
Oltre le code
Progetto Melting Pot Europa - Thursday, August 6, 2026KHANDWALARM 1
Tra maggio e giugno sono emersi cambiamenti significativi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le lunghe file davanti alla Questura di Trieste, che nel 2025 avevano rappresentato uno degli aspetti più visibili delle criticità nell’accesso alla procedura d’asilo, si sono sensibilmente ridotte. Tale mutamento, tuttavia, non sembra corrispondere a una diminuzione degli arrivi o delle richieste di protezione internazionale. Le persone continuano ad arrivare in città, a vivere in condizioni di precarietà e a manifestare la volontà di accedere alla procedura. Pare piuttosto che una parte di esse abbia scelto di considerare Trieste esclusivamente come luogo di transito oppure di rivolgersi ad altre Questure vicine, come sembrano indicare le lunghe file registrate davanti alla Questura di Udine.
Se questa interpretazione fosse confermata, non ci troveremmo di fronte alla soluzione del problema, bensì al suo spostamento territoriale. A ridursi non sarebbero gli arrivi, ma la concreta possibilità di accedere ai diritti in uno specifico contesto amministrativo. In questo quadro, la diminuzione delle file davanti alla Questura non può essere automaticamente interpretata come un dato positivo. Se essa rappresenta l’effetto delle pratiche di deterrenza che negli ultimi anni hanno reso sempre più difficile l’accesso alla procedura d’asilo, inducendo le persone a rinunciare, attendere indefinitamente o rivolgersi ad altre sedi, allora non si è in presenza di una soluzione, ma di una progressiva invisibilizzazione del problema.
Documenti e accesso alla procedura: il rischio di trasformare un requisito illegittimo in criterio selettivo
A questa lettura si aggiunge un ulteriore elemento di osservazione emerso nelle settimane successive all’entrata in vigore del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, divenuto operativo il 12 giugno. Le più recenti rilevazioni indicano che la Questura di Trieste sta sperimentando una nuova modalità di gestione dell’accesso alla procedura d’asilo, basata sulla calendarizzazione degli appuntamenti per la formalizzazione della domanda. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre la presenza di lunghe code davanti agli uffici e di rendere più ordinato il flusso delle richieste. Le ultime attività di monitoraggio sembrano evidenziare un cambiamento anche nelle modalità di accesso alla procedura. Se in passato la selezione iniziale appariva spesso fondata sulla nazionalità dichiarata, nelle ultime settimane il possesso di documenti identificativi sembra essere divenuto il principale criterio di accesso al sistema di presa in carico.
In particolare, alle persone in grado di esibire un passaporto o almeno una copia dello stesso viene consegnato un modulo cartaceo contenente l’indicazione di un successivo appuntamento per la formalizzazione della domanda di asilo. Le persone prive di tale documento, invece, risulterebbero frequentemente allontanate senza ottenere alcuna registrazione della propria richiesta. Si tratta di una prassi che, al di là dei cambiamenti introdotti con i nuovi decreti, è da continuare a ritenersi incompatibile con il quadro normativo nazionale ed europeo secondo cui:
la volontà di chiedere asilo può essere espressa oralmente e indipendentemente dalla disponibilità di documenti di identità.
art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE
Nonostante la normativa vigente e la consolidata giurisprudenza 2 abbiano chiarito che la Questura non può subordinare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno all’esibizione del passaporto, tale requisito sembra essere divenuto il principale criterio di selezione per l’accesso alla procedura. Si assiste così a un’inversione della logica sottesa al quadro normativo: una prassi ripetutamente ritenuta illegittima viene applicata come criterio ordinario di gestione dell’accesso, pur continuando a risultare priva di fondamento giuridico.
“Alleggerire le Questure”, la calendarizzazione degli appuntamenti e il ruolo degli enti esterni
Ulteriori criticità emergono in riferimento ai moduli cartacei utilizzati per l’assegnazione degli appuntamenti, che risultano essere in alcuni casi prestampati e, in altri, persino compilati manualmente. Dalle osservazioni raccolte risulta infatti che tali documenti non riportano la data del loro rilascio; questa omissione non rappresenta un mero aspetto formale, ma può assumere rilevanza sostanziale nella ricostruzione della vicenda amministrativa del richiedente. In assenza di una data certa, diviene infatti difficile dimostrare il momento in cui la persona ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e ha tentato di accedere alla procedura.
La mancanza di una prova documentale della prima interlocuzione con l’amministrazione rischia pertanto di indebolire la posizione del richiedente qualora, in un momento successivo, sorgano contestazioni relative al rispetto dei termini procedurali – soprattutto in relazione alle procedure accelerate e di frontiera – o all’eventuale ritardo nella formalizzazione della domanda. Oltre a ciò, questa prassi rende ancora più difficile l’accesso al sistema di accoglienza, già fortemente precario sul territorio triestino. L’accoglienza dovrebbe infatti essere garantita fin dalla manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale (art. 1, comma 2, D.lgs. 142/2015). Tuttavia, in assenza di una data sul documento rilasciato dalla Questura, diventa estremamente difficile dimostrare il momento in cui tale volontà è stata formalmente espressa e, di conseguenza, far valere il diritto all’accoglienza.
La concreta organizzazione del sistema appare comunque ancora poco chiara. Dalle osservazioni effettuate emerge che la fase di assegnazione degli appuntamenti si concentra in una finestra temporale estremamente ridotta, tra le 7 e le 8 del mattino, e che in tale arco di tempo vengono esaurite le disponibilità previste. La stessa Questura ha definito l’attuale modalità come una fase sperimentale.
«Per ora il sistema della calendarizzazione degli appuntamenti, che in un secondo momento potrebbe essere affidato a una realtà esterna, lo stiamo gestendo direttamente noi per capire quali possono essere le criticità, quanto va tenuta aperta l’agenda, come il servizio possa essere reso il più performante possibile. Alla fine della sperimentazione faremo delle valutazioni». – Lilia Fredella
Tale dichiarazione assume particolare interesse alla luce delle informazioni che circolano tra gli operatori del settore e che, pur non avendo ancora trovato conferme ufficiali, prospettano la possibilità che alcune attività connesse alla formalizzazione della domanda possano in futuro essere affidate a soggetti esterni, quali i patronati. Una simile modalità, che prevede l’affidamento a un soggetto terzo di una fase della procedura d’asilo, trova già alcune forme di sperimentazione attraverso l’introduzione di strumenti come l’applicazione «Prenota Facile», attiva in alcune città italiane. Si tratta di una piattaforma istituzionale gestita dagli uffici immigrazione delle Questure, ma il cui utilizzo potrebbe in prospettiva essere demandato ad altri enti, come ipotizzato anche nel caso di Trieste con riferimento a soggetti del territorio con l’obiettivo dichiarato di alleggerire il carico amministrativo degli uffici.
L’esperienza delle città in cui tale sistema è già stato sperimentato evidenzia tuttavia il rischio che tali strumenti possano tradursi in un ulteriore livello burocratico, introducendo nuovi passaggi amministrativi e allungando i tempi di attesa, invece di garantire un accesso più rapido ed effettivo alla procedura di protezione internazionale. Si tratta di uno scenario che merita attenzione, poiché potrebbe incidere profondamente sulle modalità concrete di accesso alla procedura viste anche le novità sulla distribuzione delle responsabilità tra amministrazione e richiedenti.
Il nuovo Patto europeo: nascondere gli ostacoli, legittimare le carenze e spostare la responsabilità sul richiedente
Le novità introdotte dal nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo sembrano infatti orientarsi verso una distinzione più marcata tra il momento della manifestazione di volontà, quello della registrazione della domanda e quello della sua successiva formalizzazione. La disciplina della manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale rimane ancora poco definita sotto il profilo operativo. Da un lato, rappresenta un elemento positivo il fatto che non siano state introdotte particolari formalità per la sua presentazione: continua infatti a essere sufficiente una manifestazione anche esclusivamente orale, rivolta a qualsiasi autorità competente, e permane la possibilità di trasmetterla mediante PEC. Dall’altro lato, resta irrisolto il profilo relativo alle modalità attraverso cui il richiedente potrà dimostrare di avere effettivamente manifestato la propria volontà.
Non è infatti ancora chiaro se, e in quale forma, l’amministrazione rilascerà un’attestazione dell’avvenuta manifestazione di volontà, idonea a documentare l’acquisizione dello status giuridico di richiedente protezione internazionale e a individuare con certezza il dies a quo della procedura. L’assenza di una prova documentale rischia di determinare rilevanti difficoltà probatorie qualora sorgano contestazioni sull’effettiva presentazione della richiesta o sul rispetto dei termini procedurali.
Le autorità dovranno poi ricevere la manifestazione di volontà e procedere alla registrazione della domanda, nuovo passaggio introdotto dal patto, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla manifestazione della volontà, termine estensibile fino a un massimo di quindici giorni in caso di arrivi ingenti. La successiva formalizzazione della domanda, invece, sembra assumere una natura diversa rispetto al passato, configurandosi come onere a carico del richiedente e si prevede debba avvenire nel termine di ventuno giorni dalla registrazione, sempre tramite Modulo C3.
Se finora la formalizzazione, una volta manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale, ricadeva essenzialmente nella sfera di responsabilità dell’amministrazione, il nuovo assetto sembra accentuare il ruolo attivo richiesto al richiedente per il completamento della procedura. Sebbene sia ancora troppo presto per comprendere quali saranno gli effetti concreti di tali cambiamenti, l’esperienza degli ultimi anni induce a interrogarsi sui rischi che potrebbero derivare da un sistema nel quale il mancato perfezionamento della procedura possa essere più facilmente imputato al richiedente. Se in passato le limitazioni all’accesso alla domanda di asilo derivavano spesso da comportamenti amministrativi incompatibili con gli obblighi di legge, il nuovo assetto rischia di rendere meno visibili tali ostacoli ed eventuali prassi illegittime, trasferendo sul richiedente il peso delle conseguenze derivanti dalla mancata formalizzazione.
Pare infatti che tra i nuovi «obblighi di collaborazione» posti a carico del richiedente rientri proprio l’attivazione per la formalizzazione della domanda «a condizione che ne sia data la possibilità effettiva», formulazione che lascia ampi margini di incertezza interpretativa. La mancata formalizzazione della domanda potrebbe, inoltre, essere considerata un’ipotesi di ritiro implicito della richiesta di protezione internazionale. Si tratterebbe di una conseguenza particolarmente gravosa, poiché il ritiro determina la chiusura della procedura e comporta che un’eventuale nuova domanda sia qualificata come reiterata, con la conseguente applicazione di un regime procedurale più restrittivo, generalmente caratterizzato dal ricorso alle procedure accelerate con garanzie significativamente ridotte.
La clausola della «possibilità effettiva» rappresenta, almeno sul piano teorico, la principale garanzia a tutela del richiedente. Si tratta, tuttavia, di una formulazione che non offre criteri sufficientemente definiti, poiché non chiarisce quando tale possibilità possa ritenersi concretamente garantita né quali strumenti il richiedente possa utilizzare per dimostrare di essersi diligentemente attivato. Resta pertanto da chiarire quali elementi debbano essere considerati per accertare che l’amministrazione abbia realmente posto la persona nelle condizioni di adempiere all’obbligo di formalizzazione. Qualora una persona abbia manifestato la propria volontà di chiedere protezione internazionale ma non sia riuscita a formalizzare la domanda per ragioni indipendenti dalla propria volontà – ad esempio per l’impossibilità di ottenere un appuntamento, per l’esaurimento delle disponibilità giornaliere o per altri ostacoli organizzativi – sarà fondamentale comprendere quali strumenti potranno essere utilizzati per dimostrare tali circostanze.
La questione assume particolare rilievo alla luce delle prassi già osservate a Trieste. Se al richiedente viene consegnato un semplice foglio con l’indicazione di un appuntamento, privo della data di registrazione, non tradotto in una lingua comprensibile e privo di adeguate garanzie documentali, e se, una volta presentatosi all’appuntamento, questo viene rifiutato o rinviato – come risulta essere già accaduto, ad esempio, in casi in cui la data dell’appuntamento era stata annotata manualmente e successivamente ritenuta non valida – il rischio è che decorra inutilmente il termine previsto per la formalizzazione. In una simile situazione, il richiedente potrebbe dover dimostrare non di aver mancato all’obbligo di formalizzazione, ma che non gli è stata concretamente garantita la possibilità di completare la procedura per ragioni non dipendenti dalla propria volontà.
Resta dunque da vedere quale sarà l’orientamento della giurisprudenza rispetto a queste nuove modalità di gestione della procedura e in che misura i giudici saranno chiamati a intervenire per garantire che le trasformazioni organizzative e normative non si traducano in una compressione del diritto d’asilo.
Conclusione
Ad oggi, ciò che emerge, è un quadro ancora estremamente incerto. Queste settimane sono state caratterizzate da continui cambiamenti e sperimentazioni, con modalità operative che sembrano modificarsi rapidamente anche da un giorno all’altro. Davanti alla Questura di Trieste, in momenti diversi, le persone sono state indirizzate secondo criteri differenti: in alcuni casi sulla base della nazionalità dichiarata, in altri attraverso la richiesta di documenti identificativi, in altri ancora mediante la consegna di “ticket” contenenti una data di appuntamento, una documentazione priva di uniformità e molto informale. La mancanza di chiarezza sulle modalità concrete di accesso alla procedura rende difficile comprendere quale sia oggi il percorso effettivamente richiesto a chi intende chiedere protezione internazionale e quali siano gli strumenti a disposizione per dimostrare il proprio tentativo di accesso. Ciò che appare invece costante è una progressiva riduzione delle garanzie per le persone in movimento e uno spostamento crescente dell’onere della procedura sul richiedente.
Oltre agli aspetti giuridici e operativi, non si può prescindere dall’analisi della dimensione politica della costante frammentazione della procedura. Districarsi tra i meandri dell’amministrazione risulta spesso estremamente complesso anche per operatori sociali e legali. L’attuazione del Nuovo Patto su migrazione e asilo, attraverso i suoi regolamenti e le sue direttive, si caratterizza oggi per un quadro procedurale complesso e poco trasparente, dal quale emerge però chiaramente una progressiva restrizione dei diritti delle persone in movimento e dei richiedenti asilo.
In questo contesto, attribuire al richiedente l’onere della formalizzazione della domanda di protezione internazionale appare come una precisa scelta politica. All’interno di un sistema poco chiaro e fortemente frammentato, in cui intervengono una molteplicità di soggetti istituzionali e del terzo settore, orientarsi tra i diversi passaggi procedurali diventa estremamente difficile. Tale difficoltà è ancora più evidente per chi è appena arrivato in Italia, non dispone di una rete di supporto, non conosce il funzionamento del sistema e si trova comunque gravato dall’onere di rispettarne procedure e adempimenti. L’accesso ai diritti, già scarsamente garantito in molte città italiane, diventa ancora più complesso, all’interno di un quadro che vede restringere progressivamente le tutele e le garanzie di persone i cui diritti dovrebbero essere assicurati dalla legge.
Risulta chiaro che le nuove norme non intervengono per superare le prassi illegittime già osservate, ma anzi forniscono un nuovo quadro amministrativo entro cui tali ostacoli possano essere legittimati e resi meno visibili. Se l’organizzazione amministrativa diventa il luogo in cui si definisce concretamente l’accesso alla protezione internazionale con prassi illegittime e indefinite è evidente che siano le esigenze politiche di controllo a prevalere sulle garanzie previste dal diritto.
- KhandwAlarm prende il nome dal termine pashto khandwala – «casa rotta» – con cui vengono comunemente indicati i magazzini del Porto Vecchio di Trieste, strutture adiacenti alla stazione da anni abitate da persone in movimento e richiedenti asilo in attesa di un’accoglienza dignitosa. Nato come risposta alle falle strutturali del sistema di accoglienza italiano e alle lungaggini burocratiche per l’ottenimento del permesso di soggiorno, KhandwAlarm vuole lanciare un allarme sulla sistematica violazione dei diritti umani e sulla quotidiana disumanizzazione delle persone in movimento. Contatto email: silos@riseup.net ↩︎
- art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE ↩︎