Il trattenimento “offshore” non regge: la Corte d’Appello di Roma disapplica il Protocollo Italia-Albania

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, June 3, 2026

AVV. FRANCESCA VIVIANI

Il decreto della Corte di Appello di Roma del 20 maggio 2026 rappresenta un tassello fondamentale nella definizione dei confini tra la giurisdizione italiana, il diritto dell’Unione Europea e le procedure “offshore” stabilite dal Protocollo Italia-Albania.

La vicenda del mio assistito, cittadino marocchino, inoltre, offre l’occasione per analizzare i nodi critici della detenzione amministrativa e della tutela della salute dei soggetti vulnerabili in regime di extraterritorialità.

L’iter processuale ha inizio il 6 aprile 2026, quando R. viene trattenuto presso il CPR “Palazzo San Gervasio” (Potenza) in forza di un decreto di espulsione del Prefetto di Pistoia risalente al 2020.

Nonostante avesse immediatamente eccepito l’esistenza di legami familiari in Italia (un cognato regolarmente soggiornante in Sardegna pronto a offrirgli ospitalità) e la mancanza di un concreto pericolo di fuga, il Giudice di Pace di Melfi convalidava il trattenimento il 10 aprile.

In data 22 aprile 2026, l’interessato veniva trasferito presso il centro di Gjader (Albania).

In tale sede, la strategia difensiva si è articolata su due binari paralleli: la tutela della salute (è stata presentata un’istanza di rivalutazione sanitaria urgente, evidenziando una grave vulnerabilità legata a un disturbo da uso di sostanze (DUS) e una sindrome ansioso-depressiva, ritenuti incompatibili con l’ambiente detentivo isolato di Gjader) e l’accesso alla protezione internazionale (il 18 maggio 2026, R. ha formalizzato domanda di protezione internazionale).

L’attivazione di questa procedura ha determinato un mutamento del titolo del trattenimento, passato ex art. 14 TUI a trattenimento ex art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015, finalizzato a impedire l’elusione dell’espulsione.

Il fulcro del provvedimento di rilascio emesso dalla Corte di Appello di Roma risiede nel contrasto tra la normativa interna (Protocollo Italia-Albania, come modificato dalla L. 75/2025) e il diritto unionale, con particolare riferimento all’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE).

La Corte ha ribadito che il richiedente asilo ha il diritto fondamentale di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino all’adozione della decisione sulla domanda.

Poiché R. aveva già avuto un contatto con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Potenza), la sua conduzione e permanenza forzata in aree esterne all’Unione Europea durante l’esame della domanda di asilo è stata ritenuta illegittima.

Riconoscendo all’Art. 9 della Direttiva 2013/32/UE un effetto diretto nell’ordinamento italiano – in quanto norma incondizionata e sufficientemente precisa – la Corte ha proceduto alla disapplicazione della norma interna confliggente.

Di conseguenza, il trattenimento “offshore” non è stato convalidato, in quanto non può esservi deroga al diritto di restare sul territorio se non nei casi tassativi previsti dall’UE (es. domande reiterate), fattispecie non ricorrente nel caso di specie.

La disapplicazione della norma interna confliggente consiste nell’obbligo del giudice nazionale di non applicare una legge dello Stato quando questa contrasti con una norma del diritto dell’Unione Europea dotata di effetto diretto.

Nella vicenda di R., questo meccanismo giuridico si è articolato nei seguenti punti:

  • Il contrasto normativo. La norma interna (la legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania, modificata dalla L. 75/2025) consentiva il trattenimento “offshore” del richiedente asilo in territorio albanese durante l’esame della sua domanda. Al contrario, l’Art. 9 della Direttiva Procedure (2013/32/UE) stabilisce il diritto fondamentale del richiedente di rimanere nello Stato membro (territorio nazionale) fino alla decisione sulla domanda.
  • L’effetto diretto. La Corte di Appello di Roma ha stabilito che l’Art. 9 della Direttiva ha un effetto diretto nell’ordinamento italiano, poiché impone un obbligo «incondizionato e sufficientemente preciso».
  • Il primato del diritto UE. In virtù del principio di primazia del diritto dell’Unione, il giudice nazionale ha il dovere di garantire la piena efficacia delle norme UE. Se una norma interna è incompatibile, il giudice deve disapplicarla immediatamente di propria iniziativa, senza dover attendere l’intervento del legislatore o della Corte Costituzionale.

La conseguenza pratica è che, poiché R. aveva già avuto contatti con il territorio italiano (essendo stato trattenuto a Palazzo San Gervasio), il suo trasferimento forzato in Albania violava il suo diritto a rimanere nel territorio dello Stato. Di conseguenza, la Corte ha disapplicato la norma italiana che permetteva la permanenza a Gjader e non ha convalidato il trattenimento, disponendone la liberazione.

In sintesi, la disapplicazione ha permesso di neutralizzare la norma nazionale che autorizzava la detenzione extra-territoriale in Albania, facendo prevalere il diritto del richiedente asilo di soggiornare in Italia durante la procedura di protezione internazionale.

Sebbene la Corte abbia ritenuto assorbente il motivo legato al diritto al territorio, la difesa ha sollevato con vigore il tema dell’incompatibilità sanitaria.

Il fascicolo sanitario di Gjadër documentava “ideazione suicidaria” e una polidipendenza attiva. La difesa ha sostenuto che il regime detentivo in Albania violasse l’Art. 32 della Costituzione e l’Art. 3 CEDU, a causa della distanza da presidi ospedalieri specializzati e dell’assenza di protocolli di monitoraggio adeguati per le crisi astinenziali.

In conclusione, il decreto della dott.ssa Cavaceppi conferma che l’implementazione del Protocollo Italia-Albania non può avvenire a scapito del primato del diritto dell’Unione Europea.

La liberazione di R. segna un punto di arresto alla prassi del trattenimento extra-territoriale per quei richiedenti che abbiano già radicato il proprio diritto a una procedura di asilo entro i confini dello Stato italiano, garantendo il rispetto delle garanzie procedurali e della dignità umana.

Corte di Appello di Roma, decreto del 20 maggio 2026

Si ringrazia l’Avv. Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.