivi e venga effettuata da personale indipendente dalle procedure di frontiera e con adeguata formazione medica e sociosanitaria; * assicurare l’accesso effettivo e indipendente alle organizzazioni della società civile e ai meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali; * escludere in ogni caso la detenzione di bambini, famiglie e persone in condizioni di vulnerabilità, e garantire la convalida giurisdizionale di ogni provvedimento restrittivo della libertà personale. La determinazione dell’età, quando realmente necessaria e comunque a tutela dei diritti del minore, deve essere effettuata da personale qualificato secondo le indicazioni previste dalla Legge 47/2017 e dal protocollo multidisciplinare approvato il 9 luglio 2020 dalla Conferenza Unificata, basato sul principio del superiore interesse del minore; * garantire la continuità della relazione di cura e il segreto professionale per le persone migranti detenute, indipendentemente dal loro status giuridico, escludendo i servizi sanitari penitenziari da qualsiasi finalità di segnalazione o trasmissione di dati al sistema SIA; * esigere il pieno rispetto del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e la tutela dei dati sanitari: le informazioni cliniche e di vulnerabilità sono dati sensibili sottoposti a rigidi vincoli di riservatezza, segreto professionale e minimizzazione. Chiediamo la protezione assoluta, bloccando qualsiasi trasmissione o interoperabilità automatica verso banche dati di pubblica sicurezza o di controllo migratorio, incluso il sistema SIA. > Come operatori di salute, cittadini ed esseri umani rifiutiamo le logiche > discriminatorie ed escludenti del Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo e > dei relativi dispositivi di applicazione a livello nazionale. La tutela dei > diritti fondamentali delle persone migranti e l’umanità della nostra > professione non sono negoziabili. 1. Firmatari: Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM); Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI); European Community Psychology Association (ECPA); Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale (SIMET); Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM); Rete Italiana per il Supporto alle persone Sopravvissute a Tortura (ReSST); Mediterranea Saving Humans; Medici Senza Frontiere Italia; Emergency; Medici con l’Africa Cuamm; Associazione Frantz Fanon; Brigate Basaglia; Medici per i Diritti Umani (MEDU); Medici contro la tortura (MCT); Medici del Mondo Italia ETS; Medicina Democratica; Psichiatria Democratica; Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM); Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale (CIAC); Associazione Culturale “La Kasbah” ETS; Psicologia per la Palestina; Collettiva Psicologia Anticarceraria; Naga ODV; Rete Mai più lager No ai CPR; Salute Internazionale. ↩︎
Tratta, provocato naufragio, abbandono nel deserto: la Tunisia di fronte alla Corte Africana per i Diritti Umani e dei Popoli
Quattro persone migranti, rappresentate da avvocate e avvocati dell’ASGI e dall’Avv. Ibrahim Belguith, hanno presentato altrettanti ricorsi contro la Tunisia davanti alla Corte Africana per i diritti umani e dei popoli. È la prima volta che questo organo giurisdizionale viene chiamato a pronunciarsi sulle violazioni commesse dalla Tunisia ai danni di persone straniere. Le condotte contestate sono di estrema gravità: detenzione arbitraria, tortura, violazione del diritto alla vita, espulsioni collettive, tratta di esseri umani, discriminazioni razziali e di genere, tra le altre. Le vicende portate all’attenzione della Corte non sono casi isolati, ma emblematiche di pratiche che dal 2023 si fanno sempre più frequenti e documentate. Riguardano migliaia di persone, provenienti per lo più dall’Africa occidentale, che emigrano in Tunisia o la attraversano nel loro viaggio verso l’Europa. I ricorsi descrivono deportazioni e abbandono nel deserto in condizioni estreme, detenzione in gabbie situate in zone militari, la compravendita di persone alle guardie di frontiera libiche in cambio di barili di petrolio, intercettazioni violente in mare che causano la morte per annegamento. Pratiche già ampiamente documentate negli ultimi anni da persone sopravvissute, organizzazioni della società civile e organismi internazionali. Ora si chiede alla Corte Africana di giudicarle alla luce della Carta africana per i diritti dell’uomo e dei popoli, con l’obiettivo di accertare le responsabilità della Tunisia e di contrastare queste gravissime violazioni. L’azione legale ha anche una dimensione politica: le autorità dell’Unione europea e dei suoi Stati membri devono cessare ogni forma di cooperazione con un paese che commette tali violazioni anche grazie ai mezzi materiali e finanziari forniti dall’UE. Le condotte descritte nei ricorsi dimostrano inoltre che la Tunisia non può in alcun modo essere considerata un paese sicuro per le persone migranti, né un luogo di sbarco sicuro per chi viene soccorso in mare. Spetta ora alla Corte riaffermare i diritti garantiti dalla Carta africana e far sì che gli Stati rispondano delle gravi violazioni loro imputabili. Interverranno alla conferenza stampa: * ActionAid * ARCI * ASGI * RRX * Avv. Brahim Belgith * Cecilia Strada, Eurodeputata PD Clicca qui per registrarsi su Zoom MATERIALI UTILI: * Scheda sintetica dei ricorsi presentati Per approfondimenti sulla situazione tunisina è possibile consultare i seguenti rapporti: * NOBODY HEARS YOU WHEN YOU SCREAM – Amnesty International, Giugno 2025 * TORTURE ROADS OMCT | VOL I – II – III – IV * MER INTERROMPUE – Alarm Phone * State Trafficking
Svezia: l’obbligo di segnalare le persone senza documenti è legge
Lo scorso 15 giugno, il Parlamento svedese ha adottato una legge che obbliga alcuni dipendenti pubblici a segnalare automaticamente alle autorità le persone prive di documenti. Questo obbligo riguarderà il Servizio pubblico per l’impiego, l’Agenzia per la previdenza sociale, il Servizio penitenziario e di libertà vigilata, l’Agenzia per l’esecuzione delle sentenze, l’Agenzia per le pensioni e l’Agenzia delle entrate. Si estende inoltre all’Autorità svedese per la lotta alla criminalità economica e alla Procura, qualora venga richiesto dalle forze dell’ordine. Queste ultime potranno trasmettere le informazioni all’Agenzia per l’immigrazione o al servizio di sicurezza. Lunedi, il Parlamento ha anche votato la cosidetta “legge di buona condotta”, che permette alle autorità di ritirare i permessi di soggiorno basandosi su un concetto poco definito di “cattiva condotta” 1. Con effetto anche retroattivo, la norma non specifica quali tipi di comportamento siano considerati inaccettabili, ma il governo ha citato, come esempi, debiti non saldati, evasione fiscale, attività criminali e legami con organizzazioni estremiste. Queste leggi si inseriscono nel “cambio di paradigma” 2 della politica migratoria svedese, volto a ridurre il numero di persone che arrivano irregolarmente nel paese. L’obbligo di segnalazione nasce da una proposta del governo svedese nell’ambito dell’accordo di Tidö, stretto tra i partiti di Destra dopo le elezioni del 2022. La proposta, tuttavia, è stata approvata con 174 voti favorevoli e 172 contrari, evidenziando una forte opposizione nella società svedese, come riportato da John Stauffer di Civil Rights Defenders ad AP 3. Notizie INSEGNANTI, DOTTORI E BIBLIOTECARI SARANNO OBBLIGATI A DENUNCIARE LE PERSONE PRIVE DI DOCUMENTI IN SVEZIA? Il nuovo obbligo proposto dai partiti di destra svedesi Gaia Facchini 27 Giugno 2024 AP riporta anche le parole di Jacob Lind, esperto di migrazioni all’Università di Malmö, che definisce questa misura simbolica come parte di una lunga lista di leggi problematiche sulla migrazione, in quanto consente a importanti agenzie statali di “spiare”. Infatti, sebbene la proposta preveda esenzioni per scuole, e servizi sociali e sanitari, non tutela in modo efficace le persone che usufruiscono di tali servizi 4. Una ricerca condotta a marzo illustra gli impatti reali della legge. Gli impiegati pubblici delle agenzie menzionate finirebbero per comportarsi a tutti gli effetti come guardie di frontiere, anziché concentrarsi sulla propria missione. Un aspetto particolarmente preoccupante è che la segnalazione avverrebbe quando una persona “ha ragione di credere” che un’altra non ha diritto di risiedere nel paese, lasciando un ampio margine di incertezza e un rischio altissimo di profilazione razziale. I ricercatori forniscono anche esempi concreti: un’ostetrica deve segnalare tempestivamente una nascita all’Agenzia delle Entrate svedese affinché il bambino possa essere registrato. Quindi, se anche questa agenzia è tenuta a condividere le informazioni, la presunta esenzione per gli operatori sanitari non offre una reale protezione. O allo stesso modo, sia il Servizio penitenziario e di libertà vigilata svedese che il Servizio pubblico per l’impiego basano i propri rapporti sulla riservatezza, ma sarebbero comunque obbligati a segnalare familiari senza documenti menzionati dagli utenti. Si tratta di scenari che, ora che la legge è stata approvata, rischiano concretamente di verificarsi. Questa legge incide direttamente sulla vita quotidiana delle persone sia senza documenti che coloro che devono segnalarle e, nonostante le esenzioni, limita la possibilità per queste persone di esercitare i propri diritti umani. La proposta e la successiva indagine 5 condotta dal governo per analizzarne le implicazioni erano state già ampiamente criticate. Questo obbligo contribuisce a creare un sentimento e clima di paura tra le persone senza documenti, i lavoratori pubblici e chi frequenta queste agenzie, come sottolinea Louise Bonneau, Advocacy officer per PICUM, ricordando che questo voto rappresenta una sconfitta per i diritti umani in Svezia. Platform for Undocumented Migrants (PICUM) riporta inoltre le parole di Jacob Lind, secondo cui le persone senza documenti saranno ulteriormente spinte ai margini della società, con diritti sempre più limitati. Questa legge viola i diritti dei bambini, mina l’indipendenza dei funzionari pubblici e danneggia la reputazione dello Stato, favorendo un clima ostile e di stampo autoritario nei confronti delle persone migranti. Infine, Jan Willem Goudriaan, segretario generale dell’Unione dei servizi pubblici europea, evidenzia come una misura tale mini il diritto di asilo, il principio di non refoulement e alimenti paura, sospetto e discriminazione. Tuttavia, dalla società civile ci si può aspettare una resistenza simile a quella già dimostrata finora, come ricorda Hannah Laustiola, direttrice di Médecins du Monde Svezia, che ha contribuito a ridurre l’ambito della proposta iniziale. Una misura del genere è assolutamente inaccettabile: mette i funzionari pubblici in una posizione impropria, minando la fiducia sociale e producendo gravi conseguenze per le persone senza documenti, i loro diritti, la loro vita quotidiana e il loro benessere. Oltre a violare il diritto internazionale e europeo, l’obbligo di segnalazione di persone senza documenti può comportare e aumentare abusi, violenza, sfruttamento, profilazione razziale, paura e marginalizzazione. 1. Sweden votes to back laws reinforcing its immigration crackdown – The Guardian, 16.06.2026 ↩︎ 2. The Government of Sweden ↩︎ 3. Sweden requires public workers to report migrants not authorized to live there – The Associated Press, 15.06.2026 ↩︎ 4. PICUM ↩︎ 5. Un riassunto in inglese dei risultati dell’indagine si può trovare da pagina 45 a 66 a questo link ↩︎