Oltre le codeKHANDWALARM 1
Tra maggio e giugno sono emersi cambiamenti significativi rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. Le lunghe file davanti alla Questura di Trieste,
che nel 2025 avevano rappresentato uno degli aspetti più visibili delle
criticità nell’accesso alla procedura d’asilo, si sono sensibilmente ridotte.
Tale mutamento, tuttavia, non sembra corrispondere a una diminuzione degli
arrivi o delle richieste di protezione internazionale. Le persone continuano ad
arrivare in città, a vivere in condizioni di precarietà e a manifestare la
volontà di accedere alla procedura. Pare piuttosto che una parte di esse abbia
scelto di considerare Trieste esclusivamente come luogo di transito oppure di
rivolgersi ad altre Questure vicine, come sembrano indicare le lunghe file
registrate davanti alla Questura di Udine.
Se questa interpretazione fosse confermata, non ci troveremmo di fronte alla
soluzione del problema, bensì al suo spostamento territoriale. A ridursi non
sarebbero gli arrivi, ma la concreta possibilità di accedere ai diritti in uno
specifico contesto amministrativo. In questo quadro, la diminuzione delle file
davanti alla Questura non può essere automaticamente interpretata come un dato
positivo. Se essa rappresenta l’effetto delle pratiche di deterrenza che negli
ultimi anni hanno reso sempre più difficile l’accesso alla procedura d’asilo,
inducendo le persone a rinunciare, attendere indefinitamente o rivolgersi ad
altre sedi, allora non si è in presenza di una soluzione, ma di una progressiva
invisibilizzazione del problema.
DOCUMENTI E ACCESSO ALLA PROCEDURA: IL RISCHIO DI TRASFORMARE UN REQUISITO
ILLEGITTIMO IN CRITERIO SELETTIVO
A questa lettura si aggiunge un ulteriore elemento di osservazione emerso nelle
settimane successive all’entrata in vigore del nuovo Patto europeo sulla
migrazione e l’asilo, divenuto operativo il 12 giugno. Le più recenti
rilevazioni indicano che la Questura di Trieste sta sperimentando una nuova
modalità di gestione dell’accesso alla procedura d’asilo, basata sulla
calendarizzazione degli appuntamenti per la formalizzazione della domanda.
L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre la presenza di lunghe code davanti
agli uffici e di rendere più ordinato il flusso delle richieste. Le ultime
attività di monitoraggio sembrano evidenziare un cambiamento anche nelle
modalità di accesso alla procedura. Se in passato la selezione iniziale appariva
spesso fondata sulla nazionalità dichiarata, nelle ultime settimane il possesso
di documenti identificativi sembra essere divenuto il principale criterio di
accesso al sistema di presa in carico.
In particolare, alle persone in grado di esibire un passaporto o almeno una
copia dello stesso viene consegnato un modulo cartaceo contenente l’indicazione
di un successivo appuntamento per la formalizzazione della domanda di asilo. Le
persone prive di tale documento, invece, risulterebbero frequentemente
allontanate senza ottenere alcuna registrazione della propria richiesta. Si
tratta di una prassi che, al di là dei cambiamenti introdotti con i nuovi
decreti, è da continuare a ritenersi incompatibile con il quadro normativo
nazionale ed europeo secondo cui:
> la volontà di chiedere asilo può essere espressa oralmente e indipendentemente
> dalla disponibilità di documenti di identità.
>
> art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE
Nonostante la normativa vigente e la consolidata giurisprudenza 2 abbiano
chiarito che la Questura non può subordinare il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno all’esibizione del passaporto, tale requisito sembra
essere divenuto il principale criterio di selezione per l’accesso alla
procedura. Si assiste così a un’inversione della logica sottesa al quadro
normativo: una prassi ripetutamente ritenuta illegittima viene applicata come
criterio ordinario di gestione dell’accesso, pur continuando a risultare priva
di fondamento giuridico.
“ALLEGGERIRE LE QUESTURE”, LA CALENDARIZZAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI E IL RUOLO
DEGLI ENTI ESTERNI
Ulteriori criticità emergono in riferimento ai moduli cartacei utilizzati per
l’assegnazione degli appuntamenti, che risultano essere in alcuni casi
prestampati e, in altri, persino compilati manualmente. Dalle osservazioni
raccolte risulta infatti che tali documenti non riportano la data del loro
rilascio; questa omissione non rappresenta un mero aspetto formale, ma può
assumere rilevanza sostanziale nella ricostruzione della vicenda amministrativa
del richiedente. In assenza di una data certa, diviene infatti difficile
dimostrare il momento in cui la persona ha manifestato la volontà di chiedere
protezione internazionale e ha tentato di accedere alla procedura.
La mancanza di una prova documentale della prima interlocuzione con
l’amministrazione rischia pertanto di indebolire la posizione del richiedente
qualora, in un momento successivo, sorgano contestazioni relative al rispetto
dei termini procedurali – soprattutto in relazione alle procedure accelerate e
di frontiera – o all’eventuale ritardo nella formalizzazione della domanda.
Oltre a ciò, questa prassi rende ancora più difficile l’accesso al sistema di
accoglienza, già fortemente precario sul territorio triestino. L’accoglienza
dovrebbe infatti essere garantita fin dalla manifestazione della volontà di
richiedere protezione internazionale (art. 1, comma 2, D.lgs. 142/2015).
Tuttavia, in assenza di una data sul documento rilasciato dalla Questura,
diventa estremamente difficile dimostrare il momento in cui tale volontà è stata
formalmente espressa e, di conseguenza, far valere il diritto all’accoglienza.
La concreta organizzazione del sistema appare comunque ancora poco chiara. Dalle
osservazioni effettuate emerge che la fase di assegnazione degli appuntamenti si
concentra in una finestra temporale estremamente ridotta, tra le 7 e le 8 del
mattino, e che in tale arco di tempo vengono esaurite le disponibilità previste.
La stessa Questura ha definito l’attuale modalità come una fase sperimentale.
«Per ora il sistema della calendarizzazione degli appuntamenti, che in un
secondo momento potrebbe essere affidato a una realtà esterna, lo stiamo
gestendo direttamente noi per capire quali possono essere le criticità, quanto
va tenuta aperta l’agenda, come il servizio possa essere reso il più performante
possibile. Alla fine della sperimentazione faremo delle valutazioni». – Lilia
Fredella
Tale dichiarazione assume particolare interesse alla luce delle informazioni che
circolano tra gli operatori del settore e che, pur non avendo ancora trovato
conferme ufficiali, prospettano la possibilità che alcune attività connesse alla
formalizzazione della domanda possano in futuro essere affidate a soggetti
esterni, quali i patronati. Una simile modalità, che prevede l’affidamento a un
soggetto terzo di una fase della procedura d’asilo, trova già alcune forme di
sperimentazione attraverso l’introduzione di strumenti come l’applicazione
«Prenota Facile», attiva in alcune città italiane. Si tratta di una piattaforma
istituzionale gestita dagli uffici immigrazione delle Questure, ma il cui
utilizzo potrebbe in prospettiva essere demandato ad altri enti, come ipotizzato
anche nel caso di Trieste con riferimento a soggetti del territorio con
l’obiettivo dichiarato di alleggerire il carico amministrativo degli uffici.
L’esperienza delle città in cui tale sistema è già stato sperimentato evidenzia
tuttavia il rischio che tali strumenti possano tradursi in un ulteriore livello
burocratico, introducendo nuovi passaggi amministrativi e allungando i tempi di
attesa, invece di garantire un accesso più rapido ed effettivo alla procedura di
protezione internazionale. Si tratta di uno scenario che merita attenzione,
poiché potrebbe incidere profondamente sulle modalità concrete di accesso alla
procedura viste anche le novità sulla distribuzione delle responsabilità tra
amministrazione e richiedenti.
IL NUOVO PATTO EUROPEO: NASCONDERE GLI OSTACOLI, LEGITTIMARE LE CARENZE E
SPOSTARE LA RESPONSABILITÀ SUL RICHIEDENTE
Le novità introdotte dal nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo sembrano
infatti orientarsi verso una distinzione più marcata tra il momento della
manifestazione di volontà, quello della registrazione della domanda e quello
della sua successiva formalizzazione. La disciplina della manifestazione di
volontà di chiedere protezione internazionale rimane ancora poco definita sotto
il profilo operativo. Da un lato, rappresenta un elemento positivo il fatto che
non siano state introdotte particolari formalità per la sua presentazione:
continua infatti a essere sufficiente una manifestazione anche esclusivamente
orale, rivolta a qualsiasi autorità competente, e permane la possibilità di
trasmetterla mediante PEC. Dall’altro lato, resta irrisolto il profilo relativo
alle modalità attraverso cui il richiedente potrà dimostrare di avere
effettivamente manifestato la propria volontà.
Non è infatti ancora chiaro se, e in quale forma, l’amministrazione rilascerà
un’attestazione dell’avvenuta manifestazione di volontà, idonea a documentare
l’acquisizione dello status giuridico di richiedente protezione internazionale e
a individuare con certezza il dies a quo della procedura. L’assenza di una prova
documentale rischia di determinare rilevanti difficoltà probatorie qualora
sorgano contestazioni sull’effettiva presentazione della richiesta o sul
rispetto dei termini procedurali.
Le autorità dovranno poi ricevere la manifestazione di volontà e procedere alla
registrazione della domanda, nuovo passaggio introdotto dal patto, che dovrà
avvenire entro cinque giorni dalla manifestazione della volontà, termine
estensibile fino a un massimo di quindici giorni in caso di arrivi ingenti. La
successiva formalizzazione della domanda, invece, sembra assumere una natura
diversa rispetto al passato, configurandosi come onere a carico del richiedente
e si prevede debba avvenire nel termine di ventuno giorni dalla registrazione,
sempre tramite Modulo C3.
Se finora la formalizzazione, una volta manifestata la volontà di chiedere
protezione internazionale, ricadeva essenzialmente nella sfera di responsabilità
dell’amministrazione, il nuovo assetto sembra accentuare il ruolo attivo
richiesto al richiedente per il completamento della procedura. Sebbene sia
ancora troppo presto per comprendere quali saranno gli effetti concreti di tali
cambiamenti, l’esperienza degli ultimi anni induce a interrogarsi sui rischi che
potrebbero derivare da un sistema nel quale il mancato perfezionamento della
procedura possa essere più facilmente imputato al richiedente. Se in passato le
limitazioni all’accesso alla domanda di asilo derivavano spesso da comportamenti
amministrativi incompatibili con gli obblighi di legge, il nuovo assetto rischia
di rendere meno visibili tali ostacoli ed eventuali prassi illegittime,
trasferendo sul richiedente il peso delle conseguenze derivanti dalla mancata
formalizzazione.
Pare infatti che tra i nuovi «obblighi di collaborazione» posti a carico del
richiedente rientri proprio l’attivazione per la formalizzazione della domanda
«a condizione che ne sia data la possibilità effettiva», formulazione che lascia
ampi margini di incertezza interpretativa. La mancata formalizzazione della
domanda potrebbe, inoltre, essere considerata un’ipotesi di ritiro implicito
della richiesta di protezione internazionale. Si tratterebbe di una conseguenza
particolarmente gravosa, poiché il ritiro determina la chiusura della procedura
e comporta che un’eventuale nuova domanda sia qualificata come reiterata, con la
conseguente applicazione di un regime procedurale più restrittivo, generalmente
caratterizzato dal ricorso alle procedure accelerate con garanzie
significativamente ridotte.
La clausola della «possibilità effettiva» rappresenta, almeno sul piano teorico,
la principale garanzia a tutela del richiedente. Si tratta, tuttavia, di una
formulazione che non offre criteri sufficientemente definiti, poiché non
chiarisce quando tale possibilità possa ritenersi concretamente garantita né
quali strumenti il richiedente possa utilizzare per dimostrare di essersi
diligentemente attivato. Resta pertanto da chiarire quali elementi debbano
essere considerati per accertare che l’amministrazione abbia realmente posto la
persona nelle condizioni di adempiere all’obbligo di formalizzazione. Qualora
una persona abbia manifestato la propria volontà di chiedere protezione
internazionale ma non sia riuscita a formalizzare la domanda per ragioni
indipendenti dalla propria volontà – ad esempio per l’impossibilità di ottenere
un appuntamento, per l’esaurimento delle disponibilità giornaliere o per altri
ostacoli organizzativi – sarà fondamentale comprendere quali strumenti potranno
essere utilizzati per dimostrare tali circostanze.
La questione assume particolare rilievo alla luce delle prassi già osservate a
Trieste. Se al richiedente viene consegnato un semplice foglio con l’indicazione
di un appuntamento, privo della data di registrazione, non tradotto in una
lingua comprensibile e privo di adeguate garanzie documentali, e se, una volta
presentatosi all’appuntamento, questo viene rifiutato o rinviato – come risulta
essere già accaduto, ad esempio, in casi in cui la data dell’appuntamento era
stata annotata manualmente e successivamente ritenuta non valida – il rischio è
che decorra inutilmente il termine previsto per la formalizzazione. In una
simile situazione, il richiedente potrebbe dover dimostrare non di aver mancato
all’obbligo di formalizzazione, ma che non gli è stata concretamente garantita
la possibilità di completare la procedura per ragioni non dipendenti dalla
propria volontà.
Resta dunque da vedere quale sarà l’orientamento della giurisprudenza rispetto a
queste nuove modalità di gestione della procedura e in che misura i giudici
saranno chiamati a intervenire per garantire che le trasformazioni organizzative
e normative non si traducano in una compressione del diritto d’asilo.
CONCLUSIONE
Ad oggi, ciò che emerge, è un quadro ancora estremamente incerto. Queste
settimane sono state caratterizzate da continui cambiamenti e sperimentazioni,
con modalità operative che sembrano modificarsi rapidamente anche da un giorno
all’altro. Davanti alla Questura di Trieste, in momenti diversi, le persone sono
state indirizzate secondo criteri differenti: in alcuni casi sulla base della
nazionalità dichiarata, in altri attraverso la richiesta di documenti
identificativi, in altri ancora mediante la consegna di “ticket” contenenti una
data di appuntamento, una documentazione priva di uniformità e molto informale.
La mancanza di chiarezza sulle modalità concrete di accesso alla procedura rende
difficile comprendere quale sia oggi il percorso effettivamente richiesto a chi
intende chiedere protezione internazionale e quali siano gli strumenti a
disposizione per dimostrare il proprio tentativo di accesso. Ciò che appare
invece costante è una progressiva riduzione delle garanzie per le persone in
movimento e uno spostamento crescente dell’onere della procedura sul
richiedente.
Oltre agli aspetti giuridici e operativi, non si può prescindere dall’analisi
della dimensione politica della costante frammentazione della procedura.
Districarsi tra i meandri dell’amministrazione risulta spesso estremamente
complesso anche per operatori sociali e legali. L’attuazione del Nuovo Patto su
migrazione e asilo, attraverso i suoi regolamenti e le sue direttive, si
caratterizza oggi per un quadro procedurale complesso e poco trasparente, dal
quale emerge però chiaramente una progressiva restrizione dei diritti delle
persone in movimento e dei richiedenti asilo.
In questo contesto, attribuire al richiedente l’onere della formalizzazione
della domanda di protezione internazionale appare come una precisa scelta
politica. All’interno di un sistema poco chiaro e fortemente frammentato, in cui
intervengono una molteplicità di soggetti istituzionali e del terzo settore,
orientarsi tra i diversi passaggi procedurali diventa estremamente difficile.
Tale difficoltà è ancora più evidente per chi è appena arrivato in Italia, non
dispone di una rete di supporto, non conosce il funzionamento del sistema e si
trova comunque gravato dall’onere di rispettarne procedure e adempimenti.
L’accesso ai diritti, già scarsamente garantito in molte città italiane, diventa
ancora più complesso, all’interno di un quadro che vede restringere
progressivamente le tutele e le garanzie di persone i cui diritti dovrebbero
essere assicurati dalla legge.
Risulta chiaro che le nuove norme non intervengono per superare le prassi
illegittime già osservate, ma anzi forniscono un nuovo quadro amministrativo
entro cui tali ostacoli possano essere legittimati e resi meno visibili. Se
l’organizzazione amministrativa diventa il luogo in cui si definisce
concretamente l’accesso alla protezione internazionale con prassi illegittime e
indefinite è evidente che siano le esigenze politiche di controllo a prevalere
sulle garanzie previste dal diritto.
1. KhandwAlarm prende il nome dal termine pashto khandwala – «casa rotta» – con
cui vengono comunemente indicati i magazzini del Porto Vecchio di Trieste,
strutture adiacenti alla stazione da anni abitate da persone in movimento e
richiedenti asilo in attesa di un’accoglienza dignitosa. Nato come risposta
alle falle strutturali del sistema di accoglienza italiano e alle lungaggini
burocratiche per l’ottenimento del permesso di soggiorno, KhandwAlarm vuole
lanciare un allarme sulla sistematica violazione dei diritti umani e sulla
quotidiana disumanizzazione delle persone in movimento. Contatto email:
silos@riseup.net ↩︎
2. art. 6 D.lgs. 25/2008; art. 8 Direttiva 2013/32/UE ↩︎